Azienda Sanitaria Locale Viterbo

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1 Azienda Sanitaria Locale Viterbo CAPITOLATO RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO REGIME DI CLAIMS MADE 1/25

2 DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: - per Contraente : il soggetto che stipula l assicurazione; - per "Assicurazione" il contratto di Assicurazione; - per "Polizza" il documento che prova l'assicurazione; - per Assicurato : il soggetto il cui interesse è protetto all assicurazione; - per Società : l impresa assicuratrice ovvero gli Assicuratori; - per "Broker" Marsh SpA; - per "Premio" la somma dovuta dal Contraente alla Società; - per Sinistro RCT : la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l assicurazione; - per Sinistro RCO : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione; - per "Indennizzo" la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; - per Scoperto : parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell Assicurato; - per Franchigia per sinistro : L importo che, per ogni sinistro, viene detratto dall ammontare liquidabile a termini di polizza per il risarcimento di danni e che rimane a carico del Contraente. La Società risponde pertanto solo di quella parte di tale importo, che supera detta franchigia; - per Franchigia aggregata : L ammontare fino a concorrenza del quale il Contraente assume a suo carico il pagamento di tutte le somme liquidate nei termini previsti dal presente contratto per il risarcimento dei danni relativi ai sinistri rientranti in un determinato periodo assicurativo annuo. Soltanto dopo che il totale dei risarcimenti pagati avrà esaurito la franchigia aggregata, la Società risponderà delle ulteriori somme liquidate; - per "Cose" sia gli oggetti che gli animali; - per "Retribuzioni" Ammontare totale delle mercedi lorde erogate al personale dipendente nonché al personale sanitario convenzionato al netto delle trattenute per oneri previdenziali; compensi corrisposti al personale dipendente a fronte dell'esercizio di attività libero professionale "Intramuraria"; - per "Dipendente" Personale INAIL, non INAIL, parasubordinati, interinali. 2/25

3 DESCRIZIONE DEL RISCHIO Esercente AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VITERBO per lo svolgimento delle attività inerenti all assolvimento dei suoi compiti istituzionali, compresi i servizi complementari e sussidiari previsti e consentiti o delegati in forza di leggi, regolamenti o atti amministrativi ovunque e con qualsiasi mezzo svolti, anche se gestiti in tutto o in parte da terzi. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE ART. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.). ART. 2 DURATA DEL CONTRATTO - DECORRENZA DELLA GARANZIA - PAGAMENTO DEL PREMIO Il presente contratto avrà durata dalle ore del 31/05/2006 alle ore del 31/05/2009 senza tacito rinnovo alla scadenza finale. Si conviene che le parti hanno la facoltà di rescindere il contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 90 (novanta) giorni di anticipo rispetto alla scadenza. Ove ne ricorrano le condizioni previste dalla legge il Contraente potrà richiedere, in accordo tra le Parti, il rinnovo del contratto per una durata massima pari a quella originaria inoltrando richiesta scritta alla Società entro tre mesi antecedenti la scadenza. Fermo restando che il premio viene versato in rate semestrali scadenti rispettivamente al 31/05 e al 30/11 di ogni anno, il Contraente é tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del contratto, ferma restando l efficacia e l effetto della garanzia. In caso di inadempienza la garanzia resterà sospesa dalle ore del sessantesimo giorno e riprenderà vigore alle ore del giorno del pagamento del premio, fermo restando il diritto della Società al pagamento di quanto dovuto. Il termine temporale di pagamento delle rate di premio successive é di 60 (sessanta) giorni dalla data di scadenza dell annualità assicurativa o frazione di anno. In caso di inadempienza si procederà come precedentemente previsto. ART. 3 - ALTRE ASSICURAZIONI Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, l'assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art C.C.). ART. 4 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. 3/25

4 Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art.1898 C.C.). ART. 5 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. ART. 6 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. ART. 7 - ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. ART. 8 - FORO COMPETENTE Foro competente è esclusivamente quello ove ha sede il Contraente ART. 9 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. ART. 10 CLAUSOLA BROKER Il Contraente incarica la Marsh S.p.A. della gestione ed esecuzione della presente polizza per tutta la durata, proroghe, rinnovi e/o sostituzioni, in qualità di Broker ai sensi della legge 28/11/84 n Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato tramite il Broker si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. 4/25

