E.R.S.U. di Ancona Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario V.lo della Serpe, ANCONA Tel Fax
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1 E.R.S.U. di Ancona Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario V.lo della Serpe, ANCONA Tel Fax REGOLAMENTO CASE DELLO STUDENTE Articolo 1 Normativa 1. L E.R.S.U. di Ancona che, ai sensi dell art. 26 della L.R. n. 38/1996 s.m.i., eroga il servizio abitativo a favore degli studenti iscritti ai corsi attivati dall Università Politecnica delle Marche, dalla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Ancona e dall Istituto di Studi musicali G.B. Pergolesi di Ancona, emana il presente Regolamento all osservanza delle cui norme è tenuto chiunque venga a beneficiare di posto letto, di seguito denominato come assegnatario. Articolo 2 Accesso alle strutture 1. L attività ricettiva nelle strutture abitative dell ERSU di Ancona si protrae, di norma, dal mese di ottobre al mese di settembre dell anno successivo, ad esclusione del mese di agosto e salvo disposizioni diverse dell Ente stesso. 2. L accesso alle strutture abitative dell ERSU di Ancona avviene esclusivamente previa sottoscrizione di apposito contratto tra l Ente medesimo e l assegnatario con consegna a quest ultimo delle relative chiavi. La consegna delle chiavi avverrà solo ed esclusivamente dietro presentazione di ricevuta di pagamento di Euro 50,00= a titolo di deposito cauzionale; tale versamento potrà essere effettuato presso la Cassa Economale dell Ente al momento della sottoscrizione del contratto. In caso di smarrimento delle chiavi, l assegnatario dovrà pagare un ulteriore somma di Euro 50,00= per le spese che l Ente dovrà sostenere per la sostituzione della serratura; anche questo pagamento potrà essere effettuato presso la Cassa Economale dell Ente. 3. Come stabilito dal bando di concorso per l attribuzione di Borsa di studio, l accesso alle strutture abitative è subordinata alla consegna da parte dell assegnatario di idoneo certificato medico, di data non anteriore a tre mesi dalla data di assegnazione del posto letto, rilasciato da medici appartenenti al Servizio di Igiene e Sanità pubblica dipendenti dalla A.S.L. da cui risulti che l assegnatario è esente da malattie contagiose o comunque non pericolose alla convivenza. Tale certificazione dovrà essere presentata al momento della sottoscrizione del contratto di cui al comma 2 o al massimo presentata all Ufficio Alloggi dell ERSU di Ancona entro 15 giorni dalla firma dello stesso, pena la revoca del beneficio, come sancito all art. 9 comma 1 lettera d). 4. E consentito l accesso degli ospiti in visita all assegnatario, nell arco della giornata dalle ore 9.00 alle ore L assegnatario dovrà permettere al Personale dell ERSU di Ancona di effettuare controlli all interno dell alloggio assegnato, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo. 6. In assenza dell assegnatario è consentito entrare nell alloggio solo ed esclusivamente al Personale dell ERSU di Ancona e/o terzi autorizzati. Articolo 3 Permanenza nelle strutture abitative 1. L assegnatario si impegna ad usare i beni immobili e mobili assegnati con la normale diligenza, impegnandosi a restituirli nello stesso stato, salvo il naturale deperimento dovuto all uso. 1
2 2. L assegnatario dovrà portare con sé il corredo personale (lenzuola, federe, coperte, ecc ) provvedendo direttamente alla loro custodia. Egli dovrà inoltre farsi carico della pulizia, dell igiene e dell ordine dei beni mobili/immobili assegnati, nonché degli spazi comuni esistenti all interno degli appartamenti. In caso di negligenza nella pulizia l ERSU di Ancona si riserva di provvedere direttamente, addebitando agli assegnatari dell appartamento interessato le spese sostenute. 3. L assegnatario dovrà rispettare le normali regole di vita comunitaria e il diritto di tutti alla quiete ed al riposo e di conseguenza, l uso delle aree comuni ed il volume di radio, televisioni e simili dovranno essere tali da non arrecare alcun disturbo a terzi; dopo le ore dovrà essere tassativamente rispettato il normale silenzio negli alloggi e locali di pertinenza. 4. L ERSU di Ancona potrà disporre lo spostamento dell assegnatario sia all interno della stessa struttura, sia da una struttura all altra nei casi accertati di difficile convivenza. 