LOTTO 2 TUTELA GIUDIZIARIA AUTO CAPITOLATO SPECIALE

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1 ARPA LOTTO 2 TUTELA GIUDIZIARIA AUTO CAPITOLATO SPECIALE

2 DEFINIZIONI GENERALI Nel testo che segue si intendono per: ASSICURAZIONE: POLIZZA: CONTRAENTE: COMPAGNIA/SOCIETÀ: il contratto di assicurazione i documenti che provano l assicurazione l ARPA S.p.A. l Impresa di Assicurazione aggiudicataria VEICOLO/MEZZO: uno qualunque dei mezzi assicurati riportati nell Allegato 1 PREMIO: RISCHIO: SINISTRO: COMUNICAZIONI: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia la probabilità che si verifichi il sinistro il verificarsi del fatto - cioè la controversia - per la quale è prevista l'assicurazione. per comunicazione alla Società o al Broker si intendono tutte le comunicazioni e/o dichiarazioni in merito al contenuto del presente contratto e, per quanto da esso non regolato, in merito a quanto stabilito dalle norme di legge effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telegrammi, facsimile o altro mezzo documentabile. Resta inteso che avrà valore la data di invio risultante dai documenti provanti l avvenuta comunicazione

3 PREMESSA - MASSIMALI Premesso che: 1. Nell Allegato 1 è indicato l intero parco veicoli a motore dell ARPA S.p.A. 2. che lo stesso configura la situazione attuale, la quale potrà subire delle variazioni in corso d anno, a seconda della movimentazione del parco veicoli a motore del Contraente 3. che i mezzi sono individuabili per tipologia SI ASSICURA IN BASE ALLE CONDIZIONI CHE SEGUONO L INTERO PARCO VEICOLI A MOTORE CON UN MASSIMALE PER SINISTRO DI EURO ,00 (VENTICINQUEMILA//), CON UNA ESPOSIZIONE COMPLESSIVA ANNUA DI EURO ,00 (TRECENTOMILA//)

4 CONDIZIONI NEGOZIALI NORME CONTRATTUALI COMUNI ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO L omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni rese all atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all integrale risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso. In caso di dolo, la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare agli aventi diritto. ART.2 - ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI Ai sensi e per gli effetti dell art del Codice Civile, il Contraente deve dare comunicazione con lettera raccomandata alla Compagnia della stipulazione delle altre assicurazioni per i medesimi rischi garantiti con la presente polizza. ART. 3 - DECORRENZA/DURATA DEL CONTRATTO ( NON MODIFICABILE ) Il presente contratto avrà la durata di anni tre con decorrenza dalle ore 24:00 del 30/06/2007 e scadenza 30/06/2010. Il contratto è soggetto a frazionamento annuale, con scadenza al 30 giugno di ogni anno. Alla sua scadenza il contratto si intende automaticamente disdettato, senza obbligo di comunicazione fra le parti. Altresì l ARPA si riserva, a proprio insindacabile giudizio, previa comunicazione da inviare alla Compagnia con preavviso di almeno 30 giorni, la facoltà di prorogare il contratto, ferme tutte le condizioni, di ulteriori 120 giorni, al fine di poter procedere all espletamento di una nuova gara. Nel caso in cui il Contraente dovesse optare per la succitata proroga di 120 giorni, lo stesso dovrà corrispondere alla Compagnia un supplemento di premio, calcolato applicando il medesimo tasso di premio adottato in polizza, a pro - rata giornaliero, dal giorno di effetto della proroga, alla scadenza prevista. ART. 4 - PAGAMENTO DEL PREMIO - TERMINI DI RISPETTO ( NON MODIFICABILE ) Il Contraente è tenuto a pagare alle rispettive scadenze e per tutta la durata contrattuale il premio comprensivo di accessori e relative imposte di assicurazione. La prima rata di premio

