Condizioni generali di assicurazione

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1 Polizza di assicurazione Polizza Furto Condizioni generali di assicurazione Edizione giugno 2007 Mod FU Allianz S.p.A. Sede legale Largo Ugo Irneri, Trieste Telefono Fax Uffici: Milano Corso Italia, 23 Torino Via Vittorio Alfieri, 22 Trieste Largo Ugo Irneri, 1 CF, P.IVA e Registro imprese di Trieste n Capitale sociale euro i.v. Iscritta all Albo imprese di assicurazione n Capogruppo del gruppo assicurativo Allianz, iscritto all Albo gruppi assicurativi n. 018 Società controllata, tramite A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco

2 INDICE Definizioni 3 Norme che regolano l assicurazione in generale Norme che regolano l assicurazione furto 1-Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Modifiche dell'assicurazione Aggravamento del rischio Diminuzione del rischio Recesso in caso di sinistro Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione Oneri fiscali Foro competente Rinvio alle norme di legge Rischio assicurato Esclusioni Sospensione dell'assicurazione per i locali disabitati Trasloco delle cose assicurate Obblighi in caso di sinistro Esagerazione dolosa del danno Procedura per la valutazione del danno Mandato dei periti Determinazione dell'ammontare del danno Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro Titoli di credito Assicurazione parziale Assicurazione presso diversi assicuratori Pagamento dell'indennizzo Recupero delle cose rubate... 6 Condizioni speciali Assicurazione a valore intero Assicurazione a primo rischio relativo Assicurazione a primo rischio assoluto Garanzia accessoria (deroga ai mezzi di chiusura) Garanzie accessorie per abitazioni Garanzie accessorie per negozi, magazzini, laboratori e stabilimenti Furto commesso con veicoli ricoverati nell'area dell'assicurato Garanzie accessorie per uffici 8 - Garanzie accessorie per autorimesse pubbliche Cose di proprietà di terzi Coesistenza di assicurazione trasporti Adeguamento delle somme assicurate e del premio... 8 Condizioni aggiuntive A B C D E F G H I L - Rapina Rapina, anche se iniziata all'esterno dei locali Guasti cagionati dai ladri Atti vandalici nelle abitazioni Rapina e scippo all'esterno dell'abitazione Impianto d'allarme antifurto non a norme CEI ne' ANIA Impianti d'allarme antifurto a norme CEI o ANIA Scoperto a carico dell'assicurato Franchigia assoluta a carico dell'assicurato Scoperto percentuale con importo minimo non indennizzabile Assicurazione portavalori Norme relative ai mezzi di custodia Pagina 2 di 16

3 DEFINIZIONI RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE ASSICURATO: Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione; ASSICURAZIONE: Il contratto di assicurazione; CONTRAENTE: Il soggetto che stipula l'assicurazione; INDENNIZZO: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; POLIZZA: Il documento che prova l'assicurazione; PREMIO: La somma dovuta dal Contraente alla Società; RISCHIO: La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne; SINISTRO: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa; SOCIETÀ: Allianz S.p.A. DEFINIZIONI SPECIFICHE PER L'ASSICURAZIONE FURTO ABITAZIONE DI CATEGORIA A Appartamento facente parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra di loro contigue, soprastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno, ma con accesso comune dall'esterno del fabbricato. ABITAZIONE DI CATEGORIA B Villa unifamiliare od appartamento facente parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue, soprastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'esterno del fabbricato. ARREDI E ATTREZZATURE (non relativi ad abitazioni) Mobilio, arredamento, quadri ed oggetti d'arte, macchine per ufficio, macchinari ed attrezzature, armadi di sicurezza o corazzati o casseforti o blocchi di cassette di sicurezza (esclusi i relativi contenuti), impianti di prevenzione e di allarme, esclusi i valori, oggetti di metallo prezioso e pietre preziose sciolti o montati o costituenti macchine ed attrezzi e loro parti. DIMORA ABITUALE Residenza anagrafica dell'assicurato e/o dei suoi familiari. FURTO Impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri. MERCI Quanto forma oggetto di vendita al minuto o all'ingrosso e, nel caso di laboratori e stabilimenti, le materie prime, gli ingredienti di lavorazione e prodotti dell'azienda, semilavorati e finiti, le scorte e gli imballaggi, il tutto in relazione all'attività descritta nello spazio riservato a "ubicazione e descrizione delle cose assicurate". PREZIOSI Oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, gioielli, pietre preziose e perle naturali e di coltura. RAPINA Sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona. SCASSO Forzamento o rottura di serrature o di mezzi di chiusura e/o protezione di locali e di mobili contenenti le cose assicurate, in modo tale da causarne l'impossibilità successiva di un regolare funzionamento senza adeguate riparazioni. SCIPPO Furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona. SERRAMENTO Manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni. SERRATURA DI SICUREZZA Dispositivo per la chiusura di un serramento avente le seguenti caratteristiche: - se a chiave: azionabile soltanto dalla sua chiave originale; chiave riproducibile esclusivamente con l'esibizione dell'originale; dotato di almeno cinque perni nel caso di serratura a cilindro oppure di almeno cinque lastrine nel caso di serratura a lastrine, oppure di almeno cinque arresti nel caso di serratura a pompa; - se a combinazione: azionabile impostando l'esatto codice e dotato di almeno tre dischi coassiali. VETRO ANTISFONDAMENTO Manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento attuati con corpi contundenti, costituito di norma da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm.; oppure da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm. Pagina 3 di 16

4 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonchè la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. 2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art C.C. 3 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. 4 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO II Contraente o l'assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art C.C. 5 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'assicurato ai sensi dell'art C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. 6 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte dell Assicurato; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto della imposta, relativo al periodo di assicurazione non corso. 7 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. Qualora la polizza sia stata stipulata con durata poliennale, è in facoltà di ciascuna delle Parti di rescinderla al termine di ogni annualità, dando comunicazione all altra Parte mediante raccomandata, almeno 60 giorni prima della scadenza. 8 - ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. 9 - FORO COMPETENTE Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o del domicilio elettivo del Contraente o dell Assicurato RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato; valgono le norme di legge. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO 11 - RISCHIO ASSICURATO La Società si obbliga a risarcire l'assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati dal furto delle cose assicurate, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse: a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili: non equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiave vera anche se fraudolento; b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi. Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a). Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo ESCLUSIONI Sono esclusi dall'assicurazione i danni: a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi; Pagina 4 di 16

5 b) agevolati dall'assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave: - da persone che abitano con l'assicurato o con il Contraente od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; - da persone del fatto delle quali l'assicurato od il Contraente deve rispondere; - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono; - da persone legate all'assicurato od al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2,3) anche se non coabitanti; c) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro SOSPENSIONE DELL'ASSICURAZIONE PER I LOCALI DISABITATI OD INCUSTODITI Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi, l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno. Per i gioielli, i preziosi, le carte valori, i titoli di credito in genere ed il denaro la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 dell'ottavo giorno TRASLOCO DELLE COSE ASSICURATE In caso di trasloco delle cose assicurate, il Contraente o l'assicurato deve darne avviso alla Società almeno 10 giorni prima dell'effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimento l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno antecedente al trasloco e riprende vigore soltanto dalle ore 24 del decimo giorno successivo a quello in cui la Società ha ricevuto l'avviso, salve le disposizioni dell'art. 4 delle Condizioni Generali se il trasloco comporta aggravamento del rischio OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro l'assicurato od il Contraente deve: a) darne avviso alla Società entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando la Società, l'agenzia ed il numero di polizza; b) fornire alla Società, entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'autorità; c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento; d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art C.C. Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. L'Assicurato od il Contraente deve altresì: e) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo; f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi; g) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere, dall'autorità competente, in relazione al sinistro ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara essere state rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà MANDATO DEI PERITI I Periti devono: a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro; b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate; c) verificare se il Contraente o l'assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 15; d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate (rubate e non rubate, danneggiate e non danneggiate); e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali. I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Pagina 5 di 16

