Sicurezza sul lavoro: i soggetti coinvolti

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1 Di.S.Te.B.A. Sicurezza sul lavoro: i soggetti coinvolti Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali Dott.ssa Daniela Pacoda Servizio per la Sicurezza e per la Gestione dei Rifiuti Pericolosi

2 TESTO UNICO sulla Sicurezza D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 in vigore dal

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4 Le figure coinvolte nella gestione della sicurezza Incominciamo con: il datore di lavoro il dirigente il preposto

5 il datore di lavoro Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l assetto dell organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell organizzazione stessa o dell unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

6 il datore di lavoro Nelle pubbliche amministrazioni per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell ubicazione e dell ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l organo di vertice medesimo (art. 2 c.1, lett. b)

7 il datore di lavoro Nell ambito di società di capitali e nelle cooperative ne rispondono i soggetti oggettivamente titolari dei poteri decisionali e di spesa all interno dell azienda, quindi, i vertici dell azienda stessa, ovvero il Presidente del C.d.A., l Amministratore delegato o il componente del C.d.A. al quale siano attribuite le relative funzioni (Cass. Pen. N /05) Per gli Enti strumentali, le aziende USL e le Scuole essendo titolari di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, il datore di lavoro è il rispettivo organo di vertice: Presidente per gli Enti strutturati su base rappresentativa, Direttore generale per le USL e aziende regionali e municipalizzate, Presidi e Direttori Didattici per le scuole.

8 il dirigente Per definizione è: la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l attività lavorativa e vigilando su di essa. Dunque è posto alla direzione di un azienda privata o pubblica oppure ad una parte di essa Esplica le sue funzioni con autonomia decisionale, al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi aziendali

9 Il D.Lgs.81/08 assegna al datore di lavoro la responsabilità di tutti gli obblighi relativi all attuazione del sistema di prevenzione e di tutela della sicurezza distinguendo all interno di questi tra obblighi propri e indelegabili e obblighi delegabili purchè le deleghe rispettino precise modalità e requisiti (art. 16) e sempre restando in capo al datore di lavoro l obbligo di vigilare sulla corretta attuazione delle figure delegate.

10 il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività (art. 17): la valutazione di tutti i rischi e la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) la designazione del Responsabile del servizio Prevenzione e Protezione SANZIONI Il datore di lavoro che adotta un DVR incompleto o non conforme alle indicazioni degli artt. 28 e 29 è punito con un ammenda da 2000 a 4000 euro. Il datore di lavoro che non effettua la valutazione e non elabora il documento in collaborazione con l RSPP e il medico competente, dove previsto, è punito con l arresto da tre a sei mesi o con l ammenda da 2500 a 6400 euro. Si applica la pena dell arresto da quattro a otto mesi in particolari casi riportati da articoli specifici del D.Lgs. 81/08 Il datore di lavoro che non provvede alla nomina dell RSPP è punito con l arresto da tre a sei mesi o con l ammenda da a euro

11 OBBLIGHI del datore di lavoro e dei dirigenti (art. 18) L articolo dispone che il datore di lavoro e i dirigenti che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le competenze ad essi conferite devono adempiere ad una serie di obblighi ed attuare una serie di misure: organizzare la lotta antincendio e la gestione delle emergenze - designare l addetto prevenzione incendi e l addetto all evacuazione e al pronto soccorso - adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell evacuazione nei luoghi di lavoro

12 OBBLIGHI del datore di lavoro e dei dirigenti (art. 18) Obblighi di tutela verso i lavoratori nelle condizioni di lavoro normali e di emergenza -fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale -richiedere l osservanza delle norme di sicurezza vigenti -adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori - nell affidare i compiti ai lavoratori tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza

13 OBBLIGHI del datore di lavoro e dei dirigenti (art. 18) e conseguentemente: - vigilare affinchè i lavoratori per i quali vige l obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione specifica senza il prescritto giudizio d idoneità - far sì che soltanto i lavoratori adeguatamente formati e addestrati accedano alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico - adottare le opportune misure in caso di emergenza - informare il più presto possibile i lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato - astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di pericolo grave e immediato

14 OBBLIGHI del datore di lavoro e dei dirigenti (art. 18) Obblighi di carattere sanitario: -nominare il medico competente per l effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo - inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l osservanza degli obblighi previsti a suo carico - nei casi di sorveglianza sanitaria comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro

15 OBBLIGHI del datore di lavoro e dei dirigenti (art. 18) Favorire la partecipazione dei lavoratori e l azione di proposta e controllo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza - consentire ai lavoratori di verificare, mediante il loro rappresentante per la sicurezza, l applicazione delle misure di sicurezza e prevenzione - consegnare al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza il DVR - consultare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - convocare la riunione periodica sulla Sicurezza

16 OBBLIGHI del datore di lavoro e dei dirigenti (art. 18) Organizzare la prevenzione nei lavori in appalto e favorire le azioni di controllo dei lavoratori: -elaborare il Documento dei rischi da interferenza (DUVRI) e su richiesta consegnarlo agli RLS - nell ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessere di riconoscimento, corredata di fotografia, contenete le generalità del lavoratore e l indicazione del datore di lavoro

17 OBBLIGHI del datore di lavoro e dei dirigenti (art. 18) Adeguare costantemente le soluzioni tecniche e organizzative in relazione all evoluzione della tecnica: - aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione Tutelare la popolazione e l ambiente: - prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio

18 OBBLIGHI del datore di lavoro e dei dirigenti (art. 18) Collaborare alla gestione di sistemi informativi per la prevenzione: comunicare in via telematica all INAIL e all IPSEMA, nonché per il loro tramite al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico: - ai fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell evento - ai fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un assenza dal lavoro superiore a tre giorni

19 Per i compiti che possono essere delegati l art 16 stabilisce con precisione i limiti e le condizioni della delega: a) deve essere un atto scritto con data certa b) il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità e di esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate c) essa deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo d) essa deve attribuire al delegato l autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate e) essa deve essere accettata dal delegato per iscritto Il trasferimento di funzione ad altro soggetto NON determinerebbe alcun esonero del datore dalle sue responsabilità (culpa in vigilando)

20 il preposto è la persona che in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli, sovrintende all attività lavorativa e garantisce l attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

21 il preposto al preposto dunque sono attribuiti dal datore di lavoro : - compiti organizzativi - alcuni poteri disciplinari e coercitivi, necessari per attuare le misure di sicurezza, compresa la verifica dell esistenza di eventuali fonti di rischio e del corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale - La verifica della conformità dei macchinari alle prescrizioni di legge, impedisce l uso di quelli che, per qualsiasi motivo, sono pericolosi per l incolumità del lavoratore che li manovra se non lo fa può essere accusato di comportamento colposo. SANZIONI: fino a due mesi di reclusione o ammenda da 400 euro a 1200 euro

22 il preposto I preposti devono (art.19): a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione. In caso di persistenza della inosservanza informano i loro superiori diretti; b) verificare affinchè soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico c) richiedere l osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinchè i lavoratori in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali vengano a conoscenza sulla base della formazione ricevuta g) frequentare appositi corsi di formazione

23 RIEPILOGHIAMO SPP Datore di Lavoro Valutazione di tutti i rischi Stesura del DVR Nomina del RSPP Nomina del Medico competente Assegnazione mansioni DPI Informazione e Formazione Prevenzione incendi Primo soccorso Dirigenti Preposti Sovrintendere e vigilare Informare Nel concreto della gran parte delle situazioni lavorative spetterà ai preposti collaborare a gestire in prima linea condizioni di emergenza e assumere la responsabilità di fornire le istruzioni necessarie oltre che evitare di richiedere ai lavoratori di operare in situazioni di rischio

24 Dunque ecco i ruoli precipui: -Il datore di lavoro impartisce le direttive -Il dirigente attua le direttive -Il preposto controlla la corretta esecuzione delle direttive

25 Il principio di effettività Esercizio di fatto di poteri direttivi - D. Lgs. n. 81/2008 Articolo 299 Le posizioni di garanzia relative al Datore lavoro, al Dirigente e al Preposto gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti. di

26 Principio di effettività (o prevalenza della situazione reale su quella apparente) L individuazione dei destinatari delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro va effettuata, non attraverso la qualificazione astratta dei rapporti tra i diversi soggetti, bensì essenzialmente in concreto, tenendo conto delle mansioni e delle attività in concreto svolte da ciascun soggetto, anche di propria iniziativa (Corte di Cassazione , art. 299 d.lgs.81/08). Il Principio di effettività delle funzioni ha portato la Corte di Cassazione a considerare dirigente anche il soggetto che, pur non ricoprendo nell organigramma tale posizione, aveva di fatto impartito l ordine di effettuare un lavoro. Chi dà in concreto l ordine di effettuare un lavoro (assumendo una posizione di supremazia) assume di fatto la mansione di dirigente sicché ha il dovere di accertarsi che il lavoro venga fatto nel rispetto delle norme antinfortunistiche.

