CONTRATTO DI ASSICURAZIONE POLIZZA INDIVIDUALE AUTO CORPI VEICOLI TERRESTRI

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1 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE POLIZZA INDIVIDUALE AUTO CORPI VEICOLI TERRESTRI Il presente Fascicolo Informativo, contenente: I) la Nota Informativa, comprensiva del Glossario II) III) le Condizioni di assicurazione Il Modulo di Proposta deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa Mod.BAU01 Ed. Dicembre 2010 Pagina 1 di 30

2 (I) NOTA INFORMATIVA POLIZZA BENTOS AUTO CVT Premessa Premessa La presente Nota Informativa, che illustra le caratteristiche essenziali del prodotto assicurativo, è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. 1. INFORMAZIONI RELATIVE ALL IMPRESA 1.1. Informazioni generali La denominazione sociale dell Impresa di Assicurazione è BENTOS ASSICURAZIONI ed è costituita nella forma giuridica di Società per Azioni con socio unico (l Impresa ). La Sede Legale e la Direzione Generale sono stabilite in Italia, in: Via Giuseppe Broggi, MILANO, tel. n , fax n , indirizzo di posta elettronica: segreteria@bentos-assicurazioni.it. L Impresa, Cod. fisc., partita IVA e iscr. al Registro delle Imprese di Milano n , è stata autorizzata all esercizio dell attività assicurativa con Provvedimento ISVAP n del 20/12/2006 (G.U. n. 1 del 02/01/2007), è iscritta all Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione italiane al n e appartiene al Gruppo Delta ed è soggetto all attività di direzione e coordinamento di Delta S.p.A. La società di revisione è PricewaterhouseCoopers S.p.A., con sede in Via Monte Rosa, n MILANO Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Impresa L ammontare del patrimonio netto è pari a 12,2 milioni di euro, di cui Euro ,00 (sei milioni/00) relativi al capitale sociale interamente versato e sottoscritto e 6,2 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali al L indice di solvibilità dell Impresa, che rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 223,16%. Mod.BAU01 Ed. Dicembre 2010 Pagina 2 di 30

3 INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 2. AVVERTENZA: il prodotto ha durata non inferiore ad un anno ed è a tacito rinnovo. Pertanto, in mancanza di disdetta da esercitarsi mediante Raccomandata AR, spedita almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, l Assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente (art. 3 delle Norme che regolano l assicurazione in generale). E opzionabile il non tacito rinnovo, con conseguente decadenza della garanzia automaticamente alle ore 24:00 della data di scadenza indicata in polizza. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni La presente Assicurazione è articolata nelle seguenti sezioni: o garanzia Auto Rischi Diversi ( Garanzia ARD ): l Impresa si obbliga a indennizzare l Assicurato per i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo, compresi gli Accessori, a seguito degli eventi specificamente indicati all Art delle Condizioni Particolari di Assicurazione alla Sezione A; o garanzia assistenza ( Garanzia Assistenza ): l Impresa si obbliga a fornire all Assicurato una prestazione di immediato aiuto (assistenza) nel caso in cui quest ultimo si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un Sinistro, come regolato all Art delle Condizioni Particolari di Assicurazione alla Sezione B; o garanzia tutela legale della circolazione ( Garanzia TL ) disciplinata nel dettaglio all Art delle Condizioni Particolari di Assicurazione alla Sezione B; o garanzia Infortuni al Conducente ( Garanzia IC ), disciplinata nel dettaglio all Art delle Condizioni Particolari di Assicurazione alla Sezione D; La gestione della Garanzia Assistenza è affidata a Filo Diretto Service Spa, società specializzata in tale servizio assicurativo. AVVERTENZA: ciascuna sezione comprende le specifiche esclusioni e limiti di seguito indicate: Sezione Esclusioni artt. contratto garanzia Auto Rischi Diversi ( Garanzia ARD ) Art. 1.2; Art. 1.1 A3.2; garanzia assistenza ( Garanzia Assistenza ) Art. 1.2; Art. 2.5; garanzia tutela legale della circolazione ( Garanzia TL ) Art. 1.2; Art. 3.2; garanzia Infortuni al Conducente ( Garanzia IC ) Art. 1.2; Art. 4.2; Con il presente contratto Bentos Assicurazioni Spa garantisce le prestazioni previste dalle garanzie che sono state prescelte dal contraente al momento della conclusione del contratto, indicate nel Modulo di polizza. Riportiamo di seguito il significato delle franchigie e scoperti, presenti in alcune clausole contrattuali: o Franchigia: importo prestabilito che rimane comunque a carico dell Assicurato per ciascun Sinistro. Esempio: se l Assicurato ha un danno di 1.000,00 e la franchigia contrattuale è di 250,00, il danno che viene pagato dall Impresa ammonta a 750,00. o Scoperto: la parte di danno indennizzabile, espresso in percentuale, a sensi del Contratto, che l'assicurato tiene a suo carico per ogni Sinistro. Esempio: valore assicurato del veicolo per la garanzia furto ,00 con scoperto previsto del 10%: il danno che viene pagato dall Impresa ammonta a 9.000,00, corrispondente a (ipotizzando che il valore assicurato corrisponda al valore commerciale) meno il 10%. 4. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni rese dal Contraente all Impresa ai fini della valutazione del rischio, devono essere necessariamente esatte e complete. Le eventuali dichiarazioni inesatte e reticenze potrebbero essere infatti causa di annullamento e/o risoluzione del contratto, e comportare la riduzione o la mancata corresponsione della prestazione assicurativa, così come previsto dagli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile e Art. 1 delle Norme che regolano l assicurazione in generale. Mod.BAU01 Ed. Dicembre 2010 Pagina 3 di 30

