APPROVAZIONE NUOVO REGIME DI AIUTI ALLA FORMAZIONE A SEGUITO DEL REGOLAMENTO (CE) N. 651/2014

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1 Progr.Num. 631/2015 GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA Questo giorno lunedì 08 del mese di giugno dell' anno 2015 si è riunita nella residenza di la Giunta regionale con l'intervento dei Signori: via Aldo Moro, 52 BOLOGNA 1) Bonaccini Stefano Presidente 2) Gualmini Elisabetta Vicepresidente 3) Bianchi Patrizio Assessore 4) Caselli Simona Assessore 5) Corsini Andrea Assessore 6) Costi Palma Assessore 7) Donini Raffaele Assessore 8) Petitti Emma Assessore 9) Venturi Sergio Assessore Funge da Segretario l'assessore Costi Palma Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO REGIME DI AIUTI ALLA FORMAZIONE A SEGUITO DEL REGOLAMENTO (CE) N. 651/2014 Cod.documento GPG/2015/612 pagina 1 di 20

2 Testo dell'atto Num. Reg. Proposta: GPG/2015/ LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Visto il Trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 107 e 108; Richiamati i seguenti Regolamenti (CE): - il Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, relativo al periodo della nuova programmazione che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006; - il Regolamento delegato n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; - il Regolamento n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006; - il Regolamento n. 821/2014 di esecuzione della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di pagina 2 di 20

3 applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati; - il Regolamento n. 1011/2014 di esecuzione della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi; - il Regolamento n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie L 187 del (di seguito il Regolamento generale di esenzione ) ed in particolare la sezione 5 Aiuti alla formazione, all articolo 31; Richiamati inoltre: - il Position Paper - Rif. Ares (2012) del 9 novembre 2012, dei servizi della Commissione Europea sulla preparazione dell Accordo di Partenariato e dei Programmi in ITALIA per il periodo , che individua le sfide principali e le priorità di finanziamento sulla base delle quali fondare il ciclo di programmazione , nonché i possibili fattori di successo per l uscita dalla crisi economica-finanziaria; - il documento Metodi e obiettivi per un uso efficace dei Fondi comunitari del 27 dicembre 2012 elaborato dal Ministero per la Coesione territoriale, d intesa con i Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, che ha avviato il confronto pubblico per la preparazione dell Accordo di partenariato; - l Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, adottato con pagina 3 di 20

4 Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014; Viste: - la Deliberazione dell Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 163 del 25 giugno 2014 Programma Operativo della Regione Emilia-Romagna. Fondo Sociale Europeo 2014/2020. (Proposta della Giunta regionale del 28/04/2014, n. 559) ; - la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12 dicembre 2014 C(2014)9750 che approva il Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020 per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"; - la propria Deliberazione di Giunta Regionale n. 1 del 12 gennaio 2015 Presa d'atto della Decisione di Esecuzione della Commissione Europea di Approvazione del Programma Operativo "Regione Emilia-Romagna - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo " per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"; Richiamate: - la Deliberazione di Giunta Regionale n del 18 novembre 2013 Approvazione del quadro di contesto della Regione Emilia - Romagna e delle linee di indirizzo per la programmazione comunitaria ; - la Deliberazione di Giunta Regionale n. 992 del 7 luglio 2014 Programmazione fondi SIE : approvazione delle misure per il soddisfacimento delle condizionalità ex-ante generali ai sensi del regolamento UE n. 1303/2013, articolo 19 ; - la Deliberazione dell Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 167 del 15 luglio 2014 Documento Strategico Regionale dell Emilia-Romagna per la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) Strategia, approccio territoriale, priorità e strumenti di attuazione ; Viste: - la legge 12 marzo 1999, n. 68 Norme per il diritto al lavoro dei disabili"; pagina 4 di 20

5 - la legge regionale n. 12 del 30 giugno 2003 e ss.mm. Norme per l uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l arco della vita, attraverso il rafforzamento dell istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro ed in particolare l art. 13 Finanziamento dei soggetti e delle attività ; - la legge regionale n. 17 del 1^ agosto 2005 e ss.mm., Norme per la promozione dell occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del Lavoro ; Richiamate inoltre: - la deliberazione dell Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 38 del 29 marzo 2011 Linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro 2011/ Proposta della Giunta regionale in data 7 marzo 2011, n. 296; - la deliberazione dell Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 145 del 3 dicembre 2013 Proroga delle linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro 2011/2013 di cui alla deliberazione dell'assemblea legislativa n. 38 del 29 marzo (Proposta della Giunta regionale in data 18 novembre 2013, n. 1662); - la propria deliberazione n. 532 del 18 aprile 2011 Accordo fra Regione e Province dell'emilia-romagna per il coordinamento della programmazione 2011/2013 per il sistema formativo e per il lavoro - (L.R. 12/2003 e s.m. - L.R. 17/2005) ; - la propria deliberazione n.1973/2013 Proroga dell'accordo tra Regione Emilia-Romagna e Province di cui alla delibera di Giunta regionale n.532/2011 e ss.ii. ; Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56 Disposizioni sulle città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni e in particolare l'art. 1, comma 88; Preso atto, altresì, che dal la Città metropolitana di Bologna è subentrata alla Provincia, ai sensi della sopracitata L. n. 56/2014; Considerato che: pagina 5 di 20