5 NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE I GARANZIE RCT /RCO ART OGGETTO DELLA GARANZIA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per: morte e lesioni personali distruzione e deterioramento di cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione allo svolgimento dell'attività per la quale è prestata l'assicurazione, compresa la R.C. derivante all'assicurato Contraente per fatti imputabili al personale, compreso quello medico e paramedico, dipendente dell'assicurato; nel caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave, la Società si riserva il diritto di rivalsa nei confronti di tali soggetti. La garanzia comprende inoltre l esercizio dell attività libera professionale svolta dai medici dipendenti in regime intramurario, così come definita dal D.M. 28/2/97. La garanzia è altresì estesa alla R.C. personale dei: dipendenti, compresi medici e paramedici, medici a rapporto convenzionale autonomo per l'attività prestata nelle strutture, anche mobili, gestite dall'azienda o con la stessa convenzionata durante l orario di lavoro in conseguenza dello svolgimento dell'attività dichiarata in polizza, con esclusione dei danni derivanti da dolo o colpa grave degli stessi. La garanzia si intende altresì estesa alla RC derivante all Azienda Assicurata per fatto imputabile a persona non dipendente, con pieno diritto di rivalsa nei confronti di tali soggetti e con esclusione della responsabilità personale che a qualunque titolo ricada su di essi, fatta eccezione per quelle categorie di persona non dipendente per le quali sussista per legge l obbligo di copertura con oneri a carico dell Ente Assicurato. Limitatamente alle suddette categorie la garanzia viene prestata anche per la responsabilità personale ascrivibile a tali soggetti fino alla concorrenza dei massimali stabiliti dalla Legge con rinuncia all azione di rivalsa nei loro confronti. La garanzia opera purché l Assicurato Contraente disponga delle autorizzazioni previste dall ordinamento giuridico e dai regolamenti vigenti per l esercizio dell attività oggetto della presente assicurazione. ART. 12 NOVERO DI TERZI Si prende atto fra le parti che: a) quando il Contraente/Assicurato è una persona fisica non sono considerati terzi esclusivamente il coniuge, i genitori, i figli del Contraente/Assicurato stesso; b) quando il Contraente/Assicurato non è una persona fisica non sono considerati terzi esclusivamente i prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del D.P.R /25

6 n e successive modifiche integrazioni ed interpretazioni quando opera la garanzia R.C.O. di cui all'art. 21; A titolo di maggior precisazione si prende atto fra le Parti che sono considerati terzi tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro come sopra definiti, anche nel caso di partecipazione alle attività del Contraente/Assicurato stesso (manuali e non) a qualsiasi titolo intraprese, nonchè per la presenza, a qualsiasi titolo scopo, nell'ambito delle suddette attività. ART DANNI ESCLUSI DALLA GARANZIA R.C.T. La garanzia R.C.T non comprende i danni: A 1) direttamente riconducibili alla intenzionale mancata osservanza e violazione delle disposizioni di Legge o dei regolamenti inerenti il funzionamento e la gestione delle strutture sanitarie e dei relativi impianti dell'azienda Ospedaliera (o USL/ASL) assicurata, da parte del Direttore Generale, Amministrativo e Sanitario nonché del Responsabile dei Servizio di protezione e sicurezza incaricato ai sensi della legge 626/94. 2) di natura estetica e fisionomica, conseguenti ad interventi di chirurgia estetica; 3) da distribuzione e utilizzazione del sangue; 4) da attività di sperimentazione clinica. B conseguenti a: 1) inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; 2) interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; 3) alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento; C da proprietà ed uso di: 1) veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate; 2) natanti a vela di lunghezza superiore a metri sei e di unità naviganti a motore; 3) aeromobili; 4) veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore; D l) a cose che l'assicurato Contraente o i suoi dipendenti detengano o possiedano a qualsiasi titolo 2) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; 3) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni; E) derivanti dalla proprietà di fabbricati diversi da quelli ove si svolge l'attività assicurata; per i fabbricati in cui si svolge l'attività assicurata l assicurazione non comprende i danni da spargimento d acqua o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali. L'assicurazione non opera, altresì, per i lavori 6/25

