REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RECANATI

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1 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RECANATI INDICE TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Oggetto del Regolamento Art. 2 - Ambito di applicazione del Regolamento Art. 3 - Finalità Art. 4 - Classificazione dei rifiuti Art. 5 - Definizioni Art. 6 - Principi generali e criteri di comportamento Art. 7 - Attività di competenza del Comune Art. 8 - Forma di gestione Art. 9 - Attività di competenza dei produttori di rifiuti solidi urbani o assimilabili Art Obblighi dei produttori di rifiuti speciali anche pericolosi Art Divieti e criteri di comportamento Art Ordinanze contingibili e urgenti Art Disinfezione e disinfestazione dei mezzi e delle attrezzature Art Tutela sanitaria del personale addetto al servizio TITOLO II - ASSIMILABILITA RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI Art Condizioni di assimilabilità Art Procedure di accertamento per l assimilazione ai rifiuti urbani TITOLO III - DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI INTERNI NON DIFFERENZIABILI Art Conferimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani Art Organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani Art Contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati Art Organizzazione per il servizio di raccolta Art Modalità di raccolta Art Organizzazione del trasporto TITOLO IV - DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI INTERNI DIFFERENZIABILI Art Organizzazione generale della raccolta differenziata

2 Art Finalità della raccolta differenziata Art. 25 Tipologia di raccolta Art. 26 Modalità di raccolta Art Centro Multiraccolta Art. 28 Istituzione di eventuali nuovi servizi di raccolta differenziata Art. 29 Trasporto dei rifiuti TITOLO V - DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI Art. 30 Rifiuti sanitari Art. 31 Rifiuti inerti Art. 32 Beni durevoli Art. 33 Veicoli a motore e rimorchi Art. 34 Rifiuti cimiteriali Art. 35 Imballaggi e rifiuti da imballaggio TITOLO VI - DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI Art. 36 Perimetro di servizio Art. 37 Servio di spazzamento manuale e meccanizzato Art Cestini porta rifiuti Art Pulizia dei mercati Art Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi Art Pulizia delle aree adibite a luna park, circhi e spettacoli viaggianti Art Rifiuti prodotti durante manifestazioni pubbliche Art Pulizia dei pozzetti stradali, delle caditoie e feritoie Art Carico e scarico di merci e materiali Art. 45 Pulizia terreni non occupati da fabbricati Art. 46 Disposizioni per proprietari di animali domestici Art Lavaggio delle aree pubbliche e zona mercato Art Disposizioni diverse Titolo VII - DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILABILI AGLI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI Art Obblighi dei produttori di rifiuti speciali pericolosi

3 Art Conferimento, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi TITOLO VIII - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI COMUNALI IN MATERIA DI BONIFICA DEI LUOGHI INQUINATI Art Scarichi abusivi Art Bonifica e ripristino ambientale dei luoghi inquinati TITOLO IX - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI Art Tariffa gestione rifiuti urbani Art Regolamenti Art Osservanza di altre disposizioni Art Sanzioni Art Accertamenti delle infrazioni Art Processo informativo e comunicativo Art Efficacia del REGOLAMENTO Allegato a - ELENCO DEI RIFIUTI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI (di cui al n 1 punto lettera a) della DELIBERA 27/7/1984 del Comitato interministeriale di cui all art. 5 del D.P.R. 915/82) Allegato B - ELENCO DELLE VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO E RELATIVE SANZIONI COMMINABILI TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Oggetto del Regolamento 1. Il presento REGOLAMENTO ha per oggetto la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati, di cui all Art. 4, nell intero Territorio del Comune di RECANATI. Esso viene adottato ai sensi dell Art. 21 del Decreto Legislativo n. 22 del 5 Febbraio 1997 e susseguenti modifiche ed integrazioni. 2. Le disposizioni del presente REGOLAMENTO non si applicano: a) ai rifiuti radioattivi, b) ai rifiuti speciali pericolosi, c) ai rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, d) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave, e) alle carogne ed ai conseguenti rifiuti agricoli: materiali fecali ed altre sostanze utilizzate nell attività agricola, f) agli scarichi idrici, g) alle emissioni nell aria, h) agli esplosivi, i) ai rifiuti cimiteriali propriamente detti, quali i resti di qualsiasi genere provenienti da esumazione. Art. 2 - Ambito di applicazione del Regolamento 1. Ove non diversamente specificato nell articolato le norme e le prescrizioni del presente REGOLAMENTO si applicano, sia per quanto attiene alle disposizioni specifiche di disciplina dei pubblici servizi di smaltimento dei rifiuti urbani interni ed esterni e di quelli ad essi assimilati sia per quanto attiene alle norme finalizzate alla tutela igienico sanitaria dell Ambiente e della Popolazione, all intero Territorio del Comune di RECANATI. Art. 3 Finalità 1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente REGOLAMENTO al fine di assicurare un elevata protezione dell ambiente e controllo efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti

4 pericolosi. 2. I rifiuti devono essere recuperati e/o smaltiti senza pericolo per la salute dell uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero causare danni all ambiente. 3. Le Autorità competenti adottano, ciascuna nell ambito delle proprie competenze iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti. 4. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero. 5. Tutte le fasi di gestione dei rifiuti devono essere svolte in condizioni di massima sicurezza. Art. 4 - Classificazione dei rifiuti 1. Ai fini dell attuazione del presente REGOLAMENTO i rifiuti sono classificati secondo l origine in rifiuti urbani, e rifiuti speciali e secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. Sono rifiuti urbani: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso civile abitazione; b) i rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) assimilati ai rifiuti domestici per qualità e quantità secondo i criteri fissati nel seguente REGOLAMENTO; c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade o aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali i giardini, parchi e aree cimiteriali. f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonchè gli altri rifiuti provenienti da attività comiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c), e). Sono rifiuti speciali: a) i rifiuti di attività agricole e/o agroindustriali; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione e scavo; c) i rifiuti da lavorazione industriale; d) i rifiuti da attività artigianale; e) i rifiuti da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio; g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie ivi compresi i rifiuti provenienti da esumazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi di da quelli di cui alle lettere b) e c) del primo comma. Sono rifiuti pericolosi: Tutti i rifiuti non domestici precisati nell elenco di cui all allegato D del D. Lgs.vo 22/97, sulla base degli allegati G, H ed I. Art. 5 Definizioni In relazione alle disposizioni e norme contenute nel presente REGOLAMENTO sono fissate le seguenti definizioni di materiali, soggetti, attività ed operazioni qualificanti. Materiali: rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell Allegato A al D. Lgs. 22/97 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l obbligo di disfarsi ; rifiuti urbani interni: i rifiuti di qualunque natura o provenienza raggruppabili in frazioni omogenee e per i quali è previsto il sistema di raccolta a contenitori; rifiuti urbani esterni: i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade o aree pubbliche o sulle strade od aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei fiumi e canali; frazione umida: i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità presenti nei rifiuti urbani; frazione secca residua: i materiali a basso o nullo tasso di umidità aventi di norma elevato contenuto energetico, da avviare alla termodistruzione, o allo smaltimento finale in discarica; compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definire contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definire i gradi di qualità; combustibile da rifiuti: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche; imballaggio: il prodotto composto di materiale di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all utilizzatore, e ad assicurare la loro protezione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo; imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire nel punto di vendita, un unità di vendita per l utente finale o per il consumatore;

