COMUNE DI CAMPI BISENZIO PROVINCIA DI FIRENZE

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1 COMUNE DI CAMPI BISENZIO PROVINCIA DI FIRENZE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI ARTICOLO 1 OGGETTO 1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina della gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati prodotti nel territorio del Comune, nonché la gestione dei servizi di spazzamento e di igiene delle strade e delle altre aree pubbliche o private di uso pubblico. 2. La gestione deve essere effettuata nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza e economicità del servizio e secondo le modalità di coordinamento e di cooperazione previste nell ambito territoriale. ARTICOLO 2 PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI COMPORTAMENTO 1. L intero ciclo della gestione dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, da svolgere nell osservanza dei seguenti principi generali al fine di assicurare una elevata protezione dell ambiente: a) evitare ogni danno o pericolo per la salute, per l incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli; b) garantire il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitare ogni rischio di inquinamento dell aria, dell acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori; c) salvaguardare la fauna e la flora ed evitare ogni degrado dell ambiente e del paesaggio o di altri luoghi di particolare rilievo storico-culturale; d) rispettare gli indirizzi di pianificazione economica-culturale; e) promuovere, con l osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riutilizzare, riciclare i rifiuti o recuperare da essi materia ed energia. 2. Il Comune, nell ambito delle proprie attribuzioni, promuove iniziative, anche sperimentali, per limitare la produzione di rifiuti. ARTICOLO 3 DEFINIZIONI 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) rifiuto: qualsiasi sostanza o oggetto che rientra nelle categorie elencate nell allegato A del D. Lgs. 152/06 e di cui il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l obbligo di disfarsi; b) rifiuti urbani: i rifiuti previsti nell art.184, comma 2, del D. Lgs. 152/06; c) rifiuti speciali: i rifiuti previsti nell art. 184, comma 3, del D. Lgs. 152/06 d) rifiuti pericolosi: i rifiuti di origine non domestica indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell elenco di cui all allegato D del D. Lgs. 152/06; e) raccolta: l operazione di prelievo, di cernita e/o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto e successivo avvio alle fasi di recupero e/o smaltimento finale;

2 f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero di materia prima; g) conferimento: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio pubblico di raccolta; h) smaltimento: le operazioni previste nell allegato B del D. Lgs. 152/06; i) recupero: le operazioni previste nell allegato C del D. Lgs. 152/06; j) assimilazione ai fini della raccolta: si ha assimilazione ai fini della raccolta quando i rifiuti assimilati sono oggetto di raccolta differenziata o sono comunque avviati ad operazioni di riciclaggio o ad altre forme di recupero di materia o di energia, secondo le priorità del D. Lgs. 152/06; k) assimilazione ai fini dello smaltimento: si ha assimilazione ai fini dello smaltimento quando i rifiuti assimilati sono avviati in discarica di prima categoria o ad altro impianto di smaltimento di rifiuti urbani (es. incenerimento). Tale attività è prevista fino al recepimento della direttiva 1999/31/CE e in ogni caso non oltre il termine del 20 agosto ARTICOLO 4 ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI FINI DELLA RACCOLTA 1. I rifiuti speciali sono assimilati ai rifiuti urbani ai soli fini della raccolta se sono rispettati tutti i seguenti criteri: 1.1 Criteri qualitativi a) i rifiuti speciali devono essere compresi nell allegato 1 del presente regolamento; b) i rifiuti speciali devono provenire da una delle seguenti attività: attività florovivaistiche non effettuate su fondo rustico e attività di orticoltura; attività artigianali attività commerciali attività di servizio uffici amministrativi e tecnici (magazzini, reparti di spedizione), locali accessoriati, mense interne di insediamenti produttivi; 1.2 Criteri quantitativi In prima applicazione dell art. 198 del D. Lgs. 152/06 e fino alla determinazione di coefficenti specifici di produzione anche identificati con indagini sperimentali, ai soli fini della assimilazione, i parametri di produzione quantitativi sono quelli riportati nell allegato 3 al presente regolamento. 