Misure per la giustizia tributaria digitale. Condividi
|
|
- Carolina Boni
- 4 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Condividi L articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (di seguito riportato), reca alcune modifiche al decreto legislativo n. 546 del 1992 sul processo tributario, volte a estendere le possibilità di trasmissione telematica delle comunicazioni e notificazioni inerenti il processo, agevolare le procedure in materia di certificazione di conformità relative alle copie di atti, provvedimenti e documenti, rendere possibile la partecipazione a distanza delle parti all udienza pubblica. In particolare, il comma 1 dell articolo in esame reca: a) alcune modifiche all articolo 16-bis (Comunicazioni e notificazioni per via telematica) del decreto legislativo n. 546 del 1992; b) l aggiunta, al medesimo decreto legislativo, dell articolo 25-bis. 1
2 Le modifiche dell articolo 16-bis riguardano: l integrazione della rubrica con il riferimento ai depositi telematici, cosicché la nuova rubrica recita: «Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici»; la sostituzione del quarto periodo del comma 1 in modo che la comunicazione si intenda perfezionata con la ricezione avvenuta nei confronti di almeno uno dei difensori della parte; la sostituzione del comma 2 in modo tale che nelle ipotesi di mancata indicazione dell indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte ed ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario (ad esempio: casella di PEC piena ovvero PEC non più attiva), le comunicazioni siano eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria e che le notificazioni siano eseguite ai sensi dell articolo 16. Come precisato dalla relazione accompagnatoria nelle predette ipotesi, le notificazioni si intendono perfezionate con il deposito in Commissione tributarie solo laddove sono state esperite preventivamente le procedure di notifica indicate nell articolo 16. la sostituzione del comma 3 in modo da prevedere che le notificazioni e i depositi di atti processuali, documenti e provvedimenti giurisdizionali siano fatti esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163 (in Finanza & Fisco n. 4/2014, pag. 371), e nei successivi decreti di attuazione, mentre nella precedente formulazione la trasmissione telematica rappresentava una facoltà. Si aggiunge, inoltre, che, in casi eccezionali, il Presidente della Commissione tributaria o il Presidente di sezione, se il ricorso è già iscritto a ruolo, ovvero il collegio se la questione sorge in udienza, con provvedimento motivato possano autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle telematiche (lett. a), n. 4); l inserimento del comma 3-bis, in base al quale i soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell articolo 12, comma 2, hanno facoltà di utilizzare, per le notifiche e i depositi, le modalità telematiche indicate nel comma 3, previa indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo dell indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni (lett. a), n. 2
3 5);. Si ricorda che sulla base di quanto previsto dal comma 5 del presente articolo le disposizioni contenute nei suddetti commi 3 e 3-bis dell articolo 16-bis del decreto legislativo n. 546 del 1992, si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1 luglio Il comma 1, lettera b) dell articolo 16 dispone, altresì, l inserimento, dopo l articolo 25, dell art. 25-bis riguardante il potere di certificazione della conformità, i cui 5 commi prevedono, nell ordine: che, al fine del deposito e della notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l ente impositore, l agente della riscossione ed i soggetti iscritti nel citato Albo per la riscossione degli enti locali (articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997), attestino la conformità della copia al predetto atto secondo le modalità del Codice dell amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005); che analogo potere di attestazione di conformità sia esteso, anche per l estrazione di copia analogica, agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, formato dalla segreteria della Commissione tributaria ai sensi dell articolo 14 del decreto del Ministro dell economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell ufficio di segreteria. Detti atti e provvedimenti, presenti nel fascicolo informatico o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell ufficio di segreteria, equivalgono all originale anche se privi dell attestazione di conformità all originale da parte dell ufficio di segreteria; che la copia informatica o cartacea munita dell attestazione di conformità ai sensi dei commi precedenti equivale all originale o alla copia conforme dell atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico; che l estrazione di copie autentiche ai sensi del presente articolo esonera dal pagamento dei diritti di copia; che nel compimento dell attestazione di conformità i soggetti di cui al presente articolo 3
4 assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali. Il comma 2 dell articolo in esame prevede che l articolo 16-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 546 del 1992, nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, si interpreta nel senso che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità prevista dal decreto del Ministro dell economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163 (in Finanza & Fisco n. 4/2014, pag. 371), e dai relativi decreti attuativi, indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte (carta o telematico) nonché dall avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche. Il comma 3 dispone che in tutti i casi in cui debba essere fornita la prova della notificazione o della comunicazione eseguite a mezzo di posta elettronica certificata e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, il difensore o il dipendente di cui si avvalgono l ente impositore, l agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell albo per la riscossione degli enti locali, provvedano ai sensi dell articolo 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53 del 1994, n. 53 in base ai quali l avvocato può estrarre copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e attestarne la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell articolo 23, comma 1, del CAD. I soggetti di cui al periodo precedente nel compimento di tali attività assumono ad ogni effetto la veste di pubblico ufficiale. Il comma 4 consente la partecipazione a distanza delle parti all udienza pubblica di cui all articolo 34 del decreto legislativo n. 546 del 1992, su apposita richiesta formulata da almeno una delle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo, mediante un collegamento audiovisivo tra l aula di udienza e il luogo del domicilio indicato dal contribuente, dal difensore, dall ufficio impositore o dai soggetti della riscossione con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto. Il luogo dove la parte processuale si collega in audiovisione è equiparato all aula di udienza. Con uno o più provvedimenti del Direttore generale delle finanze, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e l Agenzia per l Italia Digitale, sono individuate le regole tecnicooperative per consentire la partecipazione all udienza a distanza, la conservazione della 4
