REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. Roma - Prima Sezione SENTENZA

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1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Roma - Prima Sezione nelle persone dei magistrati: Dott. Pasquale de Lise Dott. Carlo Modica de Mohac Dott. Roberto Caponigro Presidente Componente Componente, relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 896 del 2006, proposto da ANIA, Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Sanino, Francesco Gianni, Piero Fattori e Antonio Lirosi ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale Gianni, Origoni, Grippo & Partners in Roma, Via delle Quattro Fontane n. 20 contro Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall Avvocatura Generale dello Stato presso cui elettivamente domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 con intervento ad opponendum del CODACONS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall Avv. Carlo Rienzi, con domicilio eletto presso l Ufficio Legale Nazionale del Codacons in Roma, Viale Mazzini n. 73

2 per l annullamento del provvedimento n (I-626) adottato dall Autorità nell adunanza del 30 novembre 2005, notificato in data 12 dicembre 2005, con il quale l Autorità ha deliberato: a) che l Ania e le organizzazioni peritali Associazione Italiana Consulenti Infortunistica Stradale ( Aicis ), Sindacato Nazionale Autonomo Periti Industriali ( Snapi ), Sindacato Nazionale Periti Industriali Assicurativi ( Snapia ), Sindacato Nazionale Periti Infortunistica Stradale ( Snapis ), Unione Italiana Periti Assicurativi ( Uipa ) e Consiglio Nazionale Periti Industriali ( Cnpi ) hanno posto in essere un intesa volta alla definizione delle tariffe delle prestazioni peritali, in violazione dell art. 81 del Trattato CE; b) che l Ania ha posto in essere un ulteriore intesa restrittiva della concorrenza, attraverso una pluralità di condotte volte al mantenimento ed alla diffusione a favore delle imprese associate di uniformi parametri di costo per la determinazione dell entità dei risarcimenti per danni a cose, in violazione dell art. 81 del Trattato CE; c) che le Parti si astengano in futuro dal porre in essere intese del medesimo tenore di quelle indicate sub a); d) che l Ania ponga immediatamente termine ai comportamenti distorsivi della concorrenza di cui alla lett. b), interrompendo ogni attività di coordinamento a favore delle imprese associate relativamente alla determinazione dei parametri di costo, nonché assuma, secondo le modalità ritenute più idonee allo scopo, misure atte a porre termine 2

3 all illecito riscontrato, dando comunicazione delle misure adottate entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento; e) che, in ragione della gravità dell infrazione di cui alla lett. a), è applicata ad Ania una sanzione amministrativa pecuniaria pari rispettivamente a ; f) che, in ragione della gravità dell infrazione di cui alla lett. b), ad Ania è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di , nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente; sul ricorso n del 2006, proposto da AICIS Associazione Italiana Consulenti Infortunistica Stradale in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano D Ercole, Nicola Palombi e Domenico Bonaccorsi di Patti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Largo del Teatro Valle n. 6 contro Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall Avvocatura Generale dello Stato presso cui elettivamente domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 nonché ISVAP Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall Avvocatura Generale dello Stato presso cui elettivamente domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 per l annullamento 3

4 della delibera dell'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, adottata nell adunanza del 30 novembre 2005, notificata in piego postale in data , a conclusione del procedimento n. I/626, con la quale è stato ritenuto che a) che l Ania Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici e le Associazioni peritali di seguito indicate: Associazione Italiana Consulenti Infortunistica Stradale, Sindacato Nazionale Autonomo Periti Industriali, Sindacato Nazionale Periti Industriali Assicurativi, Sindacato Nazionale Autonomo Periti Infortunistica Stradale, Unione Italiana Periti Assicurativi e Consiglio Nazionale Periti Industriali, hanno posto in essere un intesa volta alla definizione delle tariffe delle prestazioni peritali, in violazione dell art. 81 del Trattato CE; e, conseguentemente, ordinato la cessazione dell attuazione e della continuazione delle infrazioni accertate, irrogando, nel contempo, una sanzione pecuniaria commisurata al fatturato di ciascun soggetto in relazione alla gravità e durata della condotta dalle stesse serbata, nonché di ogni altro atto anteriore o conseguente e, comunque, coordinato e/o connesso a quello di cui sopra; sul ricorso n del 2006, proposto da SNAPIA Sindacato Nazionale Periti Industriali Assicurativi in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Stefano D Ercole, Nicola Palombi e Domenico Bonaccorsi di Patti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, Largo del Teatro Valle n. 6 contro 4