6 - la Regione intende realizzare, attraverso l'approvazione di appositi avvisi, le azioni di formazione professionale rivolte ai lavoratori occupati delle imprese localizzate sul suo territorio, sia attraverso il cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo, sia attraverso l'utilizzo di risorse assegnate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, o comunque di risorse pubbliche regionali o di altra provenienza che si rendessero disponibili nel periodo di vigenza del regime; - a tale scopo è necessario definire le modalità di attuazione e di finanziamento delle azioni che, individuando come beneficiari le imprese, possono rientrare nel campo di applicazione della summenzionata disciplina degli aiuti di stato destinati alla formazione; Richiamati: - il D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni ; - la deliberazione di Giunta regionale n del 11 novembre 2013 concernente Indirizzi interpretativi per l applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ; - la deliberazione di Giunta regionale n. 57 del 26 gennaio 2015 Programma per la trasparenza e l'integrità. Approvazione aggiornamento per il triennio ; Vista la L.R. n. 43/2001 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia- Romagna" e ss.mm; Richiamate le proprie deliberazioni: - n.1057/2006 Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali e s.m.; - n.1663/2006 concernente "Modifiche all'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente"; - n.2416/2008 Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e pagina 6 di 20

7 sull esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007. e ss.mm.; - n.1377/2010 Revisione dell'assetto organizzativo di alcune Direzioni Generali,così come rettifica dalla deliberazione di G.R. n. 1950/2010; - n.2060/2010 Rinnovo incarichi a Direttori Generali della Giunta regionale in scadenza al 31/12/2010; - n.1642/2011 Riorganizzazione funzionale di un servizio della direzione generale cultura, formazione e lavoro e modifica all'autorizzazione sul numero di posizioni dirigenziali professional istituibili presso l'agenzia Sanitaria e Sociale regionale ; - n.221/2012 Aggiornamento alla denominazione e alla declaratoria e di un Servizio della Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro ; - n.258/2015 Contratti individuali di lavoro stipulati ai sensi dell'art. 18 L.R. n. 43/2001. Proroga dei termini di scadenza ; - n. 335/2015 Approvazione incarichi dirigenziali conferiti e prorogati nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie Istituto ; Dato atto del parere allegato; Su proposta dell'assessore competente per materia a voti unanimi e palesi D e l i b e r a 1. di approvare, per le motivazioni in narrativa indicate e qui integralmente richiamate, le modalità di attuazione e di finanziamento, descritte nell Allegato A) "Aiuti destinati alle imprese operanti nel territorio della Regione appartenenti ai settori esposti alla concorrenza internazionale e che sono rivolti alla prima formazione, alla riqualificazione ed aggiornamento dei loro addetti, con particolare riguardo alle fasce deboli", che della presente deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale, delle azioni di formazione professionale rivolte ai lavoratori occupati delle imprese localizzate sul territorio regionale, sia attraverso il cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo, sia attraverso pagina 7 di 20

8 l'utilizzo di risorse assegnate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale o comunque di risorse pubbliche regionali o di altra provenienza che si rendessero disponibili nel periodo di vigenza del regime; 2. di contenere la vigenza di quanto previsto dalla presente deliberazione entro il 30 giugno 2021; 3. di trasmettere alla Commissione, entro venti giorni lavorativi, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, una sintesi delle informazioni relative al presente regime d'aiuto secondo il modello di cui all'allegato III del Regolamento Generale di esenzione e pubblicare su un sito internet, comunicato alla Commissione Europea nella scheda di sintesi in questione, il presente atto; 4. di pubblicare la presente deliberazione, comprensiva dell'allegato A), quale parte integrante, sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna; 5. di dare atto che si provvederà all'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm. secondo le indicazioni operative contenute nella propria deliberazione n. 57/2015 e nella nota PG/2015/71195 del a firma dei Responsabili Trasparenza Giunta ed Assemblea Legislativa. pagina 8 di 20