5 imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche; imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli, per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, esclusi i container per il trasporto stradale, ferroviari, marittimi ed aerei; rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto della direttiva 91/156/CEE del Consiglio del 18 Marzo 1991, esclusi i residui della produzione; Soggetti: produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e/o la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene Attività ed operazioni qualificanti: si disfi : qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto, una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero, secondo gli allegati B e C del D. Lgs. 22/97; abbia deciso : la volontà di destinare ad operazioni di smaltimento e di recupero, secondo gli allegati B e C del D. Lgs. 22/97, sostanze, materiali, o beni; abbia l obbligo di disfarsi : l obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento, stabilito da una disposizione di legge o da un provvedimento delle pubbliche autorità o imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza e del bene o dal fatto che i medesimi siano compresi nell elenco dei rifiuti pericolosi di cui all allegato D del D. Lgs. 22/97; gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento di rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni; conferimento: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del detentore; raccolta: l operazione di prelievo, di cernita e/o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto; raccolta secco/umido: la raccolta dei rifiuti tesa alla separazione dei rifiuti organici putrescibili per il recupero presso impianti di compostaggio dalla frazione secca indifferenziata; raccolte differenziate: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee; cernita: le operazioni di selezione di materiali qualitativamente omogenei, ai fini del riciclaggio, riutilizzo o reimpiego degli stessi. trasporto: le operazioni di trasferimento dei rifiuti, dal luogo di produzione, da attrezzature o impianti, al luogo di stoccaggio, recupero, trattamento e/o smaltimento. recupero: le operazioni mediante le quali i rifiuti vengono: utilizzati come combustibile o come altro mezzo per produrre energia, sottoposti a rigenerazione o reimpiegati tal quali, sparsi sul suolo a beneficio dell agricoltura o dell ambiente. riciclaggio: ogni azione intesa a riprodurre un materiale nuovo partendo dallo stesso tipo di materiale separato dai rifiuti; riutilizzo: ogni azione intesa a produrre beni e/o combustibili partendo da materie prime ottenute da materiali separati dai rifiuti; reimpiego: ogni azione intesa a utilizzare manufatti, separati dai rifiuti, nella stessa funzione iniziale; trattamento intermedio: le operazioni necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione; operazioni di pretrattamento: operazioni idonee a qualificare la frazione omogenea dei rifiuti al fine di renderla idonea al recupero; bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all utilizzo previsto dell area. smaltimento: le operazioni consistenti in attività di stoccaggio, di incenerimento, di deposito o discarica sul suolo o nel suolo; luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all interno di un area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti; stoccaggio: le operazioni di deposito preliminare di rifiuti in luogo diverso da quello della loro produzione, in attesa di successive operazioni di reimpiego, riutilizzo, recupero; deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni: i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodinbenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm né policlorobifenile, polielorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm i rifiuti pericolosi debbono essere raccolti ed avviati alle operazioni di smaltimento o di recupero con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge 10 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 10 metri cubi nell anno; i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri cubi; il termine di durata di deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi nell anno; il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i

6 rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; devono essere rispettate le norme che disciplinano l imballaggio e l etichettatura dei rifiuti pericolosi; spazzamento: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti su strade ed aree pubbliche o su strade private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, fossi e canali. isole ecologiche: aree attrezzate secondo le più moderne tecniche, distribuite sul territorio, destinate a ricevere dalle utenze le singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata. Art. 6 - Principi generali e criteri di comportamento L intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce preminente attività di pubblico interesse, sottoposto all osservanza dei seguenti principi generali: deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli, deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell aria, dell acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori, devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato il pur minimo degrado all ambiente e al paesaggio, devono essere rispettate le esigenze di qualità della vita e di pianificazione economica e territoriale, devono essere promossi ed attuati, con criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali e/o energia, deve essere garantito un adeguato servizio di smaltimento dei rifiuti per l intero territorio del Comune senza eccezione alcuna, Il Comune di RECANATI ha il compito di promuovere tutte quelle iniziative tendenti a diminuire la produzione dei rifiuti sia per via diretta coinvolgendo la popolazione interessata, sia per via indiretta attraverso adeguati interventi di raccolta differenziata e di recupero dei materiali. L Azienda che svolge il servizio di gestione ha l obbligo di seguire razionalmente l innovazione tecnologica in materia ambientale e conseguentemente di aggiornare, sotto il profilo tecnico-scientifico il proprio personale; essa deve promuovere la sperimentazione di tutte le forme organizzative che consentano il continuo miglioramento del servizio. Art. 7 - Attività di competenza del Comune Compete al Comune la gestione in regime di privativa - nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990 n 142, come integrata dall'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n delle seguenti attività e servizi in materia di gestione dei rifiuti: Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani interni non ingombranti; servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani interni ingombranti; servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi quali pile, batterie, farmaci scaduti, contenitori con etichetta T e/o F, e ogni quant altro prodotto da utenze domestiche per il quale non è possibile lo smaltimento insieme al normale ciclo di raccolta dei rifiuti urbani; servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani ai sensi del presente REGOLAMENTO; servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti cimiteriali secondo le disposizioni del D.M. 26 Giugno 2000, n. 219; raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali non assimilabili o non assimilati agli urbani, previa convenzione coi produttori, nei limiti di potenzialità e possibilità del loro corretto smaltimento. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani ed assimilati, a far data dal 1 gennaio Art. 8 - Forma di gestione Il Comune di RECANATI, per lo svolgimento delle attività di cui all Art. 7, si avvarrà di Azienda appositamente convenzionata a norma della Legge 142/90 e susseguenti modifiche ed integrazioni. In caso si rendesse necessario, questa potrà avvalersi di prestazioni e servizi con strutture private autorizzate. La gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati comprende anche le attività concernenti le raccolte differenziate. Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata e del conferimento delle materie raccolte l Azienda stipula apposite convenzioni con impianti di riciclaggio/recupero autorizzati, convenzionati con i Consorzi Nazionali Obbligatori istituiti ai sensi del Decreto Legislativo 22/97 e con le associazioni di categoria specializzate. Le attività di volontariato, espletate attraverso forme associative che operino senza fine di lucro, potranno concorrere all'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani recuperabili nell'ambito di convenzioni stipulate con l'impresa concessionaria, approvate dal Comune. Art. 9 - Attività di competenza dei produttori di rifiuti solidi urbani o assimilabili Competono ai produttori dei rifiuti solidi urbani e/o assimilabili le attività di conferimento secondo la definizione data all Art. 4 e secondo norme e prescrizioni contenute nel successivo Art. 10. Art Obblighi dei produttori di rifiuti speciali anche pericolosi