5 verrà versata, in deroga a quanto previsto dall art del c.c., entro 30 gg. dalla data di decorrenza del contratto, pertanto: a) nel caso in cui il Contraente provveda al pagamento dei premi entro tale termine, la polizza ha effetto dalle ore della data di decorrenza del contratto indicata all Art.3 che precede; b) nel caso in cui il Contraente non provveda al pagamento del premio entro tale termine, la polizza avrà effetto dalle ore del giorno di pagamento del premio. Per la seconda rata, l importo è determinato in base al consuntivo dell anno precedente. Per le rate successive alla prima, compreso l eventuale periodo di proroga di 120 gg., è definito un periodo di mora di 30 (trenta) giorni dalla scadenza. In assenza di pagamento allo spirare di tale termine la garanzia si riterrà sospesa e sarà ripresa alle ore del giorno di pagamento, ferme le scadenze contrattuali previste dalla vigente copertura. ART. 5 - POLIZZA CUMULATIVA ( NON MODIFICABILE ) L assicurazione ha per base la pluralità dei veicoli dell ARPA, purché intestati al P.R.A. allo stesso Contraente, secondo quanto riportato nell Allegato 1; i nuovi mezzi acquistati dall ARPA nel corso di validità del contratto assicurativo saranno assicurati dalla Compagnia agli stessi tassi e alle medesime condizioni della presente polizza. ART. 6 - ESTENSIONE TERRITORIALE L assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell Unione Europea. L assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde. ART. 7 - FORO COMPETENTE Foro competente per l esecuzione del presente contratto deve intendersi il tribunale dove ha sede il Contraente. ART. 8 - ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. ART. 9 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

6 ART OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL ANDAMENTO DEL RISCHIO ( NON MODIFICABILE ) Alla fine di ogni periodo assicurativo annuo la Società si impegna a fornire al Contraente i dati afferenti l andamento del rischio, in particolare il rapporto sinistri a premi riferito all esercizio trascorso, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di disporre, con cognizione, le basi d asta ed alle imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati. ART VALIDITÀ ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione. ART GESTIONE DEL CONTRATTO ( NON MODIFICABILE ) L'Arpa dichiara di essere assistita dalla Società MEDIASS GPA S.p.A. - Piazza da denominare 19 n Pescara, Broker incaricato ex art. 1 Legge 792/94. Si conviene che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti, tramite la Società MEDIASS GPA S.p.A. e in particolare: a) La Compagnia/Società darà preventiva comunicazione alla MEDIASS GPA S.p.A. affinché questi possa, ove lo ritenga, essere presente nel caso in cui intenda procedere ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo presso il Contraente. b) Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, anche se le stesse possono essere trasmesse per il tramite della MEDIASS GPA S.p.A., le comunicazioni fatte alla Compagnia/Società dalla MEDIASS GPA S.p.A., in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dalla MEDIASS GPA S.p.A. e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Compagnia/Società, prevarranno queste ultime. Le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio fatte alla Compagnia/Società avranno efficacia al momento della ricezione della comunicazione alla Compagnia/Società stessa. c) La Compagnia/Società, entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva o, se del caso, dalla stipula del contratto o, comunque, dalla richiesta di emissione del presente contratto o di eventuali appendici di variazione concordate, provvederà all'emissione dei conseguenti documenti

