OGGETTO: Consistenza e sistemazione degli apparecchi di respirazione portatili di emergenza (EEBDs). -
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1 Genova, 10 luglio 2002 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto 6 Reparto Sicurezza della Navigazione Prot. n. 86/11570/Uff.II-Sez. II Al SI VEDA L ALLEGATO ELENCO DI DISTRIBUZIONE CIRCOLARE TITOLO: SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE Serie Generale n. 33 OGGETTO: Consistenza e sistemazione degli apparecchi di respirazione portatili di emergenza (EEBDs). - Gli emendamenti dicembre 2000 alla Convenzione SOLAS 74, entrati in vigore il 1 luglio corrente anno, prevedono, tra l altro, la sistemazione a bordo di una nuova dotazione antincendio denominata apparecchio di respirazione portatile di emergenza (EEBDs Emergency escape breathing devices). Detti emendamenti, però, non individuano con precisione la consistenza delle citate dotazioni e non indicano ove esse devono essere sistemate. Pertanto, si ritiene di dettare i seguenti criteri generali che devono essere seguiti per determinare la quantità di EEBDs e per individuare i punti ove sistemare gli stessi a bordo delle navi nazionali soggette alle disposizioni della convenzione. 1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO In allegato n. 1 sono riportate le disposizioni della convenzione che disciplinano l argomento.
2 In allegato 2 è inserita la MSC/Circ. 849 in data 8 giugno 1998 dell IMO (Guidelines for the performance, location, use and care of emergency escare breathing devices), sempre relativa alla questione in trattazione. 2. APPARECCHI DI RESPIRAZIONE PORTATILI DI EMERGENZA DA SISTEMARE NEI LOCALI ALLOGGIO A. NUMERO DI APPARECCHI Il numero di apparecchi di respirazione portatili di emergenza da sistemare a bordo nei locali alloggio, come definiti alla reg. II-2/3.1, deve essere determinato in relazione ai criteri di seguito riportati in base alla tipologia di nave. 1. Navi da carico In base alla regola II-2/ devono essere sistemati almeno 2 apparecchi su ogni nave da carico. 2. Navi da passeggeri adibite al trasporto di non più di 36 passeggeri La regola II-2/ prevede due apparecchi per ogni zona verticale principale con esclusione dei cofani scala costituenti zone verticali principali individuali e delle zone verticali principali sistemate alle estremità prodiera e poppiera e che non contengono locali di categoria (6), (7), (8) o (12) come definite dalla regola II-2/ Navi da passeggeri adibite al trasporto di più di 36 passeggeri In base alle regole II-2/ e II-2/ queste navi devono avere quattro apparecchi per ogni zona verticale principale con esclusione dei cofani scala costituenti zone verticali principali individuali e delle zone verticali principali sistemate alle estremità prodiera e poppiera e che non contengono locali di categoria (6), (7), (8) o (12) come definite dalla regola II-2/ B. SISTEMAZIONE DEGLI APPARECCHI In generale, le dotazioni di cui si tratta dovranno essere sistemate in base alle seguenti linee guida: 1. Navi da carico Entro i cofani scala, o simili sistemazioni, costituenti il percorso di sfuggita primario dai locali alloggio. 2. Navi da passeggeri Entro i cofani scala costituenti il percorso di sfuggita principale di ogni zona verticale principale dotata di EEBDs.
