Condizioni Generali d Assicurazione (CGA) Assicurazione clienti privati All Risks Helvetia Edizione AH 03

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1 Condizioni Generali d Assicurazione (CGA) Assicurazione clienti privati All Risks Helvetia Edizione AH 03 ART 3310 i IV 15 / Edizione AH 03 d'assicurazioni SA, San Gallo Pagina 1/17

2 A A 1 A 1.1 A 1.2 A 1.3 A 1.4 A 1.5 A 1.6 A 1.7 A 1.8 A 1.9 A 1.10 A 2 A 2.1 A 2.2 A 2.3 B B 1 B 1.1 B 1.2 B 1.3 B 1.4 B 1.5 B 1.6 B 1.7 B 1.8 B 2 B 2.1 B 2.2 B 3 B 3.1 B 4 B 4.1 B 5 B 5. B 6 B 6.1 Basi contrattuali Disposizioni generali Durata del contratto Modifica di premi, franchigie e limiti d indennizzo Premi e loro rimborso Modifica del rischio Obblighi di diligenza e altri obblighi Violazioni degli obblighi di diligenza e altri obblighi Franchigia Foro competente Comunicazioni Definizioni dei termini (in ordine alfabetico) Sinistro Obblighi in caso di sinistro Scadenza e prescrizione degli indennizzi Scioglimento del contratto in caso di sinistro Assicurazione cose Disposizioni generali Rischi assicurati Oggetti e costi assicurati Validità temporale Validità territoriale Liquidazione del danno e procedura peritale Basi di calcolo dell indennizzo Diritti di rivalsa nei confronti di terzi Oggetti recuperati Assicurazione di cose per stabili Oggetti assicurati Valore di risarcimento Tecnica impiantistica degli stabili Oggetti assicurati Mobilia domestica Oggetti assicurati Oggetti di valore Oggetti assicurati Oggetti da collezione e d'arte Oggetti assicurati C C 1 C 1.1 C 1.2 C 1.3 C 1.4 C 1.5 C 1.6 C 1.7 C 1.8 C 1.9 C 2 C 2.1 C 2.2 C 2.3 C 2.4 C 2.5 C 2.6 C 2.7 C 2.8 C 2.9 C 2.10 C 3 C 3.1 C 3.2 C 3.3 Assicurazione responsabilità civile Disposizioni generali Estensione della copertura Oggetto dell'assicurazione Validità territoriale Validità temporale Prestazioni della Compagnia Danni in rapporto con pregiudizi all'ambiente Esclusioni generali Liquidazione del sinistro e cause giudiziarie Diritto di rivalsa nei confronti delle persone assicurate Responsabilità civile privata Caratteristiche assicurate Danni a oggetti presi in consegna o rimessi a scopo di lavorazione Danni a veicoli a motore di terzi utilizzati Danni a natanti e tavole da surf di terzi Danni a cavalli presi in locazione o in prestito Danni relativi alla caccia Persone assicurate Prestazioni senza responsabilità legale Protezione giuridica in caso di procedura penale Rinuncia alla riduzione della prestazione in caso di colpa grave Responsabilità civile per stabili Oggetto dell'assicurazione Persone assicurate Comproprietà e proprietà comune ART 3310 i IV 15 / Edizione AH 03 d'assicurazioni SA, San Gallo Pagina 2/17

3 A Basi contrattuali Il contenuto del presente contratto è costituito dalla polizza nonché dalle disposizioni menzionate qui di seguito; il contratto è retto dal diritto svizzero. Per consentire una più facile lettura delle Condizioni generali d'assicurazione (CGA), tutte le denominazioni relative alle persone sono riportate in forma maschile. Le stesse denominazioni valgono ovviamente anche per le persone di sesso femminile e per le persone giuridiche. Qualora indicata nella polizza, la copertura assicurativa è prevista per cose annesse allo stabile, tecnica impiantistica degli stabili, mobilia domestica, oggetti di valore, collezioni e oggetti d'arte, responsabilità civile privata e per stabili. ART 3310 i IV 15 / Edizione AH 03 A 1 Disposizioni generali A 1.1 Durata del contratto L'assicurazione inizia alla data indicata nella polizza. Se è stata accordata una copertura provvisoria, la Compagnia garantisce la copertura assicurativa a partire dalla data ivi indicata fino alla consegna della polizza. La Compagnia si riserva tuttavia il diritto di rifiutare la proposta fino alla consegna della polizza. Se la proposta viene rifiutata, la copertura assicurativa cessa 3 giorni dopo che lo stipulante ha ricevuto la comunicazione. Il premio dovuto per la durata della copertura provvisoria è proporzionale al periodo trascorso. Il contratto è stipulato per la durata indicata nella polizza ed è prorogato tacitamente di 1 anno se una delle parti contraenti non provvede a disdirlo al più tardi 3 mesi prima della scadenza. A 1.2 Modifica di premi, franchigie e limiti d indennizzo La Compagnia può modificare l'importo di premi, franchigie e limiti d'indennizzo a decorrere di un nuovo anno d'assicurazione. Essa comunica allo stipulante le nuove disposizioni contrattuali al più tardi 25 giorni prima della scadenza dell'anno d'assicurazione. Nel caso in cui lo stipulante contesti l'aumento dei premi o delle franchigie, ha il diritto di disdire il contratto per la parte interessata dalla modifica o nella sua totalità. La disdetta è valida se perviene alla Compagnia non oltre l ultimo giorno dell anno d assicurazione corrente. La Compagnia è autorizzata ad adeguare il contratto all'inizio di un nuovo anno di assicurazione qualora un'autorità preveda, per una copertura disciplinata dalla legge, la modifica dei premi, delle franchigie, dei limiti d'indennizzo, dell'estensione della copertura o delle tasse e diritti. In questo caso non è dato alcun motivo di disdetta. A 1.3 Premi e loro rimborso Salvo convenzione contraria, il premio è fissato per ciascun anno d assicurazione e deve essere pagato in anticipo, al più tardi il primo giorno del mese di scadenza pattuito. Il termine di pagamento del primo premio scade alla ricezione della fattura, al più presto però, all'inizio dell'assicurazione. Se i premi non vengono pagati alle scadenze convenute, lo stipulante è diffidato dalla Compagnia per iscritto, a sue spese e sotto comminatoria delle conseguenze in caso d inosservanza del termine ad effettuarne il pagamento entro 14 giorni dall'invio della diffida. Se la diffida rimane senza effetto, l'obbligazione della Compagnia è sospesa per i sinistri che si verificano a datare dalla scadenza del termine di diffida fino al pagamento integrale dei premi. Se, per una ragione contrattuale o legale, il contratto viene disdetto prima della fine dell'anno d'assicurazione, la Compagnia rimborsa il premio pagato per il periodo di assicurazione non trascorso. Si può derogare da questa disposizione se lo stipulante disdice il contratto in caso di sinistro e a tale data il contratto era in vigore da meno di 12 mesi; la Compagnia versa le prestazioni assicurative e il contratto viene dichiarato nullo essendo venuto meno il rischio (danno totale o esaurimento delle prestazioni). A 1.4 Modifica del rischio A Aggravamento del rischio Se nel corso dell assicurazione un fatto rilevante dichiarato nella proposta o con altre modalità subisce un aumento di rischio, lo stipulante deve darne avviso scritto alla Compagnia entro un termine di 30 giorni. In caso di aumento del valore complessivo degli oggetti assicurati nell ambito dell assicurazione cose, durante questo termine, sussiste una copertura previdenziale supplementare del 20% massimo della somma d assicurazione concordata nella polizza. La Compagnia può decidere di applicare un corrispettivo aumento del premio per la durata contrattuale rimanente, acconsentire alla prosecuzione dello stesso previa introduzione di condizioni supplementari o rescindere il contratto entro 14 giorni dalla ricezione della notifica, rispettando un preavviso di 30 giorni. Ugual diritto di disdetta spetta allo stipulante, se le parti non possono accordarsi sull'aumento del premio o sulle condizioni supplementari. In entrambi i casi la Compagnia ha il diritto al premio aumentato dal momento dell'aggravamento del rischio fino all'estinzione del contratto. Se lo stipulante omette di effettuare questa comunicazione nell arco di 30 giorni, nel periodo successivo la Compagnia non è vincolata al contratto. A Diminuzione del rischio In caso di diminuzione del rischio, la Compagnia riduce proporzionalmente il premio a datare dal ricevimento della comunicazione scritta dello stipulante. A Cambio di domicilio I cambi di domicilio devono essere comunicati entro 30 giorni alla Compagnia. Essa ha la facoltà di adeguare i premi alla nuova situazione o di recedere dal contratto entro 14 giorni susseguenti la comunicazione, con un preavviso di 30 giorni. Se lo stipulante trasferisce il proprio domicilio permanente in un paese oltre i confini della Svizzera (incl. le enclavi di Büsingen e Campione) o del Principato del Liechtenstein, l assicurazione si estingue alla fine dell anno d assicurazione in corso. A 1.5 Obblighi di diligenza e altri obblighi Lo stipulante ha l'obbligo di usare la dovuta diligenza e in particolare di prendere i provvedimenti necessari richiesti dalle circostanze a tutela degli oggetti assicurati contro i rischi assicurati. A Locali inutilizzati In caso di rischio di gelo, l impianto di riscaldamento va mantenuto in esercizio sotto adeguato controllo. In caso contrario vanno svuotati le condutture idrauliche nonché le installazioni e gli apparecchi che vi sono collegati,. A Condutture idrauliche Le condutture, le installazioni e gli apparecchi che vi sono collegati devono essere sottoposti a manutenzione a proprie spese, pulite le installazioni idrauliche ingorgate e prese le misure atte a impedire il congelamento. A Tecnica impiantistica degli stabili Se l'utilizzazione di un oggetto assicurato colpito da un sinistro non è conforme alle regole approvate dalla tecnica, quest'oggetto deve essere rimesso in esercizio solo dopo il ripristino definitivo e quando il funzionamento regolare dello stesso è garantito. Un'eventuale riparazione di un oggetto assicurato colpito da un sinistro effettuata in modo provvisorio sarà considerata come aggravamento del rischio. A Eliminazione di una situazione pericolosa La persona assicurata è tenuta ad eliminare a sue spese ed entro un congruo termine qualsiasi situazione pericolosa che potrebbe provocare un sinistro e la cui soppressione è stata richiesta dalla Compagnia. A Gioielli I gioielli che in caso di soggiorno in albergo non vengono portati indosso, devono essere custoditi in una cassetta di sicurezza debitamente chiusa nell'albergo. d'assicurazioni SA, San Gallo Pagina 3/17