5 visione delle relative immagini, e le Commissioni tributarie presso le quali attivare l udienza pubblica a distanza. Almeno un udienza per ogni mese e per ogni sezione è riservata alla trattazione di controversie per le quali è stato richiesto il collegamento audiovisivo a distanza. Il comma 5 prevede che le disposizioni di cui alla lettera a), numeri 4) e 5), del comma 1 si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1 luglio Il testo dell articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 Art. 16 Giustizia tributaria digitale 1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all articolo 16-bis (1): 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici»; 2) nel comma 1, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «La comunicazione si intende perfezionata con la ricezione avvenuta nei confronti di almeno uno dei difensori della parte.»; 3) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nelle ipotesi di mancata indicazione dell indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte ed ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria. Nei casi di cui al periodo precedente le notificazioni sono eseguite ai sensi dell articolo 16.»; 4) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le 5
6 disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione. In casi eccezionali, il Presidente della Commissione tributaria o il Presidente di sezione, se il ricorso è già iscritto a ruolo, ovvero il collegio se la questione sorge in udienza, con provvedimento motivato possono autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle telematiche.»; 5) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. I soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell articolo 12, comma 2, hanno facoltà di utilizzare, per le notifiche e i depositi, le modalità telematiche indicate nel comma 3, previa indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo dell indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni.»; b) dopo l articolo 25, è aggiunto il seguente: «Art. 25-bis (Potere di certificazione di conformità). 1. Al fine del deposito e della notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l ente impositore, l agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell albo di cui all articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, attestano la conformità della copia al predetto atto secondo le modalità di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n Analogo potere di attestazione di conformità è esteso, anche per l estrazione di copia analogica, agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, formato dalla segreteria della Commissione tributaria ai sensi dell articolo 14 del decreto del Ministro dell economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell ufficio di segreteria. Detti atti e provvedimenti, presenti nel fascicolo informatico o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell ufficio di segreteria, equivalgono all originale anche se privi dell attestazione di conformità all originale da parte dell ufficio di segreteria. 3.La copia informatica o cartacea munita dell attestazione di conformità ai sensi dei commi precedenti equivale all originale o alla copia conforme dell atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico. 4. L estrazione di copie autentiche ai sensi del presente articolo, esonera dal pagamento 6
7 dei diritti di copia. 5. Nel compimento dell attestazione di conformità i soggetti di cui al presente articolo assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.». 2. L articolo 16-bis, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (1), nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si interpreta nel senso che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità prevista dal decreto del Ministro dell economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai relativi decreti attuativi, indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte nonché dall avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche. 3. In tutti i casi in cui debba essere fornita la prova della notificazione o della comunicazione eseguite a mezzo di posta elettronica certificata e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, il difensore o il dipendente di cui si avvalgono l ente impositore, l agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell albo di cui all articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (2), provvedono ai sensi dell articolo 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 (3). I soggetti di cui al periodo precedente nel compimento di tali attività assumono ad ogni effetto la veste di pubblico ufficiale. 4. La partecipazione delle parti all udienza pubblica di cui all articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (4), può avvenire a distanza, su apposita richiesta formulata da almeno una delle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo, mediante un collegamento audiovisivo tra l aula di udienza e il luogo del domicilio indicato dal contribuente, dal difensore, dall ufficio impositore o dai soggetti della riscossione con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto. Il luogo dove la parte processuale si collega in audiovisione è equiparato all aula di udienza. Con uno o più provvedimenti del direttore generale delle finanze, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria e l Agenzia per l Italia Digitale, sono individuate le regole tecnicooperative per consentire la partecipazione all udienza a distanza, la conservazione della visione delle relative immagini, e le Commissioni tributarie presso le quali attivare l udienza pubblica a distanza. Almeno un udienza per ogni mese e per ogni sezione è riservata alla trattazione di controversie per le quali è stato richiesto il collegamento audiovisivo a distanza. 7
8 5. Le disposizioni di cui alla lettera a), numeri 4) e 5), del comma 1 si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1 luglio Agli oneri derivanti dal comma 1, capoverso art. 25-bis, comma 4, valutati in euro annui a decorrere dal 2019 si provvede ai sensi dell articolo 26. Nota (1) D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 Art. 16-bis Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici (1) (Rubrica così sostituita alla precedente «Comunicazione e notificazioni per via telematica» dall art. 16, comma 1, lett. a), n. 1), del DL 23/10/2018, n. 119, a decorrere dal ) 1. Le comunicazioni sono effettuate anche mediante l utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi dell articolo 76 del decreto legislativo n. 82 del L indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. La comunicazione si intende perfezionata con la ricezione avvenuta nei confronti di almeno uno dei difensori della parte. (Il periodo da «La comunicazione» fino a «difensori della parte.» è stato così sostituito al precedente «Nei procedimenti nei quali la parte sta in giudizio personalmente e il relativo indirizzo di posta elettronica certificata non risulta dai pubblici elenchi, il ricorrente può indicare l indirizzo di posta al quale vuol ricevere le comunicazioni.» dall art. 16, comma 1, lett. a), n. 2), del DL 23/10/2018, n. 119, a decorrere dal ) 8
9 2. Nelle ipotesi di mancata indicazione dell indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte ed ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria. Nei casi di cui al periodo precedente le notificazioni sono eseguite ai sensi dell articolo 16. (Comma così sostituito dall art. 16, comma 1, lett. a), n. 3), del DL 23/10/2018, n. 119, a decorrere dal , al precedente che si riporta: «2. In caso di mancata indicazione dell indirizzo di posta elettronica certificata ovvero di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria.».) 3. (2) Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione. In casi eccezionali, il Presidente della Commissione tributaria o il Presidente di sezione, se il ricorso è già iscritto a ruolo, ovvero il collegio se la questione sorge in udienza, con provvedimento motivato possono autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle telematiche. (Comma così sostituito dall art. 16, comma 1, lett. a), n. 4), del DL 23/10/2018, n. 119, al precedente che si riporta: «3. (2) Le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione tributaria possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dei successivi decreti di attuazione.». Ai sensi dell art. 16, comma 5, del DL 23/10/2018, n. 119, tale sostituzione si applica ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal ) 3-bis. I soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi 9
