QUADRO RM REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA E AD IMPOSTA SOSTITUTIVA

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1 QUADRO RM REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA E AD IMPOSTA SOSTITUTIVA Redditi derivanti da procedure di pignoramento presso terzi Data l introduzione delle ritenute alla fonte sulle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi (di cui all art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall art. 15, comma 2, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102) è sorto in capo al creditore pignoratizio l obbligo di indicare i redditi percepiti e le ritenute subite nella propria dichiarazione dei redditi. Il Quadro accoglie una Sezione a tale scopo dedicata. Rivalutazione del valore dei terreni Le disposizioni contenute nell art. 7, comma 2, lett. da dd) a gg), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, consentono ai contribuenti di accedere, per l ennesima volta, alla procedura di rideterminazione del costo fiscalmente riconosciuto di terreni e partecipazioni in società non quotate disciplinata, per la prima volta, dagli artt. 5 e 7 della legge n. 448 del Si segnala che a differenza delle precedenti edizioni è consentito in questa occasione lo scomputo dell imposta sostitutiva pagata in relazione a precedenti rivalutazioni Questo a condizione che non sia stata già presentata l istanza di rimborso dell imposta precedentemente versata. Tassazione separata preclusa per le indennità di fine mandato L art. 24, comma 31 del Decreto Monti ha abrogato il regime di tassazione separata che caratterizzava le indennità di fine mandato corrisposte agli amministratori, le quali concorrono in questo modo alla formazione del reddito dell amministratore secondo le regole ordinarie (con tassazione nel periodo d imposta d incasso delle somme in base ai corrispondenti scaglioni IRPEF). Imposta sostitutiva sulle partecipazioni a fondi comuni d investimento immobiliare Al fine di contrastare l utilizzo improprio dei fondi immobiliari per ottenere indebiti vantaggi fiscali, il D.L. n. 70 ha previsto che la disciplina ordinaria del fondo immobiliare (D.L. n. 351/2001) si applica soltanto ai fondi partecipati esclusivamente da determinati investitori istituzionali. Per gli altri fondi, ferme restando le regole ordinarie ai fini sia delle imposte dirette sia indirette, si applica un particolare trattamento fiscale ai partecipanti non istituzionali, che possiedono quote di partecipazione al fondo superiori al 5% del valore dello stesso, che comporta l imputazione per trasparenza in capo al partecipante dei redditi conseguiti dal fondo e rilevati nei rendiconti di gestione. La norma prevede, inoltre, l applicazione di un imposta sostitutiva di quella sui redditi pari al 5%, calcolata sul valore medio delle quote detenute alla data del 31 dicembre DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 553

2 Imposta su immobili e attività finanziarie detenute all estero A decorrere dal 2011 è stata istituita un imposta sul valore degli immobili situati all estero, a qualsiasi uso destinati e sulle attività finanziarie detenute all estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato (art. 19 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011). Variazione del prelievo sulle rendite di capitale L art. 2, commi da 6 a 34, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge n. 148/2011 c.d. Manovra bis 2011 è intervenuto a modificare profondamente la tassazione delle rendite finanziarie e dei redditi di capitale. La modifica punta ad allineare i prelievi al 20% (con l incremento della ritenuta dal 12,50% e la diminuzione della precedente al 27%), sia per le ritenute a titolo d acconto che per quelle a titolo d imposta. La variazione riguarda i redditi e le rendite percepiti a partire dal 1 gennaio 2012, e pertanto andrà ad influire sulle dichiarazioni dell anno prossimo (Modello UNICO 2013). ASPETTI GENERALI Questo Quadro deve essere compilato per dichiarare, tra gli altri, i redditi soggetti a tassazione separata. Tale modalità di tassazione è caratterizzata dal fatto che, ai fini della determinazione dell IRPEF, i redditi non vengono cumulati con gli altri eventualmente realizzati dal contribuente, bensì l imposta viene determinata separatamente per ogni singolo reddito soggetto a tale tipo di tassazione. La c.d. tassazione separata trova applicazione principalmente sui redditi la cui particolarità consiste nel fatto che essi, pur assumendo rilevanza fiscale al momento in cui sono percepiti, si formano nel corso di più periodi d imposta precedenti (redditi di formazione pluriennale). La loro imputazione e tassazione in un solo periodo d imposta potrebbe comportare per il contribuente, a causa della progressività delle aliquote IRPEF, un carico fiscale molto elevato. Per evitare proprio che redditi di formazione pluriennale siano assoggettati alle aliquote progressive applicabili nell anno in cui sono percepiti, è stato individuato un criterio in base al quale tali redditi si considerano, ai fini della tassazione, separatamente dagli altri redditi posseduti nello stesso periodo d imposta. I redditi assoggettabili a tassazione separata sono previsti dagli artt. 7, comma 3, 15, comma 1, lett. f) e 17 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n Nella struttura del Quadro RM sono presenti nelle seguenti Sezioni: 554 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

