R E L A Z I O N E. Si illustrano di seguito i singoli articoli del decreto in esame.
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- Renato Festa
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1 DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/66/CE CONCERNENTE PILE, ACCUMULATORI E RELATIVI RIFIUTI E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 91/157/CEE. \ R E L A Z I O N E Il decreto legislativo in esame è stato predisposto in base alla delega prevista dalla legge 25 febbraio 2008, n. 34, (Legge comunitaria 2007), al fine di recepire nell ordinamento interno la direttiva 2006/ 66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e di accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE. Il provvedimento all esame attraverso la definizione di un sistema di regole per la gestione delle pile e degli accumulatori e dei relativi rifiuti, si propone, in adesione al dettato della direttiva, di ridurre al minimo la produzione di rifiuti derivanti dalla dismissione di pile ed accumulatori, favorendo la raccolta dei rifiuti al fine del loro reimpiego, del riciclo o del recupero, contribuendo in tal modo alla tutela, alla salvaguardia e al miglioramento della qualità dell ambiente. Il sistema è improntato in maniera quasi esclusiva sulla responsabilità dei produttori di pile e di accumulatori ai quali si richiede di sovvenzionare tutte le operazioni, dall informazione ai cittadini, alla raccolta differenziata dei rifiuti, nonché di finanziare la realizzazione di sistemi di trattamento e di riciclaggio dei rifiuti di pile e di accumulatori. Non si acclude la relazione tecnico-finanziaria giacché il decreto precisa, in conformità alla direttiva, che i produttori debbono farsi carico in maniera globale di tutti gli oneri inerenti la raccolta, il trattamento ed il riciclaggio delle pile e degli accumulatori siano essi portatili, industriali o di veicoli, in qualunque momento immessi sul mercato. Il decreto reca, conseguentemente, la clausola di invarianza della spesa in forza della quale i soggetti pubblici dovranno far fronte agli oneri connessi alle misure necessarie per dare attuazione alle disposizioni previste dal presente decreto con le risorse finanziarie umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. In particolare, sempre al fine di garantire l invarianza della spesa è previsto che le spese per l istituzione, il mantenimento ed il funzionamento del registro, del comitato di vigilanza e controllo, le attività dell ISPRA sono a totale carico dei produttori. Si illustrano di seguito i singoli articoli del decreto in esame. Articolo 1. Individua nella raccolta, nel trattamento, nel riciclaggio delle pile e degli accumulatori nonché nel corretto smaltimento dei rifiuti derivanti dai medesimi prodotti gli strumenti per garantire una maggiore tutela ed un miglioramento della qualità dell ambiente. Definisce l ambito di applicazione del decreto individuando esplicitamente le disposizioni interne che si continuano ad applicare, ovvero il decreto legislativo 209 del 24 giugno 2003, relativo ai veicoli fuori uso, ed il decreto legislativo 151 del 25 luglio 2005, relativo alla riduzione dell uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei relativi rifiuti; individua, altresì, le pile e gli accumulatori connessi a particolari apparecchiature esclusi dalla applicazione del presente decreto. Articolo 2. Introduce le definizioni previste all art. 3 della direttiva, vale a dire quelle di pila e di accumulatore, di pacco di batterie, di pile e accumulatori portatili, di pile a bottone, di batterie e di 1
