PS FIDITALIA-CARTA EUREKA Provvedimento n

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1 PS FIDITALIA-CARTA EUREKA Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 24 maggio 2011; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del Consumo, come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (di seguito, Codice del Consumo); VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette, adottato con delibera dell Autorità del 15 novembre 2007, pubblicata nella G.U. n. 283 del 5 dicembre 2007, ed entrato in vigore il 6 dicembre 2007 (di seguito, Regolamento); VISTO il proprio provvedimento del 13 ottobre 2010, con il quale è stato disposto l accertamento ispettivo, ai sensi dell articolo 27, commi 2 e 3, del Codice del Consumo, presso la sede legale di Fiditalia S.p.A.; VISTO il proprio provvedimento del 15 dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell articolo 7, comma 3, del Regolamento è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per la valutazione degli impegni proposti dal professionista in data 16 novembre 2011, ai sensi dell articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell articolo 8, del Regolamento; VISTO il proprio provvedimento del 23 marzo 2011, con il quale, ai sensi dell articolo 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per particolari esigenze istruttorie; VISTI gli atti del procedimento; I. LE PARTI 1. Fiditalia S.p.A. (di seguito anche Fiditalia ), in qualità di professionista ai sensi dell articolo 18, lettera b), del Codice del Consumo. La società, appartenente al gruppo Societé Générale, è autorizzata all esercizio dell attività finanziaria ai sensi dell articolo 106 del Decreto Legislativo 385/93 (Testo Unico Bancario) e opera nel settore del credito al consumo. Il fatturato realizzato da Fiditalia, calcolato in via analogica applicando i criteri vigenti in materia di comunicazione delle concentrazioni nel settore bancario di cui all articolo 16, comma 2, della legge n. 287/90, ammonta per l anno 2009 a circa 664 milioni di euro, con un risultato reddituale in perdita per circa 61 milioni di euro. 2. Adoc - sede regionale della Puglia, associazione di consumatori, in qualità di segnalante. II. LA PRATICA COMMERCIALE 3. Secondo informazioni acquisite ai fini dell applicazione del Codice del Consumo, nonché alcune denunce 1 pervenute nel periodo aprile 2008 gennaio 2011, il professionista, avrebbe: a) concluso contratti di finanziamento denominati Multiconto finalizzati all acquisto di beni e servizi presso i rivenditori convenzionati, senza informare adeguatamente i consumatori che la sottoscrizione del contratto comportava la richiesta di concessione di una linea di credito revolving a tempo indeterminato, utilizzabile anche mediante una carta magnetica denominata Eureka ; b) acquisito l adesione del consumatore al Programma assicurativo del Multiconto senza averlo adeguatamente informato sulla natura facoltativa e non obbligatoria di detta copertura assicurativa. 4. In particolare, nelle segnalazioni in atti, pervenute da parte di singoli consumatori o per il tramite di associazioni, si riferisce che il consumatore, a seguito della sottoscrizione di un contratto di finanziamento volto a rateizzare il pagamento di un bene o servizio acquistato presso un esercente convenzionato con Fiditalia, abbia ricevuto al proprio domicilio, senza averne fatto richiesta, la carta di credito Eureka, caratterizzata da condizioni assai più onerose rispetto a quelle del finanziamento finalizzato all acquisto del bene/servizio. Inoltre, le denunce in atti danno conto dell attivazione asseritamente non richiesta del programma assicurativo a copertura dei rischi di decesso, invalidità e inabilità al lavoro, con il conseguente addebito di premi assicurativi non dovuti. III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 1) L iter del procedimento 5. In relazione alle condotte sopra descritte, in data 13 ottobre 2010 è stato comunicato alle Parti l avvio del procedimento istruttorio PS1311 nei confronti di Fiditalia S.p.A. per possibile violazione degli artt. 20, comma 2, 21 e 22 del Codice del Consumo. 1 [Doc. 1, 4, 5, 6, 9, 15, 30, 32, 38 e 39 all indice del fascicolo.]