6 I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, restando impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza, i relativi limiti di indennizzo, nonché il valore complessivo dichiarato per le cose assicurate nella forma a Primo Rischio Relativo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie.o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere TITOLI DI CREDITO Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che: a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste; b) l'assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci; c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata. Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria ASSICURAZIONE PARZIALE Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, l'assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuna partita relativamente alla quale è risultata l'eccedenza, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altre partite ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori e può richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purchè le somme complessivamente riscosse non superino l ammontare del danno PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione RECUPERO DELLE COSE RUBATE Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto. CONDIZIONI SPECIALI (Sempre operanti) 1 - ASSICURAZIONE A VALORE INTERO L'assicurazione, qualora non sia espressamente prestata a primo rischio (relativo o assoluto), si intende fatta a valore intero e cioè per una somma corrispondente al valore complessivo delle cose assicurate. Se è fatta per una somma inferiore, l'assicurato, in caso di sinistro, sopporta una parte proporzionale dei danni e cioè è risarcito dei danni soltanto nella proporzione in cui la somma assicurata sta all'effettivo valore, al momento del sinistro, delle cose assicurate, a sensi dell'art. 22 delle Condizioni Generali. 2 - ASSICURAZIONE A PRIMO RISCHIO RELATIVO L'assicurazione, qualora sia prestata a primo rischio relativo, è fatta per una somma assicurata corrispondente ad una parte del valore complessivo delle cose assicurate. Si conviene di non applicare la regola proporzionale di cui all'art. 22 delle Condizioni Generali, purché il valore complessivo delle cose assicurate al momento del sinistro non superi il valore complessivo delle cose stesse risultante dalla polizza in cifra assoluta o in multiplo della somma assicurata; altrimenti, fermo il limite massimo di indennizzo Pagina 6 di 16

7 rappresentato dalla somma assicurata, l'ammontare del danno verrà ridotto nella proporzione esistente tra il valore complessivo risultante dalla polizza e quello risultante dalla stima fatta a termini di polizza. 3 - ASSICURAZIONE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO L'assicurazione, qualora sia prestata a primo rischio assoluto, è fatta per una somma assicurata corrispondente ad una parte del valore complessivo delle cose assicurate, senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 22 delle Condizioni Generali. 4 GARANZIA ACCESSORIA PER TUTTI I RISCHI (esclusi Istituti di Credito) Deroga ammessa alle Condizioni di Assicurabilità relativa ai mezzi di chiusura. In caso di sinistro, se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture protette in modo conforme a quello indicato alla Condizione di Assicurabilità richiamata, ma viene accertato che altre aperture non erano ugualmente protette, la Società corrisponderà all'assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri. Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. 23 delle Condizioni Generali di Assicurazione, senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato. 5 - GARANZIE ACCESSORIE PER ABITAZIONI a) RAPINA: l'assicurazione è estesa alla rapina iniziata ed avvenuta nei locali dell'abitazione assicurata. b) EFFETTI PERSONALI PORTATI IN LOCALI DI VILLEGGIATURA: l'assicurazione comprende vestiario ed oggetti personali, preziosi e denaro, semprechè risultino assicurati in polizza e fino a concorrenza del 10% della somma per essi rispettivamente assicurata, quando i suddetti beni siano portati dall'assicurato e dai suoi familiari conviventi in locali di villeggiatura, ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di S. Marino e Stato Città del Vaticano, locali temporaneamente occupati dagli stessi e limitatamente alla loro permanenza in luogo. c) FURTO CON PRESENZA DI PERSONE: a parziale deroga delle Condizioni di Assicurabilità concernenti i mezzi di chiusura, e senza che ciò costituisca decadenza dal diritto all'indennizzo, ma con deduzione dello scoperto di cui al termine di queste garanzie accessorie, è ammesso che, quando vi è presenza di persone nell'abitazione, non vengano posti in essere i mezzi di chiusura delle finestre; d) DIMORE SALTUARIE: qualora l'assicurazione riguardi abitazioni costituenti dimora saltuaria, a deroga dell'art. 13 delle Condizioni Generali, la garanzia vale, qualunque sia la durata della disabitazione, per tutte le cose assicurate ad eccezione dei valori, del denaro e dei preziosi, di raccolte e collezioni, per i quali la garanzia è limitata solo al periodo di abitazione da parte dell'assicurato e dei suoi familiari. FRANCHIGIA E SCOPERTO: in caso di sinistro la Società corrisponderà all'assicurato la somma liquidata a termini di polizza: - sotto deduzione di una franchigia assoluta di 51 Euro che rimarrà a carico esclusivo dell'assicurato, per la garanzia accessoria di cui alla precedente lett. b); - sotto deduzione dello scoperto del 20% a carico dell'assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri, per le garanzie accessorie di cui alle precedenti lett. c) e d). Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. 23 delle Condizioni Generali, senza tener conto della franchigia o dello scoperto che si detrarrà successivamente dall'importo così calcolato. 6 GARANZIE ACCESSORIE PER NEGOZI, MAGAZZINI, LABORATORI E STABILIMENTI (escluse pelliccerie e gioiellerie) 1. Garanzie varie: per tutte le forme di assicurazione L'assicurazione è estesa alla rapina iniziata ed avvenuta nei locali dell'esercizio assicurato, nonché ai furti commessi: a) attraverso le luci di serramenti ed inferriate con rottura dei vetro retrostante; b) durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, tra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine - purché fisse - e le porte vetrate - purché efficacemente chiuse - rimangono protette da solo vetro fisso (per laboratori non artigiani e stabilimenti questa garanzia vale limitatamente ai periodi di sospensione del lavoro verificatisi tra le ore 8 e le ore 21 e non oltre, quando gli accessi e le aperture - purché efficacemente chiusi - rimangono protetti da solo vetro fisso); c) con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all'esercizio. Sono compresi anche i guasti cagionati da ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, fino a concorrenza di 520 Euro senza applicare sia la regola proporzionale di cui all'art. 22 delle Condizioni Generali sia gli eventuali scoperti e franchigie previsti in polizza. 2. Garanzia valori: per le assicurazioni nella forma a primo rischio assoluto L'assicurazione, qualora sia prestata a primo rischio assoluto, comprende anche denaro, carte valori e titoli di credito in genere sino a concorrenza di 1/10 della somma assicurata con il massimo di Euro. Limitatamente a tali valori, fermo il limite di cui al precedente comma e sotto deduzione dello scoperto sotto indicato, l'assicurazione è prestata anche contro: - il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori; - il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi; - il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi; - la rapina, commessi sulla persona del Contraente, di suoi familiari o dipendenti di fiducia addetti all'esercizio, mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente, alle banche, ai fornitori ai clienti o viceversa. In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad Pagina 7 di 16

