SENATO DELLA REPUBBLICA

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "SENATO DELLA REPUBBLICA"

Transcript

1 BOZZE DI STAMPA 29 ottobre 2012 N. 1 SENATO DELLA REPUBBLICA XVI LEGISLATURA Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute (3534) EMENDAMENTI Art Rizzi, Aderenti All articolo premettere il seguente: «Art Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3-bis, 4, 6 e 7 si applicano fino all entrata in vigore delle disposizioni adottate dalle regioni in attuazione dei princìpi fondamentali disciplinati dal presente decreto». 1.1 Belisario, Carlino, De Toni, Caforio, Giambrone Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Le regioni», aggiungere le seguenti: «attivato il confronto con gli enti locali nelle sedi e con le procedure previste nei rispettivi ordinamenti,». Tip. Senato (330)

2 2 1.2 Rizzi, Aderenti Al comma 1, primo periodo, le seguenti parole: «, denominate unità complesse di cure primarie,», sono soppresse. 1.3 Rizzi, Aderenti Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «disciplinano le unità complesse di cure primarie,», sostituire quindi la parola: «privilegiando», con la seguente: «privilegiano» D Ambrosio Lettieri Al comma 1, al secondo periodo, dopo le parole: «unità complesse di cure primarie» inserire le seguenti: «quali articolazioni funzionali» D Ambrosio Lettieri Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «strumentazione di base» inserire le seguenti: «anche con l utilizzo dei professionisti della specialistica ambulatoriale ai sensi dell articolo 8quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,». 1.4 Rizzi, Aderenti Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «e le unità complesse di cure primarie».

3 1.202 D Ambrosio Lettieri 3 Al comma 2, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «Servizio sanitario nazionale», inserire le seguenti: «ed i professionisti di cui dell articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502». 1.5 Cosentino, Bassoli, Biondelli, Chiaromonte, Granaiola, Ignazio Marino, Poretti Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «personale dipendente del Servizio sanitario nazionale,», inserire la seguente: «anche». 1.6 De Lillo Al comma 2, inserire in fine, il seguente periodo: «Le Regioni disciplinano le unità complesse di cure primarie avvalendosi anche di forme aggregative che contemplino il coinvolgimento delle strutture ambulatoriali private accreditate presenti sul territorio» Rizzi, Aderenti Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Ai cittadini è assicurata anche in forma anonima la costante rilevazione del grado di soddisfazione ed eventuali criticità rispetto alle prestazioni sanitarie loro rese». 1.7 Pedica, Belisario, Carlino, De Toni, Caforio, Giambrone Dopo il comma 3, inserire i seguenti: «3-bis. Dal 1º gennaio 2013 gli importi ricevuti dai medici borsisti di medicina generale per i corsi di formazione in medicina generale, sono esenti dalle trattenute Irpef e Irap e della quota "b" dell Enpam.

4 4 3-ter. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dall attuazione di cui al precedente comma 3-bis, il Ministero dell economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare corrispondenti maggiori entrate». 1.8 Pedica, Belisario, Carlino, De Toni, Caforio, Giambrone Dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Ai medici iscritti al corso di formazione in Medicina Generale, è consentita l apertura di partita IVA per gli adempimenti fiscali correlati alle attività professionali compatibili con lo svolgimento del corso, e attribuire una priorità ai suddetti medici negli incarichi di sostituzione di medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, nonché nelle sostituzioni per la guardia medica notturna, festiva e guardia medica turistica». 1.9 Poretti Dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. Al fine di potenziare il riordino dell assistenza territoriale di cui ai commi precedenti, le regioni destinano risorse derivanti dalla diminuzione della loro spesa ospedaliera nella misura di 2 punti della percentuale, rispetto al totale della spesa sanitaria regionale, di spesa ospedaliera per tre anni a partire dall anno 2013» Rizzi, Aderenti Al comma 4, lettera b), sostituire il capoverso «b-bis)» con il seguente: «b-bis) nell ambito dell organizzazione distrettuale del servizio, prevedere che, nel rispetto delle competenze regionali in materia, sia garantita un attivita assistenziale per l intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, distinta in assistenza pediatrica 0-16 anni e in assi-

5 5 stenza per gli adulti dal 17º anno in poi, nonché un offerta integrata delle prestazioni dei medici di medicina generale, della guardia medica, della medicina dei servizi e degli specialisti ambulatoriali, distinta nelle fasce suindicate, con l adozione di forme organizzative monoprofessionali fra Medici di medicina generale e forme organizzative monoprofessionali fra Pediatri di libera scelta, denominate: "aggregazioni funzionali territoriali" e "aggregazioni funzionali Territoriali Pediatriche" che condividono obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualità assistenziale, linee guida, audit e strumenti analoghi, nonché forme organizzative multi professionali che erogano prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e l integrazione dei professionisti delle cure primarie e del sociale in coerenza con la programmazione regionale a rilevanza sanitaria nella fascia d età dal 17º anno in poi e forme organizzative multiprofessionali, che erogano prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e l integrazione dei Pediatri di Libera scelta e del sociale a rilevanza sanitaria nella fascia d età 0-16º anno, tenuto conto della peculiarità delle aree territoriali quali aree metropolitane, aree a popolazione sparsa e isole minori» Tofani Al comma 4, lettera b), sostituire il capoverso «b-bis)», con il seguente: «b-bis) nell ambito dell organizzazione distrettuale del servizio, garantire l attività assistenziale adottando forme organizzative monoprofessionali, denominate aggregazioni funzionali territoriali con impegno orario H12, che condividono, in forma strutturata, obiettivi. e percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualità assistenziale, linee guida, audit e strumenti analoghi, nonché forme organizzative multiprofessionali, denominate unità complesse di cure primarie, che erogano prestazioni assistenziali per l intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, con un offerta integrata delle prestazioni dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, della guardia medica, della medicina dei servizi e degli specialisti ambulatoriali, anche tramite il coordinamento e l integrazione dei professionisti delle cure primarie e del sociale a rilevanza sanitaria tenuto conto della peculiarità delle aree territoriali quali aree metropolitane, aree a popolazione sparsa e isole minori».

6 Belisario, Carlino, Carlino, De Toni, Caforio, Giambrone AI comma, 4, lettera b), capoverso «b-bis», sostituire le parole da: «nonché un offerta integrata» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «distinta in assistenza pediatrica 0-16 anni e in assistenza per gli adulti dal 17º anno in poi, nonché un offerta integrata delle prestazioni dei medici di medicina generale, della guardia medica, della medicina dei servizi e degli specialisti ambulatoriali, distinta nelle fasce suindicate e adottando forme organizzative monoprofessionali fra medici di medicina generale e forme organizzative monoprofessionali fra pediatri di libera scelta, denominate "aggregazioni funzionali territoriali" e "aggregazioni funzionali territoriali pediatriche" che condividono, in forma strutturata, obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualità assistenziale, linee guida, audit e strumenti analoghi, nonché forme organizzative multi professionali, denominate "unità complesse di cure primarie", che erogano prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e l integrazione dei professionisti delle cure primarie e del sociale a rilevanza sanitaria nella fascia d età dal 17º anno in poi e forme organizzative multiprofessionali, denominate "unità complesse di cure pediatriche", che erogano prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e "integrazione dei pediatri di Iibera scelta e del sociale a rilevanza sanitaria nella fascia d età 0-16º anno"» Tofani Al comma 4, lettera b), capoverso «b-bis)», dopo le parole: «dei pediatri di libera scelta», inserire le seguenti: «con impegno orario H 12,» Belisario, Carlino, De Toni, Caforio, Giambrone Al comma 4, lettera b), capoverso «b-bis)», dopo la parola: «adottando» aggiungere le seguenti: «su base volontaria» Rizzi, Aderenti Al comma 4, lettera b), capoverso «b-bis)», le seguenti parole: «,denominate: unità complesse di cure primarie,» sono soppresse.