2 6. In tale sede, era ipotizzata l ingannevolezza delle informazioni fornite al consumatore tanto nella fase precontrattuale quanto nella fase di conclusione del contratto, con riferimento in particolare: i) alla circostanza che la sottoscrizione del contratto di finanziamento finalizzato comportava la contestuale richiesta di concessione di una linea di credito revolving a tempo indeterminato, utilizzabile anche mediante carta magnetica, nonché ii) alla natura (facoltativa e non obbligatoria) del Programma assicurativo del Multiconto. 7. In data 20 ottobre 2010 è stato svolto un accertamento ispettivo presso la sede legale del professionista, a seguito del quale sono state acquisite, tra le altre, informazioni e documentazione inerenti le procedure interne in materia, l elenco dei dealer convenzionati, la modulistica contrattuale, le comunicazioni standard inviate ai clienti nelle diversi fasi del rapporto. 8. In data 16 novembre 2010, 21 dicembre 2010, 25 marzo, 20 e 29 aprile 2011 la Parte ha depositato memorie difensive. 9. Con la memoria depositata in data 16 novembre 2010, ai sensi dell articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo, e dell articolo 8, del Regolamento, il professionista ha presentato impegni volti a rimuovere i profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di contestazione. 10. L Autorità, nella sua adunanza del 16 febbraio 2011, ha ritenuto gli impegni presentati inammissibili in ragione della manifesta scorrettezza e gravità della pratica commerciale contestata, in quanto caratterizzata da un elevato grado di offensività e suscettibile di aver raggiunto un ampio numero di consumatori, e ne ha pertanto disposto il rigetto. 11. In data 5 aprile 2011 il professionista è stato sentito in audizione. 12. In data 19 aprile 2011 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell articolo 16, comma 1, del Regolamento. 2) Le evidenze acquisite Il Multiconto 13. Il contratto di finanziamento denominato Multiconto costituisce l'unico strumento contrattuale utilizzato da Fiditalia tra i primi anni 2000 e l ottobre 2009 per la commercializzazione dei servizi finanziari dalla stessa offerti. Si trattava di uno schema contrattuale c.d. complesso, caratterizzato cioè dalla coesistenza di più prodotti finanziari (finanziamenti finalizzati, prestiti personali, linea di credito revolving utilizzabile mediante carta di credito e/o finanziamenti specifici) in un unico impianto contrattuale. Nelle Condizioni generali di contratto, il Multiconto è definito come una linea di credito a tempo indeterminato che Fiditalia S.p.A. [ ] mette a disposizione del CLIENTE e che può essere da questi utilizzata tramite FINANZIAMENTI A TERMINE, a tasso e piani di rientri fissi, nonché, nei limiti di quanto indicato a pag. 3 2 del contratto MULTICONTO, tramite CARTA DI CREDITO e FINANZIAMENTI SPECIFICI ad uso rotativo, con tasso e piani di rientro variabili 3. Il Multiconto veniva commercializzato per il tramite di dealer convenzionati con il professionista (circa ), tramite agenti o presso le filiali Fiditalia. 14. Il contratto Multiconto è stato redatto tenendo in considerazione lo schema contrattuale relativo al revolving credit connesso all emissione di carte di credito, concordato da Assofin (Associazione Italiana del Credito al Consumo e Immobiliare) con alcune associazioni di consumatori e diffuso alle associate (tra cui Fiditalia) con circolare del 24 agosto Dall ottobre 2009, Fiditalia ha interamente sostituito i modelli contrattuali utilizzati, adottando esclusivamente schemi contrattuali non complessi e pertanto da tale data il Multiconto non è più in uso. Tutti i clienti che precedentemente hanno sottoscritto un contratto Multiconto, per poter usufruire degli ulteriori servizi già contemplati nel suddetto schema contrattuale, devono da allora sottoscrivere un nuovo e specifico contratto relativo al singolo servizio di interesse. 16. Il Multiconto stipulato da un consumatore per finanziare l acquisto di un bene o servizio presso i dealer convenzionati con Fiditalia poteva avere origine in due distinte modalità: a) il contratto poteva nascere come finanziamento a termine finalizzato all acquisto e solo successivamente al cliente poteva essere concessa da Fiditalia la linea di credito revolving (utilizzabile mediante la carta di credito Eureka e/o tramite finanziamenti specifici), previa verifica della regolarità dei pagamenti e dell interesse da parte del consumatore all attivazione della stessa. La concessione della linea di credito revolving avveniva in forza di quanto sottoscritto dal cliente nel contratto Multiconto; l invio della carta magnetica con cui la linea di credito rotativa poteva essere utilizzata avveniva di norma quando il cliente aveva positivamente concluso il rimborso del finanziamento a termine o quando ne aveva restituito una quota significativa (in ogni caso, non prima del quarto mese successivo alla sottoscrizione del Multiconto). L interesse del cliente all attivazione della linea di credito revolving era verificato tramite la risposta positiva dello stesso a campagne mailing realizzate dal professionista o tramite contatti telefonici da parte del call center; 2 [Ovvero il modulo contrattuale compilato con i dati del consumatore e dallo stesso sottoscritto.] 3 [All.1 al doc. 19.] 4 [All. 7 al doc. 59.]