9 Allegato parte integrante - 1 Allegato A Aiuti destinati alle imprese operanti nel territorio della Regione appartenenti ai settori esposti alla concorrenza internazionale e che sono rivolti alla prima formazione, alla riqualificazione ed aggiornamento dei loro addetti, con particolare riguardo alle fasce deboli. 1) La Regione Emilia-Romagna intende finanziare, mediante l utilizzo delle risorse del Fondo Sociale Europeo, o di risorse comunitarie, nazionali o regionali, interventi formativi per i lavoratori occupati, compresi i titolari delle PMI, delle imprese localizzate sul proprio territorio, senza distinzione di dimensione. 2) Lo stanziamento complessivo per l attuazione del regime di aiuti alla formazione è pari a Euro ,00 fino al ) Possono beneficiare degli aiuti inclusi nel presente regime imprese grandi, medie e piccole appartenenti a tutti i settori economici, inclusi l agricoltura, la pesca e l acquacultura. Per piccole e medie imprese s intendono quelle conformi alla definizione di cui all allegato I del Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014(GUE del 26/6/2014 serie L 187/1). Si considera beneficiario dell aiuto l impresa i cui dipendenti sono formati. Pertanto, nel caso in cui la formazione venga impartita tramite un ente di formazione e non direttamente dall impresa, le intensità e le altre condizioni di aiuto si riferiscono comunque al beneficiario dell aiuto di Stato che è l impresa i cui dipendenti ricevono la formazione e non l ente che la impartisce. Pena la revoca del contributo, l unità produttiva destinataria degli incentivi all attività formativa deve essere localizzata in Emilia-Romagna al momento della domanda di aiuto. Tuttavia, se il beneficiario è una società con sede legale in un altro Stato membro dell Unione Europea, l unità produttiva destinataria degli aiuti deve essere presente sul territorio della Regione Emilia-Romagna al momento del primo pagamento dell aiuto. 4) Le imprese beneficiarie potranno ricevere le seguenti intensità massime di aiuto: a) se piccole imprese: 70% della somma delle spese ammissibili; b) se medie imprese: 60% della somma delle spese ammissibili; 70% se i destinatari della formazione sono soggetti svantaggiati o disabili; c) se grandi imprese: 50% della somma delle spese ammissibili; 60% se i destinatari della formazione sono soggetti pagina 9 di 20

10 svantaggiati o disabili, così come individuati nel presente atto. È lavoratore svantaggiato chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni alla data di scadenza dell avviso sul quale l impresa/datore di lavoro presenta la domanda di aiuto: a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ossia non avere, negli ultimi sei mesi, prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi oppure aver, negli ultimi sei mesi, svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione; b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni; c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno (per formazione a tempo pieno s intende il percorso normale d istruzione curriculare, compreso quello universitario) da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito, ossia non avere mai prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato oppure aver svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione; d) aver superato i 50 anni di età; e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico; f) donna occupata in uno dei settori economici dove c'é un tasso di disparità uomo-donna che supera di almeno il 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici italiani, come annualmente individuati dalla Rilevazione continua sulle forze di lavoro dell'istat. Per il 2014 questi settori sono (rif. ATECO 2007): agricoltura, industria, costruzioni, industria estrattiva, acqua e gestione dei rifiuti, industria energetica, industria manifatturiera, trasporto e magazzinaggio, servizi generali della pubblica amministrazione, informazione e comunicazione, organizzazioni ed organismi extraterritoriali; g) appartenere a una minoranza etnica e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile; h) essere lavoratore disabile, ossia riconosciuto come persona con disabilità o handicap da una commissione medica dell Azienda Sanitaria Locale. pagina 10 di 20

