IL MUSICISTA e IL FISCO

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1 IL MUSICISTA e IL FISCO Le attività svolte dai musicisti ricadono genericamente fra le prestazioni artistiche. Il musicista è per definizione un'artista, figura completamente distinta da quella dell'imprenditore (art.2082 e 2195 Codice Civile). Le attività degli artisti vengono classificate dal nostro ordinamento fra quelle di lavoro autonomo (art.2222 e sego Codice Civile), unitamente alle professioni intellettuali. L'inquadramento giuridico così individuato, si rispecchia interamente nella relativa disciplina fiscale che ripropone regole e regimi ben distinti fra i lavoratori autonomi e gli imprenditori. Se l'attività artistica viene svolta in maniera abituale, cioè con continuità e sistematicità dei comportamenti, allora l'artista sarà assoggettato a due differenti tipologie di imposte: a) Imposte dirette: tipicamente l'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) che colpisce i guadagni ottenuti dall'artista nell'arco dell'anno solare, al netto delle relative spese sostenute e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), ulteriore imposta indirizzata verso gli introiti realizzati dall'artista. b) Imposte indirette: ovvero l'imposta sul valore aggiunto (IVA) che colpisce generalmente il valore delle singole prestazioni svolte dall'artista, nel momento in cui viene richiesto il corrispettivo. Per il particolare meccanismo di funzionamento di questa imposta è previsto l'obbligo da parte dell'artista dell'emissione e la consegna a cura dell'artista, nei confronti del proprio committente, di un documento "la fattura" contenente l'esposizione dell' importo di IV A dovuta e della relativa aliquota applicata, congiuntamente ad altri elementi previsti dalla relativa norma fiscale. Le due diverse aree impositive a cui è soggetto l'artista comportano complessivamente una serie di obblighi tributari, regolati da specifiche norme di legge. Per iniziare l attività artistica abituale bisogna essere riconosciuti dal fisco e per questo è necessario fare la comunicazione dell'inizio della propria attività all' Agenzia delle Entrate con la richiesta di attribuzione di una partita I.V. A. Nella richiesta si indica anche il tipo di attività svolta attraverso l'indicazione di un codice individuante una fra le attività previste in un apposita tabella. Le attività musicali vengono ricondotte nella suddetta tabella a due codici: ALTRE ATTIVITA' DI CREAZIONI ARTISTICHE) destinato ai compositori ALTRE ATTIVITA' DI RAPPRESENTAZIONI ARTISTICHE) destinato agli esecutori e concertisti.

2 1. I REGIMI FISCALI DELL' ARTISTA La disciplina fiscale degli artisti accanto ai regimi ordinario e semplificato, gravati di numerosi adempimenti ai fini delle imposte dirette e IV A, prevede due regimi agevolati con un numero ridotto di adempimenti e/o aliquote impositive di favore, che possono essere scelti dall'artista solamente al ricorrere di determinate condizioni. a) I regimi ordinario e semplificato: sono caratterizzati in primo luogo dalla necessità di procedere agli adempimenti ai fini delle imposte dirette e dell'i.v.a. sulla base di scritture contabili. Gli obblighi contabili, che differenziano i due regimi, possono essere svolti a libera scelta dell'artista, secondo appunto una modalità ordinaria o una modalità semplificata. La contabilità ordinaria consiste nella tenuta di un libro cronologico dei componenti di reddito e dei relativi movimenti finanziari, nella tenuta di due registri I.V.A. che raccolgono le fatture relative rispettivamente agli acquisti e alle vendite. La contabilità semplificata consiste nella tenuta dei registri I.V.A. acquisti e vendite. Entrambe i regimi comportano l'obbligo di procedere agli adempimenti di liquidazione periodica, versamento periodico e dichiarazione annuale dell'iv. A. In nessun caso è oggi obbligatoria la tenuta di un conto corrente bancario dedicato alla sola attività artistica (art.32 comma 3 Legge ). b) Il regime delle nuove attività: si differenzia dai regime ordinario e semplificato per l'applicazione di un' imposta sui redditi sostitutiva dell'irpef, con aliquota notevolmente ridotta (10%), Questo regime può essere scelto solamente quando il contribuente non ha esercitato nel triennio precedente altra attività artistica, professionale o di impresa, allo stesso tempo l'attività esercitata non consiste in una prosecuzione di altra attività precedentemente svolta e i compensi di lavoro autonomo non superano i ,41 Euro. Il regime delle nuove attività ha valenza triennale e può essere utilizzato esclusivamente per il primo triennio di attività. c) Il regime dei contribuenti "minimi": si differenzia anch'esso dai regimi ordinario e semplificato per l'applicazione di un' imposta sui redditi sostitutiva dell'irpef con aliquota inferiore (20%), per il non assoggettamento all'i.v.a. ed all'irap. Inoltre sono previste l'esonero dalla tenuta delle scritture contabili, oltre a notevoli semplificazioni documentali e nelle modalità di calcolo del reddito di lavoro autonomo ed infine è prevista l'esclusione dall'applicazione dei parametri e degli studi di settore. Permane, invece, l'assoggettamento a ritenuta di acconto sui compensi percepiti da soggetti qualificabili come sostituti di imposta. Questo regime può essere scelto solamente in presenza di compensi conseguiti nell'anno precedente inferiori a , assenza di lavoratori dipendenti e possesso di beni strumentali di ammontare ridotto.