10 dell articolo 12, comma 2, hanno facoltà di utilizzare, per le notifiche e i depositi, le modalità telematiche indicate nel comma 3, previa indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo dell indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni. (Comma inserito dall art. 16, comma 1, lett. a), n. 5), del DL 23/10/2018, n Ai sensi dell art. 16, comma 5, del DL 23/10/2018, n. 119, tale inserimento si applica ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal ) 4. L indicazione dell indirizzo di posta elettronica certificata valevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio eletto. (1) Articolo inserito dall art. 9, comma 1, lett. h), del D.Lgs. 24/09/2015, n. 156, a decorrere dal (2) Ai sensi dell art. 16, comma 2, del DL 23/10/2018, n. 119, il presente art. 16-bis, comma 3, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, nel testo vigente antecedentemente al data di entrata in vigore del sopracitato D.Lgs. n. 119/2018, si interpreta nel senso che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità prevista dal decreto del Ministro dell economia e delle finanze 23/12/2013, n. 163 (in Finanza & Fisco n. 4/2014, pag. 371), e dai relativi decreti attuativi, indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte nonché dall avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche. Ai sensi dell art. 12, comma 3, del D.Lgs. 24/09/2015, n. 156, tali disposizioni contenute nel presente comma 3 dell art. 16-bis del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, come modificato dall art. 9 del sopracitato D.Lgs. n. 156/2015, si applicano con decorrenza e modalità previste dai decreti di cui all art. 3, comma 3, del decreto del Ministro dell economia e delle finanze 23/12/2013, n Nota (2) D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 Istituzione dell imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, 10
11 delle aliquote e delle detrazioni dell Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali Art. 53 Albo per l accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali 1. Presso il Ministero delle finanze è istituito l albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni. 2. L esame delle domande di iscrizione, la revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall albo, la revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una apposita commissione in cui sia prevista una adeguata rappresentanza dell ANCI e dell UPI. 3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e di tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza Stato-città, sono definiti le condizioni ed i requisiti per l iscrizione nell albo, al fine di assicurare il possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la sussistenza di sufficienti requisiti morali e l assenza di cause di incompatibilità da parte degli iscritti, ed emanate disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento e alla durata in carica dei componenti della commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell albo, alle modalità per l iscrizione e la verifica dei presupposti per la sospensione e la cancellazione dall albo nonché ai casi di revoca e decadenza della gestione. Per i soggetti affidatari di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e altre entrate degli enti locali, che svolgano i predetti servizi almeno dal 1 gennaio 1997, può essere stabilito un periodo transitorio, non superiore a due anni, per l adeguamento alle condizioni e ai requisiti per l iscrizione nell albo suddetto. 4. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concernenti la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell imposta comunale sulla pubblicità. 11
12 Nota (3) L 21 gennaio 1994, n. 53 Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali Art Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull originale del provvedimento dell avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, ai sensi dell articolo 645 del codice di procedura civile e dell articolo 123 delle disposizioni per l attuazione, transitorie e di coordinamento del codice di procedura civile, il notificante provvede, contestualmente alla notifica, a depositare copia dell atto notificato presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento. 1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell atto notificato a norma dell articolo 3-bis, l avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n ter. In tutti i casi in cui l avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis. Nota (4) D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al governo contenuta nell art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n
13 Art. 34 Discussione in pubblica udienza 1. All udienza pubblica il relatore espone al collegio i fatti e le questioni della controversia e quindi il presidente ammette le parti presenti alla discussione. 2. Dell udienza è redatto processo verbale dal segretario. 3. La commissione può disporre il differimento della discussione a udienza fissa, su istanza della parte interessata, quando la sua difesa tempestiva, scritta o orale, è resa particolarmente difficile a causa dei documenti prodotti o delle questioni sollevate dalle altre parti. Si applica l articolo 31, comma 2, salvo che il differimento sia disposto in udienza con tutte le parti costituite presenti. 13
DECRETO-LEGGE 23 ottobre 2018, n (GU n.247 del )
DECRETO-LEGGE 23 ottobre 2018, n. 119 Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. (18G00151) (GU n.247 del 23-10-2018) Vigente al: 24-10-2018 Titolo I DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE Capo I
DettagliGiustizia tributaria 2019 e Giustizia Tributaria digitale
Fondazione Bresciana Studi Economico-giuridici Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cremona 6 marzo 2019 Giustizia tributaria 2019 e Giustizia Tributaria digitale Dr. Marco Valenti STATO
Dettagli[omissis] CAPO II DISPOSIZIONI PER GARANTIRE L'EFFETTIVITA' DEL PROCESSO TELEMATICO
Testo del DL Orlando sul PCT n. 90/2014 convertito con Legge in attesa di pubblicazione in GU (con, in grassetto, le novità introdotte dalla legge di conversione e, in testo barrato, il testo originario
Dettagli(Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali)
Art. 44 (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali) 1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16-bis del decretolegge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
DettagliSeminario di aggiornamento professionale per i Magistrati Tributari della Regione Sicilia. Luci ed ombre del Processo Tributario Telematico
Giustizia Tributaria Consiglio di Presidenza Palermo, 1 dicembre 2018 Seminario di aggiornamento professionale per i Magistrati Tributari della Regione Sicilia Luci ed ombre del Processo Tributario Telematico
DettagliArgomenti: 1) Facoltà per gli avvocati di effettuare notifiche in proprio via pec. 2) Brevi cenni sul deposito telematico
Argomenti: 1) Facoltà per gli avvocati di effettuare notifiche in proprio via pec 2) Brevi cenni sul deposito telematico Facoltà per gli avvocati di effettuare notifiche in proprio telematiche L. 12 novembre
DettagliDisposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013).
LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013). (GU n. 302 del 29-12-2012) Art. 1, comma 19 Al decreto-legge 18 ottobre
DettagliCopia sentenza senza conformità: in Cassazione il ricorso è procedibile
Articolo pubblicato su FiscoOggi (http://fiscooggi.it) Giurisprudenza Copia sentenza senza conformità: in Cassazione il ricorso è procedibile 3 Maggio 2019 Le sezioni unite sono di nuovo intervenute sulla
DettagliNotifiche tramite posta elettronica certificata (PEC): avvisi di accertamento e altri atti
12.2017 Settembre Notifiche tramite posta elettronica certificata (PEC): avvisi di accertamento e altri atti Sommario PREMESSA...... 2 UTILIZZO DELLA PEC...... 3 MODALITÀ DI NOTIFICAZIONE A MEZZO PEC E
DettagliNotifiche degli atti digitali nel Processo Tributario Telematico: modalità operative e criticità
Notifiche degli atti digitali nel Processo Tributario Telematico: modalità operative e criticità di Maurizio Villani Pubblicato il 18 luglio 2019 La circolare n.1/df del Ministero dell Economia e delle
DettagliStruttura didattica territoriale della Corte di Appello di Napoli Le notificazioni telematiche nel processo civile PARTE SECONDA
Struttura didattica territoriale della Corte di Appello di Napoli Le notificazioni telematiche nel processo civile PARTE SECONDA dott. Pietro Lupi Giudice del Tribunale di Napoli Avv. Roberto Arcella Componente
DettagliS T U D I O G O R I N I
Como, 19.7.2017 INFORMATIVA N. 29/2017 NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO E DI ALTRI ATTI TRAMITE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) INDICE 1 Premessa... pag. 2 2 Utilizzo della PEC... pag. 3 3 Modalità
DettagliIl processo tributario telematico
Il processo tributario telematico Referente informatico del Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Perugia IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO Sistema Informativo a supporto del Processo Tributario S.I.Gi.T.
DettagliPROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO. Torino, 10 marzo 17 avv. Stefano Cresta avv. Giuseppe Vitrani
PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO Torino, 10 marzo 17 avv. Stefano Cresta avv. Giuseppe Vitrani 1 Le fonti normative NORMATIVA DI RANGO PRIMARIO: D. LGS. 104 del 2010 (codice del processo amministrativo)
DettagliSTUDIO LEGALE DELLA CORTE
IACP Napoli 14 Novembre 2014 Il Sistema informativo della cancelleria civile e la notifica telematica Il Portale dei servizi telematici L accesso al sito web: http://pst.giustizia.it può essere anonimo
DettagliTutto quesiti: il processo tributario telematico
CIRCOLARE MONOGRAFICA PROCESSO TRIBUTARIO Le risposte alle domande dei professionisti di Armando Urbano 18 APRILE 2019 Il processo tributario telematico, dopo un periodo di rodaggio, durante il quale il
Dettagliart. 50 Cancellazione della causa dal ruolo Testo: in vigore dal 25/06/2008
art. 50 Cancellazione della causa dal ruolo Testo: in vigore dal 25/06/2008 1. Il primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Se nessuna delle parti compare
DettagliArt. 25. (Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile) 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
Art. 25. (Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile) 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) all articolo 125, primo comma, le parole: «il proprio
DettagliCAPO II - DISPOSIZIONI PER GARANTIRE L'EFFETTIVITA' DEL PROCESSO TELEMATICO
LEGGE 11 agosto 2014, n. 114 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli
DettagliDecreto crescita 2.0: Giustizia digitale - Processo civile telematico Decreto Legge n 179, G.U
Decreto crescita 2.0: Giustizia digitale - Processo civile telematico Decreto Legge 18.10.2012 n 179, G.U. 18.12.2012 DECRETO CRESCITA 2.0 (DL 179/2012 conv. con L 221/2012) Sezione VI GIUSTIZIA DIGITALE
DettagliSez. VI Giustizia Digitale - Obbligatorieta' del deposito telematico degli atti processuali (1)(A) Art. 16-bis.
DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 (in Suppl. ordinario n. 194 alla Gazz. Uff., 19 ottobre 2012, n. 245). - Decreto convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2012, n. 221 - Ulteriori misure
DettagliProcesso TRIBUTARIO Telematico (P.T.T.) Avv. Andrea Pontecorvo
Processo TRIBUTARIO Telematico (P.T.T.) Avv. Andrea Pontecorvo Trieste, addì 6 novembre 2015... SPECIFICHE TECNICHE per rendere pienamente operativo il processo tributario telematico: con il D.M. del Ministero
DettagliDecreto Fiscale. Proseguiamo con la pubblicazione del provvedimento del governo sulle politiche fiscali. (( Art. 15-bis
Proseguiamo con la pubblicazione del provvedimento del governo sulle politiche fiscali a) registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; b) liquidazione
DettagliCONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi
Il PCT nel decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 Semplificazione e Trasparenza (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l efficienza degli uffici giudiziari) Roma, 25
DettagliMINISTERO DELLA GIUSTIZIA. DECRETO 26 maggio 2009, n. 57
Processo civile: le comunicazioni e le notificazioni per via telematica (Ministero della Giustizia, Decreto 26.5.2009 n. 57) Regolamento che fissa la data a decorrere dalla quale, nel Circondario del Tribunale
DettagliCONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO CALABRIA I POTERI DI AUTENTICA DEGLI AVVOCATI
CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO CALABRIA I POTERI DI AUTENTICA DEGLI AVVOCATI NORMATIVA e formule per le diverse ATTESTAZIONI DI CONFORMITA COMMISSIONE INFORMATICA - ANNO 2016 - I POTERI
DettagliREGOLAMENTO DELLE ENTRATE
70 REGOLAMENTO DELLE ENTRATE ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 179/58917 P.G. NELLA SEDUTA DEL 14/12/1998 - MODIFICATO CON DELIBERAZIONI N. 175/I 55734 P.G. NELLA SEDUTA DEL 20/12/1999
Dettagli14. Produzione degli atti e dei documenti probatori su supporto informatico.
D.P.R. 13-2-2001 n. 123 Regolamento recante disciplina sull uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali
DettagliNotifica degli avvisi di accertamento e di altri atti tramite PEC
Ai gentili clienti Loro sedi Notifica degli avvisi di accertamento e di altri atti tramite PEC L art. 60 del DPR 600/73, concernente le notificazioni degli avvisi di accertamento, è stato modificato dall
DettagliDal documento digitale ai concetti di duplicato e copie Le autentiche: come farle e quali problemi possiamo incontrare
Dal documento digitale ai concetti di duplicato e copie Le autentiche: come farle e quali problemi possiamo incontrare Avv. Fabrizio Pettoello Consigliere e referente informatico Ordine Avvocati di Udine
DettagliCapo II Tutela anticipata avverso gli atti di esclusione dai procedimenti elettorali preparatori per le elezioni comunali, provinciali e regionali
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo. (estratto) Capo II Tutela anticipata
DettagliLegge 21 gennaio 1994, n. 53 Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati
Legge 21 gennaio 1994, n. 53 Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati Testo aggiornato alle ultime modifiche apportate dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito
DettagliProcesso Tributario Telematico
Processo Tributario Telematico (alla luce del Decreto del 23 dicembre 2013 n. 163) Milano 9 Maggio 2014 1 LA RIFORMA DEL 1992 Il Legislatore tributario della riforma del 1992, nel recepire la direttiva
DettagliProf. Dott. Armando Urbano
Prof. Dott. Armando Urbano FASI DEL PROCESSO TRIBUTARIO proposizione del ricorso notifica all ufficio che ha emesso l atto impugnato entro 60 giorni dalla data in cui il contribuente lo ha ricevuto. entro
Dettagli13 APRILE 2016 LA NORMATIVA IL D.LG. 179/2012 LE SPECIFICHE TECNICHE MODELLI ERRORI E SANZIONI
LE ATTESTAZIONI DI CONFORMITA 13 APRILE 2016 LA NORMATIVA IL D.LG. 179/2012 LE SPECIFICHE TECNICHE MODELLI ERRORI E SANZIONI LA NORMATIVA D.LG. 179/2012 - ARTICOLO N.16 DECIES POTERE DI CERTIFICAZIONE
DettagliPROCESSO TELEMATICO: le notifiche degli avvocati tramite PEC
PROCESSO TELEMATICO: le notifiche degli avvocati tramite PEC Vercelli, 25 maggio 2015 Avv. Andrea Pontecorvo Avv. Francesco Paolo Micozzi Avv. Maurizio Reale COMPONENTI GRUPPO DI LAVORO DELLA F.I.I.F.
DettagliIL PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO. Venezia, 24 maggio 2016 Aula Magna Cà Dolfin
IL PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO Venezia, 24 maggio 2016 Aula Magna Cà Dolfin Il processo amministrativo telematico: le criticità Avv. Carla Secchieri Consigliera Nazionale Forense Coordinatrice del
DettagliArt. 25. (Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile) MODIFICHE IN VIGORE DALL I. I. 2012
Le recentissime modifiche al Codice di procedura civile in tema di impiego della posta elettronica certificata nel processo civile (art. 25, l. 12 novembre 2011, n. 183) Art. 25. (Impiego della posta elettronica
DettagliCONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 recante Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l efficienza degli uffici giudiziari (pubblicato in G.U. 24.06.2014, n. 144) Testo
DettagliLegge 21 gennaio 1994, n. 53. di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali.