8 indennizzo farlo assicurare da altri. Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. 23 delle Condizioni Generali, senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato. 7 - FURTO COMMESSO CON VEICOLI RICOVERATI NELL'AREA DELL ASSICURATO (limitatamente a negozi, magazzini, laboratori e stabilimenti) Qualora il furto o la rapina sia commesso utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso al Contraente od all'assicurato, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione dello scoperto del 25% che rimarrà a carico dell'assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri. Detto scoperto, se operante in concomitanza con altro scoperto eventualmente previsto dalla polizza, viene elevato al 30%, fermo restando il minimo eventualmente previsto; se è operante, invece, in concomitanza con una franchigia, fermo lo scoperto del 25%, la franchigia verrà considerata minimo assoluto. Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. 23 delle Condizioni Generali, senza tener conto dello scoperto, con il relativo minimo, che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato. 8 - GARANZIE ACCESSORIE PER UFFICI L'assicurazione è estesa alla rapina iniziata ed avvenuta nei locali dell'ufficio assicurato, nonché - fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre - ai furti commessi: a) quando, durante i periodi di esposizione diurna e serale, le vetrine, purché fisse, e le porte-vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso; b) attraverso le luci di serramenti, ove ammesse, e di inferriate con rottura del vetro retrostante; c) con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all'ufficio. 9 - GARANZIE ACCESSORIE PER AUTORIMESSE PUBBLICHE Nel caso in cui il testo dattiloscritto della polizza preveda l'assicurazione di veicoli a motore in autorimessa pubblica la garanzia è estesa alla rapina iniziata ed avvenuta nei locali dell'esercizio assicurato nonché ai furti commessi: a) durante i periodi di chiusura diurna e serale fra le ore 8 e le ore 24e non oltre, quando le vetrine, purché fisse, e le porte-vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso; b) in qualsiasi modo durante le ore di apertura dell'autorimessa con presenza delle persone addette al servizio. Il furto delle parti accessorie, dei pezzi di ricambio o di singole parti dei veicoli assicurati, commesso durante le ore di apertura dell'autorimessa, è compreso nell'assicurazione solo se avvenuto congiuntamente al furto dei veicoli stessi. Sono compresi nella garanzia anche i guasti cagionati dai ladri, in occasione di furto o rapina, consumati o tentati, alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, fino alla concorrenza di 520 Euro senza applicare sia la regola proporzionale di cui all'art. 22 delle Condizioni Generali sia gli eventuali scoperti e franchigie previsti in polizza. Sono esclusi dall'assicurazione le merci, il bagaglio, gli indumenti ed ogni altro oggetto. In caso di sinistro conseguente a furto commesso durante le ore di apertura dell'autorimessa con presenza delle persone addette al servizio, la Società corrisponderà all'assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione di un importo corrispondente al 15% della somma assicurata che rimarrà sempre a carico esclusivo dell'assicurato stesso. Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sensi dell'art. 23 delle Condizioni Generali senza tener conto della franchigia che verrà detratta successivamente dall'importo così calcolato COSE DI PROPRIETA DI TERZI L'assicurazione comprende, salvo che non sia diversamente convenuto, le cose di proprietà o comproprietà di terzi (compresi i familiari). Tuttavia le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. In caso di sinistro inoltre spetta esclusivamente al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla determinazione definitiva dei danni. L'accertamento e la determinazione definitiva dei danni sono vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari (o per l'assicurato, se diverso dal Contraente), restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato COESISTENZA DI ASSICURAZIONE TRASPORTI Se al momento del sinistro le merci assicurate con la presente polizza e rubate o danneggiate sono coperte di assicurazione per il rischio di furto anche da polizze di assicurazione contro i rischi di trasporto, la presente polizza vale soltanto per la parte di danno che eventualmente ecceda i valori coperti dalle polizze di assicurazione contro i rischi di trasporto sino a concorrenza della somma con la presente polizza assicurata. Il Contraente o l'assicurato, perciò, si obbliga in caso di sinistro a dar visione alla Società della o delle polizze originali di assicurazione contro i rischi di trasporto concernenti le merci colpite dal sinistro ADEGUAMENTO DELLE SOMME ASSICURATE E DEL PREMIO Qualora in polizza sia indicato l'indice ISTAT, le somme assicurate ed il premio risultanti dalla presente polizza sono assoggettate ad adeguamento automatico ad ogni scadenza annuale in conformità di quanto segue: a) viene assunto per l'adeguamento l'indice dei "prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale" elaborato dall'istituto Centrale di Statistica (ISTAT); b) alla scadenza di ogni rata annuale le somme assicurate ed il premio vengono modificati in proporzione al rapporto fra l'indice di scadenza e l'indice iniziale, intendendosi per tali rispettivamente quello del mese di settembre dell'anno precedente la scadenza della rata annuale e quello del mese di settembre dell'anno precedente la data di inizio della polizza; c) l'indice iniziale è quello indicato in polizza; quelli di scadenza risultano nelle rispettive quietanze di premio; d) l'aumento o la riduzione delle somme assicurate e del premio, conseguenti all'adeguamento, decorrono dalla data di scadenza della rata annuale dietro rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata; e) il Contraente può rinunciare nel corso dell'assicurazione alle suindicate variazioni delle somme assicurate e del premio, avvertendo la Società con lettera raccomandata sei mesi prima della scadenza annuale, nel qual caso le Pagina 8 di 16

9 somme assicurate ed il premio rimangono quelli risultanti dall'ultima variazione intervenuta; della predetta facoltà, con identiche modalità e conseguenze, può avvalersi anche la Società nel caso che le somme assicurate ed il premio vengano a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti; f) in caso di ritardo o di interruzione nella pubblicazione dell'indice da parte dell'istat, viene utilizzato equivalente indice di altra fonte. All'adeguamento di cui sopra sono soggetti anche i limiti di indennizzo nonché il valore complessivo dichiarato per le cose assicurate nella forma "a primo rischio relativo", se espressi in cifra assoluta. CONDIZIONI AGGIUNTIVE (Valide in quanto espressamente richiamate) A) RAPINA L'assicurazione è estesa alla rapina iniziata ed avvenuta nei locali indicati in polizza. B) RAPINA, ANCHE SE INIZIATA ALL'ESTERNO DEI LOCALI L'assicurazione è estesa alla rapina avvenuta nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi; nei locali stessi. C) GUASTI CAGIONATI DAI LADRI L'assicurazione vale esclusivamente per i guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto o rapina consumati o tentati. La garanzia è prestata, fino a concorrenza della somma assicurata a tale titolo, a "primo rischio assoluto" e cioè senza applicare sia la regola proporzionale di cui all'art. 22 delle Condizioni Generali sia gli eventuali scoperti e franchigie previsti in polizza. D) ATTI VANDALICI NELLE ABITAZIONI L'assicurazione vale esclusivamente per i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati. La garanzia è prestata, fino a concorrenza della somma assicurata a tale titolo, a "primo rischio assoluto" e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 22 delle Condizioni Generali. E) RAPINA E SCIPPO ALL'ESTERNO DELL'ABITAZIONE L'assicurazione è prestata contro la rapina e lo scippo commessi sulla persona dell'assicurato e dei componenti il nucleo familiare dell'assicurato stesso, con lui residenti. La garanzia viene prestata, fino a concorrenza della somma assicurata a tale titolo, a "primo rischio assoluto" e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 22 delle Condizioni Generali ed è valida entro i confini della Repubblica Italiana, Repubblica di S. Marino e Stato Città del Vaticano. La garanzia non vale: - per le persone di età inferiore a 14 anni, a meno che al verificarsi dell'evento dannoso queste non siano in compagnia di altre persone, facenti parte del nucleo assicurato, di età superiore a 14 anni; - per i preziosi ed i valori che attengano ad attività professionali esercitate per conto proprio o di terzi dalla persona derubata. In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto detrazione di una franchigia assoluta di 51 Euro che rimarrà sempre a carico esclusivo dell'assicurato stesso. Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. 23 delle Condizioni Generali, senza tenere conto della franchigia che verrà detratta successivamente dall'importo così calcolato. F) IMPIANTO D'ALLARME ANTIFURTO NON A NORME CEI NE ANIA L'Assicurato dichiara, e tale dichiarazione è essenziale ai fini dell'efficacia del contratto, che i locali contenenti le cose assicurate sono presidiati da impianto d'allarme antifurto fornito ed installato dalla Ditta indicata in polizza azionato da batteria collegata alla rete luce attraverso un dispositivo di ricarica automatica. Relativamente a detto impianto d'allarme l'assicurato si obbliga a: a) mantenere invariato ed efficiente l'impianto stesso; b) far apportare modifiche, ampliamenti, o riparazioni all'impianto ed agli apparecchi soltanto dalla Ditta installatrice, salvo quando trattasi di lavori di lieve entità, per l'esecuzione dei quali devono essere comunque richieste le necessarie istruzioni alla Ditta installatrice medesima; c) presentare alla Società, almeno una volta all'anno, copia del rapporto d'ispezione rilasciato dalla Ditta installatrice, comprovante che l'impianto è tenuto in perfetta efficienza; d) dare immediato avviso alla Società qualora l'impianto si renda anche parzialmente inattivo, avere cura che i lavori siano eseguiti con la maggiore rapidità affinché l'impianto rimanga il minor tempo possibile inattivo, apportando nel frattempo idonei mezzi di emergenza, nonché informare la Società del giorno e dell'ora in cui l'impianto è stato riattivato. In caso di mancato funzionamento, anche parziale, del suddetto impianto - purché l'inefficienza non consista in mancato innesto - la Società corrisponderà all'assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'assicurato stesso senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri. Qualora l'inefficienza consista nel mancato innesto dell'impianto, la Società non ammetterà a risarcimento il danno. G) IMPIANTI D'ALLARME ANTIFURTO A NORME CEI 0 ANIA L'assicurazione è prestata alle condizioni, essenziali per l'efficacia del contratto, che: - i locali contenenti le cose assicurate siano protetti da impianti d'allarme antifurto aventi le caratteristiche di cui all'allegato "certificato di installazione e collaudo" rilasciato dalla Ditta installatrice; - il Contraente o l'assicurato osservi e faccia osservare scrupolosamente gli obblighi risultanti dalla normativa che segue. Pagina 9 di 16