1.3 Criteri di efficienza a) i rifiuti devono essere compatibili con le modalità di svolgimento del servizio di raccolta differenziata e trasporto effettuato per i rifiuti urbani; b) i quantitativi di rifiuti speciali assimilati devono trovare idoneo recupero, considerata la capacità degli impianti disponibili; c) l assimilazione deve essere tale da non causare un costo di gestione superiore al ricavo derivante dal gettito della tariffa; d) i rifiuti speciali assimilati non devono essere pericolosi o comunque contaminati da sostanze pericolose presenti in concentrazioni superiori a quelle che secondo la direttiva 88/379/CEE, recepita dal decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285, determinano la classificazione di un preparato come pericoloso. ARTICOLO 5 ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI FINI DELLO SMALTIMENTO 1. I rifiuti speciali sono assimilati ai rifiuti urbani ai soli fini dello smaltimento in discarica di 1a categoria o in altri impianti di smaltimento di rifiuti urbani nel rispetto dei seguenti principi: a) lo smaltimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani deve comunque rappresentare la fase residuale della gestione degli stessi;

3 b) i rifiuti speciali assimilati non devono essere pericolosi o comunque contaminati da sostanze pericolose presenti in concentrazioni superiori a quelle che secondo la direttiva 88/379/CEE, recepita dal decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285, determinano la classificazione di un preparato come pericoloso; c) lo smaltimento dei rifiuti assimilati negli impianti per rifiuti urbani non deve dar luogo ad emissioni, effluenti o effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell uomo e per l ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento dei rifiuti urbani nel medesimo impianti. 2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, sono assimilati ai rifiuti urbani ai fini dello smaltimento in discarica di 1a categoria, o in altri impianti di smaltimento di rifiuti urbani, i rifiuti individuati nell allegato 2 al presente regolamento. 3. Sono altresì assimilati ai fini dello smaltimento in discarica di 1a categoria, o in altri impianti di smaltimento di rifiuti urbani, i rifiuti speciali che, seppur assimilabili per qualità ai sensi dell art. 4, co. 1.1, non sono assimilati ai fini della raccolta per superamento dei limiti quantitativi di cui all art. 4, co Le disposizioni del presente articolo si applicano in attesa delle norme di recepimento della Direttiva 1999/31/CE e in ogni caso non oltre il termine del 20 agosto 2002 salvo ulteriori proroghe. ARTICOLO 6 OBBLIGHI DEL SOGGETTO INCARICATO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO 1. Mediante appositi atti convenzionali sono affidate al soggetto incaricato le attività di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e di igiene urbana previste nel presente regolamento. 2. In tali atti sono definiti i reciproci rapporti e le forme di garanzia prestate per la corretta gestione dei servizi e degli impianti. 3. Con apposito contratto di servizio sono definite le modalità operative dei servizi affidati al fine di garantire la corretta esecuzione secondo gli standard di qualità, gli indici e le frequenze stabilite, nonché i relativi costi. Allo stesso contratto sono allegati la Carta dei servizi e gli altri documenti tecnici necessari. ARTICOLO 7 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI ASSIMILATI 1. I produttori dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati devono provvedere al conferimento degli stessi nel rispetto delle norme e delle prescrizioni specificate dal presente regolamento e delle altre disposizioni attuative dettate dal soggetto incaricato della gestione del servizio. 2. I produttori di rifiuti speciali sono tenuti a separare fin dall origine i rifiuti non assimilati da quelli assimilati e a provvedere ad una loro adeguata e distinta detenzione e gestione in osservanza delle specifiche norme dettate in materia. ARTICOLO 7 BIS OBBLIGHI GENERALI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI ASSIMILABILI Nessuna attività umana sul territorio comunale può dare luogo ad abbandono, scarico e deposito incontrollato di rifiuti di qualunque natura su aree pubbliche e private, compresi i rifiuti derivanti da operazioni di carico, scarico, trasporto e vendita di merci e di materiali. Qualora venga individuato il responsabile, l abbandono di rifiuti viene punito con le sanzioni di cui al successivo art. 13, in aggiunta all obbligo di rimessa in pristino dello stato dei luoghi, attraverso il regolare smaltimento e la bonifica del sito interessato, qualora necessaria, secondo le procedure di legge. Se l abbandono dei rifiuti avviene per opera di ignoti, l Amministrazione comunale, fatti i dovuti accertamenti attraverso il proprio corpo di Polizia locale, attiva il procedimento di cui all art. 192 del D.Lgs 152/06 nei confronti della proprietà del terreno su cui gravano i rifiuti. Accertata, in contraddittorio con la proprietà, l assenza di dolo o colpa grave, l Amministrazione attiva le operazioni di rimozione dei rifiuti con riserva di rivalsa nei confronti dei responsabili del gettito e/o della proprietà.