7 1.205 Rizzi, Aderenti 7 Al comma 4, lettera b), capoverso «b-ter)» sostituire le parole da: «le aziende sanitarie» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «le Regioni provvedano a definire i compiti, le funzioni, il modello organizzativo e le modalità di compenso, nel caso adottando anche forme di finanziamento a budget» Belisario, Carlino, De Toni, Caforio, Giambrone Al comma 4, lettera b), capoverso «b-ter)», sostituire le parole: «a budget» con le seguenti: «specifico legato alla popolazione, alle condizioni oro-geografiche e alle condizioni sociali locali» Rizzi, Aderenti Al comma 4, lettera b), sopprimere il capoverso «b-quater» Belisario, Carlino, De Toni, Caforio, Giambrone Al comma 4, lettera b), capoverso «b-septies)», sostituire dalle parole da: «definiscano standard» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «assicurino l attuazione dei livelli essenziali di assistenza in base alla programmazione regionale» Rizzi, Aderenti Al comma 4 dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) definire la struttura del compenso spettante al medico prevedendo una quota fissa e una quota variabile per ciascun assistito o per l entità della copertura oraria garantita, definite sulla base della complessità della casistica degli assistiti, come corrispettivi delle funzioni e atti-

8 8 vità assistenziali, nonché per il raggiungimento degli obiettivi previsti dai programmi di attività e del rispetto dei conseguenti livelli di spesa programmati di cui alla lettera b-sexies) e di eventuali funzioni complementari a quelle assistenziali"» Belisario, Carlino, De Toni, Caforio, Giambrone Al comma 4, sostituire la lettera c), con la seguente: c) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) garantire l attività assistenziale per l intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana attraverso il coordinamento operativo e l integrazione professionale dei medici di assistenza primaria, della continuità assistenziale e della medicina dei servizi, nonché dei pediatri di libera scelta, inseriti nelle aggregazioni di cui all articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, utilizzando prioritariamente le forme associative esistenti di rete e di gruppo, già normate a livello nazionale e regionale, opportunamente potenziate nell ambito dell organizzazione distrettuale del servizio;» Belisario, Carlino, De Toni, Caforio, Giambrone Al comma 4, lettera f), sostituire il capoverso «h)», con il seguente: «h) prevedere l accesso alla medicina convenzionata, a tempo pieno ed a tempo indeterminato, fatte salve le sostituzioni temporanee. Il rapporto ottimale coincide con il massimale di assistiti e con un incarico orario di trentotto ore settimanali. Il numero di assistiti, per consentire l impegno integrato nei centri territoriali a tutti i medici, deve progressivamente arrivare a mille. La relativa voce retributiva del medico viene interamente compensata, con riferimento agli attuali millecinquecento assistiti, attraverso le attività territoriali. Si accede tramite graduatoria unica per ogni area convenzionata predisposta annualmente a livello regionale, rispettivamente per le professioni di medico di medicina generale, pediatra di libera scelta e specialista ambulatoriale, sulla base dei posti resisi vacanti. L attività oraria viene svolta, di norma, nei centri territoriali secondo l organizzazione distrettuale finalizzata a garantire l assistenza nelle ventiquattro ore. Gli ambiti territoriali di scelta del medico di assistenza primaria e del pediatra di libera scelta tendenzialmente coincidono con l ambito territoriale di riferimento del centro. Il ruolo è unico per tutti i professionisti convenzionati. Il servizio di guardia me-

9 9 dica è assorbito dalla atti ità dei centri territoriali aperti ventiquattro ore su ventiquattro» Gustavino, Fosson, Galioto Al comma 4, lettera f), capoverso «h)», dopo le parole: «conseguimento dell attestato o del diploma» aggiungere il seguente periodo: «All atto di iscrizione al corso di formazione specifica in medicina generale di cui all articolo 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il medico stipula uno specifico contratto annuale di formazione in medicina generale finalizzato esclusivamente all acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di medico di medicina generale, mediante la frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche di cui al comma 2 dell articolo 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n Lo schematipo del contratto è definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell istruzione dell università e della ricerca e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il contratto è annuale ed è rinnovabile, di anno in anno, per un periodo di tempo complessivamente uguale a quello della durata del corso di formazione specifica in medicina generale ed è stipulato con le regioni o le province autonome nel cui territorio hanno sede le aziende sanitarie le cui strutture sono parte prevalente della rete formativa dei corsi di formazione. Al medico in formazione, per tutta la durata legale del corso, è corrisposto mensilmente dalle regioni un trattamento economico annuo onnicomprensivo» Rizzi, Aderenti Dopo il comma 4 inserire il seguente: 4-bis) l articolo 1, comma 15, della legge 27 ottobre 1993, n. 423, è abrogato.

10 1.209 Crisafulli 10 Sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Nell ambito dell ACN di categoria, vengono definite modalità, criteri e procedure per valorizzare, ai fini della formazione specifica in medicina generale, l attività remunerata svolta dai medici in formazione presso i servizi dell azienda e della medicina convenzionata» Rizzi, Aderenti Sopprimere il comma Tofani Al comma 6, al primo periodo, sostituire le parole da: «e nel rispetto dell articolo 15, comma 25» fino alla fine del periodo con le seguenti: «per i compiti e le funzioni da questi attualmente disciplinati e nel rispetto nell articolo 15, comma 25, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e delle disposizioni ivi richiamate. Per le funzioni integrative relative ai nuovi compiti derivanti dall applicazione del presente articolo le regioni provvedono alla riallocazione delle risorse attualmente impegnate» Rizzi, Aderenti Sopprimere il comma Gustavino, Fosson, Galioto Dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis). Le Regioni, anche quelle sottoposte ai piani di rientro dal disavanzo sanitario, non sono soggette ad alcun tipo di limitazioni in ordine al rilascio di autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all esercizio di

11 11 attività sanitarie e sociosanitarie, di cui all articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che non erogano servizi in regime ospedaliero, ambulatoriale o residenziale per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale, purché in possesso dei requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi previsti dalla disciplina vigente» Belisario, Carlino, De Toni, Caforio, Giambrone Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «le regioni possono attuare», aggiungere le seguenti: «con il consenso dell interessato» Belisario, Carlino, De Toni, Caforio, Giambrone Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «dipendente dalle aziende sanitarie», aggiungere le seguenti: «di ruolo e non di ruolo, della medesima qualifica e disciplina» Gramazio, Cursi Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: «9. Le Regioni, per cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di accrescere l efficienza organizzativa, possono inquadrare nel ruolo della dirigenza medica i medici convenzionati operanti alla predetta data nei servizi di emergenza, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e previa verifica di professionalità, a condizione i non procedere 91 convenzionamento di ulteriori medici nel medesimo periodo. I predetti professionisti qualora siano sprovvisti del titolo di specializzazione in medicina di emergenza-urgenza, possano svolgere attività professionale se in possesso di un titolo di specializzazione in disciplina equipollente o affine ovvero, limitatamente ai primi due anni di attivazione, di un master in emergenza-urgenza, istituito secondo criteri individuati con decreto del Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute. Ai medici transitati nei ruoli della dirigenza medica ai sensi della normativa richiamata, è riconosciuta la qualifica di dirigente medico nella disciplina di Medicina e chirurgia d accettazione e d urgenza e l anzianità di servizio

12 12 ai sensi e nel rispetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2001» De Lillo Dopo il comma 8, inserire il seguente: «9. All articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. La verifica di compatibilità prevista dal comma 3 non è richiesta per i poliambulatori è gli studi medici ad attività specialistica, di diagnostica e di chirurgia ambulatoriale, che chiedono di poter operare in regime privato, senza oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Le Regioni provvedono all attuazione di quanto disposto dal presente comma"» Rizzi, Aderenti Dopo il comma 8 aggiungere il seguente: «3-bis. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute promuove la stipula di una intesa in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per definire, in collaborazione con il Consiglio Nazionale dell Ordine degli Psicologi, i tempi e le modalità di realizzazione della sperimentazione del progetto «Psicologo di base», finalizzato alla promozione di forme strutturate di collaborazione tra Medici di medicina generale e Psicologi, con l obiettivo di garantire un approccio olistico in chiave biopsicosociale alla malattia e di realizzare una riduzione della spesa sanitaria».

