Tribunale Amministrativo Regionale Lazio Roma sez.i ter 27/2/2009 n. 2104
|
|
- Aurelia Parisi
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Tribunale Amministrativo Regionale Lazio Roma sez.i ter 27/2/2009 n GARA D'APPALTO - PUBBLICITA' SEDUTE DI GARA - INDEROGABILITA' PER LE FASI DI VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - FASE VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA OFFERTE - VA EFFETTUATA IN SEDUTA RISERVATA Il principio generale di pubblicità delle sedute di gara deve ritenersi inderogabile, in ogni tipo di gara, almeno per quanto concerne le fasi di verifica dell'integrità dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e di apertura dei plichi medesimi a differenza della differente fase inerente alla valutazione tecnico - qualitativa dell'offerta che non può che essere svolta in seduta riservata al fine di evitare possibili influenze sui componenti della commissione giudicatrice. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il LazioRoma Sez. I terha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso (n. 6752/2008) proposto da Associazione Studenti Universitari di Roma (A.S.U.R.) Onlus con sede in Roma, Via Orazio Raimondo n. 33, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Riedi ed Alessandro Mannocchi ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del primo, in Roma, Via Valadier, n. 44 CONTRO - Laziodisu Agenzia per il diritto agli studi universitari del Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 E NEI CONFRONTI - della Cooperativa Studentesca Genium, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pierluigi Piselli e Francesco Vagnucci ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale Cancrini-Piselli, in Roma, Via Giuseppe Mercalli, n. 13; - dell Associazione Uniti per l Università, in persona del legale rappresen tante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Cancrini ed Alessandro Bonanni ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del primo in Roma, Via Giuseppe Mercalli, n. 13; - dell Associazione Culturale Orizzonti Blu, in persona del legale rappresentante pro tempore n.c.; - dell Associazione Studentesca Elika, in persona del legale rappresentante pro tempore, n.c.; PER L ANNULLAMENTO - della determinazione n. 684 del 29 maggio 2008 con cui Laziodisu ha disposto l aggiudicazione definitiva, in favore della Cooperativa Studentesca Genium, la gestione del servizio di focal point presso la Facoltà di lettere per il periodo 1 giugno maggio 2009;
2 - della nota prot. n /08-Vi del 29 maggio 2008 con cui detta determinazione è stata comunicata alla ricorrente, con conseguente intimazione al rilascio dei locali dalla medesima occupati; - della lettera di invito del 1 aprile 2008, contenente il bando di gara nonchè l allegato capitolato tecnico; - di tutti i verbali della Commissione di gara; - della determina n. 395 del 10 aprile 2008 di nomina della Commissione di gara; - della nota del 17 giugno 2008 prot. n /2008 e della nota del 23 giugno 2008 prot. n /08-V con cui è stata intimata alla ricorrente la restituzione dei locali dalla medesima occupati; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, e, Visto il ricorso ed i relativi allegati. Visti gli atti di costituzione in giudizio della Cooperativa Studentesca Genium e dell Associazione Uniti per l Università. Viste le memorie, depositate dalle parti in causa, a sostegno delle rispettive difese. Visti tutti gli atti della causa. Uditi i difensori delle parti in causa come da verbale d udienza. Relatore, alla Camera di consiglio del 6 novembre 2008, il dott. Fabio Mattei. Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: FATTO E DIRITTO Con atto (n. 6752/2008) notificato in data 28 giugno 2008 e depositato il 4 luglio 2008 l Associazione Studenti Universitari di Roma (A.S.U.R.) ha adito l intestato Tribunale per l annullamento degli atti di gara relativi all affidamento, in favore della Cooperativa Studentesca Genium, del servizio di focal point presso la Facoltà di lettere per il periodo 1 giugno maggio 2009, nell epigrafe indicati. 