7 I produttori o detentori di rifiuti speciali sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati, ed a provvedere a proprie spese ad un loro adeguato e distinto smaltimento stipulando convenzioni con il Comune o direttamente mediante Azienda specializzata debitamente autorizzata dalle Autorità Competenti. L'obbligo è rivolto anche ad un adeguato smaltimento in ottemperanza alle norme specifiche contenute: nel Decreto Legislativo 22/97 aggiornato con le modifiche e integrazioni apportate dal Decreto Legislativo 8 novembre 1997 n. 389; nella Deliberazione Interministeriale 27 luglio 1984; nelle disposizioni regionali e provinciali. Il produttore del rifiuto, anche per la fase relativa al deposito temporaneo dei rifiuti sul luogo di produzione, è tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie al rispetto della sicurezza ambientale e delle persone e al decoro urbano. Esso a proprie spese dovrà classificare i rifiuti da un punto di vista chimico, fisico e biologico ed i risultati analitici dovranno essere allegati alla predetta dichiarazione da inviare anche alle competenti Autorità Sanitarie. Nel certificato di analisi dovrà essere dichiarata la classificazione del rifiuto secondo quanto indicato nel Catalogo europeo dei rifiuti. Chiunque intenda avviare un attività produttiva suscettibile di generare rifiuti pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di nulla osta all'esercizio dell'attività o di concessione edilizia per la costruzione di nuovi stabilimenti, ovvero per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti. Nella fase di detenzione dei rifiuti speciali non assimilati e dei rifiuti pericolosi: devono essere osservati i limiti posti al deposito temporaneo sia per quanto riguarda le quantità, che per quanto riguarda la periodicità dell'asportazione devono essere rispettate eventuali prescrizioni dell'amministrazione Provinciale, quale Autorità preposta al controllo sulle attività di smaltimento dei rifiuti dovrà essere effettuato il deposito temporaneo, separato da ogni altro rifiuto prodotto, mantenendo distinta ogni frazione di rifiuto speciale e/o pericoloso anche in relazione ad eventuali trattamenti o interventi preventivi. Ai fini del trasporto per lo smaltimento, devono essere utilizzati appositi contenitori e/o attrezzature, secondo le disposizioni vigenti in materia. È tassativamente vietato il loro conferimento nei contenitori o punti di accumulo specifici per accogliere i rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi del presente REGOLAMENTO. È altresì tassativamente vietato il conferimento nei contenitori adibiti ad accogliere i rifiuti speciali non assimilati ma comunque destinati allo smaltimento finale ad impianti di discarica di 1ª categoria o ad altri impianti di smaltimento dei rifiuti urbani. Art Divieti e criteri di comportamento Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilabili le attività di conferimento secondo regole di buona cura ed osservanza delle esigenze igienico-sanitarie, utilizzando gli appositi contenitori ubicati nel territorio comunale. Il conferimento dei rifiuti urbani interni e degli speciali assimilati deve essere effettuato esclusivamente utilizzando i contenitori messi a disposizione dal Comune o Azienda con esso convenzionata. I rifiuti dovranno essere contenuti in appositi involucri protettivi, restando vietata la immissione di rifiuti sciolti salvo nel caso di beni durevoli o ingombranti. I rifiuti ingombranti ed i beni durevoli dovranno essere conferiti negli appositi cassoni o nei luoghi predisposti dagli organi competenti. E tassativamente vietato collocare all'esterno dei contenitori dei rifiuti qualsiasi tipologia di materiale, anche se esso non rappresenta alcun pericolo igienico sanitario per la collettività. E' vietata l'utilizzazione dei cassonetti quando il grado di riempimento non ne consente la perfetta chiusura. E' vietato l'incendio dei rifiuti, sia in area pubblica che privata. I materiali per i quali il Comune ha predisposto specifici programmi di recupero dovranno essere conferiti secondo modalità atte a facilitarne il riciclaggio utilizzando i mezzi ed i luoghi all'uopo adibiti secondo le direttive indicate al Titolo IV del presente REGOLAMENTO. E' vietato conferire con le modalità precedentemente descritte i seguenti rifiuti: rifiuti speciali pericolosi; rifiuti speciali non assimilati agli urbani; rifiuti urbani pericolosi; rifiuti urbani quali i rifiuti ingombranti ed i rifiuti speciali assimilati per il cui conferimento siano state istituite particolari articolazioni del servizio di raccolta, ovvero raccolte differenziate ai fini del recupero di materiale; sostanze allo stato liquido; materiali metallici, lapidei ecc. che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto. E' vietato gettare, versare e depositare abusivamente sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto Comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti. Il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde ecc. Ogni forma di cernita manuale sui rifiuti conferiti al servizio di smaltimento è vietata. L'utenza dei servizi è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori addetti ai servizi.

8 Art Ordinanze contingibili e urgenti Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco nell ambito delle proprie competenze, emette ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti. Dette ordinanze sono comunicate al Ministero dell'ambiente, al Ministero della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione e hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Le ordinanze di cui al precedente comma indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali. Le succitate ordinanze non possono essere reiterate per più di due volte. Art Disinfezione e disinfestazione dei mezzi e delle attrezzature È fatto obbligo al personale incaricato del servizio di provvedere periodicamente alla disinfezione e disinfestazione: dei mezzi di trasporto dei rifiuti; delle attrezzature, compresi gli eventuali contenitori; dei locali di ricovero di mezzi e attrezzature. Art Tutela sanitaria del personale addetto al servizio Il personale addetto al servizio, sia di spazzatura delle vie e piazze che di raccolta, trasporto e smaltimento, nonché a qualsiasi altra operazione relativa alla gestione dei rifiuti: deve essere sottoposto periodici controlli sanitari che la vigente normativa prevede. deve essere dotato degli indumenti di lavoro prescritti dal CCNL di categoria. Inoltre deve essere assicurata la piena osservanza delle norme sancite dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n 626 e di ogni successiva disposizione legislativa in merito, sull attuazione delle Direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Deve essere garantito ai lavoratori, in ogni caso, l'esercizio dei diritti sanciti dall'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n 300. TITOLO II - ASSIMILABILITA RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI Art Condizioni di assimilabilità I rifiuti speciali non pericolosi possono essere assimilati ai rifiuti urbani sotto il profilo qualitativo e quantitativo in base alle relative caratteristiche merceologiche e secondo l elenco allegato al presente REGOLAMENTO (ALLEGATO A). Oltre che all accertamento della rispondenza dei criteri qualitativi di cui al precedente comma, l assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti prodotti dalle attività produttive e commerciali è altresì subordinata alla verifica dei seguenti criteri quantitativi: Criterio assoluto: Il criterio assoluto fissa la soglia quantitativa ponderale e/o volumetrica di produzione annua dei rifiuti al disopra del quale i rifiuti derivanti dai locali ed aree dove si svolgono le attività di che trattasi non vengono assimilati ai rifiuti urbani e mantengono la classificazione a rifiuti speciali. Tale valore limite, determinato in relazione al carico potenzialmente indotto sul pubblico servizio di raccolta dal conferimento di tali quantitativi, viene fissato in kg/ anno o in 700 m 3 /anno. Sono pertanto assimilati ai rifiuti urbani, ferma restando l esigenza della rispondenza ai criteri qualitativi di cui al comma 1, i rifiuti derivanti da locali ed aree ove si svolgono attività artigianali, produttive, commerciali, di deposito, stoccaggio ecc., quando la produzione annua risulti inferiore a kg/anno o in 700 m 3 /anno. Quando la produzione dei rifiuti supera tale soglia, è vietato lo smaltimento mediante conferimento all ordinario servizio di raccolta, anche nel caso di rifiuti sotto il profilo qualitativo analoghi ai rifiuti urbani. In tale caso il produttore dovrà informare il comune o l Azienda che svolge il servizio che provvederà a stipulare con questo una convenzione a privativa per il ritiro e lo smaltimento dei rifiuti. Criterio relativo. Il criterio relativo fissa i valori di conferimento massimo al circuito di raccolta dei rifiuti urbani. Nel caso la produzione dei rifiuti non avviene in modo omogeneo nell arco temporale e si verificano picchi di produzione in alcuni giorni o periodi della settimana, tale da comportare l impossibilità della loro immissione all interno del circuito di raccolta dei rifiuti urbani, i rifiuti non si considerano assimilabili pur avendo questi caratteristiche merceologiche che ne giustificano l assimilazione. La quantità massima giornaliera conferibile non deve essere superiore a 120 kg ovvero 800 litri. Art Procedure di accertamento per l assimilazione ai rifiuti urbani L accertamento della natura e della quantità dei rifiuti può avvenire: d ufficio anche con sopralluogo, a richiesta dell'interessato, previa presentazione di adeguata documentazione (fornita su moduli all uopo predisposti) corredata da elaborati planimetrici, diretta a fornire nei particolari, tutti i dati identificativi delle tipologie dei rifiuti prodotti e delle loro quantità.