7 contrattuali e li farà avere alla MEDIASS GPA S.p.A. il quale curerà che il Contraente provveda al perfezionamento degli stessi nonché al pagamento dei relativi premi. d) La polizza e le appendici emesse dalla Compagnia/Società ed inviate alla MEDIASS GPA S.p.A., dovranno essere restituite alla stessa dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all atto del perfezionamento. Le polizze, le appendici e le quietanze emesse dalla Compagnia/Società, in caso di mancato perfezionamento o incasso, dovranno essere restituite alla stessa. e) Il Contraente effettuerà il pagamento dei premi o delle rate di premio alla MEDIASS GPA S.p.A. e il pagamento stesso sarà considerato, ai fini di quanto disposto dall art c.c., come effettuato alla Compagnia/Società. La MEDIASS GPA S.p.A. si dichiara debitore in proprio verso la Compagnia/Società degli importi a tal titolo incassati dal Contraente e si impegna a corrispondere gli stessi alla Compagnia/Società entro 10 giorni dalla data legalmente e/o contrattualmente prevista per il pagamento dei premi stessi. f) Nel caso in cui le parti contrattuali concordino una variazione di polizza la MEDIASS GPA S.p.A. comunicherà tramite mezzi concordemente ritenuti idonei ed aventi data oggettivamente certa la decorrenza di garanzia che non potrà essere anteriore alla comunicazione stessa e alla data di effetto prevista nell appendice contrattuale. Tale data sarà quella di inizio garanzia anche se non saranno ancora stati emessi e/o perfezionati i documenti contrattuali e anche se, in deroga all art primo comma c.c., nessun premio o deposito sarà stato corrisposto dal Contraente. In ogni caso, la MEDIASS GPA S.p.A., fermo l'obbligo del Contraente al pagamento dei premi, si dichiara debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, verso la Compagnia/Società degli importi afferenti eventuali comunicazioni di incasso effettuate alla Compagnia/Società anche se da lui materialmente non incassati, nel limite di una somma pari a tanti trecentosessantesimi del premio annuo concordato quanti sono i giorni intercorsi tra la data di inizio della garanzia e quella di comunicazione di annullamento della medesima. Sono comunque dovute le imposte eventualmente già anticipate. In caso di assenza di comunicazioni di incasso dei premi da parte della MEDIASS GPA S.p.A., e del successivo pagamento degli stessi nei termini previsti dal presente contratto, la garanzia si intenderà operante a tutti gli effetti di polizza. g) Nel caso di contratti ripartiti fra più Compagnie la MEDIASS GPA S.p.A. gestirà, nello stesso modo sopra precisato, i rapporti con le Compagnie coassicuratrici.

8 h) La MEDIASS GPA S.p.A. provvederà ad inviare alla Compagnia/Società di Assicurazione regolare denuncia dei sinistri; la Compagnia/Società comunicherà alla MEDIASS GPA S.p.A. il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato). i) La Compagnia/Società e/o i suoi incaricati, nei limiti del possibile, condurranno gli accertamenti e la liquidazione in contraddittorio con la MEDIASS GPA S.p.A.. La Compagnia/Società comunicherà alla MEDIASS GPA S.p.A. qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione. Alla MEDIASS GPA S.p.A. verranno retrocesse provvigioni non inferiori al 10 %, calcolate sui premi imponibili.

9 CONDIZIONI DI GARANZIA ART. 1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La Società assume a suo carico, nel limite del massimale e delle condizioni pattuite nel presente contratto, l onere delle spese giudiziali e stragiudiziali conseguenti a un sinistro rientrante in garanzia e riguarda esclusivamente i sinistri concernenti i veicoli indicati nell elenco allegato. Tali spese sono così individuate: - spese per l intervento di un legale - spese per l intervento del Consulente Tecnico d Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti in genere - spese di giustizia nel processo penale - eventuali spese del legale di controparte in caso di transazione autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell assicurato. La garanzia vale per sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi, in relazione a: a) sinistri stradali gestiti con la Procedura di Risarcimento Diretto (art. 149 D.Lgs n. 209/05) b) sinistri stradali gestiti con la Procedura di Risarcimento (art. 148 D.Lgs n. 209/05) c) recupero dei danni subiti dai terzi trasportati a causa di sinistri stradali (art 141 D.Lgs n. 209/2005). Le garanzie valgono inoltre per: proporre il ricorso al Prefetto o l opposizione avanti il Giudice Ordinario di primo Grado avverso le altre sanzioni amministrative pecuniarie purché comminate in conseguenza di un incidente stradale. le controversie relative a danni subiti dal contraente, dal conducente autorizzato o dai trasportati, per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti in occasione dell uso degli automezzi le controversie relative a danni cagionati dall ARPA o dal conducente autorizzato, a trasportati o ad altri soggetti in occasione dell uso degli automezzi l arbitrato per la decisione di controversie la difesa penale del contraente, del conducente autorizzato e dei trasportati per reato colposo o contravvenzione avvenuti in conseguenza dell uso degli automezzi l istanza di dissequestro degli automezzi in caso di sequestro avvenuto in conseguenza dell uso degli stessi l opposizione contro il provvedimento di ritiro, sospensione, revoca della patente, irrogato in seguito ad incidente stradale l opposizione contro le altre sanzioni amministrative irrogate in seguito ad incidente stradale