3 Sezione I: Indennità e anticipazioni per agenti, notai e sportivi professionisti Sezione II: Indennità, plusvalenze e redditi per vendita di aziende, terreni; perdita di avviamento; risarcimento danni; liquidazione società di persone; redditi di capitale soggetti a tassazione separata Sezione III: Imposte e oneri rimborsati Sezione IV: Redditi percepiti da eredi o legatari Sezione V: Redditi di capitale soggetti ad imposta sostitutiva Sezione VII: Proventi derivanti da depositi in garanzia Sezione VIII: Redditi derivanti da partecipazione in imprese estere Sezione IX: Premi per assicurazioni sulla vita in caso di riscatto del contratto Sezione XI: Redditi derivanti da procedura di pignoramento presso terzi Sezione XII: Redditi erogati da soggetti non obbligati per legge all effettuazione delle ritenute d acconto Sezione XIV: Addizionale 10% su stock options per amministratori di società finanziarie (art. 33 del D.L. n. 78/2010) Sezione XV: Imposta sostitutiva sulla partecipazione a fondi comuni d investimento immobiliare Sezione XVI: Imposta su immobili ed attività finanziarie detenute all estero Sono soggetti a tassazione separata anche alcuni redditi di capitale percepiti all estero senza l intervento di intermediari residenti (art. 18 del TUIR) e redditi da interessi su obbligazioni e titoli non assoggettati ad imposta sostitutiva (art. 4 del D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239). La regola generale è che l imposta viene determinata applicando all ammontare dei redditi percepiti o degli oneri rimborsati l aliquota media calcolata su un reddito figurativo composto dalla metà del reddito complessivo netto dichiarato dal contribuente nel biennio anteriore all anno in cui per detti redditi è sorto il presupposto per la tassazione. Qualora in uno dei due anni anteriori non vi sia stato reddito, si applica l aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell altro anno; se non vi è stato reddito imponibile in alcuno dei due anni, si applica l aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito vigente per l anno in cui si deve determinare l imposta. Nella tabella che segue si suppone che il diritto all incasso sia sorto nel 2010 e l incasso effettivo sia avvenuto nel Il biennio di riferimento per il calcolo del reddito medio su cui calcolare l aliquota da applicare poi all importo da tassare separatamente è composto da quello antecedente all anno in cui è sorto il diritto all incasso. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 555

4 Incasso Biennio valido per il calcolo dell aliquota IRPEF Diritto all incasso Anno di tassazione Annualità rilevanti al fine del calcolo della tassazione separata: incasso avvenuto Per alcuni redditi il periodo di riferimento per il calcolo della tassazione separata non è l anno in cui è sorto il diritto al percepimento, bensì quello in cui sono stati incassati; si tratta di: emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi (art. 17, comma 1, lett. b), del TUIR); indennità di mobilità e trattamenti di integrazione salariale (art. 17, comma 1, lett. c-bis), del TUIR); somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione d imposta (art. 17, comma 1, lett. n-bis), del TUIR). Per le casistiche sopra indicate il presupposto per la tassazione rimane comunque l incasso; l unica variazione rispetto al criterio generale riguarda l individuazione del biennio di riferimento per il calcolo del reddito medio su cui calcolare l aliquota da applicare poi all importo da tassare separatamente: il biennio di riferimento non è quello antecedente all anno in cui sorge il diritto l incasso, bensì quello antecedente all anno in cui è avvenuto l incasso medesimo. Nello schema qui riportato si ipotizza che il diritto sia sorto nel 2008, l incasso avvenga nel 2011: il biennio da considerare è quello , antecedente all anno dell effettivo incasso. Incasso Diritto all incasso Biennio valido per il calcolo dell aliquota Irpef Anno di tassazione Agenzia delle entrate La liquidazione delle imposte viene comunque effettuata dall Agenzia delle entrate. Il contribuente si deve quindi limitare alla semplice indicazione dei dati richiesti nel Quadro. Si rinvia alla Sezione Casi pratici per il dettaglio delle informazioni contenute nella comunicazione dell Agenzia delle entrate. 556 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

5 GUIDA ALLA COMPILAZIONE Codice fiscale Il riquadro in alto del Modello deve essere compilato indicando il codice fiscale del contribuente. Sezioni insufficienti Nel caso in cui le Sezioni relative all elenco dei versamenti non siano sufficienti per indicare tutti i redditi percepiti, si deve compilare un ulteriore Quadro RM e numerare progressivamente i fogli, in alto a destra nella casella Mod. n.. SEZIONE I: Righi RM1 e RM2 Indennità per la cessazione di attività di agenti, notai e sportivi professionisti Colonna 1: Tipo di reddito Occorre indicare la lettera dell elenco che segue, corrispondente al tipo di reddito percepito: a) indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepite per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche b) indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepite per la cessazione da funzioni notarili c) indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepite da sportivi professionisti al termine dell attività sportiva (ai sensi dell art. 4, comma 7, della legge 23 marzo 1981, n. 91, se non rientranti fra le indennità indicate nell art. 17, comma 1, lett. a), del TUIR) Colonna 2: Anno Si deve indicare l anno in cui è sorto il diritto alla percezione di tali somme; l indicazione è necessaria in quanto il biennio di riferimento per il calcolo dell aliquota media d imposta è quello antecedente l anno in cui è sorto il diritto alla percezione, e non quello in cui le somme sono state effettivamente incassate. In caso di anticipazioni, si deve indicare l anno Colonna 3: Reddito nell anno Si deve indicare l ammontare delle indennità, degli acconti e delle anticipazioni. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 557

6 Colonna 4: Reddito totale Si deve indicare l ammontare complessivo degli importi percepiti nel 2011 e in anni precedenti; in mancanza di precedenti erogazioni, l importo coincide con il valore indicato nella Colonna 3. Colonna 5: Ritenute nell anno Si deve indicare l ammontare delle ritenute subite nel 2011 (comprese quelle eventualmente sospese). Colonna 6: Ritenute totali Si deve indicare l ammontare complessivo delle ritenute subite nel 2011, indicate a Colonna 5, e quelle subite in anni precedenti (comprese quelle sospese). Colonna 7: Opzione per la tassazione ordinaria La casella deve essere barrata qualora il contribuente opti per la tassazione ordinaria. Si tenga presente che, qualora su tale reddito si siano precedentemente percepite delle anticipazioni o acconti, si deve mantenere lo stesso regime impositivo originariamente prescelto. Qualora si sia optato per la tassazione ordinaria del reddito, i valori indicati alle Colonne 3 (Redditi nell anno) e 5 (Ritenute nell anno) devono essere riportati rispettivamente nelle Colonne 1 e 2 del Rigo RM15. Scelta di convenienza tra tassazione separata e tassazione ordinaria La scelta tra tassazione separata e tassazione ordinaria deriva da un calcolo di convenienza: come regola generale, si deve individuare il biennio preso a riferimento per il calcolo dell aliquota utilizzata per la tassazione separata. Se il reddito medio di tale biennio è inferiore al reddito complessivo dichiarato per il 2011, allora sarà conveniente mantenere la tassazione separata in quanto spetta un aliquota IRPEF inferiore a quella dello scaglione di reddito di riferimento se si sommassero i redditi. SEZIONE II: Righi RM3-RM7: Indennità e plusvalenze Nella presente Sezione devono essere dichiarate le plusvalenze e gli altri redditi diversi previsti dall elencazione seguente incassati nel 2011 dal contribuente. Colonna 1: Tipo di reddito Si deve indicare il reddito percepito identificato dalla lettera corrispondente in base al seguente elenco: 558 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