4 5. Aggravamento e diminuzione del rischio Se durante la vita del Contratto, le circostanze del rischio originariamente descritte subissero delle variazioni tali da comportarne modifiche sostanziali, tali modifiche devono essere comunicate per iscritto all Impresa (Art. 10 e Art. 11 delle Norme che regolano l assicurazione in generale). In caso di mancata comunicazione l Impresa può recedere dall assicurazione. 6. Premio Il Premio, il cui ammontare è indicato in Polizza, è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno (salvo il caso di Contratti di durata inferiore) ed è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. Il Premio è versato all Intermediario assicurativo che ha in gestione il Contratto o direttamente all Impresa mediante gli ordinari mezzi di pagamento e nel rispetto della normativa vigente. 7. Diritto di recesso AVVERTENZA: il prodotto ha durata non inferiore ad un anno ed è a tacito rinnovo. Pertanto, in mancanza di disdetta da esercitarsi mediante Raccomandata AR, spedita almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, l Assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente (art. 3 delle Norme che regolano l assicurazione in generale). Il diritto di recesso può essere esercitato dall Assicurato anche dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto all indennizzo o dalla definizione del sinistro, ed ha effetto dalla data di ricezione, da parte dell Impresa, della sua comunicazione. 8. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto. I diritti derivanti dal contratto si prescrivono, ai sensi dell art Codice Civile, entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto. 9. Legge applicabile al contratto Al contratto si applica la legge italiana. 10. Regime fiscale Al contratto di assicurazione, stipulato in Italia con soggetti ivi residenti, si applica la normativa fiscale italiana così come disciplinata dal D.P.R. n. 917/86 e successive modifiche. Mod.BAU01 Ed. Dicembre 2010 Pagina 4 di 30

5 INFORMAZIONI SU PROCEDURE LIQUIDATIVE E RECLAMI 11. Sinistri Liquidazione dell Indennizzo AVVERTENZA: In caso di Sinistro, l Assicurato e/o il Contraente devono fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno, nonché dare avviso di sinistro presentando tempestivamente denuncia scritta all Impresa, direttamente o tramite l intermediario cui è stato appoggiato il contratto. All Art. 12 delle Norme che regolano l assicurazione in generale si riportano gli obblighi dell Assicurato e/o Contraente in caso di sinistro. 12. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri devono essere inviati per iscritto a: Bentos Assicurazioni S.p.A., - Ufficio Reclami - Via Giuseppe Broggi, n. 13, Milano, Fax n , indirizzo reclami@bentos-assicurazioni.it. Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni, potrà presentare reclamo all ISVAP. I reclami per l accertamento dell osservanza della normativa di settore vanno presentati direttamente a ISVAP. Modalità di presentazione dei reclami all ISVAP Il reclamo deve essere inviato a: ISVAP, Via del Quirinale, Roma, e deve contenere le seguenti indicazioni: (i) nome, cognome e domicilio del reclamante; (ii) l individuazione dei soggetti di cui si lamenta l operato; (iii) una breve descrizione del motivo di doglianza. Il reclamo deve essere corredato della copia del reclamo presentato all Impresa e dell eventuale riscontro fornito da quest ultima. Non rientrano nella competenza dell ISVAP i reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative, all attribuzione di responsabilità ed i reclami per i quali sia già stata adita l Autorità Giudiziaria. Resta salva la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria. 13. Informativa in corso di Contratto L Impresa si impegna a comunicare tempestivamente all Assicurato e al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel presente Fascicolo Informativo, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del Contratto. 14. Arbitrato Nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti sia previsto l arbitrato, si precisa che è in ogni caso possibile rivolgersi all Autorità giudiziaria. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Mod.BAU01 Ed. Dicembre 2010 Pagina 5 di 30

