Speciale Modello 730/2015

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1 Aggiornamento Speciale Modello 730/2015 Guida a cura Studio Comparini & Russo Seguiteci anche su Pagina 1 di 14

2 AUTORI Dott.Rag.Mirco Comparini Rag.Maria Rosaria Russo REDATTORE Studio Comparini & Russo SPECIFICHE LEGALI Il contenuto del presente documento (ad eccezione di quanto già reso pubblico da terzi soggetti), nonché gli scopi finali, evidenti e/o latenti, che lo stesso si propone, devono essere considerati sottoposti a riservatezza e segretezza in quanto basati su studi, approfondimenti, elaborazioni ed altre attività (intellettuali e non) svolte dai soggetti sopra indicati. Il documento costituisce strumento di mero supporto informativo e di generale e generico indirizzo operativo e pratico e, inoltre, costituisce proprietà, anche intellettuale, solo ed esclusivamente dei soggetti sopra indicati. Del presente documento ne è assolutamente vietata, sia in forma totale, sia in forma parziale, sia con frazionamento anche temporale, la riproduzione, la duplicazione, la diffusione, la divulgazione, il trasferimento e l utilizzo (salvo espressa autorizzazione in forma scritta da parte dei soggetti indicati nel documento stesso), con qualsiasi modalità e/o strumento con le quali tali attività possano essere effettuate. La consegna del presente documento a qualsiasi soggetto non implica (né esplicitamente, né implicitamente) il trasferimento (in qualsiasi modo e modalità possa esso avvenire, neanche in forma temporanea e/o parziale) di qualsiasi eventuale diritto autore, di opera intellettuale, di copyright e di qualsiasi altro diritto direttamente attribuibile ai soggetti indicati in intestazione, che ne rimangono, e ne rimarranno anche in futuro, unici beneficiari. Sono consentite citazioni del presente documento a titolo di cronaca, critica o recensione, purché accompagnate dai nomi degli autori, del redattore e della data/periodo del documento citato. Nonostante i contenuti siano soggetti a controllo, aggiornamento e verifica, possono comunque verificarsi errori e/o omissioni e/o inesattezze. E, nonostante tutto quanto riportato nel presente documento sia stato predisposto con il massimo scrupolo, l'utilizzatore è sempre, comunque ed incondizionatamente tenuto a controllare l'esattezza di quanto riportato. Gli autori ed i redattori non si assumono alcuna responsabilità per danni diretti o indiretti subiti dall'utilizzatore, o da terzi in genere, in dipendenza delle modalità d uso (e/o mancato uso), dell attuazione, dell applicazione, dell interpretazione, ecc. di quanto riportato nel documento. Tutto il materiale e le informazioni del presente documento sono da intendersi, e sono intesi, soltanto a fini di semplice utilità con scopi informativi in modo da fornire indicazioni, istruzioni e informazioni generiche e generali circa materie di interesse per l'uso personale del lettore. Le informazioni rilevabili dal presente documento, non devono in nessun modo essere prese come un'indicazione precisa e dettagliata, né di risultati presenti o futuri o come uno studio esauriente e completo o come strumento efficace a specifici obiettivi posti dall utilizzatore del presente documento, né devono essere interpretate e/o valutate come consulenza o assistenza, di qualsiasi natura, e non devono essere trattate come sostituzione di una consulenza e/o di una assistenza generica e/o specifica riguardo situazioni e/o condizioni individuali e soggettive. Nessun soggetto che entri in possesso con il presente documento deve agire o astenersi dall'agire sulla base di uno qualsiasi degli argomenti contenuti nello stesso documento senza avere prima richiesto una consulenza ed una assistenza appropriata o professionale riguardo i particolari fatti e circostanze in questione. Altrettanto, in nessun caso gli autori ed i redattori saranno responsabili per danni (inclusi, senza limitazioni, il danno per perdita o mancato guadagno, interruzione dell attività o del servizio o altre perdite economiche e/o patrimoniali) derivanti dall uso o dalla incapacità di fare uso di quanto indicato nel presente documento, anche nel caso in cui gli autori ed i redattori siano stati avvisati della possibilità di tali danni. Nel caso in cui il documento richiami o faccia riferimento (anche indiretto) a norme, leggi, regolamenti, disposizioni, circolari e/o risoluzioni ministeriali o quant altro di tal genere a carattere normativo e a titolo di regolamentazione, è carico