UFFICIO TECNICO OMOLOGAZIONI E VERIFICHE U.T.O.V.

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2 UFFICIO TECNICO OMOLOGAZIONI E VERIFICHE U.T.O.V. Oggetto: Disciplina tecnico amministrativa degli impianti di ascensore e montacarichi. A) IL CAPO I 1. AMBITO DI APPLICAZIONE (Art. 1) PARTE I COMMENTO AL D.P.R. 162/99 La direttiva 95/16/CE si applica ai nuovi impianti di ascensore in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni. La dizione in servizio permanente individua gli impianti che nella regolamentazione antecedente venivano chiamati fissi ; pertanto, giusta parere CNR /51, un elevatore è da considerarsi fisso quando durante il funzionamento sia ancorato alla struttura dello stabile da esso servito, anche se trattasi di impianto smontabile, trasportabile o similare, ossia se la struttura dell edificio è stata predisposta per accogliere tale apparecchio, nel senso che la struttura è stata realizzata tenendo conto della successiva installazione dell apparecchio stesso. L ascensore va in ogni caso considerato fisso se il sistema di affrancatura alla struttura è necessario per la sicurezza ed il funzionamento dell impianto, come avviene, ad esempio, normalmente quando si fissano le guide alla muratura di un vano scala preesistente. Con la dizione negli edifici e nelle costruzioni la norma ha voluto ricomprendere nel campo di applicazione non solo i manufatti destinati all attività sociale (case di abitazione, uffici pubblici, impianti sportivi, luoghi di culto, industrie, ecc.) ma anche altri tipi di strutture, quali i ponti, le dighe, i tralicci, ecc. Restano esclusi dal campo di applicazione: a) gli impianti a fune, e cioè le funivie, seggiovie, ovovie, funicolari, ecc.; b) gli ascensori per pozzi di miniera; c) gli elevatori di scenotecnica; d) gli ascensori installati in mezzi di trasporto, quali navi, aerei, ecc.; e) gli ascensori collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all accesso al posto di lavoro, quali quelli a servizio di gru a ponte o di gru a torre per l accesso del manovratore alla postazione di comando; f) i treni a cremagliera, detti anche funicolari a cremagliera; g) gli ascensori da cantiere per il trasporto di persone e di persone e materiali; h) gli ascensori specialmente progettati e costruiti per scopi militari, quali piattaforme per la manutenzione di sistemi radar, impianti per l immagazzinamento di missili, ecc. E da rilevare che gli impianti di cui ai precedenti punti sono sottratti non solo al campo di applicazione della direttiva ascensori in discorso ma anche a quello della direttiva macchine, in quanto il legislatore presume che essi siano assoggettati a norme specifiche; mentre però dette norme in parola esistono effettivamente per le macchine di cui ai punti da a) a g), non altrettanto può dirsi per quelle di cui al punto h), le quali, pertanto, abbisognano di speciali protocolli di omologazione da concordarsi preventivamente con l Ufficio Tecnico Omologazioni e Verifiche. 2. DEFINIZIONI (Art. 2) Pagina 2

3 2.1. Ascensori e montacarichi La direttiva distingue gli ascensori dai montacarichi in funzione della accessibilità della cabina da parte delle persone e della possibilità di comandare intenzionalmente il movimento dagli occupanti della stessa. Si definisce quindi ascensore un apparecchio che possiede i seguenti requisiti: a) sia azionato a motore, elettrico o oleodinamico; b) colleghi piani definiti; c) sia provvisto di cabina, restando perciò esclusi i montascale o i servoscale, quali ad esempio quelli per portatori di handicap, che restano disciplinati dalla direttiva macchine; d) il movimento della cabina avvenga lungo guide rigide la cui inclinazione sull orizzontale sia maggiore di 15 ; e) la cabina sia destinata al trasporto: di persone; di persone e cose; di sole cose se la cabina sia accessibile alle persone: e sia munita di bottoniera interna; e se la bottoniera sia solo esterna ma raggiungibile dalle persone che si trovino all interno della cabina. Di converso, è definito montacarichi un apparecchio che possiede i seguenti requisiti: a) sia azionato a motore, sia esso elettrico che oleodinamico; b) colleghi piani definiti; c) sia provvisto di cabina; d) il movimento della cabina avvenga lungo guide rigide la cui inclinazione sull orizzontale sia maggiore di 15 ; e) la cabina sia destinata al trasporto di sole cose: e se la cabina risulti inaccessibile alle persone, oppure se la cabina sia accessibile alle persone, non sia munita di bottoniera interna e la bottoniera esterna non sia raggiungibile dalle persone che si trovino all interno della cabina. La norma presuppone infatti un utilizzo corretto degli impianti elevatori, non ammettendo, ad esempio, che una persona viaggi in una cabina di un montacarichi facendosi chiamare da altra persona che agisce sui comandi posti all esterno del vano di corsa Installatore Particolare attenzione merita la definizione di installatore, che, secondo la norma europea, è colui che si assume la responsabilità di tutte le fasi del procedimento, e cioè della progettazione, della fabbricazione, dell installazione vera e propria e della commercializzazione dell ascensore. Detta persona, fisica o giuridica, non necessariamente si identifica con l installatore materiale dell ascensore, bensì è la persona che si assume la responsabilità del rispetto globale della direttiva mediante l apposizione della marcatura CE ed il rilascio della dichiarazione CE di conformità, restando ovviamente salvo il suo diritto di rivalsa sugli effettivi esecutori delle fasi di cui l installatore (così come definito dalla direttiva) non è esecutore diretto Commercializzazione e messa in servizio Nella direttiva si parla sia di commercializzazione che di messa in servizio di un ascensore. La differenza è sostanziale, in quanto, ai fini delle direttive nuovo approccio, per commercializzazione o messa in commercio o immissione sul mercato si intende Pagina 3