3 b) il contratto poteva nascere come primo utilizzo della linea di credito revolving (ovvero il finanziamento specifico destinato a finanziare l acquisto del bene o servizio). In questo caso la linea di credito revolving era immediatamente concessa e attivata e la carta Eureka era inviata dopo pochi giorni al domicilio del consumatore. 17. In entrambi i casi la carta di credito Eureka era inviata al domicilio del consumatore inattiva; per attivarla, quest ultimo doveva effettuare una chiamata a un numero telefonico fornito da Fiditalia nella lettera di accompagnamento della carta. Solo in caso di attivazione della carta, il consumatore era soggetto all addebito dei relativi costi di gestione e rendicontazione. La carta Eureka poteva essere rilasciata altresì nella modalità co-branded, in virtù di specifici accordi intercorrenti con i singoli dealer In termini numerici, la prima modalità di Multiconto risulta nettamente prevalente: tra il settembre 2007 e l ottobre 2009 sono stati stipulati circa contratti della tipologia a) sopra descritta e circa della tipologia b). La scelta se avvalersi dell una o dell altra modalità di funzionamento non spettava, tuttavia, al consumatore, ma discendeva dall accordo commerciale tra Fiditalia e il singolo dealer, che poteva avere maggior interesse a utilizzare l una o l altra opzione; alcuni convenzionati, ad esempio, proponevano il finanziamento esclusivamente nella modalità revolving. Alle due opzioni corrispondevano due differenti versioni del modulo contrattuale del Multiconto, all uopo proposte dal dealer al consumatore. Contratto Multiconto versione a) 19. Il documento di sintesi, che costituiva il frontespizio della documentazione contrattuale relativa al Multiconto (nel caso specifico rubricata Finanziamento a termine Autoveicoli e Motoveicoli o Finanziamento a termine altri settori, a seconda del bene finanziato), recava due gruppi di informazioni: il primo relativo alla linea di credito ad uso rotativo e il secondo al finanziamento a termine. Nel primo blocco erano specificate le condizioni economiche della linea di credito; di seguito, in un paragrafo rubricato Finanziamenti specifici, era riportato che La linea di credito ad uso rotativo potrà essere utilizzata dal cliente anche mediante l ottenimento di Finanziamenti Specifici erogati da Fiditalia S.p.A. le cui condizioni economiche e modalità di rimborso, nel solo caso in cui siano diverse da quelle indicate per la Linea di credito ad uso rotativo, verranno concordate di volta in volta all atto del singolo utilizzo, mediante sottoscrizione di apposito modulo che diventerà pertanto parte integrante del Multiconto stesso. [ ]. 20. Il secondo blocco di informazioni, relativo al finanziamento a termine, riportava una tabella denominata Prospetto contabile primo utilizzo, in cui, a cura del dealer, erano compilati i seguenti campi: A. prezzo totale dell acquisto; B. versamento in contanti; C. residuo da pagare al Convenzionato (dato dal valore di A B); D1. spese di istruttoria; D2. Altra assicurazione proposta dal Convenzionato; E. totale importo finanziato (dato dal valore di C + D1 + D2); numero e importo delle rate mensili; TAN e TAEG. 21. Nella seconda pagina del documento di sintesi erano riportate le Condizioni economiche comuni e la Sintesi delle principali clausole contrattuali (suddivise nei paragrafi Finanziamento a termine, Linea di Credito ad uso rotativo e Clausole contrattuali comuni). Tali informazioni, al pari delle Condizioni generali di contratto, erano identiche per le due versioni a) e b) del contratto Multiconto. 22. Il modulo contrattuale vero e proprio, compilato con i dati del cliente e da questi successivamente sottoscritto, riproponeva la citata tabella Prospetto contabile primo utilizzo e prevedeva un apposito campo per specificare le modalità di rimborso delle rate (bollettino postale o RID bancario). Lateralmente, erano apposte, con caratteri di dimensioni estremamente ridotte, le clausole contrattuali che il consumatore doveva sottoscrivere per accedere al finanziamento (sono previste in totale dalle sette alle nove sottoscrizioni, a seconda della specifica versione del modello contrattuale). La clausola relativa alla richiesta del finanziamento, in particolare, recitava Il/i sottoscritto/i chiede/ono a FIDITALIA di accordargli una linea di credito MULTICONTO e di prelevare dalla stessa l importo di cui alla riga E del prospetto contabile a lato riportato quale primo utilizzo tramite FINANZIAMENTO A TERMINE del MULTICONTO nonché di versarlo per suo/loro ordine e conto anche tramite un terzo delegato ai sensi dell articolo 1269 C.C. e seguenti al Convenzionato identificato in calce. Inoltre chiede/ono a Fiditalia S.p.A. di rilasciargli a insindacabile giudizio ed in base ai criteri di valutazione di quest ultima una linea di credito ad uso rotativo riservando, per quest ultima, una disponibilità sino ad un importo massimo di 5.000,00, alle seguenti condizioni: [ ]. Contratto Multiconto versione b) 23. Anche in questo caso il documento di sintesi riportava nel suo primo foglio due blocchi di informazioni, relativi alla linea di credito ad uso rotativo e al finanziamento a termine. Nel primo blocco erano specificati l importo massimo della linea di credito, l importo di rimborso minimo mensile, e in un apposito riquadro le condizioni della carta di credito 5 [Come dichiarato dal professionista in audizione (cfr. doc. 55 all indice del fascicolo), in termini di prodotto e di contratto sottostante, al di là di possibili differenze nella grafica, le due tipologie di carta sono identiche; le differenze riguardano esclusivamente le modalità di distribuzione, in quanto per le carte co-branded il partner commerciale definisce le aree di distribuzione e altre condizioni particolari.]