2 accumulatori per veicoli, di pile e di accumulatori industriali, di rifiuti di pile o di accumulatori, di riciclaggio, di smaltimento, di trattamento, di apparecchio, di produttore, di distributore, di immissione sul mercato, di operatore economico, di utensili elettrici senza fili, di tasso di raccolta e di punto di raccolta per pile ed accumulatori. Articolo 3. Introduce il divieto di immettere sul mercato pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose, ovvero mercurio o cadmio, nelle quantità percentuali di peso esplicitamente indicate; individua, altresì, le ipotesi in cui tale divieto non si applica. Articolo 4. Al fine di promuovere la ricerca e di incoraggiare miglioramenti, in termini ambientale, dell efficienza delle pile e degli accumulatori prevede che il Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e dell economia e delle finanze, promuova ed incentivi, attraverso strumenti che non determino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,, la progettazione e la fabbricazione, da parte dei produttori, di pile a di accumulatori contenenti minori quantità di sostanze pericolose o sostanze meno inquinanti. Articolo 5. Stabilisce che, dalla data di entrata in vigore del decreto, possano essere immessi sul mercato solo le pile e gli accumulatori che possiedono i requisiti stabiliti dallo stesso decreto, prevedendo contestualmente il ritiro delle pile e degli accumulatori non conformi immessi sul mercato. Articolo 6. Conformemente alla direttiva, che oltre al fine della tutela ambientale si propone anche quello di garantire il corretto funzionamento del mercato interno ( base giuridica della direttiva e considerando 26) prevede che la raccolta dei rifiuti da pile e da batterie portatili sia organizzata dai produttori attraverso una pluralità di sistemi. Introduce, pertanto, l obbligo per gli stessi produttori di creare, individualmente o in forma collettiva, una rete per la capillare raccolta differenziata di detti rifiuti, imponendone il ritiro gratuito su tutto il territorio nazionale presso tutti i distributori e/o presso le strutture di raccolta differenziata istituite dal servizio pubblico, con oneri a totale carico dei produttori stessi. Articolo 7. Analogamente all articolo 6 introduce in capo ai produttori di pile e di accumulatori industriali o per veicoli l obbligo di organizzare, con proprie risorse, sull intero territorio nazionale, sistemi di raccolta separata dei rifiuti di tali pile e accumulatori, prescrivendo, altresì, l obbligo di gestire i predetti rifiuti quand anche raccolti nell ambito del servizio pubblico, evitando, in tal modo, la loro commistione con i rifiuti urbani. Articolo 8. Stabilisce le percentuali di raccolta minima di pile e di accumulatori portatili, nonché i periodi entro i quali le indicate percentuali di raccolta dovranno essere raggiunte. In particolare, prevede che dette percentuali siano calcolate per la prima volta nel corso dell anno 2011 e che entro la data del 26 settembre 2012 si provveda alla raccolta del 25% delle pile e degli accumulatori portatili immessi sul mercato ed entro il 26 settembre 2016 alla raccolta del 45% del quantitativo di pile e di accumulatori immessi sul mercato. 2
3 Articolo 9. Conformemente al dettato comunitario impone che già in fase di progettazione sia prevista la rimozione facilitata dei rifiuti di pile e di accumulatori, obbligando altresì a corredare tutte le apparecchiature di istruzioni idonee alla rimozione semplificata in condizioni di sicurezza. Individua anche le fattispecie in cui tale obbligo non può essere imposto per motivi di sicurezza, di prestazione, di protezione medica o dei dati. Articolo 10. In linea con la direttiva, introduce l obbligo per i produttori di istituire, sia in forma individuale che collettiva, sistemi per il trattamento ed il riciclaggio dei rifiuti di pile e di accumulatori, utilizzando le migliori tecniche disponibili in termini di tutela della salute umana e della sicurezza ambientale. Al fine di assicurare il rispetto degli obblighi di trattamento e di riciclaggio è prevista un attività ispettiva delle Province presso gli impianti appositamente predisposti. La solidità dell impianto normativo si rafforza nel prevedere che il trattamento dei rifiuti può essere effettuato anche fuori dal territorio nazionale o comunitario, ma ai fini della verifica del raggiungimento degli obiettivi di efficienza del sistema occorrerà per il produttore esportatore dimostrare di aver riciclato in condizioni equivalenti a quelle previste nel presente decreto. Articolo 11. Prevede che il Ministero dell ambiente, di concerto con i Ministeri dello sviluppo economico e dell economia e delle finanze individuino misure dirette a favorire lo sviluppo di migliori tecnologie per il