4 l azione iniziale che rende disponibile nel mercato comunitario un prodotto cui si applica una direttiva particolare. Rendere disponibile un prodotto significa trasferirlo all utente e ciò può avvenire solo dopo che esso è stato dichiarato conforme alle norme di sicurezza che ad esso sono applicabili: pertanto, il prodotto ascensore inizia ad esistere solo dopo la sua installazione e dopo la redazione della dichiarazione CE di conformità. La messa in esercizio o messa in servizio si identifica invece con l uso iniziale del prodotto ed è quindi un atto proprio dell utente, successivo alla commercializzazione Modifiche costruttive Notevole importanza riveste la definizione delle modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria e straordinaria manutenzione che sono, almeno parzialmente, esplicitate al comma i) dell articolo 2. Il criterio informatore di tale comma risiede nell intrinseca importanza di taluni componenti degli impianti di ascensore nei confronti della sicurezza, cosicché il legislatore ha voluto che essi soggiacciano sempre a particolari controlli da parte di organismi qualificati, anche in occasione della loro semplice sostituzione con altri componenti pure identici ai primi. Vengono pertanto elencate le seguenti variazioni delle caratteristiche prestazionali degli impianti ed alcune operazioni che sono definite modifiche costruttive e che sono soggette a controllo tecnico: il cambiamento della velocità nominale, sia in diminuzione che in aumento; il cambiamento della portata, sia in diminuzione che in aumento; il cambiamento della corsa, sia in diminuzione che in aumento; il cambiamento del tipo di azionamento, quale il passaggio da quello elettrico a quello oleodinamico o viceversa oppure il trasferimento dell argano dall alto o in basso o viceversa; la sostituzione di taluni componenti, quali: il macchinario; la cabina completa di telaio; il quadro elettrico di manovra; il gruppo cilindro-pistone degli impianti oleodinamici; le porte di piano; le difese del vano Norme armonizzate La norma stabilisce che gli impianti di ascensore debbono rispettare i requisiti essenziali di sicurezza riportati nell allegato I al D.P.R. 162/99. E essenziale tenere presente che in detto allegato viene stabilito, tra l altro, che qualora in un impianto siano presenti rischi non presi in considerazione dalla direttiva ascensori in esame ma previsti dalla direttiva 89/392/CEE (direttiva macchine, recepita con D.P.R , n. 459 S.O. n. 146 alla G.U. n. 209 del ) si deve comunque assicurare il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all allegato I della direttiva 89/392/CEE. Il rispetto dei requisiti di sicurezza può ottenersi applicando le cosiddette norme armonizzate, ossia disposizioni di carattere tecnico formulate dagli organismi di normazione su mandato della Commissione Europea e da questa approvate; esse sono normalmente trasposte in norme nazionali. In assenza di norme armonizzate debbono usarsi le norme nazionali applicabili, il cui elenco viene pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica a cura Pagina 4

5 del Ministero competente che, nel caso di specie, è quello dell Industria, commercio e artigianato. Si rammenta che le norme EN 81-1 e EN 81-2, recepite in Italia rispettivamente con D.M. 587/87 e D.P.R. 628/94, non sono norme armonizzate e quindi vanno trattate come norme nazionali. La loro nuova versione armonizzata è stata approvata dalla Commissione Europea, ma non è stata ancora recepita dall Italia Impianti in servizio privato Per quanto attiene alla definizione di impianti in servizio privato nulla è innovato rispetto alla legislazione precedente, per cui basterà ricordare che si intendono in servizio pubblico solamente gli impianti destinati ad un servizio pubblico di trasporto, quali quelli connessi a stazioni ferroviarie, a funicolari e simili. Tutti gli impianti dell Amministrazione della Difesa rientrano, quindi, tra quelli in servizio privato e pertanto ad essi si applica integralmente il Capo II del D.P.R. 162/99, di cui in appresso. 3. OBBLIGO DI RECIPROCA INFORMAZIONE (Art. 4) Gli ultimi due commi dell articolo 4 sono di particolare interesse per i riflessi che hanno sull attività dei gestori dei contratti in cui è prevista l installazione di un nuovo ascensore. a) Il comma 4, infatti, stabilisce che la persona responsabile della realizzazione dell edificio e l installatore dell ascensore debbano comunicarsi reciprocamente le notizie necessarie e prendere le misure adeguate per garantire il corretto funzionamento e la sicurezza dell impianto. Il precetto vige non solo allorquando si realizza ex novo una costruzione, ma anche, per analogia, in occasione dell installazione di un ascensore in un edificio preesistente. Nella fattispecie le comunicazioni di che trattasi riguarderanno la destinazione dell edificio, il tipo di utenza, le sollecitazioni trasmesse dall impianto alle strutture murarie, il tipo di carichi che saranno trasportati, la eventuale presenza di portatori di handicap, l eventuale organizzazione per il soccorso delle persone rimaste intrappolate nella cabina, la classe di incendio dell edificio, le eventuali predisposizioni antincendio nonché altri elementi di particolare rilevanza connaturati allo specifico impianto da installare. b) Il comma 5 stabilisce, come d altra parte sempre sancito dalla preesistente legislazione, il divieto di installare nel vano di un ascensore condutture di qualsiasi natura (acqua, energia, telefono, condizionamento, ecc.) ad esso estranee. In tale ottica è utile ricordare che il divieto si estende anche alla testata ed alla fossa, per cui, ad esempio, non è ammessa la presenza di una pompa a galleggiante per l eliminazione automatica dell acqua che dovesse allagare la fossa; in tali casi è necessario impermeabilizzare la fossa o comunque impedire all acqua di entrarvi. 4. PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE CE (Art. 6 comma 2) Con il recepimento della direttiva 95/16/CEE la procedura di certificazione degli impianti viene completamente modificata, in quanto la rispondenza ai requisiti essenziali di Pagina 5

6 sicurezza viene direttamente attestata dall installatore (così come precedentemente definito), mediante il rilascio della dichiarazione CE di conformità e l applicazione della marcatura CE su una targa disposta in cabina. Ciò è reso possibile da un ventaglio di procedure (che non è necessario approfondire in questo contesto) previste dalla norma, ciascuna delle quali termina con i citati provvedimenti dell installatore. Questi, quindi, non è più tenuto a presentare il progetto dell impianto da sottoporre ad approvazione preventiva, in quanto la responsabilità della corretta applicazione delle norme di sicurezza sia in fase di progettazione che di costruzione e di installazione ricade, come s è detto più volte, in capo all installatore dell impianto, il quale attiva una delle procedure di certificazione previste dalla direttiva, avvalendosi dell opera di organismi notificati, cioè accreditati presso gli Stati membri europei. Il contenuto della dichiarazione CE di conformità è esplicitato nell allegato II del D.P.R. 162/99. Essa deve contenere: la ragione sociale e l indirizzo completo dell installatore; la descrizione dell ascensore, la designazione del tipo o della serie, il numero di serie e l indirizzo presso il quale l ascensore è installato; l anno di installazione; l elenco delle disposizioni pertinenti cui l ascensore soddisfa (ad esempio: riferimento alla L. 13/89 relativa all eliminazione delle barriere architettoniche); eventualmente, il richiamo alle norme armonizzate di riferimento; eventualmente, il nome, l indirizzo ed il numero di identificazione dell organismo notificato che ha effettuato l esame CE del tipo dell ascensore modello (applicabile nel caso di un ascensore derivato da un ascensore modello); eventualmente, il riferimento all attestato CE del tipo (applicabile nel caso di ascensore identico al modello approvato); eventualmente, il nome, l indirizzo ed il numero di identificazione dell organismo notificato che ha effettuato la verifica finale dell ascensore (applicabile nel caso di ascensore prodotto in un unico esemplare); eventualmente, il nome, l indirizzo ed il numero di identificazione dell organismo notificato che ha effettuato l esame finale dell ascensore (sempre applicabile); eventualmente, il nome, l indirizzo ed il numero di identificazione dell organismo notificato che ha verificato il sistema di garanzia qualità attuato dall installatore; l identificazione dell intestatario autorizzato ad impegnare l installatore dell ascensore (ad esempio: l amministratore delegato di una società). La marcatura CE di conformità, come esplicitato nell allegato III, è costituita dal simbolo grafico CE, accompagnato dal numero di identificazione dell organismo notificato corrispondente a quello indicato nella dichiarazione di conformità, che ha provveduto all espletamento di una delle procedure previste per il controllo dell ottemperanza dell ascensore ai requisiti tecnici della direttiva. 5. APPLICAZIONE DI ALTRE DIRETTIVE COMUNITARIE (Art. 6 comma 6) Può accadere che taluni rischi presenti in un impianto di ascensore siano previsti, in tutto o in parte, da altre direttive; in tal caso la marcatura CE apposta sull ascensore costituisce Pagina 6