13 13 ORDINE DEL GIORNO G1.200 Tofani Il Senato, in sede di esame del disegno di legge AS 3534 di conversione del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute, premesso che: il disegno di legge in oggetto, che introduce rilevanti novità in materia sanitaria, ha registrato pareri e giudizi contrari con particolare riferimento alla parte dedicata all assistenza territoriale e alla governance clinica da parte di importanti sindacati dei dirigenti medici, dei medici di famiglia e dei medici radiologi, di una consistente parte del mondo sindacale CGIL e CISL in testa, e addirittura la contrarietà espressa in un ordine del giorno, approvato il 4 settembre u.s. al termine della seduta straordinaria dedicata all esame della bozza del decreto, dalla conferenza delle regioni, nel quale si esprime la contrarietà all approntamento di una riforma così importante prima di sciogliere il nodo del Patto per la salute e della sostenibilità del servizio sanitario nazionale; in particolare l art. 1, (Riordino dell assistenza territoriale e mobilità del personale delle aziende sanitarie) al comma 4, alla lettera b-bis) così dispone «nell ambito dell organizzazione distrettuale del servizio, garantire l attività assistenziale per l intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, nonché un offerta integrata delle prestazioni dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, della guardia medica, della medicina dei servizi, adottando forme organizzative monoprofessionali, denominate aggregazioni funzionali territoriali, che condividono in forma strutturata, obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualità assistenziale, linee guida, audit e strumenti analoghi»; il medesimo articolo 1, al comma 6, così dispone «all adeguamento degli accordi collettivi nazionali relativi alla disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, con i pediatri di libera scelta e con gli specialisti ambulatoriali ai contenuti dell articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 nel limite dei livelli remunerativi fissati dai medesimi accordi collettivi nazionali e»;

14 14 considerato che: 1) le misure contenute nel predetto articolo 1, segnatamente quelle di cui ai commi 4 e 6, rischiano di penalizzare pesantemente i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e soprattutto arrecare gravi disagi se non addirittura danni ai pazienti più piccoli bisognosi di assistenza e cure specifiche; 2) in particolare, in un territorio quale quello italiano, l incidenza del numero dei pediatri è modesta, ragione per la quale è impossibile che essi possano riuscire a coprire turni di 24 ore per tutti i giorni della settimana. Potrebbero farlo solo attraverso una integrazione con i medici di medicina generale, come il decreto prevede, con tutti i rischi per la salute dei piccoli pazienti che potrebbero trovarsi di fronte a medici che hanno sempre curato adulti. Inoltre nei piccoli centri, nelle zone rurali e periferiche tale riorganizzazione costringerebbe un gran numero di piccoli pazienti a percorsi di molti km per raggiungere un ambulatorio situato in un altro comune o addirittura nel capoluogo di provincia; 3) il comma 4 impone ai medici di medicina generale ed in particolare ai pediatri, che come evidenziato sono in numero ridotto, un impegno professionale articolato nell intero arco della giornata con un aggravi o di compiti e prestazioni integrative rispetto alle funzioni attualmente disciplinate, mentre il comma 6 prevede l adeguamento degli accordi collettivi nazionali nel limite dei livelli remunerativi fissati dai medesimi vigenti accordi collettivi nazionali. Insomma, il danno e la beffa. impegna il Governo: a porre in essere tutte le misure necessarie per modificare la norma che impone ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta un impegno per l intero arco della giornata prevedendo per contro un loro impegno articolato su 12 ore e nel contempo a rivedere l allocazione delle risorse economiche attualmente impegnate per la remunerazione dei nuovi compiti e funzioni.

15 15 EMENDAMENTI Art Gramazio, Cursi Dopo l articolo 1, aggiungere il seguente: «Art. 1-bis. 1. Il comma 3 dell articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie che intendono operare nel S.S.N. in regime di accreditamento, il comune acquisisce, nell esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e 398, concessioni di cui all articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.493, e successive convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della Regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo ed alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture. La verifica di compatibilità in rapporto al fabbisogno non è richiesta per le strutture che chiedono di poter operare in regime privato senza oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Le Regioni provvedono all attuazione del presente comma"».

16 Cursi, Gramazio Dopo l articolo, inserire il seguente: «Art. 1-bis (Personale sanitario del Ministero della salute) 1. Per assicurare la continuità delle attività tecnico sanitarie centrali e periferiche del Ministero della salute, il personale non dirigenziale assunto ai sensi dell articolo 1, comma 4, del decreto legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito dalla legge 30 novembre 2005, n. 244 con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, in possesso di tutti i requisiti previsti dall art. 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è riassorbito in ruolo nei limiti dei posti vacanti in organico e in base alle capacità assunzionali ordinarie dell Amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 2. Nelle more della completa applicazione del comma precedente, i relativi rapporti di lavoro a tempo determinato sono prorogati. 3. Gli oneri derivanti dall attuazione del secondo comma del presente articolo rimangono a carico del capitolo 3039 dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute» Cursi, Gramazio Dopo l articolo, inserire il seguente: «Art. 1-bis. 1. I collegi degli infermieri professionali sono trasformati in ordini professionali delle professioni infermieristiche».

17 Poretti, Perduca Dopo l articolo 1, aggiungere il seguente: «Art. 1-bis. 1. Entro 30 giorni dall entrata in vigore della presente legge il Ministro della Salute emana il nuovo Nomenclatore, già previsto dal decreto ministeriale n. 332 del 27 agosto La mancata emanazione, nei termini previsti, di cui al precedente comma comporta la decadenza del Ministro della Salute e Il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, nomina il nuovo Ministro della Salute». Art Rizzi, Aderenti Al comma 1 sopprimere la lettera a). 2.1 Calabrò, Saccomanno, D Ambrosio Lettieri Al comma 1, lettera b), primo periodo, dopo le parole: «attività libero professionali», aggiungere le seguenti: «relative a prestazioni incluse o meno nei Lea». 2.2 Calabrò, Saccomanno, D Ambrosio Lettieri Al comma 1, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: «strutture sanitarie autorizzate non accreditate», inserire le seguenti: «l appalto di servizi alle medesime,».

18 Bianconi Al comma 1, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: «convenzione con altri soggetti pubblici», aggiungere le seguenti: «e privati non accreditati». 2.4 Rizzi, Aderenti Al comma 1, lettera b), gli ultimi tre periodi, da: «Le regioni e le province autonome» fino a: «rispetto delle seguenti modalità;» sono soppressi D Ambrosio Lettieri Al comma 1, lettera b-bis), capoverso 2) sostituire le parole: «globalmente considerati» con le seguenti: «per singola prestazione» ed aggiungere dopo le parole: «orario di lavoro» le seguenti: «dal singolo professionista». 2.6 Cosentino, Bassoli, Biondelli, Chiaromonte, Granaiola, Ignazio Marino, Poretti, Antezza Al comma 1, lettera c), capoverso «a-bis)», sostituire le parole: «in voce o in dati» con le seguenti: «in voce e in dati» Rizzi, Aderenti Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso «a-ter)».

