REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO - SEZIONE LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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1 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO - SEZIONE LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bergamo in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.ssa Maria Vittoria Azzollini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 2229/2011 R.G. promossa Da: MIRABILE ANTONINO, con l avv. BOIOCCHI PIERLUIGI PARTE ATTRICE contro: SESAAB SPA, con gli avv. BERTULETTI ALBERTO, BERETTA STEFANO, PERON LUCA e TRIFIRO SALVATORE PARTE CONVENUTA Oggetto: nullità termine Svolgimento del processo Con ricorso depositato il Mirabile Antonino, premesso che dal aveva lavorato in qualità di giornalista redattore alle dipendenze della SESAAB spa in forza di quattro contratti a termine (di cui il primo, prorogato fino al , con la causale di una più intensa attività giornalistica e per la sostituzione di giornalisti assenti per smaltire ferie arretrate ; il secondo, dall al , e il terzo, dal al , senza causale; e il quarto, dal , prorogato fino al , con causale sostitutiva (di Accornero Pier Giuseppe assente per malattia), eccepiva l illegittimità dei suddetti termini per il pagina 1 di 7
2 superamento del limite di 36 mesi complessivi, per la mancanza di causale nel secondo e terzo contratto e per la non effettività della causale di cui al quarto, posto che egli non aveva affatto sostituito l Accornero, che era capo redattore e lavorava in un altro ufficio, ma aveva svolto semplice attività di redattore nella redazione web, con conseguente instaurazione ab origine di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e condanna della società al pagamento in suo favore di tutte le retribuzioni medio tempore maturate, fino alla ripresa della funzionalità del rapporto, o in subordine al risarcimento del danno. La SESAAB spa si costituiva tempestivamente deducendo la legittimità di tutti i termini; evidenziando che dopo il primo contratto vi era stata un interruzione di due anni e dopo il terzo una di sei anni, sicchè non vi era stata continuità e i contratti precedenti al quarto dovevano in ogni caso ritenersi risolti per mutuo consenso; sostenendo la sussistenza delle ragioni sostitutive di cui al quarto contratto, in quanto la lunga assenza per malattia del capo redattore Accornero aveva reso necessaria la sua sostituzione, seppure non direttamente da parte del ricorrente, ma attraverso un meccanismo di scorrimento; sostenendo l inapplicabilità al caso di specie del limite dei 36 mesi ai sensi dell art. 3 del CCNL Giornalisti; eccependo, in caso di ritenuta nullità, la nullità dell intero contratto e non solo del termine; e chiedendo il rigetto del ricorso o in subordine l applicazione dell art. 32 l. 183/2010, con contenimento dell indennità nel minimo. Dopo l interrogatorio libero, l assunzione dei testimoni e il deposito di note scritte autorizzate delle parti la causa veniva discussa e decisa all odierna udienza con pubblica lettura del dispositivo. Motivi della decisione Secondo la giurisprudenza il contratto di lavoro a tempo determinato, rispetto al quale si invochi, dopo la scadenza del pagina 2 di 7
3 rapporto, la declaratoria di nullità del termine illegittimamente apposto, può essere dichiarato risolto per mutuo consenso anche in presenza non di dichiarazioni, ma di comportamenti significativi tenuti dalle parti in particolare è suscettibile di essere sussunto nella fattispecie legale di cui all art c 1 cc il comportamento delle parti che determini la cessazione della funzionalità di fatto del rapporto lavorativo a termine in base a modalità tali da evidenziare il loro disinteresse alla sua attuazione, trovando siffatta operazione ermeneutica supporto nella crescente valorizzazione, che attualmente si registra nel quadro della teoria e della disciplina dei contratti, del piano oggettivo del contratto, a discapito del ruolo e della rilevanza della volontà dei contraenti, intesa come momento psicologico dell iniziativa contrattuale, con conseguente attribuzione del valore di dichiarazioni negoziali a comportamenti sociali valutati in modo tipico, là dove, nella materia lavoristica, operano, proprio nell anzidetta prospettiva, principi di settore (quali la caratterizzazione professionale del lavoratore, l obbligazione retributiva del datore di lavoro funzionale alla soddisfazione dei bisogni primari del dipendente, la nascita dell inderogabile rapporto previdenziale) che non consentono di considerare esistente un rapporto di lavoro senza esecuzione (nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto sussistente la risoluzione consensuale di un rapporto di lavoro a tempo determinato in un caso in cui l attività lavorativa era stata svolta soltanto per circa nove mesi e l azione per il riconoscimento della nullità dell apposizione del termine e dell esistenza di un rapporto a tempo indeterminato era stata proposta dopo otto mesi dalla cessazione del predetto rapporto a termine, avendo il lavoratore reperito nel frattempo un altra occupazione a tempo indeterminato presso azienda dello stesso settore merceologico della precedente) (Cass /2007). pagina 3 di 7