7 edili rientranti nel campo di applicazione dei D.Lgs. n. 494 dei e per quelli di straordinaria manutenzione: F) l) da furto; 2) a cose di cui l'assicurato Contraente debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile; 3) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute o possedute; G H I J K derivanti da: trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive. derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date (c.d. Rischio 2000). rischi derivanti da richieste di risarcimento a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione all encefalopatia spungiforme (BSE), come a titolo esemplificativo l encefalopatia spungiforme bovina o nuove varianti della malattia di Creutzfed-Jacob, di cui l Ente possa venire chiamato a rispondere in relazione ad attività veterinarie e(o controllo, vigilanza sanitaria. di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall esposizione e/o contatto con l asbesto, l amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l asbesto o l amianto, nè per i danni da campi elettromagnetici; derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio; ART ESTENSIONE TERRITORIALE AL FINI DELLA GARANZIA R.C.T. La garanzia R.C.T. vale per i danni che avvengano nel territorio di tutti i Paesi Europei. ART ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I DIPENDENTI (R.C.O./R.C.I.). Assicurazione Responsabilità Civile verso dipendenti soggetti all assicurazione di legge contro gli infortuni. La Compagnia si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: 1) Ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965, n (rivalsa I.N.A.I.L. e maggior danno), per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai propri prestatori di lavoro da lui dipendenti ed addetti all attività per la quale è prestata l assicurazione, compresi altresì i dirigenti nonché il rischio in itinere, come previsto dal Decreto Legislativo n 38 del 23/2/2000. La Compagnia quindi si obbliga a rifondere all Assicurato le somme richieste dall INAIL a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall infortunato e/o aventi diritto semprechè sia stata esperita l azione di regresso dell INAIL e quest ultima sia riferita a capitalizzazione per postumi invalidanti. 7/25

8 2) Ai sensi del Codice Civile nonché dal D.Lgs 626 del 19/9/94 (e successive modifiche ed integrazioni) a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1 per danni corporali dai quali sia derivata un invalidità permanente (escluse le malattie professionali). Questa garanzia è prestata con l applicazione di una franchigia di 2.500,00 per ogni persona infortunata. L assicurazione è efficace alla condizione che al momento del sinistro l Assicurato sia in regola con gli obblighi per l assicurazione di legge, salvo il caso di irregolarità dovute ad errata interpretazione delle norme riguardanti l obbligatorietà di iscrizione all INAIL di determinate categorie di dipendenti e semprechè ciò non derivi da comportamenti dolosi. Assicurazione Responsabilità Civile verso dipendenti non soggetti all assicurazione di legge contro gli infortuni e/o prestatori di lavoro temporaneo (lavoro interinale) (R.C.I.) La Compagnia si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni corporali (escluse le malattie professionali), involontariamente cagionati ai propri dipendenti non soggetti all obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124, nonché prestatori di lavoro temporaneo (lavoro interinale) in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in occasione di lavoro o di servizio e ciò semprechè sia operante la garanzia R.C.O. e nell ambito dei massimali ivi previsti. Tanto l assicurazione R.C.T. quanto l assicurazione R.C.O./R.C.I. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall INPS ai sensi dell art. 14 della legge 12 Giugno 1984, n ART DANNI ESCLUSI DALLA GARANZIA R.C.O. La garanzia R.C.O. non vale: 1) per le malattie professionali; 2) per i sinistri derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; 3) per i sinistri derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; 4) per i danni di qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o natura l amianto, né per i danni da campi elettromagnetici. ART ESTENSIONE TERRITORIALE AI FINI DELLA GARANZIA R.C.O. La garanzia R.C.O. vale per i sinistri che avvengano nel mondo intero. ART VALIDITÀ TEMPORALE DELL'ASSICURAZIONE L Assicurazione RCT vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell Assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a fatti colposi posti in essere durante il periodo di validità della garanzia. La garanzia vale anche per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all Assicurato durante il periodo di efficacia dell Assicurazione per fatti colposi posti in essere in data antecedente la data di effetto della polizza in essere a condizione che tali richieste si 8/25

9 riferiscano a eventi verificatisi non prima del 31/12/2000. Si precisa che la garanzia retroattiva è valida fino alla concorrenza della massima esposizione a consumo della Società, indicata nella scheda di quotazione, per le richieste di risarcimento per sinistri RCT relativi all intero periodo retroattivo. Agli effetti di quanto disposto dagli articoli del Codice Civile l Assicurato dichiara e la Società ne prende atto, di non essere a conoscenza di fatti e circostanze che possano dare luogo a richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi della presente assicurazione. ART PLURALITÀ DI ASSICURATI Il massimale stabilito in polizza sia per l'r.c.t. sia per l'r.c.o. per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro. ART LIMITI DI INDENNIZZO Qualora un unico sinistro interessi contemporaneamente sia la garanzia R.C.T. che quella R.C.O., la massima esposizione della Società non potrà comunque superare il massimale catastrofale previsto per la garanzia R.C.T. ART BUONA FEDE L omissione da parte dell Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell Assicurato all atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni nè riduzione dello stesso, semprechè tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o in caso di sinistro, conguaglio del premio per l intera annualità in corso). ART REGOLAZIONE DEL PREMIO Il premio è convenuto sulla base di elementi variabili, viene anticipato in via provvisoria come risulta nel conteggio indicato in polizza che deve intendersi quale premio minimo annuo ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo: a) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio Entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Compagnia i dati necessari e cioè l indicazione dei dati presi a base per il conteggio del premio. Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 90 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società. b) Inosservanza dell obbligo di comunicazione di dati Nel caso in cui il Contraente, nei termini prescritti, non abbia effettuato: - la comunicazione dei dati, ovvero - il pagamento della differenza dovuta, se attiva 9/25

