Assicurazione della Responsabilità civile verso Terzi e Prestatori di lavoro

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1 Assicurazione della Responsabilità civile verso Terzi e Prestatori di lavoro

2 DEFINIZIONI NEL TESTO CHE SEGUE LE PARTI CONCORDANO CHE SI INTENDONO PER: ASSICURAZIONE POLIZZA CONTRAENTE ASSICURATO SOCIETA PREMIO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IL DOCUMENTO CHE PROVA L ASSICURAZIONE IL SOGGETTO CHE STIPULA L ASSICURAZIONE COME SOTTO INDICATO IL/I SOGGETTO/I IL CUI INTERESSE E TUTELATO DALL ASSICURAZIONE, a titolo esemplificativo, la USL ed i suoi Organi, Direttore Generale, Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario, i Componenti del Collegio Sindacale, nonché il personale dipendente; L IMPRESA ASSICURATRICE E/O GLI ASSICURATORI LA SOMMA DOVUTA ALLA SOCIETA SINISTRO LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO PERVENUTA ALL ASSICURATO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA DELL ASSICURAZIONE SINISTRO IN SERIE PIU RICHIESTE DI RISARCIMENTO PERVENUTE ALL ASSICURATO PROVENIENTI DA SOGGETTI TERZI IN CONSEGUENZA DI UNA PLURALITA DI EVENTI E RICONDUCIBILI ALLO STESSO ATTO, ERRORE OD OMISSIONE OA A PIU ATTI, ERRORI OD OMISSIONI TUTTI RICONDUCIBILI AD UNA MEDESIMA CAUSA, LE QUALI TUTTE SARANNO CONSIDERATE COME UN UNICO SINISTRO; RICHIESTA DI RISARCIMENTO INDENNIZZO FRANCHIGIA per SINISTRO. QUALSIASI CITAZIONE IN GIUDIZIO O ALTRA COMUNICAZIONE SCRITTA DI RICHIESTA DANNI INVIATA ALL ASSICURATO; SI INTENDE PARIFICATA ALLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO LA FORMALE NOTIFICA DELL AVVIO DI INCHIESTA DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI IN RELAZIONE A DANNI PER I QUALI È PRESTATA L ASSICURAZIONE NEL MOMENTO IN CUI IL CONTRAENTE/ASSICURATO NE VENGA PER LA PRIMA VOLTA A CONOSCENZA CON COMUNICAZIONE SCRITTA; LA SOMMA DOVUTA DALLA SOCIETA IN CASO DI SINISTRO L IMPORTO CHE, PER OGNI SINISTRO, VIENE DETRATTO DALL AMMONTARE LIQUIDABILE A TERMINI DI POLIZZA PER IL RISARCIMENTO DI DANNI E CHE RIMANE A CARICO DEL CONTRAENTE. GLI ASSICURATORI RISPONDONO DI QUELLA PARTE DI TALE IMPORTO, CHE SUPERA LA FRANCHIGIA MASSIMALE LA SOMMA PER IL PERIODO DI ASSICURAZIONE SPECIFICATA NELLA SCHEDA DI POLIZZA COSE PAZIENTE OGGETTI MATERIALI E ANIMALI OGNI UTENTE CHE USUFRUISCA DEI SERVIZI QUALI DEFINITI ALLA VOCE ATTIVITA. COMPRENDE, PER LE DONNE INCINTE, ANCHE IL FIGLIO NON ANCORA NATO PERIODO DI IL PERIODO DI VALIDITA DELLA POLIZZA COME SPECIFICATO NELLA ASSICURAZIONE SCHEDA DI POLIZZA PER IL QUALE VIENE PAGATO IL PREMIO 2