5 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall Avvocatura Generale dello Stato presso cui elettivamente domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 nonché ISVAP Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall Avvocatura Generale dello Stato presso cui elettivamente domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 per l annullamento della delibera dell'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, adottata nell adunanza del 30 novembre 2005, notificata in piego postale in data , a conclusione del procedimento n. I/626, con la quale è stato ritenuto che a) che l Ania Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici e le Associazioni peritali di seguito indicate: Associazione Italiana Consulenti Infortunistica Stradale, Sindacato Nazionale Autonomo Periti Industriali, Sindacato Nazionale Periti Industriali Assicurativi, Sindacato Nazionale Autonomo Periti Infortunistica Stradale, Unione Italiana Periti Assicurativi e Consiglio Nazionale Periti Industriali, hanno posto in essere un intesa volta alla definizione delle tariffe delle prestazioni peritali, in violazione dell art. 81 del Trattato CE; e, conseguentemente, ordinato la cessazione dell attuazione e della continuazione delle infrazioni accertate, irrogando, nel contempo, una sanzione pecuniaria commisurata al fatturato di ciascun soggetto in relazione alla gravità e durata della condotta dalle stesse serbata, 5

6 nonché di ogni altro atto anteriore o conseguente e, comunque, coordinato e/o connesso a quello di cui sopra; sul ricorso n del 2006, proposto da SNAPI Sindacato Nazionale Autonomo Periti Industriali in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Stefano D Ercole, Nicola Palombi e Domenico Bonaccorsi di Patti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, Largo del Teatro Valle n. 6 contro Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall Avvocatura Generale dello Stato presso cui elettivamente domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 nonché ISVAP Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall Avvocatura Generale dello Stato presso cui elettivamente domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 per l annullamento della delibera dell'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, adottata nell adunanza del 30 novembre 2005, notificata in piego postale in data , a conclusione del procedimento n. I/626, con la quale è stato ritenuto che a) che l Ania Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici e le Associazioni peritali di seguito indicate: Associazione Italiana Consulenti Infortunistica Stradale, Sindacato Nazionale Autonomo Periti Industriali, Sindacato Nazionale Periti 6

7 Industriali Assicurativi, Sindacato Nazionale Autonomo Periti Infortunistica Stradale, Unione Italiana Periti Assicurativi e Consiglio Nazionale Periti Industriali, hanno posto in essere un intesa volta alla definizione delle tariffe delle prestazioni peritali, in violazione dell art. 81 del Trattato CE; e, conseguentemente, ordinato la cessazione dell attuazione e della continuazione delle infrazioni accertate, irrogando, nel contempo, una sanzione pecuniaria commisurata al fatturato di ciascun soggetto in relazione alla gravità e durata della condotta dalle stesse serbata, nonché di ogni altro atto anteriore o conseguente e, comunque, coordinato e/o connesso a quello di cui sopra; sul ricorso n n. 2006, proposto da SNAPIS, Sindacato Nazionale Autonomo Periti Infortunistica Stradale in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Stefano D Ercole, Nicola Palombi e Domenico Bonaccorsi di Patti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, Largo del Teatro Valle n. 6 contro Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall Avvocatura Generale dello Stato presso cui elettivamente domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 nonché ISVAP Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall Avvocatura Generale dello Stato presso cui elettivamente domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 7