27 dunque, la Legge ribadisce che l individuazione delle figure di datore di lavoro, dirigente e preposto va operata con riferimento al ruolo e alla mansione realmente svolta nonché ai poteri realmente conferiti, al di là di ogni investitura formale. Si tratta in sostanza di fotografare l'assetto organizzativo aziendale, e dalla descrizione del lavoro effettivamente svolto, si identificano coloro che per legge, automaticamente, anche indipendentemente da una investitura specifica, esercitano una supremazia su altri lavoratori, in quanto ne organizzano il lavoro, (= i dirigenti) o lo controllano (= i preposti) e in questo loro disporre dell'attività altrui assumono un obbligo inderogabile, inevitabile, una responsabilità alla quale non possono mai sfuggire, di garantire che dette attività lavorative si svolgano in modo sicuro.

28 il lavoratore definizione (art.2 T.U.) persona che indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione equiparati ai lavoratori: i soci lavoratori di cooperative o di società il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento l allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, o VDT Volontari dei VVF e protezione civile, nonché servizio civile D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 ( Legge Biagi )

29 Lavoratori diritti ma anche doveri. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

30 I Lavoratori devono in particolare (Titolo I capo III art. 20) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; osservare le disposizioni impartite; utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e preparati pericolosi, i mezzi di trasporto nonché i dispositivi di sicurezza; utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione; segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente e al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui sopra nonché le eventuali condizioni di pericolo adoperandosi nell ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre tali pericoli;

31 I Lavoratori devono in particolare (Titolo I capo III art. 20) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di sua competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; sottoporsi ai controlli sanitari.

32 Per il Lavoratore è un DIRITTO verificare l effettiva applicazione delle misure di prevenzione a tutela della salute, tramite il proprio rappresentante per la sicurezza ottenere adeguate informazioni ricevere un adeguata formazione

33 SANZIONI L inosservanza delle disposizioni di legge da parte dei lavoratori può comportare: sanzioni disciplinari (richiamo orale, richiamo scritto) multa fino al licenziamento ammende da 200 a 600 l arresto fino a 1 mese

34 I LAVORATORI POSSONO ESSERE INCARICATI DI ATTUARE ALCUNE MISURE DI EMERGENZA Pronto soccorso Evacuazione dei lavoratori Prevenzione e lotta antincendio Gestione dell emergenza

35 SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (Titolo I capo III art ) RESPONSABILE ADDETTI Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all azienda finalizzati all attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori

36 SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (Titolo I capo III art ) RESPONSABILE ADDETTI In base alle caratteristiche e dimensioni aziendali: 1 o più persone interne all azienda cioè dipendenti persone esterne alla ditta datore di lavoro = RSPP

37 SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (Titolo I capo III art ) Compiti: PROVVEDE - alla INDIVIDUAZIONE dei fattori di rischio - alla VALUTAZIONE dei rischi - alla INDIVIDUAZIONE delle misure di sicurezza e salubrità negli ambienti di lavoro ELABORA - le MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE - le PROCEDURE di SICUREZZA

38 SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (Titolo I capo III art ) PROPONE PARTECIPA - il PROGRAMMA di INFORMAZIONE e FORMAZIONE - alle CONSULTAZIONI in materia di tutela della salute e sicurezza - alla riunione periodica di Prevenzione FORNISCE -l INFORMAZIONE specifica a tutti i lavoratori su: - RISCHI POTENZIALI - MISURE di PREVENZIONE

39 il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) È eletto a livello territoriale, di comparto, aziendale o di sito produttivo È eletto o designato in tutte le aziende o unità produttive Nella aziende, o unità produttive, che occupano sino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente da lavoratori al loro interno può essere individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda in assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.

40 il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) Ha accesso ai luoghi di lavoro E consultato preventivamente e tempestivamente -sulla valutazione dei rischi e alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva - sulla scelta dell RSPP e addetti al SPP, all antincendio, al P.S., evacuazione e del Medico Competente - sulla formazione del personale addetto alle emergenze Riceve - la valutazione dei rischi e la documentazione sulla prevenzione, sulle sostanze e preparati pericolosi, macchine e impianti, organizzazione ambienti di lavoro, sugli infortuni - le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza Viene adeguatamente formato

41 il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) Agisce - promuovendo l elaborazione, individuazione e attuazione di misure di prevenzione e tutela della salute e integrità fisica dei lavoratori - facendo osservazioni durante le visite delle autorità competenti, dalle quali è di norma sentito - partecipando alla riunione periodica - facendo proposte sulle attività di prevenzione - segnalando all azienda i rischi - ricorrendo alla Autorità in caso di mancanze