4 A Gioielli di valore complessivo superiore a CHF Se il valore complessivo dei gioielli assicurati supera CHF , la garanzia della Compagnia è valida oltre tale limite solo se i gioielli vengono indossati, posti sotto costante custodia personale o se il loro furto viene compiuto forzando una cassetta di sicurezza debitamente chiusa. A Eliminazione di difetti e danni Gli oggetti assicurati devono sempre essere mantenuti in buono stato; i difetti e i danni che ne pregiudicano l'uso previsto devono essere eliminati senza indugio. Le stesse disposizioni valgono in particolare per i dispositivi di chiusura, i sistemi di sicurezza concordati e gli impianti d'allarme antifurto. A Prescrizioni e obblighi di sicurezza Lo stipulante è tenuto a rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza contrattuali, legali e pronunciate dalle autorità (ad es. gli obblighi imposti dalla Compagnia in materia di sicurezza, come l installazione di un impianto d allarme, ecc.). A Doppia assicurazione Dal momento in cui ne viene a conoscenza, lo stipulante è tenuto a comunicare per iscritto alla Compagnia l esistenza di una doppia assicurazione. In un tal caso la Compagnia ne risponde solo in via sussidiaria. A Trasporto di oggetti da collezione e d'arte Se lo stipulante intende organizzare in proprio il trasporto degli oggetti assicurati, è tenuto a farlo adottando tutte le precauzioni a regola d arte. Il trasporto affidato a terzi deve essere eseguito da personale qualificato. Inoltre occorre adottare i seguenti provvedimenti: l'imballaggio e il contrassegno degli oggetti da collezione e d'arte va eseguito in modo professionale, secondo le modalità in uso nel settore, specificando inoltre le dimensioni e le caratteristiche, il mezzo di trasporto e l'itinerario prescelto ("imballaggio idoneo alla conservazione"). Le opere da trasportare lungo un itinerario di viaggio devono essere caricate su un mezzo di trasporto adeguato, adottando tutte le precauzioni a regola d arte e le altre misure d'uso comune nel commercio di oggetti d'arte. Sul mezzo di trasporto gli oggetti da collezione e d'arte imballati devono essere assicurati durante il viaggio da cinture e/o imbottiture sufficienti a proteggerli contro gli scossoni. In caso di giacenze intermedie il veicolo deve restare sotto la costante sorveglianza dello stipulante o di una persona da lui incaricata. Qualora non vi fosse questa possibilità, occorre prendere con sé gli oggetti e depositarli in un luogo sicuro. A 1.6 Violazione degli obblighi di diligenza e altri obblighi In caso di violazione colposa delle disposizioni legali o contrattuali, di altri obblighi o delle le regole generali riconosciute dell'arte edilizia e della tecnica, il risarcimento può essere ridotto nella misura in cui il comportamento della persona assicurata ha influenzato il verificarsi del sinistro, la relativa entità o la possibilità di provarne l'esistenza, a meno che la persona assicurata non sia in grado di dimostrare la propria estraneità da qualsiasi forma di responsabilità colposa. La violazione delle disposizioni sulla sicurezza del trasporto dispensa l'assicuratore dai suoi obblighi. A 1.7 Franchigia La franchigia stabilita nella polizza è intesa per ogni sinistro e rimane sempre a carico dello stipulante. Se in caso di sinistro si applicano diverse franchigie, solo quella d'importo superiore va a carico dello stipulante A 1.8 Foro competente Quale foro lo stipulante o l'avente diritto possono scegliere il foro ordinario, il proprio domicilio o sede in Svizzera o il luogo dell'oggetto assicurato, purché questo si trovi in territorio elvetico. A 1.9 Comunicazioni Tutte le comunicazioni e notifiche dello stipulante o dell avente diritto devono essere indirizzate all'agenzia competente o alla sede svizzera della Compagnia. Le dichiarazioni di disdetta e di recesso devono pervenire per iscritto alla Compagnia prima della scadenza del termine. A 1.10 Definizioni dei termini (elenco in ordine alfabetico) Assicurazione a primo rischio Lo stipulante è libero di assicurare i propri valori patrimoniali convenendo una somma d assicurazione inferiore a quella del valore totale. Per gli stabili e la mobilia domestica, tuttavia, il valore totale viene posto alla base del calcolo dei tributi di legge. Il sinistro viene risarcito al massimo fino a concorrenza della somma d assicurazione convenuta nella polizza, senza tener conto di un eventuale sottoassicurazione. Un eventuale danno il cui importo eccede la somma d'assicurazione concordata è a carico dello stipulante. Beni mobili Cose e oggetti trasportabili. Collezioni e oggetti d'arte Oggetti non di uso quotidiano come tappeti intessuti a mano, arazzi Gobelin, oggetti da collezione e d'arte (p.es. quadri, stampe, fotografie, sculture), oggetti d'antiquariato e di design (inclusi i mobili), porcellane (p.es. statuette rifinite a mano), tessuti (p.es. abiti d'epoca), libri d'antiquariato. Contenitore di sicurezza Sono considerati contenitori di sicurezza le casseforti di peso superiore ai 100 kg e le casseforti da parete murate. Le chiavi come pure il codice delle serrature a combinazione di tali contenitori devono essere custoditi in altro luogo e chiusi a chiave o portati con sé dalle persone responsabili. Danno totale Vi è danno totale quando le spese per il ripristino di un oggetto ne superano il valore attuale. Deprezzamento di oggetti da collezione e d'arte La Compagnia rimborsa le necessarie spese di riparazione o restauro e un eventuale deprezzamento permanente dell oggetto, al massimo tuttavia fino a concorrenza della somma d assicurazione stabilita dalla polizza. Deprezzamento di valore Il valore residuo risultante in seguito a una riparazione o un restauro di un oggetto danneggiato viene definito deprezzamento di valore o, più semplicemente, deprezzamento. Eventi naturali Piene, inondazioni, uragani (vento di almeno 75 km/h che abbatte alberi o scoperchia stabili nelle vicinanze delle cose assicurate), grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta massi, smottamento del terreno. Furto semplice Furti compiuti in assenza di tracce, testimoni o altre circostanze che possano avvalorare la tesi del furto con scasso o di una rapina. Gioielli Collane, bracciali, anelli, orologi (orologi da tasca e da polso con un valore del singolo oggetto a partire da CHF 1000), spille, collier, orecchini, perle e pietre preziose incastonate, ecc.. Libera circolazione Libera circolazione significa che i beni mobili possono essere liberamente trasportati tra i luoghi d'assicurazione designati. Modifica della struttura dell'atomo Fusione o fissione nucleare e relativi effetti radioattivi diretti e indiretti, a prescindere dalla loro incidenza diretta o indiretta sul danno, dalla dinamica e dal luogo del sinistro o dalla preterintenzionalità o meno del danno arrecato. Oggetti di valore Gioielli, pellicce, strumenti musicali, orchestre private, macchine fotografiche e apparecchi acustici. Prezzo di mercato Prezzo richiesto sul mercato per merci dello stesso tipo e della stessa qualità al momento del riacquisto. Spese di riparazione Le spese per ripristinare lo stato immediatamente precedente al sinistro del relativo oggetto assicurato. L'indennità e tuttavia limitata al valore attuale. d'assicurazioni SA, San Gallo Pagina 4/17

5 Stabili È considerato stabile ogni prodotto non mobile dell'attività edile, comprese le sue parti integranti, che è coperto da un tetto, ospita dei locali utilizzabili ed è costruito quale installazione permanente, compreso le installazioni edili che, pur non essendo parte integrante del fabbricato, ne fanno normalmente parte, appartengono al proprietario dello stabile e sono fissate al fabbricato in modo che non possano essere separate, senza provocare danni importanti all edificio. Per la delimitazione tra stabili e beni mobili, nei cantoni con l assicurazione cantonale incendio stabili, sono determinanti le disposizioni cantonali, negli altri cantoni valgono invece "le norme per l assicurazione stabili". Terremoto Sismi, danni provocati da incendio e acque nonché saccheggi conseguenti a terremoti. Sono considerati terremoti le scosse improvvise che interessano la terraferma e le cui cause naturali sono da rintracciare in un epicentro sotterraneo. In caso di dubbio spetta al Servizio Sismologico Svizzero decidere se si tratta o meno di un movimento tellurico. Trasporto In caso di trasporto l assicurazione ha inizio non appena gli oggetti vengono rimossi dal loro luogo originario di giacenza e termina con il loro collocamento nel nuovo luogo di giacenza definitivo (copertura "da chiodo a chiodo"). Valore a nuovo Valore locale di costruzione (stabili); prezzo richiesto per il nuovo acquisto o la sostituzione tecnica di un oggetto di pari valore (per altri oggetti). Valore attuale Prezzo richiesto per il nuovo acquisto, dedotto il deprezzamento per utilizzo, usura, invecchiamento o altri motivi. Valore commerciale Corrisponde al ricavato ottenuto dalla vendita dello stabile. Esso può essere determinato anche in base alla capitalizzazione del reddito annuo immobiliare. Valore totale Valore a nuovo, incluse le spese di dogana, trasporto, montaggio e di tutte le altre spese supplementari. Eruzioni vulcaniche Le eruzioni vulcaniche, i danni da incendio e acqua nonché i saccheggi quali conseguenza di eruzioni vulcaniche. Sono considerate eruzioni vulcaniche la salita e la fuoriuscita improvvisa di magma, con nubi di cenere, caduta di cenere vulcanica, nubi ardentie lava. Valori pecuniari Denaro, carte di credito, di debito e carte clienti, titoli, libretti di risparmio, metalli preziosi (sotto forma di scorte, lingotti e merci), monete e medaglie, pietre preziose non incastonate e perle. A 2 Sinistro A 2.1 Obblighi in caso di sinistro A Obbligo d'informazione In caso d'emergenza o di sinistro va informata subito la Compagnia tramite la: T (24h) F La Compagnia provvede a prestare il necessario soccorso immediato. Gli eventuali costi sono coperti per l'ammontare delle prestazioni assicurate. Le prestazioni non assicurate sono fatturate in addebito. La Compagnia deve essere subito informata in caso di ferimento o uccisione di persone; se vengono avanzate delle pretese di responsabilità civile nei confronti di un assicurato; se in seguito al verificarsi di un sinistro viene avviata un'inchiesta di polizia o una procedura penale o se la parte lesa fa valere i propri diritti per vie legali. La Compagnia si riserva il diritto di nominare un difensore o un avvocato al quale la persona assicurata deve rilasciare procura. A Obbligo d'informare la polizia In caso di furto, rapina, smarrimento, danneggiamento doloso o su richiesta della Compagnia va subito avvisata la polizia e richiesta un indagine ufficiale. Senza l autorizzazione della polizia non è permesso rimuovere o modificare alcuna traccia. Va inoltre inviato immediatamente alla polizia e alla Compagnia un elenco degli oggetti interessati. A Limitazione dei danni Durante e dopo il verificarsi di un sinistro, vanno prese, secondo scienza e coscienza, tutte le misure volte a limitare il danno e a recuperare gli oggetti perduti, attenendosi alle disposizioni della Compagnia e della polizia. Vengono risarcite anche le spese per la limitazione del danno. Se queste spese e l'indennizzo superano insieme la somma d assicurazione, esse sono risarcite soltanto se si tratta di spese effettuate per ordine della Compagnia. A Divieto di modifiche Vanno tralasciate le modifiche agli oggetti danneggiati che renderebbero difficile o impedirebbero la constatazione delle cause o dell'entità del danno. È fatta eccezione per quelle misure che permettono di contenere il danno o che sono prese nell'interesse pubblico. A Trasporti Per i danni riscontrabili dall'esterno va presentata riserva scritta al vettore prima dell'accettazione della merce. Inoltre occorre immediatamente richiedere all impresa di trasporto (posta, compagnia aerea, ferrovia, ecc.) la stesura di un verbale. Per danni non riscontrabili dall'esterno nonché per danni presunti, vanno fatte le dovute riserve giuridicamente valide entro i termini legali e contrattuali. In entrambi i casi, il vettore deve essere immediatamente informato per iscritto della propria responsabilità dei danni causati. I sinistri che presumibilmente raggiungono il limite di CHF devono essere ispezionati dal commissario d'avaria attivo sul luogo. Per conoscere il nominativo del competente commissario d'avaria occorre contattare la Compagnia. A 2.2 Scadenza e prescrizione degli indennizzi A Scadenza L'indennizzo è esigibile 30 giorni dopo che la Compagnia ha ricevuto la documentazione necessaria per la determinazione del danno e per l accertamento del suo obbligo. Dopo 30 giorni dalla data del sinistro si può esigere, a titolo di acconto, l'importo minimo che in base allo stato della determinazione del sinistro dovrà comunque essere pagato. L'obbligo della Compagnia di effettuare il pagamento è differito fino a quando, per colpa dello stipulante o dell'avente diritto, l'indennizzo non può essere fissato o pagato. In particolare, il pagamento non è esigibile se sussistono dei dubbi sulla legittimazione dell'avente diritto a cui il risarcimento è destinato; in seguito al sinistro viene condotta un indagine da parte della polizia o un istruttoria penale e la procedura nei confronti dello stipulante o dell'avente diritto non è terminata. A Prescrizione e perenzione Le pretese derivanti dal contratto di assicurazione cadono in prescrizione due anni dopo il verificarsi del fatto su cui è fondata l'obbligazione. In caso di responsabilità civile, le pretese si prescrivono dopo lo spirare di 2 anni a datare dalla conclusione d'una transazione extragiudiziale o giudiziale o dall'esistenza d'una sentenza passata in giudicato. Le pretese d'indennizzo respinte, che non vengono fatte valere in via giudiziaria nei due anni susseguenti il sinistro, si estinguono. d'assicurazioni SA, San Gallo Pagina 5/17