10 A) Impianto d'allarme a norme CEI 79-1, cioè conforme alle vigenti norme CEI 79-1, munito di registrazione di funzione (di controllo), ed installato da Ditta registrata presso l'imq (Istituto Marchio di Qualità), come risulta dall'allegato "certificato di installazione e collaudo di impianto di allarme antifurto". 1) Installazione e collaudo Il Contraente o l'assicurato, all'atto dell'emissione della polizza, deve presentare alla Società assicuratrice il "certificato di installazione e collaudo di un impianto di allarme antifurto conforme alle vigenti Norme CEI", redatto e firmato dalla Ditta installatrice, dal quale deve risultare che la Ditta stessa è registrata presso l'imq. 2) Messa in funzione dell'impianto L'impianto deve venire messo in funzione ogni qualvolta nei locali contenenti le cose assicurate e protette non vi sia presenza di persone. 3) Durata L'impianto è considerato valido per una durata massima di 5 anni dalla data di prima installazione e collaudo o di successiva revisione alla scadenza quinquennale. Alla scadenza di detto quinquennio le cose assicurate verranno considerate a tutti gli effetti come "non protette" se non sarà stata, nel frattempo, effettuata una completa revisione dell'impianto stesso da parte di Ditta registrata presso l'imq con lo scopo di rendere l'installazione conforme alle Norme CEI in vigore a quella data. A revisione avvenuta, per rinnovare la validità dell'impianto agli effetti assicurativi, il Contraente o l'assicurato deve presentare alla Società assicuratrice il "certificato di revisione e collaudo di impianto di allarme antifurto a Norme CEI" redatto e firmato dalla Ditta che ha effettuato la revisione. Da tale certificato dovrà risultare che la Ditta è in quel momento registrata presso l'imq; dovrà altresì riportare la dicitura "impianto a norme CEI", e comprovare l'avvenuta revisione, collaudo ed efficienza dello stesso. 4) Manutenzione L'impianto deve obbligatoriamente essere assistito da un servizio di manutenzione che ne garantisca la perfetta efficienza per tutto il tempo in cui operano le garanzie assicurative. A tal fine il Contraente o l'assicurato deve stipulare con una Ditta installatrice registrata presso l'imq, un regolare contratto di manutenzione che preveda ispezioni almeno semestrali, con relativo rilascio di "certificato di manutenzione ordinaria di impianto di allarme antifurto a Norme CEI". Nel caso in cui l'ispezione non venga effettuata nei termini prestabiliti o se il certificato di manutenzione ordinaria non comprovi la piena efficienza dell'impianto, le cose assicurate verranno considerate a tutti gli effetti come "non protette" dall'impianto di allarme antifurto. 5) Modifiche ed interventi di manutenzione straordinaria Il Contraente o l'assicurato deve richiedere immediatamente l'intervento della Ditta cui è affidata la manutenzione in occasione di ogni: - modifica intervenuta nei locali e relativi mezzi di chiusura, nelle installazioni, nella dislocazione delle cose in essi contenute o qualsiasi altra eventualità di cui sia venuto a conoscenza e che siano suscettibili di influenzare l'efficienza dell'impianto; - eventuale interruzione, anche parziale, riscontrabile nel suo funzionamento; - urto, rottura, guasto, danneggiamento, manomissione (anche involontaria), riscontrabile nelle sue parti componenti, anche sé non ne hanno apparentemente comportato l'interruzione di funzionamento. Egli deve far effettuare dalla Ditta incaricata tutte le operazioni, sostituzioni, modifiche e prendere tutti quei provvedimenti che si fendessero necessari per ripristinare l'efficienza nel più breve tempo possibile. Se a tal fine deve essere effettuata una qualsiasi modifica all'impianto, il Contraente o l'assicurato deve presentare alla Società assicuratrice un nuovo "certificato di installazione e collaudo di impianto di allarme antifurto a Norme CEI" redatto e firmato dalla Ditta cui è affidata la manutenzione. Durante il periodo di interruzione di funzionamento, il Contraente o l'assicurato deve prendere tutte quelle misure di sicurezza e sorveglianza che si rendessero necessarie per ovviare alla non efficienza dell'impianto. In mancanza di provvedimenti adeguati, come pure di mancata presentazione del predetto certificato, le cose assicurate saranno considerate a tutti gli effetti come "non protette" dagli impianti di allarme antifurto. B) Impianto d'allarme a norme ANIA (normativa transitoria), cioè conforme alle norme ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) ed installato da Ditta riconosciuta dall'ania, come risulta dall'allegato "certificato di installazione e collaudo di impianto di allarme antifurto a norme ANIA". 1) Installazione e collaudo Il Contraente o l'assicurato, all'atto dell'emissione della polizza, deve presentare alla Società assicuratrice il succitato "certificato di installazione e collaudo di impianto di allarme antifurto a norme ANIA" in duplice esemplare, redatto e firmato dalla Ditta installatrice dal quale deve risultare che la Ditta stessa è riconosciuta dall'ania. Detto certificato deve inoltre riportare la dicitura "impianto a norme ANIA" e comprovare il collaudo e l'efficienza. 2) Messa in funzione dell'impianto L'impianto deve venire messo in funzione ogni qualvolta nei locali contenenti le cose assicurate e protette dall'impianto stesso non vi sia presenza di persone. 3) Durata (rif. punto 6) L'impianto è considerato valido per una durata massima di 5 anni dalla data di prima installazione e collaudo o di successiva revisione alla scadenza quinquennale. Alla scadenza di detto quinquennio le cose assicurate verranno considerate a tutti gli effetti come "non protette" se non sarà stata, nel frattempo, effettuata una completa revisione dell'impianto stesso da parte di Ditta riconosciuta (la medesima che ha installato l'impianto oppure anche altra purché riconosciuta dall'ania nella zona ove si trovano i locali contenenti le cose assicurate e per la classe di rischio cui gli stessi appartengono in relazione all'uso cui sono adibiti) con lo scopo di rendere l'installazione conforme alle norme ANIA in vigore a quella data. A revisione avvenuta, per rinnovare la validità dell'impianto agli effetti assicurativi, il Contraente o l'assicurato deve presentare alla Società assicuratrice il "certificato di revisione e collaudo di impianto di allarme antifurto a norme ANIA" in duplice copia redatto e firmato dalla Ditta che ha effettuato la revisione. Da tale certificato dovrà Pagina 10 di 16