7 presunzione di conformità a queste altre direttive; oppure lo specifico componente, che è causa di rischio o che evita un rischio particolarmente grave, risulta certificato e provvisto, a sua volta, di marcatura CE. Per il momento, le direttive più importanti che si applicano anche agli ascensori sono: a) la direttiva 89/392/CEE relativa alle macchine, recepita con il D.P.R n. 459 (S.O. n. 146 alla G.U. n. 209 del ); b) la direttiva 89/106/CEE, recepita con D. Lgs n. 499, relativa ai prodotti da costruzione, in particolare per quanto attiene alla resistenza al fuoco delle porte di piano, gli ascensori antincendio e l evacuazione delle persone disabili in caso di incendio; tale direttiva non è stata ancora recepita ma i rischi da essa considerati debbono comunque essere oggetto di specifica valutazione e di conseguenti provvedimenti, ai sensi del D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni; c) la direttiva 89/336/CEE sulla compatibilità elettromagnetica, recepita con D. Lgs n. 615, in base alla quale ogni dispositivo elettrico o elettronico, nonché le apparecchiature, i sistemi e gli impianti contenenti componenti elettrici o elettronici, immessi sul mercato o messo in servizio devono essere provvisti della marcatura CE apposta a cura del costruttore e devono essere realizzati in modo da non creare interferenze elettromagnetiche dannose ed avere un adeguato livello di sicurezza intrinseca contro i disturbi elettromagnetici. B) IL CAPO II Questa parte del D.P.R. 162/99 tratta gli aspetti più propriamente organizzativi e definisce le procedure amministrative e le competenze dei vari soggetti coinvolti, esplicitando come la direttiva 95/16/CEE sarà applicata in Italia. 1. AMBITO DI APPLICAZIONE (Art. 11) L art. 11 del D.P.R. 162/99 stabilisce che il Capo II si applica a tutti gli ascensori e montacarichi in servizio privato, escludendo soltanto quelli: a) per miniere e per navi; b) aventi corsa inferiore a 2 metri; c) azionati a mano; d) che non sono installati stabilmente; e) che sono montacarichi con portata pari o inferiore a 25 kg. Restano implicitamente esclusi anche quelli indicati al comma 3 dell art. 1 in quanto per essi viene espressamente esclusa l applicazione dell intero regolamento (Capo I e Capo II). Da notare quindi che alcune tipologie di impianti non debbono soddisfare ai requisiti della direttiva 95/16/CEE e non sono soggetti al Capo II (ad esempio: ascensori per pozzi di miniere oppure montacarichi con portata pari o inferiore a 25 kg); altri debbono soddisfare ai requisiti della direttiva ma non sono soggetti al Capo II (ad esempio: ascensori a servizio di strutture fuori terra degli impianti minerari oppure ascensori con corsa inferiore a 2 metri); altri ancora, infine, non debbono soddisfare alla direttiva ma sono soggetti al Capo II (ad esempio: montacarichi con portata superiore a 25 kg). Non è chiaro perché il legislatore abbia sentito la necessità di citare gli ascensori e montacarichi per navi, in quanto, essendo inclusi tra quelli installati in mezzi di trasporto, essi erano già esclusi dall ambito di applicazione dell intero D.P.R.. Pagina 7

8 Per quanto attiene alla dizione non installati stabilmente in essa debbono ricomprendersi oltre agli ascensori da cantiere, esclusi dall ambito di applicazione dell intero regolamento in forza del comma 3 dell art. 1 e soggetti alla disciplina del D.P.R n. 547, anche quelli cosiddetti trasferibili o mobili, disciplinati dal D.M del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 2. LA NUOVA PROCEDURA Con l abrogazione della L n e di alcuni articoli del correlato regolamento di esecuzione D.P.R n la procedura amministrativa per impiantare e mantenere in esercizio un impianto elevatore si è ulteriormente snellita, in quanto a datare dal 26/7/1999 sono state abolite le licenze di impianto e di esercizio che, pertanto, non debbono essere più richieste. La nuova procedura comprende perciò le seguenti fasi: a) l installatore provvede alla realizzazione dell impianto, seguendo una delle possibili procedure indicate dalla direttiva CEE; di conseguenza, egli non è più tenuto alla trasmissione al committente della relazione tecnica, del progetto esecutivo e dei relativi allegati; b) a lavori ultimati, l installatore esegue o fa eseguire le prove necessarie per accertare la funzionalità dell impianto e la sua rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza indicati nell allegato I della direttiva; c) eseguite tali incombenze, l installatore appone in cabina la targa di cui al successivo punto 6 e rilascia la dichiarazione CE di conformità al committente; da questo momento l impianto è fruibile, cioè può essere messo in esercizio senza alcuna altra formalità; d) entro dieci giorni dalla data del rilascio della dichiarazione di conformità, il proprietario o il suo legale rappresentante deve effettuare al Comune o alla Provincia autonoma competente per territorio una comunicazione contenente: l indirizzo dello stabile in cui è installato l impianto; l indicazione della velocità, della portata, della corsa, del numero delle fermate ed del tipo di azionamento; il nominativo o la ragione sociale dell installatore (in ossequio della direttiva 95/16/CEE ascensori ) o del costruttore del montacarichi (in ossequio della direttiva 89/392/CEE macchine ); la copia della dichiarazione CE di conformità; l indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche dell impianto, di cui al successivo punto 3; l indicazione della ditta, abilitata ai sensi della L n. 46, cui è stata affidata la manutenzione dell impianto, di cui al successivo punto 4; e) il competente ufficio del Comune o della Provincia autonoma assegna un numero di matricola all impianto e lo comunica, entro trenta giorni, sia al proprietario che al soggetto designato per l effettuazione delle ispezioni. Si rimarca come l assegnazione del numero di matricola da parte dell Ente locale e la conseguente comunicazione al proprietario non costituisca atto autorizzatorio sostitutivo dell istituto della soppressa licenza di esercizio, bensì si configuri come un mero adempimento di carattere formale: difatti, potrebbe accadere che l Ente locale effettui la comunicazione di propria spettanza ben oltre il termine, peraltro non perentorio, dei trenta giorni fissati dal regolamento o che, al limite, non la effettui affatto, senza che ciò modifichi o limiti in alcun modo la possibilità di mantenere in esercizio l impianto. Pagina 8

