NOVITÀ ONERI DETRAIBILI E DEDUCIBILI

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1 NOVITÀ ONERI DETRAIBILI E DEDUCIBILI N Spese sanitarie Spese sanitarie per portatori di handicap Interessi passivi su mutui Recupero del patrimonio edilizio e bonus arredo Agevolazioni per il risparmio energetico Detrazione per canoni di locazione Erogazioni liberali Premi di assicurazione Deduzione per acquisto o costruzione di abitazioni destinate alla locazione

2 Spese sanitarie La maggior parte dei contribuenti, per le spese sanitarie, fruisce della detrazione d imposta del 19%, ai sensi dell art. 15, comma 1, lettera c), TUIR. c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila [euro 129,11; n.d.r.]. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l indicazione del codice fiscale del destinatario....omissis... La medesima ripartizione della detrazione in quattro quote annuali di pari importo è consentita, con riferimento alle altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire 30 milioni [euro ,71; n.d.r.] annue. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta. L Agenzia delle Entrate ha evidenziato in varie circolari che, nel caso in cui risulti incerto l inquadramento di una spesa sanitaria in una delle tipologie di cui all articolo 15, comma 1, lettera c), TUIR, si deve far riferimento ai Provvedimenti del Ministero della Salute che contengono l elenco delle specialità farmaceutiche, delle protesi e delle prestazioni specialistiche. Si fornisce di seguito una tabella riassuntiva delle spese sanitarie. 1

3 Percentuale di detraibilità Limite di detraibilità Beneficio massimo Requisiti soggettivi Soggetti fiscalmente a carico Documentazione TABELLA RIASSUNTIVA SPESE SANITARIE 19%. Nessuno, ma va applicata una franchigia di 129,11 euro. Nessun limite massimo di beneficio. Se la somma delle spese sanitarie e delle: spese sanitarie per patologie esenti dalla partecipazione alla spesa pubblica, sostenute per familiari non a carico; spese mediche per soggetti portatori di handicap, sono di importo superiore a ,71 possono essere rateizzate in 4 quote di pari importo. Nessuno. L'onere è detraibile. Ne usufruisce il soggetto che ha pagato la spesa. La documentazione richiesta è la seguente: medicinali e ticket sui farmaci: scontrino parlante o fattura, attestanti natura, qualità e quantità del prodotto ed il codice fiscale del destinatario; prestazioni mediche e certificati medici (uso sportivo, rinnovo patente, visite legali, etc.): ricevuta fiscale o fattura rilasciata dal medico, ovvero ricevuta del ticket se la prestazione è resa nell'ambito del SSN; analisi, esami, terapie: ricevuta rilasciata dalla struttura sanitaria presso il quale è stata eseguita la prestazione, ovvero ricevuta del ticket se la prestazione è resa nell'ambito del SSN; prestazioni sanitarie riabilitative (infermieri, logopedisti, etc.): ricevuta/fattura rilasciata dall'operatore e prescrizione medica; cure termali e prestazioni rese da dietisti, fisioterapisti, chiropratici: fattura/ricevuta della struttura/professionista che ha eseguito la prestazione e prescrizione medica; acquisto/affitto di protesi sanitarie: o fattura/ricevuta rilasciata dal soggetto esercente l'arte ausiliaria della professione sanitaria; 2

4 o scontrino fiscale con attestazione del soggetto autorizzato all'esercizio di arte ausiliaria dalla quale si evinca che l'acquisto della protesi serve per sopperire una patologia del contribuente o dei familiari a carico; o fattura o scontrino, corredato da prescrizione medica o autocertificazione attestante la necessità della protesi per il contribuente o per i familiari a carico; attrezzature sanitarie: ricevuta fiscale/fattura della farmacia o esercizio commerciale in cui lo strumento sanitario è stato acquistato. Le sole novità che rientrano in questa tipologia di detrazione riguardano: 1. le prestazioni rese dall osteopata; 2. le prestazioni rese da biologo nutrizionista. PRESTAZIONI RESE DALL OSTEOPATA La Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 11 del 21 maggio 2014 afferma che, non essendo ancora riconosciuto l osteopata come figura sanitaria dal Ministero della Salute, non sono detraibili le spese sostenute per prestazioni rese da questa tipologia di soggetti. Al contrario, la detrazione spetta nel caso in cui le prestazioni di osteopatia siano eseguite da soggetti iscritti alle professioni sanitarie riconosciute, quali quella del fisioterapista, anche senza una specifica prescrizione medica (si veda la C.M. n. 19/2012). PRESTAZIONI RESE DA BIOLOGO NUTRIZIONISTA La Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 11 del 21 maggio 2014 afferma che è riconosciuto il biologo come figura sanitaria, abilitata a svolgere attività per la tutela della salute, pertanto le spese sostenute per visite nutrizionali (con rilascio di diete alimentari personalizzate) risultano detraibili se eseguite da biologi nutrizionisti. Tuttavia per la detraibilità è necessario che nella ricevuta o fattura attestante la spesa risultino la specifica attività professionale svolta e la descrizione della prestazione sanitaria resa. Non risulta invece necessaria la prescrizione medica. 3