4 I proprietari dei terreni oggetto di pulizia da parte del Comune, secondo le procedure sopra descritte, dovranno predisporre ogni accorgimento atto ad evitare il reiterarsi del fatto illecito, compresa la recinzione del fondo secondo le procedure previste dalle normative vigenti in materia. Il nuovo verificarsi della circostanza di deposito incontrollato di rifiuti nella stessa area già bonificata dall Amministrazione comunale è da ritenersi colpa grave a carico della proprietà, generata da una non attenta gestione dei propri beni a danno della collettività. Le aree oggetto di pulizia secondo le procedure di cui sopra verranno segnalate con appositi cartelli con lo stemma e l intestazione del Comune di Campi Bisenzio, riportanti la dicitura Divieto di gettito - Area oggetto di bonifica da parte del Comune e con indicazione del costo dell intervento. Non viene attivato i procedimento di cui ai precedenti commi nei casi per i quali il Regolamento edilizio comunale pone l obbligo di recinzione dei terreni da parte della proprietà ed impone la salvaguardia ed il decoro delle aree private. In questi casi verso il proprietario, individuato unico quale responsabile dell abbandono dei rifiuti, viene emesso un provvedimento ingiuntivo rivolto alla rimozione smaltimento dei rifiuti abbandonati, sulla base del suddetto Regolamento Edilizio. Qualora l abbandono dei rifiuti avvenga su aree pubbliche e non venga individuato il responsabile, il gestore del servizio di N.U. provvederà alle operazioni di rimozione e smaltimento secondo quanto previsto nel disciplinare d appalto. ARTICOLO 8 CONFERIMENTO AL GESTORE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI RIFIUTI NON ASSIMILATI 1. Nel caso che il produttore si rivolga per lo smaltimento di rifiuti speciali non assimilati al soggetto gestore del servizio pubblico, dovrà stipulare apposita convenzione ai sensi dell art. 10 del D. Lgs. 22/97 in cui saranno precisate modalità di conferimento, raccolta e smaltimento. ARTICOLO 9 GESTIONE DI PARTICOLARI TIPOLOGIE DI RIFIUTI a) Imballaggi 1. Il Comune, attraverso il gestore del servizio pubblico, organizza adeguati sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in coordinamento con la gestione delle altre frazioni di rifiuti urbani. 2. Gli eventuali imballaggi secondari non restituiti all utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata. 3. E vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. b) Oli e grassi animali I rifiuti di oli e grassi animali e vegetali esausti, oggetto delle attività del consorzio di cu all art. 233 del D. Lgs. 152/06 possono essere assimilati ai rifiuti urbani solo nel caso in cui il Comune abbia stipulato apposita convenzione e/o accordi con il suddetto consorzio. c) Rifiuti in polietilene I rifiuti in polietilene, oggetto delle attività del consorzio di cui all art. 324 del D. Lgs. 152/06 possono essere assimilati ai rifiuti urbani solo nel caso in cui il Comune abbia stipulato apposita convenzione e/o accordi con il suddetto consorzio. d) Ingombranti Non sono assimilati ai fini della raccolta i rifiuti ingombranti provenienti dalla attività di cui all art. 4, co. 1.1, lett. b). Fanno eccezione i rifiuti ingombranti provenienti da attività di servizio e attività sanitarie svolte da enti e soggetti pubblici (es. uffici pubblici, scuole,..) che sono assimilati ai fini della raccolta, anche in deroga al rispetto dei criteri quantitativi. (soppresso) Resta fermo che in nessun caso i rifiuti ingombranti costituiti da beni durevoli a fine vita sono assimilati ai rifiuti urbani ai fini dello smaltimento finale.