recupero, il riciclaggio ed il trattamento delle pile e degli accumulatori, in ragione degli stanziamenti di bilancio esistenti, promuovendo sistemi certificati di gestione ambientale. Articolo 12. Si cristallizza il divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti di pile e di accumulatori non sottoposti a trattamento o riciclaggio, rinviando alle sanzioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in caso di inosservanza delle relative prescrizioni. Articolo 13. Prevede che, con decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico sono definiti i criteri per la determinazione e la ripartizione dei finanziamenti delle operazione di raccolta, trattamento e riciclaggio delle pile e degli accumulatori siano essi portatili, industriali o di veicoli, in qualunque momento immessi sul mercato. Prevede altresì che le spese relative alle indicate attività non debbano essere segnalate quali voci separate di costo per gli utenti finali. Articolo 14. Prevede l istituzione presso il Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare del registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e di accumulatori, al quale debbono iscriversi, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i produttori di pile e di accumulatori. L iscrizione, in forma telematica, deve essere effettuata a mezzo delle Camere di commercio. Le stesse Camere di commercio sono tenute ad acquisire annualmente i dati relativi alle quantità di pile e di accumulatori immessi sul mercato dai singoli produttori, distinti per tipologia. Articolo 15. Affida la gestione del registro nazionale di cui all articolo 14 all Istituto superiore per la protezione e per la ricerca ambientale (ISPRA), al quale è demandato lo svolgimento sia delle 3
4 attività di raccolta e di elaborazione dei dati sulla raccolta ed il riciclaggio di pile e di accumulatori e dei rifiuti di pile e di accumulatori, sia delle attività ispettive volte ad assicurare il corretto assolvimento degli obblighi di iscrizione previsti dal presente decreto in capo ai produttori di pile e di accumulatori. Articolo 16. Prevede la istituzione di un centro di coordinamento, in forma di consorzio avente personalità giuridica di diritto privato costituito dai produttori di pile e di accumulatori organizzati individualmente o in forma collettiva. Articolo 17. Individua i compiti che, al fine di incrementare le percentuali di raccolta e di riciclaggio dei rifiuti di pile e di accumulatori, il centro di coordinamento è demandato a svolgere. In particolare, prevede che detto centro organizzi ed effettui, su tutto il territorio nazionale, in maniera uniforme le attività di informazione, di monitoraggio e di rendicontazione delle attività dei consorziati, garantendo la trasmissione dei dati al comitato di vigilanza e controllo ed il raccordo dell attività della pubblica amministrazione con tutti gli operatori economici del settore, e, soprattutto, che organizzi per tutti i consorziati un sistema capillare di raccolta che copra in modo uniforme l intero territorio nazionale. Articolo 18. Disciplina le modalità di organizzazione del centro di coordinamento, che prevede si doti di un Assemblea, di un Comitato esecutivo, di un Presidente e di un collegio dei revisori. Stabilisce, inoltre, che lo statuto deliberato dall assemblea venga approvato con decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare. Articolo 19. Al fine di evitare duplicazioni di organismi favorendo un risparmio di spesa prevede che il Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, di cui all art. 