11 risultare che la Ditta è in quel momento riconosciuta dall'ania, riportare la dicitura "impianto a norme ANIA", e comprovare l'avvenuta revisione, collaudo ed efficienza. 4) Manutenzione L'impianto deve obbligatoriamente essere assistito da un servizio di manutenzione che ne garantisca la perfetta efficienza per tutto il tempo in cui operano le garanzie di polizza. A tal fine il Contraente o l'assicurato deve stipulare con la Ditta installatrice o altra Ditta riconosciuta, un regolare contratto di manutenzione che preveda ispezioni almeno quadrimestrali per tutta la durata della polizza di assicurazione, con relativo rilascio di "certificato di ispezione di impianto di allarme antifurto a norme ANIA". Se la durata della polizza è superiore a quella del contratto di manutenzione, quest'ultimo dovrà venire rinnovato, senza interruzioni, finché la polizza rimane in vigore. Nel caso in cui l'ispezione non venga effettuata nei termini prestabiliti o se il certificato di ispezione non comprovi la piena efficienza dell'impianto, le cose assicurate verranno considerate a tutti gli effetti come "non protette" dall'impianto di allarme antifurto. 5) Modifiche, guasti e interruzioni di funzionamento (rif. punto 6) Il Contraente o l'assicurato deve richiedere immediatamente l'intervento della Ditta cui è affidata la manutenzione in occasione di: - ogni modifica intervenuta nei locali e relativi mezzi di chiusura, nelle installazioni, nella dislocazione delle cose in essi contenute o qualsiasi altra eventualità di cui sia venuto a conoscenza e che siano suscettibili di influenzare l'efficienza dell'impianto, nonché per: - ogni eventuale interruzione, anche parziale, riscontrabile nel suo funzionamento, - ogni urto, rottura, guasto, danneggiamento, manomissione (anche involontaria), riscontrabile nelle sue parti componenti, anche se non ne hanno apparentemente comportato l'interruzione di funzionamento. Egli deve far effettuare dalla Ditta incaricata tutte le operazioni, sostituzioni, modifiche e prendere tutti quei provvedimenti che si rendessero necessari per ripristinare l'efficienza nel più breve tempo possibile. Se a tal fine deve essere effettuata una qualsiasi modifica all'impianto, il Contraente o l'assicurato deve presentare alla Società, in duplice copia, un nuovo "certificato di installazione e collaudo di impianto di allarme antifurto a norma ANIA" redatto e firmato dalla Ditta cui è affidata la manutenzione. Durante il periodo di interruzione di funzionamento, il Contraente o l'assicurato deve prendere tutte quelle misure di sicurezza e sorveglianza che si rendessero necessarie per ovviare alla non efficienza dell'impianto. In caso di mancanza di provvedimenti adeguati come pure di mancata presentazione del predetto certificato, le cose assicurate saranno considerate a tutti gli effetti come "non protette" dagli impianti di allarme antifurto. 6) Adeguamento dell'impianto alle norme CEI Con riferimento ai precedenti punti 3 e 5, le cose assicurate verranno considerate a tutti gli effetti come "non protette", se entro il termine di 3 anni dalla data dell'ultima revisione, l'impianto di allarme stesso non verrà adeguato alle norme CEI vigenti, facendolo revisionare e collaudare da Ditta registrata presso l'imq. In caso di inosservanza da parte del Contraente o dell'assicurato, o di chi per esso, anche di uno solo degli obblighi previsti dalla "normativa precitata", l'assicurato stesso decade da ogni diritto ad indennizzo. H) SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO In caso di sinistro la Società corrisponderà all'assicurato l'importo liquidato a termini di polizza previa detrazione dello scoperto indicato nel richiamo della presente Condizione Aggiuntiva, scoperto che rimarrà a carico dell'assicurato stesso, senza che egli possa sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri. Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. 23 delle Condizioni Generali senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato. I) FRANCHIGIA ASSOLUTA A CARICO DELL'ASSICURATO In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto detrazione della franchigia prevista nel richiamo della presente Condizione Aggiuntiva, franchigia che rimarrà sempre a carico esclusivo dell'assicurato stesso. Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. 23 delle Condizioni Generali, senza tener conto della franchigia che verrà detratta successivamente dall'importo così calcolato. L) SCOPERTO PERCENTUALE CON IMPORTO MINIMO NON INDENNIZZABILE In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'assicurato l'importo liquidato a termini di polizza previa detrazione dello scoperto e del minimo indicati nel richiamo della presente Condizione Aggiuntiva, restando tali scoperto e minimo a carico dell'assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farli assicurare da altri. Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. 23 delle Condizioni Generali di Assicurazione, senza tener conto dello scoperto con il relativo minimo che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato. ASSICURAZIONE PORTAVALORI (Operante se richiamata in polizza) CONDIZIONI COMUNI ALLE FORME A e B LE SEGUENTI CONDIZIONI INTEGRANO QUELLE PARTICOLARI INDICATE NELL'ALLEGATO 01 DI POLIZZA a) Requisiti dei portavalori, loro sostituti, dipendenti portavalori e accompagnatori L'assicurazione è operante alla condizione che: - tutti i portavalori non abbiano minorazioni fisiche che li rendano inadatti al servizio di portavalori, siano di età non inferiore ai 18 anni né superiore ai 65 anni e dipendenti del Contraente od il Contraente stesso; Pagina 11 di 16