5 ARTICOLO 10 ORDINANZE CONTIGIBILI E URGENTI 1. Qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela dell igiene pubblica e dell ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il sindaco, avvalendosi dei poteri di cui all art. 191 del D. Lgs. 152/06, può emettere, nell ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell ambiente. 2. Dette ordinanze sono comunicate al Ministero dell Ambiente, al Ministero della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. ARTICOLO 11 DIVIETI Fatto salvo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente e le diverse disposizioni contenute nel presente Regolamento, in tutto il territorio comunale sono vietate e punite con le sanzioni di cui al successivo Art. 13 le seguenti attività: a) Abbandono, gettito, versamento, deposito, sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, nei pubblici mercati coperti e scoperti e su tutte le superfici acquee, piccoli rifiuti, carta, carta straccia, bottiglie e lattine, liquidi, residui di bivacchi e simili, in piccole quantità; b) Il conferimento degli imballaggi terziari di qualsiasi natura nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani c) Il conferimento al normale servizio di raccolta di rifiuti urbani, rifiuti liquidi, oggetti taglienti o appuntiti non opportunamente protetti, inseriva nei cassonetti materiali accesi o incandescenti, materiali che possono creare danno ai mezzi di raccolta e trasporto, materiali da destinarsi alle raccolte differenziate, nelle zone nelle quali le stesse siano istituite; d) Il conferimento di rifiuti provenienti da lavori e/o demolizioni edili stradali ai contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani; e) Il conferimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani e di quelli speciali pericolosi, di rifiuti infetti al servizio di smaltimento dei rifiuti urbani. f) Il conferimento nei cassonetti per RSU tali e quali delle frazioni recuperabili di cui il gestore ha istituito e predisposto la raccolta differenziata; g) Il conferimento nei contenitori adibiti alle raccolte differenziate i rifiuti solidi urbani tali e quali e materiali diversi da quelli a cui sono destinati; h) Abbandono o deposito, al di fuori dei contenitori, di sacchetti dei rifiuti nelle zone servite da appositi cassonetti; i) L uso improprio dei vari tipi di contenitori per rifiuti predisposti dal gestore del servizio; j) Mancata raccolta ed adeguata pulizia degli escrementi di cani o altri animali condotti per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico compreso il verde; k) Lo spostamento del contenitore per rifiuti rispetto alla collocazione, senza la preventiva autorizzazione; l) Il mancato mantenimento da parte del conduttore, amministratore o proprietario di fabbricati o delle aree relative scoperte, ovvero di terreni non edificati, in perfetta pulizia e liberi da qualsiasi rifiuto;

6 m) Il mancato mantenimento in perfette condizioni di decoro e pulizia delle aree da parte del titolare di concessione di suolo pubblico o di area di uso pubblico pulita, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o strada da parte dell apposito servizio; n) Conferimento dei sacchetti dei rifiuti, nelle zone non servite da appositi cassonetti, in orari diversi da quelli previsti, ovvero uso di sacchetti di resistenza non provata o non accuratamente chiusi; o) Prelevamento dai cassonetti di materiale depositato, mancata chiusura dei rifiuti in involucri adeguati prima di depositarli nei cassonetti, mancata chiusura degli sportelli dei cassonetti dopo l uso, ovvero mancato uso di altro cassonetto qualora il primo risultasse già colmo; p) Mancata attivazione da parte del responsabile di esercizio autorizzato alla vendita di pile del servizio di raccolta delle pile esaurite o mancata collaborazione con il servizio pubblico competente; q) Mancata attivazione da parte del responsabile di farmacia del servizio di raccolta dei medicinali