2. Espone di aver presentato domanda di partecipazione e relativa offerta conformemente a quanto stabilito nel bando di gara e nel capitolato tecnico e che con nota in data 29 maggio 2008, prot. n /08-VI Laziodisu le ha comunicato l intervenuta aggiudicazione in favore della Coopperativa Studentesca Genium,intimandole, nel contempo, il rilascio dei locali dalla stessa ricorrente occupati a titolo di precedente affidatario del servizio di focal point. 3. Riferisce di aver presentato istanza di accesso agli atti del procedimento di gara a cui l Amministrazione intimata ha provveduto a dare riscontro. 4. Avverso i provvedimenti di cui all epigrafe parte ricorrente deduce: a) l omessa indicazione nella lettera di invito della data di apertura delle buste contenenti le offerte e dei soggetti legittimati a prendere parte allo svolgimento di tali operazioni di gara, con conseguente violazione dell art. 64 del decreto legislativo n. 163 del Sotto altro profilo lamenta che sia la valutazione delle offerte tecniche, sia la verifica dell integrità dei plichi contenenti le medesime, sarebbero avvenuti in seduta riservata e, dunque, in violazione del principio di trasparenza dell azione amministrativa; b) che uno dei criteri di valutazione delle offerte di cui al punto n. 8 della lettera di invito (organizzazione dell Associazione con la descrizione delle esperienze maturate nel settore e nel territorio) sarebbe illegittimo in quanto non relativo allo svolgimento del servizio bensì alla dimensione oggettiva del concorrente, ed essendo configurabile quale requisito di partecipazione e non quale criterio di valutazione dell offerta finalizzato all aggiudicazione del servizio; c) che il provvedimento di nomina della Commissione di gara sarebbe intervenuto antecedentemente (10 aprile 2008) rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle offerte di gara (20 aprile 2008);
3 d) la violazione degli artt. 7 e 13 del decreto legislativo n. 196 del Si è costituita in giudizio l Agenzia per il diritto agli studi universitari nel Lazio (Laziodisu) che ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza delle censure dedotte. 6. Si sono costituite l Associazione Uniti per l Università e la Cooperativa Studentesca Genium; la prima, in via preliminare, eccepisce l irricevibilità per tardività dell impugnativa relativamente al primo motivo di doglianza, concernente l omessa indicazione delle informazioni di cui all allegato IX A del decreto legislativo n. 163/2006, in ragione della mancata impugnazione entro il termine decadenziale di cui all art. 21 della legge n del 1971 decorrente dalla effettiva conoscenza della lettera di invito alla procedura selettiva de qua, nonché, nel merito, l infondatezza delle ulteriori censure. 7. Il Collegio ritiene di doversi pronunciare preliminarmente, per ragioni d ordine processuale, sulla opposta eccezione di irricevibilità, limitata alla omessa indicazione nella lettera d invito della data di apertura delle buste contenenti l offerta dei partecipanti ed i soggetti legittimati a partecipare a tali operazioni alla asserita violazione dell art. 64 del decreto legislativo n. 163/ L eccezione è priva di pregio, atteso che la mancata previsione nella lettera d invito della pubblicità delle sedute non rende immediatamente lesiva la medesima. Difatti, secondo un costante insegnamento giurisprudenziale l'onere di immediata impugnazione del bando di gara o lettera d'invito sussiste solamente riguardo alle specifiche disposizioni preclusive della partecipazione alla procedura selettiva di determinati soggetti. Ne consegue, anche con riguardo al caso di specie, che l'impugnazione della lex specialis contestualmente a quella degli atti ad essa conseguenti e connessi non può ritenersi passibile di tardività, atteso che solo questi ultimi identificano il concorrente leso e rendono attuale e concreta la lesione della relativa situazione soggettiva in relazione all'eventuale esito negativo della gara, mentre anteriormente la lesività della clausola contestata resta sul piano dell'astrattezza e potenzialità. 