3 DOVERE PROFESSIONALE IL DOVERE ORIGINANTESI SPECIFICATAMENTE DAL RAPPORTO PROFESSIONALE TRA IL MEDICO ED IL PAZIENTE RETROATTIVITA LA DATA ANTECEDENTE FIN DALLA QUALE E VALIDA LA COPERTURA DEI FATTI E/O DEGLI EVENTI DAI QUALI CONSEGUANO UNA O PIU RICHIESTE DI RISARCIMENTO ASSICURATE DA QUESTA POLIZZA GESTORE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO LA PERSONA O L ENTE IDENTIFICATO NELLA POLIZZA, A CUI VIENE DEMANDATA DALLA SOCIETA LA GESTIONE DI TUTTE LE RICHIESTE DI RISARCIMENTO FINO ALLA LORO DEFINIZIONE. TALE PERSONA OD ENTE GESTIRA TUTTE LE RICHIESTE DI RISARCIMENTO SOTTOPONENDO IL PROPRIO RAPPORTO FINALE PER IL PAGAMENTO ALL ASSICURATO/CONTRAENTE PERSONALE DIPENDENTE I DIPENDENTI E COLLABORATORI DELL ASSICURATO, COMPRESO IL PERSONALE MEDICO E PARAMEDICO, COMPRESI I MEDICI A RAPPORTO CONVENZIONALE, COMPRESO IL PERSONALE DIPENDENTE DA ALTRE A.S.L./A.S.O. CONVENZIONATE CON L ASSICURATO, COMPRESI I MEDICI DELLA CONTINUITA ASSISTENZIALE E I MEDICI DELL EMERGENZA TERRITORIALE, E COMPRESO ALTRESI IL PERSONALE DIPENDENTE DALL ASSICURATO/CONTRAENTE PER ATTIVITA SANITARIA ESERCITATA PRESSO ALTRI ENTI E/O STRUTTURE SULLA BASE DI SPECIFICHE CONVENZIONI, NONCHE PERSONALE DIPENDENTE DELL ASSICURATO/CONTRAENTE PER ATTIVITA SANITARIA ESERCITATA IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE INTRA MOENIA SIA PRESSO LE STRUTTURE DELL ASSICURATO SIA ALL ESTERNO PRESSO STRUTTURE CONVENZIONATE OVVERO PRESSO LO STUDIO PRIVATO QUALORA DEBITAMENTE AUTORIZZATO DALL AMMINISTRAZIONE. SONO COMPRESI INOLTRE GLI SPECIALIZZANDI, I BORSISTI, I TIROCINAMNTI E GLI ALLIEVI DELLE SCUOLE PER IL RILASCIO DEL DIPLOMA UNIVERSITARIO E O.S.S., QUANDO OPERANO SOTTO LA DIRETTA RESPONSABILITA DELL AZIENDA ASSICURATA NELL AMBITO DELLE STRUTTURE AZIENDALI ATTIVITA SVOLTA IL CONTRAENTE SVOLGE L ATTIVITA DI: - ASSISTENZA SANITARIA EROGATA A LIVELLO OSPEDALIERO, TERRITORIALE, AMBULATORIALE E DOMICILIARE; - ASSISTENZA FARMACEUTICA - ASSISTENZA VETERINARIA; - PREVENZIONE; - QUALSIASI ALTRA ATTIVITA A CONDIZIONE CHE SIA ACCESSORIA, AUSILIARE, CONSEGUENTE OD INCIDENTALE ALLO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA SOPRA DESCRITTA LA DESCRIZIONE DI CUI SOPRA VIENE RIPORTATA A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON LIMITATIVO. 3

4 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione (artt.1892, 1893 e 1894 C.C.). Art. 2 Altre assicurazioni L Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art C.C.). Art. 3 Decorrenza della garanzia e pagamento del premio L'assicurazione ha effetto dalle ore 00 del giorno indicato in polizza. Il premio verrà corrisposto entro il 30 giorno successivo alla consegna degli originali di polizza. Il premio deve essere pagato alla Società di brokeraggio che gestisce il contratto. Se il Contraente non paga le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art del Codice Civile. Art 4 Regolazione del premio Premio non soggetto a regolazione. Art. 5 Durata dell assicurazione Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza. Il Contraente ha la facoltà altresì di affidare alla Società servizi analoghi per una durata massima pari a quella iniziale. E inoltre facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d ora a prorogare in tal caso l assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di tre mesi decorrenti dalla scadenza. Art. 6 Modifiche dell assicurazione Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 7 Aggravamento del rischio L Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione (art.1898 C.C.). Art. 8 Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio a decorrere dalla scadenza successiva alla comunicazione dell Assicurato (Art C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso. 4

5 Art. 9 Obblighi dell Assicurato in caso di sinistro In caso di sinistro, l Ufficio/Reparto o Funzionario preposto dell Assicurato/Contraente deve darne avviso scritto al Gestore delle richieste di risarcimento, oppure al broker designato dall art. 18, immediatamente e/o comunque entro 15 giorni lavorativi dal momento in cui ne ha avuto conoscenza. Devono inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'assicurato/contraente sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro successivamente a lui pervenuti. Se l'assicurato/contraente omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, la Società ha il diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto (art C.C.). Art. 10 Gestione delle vertenze - Spese di resistenza La Società assume a nome dell'assicurato/contraente, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso. L'Assicurato/Contraente è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente e/o tramite il legale rappresentante in giudizio ove la procedura lo richieda la Società ha il diritto di rivalersi sull'assicurato/contraente del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato/contraente. In materia opera il disposto dell art del codice civile. La Società non rimborsa le spese incontrate dall'assicurato/contraente per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. Qualora la Società manifestasse l opinione di dover pagare una richiesta di risarcimento e se il Contraente assicurato volesse invece continuare a resistere alla stessa, con il consenso scritto della Società, il Contraente assicurato potrà continuare a contestare la richiesta di risarcimento; se così avverrà la Società sarà responsabile solo dell importo (comprese le spese ed i costi legali) in base al quale la richiesta di risarcimento poteva essere tacitata alla data in cui il Contraente assicurato ha deciso di continuare a contestare la richiesta. Art. 11 Facoltà bilaterale di recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, gli Assicuratori e l Assicurato possono recedere dall assicurazione, con preavviso di 120 giorni. In tali casi, la Società, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio pagato e non corso. Art. 12 Deroga alla tacita proroga A parziale deroga di quanto disposto dall Art Codice Civile, il presente contratto non è soggetto a tacita proroga e cessa alla naturale scadenza senza obbligo di disdetta. Art. 13 Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico dell assicurato. Art. 14 Foro competente Le parti contraenti riconoscono come unico foro competente, per qualsiasi controversia, quello del luogo ove ha sede il Contraente. Art. 15 Estensione territoriale 5