10 La Società deve fissargli mediante formale atto di messa in mora, un ulteriore termine di 30 giorni, trascorso il quale, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva. In tale eventualità la garanzia resta sospesa dalla scadenza dei termini di cui al precedente comma e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui l Assicurato/Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Compagnia di agire giudizialmente o di dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata. Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, nel caso in cui il Contraente non adempia gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Compagnia non sarà obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Resta fermo per la Compagnia stessa il diritto di agire giudizialmente. c) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria Se all atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell ultimo consuntivo. d) Verifiche e controlli La Compagnia ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, nei limiti del D. Lgs. 196 del 2003, per i quali l Assicurato/Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. Si conviene che, ai fini della regolazione annuale del premio, non verrà considerato nell ammontare complessivo delle retribuzioni quanto derivante da incrementi retributivi dipendenti da rinnovo di contratti di lavoro. Sarà, invece, conteggiato ogni incremento derivante da ampliamento di personale e/o di attività. NORME CHE REGOLANO I SINISTRI ART OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro l'assicurato Contraente deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro trenta giorni da quando l ufficio preposto alla gestione delle coperture assicurative ne ha avuto conoscenza (art C.C.). Devono inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'assicurato Contraente sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro successivamente a lui pervenuti. Se l'assicurato Contraente omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto (art C.C.). ART GESTIONE DELLE VERTENZE - SPESE DI RESISTENZA La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'assicurato Contraente, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso. 10/25

11 L'Assicurato Contraente è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi sull'assicurato Contraente del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l'assicurato Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato Contraente in proporzione del rispettivo interesse. La Società non rimborsa le spese incontrate dall'assicurato Contraente per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende nè delle spese di giustizia penale. ART RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso pari a 90 giorni. In caso di recesso da parte della Società dalla presente assicurazione, entro 15 giorni dalla data di efficacia dello stesso,la stessa rimborserà la parte di premio,al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso. ART.28 - FRANCHIGIA L assicurazione è prestata nell intesa che una parte del rischio viene sostenuta dal Contraente stesso a titolo di franchigia aggregata annua quale definita in questa polizza e quale quantificata nella scheda di quotazione. Nel comune interesse, le Parti convengono di adottare le seguenti modalità per una gestione appropriata della franchigia aggregata, da svolgersi in reciproca collaborazione tra gli Uffici competenti del Contraente e della Società: 1. All inizio di ogni periodo assicurativo annuale il Contraente istituisce un apposito fondo per un ammontare pari alla franchigia aggregata. Il fondo è destinato esclusivamente al pagamento dei risarcimenti pertinenti al rispettivo periodo assicurativo. 2. Il fondo è gestito dal Contraente stesso, con il concorso della Società. 3. La trattazione e definizione di ogni sinistro, debitamente denunciato alla Società, è condotta dalla Società, con il concorso degli Uffici competenti del Contraente. 4. Il costo del servizio dell Ufficio Gestione Sinistri è a totale carico della Società in ogni caso. 5. L Ufficio Gestione Sinistri comunica al Contraente i singoli pagamenti da effettuare di volta in volta, tenendo anche conto di eventuali altre assicurazioni che possano concorrere al risarcimento dei danni. 6. Ogni pagamento è effettuato quanto prima possibile e comunque non oltre i 60 (sessanta) giorni lavorativi successivi alla presentazione di quietanza o altro documento di accettazione sottoscritto dal percipiente. 11/25