6 A 2.3 Scioglimento del contratto in caso di sinistro A Data della disdetta Dopo ogni sinistro per il quale la Compagnia ha fornito delle prestazioni, il contratto può essere disdetto per la parte interessata dalla modifica o per la sua totalità, dallo stipulante, al più tardi 14 giorni dopo aver avuto conoscenza del pagamento della prestazione da parte della Compagnia; dalla Compagnia, al più tardi nel momento in cui fornisce la prestazione. A Estinzione della copertura assicurativa Se lo stipulante disdice il contratto, la copertura assicurativa cessa 14 giorni dopo che la Compagnia riceve la disdetta. Se la Compagnia disdice il contratto, la copertura assicurativa si estingue 30 giorni dopo l'avvenuto ricevimento della disdetta da parte dello stipulante. ART 3310 i IV 15 / Edizione AH 03 d'assicurazioni SA, San Gallo Pagina 6/17

7 B Assicurazione cose ART 3310 i IV 15 / Edizione AH 03 B 1 Disposizioni generali Purché espressamente specificato nella polizza, l'assicurazione copre le cose annesse allo stabile, tecnica impiantistica degli stabili, mobilia domestica, oggetti di valore, oggetti da collezione e d'arte. B 1.1 Rischi assicurati Sono assicurati i danni materiali dovuti a distruzione, danneggiamento o smarrimento (incl. rapina, furto e perdita) di oggetti assicurati, purché tali danni siano imputabili ad un evento verificatosi in maniera repentino e imprevista. Non sono assicurati i rischi che sono coperti da un altro assicuratore o che fruiscono o dovrebbero fruire della copertura di un istituto cantonale di assicurazione; qualsiasi genere di deterioramento progressivo dello stato originario a prescindere dalla causa, nonché l'invecchiamento, l'usura o il logoramento; difetti riguardanti l oggetto già al suo stato originario o presentatisi successivamente a causa dell'utilizzo di un materiale difettoso o in seguito a errata lavorazione; aggravamento di danni preesistenti; carente manutenzione, ossia omissione di misure protettive; danni dovuti a carente manutenzione o servizio; riparazione, pulizia, lavorazione, ossia riparazione, revisione, restauro, pulizia o trattamenti analoghi, esecuzione difettosa o errata di lavori o uso di materiali difettosi; danni occorsi durante il riempimento di contenitori di liquidi o durante i lavori di revisione o riparazione di impianti di riscaldamento e cisterne nonché di tutti gli impianti di riscaldamento e raffreddamento (non valevole per la tecnica impiantistica degli stabili); danni dovuti a lavorazione ed elaborazione; dolo, ossia danni arrecati intenzionalmente dallo stipulante o dalle persone conviventi nella stessa economia domestica; danni causati da persone che sono alle sue dipendenze, qualora esse, in virtù delle loro mansioni, abbiano libero accesso ai locali assicurati; reati contro il patrimonio, ossia truffa, ricatto, amministrazione infedele; prelievi di contanti tramite bancomat, carta di credito, carta postomat, carte clienti e simili, a prescindere dalla causa del loro smarrimento; provvedimenti dell'autorità, ossia realizzazione forzata; espropriazione, nazionalizzazione, confisca; distruzione o danneggiamento di un bene proprio operati o prescritti da un governo o in seguito a provvedimenti delle autorità; multe e contravvenzioni di carattere penale; eventi bellici, violazioni della neutralità, rivoluzioni, ribellioni, insurrezioni; modifica della struttura dell'atomo; uso di armi biologiche, biochimiche o elettromagnetiche; sottostanti eventi naturali tracimazione di acque da dighe o altri bacini artificiali senza riguardo alla loro causa nonché inondazioni causate dal cedimento di dighe e argini; piene e straripamenti che, secondo l'esperienza, sono ricorrenti ad intervalli più o meno lunghi; i danni causati da rigurgito per i quali il proprietario della canalizzazione è responsabile; i danni causati dall'acqua piovana e dalla neve sciolta penetrata nello stabile attraverso aperture nel tetto durante i lavori di costruzione, ristrutturazione o di altro genere; caduta di neve dai tetti; danni causati dalla pressione della neve che riguardano solo i mattoni o altro materiale di rivestimento dei tetti, camini, grondaie o tubi di scolo; acque sotterranee; danni provocati da tempeste e dall acqua a natanti; i danni dovuti a cedimenti del suolo, erosione o cattivo stato dell area fabbricabile; movimenti artificiali del terreno; danni dovuti allo scioglimento del permafrost; evaporazione di grassi e oli; deterioramento, parassiti, influenze climatiche, ossia deterioramento, logoramento; insetti, parassiti o insetti nocivi idi qualsiasi specie; muffe; eccesso e scarsezza di umidità; influssi climatici come umidità e qualità dell'aria, pressione atmosferica o sbalzi di temperatura; scolorimento; azione della luce; ruggine, corrosione, ossidazione; danni ai animali in area domestica; difetti di natura tecnica (non contano ai fini della tecnica impiantistica degli stabili) quali costruzione difettosa, in particolare in seguito al mancato rispetto delle norme di costruzione (norme SIA); difetti di produzione; danni causati dal gelo prodotto artificialmente; errori di progettazione; cause intrinseche (non contano ai fini della tecnica impiantistica degli stabili) quali difetti di materiale o di fabbricazione; danni per rottura di pareti e pavimenti rivestiti di piastrelle; danni per rottura di specchi con manico, vetri ottici, stoviglie in vetro, corpi illuminanti di ogni genere, di lampade, lampadine, tubi fluorescenti e al neon; danni ad accessori come rubinetteria, porta asciugamani e simili. B 1.2 Oggetti e costi assicurati B Oggetti assicurati Sono assicurati gli oggetti elencati esaustivamente sotto B 2.1, B 3.1, B 4.1, B 5.1 e B 6.1. Non sono assicurati veicoli a motore, rimorchi, motocicli, roulotte, abitazioni mobili e i rispettivi accessori; i natanti per i quali è prescritta un'assicurazione responsabilità civile obbligatoria, nonché i natanti che non vengono regolarmente riportati a domicilio dopo l uso, compresi i rispettivi accessori; gli aeromobili soggetti all'iscrizione nel registro d aviazione; gli oggetti da collezione e d'arte esposti all'aperto se non diversamente disposto nella polizza. B Costi assicurati per la mobilia domestica, gli oggetti di valore, da collezione e d'arte Nei limiti dell'importo figurante nella polizza sono assicurate le seguenti spese effettivamente sostenute: per la limitazione del danno dopo il verificarsi di un evento assicurato; misure d emergenza come porte, serrature e vetri provvisori; di cambiamento delle serrature in seguito alla perdita di chiavi, badge e carte magnetiche, la modifica o la sostituzione di chiavi di porte esterne, di finestre e sistemi d allarme o di serrature dei luoghi assicurati menzionati nel contratto d assicurazione e di cassette di sicurezza prese in affitto; per danni agli stabili nel luogo assicurato, a condizione che lo stipulante sia il possessore della proprietà/dell appartamento, se l autore del reato si è introdotto illecitamente nell edificio o nell appartamento; per il personale addetto alla sorveglianza dell edificio danneggiato se, a causa di un sinistro improvviso ed imprevisto, i locali del luogo d assicurazione non sono più sicuri; le necessarie spese di viaggio che lo stipulante deve sostenere per raggiungere uno dei luoghi menzionati nella polizza a seguito del verificarsi di un sinistro assicurato; per il rifacimento di documenti d'identità e altri documenti; per le ulteriori spese di sostentamento; per il trasporto e l'immagazzinaggio degli oggetti assicurati durante il periodo in cui il luogo d assicurazione è inutilizzabile; per il recupero degli oggetti perduti o distrutti o per l acquisto di oggetti ad essi paragonabili da utilizzare in sostituzione (ad es. d'assicurazioni SA, San Gallo Pagina 7/17

8 spese di viaggio e trasporto, dogana, tasse e spese legate alla sicurezza, spese d avvocato); In caso di danni provocati dalle acque, le spese per lo scongelamento e la riparazione di condutture d'acqua e apparecchi collegati ad esse e danneggiati dal gelo che sono stati installati all'interno dello stabile dall'assicurato quale locatario; per lo sgombero e lo smaltimento incl. le spese per l estinzione di incendi. B Spese assicurate per stabili e tecnica impiantistica degli stabili spese di sgombero e di distruzione: oneri occorsi per lo sgombero dei resti dell oggetto assicurato e il loro trasporto sino al più vicino e adeguato luogo di deposito, nonché le spese per il deposito, lo smaltimento e la distruzione degli stessi. Saranno risarcite anche le spese per la demolizione dei resti di stabili, dichiarati senza valore dagli esperti; spese di protezione e movimentazione che, per consentire la ricostituzione o il riacquisto di oggetti assicurati, derivano dalla necessità di spostare, modificare o proteggere altri oggetti assicurati (ad es. spese di smontaggio e montaggio di macchinari, rottura, demolizione o ricostruzione di parti di uno stabile o allargamento di aperture). L'assicurazione vale solo per i luoghi indicati nella polizza; spese per misure d emergenza come porte, serrature e vetri provvisori; di cambiamento delle serrature in seguito alla perdita di chiavi, badge e carte magnetiche, la modifica o la sostituzione di chiavi di porte esterne, di finestre e sistemi d allarme o di serrature dei luoghi assicurati menzionati nel contratto d assicurazione e di cassette di sicurezza prese in affitto; per il personale addetto alla sorveglianza dell edificio danneggiato se, a causa di un sinistro improvviso ed imprevisto, i locali del luogo d assicurazione non sono più sicuri; spese per la riparazione o la ricostruzione dello stabile conformemente allo stato originale, per quanto queste spese superino il danno coperto dall'assicurazione dello stabile o dall'istituto cantonale di assicurazione. Se, dopo che si è verificato il sinistro, lo stabile non viene riparato o ricostruito entro il termine contrattuale o legale previsto, ovvero se si rinuncia a un ripristino del valore artistico o storico, non è dovuta alcuna prestazione. Il deprezzamento causato dal danno o dalla sua eliminazione non è assicurato; spese fisse risultanti dall'inservibilità dei locali abitati dal proprietario stesso. Vi rientrano p. es. gli interessi ipotecari, le spese di riscaldamento e le spese accessorie, nonché i premi dell'assicurazione. Tali prestazioni sono limitate al massimo a due anni; spese di ripristino di documenti amministrativi che riguardano lo stabile assicurato e vi si trovano all'interno. Il termine di ripristino massimo è di un anno dopo il verificarsi del danno; aumento dei costi della costruzione, secondo l'indice del costo per la costruzione convenuto come base per un periodo massimo di due anni tra l'avverarsi del sinistro e la ricostruzione eseguita. Vengono risarcite solo le spese effettivamente sostenute; Le spese necessarie per cercare (spese di ricerca perdite) e mettere allo scoperto le condotte idrauliche, difettose e per rimurare o ricoprire quelle riparate, anche all'esterno dello stabile (p.es per una piscina), a condizione che servano allo stabile assicurato e nell'ambito della parte per cui lo stipulante è tenuto a provvedere alla manutenzione. Nella misura siano assicurate, sono risarcite anche le spese di riparazione e sostituzione delle condotte con falle. spese di decontaminazione, ovvero i costi per l'analisi, la decontaminazione nonché la sostituzione del terreno contaminato (inclusa flora e fauna) e l'eliminazione dell'acqua di spegnimento contaminata sul proprio fondo su cui si è verificato il danno; di trasporto del terreno e/o dell'acqua di spegnimento contaminati in un impianto di trattamento e il successivo trasferimento al luogo del sinistro; di trasporto del terreno o dell'acqua di spegnimento contaminati alla discarica più vicina e idonea, nonché il deposito e l'eliminazione sul posto; di ripristino del proprio fondo nello stato in cui esso si trovava prima del verificarsi del sinistro. Sono assicurate le spese effettive di decontaminazione qualora queste riguardino una contaminazione che, in base a prove documentabili, si sia verificata in seguito ad un sinistro assicurato sul proprio fondo e risultino necessarie in base a una disposizione di diritto pubblico che è stata emanata entro un anno a partire dal momento in cui si è verificato il danno e che si basa su leggi o ordinanze entrate in vigore prima del verificarsi del sinistro assicurato e non sono risarcite da un altro contratto d'assicurazione. Se un sinistro assicurato occorso aumenta il grado di contaminazione già esistente del terreno, saranno risarcite solo le spese eccedenti l'importo necessario per l'eliminazione della contaminazione preesistente, indipendentemente dall'eventualità e dai tempi di utilizzo di tale importo se il danno non si fosse verificato; perdita di reddito locativo/spese di sostentamento, ovvero la perdita di reddito locativo conseguente all'inservibilità dei locali danneggiati di stabili o parti di stabili locati; in questi casi fa stato il reddito locativo lordo al netto delle spese risparmiate; le pese di sostentamento; le prestazioni sono limitate a 24 mesi; il danneggiamento di stabili in occasione di un furto con scasso o in evasione oppure di un tentativo dimostrabile. Vengono risarcite le spese di riparazione effettivamente insorte. Non sono assicurati i costi concernenti i rischi che sono coperti da un altro assicuratore o che fruiscono o dovrebbero fruire della copertura di un istituto cantonale di assicurazione; spese per l'eliminazione della causa del sinistro (ad eccezione dei danni del gelo) nonché le spese per la manutenzione e la prevenzione dei danni (si fanno salvi i costi assicurati di cui B e B 1.2.3). B 1.3 Validità temporale L'assicurazione vale per i sinistri che si verificano nel corso della durata del contratto. B Terremoto ed eruzioni vulcaniche Costituisce un sinistro qualsiasi evento dannoso che si verifica entro 168 ore dalla prima scossa, risp. eruzione responsabile dei primi danni. Sono coperti tutti i sinistri manifestatisi durante il periodo di validità del contratto. B Tecnica impiantistica degli stabili L'assicurazione ha inizio non appena gli oggetti assicurati sono messi in esercizio. Un oggetto è considerato pronto all'esercizio quando, dopo il collaudo e se previsto dopo aver terminato il periodo di prova, è atto all'utilizzo. B 1.4 Validità territoriale B Stabili e tecnica impiantistica degli stabili L'assicurazione è valevole per i danni occorsi agli oggetti assicurati nei luoghi e nei fondi ad essi annessi designati nella polizza dello stipulante in Svizzera (incl. le enclavi di Büsingen e Campione) e nel Principato del Liechtenstein. B Mobilia domestica L'assicurazione è valevole per i danni occorsi agli oggetti assicurati nei luoghi designati nella polizza dello stipulante in Svizzera (incl. le enclavi di Büsingen e Campione) e nel Principato del Liechtenstein; in caso di soggiorni temporanei, in ogni caso di durata non superiore a un anno, e in tutto il mondo durante i viaggi verso qualsiasi meta. B Oggetti di valore L'assicurazione si applica ai danni occorsi agli oggetti assicurati nei luoghi designati nella polizza dello stipulante in Svizzera (incl. le enclavi di Büsingen e Campione) e nel Principato del Liechtenstein; agli oggetti assicurati in caso di soggiorni temporanei, in ogni caso di durata non superiore a un anno, e in tutto il mondo durante i viaggi verso qualsiasi meta; agli oggetti assicurati in cassette di sicurezza di una banca in Svizzera (incl. le enclavi di Büsingen e Campione) e nel Principato del Liechtenstein; alle pellicce che vengono affidate ad un pellicciaio per la loro conservazione durante l estate in un luogo in Svizzera (incl. le enclavi di Büsingen e Campione) e nel Principato del Liechtenstein. d'assicurazioni SA, San Gallo Pagina 8/17