5. Per assenze superiori a 15 (quindici) giorni, l assegnatario dovrà riconsegnare, per motivi di sicurezza, le chiavi dell alloggio all Ufficio Alloggi dell Ente che, provvederà alla sua restituzione al momento del rientro. 6. L assegnatario dovrà comunicare eventuali guasti rilevati all interno del proprio appartamento/spazi comuni rivolgendosi tempestivamente ed esclusivamente al personale dell E.R.S.U di Ancona come indicato nelle bacheche delle singole strutture. Articolo 4 Responsabilità dell assegnatario 1. L assegnatario è riconosciuto custode dell alloggio: come tale su di lui grava la responsabilità della custodia dei beni immobili e mobili assegnati e presenti all interno della stanza occupata, dei guasti e dei danni a cose e/o impianti. In caso di danni e/o ammanchi, riscontrati dal Personale dell ERSU di Ancona, su quanto assegnato, con la sottoscrizione del presente regolamento, l assegnatario autorizza l Ente stesso ad addebitargli il corrispondente valore dato dall ultimo importo dell acquisto maggiorato del 20% mentre, per qualsiasi atto dannoso alla stanza a lui assegnata o zone adiacenti, gli verrà addebitato il corrispondente valore del danno secondo le risultanze dell intervento del Personale 2. L assegnatario si impegna altresì a rispettare tutti i beni immobili e mobili di uso comune. Egli si assume la responsabilità personale e solidale con gli altri assegnatari per danni arrecati alle parti comuni, che si riferiscono al pieno godimento dell alloggio assegnatogli e, con la sottoscrizione del presente regolamento, autorizza l Ente ad addebitargli il corrispondente valore del danno secondo le risultanze dell intervento del Personale 3. Per gli atti dannosi che si verificassero all interno delle strutture, la responsabilità penale è sempre personale; quella civile è personale allorché si identifichi il responsabile. In caso contrario, tutti gli assegnatari alloggiati dove l evento dannoso si è verificato, saranno ritenuti responsabili civili in solido tra loro, anche per danni arrecati da loro eventuali ospiti. 4. L assegnatario si riterrà responsabile di eventuali danni arrecati a beni immobili e mobili di proprietà dell Ente e/o di terzi, provocati da suoi ospiti. 5. L assegnatario è tenuto a segnalare con sollecitudine al Personale dell ERSU di Ancona, ogni situazione anomala che potrebbe arrecare danni alla struttura abitativa. 6. L assegnatario non potrà rivalersi nei confronti dell ERSU di Ancona in caso di furto o di danneggiamento di cose e beni di qualsiasi genere di sua proprietà, avvenuto all interno delle strutture dell Ente Articolo 5 Divieti 1. E tassativamente vietato cedere e/o subaffittare il posto letto assegnato. 2. E tassativamente vietato alloggiare estranei nella stanza assegnata e nei locali di pertinenza; dalle ore alle ore 9.00 nessuna persona diversa dall assegnatario dovrà trovarsi nella struttura. 2
3 3. E tassativamente vietato l utilizzo degli spazi comuni (sale studio, sale TV, ecc) da studenti non assegnatari di posto letto; ad esclusione di eventuali loro ospiti negli orari consentiti, di cui al precedente comma 2 4. Sono tassativamente vietati atti di discriminazione raziale, intolleranza politica e religiosa. 5. E tassativamente vietato introdurre nella struttura armi, materiale esplosivo, stupefacenti e materie infiammabili; 6. E tassativamente vietato organizzare feste e quanto altro senza l eventuale preventiva autorizzazione 7. E tassativamente vietato portare o trattenere animali all interno della struttura, ad eccezione di cani guida per non vedenti. 8. E tassativamente vietato all interno della stanza e negli spazi comuni l uso di fornelli elettrici e/o a gas, o di qualsiasi altro tipo di elettrodomestico se non appositamente predisposto dall ERSU di Ancona o dall Ente stesso regolarmente autorizzato. 