12 7. Ogni pagamento va a ridurre il fondo della franchigia aggregata.gli eventuali maggiori costi, dovuti a mancato pagamento, oppure a pagamento tardivo o parziale, oppure a risarcimenti e/o spese non previamente approvati dall Ufficio Gestione Sinistri, restano a totale carico del Contraente e non vengono conteggiati ai fini della riduzione del fondo della franchigia aggregata. 8. Quando il Contraente e l Ufficio Gestione Sinistri hanno verificato che tutti i sinistri di un periodo assicurativo sono definiti e pagati, se il fondo della rispettiva franchigia aggregata non è esaurito, il saldo rimanente viene incamerato dalla Contraente. 9. Quando invece i pagamenti eseguiti esauriscano la franchigia aggregata, si estingue la parte di rischio sostenuta dal Contraente e tutti gli ulteriori risarcimenti per sinistri pertinenti al periodo assicurativo considerato saranno pagati dalla Società fino a concorrenza dei limiti e sottolimiti di indennizzo convenuti e previa applicazione della franchigia per ogni sinistro se prevista da questo contratto. Se il periodo assicurativo considerato è inferiore all anno intero, l importo della franchigia aggregata è calcolato in proporzione alla durata del periodo. Parimenti, in caso di proroga temporanea della durata di questo contratto per una periodo inferiore all anno intero, l importo della franchigia aggregata sarà calcolato in proporzione alla durata della proroga, con applicazione delle modalità che precedono. La facoltà di recesso è valevole anche in caso di sinistro che interessi la franchigia. Sinistri rientranti nella franchigia aggregata La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del giudizio nel grado in cui si trova al momento della completa tacitazione degli aventi diritto. La Società designa, acquisito il parere preventivo degli Uffici competenti del Contraente, legali e tecnici di loro fiducia. Nel caso in cui, nel corso di un istruttoria penale, si profili il pericolo di un rinvio a giudizio di un dipendente del Contraente, le Parti si accorderanno per la tacitazione degli aventi diritto, restando inteso che, ove necessario, la liquidazione potrà essere effettuata con i criteri di opportunità e di convenienza più appropriati alle singole fattispecie e quindi, se del caso, anche da quelli di prassi. Qualora la tacitazione degli aventi diritto intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il Pubblico Ministero ha già, in quel momento, deciso o richiesto il rinvio a giudizio. Le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l Assicurato sono a carico della Società, fino a concorrenza di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno a cui si riferisce la richiesta di risarcimento. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto limite, le spese vengono ripartite fra la Società e l'assicurato in proporzione al rispettivo interesse (art c. c., terzo comma). La Società non riconosce spese sostenute per legali e tecnici nominati dal Contraente o dall Assicurato senza il loro previo assenso. Rapporto sinistri 12/25

13 La Società si impegna a fornire al Contraente, con cadenza trimestrale, una informativa completa e dettagliata in merito allo stato dei sinistri denunciati (tabulati con data accadimento - data denuncia - controparte importo preventivato/riservato/pagato - data pagamento). ART.29 - COASSICURAZIONE - RIPARTO E DELEGA L assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto allegato. Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale. La Spettabile(Compagnia) all uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto. Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza, (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall una all altra parte solo per il tramite della Spettabile (Compagna) la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato. La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell esazione dei premi o di importi comunque dovuti dall Assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome. Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese, si deroga totalmente al disposto di cui all art.1911 del codice civile, essendo tutte le imprese responsabili in solido. La delega assicurativa è assunta dall impresa di assicurazione indicata dal raggruppamento d imprese quale mandataria. Non è consentita l associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d imprese concomitante o successivo all aggiudicazione della gara. 13/25

14 CONDIZIONE AGGIUNTIVE ART DISTRIBUZIONE ED UTILIZZAZIONE DEL SANGUE La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato Contraente per danni cagionati a terzi in conseguenza della distribuzione o dell'utilizzazione del sangue o dei suoi preparati o derivati di pronto impiego, compreso i danni da HIV. La garanzia è operante a condizione che: l'assicurato Contraente abbia ottemperato a tutti gli obblighi previsti in merito al controllo preventivo del sangue da leggi e/o circolari ministeriali specifiche sulla materia e in vigore al momento del fatto. La garanzia è prestata nell'ambito di un massimale di polizza comunque pari a 1/3 di quello indicato in polizza che deve intendersi quale massima esposizione della Società per ogni annualità assicurativa indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'assicurato Contraente nello stesso periodo. ART 31 - R.C. SOSTANZE RADIOATTIVE 1) A parziale deroga dell'art. 13 lett. G), delle "Condizioni Generali di Assicurazione" di polizza, l'assicurazione comprende i danni derivanti dalla detenzione e dall'uso delle fonti radioattive. 2) L'assicurazione è efficace a condizione che l'attività dell'assicurato Contraente, quale descritta nella proposta - questionario, sia intrapresa con l'osservanza delle norme vigenti in materia, nonché delle prescrizioni della competente autorità. L'Assicurato Contraente si impegna altresì ad uniformarsi alle norme ed alle prescrizioni successivamente emanate, a valersi esclusivamente di personale tecnico specializzato ed idoneamente protetto e ad allontanare qualsiasi persona estranea all'impiego delle fonti dai locali di conservazione od uso delle fonti stesse. 3) L'Assicurato Contraente accorda alla Società la facoltà di ispezione dei rischio, senza che tale facoltà diminuisca gli impegni e gli obblighi assunti in forza della presente condizione. 4) Il massimale per sinistro indicato in polizza rappresenta il limite di esposizione della Società per ciascun periodo assicurativo annuo. ART GARANZIA INQUINAMENTO ACCIDENTALE A parziale deroga dell'art. 13 lett. B l) si precisa che la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. La presente estensione di garanzia si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di Euro 516,45 e fino a concorrenza di un massimo risarcimento di Euro ,45 per sinistro e per anno assicurativo. ART ESTENSIONE DELL'ASSICURAZIONE R.C.O. ALLE MALATTIE PROFESSIONALI 14/25