6 GLOSSARIO - POLIZZA BENTOS AUTO DEFINIZIONI Alienazione: la vendita, la demolizione, la distruzione o l'esportazione definitiva del Veicolo. Accessori: le apparecchiature/installazioni aggiuntive rispetto alla dotazione del Veicolo fornita dalla casa costruttrice. Gli Accessori devono essere stabilmente installati sul Veicolo e da esso non amovibili (esclusa, comunque, ogni loro parte amovibile). Gli Accessori sono assicurati a condizione che il loro valore rientri nell importo assicurato indicato in Polizza alla Sezione Valore Assicurato. In caso di Sinistro indennizzabile in forza del presente Contratto, la presenza di tali Accessori deve essere comprovata da apposita documentazione. Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall Assicurazione; nelle prestazioni di Assistenza il conducente del Veicolo, sia esso il Contraente o la persona da lui autorizzata all'uso dello stesso nonché, qualora la prestazione lo preveda, le persone trasportate a bordo del Veicolo stesso. Assicurazione (o Contratto ): il presente contratto di assicurazione. Assistenza l aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi del Sinistro. Centrale Operativa: la struttura di Filo diretto Service SpA con sede in via Paracelso, 14, Agrate Brianza (MI) in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che in virtù di preesistente contratto di appalto con l Impresa e limitatamente alla Garanzia Assistenza disciplinata alla Sezione B delle Condizioni Particolari del presente Contratto provvede a garantire il contatto telefonico con l Assicurato (ai numeri indicati alla Sez. D delle Condizioni Particolari), organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico dell Impresa, le prestazioni relative alla predetta Garanzia Assistenza. Contraente: la persona fisica o giuridica che sottoscrive in Polizza. Danno parziale: ogni danno il cui ammontare sia inferiore al 70% del valore del Veicolo al momento del Sinistro. Danno Totale: ogni danno il cui ammontare raggiunga o superi un importo pari al 70% del valore del Veicolo al momento del Sinistro. Degrado: percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte di danno indennizzabile relativa ai materiali (ricambi) sostituiti sul veicolo in conseguenza del sinistro. Tale percentuale di riduzione è determinata sulla base del rapporto esistente tra il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e il relativo valore a nuovo. Durata dell Assicurazione: il periodo di efficacia del Contratto indicato in Polizza nella sezione Durata dell Assicurazione, fermo restando quanto previsto dall art. 2 che segue. Esplosione: conseguenza di sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. Finanziaria: la società finanziaria iscritta nell'elenco speciale ex art. 107, D. Lgs. 385/93 che ha erogato il finanziamento per l acquisto del Veicolo assicurato. Furto: il reato previsto dall art.624 del Codice Penale. Franchigia: importo prestabilito che rimane comunque a carico dell Assicurato per ciascun Sinistro. Garanzie di Polizza: Guasto: le prestazioni assicurative previste nelle Sezioni A, B, C del presente Contratto. il danno subito dal Veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti (con esclusione di qualsiasi intervento di ordinaria manutenzione), tali da renderne impossibile per l'assicurato l'utilizzo in condizioni normali. Immatricolazione: iscrizione del veicolo ad un Pubblico Registro di qualsiasi stato. Impresa:, con sede legale in via Giuseppe Broggi Milano; Incendio: la combustione, con sviluppo di fiamma, del Veicolo assicurato. Mod.BAU01 Ed. Dicembre 2010 Pagina 6 di 30