9 B Oggetti da collezione e d'arte L'assicurazione si applica ai danni occorsi agli oggetti assicurati nei luoghi designati nella polizza dello stipulante in Svizzera (incl. le enclavi di Büsingen e Campione) e nel Principato del Liechtenstein; in caso di soggiorni temporanei, in ogni caso di durata non superiore a un anno, e in tutto il mondo durante i viaggi verso qualsiasi meta. B Trasloco L'assicurazione è valevole in Svizzera (incl. le enclavi di Büsingen e Campione) e nel Principato del Liechtenstein in caso di trasloco come pure al nuovo domicilio dello stipulante. Si fanno salve le disposizioni di A B Libera circolazione Tra i luoghi d'assicurazione designati nella polizza sussiste libera circolazione per gli oggetti di valore, d arte e da collezione nonché la mobilia domestica fino a concorrenza della rispettiva somma d'assicurazione complessiva indicata nella polizza. B 1.5 Liquidazione del danno e procedura peritale B Accertamento del danno Sia lo stipulante sia la Compagnia possono pretendere l immediata determinazione del danno. Per l'assicurazione della perdita del reddito locativo il danno viene determinato alla fine del periodo di garanzia. Previo accordo reciproco, può essere determinato anticipatamente. La valutazione del danno è effettuata dalle parti stesse, da un esperto comune oppure mediante procedura peritale. B Procedura peritale Ognuna delle parti può domandare l'applicazione della procedura peritale. Le parti designano ognuna un perito e questi nominano a loro volta un arbitro prima di procedere all'accertamento del danno. I periti determinano il valore degli oggetti cose assicurati immediatamente prima e dopo il danno. Se i valori di stima divergono, l'arbitro deciderà sui punti contestati entro i limiti dei due accertamenti peritali. I valori di stima cui giungono i periti sono vincolanti, se non viene provato che differiscono in modo evidente e considerevole dalla reale situazione di fatto. La parte che afferma esserci una differenza, deve darne prova. Ognuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e ambedue per metà quelle dell'arbitro. B Oggetti salvati o danneggiati La Compagnia non è obbligata a riprendere oggetti salvati o danneggiati. B Obbligo d'informazione Alla Compagnia vanno fornite tutte le informazioni in merito al sinistro nonché tutti i dati necessari a motivare la pretesa di risarcimento e permetterle ogni inchiesta utile a tale riguardo. Su richiesta, va fornito alla Compagnia un elenco delle cose esistenti prima e dopo il danno, colpite dal sinistro, con l'indicazione del loro valore e trasmessa la documentazione e i dati necessari (fatture, ricevute, stime, ecc.) a giustificazione del diritto all'indennizzo. B Obbligo della prova Lo stipulante deve giustificare l ammontare del danno (ad es. tramite ricevute, giustificativi e stime). La somma assicurata non costituisce alcuna prova né dell'esistenza né del valore delle cose assicurate al momento in cui si è verificato il danno. B Riparazioni Prima di far eseguire le riparazioni va richiesto il consenso della Compagnia. Solo in casi urgenti si può procedere alla riparazione senza chiedere tale consenso, a condizione che le relative spese non superino CHF B 1.6 Basi di calcolo dell indennizzo B Indennizzo L'assicurazione si intende a "valore totale" o "a primo rischio". L indennizzo massimo corrisponde alla somma d assicurazione più eventuali spese stabilite nella polizza. Mediante accordo, l'assicurazione risarcisce gli stabili, a valore a nuovo; la tecnica impiantistica degli stabili, al valore attuale; la mobilia domestica, al valore a nuovo; gli oggetti di valore, al prezzo di mercato; gli oggetti da collezione e d'arte, al prezzo di mercato. Se le condizioni generali d'assicurazione contengono delle limitazioni delle prestazioni, il diritto al risarcimento sussiste una volta sola per ogni evento assicurato, anche se una tale copertura è prevista in più polizze della Compagnia. Il risarcimento del danno che lo stipulante riceve da terzi viene dedotto dalla prestazione della Compagnia. In accordo con la Compagnia, le spese di riparazione per ripristinare lo stato precedente al sinistro possono essere rimborsate anche se i lavori di ripristino non sono stati eseguiti. B Sottoassicurazione Non viene fatta valere alcuna sottoassicurazione. B Danno parziale In caso di danno parziale (perdita o danneggiamento parziali) la Compagnia rimborsa le necessarie spese di riparazione. In caso di oggetti da collezione e d'arte la Compagnia rimborsa le necessarie spese di riparazione o restauro e un eventuale deprezzamento permanente dell oggetto, al massimo tuttavia fino a concorrenza della somma d assicurazione concordata. Se un oggetto assicurato è costituito da una coppia o da un insieme di svariati pezzi, la Compagnia rimborsa il prezzo d acquisto di un oggetto paragonabile che possa ricostituire la coppia o l insieme di pezzi che compongono l opera e un eventuale deprezzamento permanente. L indennizzo massimo è costituito dalla somma d assicurazione dell oggetto. Se non è possibile ricostituire la coppia o l insieme dei pezzi, viene rimborsato il deprezzamento che ne risulta. In caso d indennizzo pari all ammontare della somma d assicurazione concordata per una coppia o un insieme di pezzi, la Compagnia può pretendere dallo stipulante il trasferimento di proprietà dell oggetto indennizzato. Non sono assicurate le spese supplementari per modifiche, migliorie, come anche per revisioni e lavori di manutenzione che vengono eseguiti in rapporto con il sinistro. B Danno totale La Compagnia rimborsa il valore di sostituzione dell oggetto assicurato al massimo fino a concorrenza del valore indicato nella polizza. Il valore residuo dell oggetto danneggiato viene dedotto dagli indennizzi versati dalla Compagnia. Per gli oggetti assicurati da una garanzia forfetaria la Compagnia rimborsa il valore di mercato (paragonabile al valore di sostituzione) rilevato immediatamente prima del verificarsi del danno, tuttavia fino a concorrenza della somma d assicurazione concordata nella polizza. Quale valore di mercato e di sostituzione è considerato il valore di riacquisto un oggetto della medesima natura e qualità immediatamente prima del verificarsi del danno. Le limitazioni per il ripristino poste dall'autorità restano senza effetto. In caso di oggetti da collezione, d'arte e oggetti di valore, con l indennizzo i diritti di proprietà sull oggetto assicurato passano alla Compagnia. B Eventi naturali Se i risarcimenti accertati da tutte le imprese di assicurazione autorizzate a esercitare un attività assicurativa in Svizzera e spettanti a un singolo stipulante eccedono per un evento assicurato in Svizzera CHF 25 mio, essi vengono ridotti a detto importo. Si fa salvo il caso di una riduzione di importo maggiore ai sensi del seguente capoverso; d'assicurazioni SA, San Gallo Pagina 9/17