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, svolga anche le funzioni di vigilanza e controllo sulla gestione dei rifiuti di pile e di accumulatori. Individua in maniera tassativa il numero dei soggetti partecipanti, le amministrazioni designanti, nonché le funzioni demandate al Comitato che, in forma autoregolamentata, dovrà elaborare le regole per assicurare la direzione unitaria ed il coordinamento delle attività di gestione dei rifiuti di pile e di accumulatori, assicurare il monitoraggio sull attuazione del decreto, esaminare e valutare problematiche poste dalle categorie interessate o dai sistemi di raccolta, effettuare controlli e ispezioni presso i produttori che non adempiono agli obblighi di comunicazione previsti dal presente decreto. Articolo 20. In linea con la finalità della direttiva di garantire il corretto funzionamento del mercato interno attraverso la previsione di una pluralità di sistemi di gestione dei rifiuti da pile e da accumulatori, prevede che il Consorzio nazionale per la raccolta ed il trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi (COBAT) sia uno dei sistemi di raccolta e di trattamento previsti e disciplinati dal presente decreto, così da evitare ostacoli agli scambi o distorsioni della concorrenza. Conseguentemente stabilisce che il COBAT possa continuare a svolgere il complesso di attività inerenti la raccolta, il trattamento ed il recupero delle batterie al piombo e dei rifiuti piombosi conformandosi alle disposizioni del presente decreto ed adeguando alle stesse disposizioni anche il proprio statuto. 4
5 Articolo 21. Ribadisce che i sistemi di raccolta, di trattamento e di riciclaggio previsti dal presente decreto devono evitare ostacoli agli scambi o distorsioni alla concorrenza e debbono, inoltre, garantire la libera partecipazione di tutti gli operatori economici e delle pubbliche amministrazioni. Prevede, infine, la costituzione, presso il Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, di un tavolo permanente di consultazione al fine di monitorare la funzionalità del sistema delineato e formulare valutazioni sull operatività del sistema stesso ed eventuali proposte migliorative. Articolo 22. Definisce puntualmente le informazioni che i produttori o i distributori di pile e di accumulatori sono tenuti a fornire agli utenti finali circa gli effetti che possono avere le sostanze contenute nei prodotti distribuiti, le modalità con cui possono essere smaltite, nonché i sistemi di raccolta differenziata e le tecniche di trattamento e di riciclaggio. Attraverso tali informative si intende procedere ad una sensibilizzazione della cittadinanza riguardo il corretto utilizzo e smaltimento dei rifiuti pericolosi contenuti nelle pile e negli accumulatori. Articolo 23. Introduce puntualmente gli obblighi di etichettatura previsti dalla direttiva comunitaria, attribuendo al Ministero dello sviluppo economico il compito di definire le modalità di misurazione delle capacità delle pile e degli accumulatori portatili e per veicoli. Articolo 24. Definisce tempi e modalità di redazione delle relazioni che il Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare deve trasmettere alla Commissione Europea circa lo stato di attuazione del presente decreto, le modalità di calcolo del tasso di raccolta ottenuto, i livelli di riciclaggio raggiunti e, infine, i livelli di efficienza dei processi di riciclaggio. Articolo 25. Individua le sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei produttori affinché gli stessi adempiano agli obblighi imposti dalle disposizioni del decreto in esame, sempre che i fatti non costituiscano reato. L Autorità compente all irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa è individuata negli uffici provinciali di competenza territoriale. Articolo 26. Definisce le modalità per apportare modifiche, integrazioni ed aggiornamenti agli allegati tecnici al presente decreto. Articolo 27. Definisce le disposizioni di carattere finanziario. In particolare, introduce la clausola di invarianza della spesa in forza della quale i soggetti pubblici dovranno far fronte agli oneri connessi alle misure necessarie per dare attuazione alle disposizioni previste dal presente decreto con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Sempre al fine di garantire l invarianza della spesa è previsto che le spese per l istituzione ed il funzionamento del registro, per il funzionamento del centro di coordinamento e del comitato di vigilanza e controllo e per le attività dell ISPRA siano a totale carico dei produttori. 5