4 (linea di credito massima, importo di rimborso minimo mensile, quota annua della carta, commissioni di prelievo, TAN e TAEG 6 ). Al di sotto era riportato un ulteriore riquadro, denominato Finanziamento specifico, contenente la tabella Prospetto contabile 1 utilizzo, sostanzialmente analoga a quella già descritta per la versione a) del Multiconto. Sotto la tabella, era presente la seguente scritta Il cliente, per il pagamento del presente primo utilizzo sceglie una modalità di rimborso tra quelle di seguito indicate, se previste da apposite offerte al momento dell utilizzo. 1 Revolving classico: (con rimborso minimo mensile in funzione del saldo maturato). Per le condizioni economiche e finanziarie si vedano quelle sopra riportate e relative alla carta di credito Eureka. 2 Tasso 0: con versamento senza addebito di interessi. 3 Rateizzato: con addebito di commissione. Infine, erano riportati numero e importo delle rate, nonché il TAN e il TAEG di tale primo utilizzo. Il secondo blocco, denominato Finanziamento a termine, era costituito da un riquadro ove si legge: La linea di credito Multiconto può essere utilizzata dal cliente anche mediante l ottenimento di Finanziamenti a Termine, a tasso e piani di rientro fissi, erogati da Fiditalia S.p.A. le cui condizioni economiche e modalità di rimborso, verranno concordate di volta in volta all atto del singolo utilizzo, mediante sottoscrizione di apposito modulo che diventerà pertanto parte integrante del Multiconto stesso. [ ]. 24. Nel modulo contrattuale, al pari di quanto già descritto per la versione a), erano riportate, al di sotto della parte compilata con i dati del cliente, le condizioni economiche della carta di credito Eureka, la scelta della modalità di pagamento e il prospetto contabile del primo utilizzo così come descritto al punto precedente. La clausola contrattuale sottoscritta dal cliente relativa alla richiesta di finanziamento del contratto recitava, in questo caso: Il/i sottoscritto/i chiede/ono a FIDITALIA di accordargli una linea di credito MULTICONTO, nonché a insindacabile giudizio ed in base ai criteri di valutazione di quest ultima una linea di credito ad uso rotativo riservando, per quest ultima, una disponibilità sino ad un importo massimo di 5.000,00, alle condizioni economiche e finanziarie allegate al presente modulo, e relative alla carta di credito Eureka [ ]. Il Programma assicurativo del Multiconto 25. Il contratto Multiconto, in tutte le sue versioni, prevedeva per il cliente la possibilità di aderire a una polizza assicurativa a copertura dei casi di decesso, inabilità temporanea e totale al lavoro o invalidità totale e permanente dell assicurato; la polizza, il cui premio era proporzionale all importo del finanziamento, prevedeva, al verificarsi dell evento di rischio, la corresponsione di un indennizzo a beneficio del creditore, salvaguardando il debitore dall eventualità di non essere in grado di fare fronte al rimborso del finanziamento. 26. L adesione alla polizza avveniva sottoscrivendo una specifica clausola del contratto, che nel caso della versione a) del contratto, recitava: DICHIARAZIONE STATO DI BUONA SALUTE - Il sottoscritto, avendo preso conoscenza delle condizioni di assicurazione allegate al presente modulo, delle quali ritira copia, aderisce al Programma Assicurativo, [ ]. Detto premio sarà determinato nel modo seguente [importo massimo per gli utilizzi mediante prestiti personali, finanziamenti a termine, carta di credito e/o finanziamenti specifici, linea di credito ad uso rotativo]. Inoltre, il sottoscritto dichiara di soddisfare le seguenti Condizioni di Validità delle Garanzie: [condizioni di età, salute e status lavorativo che è necessario soddisfare per l accesso alle garanzie]. Nella versione b) del contratto la medesima clausola era riportata con una dicitura analoga: Avendo preso visione e ricevuto copia delle Condizioni di Assicurazione allegate, ai sensi dell'articolo 1919 c.c., aderisco al Programma Assicurativo del Multiconto, a tal fine dichiaro: [condizioni di età, salute e status lavorativo che è necessario soddisfare per l accesso alle garanzie]. Sono a conoscenza che il premio, calcolato sugli utilizzi del Multiconto è così determinato: Linea di credito ad uso rotativo calcolato nella misura dello 0,35% del saldo mensile. [ ] I moduli contrattuali non specificavano, in alcun punto, la natura facoltativa dell assicurazione. 