7 Incidente: il Sinistro, subito dal Veicolo, dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, così come definita dalla Legge, che provochi danni al Veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali. Indennizzo (o Indennità ): la somma dovuta dall'impresa all Assicurato o al Beneficiario in caso di Sinistro Infortunio: coperto dalle garanzie di Polizza. evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un Invalidità Permanente o il Ricovero. Invalidità Permanente: la perdita permanente, definitiva ed irrimediabile, in misura parziale o totale, a seguito di Infortunio, della capacità generica dell Assicurato ad un qualsiasi attività. Legittimo Conducente: Proprietario del Veicolo assicurato o persona da lui autorizzata. Utilizzatore abituale del Veicolo assicurato. (Modulo di) Polizza: il documento che prova l'esistenza dell'assicurazione, firmato dall Impresa e dal Contraente. Premio: la somma di denaro versata dal Contraente all Impresa. Proprietario del Veicolo: l intestatario al PRA del Veicolo assicurato o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà. Rapina: il reato previsto dall art. 628 del codice penale. Residenza: : il luogo in cui la persona fisica/giuridica ha la sua dimora abituale/sede come risulta dal certificato anagrafico, ai sensi dell art. 43, co. 2 del codice civile. Ricovero: le degenza, comportante pernottamento in istituto di cura, conseguente ad Infortunio. Rivista Quattroruote: la principale rivista mensile professional, contenente dettaglio listino prezzi per autovetture, fuoristrada, veicoli commerciali leggeri e pick-up. Rivista Tuttotrasporti: la principale rivista mensile professional contenente dettaglio listino prezzi di veicoli commerciali. Scoperto: la parte di danno indennizzabile, espresso in percentuale, a sensi del Contratto, che l'assicurato tiene a suo carico per ogni Sinistro. Scoppio: il repentino dirompersi del serbatoio o dell'impianto di alimentazione per eccesso di pressione interna. Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale sono erogate le Garanzie di Polizza. Sistema di sicurezza satellitare: l apparecchiatura elettronica installata sul veicolo (dotata di sistema di localizzazione satellitare e di altri apparati collegati, indicati sul verbale di collaudo, atti a rilevare e ad impedire il furto del veicolo) in grado di dialogare con la centrale di sicurezza satellitare.. Società di Leasing: la società finanziaria iscritta nell'elenco speciale ex art. 107, D. Lgs. 385/93 che ha erogato il finanziamento per la concessione in godimento del Veicolo assicurato. Valore commerciale: il valore di mercato del Veicolo al momento del Sinistro desunto dalle quotazioni aggiornate di Quattroruote/Tuttotrasporti o, in assenza, di altre riviste specializzate. Valore del Veicolo: la somma (comprensiva di Accessori) dichiarata dal Contraente e riportata in Polizza. Veicolo: mezzo meccanico di trasporto (fino e oltre 35 quintali) guidato dall Assicurato, azionato da motore e destinato a circolare sulle strade, sulle aree pubbliche nonché su quelle private, identificato in Polizza, nonché eventuale rimorchio o semirimorchio. Mod.BAU01 Ed. Dicembre 2010 Pagina 7 di 30

8 (II) CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Premessa Le presenti Condizioni Generali di Polizza disciplinano le seguenti garanzie assicurative offerte congiuntamente dall Impresa in favore dell Assicurato: - garanzia Auto Rischi Diversi ( Garanzia ARD ), disciplinate nel dettaglio alla Sez A delle Condizioni Particolari; - garanzia assistenza ( Garanzia Assistenza ), disciplinata nel dettaglio alla Sez. B delle Condizioni Particolari; - garanzia tutela legale della Circolazione ( Garanzia TL ), disciplinata nel dettaglio alla Sez. C delle Condizioni Particolari; - garanzia Infortuni al Conducente ( Garanzia IC ), disciplinata nel dettaglio alla Sez. D delle Condizioni Particolari; (di seguito collettivamente: le Garanzie di Polizza o Copertura Assicurativa Bentos Auto CVT ). ART. 1 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO 1.1. Il Premio è determinato in base: - al Valore del Veicolo Assicurato indicato in Polizza nella Sezione Valore Assicurato, alla voce Importo Assicurato ; - al tipo di Veicolo indicato in Polizza nella Sezione Descrizione del Rischio ; - al luogo di Residenza del Proprietario indicato in Polizza nella Sezione Dati Anagrafici dell Assicurato. Con riferimento alla Garanzia ARD e limitatamente al caso di leasing, il Premio è determinato sulla base della Residenza o della sede legale del Contraente/Locatario. Il Modulo di Polizza indica l ammontare del Premio anche con riferimento alle singole Garanzie di Polizza Il Contraente è tenuto a dare immediata comunicazione all'impresa delle eventuali modifiche alle dichiarazioni rese all Impresa in Polizza e successivamente ed intervenute successivamente alla sottoscrizione della Polizza nonché in corso di Contratto. In caso di dichiarazioni inesatte, false o reticenti dell Assicurato, rese al momento della stipula del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in applicazione di quanto previsto dagli artt e 1898 del Codice Civile. ART. 2 - EFFICACIA DELL ASSICURAZIONE E PAGAMENTO DEL PREMIO 2.1. Per aderire al presente Contratto deve essere pagata la prima rata di Premio prevista; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dall'impresa che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il Premio. L Assicurazione ha effetto dalle ore del giorno indicato in Polizza nella Sezione Durata dell Assicurazione alla voce Decorrenza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento ( Termine di Decorrenza ) Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15mo giorno dopo quello della scadenza del pagamento e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto dell Impresa al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell'art.1901 del Codice Civile Il Premio è sempre determinato per periodi di Assicurazione di un anno, salvo il caso di Contratti di durata inferiore, ed è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate In caso di Danno Totale il Contraente è tenuto a corrispondere la parte di Premio o gli eventuali frazionamenti Premio successivi alla risoluzione del Contratto per Sinistro e relativi al periodo intercorrente tra la data del Sinistro stesso e la data di scadenza dell annualità assicurativa in corso. Tale adempimento deve essere documentato dal Contraente o dall Assicurato all atto della richiesta di pagamento del Sinistro. Mod.BAU01 Ed. Dicembre 2010 Pagina 8 di 30