12 - tutti i portavalori non siano altrimenti assicurati contro i rischi del furto e della rapina per il trasporto di valori, fatta eccezione per l'eventuale coesistenza di garanzia portavalori prestata con il massimo di Euro, come estensione di altra garanzia. Qualora venisse meno uno di tali requisiti la garanzia per il portavalori interessato cessa automaticamente. b) Definizione di servizio esterno Per "servizio esterno" si intende esclusivamente quello svolto al di fuori dei locali del Contraente. c) Orari di servizio L'assicurazione vale soltanto durante l'orario di servizio tra le ore 5 e le ore 21, tranne il caso di temporaneo deposito di valori regolamentato dalla Condizione Particolare forma "A" (Allegato 01 di polizza). d) Limiti di risarcimento - scoperto Qualora si trovino insieme due o più persone dipendenti dello stesso Contraente o della stessa sede, incaricate del trasporto dei valori, ed indicate anche in polizze diverse della stessa Società, l'assicurazione si intende limitata alla somma massima assicurata per singola persona o per singola sede. Qualora il trasporto dei valori venga effettuato senza furgone blindato, in caso di sinistro, la Società corrisponderà all'assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il rimanente 20%, sino al massimo di Euro, a carico dell'assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri. e) Primo rischio assoluto L'assicurazione e' prestata a primo rischio assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'art.22 delle Condizioni Generali. f) Modalità di trasporto I trasporti valori: - sino a Euro possono essere effettuati con o senza autovettura blindata ovvero con o senza furgone blindato; - oltre Euro e sino a Euro devono essere effettuati con autovettura blindata o furgone blindato; - oltre Euro devono essere effettuati con furgone blindato. L'assicurazione è operante alle seguenti condizioni, essenziali per l'efficacia del contratto: 1. Trasporti senza furgone blindato o autovettura blindata. I trasporti devono essere effettuati: - fino a Euro dal portavalori nominativamente indicato o suo sostituto, o da un dipendente del Contraente, con qualsiasi mezzo di locomozione; - da Euro a Euro dal portavalori nominativamente indicato o suo sostituto accompagnato almeno da un dipendente del Contraente, o da un dipendente del Contraente accompagnato almeno da altro dipendente, e con qualsiasi mezzo di locomozione; - da Euro a Euro dal portavalori nominativamente indicato o suo sostituto accompagnato da non meno di due dipendenti del Contraente, dei quali almeno uno munito di arma da fuoco, o da un dipendente del Contraente accompagnato da non meno di due altri dipendenti, dei quali almeno uno munito di arma da fuoco e con qualsiasi mezzo di locomozione; - da Euro a Euro dal portavalori nominativamente indicato o suo sostituto, accompagnato da un dipendente del Contraente o da un dipendente del Contraente accompagnato da altro dipendente, a bordo di un autoveicolo seguito da altro autoveicolo con almeno due Agenti di istituti di polizia privata, muniti di arma da fuoco, che devono scortare i portavalori anche nelle operazioni di carico e scarico. 2. Trasporti con autovettura blindata o furgone blindato. Per autovettura blindata o furgone blindato s'intende un autoveicolo appositamente attrezzato per il trasporto di valori che presenti almeno le seguenti caratteristiche: - blindatura antiproiettile estesa a tutta la superficie esterna, sia nelle parti cieche sia in quelle trasparenti, realizzata con materiali (acciai balistici, fibroresine e fibroceramiche per le prime, vetri corazzati stratificati o sintetici per le seconde) idonei a fornire protezione contro gli attacchi condotti con arma da fuoco portatile; - radiatore, dispositivo di accensione, impianto frenante, batteria e serbatoio del carburante, adeguatamente protetti; - ruote dotate di pneumatici atti a conseguire la marcia anche se colpiti da proiettili di arma da fuoco oppure ruote dotate di fasce metalliche interne montate sui cerchi con funzione di contenimento del tallone del pneumatico; - sistema di ventilazione o condizionamento del motore o dell'abitacolo realizzato attraverso aperture sagomate in modo tale da impedire l'introduzione diretta di oggetti o proiettili. Per quanto riguarda l'immissione dell'aria all'interno dell'abitacolo e' necessario che: a) nel caso di ventilazione semplice la circolazione d'aria sia ottenuta tramite un ventilatore dotato di inversione di marcia azionabile dall'equipaggio; b) nel caso di veicolo equipaggiato con climatizzatore o condizionatore, l'apertura di immissione dell'aria esterna sia dotata di un dispositivo di chiusura azionabile dall'equipaggio; - porte e sportelli esterni, a qualunque uso destinati, senza maniglie esterne, rifermati da serrature di sicurezza con dispositivi elettrici di bloccaggio azionati da apposito circuito con alimentazione autonoma. Ogni altra feritoia chiusa dall'interno del veicolo mediante uno sportello blindato dotato di dispositivi di bloccaggio manovrabili solo dall'interno; - sistema di allarme acustico azionato dalla cabina comando; - relativamente ai furgoni blindati, compartimentazione in due vani dell'abitacolo, mediante divisorio a prova di proiettile, uno dei quali per l'autista, capo macchina e scorta e l'altro per la custodia dei valori; - relativamente alle autovetture blindate, bagagliaio per la custodia di valori, separato dall'abitacolo da un divisorio fisso in lamiera, munito di doppio cofano con serratura di sicurezza applicata al cofano interno; - equipaggio del veicolo composto da un capo macchina, da un autista, entrambi muniti di arma da fuoco, dal portavalori nominativamente indicato o suo sostituto o un dipendente del Contraente appartenente alla Sede che effettua il trasporto; il carico e lo scarico dei valori deve essere fatto da detto portavalori o da detto dipendente. Durante tali operazioni devono essere osservate le seguenti modalità: Pagina 12 di 16

13 - relativamente ai furgoni blindati, la porta o sportello esterno per il carico e lo scarico dei valori e la porta o sportelli interni di comunicazione al vano adibito alla custodia dei valori non possono rimanere contemporaneamente aperti; tutte le altre porte o sportelli interni od esterni devono essere bloccati internamente; l'autista e il capo macchina devono rimanere ai propri posti; - relativamente alle autovetture blindate, tutte le porte o sportelli interni, fatta eccezione per quelli attraverso i quali avviene il carico e lo scarico dei valori, devono essere bloccati internamente; l'autista e il capo macchina devono rimanere ai propri posti. NORME RELATIVE AI MEZZI DI CUSTODIA Sono "mezzi di custodia" gli armadi forti (di sicurezza e corazzati), le casseforti, i blocchi di cassette di sicurezza, le camere di sicurezza e le camere corazzate. Armadi forti e casseforti Gli armadi forti sono mobili ad uno o due battenti studiati e realizzati per la custodia di valori. Le casseforti sono mobili con pareti e battenti di spessore adeguato, costruiti usando materiali specifici di difesa ed accorgimenti difensivi atti ad opporre valida resistenza ai tentativi di effrazione. La corazzatura delle casseforti deve costituire un complesso monolitico, dove materiali specifici di difesa ed accorgimenti difensivi si integrano fra di loro. Lo zoccolo eventualmente presente nelle casseforti non è considerato parte delle casseforti stesse, salvo che per la determinazione del peso. Gli armadi forti e le casseforti devono avere le seguenti caratteristiche di base: Armadio di sicurezza A) Pareti e battenti in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm, con sagomatura antistrappo sul lato cerniere e, a protezione delle serrature, una piastra di acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell'acciaio al manganese. B) Movimento di chiusura: - manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci multipli ad espansione su tre lati di un battente (almeno un catenaccio sul lato orizzontale superiore, uno sul lato verticale serrature ed uno sul lato orizzontale inferiore); - rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali. C) Peso minimo: 200 kg. Armadio corazzato A) Pareti e battenti costituiti da: involucro esterno in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm, strato di conglomerato cementizio od altro materiale refrattario; protezione di acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell'acciaio al manganese, di spessore non inferiore a 2 mm, estesa a tutta la superficie del corpo e dei battenti. Battenti con sagomatura antistrappo sul lato cerniere. B) Movimento di chiusura: - manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci multipli ad espansione su tre lati di un battente (almeno un catenaccio sul lato orizzontale superiore, tre sul lato verticale serrature ed uno sul lato orizzontale inferiore); - rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali. C) Peso minimo: 300 kg. Cassaforte a muro A) Pareti in acciaio di spessore non inferiore a 2 mm. B) attente in acciaio, con aderente piastra in acciaio al manganese o, di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell'acciaio al manganese, estesa su tutta la superficie del battente stesso. Spessore massiccio del battente non inferiore a 10 mm. C) Movimento di chiusura azionante catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti su almeno due lati del battente, rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali. Nel caso il battente sia con sagomatura antistrappo sul lato cerniere, su questo lato non sono necessari catenacci ad espansione. D) Dispositivo di ancoraggio ricavato od applicato sul corpo della cassaforte in modo che questa, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo. Casseforti CASSAFORTE DI GRADO A A) Pareti e battente di adeguato spessore, costituiti da difese atte a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, ecc. ). B) Movimento di chiusura: - manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti almeno sui due lati verticali del battente. Sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi, oppure un profilo continuo ad incastro antistrappo. Nelle casseforti a due battenti, i catenacci debbono essere presenti su tutti i lati dei battenti; - rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali. C) Peso minimo: 200 kg. N.B. - Le casseforti di peso inferiore ai 200 kg debbono essere ancorate rigidamente al pavimento e ad almeno una parete. CASSAFORTE DI GRADO B A) Pareti e battente di adeguato spessore, costruiti con strati di materiali rigidamente ancorati tra loro ed atti a contrastare attacchi condotti con mezzi meccanici e termici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, Pagina 13 di 16