19 Rizzi, Aderenti Al comma 1, sopprimere la lettera d). Conseguentemente, al medesimo comma, lettera f) capoverso lettera f-bis) sostituire le parole: «lettere a) b) e c)» con le seguenti: «lettere a) e b)». 2.7 Belisario, Carlino, De Toni, Caforio, Giambrone Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso «c)», con il seguente: c) definizione, di un tariffario che preveda, per ogni prestazione, un importo minimo ed un importo massimo. L importo minimo, d intesa con i dirigenti interessati, previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale, è determinato con criteri idonei a remunerare il compenso minimo comprensivo dell onorario fissato dal libero professionista a cui vanno aggiunti i compensi dell equipe, del personale di supporto, nonché i costi pro-quota per l ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature, in modo da assicurare la copertura dei costi sostenuti dalle aziende, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari. L importo minimo deve prevedere, altresì, che, quale ulteriore quota, oltre quella già prevista dalla vigente disciplina contrattuale, un importo fino ad un massimo del 2 per cento del compenso del libero professionista sia trattenuto dal competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale per essere vincolato ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste d attesa, anche con riferimento alle finalità di cui all articolo 2, comma 1, lettera c) dell Accordo sancito il 18 novembre 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trenta e di Bolzano. L entità percentuale di tale quota sarà definita al livello regionale con le Organizzazione Sindacali di categoria interessate firmatarie del CCNL vigente. Il fondo così costituito deve essere integralmente speso entro il 31 dicembre dell anno successivo con modalità definite nell ambito della contrattazione integrativa aziendale. L importo massimo, da definire con i professionisti, è determinato in relazione alla fissazione di un tetto massimo entro il quale può essere determinato il compenso del professionista. Nelle Regioni nelle quali le tariffe libero professionali sono già gravate di oneri aggiuntivi extracontrattuali la maggiorazione di cui al presente comma si applica solo per la percentuale residua a raggiungere il 2 per cento, e non si applica qualora l onere in vigore sia pari o superiore al 2 per cento. Le Aziende deducono i costi sostenuti dal professionista di cui alle lettere

20 20 a-ter) e d) e documentati dalla rendicontazione ai fini fiscali del reddito derivante dall attività libero-professionale intramoenia D Ambrosio Lettieri Al comma 1 lettera e), capoverso «c)» dopo le parole: «di cui alla lettera a-bis).» inserire il seguente periodo: «In nessun caso l importo da corrispondere da parte dell assistito per ciascuna prestazione ambulatoriale e in regime di ricovero ordinario o diurno può essere inferiore alla corrispondente tariffa stabilita per il Servizio sanitario nazionale comunque determinata e quindi comprensiva anche di eventuali quote aggiuntive imposte dalla Regione o provincia autonoma». 2.8 Belisario, Carlino, De Toni, Caforio, Giambrone Al comma 1, lettera e), capoverso «c)», sopprimere le parole: Nell applicazione dei predetti importi, quale ulteriore quota, oltre quella già prevista dalla vigente disciplina contrattuale, una somma pari al 5 per cento del compenso del libero professionista viene trattenuta dal competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale per essere vincolata ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste d attesa, anche con riferimento alle finalità di cui all articolo 2, comma 1, lettera c), dell Accordo sancito il 18 novembre 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano». 2.9 Belisario, Carlino, De Toni, Caforio, Giambrone Al comma 1, lettera e), capoverso «c)», sostituire le parole da: «per essere vincolata» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «come contributo a un fondo regionale di assicurazione per la copertura degli indennizzi connessi al rischio clinico».

SCHEMA DI TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 6, 50, 352, 1067 E 1183. Art. 1.

SCHEMA DI TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 6, 50, 352, 1067 E 1183. Art. 1. Legislatura 16º - 12ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 79 del 25/03/2009 SCHEMA DI TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 6, 50, 352, 1067 E 1183 Nuove norme in

Dettagli

Ministero della salute

Ministero della salute Ministero della salute Disegno di legge Disposizioni in materia di sicurezza delle strutture sanitarie e gestione del rischio clinico nonché di attività libero professionale intramuraria e di esclusività

Dettagli

Art. 1 (Definizione) Art. 2 (Requisiti)

Art. 1 (Definizione) Art. 2 (Requisiti) TESTO UNIFICATO AS 3236 1928-1645 Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l istituzione

Dettagli

CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA (ARTT. 37 del D.Lgs. n. 368/1999 e successive modifiche) TRA - L Università degli Studi di..., rappresentata dal

CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA (ARTT. 37 del D.Lgs. n. 368/1999 e successive modifiche) TRA - L Università degli Studi di..., rappresentata dal CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA (ARTT. 37 del D.Lgs. n. 368/1999 e successive modifiche) TRA - L Università degli Studi di..., rappresentata dal. - La Regione, rappresentata dal E Il Dott., ammesso

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE. Norme sulla riparazione e prevenzione dei danni da attività medica. Art. 1 Responsabilità per danni da attività medica

DISEGNO DI LEGGE. Norme sulla riparazione e prevenzione dei danni da attività medica. Art. 1 Responsabilità per danni da attività medica S.I.S.Di.C - Commissione Responsabilità civile Disegno di legge d iniziativa del Coordinatore Prof. M. Zana DISEGNO DI LEGGE Norme sulla riparazione e prevenzione dei danni da attività medica Art. 1 Responsabilità

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE Approvato dal Senato della Repubblica

DISEGNO DI LEGGE Approvato dal Senato della Repubblica Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l impiego, di incentivi all occupazione, di

Dettagli

IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO DELLA SALUTE Testo aggiornato al 20 settembre 2013 Decreto ministeriale 26 marzo 2013 Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2013, n. 185 Contributo alle spese dovuto dai soggetti pubblici e privati e dalle società scientifiche

Dettagli

Bozza di disegno di legge delega in materia di gestione e sviluppo delle risorse umane ex art.22 Patto per la salute

Bozza di disegno di legge delega in materia di gestione e sviluppo delle risorse umane ex art.22 Patto per la salute IPOTESI A Bozza di disegno di legge delega in materia di gestione e sviluppo delle risorse umane ex art.22 Patto per la salute Art. 1. Al fine di garantire la nuova organizzazione dei servizi sanitari

Dettagli

Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici

Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Obiettivi e finalità) 1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere

Dettagli

CAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

CAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE CAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE 12.1 Individuazione delle Strutture Semplici e Complesse Nell individuare le strutture complesse di cui all allegato n. 2

Dettagli

Legge accesso disabili agli strumenti informatici

Legge accesso disabili agli strumenti informatici Legge accesso disabili agli strumenti informatici da Newsletter Giuridica: Numero 81-26 gennaio 2004 Pubblicata sulla Gazzetta la Legge in materia di accesso dei disabili agli strumenti informatici, approvata

Dettagli

Protocollo di intesa. tra. L Istituto Nazionale per l Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) REGIONE LAZIO.