28. Analoghe clausole contrattuali erano riportate nelle lettere inviate dal professionista ai sottoscrittori del Multiconto per invitarli a richiedere la carta Eureka Alcune delle polizze abbinate ai finanziamenti prevedevano l addebito di un premio unico annuale; altre (ad esempio il pacchetto assicurativo Proxilia Card) prevedevano addebiti mensili del premio che venivano finanziati tramite la linea di credito revolving, generando essi stessi interessi a carico dei consumatori Dall ottobre 2009, con la sostituzione integrale dei modelli contrattuali utilizzati, Fiditalia ha espressamente evidenziato il carattere non obbligatorio dell assicurazione sul finanziamento, apponendo l indicazione Assicurazione facoltativa del credito nel prospetto contabile all interno del documento di sintesi e la dicitura Il Cliente è tenuto a sottoscrivere le seguenti clausole nel caso intenda aderire facoltativamente al Programma Assicurativo prima delle clausole relative alla polizza [Nelle informazioni relative alla linea di credito ad uso rotativo si rimanda al TAN e TAEG della carta di credito.] 7 [Nelle differenti versioni dei contratti prodotte in atti le diciture utilizzate differiscono in misura minima, senza tuttavia modificare il contenuto della stessa e le informazioni fornite al consumatore.] 8 [All. 1 al doc. 19.] 9 [Cfr. punto 6 dell'all. 59 all'indice del fascicolo.] 10 [Cfr. all. 1 al doc. 28 all indice del fascicolo.]

5 I reclami agli atti del procedimento 31. Le denunce pervenute all'autorità e i reclami indirizzati al professionista acquisiti agli atti del procedimento 11 lamentano, tra l'altro, l'invio non autorizzato né tanto meno richiesto della carta di credito Eureka a seguito della stipula di contratti di finanziamento finalizzato all acquisto di beni e/o servizi e l attivazione di polizze assicurative sul finanziamento non consapevolmente richieste. 32. Nelle comunicazioni di risposta ai reclami nei quali - a seguito della ricezione indesiderata della carta Eureka o della conferma della concessione della linea di credito si chiedeva altresì di recedere dal rapporto, Fiditalia rispondeva: - in caso di rimborso del finanziamento originario già completato, che il contratto era stato estinto e che nulla era dovuto; - in caso di finanziamento originario non ancora completamente rimborsato, che non era possibile "procedere al recesso del contratto in quanto lo stesso consegue all'estinzione definitiva del finanziamento"; in taluni casi, nella medesima comunicazione, Fiditalia ricordava al cliente "l'esclusivo vantaggio concesso ai titolari del "Multiconto", vale a dire la possibilità di avere sempre a propria disposizione [...] una somma di denaro che gli stessi possono utilizzare a propria discrezione con o senza carta di credito Eureka" e, nel caso il cliente "fosse interessato a revocare la linea di credito ad uso rotativo", lo invitava a compilare e inviare l'allegato modulo di richiesta di recesso dalla stessa. 3) Le argomentazioni difensive del professionista 33. Nelle proprie memorie, il professionista ha preliminarmente evidenziato che il modello contrattuale del Multiconto specificherebbe, senz ombra di fraintendimenti, la natura del prodotto e l esistenza della linea di credito. Già il frontespizio del contratto (costituito dal documento di sintesi) chiarirebbe, anche graficamente, che il prodotto finanziario è una linea di credito utilizzabile mediante finanziamenti a termine, con un relativo e separato box che ne riassumerebbe le condizioni economiche (qualora il contratto sia nato con un finanziamento a termine) e/o con finanziamenti specifici e carta di credito ad uso rotativo, con un box che anche in questo caso ne riassumerebbe le condizioni economiche nonché il relativo funzionamento (qualora il contratto sia nato come primo utilizzo della linea di credito revolving). Inoltre, per tutti i sottoscrittori del Multiconto che non intendessero utilizzare la parte di linea di credito revolving, il finanziamento resterebbe solo e soltanto quello originario, per il quale la durata e il costo del piano di restituzione sarebbero concordati al momento della stipula. Anche qualora la carta di credito fosse effettivamente inviata in difetto di un espressione di interesse del consumatore, mancherebbe del tutto del carattere di offensività, atteso che la carta sarebbe sempre inviata inattiva e, in quello stato, non genererebbe costi per il consumatore. 34. Il limitato numero dei reclami pervenuti alla società e delle segnalazioni all Autorità agli atti del procedimento apparirebbe ad ogni modo inidoneo a dimostrare la sussistenza di una pratica commerciale scorretta, difettando la significativa ripetizione del comportamento censurato. Inoltre, i reclami agli atti avrebbero rilevanza unicamente rispetto ai singoli rapporti e non potrebbero essere valutati quale prova di una generalizzata condotta commerciale scorretta. 