di ogni singolo soggetto terzo agli autori ed ai redattori (e quindi a tal scopo, lo stesso utilizzatore si obbliga in tal senso), verificarne la correttezza, la vigenza, l efficacia, la validità, l applicabilità di tali specifiche, di tali richiami, di tali citazioni e/o di tali riferimenti, riscontrando ed individuando tutto quanto necessario per il corretto e regolare svolgimento di quanto previsto dalle stesse norme e sollevando gli autori ed i redattori da qualsiasi tipologia di obblighi e/o responsabilità, dirette o indirette, derivanti da errori circa i riferimenti, le citazioni e/o le specifiche, da una non corretta applicazione e/o rispetto di una qualsiasi norma o altro di tale natura, per la quale siano previste sanzioni di qualsiasi tipologia, le quali fanno, e continueranno a fare, pienamente carico singolarmente ai soggetti terzi agli autori ed ai redattori. Il presente documento non può essere considerato in alcun modo un prodotto editoriale ai sensi della Legge n.62 del 7 marzo Professional Group S.R.L. dal 1998 STUDIO COMPARINI & RUSSO Studio di consulenza, revisione ed assistenza aziendale, contabile, fiscale, tributaria, societaria, amministrativa, contrattuale e del lavoro Viale G.Carducci n LIVORNO Tel Fax studio@comparinirusso.it - studiocomparinirusso@tin.it Codice Fiscale e Partita IVA Dott.Rag.Mirco Comparini RAGIONIERE COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE PERITO DEL TRIBUNALE CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE GIORNALISTA PUBBLICISTA SOCIETA COMPARINI & RUSSO SRL Elaborazione scritture contabili Viale G.Carducci, n LIVORNO Tel Fax societa@comparinirusso.it Registro Imprese di Livorno Codice Fiscale Partita IVA REA CCIAA di Livorno n Capitale Sociale Euro ,00 i.v. PROFESSIONAL GROUP SRL Servizi professionali per aziende e privati Viale G.Carducci, n LIVORNO Tel Fax info@professionalgroup.net Registro Imprese di Livorno Codice Fiscale Partita IVA IT REA CCIAA di Livorno n Capitale Sociale Euro ,00 i.v. Rag.M.Rosaria Russo CONSULENTE DEL LAVORO PERITO DEL TRIBUNALE CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE Professional Network Coordinamento rete di professionisti ed esperti di settore Corsi di formazione ed aggiornamento Professional Consulting Ricerca e progettazione idee per la creazione e lo sviluppo di imprese Analisi aziendale, finanziaria ed economica per imprese Franchising Analysis Ricerca, valutazione, analisi, consulenza ed assistenza per franchisee e franchisor Sistema Valore Aziendale Valutazione commerciale di piccole e medie imprese Business plan per la creazione e l avvio di imprese Ufficio Autorizzato 730 Elaborazione dichiarazione dei redditi Mod.730 per dipendenti, pensionati e collaboratori Assistenza adempimenti IMU Assistenza Modelli RED INPS/INPDAP per pensionati Assistenza pratiche ISEE e ISEU Assistenza pratiche Assegno di Maternità e Nucleo Familiare Professional Services Sportello telematico pratiche, dati e visure camerali Visure catastali telematiche Locazione sala riunioni Fatturazione per conto terzi Fax & Modem in and out Fotocopie e battiture testi per brevi comunicazioni commerciali Pagina 2 di 14

3 LE NOVITÀ DEL MODELLO 730/2015 Di seguito le principali novità compilative introdotte nel modello 730/2015. Frontespizio e familiari a carico Non va in più indicato lo stato civile del contribuente, ma rimangono le caselle per i soggetti non aventi piena capacità di agire (tutelato/a e minore). È necessario indicare il codice fiscale anche per i figli fiscalmente a carico, sebbene residenti all estero. Per tale ragione è stata eliminata la casella Numero figli residenti all estero a carico del contribuente. È stato eliminato il rigo "Domicilio fiscale al ", in quanto, per individuare il domicilio fiscale del contribuente per il versamento dell'addizionale regionale, conta quello al 1 gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, essendo stata uniformata la data di riferimento del domicilio fiscale per il calcolo delle addizionali regionali e comunali. Se la residenza non è stata variata oppure se la variazione è avvenuta nell ambito dello stesso Comune va compilato solo il rigo: Domicilio fiscale al 01/01/2014. Se, invece, la residenza è stata variata trasferendola in un Comune diverso, va compilato anche il rigo relativo al domicilio fiscale al 1 gennaio Sono, inoltre, previsti nuovi codici per fruire di particolari agevolazioni riconosciute dalle Regioni ai fini dell addizionale regionale (casella Casi particolari addizionale regionale ). Quadri A e B Essendo stati introdotti ulteriori criteri per l esenzione Imu dei terreni agricoli (colonna 9, Imu non dovuta), si è dovuto rettificare il modello. Per i terreni agricoli, infatti, ci si riferiva all altitudine del centro del Comune dove era situato il cespite, ma ora è precisato che, in tutti i casi di Imu non dovuta (colonna 9), la relativa casella vada barrata senza necessità di indicare specifici codici identificativi per le diverse situazioni che determinano l esenzione. Si ricorda che, nel caso di terreni non affittati, l Imu sostituisce l Irpef e le relative addizionali sul reddito dominicale, mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi. Pertanto, il reddito dei terreni non affittati si calcola tenendo conto del solo reddito agrario, mentre per i terreni affittati risultano dovute sia l Imu che l Irpef. Per quanto riguarda il quadro B, non va più comunicato l importo dell Imu dovuta per ciascun fabbricato esposto in dichiarazione. Novità anche per i contratti di locazione a canone concordato nei Comuni ad alta densità abitativa, che, nell ipotesi di opzione per la cedolare secca, scontano un aliquota ridotta dal 15 al 10%, che si applica anche ai contratti di locazione a canone concordato stipulati nei Comuni per i quali è stato deliberato, nei 5 anni precedenti il 28 maggio 2014, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi, a prescindere dal requisito della alta tensione abitativa. Quadro C È stato introdotto il nuovo rigo C14, relativo al bonus Renzi ( 80,00), da compilarsi come segue: in colonna 1, il codice del punto 119 della CU 2015 ( 1, se il datore di lavoro ha riconosciuto il bonus e lo ha erogato in tutto o in parte e in colonna 2 del rigo C14 l importo del bonus erogato di cui al punto 120, CU 2015; 2, se il datore di lavoro non ha riconosciuto il bonus o lo ha riconosciuto ma non lo ha erogato nemmeno in parte, senza compilare la colonna 2 del rigo C14); se il contribuente non è in possesso della CU, perché il datore di lavoro non è sostituto d imposta, nella colonna 1 va indicato il codice 2, così come nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro si sia concluso prima del mese di maggio 2014 e il sostituto d imposta non abbia potuto riconoscere il bonus. È obbligatoria la compilazione del rigo C4 in caso di presenza di compensi erogati per incremento della produttività, in quanto tale informazione consente la corretta determinazione del suddetto bonus. È stata introdotta la colonna relativa al Reddito al netto del contributo pensioni nel rigo C15, con riferimento al contributo di solidarietà. Quadro E È stata introdotta una nuova agevolazione a favore dei soggetti privati che provvedono ad acquistare, costruire o ristrutturare unità immobiliari a destinazione abitativa, da concedere in locazione entro 6 mesi dall acquisto o dal termine dei lavori di costruzione e per almeno otto anni. Il beneficio consiste in una deduzione dal reddito complessivo, nella misura del 20% delle spese sostenute, fino a un massimo di ,00, da ripartire in otto quote annuali. Il rigo di riferimento è il nuovo rigo E32. L Amministrazione finanziaria ha precisato che a colonna 3 del rigo E32 devono essere indicati gli interessi passivi relativi all eventuale mutuo contratto per l acquisto maturati nell anno, così che il contribuente possa calcolare l importo deducibile nel seguente modo: Pagina 3 di 14

4 20% valore dell immobile (col. 2, rigo E32)/8 + 20% interessi passivi maturati nel 2014 (col. 3, rigo E32) Per i premi assicurativi, quest anno sono previsti due limiti di detraibilità in relazione alla finalità del contratto; sono stati perciò modificati i codici di utilizzo da indicare nella colonna 1 del quadro E, sezione I: i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% sono detraibili per un importo non superiore a 530,00 (righi da E8 a E12, codice 36); in questo gruppo sono da ricomprendere anche i premi riferiti alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni (contratti stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000); i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana sono detraibili per un importo non superiore a 1.291,14, al netto dei premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (righi da E8 a E12, codice 37). Per quanto concerne il nuovo credito d imposta a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura (c.d. Art bonus) per il triennio , lo stesso si indica