Legge 21 gennaio 1994, n. 53 Facolta' di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali. Articolo 1 1. L'avvocato o il procuratore legale, munito di
DettagliIL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE
Decreto Ministero dell Economia e delle Finanze 26 aprile 2012 Regole tecniche per l utilizzo, nell ambito del processo tributario, della Posta Elettronica Certificata (PEC), per le comunicazioni di cui
DettagliConsiglio dell'ordine Degli Avvocati di Padova - Commissione Informatica -
Consiglio dell'ordine Degli Avvocati di Padova - Commissione Informatica - IL D.L. 83 DEL 27/06/2015 DEPOSITI TELEMATICI DI ATTI INTRODUTTIVI E POTERI DI AUTENTICA ART. 19, 1. A ) 1) DEPOSITO ATTO INTRODUTTIVO
DettagliSartoris Team di Diego Genta sas Via Roma 79 Pessinetto (TO) Tel 0123/
Sartoris Team di Diego Genta sas Via Roma 79 Pessinetto (TO) Tel 0123/50.41.50 e-mail imprese@sartoris-team.com Ai gentili clienti Loro sedi Dal 01.07.2017 avvisi di accertamento tramite PEC Gentile cliente,
DettagliIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante delega al Governo per la precisa individuazione
DettagliLa notificazione via PEC da parte dell avvocato: istruzioni per l uso
La notificazione via PEC da parte dell avvocato: istruzioni per l uso Avv. Andrea Ricuperati (ultimo aggiornamento: 21 aprile 2016) 1 Le tre modalità di notifica secondo la nuova L. n. 53/1994 Tramite
DettagliLEGGE 21 gennaio 1994, n Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali (1)
LEGGE 21 gennaio 1994, n. 53 - Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali (1) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
DettagliINDICE SOMMARIO. Presentazione... pag. 7 Annotazioni...» 9 Avvertenza...» 13
INDICE SOMMARIO Presentazione..................................................... pag. 7 Annotazioni...» 9 Avvertenza........................................................» 13 Atti processuali 1. Ricorso
DettagliDiritto del contenzioso. Lezione del 13 novembre 2017 «il giudizio avanti la CTP»
Diritto del contenzioso Lezione del 13 novembre 2017 «il giudizio avanti la CTP» Esame Preliminare del ricorso Art. 27 - Esame preliminare del ricorso 1. Il presidente della sezione, scaduti i termini
DettagliIndice-Sommario. Capitolo I. La notificazione a cura dell avvocato, in generale. Capitolo II
Indice-Sommario Capitolo I La notificazione a cura dell avvocato, in generale 1. La notificazione 1 2. Fonti 2 3. Natura e limiti della facoltà riconosciuta agli avvocati 3 4. Ambito operativo della facoltà
DettagliTesto della legge nr. 53 del 21 gennaio 1994. come modificato dalla Legge 24 dicembre 2012 n. 228. di conversione del D.L. 18 ottobre 2012, n.
Testo della legge nr. 53 del 21 gennaio 1994 come modificato dalla Legge 24 dicembre 2012 n. 228 di conversione del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 Legenda: in grassetto le parti modificate, tra parentesi
DettagliPubblicato il 1 ottobre 2009
Esclusione per gli italiani residenti all estero della possibilità che l Agente della riscossione utilizzi per la notifica della cartella il deposito all'albo comunale di Angelo Buscema Pubblicato il 1
DettagliIL MINISTRO DELL INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL ARTIGIANATO IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Decreto del Ministero dell industria, del Commercio e dell Artigianato 9 agosto 2000, n. 316 (G.U. 2 novembre, n. 256). Regolamento recante le modalità di attuazione del registro informatico dei protesti,
DettagliAvv. Matteo Anastasio
Avv. Matteo Anastasio CAdES File con estensione p7m, il cui contenuto è visualizzabile solo attraverso idonei software in grado di sbustare il documento sottoscritto. Tale formato permette di firmare qualsiasi
DettagliLa PEC e le sue applicazioni nel mondo della giustizia Comunicazioni e notifiche telematiche di cancelleria
Le notifiche degli avvocati tramite PEC La PEC e le sue applicazioni nel mondo della giustizia Comunicazioni e notifiche telematiche di cancelleria Roma, 20 marzo 2018 Avv. Maurizio Reale COMPONENTE GRUPPO
DettagliArticolo 16 Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica
Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, Convertito in legge, con modifiche, dalla L. 17.12.2012, n. 221 con decorrenza dal 19.12.2012 Articolo 16 Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) contro
N. 01756/2013 REG.PROV.COLL. N. 05762/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) ha pronunciato la
DettagliGLI ATTI INTRODUTTIVI PRIMA DEL D.L. 83/15
PRIMA DEL D.L. 83/15 ART 16 BIS D.L. 179/12 1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale,
DettagliART. 125 C.P.C., modificato dall art. 25, comma 1, lett. a) legge di stabilità, (applicabile dal 31 gennaio 2012).