10 eccedono CHF 1 mrd per un evento assicurato in Svizzera, gli indennizzi spettanti a ogni singolo evento diritto vengono ridotti in modo tale da non superare complessivamente detto importo. I risarcimenti per i danni ai beni mobili e ai fabbricati non vengono sommati. I danni verificatisi in tempi e luoghi diversi costituiscono un unico evento se sono riconducibili alla stessa causa atmosferica o tettonica. B Valore affettivo Un valore affettivo può essere preso in considerazione soltanto se è stato espressamente convenuto. B 1.7 Diritti di rivalsa nei confronti di terzi Lo stipulante cede alla Compagnia tutti i diritti d'indennizzo nei confronti di terzi. Questa cessione diventa effettiva non appena la Compagnia ha adempiuto al suo obbligo di prestazione. Se la Compagnia lo richiede, lo stipulante deve firmare una dichiarazione di cessione. I diritti nei confronti di terzi che possono essere considerati responsabili del danno devono essere garantiti. Lo stipulante risponde di ogni azione o omissione che possa pregiudicare i diritti di rivalsa (vedi A 2.1, Obblighi in caso di sinistro). B 1.8 Oggetti recuperati Se gli oggetti sono ritrovati o se ne riceve notizia, lo stipulante è tenuto a informare immediatamente per iscritto la Compagnia. Se lo stipulante torna in possesso di un oggetto perduto, può scegliere fra mettere a disposizione della Compagnia l oggetto ritrovato oppure rimborsare entro 30 giorni l indennizzo che gli è stato versato. B 2 Assicurazione cose per stabili B 2.1 Oggetti assicurati Nell ambito dell importo stabilito nella polizza l assicurazione copre, oltre agli stabili assicurati, gli oggetti elencati qui di seguito. piscine esterne comprensive delle relative coperture, se costruite quali installazioni permanenti; installazioni da giardino, quali le superficie erbose, gli arbusti ornamentali, i cespugli, i fiori, gli alberi, le recinzioni di qualsiasi materiale, i recinti e le siepi (naturali o artificiali), le mura, le ringhiere, le porte d'entrata (anche automatiche), le scale, le statue, le fontane e gli stagni nonché il relativo contenuto, le asti delle bandiere, gli impianti d illuminazione, gli impianti d allarme al di fuori dello stabile, i sentieri lastricati e ricoperti di ghiaia, i muri di sostegno, le strade di accesso private, specchi stradali, antenne paraboliche; costruzioni quali baracche, capannoni per feste o bancarelle, che non siano state edificate come installazioni permanenti, nonché padiglioni da giardino e apiari, serre e finestre di letti di forzatura; attrezzi e materiali che servono alla manutenzione ed all'uso dello stabile assicurato e del relativo areale, al valore a nuovo; effetti del personale addetto alla manutenzione o alla pulizia, al valore a nuovo; combustibile al prezzo di mercato; parti integranti dello stabile, equipaggiamenti dello stabile e gli oggetti che non sono assicurati o non devono essere assicurati tramite un assicuratore cantonale distributori automatici a gettoni negli stabili (assieme al denaro); vetrate degli stabili, allestimenti sanitari in vetro, plastica, ceramica, porcellana o pietra; vetrate di chiese e vetrate artistiche; lucernai a cupola; piani di cottura in vetroceramica (incl. piani di cottura a induzione); piani di lavoro in cucina in vetro o pietra; pannelli in vetro di collettori e celle solari; rivestimenti di facciate e pareti. Non sono assicurati beni mobili roulotte, camper semoventi, abitazioni mobili; materiali di costruzione non fissati stabilmente all'opera edile, se non convenuto in modo particolare; orti e colture; installazioni aziendali e commerciali; allestimenti edili stabilmente fissati allo stabile e applicati dagli affittuari o locatari. B 2.2 Valore di risarcimento Se lo stabile non viene ricostruito entro due anni nel medesimo luogo, nelle stesse proporzioni ed allo stesso scopo, l'indennizzo non può superare il valore commerciale. Ciò vale anche se la ricostruzione non è effettuata dalla persona assicurata, dal suo successore legale in virtù del diritto di famiglia e di successione o da una persona che possedeva al momento del sinistro un diritto legale per l'acquisto dello stabile. Per gli oggetti destinati alla demolizione, il valore di risarcimento corrisponde al valore di demolizione. B 3 Tecnica impiantistica degli stabili B 3.1 Oggetti assicurati L assicurazione copre tutti i dispositivi, le installazioni, gli impianti e gli apparecchi tecnici non rimovibili (cablaggio incluso) per la produzione di calore e freddo, per es. impianti di riscaldamento, serbatoi dell acqua calda (bruciatore e comandi inclusi), boiler elettrici, impianti di climatizzazione, pompe di calore, collettori solari, scaldabagno per l acqua calda, comprese tutte le rubinetterie, tubature e i canali di ventilazione; per la produzione di energia fotovoltaica collegata alla rete di distribuzione (incl. gli invertitori); dei sistemi d allarme e di sicurezza, per es. impianti d allarme antifurto e antincendio, impianti di monitoraggio volumetrico e dell area circostante, impianti di controllo degli accessi, impianti e dispositivi per l apertura delle porte; dell area di parcheggio e del trasporto di persone, come i portoni automatici dell autorimessa, le barriere, le telecamere di sorveglianza e le biglietterie automatiche, gli ascensori e i montascale; per piscine e whirlpool, saune e docce a vapore (pareti e rivestimenti inclusi) per es. pompe, riscaldamento, condutture, rubinetterie, compressori, depuratori, a condizione che questi oggetti siano collegati in modo fisso con lo stabile o installati sul terreno appartenente allo stabile; dell'area della cucina, della lavanderia e dell'asciugatoio, p. es. frigoriferi e congelatori, piani di cottura, forni, steamer, forni a microonde, lavatrici, tumbler e ferri da stiro. Non sono assicurati i danni che possono essere coperti da un'assicurazione incendio/eventi naturali, furto con scasso/rapina, danni causati dalle acque o dalla rottura dei vetri; i danni per i quali il fabbricante, il venditore, la ditta incaricata della riparazione, del montaggio o della manutenzione sono responsabili legalmente o in virtù di un contratto; articoli commerciali, articoli d'esposizione nonché impianti ed apparecchi per i quali lo stipulante non si assume il rischio, ad es. in caso di cose prese in affitto o in leasing; impianti multimediali, p. es. TV, apparecchi per la registrazione e la riproduzione di immagini, decoder per la ricezione digitale dei segnali televisivi, impianti Hi-fi, proiettori. B 4 Mobilia domestica B 4.1 Oggetti assicurati Sono assicurati fino all importo stabilito nella polizza tutti i beni mobili destinati all'uso personale di proprietà dello stipulante e delle persone con lui conviventi in comunione domestica. Rientrano nella mobilia domestica anche le costruzioni mobili, gli oggetti presi in leasing o in affitto, gli indumenti e gli utensili da lavoro, gli effetti personali di ospiti, gli oggetti affidati in custodia, nonché i gioielli fino all importo menzionato nella polizza. Non sono assicurati gli oggetti di valore per i quali sussiste un assicurazione speciale. B 5 Oggetti di valore B 5.1 Oggetti assicurati L assicurazione copre, fino all importo stabilito nella polizza, gli oggetti di valore designati nella polizza di proprietà dello stipulante o in suo o in possesso delle persone con lui conviventi in comunione domestica. d'assicurazioni SA, San Gallo Pagina 10/17

11 Non sono assicurati il furti di gioielli prelevati da veicoli (veicoli a motore, camper, abitazioni mobili o imbarcazioni a vela o a motore), anche se chiusi a chiave. B 6 Oggetti da collezione e d'arte B 6.1 Oggetti assicurati L assicurazione copre, fino all importo stabilito nella polizza, gli oggetti da collezione e d'arte designati nella polizza di proprietà dello stipulante o in suo o in possesso delle persone con lui conviventi in comunione domestica Non è assicurato il furto di oggetti prelevati da veicoli (veicoli a motore, camper, abitazioni mobili o imbarcazioni a vela o a motore), anche se chiusi a chiave. ART 3310 i IV 15 / Edizione AH 03 d'assicurazioni SA, San Gallo Pagina 11/17

12 C Assicurazione responsabilità civile ART 3310 i IV 15 / Edizione AH 03 C 1 Disposizioni generali C 1.1 Estensione della copertura Purché specificato nella polizza, la copertura assicurativa si estende all'assicurazione responsabilità civile privata (disposizioni secondo C 1 e C 2) e/o all'assicurazione responsabilità civile per stabili (disposizioni secondo C 1 e C 3) C 1.2 Oggetto dell'assicurazione È assicurata la responsabilità civile legale per le azioni compiute dalle persone assicurate in veste di persone private (assicurazione responsabilità civile privata ai sensi di C 2), per gli stabili e fondi designati nella polizza con riferimento all'assicurazione responsabilità civile per stabili (ai sensi di C 3), se il danno ha un nesso causale con lo stato o la manutenzione degli stabili e fondi assicurati oppure con l esercizio dei diritti di proprietà ad essi relativi, per C Danni corporali: uccisione, ferimento o altri danni alla salute di persone; C Danni materiali: distruzione, danneggiamento o perdita di oggetti. Il pregiudizio del funzionamento di un oggetto senza danneggiamento della sostanza non è considerato danno materiale. Equiparati al danno materiale sono l'uccisione, il ferimento o altri pregiudizi della salute, nonché lo smarrimento di animali. C 1.3 Validità territoriale C Responsabilità civile privata: l'assicurazione è valevole nel mondo intero. C Responsabilità civile per stabili: L'assicurazione ha validità nei luoghi elencati nella polizza, compresi i fondi ivi appartenenti. C 1.4 Validità temporale L'assicurazione comprende i sinistri che si verificano durante il periodo di validità del contratto e che vengono notificati alla Compagnia al più tardi entro 60 mesi dalla fine del contratto. Il momento in cui si è verificato il danno è considerato quello in cui il danno viene constatato per la prima volta. Se si tratta di un danno corporale, in caso di dubbio, viene presa in considerazione la prima consultazione di un medico da parte del danneggiato per i sintomi relativi al pregiudizio riportato anche se il nesso causale viene accertato solo in un secondo tempo. Tutti i danni facenti parte di una serie si considerano verificati nel momento in cui sopraggiunge il primo di questi danni in conformità al precedente capoverso. I danni causati prima dell'entrata in vigore del presente contratto sono assicurati solo se l'assicurato è in grado di provare che al momento dell'entrata in vigore del contratto, tenuto conto delle circostanze, egli non era o non poteva essere a conoscenza di un atto o di un'omissione che avrebbe potuto motivare la sua responsabilità civile. Lo stesso dicasi per i danni facenti parte di una serie nel caso in cui uno di questi danni è stato cagionato prima dell'entrata in vigore del contratto. Se i danni in conformità al precedente capoverso sono coperti da un'eventuale assicurazione antecedente, in base alle disposizioni del presente contratto è prevista la copertura della differenza delle somme assicurate (assicurazione complementare). Le prestazioni della precedente assicurazione hanno la priorità su quelle del presente contratto e vengono dedotte dalla somma assicurata in esso stabilita (copertura sussidiaria). Il precedente capoverso si applica per analogia se nel corso della durata del contratto, l'estensione della copertura (inclusa la somma assicurata e/o la franchigia) viene modificata. C 1.5 Prestazioni della Compagnia Le prestazioni della Compagnia consistono nella tacitazione delle pretese fondate e nella difesa contro quelle infondate; esse comprendono pure gli interessi sull ammontare del danno, le spese per ridurre il danno, le spese di perizia, di avvocato, giudiziarie, di arbitrato, di conciliazione come pure le spese aggiudicate alla parte avversa ed eventuali spese di prevenzione di danni assicurate, nonché eventuali altre spese assicurate, il tutto nei limiti della somma di assicurazione o del limite inferiore stabiliti nella polizza, dedotta la franchigia concordata. In caso di copertura sussidiaria assume validità C 1.4, capoverso 5. La somma assicurata vale come garanzia unica per anno d'assicurazione, ossia viene accreditata al massimo una volta per tutti i danni e le spese di prevenzione dei danni che si verificano nel medesimo anno d'assicurazione nonché per eventuali ulteriori spese assicurate. Se nella polizza, per singole coperture sono indicate delle somme differenti, queste sono considerate dei limiti inferiori che valgono però sempre nell'ambito della somma assicurata. L'insieme di tutte le pretese derivanti da danni aventi la medesima causa (per es. più danni attribuibili allo stesso difetto, alla stessa azione od omissione) è considerato un unico danno (danno di serie). Il numero dei danneggiati, di coloro che avanzano pretese o degli aventi diritto è irrilevante. In conformità al capoverso precedente, per i danni facenti parte di una serie verificatisi dopo la scadenza del contratto sussiste una copertura per una durata massima di 60 mesi a partire dalla fine del contratto nel caso in cui il primo di questi danni si sia verificato quando il contratto era ancora valido. Le prestazioni e i loro limiti sono regolati in base alle disposizioni del contratto d'assicurazione (comprese quelle relative alla somma d assicurazione e alla franchigia) che erano in vigore al momento del verificarsi del danno. C 1.6 Danni in rapporto con pregiudizi all'ambiente C È considerato pregiudizio all'ambiente la perturbazione durevole dello stato naturale dell'aria, dei corsi d'acqua (anche delle acque sotterranee), del suolo, della flora o della fauna, cagionata da immissioni, purché tale perturbazione possa produrre o abbia prodotto contaminazioni o altri effetti nocivi alla salute dell'uomo, ai beni materiali o agli ecosistemi. È parimenti considerato pregiudizio all'ambiente uno stato di cose che il legislatore designa come danno all'ambiente. C Sono assicurate facendo salvo C 1.7 le pretese derivanti da danni in rapporto a un pregiudizio all'ambiente, se questi sono la conseguenza di un unico evento, repentino e imprevisto, che richiede misure immediate. L assicurazione non copre la concorrenza di più eventi simili quanto ai loro effetti (ad es. penetrazione occasionale e graduale di sostanze nocive nel suolo, traboccamento ripetuto di liquidi da recipienti mobili) che richiedono misure, nel senso succitato, che non sarebbero necessarie per eventi isolati dello stesso tipo; le pretese di risarcimento derivanti dalla violazione colposa di prescrizioni di legge o decretate dalle autorità. C Se, in rapporto con un pregiudizio all'ambiente, è imminente il verificarsi di un danno assicurato, la Compagnia assume anche le spese che, a norma di legge, sono a carico della persona assicurata e che derivano dall'adozione immediata di misure adeguate atte a scongiurare tale pericolo (spese di prevenzione danni). L assicurazione non copre le spese per la prevenzione dei danni derivanti dal rilevamento di falle, difetti di funzionamento e cause del danno, svuotamento e riempimento di impianti, recipienti e condutture nonché per i conseguenti lavori di riparazione e modifiche (ad es. spese di risanamento); le spese per eventi causati da veicoli a motore, natanti e aeromobili nonché da parti o accessori degli stessi; in relazione a danni di origine nucleare ai sensi della legislazione svizzera sulla responsabilità civile in materia nucleare; le spese causate dalla caduta di neve o formazione di ghiaccio. d'assicurazioni SA, San Gallo Pagina 12/17