nel quadro G, rigo G9, ed è pari al 65% delle somme versate nel 2014 (50% per il 2015 e il 2016) e va ripartito in tre quote annuali di pari importo. Le erogazioni liberali individuate dai codici 26 (attività culturali ed artistiche), 27 (enti dello spettacolo) e 28 (fondazioni operanti nel settore musicale) sono detraibili a condizione che per le stesse il contribuente non fruisca dell Art bonus esposto nel rigo G9. È stata ampliata la detraibilità delle spese per Onlus e partiti politici (righi da E8 a E12). Sono elevate dal 24 al 26% le detrazioni relative alle erogazioni liberali a favore delle Onlus (codice 41) e dei partiti politici (codice 42). Le erogazioni a favore dei partiti politici sono detraibili per importi compresi tra 30,00 e ,00. Per le Onlus rimane confermato il limite annuo di 2.065,00, da verificare considerando l eventuale presenza di erogazioni liberali a favore di popolazioni colpite da calamità naturali o eventi straordinari, individuate nei medesimi righi da E8 a E12 dal codice 20. Si ricorda che, per le liberalità alle Onlus, è prevista, in alternativa alla detrazione, la possibilità di dedurre le stesse dal reddito complessivo. Sono, inoltre, detraibili le somme erogate a favore delle Onlus per adozioni a distanza se la stessa Onlus che percepisce l erogazione certifichi la spettanza della detrazione d imposta. L erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale, o tramite bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. La detrazione per recupero edilizio si indica nelle sezioni del quadro E IIIA e IIIB. Per gli interventi iniziati a partire dal 2011, nella dichiarazione dei redditi vanno indicati i dati catastali identificativi degli immobili (in luogo della trasmissione e conservazione della dichiarazione di inizio lavori) e gli altri dati necessari per fruire della detrazione. La sezione IIIB, tuttavia, deve essere compilata per le spese sostenute nel 2014, mentre per quelle degli anni precedenti (2011, 2012 e 2013) non è obbligatorio indicare nuovamente i dati identificativi degli immobili, se questi sono già stati riportati nelle dichiarazioni dei redditi presentate. Per l anno di imposta 2014 la detrazione è pari: al 50% delle spese sostenute nel limite di ,00 per unità immobiliare, per la generalità degli interventi (recupero edilizio, acquisto/costruzione di box o posto auto, acquisto di immobili ristrutturati da impresa/cooperativa edilizia); al 65% delle spese sostenute per interventi di adozione di misure antisismiche, con procedure autorizzatorie attivate dopo il 4 agosto 2013, effettuati su immobili siti in zone sismiche ad alta pericolosità e adibiti ad abitazione principale o attività produttive. Sono stati eliminati i codici 2 e 3, perché non sarà più necessario gestire le seguenti situazioni alla colonna 5 della sezione IIIA - situazioni particolari - concernenti, fino all anno scorso, il contribuente che: aveva compiuto 80 anni nel 2011 e aveva proceduto alla rideterminazione delle rate; aveva ereditato, acquistato o acquisito in donazione l immobile da un soggetto che avendo compiuto 80 anni nel corso del 2011 aveva rideterminato la detrazione. Nela sezione III C del Quadro E occorre indicare le spese sostenute per l acquisto di arredi e grandi elettrodomestici destinati all immobile oggetto degli interventi di recupero edilizio, purché documentate, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015, entro il limite massimo di ,00 per ogni singola unità immobiliare oggetto di ristrutturazione, comprensiva delle pertinenze, o della parte comune oggetto dell intervento. Da quest anno: è richiesta l indicazione del numero di rata che si porta in detrazione per l anno di riferimento (ad esempio: 1 per le spese sostenute nel 2014; 2 per quelle sostenute nel 2013); le spese per l acquisto dell arredo e degli elettrodomestici si computano indipendentemente dall importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione; gli interventi di risparmio energetico che utilizzano fonti rinnovabili di energia (detraibili), essendo assimilabili alla manutenzione straordinaria, soddisfano la precondizione per l accesso al beneficio. Per il pagamento, oltre al bonifico, è possibile utilizzare anche carte di credito o carte di debito (c.d. bancomat). La sezione IV (spese relative agli interventi per il risparmio energetico) non presenta novità, ma è stato soppresso l obbligo di invio all Agenzia delle Entrate della comunicazione attestante le spese sostenute nel periodo d imposta precedente a quello in cui sono terminati i lavori nel caso di prosecuzione, e l indicazione riguarda le spese sostenute nel 2014 in relazione a lavori che proseguiranno nel Pagina 4 di 14