MODIFICHE AL C.P.C. E ALLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL C.P.C. (Tabelle realizzate in collaborazione con l Avv. Maria Sichetti e con il Dott. Filippo Tosti) TESTO ORIGINARIO TESTO MODIFICATO ART. 125 C.P.C.,
DettagliI docc. del processo
I docc. del processo (atti, provvedimenti, allegati) CARTACEI INFORMATICI originali copie originali duplicati copie 2 Attestazioni di conformità di copie Art. 16-undecies D.L. 179/12 (introdotto dalla
DettagliSEZIONE DI PADOVA MOVIMENTO FORENSE PROCESSO CIVILE TELEMATICO: NUOVE NORME TECNICHE, EMERGENZE E PROSPETTIVE
MOVIMENTO FORENSE SEZIONE DI PADOVA PROCESSO CIVILE TELEMATICO: NUOVE NORME TECNICHE, EMERGENZE E PROSPETTIVE PADOVA, 15 APRILE 2016 AUDITORIUM STUDIO TRABUCCHI MOVIMENTO FORENSE SEZIONE DI PADOVA I POTERI
DettagliQuestioni teoriche e prassi operativa nel PCT
Questioni teoriche e prassi operativa nel PCT Prof. Avv. Giusella Finocchiaro www.studiolegalefinocchiaro.it www.blogstudiolegalefinocchiaro.it Il documento informatico Il quadro normativo (1/2) Percorso
DettagliLEGGE 20 NOVEMBRE 1982, N. 890 INDICE * Elenco delle abbreviazioni
LEGGE 20 NOVEMBRE 1982, N. 890 INDICE * Prefazione Elenco delle abbreviazioni XIII XV COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI TELEMATICHE L. 20 novembre 1982, n. 890 Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni
DettagliProcesso tributario: le nuove procedure telematiche. Direzione della giustizia tributaria 13 febbraio Bari
Processo tributario: le nuove procedure telematiche Direzione della giustizia tributaria 13 febbraio 2017 - Bari Tematiche Innovazione e diritto Deposito telematico PTT Aspetti tecnici Fascicolo informatico
DettagliMINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 22 novembre 2005
MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 22 novembre 2005 Modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell articolo 7 del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito
DettagliNOTIFICHE A MEZZO PEC Casi pratici e soluzioni operative. Avv. Ilaria Biagiotti 7 giugno 2018
NOTIFICHE A MEZZO PEC Casi pratici e soluzioni operative Avv. Ilaria Biagiotti 7 giugno 2018 Fonti normative 1 L. 53/1994 2 D.L. 179/12 e ss.mm 3 4 D.LGS. 82/2005 Specifiche tecniche 2 1. Come si esegue
DettagliCORSO DI BASE SUL PCT
CORSO DI BASE SUL PCT COPIE DEGLI ATTI E POTERE DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' PRECISAZIONI Como 1 marzo 2015 Avv. Vincenzo Spezziga PROVA CARTACEA DELLA NOTIFICA VIA PEC La prova della notifica via PEC
DettagliD.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90. MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E PER L'EFFICIENZA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI.
D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90. MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E PER L'EFFICIENZA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI. Le norme di interesse notarile DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014,
DettagliPresentazione a cura dell avv. Andrea Ricuperati 10 giugno 2014
Presentazione a cura dell avv. Andrea Ricuperati 10 giugno 2014 1 Quesito n. 1: Può l avvocato validamente notificare in proprio, a mezzo posta elettronica certificata, la copia informatica di un atto
DettagliPESARO 18 SETTEMBRE 2017 PROCESSO CIVILE TELEMATICO
PESARO 18 SETTEMBRE 2017 PROCESSO CIVILE TELEMATICO SESSIONE APERTA DI APPROFONDIMENTO: DEPOSITI TELEMATICI, ATTESTAZIONI DI CONFORMITA E NOTIFICHE IN PROPRIO A MEZZO PEC LA FIRMA DIGITALE Art. 1 lettera
DettagliPROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO
S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO BRECCIAROLI, BAJ MACARIO, PASTORI, PARENTE 09 maggio 2014 Sala Convegni Corso Europa, 11 Milano S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE
DettagliD.L. n. 90 del Disposizioni per garantire la effettività del processo telematico e aumento del contributo unificato.
D.L. n. 90 del 24.06.2014 - Disposizioni per garantire la effettività del processo telematico e aumento del contributo unificato. CAPO II 1 / 21 DISPOSIZIONI PER GARANTIRE L'EFFETTIVITà DEL PROCESSO TELEMATICO
DettagliRegolamento sul Procedimento Sanzionatorio della Consob
Regolamento sul Procedimento Sanzionatorio della Consob Adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 Aggiornato con le modifiche apportate dalla delibera n. 19158 del 29 maggio 2015 Applicabile
Dettaglitelematico D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40
Il processo amministrativo telematico D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 Regole tecnico-operative Avv. Guglielmo Lomanno Referente per l'informatica del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Roma Sistema
DettagliINDICE SOMMARIO CODICE DI PROCEDURA CIVILE
Presentazione... Glossario e legenda... XIX XXI CODICE DI PROCEDURA CIVILE Art. 50 Riassunzione della causa... 3 1. Incompetenza territoriale... 3 2. Difetto di giurisdizione... 6 Art. 83 Procura alle
DettagliNOTIFICA VIA PEC ISTRUZIONI PER L USO CORREDATE DA FORMULE
NOTIFICA VIA PEC ISTRUZIONI PER L USO CORREDATE DA FORMULE In forza della legge n. 53 del 21 gennaio del 1994 ogni avvocato iscritto all'albo può provvedere in proprio alla notifica degli atti giudiziari
DettagliNotifica della sentenza tributaria
Notifica della sentenza tributaria di Angelo Buscema Pubblicato il 5 maggio 2010 Nel processo tributario si possono configurare due termini per l impugnativa; il primo è breve mentre il secondo è lungo.