scaduti e comunque non utilizzati o mancata collaborazione con il servizio pubblico competente; r) Smaltimento nelle fosse biologiche di materiali solidi estranei o sostanze liquide di natura diversa dai liquami provenienti dai servizi igienici e dalle sostanze normalmente utilizzate per l esclusiva pulizia dei servizi stessi; s) Uso degli automezzi e delle attrezzature per la raccolta e il trasporto dei liquami diverso da quello autorizzato, ovvero mancata dotazione su tali automezzi e attrezzature di tutti gli accorgimenti tali da evitare ogni dispersione dei liquami o fuoriuscita di esalazioni moleste, sia nella fase di raccolta che di trasporto nonchè atti a ridurre al minimo i rumori molesti durante l esecuzione del servizio; mancanza di lavaggio e bonifica periodica degli automezzi e delle attrezzature; t) Sosta nella pubblica via di automezzi adibiti alla raccolta e trasporto dei liquami, ad eccezione del periodo strettamente necessario alle operazioni di prelievo; u) Apertura di pozzo nero o fossa biologica prima dell arrivo dell autobotte addetta, ovvero mancata copertura parziale dello stesso una volta immesso il tubo estrattore; v) Mancata operazione di accurato lavaggio e disinfezione del suolo circostante la fossa e in corrispondenza del percorso della tubazione al termine della vuotatura, ovvero prelevamento di acqua dagli idranti stradali per il lavaggio, ovvero, mancata immissione delle acque di risulta nella fossa biologica, ovvero mancato riempimento della fossa stessa con acqua, ovvero mancata chiusura delle lapidi; w) Trasporto non immediato dei liquami prelevati per il conferimento agli appositi impianti; x) Mancata chiusura ermetica delle autobotti durante il trasporto, mancata adozione di ogni cautela necessaria ad evitare dispersione del materiale prelevato, mancata dotazione di idonea attrezzatura di pronto intervento, ovvero, in caso di versamento, mancata segnalazione tempestiva agli organi di vigilanza sanitaria e municipale. ARTICOLO 12 SERVIZI DI CONTROLLO E VIGILANZA All accertamento delle violazioni del presente Regolamento provvedono, in primo luogo, gli organi di controllo a ciò preposti per legge. Sono preposti alla sorveglianza, all accertamento e alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente regolamento anche gli addetti al controllo di Quadrifoglio s.p.a., denominati Ispettori di vigilanza, nominati con provvedimento del Sindaco Agli Ispettori sono attribuite le funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni di cui al precedente art., comprendenti i poteri di contestazione immediata, previa identificazione dei soggetti

7 responsabili, nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento. Con l efficacia di cui agli artt e 2700 del codice civile. La procedura sanzionatoria amministrativa è di competenza del Corpo di Polizia Municipale, che impartisce anche le direttive operative. Nell ambito dell attività di prevenzione, gli Ispettori di Vigilanza di cui ai precedenti commi saranno di ausilio all utenza in relazione alla gestione dei rifiuti ed al loro corretto conferimento differenziato, fornendo tutte le indicazioni e le informazioni necessarie riguardo le norme e le disposizioni organizzative in vigore nel Comune di Campi Bisenzio. Il personale incaricato con provvedimento del Sindaco, previa verifica dei requisiti per l assunzione dell incarico di pubblico ufficiale, dovrà sostenere un corso minimo di 12 ore sulle materie di competenza e sulle modalità di vigilanza e controllo delle violazioni amministrative connesse alle loro funzioni, con relativo esame finale. Al suddetto personale verrà fornito dal datore di lavoro un apposito tesserino di riconoscimento personale, che dovrà essere sempre reso visibile al pubblico, nonché ogni altro materiale necessario allo svolgimento dell attività d istituto. Il Comune di Campi Bisenzio resta esonerato da qualsiasi responsabilità sia civile che penale derivante dallo