6 La validità dell'assicurazione è estesa al mondo intero escluso i danni verificatisi e giudizi instaurati in Usa e Canada. La garanzia è operante per le richieste di risarcimento presentate in Italia comprese anche quelle richieste per le quali la sola fase di esecuzione avviene nel territorio dello Stato Italiano. Art. 16 Ripartizione dell assicurazione e delega L Assicurazione è ripartita per quota tra le società indicate nel riparto del premio allegato e, in caso di sinistro, ciascuna di esse concorrerà al pagamento dell indennizzo in proporzione alla quota di rischio garantito con l esclusione di qualsiasi responsabilità solidale. La Compagnia.., all uopo designata Coassicuratrice delegataria dichiara di avere ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per cono e ciò vale anche per il presente atto. Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall una all altra parte solo per il tramite della Compagnia. la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato. Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese costituitasi ai termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell art del codice civile, essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore. La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d impresa concomitante o successivo all aggiudicazione della gara. Art. 17 Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non é qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Art. 18 Clausola Broker Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza all ATI Marsh/A.I.B. in qualità di broker ai sensi dell art. 109 lett. b), D. Lgs. 209/2005. La Società riconosce, pertanto, che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell Assicurato dall ATI Marsh/A.I.B. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE Art. 19 Responsabilità Civile verso terzi La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato/contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per: - morte e lesioni personali; - distruzione e deterioramento di cose; in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione allo svolgimento dell'attività per la quale è prestata l'assicurazione. E compresa la responsabilità civile derivante all Assicurato/Contraente per fatti imputabili al personale dipendente dell Assicurato/Contraente, che opera nelle strutture anche mobili (ed anche su ambulanze ed elicotteri) di proprietà o gestione dell Assicurato/Contraente e la Società rinuncia al diritto di surroga nei confronti di tali soggetti con l esclusione dei danni derivanti da dolo o colpa grave. 6

7 La garanzia opera purché l'assicurato/contraente disponga delle autorizzazioni previste dall'ordinamento giuridico e dai regolamenti vigenti per l'esercizio dell'attività oggetto della presente assicurazione. Art. 20 Persone non considerate terze Ai fini dell'assicurazione R.C.T. sono considerati terzi tutte le persone fisiche e giuridiche con la sola esclusione: a) dei dipendenti del Contraente, soggetti all'assicurazione obbligatoria (INAIL), per gli infortuni dagli stessi subiti in occasione di lavoro in quanto in tal caso opera la garanzia R.C.O.; b) dei soggetti non dipendenti del Contraente per i quali lo stesso debba provvedere alla copertura obbligatoria INAIL (opera la garanzia R.C.O.). Pertanto i prestatori di lavoro sopra definiti sono considerati terzi qualora subiscano il danno non in occasione di prestazione svolta presso o per conto dell Assicurato Contraente e/o per danni arrecati a cose di proprietà dei prestatori di lavoro stessi. A titolo di maggior precisazione, si prende atto fra le parti che sono considerati terzi tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro come sopra definiti (compresi il Direttore Generale, il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario nonché il Collegio Sindacale), anche nel caso di partecipazione alle attività dell'assicurato stesso, (manuali e non), a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell'ambito delle suddette attività. Art. 21 Danni esclusi dalla garanzia responsabilità civile verso terzi (RCT) La garanzia non comprende i danni: a) direttamente riconducibili alla intenzionale mancata osservanza e violazione delle disposizioni di legge o dei regolamenti inerenti il funzionamento e la gestione delle strutture sanitarie e dei relativi impianti della USL assicurata, da parte del Direttore Generale, Amministrativo e Sanitario nonché del Responsabile del Servizio di protezione e sicurezza incaricato ai sensi del d. lgs. 81/2008; b) conseguenti ad interventi di chirurgia estetica e di natura estetico e fisionomica; c) conseguenti a: inquinamento dell aria, dell acqua, di fabbricati o del suolo; interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d acqua alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trovi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento; d) da proprietà ed uso di aeromobili e natanti, nonché i rischi soggetti all assicurazione obbligatoria ai sensi degli artt. 122 e ss. del d. lgs. 209/2005; e) a cose che l Assicurato/Contraente o i suoi dipendenti detengano o possiedano a qualsiasi titolo; f) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; g) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell ambito di esecuzione di tali operazioni; h) da proprietà di fabbricati diversi da quelli ove si svolge l'attività assicurata; i) da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tali tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali, nei fabbricati in cui si svolge l attività assicurata. j) da furto; k) da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; l) di qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura amianto, nonchè ogni responsabilità derivante dall asbestosi o ogni altra malattia collegata; m) di qualunque natura derivanti da campi elettromagnetici; 7