7 a) Plusvalenze da cessione di aziende La cessione deve avvenire a titolo oneroso; non si ha quindi plusvalenza tassabile separatamente qualora la cessione sia a titolo gratuito (non vige alcuna presunzione di cessione a titolo oneroso o di autoconsumo ai sensi dell art. 9 del TUIR). La plusvalenza derivante dalla cessione di azienda in precedenza rilevata da un unico erede entro il quinquennio dall apertura della successione costituisce un reddito diverso (art. 67, comma 1, lett. h-bis), del TUIR) da dichiararsi nel Quadro RL del Modello UNICO b) Plusvalenze da cessione di terreni edificabili Per una definizione di terreno edificabile si rimanda alla definizione fornita nel Quadro RA. Calcolo della plusvalenza Tali plusvalenze sono considerate dalla normativa tributaria come redditi diversi (art. 67 del TUIR) la cui determinazione (art. 68 del TUIR) avviene in base al costo fiscalmente riconosciuto al terreno ceduto o alienato, costituito dal prezzo di acquisto incrementato di ogni onere accessorio, rivalutato in base all indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nonché dell INVIM (imposta abolita a partire dal 1 gennaio 2002). Valore di perizia per terreni edificabili I soggetti che si sono avvalsi della possibilità di rivalutare il costo mediante perizia (da legge n. 448/2001 e successive modifiche e riaperture dei termini) potranno indicare, in luogo del costo di acquisto storico, il valore risultante dalla perizia, eventualmente incrementato del costo sostenuto per la perizia medesima. Terreno acquisito per successione Si rileva una plusvalenza imponibile IRPEF anche nei casi in cui il terreno sia stato acquisito per successione o donazione o sia stato acquistato da più di 5 anni; per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente, nonché dell imposta comunale sull incremento di valore degli immobili e di successione (art. 68, comma 2, del TUIR). In tale caso non si procede alla rivalutazione del valore dei terreni in base ai coefficienti previsti dalla legge riportati nelle istruzioni del Quadro RA relativo alla tassazione dei redditi dei terreni. c) Plusvalenze da indennità di esproprio Si ricorda che la compilazione di questo Quadro interessa i soli contribuenti che hanno percepito somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d imposta del 20% (art. 11, commi da 5 a 8, della legge n. 413/1991) e intendono assoggettare tali plusvalenze all IRPEF (con tassazione separata o, per opzione, con tassazione ordinaria), scomputando conseguentemente la predetta ritenuta che in tal caso si considera a titolo di acconto. In caso contrario detti redditi non devono essere dichiarati. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 559

8 La ritenuta alla fonte a titolo di imposta è una somma sottratta dal reddito ad opera di chi lo eroga (c.d. sostituto d imposta) e che rappresenta (diversamente dalla ritenuta a titolo di acconto) l intera imposta dovuta. Il contribuente (c.d. sostituito) non ha quindi più l obbligo di dichiarare il reddito in questione. Per la nozione di occupazione acquisitiva per pubblica utilità deve farsi riferimento all espropriazione di fatto che si verifica quando la pubblica autorità, occupando illegittimamente il suolo privato e destinandolo irreversibilmente a realizzazioni di interesse pubblico, crea i presupposti per l emanazione di un provvedimento giudiziario. Il procedimento di espropriazione si chiude, infatti, con il decreto di espropriazione, il cui effetto è quello di trasferire la titolarità del bene. Il decreto di e- spropriazione manca quando si addiviene alla cessione volontaria dell immobile per un prezzo non superiore al 50% dell indennità spettante. Plusvalenze conseguite da soggetti non imprenditori Le plusvalenze conseguite da soggetti non imprenditori, in relazione alla percezione di indennità di esproprio, costituiscono redditi diversi unicamente se riferiti ai terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria (individuati dall art. 11, comma 5, della legge n. 413/1991). Non sono quindi tassabili le indennità inerenti ad aree destinate ad usi agricoli, rientranti in zone omogenee definite di tipo E dal D.M. 2 a- prile 1968 (Nota n. III del 17 novembre 1994). Le somme erogate a titolo di indennità di occupazione e i relativi interessi non costituiscono plusvalenze da determinarsi con i criteri indicati all art. 68 del TUIR, bensì redditi diversi da tassarsi sul loro intero ammontare. d) Indennità per la perdita dell avviamento Indennità per perdita dell avviamento In caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello abitativo, che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o ad una delle procedure concorsuali quali il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata o il concordato preventivo (di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267), il conduttore ha diritto, per le attività industriali, artigianali, commerciali o di interesse turistico, ad una indennità pari a 18 mensilità dell ultimo canone corrisposto; per le attività alberghiere l indennità è pari a 21 mensilità (art. 34, Legge 27 luglio 1978, n. 392). Il conduttore ha diritto ad una ulteriore indennità, d importo pari a quelle sopra previste, qualora l immobile venga, da chiunque, adibito all esercizio della stessa attività o di attività incluse nella medesima tabella merceologica che siano affini a quella già esercitata dal conduttore uscente ed ove il nuovo esercizio venga iniziato entro un anno dalla cessazione del precedente. 560 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