3 3. APPARECCHI DI RESPIRAZIONE PORTATILI DI EMERGENZA DA SISTEMARE NEI LOCALI MACCHINE La regola II-2/ si applica ai locali macchine dove l equipaggio è normalmente impiegato o dove esso possa essere abitualmente presente. Nel caso non sia applicato quanto previsto al punto 4.6 della circolare MSC/Circ. 849 dell , il numero di apparecchi di respirazione portatili di emergenza da sistemare a bordo in tali predetti locali deve essere, temporaneamente, determinato in relazione ai criteri di seguito riportati, nelle more della definizione da parte del sottocomitato fire protection dell IMO alla sua 47^ sessione (febbraio 2003) dell interpretazione proposta in merito dalla Svezia e contenuta nel documento MSC 75/10/2. 1. Locali macchine di categoria A contenenti motori a combustione interna impiegati per la propulsione Nei locali macchine di categoria A contenenti motori a combustione interna impiegati per la propulsione principale, le dotazioni in questione devono essere sistemate come di seguito indicato: 1 apparecchio di respirazione nella sala controllo propulsione, se sistemata all interno del locale macchine; 1 apparecchio di respirazione nella zona ove è sistemata l officina di macchina. Se l officina è provvista di un mezzo di sfuggita diretto, l apparecchio non è prescritto; in generale, 1 apparecchio di respirazione su ogni copertino o piattaforma in prossimità della scala di sfuggita costituente il secondo mezzo di sfuggita dal locale macchina considerato (il primo mezzo di sfuggita, infatti costituto da una scala racchiusa in cofano o porta stagna sistemata nella parte bassa del locale considerato). Quantità superiori o sistemazioni diverse potranno essere richieste direttamente dagli Organismi affidati in relazione a sistemazioni particolari del locale macchina o al numero di persone normalmente impiegate nei locali in questione. 2. Locali macchine di categoria A non contenenti motori a combustione interna impiegati per la propulsione Per i locali macchina di categoria A non contenenti motori a combustione interna impiegati per la propulsione principale, di massima, come minimo, deve essere sistemato 1 EEBD su ogni copertino o piattaforma in prossimità della scala di sfuggita costituente il secondo mezzo di sfuggita dal locale macchina considerato (il primo mezzo di sfuggita, infatti è costituto da una scala racchiusa in cofano o porta stagna sistemata nella parte bassa del locale considerato).
4 4. QUANTITÀ E SISTEMAZIONE DEGLI APPARECCHI DI RISPETTO Il numero di apparecchi di respirazione portatili di emergenza di rispetto da sistemare a bordo deve essere determinato in relazione ai criteri di seguito riportati in base alla tipologia di nave. 1. Navi da carico Deve essere presente un ulteriore apparecchio di rispetto da sistemarsi sul ponte di comando o nella stazione di controllo (intesa, anche in seguito, come il locale definito dalla reg. II-2/3.18) o nella stazione di controllo centrale (intesa, anche in seguito, come il locale definito dalla reg. II- 2/3.17). 2. Navi da passeggeri Devono essere sistemati due ulteriori apparecchi da sistemarsi uno sul ponte di comando e l altro nella stazione di controllo o nella stazione di controllo centrale. 5. CONSERVAZIONE DEGLI EEBDs Gli apparecchi devono essere conservati nei punti sopra indicati in appositi armadietti di colore rosso, sufficientemente robusti da proteggerli dall ambiente in cui si trovano, prontamente utilizzabili, facilmente individuabili e contrassegnati con la simbologia di cui agli standard internazionali ISO (Ships and marine technology Shipboard plans for fire protection, life-saving appliance and means of escare). Gli armadietti non devono essere chiusi a chiave; diversamente, l armadietto deve avere un vetro a rottura con apposito attrezzo di percussione ubicato nelle immediate vicinanze. 6. EFFICIENZA DEGLI EEBDs, ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI La responsabilità della manutenzione e dell efficienza delle dotazioni di cui si tratta compete ai soggetti individuati dal secondo comma dell articolo 214 del D.P.R. 435/91. L equipaggio deve essere debitamente istruito sull utilizzazione delle dotazioni in questione secondo le modalità previste dalla regole II-2/15 e II- 2/16 eseguendo anche le esercitazioni richieste. In applicazione ai due precedenti commi, il training manual, il maintenance plan, il fire safety operational booklet e l ISM manual devono essere