9 3. VERIFICHE 3.1. Verifiche periodiche (Art. 13) Gli impianti di ascensore e montacarichi debbono essere sottoposti, come già avveniva in base alla previgente legislazione, a verifiche periodiche tese ad accertare il mantenimento nel tempo delle condizioni di sicurezza attestate dalla dichiarazione CE di conformità. Il tempo intercorrente tra due verifiche successive è stato dilatato a due anni. Le verifiche debbono essere effettuate da tecnici forniti di laurea in ingegneria ed appartenenti ad uno degli organismi abilitati per legge a tale attività e cioè: a) alle Aziende Sanitarie Locali (A.S.L.) competenti per territorio; b) alle Agenzie Regionali per la Protezione dell Ambiente (A.R.P.A.), quando apposite disposizioni regionali attribuiscano loro tale compito; c) al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, limitatamente agli impianti installati presso gli stabilimenti industriali e le aziende agricole; d) agli organismi notificati ai sensi del D.P.R. in esame; e) agli Uffici Tecnici delle amministrazioni dello Stato che possiedono propri ruoli di ingegneri. Il soggetto che esegue la verifica rilascia al proprietario o al suo legale rappresentante ed alla ditta manutentrice il verbale di ispezione. Qualora la verifica abbia esito negativo, il verbale deve essere inviato anche al competente Ufficio comunale o provinciale affinché questi, con proprio provvedimento ordinativo, disponga il fermo dell impianto fintantoché non siano rimosse le cause che hanno determinato l esito negativo dell ispezione. In tal caso l impianto può essere rimesso in esercizio soltanto a seguito di ispezione straordinaria, da eseguirsi a cura dello stesso organismo abilitato, e da richiedersi a cura del proprietario o del suo legale rappresentante. Qualora l ispezione straordinaria si concluda con esito positivo, il soggetto esecutore della verifica ne dà comunicazione all autorità che ha disposto il fermo dell impianto affinché questa revochi il divieto di utilizzazione Verifiche straordinarie (Art. 14) Le verifiche straordinarie debbono essere richieste agli stessi organismi abilitati di cui al precedente punto nei seguenti casi: a) a seguito di verifica ordinaria conclusasi con esito negativo, come detto in precedenza; b) ogniqualvolta si verifichino incidenti di notevole importanza, anche se non abbiano comportato infortuni; in tale caso il proprietario o il suo legale rappresentante ne dà immediata comunicazione all ufficio comunale o provinciale competente, il quale dispone il fermo dell impianto fino all effettuazione di una ispezione straordinaria Caso particolare delle Amministrazioni statali (Art. 13 comma 5 e Art. 14 comma 5) Nel caso di Amministrazioni statali che hanno propri ruoli organici di ingegneri [caso di cui al punto e) del precedente paragrafo Ispezioni periodiche ], queste provvedono all esecuzione delle verifiche ordinarie e straordinarie per mezzo degli ingegneri dei rispettivi ruoli. In tale caso, i provvedimenti ordinatori di fermo dell impianto e di revoca all utilizzazione sono emanati dai competenti Uffici Tecnici delle Amministrazioni stesse. Pagina 9

10 4. MANUTENZIONE (Art. 15) Rimane confermato, sulla scia delle previgenti disposizioni legislative, che gli impianti di ascensore e montacarichi debbono essere costantemente manutenzionati da personale qualificato, munito cioè di apposita abilitazione (patentino) rilasciato dal Prefetto, a seguito di affidamento della manutenzione da parte del proprietario o del suo legale rappresentante. La manutenzione può essere affidata anche ad una ditta specializzata o ad un operatore comunitario provvisto di specializzazione equivalente, che vi provvedono per mezzo di personale munito di abilitazione. Il manutentore provvede alle operazioni generali di verifica del funzionamento dell impianto in base alle necessità ed alle condizioni di utilizzazione. In particolare, deve provvedere, almeno ogni sei mesi per gli ascensori ed almeno una volta all anno per i montacarichi, a verificare: l integrità ed efficienza di tutti i dispositivi di sicurezza; minutamente le funi, le catene ed i relativi attacchi; l isolamento dell impianto elettrico, annotando l esito delle suddette operazioni nel libretto matricolare dell impianto. Il manutentore deve inoltre: provvedere alla manovra di emergenza che, in caso di necessità, può essere effettuata anche da altre persone purché appositamente istruite; promuovere tempestivamente le riparazioni o le sostituzioni di componenti rotti o logorati, le quali debbono essere fatte eseguire con sollecitudine dal proprietario o dal suo legale rappresentante; verificare la corretta esecuzione delle riparazioni o delle sostituzioni nel caso che queste siano state affidate a ditta diversa da quella manutentrice; fermare immediatamente l impianto qualora ravvisi l esistenza di un pericolo immediato, dandone contemporaneo avviso al proprietario od al suo legale rappresentante per l avvio dei lavori atti a ripristinare le condizioni di sicurezza. 5. DOCUMENTAZIONE (Art. 16) Il proprietario o il suo legale rappresentante debbono assicurare la conservazione del libretto matricolare degli impianti, al fine di renderlo prontamente disponibile, completo di allegati, all atto dell esecuzione delle verifiche ordinarie e straordinarie. Il libretto deve contenere: a) la copia della dichiarazione CE di conformità rilasciata dall installatore; b) la copia della comunicazione dell avvenuta messa in servizio dell impianto fatta dal proprietario o dal suo legale rappresentante al competente Ufficio comunale o della Provincia autonoma; c) la copia della conseguente comunicazione dell Ufficio comunale o della Provincia autonoma; d) i verbali originali delle verifiche periodiche e straordinarie; e) gli esiti delle verifiche di competenza del manutentore. Pagina 10