35. Il contratto di finanziamento Multiconto, quale strumento finanziario complesso, sarebbe stato certamente lecito al momento della sua commercializzazione e sino al momento in cui le più recenti normative di trasparenza ed adeguatezza dei servizi finanziari avrebbero imposto ai professionisti la semplificazione dei modelli contrattuali e la separazione per tipologia di prodotto offerto. Esso sarebbe stato più volte oggetto di accertamento e valutazione da parte delle Camere di Commercio, che non avrebbero sollevato obiezioni in merito ai profili oggetto del presente provvedimento. Il suddetto contratto, per di più, sarebbe stato redatto sulla base del modello contrattuale revolving credit connesso all emissione di carte di credito concordato da Assofin con alcune associazioni di consumatori, a conferma della correttezza dell impianto negoziale sottostante. IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 36. La pratica commerciale oggetto di valutazione si sostanzia in due condotte poste in essere dal professionista nell ambito della commercializzazione del prodotto Multiconto, consistenti: a) nella conclusione di contratti di finanziamento finalizzati all acquisto di beni e servizi presso i rivenditori convenzionati senza informare adeguatamente i consumatori che la sottoscrizione del contratto comportava la richiesta di concessione di una linea di credito revolving a tempo indeterminato, utilizzabile anche mediante una carta magnetica; b) nell acquisizione dell adesione del consumatore all assicurazione sul finanziamento senza averlo adeguatamente informato sulla natura (facoltativa e non obbligatoria) di detta copertura assicurativa. 37. Le risultanze istruttorie evidenziano che il consumatore poteva finanziare l acquisto di un bene o servizio presso un rivenditore convenzionato con Fiditalia unicamente stipulando un contratto di finanziamento Multiconto, che poteva avere origine a discrezione del rivenditore o come finanziamento a termine, con successiva e discrezionale concessione della linea di credito revolving da parte di Fiditalia, o come primo utilizzo della linea di credito revolving, in questo caso immediatamente operativa. Il consumatore che sottoscriveva il contratto di finanziamento non poteva, quindi, "sottrarsi" alla richiesta di linea di credito revolving, posto che il Multiconto, per come strutturato, non 11 [All al doc. 28.]

6 prevedeva la possibilità di richiedere esclusivamente la concessione di un prestito finalizzato all acquisto, ragione primaria per cui il consumatore si rivolge al professionista per il tramite dell esercente convenzionato. 38. Tuttavia, dalle evidenze agli atti risulta che il consumatore non era adeguatamente informato della circostanza che la sottoscrizione del Multiconto comportava la richiesta, oltre al prestito finalizzato all acquisto del bene o servizio, di una linea di credito revolving utilizzabile anche con carta di credito (caratterizzata da condizioni ordinarie assai più onerose di quelle applicate al prestito finalizzato). 39. La formulazione stessa della clausola contrattuale di richiesta del finanziamento non risultava, infatti, idonea a rendere il consumatore edotto dell'effettiva portata degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del contratto, lasciando peraltro intendere, differentemente da quanto precisato nelle condizioni generali di contratto, che la linea di credito ad uso rotativo costituisse qualcosa di differente dalla "linea di credito Multiconto", essendo oggetto di diversa e specifica richiesta all'interno della stessa clausola. I caratteri utilizzati per la redazione delle clausole contrattuali, caratterizzati da corpo tipografico estremamente ridotto, risultano inoltre di difficile lettura per il consumatore, anche in considerazione del fatto che la sottoscrizione del contratto avveniva all interno dei locali commerciali di un rivenditore di bene e/o servizi. A ciò si aggiunga che, per la versione a) del Multiconto, la circostanza che il contratto fosse rubricato proprio Finanziamento Termine lasciava intendere al consumatore che questo e null altro fosse l oggetto dell accordo. 