4 Nel caso di specie vi sono state interruzioni rilevanti sia fra il primo e il secondo contratto (due anni), che e soprattutto per quello che qui interessa- fra il terzo e il quarto contratto (ben sei anni). Si tratta di un tempo che, per l ampiezza della sua durata, e per l inerzia del ricorrente (che non ha mai contestato alcunchè né offerto la sua prestazione), rivela il disinteresse dello stesso alla ripresa della funzionalità del rapporto e la sussistenza di una convergente volontà delle parti di ritenere risolti i precedenti contratti. Ciò assorbe ogni altra eccezione e questione relativa alle causali degli stessi. Rimane però da considerare la causale sostitutiva del quarto contratto, non tanto dal punto di vista formale (essendo evidente la sua specificità e non operando il limite dei 36 mesi ai sensi dell art. 3 del CCNL Giornalisti) quanto da quello sostanziale, ossia della sua fondatezza. All esito dell istruttoria svolta deve ritenersi provato che il ricorrente non fu assunto per sostituire l Accornero, che nel 2009 era stato colpito da un leggero ictus che lo aveva costretto ad una lunga malattia. Infatti, a prescindere dal tempo trascorso, le mansioni svolte dall Accornero, che era un capo redattore della redazione ordinaria, furono ripartite fra gli altri capi redattori della stessa redazione (Nisoli, Finazzi, Cattaneo e Riva), senza alcun coinvolgimento della redazione web, cui fu addetto il ricorrente. Il capo redattore di tale redazione, tale Ceresoli, non assunse alcuna mansione dell Accornero ma continuò ad occuparsi sempre e soltanto del web (v. dich. testi Roncalli, Pellegrini e Bellentani, che sul punto hanno smentito quanto dichiarato dal teste Bottari con un notevole grado di imprecisione). pagina 4 di 7
5 Ciò che in realtà nell estate del 2010 rese necessaria l assunzione del ricorrente è invece riconducibile al fatto che si stava rifacendo la grafica del giornale che entrò in produzione a ottobre (v. dich. teste Pellegrini). Lo stesso teste Pellegrini ha chiarito che il direttore aveva individuato nel web l anello debole della catena che andava rinforzato; so che fu assunto il ricorrente, tecnicamente per sostituire Accornero che era assente in malattia, e poi gli fu affidato il compito di redattore nella redazione web; Accornero era un capo redattore e il direttore decise l assunzione del ricorrente perché vedeva probabilmente nell impegno di Ceresoli occupato nella multimedialità, la possibilità di dedicare meno tempo al web Il Ceresoli siccome lavorava sul progetto web era più chiamato al settore multimediale e fu coinvolto dal progetto non per la grafica ma, appunto, per la multimedialità. L avverbio tecnicamente, usato dal teste a proposito dell assunzione a termine del ricorrente, va quindi inteso nel senso di formalmente (attraverso cioè l utilizzo di un tecnicismo formale), perché nella sostanza tale assunzione non aveva alcuna attinenza con l assenza dell Accornero, che non ebbe alcuna ricaduta nella redazione web, ma piuttosto con le necessità legate al nuovo progetto grafico editoriale. Non si tratta di una sostituzione attraverso un meccanismo di scorrimento, ma di una causale tutt affatto diversa da quella indicata nel contratto. Ciò non risponde alla finalità, perseguita dal legislatore, di assicurare la trasparenza e la veridicità, nonché l immodificabilità nel corso del rapporto, delle ragioni giustificative del termine (v Cass /2013) e rende illegittima l'apposizione del termine stesso. La giurisprudenza pacificamente ritiene che nel caso di scadenza del contratto di lavoro a termine illegittimamente stipulato non siano pagina 5 di 7
6 applicabili -tenuto conto da una parte della specialità della disciplina del D. Lgs 368/2001 e dall altra della qualificabilità della domanda diretta all accertamento della invalidità del termine non come azione di impugnazione del licenziamento, ma come azione di nullità parziale (e non certo totale come eccepito dalla convenuta) del contratto- né l art. 6 l. 604/1966 né l art. 18 stat. lav., ancorchè la conversione del rapporto dia ugualmente al lavoratore il diritto a riprendere il suo posto di lavoro, considerata la persistenza delle reciproche obbligazioni, e ad ottenere il risarcimento del danno qualora ciò gli venga negato (v. Cass /2009). Quanto a quest ultimo l'art. 32 c. 5 della l. 183/2010 prevede che nei casi di conversione del contratto a tempo determinato il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri individuati nell'art. 8 l. 604/1966. La norma non incide quindi sulla conversione del contratto e sul conseguente diritto del lavoratore alla prosecuzione del rapporto di lavoro, ma semplicemente forfettizza il danno fra il minimo e il massimo di cui sopra. Nel caso di specie, avuto riguardo da una parte alle dimensioni della convenuta e alla durata del rapporto e dall altra al tempo trascorso e alla professionalità del ricorrente, appare equo un risarcimento pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre alla rivalutazione e agli interessi dal dovuto al saldo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) accerta pagina 6 di 7
7 l illegittimità del termine apposto al contratto stipulato in data da Mirabile Antonino e la Sesaab spa e il diritto del prima a riprendere il suo posto di lavoro; 2) per l effetto condanna la società al risarcimento del danno liquidato in misura pari a cinque mensilità dell ultima retribuzione globale di fatto, oltre alla rivalutazione e agli interessi dal dovuto al saldo; 3) condanna la stessa società a rifondere al ricorrente le spese e competenze di causa che liquida in oltre accessori di legge; 4) riserva il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione. Bergamo, 12 dicembre 2014 Il Giudice del Lavoro dott.ssa Maria Vittoria Azzollini pagina 7 di 7
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