9 Le indennità per perdita dell avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione sono deducibili dal reddito complessivo delle persone fisiche, delle società semplici e assimilate (art. 10, comma 1, lett. h del TUIR). e) Indennità spettanti a titolo di risarcimento I rimborsi dei danni devono riguardare i mancati guadagni (lucro cessante) e non i costi derivanti dal fatto avvenuto (danno emergente). f) Redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società di persone nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale, o agli eredi in caso di morte del socio, e i redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse Valore normale dei beni Il valore normale dei beni deve essere ricondotto al prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stato di commercializzazione (art. 9, comma 3, del TUIR). È onere pertanto del contribuente attribuire un valore ai beni ricevuti dalla società per quanto riguarda le azioni, quote e titoli. Per valore normale si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore. Il valore normale è determinato: a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell ultimo mese; b) per le altre azioni, per le quote di società non azionarie e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, in proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente, ovvero, per le società o enti di nuova costituzione, all ammontare complessivo dei conferimenti; c) c) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo (art. 9 D.P.R, 22 dicembre 1986, n. 917). DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 561

10 Durata della società Condizione necessaria per beneficiare della tassazione separata è che il tempo intercorrente tra la data di costituzione della società e quella del verificarsi del fatto sia superiore a 5 anni. Si sottolinea che rileva la data di costituzione della società e non la durata di status di socio. In caso di opzione per la tassazione ordinaria detti redditi devono essere dichiarati nel Quadro RH. g) Redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli lett. a) Interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti Art. 44, comma 1 lett. b) Interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonché dei certificati di massa lett. f) Utili derivanti da contratti di associazioni in partecipazione e di cointeressenza, a patto che l apporto non sia di solo lavoro lett. g) Proventi derivanti dalla gestione di masse patrimoniali h) Plusvalenze percepite dal professionista La plusvalenza derivante dalla cessione della clientela o di altri elementi immateriali comunque riferibili all attività professionale, qualora acquistati dal 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 223/2006 che ha dato luogo a detta riforma) sono soggetti a tassazione in capo al professionista. La tassazione separata, e, quindi, l obbligo di indicazione nel presente Quadro, si ha qualora il corrispettivo sia stato interamente incassato nell anno di riferimento della dichiarazione. Colonna 2: Anno Si deve indicare l anno in cui è sorto il diritto alla percezione di tali somme, tranne che per i redditi indicati alle lett. a) ed f) dell elenco, per i quali si deve indicare l anno rispettivamente del percepimento o dell imputazione; l indicazione è necessaria in quanto il biennio di riferimento per il calcolo dell aliquota media d imposta è quello antecedente l anno indicato nella presente Colonna. 562 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

11 Colonna 3: Reddito Si devono indicare le somme effettivamente incassate nell anno Su queste somme si determina il debito d imposta. Colonna 4: Ritenute subite Si deve indicare l ammontare delle ritenute subite nel 2011 (comprese quelle eventualmente sospese). Colonna 5: Opzione per la tassazione ordinaria La casella deve essere barrata qualora il contribuente opti per la tassazione ordinaria. Si tenga presente che qualora su tale reddito si siano precedentemente percepite delle anticipazioni o acconti, si deve mantenere lo stesso regime impositivo originariamente prescelto. Qualora si sia optato per la tassazione ordinaria del reddito, i valori indicati alle Colonne 3 (Redditi nell anno) e 4 (Ritenute nell anno) devono essere riportati, rispettivamente, nelle Colonne 1 e 2 del Rigo RM15. SEZIONE III: Righi RM8 e RM9 Imposte ed oneri rimborsati Nella Sezione III, Righi RM8 e RM9, vanno indicate le somme conseguite a titolo di rimborso di oneri e imposte dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti e che, nell anno 2011, sono state oggetto di sgravio, rimborso o, comunque, di restituzione (anche sotto forma di credito d imposta) da parte degli Uffici Finanziari o di terzi. Si tenga presente che la compensazione del credito mediante il Modello di versamento unificato F24 costituisce operazione analoga al rimborso e, quindi, costituisce presupposto per la compilazione del presente Quadro per la parte di credito compensato. Sezione III RM8 da utilizzare per indicare le somme percepite per le quali si è fruito di una detrazione d imposta RM9 da utilizzare per indicare le somme percepite per le quali si è fruito di una deduzione d imposta Se l onere rimborsato è relativo a spese sanitarie per le quali nella precedente dichiarazione si è optato per la rateizzazione in 4 rate, nel Rigo RM8 deve essere riportato l importo rimborsato diviso quattro. Per le restanti 3 rate il contribuente dovrà indicare nel Quadro RP (oneri e spese), a partire dalla presente dichiarazione, il totale della spesa rateizzata ridotto dell importo rimborsato. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 563

12 Rigo RM8 Colonna 1: Anno In Colonna 1 si deve indicare l anno nel quale si è fruito della detrazione d imposta. L anno interessa per stabilire quale fosse l aliquota su cui è stata calcolata la detrazione d imposta, poiché essa rappresenta l aliquota massima applicabile in sede di tassazione separata. Colonna 2: Codice In tale Colonna dovrà essere indicato: Codice 1 per le somme conseguite a titolo di rimborso di oneri che hanno diritto ad una detrazione, tra cui: a) i contributi erogati, non in conto capitale, a fronte di mutui ipotecari, corrisposti in un periodo d imposta successivo a quello in cui il contribuente ha usufruito della detrazione relativamente agli interessi passivi senza tener conto dei predetti contributi; b) la quota di interessi passivi per i quali il contribuente ha fruito della detrazione in anni precedenti, a fronte di mutui contratti per interventi di recupero edilizio o per la costruzione di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, riferita all importo di mutuo non utilizzato per la relativa spesa alla costruzione; Codice 2 per i contributi erogati per interventi relativi al recupero del patrimonio edilizio per i quali il contribuente ha usufruito della detrazione in anni precedenti a fronte delle spese direttamente sostenute (art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449). Colonna 3: Somme percepite Si deve indicare l onere rimborsato per il quale si era beneficiato di una detrazione d imposta. Nel caso di rimborsi di spese sanitarie detraibili, non deve essere dichiarato l eventuale rimborso assicurativo qualora i premi di detta polizza non siano stati portati in detrazione dal reddito del contribuente. Colonna 4: Opzione per la tassazione ordinaria La casella deve essere barrata qualora il contribuente opti per la tassazione ordinaria. Nel caso di scelta per la tassazione ordinaria, le somme indicate nella Colonna 3 devono essere sommate nella Colonna 1 del Rigo RM15. Rigo RM9 Colonna 1: Somme percepite Vanno indicate le somme percepite a titolo di rimborsi di imposte (esempio il Contributo al Servizio Sanitario Nazionale) o di oneri dedotti dal reddito complessivo di anni precedenti. 564 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