5 LE RISPOSTE DELL AGENZIA 1. Prestazioni rese dall osteopata Si chiede se siano detraibili come spese mediche gli importi pagati per le prestazioni rese dall osteopata. Il Ministero della Salute, interpellato al riguardo, ha precisato che a tutt oggi la figura dell osteopata non è annoverabile fra le figure sanitarie riconosciute, il cui elenco è disponibile sul sito istituzionale del Ministero stesso. Il predetto Dicastero ha precisato, altresì, che, in attesa di un eventuale riconoscimento normativo, le attività che in altri Paesi sono svolte dall osteopata afferiscono in Italia alle professioni sanitarie. In considerazione del parere fornito dal Ministero della Salute, si ritiene che le prestazioni rese dagli osteopati non consentano la fruizione della detrazione di cui all art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR, e che le spese per prestazioni di osteopatia, riconducibili alle competenze sanitarie previste per le professioni sanitarie riconosciute, sono detraibili se rese da iscritti a dette professioni sanitarie. (Circolare 21 maggio 2014, n. 11, punto 2.1) 2. Prestazioni rese da biologo nutrizionista Si chiede se siano detraibili come spese mediche gli importi pagati per le prestazioni rese dal biologo nutrizionista. Considerato che il biologo non è un medico, né rientra fra le figure professionali sanitarie elencate nel Decreto Ministeriale 29 marzo 2001, fra cui è ricompresa la figura del dietista, la scrivente ha ritenuto opportuno interpellare il Ministero della Salute sulla natura delle prestazioni rese da detta figura professionale. Al riguardo, il Ministero ha fatto presente che, con pareri del Consiglio Superiore di Sanità sulle competenze in materia di nutrizione delle professioni di medico, biologo e dietista, è stato chiarito che mentre il medico-chirurgo può prescrivere diete a soggetti sani e a soggetti malati, il biologo può autonomamente elaborare e determinare diete nei confronti di soggetti sani, al fine di migliorarne il benessere e, solo previo accertamento delle condizioni fisio-patologiche effettuate dal medico chirurgo, a soggetti malati. Il Ministero sottolinea che in detti pareri è evidenziato che, pur essendo il medico il solo professionista ad avere il titolo per l effettuazione di diagnosi finalizzate all elaborazione di diete, la professione di biologo, pur non essendo sanitaria, è inserita nel ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e può svolgere attività attinenti alla tutela della salute. In considerazione dei chiarimenti forniti dal Ministero della Salute, si ritiene che le spese sostenute per visite nutrizionali, con conseguente rilascio di diete alimentari personalizzate, eseguite da biologi, siano detraibili ai sensi dell art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR. Ai fini della detrazione, dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal biologo dovranno risultare la specifica attività professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa, mentre non è necessaria la prescrizione medica, analogamente a quanto specificato con la Circolare n. 19/E del 2012, par Al riguardo, si precisa che la non necessità della prescrizione medica va correttamente vista nell ottica della semplificazione degli adempimenti fiscali per i contribuenti, e non implica, né sul piano normativo, né sul piano del concreto esercizio delle professioni sanitarie, alcuna legittimazione allo svolgimento di attività sanitarie in difformità dalle disposizioni legislative e regolamentari che le disciplinano. (Circolare 21 maggio 2014, n. 11, punto 2.2) 4

6 Spese sanitarie per portatori di handicap I soggetti portatori di handicap hanno diritto ad una serie di agevolazioni fiscali, con riferimento, tra l altro all acquisto di veicoli, sussidi tecnici ed informatici, cani guida per non vedenti, etc. Ne riassumiamo brevemente le tipologie di detrazione. 1. Veicoli per i portatori di handicap. Trattasi di spese sostenute per l acquisto e la manutenzione straordinaria di: motoveicoli ed autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati alle limitazioni permanenti delle capacità motorie dei portatori di handicap. La detrazione prevista è del 19%; autoveicoli, anche se non adattati per il trasporto di non vedenti, sordi, soggetti con handicap psichico e mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell indennità di accompagnamento, invalidi con gravi limitazioni della capacità di deambulazione e dei soggetti affetti da pluriamputazioni. La detrazione prevista è del 19%. 2. Mezzi per accompagnamento e deambulazione, sussidi tecnici ed informatici. Trattasi di spese sostenute per i mezzi necessari all accompagnamento, alla deambulazione, locomozione e sollevamento dei portatori di handicap, nonché per sussidi tecnici e informatici tali da agevolare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione degli stessi. 3. Servizi di interpretariato per soggetti riconosciuti sordi. Trattasi di spese sostenute per fornire servizi di interpretariato al minorato sensoriale dell udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio. La detrazione prevista è del 19%. 4. Acquisto e mantenimento di cani guida. Trattasi di spese sostenute per l acquisto e per il mantenimento di un cane guida da parte di un soggetto non vedente. La detrazione prevista è del 19% e forfettaria di 516, Spese mediche generiche e di assistenza specifica per i portatori di handicap. Trattasi di spese mediche generiche e di assistenza specifica, necessarie nei casi di permanente invalidità o menomazione, sostenute dai portatori di handicap indipendentemente dal fatto che fruiscano dell'assegno di accompagnamento. Per questo tipo di spesa la deducibilità è integrale. 6. Eliminazione delle barriere architettoniche. Trattasi di spese sostenute per interventi finalizzati: 5