8 n) conseguenti ad atti di terrorismo, atti di sabotaggio ed atti di guerra in genere; o) i danni conseguenti ad omessa vigilanza veterinaria e di igiene alimentare in relazione all'encefalopatia spungiforme (BSE) o nuove varianti della malattia di Creutzfed-Jacob; p) danni derivanti da utilizzo o contaminazione con organismi geneticamente modificati; q) detenzione o impiego di esplosivi. Art 22 Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato/contraente, purché in regola, al momento del fatto che ha originato il sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile: 1) i sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del predetto D.P.R. e addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione; 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un invalidità permanente. La garanzia R.C.O. vale anche per azioni di rivalsa esperite dall'inps ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n La garanzia opera purché l'assicurato/contraente disponga delle autorizzazioni previste dall'ordinamento giuridico e dai regolamenti vigenti per l'esercizio dell'attività oggetto della presente assicurazione. L assicurato è esonerato dall obbligo di denunciare le posizioni assicurative accese presso l INAIL, fermo l obbligo in sede di regolazione del premio, di denunciare tutte le retribuzioni erogate. Art. 23 Danni esclusi dalla garanzia R.C.O. La garanzia R.C.O. non vale per i danni: - derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; - derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive - di qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura amianto, nonchè ogni responsabilità derivante dall asbestosi o ogni altra malattia collegata; - di qualunque natura derivanti da campi elettromagnetici; - conseguenti ad atti di terrorismo, atti di sabotaggio ed atti di guerra in genere. Art. 24 Validità dell'assicurazione - Retroattività L assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all Assicurato nel periodo di efficacia dell Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere a decorrere dalle ore del 1/08/1999, data di retroattività della presente polizza. Resta inteso che la garanzia non vale per le richieste di risarcimento che risultano essere già state presentate all'assicurato prima dell'inizio del periodo di assicurazione o per quelle che si riferiscono a fatti e/o comportamenti posti in essere anteriormente al periodo massimo di retroattività della Polizza. Art. 25 Massimale L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza di: ,00 per ciascun sinistro, per sinistro in serie, ,00 per anno assicurativo 8