svolgimento dell attività oggetto del presente articolo. ARTICOLO 13 SANZIONI 1. Per le violazioni delle norme di cui alle lettere all art. 7 bis del presente regolamento si applicano le disposizioni previste dall art. 255 del D. Lgs.152/ Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di smaltimento rifiuti, si applicano sanzioni amministrative con le modalità e nelle forme previste dall art. 7bis del D.Lgs n. 267 ( Legge 689/81), nell ambito dei limiti minimo e massimo di sotto specificati: a) L abbandono, gettito, versamento, deposito, sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, nei pubblici mercati coperti e scoperti e su tutte le superfici acquee, di piccoli rifiuti, carta, carta straccia, bottiglie e lattine, liquidi, residui di bivacchi e simili, in piccole quantità, è soggetto al pagamento di una somma che va da 25,00 a 90,00 (30,00 entro 60 gg.); b) Il conferimento degli imballaggi terziari di qualsiasi natura nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani è soggetto alla sanzione di cui all art. 226 D.Lgs. 152/06; c) Il conferimento al normale servizio di raccolta di rifiuti urbani, rifiuti liquidi, oggetti taglienti o appuntiti non opportunamente protetti, inseriva nei cassonetti materiali accesi o incandescenti, materiali che possono creare danno ai mezzi di raccolta e trasporto, materiali da destinarsi alle raccolte differenziate, nelle zone nelle quali le stesse siano istituite, è soggetto al pagamento di una somma che va da 75,00 a 500,00 ( 150,00 entro 60 gg.); d) Il conferimento di rifiuti provenienti da lavori e/o demolizioni edili stradali ai contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, è soggetto al pagamento di una somma che va da 75,00 a 500,00 ( 150,00 entro 60 gg.); e) Il conferimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani e di quelli speciali pericolosi, di rifiuti infetti al servizio di smaltimento dei rifiuti urbani è punito con le sanzioni di cui al D.Lgs. 152/06;

8 f) Il conferimento nei cassonetti per RSU tali e quali le frazioni recuperabili di cui il gestore ha istituito e predisposto la raccolta differenziata, è soggetto al pagamento di una somma che va da 75,00 a 500,00 ( 150,00 entro 60 gg.); g) Il conferimento nei contenitori adibiti alle raccolte differenziate i rifiuti solidi urbani tali e quali e materiali diversi da quelli a cui sono destinati, è soggetto al pagamento di una somma che va da 75,00 a 500,00 ( 150,00 entro 60 gg.); h) L abbandono o deposito al di fuori dei contenitori sacchetti dei rifiuti nelle zone servite da appositi cassonetti, è soggetto al pagamento di una somma che va da 25,00 a 90,00 ( 30,00 entro 60 gg.); i) L uso improprio dei vari tipi di contenitori per rifiuti predisposti dal gestore del servizio, è soggetto al pagamento di una somma che va da 25,00 a 90,00 ( 30,00 entro 60 gg.); j) La conduzione di cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico compreso il verde, senza provvedere ad effettuare la raccolta e l adeguata pulizia per gli escrementi prodotti, è soggetto al pagamento di una somma che va da 25,00 a 150,00 ( 50,00 ad animale entro 60 gg.); k) Lo spostamento del contenitore per rifiuti rispetto alla collocazione, senza la preventiva autorizzazione, è soggetto al pagamento di una somma che va da 50,00 a 500,00 ( 100,00 entro 60 gg.); l) Il mancato mantenimento da parte del conduttore, amministratore o proprietario di fabbricati o delle aree relative scoperte, ovvero di terreni non edificati, in perfetta pulizia e liberi da qualsiasi rifiuto, è soggetto al pagamento di una somma che va da 75,00 a 500,00 ( 150,00 entro 60 gg.); m) Il mancato mantenimento in perfette condizioni di decoro e pulizia delle aree da parte del titolare di concessione di suolo pubblico o di area di uso pubblico pulita, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o strada da parte dell apposito servizio, è soggetto al pagamento di una somma che va da 75,00 a 