7 all eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi; alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all abitazione per i portatori di handicap in situazione di gravità. La detrazione prevista è quella per recupero edilizio. La sola novità di tale tipologia di onere riguarda coloro che sono definiti disabili e che presentano ridotte o impedite capacità motorie, i quali possono fruire della detrazione a condizione che il veicolo sia adattato alla minorazione di tipo motorio di cui il disabile stesso (anche se trasportato) risulta affetto. Infatti l Agenzia delle Entrate con Circolare n. 11/2014, punto 7.6, ha ammesso l applicabilità dell IVA al 4%, sull acquisto di un veicolo non adattato a favore di un minore, portatore di handicap grave (art. 3, comma 3, Legge n. 104/1992) con riconoscimento delle ridotte o impedite capacità motorie permanenti. Tuttavia si ritiene che, in assenza di specifiche indicazioni da parte dell Agenzia delle Entrate, per i disabili con impedite capacità motorie tale orientamento non possa essere automaticamente applicato ai fini della detrazione IRPEF del 19%, per la quale rimane quindi necessario l adattamento del veicolo. LE RISPOSTE DELL AGENZIA 1. Veicoli per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie Veicoli non adattati Iva 4% Un contribuente fa presente che in base alla certificazione ASL risulta che il figlio minorenne, affetto da una sindrome genetica rara, denominata Sindrome di Weaver, è stato riconosciuto soggetto in situazione di handicap grave ai sensi della art. 3, comma 3, della Legge n. 104 del 1992, nonché, ai fini delle agevolazioni fiscali per il settore auto, soggetto con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ai sensi dell art. 8 della Legge n. 449 del Il contribuente fa presente che il figlio risulta minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L. n. 118 del 1971 e L. n. 289 del 1990) con indennità di frequenza. Chiede di sapere se possa fruire dell aliquota agevolata del 4 per cento per l acquisto di un veicolo, anche in assenza di adattamenti. L aliquota IVA ridotta per i soggetti di cui all art. 3 della Legge n. 104 del 1992 è stata originariamente introdotta dall art. 8, comma 3, della Legge n. 449 del Attualmente, il numero 31 della Tabella A, parte seconda, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall art. 50, comma 1, della L. n. 342 del 2000, riconosce l aliquota IVA ridotta sulle cessioni di autoveicoli di cui all art. 54, comma 1, lettere a), c), ed f), del D.Lgs. n. 285 del 1992, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con 6

8 motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all art. 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico. Con Circolare n. 74/E del 12 aprile 2000, è stato chiarito che la ratio della norma agevolativa trova fondamento nell incidenza dei maggiori costi che i soggetti portatori di handicap devono sostenere per adattare il veicolo acquistato, attraverso modifiche tecniche che ne consentano loro l utilizzo. Per tale ragione, in base alla richiamata disposizione vigente, la stessa agevolazione non può estendersi agli autoveicoli che, ancorché acquistati da altri portatori di handicap, quali non vedenti e menomati nell udito e nella parola, non necessitano di adattamenti o di particolari caratteristiche tecniche per l utilizzo da parte dei destinatari dell agevolazione. La ratio originaria della norma è stata in parte superata, in quanto successivamente il legislatore ha esteso l applicazione dell aliquota IVA ridotta alla cessione di veicoli effettuate a favore di altre categorie di disabili, o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, a prescindere dall adattamento del veicolo: soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, della Legge n. 388 del 2000); invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni (art. 30, comma 7, della Legge n. 388 del 2000); soggetti non vedenti e sordi (numero 31 della tabella A, parte seconda, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, come sostituito dall art. 50, della Legge n. 342 del 2000). Con Circolare n. 46/E dell 11 maggio 2001, tenendo conto anche di un parere del Ministero della salute, è stato chiarito che il riferimento fondamentale per fruire dei benefici fiscali previsti dall articolo 30 della Legge n. 388 del 2000 è situazione di handicap grave, definita dall articolo 3, comma 3, della Legge n. 104 del 1992, derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione. La gravità della limitazione deve essere certificata con verbale dalla commissione per l accertamento dell handicap di cui all articolo 4 della citata Legge n. 104 del Nella medesima circolare, è specificato che l adattamento funzionale del veicolo alle necessità del portatore di handicap rimane, invece, elemento essenziale, ai fini della concessione delle agevolazioni fiscali, per quei soggetti che, pur affetti da una ridotta o impedita capacità motoria permanente, non siano stati dichiarati portatori di grave limitazione della capacità di deambulazione da parte delle commissioni mediche competenti. In detto contesto, vi possono essere situazioni di incertezza nei casi in cui minori (che non possono comunque condurre il veicolo) portatori di handicap in condizioni di gravità (comma 3 dell art. 3 della Legge n. 104 del 1992), con effetti su capacità motorie e deambulazione, sono stati riconosciuti soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti con riferimento specifico alle agevolazioni di cui all art. 8 della Legge n. 449 del 1997, senza che tuttavia risulti in alcun modo la tipologia, o anche soltanto la necessità, dell adattamento funzionale del veicolo alle necessità di trasporto del portatore di handicap. A ben vedere, dette incertezze derivano dalle modifiche normative che nel corso dell anno 2000 hanno esteso, a prescindere dall adattamento del veicolo, l applicazione dell aliquota IVA ridotta ad altre categoria di disabilità, che precludono comunque la conduzione del veicolo e per le quali l adattamento stesso non sempre è necessario. Peraltro, non sempre è agevole distinguere, in presenza di un handicap in condizione di gravità che investe la capacità motoria e la deambulazione, tra le ridotte o impedite capacità motorie e la limitazione grave della capacità di deambulazione, che non richiede l adattamento del veicolo. Considerato che per effetto delle modifiche in precedenza descritte, la ratio originaria della norma agevolativa risulta notevolmente attenuata, assumendo ora maggiore rilievo la particolare condizione di disabilità del soggetto interessato, piuttosto che il solo ristoro dei maggiori costi sostenuti per 7