15 A parziale deroga dell'art. 16 1) delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'assicurazione della Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'inail. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione. Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società: a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi; b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione. La garanzia non vale: 1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; 2) per le malattie professionali conseguenti: a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa; b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa. La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti in rapporto alle circostanze; 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'assicurato, ispezioni per le quali l'assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria. Ferme, in quanto compatibili, le "Condizioni Generali di Assicurazione" in punto di denuncia dei sinistri, l'assicurato Contraente ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato. ART DANNI DA INCENDIO L assicurazione è operante altresì per i danni a cose di terzi conseguenti ad incendio delle cose di proprietà dell Ente assicurato o dallo stesso detenute. Tale garanzia è prestata, con uno scoperto del 10% per ciascun sinistro con il minimo di Euro 516,45, e con un massimo risarcimento di Euro ,45 per sinistro e per annualità assicurativa. La presente estensione opera a secondo rischio rispetto ai massimali previsti, per lo stesso rischio, da valide polizze incendio. ART R.C. PER PROVE ED ESAMI CONNESSE ALL ASSUNZIONE DI PERSONALE 15/25

16 Premesso che l Ente assicurato al fine di assumere il personale occorrente per la sua attività effettua selezioni e prove pratiche si conviene che sono considerati terzi tutti coloro che eseguono un saggio delle loro capacità tecniche e professionali. ART FORNITORI COME TERZI A parziale deroga di quanto disposto dalle Norme che regolano l Assicurazione, sono considerati terzi, limitatamente alle lesioni corporali, i titolari ed i dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto, fornitori ed altri - che, in via occasionale, possono partecipare ai lavori di carico e scarico o complementari all attività formante oggetto dell assicurazione. La garanzia è operante, limitatamente alla morte e lesioni corporali gravi e gravissime quali definite dall Art. 583 C.P., sempreché i danni siano conseguenti a fatti commessi dall Assicurato o da un suo dipendente del cui operato debba rispondere a norma dell articolo 2049 Codice Civile. ART DANNI A VEICOLI IN SOSTA La garanzia copre, altresì, i danni per i quali sussiste una Responsabilità dell Ente assicurato o di persona della quale, o con la quale debba rispondere, provocati ai veicoli di terzi degli amministratori e dei dipendenti in sosta negli spazi appositamente autorizzati di pertinenza dell Ente assicurato. Tale garanzia viene prestata con esclusione dei danni da furto e/o incendio e comunque alle cose in essi contenute. Questa estensione è prestata con una franchigia fissa ed assoluta di Euro 155,00 per ciascun sinistro. ART DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO L assicurazione comprende il risarcimento dei danni ai mezzi di trasporto - sotto carico e scarico nell ambito dei luoghi ove si svolgono le anzidette operazioni. Questa estensione è prestata con una franchigia fissa ed assoluta di Euro 155,00 per ciascun sinistro. ART USO DI MEZZI NON A MOTORE La presente assicurazione si estende alla Responsabilità civile che può incombere all Ente assicurato per fatto dei suoi dipendenti i quali usino a scopo di servizio e per ordine e conto del Contraente stesso le biciclette, i tricicli, i furgoncini a pedale ed i carretti a mano di sua proprietà. ART.40 - R.C. COMMITTENZA DEI LAVORI DATI IN APPALTO Per tutti i lavori e/o gestioni ceduti in appalto la garanzia deve intendersi prestata per la Responsabilità Civile derivante all Ente assicurato nella sua qualità di committente. Deve pertanto intendersi esclusa dalla garanzia, ogni responsabilità diretta dell appaltatore. ART.41 - COMMITTENZA AUTO La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all Ente assicurato ai sensi dell art Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. E fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili nei limiti in cui sia operante la copertura assicurativa di R.C. auto. Questa specifica estensione di garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. 16/25