14 martelli a percussione, ecc. e cannello ossiacetilenico) e con protezione specifica anti-cannello ossiacetilenico almeno su tutta la superficie del battente. B) Movimento di chiusura: - manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti almeno sui due lati verticali del battente. Sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi, oppure un profilo continuo ad incastro antistrappo. Nelle casseforti a due battenti, i catenacci debbono essere presenti su tutti i lati dei battenti; - rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno sette lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali; - con bloccaggio automatico dei catenacci in caso di attacco al movimento di chiusura. C) Peso minimo: 700 kg. N.B. - In aggiunta a quanto sopra descritto è possibile l'adozione di serratura a tempo per l'apertura ritardata, o ad orario prestabilito, del battente. CASSAFORTE DI GRADO C A) Pareti e battente costituiti da difese specifiche, con accorgimenti difensivi idonei, in grado di resistere agli attacchi condotti con tutti i mezzi meccanici e con il cannello ossiacetilenico. Lo spessore delle pareti e del battente non deve essere inferiore a 90 mm, oppure a 50 mm qualora le difese siano totalmente costituite da leghe metalliche polivalenti o da conglomerati a base di inerti costituiti da granuli di materiale durissimo (ad esempio corindone) annegati in una fusione di materiale metallico omogeneo (ad esempio rame, alluminio, ghisa). B) Movimento di chiusura: - manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione, multipli od a lama continua, posti su tutti i lati del battente. Sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi, oppure un profilo continuo ad incastro antistrappo; nelle casseforti a due battenti, i catenacci debbono essere presenti su tutti i lati dei battenti; - rifermato da una serratura di sicurezza a chiave con almeno sette lastrine e da una serratura a combinazione numerica o letterale con almeno quattro dischi coassiali oppure da due serrature a chiave come sopra. I congegni di riferma, quindi, devono essere almeno due; - con bloccaggio automatico dei catenacci in caso di attacco al movimento di chiusura. C) Peso minimo: 700 kg. N.B. - In aggiunta a quanto sopra descritto è possibile l'adozione di serratura a tempo per l'apertura ritardata, o ad orario prestabilito, del battente. Blocchi di cassette di sicurezza I blocchi di cassette di sicurezza sono mobili studiati e realizzati per la custodia dei valori. Cassette di sicurezza tradizionali Le cassette di sicurezza tradizionali sono caratterizzate dalla presenza di uno sportello incernierato lateralmente con un meccanismo di chiusura azionato congiuntamente dalla chiave in possesso del Cassettista e da quella (controllo) detenuta dal locatore, con la garanzia della differenziazione di tutte le chiavi-cliente. La sicurezza discende da questa particolarità e dalle caratteristiche del locale o cassaforte entro cui sono custodite. Le cassette di sicurezza tradizionali non sono quindi in grado di resistere agli attacchi meccanici e termici. Cassette di sicurezza antieffrazione Le cassette di sicurezza antieffrazione, oltre che dalla differenziazione delle chiavi, sono caratterizzate dal fatto che la/e serratura/e e il/i relativo/i catenaccio/i sono, analogamente a quanto avviene per le casseforti, protetti con materiali specifici e/o accorgimenti atti ad ottenere un'adeguata capacità di resistenza agli attacchi meccanici e termici tradizionali, anche combinati. Per le cassette di sicurezza antieffrazione tutta la struttura del blocco deve essere adeguatamente potenziata. Camera di sicurezza e camere corazzate La camera di sicurezza e le camere corazzate sono locali progettati e costruiti con speciali criteri di sicurezza per la custodia di valori, possibilmente ispezionabili su tutti i lati (almeno tre con corridoio di ronda) ed aventi le seguenti caratteristiche di base. CAMERA DI SICUREZZA A) Muri perimetrali in cemento armato, formati cioè da almeno una orditura metallica con ferri di grosso spessore o diametro e da calcestruzzo di cemento ad alta resistenza; ove i detti muri non siano in cemento armato, debbono essere almeno costruiti con blocchi di pietra dura dello spessore minimo di 500 mm murati con cemento ad alta resistenza. B) Pavimento e soffitto pure costruiti in cemento armato come sopra detto od anche costituiti da robuste travi di ferro (longarine) accostate ed affogate nel cemento. C) Porta di accesso con tutti i requisiti di sicurezza almeno uguali a quelli del battente di una cassaforte di grado B e con telaio saldamente ancorato al vano muro. CAMERE CORAZZATE Camera corazzata di grado A A) Muri perimetrali, pavimento e soffitto, di spessore non inferiore a 300 mm, costituenti una struttura continua e monolitica di conglomerato cementizio armato, realizzata in calcestruzzo di cemento ad alta resistenza, con annegate in esso - a non meno di 100 mm dalle superfici esterne ed interne della struttura stessa - almeno due armature a maglia di lato non superiore a 150 mm, fra di loro sfalsate e formate con tondi o sagomati di ferro per cemento armato di diametro non inferiore a 8 mm e non superiore a 12 mm; le armature suddette - ai soli fini della sicurezza e non ai fini statici della struttura - possono essere integrate da una specifica armatura metallica sagomata antitaglio ed antiperforazione. B) Porta di accesso con: battente costituito dall'accoppiamento di strati di difese specifiche e di conglomerato cementizio ad alta resistenza, di spessore non inferiore complessivamente a 200 mm di cui almeno 30 mm di difese metalliche, il tutto esteso sull'intera superficie del battente. I vari strati, rigidamente ancorati tra di loro, devono resistere agli Pagina 14 di 16