40. Diversamente da quanto asserito dal professionista, la grafica utilizzata nei modelli di entrambe le versioni del Multiconto, riportando le condizioni contrattuali ed economiche di più tipologie di finanziamento (finanziamento a termine, linea di credito revolving utilizzabile mediante finanziamenti specifici e/o con carta), non risulta idonea a chiarire al consumatore l'effettiva portata del contratto, potendolo al contrario indurre in errore circa l alternatività delle modalità di finanziamento ivi contenute e, in particolare, l'adesione ad una sola delle modalità riportate sul contratto, ovvero quella per la quale veniva valorizzato il prospetto contabile. 41. Le indicazioni poco chiare e confusorie fornite al consumatore nella documentazione precontrattuale e contrattuale circa l abbinamento del finanziamento a termine a un altro e diverso prodotto di credito, senza acquisire in modo esplicito il consenso del consumatore, risultano ingannevoli ai sensi dell articolo 22 del Codice del Consumo, in quanto idonee a falsare in misura apprezzabile la decisione commerciale del consumatore in relazione al servizio di finanziamento offerto dal professionista. 42. L assenza della consapevolezza da parte dei clienti dell'effettivo oggetto del contratto sottoscritto è testimoniata, per un verso, dalle comunicazioni agli atti con le quali i consumatori hanno restituito la carta di credito Eureka o hanno contestato la comunicazione di conferma della concessione della linea di credito, dichiarando di non averla mai richiesta, nonché dalla predisposizione da parte della stessa finanziaria di lettere standard da inviare ai consumatori in caso di reclamo per consentire il recesso dalla sola linea di credito. 43. Né l'ingannevolezza della pratica può essere esclusa dalla circostanza, evidenziata dal professionista, secondo cui la linea di credito utilizzabile con carta messa a disposizione del cliente non avrebbe comportato spese per il consumatore sino a che questi non avesse deciso di utilizzarla. In proposito, giova evidenziare che la pratica attiene ad una condotta idonea a incidere sulla decisione commerciale del consumatore di richiedere o meno il finanziamento piuttosto che sulla successiva ed eventuale decisione commerciale del clienti di utilizzare la linea di credito revolving. 44. Sotto altro profilo, va poi respinta l argomentazione secondo cui il numero delle segnalazioni e dei reclami in atti sarebbe indice dell inesistenza di una pratica commerciale scorretta nella fattispecie. Al riguardo, si osserva che l articolo 18, lettera d), del Codice del Consumo fornisce una definizione estremamente ampia di pratiche commerciali tra professionisti e consumatori che, a prescindere da un criterio statistico o quantitativo, vengono identificate come qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto posta in essere da un professionista in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori. Pertanto, rientrano tra le fattispecie suscettibili di essere valutate alla luce della disciplina in tema di pratiche commerciali scorrette tutte le condotte poste in essere da un professionista prima, durante o dopo un operazione commerciale relativa ad un prodotto, o servizio, che si connotino per una loro astratta replicabilità nei confronti di una categoria generalizzata di consumatori, a prescindere dal numero di soggetti che in concreto ne siano stati destinatari e dalle vicende contrattuali circoscritte al rapporto tra il professionista ed il singolo utente. 45. Infine, non sono condivisibili le argomentazioni del professionista circa la presunta liceità del contratto Multiconto, evinta dall'asserita assenza di obiezioni sollevate dalle Camere di Commercio e dalla conformità al modello contrattuale revolving credit connesso all emissione di carte di credito elaborato da Assofin con alcune associazioni di consumatori. In primo luogo, si rileva che la competenza in materia di pratiche commerciali scorrette è stata affidata dal legislatore in via esclusiva all'autorità Garante per la Concorrenza e del Mercato (articolo 27 del Decreto Legislativo n. 146/07). Secondariamente, è opportuno evidenziare che lo schema contrattuale diffuso da Assinform si limita a dettare una disciplina delle condizioni generali di contratto per la concessione di una linea di credito revolving utilizzabile con carta, senza prevedere in alcun modo l'abbinamento di tale prodotto ad altri prodotti di credito al consumo. 46. Con riguardo ai comportamenti sub b), contestati nella comunicazione di avvio del procedimento, le evidenze agli atti attestano che, nell ambito della commercializzazione del Multiconto, il consumatore non è adeguatamente informato in merito al carattere facoltativo e non obbligatorio della copertura assicurativa.