13 Colonna 2: Opzione per la tassazione ordinaria La casella deve essere barrata qualora il contribuente opti per la tassazione ordinaria. Nel caso di scelta per la tassazione ordinaria, le somme indicate nella Colonna 2 devono essere sommate nella Colonna 1 del Rigo RM15. SEZIONE IV: Righi RM10 RM11 Redditi percepiti in qualità di erede o legatario I redditi del defunto, prodotti ma non ancora percepiti, sono tassati per cassa in capo agli eredi con tassazione separata. Per individuare le fattispecie reddituali da indicare quale reddito imponibile da parte degli eredi, la norma procede per sottrazione, indicando i casi di esclusione dalla tassazione separata. Redditi spettanti agli eredi Per il calcolo della tassazione separata in capo agli eredi, il biennio si computa con riferimento all anno di apertura della successione, separatamente per ogni erede, dedotte le imposte sulla successione in base ai crediti di ciascun erede. Nel caso di eredità sotto condizione o a favore di soggetti non ancora nati, la tassazione separata si applica con l aliquota stabilita per il primo scaglione d imposta, salvo ricalcolarla successivamente all accettazione dell eredità in base ai redditi del beneficiario. Redditi da non dichiarare nella presente Sezione Dall elenco dei redditi percepiti dagli eredi e assoggettabili a tassazione separata mediante la compilazione della presente Sezione IV, composto dai Righi RM10 e RM11, sono esclusi i redditi derivanti dalle seguenti attività esercitate dal de cuius : attività d impresa; redditi fondiari; somme derivanti da trattamenti di fine rapporto e indennità equivalenti (art. 17, comma 1, lett. a), del TUIR); emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente (art. 17, comma 1, lett. b), del TUIR); indennità percepite per la cessazioni di rapporti di collaborazioni coordinate e continuative (art. 17, comma 1, lett. c), del TUIR); ratei di stipendio e di pensione. Redditi d impresa I contribuenti, che nell attività d impresa abbiano percepito redditi o indennità o che abbiano realizzato plusvalenze assoggettabili a tassazione separata, possono richiedere tale tassazione nell esercizio nel quale i redditi concorrerebbero alla de- DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 565

14 terminazione del reddito d impresa (e, quindi, in base al principio della competenza economica) mediante la compilazione del presente Quadro RM. In assenza di scelta per la tassazione separata, i redditi concorrono ordinariamente alla formazione del reddito d impresa da dichiararsi nei Quadri RG o RF. Nel caso, invece, in cui i redditi siano stati percepiti al di fuori dell esercizio di imprese commerciali (da collaboratori d impresa familiare, coniugi di azienda coniugale), essi sono naturalmente assoggettati a tassazione separata e devono pertanto essere indicati nel Quadro RM nel periodo d imposta in cui sono stati percepiti (e, quindi, in base al principio di cassa); esiste peraltro la possibilità per il contribuente di optare per la tassazione ordinaria mediante barratura dell apposita casella posta nelle singole Sezioni del Quadro RM, in corrispondenza del reddito da tassare. Per la determinazione dei redditi di attività d impresa si rende necessaria la compilazione degli appositi Quadri del Modello UNICO 2012 PF (Quadri RG o RF per l attività d impresa, rispettivamente, in contabilità semplificata o ordinaria). Trattamento di fine rapporto Il trattamento di fine rapporto e le altre indennità (art. 17, comma 1, lett. a), del TUIR) se erogati da soggetti che non sono sostituti d imposta, devono essere dichiarate nella Sezione XII del presente Quadro. Emolumenti arretrati Si ricorda che per gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente e per le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che gli eredi devono indicare nella presente Sezione, l Agenzia delle entrate provvede a iscrivere a ruolo l imposta dovuta senza applicazione degli interessi e delle sanzioni (ovvero a operare i rimborsi spettanti) e ad applicare la tassazione ordinaria, se più favorevole per il contribuente. Redditi di capitale I redditi di capitale devono essere dichiarati dal contribuente solo per la parte imponibile; per i dividendi da partecipazione qualificata si deve quindi indicare solo il 40% del loro ammontare. La determinazione della tipologia di partecipazione, qualificata o non qualificata, deve essere effettuata considerando la partecipazione come posseduta unicamente dal de cuius (una partecipazione del 40% suddivisa tra 4 parenti rimane comunque qualificata). Per approfondimenti sui redditi di capitale si rimanda al Quadro RL, Rigo RL1. Calcolo di convenienza La scelta deriva da un calcolo di convenienza su quale regime adottare: come regola generale, si deve individuare il biennio preso a riferimento per il calcolo dell aliquota utilizzata per la tassazione separata. Colonna 1: Anno Si deve indicare l anno di apertura della successione. 566 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