9 Relativamente ai comportamenti colposi posti in essere nel periodo compreso tra le ore del 1/8/1999 e ore 24 del 1/8/2004 l'assicurazione è prestata fino alla concorrenza di: ,00 per ciascun sinistro, per l intero periodo. Art. 26 Franchigia per sinistro Il presente contratto è soggetto all applicazione di una franchigia per sinistro di ,00= Il costo del servizio di gestione dei sinistri in franchigia è a totale carico della Società in ogni caso. La trattazione e definizione di ogni sinistro, debitamente denunciato alla Società, è condotta dalla Società, con il concorso degli Uffici competenti del Contraente. In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Società provvederà all integrale liquidazione del danno a favore dell avente diritto, recuperando poi successivamente con scadenze trimestrali le somme a carico del Contraente a titolo della suddetta franchigia. Il contraente deve rimborsare tali importi entro 30 giorni dalla richiesta. Art. 27 Rinuncia alla rivalsa in caso di colpa grave (Garanzia finanziata con il contributo esclusivo del personale medico e del ruolo sanitario) A fronte della corresponsione del premio aggiuntivo determinato in polizza e in conformità al contratto collettivo di lavoro vigente, nell intesa che il Contraente provvederà direttamente al recupero degli importi dallo stesso anticipati, la Società si obbliga a tenere indenne gli Assicurati da quanto dagli stessi dovuto quali civilmente responsabili ai sensi di legge esclusivamente in conseguenza di eventi addebitabili a loro colpa grave (giudizialmente accertata con provvedimento definitivo o esecutivo dell autorità giudiziaria competente) che abbiano causato a terzi la morte, lesioni personali ovvero danni materiali nello svolgimento della professione sanitaria e derivante: dall azione di rivalsa esperita dalla Società ai sensi delle Condizioni della presente polizza; dall azione di rivalsa esperita direttamente dalla Contraente nei casi previsti dalla legge limitatamente ai sinistri dalla stessa pagati in quanto rientranti nella franchigia. ESTENSIONI/PRECISAZIONI DI GARANZIA DISTRIBUZIONE ED UTILIZZAZIONE DEL SANGUE La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all Assicurato/Contraente per danni cagionati a terzi in conseguenza della distribuzione o dell utilizzazione del sangue o dei suoi preparati o derivati di pronto impiego, compreso i danni da HIV. La garanzia è operante a condizione che: l Assicurato/Contraente abbia ottemperato a tutti gli obblighi previsti in merito al controllo preventivo del sangue da leggi e/o circolari ministeriali specifiche sulla materia e in vigore al momento del fatto. R.C. SOSTANZE RADIOATTIVE a) L assicurazione comprende i danni derivanti dalla detenzione e dall uso delle fonti e delle sostanze radioattive e degli apparecchi radiologici utilizzati nello svolgimento dell attività assicurata. b) L Assicurazione è efficace a condizione che l attività dell Assicurato/Contraente sia intrapresa con l osservanza delle norme vigenti in materia, nonché delle prescrizioni della competente autorità. L Assicurato/Contraente si impegna altresì ad uniformarsi alle norme ed alle prescrizioni successivamente emanate, a valersi esclusivamente di personale tecnico specializzato ed idoneamente protetto e ad allontanare qualsiasi persona estranea all impiego delle fonti dai locali di conservazione od uso delle fonti stesse. 9

10 c) L Assicurato/Contraente accorda alla società la facoltà di ispezione del rischio, senza che tale facoltà diminuisca gli impegni e gli obblighi assunti in forza della presente condizione. SPERIMENTAZIONI La garanzia comprende le sperimentazioni autorizzate con esclusione dei danni derivanti da vizi e/o difetti originari dei prodotti somministrati. GARANZIA INQUINAMENTO ACCIDENTALE A parziale deroga dell art. 21 Danni esclusi dalla garanzia R.C.T. delle Condizioni Generali, si precisa che la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell acqua, dell aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. ESTENSIONE DELL ASSICURAZIONE R.C.O. ALLE MALATTIE PROFESSIONALI L assicurazione della Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall INAIL, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali o dovute a causa di servizio dalla magistratura L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'assicurato dopo la decorrenza della presente polizza a condizione che tali richieste siano conseguenza di comportamenti colposi posti in essere non oltre tre anni prima della data di stipula della presente Polizza. Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società: a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi; b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione. La garanzia non vale: 1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; 2) per le malattie professionali conseguenti: a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell impresa; b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell impresa. La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti in rapporto alle circostanze; 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell Assicurato, ispezioni per le quali l Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria. Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni generali di Assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l Assicurato/Contraente ha l obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato. DANNI DA INCENDIO 10

11 L assicurazione è operante altresì per i danni a cose di terzi conseguenti ad incendio delle cose di proprietà dell Ente assicurato o dallo stesso detenute. La presente estensione opera a secondo rischio rispetto ai massimali previsti, per lo stesso rischio, da valide polizze incendio. R.C. PER PROVE ED ESAMI CONNESSE ALL ASSUNZIONE DI PERSONALE Premesso che l Ente assicurato al fine di assumere il personale occorrente per la sua attività effettua selezioni e prove pratiche, si conviene che sono considerati terzi tutti coloro che eseguono un saggio delle loro capacità tecniche e professionali. DANNI A VEICOLI IN SOSTA La garanzia copre altresì i danni per i quali sussiste una responsabilità dell Ente assicurato o di persona della quale, o con la quale debba rispondere, provocati ai veicoli di terzi, degli amministratori e dei dipendenti in sosta negli spazi appositamente autorizzati di pertinenza dell Ente assicurato. Tale garanzia viene prestata con esclusione dei danni da furto e /o incendio e comunque alle cose in essi contenute. DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO L assicurazione comprende il risarcimento dei danni ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico nell ambito dei luoghi dove si svolgono le anzidette operazioni. USO DI MEZZI NON A MOTORE La presente assicurazione si estende alla Responsabilità civile che può incombere all Ente assicurato per fatto dei suoi dipendenti i quali usino a scopo di servizio e per ordine e conto del Contraente stesso le biciclette, i tricicli, i furgoncini a pedale ed i carretti a mano di sua proprietà. R.C. COMMITTENZA DEI LAVORI DATI IN APPALTO Per tutti i lavori e/o gestioni e/o servizi ceduti in appalto la garanzia deve intendersi prestata per la Responsabilità Civile derivante all Ente assicurato nella sua qualità di committente. COMMITTENZA AUTO La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all Ente assicurato ai sensi dell art c.c per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti e/o convenzionati in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. E fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili nei limiti in cui sia operante la copertura assicurativa di R.C. auto. Questa specifica estensione di garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. CONVEGNI E MANIFESTAZIONI La garanzia comprende la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, convegni, stages, manifestazioni e sono compresi anche i danni cagionati a terzi dai partecipanti per conto dell Assicurato/Contraente nel mondo intero. R.C. ATTIVITA VARIE La garanzia comprende: - attività di servizio di vigilanza effettuato anche direttamente dall Assicurato/Contraente od affidato a ditte esterne convenzionate con impiego di guardiani anche armati e con cani. 11