9 l adattamento del veicolo, e per evitare il protrarsi delle incertezze applicative dell agevolazione, fermo restando che dalle certificazioni delle commissioni competenti deve risultare la specifica disabilità cui la norma ricollega l agevolazione fiscale, si ritiene che in presenza di minori (che non possono comunque condurre il veicolo) portatori di handicap in condizioni di gravità di cui al comma 3 dell art. 3 della Legge n. 104 del 1992, con riconoscimento delle ridotte o impedite capacità motorie permanenti, spetti l applicazione dell aliquota IVA ridotta, anche senza necessità di adattamento ove questa non risulti dalla certificazione. Ciò premesso, se nel certificato medico rilasciato dall azienda sanitaria locale risulta che il minore richiedente è riconosciuto soggetto in situazione di handicap grave in base all art. 3, comma 3, della Legge n. 104 del 1992, e, ai fini delle agevolazioni fiscali per il settore auto, è riconosciuto soggetto con ridotte o impedite capacità motorie permanenti in base all art. 8 della Legge n. 449 del 1997, senza altre indicazioni al riguardo, si ritiene che il soggetto interessato possa avvalersi dell aliquota IVA ridotta per l acquisto del veicolo, anche senza adattamento dello stesso. (Circolare 21 maggio 2014, n. 11, punto 7.6). 4. Furto del veicolo Iva 4% Le agevolazioni fiscali previste, ai fini dell IRPEF e dell IVA, in favore dei disabili per l acquisto di veicoli spettano una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui il primo veicolo acquistato con le agevolazioni sia stato cancellato dal PRA. Ai fini dell IRPEF il riacquisto entro il quadriennio è agevolabile anche nell ipotesi in cui il veicolo risulti rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di ,99 euro da cui va detratto l eventuale rimborso assicurativo. Si chiede di sapere se il furto del veicolo integri la condizione richiesta per accedere nuovamente alle agevolazioni fiscali entro il quadriennio anche ai fini IVA. l acquisto di veicoli possono applicarsi anche per acquisti successivi, a condizione che siano trascorsi almeno quattro anni dalla data del precedente acquisto effettuato con le agevolazioni. Detta condizione non opera nel caso in cui il veicolo acquistato con le agevolazioni è stato cancellato dal PRA per demolizione. Ai fini dell IRPEF, l art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR prevede, altresì, che il disabile può fruire della detrazione per l acquisto di un nuovo veicolo prima della fine del quadriennio anche nell ipotesi in cui il primo veicolo sia stato rubato e non ritrovato, per un importo da calcolare su un ammontare assunto al netto di quanto eventualmente rimborsato dall assicurazione. Analoga previsione non è contemplata ai fini dell IVA, atteso che l art. 8, comma 3, della Legge n. 449 del 1997, per effetto del rinvio alle disposizioni di cui all art. 1, commi 1 e 2, della Legge n. 97 del 1986, ammette il superamento del limite dei quattro anni nella sola ipotesi di cancellazione del veicolo dal PRA. Ciò premesso, si evidenzia che il periodo dei quattro anni è previsto al precipuo fine di evitare un uso improprio delle suddette agevolazioni fiscali, con acquisto dei beni e successiva cessione a vantaggio di soggetti privi dei requisisti richiesti dalla normativa agevolativa. Nel caso di furto del veicolo la perdita di possesso del bene acquistato con le agevolazioni fiscali avviene per effetto di un evento non riferibile alla volontà del disabile e, quindi, non può ravvisarsi alcun comportamento contrario alla finalità dell agevolazione. Quanto sopra considerato, e in linea con le disposizioni previste ai fini della detrazione dall IRPEF, si ritiene che, in caso di furto del veicolo acquistato con le agevolazioni fiscali, sia possibile beneficiare dell agevolazione fiscale prevista ai fini dell IVA per l acquisto di un nuovo veicolo anche prima dello scadere dei quattro anni dal primo acquisto. A tal fine, il disabile dovrà esibire al concessionario la denuncia di furto del veicolo e la registrazione della perdita di possesso effettuata dal PRA. (Circolare 21 maggio 2014, n. 11, punto 7.5). Le agevolazioni fiscali previste, ai fini dell IRPEF e dell IVA, in favore dei disabili per 8

10 CASI PRATICI 1. Rateizzazione del beneficio Un disabile affetto da pluriamputazioni, ha acquistato nel 2015 un autoveicolo non adattato, corrispondendo un importo pari a ,00. La detrazione spettante al contribuente è pari a: ,00 x 19% = 2.470,00. Se scegliesse di rateizzare il beneficio, come avverrebbe il calcolo? Il calcolo sarebbe il seguente: ,00: 4 = 3.250,00 x 19% = 617,50 arrotondato a 618,00 (rata annuale). 2. Rateizzazione del beneficio e decesso del disabile Un disabile ha sostenuto la spesa per l acquisto di un veicolo adattato nel 2014 pari ad ,00, optando per la ripartizione in quattro rate della detrazione. Il soggetto è deceduto nel settembre del 2015, beneficiando quindi di una sola della rate: Periodo d imposta 2014 = ,00: 4 = 4.519,00 x 19% = 858,61. Come dovrà procedere l erede? L erede provvederà a presentare il Mod. UNICO per conto del de cuius e potrà portare detrarre in un unica soluzione le rate rimanenti: Periodo d imposta 2015 = (18.076,00: 4) x 3 = ,00 x 19% = 2.575, Acquisto e manutenzione straordinaria di un mezzo per portatore di handicap Anche le spese di manutenzione straordinaria possono essere portate in detrazione, ma non possono essere rateizzate. Per questo, nei casi in cui ci sono spese sia di acquisto sia di manutenzione straordinaria e si intende rateizzare, il contribuente è obbligato a compilare due moduli. Nel caso in esame, infatti, il contribuente dovrà compilare nel proprio Modello 730/2015: il Modulo 1 per esporre al rigo E4: - le spese di acquisto pari a ,00; - il numero della rata relativa al periodo d imposta 2014, ossia 1 ; il Modulo 2 per esporre al rigo E4 le spese di manutenzione straordinaria. La somma dei due importi indicati in E4 non può superare il limite massimo di spesa riportabile in dichiarazione, pari a ,00. In presenza di spese per l acquisto e per la manutenzione straordinaria, l abbattimento va eseguito prima sulle spese di manutenzione e solo successivamente, se necessario, su quelle sostenute per l acquisto. Il Sig. Berti, quindi, potrà indicare nel Modello 2 solo 3.076,00 (18.076, ,00). La detrazione spettante sarà così calcolata: - rata relativa al 2014 per le spese d acquisto: 19%: ,00 : 4 = 3.750,00 x 19% = 712,50; - parte detraibile relativa alla manutenzione straordinaria: 3.076,00 x 19% = 584,44 arrotondato 584,00; - somma dei due importi così ottenuti e riporto della detrazione spettante a rigo 28 del prospetto di liquidazione: 712, ,00 = 1.296,50. Il Sig. Berti (portatore di handicap, codice fiscale BRTLSN66T24G914L) ha acquistato a marzo 2014 un automobile adattata per euro ,00. A novembre 2014 il Sig. Berti, a seguito di un incidente, ha dovuto sostenere spese di manutenzione straordinaria per euro 6.000,00. Il soggetto intende avvalersi della possibilità di rateizzare in 4 rate le spese sostenute. A quanto ammonta la detrazione della spesa? 9