9 ART. 3 - DURATA DELL ASSICURAZIONE E PROROGA 3.1. In mancanza di disdetta, da esercitarsi mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Qualora trattasi di Assicurazione stipulata a Premio unico anticipato, alla sua naturale scadenza sarà rinnovata per un anno e così successivamente; pertanto l Impresa provvederà all emissione di una quietanza salvo diverse indicazioni il cui importo verrà conteggiato rapportando il Premio alla firma al periodo della copertura prestata. ART. 4 RECESSO 4.1. Salvo quanto previsto dalla legge, dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato ai termini delle Condizioni Generali di Assicurazione e sino al sessantesimo giorno da quello in cui l'indennizzo è stato pagato od il Sinistro è stato altrimenti definito, l Assicurato e/o l'impresa possono recedere dal Contratto, dandone comunicazione all altra Parte mediante lettera raccomandata AR. Il recesso ha effetto: - nel caso di recesso dell Assicurato: dalla data di ricezione, da parte dell Impresa, della relativa comunicazione; - nel caso di recesso dell Impresa: trascorsi 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell Assicurato della comunicazione inviata dall Impresa. In caso di recesso esercitato dall'impresa, quest'ultima entro 60 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la quota parte di premio relativa al periodo di rischio assicurativo non corso, escluse soltanto le imposte Il Contraente comunica per iscritto all Impresa l esercizio del diritto di recesso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ( Raccomandata AR ), da inviarsi a, via Giuseppe Broggi n. 13, Milano - all attenzione dell Ufficio Gestione e Assistenza Clienti o a mezzo fax al n Nel caso di comunicazione dell esercizio del diritto di recesso a mezzo fax, dovrà comunque fare seguito, entro 48 (quarantotto) ore, una Raccomandata AR da inviarsi all Impresa all indirizzo come sopra riportato. ART. 5 SOSPENSIONE DELL EFFICACIA DEL CONTRATTO 5.1. Se il Contraente, intende sospendere l efficacia del Contratto di Assicurazione, è tenuto a darne comunicazione all Impresa indicando il termine di decorrenza della sospensione richiesta e con un preavviso di almeno 60 giorni. La richiesta di sospensione di efficacia del Contratto potrà essere accettata dall Impresa esclusivamente in caso di vendita o demolizione del Veicolo e con riferimento ai Contratti di durata superiore ad un anno. L Impresa, qualora accetti tale richiesta di sospensione, provvederà a rilasciare un apposita appendice alla Polizza che dovrà essere sottoscritta da entrambe le Parti Al momento della sospensione, la durata residua del Contratto di Assicurazione (con Premio pagato) deve essere non inferiore a tre mesi; qualora tale durata sia inferiore a tre mesi, l ammontare del Premio dovrà essere rideterminato dall Impresa e il Contraente sarà tenuto a versare un integrazione del Premio in conseguenza dell estensione della durata del Contratto fino a raggiungere tre mesi Decorsi dodici mesi dall accettazione della sospensione dell efficacia del Contratto, senza che il Contraente abbia richiesto il ripristino dell efficacia del Contratto ( Riattivazione ), il Contratto si intenderà risolto ed il Premio non goduto resterà acquisito dall Impresa. La Riattivazione del Contratto dovrà essere richiesta con lettera raccomandata AR entro un anno dalla decorrenza della sospensione. In tal caso, l Impresa procederà all emissione di una Polizza che sarà identica alla precedente salvo l indicazione nella Sezione Durata dell Assicurazione di una nuova data di scadenza dell Assicurazione (la durata del Contratto sarà prorogata di un periodo pari alla durata della sospensione stessa). Nel caso in cui la Riattivazione venga richiesta entro tre mesi dalla decorrenza della sospensione, non si darà luogo ad alcuna proroga. L Impresa all atto della Riattivazione determinerà il Premio dovuto dal Contraente in base alla tariffa in vigore sul Contratto alla data della sua sospensione e conteggerà a favore del Contraente stesso il rateo di premio imponibile pagato e non goduto. Mod.BAU01 Ed. Dicembre 2010 Pagina 9 di 30