15 Aliquota per la tassazione separata L aliquota per la tassazione separata si determina sul reddito medio del biennio antecedente a detto anno. Colonna 2: Reddito Si deve indicare l importo dei corrispettivi, anche sotto forma di compensi in natura o di partecipazione agli utili, percepiti dagli eredi per l importo di spettanza al dichiarante, al lordo della quota proporzionale dell imposta sulle successioni. Colonna 3: Quota dell imposta di successione Si devono indicare le imposte di successione calcolate sui redditi dichiarati. Colonna 4: Ritenute Si devono indicare le ritenute d acconto subite sui redditi dichiarati alla Colonna 2. Colonna 5: Opzione per la tassazione ordinaria La casella deve essere barrata qualora il contribuente opti per la tassazione ordinaria. SEZIONE V: Righi RM12 RM13 Redditi di capitale soggetti ad imposta sostitutiva Nella Sezione V, composta dai Righi RM12 e RM13, si devono dichiarare i redditi di capitale di fonte estera, percepiti direttamente dal contribuente senza l intervento di intermediari residenti (e, quindi, diversi da quelli che si dichiarano nella Sezione I del Quadro RL). Devono essere indicati anche i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, conformi alla direttiva Comunitaria n. 2009/65/CE o non conformi ed assoggettati a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti, situati negli Stati membri dell Unione europea e negli Stati aderenti all Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) che sono inclusi nella white list ai quali non sia stata applicata la ritenuta di cui all art. 10-ter, commi 1 e 2, della legge 23 marzo 1983, n. 77. Imposta sostitutiva e tassazione ordinaria Tali redditi sono soggetti ad imposta sostitutiva nella stessa misura prevista per la ritenuta alla fonte a titolo di imposta applicata sui redditi della stessa natura conseguiti in Italia (art. 18 del TUIR). Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva e, in tal caso, compete il credito d imposta per le imposte pagate all estero. Versamento dell imposta Il versamento dell imposta deve essere effettuato con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per il versamento delle imposte dirette; il Codice tributo da utilizzare è il 1240, denominato Imposta sostitutiva su interessi premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari (art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 239/1996). DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 567

16 A tal fine deve essere utilizzata la delega F24, ove il periodo di riferimento o l anno di imposta da riportare sui predetti Modelli è quello in cui il provento è stato percepito, da indicare nella forma AAAA. Rigo RM12 Colonna 1: Tipo di reddito Si deve indicare la lettera corrispondente al tipo di reddito scelto dall elenco riportato nell Appendice del Fascicolo 2 delle istruzioni ministeriali alla voce Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva. Colonna 2: Codice Stato estero Si deve indicare il Codice dello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto in base alla tabella Elenco paesi e territori esteri inserita nell Appendice del Fascicolo 2 delle istruzioni ministeriali. Colonna 3: Ammontare del reddito Si deve indicare il reddito percepito nel 2011 al lordo di eventuali ritenute subite all estero. Colonna 4: Aliquota Si deve indicare l aliquota applicabile ai redditi dichiarati. Redditi di fonte estera Per i redditi di fonte estera, si deve indicare l aliquota della ritenuta applicabile a titolo d imposta per redditi similari prodotti in Italia. Generalmente l aliquota è del 12,5%. È prevista una ritenuta a titolo d imposta del 27% per: interessi da depositi bancari e postali, se vincolati per più di 12 mesi; certificati di deposito e buoni fruttiferi. Variazione del prelievo sulle rendite di capitale L aliquota dell imposta sostitutiva prevista sugli utili di fonte estera, così come per le rendite finanziarie ed i redditi di capitale, è stata portata al 20% dall art. 2, commi da 6 a 34, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella L. n. 148/2011 c.d. Manovra bis Tale variazione riguarda i redditi e le rendite maturate a partire dal 1 gennaio 2012, e pertanto andrà ad influire sulle dichiarazioni dell anno prossimo (Modello UNICO 2013). Redditi soggetti ad imposta sostitutiva Per i redditi soggetti ad imposta sostitutiva, si deve indicare l aliquota del 12,5%; i redditi soggetti ad imposta sostitutiva sono: interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, per esempio emessi da banche, S.p.A. quotate in mercati regolamentati o da enti pubblici trasformati in S.p.A. per disposizioni di legge (art. 2 del D.Lgs. n. 239/1996); 568 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

17 interessi derivanti da titoli del debito pubblico, dei buoni postali di risparmio e altri titoli e obbligazioni emessi da amministrazioni statali (art. 31 del D.P.R. n. 601/1973). Colonna 5: Imposta sostitutiva Si deve indicare l imposta sostitutiva dovuta. Colonna 6: Opzione per la tassazione ordinaria La casella deve essere barrata qualora il contribuente opti per la tassazione ordinaria, laddove è possibile; si ricorda infatti che per i redditi soggetti ad imposta sostitutiva non è possibile optare per la tassazione ordinaria (è il caso degli interessi e degli altri proventi delle obbligazioni estere). In caso di opzione per la tassazione ordinaria, le imposte pagate all estero costituiscono un credito scomputabile dall IRPEF dovuta. Crediti per imposte pagate all estero Al fine di poter usufruire del credito d imposta per le imposte pagate all estero, il contribuente deve compilare la Sezione I del Quadro CR, alle cui istruzioni si rimanda. Gli utili di fonte estera (compresi quelli derivanti da strumenti finanziari e da contratti di associazione in partecipazione) se derivanti da partecipazioni non qualificate non possono essere assoggettati a tassazione ordinaria in quanto assoggettati ad imposta sostitutiva del 12,5%, che non può essere tramutata in credito d imposta scomputabile dall IRPEF. Anche tale imposta è destinata ad aumentare al 20% dal Gli stessi redditi, se derivanti da partecipazioni qualificate, devono essere indicati nel Quadro RL, Sezione I. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 569

18 Rigo RM13: Proventi delle obbligazioni non assoggettate ad imposta sostitutiva Colonna 1: Ammontare del reddito Si devono indicare gli interessi, i premi e gli altri proventi da obbligazioni estere non assoggettati ad imposta sostitutiva (come previsti ai commi 1, 1-bis e 1-ter dell art. 4 del D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239). Colonna 2: Imposta sostitutiva dovuta Si deve indicare l imposta sostitutiva dovuta. SEZIONE VI: Riepilogo Nella Sezione VI si devono sommare separatamente i redditi soggetti a tassazione separata e quelli per i quali si è optato per la tassazione ordinaria, esposti nelle precedenti Sezioni. Per i redditi soggetti a tassazione separata, come precedentemente indicati, che devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi e non sono soggetti a ritenuta alla fonte (tra i redditi da non dichiarare vi sono quindi anche i redditi di capitale di cui alla precedente Sezione V) è previsto un versamento a titolo di acconto pari al 20% (art. 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30). Il versamento di tale acconto è da effettuarsi mediante utilizzo del Modello F24, utilizzando il Codice tributo Rigo RM14: Tassazione separata Colonna 1: Totale redditi per i quali è dovuto l acconto del 20% Si deve indicare il totale dei redditi indicati nelle Sezioni da I a V che non sono stati assoggettati ad imposta sostitutiva: su tale ammontare si deve calcolare l acconto del 20%. L acconto è dovuto, a titolo esemplificativo, su alcuni redditi qualora non assoggettati ad imposta a titolo definitivo. Colonna 2: Acconto dovuto Si deve indicare l acconto dovuto pari al 20% del reddito indicato a Colonna 1. Rigo RM15: Tassazione ordinaria Colonna 1: Reddito Si devono sommare i redditi per i quali si sia optato per la tassazione ordinaria; il totale viene sommato agli altri redditi del contribuente nel Rigo RN1 Colonna 5 del Quadro RN. 570 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