9 2. L esistenza di una convenzione o smaltimento con Ente od Impresa autorizzata non costituisce titolo sufficiente per ottenere la cancellazione del ruolo dalla tariffa dell utente. L istanza della cancellazione deve essere accompagnata anche da un certificato rilasciato dal Comune che attesti la prestazione del servizio al di fuori del normale conferimento dei rifiuti urbani. TITOLO III - DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI INTERNI NON DIFFERENZIABILI Art Conferimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani La detenzione iniziale dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani indifferenziati deve avvenire unicamente all interno dei locali o delle superfici della specifica utenza. Nella detenzione iniziale dei rifiuti urbani interni e speciali assimilati ai rifiuti urbani si dovranno osservare modalità atte a favorire l igienicità della successiva fase di conferimento nei contenitori predisposti. 1. I rifiuti dovranno essere contenuti in appositi involucri protettivi, restando vietata l immissione di rifiuti sciolti, salvo che nel caso di beni durevoli od obsoleti non ingombranti ed imballaggi non contaminati, la cui pezzatura dovrà comunque essere ridotta per un funzionale utilizzo dei contenitori, sia in caso di raccolta con cassonetto o bidone, sia a sacchi nella raccolta domiciliare. 2. E vietato altresì immettere nei contenitori, residui liquidi o sostanze incendiate. 3. Le sostanze putrescibili dovranno essere immesse avendo cura che l involucro protettivo eviti qualsiasi dispersione o cattivo odore. 4. Specialmente nelle zone in cui il conferimento viene effettuato in sacchi particolare cura dovrà essere rivolta ad evitare che frammenti di vetro, residui ed oggetti taglienti od acuminati possano causare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta. 5. E vietata la cernita dei rifiuti dai cassonetti e altri contenitori di rifiuti posti in opera dal soggetto gestore del servizio. 6. E vietata l utilizzazione dei cassonetti quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura. 7. E tassativamente vietato l abbandono dei rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati al lato dei cassonetti, dei contenitori predisposti o nella sede stradale non preposta al porta a porta. 8. E altresì vietato l incendio dei rifiuti, sia in area pubblica che in area privata. 9. E vietata l immissione nei cassonetti, nei sacchi o negli altri contenitori predisposti di rifiuti pericolosi, di rifiuti speciali non assimilati e dei rifiuti urbani e speciali assimilati per il cui conferimento siano stati istituiti speciali articolazioni del servizio di raccolta, ovvero raccolta differenziate ai fini del recupero dei materiali. Art Organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani I servizi inerenti la raccolta, allontanamento, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani competono al Comune e sono affidati al soggetto gestore del servizio che ne assume a tutti gli effetti la responsabilità gestionale. Il servizio di raccolta è assicurato in tutto il territorio del Comune adottando il sistema più idoneo alle condizioni ambientali e locali. Art Contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati 1. I contenitori destinati a raccogliere i rifiuti urbani ed i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani devono essere collocati di norma in area pubblica. Gli stessi saranno posti a livello stradale ed in posizione di facile accesso per i mezzi di raccolta onde evitare nelle operazioni relative, dispersioni di materiale e quant'altro che possa essere di pericolo per la salute pubblica e di pregiudizio di decoro ambientale. 2. Sono ammessi contenitori in area privata nelle zone ove la struttura urbanistica renda impossibile l utilizzo dei cassonetti o nel caso di eventuali particolari articolazioni del servizio di raccolta disposte a favore di attività produttrici di rifiuti assimilati agli urbani ai sensi del presente titolo, per le quali sia disagevole l immissione dei rifiuti in contenitori collocati in sede stradale. 3. I contenitori dei rifiuti urbani devono essere preferibilmente dislocati in apposite piazzole opportunamente allestite ai fini dell igienicità, dell agevolezza delle operazioni di svuotamento ed asporto, della salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico, nonché dell armonico inserimento con le altre opere di arredo stradale. 4. E vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare al Comune motivata richiesta in tal senso. 5. Nel caso di interventi di risistemazione viaria, ovvero di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, nell ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria dovranno essere obbligatoriamente previste le dislocazioni delle piazzole per i contenitori dei rifiuti urbani, sulla base di standard proposti dal Comune in relazione alla densità edilizia ed alla destinazione degli insediamenti da servire. 6. Tutti i contenitori collocati nelle zone adibite alla viabilità ordinaria saranno contrassegnati da appositi segnali secondo le norme di sicurezza stradale.

10 7. Il numero dei cassonetti è tale da garantire una capacità media di 30 litri per utenza domestica dove è prevista la raccolta giornaliera e di 50 litri nelle zone ove la raccolta avviene a giorni alterni. Per le utenze commerciali e produttive, il numero dei cassonetti sarà determinato previo accertamento diretto. 8. Nel Centro storico (Zona A cartografia allegata) è attiva la raccolta porta a porta o domiciliare attraverso dotazione all utenza di sacchi di idonee dimensioni che verranno conferiti a bordo strada nei giorni deputati alla raccolta e negli orari previsti da apposite ordinanze sindacali. Art Organizzazione per il servizio di raccolta 1. I servizi inerenti alla raccolta, allontanamento, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani competono al Comune che si avvarrà di ditta autorizzata e convenzionata, che ne assume a tutti gli effetti la responsabilità gestionale. 2. Il servizio di raccolta è assicurato in tutto il Territorio del Comune adottando il sistema più idoneo alle condizioni ambientali e locali. Art Modalità di raccolta I rifiuti urbani indifferenziati verranno raccolti secondo due distinte modalità in base al territorio come dettagliato nella cartografia allegata agli atti: Zona A Centro Storico: raccolta a sacchi domiciliare; Zona B - Rimanente territorio: raccolta a contenitori (cassonetti, bidoni). La raccolta dei rifiuti sarà effettuata per sei giorni la settimana all interno del perimetro del Comune. In alcuni insediamenti sparsi la raccolta dei rifiuti urbani sarà organizzata due volte alla settimana. Per zone ad alta densità abitativa e con particolari situazioni urbanistiche la frequenza potrà essere maggiore. Nei giorni festivi non si esegue la raccolta; in caso di continuità dei giorni festivi è fatto obbligo raccogliere il rifiuto non oltre il secondo giorno dal suo conferimento. Art Organizzazione del trasporto Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche devono assicurare il rispetto delle norme igienico sanitarie e le condizioni di sicurezza per gli operatori. Gli automezzi di servizio devono ottemperare alle norme per la circolazione stradale e dovranno svolgere l'attività in modo da ridurre al minimo gli intralci ed evitare di dare fastidio al traffico e disagio agli utenti. I rifiuti appartenenti a questa frazione saranno trasportati ad idonei impianti autorizzati per lo smaltimento. I metodi di smaltimento previsti per i rifiuti urbani ed assimilabili indifferenziati tengono conto del Piano di smaltimento rifiuti urbani e speciali attualmente vigente. TITOLO IV - DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI INTERNI DIFFERENZIABILI Art Organizzazione generale della raccolta differenziata E' istituita in tutto il territorio del Comune la raccolta differenziata dei rifiuti secondo modalità tendenti al massimo recupero dei materiali e alla salvaguardia ambientale. A tal fine viene istituita la raccolta secco/umido dei rifiuti tendente ad eliminare dal rifiuto secco destinato allo smaltimento finale tutte le frazioni potenzialmente valorizzabili ivi compresa la frazione umida dei rifiuti. Il Comune potrà affidare parte delle raccolte differenziate ad enti ed organizzazioni di volontariato, così come definite dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, nell ambito di quanto previsto dall art. 3 comma 3 della L.R. 21/93. La raccolta dei rifiuti urbani interessa: le frazioni merceologiche che, raccolte separatamente, sono direttamente riutilizzabili, la separazione della frazione umida valorizzabile dalla frazione secca destinata allo smaltimento, i materiali che, se smaltiti unitamente agli altri rifiuti urbani, a causa del loro carico di contaminazione, potrebbero comportare problemi di inquinamento ambientale e risultare pericolose per la salute pubblica. Art Finalità della raccolta differenziata La raccolta differenziata è finalizzata a: diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali, favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero dei materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta, migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni, ridurre le quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori

11 garanzie di protezione ambientale, favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale. Art. 25 Tipologia di raccolta 1. Nel Centro storico è attiva la raccolta domiciliare e gli utenti dovranno adeguarsi alle modalità di conferimento del multimateriale (carta, cartone, plastica, lattine, barattolame in metallo) con sacco colorato in dotazione da parte del soggetto gestore del servizio. 2. Gli scarti organici putrescibili dovranno essere raccolti entro sacchetti di mater-bi da conferire in bidoni di idonee dimensioni. 3. Il vetro sarà conferito in bidoni distribuiti dall Ente. 4. La raccolta differenziata degli sfalci d'erba, delle potature degli alberi e di ogni quant'altro possa essere di interesse per facilitare il recupero di queste risorse naturali, sarà attivata secondo una specifico programma indicato dal Comune. 5. è attivata la raccolta domiciliare dei cartoni prodotti dalle attività commerciali. 6. I rifiuti urbani pericolosi quali: pile e farmaci sono raccolti dal soggetto gestore del servizio e devono essere conferiti dagli utenti presso i punti di raccolta. I negozi e le attività che vendono le pile devono collocare all'interno dei propri locali, in posizione accessibile al pubblico, appositi raccoglitori per questa tipologia di rifiuti i quali sono forniti dal Servizio di Igiene Urbana. 7. Il conferimento dei rifiuti ingombranti dovrà avvenire presso il Centro Multiraccolta. Art. 26 Modalità di raccolta La raccolta sarà assicurata dal personale e dai mezzi in dotazione al servizio da parte del soggetto gestore del servizio. Il dimensionamento delle attrezzature, del personale e dei mezzi necessari alle singole raccolte, deve essere effettuata tenendo conto delle punte di produzione dei rifiuti. La periodicità della raccolta dei rifiuti potrà essere programmata per zone, in giorni fissi. Il servizio è garantito su tutto il territorio comunale comprendendo: le strade e piazze classificate comunali, le strade vicinali classificate di uso pubblico, le strade private soggette ad uso pubblico che siano aperte permanentemente senza limiti di sorta, aree a verde pubblico. I rifiuti della raccolta differenziata verranno conferiti da parte delle utenze con modalità differenti in base alla tipologia di materiale raccolto ed alle zone del territorio: sacchi, bidoni di diversa capacità, cassonetti, campane, in forma sfusa. La localizzazione dei siti adeguatamente contrassegnati e destinati alla raccolta differenziata e l eventuale posizionamento dei cassonetti e dei contenitori, sono disposti dal soggetto gestore del servizio su parere conforme dell Amministrazione Comunale. È vietato spostare i contenitori dalla loro collocazione in quanto operazione di competenza del solo personale addetto alle operazioni di svuotamento. Al fine di rendere più efficace la raccolta differenziata, in alcuni punti del territorio, sono dislocate vicino ai normali cassonetti per il conferimento dei rifiuti solidi urbani ulteriori campane e contenitori per la carta, il vetro, le lattine e le bottiglie di plastica. Non possono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ordinari e assimilati: i rifiuti urbani pericolosi i rifiuti ingombranti gli altri rifiuti speciali non assimilati (fra cui rifiuti inerti, rifiuti ospedalieri, parti di veicoli, ecc.) sostanze liquide materiali accesi materiali (metallici e non) che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto. Le frequenze minime della raccolta differenziata sono così stabilite: Rifiuti umidi: frequenza bisettimanale Multimateriale: frequenza bisettimanale Vetro: frequenza mensile Cartone domiciliare: frequenza bisettimanale Rifiuti ingombranti e beni durevoli: raccolta presso centro multimateriale. Art Centro Multiraccolta è attivato un centro multiraccolta per i seguenti materiali: rifiuti ingombranti, vetro, legno, verde, beni durevoli, cartone, metalli. E' fatto obbligo agli utenti di rispettare le regole indicate nell'apposito cartello all'ingresso del centro multiraccolta e di rispettare gli orari di apertura e chiusura. Gli utenti del centro di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti negli appositi contenitori o sulle platee, avendo cura di

12 rispettare le relative destinazioni e trattenendosi nell area destinata al deposito dei rifiuti, per il solo tempo necessario ad effettuare le operazioni di conferimento. Gli utenti del servizio sono tenuti ad esibire al personale addetto alla gestione della Piattaforma attrezzata un documento di identità che ne attesti la residenza nel Comune. Art. 28 Istituzione di eventuali nuovi servizi di raccolta differenziata L Amministrazione Comunale, con apposito atto, potrà istituire nuovi servizi di raccolta differenziata destinati a tipologie di rifiuto attualmente non elencate nel presente REGOLAMENTO. Tale deliberazione dovrà essere seguita da apposita ordinanza del Sindaco atta a specificare le modalità di conferimento dei materiali e gli obblighi dei cittadini utenti. Art. 29 Trasporto dei rifiuti Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi autorizzati ed aggiornati tecnologicamente, le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienicosanitarie, nonché la sicurezza degli operatori. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall Amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto fermata in seconda posizione ecc.). Gli automezzi di servizio dovranno svolgere l'attività in modo da ridurre al minimo gli intralci ed evitare di dare fastidio al traffico e disagio agli utenti. TITOLO V - DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI Art. 30 Rifiuti sanitari I rifiuti sanitari a norma del D.M. 26 Giugno 2000 n. 219 sono così classificati: rifiuti sanitari non pericolosi, rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani, rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo, rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento, rifiuti da esumazione e da estumulazione, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali. I rifiuti sanitari pericolosi devono essere smaltiti mediante termodistruzione presso impianti autorizzati. I rifiuti speciali ospedalieri provenienti da ospedali, case di cura, case di riposo, ambulatori medici, veterinari, laboratori di analisi, centri di ricerca chimico-biologica, ecc., assimilabili ai rifiuti urbani, al solo fine dell incenerimento per essere smaltiti devono essere accompagnati da apposite dichiarazioni scritte dai rispettivi Direttori Sanitari e Responsabili dei laboratori e ambulatori dalle quali risulti la natura, la provenienza e i trattamenti di disinfezione o sterilizzazione cui sono stati sottoposti. Il conferimento al servizio di smaltimento deve avvenire in doppio contenitore di cui quello interno deve essere appositamente sigillato e fatto in modo da garantire la pur minima dispersione di liquidi. Gli aghi, le siringhe, e tutti i materiali che possono causare abrasioni o perforazioni devono essere collocati in adatti contenitori. I produttori di tali rifiuti stipuleranno apposite convenzioni di smaltimento con Azienda autorizzata che dovrà dichiarare per via scritta l impianto dove i rifiuti ospedalieri verranno inviati. Ai fini dello smaltimento i seguenti rifiuti provenienti da strutture sanitarie sono da considerare assimilati agli urbani, anche per forme diverse di trattamento per termocombustione: rifiuti non derivanti dallo svolgimento di attività sanitarie, rifiuti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie relativamente alla preparazione dei pasti, rifiuti provenienti dalle attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti dai diversi reparti di degenza, ad esclusione dei reparti che risultano ospitare pazienti affetti da malattie infettive, altri rifiuti provenienti dalle strutture sanitarie con esclusione dei rifiuti derivanti da medicazione, dei rifiuti di natura biologica, e rispettivi contenitori, dei rifiuti derivanti da attività diagnostiche, terapeutiche e di ricerca, nonché di quelli provenienti da reparti che ospitano pazienti affetti da malattie infettive, o da strutture comunque dedicare alla loro cura. Le parti anatomiche e gli animali morti per prove biologiche non sono considerati rifiuti ospedalieri e devono essere inviati ai forni crematori. Il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e può avere una durata massima di cinque giorni. Per quantitativi non superiori a duecento litri detto deposito temporaneo può raggiungere i trenta giorni, alle predette condizioni. Al direttore o responsabile sanitario della struttura pubblica o privata compete la sorveglianza e il rispetto della disposizione di cui al comma precedente, fino al conferimento dei rifiuti all'operatore autorizzato al trasporto verso l'impianto di smaltimento.