11 Nel caso di operazioni che prevedono la presenza contemporanea di lavoratori svantaggiati o disabili, e di occupati che non rientrano in tale categorie, dovranno essere applicate percentuali differenziate di contributo in base al numero di destinatari appartenenti a una o altra categoria. Il bando di riferimento potrà, tuttavia, applicare anche ai lavoratori svantaggiati e disabili l intensità dettata per gli altri lavoratori (non svantaggiati e/o non disabili). Qualora l'aiuto concesso riguardi il settore dei trasporti marittimi, la sua intensità può raggiungere il 100%, purché il partecipante all operazione non sia un membro attivo dell'equipaggio, ma soprannumerario, e la formazione venga impartita a bordo di navi immatricolate nei registri comunitari. Non sono ammesse operazioni destinate alla formazione di dipendenti destinati a creare una rete commerciale all estero. 5) Gli aiuti erogati a valere sul presente regime non potranno essere cumulati, per gli stessi costi ammissibili, né con altri aiuti, neanche se concessi secondo la regola c.d. de minimis, né con i finanziamenti gestiti direttamente dall Unione europea, di cui all articolo 8, paragrafo 2 del Regolamento 651/2014. Pertanto, in relazione all operazione ammessa all aiuto alla formazione, il beneficiario potrà ricevere aiuti de minimis solo in relazione alle spese che non sono considerate ammissibili alla luce del Regolamento generale di esenzione e che quindi non saranno finanziate sul presente regime. 6) La presente disciplina si applica alle attività formative impartite sia direttamente dalle imprese che da enti pubblici o privati a favore degli occupati e/o degli imprenditori. Nell ipotesi in cui le operazioni siano realizzate da enti, la Regione richiede a questi ultimi di verificare che le imprese beneficiarie contribuiscano al finanziamento dell operazione stessa in misura complementare all ammontare degli aiuti ricevuti, la cui percentuale massima è indicata dalla presente delibera. 7) Per poter beneficiare di un aiuto alla formazione erogato a valere sul presente regime, l aiuto deve avere un effetto incitativo. L aiuto ha un effetto incitativo quando: 1.l impresa presenta la domanda di aiuto prima dell avvio dell operazione per la quale chiede l aiuto. È considerato avvio del progetto il momento in cui ha inizio l erogazione dell attività formativa ai destinatari; 1 1 Nella domanda di aiuto l impresa dovrà indicare necessariamente le informazioni indicate nell allegato II al presente regime, pena la non ammissione al beneficio. pagina 11 di 20

12 2. in relazione alla formazione per cui l impresa chiede l aiuto, non esiste una normativa nazionale che la obblighi ad effettuarla, come, ad esempio, nel caso della formazione in materia di sicurezza o della formazione obbligatoria necessaria per poter svolgere determinate mansioni o ruoli all interno di un impresa o, ancora, della formazione continua obbligatoria per i liberi professionisti. 8) La forma che assumerà l aiuto è quella del rimborso delle spese ammissibili, erogato come rimborso a costi reali o a costi standard. Nel caso di rimborso a costi reali, i costi sovvenzionabili nell ambito di un intervento di aiuti alla formazione sono quelli ammissibili ai sensi delle disposizioni regionali in materia, che dettagliano quelli di cui all articolo 31, numero 3 del Regolamento generale di esenzione, ovvero: a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione; b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi all operazione,quali le spese di viaggio; c) le spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità; d) i materiali e le forniture con attinenza diretta all operazione; e) l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per l operazione; f) i costi dei servizi di supporto e consulenziali connessi all operazione; g) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione, per le ore durante le quali sono stati presenti alla stessa; h) le spese generali indirette (spese amministrative, locazione,spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione. La dimostrazione della spesa sostenuta avverrà documentando i costi reali con titoli di spesa validi dal punto di vista fiscale, regolarmente quietanzati e formalizzati al termine dell azione a cui si riferiscono in un rendiconto generale delle spese. pagina 12 di 20

13 Nel caso di rendicontazione a costi standard, i parametri che determineranno l ammontare a rendiconto del contributo sono quelli specificati nella normativa regionale applicabile. La spesa ammissibile verrà quindi dimostrata attraverso i documenti pertinenti in relazione all ammontare di attività realizzato. 9) Sono escluse le imprese che: a) abbiano presentato domanda d aiuto dopo aver avviato le operazioni; b) abbiano presentato operazioni con oggetto esclusivo formazione che, in base ad una normativa nazionale, l impresa è obbligata ad effettuare; c) sono in difficoltà, secondo la definizione contenuta all articolo 2, numero 18 del Regolamento generale di esenzione. 2 Il requisito di non essere un impresa in difficoltà sarà verificato ai fini dell ammissibilità e della concessione dell aiuto. d) sono destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (Clausola Deggendorf ). La non sussistenza di questa causa di esclusione sarà verificata ai fini dell ammissibilità, della concessione e dei pagamenti dell aiuto. 2 Articolo 2, numero 18: «impresa in difficoltà»: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione; b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0; pagina 13 di 20