42 il Medico Competente medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali riportati nell art.38 del T.U.: a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo15 agosto 1991, n. 277; d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale. COMPITI: Compiti collaborativi: collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi Compiti operativi: è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto Compiti informativi: informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria; invia all'ispesl le cartelle sanitarie e di rischio; comunica per iscritto, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati

43 SORVEGLIANZA SANITARIA (Titolo I capo III art ) La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: - nei casi previsti dalla normativa vigente; - qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. La sorveglianza comprende: - visita medica preventiva intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica; - visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; - visita medica periodica su richiesta del lavoratore qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute; - visita medica in occasione del cambio della mansione; - visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro.

44 SORVEGLIANZA SANITARIA (Titolo I capo III art ) Gli accertamenti di cui sopra comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Il medico competente sulla base delle risultanze delle visite mediche esprime uno sei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: a) idoneità b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; c) inidoneità temporanea; d) inidoneità permanente. Il datore di lavoro in relazione ai giudizi di cui sopra attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute.

45 Applicazione nell Università della normativa sulla Sicurezza sul lavoro (D.I. 363/98) Soggetti coinvolti e categorie di riferimento Datore di lavoro soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore e comunque il soggetto che ha la responsabilità dell organizzazione o dell unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa Lavoratore persona che indipendentemente dalla tipologia contrattuale svolge un attività lavorativa nell ambito dell organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione. I volontari UNIVERSITA DEL SALENTO (Regolamento sulla sicurezza DR 1029/2007) RETTORE Personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo Personale non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolge l'attività presso le strutture dell'università. Studenti dei corsi universitari, dottorandi, specializzandi, tirocinanti, borsisti e soggetti ad essi equiparati

46 Soggetti coinvolti e categorie di riferimento Dirigente UNIVERSITA DEL SALENTO (Regolamento sulla sicurezza DR 1029/2007) persona che in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli attua le direttive del D.L. organizzando l attività lavorativa e vigilando su di essa Preposto persona che in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli sovrintende all attività lavorativa e garantisce l attuazione delle direttive ricevute controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori Presidi di Facoltà Direttori di Dipartimenti, di Centri e Biblioteche autonome, Direttore Amministrativo Coloro che hanno responsabilità di un settore: presidenti dei corsi di laurea, direttori delle scuole di dottorato, responsabili di uffici, officine, biblioteche, laboratori ecc. Responsabile dell attività di ricerca: soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio

47 D. I. 363/98 Art. 5 (Obblighi ed attribuzioni del Responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio) 1. Il Responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, nello svolgimento della stessa e ai fini della valutazione del rischio e dell'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, collabora con il servizio di prevenzione e protezione, con il medico competente e con le altre figure previste dalla vigente normativa. 2. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, all'inizio di ogni anno accademico, prima di iniziare nuove attività e in occasione di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione della didattica o della ricerca, identifica tutti i soggetti esposti a rischio.

48 D. I. 363/98 Art. 5 (Obblighi ed attribuzioni del Responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio) 3. In particolare il Responsabile della attività didattica o di ricerca, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, deve: a) attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro; b) attivarsi, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il documento di cui al comma 2, articolo 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sulla base della valutazione dei rischi; c) adottare le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere; d) attivarsi per la vigilanza sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi; e) frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal datore di lavoro con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte.

49 D. I. 363/98 Art. 6 (Formazione ed informazione) 1. Ferme restando le attribuzioni di legge del datore di lavoro in materia di formazione ed informazione dei lavoratori, anche il Responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, nell'ambito delle proprie attribuzioni, provvede direttamente, o avvalendosi di un qualificato collaboratore, alla formazione ed informazione di tutti i soggetti esposti sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate, al fine di eliminarli o ridurli al minimo in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro. 2. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio è tenuto altresì ad informare tutti i propri collaboratori sui rischi specifici connessi alle attività svolte e sulle corrette misure di prevenzione e protezione, sorvegliandone e verificandone l'operato, con particolare attenzione nei confronti degli studenti e dei soggetti ad essi equiparati.