8. Nel merito il ricorso deve ritenersi suscettibile di positiva definizione. A tale riguardo, il Collegio ritiene di dover precisare che quale che sia la qualificazione da attribuirsi al rapporto sotteso alla procedura selettiva operata dall Amministrazione se, cioè, si tratti di concessione di servizi o di contributi, come asserito rispettivamente dalla Difesa erariale, nonché dalla controinteressata, ovvero di appalto di servizi come invece prospettato dalla ricorrente, la scelta del privato contraente ha assunto in realtà i connotati tipici formali e sostanziali di una procedura ad evidenza pubblica. Difatti, nella lettera d'invito, tra l'altro, avente ad oggetto gara per affidamento della gestione dei servizi di focal point e nell allegato capitolato tecnico la disciplina di gara, ivi delineata, appare in concreto essere comunque quella dell'evidenza pubblica, mediante la previsione della presentazione delle offerte entro un termine decadenziale specificamente individuato; la formulazione dell'offerta con precise formalità, modalità e contenuti da parte di soggetti muniti di specifici requisiti; lo svolgimento della gara da parte di apposita commissione. Particolarmente significativo è da ritenersi, altresì, il criterio rectius le modalità - di aggiudicazione dettagliatamente articolato in prefissati parametri e relativi punteggi. Il Collegio non può, dunque, che riconoscere la volontà dell'azienda manifestata attraverso la predisposizione di regole procedimentali del tutto analoghe a quelle dell'evidenza pubblica, prevedenti una gara tutt'altro che informale - di autovincolarsi a seguire un vero e proprio procedimento amministrativo, ad evidenza pubblica volto all individuazione del miglior contraente.
4 Ciò premesso, al fine del decidere, il proposto gravame deve ritenersi suscettibile di positiva definizione per l assorbente motivo di doglianza, secondo cui sia la valutazione delle offerte, sia la verifica dell integrità dei plichi contenenti le medesime, oltre alla lettura dei punteggi attribuiti dalla Commissione aggiudicatrice sarebbero avvenuti in seduta non pubblica. 9 Giova, a tale riguardo, premettere che con avviso pubblico in data 1 aprile 2008 Laziodisu ha indetto una gara per l affidamento della gestione dei servizi di focal point presso l Università degli studi di Tor Vergata per il periodo , suddivisa in n. 4 lotti distinti in ciascuna delle facoltà ivi espressamente indicate. La ricorrente ha presentato domanda di partecipazione limitatamente alla gestione del servizio di focal point da affidare presso la Facoltà di lettere (lotto n. 4), in ossequio alle disposizioni normative contenute nella lex specialis. All esito della procedura selettiva, l Agenzia intimata ha provveduto ad aggiudicare il predetto lotto alla Cooperativa odierna controinteressata. 9.1 Occorre osservare che con lettera del prot. n /08 VI Laziodisu ha invitato l Associazione ricorrente a partecipare, ove interessata, alla gestione del servizio di focal point mediante presentazione della relativa offerta proponibile anche per un singolo lotto, dietro corresponsione di un corrispettivo annuale pari a euro, iva compresa. La stessa lettera di invito ha previsto che l offerta, anche in relazione ad un solo lotto, dovesse contenere una dettagliata relazione tecnica indicante una serie di elementi relativi essenzialmente alla tipologia ed alle modalità di svolgimento ed organizzative del servizio di focal point tra cui formazione ed aggiornamento del personale con particolare riferimento alla conoscenza ed all utilizzo di attrezzature tecniche ed informatiche, alla capacità di relazionarsi all utenza, all orario di apertura al pubblico, al metodo di monitoraggio dell utenza e della domanda, nonché a pregresse esperienze maturate nel settore e nel territorio. 9.2 Il capitolato tecnico all art. 10 (Modalità di aggiudicazione) ha previsto l aggiudicazione in favore del concorrente che consegua il punteggio più elevato (max punti n. 100) in relazione alla cosiddetta valutazione della qualità da eseguirsi con riferimento a parametri di valutazione ivi richiamati unitamente al relativo corrispondente punteggio. 