8 per l annullamento della delibera dell'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, adottata nell adunanza del 30 novembre 2005, notificata in piego postale in data , a conclusione del procedimento n. I/626, con la quale è stato ritenuto che a) che l Ania Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici e le Associazioni peritali di seguito indicate: Associazione Italiana Consulenti Infortunistica Stradale, Sindacato Nazionale Autonomo Periti Industriali, Sindacato Nazionale Periti Industriali Assicurativi, Sindacato Nazionale Autonomo Periti Infortunistica Stradale, Unione Italiana Periti Assicurativi e Consiglio Nazionale Periti Industriali, hanno posto in essere un intesa volta alla definizione delle tariffe delle prestazioni peritali, in violazione dell art. 81 del Trattato CE; e, conseguentemente, ordinato la cessazione dell attuazione e della continuazione delle infrazioni accertate, irrogando, nel contempo, una sanzione pecuniaria commisurata al fatturato di ciascun soggetto in relazione alla gravità e durata della condotta dalle stesse serbata, nonché di ogni altro atto anteriore o conseguente e, comunque, coordinato e/o connesso a quello di cui sopra; e sul ricorso n del 2006, proposto da Editoriale Domus S.p.A. in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, rappresentata e difesa agli Avv.ti Andrea Guarino, Fabio Merusi e Teodoro E. Dalavecuras ed elettivamente domiciliata presso i primi due in Roma, Piazza Borghese n. 3 (studio Guarino & Merusi) contro 8

9 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall Avvocatura Generale dello Stato presso ope legis domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 nonché ANIA, Federperiti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, AICIS, SNAPI, SNAPIA, SNAPIS, UIPA, CNPI, ISVAP, Fondiaria SAI S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti. Visti i ricorsi con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell Avvocatura Generale dello Stato; Visto l atto di intervento ad opponendum del Codacons nel ricorso n. 896/2006; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Uditi alla pubblica udienza del 22 marzo giudice relatore il dott. Roberto Caponigro gli avv.ti Mario Sanino e Piero Fattori per l Ania, l avv. Stefano D Ercole per Aicis, Snapia, Snapi e Snapis, gli avv.ti Andrea Guarino e Teodoro Dalavecuras per la Editoriale Domus S.p.A., l avv. Danilo Del Gaizo per l Avvocatura Generale dello Stato e l avv. Stefania Ammiraglia, su delega dell avv. Calo Rienzi, per il Codacons; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: FATTO L Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con l impugnato provvedimento adottato nell adunanza del 30 novembre 2005, ha deliberato che: 9

10 a) l Ania - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici e le Associazioni peritali di seguito indicate: Associazione Italiana Consulenti Infortunistica Stradale, Sindacato Nazionale Autonomo Periti Industriali, Sindacato Nazionale Periti Industriali Assicurativi, Sindacato Nazionale Autonomo Periti Infortunistica Stradale, Unione Italiana Periti Assicurativi e Consiglio Nazionale Periti Industriali, hanno posto in essere un intesa volta alla definizione delle tariffe delle prestazioni peritali, in violazione dell art. 81 del Trattato CE; b) l Ania - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici ha posto in essere un ulteriore intesa restrittiva della concorrenza, attraverso una pluralità di condotte volte al mantenimento ed alla diffusione a favore delle imprese associate di uniformi parametri di costo per la determinazione dell entità dei risarcimenti per danni a cose, in violazione dell art. 81 del Trattato CE; c) l Ania - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici e le Associazioni peritali Associazione Italiana Consulenti Infortunistica Stradale, Sindacato Nazionale Autonomo Periti Industriali, Sindacato Nazionale Periti Industriali Assicurativi, Sindacato Nazionale Autonomo Periti Infortunistica Stradale, Unione Italiana Periti Assicurativi e Consiglio Nazionale Periti Industriali, si astengano in futuro dal porre in essere intese del medesimo tenore di quelle indicate sub a); d) l Ania - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici ponga immediatamente termine ai comportamenti distorsivi della concorrenza di cui alla lett. b), interrompendo ogni attività di coordinamento a favore 10