Protocollo di intesa. tra. L Istituto Nazionale per l Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) REGIONE LAZIO. Protocollo di intesa L Istituto Nazionale per l Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) tra e REGIONE LAZIO per l erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell istituto

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (integrato con modifiche apportate dal Senato Accademico con delibera n 994

Dettagli

Articolo 8. Articolo 8. (Piani di rientro, tariffe di prestazioni sanitarie e percorsi diagnostico-terapeutici)

Articolo 8. Articolo 8. (Piani di rientro, tariffe di prestazioni sanitarie e percorsi diagnostico-terapeutici) Sezione IV Sezione IV Salute Salute Articolo 8. Articolo 8. (Tariffe di prestazioni sanitarie e percorsi diagnostico terapeutici) (Piani di rientro, tariffe di prestazioni sanitarie e percorsi diagnostico-terapeutici)

Dettagli

HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE www.health-management.it

HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE www.health-management.it 1 OGGETTO OBBLIGO ASSICURATIVO QUESITO (posto in data 2 ottobre 2014) Sono un dirigente medico dipendente ospedaliero. Come attività libero professionale svolgo soltanto attività intramoenia di équipe

Dettagli

DELIBERAZIONE N. 33/32. Istituzione della rete di cure palliative della d

DELIBERAZIONE N. 33/32. Istituzione della rete di cure palliative della d 32 Oggetto: Istituzione della rete di cure palliative della d Regione Sardegna. L Assessore dell'igiene e Sanità e dell'assistenza Sociale ricorda che la legge 15 marzo 2010, n. 38, tutela il diritto del

Dettagli

Protocollo di intesa. tra

Protocollo di intesa. tra Protocollo di intesa tra L Istituto Nazionale per l Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) con Sede in Roma, Via IV Novembre, 144 (CF 01165400589), rappresentato dal Presidente Massimo De

Dettagli

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI D.P.C.M. 30 marzo 2001: ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO SUI SISTEMI DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ALLA PERSONA PREVISTI DALL ART. 5 DELLA LEGGE 8 novembre 2000, n. 328 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dettagli

CAPO III PROFESSIONI SANITARIE NON CONVENZIONALI ESERCITATE DAI LAUREATI IN CHIROPRATICA E DAI LAUREATI IN OSTEOPATIA ART. 14.

CAPO III PROFESSIONI SANITARIE NON CONVENZIONALI ESERCITATE DAI LAUREATI IN CHIROPRATICA E DAI LAUREATI IN OSTEOPATIA ART. 14. CAPO III PROFESSIONI SANITARIE NON CONVENZIONALI ESERCITATE DAI LAUREATI IN CHIROPRATICA E DAI LAUREATI IN OSTEOPATIA ART. 14. (Istituzione delle professioni sanitarie non convenzionali di chiropratico

Dettagli

IPOTESI DI SEQUENZA CONTRATTUALE PER IL PERSONALE ATA PREVISTA DALL ART. 62 DEL CCNL 29/11/2007 DEL COMPARTO SCUOLA

IPOTESI DI SEQUENZA CONTRATTUALE PER IL PERSONALE ATA PREVISTA DALL ART. 62 DEL CCNL 29/11/2007 DEL COMPARTO SCUOLA IPOTESI DI SEQUENZA CONTRATTUALE PER IL PERSONALE ATA PREVISTA DALL ART. 62 DEL CCNL 29/11/2007 DEL COMPARTO SCUOLA ART. 1 - COMPITI DEL PERSONALE ATA, MOBILITÀ PROFESSIONALE, VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITÀ

Dettagli

REGIONE PIEMONTE. Legge regionale 13 aprile 2015, n. 7. Norme per la realizzazione del servizio civile nella Regione Piemonte.

REGIONE PIEMONTE. Legge regionale 13 aprile 2015, n. 7. Norme per la realizzazione del servizio civile nella Regione Piemonte. REGIONE PIEMONTE Legge regionale 13 aprile 2015, n. 7. Norme per la realizzazione del servizio civile nella Regione Piemonte. (B.U. 16 aprile 2015, n. 15) Il Consiglio regionale ha approvato IL PRESIDENTE

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE PEDOTO, BENAMATI, BOCCI, FERRANTI, FIORONI, GINOBLE, GRASSI, MATTESINI, SANGA, SARUBBI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE PEDOTO, BENAMATI, BOCCI, FERRANTI, FIORONI, GINOBLE, GRASSI, MATTESINI, SANGA, SARUBBI Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 5320 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI PEDOTO, BENAMATI, BOCCI, FERRANTI, FIORONI, GINOBLE, GRASSI, MATTESINI, SANGA, SARUBBI Modifica

Dettagli

SEZIONE I PROGETTI DI RICERCA E COLLABORAZIONI FONDI PER LA RICERCA E MODALITÀ DI ACCESSO

SEZIONE I PROGETTI DI RICERCA E COLLABORAZIONI FONDI PER LA RICERCA E MODALITÀ DI ACCESSO REGOLAMENTO SULLE MODALITA' DI ASSEGNAZIONE E UTILIZZO DEI FONDI PER LA RICERCA (Emanato con D.D. n. 45 del 23.01.2002, modificato con i D.D. n. 618 del 2003, n. 103 del 2005, n. 99 e n. 552 del 2006,

Dettagli

SNADIR Segreteria Nazionale Piazza Confienza, 3 00185 ROMA Tel. 06 45492246 Fax 06 45492085 www.snadir.it e.mail snadir@snadir.it

SNADIR Segreteria Nazionale Piazza Confienza, 3 00185 ROMA Tel. 06 45492246 Fax 06 45492085 www.snadir.it e.mail snadir@snadir.it (Legge 24 Dicembre 2007, n. 244, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007) Art.1, comma 207. Detrazione per spese aggiornamento Art.1, comma 207. Per l anno 2008 ai docenti delle

Dettagli

LEGGE PROVINCIALE N. 8 DEL 22-07-2009 REGIONE TRENTO (Prov.)

LEGGE PROVINCIALE N. 8 DEL 22-07-2009 REGIONE TRENTO (Prov.) LEGGE PROVINCIALE N. 8 DEL 22-07-2009 REGIONE TRENTO (Prov.) Disposizioni per la prevenzione e la cura dell Alzheimer e di altre malattie neurodegenerative legate all invecchiamento e per il sostegno delle

Dettagli

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1.

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1. DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro dell università e della ricerca (MUSSI) di concerto col Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione (NICOLAIS) e col Ministro dell economia

Dettagli

OGGETTO PRONTA DISPONIBILITÀ IN CONSULENZA IN UN ALTRA AZIENDA

OGGETTO PRONTA DISPONIBILITÀ IN CONSULENZA IN UN ALTRA AZIENDA 1 OGGETTO PRONTA DISPONIBILITÀ IN CONSULENZA IN UN ALTRA AZIENDA QUESITI (posti in data 18 dicembre 2011) 1) è possibile svolgere servizio di pronta disponibilità in due aziende ospedaliere diverse, anche

Dettagli

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE NUOVO REGOLAMENTO PER L ACCERTAMENTO DELLA INABILITA E DELLA INVALIDITA (Testo modificato con Ministeriale del 20 maggio 2010 - G.U. n. 128 del 4 giugno

Dettagli

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Circolare n. 23/15 contenente disposizioni inerenti alle modalità di verifica dell avveramento delle

Dettagli

COMUNE DI SPOTORNO Provincia di Savona

COMUNE DI SPOTORNO Provincia di Savona REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA E ASSISTENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI SPOTORNO APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL

Dettagli

D. LGS 81/2008. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

D. LGS 81/2008. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza D. LGS 81/2008 I RAPPORTI CON I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di

Dettagli

VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; VISTA la legge 17 dicembre 2010, n. 227, recante disposizioni concernenti la definizione

Dettagli

FAQ PARTITE IVA. Cos è la Partita Iva?