9.3 Orbene, ai fini del decidere, il Collegio non può fare a meno di evidenziare che nel verbale n. 1 del giorno 21 aprile 2008 sono descritte le operazioni eseguite dalla Commissione di gara nominata per l affidamento del servizio innanzi specificato tra cui quelle relative alla apertura dei plichi e della documentazioni in essi contenuta presentati dalle Associazioni partecipanti alla gara in questione. In particolare, occorre rilevare che da una lettura integrale del citato processo verbale tali operazioni risultano essere state svolte in seduta riservata e non pubblica e, dunque, in violazione del principio generale di pubblicità delle sedute di gara che deve ritenersi inderogabile, in ogni tipo di gara, almeno per quanto concerne le fasi di verifica dell integrità dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e di apertura dei plichi medesimi a differenza della differente fase inerente alla valutazione tecnico qualitativa dell offerta che non può che essere svolta in seduta riservata al fine di evitare possibili influenze sui componenti della commissione giudicatrice. Ne discende, pertanto, che l omessa partecipazione nella prima fase dei rappresentanti delle associazioni partecipanti alla citata fase della procedura selettiva integra un evidente violazione dei principi di trasparenza e di imparzialità che devono sempre guidare l azione amministrativa e, nel caso di specie, lo svolgimento del procedimento di scelta del soggetto che ha proposto la migliore offerta. 10. Per le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto.
5 11. Le spese e gli onorari di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale il Lazio, Sezione I ter, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie. Condanna l Agenzia per il diritto agli studi universitari nel Lazio (Laziodisu) al pagamento in favore dell Associazione ricorrente delle spese e degli onorari di giudizio che liquida in complessivi euro 3000,00 (tremila/00). Ordina che la presente decisione sia eseguita dall Autorità amministrativa. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del con l intervento dei signori: Dott. Patrizio Giulia Presidente Dott. Pietro Morabito Consigliere Dott. Fabio Mattei Primo Referendario
TAR Veneto n. 1212 del 16/9/2014
MASSIMA La mancata partecipazione di candidati all'originaria gara consente alla stazione appaltante di utilizzare il sistema di assegnazione del servizio nei termini indicati dagli artt. 56 e 57 d.lgs
Dettaglipresso gli uffici dell Avvocatura comunale, piazza Galileo n. 4;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE SECONDA Registro Sentenze:430/2007 Registro Generale: 566/2006 composto
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 5628/2009 Reg. Dec. N. Reg. Ric. 3179 ANNO 2009 DECISIONE (resa
DettagliSENTENZA TAR VENETO-VENEZIA 07.09.2005, N. 3430 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA TAR VENETO-VENEZIA 07.09.2005, N. 3430 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l intervento dei signori magistrati:
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sezione Seconda ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso n. 8841/1985 proposto
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO -SEZIONE III - SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO -SEZIONE III - N. RS Anno 2009 N.7088 RGR Anno 1996 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n.7088
DettagliN. 00131/2012 REG.RIC. http://www.giustizia-amministrativa.it/documentiga/cagliari/sezione 1/2012/201200131/Provvedime... REPUBBLICA ITALIANA
1 di 5 14/03/2012 10.12 N. 00275/2012 REG.PROV.COLL. N. 00131/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) SENTENZA
N. 03146/2015 REG.PROV.COLL. N. 12790/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ha pronunciato
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 01346/2013 REG.PROV.COLL. N. 01128/2000 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliTRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
RGAC 5123 del 2015 TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Flavio Baraschi, nella
DettagliCOMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI. RICORSO CON ISTANZA ai sensi dell art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RICORSO CON ISTANZA ai sensi dell art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92 proposto dal sig. (riportare dati identificativi, domicilio fiscale, P. IVA), nato a il, C.F., rappresentato