11 delle imprese associate relativamente alla determinazione dei parametri di costo; assuma, secondo le modalità ritenute più idonee allo scopo, e nei limiti esposti in motivazione, misure atte a porre termine all illecito riscontrato; dia comunicazione all Autorità delle misure a tal fine adottate, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento; e) in ragione della gravità dell infrazione di cui alla lett. a), è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari a: per Ania euro; per Aicis euro; per Snapis euro; per Cnpi 800 euro; f) in ragione della gravità dell infrazione di cui alla lett. b), ad Ania Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro. Avverso detto provvedimento sono stati proposti i sei ricorsi di cui alla presente sentenza. L Ania ha proposto il ricorso n. 896/2006, articolato nei seguenti motivi: 1. Sull erronea prospettiva di analisi adottata nel provvedimento. Violazione e falsa applicazione dell art. 81 del Trattato CE, violazione e falsa applicazione dell art. 3 della L. 241/1990. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, ed in particolare illogicità e contraddittorietà manifesta, difetto di istruttoria e di motivazione, manifesta irragionevolezza ed ingiustizia, sviamento e perplessità. 11

12 Le assicurazioni italiane, non disponendo di informazioni sui potenziali destinatari della prestazione e potendo orientare solo i comportamenti dei propri assicurati ma non certo quelli degli altri soggetti coinvolti nella fase di liquidazione, avrebbero adottato meccanismi informativi tali da agevolare l attività dei periti nella stima del danno. Le imprese assicurative avrebbero tutto l interesse a definire in maniera tempestiva e non conflittuale i rapporti con carrozzieri e periti ed i sinistri in genere, ricorrendo a meccanismi acceleratori onde evitare i costi che derivano dal contenzioso e dal prolungarsi delle procedure di liquidazione. L Autorità si sarebbe limitata ad enfatizzare il peso che il preteso aumento dei costi dei risarcimenti dei danni a cose derivante dall applicazione dei parametri comuni previsto dal cessato accordo Ania/carrozzieri avrebbe avuto sull incremento anomalo dei premi registrato nel mercato assicurativo italiano a seguito della liberalizzazione, ma in nessun modo emergerebbe un nesso causale tra la pretesa condotta collusiva imputata ad Ania e l andamento dei costi e dei premi. La generica correlazione tra costi e premi sembrerebbe del tutto inidonea a sostenere la finalità anticoncorrenziale del comportamento dell Ania e, d altra parte, l Isvap, nel proprio parere, non avrebbe evidenziato alcun nesso stringente di diretta causalità tra l aumento dei costi dei danni a cose e l andamento dei premi. Nel contesto di un sistema assicurativo basato sull indennizzo indiretto, la ricerca di standard obiettivi per la valutazione dei danni ai veicoli sarebbe volta esclusivamente a garantire un efficace e tempestivo processo liquidativo che consenta di soddisfare le richieste del 12