13 Essi pertanto possono essere trasportati al di fuori del luogo di produzione solo dopo idonei trattamenti preliminari, che possono consistere, a seconda dei casi, in trattamenti di disinfezione o di sterilizzazione, come indicato nel paragrafo 2.2 della Deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio La raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti sanitari devono essere effettuati con sistemi e mezzi appositi e con l'uso di contenitori speciali secondo le norme indicate al paragrafo 2.2 della Deliberazione 27 luglio 1984 e delle norme contenute nel Decreto Ministeriale 25 maggio 1989 e devono essere comunque assoggettate all'autorizzazione amministrativa di legge. Art. 31 Rifiuti inerti Sono classificati rifiuti inerti: i materiali provenienti da demolizioni e scavi, gli sfridi di materiali di costruzione, i materiali ceramici rotti, i vetri di tutti i tipi, le rocce ed i materiali litoidi. I rifiuti di risulta da lavori di lieve entità non vanno conferiti nel servizio di raccolta urbana. Tali materiali, ai fini dello smaltimento costituiscono una classe a parte di rifiuti e possono essere smaltiti in discarica, in impianti per inerti o essere utilizzati come materiale di riempimento o di costruzione di piazzali, strade o luoghi simili. Art. 32 Beni durevoli I beni durevoli per uso domestico rientrano nelle seguenti tipologie: Frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, radio, computer, stampanti, lavatrici e lavastoviglie condizionatori d aria Tali beni di uso domestico, quando abbiano esaurito la loro durata operativa, devono essere consegnati a cura del detentore: ad un rivenditore autorizzato, contestualmente all acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, ovvero al soggetto gestore del servizio tramite conferimento diretto presso il centro comunale attrezzato per le raccolte differenziate, oppure ad uno degli appositi centri di raccolta istituiti ai sensi del Decreto Legislativo 22/97, art. 44, comma 2. I beni in oggetto raccolti dal servizio pubblico, ad esclusione dei frigoriferi e surgelatori che dovranno essere avviati ad apposito impianto che provvede all estrazione in sicurezza dei gas ed oli contenuti, continueranno ad essere considerati rifiuti ingombranti e trattati come tali a tutti gli effetti, fino a quando saranno definite nuove modalità di gestione, sulla base degli accordi di programma che il Ministro dell'ambiente dovrà promuovere tra le imprese produttrici e distributrici con i soggetti, pubblici e privati, che ne gestiscono la raccolta, il recupero, il riciclaggio e lo smaltimento. Art. 33 Veicoli a motore e rimorchi Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio che intenda procedere alla demolizione dello stesso, deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, debitamente autorizzata. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio destinato alla demolizione, può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali della casa costruttrice per la consegna successiva ai centri di demolizione, qualora intenda cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro. Art. 34 Rifiuti cimiteriali 1. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani. 2. Detti rifiuti devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all interno dell area cimiteriale e recanti la scritta Rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione. 3. Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata all interno dell area cimiteriale al fine di favorire e razionalizzare il sistema di raccolta e trasporto ad impianti autorizzati a norma dellegli articoli 27 e 28 del D.lgs 22/ La gestione dei rifiuti da esumazione ed estumulazione deve favorire il recupero dei resti metallici. 5. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura e degli avanzi di indumenti, imbottiture e similari tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile. 6. I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali quali materiali lapidei, oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione possono essere riutilizzati all interno della stessa struttura cimiteriale, avviati al recupero o smaltiti in impianti per inerti.

14 Art. 35 Imballaggi e rifiuti da imballaggio La disciplina di cui al presente Art. riguarda la gestione di tutti gli imballaggi immessi nel mercato nazionale e di tutti i rifiuti di imballaggio derivanti dal loro impiego, utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici, qualunque siano i materiali che li compongono. In base al programma generale per la prevenzione della formazione dei rifiuti di imballaggio e per il riutilizzo e il riciclaggio degli imballaggi di cui all Art. precedente il Comune promuove tutte quelle iniziative ed attività finalizzate alla loro diminuzione nei rifiuti ed alla raccolta differenziata secondo rigidi criteri di economicità aziendale. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti ed adempiono all obbligo della raccolta dei rifiuti di imballaggi attraverso l adesione obbligatoria al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI). Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi per: il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti da imballaggio secondari e terziari; la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico; il riutilizzo degli imballaggi usati; il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio; lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari. Il Comune organizza adeguati sistemi di raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggi. In particolare verrà istituita dal Comune la raccolta dei rifiuti da imballaggio primari in modo differenziato ed i materiali verranno avviati al trattamento finale in relazione alla loro rispettiva composizione merceologica. Eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata. È vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. TITOLO VI - DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI Art. 36 Perimetro di servizio I servizi inerenti la raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti urbani esterni, vengono espletati dal Comune o da altre ditte appositamente incaricate dallo stesso, nelle aree di seguito indicate e secondo la delimitazione cartografica approvata con Delibera di Giunta n. 26 del : le strade e le piazze, le strade vicinali classificate di uso pubblico, le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché presentino tutti questi requisiti: siano aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, catene, cippi ecc.); siano dotate di regolare pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi; siano dotate di un sistema di smaltimento delle acque piovane ( tombinature, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette ecc.); aree a verde pubblico non recintate rive dei corsi d acqua superficiali. Art. 37 Servio di spazzamento manuale e meccanizzato Il servizio di pulizia manuale e/o meccanica comprende lo spazzamento generale completo, da muro a muro (o da recinzione a recinzione) delle strade e delle aree ad uso pubblico come definite dal precedente Art.. Il servizio di pulizia delle vie e delle piazze comprende in particolare lo spazzamento delle strade, marciapiedi, luoghi di mercato ed ogni altra località ed area accessibile al pubblico di proprietà pubblica, o di uso pubblico inclusa nel perimetro. La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento vengono stabilite dal Comune, in relazione alla necessità dell'utenza ed alle tecnologie impiegate per ogni singolo settore garantendo i principi generali espressi nel presente REGOLAMENTO. I rifiuti raccolti verranno conferiti allo smaltimento finale presso discarica autorizzata. Art Cestini porta rifiuti Allo scopo di garantire il mantenimento delle aree pubbliche o di uso pubblico, potranno essere installati e gestiti a cura del Comune appositi contenitori. Tali contenitori non potranno essere utilizzati per il conferimento dei rifiuti interni e degli ingombranti. Dovranno essere assicurati il regolare svuotamento dei cestini, la sistematica sostituzione dei sacchetti di cui essi possono essere dotati e la periodica pulizia dei contenitori medesimi mediante lavaggio con detergenti e periodiche disinfezioni. Art Pulizia dei mercati I venditori ambulanti devono curare la pulizia e il decoro del posteggio loro assegnato. Al termine del mercato della fiera o altro, prima di allontanarsi dal posteggio devono provvedere affinché lo stesso rimanga libero da immondizie o rifiuti di qualsiasi natura.