500,00 ( 150,00 entro 60 gg.); n) Il conferimento dei sacchetti dei rifiuti, nelle zone non servite da appositi cassonetti, in orari diversi da quelli previsti, ovvero uso di sacchetti di resistenza non provata o non accuratamente chiusi, è soggetto al pagamento di una somma che va da 75,00 a 500,00 ( 150,00 entro 60 gg.); o) Il prelevamento dai cassonetti di materiale depositato, mancata chiusura dei rifiuti in involucri adeguati prima di depositarli nei cassonetti, mancata chiusura degli sportelli dei cassonetti dopo l uso, ovvero il mancato uso di altro cassonetto qualora il primo risultasse già colmo, è soggetto al pagamento di una somma che va da 25,00 a 90,00 ( 30,00 entro 60 gg.); p) La mancata attivazione da parte del responsabile di esercizio autorizzato alla vendita di pile del servizio di raccolta delle pile esaurite o mancata collaborazione con il servizio pubblico competente, è soggetto al pagamento di una somma che va da 75,00 a 500,00 ( 150,00 entro 60 gg.); q) La mancata attivazione da parte del responsabile di farmacia del servizio di raccolta dei medicinali scaduti e comunque non utilizzati o mancata collaborazione con il servizio pubblico competente, è soggetto al pagamento di una somma che va da 75,00 a 500,00 ( 150,00 entro 60 gg.); r) Lo smaltimento nelle fosse biologiche di materiali solidi estranei o sostanze liquide di natura diversa dai liquami provenienti dai servizi igienici e dalle sostanze normalmente utilizzate per l esclusiva pulizia dei servizi stessi, è soggetto al pagamento di una somma che va da 25,00 a 258,00 ( 50,00 entro 60 gg.); s) Uso degli automezzi e delle attrezzature per la raccolta e il trasporto dei liquami diverso da quello autorizzato, ovvero mancata dotazione su tali automezzi e attrezzature di tutti gli accorgimenti tali da evitare ogni dispersione dei liquami o fuoriuscita di esalazioni moleste, sia nella fase di raccolta che di trasporto nonchè atti a ridurre al minimo i rumori molesti durante l esecuzione del servizio; mancanza di lavaggio e bonifica periodica degli automezzi e delle attrezzature, è soggetto al pagamento di una somma che va da 75,00 a 500,00 ( 150,00 entro 60 gg.);

9 t) La sosta nella pubblica via di automezzi adibiti alla raccolta e trasporto dei liquami, ad eccezione del periodo strettamente necessario alle operazioni di prelievo, è soggetto al pagamento di una somma che va da 75,00 a 500,00 ( 150,00 entro 60 gg.); u) Apertura di pozzo nero o fossa biologica prima dell arrivo dell autobotte addetta, ovvero mancata copertura parziale dello stesso una volta immesso il tubo estrattore, è soggetto al pagamento di una somma che va da 25,00 a 258,00 ( 50,00 entro 60 gg.); v) Mancata operazione di accurato lavaggio e disinfezione del suolo circostante la fossa e in corrispondenza del percorso della tubazione al termine della vuotatura, ovvero prelevamento di acqua dagli idranti stradali per il lavaggio, ovvero mancata immissione delle acque di risulta nella fossa biologica, ovvero mancato riempimento della fossa stessa con acqua, ovvero mancata chiusura delle lapidi, è soggetto al pagamento di una somma che va da 75,00 a 500,00 ( 150,00 entro 60 gg.); w) Trasporto non immediato dei liquami prelevati per il conferimento agli appositi impianti, è soggetto al pagamento di una somma che va da 51,00 a 500,00 ( 102,00 entro 60 gg.); x) Mancata chiusura ermetica delle autobotti durante il trasporto, mancata adozione di ogni cautela necessaria ad evitare dispersione del materiale prelevato, mancata dotazione di idonea attrezzatura di pronto intervento, ovvero, in caso di versamento, mancata segnalazione tempestiva agli organi di vigilanza sanitaria e municipale, è soggetto al pagamento di una somma che va da 25,00 a 258,00 ( 50,00 entro 60 gg.). Qualora le violazioni di cui sopra comportino un danneggiamento a luoghi e cose di interesse pubblico, dovrà essere provveduto al risarcimento del danno a cura del responsabile.