3 2. I MUSICISTI E L I.V.A. Relativamente all'assoggettamento o meno all'i.v.a. delle prestazioni rese in maniera abituale da artisti nel campo della musica, escluso solo per i soggetti aderenti al regime dei "minimi", il Dpr n.633/1972 fa una importante distinzione fra "cessione, concessione, licenze dei diritti d'autore" e "attività interpretative rese a terzi". a) Cessione, concessione, licenze dei diritti d'autore: vengono disciplinate dall'art.3 comma 2 n.2 DPR 633/72 che ne prevede l'esclusione dal campo di applicazione dell'i.v.a. quando vengono poste in essere dall'autore e dai suoi eredi o legatari. L esclusione dal campo dell'i.v.a. di alcune operazioni concernenti il diritto d'autore fa venire meno l'obbligo di fatturazione delle stesse. a) Prestazioni degli interpreti ed esecutori: in via generale sono da assoggettare ad I.V.A. in quanto assimilate dal DPR 633/72 ad ordinarie prestazioni professionali, tuttavia per una corretta disamina è necessario suddividere le prestazioni più frequenti degli interpreti ed esecutori in quattro diverse categorie, caratterizzate da importanti distinzioni nella disciplina IVA. 1. concerti vocali e strumentali e dai contratti di scrittura a questi connessi, stipulati dal singolo artista o gruppo vocale/strumentale, ai quali per espressa previsione (n.123 e n.119 della tabella A, parte IlI, allegata al DPR 633/1972) si applica l'aliquota I.V.A. dello O per cento. 2. le prestazioni musicali non qualificabili, secondo quanto sopra precisato, come concerti vocali e strumentali. Esse vengono ricondotte nella disciplina generale delle "esecuzioni musicali di qualsiasi genere" (punto n.1 della tariffa allegata al DPR n.640/1972 ovvero n.3 della tabella C allegata al DPR 633/1972) per le quali si applica in ogni caso l'i.v.a con aliquota ordinaria del 20%, relativamente sia ai corrispettivi dovuti dai partecipanti alle manifestazioni, sia ai compensi percepiti da cantanti e musicisti. 3. le attività didattiche. Spesso i musicisti impartiscono lezioni private di lettura, ritmica, fonetica, canto, pianoforte, ecc.. Rientrando la musica fra le materie scolastiche ed universitarie, tali lezioni beneficiano dell'esenzione dall'iva (art. l0 n.20 DPR 633/1972) se rese da insegnanti a titolo personale. L'organizzazione di corsi musicali, invece, ricade nell'esenzione IV A solo se effettuata da istituti o scuole riconosciute da pubbliche amministrazioni. Parimenti è assoggettato ad IV A con aliquota ordinaria al 20% il rapporto fra musicista/docente e gli istituti scolastici per le lezioni ivi impartite. Il titolo di esenzione IV A, a differenza dell'esclusione, non fa venire meno gli obblighi di fatturazione del musicista relativamente alle prestazioni qualificate come esenti. 4. le esecuzioni musicali di ogni tipo svolte dal musicista all'estero (sia in stati UE che extra-ue). Per queste ultime, assieme a tutte le prestazioni artistiche, è prevista la specifica esclusione dal campo di applicazione dell'iva ex. Art.7 quinquies del DPR 633/1972. Come già accennato le prestazioni rientranti nel campo dell'i.v.a. sono soggette all'obbligo di emissione di fattura, particolare documento contenente indicazioni minime obbligatorie disciplinate dall'art. 21 DPR 633/1972.