12 - la responsabilità civile dell Assicurato/Contraente nella sua qualità di Committente dei lavori di manutenzione straordinaria, sopraelevazione, ampliamento o demolizione. - la responsabilità civile derivante dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari, striscioni, antenne radiotelevisive, parcheggi, alberi e recinzioni in muratura e non, con l intesa che, qualora la manutenzione venga affidata a terzi, la garanzia opererà a favore dell Assicurato/Contraente nella sua qualità di committente dei lavori. - la responsabilità civile derivante dalla partecipazione ed organizzazione di attività ricreative e dopolavoristiche, gite organizzate dall Assicurato/Contraente oppure dal C.R.U.S.L. - partecipazioni, anche di stranieri, a stages di formazione e/o perfezionamento presso le strutture dell Assicurato/Contraente - partecipazione di terzi non dipendenti (allievi e docenti e/o simili) autorizzati ad effettuare tirocinio o frequenze volontarie presso le strutture ed i presidi dell Assicurato/Contraente ed ai fini di questa garanzia gli stessi saranno considerati come terzi - frequentazione di terzi delle scuole per Infermieri Professionali con possibilità di effettuare esercitazioni e praticantato presso tutte le strutture dell Assicurato/Contraente ed ai fini di questa garanzia gli stessi saranno considerati come terzi. - operazioni di donazione di sangue da parte degli iscritti alle Associazioni di donatori di sangue convenzionate con l'asl, nell'ambito... delle strutture dell Assicurato/Contraente ed ai fini di questa garanzia gli stessi saranno considerati come terzi. INTERRUZIONI O SOSPENSIONI DI ATTIVITA La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all Assicurato/Contraente per danni terzi conseguenti ad interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi. COSE CONSEGNATE E NON CONSEGNATE Limitatamente alla strutture sanitarie e/o ospedaliere ed in deroga dell art. 21, la garanzia comprende i danni dei quali l Assicurato sia tenuto a rispondere verso gli assistiti o gli ospiti, ai sensi di legge, per sottrazione, distruzione o deterioramento di cose portate, consegnate o non consegnate. Questa garanzia non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli a motore in genere e cose in essi contenute. Sono infine esclusi i danni cagionati da incendio o da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento o di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili. SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE E CIBI La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all Ente assicurato per la somministrazione di bevande e cibi anche tramite servizio mensa appaltato e distributori automatici, di proprietà dell Ente e/o di Terzi. E fatto salvo il diritto di rivalsa degli Assicuratori sulle ditte aggiudicatarie dei servizi di somministrazione. IMPIEGO DI PERSONALE VOLONTARIO La garanzia comprende l impiego di personale anche volontario che effettui servizio sulle autoambulanze e gli elicotteri, esclusi comunque i danni da circolazione e navigazione aerea e i volontari per attività di donazione del sangue. DANNI ESTETICI A parziale deroga dell Art. 21 la garanzia comprende i danni estetici e fisionomici, purché determinati da errore tecnico nell intervento, con esclusione della garanzia delle pretese per mancata rispondenza dell intervento all obbligazione di risultato assunta dal Contraente/Assicurato e da personale dipendente del cui fatto il Contraente/Assicurato debba rispondere. 12

13 ATTIVITA INTRAMURARIA la garanzia è estesa all attività intramuraria svolta secondo le modalità indicate nel testo delle condizioni di polizza alla voce personale dipendente ed effettuata dal personale medico, infermieristico e tecnico. COMITATO ETICO L assicurazione della RCT è estesa alle attività svolte dal Comitato Etico della Contraente alle seguenti condizioni: Oggetto della garanzia: La Società si obbliga a tenere indenne i membri del Comitato Etico di quanto questi siano tenuti a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati ai soggetti sottoposti alla sperimentazione per morte e lesioni personali verificatisi in relazione alla loro attività svolta secondo le normative vigenti. Esclusioni: L Assicurazione non comprende: a) i danni che derivino dalla intenzionale violazione da parte dell assicurato di norme, leggi, regolamenti o disposizioni tecniche; b) i danni che siano imputabili alla responsabilità degli sperimentatori e degli sponsor delle sperimentazioni; c) i danni imputabili a vizio del consenso, esclusivamente qualora il consenso informato sia considerato non validamente prestato ai sensi del punto 3 dell allegato n. 1 al decreto del Ministero della Sanità ; d) i danni imputabili ad inidoneità od insufficienza di coperture assicurative obbligatorie dello sponsor. 13