5 opportunamente aggiornati anche relativamente all uso, alla manutenzione, all addestramento ed alla verifica dell efficienza degli EEBDs. Deve essere presente a bordo almeno un EEBD destinato esclusivamente all addestramento dell equipaggio. Questa/e dotazione/i è/sono aggiuntiva/e agli EEBDs operativi prescritti per i locali alloggio e per i locali macchine nonché agli EEBDs di rispetto previsti. Le dotazioni per l addestramento non devono poter essere confuse con le dotazioni operative o di rispetto pertanto: devono essere appropriatamente marcate; devono essere conservati in depositi diversi da quelli ove sono stivati gli EEBDs operativi e di rispetto. 7. REVISIONE DEGLI EEBDs Le dotazioni in questione devono essere revisionate secondo le prescrizioni del costruttore. 8. APPROVAZIONE EEBDs Le dotazioni di cui si tratta devono, naturalmente, essere di tipo approvato. Attualmente esse non sono ancora state inserite nell allegato A1 della Direttiva 96/98/CE, come modificata, recepita con D.P.R. 407/99. Pertanto, nelle more, dovranno essere sistemate a bordo equipaggiamenti approvati da questo Comando Generale ovvero riconosciuti di tipo approvato da un altro Stato membro dell Unione Europea ovvero da un organismo autorizzato da uno Stato membro ad agire per conto ( on behalf of ) del predetto Stato (che può non essere un organismo notificato). Per regolarizzare dal punto di vista amministrativo la posizione degli equipaggiamenti non approvati dall Amministrazione italiana dovrà essere rilasciata l apposita attestazione di presenza a bordo conforme al modello in annesso n. 2 della circolare titolo Sicurezza della navigazione, serie generale, n. 11, emanata in data 22 febbraio FIRE CONTROL PLAN Il numero e la sistemazione di tutti gli apparecchi deve essere indicata sul fire control plan ( II-2/15.2.4) utilizzando l apposito simbolo di cui agli standard internazionali ISO (Ships and marine technology Shipboard plans for fire protection, life-saving appliance and means of escare), in conformità all IMO Res. A.654(16) Graphical Symbols for Fire Control Plans. F.to IL COMANDANTE GENERALE Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Eugenio SICUREZZA
6 ALLEGATO N. 1 II-2/ II-2/ II-2/ II-2/ II-2/ II-2/ Gli apparecchi di respirazione di emergenza devono essere conformi ai requisiti del Fire Systems Code. Devono essere sistemati a bordo apparecchi di respirazione di emergenza di rispetto. Tutte le navi devono avere a bordo non meno di due apparecchi di respirazione di emergenza sistemati entro i locali di alloggio. Sulle navi da passeggeri, almeno due apparecchi di respirazione di emergenza devono essere sistemati in ogni zona verticale principale. Sulle navi da passeggeri adibite al trasporto di più di 36 passeggeri, in aggiunta a quelli richiesti al punto precedente devono essere sistemati due apparecchi di respirazione in ogni zona verticale principale. Le richieste indicate in e non si applicano ai cofani scala costituenti zone verticali principali individuali ed alle zone verticali principali sistemate alle estremità prodiera e poppiera e che non contengono locali di categoria (6), (7), (8) o (12) come definite dalla regola Su tutte le navi, all interno dei locali macchine, apparecchi di respirazione portatili di emergenza (EEBD) devono essere sistemati pronti per l uso in cospicue posizioni tali che possano essere facilmente e velocemente raggiunti in qualunque momento in caso di incendio. La sistemazione di apparecchi di respirazione portatili di emergenza deve tenere conto della disposizione generale del locale macchine e del numero di persone normalmente impiegate nello stesso.
7 INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION 4 ALBERT EMBANKMENT LONDON SE1 7SR Telephone: Fax: Telex: IMOLDN G Ref. T4/4.03 IMO E MSC/Circ June 1998 GUIDELINES FOR THE PERFORMANCE, LOCATION, USE AND CARE OF EMERGENCY ESCAPE BREATHING DEVICES (EEBDs) 1 The Maritime Safety Committee, at its sixty-ninth session (11 to 20 May 1998), noting that it had approved, in principle, proposed draft amendments to SOLAS chapter II-2 to require the carriage of emergency escape breathing devices (EEBDs) on all ships, for inclusion in future amendments to the 1974 SOLAS Convention, approved Guidelines for the performance, location, use and care of emergency escape breathing devices (EEBDs), as set out in the annex. 2 Member Governments are invited, pending adoption by the MSC and entry into force of the aforementioned proposed amendments to the 1974 SOLAS Convention, to bring the annexed Guidelines to the attention of shipowners, shipmasters, ships' officers and crew and all other parties concerned. *** I:\CIRC\MSC\849.WPD
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9 MSC/Circ.849 ANNEX GUIDELINES FOR THE PERFORMANCE, LOCATION, USE AND CARE OF EMERGENCY ESCAPE BREATHING DEVICES (EEBDs) 1 SCOPE 1.1 These Guidelines provide information and guidance on the location, use, and care of emergency escape breathing devices (EEBDs), to provide personnel breathing protection against a hazardous atmosphere while escaping to an area of safety. 2 GENERAL 2.1 An EEBD is a supplied-air or oxygen device only used for escape from a compartment that has a hazardous atmosphere and should be of approved type. 2.2 EEBDs are not to be used for fighting fires, entering oxygen deficient voids or tanks, or worn by fire-fighters. In these events, a self-contained breathing apparatus, which is specifically suited for such situations should be used. 3 DEFINITIONS 3.1 "Face piece" means a face covering that is designed to form a complete seal around the eyes, nose and mouth which is secured in position by a suitable means. 