11 Interessi passivi su mutui Il legislatore ha disposto la detraibilità del 19% degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione, pagati nel periodo di imposta di riferimento, in relazione a mutui stipulati, o che verranno contratti, entro un determinato lasso di tempo dal contribuente per: acquisto dell abitazione principale; acquisto di immobili diversi dall abitazione principale; effettuazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio (mutui contratti nel 1997); costruzione/ristrutturazione dell abitazione principale; miglioramento a breve, medio e lungo termine in campo agricolo. Di seguito si propongono delle tabelle riassuntive che evidenziano la possibile detrazione della spesa. ACQUISTO DELL ABITAZIONE PRINCIPALE TABELLA RIASSUNTIVA INTERESSI MUTUO ABITAZIONE PRINCIPALE Percentuale di detraibilità 19%. Limite di detraibilità ,00 dal 1 gennaio 2008 ( 3.615,20 fino al 31 dicembre 2007). Beneficio massimo 4.000,00 x 19% = 760,00. Ammissibilità della detrazione Indipendentemente dalla data di stipula. Per i mutui stipulati Fino al 31 dicembre 1992, 4.000,00 per ogni proprietario. Dal 1 gennaio 1993, ,00 complessivamente. Normativa di riferimento Articolo 15, comma 1, lettera b, TUIR. Stabilire nell immobile la dimora abituale del contribuente o Requisiti oggettivi dei suoi familiari entro un anno dall acquisto. Stipulare il mutuo entro l anno precedente o successivo all acquisto. Requisiti soggettivi Essere acquirente dell immobile e intestatario del mutuo. 10

12 Soggetti Fiscalmente a carico Documentazione Perdita della detrazione Non è possibile portare in detrazione gli interessi sostenuti per conto di soggetti fiscalmente a carico. Unica eccezione è la quota di interessi del coniuge fiscalmente a carico, in caso di mutuo cointestato. Copia del contratto di mutuo. Copia dell atto di compravendita dell immobile. Quietanze di pagamento degli interessi passivi. Documentazione che attesta l utilizzazione come abitazione principale. Immobile non utilizzato come abitazione principale per cause diverse dal trasferimento per motivo di lavoro. ACQUISTO DI IMMOBILI DIVERSI DALL ABITAZIONE PRINCIPALE TABELLA RIASSUNTIVA INTERESSI MUTUO IPOTECARIO ALTRI IMMOBILI Percentuale di 19%. detraibilità Limite di detraibilità 2.065,83. Beneficio massimo 2.065,83x 19% = 393,00. Fino al 31 dicembre 1990, 2.065,83 per ogni intestatario, su qualsiasi tipo di immobile, anche per motivi diversi dall acquisto. Per i mutui stipulati Dal 1 gennaio 1991, ,83 per ogni cointestatario solo con riferimento ad immobili adibiti ad abitazione diversa da quella principale e solo nel caso di acquisto. Dal 1 gennaio 1993, non spetta alcuna detrazione per l acquisto di immobili non adibiti ad abitazione principale. Copia del contratto di mutuo. Copia dell atto di compravendita dell immobile. Documentazione Quietanze di pagamento degli interessi passivi. Documentazione che attesta l utilizzazione. 11

13 EFFETTUAZIONE DI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (MUTUI CONTRATTI NEL 1997) TABELLA RIASSUNTIVA INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 1197 PER RECUPERO EDILIZIO RP8 (CODICE 9) Percentuale di detraibilità 19%. Limite di detraibilità 2.582,28. Beneficio massimo 2.582,28 X 19% = 491,00. Per i mutui stipulati Nel 1997 per recupero edilizio. Immobili in proprietà o di proprietà di terzi utilizzati dal Immobili interessati contribuente con contratto a titolo oneroso, gratuito o altro titolo idoneo. 1. Interventi di manutenzione ordinaria. Tipologia di spesa 2. Interventi di manutenzione straordinaria. 3. Interventi di restauro e risanamento conservativo. 4. Interventi di ristrutturazione edilizia. Copia del contratto di mutuo. Copia della documentazione (fatture, ricevute fiscali) comprovante le spese sostenute per la realizzazione degli Documentazione interventi. Quietanze di pagamento degli interessi passivi. Documentazione che attesta l assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa edilizia. COSTRUZIONE/RISTRUTTURAZIONE DELL ABITAZIONE PRINCIPALE TABELLA RIASSUNTIVA INTERESSI MUTUI IPOTECARI PER COSTRUZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE Percentuale di detraibilità 19%. Limite di detraibilità 2.582,28. Beneficio massimo 2.582,28 X 19% = 491,00. Per i mutui stipulati Dal 1 gennaio