10 l anticipo della cauzione penale, fino all importo del massimale per sinistro, in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero. le spese per l assistenza di un interprete fino all importo pari al 30% del massimale per sinistro, in caso di interrogatorio e/o di arresto all estero, a seguito di incidente stradale ART. 2 - ESCLUSIONI Sono esclusi dalla garanzia: il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; gli oneri fiscali (bollatura di documenti, spese di registrazione di sentenze e di atti in genere; le spese per controversie derivanti da fatti dolosi; le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario; le spese per controversie di natura contrattuale nei confronti della Società. La garanzia non è operante inoltre: se il veicolo indicato in elenco non è coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione nel caso di inosservanza degli obblighi di cui all art. 189 del Codice della Strada, salvo il caso di successivo proscioglimento o assoluzione se il conducente del veicolo non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o se viene accertata una violazione a lui imputata degli articoli 186 e 187 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni. ART. 3 - MASSIMALE La garanzia è prestata fino alla concorrenza di un massimale per sinistro, convenuto in Euro ,00 con una esposizione complessiva annua di Euro ,00. ART. 4 - DENUNCE DEI SINISTRI In caso di sinistro, l Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto alla Società o all ufficio all uopo incaricato. Unitamente alla denuncia, l Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti e i documenti occorrenti alla completa definizione del sinistro. In ogni caso l Assicurato deve trasmettere alla Società, con la massima urgenza, gli atti giudiziari (in originale) notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione che gli pervenga in relazione al sinistro. ART. 5 - LIBERA SCELTA DEL LEGALE L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve, pena la decadenza dal diritto alla garanzia assicurativa, fare pervenire alla Società notizia di ogni atto a lui notificato entro 10 (dieci) giorni dalla data della notifica stessa.

11 Contemporaneamente con la denuncia, l'assicurato ha il diritto di indicare un unico legale residente nel luogo ove ha sede l'ufficio Giudiziario competente per la controversia. In caso di omissione di tale indicazione, se non sussiste conflitto di interesse con la Società, quest'ultima si intende delegata a provvedere direttamente alla nomina di un legale al quale l'assicurato deve conferire mandato. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società. La Società provvederà direttamente al pagamento di tali spese, manlevando il contraente da ogni onere in tal senso.

12 ALLEGATO 1 AUTOBUS INTERURBANI TARGA MARCA E TIPO ANNO NUMERO POSTI VALORE VALORE IMMAT. SED. PIE. SER. TOT. INCENDIO FURTO SCADENZA CONTRATTO IN CORSO

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14 AUTOLINEE STATALI TARGA MARCA E TIPO ANNO NUMERO POSTI VALORE VALORE IMMAT. SED. PIE. SER. TOT. INCENDIO FURTO SCADENZA CONTRATTO IN CORSO

15 AUTOBUS URBANI TARGA MARCA E TIPO ANNO NUMERO POSTI VALORE VALORE IMMAT. SED. PIE. SER. TOT. INCENDIO FURTO SCADENZA CONTRATTO IN CORSO AUTOBUS DA NOLEGGIO TARGA MARCA E TIPO ANNO N. VALORE VALORE IMMAT. POSTI INCENDIO FURTO SCADENZA CONTRATTO IN CORSO

16 MINIBUS DA NOLEGGIO TARGA MARCA E TIPO ANNO N. VALORE VALORE IMMAT. POSTI INCENDIO FURTO SCADENZA CONTRATTO IN CORSO ALTRI VEICOLI TARGA MARCA E TIPO ALIM. NE CV FISCALI / ANNO CLASSE DI MERITO VALORE VALORE SCADENZA CONTRATTO

17 PORTATA COMPLESSIVA IMMAT. IN CORSO INCENDIO FURTO IN CORSO

18 La presente polizza è stata emessa in 3 esemplari ad un solo effetto il giorno... a... Formano parte integrante della polizza n.... fogli dattiloscritti. LA COMPAGNIA. IL CONTRAENTE... Il pagamento dell importo, dovuto alla firma della presente polizza, di Euro... (..) è stato effettuato a mani del sottoscritto oggi... alle ore... in... IL BROKER / ESATTORE...

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