15 Durante lo svolgimento del mercato non devono gettare rifiuti o sotto il proprio banco o nell'area del posteggio o sulla pubblica via antistante, ma depositare ogni residuo derivante dall'attività in modo ordinato nei contenitori e/o negli spazi appositamente adibiti. Alla fine dell'attività del mercato il Comune o altre ditte appositamente incaricate dallo stesso provvederà tempestivamente alla raccolta e trasporto nei luoghi di trattamento e/o smaltimento finale. Art Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni o aree pubbliche o utilizzano aree spazi aperti all'uso pubblico quali i caffè, gli alberghi, le trattorie i ristoranti, e simili devono provvedere a mantenere pulita l'area esterna di pertinenza collocando, se necessario, appositi contenitori, indipendentemente dal periodo in cui viene effettuato il normale servizio di spazzamento. Il servizio di spazzamento e pulizia viene comunque effettuato sulle aree adibite a pubblico mercato alla fine di ogni giornata di vendita secondo orari e modalità stabiliti dagli Uffici comunali preposti. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi le cui aree esterne, pur non essendo di propria pertinenza, risultino imbrattate dai residui o dagli involucri delle merce vendute. I rifiuti raccolti dovranno essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani interni. Art Pulizia delle aree adibite a luna park, circhi e spettacoli viaggianti Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti una volta terminato il periodo di sosta. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area dovrà contenere la clausola sulle modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti. Art Rifiuti prodotti durante manifestazioni pubbliche Gli Enti pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro Cittadino o gruppo di cittadini che intendono organizzare feste, sagre corse sportive o altro su strade piazze e aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al Servizio pubblico di Igiene Urbana il programma delle iniziative indicando le aree che si intende impegnare ed utilizzare. Alla fine della manifestazione i responsabili dovranno provvedere direttamente, o in accordo con il Servizio Pubblico, a ripulire le zone dove si è svolta l'attività. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal Servizio Pubblico saranno imputati ai promotori delle manifestazioni. Art Pulizia dei pozzetti stradali, delle caditoie e feritoie Il Comune assicura il buon funzionamento dei pozzetti stradali intervenendo in caso di necessità tramite il Servizio Manutenzione Strade. Il servizio Comunale provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurarne il deflusso. E' fatto assoluto divieto introdurre rifiuti negli stessi. Art Carico e scarico di merci e materiali Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve prevedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell area o della superficie medesima. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal soggetto gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il procedimento contravvenzionale, ai sensi di legge e di REGOLAMENTO. Art. 45 Pulizia terreni non occupati da fabbricati I lotti inedificati compresi o immediatamente contigui all abitato e visibili da spazi pubblici, devono essere decorosamente mantenuti e recintati a richiesta dell Amministrazione Comunale. Le aree che non siano recintate, rimanendo accessibili e visibili da spazi pubblici, devono essere convenientemente sistemate in modo da escludere pericolo per l incolumità pubblica e l igiene. I proprietari sono responsabili della formazione abusiva di scarichi e devono pertanto provvedere alla pulizia ed alla rimozione di rifiuti che vi vengano depositati. In caso di scarico abusivo di rifiuti su detti terreni anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità degli stessi sarà obbligato con ordinanza, previa diffida, alla pulizia, al ripristino delle condizioni originali dell area e all asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi. Art. 46 Disposizioni per proprietari di animali domestici

16 I proprietari dei cani o le persone che li hanno in custodia devono asportare le deiezioni solide degli animali loro affidati in conformità con quanto indicato nell ordinanza Sindacale n 184 del per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, anche negli spazi destinati alla conduzione dei cani. Art Lavaggio delle aree pubbliche e zona mercato Nei periodi di tempo in cui se ne manifesta la necessità, si dovrà provvedere all'innaffiamento o lavatura delle aree pubbliche in modo uniforme, senza sollevare polvere nel rispetto di quanto previsto da leggi e regolamenti sanitari vigenti. Il servizio di nettezza urbana è tenuto alla periodica disinfezione delle aree adibite a pubblico mercato. Art Disposizioni diverse Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultano sporcati da tale attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere. Le carogne di animali, giacenti sul suolo pubblico, devono essere asportate e smaltite dal servizio di igiene urbana secondo le disposizioni e le modalità stabilite dall Ufficio di Igiene Ambientale oppure prescritte nel REGOLAMENTO comunale di Igiene e Sanità Pubblica. Rientrano tra i compiti affidati al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti esterni: la pulizia, su segnalazione da parte degli uffici comunali competenti, delle carreggiate a seguito di incidenti stradali o di perdite del carico dai veicoli, fermo restando il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili; l'asportazione delle carogne di animali giacenti sul suolo pubblico, che dovranno essere smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dal servizio di medicina veterinaria della A.S.L., in ottemperanza alle norme regolamentari vigenti in materia; rimozione delle deiezioni canine; lavaggio e disinfezione dei contenitori per le raccolte; spollonatura ed estirpazione delle erbe infestanti cresciute nei sedimi di vie, marciapiedi e piazze del Comune. Titolo VII - DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILABILI AGLI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI Art Obblighi dei produttori di rifiuti speciali pericolosi I produttori di rifiuti dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani e dei rifiuti pericolosi sono tenuti a provvedere a propria cura e spese ad un adeguato e distinto smaltimento di tali rifiuti nell'osservanza delle norme vigenti. In particolare è vietata l'immissione dei rifiuti di cui trattasi nei contenitori o punti di accumulo destinati ad accogliere rifiuti urbani o speciali assimilati agli urbani. È vietato miscelare categorie diversi di rifiuti di cui all allegato G del D. Lgs. 22/97 ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi Art Conferimento, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi Il conferimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani e dei rifiuti pericolosi deve avvenire con l'adozione delle cautele necessarie ad evitare pregiudizi alla salute pubblica e nel massimo rispetto dei principi ambientali. La raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti in oggetto devono essere effettuati dai soggetti autorizzati e secondo le prescrizioni agli stessi impartite dagli Enti competenti. E' fatto obbligo ai produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e dei rifiuti pericolosi di accertare, preventivamente al conferimento che le Imprese di cui intendono avvalersi per il trasporto e/o lo smaltimento dei rifiuti prodotti risultino debitamente autorizzate dalle competenti autorità. Per ogni altro obbligo si rimanda a quanto indicato nella vigente normativa riferita al Decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 e susseguenti modifiche, integrazioni e Decreti attuativi. TITOLO VIII - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI COMUNALI IN MATERIA DI BONIFICA DEI LUOGHI INQUINATI Art Scarichi abusivi Ove avvengano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico il soggetto gestore del servizio, in collaborazione con il Servizio di Polizia Urbana, tenterà di accertare l'identità del responsabile, il quale è tenuto, fermo restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli nei modi previsti dal presente REGOLAMENTO. In caso di inadempienza le autorità competenti, allorché sussistano motivi di carattere igienico sanitario, dispone con ordinanza in danno dei soggetti interessati, previa fissazione di un termine perché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti. Trascorso inutilmente tale termine, il servizio pubblico eseguirà con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese di tali soggetti. Nel caso in cui i rifiuti vengano abbandonati sul suolo pubblico di pertinenza del Comune e l'autore del fatto non sia stato