13 C Lo stipulante è tenuto a provvedere che la raccolta, il deposito e lo smaltimento di sostanze nocive all'ambiente siano eseguiti nel rispetto delle disposizioni legali e delle autorità; la manutenzione e il funzionamento delle attrezzature utilizzate per le suddette attività, compresi i dispositivi di sicurezza e di allarme, siano eseguiti e garantiti nel rispetto delle prescrizioni tecniche, legali e delle autorità; le disposizioni emesse dalle autorità in merito al risanamento e ad altri provvedimenti simili siano messe in atto entro i termini previsti. C 1.7 Esclusioni generali L assicurazione non copre la responsabilità civile per danni concernenti la persona o gli oggetti di una persona assicurata ai sensi di C nonché una persona che convive con lo stipulante; la responsabilità civile derivante dall esercizio di ogni attività lavorativa principale o a tempo pieno, eccetto l attività di casalinga o casalingo e del personale domestico assicurato; la responsabilità civile in qualità di titolare di un impresa o derivante da un attività lucrativa secondaria nella misura in cui non sia assicurata ai sensi di C ; la responsabilità civile in qualità di detentore di animali nella misura in cui non sia assicurata ai sensi di C 2.1.7; la responsabilità civile derivante dalla comproprietà per piani e dall esercizio dei relativi diritti e obblighi, nella misura in cui non sia assicurata ai sensi di C 2.1.2, punto 3; la responsabilità civile dell'autore per danni derivante dall'esecuzione intenzionale di crimini o delitti; le pretese fondate su una responsabilità assunta per contratto che eccede le prescrizioni legali, come pure le pretese derivanti dall'inadempimento di un obbligo legale o contrattuale di assicurazione; la responsabilità civile in qualità di detentore o utente di veicoli a motore e biciclette (con riserva di C , C e C 2.3, purché concordato) nonché di rimorchi da loro trainati e di veicoli rimorchiati o spinti, natanti di ogni genere (con riserva di C 2.4, purché concordato), aeromobili, per i quali in Svizzera esiste un obbligo legale o stabilito dalle autorità di concludere un'assicurazione responsabilità civile; la responsabilità civile derivante dall'utilizzazione di veicoli a motore propri, inclusi i go-kart, non menzionati al capoverso precedente, per i danni durante la partecipazione a gare sportive, il rispettivo allenamento e altre corse su percorsi di gara; la responsabilità civile per i danni insorti progressivamente (ad es. danni da usura); la responsabilità civile per danni il cui verificarsi lo stipulante doveva aspettarsi con forte probabilità oppure ha coscientemente accettato; le pretese per danni arrecati alle chiavi d ufficio e derivanti dalla perdite delle stesse o di altri strumenti per l apertura di sistemi di chiusura aziendali come badges, comprese le spese consecutive; le pretese relative all'adempimento di contratti o in loro vece le domande di risarcimento per l'inadempimento o l'adempimento imperfetto (in particolare derivanti da garanzie) nonché le pretese extracontrattuali fatte valere in loro vece o in concorrenza con esse; le pretese derivanti da danni patrimoniali che non sono riconducibili né a un danno corporale assicurato né a un danno materiale assicurato, arrecato alla parte lesa, nella misura in cui non siano assicurate ai sensi di C 2.1.6; pretese derivanti dal pregiudizio (quali alterazione, cancellazione o messa fuori uso) di software o di dati elaborati al computer, a meno che non siano la conseguenza di un danno assicurato dal presente contratto arrecato ai supporti di dati; la responsabilità civile per i danni causati da radiazioni ionizzanti o da raggi laser; la responsabilità per danni nucleari in rapporto con impianti nucleari o materiale fissile per tali impianti; gli oneri per la prevenzione dei danni (spese di prevenzione dei danni), nella misura in cui non siano assicurate ai sensi di C 1.6.3; le pretese per i danni causati a fondi, stabili e altre opere, in seguito a lavori di demolizione, di scavo o di costruzione, se lo stipulante è il committente della costruzione, nella misura in cui non siano assicurate ai sensi di C 2.1.4; Pretese in seguito alla trasmissione di malattie contagiose di esseri umani, animali e piante nonché in relazione a mutazioni genetiche; le pretese per danni in relazione ad amianto; le pretese per danni a oggetti, ivi compresi i beni ambientali (ad es. aria, animali) non appartenenti a nessuno; la responsabilità civile per pretese in relazione con pregiudizi all'ambiente, nella misura in cui queste pretese non usufruiscano della copertura assicurativa ai sensi di C 1.6, nonché le pretese in relazione a scorie di produzione; C 1.8 Liquidazione del sinistro e cause giudiziarie La Compagnia si assume la liquidazione di un sinistro solo se le pretese di risarcimento avanzate sono superiori alla franchigia pattuita. La Compagnia conduce a sua scelta e in modo vincolante, quale rappresentante della persona assicurata o in proprio nome, le trattative con la parte lesa. La liquidazione delle pretese della parte lesa da parte della Compagnia è in tutti i casi vincolante per la persona assicurata. La Compagnia ha il diritto di versare l'indennizzo direttamente alla parte lesa, senza dedurre un'eventuale franchigia; in questo caso, la persona assicurata è tenuta a rimborsare la franchigia alla Compagnia, rinunciando a qualsiasi obiezione. La persona assicurata ha l'obbligo di collaborare con la Compagnia per l'accertamento dei fatti e di astenersi da qualsiasi presa di posizione arbitraria in merito alle pretese della parte lesa (rispetto del contratto). In particolare modo essa non deve né riconoscere delle pretese di responsabilità civile né effettuare pagamenti alla parte lesa o cedere diritti provenienti da questo contratto a una parte lesa o a terzi; inoltre, essa deve lasciare alla Compagnia la cura di un processo civile. Se a una persona assicurata viene accordato un risarcimento delle spese processuali, questo spetta alla Compagnia, purché non si tratti di spese personali della persona assicurata. C 1.9 Diritto di rivalsa nei confronti delle persone assicurate Se, a norma di legge, non possono essere opposte alla parte lesa le disposizioni del presente contratto o delle legge sul contratto d assicurazione che limitano o annullano la copertura, alla Compagnia spetta il diritto di rivalsa contro la persona assicurata, nella misura in cui la Compagnia sarebbe stata autorizzata a ridurre o rifiutare le sue prestazioni. C 2 Responsabilità civile privata C 2.1 Qualità assicurate L assicurazione copre la responsabilità civile delle persone assicurate C In qualità di persona privata e capofamiglia L assicurazione copre la responsabilità civile derivante dal comportamento nella vita quotidiana privata, dall attività per la propria economia domestica nonché a titolo di capofamiglia. C In qualità di proprietario L assicurazione copre la responsabilità civile in qualità di proprietario dello stabile abitato dallo stipulante in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein e del fondo che vi appartiene, a condizione che lo stabile non contenga un esercizio professionale di qualsiasi natura e più di tre appartamenti; di una casa di vacanza e del fondo che vi appartiene in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, a condizione che si tratti di una casa unifamiliare; di un appartamento e appartamento di vacanze in comproprietà per piani abitati dallo stipulante in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein, a condizione che il danno superi la somma d'assicurazione stipulata nell'ambito dell'assicurazione responsabilità civile per stabili della comunione dei proprietari (assicurazione sussidiaria delle differenze di somme). L assicurazione copre unicamente le pretese di risarcimento fondate sulla responsabilità civile per i danni la cui causa risiede in parti dello stabile di cui lo stipulante vanta un diritto esclusivo; in parti, locali o impianti comuni dello stabile, nell ambito della quota di proprietà del comproprietario assicurato. A complemento di C 1.7 in caso di pretese della comunità di proprietari nei confronti del comproprietario assicurato in base alla presente assicurazione, è esclusa dalla copertura la parte del d'assicurazioni SA, San Gallo Pagina 13/17

14 danno che corrisponde alla quota di proprietà della persona assicurata secondo l iscrizione nel registro fondiario; di un fondo non edificato (ad es. un giardino e un bosco) fino a m 2 in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein; di case mobili, caravan e tende in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. C In qualità di superficiario L assicurazione copre la responsabilità civile in veste di superficiario di proprietà di fondi ad uso privato in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein, a condizione che le persone assicurate siano solo proprietarie dello stabile, ma non del fondo. C In qualità di committente della costruzione L assicurazione copre la responsabilità civile in veste di committente della costruzione per progetti edili in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein, in relazione alle caratteristiche delle persone assicurate, secondo C e C 2.1.3, nella misura in cui il relativo costo totale non superi la somma concordata nella polizza. A complemento di C 1.7 l assicurazione non copre le pretese derivanti da danni a fondi stabili e opere sorti in relazione a lavori di scavo o trivellazioni sotterranee; le pretese per danni al progetto edile stesso e ai fondi e stabili che vi appartengono (compresi gli allestimenti collocati al loro interno). C In qualità di affittuario o locatario di locali, stabili o fondi C L assicurazione copre la responsabilità civile in veste di affittuario e locatario di locali (come appartamenti o camere), stabili e fondi, nella misura in cui non vengano utilizzati a scopo commerciale dalle persone assicurate. C L assicurazione copre le pretese derivanti da danni a locali presi in affitto o locati dalle persone assicurate (danni causati dagli affittuari e dai locatari), nella misura in cui non vengano utilizzati a scopo commerciale dalle persone assicurate. La copertura assicurativa si estende anche alle pretese per danni a parti dello stabile, impianti e installazioni ad uso comune, (come cantine, mansarde e garage). Per ogni sinistro, la persona assicurata deve farsi carico della franchigia convenuta nella polizza per i danni causati dagli affittuari e locatari. In caso di trasloco da un appartamento abitato dallo stipulante stesso, la franchigia convenuta nella polizza è calcolata una sola volta, anche se nel corso della durata dell affitto/della locazione si sono verificati più danni. Se al trasloco dall'oggetto affittato o locato non è possibile determinare il momento esatto in cui è stato causato il danno e la durata della copertura assicurativa è più breve della durata dell affitto o della locazione, l'indennizzo è calcolato in base al rapporto tra la durata complessiva del contratto d affitto o di locazione e la durata della copertura assicurativa. C A complemento di C 1.7 l assicurazione non copre la responsabilità civile per danni derivanti da modifiche intenzionali dell oggetto in affitto o locazione nonché il ripristino dello stato originale. C Praticando un hobby o uno sport amatoriale L assicurazione copre la responsabilità civile per i danni derivanti dalla pratica di hobby o uno sport Per i tipi di sport sottoelencati, si applica quanto segue: ippica: l assicurazione copre la responsabilità civile derivante dalla pratica dell ippica, anche in relazione alla partecipazione a manifestazioni di ippica; kite-surf: l assicurazione copre la responsabilità civile nonostante il sussistere di un obbligo assicurativo legale per danni occorsi durante la pratica del kite-surf su acque autorizzate dalle autorità a tale scopo. golf (Hole-in-One): se convenuto nella polizza, anche in assenza di una responsabilità civile legale, la Compagnia, nell'ambito di tornei di golf ufficiali, si assume le spese di consumazione nel club house in occasione dei festeggiamenti per il raggiungimento di un hole-in-one di una persona assicurata. Il raggiungimento dell'holein-one deve essere comprovato inoltrando la score card timbrata e firmata del golf club. A complemento di C 1.7 l assicurazione non copre le pretese per danni a cavalli presi a noleggio o in prestito (sotto riserva di un accordo speciale nella polizza ai sensi C 2.5); per danni che si verificano in relazione alla caccia (sotto riserva di un accordo speciale nella polizza ai sensi C 2.6). C In qualità di detentore di animali L assicurazione copre la responsabilità civile in veste di detentore di animali domestici. A complemento di C 1.7 l assicurazione non copre la responsabilità civile per danni in qualità di detentore di animali utilizzati per la caccia (sotto riserva di un accordo speciale ai sensi di C 2.6); in qualità di detentore di animali feroci e velenosi; in qualità di detentore di animali per i quali al domicilio dello stipulante è necessario un accordo speciale delle autorità, di cui la persone assicurate non dispongono. C In qualità di possessore di armi L assicurazione copre la responsabilità civile in qualità di tiratore e possessore di armi e munizioni. A complemento di C 1.7 l assicurazione non copre la responsabilità civile in qualità di cacciatore (sotto riserva di un accordo speciale nella polizza ai sensi di C 2.6). C In qualità di membro dell esercito, dei vigili del fuoco o della protezione civile L assicurazione copre la responsabilità civile in veste di membro dell esercito svizzero, della protezione civile e del servizio dei vigili del fuoco pubblico. A complemento di C 1.7 l assicurazione non copre i danni che occorrono in relazione a eventi bellici. C Da attività lucrativa secondaria L'assicurazione copre la responsabilità civile delle persone assicurate derivante da un'attività lucrativa secondaria indipendente in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, nella misura in cui il reddito annuo dell'attività lucrativa secondaria non superi l'importo concordato nella polizza per anno. A complemento di C 1.7 l assicurazione non copre la responsabilità civile derivante da attività lucrativa dipendente (contratto di lavoro); per danni a oggetti presi in consegna o rimessi a scopo di lavorazione ai sensi di C 2.2; in relazione a un attività medica o paramedica nonché a tatuaggi, piercing, trucco permanente e trattamenti laser; in relazione all organizzazione, preparazione ed esecuzione di attività del tempo libero (ad esempio in veste di guida alpina, maestro di sci o di viaggi in carrozza) e attività di trasporto (ad esempio bungee-jumping, river rafting o canyoning); per attività per cui è obbligatoria una copertura assicurativa; per danni che si verificano in Canada e negli USA. C In qualità di datore di lavoro di personale domestico privato L assicurazione copre le pretese per danni causati da impiegati privati, dipendenti e altro personale ausiliare dello stipulante in occasione di lavori eseguiti in relazione all'economia domestica, allo stabile, al fondo o alle relative installazioni assicurate. A complemento di C 1.7 l assicurazione non copre gli imprenditori indipendenti e i professionisti nonché i loro subappaltatori. C In qualità di conducente di biciclette e motocicli L assicurazione copre la responsabilità civile in qualità di conducente di biciclette e veicoli a queste equiparati ai sensi dell'ordinanza sull'assicurazione dei veicoli svizzera. L assicurazione copre la responsabilità civile in qualità di utente di motocicli esclusivamente per danni coperti dall assicurazione responsabilità civile del motociclo utilizzato, nella misura in cui questi superano la somma d assicurazione convenuta. A complemento di C 1.7 l assicurazione non copre la responsabilità civile in qualità di utente di veicoli per i quali non è stata stipulata un assicurazione responsabilità civile prescritta dalla legge o dalle autorità; durante corse non autorizzate dalla legge, dalle autorità o vietate per altre ragioni. d'assicurazioni SA, San Gallo Pagina 14/17