DettagliCONTRIBUTO UNIFICATO ANCHE PER IL GIUDIZIO TRIBUTARIO
CONTRIBUTO UNIFICATO ANCHE PER IL GIUDIZIO TRIBUTARIO SOMMARIO: 1) Applicazione del contributo unificato al processo tributario. 2) Quantificazione del contributo unificato. 3)Omesso versamento. 4)Prenotazione
DettagliDALLA CARTA AL DIGITALE: I SERVIZI TELEMATICI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE IL PROCESSO TELEMATICO
DALLA CARTA AL DIGITALE: I SERVIZI TELEMATICI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE IL PROCESSO TELEMATICO UNA PANORAMICA SU NUOVE REGOLE E OPPORTUNITA IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO Inizio formale nel 2001 con il
DettagliIL DIRETTORE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE
Prot. n. 120768/2017 Modalità di comunicazione, tramite i servizi telematici dell Agenzia delle entrate, dei dati relativi all indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica degli atti, ai
DettagliMINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO
MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 26 luglio 2012 Individuazione delle modalita di inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito della ruralita. (12 08730) (GU n. 185 del
DettagliORDINE DEGLI AVVOCATI DI COMO CORSO BASE SUL PCT
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COMO CORSO BASE SUL PCT COPIE DEGLI ATTI E POTERE DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' 16 febbraio 2016 Avv. Vincenzo A. Spezziga Cosa si può autenticare 1) Copie estratte da fascicolo
DettagliREGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT INDICE SOMMARIO
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT INDICE SOMMARIO TITOLO I - NORME GENERALI TITOLO II - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT
DettagliLa Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: Promulga la seguente legge: Art. 1.
Archivio selezionato: Autorità: Legge Data: 21/01/1994 Numero: 53 Gazzetta uff.: 26/01/1994 N. gazzetta: 20 Classificazioni: AVVOCATO Testo vigente Epigrafe LEGGE 21 gennaio 1994, n. 53 (in Gazz. Uff.,
DettagliSopravvivere al pct le piccole e grandi cose da conoscere. Informazioni pratiche Aggiornamenti news
Sopravvivere al pct le piccole e grandi cose da conoscere. Informazioni pratiche Aggiornamenti news Conoscere per capire: I TESTI FONDAMENTALI (LINK ATTIVI) Il C.A.D. (Decreto legislativo 7 marzo 2005,
DettagliIl Processo Telematico: procedure informatiche di difficile attuazione in un mondo ancora dominato dalla carta. Norme scoordinate e profili critici
Il Processo Telematico: procedure informatiche di difficile attuazione in un mondo ancora dominato dalla carta. Norme scoordinate e profili critici Avv. Maria Grazia D Amico Foro di Torino Il D.L. 29/12/2009,
DettagliIL VICEDIRETTORE DELL AGENZIA AREA MONOPOLI. VISTI lo Statuto e il Regolamento di amministrazione dell Agenzia delle dogane e dei monopoli;
Prot. n. 2903/RU IL VICEDIRETTORE DELL AGENZIA AREA MONOPOLI VISTO l articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il quale prevede che la cartella di pagamento da
DettagliIl Processo Tributario Telematico diventa obbligatorio:
Il Processo Tributario Telematico diventa obbligatorio: professionisti, Agenzia delle Entrate e Commissioni Tributarie a confronto Mercoledì 12 dicembre, ore 15.00 19.00 La costituzione telematica e la
DettagliDecreto Legislativo 26 gennaio 2001, n. 32
Decreto Legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 "Disposizioni correttive di leggi tributarie vigenti, a norma dell'articolo 16 della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente lo statuto dei diritti del contribuente"
DettagliIl Processo Amministrativo Telematico. Torino, 30 maggio 2018
Il Processo Amministrativo Telematico Torino, 30 maggio 2018 Il Domicilio Digitale Le origini Art. 125 co. 1 c.p.c. Art. 366 co. 2 c.p.c. Art. 125 co. 1 c.p.c. [I]. Salvo che la legge disponga altrimenti,
DettagliLE NOTIFICHE DEGLI AVVOCATI TRAMITE PEC
LE NOTIFICHE DEGLI AVVOCATI TRAMITE PEC Rovigo, 19 giugno 2015 Avv. Maurizio Reale COMPONENTE GRUPPO DI LAVORO DELLA F.I.I.F. FONDAZIONE ITALIANA PER L INNOVAZIONE FORENSE La tecnologia non è più appannaggio
DettagliIL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO. di Valerio Stroppa
IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO di Valerio Stroppa PTT: da facoltà a obbligo (Art. 16 del D.L. n. 119/2018) Dal 1 luglio 2019 viene previsto l obbligo di notificare e depositare gli atti processuali,
DettagliServizio di documentazione tributaria
Titolo del provvedimento: Disposizioni correttive di leggi tributarie vigenti, a norma dell'articolo 16 della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente lo statuto dei diritti del contribuente. (Pubblicato
DettagliIl processo tributario. Università Carlo Cattaneo - Liuc anno accademico 2014/2015 corso di diritto tributario prof. Giuseppe.
Il processo tributario Università Carlo Cattaneo - Liuc anno accademico 2014/2015 corso di diritto tributario prof. Giuseppe. Zizzo 1 gli organi del processo tributario sono organi del processo tributario:
DettagliPROCESSO CIVILE TELEMATICO
PROCESSO CIVILE TELEMATICO BASE NORMATIVA E PROFILI PRATICI Avv. Fabio Valguarnera Palermo, 13 gennaio 2 15 Il documento informatico Tutto il processo telematico si fonda innanzi tutto sull'evoluzione
DettagliFacoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali.
» L 21/01/1994, n. 53 Epigrafe Premessa Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 3-bis Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 LEGGE 21 gennaio 1994, n. 53 (1). Facoltà di notificazioni
Dettagli