17 identificato, il Comune provvede direttamente alla rimozione dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi direttamente o mediante ditta appositamente autorizzata. A tal fine il Comune istituisce un apposito fondo per il finanziamento degli interventi da eseguire a proprie spese. Il Sindaco, ai fini della individuazione delle operazioni da disporre a carico dei responsabili per la rimozione di rifiuti abbandonati e per il ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell'art.14 del Decreto Legislativo 22/97, può avvalersi dei competenti Servizi della ASL e dell'arpa, i quali si esprimono, salvo i casi d'urgenza, entro 30 giorni dalla richiesta. Quando sulla medesima area siano accertati numerosi episodi di abbandono di rifiuti di rilevante entità, tali da costituire pericolo per l'igiene e la sanità pubblica, il Sindaco può prescrivere che la stessa venga recintata a spese del proprietario, ove questi non provveda allo sgombero dei materiali. Art Bonifica e ripristino ambientale dei luoghi inquinati I principi che disciplinano la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati sono quelli emanati ai sensi dell'art.17, comma 1, del Decreto Legislativo 22/97 e successive modifiche. TITOLO IX - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI Art Tariffa gestione rifiuti urbani Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, è istituita apposita tariffa deliberata dalle competenti Autorità Comunali. Si rimanda a quanto previsto nel vigente REGOLAMENTO Comunale per la determinazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani. Art. 54 Regolamenti Per quanto non espressamente previsto nel presente REGOLAMENTO saranno osservate le norme dei Regolamenti di igiene, di polizia urbana, del verde, edilizio e per la determinazione della TARSU/TARIFFA per la gestione dei rifiuti urbani. È abrogata ogni disposizione regolamentare contraria o incompatibile con il presente REGOLAMENTO. Art Osservanza di altre disposizioni Per quanto non previsto nel presente REGOLAMENTO vale quanto disposto dal Decreto legislativo 5 febbraio 1997 n 22 e successive modifiche e integrazioni, dalla legislazione in materia di rifiuti urbani, e dalle norme igienico-sanitarie, emanate dalla C.E.E., dallo Stato Italiano e dalla Regione Marche. Art. 56 Sanzioni Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, le violazione alle disposizioni del presente REGOLAMENTO, se non sanzionate da leggi speciali, sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa secondo quanto determinato nell allegato. Art Accertamenti delle infrazioni All'accertamento delle infrazioni al presente REGOLAMENTO ed alle altre norme di legge vigenti in materia sono preposti i Tecnici Comunali competenti unitamente al Corpo di Polizia Municipale che procederanno all'immediata contestazione o alla notifica entro i termini previsti. Art Processo informativo e comunicativo Allo scopo di una diretta partecipazione della popolazione per la diminuzione dei rifiuti ed un migliore andamento del servizio, il Comune si impegna a promuovere iniziative e attività di informazione per via diretta od utilizzando strutture specialistiche nella comunicazione ambientale. Al fine di conseguire gli obiettivi dei servizi di raccolta differenziata, il Comune, eventualmente in collaborazione con i gestori dei medesimi e tramite gli Uffici comunali competenti, informerà l'utenza sulle finalità e modalità dei servizi stessi, anche mediante distribuzione di materiale informativo ed educativo in cui saranno date indicazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulla destinazione delle stesse, sulle motivazioni, sulle esigenze di collaborazione dei cittadini. Il Comune opererà in modo da trasmettere alla cittadinanza, e in termini più puntuali alle scuole e ai giovani, una cultura di attenzione al problema dei rifiuti e di rispetto per l'ambiente. Art Efficacia del REGOLAMENTO Il presente REGOLAMENTO avrà effetto dal 1 gennaio 2005.

18 Allegato a - ELENCO DEI RIFIUTI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI (di cui al n 1 punto lettera a) della DELIBERA 27/7/1984 del Comitato interministeriale di cui all art. 5 del D.P.R. 915/82) In base alla vigente normativa, sono assimilate ai Rifiuti Urbani le seguenti categorie di rifiuti: Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili) Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili) Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane Cassette, pallets Accoppiati, quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzata e simili Frammenti e manufatti di vimini e di sughero Paglia e prodotti di paglia Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta Feltri e tessuti non tessuti Pelle o similpelle Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d aria e copertoni Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali Rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell art. 2 del D.P.R. 915/82 Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili) Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati Manufatti di ferro, tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili Nastri abrasivi Cavi e materiale elettrico in genere Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate Scarti in genere della produzione di alimenti, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, dell industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili) Residui animali e vegetali provenienti dall estrazione di principi attivi Accessori per l informatica Contenitori in plastica per prodotti di disinfezione per sale mungitura, vuoti e lavati Teli di polietilene ad alta densità per trinciati o altri usi, parti interne per concime, parte interna per big-bags Flaconi in vetro vuoti e lavati. Allegato B - ELENCO DELLE VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO E RELATIVE SANZIONI COMMINABILI Causale Sanzione Da euro A euro + Inadempienza agli obblighi da parte del produttore di Rifiuti speciali 260, ,00 pericolosi Incendio di rifiuti in luogo pubblico e privato 1.550, ,00 Conferimento di particolari categorie di rifiuti 155,00 260,00 Cernita di rifiuti 50,00 150,00 Conferimento nei contenitori di rifiuti sciolti, materiali accesi e/o sostanze 50,00 150,00 liquide Spostamento non autorizzato di contenitori 50,00 150,00 Inadempienza adeguato conferimento rifiuti urbani pericolosi 100,00 150,00 Inadempienza adeguato conferimento scarti verdi da giardinaggio 100,00 150,00 Inadempienza adeguato conferimento rifiuti ingombranti 100,00 150,00 Inadempienza adeguato conferimento oli usati 100,00 150,00 Inadempienza adeguato conferimento contenitori T e/o F 100,00 150,00 Inadempienza o inosservanza modalità di recupero rifiuti urbani 100,00 150,00 Uso, per conferimento rifiuti interni, del cestino pubblico 100,00 150,00 Introduzione rifiuti in pozzetti e caditoie 50,00 150,00 Imbrattamento in luogo pubblico di residui animali 50,00 150,00

19 Inosservanza pulizia zone di carico e scarico merci 100,00 260,00 Introduzione rifiuti pericolosi nei contenitori 100,00 260,00 Uso improprio dei contenitori, conferimento in sacchetti non chiusi, mancata 50,00 150,00 chiusura sportelli cassonetti Conferimento nei contenitori di materiali tali da danneggiare i mezzi di 260,00 520,00 raccolta Conferimento diretto in modo improprio 50,00 150,00 Conferimento diretto in modo improprio nel centro di raccolta 50,00 150,00 Mancata osservanza degli orari di esposizione dei rifiuti urbani 100,00 260,00 Mancata sistemazione dei rifiuti negli appositi contenitori 100,00 260,00 Abbandono o deposito rifiuti o immissione di rifiuti di qualsiasi genere allo stato solido o liquido nelle acque superficiali e sotterranee da parte di utenti 100,00 620,00 Costi di bonifica privati Intralcio al servizio di raccolta e spazzamento strade 250,00 500,00 Mancata pulizia di terreni e aree 250,00 500,00 Mancata pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici 250,00 500,00 Mancata pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti 250,00 500,00 Mancata pulizia delle aree a seguito di carico e scarico merci 250,00 500,00 Mancata rimozione deiezioni animali domestici 50,00 100,00 Mancata pulizia suolo pubblico da rifiuti derivanti da operazioni relative a 250,00 500,00 costruzione e/o rifacimento fabbricati Affidamento rifiuti speciali a ditte non autorizzate 250, ,00 Immissione di imballaggi terziari nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani 100,00 600,00 Mancata consegna di beni durevoli di uso domestico a rivenditori autorizzati o al titolare della gestione dei rifiuti 100,00 600,00

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