14 Tipologie di interventi Documentazione Decadenza del beneficio 1. Costruzione abitazione principale. 2. Interventi di ristrutturazione edilizia di cui all art. 3, comma 1, lettera d) D.P.R. n. 380/2001. Copia del contratto di mutuo. Abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia. Quietanze di pagamento degli interessi passivi. Copie dei documenti comprovanti le spese di costruzione/ristrutturazione dell immobile. L immobile non viene destinato ad abitazione principale entro sei mesi dalla conclusione dei lavori di costruzione. I lavori di costruzione dell abitazione principale non sono ultimati entro il termine previsto dalle autorizzazioni edilizie, fatta salva la possibilità di proroga delle stesse. Se il contribuente non utilizza più l immobile quale abitazione principale. MUTUO COINTESTATO E SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO Se il mutuo è cointestato, la percentuale di interessi passivi riferita ad uno dei soggetti non può essere portata in detrazione da nessun altro. Unica eccezione è fatta per il mutuo per acquisto dell abitazione principale cointestato a una coppia di coniugi, nel caso in cui uno dei due sia fiscalmente a carico dell altro. Infatti, dal 2001 è ammessa la detrazione di entrambe le quote degli interessi passivi al coniuge che si pone fiscalmente a carico l altro. DETRAZIONE 19% INTERESSI QUOTA DEL CONIUGE FISCALMENTE A CARICO Mutuo per acquisto abitazione principale Mutuo per costruzione abitazione principale Ammessa in capo all altro coniuge (dal 2001) Non ammessa in capo all altro coniuge 13

15 L Agenzia delle Entrate, nella Circolare 21 maggio 2014, n. 11, ha evidenziato che in caso di mutuo per costruzione dell abitazione principale stipulato da una coppia di coniugi, nella quale uno sia fiscalmente a carico dell altro, non è possibile che un solo coniuge possa fruire dell intera detrazione spettante per gli interessi passivi corrisposti (ovvero, oltre che della propria quota di detrazione, anche della quota riferita all altro coniuge che, altrimenti, sarebbe persa per incapienza di imposta). Tale possibilità, tuttavia, è prevista dal 2001, per i mutui per acquisto dell abitazione principale. L Agenzia sottolinea che in assenza di una precisa disposizione normativa detta facoltà non è automaticamente estensibile all ipotesi di mutuo per la costruzione dell abitazione principale. INAGIBILITÀ DELL IMMOBILE A CAUSA DI EVENTI SISMICI Con Circolare del 21 maggio 2014, n. 11, le Entrate sottoscrivono che i contribuenti residenti nel territorio colpito dal sisma in Abruzzo possono continuare a fruire della detrazione per interessi passivi su mutuo per acquisto dell abitazione principale, anche se non dimorano nell immobile. Infatti, ciò può avviene a seguito di ordinanza di sgombero poiché l immobile risulta inagibile, totalmente o parzialmente, a causa dell evento sismico. ACQUISTO DI PIÙ UNITÀ IMMOBILIARI DA ACCORPARE CATASTALMENTE Con Risoluzione 29 aprile 2009, n. 117, l Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di detrazione degli interessi passivi nel caso di unico mutuo stipulato per acquisto di un appartamento abitazione principale, una pertinenza ed un appartamento da ristrutturare, destinato ad essere poi accorpato alla stessa abitazione principale. L Agenzia ha chiarito che la detrazione degli interessi passivi spetta: fino alla conclusione dei lavori di ristrutturazione, solo con riferimento alla quota di mutuo imputabile all acquisto dell abitazione principale e relativa pertinenza. Per determinare la parte del prezzo di acquisto imputabile alle unità catastali agevolabili va effettuata una proporzione tra le rendite catastali delle singole unità immobiliari che compongono il fabbricato; dopo la conclusione dei lavori di ristrutturazione ed a condizione che vengano effettuate le necessarie variazioni catastali, anche in relazione alla quota di interessi riferibili all appartamento ristrutturato ed accorpato all abitazione principale. 14

16 Il soggetto: proprietario di un immobile abitazione principale; che detrae gli interessi passivi corrisposti sul mutuo per l acquisto; che acquista un altra unità immobiliare adiacente, per ampliare la propria abitazione principale; e che stipula, a tal fine, un secondo mutuo ipotecario; può detrarsi gli interessi passivi pagati in relazione al nuovo mutuo (pur continuando a detrarre gli interessi sul mutuo precedente) dopo che sia stato realizzato l accorpamento (risultante anche dalle variazioni catastali) e nel limite massimo di 4.000, da riferirsi a entrambi i mutui. A confermarlo è stata l Agenzia delle Entrate con Circolare 21 maggio 2014, n. 11. In ogni caso il contribuente dovrà rispettare le condizioni previste dalla normativa, tra cui il limite temporale tra l accensione del mutuo, l acquisto e la destinazione ad abitazione principale, tenendo conto che, se l ammontare del nuovo mutuo risulta superiore al costo del secondo immobile, l importo degli interessi passivi detraibili va proporzionalmente rideterminato. SPESE SOSTENUTE PER FAMILIARI La detrazione per gli interessi sul mutuo è in capo al soggetto intestatario del contratto di mutuo, senza alcuna deroga. Non è consentita, pertanto, l imputazione della quota di interessi riferibili al coniuge fiscalmente a carico, come invece è permesso in relazione ai mutui per acquisto dell abitazione principale. A confermarlo, la Circolare 21 maggio 2014, n. 11 al punto 3.2. Secondo l Agenzia delle Entrate, infatti, in mancanza di una disposizione analoga a quella introdotta dalla Legge n. 388/2000 in relazione ai mutui per acquisto dell abitazione principale...in caso di mutuo contratto per la costruzione dell abitazione principale, la quota di interessi del coniuge fiscalmente a carico non può essere portata in detrazione dall altro coniuge. 15