11 6. TARGHE Nella cabina devono essere applicate tre targhe. La prima, da applicarsi a cura dell installatore, è costituita dalla marcatura CE di conformità che, si ripete, deve contenere i seguenti elementi: il simbolo grafico CE; il numero di identificazione dell organismo notificato, corrispondente a quello indicato nella dichiarazione CE di conformità, che ha provveduto all espletamento di una delle procedure di controllo della conformità dell ascensore previste dalla direttiva europea. La seconda, da applicarsi a cura del proprietario o del suo legale rappresentante, deve contenere i seguenti elementi: l indicazione del soggetto incaricato di effettuare le verifiche; la ragione sociale dell installatore ed il suo indirizzo completo; la dizione ascensore seguita dalla designazione della serie e del tipo; eventualmente, il numero di serie; l anno di costruzione; la portata in kg, ossia il carico nominale di esercizio per il quale l ascensore è stato progettato e costruito; la capienza, ossia il numero massimo di persone che possono prendere posto contemporaneamente nella cabina; il numero di matricola dell impianto. Da rilevare che, nel caso di ascensori per persone e cose, deve essere resa ben evidente la circostanza che il carico nominale ricomprende anche quello degli eventuali mezzi di trasporto, come ad esempio avviene nei grandi impianti a servizio di magazzini nei quali il carico viene normalmente immesso in cabina per mezzo di carrelli elevatori a forche. La terza, pure da applicarsi a cura del proprietario o del suo legale rappresentante, deve recare il divieto dell uso dell impianto ai minori di anni dodici non accompagnati da persone di età più elevata. 7. NORME TRANSITORIE (Art. 19) L articolo 19 del D.P.R. in esame reca le norme che consentono di gestire il periodo transitorio per il passaggio graduale tra la vecchia e la nuova procedura. In particolare, il comma 3 sancisce che fino al si intendono legittimamente messi in servizio gli impianti sprovvisti di certificato CE di conformità o sprovvisti di licenza di esercizio, purché venga eseguito con esito positivo il collaudo (inteso dalla vecchia procedura come prima verifica propedeutica alla richiesta della licenza di esercizio) da parte: a) di uno degli organismi competenti ai sensi della L. 1415/42 o dall I.S.P.E.S.L.; b) di un organismo di certificazione notificato di cui al D.P.R. in esame; c) dell installatore, purché dotato di proprio sistema di qualità certificato ai sensi del D.P.R. in esame; d) dell installatore, mediante apposita certificazione corredata da perizia giurata redatta da un ingegnere iscritto all Albo professionale. Pagina 11

12 Negli ultimi tre casi sopra descritti una copia della documentazione di collaudo deve essere trasmessa all organismo competente di cui in a). Pagina 12

13 PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI ATTUATIVE A) ACQUISIZIONE DI NUOVI IMPIANTI 1. CONTRATTI STIPULATI O DA STIPULARE DOPO IL 26/7/ ASCENSORI Nella stesura delle condizioni tecniche del contratto per l acquisizione di nuovi impianti di ascensore il committente dovrà: a) evitare il richiamo alla L. 1415/42, in quanto abrogata, e citare, in sostituzione, il D.P.R. 162/99; b) evitare, di conseguenza, di imporre al contraente l obbligo e gli oneri derivanti dal previgente istituto delle licenze di impianto e di esercizio, oggi non più richieste; c) evitare di richiedere i progetti esecutivi (relazione tecnica, disegni delle principali disposizioni del vano e della cabina) che, secondo la procedura previgente, dovevano essere sottoposti all approvazione preventiva dell U.T.O.V.; d) porre la massima cura nello specificare in modo inequivocabile tutti quei parametri tecnici (tipo di azionamento, portata, capienza, velocità, corsa, numero delle fermate, tipologia degli utenti, rapporto di intermittenza, predisposizioni per l abolizione delle barriere architettoniche, ecc.) e quelle caratteristiche di finitura (della cabina, delle pareti interne ed esterne del vano di corsa, delle bottoniere, del locale macchinario, dell eventuale locale delle pulegge di rinvio, ecc.) e di funzionalità (manovra universale, manovra duplex, manovra collettiva registrata, ritorno automatico al piano in caso di assenza di forza motrice, ecc.) che l impianto dovrà possedere per soddisfare appieno le esigenze per le quali esso sarà realizzato; e) evitare il richiamo a specifiche norme tecniche o a provvedimenti legislativi che le contengono, quali ad esempio il D.M. 587/87, che recepisce la norma non armonizzata EN-81/1 relativa agli ascensori elettrici, o il D.P.R. 628/94, che recepisce la norma non armonizzata EN-81/2 relativa agli ascensori oleodinamici, e preferire dizioni generiche del tipo in base alle vigenti norme tecniche ; ciò consentirà di escludere eventuali contraddizioni tra norme tecniche applicabili (in alcuni casi è ancora valido il vecchio D.P.R. 1497/63), di evitare aggiornamenti delle condizioni tecniche tipo qualora dovessero essere emanate nuove regole tecniche ed, infine, lascerà libero il costruttore di scegliere la regola tecnica ritenuta più idonea per il particolare impianto da realizzare (al limite norme armonizzate non ancora recepite in Italia, per le quali è comunque consentita l applicazione volontaria); f) porre a carico dell installatore, nel caso che l A.D. accerti che l impianto non risulti conforme ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all allegato I del D.P.R. 162/99, gli oneri derivanti dall esecuzione dei lavori eventualmente necessari per il completo soddisfacimento dei predetti requisiti, restando comunque impregiudicata per l A.D. stessa la facoltà di adire la procedura di cui all art. 8 del citato D.P.R.; g) porre a carico dell installatore l apposizione della marcatura CE sulla apposita targa da fissare in cabina completa dei dati richiesti dalla norma, e cioè: Pagina 13