15 C In qualità di conducente di veicoli a motore appartenenti a terzi L assicurazione copre la responsabilità civile in qualità di conducente di veicoli a motore appartenenti a terzi fino a un peso complessivo di 3,5 tonnellate (incl. motocicli e ciclomotori) per danni coperti dall assicurazione di responsabilità civile del veicolo usato, nella misura in cui questi superano la somma d assicurazione stabilita nella stessa e danni di persone, le cui pretese sono parzialmente o totalmente escluse dall assicurazione di responsabilità civile del veicolo usato; sovrappremi per l assicurazione di responsabilità civile del veicolo usato, dovuti a un peggioramento del grado di premio. I sovrappremi sono calcolati in base al numero di anni d assicurazione necessari per raggiungere il grado di premio valevole prima del sinistro. Per questo calcolo si tiene conto del premio di base e del grado di premio valevoli al momento del sinistro. Eventuali altri sinistri non vengono presi in considerazione. Il risarcimento per sovrappremi non ha luogo se la Compagnia rimborsa all assicuratore di responsabilità civile l importo die suoi oneri (detratta la franchigia). L'assicurazione copre pure le pretese per danni che una persona assicurata causa, in qualità di passeggero, a un veicolo a motore di terzi da essa usato. Se i danni sono già stati risarciti da un'assicurazione casco, la Compagnia paga solo un'eventuale franchigia e un sovrappremio. Il relativo calcolo avviene in base al capoverso 1, punto 2 di cui sopra. A complemento di C 1.7 l assicurazione non copre i danni al veicolo usato, nella misura in cui non siano assicurati ai sensi di C , capoverso 2 o di C 2.3; i danni a oggetti trasportati, eccetto a bagagli ed effetti personali di passeggeri; i danni insorti in seguito all utilizzo di veicoli, i cui proprietari corrispondono ad una persona assicurata ai sensi di C o C 2.7.3; i danni causati durante corse non autorizzate dalle legge, dalle autorità o vietate per altre ragioni; i danni causati durante la partecipazione a gare di motorismo e il rispettivo allenamento come pure altre corse su percorsi di gara; i danni durante viaggi che una persona assicurata effettua dietro compenso; le pretese di regresso e di compensazione delle assicurazioni concluse per il veicolo a motore in questione. C In qualità di detentore e utente di aeromodelli L assicurazione copre la responsabilità civile della persona assicurata in qualità di detentore e derivante dall utilizzo privato di aeromodelli fino a un peso complessivo massimo di 30 kg. A complemento di C 1.7 l assicurazione non copre i danni ad aeromodelli che una persona assicurata ha preso in consegna o che le sono stati affidati. C 2.2 Danni a oggetti presi in consegna o rimessi a scopo di lavorazione L assicurazione copre le pretese per danni a oggetti che una persona assicurata ha temporaneamente e legalmente preso in consegna o che le sono stati affidati; causati a oggetti in seguito all'esercizio o al mancato esercizio di un'attività di una persona assicurata sugli o con gli oggetti stessi. A complemento di C 1.7 l assicurazione non copre i danni a veicoli a motore per cui in Svizzera è prescritta un assicurazione responsabilità civile nonché ai rimorchi (sotto riserva di un accordo speciale nella polizza ai sensi di C 2.3); i danni a natanti di qualsiasi tipo per cui in Svizzera è prescritta un assicurazione di responsabilità civile nonché alle tavole da surf( sotto riserva di un accordo speciale nella polizza ai sensi di C 2.4); i danni ad aeromobili di qualsiasi tipo per cui in Svizzera è prescritta un assicurazione responsabilità civile; i danni a cavalli ( sotto riserva di un accordo speciale nella polizza ai sensi di C 2.5); i danni a locali, stabili e fondi presi in affitto o locati, purché non siano assicurati ai sensi di C 2.1.5; i danni a oggetti con o su cui una persona assicurata svolge un attività dietro compenso o che appartengono al suo datore di lavoro; i danni a oggetti per cui sussiste una riserva di proprietà, presi in leasing o che sono oggetti di un contratto di compravendita; i danni al materiale dell esercito, dei vigili del fuoco e della protezione civile; i danni a oggetti preziosi, oggetti d arte (come dipinti, sculture), gioielli, orologi, contanti, assegni di viaggio, carte di credito e di clienti, cartevalori, software, supporto dati, documenti e piani; pretese di regresso e compensazione di terzi per prestazioni che questi hanno fornito alle parti lese C 2.3 Danni a veicoli a motore di terzi utilizzati C Solo se indicate nella polizza e fino a concorrenza della somma d assicurazione concordata nella stessa, l assicurazione copre le pretese derivanti da danni che la persona assicurata, in conformità a C o C causa in qualità di conducente a un veicolo a motore di peso complessivo fino a 3,5 tonnellate e al relativo rimorchio appartenenti a terzi. Tali danni sono assicurati in caso di utilizzo occasionale, al massimo però durante 30 giorni per anno civile, indipendentemente se tale uso avviene durante giorni singoli o consecutivi. Non sono considerati veicoli di terzi e pertanto non sono assicurati a complemento di C 1.7 i veicoli il cui detentore è una persona assicurata ai sensi di C o C C Se i danni sono coperti dall'assicurazione casco del veicolo a motore di terzi utilizzato, la Compagnia paga solo un'eventuale franchigia nonché un sovrappremio. Quest'ultimo viene determinato analogamente ai danni dovuti all'uso di veicoli a motore di terzi ai sensi di C , capoverso 1, punto 2. La franchigia concordata nella polizza vale anche se le prestazioni della Compagnia consistono solo nel pagamento della franchigia o del sovrappremio per l'assicurazione casco. A complemento di C 1.7 l assicurazione non copre le pretese per danni causati durante le corse non autorizzate dalla legge, dalle autorità o vietate per altre ragioni; danni causati durante la partecipazione a gare di motorismo e il rispettivo allenamento come pure altre corse su percorsi di gara; danni durante corse che una persona assicurata effettua dietro compenso e per danni a veicoli il cui detentore è il datore di lavoro di una persona assicurata; danni a veicoli il cui detentore è un noleggiatore professionale; danni a veicoli il cui detentore è un azienda dell industria dei veicoli a motore, tranne che si tratti di danni occorsi a un veicolo di sostituzione messo a disposizione durante dei lavori di riparazione o manutenzione; spese derivanti dall impossibilità di utilizzare il veicolo danneggiato; le pretese di regresso e di compensazione delle assicurazioni concluse per il veicolo in questione. C 2.4 Danni a natanti e tavole da surf di terzi utilizzati C Solo se indicate nella polizza e fino a concorrenza della somma d assicurazione concordata nella stessa, l assicurazione copre le pretese derivanti da danni che una persona assicurata, in conformità a C o C 2.7.3, causa al natante o alla tavola da surf da essa utilizzati e appartenenti a terzi. Tali danni sono assicurati in caso di utilizzo occasionale, al massimo però durante 30 giorni per anno civile, indipendentemente se tale utilizzo avviene durante giorni singoli o consecutivi. A complemento di C 1.7 non sono considerati di terzi e pertanto non coperti dall assicurazione i natanti, il cui detentore convive con lo stipulante o il cui detentore è una persona assicurata ai sensi di C o C C Se i danni sono coperti da un assicurazione casco per il natante o della tavola da surf di terzi utilizzati, la Compagnia paga solo un eventuale franchigia nonché un sovrappremio. Quest ultimo viene determinato analogamente ai danni dovuti all uso di veicoli a motore di terzi ai sensi di C , capoverso 1, punto 2. La franchigia concordata nella polizza vale anche se le prestazioni della Compagnia consistono solo nel pagamento della franchigia o del sovrappremio per l assicurazione casco. Eventuali altri sinistri non vengono presi in considerazione. d'assicurazioni SA, San Gallo Pagina 15/17