14 INFORMAZIONI RETRIBUZIONI ANNUE LORDE CORRISPOSTE NELL ANNO 2008: SITUAZIONE SINISTRI DATA DENUNCIA RISERVATO LIQUIDATO 07/05/ , ,00 29/05/02 0,00 0,00 07/06/02 0, ,00 25/06/02 0,00 0,00 02/08/02 0, ,39 05/08/02 0,00 0,00 13/08/02 0, ,00 23/08/02 0,00 0,00 02/09/02 0,00 0,00 19/09/02 0,00 302,58 20/09/02 0, ,00 20/09/02 0,00 0,00 23/09/02 0,00 28,92 14/10/02 0,00 361,51 15/10/02 0,00 0,00 07/11/02 0, ,68 15/11/02 0, ,48 19/11/02 0,00 0,00 20/11/02 0,00 0,00 29/11/02 0,00 0,00 03/12/02 0,00 0,00 09/01/ ,00 0,00 10/01/03 0,00 237,68 29/01/03 0,00 0,00 07/02/03 0,00 0,00 11/02/03 0,00 0,00 24/02/03 0, ,00 04/03/03 0, ,36 07/03/03 0,00 0,00 18/03/03 0,00 0,00 26/03/03 0, ,00 27/03/03 0,00 0,00 28/03/03 0,00 0,00 28/03/03 0,00 0,00 02/04/03 0,00 0,00 15/04/03 0,00 0,00 21/07/03 0, ,00 07/08/ ,00 0,00 25/08/03 0, ,69 05/09/03 0, ,00 19/09/03 0, ,60 26/09/03 0, ,00 14

15 27/09/03 0, ,00 03/10/03 0, ,00 15/10/03 0, ,41 24/11/ ,00 0,00 05/12/03 0,00 0,00 18/12/03 0,00 0,00 15/01/04 0,00 0,00 25/02/ , ,90 05/03/04 0,00 0,00 08/03/ ,00 0,00 17/03/04 0, ,00 22/03/04 0,00 0,00 01/04/04 0,00 0,00 06/04/04 0,00 0,00 27/04/04 0,00 0,00 04/05/04 0, ,00 24/05/04 0,00 0,00 03/06/04 0, ,00 04/06/04 0,00 0,00 09/06/04 0,00 0,00 21/06/04 0, ,00 22/06/04 0, ,46 22/06/04 0, ,00 23/06/ ,00 0,00 28/06/04 0,00 80,00 09/08/04 0,00 58,00 11/08/04 0,00 0,00 31/08/04 0,00 0,00 13/09/04 0,00 0,00 16/09/04 0,00 0,00 17/09/04 0,00 0,00 05/10/ ,00 0,00 08/10/ ,00 0,00 21/10/04 0,00 0,00 25/10/04 0,00 0,00 26/10/ ,00 0,00 02/11/04 0,00 0,00 10/11/04 0,00 0,00 15/11/04 0,00 0,00 24/11/04 0,00 0,00 25/11/04 0, ,00 01/12/04 0, ,00 28/01/05 0,00 0,00 04/02/05 0,00 0,00 10/02/05 0,00 240,00 28/02/05 0, ,60 21/03/05 0,00 0,00 24/03/ ,00 0,00 12/04/05 0,00 0,00 14/04/ ,00 0,00 22/04/05 0,00 0,00 27/04/05 0, ,00 15