14 il simbolo grafico CE; il numero di identificazione dell organismo notificato, corrispondente a quello indicato nella dichiarazione CE di conformità, che ha provveduto all espletamento di una delle procedure previste di controllo della conformità dell ascensore alla direttiva europea, nonché la fornitura di una seconda targa contenente i seguenti elementi: l indicazione del soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche, e cioè l U.T.O.V.; la ragione sociale dell installatore ed il suo indirizzo completo; la dizione ascensore seguita dalla designazione della serie e del tipo; eventualmente, il numero di serie; l anno di costruzione; la portata in kg, ossia il carico nominale di esercizio per il quale l ascensore è stato progettato e costruito; la capienza, ossia il numero massimo di persone che possono prendere posto contemporaneamente nella cabina; il numero di matricola dell impianto assegnato dall U.T.O.V., ed infine la fornitura di una terza targa che deve recare il divieto dell uso dell impianto ai minori di anni dodici non accompagnati da persone di età più elevata o altre indicazioni che costituiscono norme particolari da osservare da parte degli utenti; ad esempio, nel caso di ascensori per persone e cose, deve essere resa ben evidente la circostanza che il carico nominale ricomprende anche quello degli eventuali mezzi di trasporto, come avviene nei grandi impianti a servizio di magazzini nei quali il carico viene normalmente immesso in cabina per mezzo di carrelli elevatori a forche; h) richiedere il certificato CE di conformità ed il manuale di uso e manutenzione, quest ultimo in duplice originale; i) eventualmente, richiedere l originale del certificato di collaudo statico delle strutture in cemento armato o metalliche autoportanti che realizzano il vano di corsa (corpi di fabbrica aggiunti ad edifici preesistenti o realizzati ad hoc per l impianto), a firma di ingegnere iscritto all Albo professionale da almeno dieci anni, in ottemperanza a quanto prescritto dalla L. 1086/71; j) specificare che al manuale di cui al precedente punto h) devono essere allegati, firmati in originale dal progettista o dall installatore, in quanto indispensabili per la corretta esecuzione della manutenzione e delle verifiche: lo schema elettrico dell impianto, comprensivo delle istruzioni per l esecuzione delle prove di isolamento; eventualmente, lo schema del circuito idraulico, completo delle istruzioni per l esecuzione delle operazioni di taratura delle valvole e per l esecuzione delle verifiche della valvola di caduta; la copia dell attestazione di esame di tipo per tutti i dispositivi di sicurezza installati (paracadute, contro eccesso di velocità, blocco porte di piano, ammortizzatori a dissipazione di energia) la copia dei certificati di conformità rilasciati dal costruttore relativi ai dispositivi di cui sopra; la copia dei certificati delle funi di sospensione e delle funi o catene di compensazione; Pagina 14

15 eventualmente, la copia dell attestazione di esame di tipo a fini antincendio delle porte di piano; l originale del certificato di conformità rilasciato dal costruttore, relativo a ciascuna porta di cui sopra; eventualmente, l originale del certificato di origine dei vetri utilizzati per il rivestimento del vano di corsa e/o della cabina; Particolare attenzione, inoltre, dovrà essere posta nella redazione delle specifiche contrattuali onde assicurare il rispetto della L n. 13, recante disposizioni per favorire il superamento e l eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, e del relativo regolamento di esecuzione D.M. del Ministero dei lavori pubblici n. 236, ogniqualvolta l impianto sia da considerarsi come ascensore, ossia quando le persone possono liberamente accedere alla cabina e da qui comandarne la marcia. Questa disposizione è da applicarsi qualsiasi sia il tipo di utenza e qualsiasi sia l ambito di installazione (ad esempio: alloggi, uffici, stabilimenti, arsenali, aeroporti, ecc.), in quanto è sempre da prevedersi la presenza di persone con capacità motoria ridotta o impedita oppure un futuro cambiamento di destinazione d uso dell immobile. Ulteriori problematiche possono essere ingenerate, come già si è verificato, dalla impropria acquisizione dei cosiddetti elevatori trasferibili. Tali impianti, esclusi sia dalla previgente normativa generale sia dall applicazione della direttiva ascensori sia dalla direttiva macchine, sono regolati, dal D.M del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Essi, avendo la caratteristica della provvisorietà e della mobilità, non sono considerati fissi e, pertanto, ogni loro successiva installazione deve essere seguita da una verifica di primo impianto da parte dell organismo di vigilanza che la legge individua in modo esclusivo nell Ispettorato del lavoro competente per territorio; per detti impianti non è applicabile la nota procedura di esame del progetto, di immatricolazione, di redazione del libretto matricolare e delle verifiche periodiche da parte dell U.T.O.V.: difatti, gli impianti in parola vengono venduti già completi di ogni loro parte, non hanno un numero di immatricolazione ma solo il numero di fabbricazione, non erano e non sono soggetti al regime delle licenze di impianto e di esercizio, devono essere accompagnati da un particolare libretto di manutenzione conforme al modello A allegato al citato D.M., ed infine le verifiche periodiche, che hanno cadenza trimestrale, sono affidate al manutentore. Ne consegue che tali impianti, pur essendo abilitati al trasporto di persone e cose e rientrando nella definizione di ascensore, sfuggono, per così dire, alle ferree regole tecnico amministrative imposte per gli ascensori fissi e non potrebbe essere diversamente, stante la loro peculiare mobilità. Per quanto sopra detto, nel disporre il divieto di installazione di tale tipologia di impianto laddove non ricorrano espressamente le citate condizioni di provvisorietà e di mobilità, peraltro molto improbabili in ambito Difesa, nei casi dubbi si dovrà contattare preventivamente l U.T.O.V. per la corretta definizione dell impianto da installare. Una tipologia simile alla precedente è costituita dagli ascensori da cantiere, i quali sono adibiti al solo trasporto dei soli materiali impiegati nelle costruzioni e sono disciplinati dal D.P.R n. 547, Titolo V, Capo III, articoli da 195 a 207. Questi impianti possono, al limite, essere impiegati esclusivamente dagli organi del Genio che eseguono direttamente lavori di costruzione, sotto la completa ed esclusiva responsabilità del direttore dei lavori. Pagina 15