16 A complemento di C 1.7 l assicurazione non copre le pretese per danni causati durante corse non autorizzate dalla legge, dalle autorità o vietate per altre ragioni; danni insorti in occasione di competizioni o regate e dei relativi allenamenti; danni durante navigazioni che una persona assicurata effettua dietro compenso; danni a natanti o a tavole da surf di noleggiatori professionali; spese derivanti dall impossibilità di utilizzare il natante o la tavola da surf danneggiati; le pretese di regresso e di compensazione delle assicurazioni concluse per il natante o la tavola da surf in questione. C 2.5 Danni a cavalli presi in locazione o in prestito C Solo se indicata nella polizza l'assicurazione copre la responsabilità civile delle persone assicurate ai sensi di C und C per danni a cavalli presi in locazione o in prestito. C La protezione assicurativa si estende alle pretese avanzate in caso di morte, perdita di valore, impossibilità temporanea di utilizzo, spese di veterinario in seguito a danni verificatisi accidentalmente. Le prestazioni in caso di sinistro sono limitate dalla somma d assicurazione convenuta a questo scopo nonché, in caso di perdita di salario in seguito alla temporanea impossibilità d utilizzo del cavallo, dall indennizzo giornaliero concordato per ogni giorno lavorativo. C In caso di morte di un cavallo la Compagnia deve essere informata tempestivamente affinché si possa procedere a un autopsia eseguita sul corpo dell animale o a un esame. Tale obbligo vale anche per i casi in cui bisogna disporre l uccisione del cavallo. C 2.6 Danni relativi alla caccia Solo se indicata nella polizza l'assicurazione copre la responsabilità civile delle persone assicurate ai sensi di C e C in qualità di cacciatori, guardiacaccia, affittuari di una riserva di caccia e partecipanti a manifestazioni sportive di caccia (come esercitazioni di tiro). L assicurazione copre altresì la responsabilità civile di ausiliari di caccia, quali i guardiacaccia e mandriani, nell esercizio delle loro funzioni al servizio della persona assicurata. A complemento di C 1.7 l assicurazione non copre la responsabilità civile derivante dalla caccia senza permesso di caccia valevole e dalla consapevole violazione di prescrizioni legali o delle autorità concernenti la caccia e la protezione della selvaggina; la responsabilità civile in Stati che non riconoscono gli attestati di assicurazione di compagnie assicurative svizzere in seguito a mancanza d ammissione (ad es. Francia); le pretese per danni alle foreste e alle colture. C 2.7 Persone assicurate C Assicurazione individuale o familiare A seconda della convenzione conclusa, l'assicurazione copre la responsabilità civile del solo stipulante sotto forma di assicurazione individuale, dello stipulante e della sua famiglia sotto forma di assicurazione familiare. Fanno parte della famiglia le persone che convivono con lo stipulante nella stessa economia domestica e che non esercitano un attività lucrativa; il suo coniuge o il suo partner. È ritenuto partner la persona che convive con lo stipulante nella stessa economia domestica; i suoi figli celibi non esercitanti un attività lucrativa nonché i figli celibi che svolgono un attività lucrativa e convivono nella stessa economia domestica. I figli del partner sono equiparati ai propri figli. C Cerchia di persone inoltre assicurate in entrambi i generi di assicurazione L'assicurazione copre anche indipendentemente dal genere di assicurazione scelto (assicurazione individuale o familiare) la responsabilità civile dei bambini minorenni che soggiornano temporaneamente presso lo stipulante; di un terzo quale capo famiglia, per danni causati da una persona assicurata che soggiorna temporaneamente presso di lui se l ospitalità non è concessa per scopi professionali; delle persone impiegate nell economia domestica dello stipulante, derivante dall esercizio delle loro incombenze contrattuali di lavoro; delle persone incaricate dell amministrazione, del servizio e della manutenzione degli stabili, fondi, locali e installazioni assicurati, per danni derivanti dall esercizio delle loro incombenze contrattuali di lavoro. L assicurazione non copre tuttavia gli imprenditori indipendenti (amministrazioni di proprietà, imprese artigianali, ecc.) e le persone che lavorano per queste imprese; di un terzo quale detentore temporaneo di animali domestici appartenenti a una persona assicurata, a condizione che gli animali non siano accolti per scopi professionali; del proprietario del fondo, se la persona assicurata è proprietaria di uno stabile assicurato, ma non del fondo che vi appartiene (diritto di superficie). C Inclusione di altre persone L assicurazione copre la responsabilità civile di altre persone solo in base a convenzione speciale. C Cambio del genere d assicurazione Dall assicurazione individuale all assicurazione familiare Se lo stipulante si sposa o inizia un regime di convivenza nel corso della durata dell'assicurazione, a partire da quella data l'assicurazione è considerata assicurazione familiare. La relativa comunicazione alla Compagnia deve essere effettuata nel giro di 12 mesi, in modo che sia possibile modificare il contratto. Il sovrappremio ha effetto a partire dalla data di modifica del corrispettivo rapporto di rischio. Dall assicurazione familiare all assicurazione individuale Se nel corso della durata dell'assicurazione lo stipulante dovesse ritrovarsi a vivere da solo, a partire dal momento che la Compagnia riceve la sua comunicazione sarà valevole l'assicurazione individuale. A partire da questo giorno, il premio sarà ridotto in corrispondenza. C 2.8 Prestazioni senza responsabilità legale C Per persone incapaci di discernimento L'assicurazione copre, fino all'importo indicato nella polizza per ogni sinistro le pretese derivanti da danni materiali e corporali causati da membri della comunione domestica privi della facoltà di discernimento, anche se il capo famiglia ha ottemperato ai suoi obblighi di sorveglianza e non ne è dunque responsabile, nella misura in cui lo stesso atto avrebbe giustificato una responsabilità legale. C Altro L assicurazione copre anche senza responsabilità legale fino all importo indicato nella polizza per ogni sinistro le pretese per danni materiali che una persona assicurata arreca a terzi durante la pratica di uno sport o un gioco; danni causati a un terzo assicurato quale capo famiglia ai sensi di C 2.7.2, punto 2 da una persona assicurata che soggiorna temporaneamente e gratuitamente presso di lui; danni causati a un terzo assicurato quale detentore di animali domestici ai sensi di C 2.7.2, punto 5 da un animale da lui accolto temporaneamente e gratuitamente. C A complemento di C 1.7 l assicurazione non copre le pretese di regresso e di compensazione di terzi per prestazioni da loro accordate alle parti lese. C 2.9 Protezione giuridica in caso di procedura penale C Se in seguito ad un evento assicurato viene avviato un procedimento penale, la Compagnia assume, nei limiti dell'importo concordato nella polizza, gli oneri che ne risultano per la persona assicurata (ad es. onorari di avvocati, spese legali e peritali, spese legali aggiudicate al querelante) nonché le spese a carico della stessa in seguito alla procedura penale. A complemento di C 1.7 l assicurazione non copre gli oneri penali o analoghi (ad es. le multe). d'assicurazioni SA, San Gallo Pagina 16/17

17 C Assieme alla persona assicurata la Compagnia incarica un avvocato della difesa penale di quest'ultima. Se la persona assicurata non accetta uno degli avvocati proposti dalla Compagnia, sarà essa stessa a dover presentare tre proposte alla Compagnia, che a sua volta sceglierà l'avvocato incaricato della difesa. L'assicurazione non copre le spese per un avvocato incaricato della difesa senza l'autorizzazione della Compagnia. C Se in base all'incarto ufficiale, la Compagnia ritiene che un ricorso o l'appello a un'istanza superiore sarebbe del tutto infruttuoso, essa può rifiutare l'avvio di una simile procedura. C Le spese processuali e le altre spese legali attribuite alla persona assicurata spettano alla Compagnia sino a concorrenza delle sue prestazioni, purché esse non rappresentino un indennizzo per le spese personali sostenute dalla persona assicurata stessa o un compenso per i servizi da essa prestati. La persona assicurata è tenuta a trasmettere immediatamente alla Compagnia tutte le comunicazioni e ordinanze riguardanti il procedimento disciplinare o penale e attenersi alle sue disposizioni. La persona assicurata che prende provvedimenti di propria iniziativa o trasgredisce le disposizioni della Compagnia, in particolare se ricorre a mezzi legali senza il consenso esplicito della Compagnia, agisce a proprio rischio e pericolo. Se tuttavia è provato che tale condotta della persona assicurata dà un risultato nettamente più favorevole, la Compagnia rimborserà successivamente le spese nell'ambito delle precedenti disposizioni. C 2.10 Rinuncia alla riduzione della prestazione in caso di colpa grave C Solo se convenuto nella polizza, la Compagnia rinuncia al suo diritto legale di rivalsa e di riduzione della prestazione assicurativa verso lo stipulante e le persone assicurate se il sinistro è stato causato per colpa grave ai sensi dell'art. 14 della Legge federale sul contratto d'assicurazione. C La rinuncia al diritto di rivalsa o di riduzione della prestazione assicurativa non ha luogo se la persona assicurata ha provocato il sinistro in stato di ebbrezza o sotto l effetto di stupefacenti o medicinali o se, utilizzando un veicolo a motore di terzi si è opposta o sottratta intenzionalmente a una prova del sangue, a un analisi dell alito o a un altro esame che è stato ordinato oppure ha eluso lo scopo di tali provvedimenti; utilizzando un veicolo a motore di terzi ha superato in modo rilevante la velocità massima ammessa, ai sensi dell art. 90, capoverso 4 della LCStr; il furto del veicolo a motore, del rimorchio o del motociclo di terzi è da ricondurre a un azione o un omissione per colpa grave (in particolare non chiudere a chiave il veicolo, lasciare inserite le chiavi nel quadro d accensione, non attivare un impianto antifurto o l immobilizzatore e simili); in caso di utilizzo di veicoli a motore o motocicli di terzi il conducente del veicolo al momento del verificarsi dell evento assicurato non ha ancora compiuto il 25 anno d età e non è in possesso da almeno 2 anni della licenza di condurre che lo autorizza a guidare il veicolo assicurato. C 3 Responsabilità civile per stabili C 3.1 Oggetto dell assicurazione L assicurazione copre la responsabilità civile legale per gli stabili e fondi designati nella polizza, nella misura in cui il danno abbia un nesso causale con lo stato o la manutenzione di tali stabili e fondi oppure con l'esercizio dei diritti di proprietà ad essi relativi. L'assicurazione include anche la responsabilità civile derivante dalla proprietà degli impianti e delle installazioni appartenenti agli stabili e ai fondi assicurati, quali in particolare cisterne e contenitori analoghi; ascensori per persone e merci; posti di parcheggio e fabbricati adibiti a parcheggio per autoveicoli; parchi giochi per bambini (con attrezzi, piscina per bambini, ecc.), piscine coperte e scoperte ad uso privato, senza accesso per il pubblico, luoghi per bricolage e di ricreazione; edifici annessi (ripostigli per arnesi, box auto, serre, ecc.). A complemento di C 1.7 l assicurazione non copre le pretese avanzate dallo stipulante (con riserva di C 3.3, capoverso 2) nonché le pretese per i danni che colpiscono lo stipulante stesso; le pretese del coniuge e dei parenti di una persona assicurata nei confronti di quest ultima. Sono considerati parenti i familiari in linea ascendente e discendente e, qualora conviventi nella stessa comunione domestica, suoi i fratelli e le sue sorelle; le pretese derivanti da danni a oggetti che una persona assicurata ha rilevato per scopi d'uso, di lavorazione, di custodia o di trasporto o per altre ragioni (per es. in commissione, per esposizione) o che essa ha preso in affitto o in locazione; danni a oggetti con o sui quali la persona assicurata esercita o omette di esercitare un'attività (per es. lavorazione, riparazione, carico o scarico di un veicolo); la responsabilità civile per danni causati da sostanze introdotte in impianti destinati al deposito, alla preparazione o alla rimozione di residui o di altri prodotti di rifiuto. Tale disposizione non si applica alle pretese derivanti da danni causati agli impianti di depurazione e di trattamento preliminare delle acque di scolo. C 3.2 Persone assicurate L assicurazione copre la responsabilità civile delle seguenti persone: C dello stipulante, in qualità di proprietario degli stabili e dei fondi. Se lo stipulante è una comunione di proprietari di tutti i beni (ad es. una comunione ereditaria ), o se egli ha concluso l'assicurazione per conto di terzi, i membri della comunione di proprietari di tutti i beni, o le altre persone a cui è stata intestata l'assicurazione, hanno gli stessi diritti e obblighi dello stipulante; C dei dipendenti e di altro personale ausiliare dello stipulante (ad eccezione di imprenditori e professionisti indipendenti ai quali ricorre lo stipulante) nell'esercizio delle loro incombenze riguardanti gli stabili, i fondi e gli impianti assicurati. A complemento di C 1.7 l assicurazione non copre le pretese di regresso e di compensazione di terzi per prestazioni che questi hanno fornito alle parti lese; C del proprietario del fondo, se lo stipulante è soltanto proprietario dello stabile, ma non del fondo (diritto di superficie). C Nella polizza o nelle CGA, il termine "stipulante" designa le persone menzionate in C 3.2.1, mentre il termine "persone assicurate" comprende tutte le persone menzionate da C a C C 3.3 Comproprietà e proprietà comune Nel caso di comproprietà o proprietà comune dello stabile o del fondo assicurato o di parti di essi (per es. fabbricati adibiti a parcheggio per autoveicoli, strade, piazze, antenne) l assicurazione copre la relativa responsabilità civile di tutti i proprietari. In caso di comproprietà l assicurazione copre anche le pretese per i danni subiti dai comproprietari. Sono equiparati al comproprietario o proprietario comune i membri delle loro famiglie. A complemento di C 1.7 l assicurazione non copre le pretese in caso di comproprietà: per la parte del danno corrispondente alla quota di proprietà del comproprietario in questione, per i danni allo stabile o al fondo assicurato stesso; in caso di proprietà comune: per danni imputabili ai comproprietari. d'assicurazioni SA, San Gallo Pagina 17/17

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