6 Articolo 28. Considerata la necessità di individuare i requisiti organizzativi minimi atti a soddisfare le esigenze di adeguatezza e di uniformità sull intero territorio dei sistemi di raccolta dei rifiuti da pile e da accumulatori, prevede che il Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto provveda a indicante i predetti criteri minimi. Articolo 29. Individua le disposizioni da ritenersi abrogate a seguito dell entrata in vigore del presente decreto. ************ ALLEGATO I. Definisce i dati che dovranno essere trasmessi all ISPRA per il calcolo delle percentuali di raccolta di pile e di accumulatori portatili, distinguendo i dati di vendita e di raccolta per anno di competenza a partire dal ALLEGATO II. Definisce i requisiti tecnico-gestionali relativi agli impianti di stoccaggio e di trattamento di pile e di accumulatori e di rifiuti di pile e di accumulatori, con particolare riferimento all ubicazione degli impianti, all organizzazione e alla dotazione degli impianti di stoccaggio e di trattamento, ai requisiti degli impianti di stoccaggio e trattamento, alle modalità di conferimento, ai criteri per lo stoccaggio, alla bonifica dei contenitori, al trattamento di pile e di accumulatori esausti ALLEGATO III. Individua le modalità di iscrizione al registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e di accumulatori. ALLEGATO IV. Individua il simbolo da apporre sulle pile, sugli accumulatori e sui pacchi di batterie per segnalare l esigenza di raccogliere il prodotto in maniera differenziata. ALLEGATO V. Indica in maniera illustrativa alcuni tipi di pile e di accumulatori industriali e portatili. Il testo del provvedimento sottoposto all esame preliminare del Consiglio dei Ministri nella seduta del 23 settembre 2008 è stato modificato per tenere conto dei pareri espressi dalla Conferenza Unificata e dalle competenti Commissioni parlamentari. In particolare, nell ambito della Conferenza Unificata le Regioni hanno reso parere negativo ritenendo il provvedimento non aderente alle prescrizioni della direttiva, in quanto affida ad un unico soggetto, il Consorzio nazionale per la raccolta ed il trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi (COBAT), e non ad una pluralità di sistemi, come prescritto dalla direttiva, il compito di effettuare la raccolta, il trattamento ed il riciclaggio delle pile e degli 6
7 accumulatori. Parimente l ANCI, pur esprimendo parere favorevole, ha sottolineato la difformità del provvedimento rispetto al dettato della direttiva nella parte in cui affida ad un unico sistema la gestione dei rifiuti da pile ed accumulatori. Analogamente le Commissioni parlamentari nelle premesse ai pareri resi, al fine di assicurare la conformità della normativa recata dal decreto alle disposizioni comunitarie, hanno sottolineato: - l esigenza di tenere conto delle osservazioni rese dall Autorità garante della concorrenza e del mercato, che ha segnalato l opportunità che venga più chiaramente esplicitata la facoltà di costituire sistemi alternativi di raccolta e di smaltimento in concorrenza fra loro,; - l esigenza, nel definire gli aspetti relativi alla liberalizzazione dei sistemi di riciclo delle pile e degli accumulatori, di garantire la libertà di iniziativa economica e la concorrenza nelle diverse fasi, dalla raccolta del rifiuto fino al suo riciclo, in favore di tutti gli operatori autorizzati ai sensi della normativa vigente ; - l esigenza di non disperdere il ruolo e l esperienza del COBAT. Si è conseguentemente provveduto a modificare il testo del provvedimento prevedendo che la gestione dei rifiuti da pile e da accumulatori non sia più affidata ad un solo soggetto, ma sia organizzata dai produttori attraverso una pluralità di sistemi e stabilendo, contestualmente, che il COBAT possa continuare a svolgere le proprie funzioni, in quanto uno dei sistemi previsti, conformandosi alle disposizioni del provvedimento all esame ed alle stesse adeguando il proprio statuto, così da non disperderne l esperienza e l organizzazione. Inoltre, al fine di garantire la concorrenza di tutti gli operatori si è previsto, in linea con la direttiva, che la raccolta di pile e di accumulatori industriali e per veicoli possa essere svolta da terzi indipendenti, purchè senza oneri aggiuntivi per il produttore del rifiuto o per l utilizzatore finale e nel rispetto della normativa vigente. 7
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