19 Colonna 2: Ritenute Si devono sommare le ritenute subite sui redditi per i quali si sia optato per la tassazione ordinaria, il totale viene sommato agli altri redditi del contribuente nel Rigo RN32, Colonna 4 del Quadro RN. Redditi da Sezione I a V Tassazione separata Tassazione ordinaria Rigo RM 14 Rigo RM15 Acconto del 20% da versare attraverso mod. F24 con Codice tributo 4200 Riporto nel Quadro RN, Rigo RN1 Colonna 5 Le eventuali ritenute d acconto devono essere indicate nel Quadro RN, Rigo RN32, Colonna 4 Tra i redditi per i quali è dovuto l acconto, salvo che non siano stati assoggettati a ritenuta a titolo d imposta, si indicano: plusvalenze, compreso il valore di avviamento, conseguite mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di 5 anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di 5 anni; plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni edificabili secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione; indennità per perdita dell avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e indennità di avviamento delle farmacie, spettanti al precedente titolare; indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni; redditi percepiti dal professionista, a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibile all attività professionistica, qualora tali redditi siano stati riscossi in un unica soluzione; DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 571

20 redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di società di persone nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l inizio della liquidazione è superiore a 5 anni; somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti; redditi che gli eredi o i legatari hanno percepito in caso di morte dell avente diritto, ad esclusione dei redditi fondiari o di impresa; contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all art. 44, comma, 1, lett. f), del TUIR detenuti per più di 5 anni, i cui costi sono stati dedotti dall associante in base alle norme del TUIR vigenti anteriormente alla riforma dell imposizione sul reddito delle società di cui al D.Lgs. n. 344/2003. SEZIONE VII: Rigo RM16 Proventi derivanti da depositi a garanzia Nella presente Sezione, composta dal solo Rigo RM16, si devono indicare i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e dai titoli similari, costituiti fuori dal territorio dello Stato, a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di banche o di altri intermediari finanziari e che, quindi, non sono stati assoggettati ad alcun prelievo alla fonte. Su tali proventi si applica un imposta con aliquota del 20% anche se trattasi di redditi esenti e indipendentemente da ogni altro tipo di prelievo per essi previsto; l imposta non si applica qualora l istituto non residente certifichi che il deposito non è stato aperto a fronte di alcun finanziamento. La certificazione deve essere conservata dal contribuente e deve essere esibita su richiesta dell Amministrazione Finanziaria. Tale esenzione non è riconosciuta valida se la certificazione è emessa da istituti residenti in Paesi con cui l Italia non ha stipulato trattati contro le doppie imposizioni. Versamento dell imposta Il versamento dell imposta deve essere effettuato con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per il versamento delle imposte dirette; il Codice tributo da utilizzare è il 1245, denominato Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti. A tal fine deve essere utilizzata la delega F24, ove il periodo di riferimento o l anno di imposta da riportare sui predetti Modelli è quello in cui il provento è stato percepito, da indicare nella forma MM (nella Colonna Mese rif.), AAAA (nella Colonna anno di riferimento). Colonna 1: Ammontare Si deve indicare l ammontare dei proventi derivanti da depositi in garanzia. 572 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

21 Colonna 2: Somma dovuta Si deve indicare la somma dovuta in base all applicazione dell imposta del 20% sui proventi indicati alla Colonna 1. SEZIONE VIII: Redditi derivanti da partecipazione in imprese estere (regime delle CFC) La presente Sezione deve essere utilizzata per l indicazione e l assoggettamento a tassazione separata dei redditi conseguiti a seguito del possesso di partecipazioni di controllo o collegamento in imprese, società o enti (controlled foreign companies o CFC) residenti in uno degli Stati o territori con regime fiscale privilegiato individuati dal D.M. 21 novembre 2001, cosiddetta Black list, (ai sensi degli artt. 167 e 168 del TUIR). Per quanto riguarda il profondo cambiamento atteso nella definizione dei Paesi a fiscalità agevolata, con l emissione della White list, le cui conseguenze comunque non avranno impatto sul periodo d imposta 2011, si rimanda alle istruzioni del Quadro FC. La presente Sezione deve essere compilata: a) dal soggetto che ha dichiarato nel Quadro FC il reddito di una società, o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato di cui detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo ed al quale risulti imputato il reddito della CFC nel predetto Quadro FC del presente Modello UNICO 2012; b) dal soggetto che ha dichiarato nel Quadro FC (Sezione III) il reddito di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato di cui detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione non inferiore al 20% e non superiore al 50% (società estera collegata ai sensi dell art. 168 del TUIR); c) dai soci o associati di un soggetto di cui all art. 5 del TUIR che ha dichiarato nel Quadro FC il reddito di una società estera e che, per trasparenza, lo imputa ai soci; d) dai soci di un soggetto a imposta sul reddito delle società che abbia optato per il regime di trasparenza ai sensi dell art. 116 del TUIR e che abbia ricevuto il reddito di una CFC. La fattispecie è sostanzialmente analoga a quella sub c). Tassazione separata dei redditi da CFC Tali redditi imputati ai soggetti partecipanti residenti in Italia sono tassati separatamente con l aliquota media di tassazione propria del reddito complessivo netto del soggetto al quale è imputata la partecipazione per il medesimo periodo d imposta in cui gli sono imputati i redditi dell impresa partecipata estera. L aliquota non può comunque essere inferiore al 27%. Dall imposta liquidata sono ammesse in detrazione le imposte pagate all estero dall impresa partecipata, sul medesimo reddito, a titolo definitivo. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 573