9. E tassativamente vietato spostare, smontare e modificare i beni mobili consegnati, introdurre mobili e/o altre attrezzature di qualunque tipo nell alloggio e nei locali comuni; per il relativo ripristino, oltre alla sanzione prevista dall art. 9 comma 1 lettera b), verrà addebitato all assegnatario o, in parti uguali a quelli del blocco, l importo corrispondente al valore secondo le risultanze dell intervento del Personale 10. E tassativamente vietato imbrattare arredi, muri, vetri, infissi e quanto altro presente nell alloggio assegnato e nelle parti comuni; per il relativo ripristino, oltre alla sanzione prevista dall art. 9 comma 1 lettera b), verrà addebitato all assegnatario o, in parti uguali a quelli del blocco, l importo corrispondente al valore secondo le risultanze dell intervento del Personale 11. E tassativamente vietato lasciare/depositare immondizia all interno dell alloggio e delle parti comuni. All assegnatario è fatto obbligo di rimuovere l immondizia e rifiuti di ogni genere, depositandoli negli appositi cassonetti. In caso di negligenza oltre alla sanzione prevista dall art. 9 comma 1 lettera b), l ERSU di Ancona si riserva di provvedere direttamente, addebitando all assegnatario o, in parti uguali a quelli del blocco, le spese sostenute. Articolo 6 Modalità di pagamento delle tariffe e morosità 1. Il beneficiario di Borsa di studio, potrà alloggiare presso le strutture abitative, contro addebito diretto della somma determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione Per contratti di durata inferiore ai tre mesi, la tariffa a copertura costi viene aumentata del 10%. 2. Gli assegnatari diversi, di cui al precedente punto, dovranno versare la tariffa stabilita in contanti presso l Ufficio Alloggi dell ERSU di Ancona e/o tramite bonifico bancario, entro i primi 10 giorni del mese di pertinenza. 3. Il ritardato pagamento (oltre i 5 giorni successivi alla data di scadenza) darà luogo ad una indennità di mora del 10% sull importo da pagare. 4. In caso di mancato pagamento del corrispettivo per oltre un mese dalla scadenza, con determina del Direttore dell Ente, si procederà alla revoca del posto letto per l a.a. in corso, previa contestazione dell addebito ed acquisizione delle memorie giustificative da parte dell interessato che dovranno pervenire entro 5 giorni dal ricevimento. Di tale provvedimento verrà messa a conoscenza anche l Università Politecnica delle Marche. 5. Il pagamento delle utenze è a carico dell ERSU di Ancona che, in caso di un aumento eccessivo dei consumi (stabilito in base ad un indice medio) richiederà agli alloggiati la quota in eccedenza. Articolo 7 Rinuncia al beneficio del posto letto 1. Per la rinuncia al posto letto, durante il periodo di assegnazione, l assegnatario dovrà presentare apposita istanza almeno 7 giorni prima della data prevista del rilascio. 3
4 2. L assegnatario se lascerà l alloggio entro il giorno 15 del mese dovrà corrispondere solo metà della tariffa stabilita, altrimenti dovrà corrispondere l intera mensilità. Articolo 8 Rilascio del posto letto. 1. Come già previsto all art. 2, nel mese di agosto di ogni anno si sospende l erogazione del servizio abitativo; entro il 31 luglio l assegnatario dovrà quindi liberare la camera assegnatagli ed i beni comuni dai propri effetti personali, con restituzione della chiave come previsto al seguente comma 3; qualsiasi cosa lasciata all interno dell alloggio dopo la sua restituzione sarà requisita dall ERSU di Ancona. 2. Come già previsto all art. 2, nel mese di settembre di ogni anno ha termine l erogazione del servizio abitativo, con restituzione della chiave come previsto al seguente comma 3; entro il 30 settembre l assegnatario dovrà quindi liberare la camera assegnatagli ed i beni comuni dai propri effetti personali. 3. L assegnatario di impegna a comunicare con un preavviso minimo di un giorno, la data della propria partenza, al momento del quale, dovrà restituire la chiave assegnata esclusivamente all Ufficio Alloggi dell Ente, previa sottoscrizione di modulo specifico. Al momento della riconsegna delle chiavi, all assegnatario verrà restituita, tramite la Cassa Economale dell Ente, la somma di Euro 50,00= versata a titolo di deposito cauzionale, di cui all art. 2 comma 2 del presente Regolamento. 