3.2 "Hood" means a head covering which completely covers the head, neck, and may cover portions of the shoulders. 3.3 "Hazardous atmosphere" means any atmosphere that is immediately dangerous to life or health. 4 PARTICULARS 4.1 The EEBD should have at least a duration of service of 10 min. 4.2 The EEBD should include a hood or full face piece, as appropriate, to protect the eyes, nose and mouth during escape. Hoods and face pieces should be constructed of flame resistant materials, and include a clear window for viewing. 4.3 An unactivated EEBD should be capable of being carried hands-free. 4.4 The EEBDs, when stored, should be suitably protected from the environment. 4.5 Brief instructions or diagrams clearly illustrating the use should be clearly printed on the EEBD. The donning procedures should be quick and easy to allow for situations where there is little time to seek safety from a hazardous atmosphere. 4.6 Unless personnel are individually carrying EEBDs, consideration should be given for placing such devices along the escape routes within the machinery spaces or at the foot of each escape ladder within the space. In addition, control spaces and workshops located within the machinery spaces should also be considered for the possible location of such devices. I:\CIRC\MSC\849.WPD
10 MSC/Circ.849 ANNEX Page 2 5 CARE 5.1 The EEBD should be maintained in accordance with the manufacturer's instructions. 5.2 Spare EEBDs should be kept on board. 5.3 Maintenance requirements, manufacturer's trademark and serial number, shelf life with accompanying manufacture date and name of approving authority should be printed on each EEBD. 6 TRAINING 6.1 Training in the use of the EEBD should be considered as a part of basic safety training. 6.2 All EEBD training units should be clearly marked. 6.3 Personnel should be trained to immediately don an EEBD prior to exiting a space when the atmosphere becomes life threatening. This is necessary due to the possibility of encountering smoke during escape. Such training should be accomplished by scheduling routine escape drills for crew members working in the engineering or machinery spaces. 6.4 An EEBD may also be used to escape from a machinery space due to an accidental release of a fixed CO 2 system and can be carried by fire-fighters for the sole purpose of providing the device to personnel in need of emergency assistance. I:\CIRC\MSC\849.WPD
11 ELENCO INDIRIZZI INDIRIZZI PER COMPETENZA Direzioni Marittime Capitanerie di Porto Uffici Circondariali Marittimi Registro Italiano Navale v. Corsica 12 American Bureau of Shipping Edificio Millo, v. al Porto Antico casella postale 1734 Bureau Veritas v. XX Settembre 14 INDIRIZZI PER CONOSCENZA Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: Gabinetto del Ministro Piazzale di Porta Pia Segreteria del Vice Ministro Tassone Piazza della Croce Rossa Dipartimento per la Navigazione ed il Trasporto Marittimo e Aereo - v.le dell Arte 16 Direzione per la Navigazione e il Trasporto Marittimo e Interno - v.le dell Arte 16 Confitarma piazza SS. Apostoli 66 Fedarlinea piazza G.G. Belli 2 INDIRIZZI PER ESTENSIONE DI COPIA Ministero degli Affari Esteri D.G. per gli italiani all estero e le politiche migratorie Uff. III Rep. Navigazione Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto 2 Reparto Ufficio II Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto 6 Reparto Ufficio I Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto 6 Reparto Centro di Formazione C.A.(CP) A. De Rubertis Accademia Navale D.C.U. - Corsi CP Accademia Navale 7 Gruppo Insegnamento Direzione Studi Mariscuola Gruppo Insegnamento NP TUTTE TUTTE TUTTE GENOVA GENOVA GENOVA GENOVA LIVORNO LIVORNO LA MADDALENA
Roma, P.d.c.: 06 59083326 06 59083320 cgcp@pec.mit.gov.it segreteria.reparto6@mit.gov.it VEDI ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO
M_INF.CGCCP.REGISTRO UFFICIALE.U.0108153. 10-12-2013 Roma, P.d.c.: 06 59083326 06 59083320 cgcp@pec.mit.gov.it segreteria.reparto6@mit.gov.it Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Comando Generale
Dettaglie la Argomento: Disciplina del rilascio delle Licenze di esercizio provvisorie e dell'aggiornamento della Licenze di esercizio c.d. "definitive".
Roma, _ Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto Reparto 6 - Sicurezza della Navigazione - Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento
Dettaglisegreteria.reparto6@mit.gov.it Al VEDI ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO A R G O M E N T O :
M_INF.CGCCP.REGISTRO UFFICIALE.U.0108153. 10-12-2013 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto 6 Reparto 4 Ufficio 1 Sezione CIRCOL ARE Titolo:
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