17 MIGLIORAMENTO A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE IN CAMPO AGRICOLO TABELLA RIASSUNTIVA INTERESSI PER PRESTITI O MUTUI AGRARI RP8 (CODICE 11) Percentuale di 19%. detraibilità Limite di detraibilità 100% nei limiti del reddito dei terreni dichiarati. Oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di Tipologia di spesa indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie. Copia del contratto di mutuo. Documentazione Quietanze di pagamento degli interessi passivi. LE RISPOSTE DELL AGENZIA 1. Inagibilità dell immobile per il Sisma in Abruzzo Si chiede se i contribuenti residenti nel territorio colpito dal sisma in Abruzzo che si avvalevano della detrazione per gli interessi passivi relativi a mutui per l acquisto dell abitazione principale possano continuare a fruirne anche se gli immobili utilizzati quali dimore abituali siano divenuti inagibili a seguito del sisma. Le istruzioni ministeriali permettono la detrazione in argomento se in presenza di immobili adibiti ad abitazione principale del contribuente o di un suo familiare. In questo caso l immobile, risultando inagibile, non può essere considerato dimora abituale di nessuno ed in più trova indicazione nel quadro dei fabbricati con codice utilizzo 9 e caso particolare 1. Si chiede quindi una esplicita indicazione sulla detraibilità dell onere anche nella suddetta situazione. L art. 15, comma 1, lett. b), del TUIR consente la detrazione per gli interessi passivi nei periodi di imposta in cui l unità immobiliare è adibita a dimora abituale del contribuente o dei suoi familiari. Le uniche deroghe ammesse sono quelle espressamente previste dalla citata lett. b) o da altre disposizioni, per i trasferimenti per motivi di lavoro, per i ricoveri e per il personale delle forze armate in servizio permanente. Si ritiene, tuttavia, che nel caso prospettato, in cui l unità immobiliare è stata oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibile totalmente o parzialmente a causa di un evento sismico, la variazione della dimora dipenda da cause di forza maggiore che non pregiudicano la fruizione della detrazione per gli interessi passivi ai sensi dell art. 15, comma 1, lett. b) del TUIR, a condizione che le rate del mutuo siano pagate e tale onere rimanga effettivamente a carico del contribuente. (Circolare 21 maggio 2014, n. 11, punto 3.3). 2. Acquisto di più unità immobiliari da accorpare catastalmente Un contribuente è proprietario di un unità immobiliare che ha acquistato come abitazione principale. In occasione dell acquisto è stato stipulato un mutuo ipotecario per il quale detrae gli interessi passivi per acquisto dell abitazione principale, avendone i requisiti. Dopo due anni dal primo acquisto, allo scopo di ampliare la propria abitazione principale, acquista un altra unità immobiliare adiacente alla prima, stipulando nel contempo un nuovo mutuo ipotecario: per acquisto prima casa. 16

18 Immediatamente dopo il secondo acquisto, effettua una variazione catastale, unificando le due unità immobiliari ed ottenendo così un unica unità immobiliare presso la quale aveva già la residenza, avendola già adibita ad abitazione principale. Nell atto di acquisto della seconda unità immobiliare è precisato che il contribuente effettua tale acquisto con i benefici della prima casa, impegnandosi ad accorpare tale nuova unità immobiliare con la sua abitazione principale. I mutui stipulati rimangono entrambi accesi. Si chiede se anche gli interessi passivi del secondo mutuo possano essere detratti, nei limiti stabiliti dalla norma. L art. 15, comma 1, lett. b), del TUIR, consente la detrazione dall IRPEF di un importo pari al 19 per cento degli interessi passivi e relativi oneri accessori, pagati in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l acquisto dell unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall acquisto stesso, per un importo non superiore a euro. Il contribuente che acquista un unità immobiliare adiacente alla propria abitazione principale, con l intenzione di accorparle, può fruire della detrazione per gli interessi passivi relativi al mutuo contratto per detto acquisto, ai sensi del citato art. 15, comma 1, lett. b), del TUIR, dopo che sia stato realizzato l accorpamento, risultante anche dalle variazioni catastali relative ad entrambe le unità immobiliari, in modo da risultare un unica abitazione principale (cfr. Risoluzione n. 117/E del 2009). Nel caso in esame, il limite di euro deve essere riferito all ammontare complessivo degli interessi e oneri accessori relativi ai due mutui accesi per l acquisto delle unità immobiliari accorpate. La condizione che anche il secondo mutuo sia stipulato per l acquisto dell abitazione principale dovrà risultare dal contratto di acquisto dell immobile, dal contratto di mutuo o da altra documentazione rilasciata dalla banca. In mancanza, la finalità del mutuo deve essere attestata dal contribuente mediante un apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 (cfr. Risoluzione n. 147/E del 2006). Naturalmente devono essere rispettate anche le altre condizioni previste dalla disposizione, quali il limite temporale che deve intercorrere tra l accensione del mutuo, l acquisto e la destinazione ad abitazione principale. In particolare l immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro un anno dall acquisto, che deve avvenire nell anno antecedente o successivo alla stipula del contratto di mutuo. Infine, nel caso in cui il mutuo relativo al secondo acquisto sia superiore al costo del secondo immobile, occorre rideterminare in proporzione l importo degli interessi detraibili (cfr. Circolare n. 15/E del 2005, par. 4.1). (Circolare 21 maggio 2014, n. 11, punto 3.1). 3. Coniuge fiscalmente a carico L art. 15 del TUIR prevede che se uno dei due coniugi, comproprietari e cointestatari del mutuo per acquisto abitazione principale, sia fiscalmente a carico dell altro, questo può fruire anche della quota di detrazione spettante al coniuge. Si chiede di conoscere se detta disposizione sia applicabile anche nella diversa ipotesi in cui il mutuo sia finalizzato alla ristrutturazione o costruzione dell abitazione principale. L art. 15, comma 1, lett. b), del TUIR riconosce una detrazione IRPEF del 19 per cento per gli interessi passivi e relativi oneri accessori corrisposti in dipendenza di mutui ipotecari contratti per l acquisto dell abitazione principale, per un importo non superiore a euro La medesima disposizione riconosce la detrazione, a decorrere dalla data in cui l unità immobiliare è adibita a dimora abituale, anche nel caso in cui l immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata da concessione edilizia o atto equivalente. Nelle predette ipotesi, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 388 del 2000, con effetto dal 2001, l ultimo periodo della disposizione in esame (attuale art. 15, comma 1, lett. b, del TUIR), dopo aver precisato che in caso di mutuo cointestato a entrambi i coniugi, ciascuno di essi 17