7 47. I moduli contrattuali utilizzati e le comunicazioni volte a sollecitare l'utilizzo della linea di credito revolving, infatti, contengono una clausola (talvolta rubricata «Dichiarazione stato di buona salute», talvolta non rubricata) che, oltre a non specificare la natura facoltativa dell assicurazione, presenta una grafica tale da indurre il consumatore a ritenere che l adesione sia necessaria. In particolare, nei moduli, gli spazi lasciati alla sottoscrizione del cliente, ivi compresi quelli contenuti nella clausola relativa alle coperture assicurative, sono contrassegnati tutti con identica modalità e la dicitura Firma cliente, inducendo il consumatore a credere di dover apporre in ognuno di essi la propria firma; parimenti, nelle comunicazioni di mailing promozionale, lo spazio per l'adesione alla copertura assicurativa, analogamente alle sottoscrizioni necessarie, è contrassegnato da una croce in corrispondenza della quale il consumatore è portato a credere di dover apporre la propria firma. 48. In particolare, l espressione «Dichiarazione stato di buona salute», - come già osservato dal giudice amministrativo 12 -, oltre ad essere ambigua di per sé, in quanto non costituisce espressione di una volontà negoziale ma dichiarazione di scienza (sia pure inserita nel congegno negoziale di sottoscrizione della polizza), non reca alcuna indicazione o richiamo atto a rendere chiaramente edotto il consumatore che l abbinamento dei due prodotti finanziamento e assicurazione ha carattere opzionale e che quindi egli può accedere all uno senza dover necessariamente acquistare anche l altro. 49. Come emerso dalla risultanze istruttorie, inoltre, l attivazione dell'assicurazione comportava, nel caso di alcuni specifici pacchetti, il finanziamento del premio in forma di utilizzo della linea di credito revolving, generando ulteriori oneri a carico il consumatore. 50. La pratica commerciale in esame deve ritenersi non conforme al livello di diligenza professionale ragionevolmente esigibile nel caso di specie, in quanto non si è riscontrato da parte del professionista il normale grado della specifica competenza ed attenzione che ragionevolmente ci si poteva attendere, avuto riguardo alla sua rilevanza all interno del settore finanziario e alle caratteristiche dell attività svolta. Rispetto al settore di riferimento, peraltro, la valutazione della completezza e chiarezza delle informazioni fornite alla clientela si presenta particolarmente rigorosa in considerazione dell asimmetria informativa tra operatori economici e consumatori, da ricondurre alla complessità della materia e alla scarsa conoscenza del pubblico rispetto ad un servizio cui non si ricorre con frequenza. 51. La pratica commerciale appare, pertanto, ingannevole, in violazione degli artt. 20, comma 2, e 22 del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea, attraverso la veicolazione di informazioni comunicate con modalità inadeguate od omissive, sia nella fase precontrattuale sia in quella di conclusione del contratto, ad indurre il consumatore ad assumere una decisione commerciale che non avrebbe altrimenti preso. V. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 52. Ai sensi dell articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l Autorità dispone l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da a euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. 53. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell opera svolta dall impresa per eliminare o attenuare l infrazione, della personalità dell agente, nonché delle condizioni economiche dell impresa stessa. 54. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame della rilevante dimensione dell operatore, nonché del potenziale pregiudizio economico per i consumatori, atteso che la pratica commerciale ha interessato circa contratti. 55. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica commerciale è stata posta in essere dal mese di settembre 2007 a tutto il mese di settembre Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l importo base della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Fiditalia S.p.A. nella misura di (duecentomila euro). 57. In considerazione del fatto che sussiste, nel caso di specie, una circostanza aggravante in quanto il professionista risulta già destinatario di provvedimenti in violazione del vigente Codice del Consumo 13, si ritiene di irrogare a Fiditalia una sanzione pecuniaria determinata in misura pari a (duecentocinquantamila euro). 58. In considerazione infine della situazione economica del professionista, che presenta condizioni economiche non positive con un bilancio in perdita, si ritiene congruo determinare l importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Fiditalia S.p.A. nella misura di (centottantamila euro). RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, e 22 del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea, mediante l omissione di informazioni rilevanti e la diffusione di informazioni incomplete, ambigue e intempestive circa l abbinamento del finanziamento finalizzato con la linea di credito revolving a tempo indeterminato e la natura 12 [Si veda al proposito la sentenza del TAR del Lazio, sez. I, n /2010, depositata in data 19 maggio 2010.] 13 [Cfr. Provvedimento n del 6 agosto 2009 (PS COIN-COINCARD) e Provvedimento n del 16 giugno 2010 (PS4391 Fiditalia).]

8 facoltativa dell assicurazione sul finanziamento, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione al prodotto offerto dal professionista; DELIBERA a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Fiditalia S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, e 22 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; b) di irrogare a Fiditalia S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di (centottantamila euro). La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet Ai sensi dell articolo 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell adempimento, ai sensi dell articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all Autorità attraverso l invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. Ai sensi dell articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da a euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. IL SEGRETARIO GENERALE Luigi Fiorentino IL PRESIDENTE Antonio Catricalà

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