16 1.2. MONTACARICHI Preliminarmente si rammenta che è classificato montacarichi un impianto elevatore destinato al trasporto di sole cose, avente cabina non accessibile alle persone o, se accessibile, priva di comandi situati al suo interno e dotato di comandi esterni non alla portata delle persone presenti nella cabina. Questi impianti, se di portata superiore a 25 kg, sono soggetti alla direttiva macchine e pertanto in occasione dell acquisizione di nuovi impianti di ascensore il committente nella stesura delle condizioni tecniche del contratto di appalto dovrà: a) esplicitare in maniera inequivoca che trattasi di montacarichi; b) evitare il richiamo alla L n. 1415, in quanto abrogata in toto, e citare, in sostituzione, il D.P.R n. 459 ed il D.P.R n. 162 per quanto attiene, rispettivamente, agli aspetti tecnici ed amministrativi; c) evitare, di conseguenza, di imporre al contraente l obbligo e gli oneri derivanti dal previgente istituto delle licenze di impianto e di esercizio, oggi non più richieste; d) evitare di richiedere i progetti esecutivi (relazione tecnica, disegni delle principali disposizioni del vano e della cabina) che, secondo la procedura previgente, dovevano essere sottoposti all approvazione preventiva dell U.T.O.V.; e) porre la massima cura nello specificare in modo inequivocabile tutti quei parametri tecnici (tipo di azionamento, portata, velocità, corsa, numero delle fermate, rapporto di intermittenza, tipo delle porte di piano, ecc.) e quelle caratteristiche di finitura (della cabina, delle pareti interne ed esterne del vano di corsa, delle bottoniere, del locale macchinario, dell eventuale locale delle pulegge di rinvio, ecc.) e di funzionalità (manovra universale, manovra con chiavi, ecc.) che l impianto dovrà possedere per soddisfare appieno le esigenze per le quali esso sarà realizzato; f) evitare il richiamo a specifiche norme tecniche o a provvedimenti legislativi che le contengono, quali ad esempio il D.M. 587/87, che recepisce la norma non armonizzata EN-81/1 relativa agli ascensori elettrici, o il D.P.R. 628/94, che recepisce la norma non armonizzata EN-81/2 relativa agli ascensori oleodinamici, e preferire dizioni generiche del tipo in base alle vigenti norme tecniche ; ciò consentirà di escludere eventuali contraddizioni tra norme tecniche applicabili (in alcuni casi è ancora valido il vecchio D.P.R. 1497/63), di evitare aggiornamenti qualora dovessero essere emanate nuove regole tecniche ed, infine, lascerà libero il costruttore di scegliere la regola tecnica ritenuta più idonea per il particolare impianto da realizzare (al limite norme armonizzate non ancora recepite in Italia, per le quali è consentita l applicazione volontaria); g) porre a carico dell installatore, nel caso che l A.D. accerti che l impianto non risulti conforme ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all allegato I del D.P.R. 459/96, gli oneri derivanti dall esecuzione dei lavori eventualmente necessari per il completo soddisfacimento dei predetti requisiti, restando comunque impregiudicata per l A.D. stessa la facoltà di adire la procedura di cui all art. 7 del citato D.P.R.; h) richiedere all installatore il certificato CE di conformità redatto secondo il modello di cui all allegato II lettera a) del citato D.P.R. 459/96 ed il manuale di uso e manutenzione, quest ultimo in duplice originale; i) porre a carico dell installatore l apposizione della marcatura CE sulla apposita targa da fissare in cabina, completa dei dati richiesti dal punto dell allegato I al D.P.R. 459/96, e cioè: Pagina 16

17 il simbolo grafico CE, conforme all allegato III del sopracitato D.P.R; la designazione della serie o del tipo; eventualmente, il numero di serie; l anno di costruzione; eventualmente, l indicazione che l impianto è destinato ad essere usato in atmosfera esplosiva; nonché la fornitura di una seconda targa recante le seguenti indicazioni: il soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche, e cioè l U.T.O.V.; la ragione sociale dell installatore; il numero di fabbricazione; il numero di matricola; la portata complessiva in kg; ed infine la fornitura di una terza targa che deve recare le indicazioni che costituiscono norme particolari da osservare da parte degli utenti; ad esempio, deve essere resa ben evidente la circostanza che il carico nominale ricomprende anche quello degli eventuali mezzi di trasporto, come avviene nei grandi impianti a servizio di magazzini nei quali il carico viene normalmente immesso in cabina per mezzo di carrelli elevatori a forche; j) specificare che al manuale di cui al punto precedente devono essere allegati, firmati in originale dal progettista o dall installatore, in quanto indispensabili per la corretta esecuzione della manutenzione e delle verifiche: lo schema elettrico dell impianto, comprensivo delle istruzioni per l esecuzione delle prove di isolamento,; eventualmente, lo schema del circuito idraulico, completo delle istruzioni per l esecuzione delle operazioni di taratura delle valvole e per l esecuzione delle verifiche della valvola di caduta; la copia dell attestazione di esame di tipo per tutti i dispositivi di sicurezza installati (paracadute, contro eccesso di velocità, blocco porte di piano, ammortizzatori a dissipazione di energia) la copia dei certificati di conformità rilasciati dal costruttore relativi ai dispositivi di cui sopra; la copia dei certificati delle funi di sospensione e delle funi o catene di compensazione; eventualmente, la copia dell attestazione di esame di tipo a fini antincendio delle porte di piano; l originale del certificato di conformità rilasciato dal costruttore, relativo a ciascuna porta di cui sopra; eventualmente, l originale del certificato di origine dei vetri utilizzati per il rivestimento del vano di corsa; eventualmente, l originale del certificato di collaudo statico delle strutture in cemento armato o metalliche autoportanti che realizzano il vano di corsa (corpi di fabbrica aggiunti ad edifici preesistenti o realizzati ad hoc per l impianto), a firma di ingegnere iscritto all Albo professionale da almeno dieci anni, in ottemperanza a quanto prescritto dalla L. 1086/71. I montacarichi con portata inferiore a 25 kg sono soggetti soltanto ad alcuni articoli del D.P.R. 547/55. Pagina 17

18 2) CONTRATTI STIPULATI IN DATA ANTERIORE AL 26/7/1999) 2.1. ASCENSORI Tali contratti prevedono, conformemente alle previgenti disposizioni, la redazione di un progetto esecutivo in almeno duplice esemplare, da sottoporre all approvazione preventiva dell U.T.O.V., e l esecuzione del consueto iter di omologazione a cura del predetto Ufficio. Normalmente accade che la ditta contraente non sia in grado di fornire la certificazione CE di conformità, specialmente ove si consideri che l impianto, in tal caso, dovrebbe rispondere integralmente alla direttiva europea la quale comporta, in genere, oneri aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dall applicazione della previgente normativa. In molti casi il progetto è stato già approvato dall U.T.O.V. e può accadere che sia già stata richiesta ed ottenuta la licenza di impianto da parte del Comune competente, così come previsto dalla più volte citata L. 1415/42, oggi abrogata. In questi casi si è dell avviso di lasciare la scelta del regime giuridico cui l impianto deve sottostare al contraente e pertanto possono verificarsi due situazioni: a) la ditta ritiene di poter applicare la direttiva ascensori senza alcun onere aggiuntivo per l Amministrazione della difesa, ed allora sarà obbligata a procedere in conformità a quanto descritto al precedente punto 1.1.; b) la ditta conferma di voler seguire la vecchia procedura ed allora l impianto sarà regolarmente omologato dall U.T.O.V. in base alla previgente normativa, fermo restando che non dovrà più farsi luogo alla richiesta delle licenze di impianto e di esercizio e che saranno comunque a carico della ditta installatrice gli oneri per l esecuzione del collaudo di prima installazione. E DA TENERE BEN PRESENTE CHE TALE ULTIMA POSSIBILITA POTRA ESSERE PRATICATA ENTRO E NON OLTRE IL 25/7/ MONTACARICHI Detti impianti sono soggetti già dal alla direttiva macchine e pertanto vale quanto detto al precedente punto 1.2. B) ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI DI NATURA CONTRATTUALE 1. ASCENSORI REALIZZATI O DA REALIZZARE SECONDO LA DIRETTIVA 95/16/CEE E MONTACARICHI REALIZZATI O DA REALIZZARE SECONDO LA DIRETTIVA 89/392/CEE Allorquando i lavori di installazione sono in via di ultimazione, l organo che ne cura l esecuzione deve farne tempestiva denuncia all U.T.O.V., che provvede ad assegnare all impianto un numero di matricola e ad impiantare due libretti matricolari (originale e copia conforme all originale). L U.T.O.V. predispone l effettuazione di una visita di controllo da eseguirsi non appena l installatore rende disponibile la dichiarazione CE di conformità ed i manuali di uso e manutenzione; in tale occasione il funzionario incaricato procede alla prima ispezione Pagina 18