13 danneggiato, ripristinando la situazione precedente al danneggiamento, senza andare incontro ad ulteriori e più ingenti spese. Il preteso interesse dell Ania a mantenere artificialmente elevati i costi dei risarcimenti rispetto ai livelli di mercato sfuggirebbe ad ogni logica economica. L esistenza di una notevole variabilità dell offerta, indice di una concorrenza a valle, smentirebbe ulteriormente la tesi dell amministrazione, sicché il provvedimento sarebbe viziato da un impostazione di fondo illogica e priva di adeguati supporti probatori e, con riferimento alla valutazione della presunta uniformazione dei costi dei risarcimenti, in contraddizione sia con le precedenti analisi dei meccanismi di funzionamento del mercato RC auto svolte dalla stessa Autorità sia con le valutazioni dell Isvap. 2. Sull accordo per la fissazione delle tariffe relative alle prestazioni peritali (lett. a) nel dispositivo del provvedimento). a. Sull insussistenza dei presupposti di applicabilità dell art. 81 del Trattato CE: inidoneità dell accordo a pregiudicare il commercio intracomunitario. Violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 81 del Trattato Ce, violazione e falsa applicazione dell art. 3 della L. 241/1990, eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed in particolare illogicità e contraddittorietà manifesta, difetto di istruttoria e di motivazione, manifesta irragionevolezza ed ingiustizia, sviamento e perplessità. Nell accordo con i periti si accerta la sussistenza del criterio del pregiudizio, nonostante in esso non sarebbe ravvisabile alcuna misura in grado, anche solo potenzialmente, di escludere i concorrenti di altri 13

14 Stati membri. Anche ad ammettere che i servizi peritali possano essere forniti da cittadini europei, ciò non sarebbe di per sé sufficiente ad attribuire carattere transfrontaliero all intesa contestata, occorrendo dimostrare che sia proprio il tenore delle condizioni tariffarie previste a costituire un fattore d importanza determinante ai fini della scelta di stabilirsi o meno nel paese considerato e tale analisi sarebbe carente nel provvedimento. In definitiva, non sarebbe applicabile l art. 81 del Trattato CE. b. Sulla copertura normativa: legge n. 166/92. Violazione e falsa applicazione dell art. 14, co. 2, L. 166/1992. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed in particolare falsità di presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, confusione e perplessità, sviamento. L Ania avrebbe operato nell ambito di una specifica copertura normativa. In particolare, l art. 14, co. 2, della L. 166/1992 avrebbe prescritto l obbligo di fissazione congiunta dei prezzi da parte delle associazioni di categoria. Le tariffe concordate con i periti, inoltre, avrebbero avuto valore di puro riferimento per le compagnie assicurative, libere di rispettare o disattendere i profili stabiliti a livello nazionale. Il Consiglio di Stato, con parere del 1 luglio 1999, aveva confermato la piena liceità e conformità della L. 166/1992 con la disciplina antitrust. c. Sul mancato accertamento da parte dell Autorità della portata anticompetitiva dell accordo. 14

15 Violazione e falsa applicazione dell art. 81 del Trattato CE. Violazione dell art. 3 L. 241/1990. Eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche e, in particolare, difetto di istruttoria, illogicità manifesta. L Autorità non avrebbe dimostrato la pretesa portata anticoncorrenziale delle previsioni in discorso, limitandosi a qualificare aprioristicamente l accordo alla stregua di un cartello di prezzi senza compiere alcun esame dell oggetto delle pattuizioni e degli effetti da esse prodotti nel mercato dei servizi di perizia assicurativa. Sarebbe irrealistico postulare che l Ania, i cui comportamenti sono espressione della volontà collettiva dell associazione, abbia agito in danno delle proprie aderenti fissando scientemente tariffe più elevate rispetto ai livelli di mercato. 3. Sul presunto coordinamento sui parametri di valutazione del danno (lett. b) nel dispositivo del provvedimento). a. Sul difetto di contestazione e contraddittorio. Violazione e falsa applicazione dell art. 14 della L. 287/1990, degli artt. 6, co. 3 e 14, del D.P.R. 217/1998 e della L. 241/1990. Violazione dei principi generali in materia di contestazione degli addebiti e rispetto del principio del contraddittorio. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche; in particolare illogicità e contraddittorietà manifesta, difetto d istruttoria e di motivazione, manifesta irragionevolezza ed ingiustizia, sviamento e perplessità. La comunicazione delle risultanze istruttorie non si sarebbe limitata a precisare gli addebiti già formulati nella comunicazione di avvio, ma avrebbe identificato una nuova intesa restrittiva della concorrenza, 15