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00073/2013 REG.PROV.COLL. N. 00399/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Pagina 1 di 6 N. 00449/2015 REG.PROV.COLL. N. 00152/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
Pagina 1 di 5 N. 00377/2014 REG.PROV.COLL. N. 00216/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00547/2013 REG.PROV.COLL. N. 01978/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. L Num. 16757 Anno 2015 Presidente: VIDIRI GUIDO Relatore: MAISANO GIULIO Data pubblicazione: 12/08/2015 SENTENZA sul ricorso 11235-2014 proposto da: CALVANI MARZIA C.F. CLVMRZ273D68H901V,
DettagliL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO
DELIBERAZIONE 5 NOVEMBRE 2015 519/2015/A AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE DELLA PROCEDURA DI GARA APERTA - RIF. 222/2014/A - CIG 5748085DC9 - INDETTA IN AMBITO NAZIONALE FINALIZZATA ALLA STIPULA DI
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00405/2014 REG.PROV.COLL. N. 00241/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
Dettaglisul ricorso numero di registro generale 98 del 2010, integrato da motivi aggiunti,
N. 00041/2011 REG.PROV.COLL. N. 00098/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica) ha pronunciato
Dettagliha pronunciato la presente
1 di 6 02/12/2013 10.31 N. 00997/2013 REG.PROV.COLL. N. 00200/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
Dettagliha pronunciato la presente
1 di 6 31/05/2013 7.40 N. 00781/2013 REG.PROV.COLL. N. 01322/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)
N. 00007/2015 REG.PROV.COLL. N. 01072/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
DettagliIl gravame è fondato.
Poiché la lett. g) del comma 1 del cit. art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 commina l esclusione dalla gara e la preclusione alla stipulazione del conseguente contratto ai concorrenti che hanno commesso violazioni,
Dettagliper l'accertamento,con contestuale istanza cautelare,
N. 02321/2012 REG.PROV.COLL. N. 01796/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato
Dettaglicontro nei confronti di
N. 02187/2009 REG.SEN. N. 01327/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto 2187/2009 (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliTAR Sardegna: sentenza n 104 del 24/01/2005 L ordinanza per la rimozione dei rifiuti abbandonati non è di competenza del Sindaco ma del Dirigente
TAR Sardegna: sentenza n 104 del 24/01/2005 L ordinanza per la rimozione dei rifiuti abbandonati non è di competenza del Sindaco ma del Dirigente REPUBBLICA ITALIANA 104/2005 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. Reg.Dec. N. 2172 Reg.Ric. ANNO 2002 DECISIONE sul ricorso in
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
N. 02447/2011REG.PROV.COLL. N. 01392/2011 REG.RIC. N. 01391/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la
Dettaglisul ricorso numero di registro generale 206 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
1 di 5 09/04/2015 16:48 N. 01001/2015 REG.PROV.COLL. N. 00206/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 7 N. 01041/2014 REG.PROV.COLL. N. 00844/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima)
DettagliOrdine di demolizione di opere abusive del giudice penale
Ordine di demolizione di opere abusive del giudice penale CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI sentenza 24 novembre 2015 n. 5324 (sull insussistenza dell obbligo per il Comune di eseguire in via amministrativa
DettagliDeliberazione 1 dicembre 2011 - GOP 53/11
Deliberazione 1 dicembre 2011 - GOP 53/11 Aggiudicazione definitiva ed efficace della procedura di gara aperta, rif. GOP 40/09 CIG 03740281AB, indetta per l affidamento dell appalto di servizi avente ad
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.
N. 00866/2014REG.PROV.COLL. N. 09003/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
DettagliCONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:
DELIBERAZIONE 15 NOVEMBRE 2012 473/2012/A AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE DELLA PROCEDURA DI GARA APERTA IN AMBITO NAZIONALE - RIF. GOP 26/11, CIG 225763100A - FINALIZZATA ALLA SELEZIONE DI UNA APPOSITA
DettagliN. 01863/2010 REG. SEN. N. 00464/2010 REG. RIC.