50 Il sistema istituzionale e gli organi di vigilanza Il legislatore definisce il sistema istituzionale di riferimento delle iniziative di prevenzione delle pubbliche amministrazioni: Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro È presieduto dal Ministro della salute ed e' composto da: a) due rappresentanti del Ministero della salute; b) due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; c) un rappresentante del Ministero dell'interno; d) cinque rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Al Comitato partecipano, con funzione consultiva, un rappresentante dell'inail, uno dell'ispesl e uno dell'istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) Ha funzioni d indirizzo sulla politica di vigilanza e di prevenzione (individuazione di obiettivi e programmi a livello nazionale )

51 Il sistema istituzionale e gli organi di vigilanza Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro È composta da: a) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la presiede; b) un rappresentante del Ministero della salute; c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico; d) un rappresentante del Ministero dell'interno; e) un rappresentante del Ministero della difesa; f) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture; g) un rappresentante del Ministero dei trasporti; h) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; i) un rappresentante del Ministero della solidarieta' sociale; j) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della funzione pubblica; k) dieci rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano l) dieci esperti designati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale; m) dieci esperti designati delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, anche dell'artigianato e della piccola e media impresa.

52 Il sistema istituzionale e gli organi di vigilanza Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro Ha compiti attuativi e d indirizzo nell applicazione della normativa quali la validazione delle buone prassi, l elaborazione delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi, l esame delle problematiche per l applicazione della normativa nazionale ed europea Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro Ha lo scopo di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia dell attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate. L INAIL ne garantisce la gestione tecnica.

53 Il sistema istituzionale e gli organi di vigilanza ISPESL: Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro INAIL: Istituto nazionale per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro IPSEMA: Istituto di prevenzione per il settore marittimo compiti: -consulenza alle aziende e sostegno tecnico specialistico in materia di salute e sicurezza sul lavoro - progettazione e offerta di percorsi formativi - formazione per RSPP e ASPP In particolare l ISPESL ora INAIL è un organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale preposto: - alla sorveglianza del Mercato ai fini del controllo della conformità ai requisiti di sicurezza e salute di prodotti messi a disposizione dei lavoratori - è titolare di prime verifiche e verifiche di primo impianto di attrezzature di lavoro - svolge congiuntamente ai SPP delle ASL l attività di vigilanza sulle strutture sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale

54 Compiti di vigilanza La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e' svolta dall Azienda Sanitaria Locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè per il settore minerario, fino all'effettiva attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 30 luglio1999, n. 300, e successive modificazioni, dal Ministero dello sviluppo economico, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

55 Organismi paritetici organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: -la programmazione di attività formative, - l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici - lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro - l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia - ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;

56 Ancora qualche precisazione: Personalità della responsabilità penale... Il Legislatore italiano ha stabilito di sanzionare penalmente le violazioni in materia antinfortunistica Nel sistema giuridico italiano la responsabilità penale è personale (art. 27 Costituzione), quindi risponde davanti alla legge la persona fisica che ha adottato una condotta violatrice di una o più disposizioni sanzionabili penalmente E bene sottolineare che le condotte possono essere attive/commissive oppure omissive e la maggioranza dei fatti aventi rilevanza penale in questo settore è riferibile a condotte omissive, cioè i destinatari dei doveri contenuti nelle disposizioni normative non adottano le condotte che devono preventivamente conoscere e successivamente applicare

57 Giurisprudenza interessante La Corte di Cassazione si è occupata della sicurezza del lavoro nei laboratori universitari, e in più di una sentenza è stato affrontato il problema degli infortuni agli studenti, che la legge equipara ai lavoratori subordinati.

58 Corte di Cassazione 2 febbraio 2005 In caso d infortunio sul lavoro subito presso un laboratorio universitario da un dottorando intento a un operazione di manutenzione di un apparecchio laser vetusto e sprovvisto dei necessari dispositivi di sicurezza, è colpevole del reato di lesione personale colposa cui all art. 590 c.p. il responsabile del laboratorio di Spettroscopia Laser del Dipartimento di Scienze Fisiche che, pur non dotato di autonomia di spesa e nonostante le richieste di sostituzione dell apparecchio inutilmente avanzate all Università, ne abbia consentito la manutenzione da parte del dottorando e non ne abbia impedito l uso, con la conseguenza della partenza accidentale del raggio laser.

59 Corte di Cassazione 16 marzo 2005 Il responsabile di laboratorio di un Università qualificato come dirigente ai fini della sicurezza- è stato ritenuto responsabile dell infortunio occorso ad uno studente durante il trasporto di una bombola di gas da porre all interno di un laboratorio del dipartimento. Il trasporto avveniva con modalità pericolose, ad opera di studenti e non di lavoratori addestrati. La Corte ha osservato che se anche l autonomia di spesa del direttore del dipartimento non era tale da consentirgli di attuare le opere necessarie per assicurare la sicurezza sul lavoro, egli non avrebbe dovuto permettere lo svolgimento di un attività prevedibilmente pericolosa.

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