10 Allegato 1 Tipologie di rifiuti assimilabili ai fini della raccolta Tipologia di rifiuto CodicI CER Imballaggi in genere (carta e cartone, plastica, legno, metalli e simili) Contenitori vuoti puliti (in vetro, metallo, plastica, alluminio e simili) Sacchi, sacchetti ed altri imballaggi in carta e cartone o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane, cassette Imballaggi poliaccoppiati e/o compositi (carta, plastica, alluminio, ecc.) Frammenti e manufatti di vimini e sughero Paglia e prodotti in paglia Scarti di legno derivanti dalla prima lavorazione, falegnameria e carpenteria (trucioli, segatura, sfridi) Ritagli di tessuto in fibra naturale e sintetica, iuta e stracci Feltri e tessuti non tessuti Pellicole e lastre fotografiche contenenti argento e non Rifiuti provenienti dalla ristorazione tranne che i rifiuti di origine animale Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) Toner e cartucce esaurite per stampanti, fotocopiatrici e fax (solo in raccolta differenziata) 1 Codice CER modificato con Del. C.C. n. 5 del 07/02/2005, in vigore dal 1 gennaio 2005.

11 Allegato 2 Tipologie di rifiuti assimilabili ai fini dello smaltimento 2 Tipologia di rifiuto Codice CER RIFIUTI PROVENIENTI DA INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA E SERVIZI Pelle e similpelle Resine termoplastiche indurenti allo stato solido e manufatti composti da tali materiali Imbottiture e pannelli costituiti da sostanze naturali e sintetiche Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere Materiali vari in pannelli Frammenti di stucco e gessi essiccati Manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna e simili Cavi e materiale elettrico in genere Scarti in genere della produzione di alimenti purchè non allo stato liquido (scarti di caffè, scarti della industria molitoria e della pastificazione) non di origine animale, partite di alimenti deteriorati inscatolati o imballati non di origine animale, scarti della lavorazione degli ortaggi e della frutta, sanse esauste o simili Rifiuti ingombranti diversi dai beni durevoli (come mobili, materassi, arredi, ecc.) RIFIUTI PROVENIENTI DA REPARTI DI DEGENZA DELLE STRUTTURE SANITARIE, ESCLUSI QUELLI CHE OSPITANO PAZIENTI AFFETTI DA MALATTIE INFETTIVE (SI CERTIFICAZIONE DEL DIRETTORE SANITARIO) Rifiuti della preparazione dei pasti fatta esclusione per quelli di origine animale Rifiuti della ristorazione e residui dei pasti Rifiuti dello spazzamento Tabella modificata con Del. C.C. n. 5 del 07/02/2005, in vigore dal 1 gennaio 2005.

12 Criteri quantitativi per l assimilazione Allegato 3 CATEGORIA PARAMETRO (Kg/mq/a) Attività commerciali, artigianali e di servizi 12 Supermercati, ipermercati, centri commerciali integrati 20 Cartella: modifica regolamento rifiuti - File: delibera approvazione 20/02/2009

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