N. 01863/2010 REG. SEN. N. 00464/2010 REG. RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.1522/2007 Reg.Dec. N. 2211 Reg.Ric. ANNO 2006 DECISIONE sul ricorso
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
N. 02225/2015 REG.PROV.COLL. N. 02709/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliCentro Studi Consiglio Nazionale Ingegneri
Centro Studi Consiglio Nazionale Ingegneri MONITORAGGIO SUI BANDI DI PROGETTAZIONE Preliminare analisi giuridica dei bandi anomali rilevati tra l 1 il 7 aprile 2013 (c.r.416_iii) Roma, 9 aprile 2013 COMUNE
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA
N. 01105/2015REG.PROV.COLL. N. 02829/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
N. 00482/2011 REG.PROV.COLL. N. 00169/2006 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA
N. 05892/2011REG.PROV.COLL. N. 02776/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso n. 8858/2000, proposto da
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO Anno 2004 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE. PER LA BASILICATA Anno 2004
REPUBBLICA ITALIANA N. 748 Reg.Sent. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Anno 2004 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE N. 305 Reg.Ric. PER LA BASILICATA Anno 2004 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA
N. 01763/2010 REG.SEN. N. 00879/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
DettagliRISOLUZIONE N. 110/E
RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.
DettagliConsiglio di Stato n. 5806 del 05/12/2013
MASSIMA La comunicazione attraverso il fax, il cui numero è stato, nella fattispecie in esame, espressamente riportato dalla società offerente nell autocertificazione allegata alla documentazione presentata
Dettagliha pronunciato la presente
N. 02226/2015REG.PROV.COLL. N. 01681/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
DettagliTar Campania Napoli n. 1147 del 18.02.2015
MASSIMA Obbligo di indicazione degli oneri per la sicurezza interferenziali. Offerta con ribasso di quasi 80%, offerta inattendibile. Tar Campania Napoli n. 1147 del 18.02.2015 N. 01147/2015 REG.PROV.COLL.
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) SENTENZA
N. 01766/2008 REG.SEN. N. 00973/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ha pronunciato la presente (Sezione Seconda)
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
N. 02054/2013 REG.PROV.COLL. N. 00614/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA
N. 05193/2015REG.PROV.COLL. N. 07885/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
DettagliSentenza n. 1506 del 27 settembre 2004.
Sentenza n. 1506 del 27 settembre 2004. Pubblica udienza del 22 settembre 2004. Presidente: dott. Luigi Ranalli. Relatore: dott. Luigi Ranalli. Titoletto: PUBBLICO DIPENDENTE CONTRATTUALIZZATO PERSONALE
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 00376/2014 REG.PROV.COLL. N. 00440/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliSCHEMA DI RICHIESTA DI INVITO ALLA GARA E ANNESSE AUTODICHIARAZIONI
Allegato 1 SCHEMA DI RICHIESTA DI INVITO ALLA GARA E ANNESSE AUTODICHIARAZIONI All EDiSU - Ente per il Diritto allo Studio Universitario Via Calatafimi, 11 27100 PAVIA Oggetto: Istanza di ammissione alla
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
N. 00405/2011 REG.PROV.COLL. N. 00133/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma
DettagliCommissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio
Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. 149 del 17.4.2009, dep. il 21.5.2009. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio dell Agenzia delle Entrate territorialmente
DettagliDeterminazione 23/2015 Definizione della controversia Lotito XXX/ Clouditalia Communications s.p.a. IL DIRIGENTE
Determinazione 23/2015 Definizione della controversia Lotito XXX/ Clouditalia Communications s.p.a. IL DIRIGENTE VISTA la L. 14 novembre 1995, n. 481, Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) D E C I S I O N E
N.741/ 2008 Reg. Dec. N. 8062 Reg. Ric. Anno 2007 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. Roma - Prima Sezione SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Roma - Prima Sezione nelle persone dei Magistrati: Dott. Giorgio Giovannini Dott. Antonino Savo Amodio
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna.
Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna Bologna, Sezione Seconda, Sentenza del 2 settembre 2014 n. 834 sull inammissibilità del ricorso nell ipotesi in cui l atto di riassunzione venga
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Sezione di Lecce. Seconda Sezione SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Sezione di Lecce N. 1609 Reg.Dec N. 530 Reg.Ric. ANNO 2008 Composto dai Signori Magistrati: Seconda Sezione
DettagliOttemperanza alla sentenza del Tar Lazio n. 6325/2014 e riapertura dei termini di gara per i lotti 2,3,4
Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo Settore Logistica e fornitori Ufficio Gare e Contenzioso 1. Roma, 10 marzo 20 Roma, 5 novembre 2014 Prot. n. 2014/141360 PROCEDURA APERTA
DettagliOggetto: definizione della controversia XXX / ITALIACOM.NET XXX
Determinazione dirigenziale n. 2 del 18 febbraio 2015 Oggetto: definizione della controversia XXX / ITALIACOM.NET XXX IL DIRIGENTE VISTI i principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) ORDINANZA
N. 02647/2014 REG.PROV.CAU. N. 04843/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul
DettagliN. 01262/2014 REG.PROV.COLL. N. 00941/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 01262/2014 REG.PROV.COLL. N. 00941/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettagliper l'esecuzione del giudicato
Page 1 of 5 N. 00200/2012 REG.PROV.COLL. N. 01069/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha
DettagliCorte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale
Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale Non è più soggetta ad autorizzazione la installazione del singolo impianto che produce emissione in atmosfera,
Dettagliha pronunciato la presente
1 di 6 25/01/2012 13.16 N. 00095/2012REG.PROV.COLL. N. 01694/2008 REG.RIC. ha pronunciato la presente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO SEZIONE TERZA QUATER SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO SEZIONE TERZA QUATER ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi riuniti n. 9338 e n. 9505 del 2005 proposti
DettagliUDIENZA 5.11.2008 SENTENZA N. 1153 REG. GENERALE n.22624/08 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La carta da macero che presenta in modo evidente una rilevante quantità di impurità, superiori alla misura dell'1% prescritto dalla normativa vigente in materia (D.M. 05/02/98 Allegato 1 n. 1) costituisce
Dettagliha pronunciato la presente
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di
DettagliCOMUNE DI PORTICI. (Provincia di Napoli) BANDO DI GARA PER L AFFIDAMENTO DI CONCESSIONE PER PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTO
COMUNE DI PORTICI (Provincia di Napoli) BANDO DI GARA PER L AFFIDAMENTO DI CONCESSIONE PER PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO NEL COMUNE DI PORTICI SULLA COPERTU- RA DELLA
DettagliTAR di Milano, n. 1408/11: rimozione dei rifiuti e responsabilità del proprietario
TAR di Milano, n. 1408/11: rimozione dei rifiuti e responsabilità del proprietario L ordine di smaltimento presuppone l accertamento di una responsabilità a titolo quantomeno di colpa in capo all autore
DettagliNULLITA DEL VERBALE DI CONTESTAZIONE DI UNA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA PER MANCATA INDICAZIONE DEGLI ESTREMI DELLA MEDESIMA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI CATANZARO Il, nella persona dell avvocato Luciano Pallini, ha pronunciato la seguente SENTENZA TRA XXXXX nella
DettagliRISOLUZIONE N.80/E QUESITO
RISOLUZIONE N.80/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 luglio 2012 OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fatture di importo inferiore a 300,00 euro - Annotazione cumulativa anche
Dettaglicontro nei confronti di
. N. 00174/2012REG.PROV.COLL. N. 05054/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
DettagliSubappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1.
Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1. di Arrigo Varlaro Sinisi 2 Alla luce della recente novità normativa 3 in tema di soccorso istruttorio, c è da domandarsi se
DettagliAZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI. Via Coppino, 26-07100 SASSARI C.F. - P. IVA 02268260904
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI Via Coppino, 26-07100 SASSARI C.F. - P. IVA 02268260904 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 285 DEL 20 / 06 /2011 OGGETTO: gara per l affidamento del servizio
DettagliIl Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria. (Sezione Seconda) ORDINANZA
N. 00083/2007 REG.ORD. N. 01027/2004 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria ha pronunciato la presente (Sezione Seconda) ORDINANZA Sul ricorso
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 00328/2014 REG.PROV.COLL. N. 01295/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) ha pronunciato la
DettagliDEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Giancarlo Cresti /Vodafone Omnitel B.V. (ex TeleTu) /Telecom Italia S.p.A.
Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Giancarlo Cresti /Vodafone Omnitel B.V. (ex TeleTu) /Telecom Italia S.p.A. Presenti: SANDRO VANNINI GIANCARLO MAGNI RENATO BURIGANA LETIZIA SALVESTRINI MAURIZIO
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
N. 00484/2016 REG.PROV.COLL. N. 00206/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliVERBALE DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
COPIA Determinazione n. 147 del 11/03/2013 N. registro di area 17 VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE Assunta nel giorno 11/03/2013 da Laura Dordi Responsabile del Settore ECONOMICO
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 00859/2011 REG.PROV.COLL. N. 00535/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) ha pronunciato la
DettagliALLEGATO 3 OFFERTA ECONOMICA
ALLEGATO 3 OFFERTA ECONOMICA Allegato 3 Offerta Economica Pagina 1 di 11 ALLEGATO 3 OFFERTA ECONOMICA La busta C Gara per l affidamento in convenzione di servizi per l ottimizzazione di beni e servizi
DettagliTAR di Torino: un impianto fotovoltaico è un edificio?
TAR di Torino: un impianto fotovoltaico è un edificio? La conferenza di servizi ha la funzione di sintetizzare plurime espressioni di volontà ugualmente e distintamente necessarie per il corretto espletamento
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. Roma - Prima Sezione SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Roma - Prima Sezione nelle persone dei Magistrati: Dott. Giorgio Giovannini Dott. Antonino Savo Amodio
DettagliSIENA APT Agenzia per il Turismo di Siena Ambito 10 DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE. n. 54 del 30.04.2009
SIENA APT Agenzia per il Turismo di Siena Ambito 10 DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 54 del 30.04.2009 Oggetto: Gara per progettazione e realizzazione del nuovo portale www.terresiena.it, compresa la realizzazione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.1909/2007 Reg.Dec. N. 4884 Reg.Ric. ANNO 2002 DECISIONE sul ricorso
Dettagliha pronunciato la presente
N. 08564/2015 REG.PROV.COLL. N. 07947/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA
N. 01349/2012 REG.PROV.COLL. N. 01265/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliPiaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa
Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 00245/2014 REG.PROV.COLL. N. 00054/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) ha
DettagliConsiglio di Stato: le dimissioni accettate non sono revocabili unilateralmente
Consiglio di Stato: le dimissioni accettate non sono revocabili unilateralmente http://www.dplmodena.it/04-10-11consstatodimisspubb.html Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5384 del 27 settembre 2011,
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 5 N. 01295/2013 REG.PROV.COLL. N. 01456/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha
DettagliSENTENZA N. 355 ANNO 2005
SENTENZA N. 355 ANNO 2005 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Piero Alberto CAPOTOSTI Presidente - Fernanda CONTRI Giudice - Guido NEPPI MODONA
DettagliTribunale Amministrativo Regionale Sicilia Palermo REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA 18/1/2011 n. 91
Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia Palermo REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA 18/1/2011 n. 91 ex artt. 60 e 120 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1933
DettagliRISOLUZIONE N.126/E QUESITO
RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20
DettagliIL DIRETTORE GENERALE
IL DIRETTORE GENERALE RICHIAMATO il Regolamento sui controlli interni, approvato con Delibera di Consiglio della Federazione dei Comuni del Camposampierese n.1 del 12.03.2013, adottato ai sensi del D.L.174/2012,
Dettagliha pronunciato la presente
N. 06663/2010 REG.SEN. N. 01744/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
Dettagli