10 ART. 6 TRASFERIMENTO DI PROPRIETA DEL VEICOLO 6.1. Il trasferimento di proprietà del Veicolo assicurato determina la cessazione del Contratto ed il conseguente rimborso da parte dell Impresa del Premio netto pagato e non goduto. ART. 7 CESSAZIONE DEL RISCHIO PER DEMOLIZIONE, DISTRUZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA 7.1. Nel caso di cessazione del rischio a causa di demolizione, distruzione od esportazione definitiva del Veicolo assicurato, il Contratto si intende risolto con rimborso da parte dell Impresa del Premio netto pagato e non goduto, salvo il caso in cui il Contraente/Assicurato chieda che il Contratto sia reso valido per un altro Veicolo di sua proprietà. L Impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate di Premio mancanti fino alla scadenza del Contratto, a condizione che non siano intervenuti Sinistri. ART. 8 - ESTENSIONE TERRITORIALE 8.1. Con riferimento alle Garanzie ARD e Assistenza, l'assicurazione ha efficacia negli Stati facenti parte dell'unione Europea, nello Stato della Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli altri Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) le cui sigle internazionali non siano sbarrate Con riferimento alla Garanzia TL, l'assicurazione ha efficacia negli Stati facenti parte dell Unione Europea, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino Con riferimento alla Garanzia IC, l Assicurazione ha efficacia negli Stati facenti parte dell Unione Europea, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino. ART. 9 VINCOLO (operante esclusivamente nel caso in cui in Polizza vengano riportati i dati richiesti). a) per i Veicoli concessi in locazione finanziaria (leasing) Premesso che il Veicolo assicurato, di proprietà della Società di Leasing ed immatricolato al PRA a nome di quest ultima, è stato concesso in leasing al Contraente/Assicurato sino alla data di scadenza del Vincolo indicata in Polizza, l Impresa si impegna nei confronti della Società di Leasing stessa: - a comunicare alla Società di Leasing ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il Veicolo indicato in Polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia; - a comunicare alla Società di Leasing, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del Premio scaduto, nonché l eventuale mancata proroga del Contratto alla scadenza naturale di questo, fermo restando che il mancato pagamento del Premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge. Resta inoltre inteso che, in caso di danni al Veicolo assicurato riconducibili alle garanzie prestate, l Indennizzo, da liquidarsi ai sensi del Contratto verrà, a norma dell art secondo comma del Codice Civile, corrisposto alla Società di Leasing nella sua qualità di proprietario di detto Veicolo, e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria. Il Contraente rinuncia ad avvalersi della facoltà di recedere dall Assicurazione fino alla data di scadenza del leasing indicata nella Polizza, salvo che l Impresa non riceva autorizzazione in tal senso dalla Società di Leasing. b) per Veicoli venduti tramite finanziamento L Assicurazione è vincolata sino alla data indicata in Polizza in favore della Finanziaria e, pertanto, l Impresa si obbliga, per la durata dell Assicurazione, indipendentemente dalle risultanze al Pubblico Registro Automobilistico, a: - comunicare alla Finanziaria ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il Veicolo indicato nella Polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia; - comunicare alla Finanziaria, con lettera raccomandata AR, qualsiasi ritardo nel pagamento del Premio scaduto, nonché l eventuale mancata proroga del Contratto alla scadenza naturale di questo, fermo restando che il mancato pagamento del Premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge; - non pagare, in caso di danni al Veicolo assicurato riconducibili alle Garanzie di Polizza, l Indennizzo che fosse liquidato senza il consenso scritto della Finanziaria e, sino alla concorrenza del suo credito rateale, versare a Mod.BAU01 Ed. Dicembre 2010 Pagina 10 di 30

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