FAQ PARTITE IVA. Cos è la Partita Iva? FAQ PARTITE IVA Cos è la Partita Iva? La Partita Iva è un particolare strumento fiscale riservato, oltre che alle imprese, ai lavoratori autonomi, ovvero a quei lavoratori che, ai sensi dell art. 2222

Dettagli

OGGETTO SPECIALISTA AMBULATORIALE O MEDICO DIPENDENTE PROSPETTIVE PROFESSIONALI ED ECONOMICHE A CONFRONTO

OGGETTO SPECIALISTA AMBULATORIALE O MEDICO DIPENDENTE PROSPETTIVE PROFESSIONALI ED ECONOMICHE A CONFRONTO 1 OGGETTO SPECIALISTA AMBULATORIALE O MEDICO DIPENDENTE PROSPETTIVE PROFESSIONALI ED ECONOMICHE A CONFRONTO QUESITO (posto in data 4 luglio 2014) Ho un contratto da specialista ambulatoriale a tempo indeterminato

Dettagli

CONVENZIONE D'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO CON FINALITÀ FORMATIVE ex art. 12 LEGGE n. 68/99

CONVENZIONE D'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO CON FINALITÀ FORMATIVE ex art. 12 LEGGE n. 68/99 CONVENZIONE D'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO CON FINALITÀ FORMATIVE ex art. 12 LEGGE n. 68/99 Il giorno Tra la PROVINCIA DI ROVIGO con sede legale in Rovigo, via Celio, 10, C.F. 93006330299 rappresentata

Dettagli

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Circolare n. 25 Prot. AOODPIT/Reg.Uff./509 Roma, 2 marzo 2009 Al Direttore Generale per il personale della scuola SEDE Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI e, p.c. Al Gabinetto

Dettagli

AO ORDINE MAURIZIANO DI TORINO. Servizio Sanitario Nazionale Regione Piemonte. Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino

AO ORDINE MAURIZIANO DI TORINO. Servizio Sanitario Nazionale Regione Piemonte. Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino Servizio Sanitario Nazionale Regione Piemonte Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino CONFERIMENTO DELLA POSIZIONE DI COORDINATORE SANITARIO E DI ASSISTENTE SOCIALE CRITERI GENERALI (art. 10 c.8

Dettagli

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE DI INSERIMENTO LAVORATIVO ex ART. 12, L. 68/99

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE DI INSERIMENTO LAVORATIVO ex ART. 12, L. 68/99 SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE DI INSERIMENTO LAVORATIVO ex ART. 12, L. 68/99 Il giorno I Servizi per l Impiego della Provincia di rappresentati da Il Datore di lavoro rappresentato da.. La Cooperativa Sociale/il

Dettagli

DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA ACCORDO SULL UTILIZZO DEI FONDI CONTRATTUALI PER GLI ANNI 2008, 2009 E 2010

DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA ACCORDO SULL UTILIZZO DEI FONDI CONTRATTUALI PER GLI ANNI 2008, 2009 E 2010 DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA ACCORDO SULL UTILIZZO DEI FONDI CONTRATTUALI PER GLI ANNI 2008, 2009 E 2010 In data 21 Dicembre 2009, alle ore 10.30, presso la Sala Riunioni dell A.S.L.

Dettagli

REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE

REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE APPROVATO CON DELIBERA DI G.C. N. 222 DEL 29/11/2011 Articolo 1 Finalità ed ambito applicativo 1. Il presente

Dettagli

BANDO DAL 15.03.2014 AL 30.06.2014

BANDO DAL 15.03.2014 AL 30.06.2014 INTERVENTI PREVISTI DALLA DGR 740 DEL 27/09/2013 APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE IN MATERIA DI GRAVI E GRAVISSIME DISABILITA DI CUI AL FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2013

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO Emanato con D.R. n. 12096 del 5.6.2012 Pubblicato all Albo Ufficiale dell Ateneo l 8 giugno 2012 In

Dettagli

RACCOLTA DEGLI EMENDAMENTI D AULA. PROPOSTE DI LEGGE N. 117-127 <<Interventi per garantire l accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore>>

RACCOLTA DEGLI EMENDAMENTI D AULA. PROPOSTE DI LEGGE N. 117-127 <<Interventi per garantire l accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore>> RACCOLTA DEGLI EMENDAMENTI D AULA sulle PROPOSTE DI LEGGE N. 117-127 Legge approvata nella seduta pomeridiana n. 207

Dettagli

Norme per la sorveglianza e la prevenzione degli incidenti domestici

Norme per la sorveglianza e la prevenzione degli incidenti domestici Legge Regionale 28 aprile 2009, n. 15 Norme per la sorveglianza e la prevenzione degli incidenti domestici ( B.U. REGIONE BASILICATA N.22 del 2 maggio 2009 Articolo 1 Finalità 1. La presente legge, in

Dettagli

S.I.S.Di.C. - Commissione Responsabilità civile DISEGNO DI LEGGE. Norme sulla riparazione e prevenzione dei danni da attività sanitaria

S.I.S.Di.C. - Commissione Responsabilità civile DISEGNO DI LEGGE. Norme sulla riparazione e prevenzione dei danni da attività sanitaria S.I.S.Di.C. - Commissione Responsabilità civile DISEGNO DI LEGGE Norme sulla riparazione e prevenzione dei danni da attività sanitaria Art. 1 Responsabilità per danni da attività sanitaria 1. Le aziende

Dettagli

La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due

La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due anni dopo la Riforma Fornero. a cura di Stefano Petri E stata pubblicata in G. U., n. 114 del 19 maggio 2014, la Legge

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SERVIZIO AMBIENTE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.63 del 09.08.2012 1 Sommario ART. 1 - Finalità

Dettagli

Riferimenti normativi

Riferimenti normativi CRITERI E MODALITÀ PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DIRETTAMENTE SOSTENUTE DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI REGOLAMENTATI DA CONVENZIONE I Progetti possono essere integrativi

Dettagli

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Circolare n. _/15 contenente disposizioni inerenti alle modalità di verifica dell avveramento delle

Dettagli

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI PRESIDENZIALI DECRETI PRESIDENZIALI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 2015. Definizione delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato ABRIGNANI. Disciplina delle professioni relative alle attività motorie

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato ABRIGNANI. Disciplina delle professioni relative alle attività motorie Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2914 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato ABRIGNANI Disciplina delle professioni relative alle attività motorie Presentata il 25 febbraio

Dettagli

Firenze 19 aprile 2012 FEDERLEGNOARREDO FENAL UIL FILCA CISL FILLEA CGIL

Firenze 19 aprile 2012 FEDERLEGNOARREDO FENAL UIL FILCA CISL FILLEA CGIL Visto il D.Lgs.14 settembre 2011, n. 167 Testo unico ell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 le parti concordano che la normativa presente nel ccnl firmato

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Il Ministro dello Sviluppo Economico Il Ministro dello Sviluppo Economico Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l articolo 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Dettagli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI approvato con deliberazione G.P. n. 188 del 25.7.2001 modificato con deliberazione G.P. n. 83 del

Dettagli

LEGGE DI STABILITA 2014

LEGGE DI STABILITA 2014 LEGGE DI STABILITA 2014 A cura del Sito Web Servizio Coordinamento Centri per l Impiego Provincia di Torino 7 gennaio 2014 Il Parlamento ha pubblicato, sul Supplemento Ordinario n. 87 della Gazzetta Ufficiale

Dettagli

IPAB ISTITUTI FEMMINILI RIUNITI PROVVIDENZA E S. MARIA DEL LUME DISCIPLINARE D INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI

IPAB ISTITUTI FEMMINILI RIUNITI PROVVIDENZA E S. MARIA DEL LUME DISCIPLINARE D INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI IPAB ISTITUTI FEMMINILI RIUNITI PROVVIDENZA E S. MARIA DEL LUME DISCIPLINARE D INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI Infermiere Professionale. NELLA FORMA LIBERO-PROFESSIONALE CON

Dettagli

COMUNE DI BARDONECCHIA

COMUNE DI BARDONECCHIA COMUNE DI BARDONECCHIA PROVINCIA DI TORINO DETERMINAZIONE SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI N. 21 DEL 01 MARZO 2013 OGGETTO: UTILIZZO PERSONALE ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI ART.1 C. 557 DELLA L.