19 periodica dell impianto in modo da accertarne la rispondenza ai precetti forniti dalla direttiva ascensori (se trattasi di ascensore) od alla direttiva macchine (se trattasi di montacarichi) ed alla compilazione dei libretti matricolari. Dette operazioni debbono concludersi prima della effettuazione del collaudo tecnico amministrativo contrattuale e, di norma, prima del pagamento del corrispettivo alla ditta appaltatrice. In altri termini, l A.D. anticipa l esecuzione della prima ispezione periodica biennale, in modo da poter contestare all installatore eventuali inadempienze alle direttive sopra richiamate ed alle norme tecniche ad essa collegate, nonché eventuali disapplicazioni delle buone regole dell arte applicabili agli impianti in parola. Resta salva in tal modo la facoltà dell A.D. di adire tempestivamente la procedura di salvaguardia prevista in caso di non conformità degli impianti elevatori alle direttive europee ad essi applicabili. Il funzionario incaricato procede altresì alla compilazione dei libretti matricolari, uno dei quali viene essere consegnato al gestore dell impianto mentre l altro viene restituito all U.T.O.V. per la conservazione agli atti, unitamente ad un originale del manuale d uso e manutenzione. Le eventuali spese di missione del funzionario incaricato di cui sopra sono, di norma, a carico dell Ente richiedente. 2. ASCENSORI E MONTACARICHI REALIZZATI SECONDO LA PREVIGENTE NORMATIVA Nulla è innovato rispetto alla procedura sino ad oggi seguita e pertanto dovranno essere inviati all U.T.O.V. almeno due originali del progetto redatto da ingegnere iscritto all Albo professionale. Il progetto deve comprendere: una relazione tecnica, una tavola di disegno illustrante le principali disposizioni degli elementi dell impianto, i certificati di esami di tipo dei dispositivi di blocco, del paracadute, dell eventuale limitatore di velocità, degli eventuali ammortizzatori a dissipazione di energia, delle eventuali porte di piano alle quali sono richieste caratteristiche antincendio, lo schema elettrico, l eventuale schema idraulico, la dichiarazione di stabilità della struttura in cui va installato l impianto, le eventuali dichiarazioni dell installatore. L Ufficio procede alla immatricolazione dell impianto e all esame del progetto, istruisce i libretti matricolari (originale e copia conforme all originale) e formula eventuali osservazioni. Un esemplare del progetto approvato viene restituito all Ente richiedente, che può procedere alla esecuzione dei lavori di installazione, al termine dei quali deve richiedere all U.T.O.V. la prima verifica dell impianto.. Come è evidente, non è più necessaria la licenza di impianto. L U.T.O.V. provvede alla nomina di un ingegnere, il quale esegue le prove necessarie per accertare la conformità dell impianto alle norme tecniche che il costruttore ha dichiarato di voler applicare. Il predetto funzionario procede altresì alla compilazione dei libretti matricolari, uno dei quali viene consegnato al gestore dell impianto mentre l altro viene restituito all U.T.O.V. per la conservazione agli atti. Le eventuali spese di missione del funzionario incaricato di cui sopra sono, di norma, a carico dell Ente richiedente. Pagina 19

20 C) MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI 1. IMPIANTI NUOVI DI ASCENSORE E MONTACARICHI Nelle more dell effettuazione dell ispezione di cui al precedente punto B), dovrà essere attivato un contratto per la manutenzione ordinaria del nuovo impianto con ditta specializzata, iscritta alla C.C.I.A. per il settore specifico, o con persona fisica abilitata, i quali vi provvedono a mezzo di personale abilitato, ossia munito di patentino rilasciato dalla competente Prefettura, di modo che il contratto sia operante già al momento della prima verifica di cui al precedente punto B) e prima della messa in esercizio e della comunicazione di cui al successivo punto D). L affidamento della manutenzione deve essere annotato negli appositi spazi della pagina 3 del libretto matricolare da parte del titolare della gestione dell impianto (cioè di colui che attiva il contratto di manutenzione) e del legale rappresentante della ditta assuntrice. La prima annotazione di tale affidamento viene fatta in occasione della ispezione di cui al precedente punto B). Ogni eventuale successivo cambiamento della ditta deve essere annotato con le stesse modalità. In sede di ispezione, il manutentore provvede all esecuzione delle prove secondo quanto disposto dall ingegnere ispettore. Il manutentore ha poi l obbligo di provvedere periodicamente, secondo le esigenze dell impianto, alla verifica del regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, elettrici ed idraulici, alla verifica dello stato di conservazione delle funi e delle catene ed alle normali operazioni di pulizia e di lubrificazione delle parti. Sono pertanto ricomprese nell ordinaria manutenzione: la pulizia di contatti elettrici e di accoppiamento meccanici; l ingrassaggio di parti in moto relativo; la sostituzione di lampade e di fusibili; il controllo dell efficienza dei dispositivi; la pulizia della fossa. Il manutentore deve altresì effettuare una visita di manutenzione, almeno una volta ogni sei mesi per gli ascensori ed almeno una volta all anno per i montacarichi, allo scopo di verificare l integrità ed efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza, e di verificare minutamente le funi, le catene ed i loro attacchi. L esito di detti controlli deve essere annotato sul libretto matricolare dell impianto. Il manutentore deve segnalare tempestivamente al gestore dell impianto la necessità di eseguire la riparazione o la sostituzione di parti o componenti danneggiati o usurati; il gestore, al fine di mantenere costantemente in perfetta efficienza l impianto, è tenuto a provvedere con sollecitudine ai lavori necessari. Sono ricomprese nella straordinaria manutenzione la sostituzione di componenti meno importanti o l esecuzione di alcuni lavori, quali: i teleruttori di manovra; i pattini della cabina; gli operatori delle porte; le ruzzole, i deviatori; gli invertitori, gli impulsori magnetici e relative lame; il cordino e la puleggia tenditrice del dispositivo contro l eccesso di velocità; le pulegge di trazione, di rinvio e di spostamento; le singole parti costituenti il gruppo riduttore degli argani e dei motori; Pagina 20

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