17 ART.42. CONVEGNI E MANIFESTAZIONI L assicurazione è prestata per la Responsabilità derivante all Ente assicurato dalla Organizzazione di convegni, conferenze, simposi e congressi, sia all interno che all esterno dei locali di proprietà o in uso dell Ente assicurato, con partecipazione di terzi compreso il rischio derivante all organizzazione di visite guidate e ogni altra attività connessa a ciascuna delle citate manifestazioni. Si prende atto che per le manifestazioni organizzate da terzi la copertura è operante per la Responsabilità che deriva all Ente assicurato nella sua qualità di committente. ART R.C. ATTIVITA VARIE L assicurazione si intende altresì prestata per la Responsabilità civile derivante all Ente assicurato ai sensi di legge: dall organizzazione di visite agli uffici ed agli impianti dell Assicurato e dalla presentazione e dimostrazione di impianti ed attrezzature dell Assicurato stesso; dalla partecipazione ad esposizioni e fiere; dall attività dei vigili del fuoco dell Assicurato; dall operato di guardiani anche con uso di armi concesso da autorità; dall esistenza di attività sociali, assistenziali e ricreative direttamente gestite o gestite da terzi; in questa seconda ipotesi la garanzia vale sempreché sussista la responsabilità del Contraente e salvo diritto di rivalsa nei confronti del terzo che risulti responsabile; da proprietà di cani da guardia e non; dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne, ovunque installate nel territorio nazionale; l assicurazione copre anche i rischi inerenti alla somministrazione di bevande e cibi, anche se distribuiti mediante macchine automatiche. ART INTERRUZIONI O SOSPENSIONI DI ATTIVITA L assicurazione comprende i danni derivanti da mancato inizio, interruzioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Tale garanzia è prestata con uno scoperto del 10% minimo Euro 516,45 e massimo risarcimento per sinistro e per anno di Euro ,45. ART COSE CONSEGNATE E NON CONSEGNATE Limitatamente alle strutture gestite dall Assicurato, la garanzia comprende i danni dei quali l Assicurato sia tenuto a rispondere verso i degenti, ai sensi degli Artt. 1783, 1784 e 1785/bis del Codice Civile per sottrazione, distruzione e deterioramento delle cose consegnate e non consegnate. La somma massima di garanzia per ogni degente è limitata a Euro 2.582,00 per le cose consegnate e a Euro516,00 per le cose non consegnate. L assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, danaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute. Sono altresì esclusi dall assicurazione i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento o di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili. ART LEGGE PRIVACY A parziale deroga dell'art. 11 la Società si obbliga, altresì, a tenere indenne l'azienda Ospedaliera Assicurata di quanto questa sia tenuta a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per perdite patrimoniali involontariamente cagionate ai terzi utenti delle 17/25

18 strutture in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell'assicurazione L'Assicurazione non vale : per il trattamenti di dati aventi finalità commerciali ; per la diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti; per i danni non patrimoniali di cui agli Artt. 9 e 29 comma 9 della Legge 675 del 31/12/96 e di quelli di cui all' Art del C.C.; per le multe e le ammende inflitte direttamente all Azienda Assicurata o alle persone del cui fatto l'ente debba rispondere. La garanzia opera per la RC personale derivante ai dipendenti dell'ente Assicurato salvo il diritto di rivalsa nei loro confronti per dolo e colpa grave. La Contraente e i dipendenti non sono terzi fra di loro. La presente garanzia è prestata con una franchigia fissa di Euro per ciascun danno e fino alla concorrenza di un massimo risarcimento di ,00 Euro per sinistro e annualità assicurativa." ART LEGGE 626/94 La copertura assicurativa prestata con la presente polizza si intende estesa alla Responsabilità Civile ascrivibile all Assicurato in qualità di Datore di Lavoro ai sensi del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 ( Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ) e successive integrazioni e/o modificazioni, nonché alla Responsabilità Civile personale dei dipendenti preposti al controllo e all osservanza delle norme dettate dal predetto Decreto, fatto salvo il diritto di rivalsa nei casi di dolo e colpa grave nei confronti degli stessi. La presente estensione di garanzia vale per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte e lesioni personali. Sono considerati terzi anche i dipendenti dell Assicurato medesimo, limitatamente ai danni da essi subiti per morte e lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall art. 583 del Codice Penale. Il massimale cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro. ART LEGGE 494/96 La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all assicurato dalla violazione colposa delle disposizioni di cui al D.lgs 494/96 e ss.mm. e/o integrazioni. ART. 49 PROPRIETA ED USO MACCHINARIO La garanzia si estende alla proprietà ed uso macchinario nell ambito dei locali occupati dall Azienda Sanitaria Locale di Viterbo in tutta l area di sua competenza. ART CROLLO FABBRICATI Relativamente alla garanzia crollo dei fabbricati, sono considerati terzi per le lesioni subiti dai dipendenti dell Assicurato. 18/25