22 Nel caso in cui al dichiarante siano stati imputati redditi di più CFC delle quali possiede partecipazioni, devono essere utilizzati più Quadri RM, avendo cura di numerarli progressivamente compilando la casella Mod. N. posta in alto a destra di ogni Quadro. Si ricorda che le imposte pagate all estero per le quali si richiede il credito d imposta devono essere indicate nella Sezione I del Quadro CR. Rigo RM17: Redditi da CFC Colonna 1: Codice fiscale soggetto controllante Si deve indicare il codice fiscale del soggetto italiano che ha dichiarato il reddito della CFC. Qualora vi sia coincidenza tra il soggetto residente che ha dichiarato il reddito della CFC ed il soggetto dichiarante, quest ultimo deve indicare il proprio codice fiscale. Colonna 2: Reddito da partecipazione Sulla base del soggetto dichiarante, e sulla base dell elenco sopra riportato, si deve indicare in questa Colonna: se in Colonna 1 sono state indicate le lett. a) e b): il reddito dichiarato nel Quadro FC del presente Modello (Fascicolo 3), in proporzione alla propria partecipazione nella CFC; se in Colonna 1 è stata indicata la lett. c): il reddito imputato dal soggetto di cui all art. 5 del TUIR cui il dichiarante partecipa in qualità di socio o associato, per la parte proporzionale alla sua partecipazione agli utili; se in Colonna 1 è stata indicata la lett. d): il reddito imputato dal soggetto di cui all art. 116 del TUIR (società trasparente ) cui il dichiarante partecipa in qualità di socio, per la parte proporzionale alla sua partecipazione agli utili. Colonna 3: Aliquota media Si deve indicare l aliquota media di tassazione del reddito complessivo netto corrispondente al rapporto: (valore indicato al Rigo RN5)/(valore indicato al Rigo RN4) Il valore non può comunque essere inferiore al 27%. Colonna 4: Imposta Si deve indicare l imposta risultante dall applicazione dell aliquota di cui alla Colonna 3 al reddito di cui alla Colonna 2. Colonna 5: Imposta pagata all estero Si deve indicare l imposta pagata all estero a titolo definitivo dall impresa partecipata non residente sul reddito indicato a Colonna 2, fino a concorrenza dell importo di Colonna 4, per la parte riferibile al dichiarante. 574 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

23 Colonna 6: Imposta dovuta Si deve indicare l importo dovuto risultante dalla differenza tra Colonna 4 e Colonna 5. Rigo RM18: Imposta da versare Colonna 1: Imposta dovuta Si deve indicare il valore di Colonna 6 del Rigo RM17. Se sono stati compilati più Modelli, a seguito della partecipazione in più CFC, nel Rigo RM18 del Modello n. 1, si deve riportare la somma degli importi indicati alla Colonna 6 del Rigo RM17 di tutti i Modelli compilati. Colonna 2: Eccedenza pregressa Si deve indicare il credito di imposta del quale il contribuente ha chiesto, nella precedente dichiarazione, l utilizzo in compensazione (Rigo RX8 del Modello UNICO 2011). Colonna 3: Eccedenza compensata Si deve indicare l importo dell eccedenza di cui a Colonna 2 e Colonna 4 (credito d imposta previsto dall art. 2, comma 6, della legge Finanziaria 2010), utilizzato in compensazione orizzontale con Modello F24 (ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997). Colonna 4: Acconti versati Si deve indicare l importo degli acconti versati con Modello F24. La determinazione degli acconti deve avvenire con le stesse modalità previste per gli acconti IRPEF, ma deve altresì essere effettuata in via autonoma. I termini e le modalità di versamento sono analoghe a quelle previste per le imposte dirette e devono avvenire con il Codice tributo 4722 per il saldo, 4723 per il primo acconto e 4724 per il secondo acconto. Colonna 5: Imposta da versare Si deve indicare l importo da versare quale saldo d imposta, corrispondente alla somma algebrica, se positiva, degli importi indicati nelle Colonne da 1 a 4. Colonna 1 (Colonna 2 Colonna 3) Colonna 4 I versamenti delle imposte relative ai redditi della presente Sezione devono essere effettuati entro i termini e con le modalità previste per il versamento delle imposte sui redditi risultanti dalla presente dichiarazione. Colonna 6: Imposta a credito Se la somma eseguita a Colonna 5 dà risultato negativo, si deve indicare il predetto importo nella presente Colonna (detto importo costituisce in tal caso un credito d imposta). L importo deve essere indicato senza segno meno. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 575

24 Il credito deve essere riportato al Rigo RX7 del Quadro RX. SEZIONE IX: Rigo RM19 Premi per assicurazioni sulla vita in caso di riscatto del contratto La Sezione IX è da utilizzare per l indicazione dei riscatti entro 5 anni dalla stipula di premi assicurativi per polizze sulla vita per i quali si era, a suo tempo, beneficiato della detrazione del costo. Regime di detraibilità delle assicurazioni sulla vita I premi per le assicurazioni sulla vita c.d. a capitalizzazione, per le quali è prevista la restituzione delle somme versate a scadenza, anche se non si è verificata la premorienza dell assicurato, sono attualmente detraibili nella misura del 19% solo se derivanti da polizze stipulate, o rinnovate, entro il 31 dicembre 2000, con durata minima di 5 anni. Nel caso di riscatto delle polizze entro i 5 anni dalla stipula, è prevista la ripresa a tassazione dei premi a suo tempo detratti. Colonna 1: Anno Si deve indicare l anno d imposta relativo all ultima dichiarazione nella quale il contribuente ha detratto dall imposta il premio assicurativo per l assicurazione sulla vita. Colonna 2: Reddito Si deve indicare l ammontare dei premi integrativi per i quali si è beneficiato della detrazione d imposta. 576 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

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