16 l uniformazione dei criteri di indennizzo, della cui qualificazione giuridica sarebbe stato del tutto sprovvisto il provvedimento di apertura dell istruttoria. Ciò in palese violazione dell art. 6, co. 3, del D.P.R. 217/1998, secondo cui la decisione di avviare l istruttoria dovrebbe contenere tutti gli elementi essenziali in merito alle presunte violazioni, ai fini del corretto esercizio del diritto di difesa degli interessati. L Autorità avrebbe operato un illegittima estensione dell oggetto di indagine compromettendo lo sviluppo di un corretto e completo contraddittorio, privando Ania del diritto ad un pieno esercizio delle proprie difese nel corso del procedimento. b. Sul coordinamento sui costi dei risarcimenti per danni a cose: insussistenza dei presupposti di applicabilità dell art. 81 del Trattato CE. Violazione e falsa applicazione dell art. 81 del Trattato CE. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche ed in particolare falsità dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria. L Autorità avrebbe travisato l effettivo scopo della presunta intesa riconducendo la definizione di comuni criteri di indennizzo ad una scelta escogitata dall Ania per finalità anticoncorrenziali, laddove i prezziari ed i tempari costituiscono ordinari strumenti di lavoro per un corretto svolgimento delle attività di accertamento, stima e riparazione dei danni ai veicoli ed oggettivamente connaturati, in un sistema di indennizzo indiretto, all efficienza dei meccanismi risarcitori. Il provvedimento si limiterebbe ad enunciare il teorema secondo cui l Ania avrebbe uniformato i criteri di accertamento dei danni per impedire un confronto competitivo sul versante delle tariffe, ma 16

17 trascurerebbe ogni sia pur minimo accertamento dei pretesi effetti restrittivi derivanti dal ricorso ai suddetti parametri di riferimento sulle dinamiche concorrenziali del mercato Rc auto e, in particolare, sull andamento delle tariffe praticate dalle imprese assicurative. I carrozzieri ed i periti, in assenza di parametri certi e predeterminati per la quantificazione dei danni potrebbero far lievitare i propri compensi in modo discrezionale ed arbitrario, causando dei pesanti aggravi di costo per i bilanci dei gruppi assicurativi, sicché la previsione di procedure e criteri riconosciuti quali validi dalla generalità del mercato sarebbe stata finalizzata a fronteggiare comportamenti cc.dd. di moral hazard, garantendo una liquidazione il più efficiente e tempestiva possibile con conseguente maggiore controllo dei costi. Non sarebbe realistico ipotizzare che una compagnia assicurativa di piccole o medie dimensioni possa riuscire, nella contrattazione con le organizzazioni dei carrozzieri, ad ottenere prezzi inferiori a quelli concordati dall Associazione a livello nazionale. Nel provvedimento sarebbero arbitrariamente accorpate in un unica strategia anticoncorrenziale condotte che, per caratteristiche, finalità ed effetti, divergerebbero totalmente tra di loro. Gli operatori del settore, anche disponendo di prezziari più completi, non potrebbero comunque arrivare ad una massimizzazione dell utilizzo dei ricambi di natura equivalente e ad una effettiva riduzione dei costi, atteso l incomprimibile diritto dell interessato a richiedere un indennizzo monetario o, in caso di riparazione, il ripristino del veicolo 17