19 ART R.C. SOCCORSI Le garanzie di polizza sono altresì estese ai danni causati a terzi da squadre volontarie durante i soccorsi svolti su espressa richiesta dell Azienda Sanitaria Locale di Viterbo. ART R.C. USCITE GIORNALIERE Le garanzie sono estese alla Responsabilità Civile verso terzi derivante dall organizzazione di uscite giornaliere e ricreative da parte dell Azienda Sanitaria Locale di Viterbo per i suoi assistiti (ammalati, anziani, handicappati) con accompagnatore, nonché ad eventuali gare interaziendali: i partecipanti a tali manifestazioni sono considerati terzi, compresi i dipendenti dell Azienda Sanitaria Locale di Viterbo. ART R.C. SGOMBERO NEVE Le garanzie sono estese ai danni causati a terzi dal mancato sgombero tempestivo della neve. ART R.C. CHIESA Chiesa che fa parte dell Azienda Sanitaria Locale di Viterbo per danni alle persone e alle cose derivanti dallo stato della Chiesa e delle sue attrezzature. ART. 55 R.C. TRASPORTO AMMALATI CON AMBULANZE Sono compresi i danni conseguenti al trasporto degli ammalati con ambulanze di proprietà e/o uso dell Azienda Sanitaria Locale di Viterbo o per le quali l Azienda Sanitaria Locale di Viterbo è responsabile, in particolare per le cure somministrate durante il trasporto e/o conseguenti a disfunzioni delle attrezzature che si trovano sulle ambulanze, ferma l esclusione di tutti i rischi connessi alla circolazione. ART ESTENSIONE R.C.T. MONDO INTERO La garanzia R.C.T. si intende estesa a tutti i paesi del mondo in particolare in occasione di viaggi in Europa, in USA ed in altre parti del Mondo a scopo scientifico o di apprendimento, restano comunque esclusi eventuali interventi professionali diretti sia diagnostici che terapeutici. Resta comunque stabilito che: qualora la Compagnia non sia legalmente autorizzata o non possa per qualsiasi ragione assistere legalmente l Assicurato o a sua sola opzione scelga di non farlo, rimborserà direttamente all Assicurato tutte le somme (comprese le spese legali sostenute con il suo consenso) nei limiti dei massimali previsti, per le quali l Assicurato sarà obbligato a pagare in conseguenza di una responsabilità di legge. ART DANNI CAUSATI DA HANDICAPPATI Danni causati dagli handicappati da loro e tra loro sia durante la degenza o quando sono impiegati dall Azienda per alcune mansioni ben definite; nonché danni a loro causati dall Azienda Sanitaria Locale di Viterbo e/o da persone di cui essa è responsabile. Si tenga presente che alcuni handicappati possono svolgere attività per conto dell Azienda Sanitaria Locale di Viterbo. Tale garanzia opera per tutte le persone che rientrano nel settore del servizio sociale dell Azienda. ART R.C. DI TUTTI I COLLABORATORI DIPENDENTI E NON 19/25

20 R.C. di tutti i collaboratori: medici, inclusi collaboratori vari non dipendenti, amministrativi, tecnici dipendenti e non dell Azienda Sanitaria Locale di Viterbo in tutte le attività, compresi ospedali, ambulatori che dipendono dall Azienda o fuori dagli ospedali, ambulatori ed altri. Tale garanzia si estende anche a tutte le prestazioni mediche, farmaceutiche, specialistiche, a qualsiasi prestazione effettuata per conto dell Assicurato, da parte di persone di cui deve rispondere. Resta inteso che la garanzia comprende le responsabilità ascrivibile all Assicurato per fatto imputabile ai medici non dipendenti e/o liberi professionisti che esercitano la loro attività professionale nelle strutture dell Assicurato, con pieno diritto di rivalsa nei loro confronti e con esclusione della responsabilità civile personale che a qualunque titolo ricada su di essi. ART. 59 ESAMI DIAGNOSTICI, CHECK-UP E SIMILI Agli effetti dei rischi sopra assicurati, si considera che sono inclusi gli esami diagnostici, check-up e simili per danni causati agli assistiti ed in caso di attrezzature con potenziale pericoloso, agli operatori. ART R.C. PROPRIETA E IMPIEGO APPARECCHIATURA Le garanzie sono estese ai danni causati agli operatori e/o agli assistiti per la proprietà e l impiego di apparecchi a raggi X, TAC, elettrocardiogramma, apparecchiature speciali antitumorali, fonti radioattive e qualsiasi altra apparecchiatura e macchinario trovantisi nell ambito dei fabbricati occupati dall Azienda Sanitaria Locale di Viterbo compreso l impianto di lavanderia. ART R.C. INTERVENTO SQUADRA VOLONTARI Intervento della squadra volontari per soccorsi da loro svolti, per danni a terzi, proprietà e persone. 20/25

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