Dettagli

Co.Ge.S.Co. Consorzio per la Gestione di Servizi Comunali

Co.Ge.S.Co. Consorzio per la Gestione di Servizi Comunali Oggetto: Determinazione a contrarre ai fini dell affidamento della gestione associata del Servizio di Assistenza Domiciliare Socio-assistenziale Anziani e Disabili - periodo: 01/01/2013-30/06/2015. IL

Dettagli

IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE Come indicato nel Piano Annuale della Performance (P.A.P.), predisposto a partire dall anno 2015, l Azienda annualmente esplicita gli obiettivi,

Dettagli

Norme di attuazione del Regolamento di formazione professionale continua del dottore commercialista

Norme di attuazione del Regolamento di formazione professionale continua del dottore commercialista CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI Norme di attuazione del Regolamento di formazione professionale continua del dottore commercialista (approvate nella seduta consiliare del 26 novembre 2002)

Dettagli

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO UNIVERSITA PER IL BIENNIO ECONOMICO 2008-2009

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO UNIVERSITA PER IL BIENNIO ECONOMICO 2008-2009 IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO UNIVERSITA PER IL BIENNIO ECONOMICO 2008-2009 Art. 1 Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELL ELENCO DEI FORNITORI

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELL ELENCO DEI FORNITORI REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELL ELENCO DEI FORNITORI Approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 15 del 21 Dicembre 2015 FORMAZIONE ELENCO DEI FORNITORI Art. 1 Istituzione e ambito di applicazione

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze MISURA E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO DAI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE POSTALE ALL AUTORITÀ

Dettagli

Legge Regionale 23 Novembre 2006, n. 20. Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza. (BUR N. 34 del 9 dicembre 2006)

Legge Regionale 23 Novembre 2006, n. 20. Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza. (BUR N. 34 del 9 dicembre 2006) Legge Regionale 23 Novembre 2006, n. 20. Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza. (BUR N. 34 del 9 dicembre 2006) Art.1 (Oggetto e finalità) 1. La Regione con la presente legge, in armonia

Dettagli

TRA. l Unità Locale Socio-Sanitaria n. 6 Vicenza (di seguito denominata anche U.L.SS.

TRA. l Unità Locale Socio-Sanitaria n. 6 Vicenza (di seguito denominata anche U.L.SS. CCONVVEENZZI IONEE PPEERR AATTTTI IVVI ITTAA DDI I CCONSSULLEENZZAA TRA l Unità Locale Socio-Sanitaria n. 6 Vicenza (di seguito denominata anche U.L.SS. n. 6 ) con sede e domicilio fiscale in Via Rodolfi

Dettagli

Art. 2 Modifica all articolo 4 della l.r. 34/2007. LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6

Art. 2 Modifica all articolo 4 della l.r. 34/2007. LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6 7213 LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6 Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 15 novembre 2007, n. 34, 7 agosto 2013, n. 27 e 11 febbraio 1999, n. 11. IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO Art.

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE: Delega al Governo per la riforma della disciplina della cooperazione dell'italia con i Paesi in via di sviluppo.

DISEGNO DI LEGGE: Delega al Governo per la riforma della disciplina della cooperazione dell'italia con i Paesi in via di sviluppo. DISEGNO DI LEGGE: Delega al Governo per la riforma della disciplina della cooperazione dell'italia con i Paesi in via di sviluppo. Consiglio dei Ministri: 05/04/2007 Proponenti: Esteri ART. 1 (Finalità

Dettagli

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Dettagli

Art. 1 1 Educazione sanitaria motoria e sportiva e tutela sanitaria delle attività sportive

Art. 1 1 Educazione sanitaria motoria e sportiva e tutela sanitaria delle attività sportive LEGGE REGIONALE 30 novembre 1981, n. 66 Norme per la promozione dell educazione sanitaria motoria e sportiva e per la tutela sanitaria delle attività sportive. (B.U.R. 2 Dicembre 1981, n. 48, 1 suppl.

Dettagli

Tutti i diritti dei donatori di midollo osseo

Tutti i diritti dei donatori di midollo osseo Tutti i diritti dei donatori di midollo osseo (Legge 52/2001) Le modalità della donazione e i diritti e doveri dei donatori sono ora regolati da una legge, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 62 del

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI Art. 1: Ambito di applicazione. CAPO 1 Oggetto e soggetti Il presente Regolamento definisce

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS DELIBERAZIONE 31 OTTOBRE 2012 449/2012/A/EFR STIPULA DI CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ RICERCA SUL SISTEMA ENERGETICO S.P.A., PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ A SUPPORTO DELLA VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DEI

Dettagli

Rinvio obbligo assicurazione R.C. Professionale

Rinvio obbligo assicurazione R.C. Professionale Rinvio obbligo assicurazione R.C. Professionale Il 4 agosto 2012 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto di riforma degli ordinamenti professionali. Concessa una proroga di 12 mesi (quindi agosto

Dettagli

REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI PER L EROGAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO AL PERSONALE DIPENDENTE

REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI PER L EROGAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO AL PERSONALE DIPENDENTE REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI PER L EROGAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO AL PERSONALE DIPENDENTE Approvato con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 13 del 30/12/2008 Approvato dalla Provincia di

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. (Approvato con atto di Consiglio comunale n. 81 del 11/11/2005) indice ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4

Dettagli

ALLEGATO 4 MODALITA APPLICATIVE DELLE PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE DEL COMUNE DI RAVENNA DI CUI AL COMMA 558 DELLA LEGGE N. 296/2006.

ALLEGATO 4 MODALITA APPLICATIVE DELLE PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE DEL COMUNE DI RAVENNA DI CUI AL COMMA 558 DELLA LEGGE N. 296/2006. ALLEGATO 4 MODALITA APPLICATIVE DELLE PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE DEL COMUNE DI RAVENNA DI CUI AL COMMA 558 DELLA LEGGE N. 296/2006. Art. 1 Oggetto. I percorsi di stabilizzazione del personale

Dettagli

STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO

STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO FINALITÀ E SCOPI Art. 1 L Associazione è costituita al fine di sostenere le scuole aderenti nel raggiungimento dei fini istituzionali

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FINALE LIGURE

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FINALE LIGURE REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FINALE LIGURE ALLEGATO SUB A) alla deliberazione di C.C. N. 41 del 20.04.2009

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA Disegno di legge 2673 XVI Legislatura. Disposizioni in materia di riconoscimento della medicina omeopatica

SENATO DELLA REPUBBLICA Disegno di legge 2673 XVI Legislatura. Disposizioni in materia di riconoscimento della medicina omeopatica SENATO DELLA REPUBBLICA Disegno di legge 2673 XVI Legislatura Disposizioni in materia di riconoscimento della medicina omeopatica Firmatari: D ambrosio Lettieri, Aderenti, Amato, Amoruso, Astore, Baldassarri,

Dettagli

REGIONE UMBRIA Bando per la presentazione di proposte progettuali a favore dei giovani in attuazione dell intesa politiche giovanili anno 2015

REGIONE UMBRIA Bando per la presentazione di proposte progettuali a favore dei giovani in attuazione dell intesa politiche giovanili anno 2015 ALLEGATO A REGIONE UMBRIA Bando per la presentazione di proposte progettuali a favore dei giovani in attuazione dell intesa politiche giovanili anno 2015 Aggregazione, Protagonismo, Creatività PREMESSA

Dettagli

REGOLAMENTO DEL PART-TIME

REGOLAMENTO DEL PART-TIME REGOLAMENTO DEL PART-TIME (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 279 del 14/11/2012, integrato con deliberazione di Giunta comunale n. 311 del 17/12/2013 e, da ultimo, modificato con deliberazione