19 può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi, stabilisce altresì che, in caso di coniuge fiscalmente a carico dell altro, la detrazione spetta a quest ultimo per entrambe le quote. Il comma 1-ter dell art. 15 del TUIR, inserito dall art. 3, comma 1, della Legge n. 449 del 1997, riconosce la detrazione del 19 per cento per gli interessi passivi e relativi oneri accessori corrisposti in dipendenza di mutui ipotecari stipulati per la costruzione dell unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, per un importo non superiore a euro 2.582,28. Ciò premesso, si ritiene che, in mancanza di una disposizione analoga a quella introdotta dalla Legge n. 388 del 2000 in relazione alle tipologie di mutuo contemplate dalla lettera b) dell art. 15, comma 1, del TUIR, in caso di mutuo contratto per la costruzione dell abitazione principale, la quota di interessi del coniuge fiscalmente a carico non può essere portata in detrazione dall altro coniuge. (Circolare 21 maggio 2014, n. 11, punto 3.2). rispettivamente dell 80% e del 70%, nonché del 15% (ipotizzando un contribuente non imprenditore agricolo) ossia, nel caso in esame: 144,00 x 1,80 x 1, ,00 x 1,70 x 1,15 = 298, ,13 arrotondati 298, ,00 = 466,00. CASI PRATICI 4. Interessi su finanziamento agrario Un contribuente presenta la seguente situazione: - interessi passivi su finanziamento agrario 560,00; - reddito dominicale dei terreni da visura catastale 144,00; - reddito agrario dei terreni da visura catastale 86,00. Nel Modello 730/2015 il contribuente dovrà indicare nella sezione I del quadro E riservata agli oneri per i quali è prevista una detrazione d imposta del 19% o del 26%, nel rigo E8 altre spese con codice 11, gli interessi passivi relativi al finanziamento ottenuto in base alla vigente normativa del credito agrario. Va indicata la somma di 466,00 (e non 560,00) in quanto il limite massimo è pari al totale dei redditi dei terreni dichiarati rivalutati 18

20 Recupero del patrimonio edilizio e bonus arredo LA PROROGA DEL BONUS RISTRUTTURAZIONE Originariamente, la detrazione per recupero edilizio è stata introdotta dalla Legge n. 449/97 limitatamente al 1998 e 1999: negli anni successivi è stata costantemente prorogata, fino alla conferma a regime, dal 2012, con l inserimento nel TUIR dello specifico articolo 16-bis il quale dispone la detraibilità del 36% delle spese sostenute, nel limite di Successivamente, in deroga alle previsioni del TUIR, l art. 11, D.L. n. 83/2012 ha disposto, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, l aumento della detrazione al 50% e del limite di spesa ad ,00 per unità immobiliare: tali condizioni più favorevoli sono state confermate per gli anni seguenti (ed anche per il 2014). Da ultimo, la Legge di Stabilità 2015 ha confermato la proroga della detrazione al 50%, con limite di spesa di , per le spese sostenute fino al 31 dicembre Salvo ulteriori proroghe, dal 1 gennaio 2016 la detrazione tornerà ad essere regolamentata dal TUIR (detraibilità del 36% delle spese, nel limite di ,00). Interventi di recupero effettuati su: singole unità immobiliari e parti comuni di edifici Iscritti in catasto Residenziali Ubicati sul territorio dello Stato In caso di lavori su parti comuni la Circolare n. 11/2014, ha chiarito che il diritto all agevolazione è sempre subordinato: all istituzione fiscale del condominio mediante richiesta agli uffici del codice fiscale (modello AA5); all esecuzione degli adempimenti richiesti ai fini fiscali a nome del condominio stesso, con successiva attribuzione del beneficio ai singoli proprietari delle unità immobiliari, in base ai millesimi risultanti dalle relative tabelle; anche nel caso di condominio minimo, ossia quello costituito da non più di 8 condòmini (nel quale non vige, quindi, l obbligo di nomina dell amministratore). 19

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