16 03/06/05 0,00 0,00 06/06/05 0,00 0,00 07/06/05 0,00 0,00 07/06/05 0,00 0,00 14/06/05 0,00 0,00 20/06/05 0, ,00 21/06/05 0,00 0,00 22/06/05 0,00 0,00 01/07/ ,00 0,00 01/07/ ,00 0,00 01/07/ ,00 0,00 01/07/ ,00 0,00 01/07/05 500, ,00 01/07/ ,00 0,00 01/07/ ,00 0,00 01/07/ ,00 0,00 01/07/05 0,00 0,00 04/07/05 0,00 0,00 04/07/05 0,00 0,00 13/07/05 0, ,00 09/09/05 0,00 0,00 04/10/05 0,00 0,00 14/10/05 0,00 0,00 10/11/05 0,00 0,00 11/11/05 0,00 0,00 19/12/05 0,00 967,50 20/12/05 0,00 170,00 29/12/05 0,00 0,00 30/12/05 0,00 0,00 02/01/06 0, ,00 31/01/06 0,00 0,00 01/02/ ,00 0,00 01/02/ ,00 0,00 23/02/06 0,00 0,00 06/03/06 0,00 0,00 20/03/06 0, ,00 20/03/06 0,00 220,00 22/03/06 0,00 0,00 24/03/06 0,00 0,00 30/03/06 0,00 0,00 18/04/06 0, ,00 27/04/06 0,00 100,00 09/05/ ,00 0,00 22/05/06 0, ,00 22/05/06 0, ,00 25/05/06 0, ,00 05/06/06 0,00 0,00 05/06/06 0, ,00 16/06/06 0, ,00 20/06/06 0, ,00 23/06/06 0, ,00 28/07/06 0,00 0,00 16

17 22/08/ ,00 0,00 11/09/ ,00 0,00 11/09/06 0,00 0,00 24/10/06 0,00 0,00 26/10/ ,00 0,00 21/11/06 0,00 0,00 28/11/06 0,00 0,00 29/11/06 0,00 0,00 19/12/06 0,00 0,00 03/01/07 0,00 0,00 05/01/ ,00 0,00 08/01/ ,00 0,00 24/01/07 0, , , ,76 DATA DENUNCIA RISERVATO LIQUIDATO 01/02/ , ,00 06/02/07 0,00 0,00 13/02/07 0,00 0,00 14/02/ ,00 0,00 09/03/07 0, ,00 15/03/07 0,00 0,00 26/03/07 0,00 0,00 12/04/07 0,00 200,00 18/04/ ,00 0,00 19/04/07 0,00 550,00 03/05/07 0,00 0,00 11/05/07 0,00 0,00 14/05/07 0, ,00 21/05/07 0, ,00 19/06/07 0,00 0,00 20/06/ ,00 0,00 21/06/ ,00 0,00 22/06/ ,00 0,00 09/07/07 0,00 115,00 23/07/07 0, ,00 24/07/07 0,00 0,00 24/07/07 0,00 0,00 31/07/07 0,00 0,00 24/08/07 0,00 0,00 05/09/07 0,00 0,00 15/10/07 0, ,00 15/10/07 0, ,00 22/10/ ,00 0,00 22/10/07 0,00 50,00 25/10/07 0,00 0,00 06/11/07 0,00 0,00 26/11/07 0,00 0,00 27/11/ ,00 0,00 13/12/07 0,00 0,00 13/12/ ,00 0,00 17

18 27/12/07 0,00 0,00 21/01/08 0, ,00 28/01/ ,00 0,00 11/02/ ,00 0,00 22/02/ , ,00 22/02/08 0,00 0,00 28/02/08 0,00 0,00 07/03/ ,00 0,00 13/03/08 0,00 0,00 16/04/08 0,00 0,00 15/05/08 0,00 0,00 22/05/ ,00 0,00 23/05/08 0, ,00 23/05/ ,00 0,00 05/06/08 0,00 0,00 06/06/08 0,00 0,00 19/06/ ,00 0,00 20/06/08 0,00 0,00 24/06/08 0,00 0,00 09/07/08 0,00 0,00 15/07/08 0,00 0,00 04/08/08 0,00 0,00 13/08/08 0,00 0,00 27/08/ ,00 0,00 15/09/08 0, ,00 15/09/08 0, ,40 19/09/08 0, ,00 29/09/ ,00 0,00 11/11/ ,00 0,00 11/11/ ,00 0,00 25/11/ ,00 0,00 28/11/ ,00 0,00 05/12/ ,00 0,00 10/12/ ,00 0,00 12/12/ ,00 0,00 16/12/ ,00 0,00 16/12/ ,00 0,00 17/12/08 0,00 0,00 03/01/ ,00 0,00 19/01/ ,00 0,00 21/01/ ,00 0,00 23/01/ ,00 0,00 27/01/ ,00 0,00 28/01/09 0,00 0,00 02/02/09 0,00 0,00 03/02/09 0,00 0,00 12/02/ ,00 0,00 16/02/09 0,00 0,00 20/02/09 0,00 0,00 02/03/ ,00 0,00 03/03/09 0, ,80 05/03/ ,00 0,00 18

19 25/03/ ,00 0,00 16/04/ ,00 0,00 21/04/09 0,00 0,00 22/04/ ,00 0,00 23/04/ ,00 0,00 30/04/ ,00 0,00 04/05/ ,00 0,00 11/05/ ,00 0,00 15/05/ , ,00 20/05/ ,00 0,00 29/05/ ,00 0,00 10/06/ ,00 0,00 19

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