Dettagli

MINISTERO DELLA SALUTE

MINISTERO DELLA SALUTE MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 26 marzo 2013. Contributo alle spese dovuto dai soggetti pubblici e privati e dalle società scientiþ che che chiedono il loro accreditamento per lo svolgimento di attività

Dettagli

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI ASSISTENZIALI SANITARI E ALTRI SERVIZI AUSILIARI

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI ASSISTENZIALI SANITARI E ALTRI SERVIZI AUSILIARI 1 SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI ASSISTENZIALI SANITARI E ALTRI SERVIZI AUSILIARI Codice CIG L anno duemila, il giorno del mese di nella sede della Casa per Anziani Umberto I - Piazza della Motta

Dettagli

REPUBBLICA DI SAN MARINO

REPUBBLICA DI SAN MARINO Decreto 15 febbraio 2006 n.37 REPUBBLICA DI SAN MARINO MODALITA E CRITERI PER L INSERIMENTO LAVORATIVO DEGLI INVALIDI E PORTATORI DI DEFICIT NEI GRUPPI INTEGRATIVI E DI SUPPORTO DELL A.A.S.P., NELLE AZIENDE

Dettagli

REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI BORSE DI STUDIO PER ADDESTRAMENTO E PERFEZIONAMENTO ALLA RICERCA (emanato con D.R. 196/2013 dell 11/3/2013)

REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI BORSE DI STUDIO PER ADDESTRAMENTO E PERFEZIONAMENTO ALLA RICERCA (emanato con D.R. 196/2013 dell 11/3/2013) REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI BORSE DI STUDIO PER ADDESTRAMENTO E PERFEZIONAMENTO ALLA RICERCA (emanato con D.R. 196/2013 dell 11/3/2013) Articolo 1 (Oggetto, ambito di applicazione, soggetti interessati)

Dettagli

Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007

Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007 Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007 Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti Pubbicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 Dicembre

Dettagli

ART A. Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura (L.R. 19 novembre 1999, n. 60) DIREZIONE. Decreto n. 146 del 1 settembre 2011

ART A. Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura (L.R. 19 novembre 1999, n. 60) DIREZIONE. Decreto n. 146 del 1 settembre 2011 ART A Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura (L.R. 19 novembre 1999, n. 60) DIREZIONE Decreto n. 146 del 1 settembre 2011 Oggetto: Personale con qualifica dirigenziale: determinazione dell'ammontare

Dettagli

Regolamento del Personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Decreto del Presidente del CNR del 4 maggio 2005 prot. n.

Regolamento del Personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Decreto del Presidente del CNR del 4 maggio 2005 prot. n. Regolamento del Personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Decreto del Presidente del CNR del 4 maggio 2005 prot. n. 0025035) SOMMARIO TITOLO I PRINCIPI GENERALI Art.1 - Finalità e ambito di applicazione

Dettagli

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA D.R. 7675 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA IL RETTORE - Vista la Legge del 19 novembre 1990, n.341 e in particolare gli articoli 6 e 7, concernenti la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Dettagli

Testo coordinato del REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DI BORSE DI RICERCA (emanato con D.R. n. 1107 del 27.06.2014 deliberazioni di approvazione del

Testo coordinato del REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DI BORSE DI RICERCA (emanato con D.R. n. 1107 del 27.06.2014 deliberazioni di approvazione del Testo coordinato del REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DI BORSE DI RICERCA (emanato con D.R. n. 1107 del 27.06.2014 deliberazioni di approvazione del Senato Accademico n. 513/17630 del 26.05.2014, n. 514/17652

Dettagli

84 12.1.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 2 DELIBERAZIONE 28 dicembre 2010, n. 1169

84 12.1.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 2 DELIBERAZIONE 28 dicembre 2010, n. 1169 84 12.1.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 2 DELIBERAZIONE 28 dicembre 2010, n. 1169 Criteri per la concessione dei contributi previsti dalla l.r. 70 del 19.11.2009 (Interventi di sostegno

Dettagli

IPOTESI DI ACCORDO SI CONVIENE E SOTTOSCRIVE QUANTO SEGUE

IPOTESI DI ACCORDO SI CONVIENE E SOTTOSCRIVE QUANTO SEGUE RIMODULAZIONE DELL ACCORDO DEL 28 NOVEMBRE 2007 RELATIVO A TRATTAMENTO ACCESSORIO 2005-2006-2007 DEL PERSONALE I-IX LIVELLO E BENEFICI ASSISTENZIALI PER TUTTO IL PERSONALE COMPRESI I DIRIGENTI IPOTESI

Dettagli

CONVENZIONE PER L UTILIZZAZIONE DI STRUTTURE DA PARTE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA PSICOLOGICA DELL UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TORINO TRA

CONVENZIONE PER L UTILIZZAZIONE DI STRUTTURE DA PARTE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA PSICOLOGICA DELL UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TORINO TRA CONVENZIONE PER L UTILIZZAZIONE DI STRUTTURE DA PARTE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA PSICOLOGICA DELL UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TORINO TRA La Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute

Dettagli

Allegato 1. Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Art.42.

Allegato 1. Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Art.42. Allegato 1 Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 Art.42. Reti di imprese 1. (soppresso dalla legge di conversione) 2. Alle imprese

Dettagli

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare febbraio 2013 1 1 PREMESSA... 3 1.1 Oggetto... 3 1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento...

Dettagli

IL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29;

IL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29; OGGETTO: Emanazione del Regolamento per la formazione del personale tecnicoamministrativo novellato dalla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22/12/2010. IL RETTORE D.R. N. 1 VISTO lo Statuto

Dettagli

Erice è. con i diversamente abili: un percorso che continua PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA PER I SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI

Erice è. con i diversamente abili: un percorso che continua PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA PER I SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI Erice è. con i diversamente abili: un percorso che continua PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA PER I SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI PREMESSA L art. 3, II comma della Costituzione Italiana recita: è compito

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 36 DEL 27-11-2006 REGIONE PIEMONTE. Autorizzazione ed accreditamento dei soggetti operanti nel mercato del lavoro regionale.

LEGGE REGIONALE N. 36 DEL 27-11-2006 REGIONE PIEMONTE. Autorizzazione ed accreditamento dei soggetti operanti nel mercato del lavoro regionale. LEGGE REGIONALE N. 36 DEL 27-11-2006 REGIONE PIEMONTE Autorizzazione ed accreditamento dei soggetti operanti nel mercato del lavoro regionale. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE N. 48 del

Dettagli

Titolo XII. Il Sistema di valutazione, misurazione e trasparenza della Performance Merito e Premi

Titolo XII. Il Sistema di valutazione, misurazione e trasparenza della Performance Merito e Premi Titolo XII Il Sistema di valutazione, misurazione e trasparenza della Performance Merito e Premi CAPO I IL SISTEMA DI VALUTAZIONE MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE Art. 63 Le disposizioni contenute nel presente

Dettagli

REGOLAMENTO SUL FINANZIAMENTO DEI POSTI DI RUOLO DI PRIMA E SECONDA FASCIA E RICERCATORI UNIVERSITARI. Art. 1 (Ambito di applicazione)

REGOLAMENTO SUL FINANZIAMENTO DEI POSTI DI RUOLO DI PRIMA E SECONDA FASCIA E RICERCATORI UNIVERSITARI. Art. 1 (Ambito di applicazione) REGOLAMENTO SUL FINANZIAMENTO DEI POSTI DI RUOLO DI PRIMA E SECONDA FASCIA E RICERCATORI UNIVERSITARI Art. 1 (Ambito di applicazione) 1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le procedure adottate

Dettagli