14 10) Inoltre il presente regime non si applica qualora l'importo dell'aiuto concesso ad un'impresa per una singola operazione di formazione ecceda la somma di EURO. 11) Gli aiuti che non facciano riferimento alla disciplina recepita mediante il presente provvedimento saranno assoggettati alla regola del de minimis. 12) La Regione assicura il rispetto delle formalità amministrative relative alla trasparenza e dettate dagli articoli 9 e 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e nello specifico: - trasmettere con notifica elettronica alla Commissione, entro venti giorni lavorativi dall entrata in vigore del presente regime, una sintesi delle informazioni relative al presente regime d'aiuto secondo il modello di cui all'allegato II del Regolamento generale di esenzione oltre che un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese le sue modifiche; - pubblicare sul sito web regionale (a) dette informazioni sintetiche o un link che dia accesso a tali informazioni; (b) il testo integrale del presente atto o un link che dia accesso a tale testo; (c) le informazioni di cui all'allegato III del Regolamento generale di esenzione su ciascun aiuto individuale superiore a EURO; - notificare in formato elettronico sul sistema SARI la relazione annuale, di cui all articolo 11 del Regolamento generale di esenzione relativa al presente regime d'aiuto; - conservare registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari a verificare il rispetto di tutte le condizioni indicate nel presente atto. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto a norma del presente regime. pagina 14 di 20

15 Allegato I Informazioni obbligatorie Ai fini del rispetto di quanto disposto nel presente regime di aiuti di Stato, la domanda di contributo deve contenere le seguenti informazioni: (a) nome e dimensioni dell'impresa; 3 (b) descrizione del progetto, comprese le date previste di inizio e fine; (c) ubicazione dell operazione; (d) preventivo finanziario, nel caso del rimborso a costi reali, o parametri standard di costo, nel caso di rimborso a costi standard ; (e) importo del contributo pubblico richiesto. 3 Qualora sia un ente a rispondere al bando per la realizzazione di un progetto formativo in favore di lavoratori di più imprese, andrà indicato l elenco delle imprese beneficiarie dell aiuto, per le quali dovrà essere indicata anche la dimensione: grande, media o piccola ai sensi della definizione di PMI contenuta nell allegato I del Regolamento (UE) 651/2014. pagina 15 di 20

16 Allegato II Dichiarazione sostitutiva Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in esenzione, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) Il sottoscritto: SEZIONE 1 Anagrafica richiedente Il Titolare / legale rappresentant e dell'impresa Nome e cognome nata/o il Nel Comune di Prov Comune di residenza CAP Via n. Prov In qualità di titolare/legale rappresentante dell impresa: SEZIONE 2 Anagrafica impresa Impresa Denominazione/Ragione sociale dell impresa Forma giuridica Sede legale Comune CAP Via n. prov Dati impresa Codice fiscale Partita IVA In relazione a quanto previsto dall Avviso Pubblico / Regolamento / bando Bando/Avvis o Titolo: Estremi provvedimento di approvazione Pubblicato in BUR.. Es: DGR n. del n... del Per la concessione di aiuti alla formazione di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell Unione europea n. L 187/1 del 26 giugno 2014 CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza pagina 16 di 20

17 dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), DICHIARA Sezione A Natura dell impresa Che, ai sensi delle definizioni di cui all articolo 2 del Regolamento 651/2014 L impresa non è in difficoltà E SI IMPEGNA A ripresentare al momento della concessione dell aiuto la presente dichiarazione compilata in questa sezione, qualora intervengano variazioni rispetto a quanto qui dichiarato. DICHIARA Sezione B Clausola Deggendorf Che l impresa di cui è titolare/che rappresenta, non è destinataria di un ingiunzione di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, oppure; Che l impresa di cui è titolare/che rappresenta, pur essendo destinataria di un ingiunzione di recupero o o Ha rimborsato l intero importo oggetto dell ingiunzione di recupero oppure Ha depositato il medesimo importo in un conto corrente bloccato E SI IMPEGNA A ripresentare al momento della concessione e del pagamento dell aiuto la presente dichiarazione compilata in questa sezione, qualora intervengano variazioni rispetto a quanto qui dichiarato. DICHIARA Sezione C Condizioni di cumulo Che in riferimento agli stessi «costi ammissibili», l impresa rappresentata NON ha beneficiato né beneficerà di altri aiuti di Stato. E ALLEGA pagina 17 di 20

18 1) fotocopia del documento d identità (tipo) n. rilasciato da il ; 2) copia del modello F24 o del deposito presso la banca (ove necessario). Firma pagina 18 di 20

19 Allegato parere di regolarità amministrativa REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE Cristina Balboni, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2015/612 data 26/05/2015 IN FEDE Cristina Balboni pagina 19 di 20

20 Progr.Num. 631/2015 N.Ordine 2 omissis L'assessore Segretario: Costi Palma Il Responsabile del Servizio Affari della Presidenza pagina 20 di 20

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