4 3.I MUSICISTI E L'IRPEF Il principio per la determinazione del reddito di lavoro autonomo dell'artista è basato sul "criterio di cassa", cioè i proventi conseguiti e le spese sostenute concorrono alla formazione del risultato economico, calcolato per anno solare, nel momento del loro effettivo incasso e pagamento. Parallelamente a quanto esposto per la disciplina I.V.A, anche in ambito di redditi di lavoro autonomo per poter scomputare le spese sostenute dai compensi conseguiti, sussiste l'obbligo di rispettare un generale criterio di inerenza e documentazione delle stesse ed una disciplina specifica per la deducibilità di gran parte di esse contenuta nell'art.54 DPR 917/86 (TUIR). In assenza di specifica normativa, nella pratica si decide per una piena deducibilità degli strumenti musicali, da considerare come beni strumentali, e dei cosiddetti "abiti di scena", considerati come altre spese per l'attività. Il reddito di lavoro autonomo dell'artista deve essere esposto in sede di dichiarazione annuale dei redditi all'interno del quadro RE, al pari di quanto previsto per i professionisti. In tale quadro deve essere anche indicato il totale delle ritenute d'acconto subite,tranne che per i soggetti aderenti al regime delle "nuove iniziative", i compensi per le prestazioni rese dagli interpreti ed esecutori musicali, se vengono corrisposti da soggetti che rivestono la qualifica di sostituti di imposta, subiscono all'atto dell'incasso una ritenuta fiscale pari al 20% del solo compenso per l'attività artistica. Il reddito di lavoro autonomo, assieme ad eventuali altri redditi, concorre alla formazione del reddito complessivo dell'artista. Quest'ultimo, una volta depurato di eventuali ulteriori specifiche deduzioni, viene sottoposto al calcolo dell'irpef con aliquota "a scaglioni". Dall'IRPEF in questo modo calcolata devono essere poi scomputate le ritenute d'acconto subite dall'artista nel corso dell'anno di imposta, per determinare l'irpef netta dovuta all'erario. Specifica problematica è connessa al concorso alla formazione del reddito da lavoro autonomo di proventi per attività artistiche conseguiti all'estero e/o corrisposti da soggetti non residenti in Italia 4.I MUSICISTI E L'IRAP Di notevole attualità risulta la querelle con l'agenzia delle Entrate circa l assoggetabilità o meno degli artisti all'imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP). L'Art.2 del D.Lgs n.446 del 15/12/1997 prevede che i presupposti per l'applicazione dell'imposta siano l'esercizio abituale di una attività economica e lo svolgimento della stessa in maniera autonomamente organizzata. La Corte Costituzionale nella Sentenza n.156/2001 ha precisato che, essendo ipotizzabile un'attività professionale esercitata in assenza di organizzazione di capitale o lavoro altrui, l'esercizio di una attività di lavoro autonomo non è sempre soggetta all'irap, ma deve essere valutata caso per caso la presenza o meno di un'autonoma organizzazione. Quanto detto vale sia per gli esercenti professioni intellettuali, sia per gli artisti e gli sport rima di assoggettare un musicista all'irap è necessario compiere un'analisi sulla esistenza di un'autonoma organizzazione della sua attività tale da accrescere la sua possibilità di produrre profitti. Nella pratica, i musicisti dotati solo del proprio talento, dei necessari strumenti musicali e di pochi altri beni strumentali quali l'autovettura, il computer, il fax ed il telefono cellulare sono generalmente da escludere dall'imposizione. I musicisti invece che possiedono una maggiore struttura organizzativa (ad es. l'abituale ricorso a prestazioni di autori), che spesso è connessa alla dimensione artistica ed alle eventuali attività collaterali, quali quelle disco grafiche o di gestione e sfruttamento del diritto di immagine, sono generalmente soggetti al tributo. Possono essere di specifico ausilio alla suddetta analisi sull'attività del musicista le sentenze della Corte di Cassazione n del 18/12/2008 e n del 30/10/2008, della Commissione Tributaria Regionale Piemonte n.36/04/06 del

5 21/12/2006, della Commissione Tributaria Provinciale di Milano n.98/02/04 del 11/10/2004. Nonostante l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, l'interpretazione sull'argomento dell' Agenzia delle Entrate è tuttavia rimasta sempre restrittiva, concedendo solo recentemente (circolare n.45 del 03/06/2008) l'esclusione dall'irap ad artisti e professionisti che possiedano i requisiti previsti per l'accesso al regime dei minimi, a prescindere dalla effettiva scelta del regime o meno.

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