4. La mancata riconsegna delle chiavi trascorsi 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di scadenza del contratto, revoca e/o rinuncia allo stesso, comporterà l incameramento irrevocabile da parte dell Ente del deposito cauzionale di cui all art. 2 comma 2 del presente Regolamento. In caso di rinnovo del contratto scaduto oltre i termini sopra riportati, dovrà essere riversato un ulteriore deposito cauzionale. Articolo 9 Provvedimenti disciplinari 1. Nei confronti dello studente assegnatario di posto letto che contravvenga alle disposizioni del presente regolamento o commetta comunque atti che turbino la pacifica e democratica convivenza o, che arrechino pregiudizio per il regolare funzionamento del servizio stesso, sono previsti i seguenti provvedimenti disciplinari: a) richiamo scritto con valore di diffida in tutti i casi di non rispetto del presente regolamento; b) sanzione pecuniaria di Euro 200,00= per chi viola le disposizioni di cui all art. 5 commi e 10; c) sospensione temporanea dell assegnazione del posto letto, da 1 a 3 tre mesi, per chi viola le disposizioni di cui all art. 5 comma 5; d) revoca dell assegnazione del posto letto per l a.a. in corso per violazione ripetuta (2 richiami scritti) delle disposizioni di cui all art. 3 comma 3. e) revoca dell assegnazione del posto letto per l a.a. in corso in tutti i casi di violazione ripetuta (3 richiami scritti) delle disposizioni di cui all art. 5 commi e 10; f) revoca dell assegnazione del posto letto e degli altri servizi gestiti dall ERSU di Ancona, per l a.a. in corso e successivi, per chi viola le disposizioni di cui all art. 5 commi e 4; g) revoca dell assegnazione del posto letto per l a.a. in corso e seguenti in tutti i casi di non risarcimento danni all ERSU di Ancona, di cui all art. 4 commi 1-2 e 3 ed all art. 6 comma 5 del presente regolamento. 4
5 2. Tutti i provvedimenti disciplinari di cui al comma precedente, saranno resi pubblici e notificati a mano all interessato presso il proprio alloggio, nel caso di irreperibilità, con raccomandata A.R. all indirizzo di residenza; l interessato dovrà fornire le proprie giustificazioni entro 5 giorni dal ricevimento dell accertamento. 3. Per i provvedimenti disciplinari di cui al precedente comma 1 lettere c) d) e) f) e g) sarà adottata specifica determina del Direttore dell Ente, previa contestazione dell addebito ed acquisizione delle memorie giustificative da parte dell interessato che dovranno pervenire entro 5 giorni dal ricevimento. Tali provvedimenti non escludono l obbligo dell eventuale risarcimento danni da parte dell ERSU di Ancona. 4. Dei provvedimenti disciplinari di cui al precedente comma 1 lettere c) d) e) f) e g) adottati nei confronti dell interessato, verrà messa a conoscenza anche l Università Politecnica delle Marche. Articolo 10 Informativa sulla privacy 1. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali raccolti dall ERSU di Ancona sono destinati al complesso delle operazioni, svolto sia con mezzi elettronici ed automatizzati che non, previste per la realizzazione delle finalità istituzionali dell Ente medesimo, cui alla L. 390/1991 ed alla L.R. 38/1996 s.m.i.. 2. In particolare i dati dell assegnatario sono comunicati all Autorità locale di Pubblica Sicurezza ai sensi della L. 191/1978 che prevede l obbligo di comunicare alla predetta Autorità le generalità delle persone a qualsiasi titolo alloggiate. 4. Con la sottoscrizione del contratto di cui all art. 2 comma 1 e del presente regolamento, l assegnatario acconsente che i propri dati personali siano inseriti in una banca dati elettronica o di altra natura e siano utilizzati dall ERSU di Ancona per le proprie attività istituzionali, promosse e/o organizzate in proprio o in collaborazione con terzi, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di privacy. 5. Titolare del Trattamento dei dati personali raccolti è: E.R.S.U. di Ancona Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, nella persona del suo Direttore. Articolo 11 Norme finali 1. Il Consiglio di Amministrazione dell ERSU di Ancona, si riserva il diritto di apportare integrazioni, modifiche e/o soppressioni al presente regolamento. 2. Il presente regolamento entra in vigore in coincidenza con l inizio del nuovo Anno Accademico e sostituisce il precedente adottato con delibera n. 41/ Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, l assegnatario è comunque soggetto alle norme di Leggi vigenti in materia. 5
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