15 attacchi condotti con i mezzi meccanici e termici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, cannello ossiacetilenico ecc.); movimento di chiusura: - manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione, multipli od a lama continua, posti su almeno tre lati del battente. Sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi oppure un profilo continuo ad incastro antistrappo; - rifermato da almeno due serrature di sicurezza di cui una a chiave con almeno sette lastrine e una a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali oppure da due serrature a chiave come sopra. I congegni di riferma, quindi, devono essere almeno due; - telaio saldamente ancorato al vano muro. Camera corazzata di grado B A) Muri perimetrali, pavimento e soffitto di spessore non inferiore a 400 mm, costituenti una struttura continua e monolitica di conglomerato cementizio armato, realizzata in calcestruzzo di cemento ad alta resistenza, con annegate in esso -a non meno di 100 mm dalle superfici esterne ed interne della struttura stessa almeno due armature a maglia di lato non superiore a 150 mm, fra di loro sfalsate e formate con tondi o sagomati di ferro per cemento armato di diametro non inferiore a 8 mm e non superiore a 12 mm; le armature suddette - ai soli fini della sicurezza e non ai fini statici della struttura - possono essere integrate da una specifica armatura metallica sagomata antitaglio ed antiperforazione. B) Porta di accesso con: battente costituito dall'accoppiamento di strati di difese specifiche e di conglomerato cementizio ad alta resistenza, di spessore complessivamente non inferiore a 300 mm di cui almeno 50 mm di difese metalliche, il tutto esteso sull'intera superficie del battente. I vari strati, rigidamente ancorati tra di loro, devono resistere agli attacchi condotti con i mezzi meccanici e termici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, cannello ossiacetilenico, ecc, ). Rientrano nel grado B anche le porte corazzate di spessore complessivamente non inferiore a 175 mm, di cui almeno 50 mm di difese metalliche, purché queste siano totalmente costituite da leghe metalliche polivalenti o da conglomerati a base di inerti costituiti da granuli di materiale durissimo (ad esempio corindone) annegati in una fusione di materiale metallico omogeneo (ad esempio rame, alluminio, ghisa) in modo tale da resistere agli attacchi condotti con i mezzi meccanici e termici suddetti; movimento di chiusura: - manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione, multipli od a lama continua, su almeno tre lati del battente. Sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi oppure un profilo continuo ad incastro antistrappo; - rifermato da almeno due serrature di sicurezza di cui una a chiave con almeno otto lastrine ed una a combinazione numerica o letterale con almeno quattro dischi coassiali oppure da due serrature a chiave come sopra. I congegni di riferma, quindi, devono essere almeno due; - con bloccaggio automatico dei catenacci in caso di attacco al movimento di chiusura; telaio saldamente ancorato al vano muro. Camera corazzata di grado C A) Muri perimetrali, pavimento e soffitto di spessore non inferiore a 450 mm, costituenti una struttura continua e monolitica di conglomerato cementizio speciale. Tale conglomerato deve: - appartenere alla classe 450 o superiore (Rbk >= a 450 Kgf/cm ) e calcolato ai sensi del D.M pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del ; - essere costituito con inerti di base appartenenti ai gruppi dei porfidi, graniti o basalti oppure con altri che comportino una equivalente resistenza all'usura del conglomerato; - avere una distribuzione granulometrica degli inerti con una dimensione massima non inferiore a 20 mm (rif. norme UNI 7163 limitatamente ai fusi granulometrici). - All'interno della struttura di tali conglomerati deve essere annegata una protezione costituita da una specifica armatura metallica, in acciaio trattato, sagomata antitaglio ed antiperforazione. B) Porta di accesso con: battente costituito dall'accoppiamento di strati di difese specifiche e di conglomerato cementizio ad alta resistenza, di spessore complessivamente non inferiore a 300 mm di cui almeno 75 mm di difese metalliche, il tutto esteso sull'intera superficie del battente. I vari strati, rigidamente ancorati tra di loro, devono resistere agli attacchi condotti con tutti i mezzi meccanici e con il cannello ossiacetilenico. Rientrano nel grado C anche le porte corazzate di spessore complessivamente non inferiore a 200 mm, di cui almeno 50 mm di difese metalliche, purché queste siano totalmente costituite da leghe metalliche polivalenti o da conglomerati a base di inerti costituiti da granuli di materiale durissimo (ad esempio corindone) annegati in una fusione di materiale metallico omogeneo (ad esempio rame, alluminio, ghisa) in modo tale da resistere agli attacchi condotti con tutti i mezzi meccanici e con il cannello ossiacetilenico. Alle difese specifiche di cui sopra deve essere in ogni caso aggiunta una speciale difesa di materiale antilanciatermica (i fumogeni non sono considerati tali) di spessore non inferiore a 100 mm, estesa su tutta la superficie del battente ed avente caratteristiche tali da resistere specificamente agli attacchi condotti con lancia termica; movimento di chiusura: - manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione, multipli od a lama continua, su almeno tre lati del battente. Sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi oppure un profilo continuo ad incastro antistrappo; - rifermato da almeno due serrature di sicurezza di cui una a chiave con almeno otto lastrine e una a combinazione numerica o letterale con almeno quattro dischi coassiali oppure da due serrature a chiave come sopra. I congegni di riferma, quindi, devono essere almeno due; - con bloccaggio automatico dei catenacci in caso di attacco al movimento di chiusura; Pagina 15 di 16

16 a telaio saldamente ancorato al vano muro. Rientrano nelle camere corazzate di grado C anche la camera di sicurezza e le camere corazzate di grado A e B che siano state ristrutturate come segue: - camera di sicurezza: muri perimetrali, pavimento e soffitto rinforzati con i conglomerati cementizi prescritti per le camere corazzate di grado C con spessore minimo del rinforzo di 450 mm, avente porta di accesso che soddisfi ai requisiti prescritti per le porte di accesso delle camere corazzate di grado C; - camere corazzate di grado A e B: muri perimetrali, pavimento e soffitto rinforzati con i conglomerati cementizi prescritti per le camere corazzate di grado C con spessore minimo del rinforzo di 300 mm, aventi porte di accesso che soddisfino ai requisiti prescritti per le porte di accesso delle camere corazzate di grado C. N. B. Nel caso di rinforzi di camere di sicurezza e di camere corazzate allo scopo di parificarle a quelle di grado C, ciascuna porta corazzata esistente deve essere integrata da una porta corazzata supplementare installata in sequenza alla precedente verso l'interno della camera e nello stesso vano muro della porta esistente. Le caratteristiche della porta supplementare suddetta devono essere le seguenti: spessore complessivo non inferiore a 200 mm, dei quali almeno 75 mm costituiti da materiale antilanciatermica identico a quello prescritto per le porte corazzate di grado C ed almeno 30 mm di difese metalliche, il tutto esteso sull'intera superficie del battente. I vari strati, rigidamente ancorati tra di loro, devono resistere agli attacchi condotti con tutti i mezzi meccanici e con il cannello ossiacetilenico. Nel caso le difese metalliche siano costituite totalmente da leghe metalliche polivalenti o da conglomerati a base di inerti costituiti da granuli di materiale durissimo (ad esempio corindone) annegati in una fusione di materiale metallico omogeneo (rame, alluminio, ghisa) in modo tale da resistere agli attacchi condotti con tutti i mezzi meccanici e con il cannello ossiacetilenico, lo spessore di tali difese dovrà essere non inferiore a 25 mm e lo spessore complessivo della porta supplementare dovrà essere di almeno 150 mm. Lo spessore del materiale specifico antilanciatermica anche in questo caso deve essere di almeno 75 mm. Prescrizioni comuni a tutte le camere di sicurezza, camere corazzate e relative porte. Le portine corazzate di emergenza, non incorporate nella porta corazzata principale, devono essere classificate come singole porte corazzate ed avere, pertanto, le caratteristiche proprie del grado di appartenenza. Le portine corazzate di emergenza, incorporate nelle porte corazzate principali, ammesse soltanto per le camere di sicurezza e le camere corazzate di grado A e B, devono essere classificate nel grado di appartenenza della porta corazzata della quale fanno parte ed avere le stesse caratteristiche costruttive di quest'ultima. Per tutte le porte, in aggiunta a quanto sopra descritto, è possibile l'adozione di serratura a tempo per l'apertura ritardata, o ad orario prestabilito, del battente. Le bocche d'aria, ove esistenti, devono essere costituite da condotte metalliche di diametro o lato interno non superiore a 55 mm, sagomate in forma tale da non consentire l'introduzione diretta di oggetti da un lato all'altro della parete sulla quale esse sono installate ed annegate nella struttura di conglomerato cementizio della camera di sicurezza o della camera corazzata, e costituenti pertanto corpo unico con la stessa. Pagina 16 di 16

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