18 allo status quo ante. Le misure operative indicate dall Ania sarebbero state finalizzate a garantire un contenimento dei costi ed una maggiore efficienza dei processi liquidativi. I comportamenti dell Ania, se letti nel reale contesto di riferimento, apparirebbero pienamente giustificati e smentirebbero l esistenza di qualsiasi strategia di tipo collusivo. c. Sulla natura pro-concorrenziale della cessione del ramo di azienda Ed. Ass. ad Ed. Domus. Violazione e falsa applicazione dell art. 81 del Trattato CE. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche ed in particolare falsità dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria. La correttezza della cessione dell attività di produzione e diffusione delle banche dati, prezziari e tempari a Ed. Domus emergerebbe dal fatto che quest ultimo, editore del periodico Quattroruote sin dal 1956, è un soggetto professionale indipendente, leader del settore ed altamente specializzato in tutte le tematiche che riguardano l universo auto e l individuazione di tale cessionario sarebbe stata dettata dall esigenza di individuare un ente super partes. La previsione del mantenimento da parte di Ed. Domus delle medesime codifiche standard in una fase transitoria sarebbe stato funzionale a rispondere alle esigenze di gestione dei sistemi informatici, assicurando un graduale passaggio dal sistema preesistente a quello di recente introduzione. In definitiva, l Ania avrebbe provveduto a cedere il ramo di azienda ad un soggetto terzo ed indipendente, in potenziale concorrenza con altri 18

19 operatori, astraendosi dal presunto ruolo di indirizzo nella definizione dei meccanismi per la quantificazione dei danni adottati dalle imprese ed assicurando semplicemente l operatività tecnica delle attività cedute. 4. Sulla difformità dal parere dell Isvap. Violazione e falsa applicazione dell art. 3 della L. 241/1990. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed in particolare illogicità e contraddittorietà manifesta, difetto di motivazione, manifesta irragionevolezza ed ingiustizia, sviamento e perplessità. Sarebbe particolarmente significativo che l Isvap non abbia condiviso su un piano sostanziale la ricostruzione dell Autorità proprio con riferimento ad elementi attinenti al funzionamento del sistema assicurativo ed alla tutela degli assicurati, vale a dire alla sfera di competenza propria dell Isvap. A fronte delle valutazioni dell Isvap sarebbe stato necessario che l Autorità valutasse la portata anticoncorrenziale delle due intese in relazione all esistenza di un sistema risarcitorio di indennizzo indiretto ed accertasse in concreto, attraverso un istruttoria di maggiore spessore, gli effetti dell accordo Ania/periti sulle tariffe per le prestazioni peritali sul mercato dei servizi di perizia assicurativa, nonché gli effetti della asserita concertazione imputata all Ania successivamente alla disdetta dell accordo Ania/carrozzieri sui parametri di costo per la definizione degli indennizzi ed i conseguenti riflessi sul mercato RC auto, laddove nel provvedimento non vi sarebbe traccia della concreta e specifica verifica di tali effetti. 5. Sulle sanzioni. 19

20 Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, co. 4, 15 e 31 della L. 287/1990. Violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 23 della L. 689/1981. Violazione e falsa applicazione dell art. 3 della L. 241/1990. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed in particolare difetto di motivazione, illogicità manifesta. Il riscontro dei presupposti di gravità e durata della fattispecie non sembrerebbe in alcun modo condivisibile, costituendo l inevitabile riflesso, sul versante sanzionatorio, dei vizi che inficiano l accertamento dell intesa. Il fatturato su cui sono state commisurate le due sanzioni non sarebbe stato correttamente determinato. In particolare, nella base per la sanzione, sarebbero stati indebitamente inclusi anche i fatturati della Fondazione Ania e dell IRSA. Per quanto riguarda l accordo Ania/periti, anche a voler ritenere che l art. 14, co. 2, della L. 166/1992 abbia semplicemente favorito l accordo invece di fornire una copertura normativa escludente ogni responsabilità delle imprese, la riconduzione a fini sanzionatori alla categoria delle infrazioni più gravi, alla stregua di una normale intesa sui prezzi, sarebbe infondata. L eventuale imposizione della sanzione, in relazione all accordo Ania/periti, sarebbe dovuta essere contenuta ad un livello simbolico, considerato il significativo grado di incertezza giuridica rilevato dall Autorità. Per quanto riguarda l intesa volta all uniformazione dei criteri di determinazione dell ammontare dei risarcimenti, l Autorità si sarebbe limitata a definire l attività di coordinamento sui parametri di 20

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