5 Come negli anni precedenti, nella sezione V (detrazione per gli inquilini degli alloggi sociali) sono indicati gli elementi per il riconoscimento delle detrazioni spettanti agli inquilini che stipulano contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale. Da quest anno, nel rigo E71, colonna 1, è stato introdotto il nuovo codice 4, che deve essere utilizzato dagli inquilini per i quali è prevista, per il triennio , l attribuzione di una detrazione pari a: 900,00 se il reddito complessivo non è superiore a ,71; 450,00 se il reddito complessivo è compreso tra ,72 e ,41. In presenza di un reddito complessivo di importo superiore a ,41 non spetta alcuna detrazione. La detrazione è riconosciuta in rapporto: ai giorni durante il quale l immobile è stato adibito ad abitazione principale nel 2014 (colonna 2); alla quota di titolarità del contratto (colonna 3). Nella sezione VI si espone la detrazione per l affitto di terreni agricoli ai giovani di età inferiore a 35 anni iscritti nella previdenza agricola. Sono detraibili le spese sostenute dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali per il pagamento di canoni di affitto, nel limite di 80,00 per ciascun ettaro di terreno affittato, e fino a un importo massimo di 1.200,00. LE NOVITÀ DEL MODELLO PRECOMIPLATO Si riepilogano di seguito le principali novità riguardanti il modello 730/2015 precompilato alla luce delle disposizioni del D.Lgs. n.175/14 e delle istruzioni per la sua compilazione, in considerazione del fatto che, ai sensi dell art.1 del decreto sopra citato, dal 15 aprile scorso il contribuente ha potuto accedere alla propria dichiarazione dei redditi direttamente o conferendo delega al sostituto d imposta, a un Caf o a un professionista abilitato. Con il provvedimento AE prot. n.2015/25992 sono state emanate le regole operative per la richiesta dei dati relativa al modello 730/2015 precompilato. Destinatari della nuova dichiarazione Per il primo anno di sperimentazione, l Agenzia delle Entrate predispone il modello 730 precompilato per i contribuenti che, contemporaneamente: hanno percepito nel 2014 redditi di lavoro dipendente e assimilati, per i quali i sostituti d imposta hanno tempestivamente trasmesso la Certificazione Unica 2015; hanno presentato per l anno d imposta 2013 il modello 730 o l Unico Persone fisiche, pur avendo i requisiti per utilizzare il 730. Dati per la predisposizione del Modello 730/2015 precompilato utilizzati dall Agenzia delle Entrate: i dati contenuti nella Certificazione Unica, che da quest anno viene inviata all Agenzia delle Entrate dai sostituti d imposta (ad esempio il reddito di lavoro dipendente, le ritenute Irpef, le trattenute di addizionale regionale e comunale, i compensi di lavoro autonomo occasionale e i dati dei familiari a carico); i dati relativi agli interessi passivi sui mutui, ai premi assicurativi e ai contributi previdenziali, che vengono comunicati all Agenzia delle Entrate dai soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, dalle imprese di assicurazione e dagli Enti previdenziali; alcuni dati contenuti nella dichiarazione dei redditi dell anno precedente (ad esempio gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali, come le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, i crediti d imposta e le eccedenze riportabili); gli altri dati presenti nell Anagrafe tributaria (ad esempio i versamenti effettuati con il modello F24 e i contributi versati per lavoratori domestici). I soggetti esclusi La dichiarazione precompilata non viene predisposta per i contribuenti che, in riferimento all anno d imposta precedente, abbiano presentato dichiarazioni correttive o integrative per le quali, al momento dell elaborazione, ancora non sia conclusa l attività di liquidazione automatizzata (art.36-bis, d.p.r. n.600/73). Inoltre, sono esclusi dal progetto coloro che nel 2014 sono risultati, anche per un solo giorno, titolari di partita Iva (fatta eccezione per i produttori agricoli in regime di esonero), i minorenni, le persone legalmente incapaci e quelle decedute. Modalità di accesso ai dati e adempimenti dei soggetti terzi Il contribuente accede alla dichiarazione precompilata attraverso i seguenti canali: direttamente on line tramite il sito internet dell'agenzia delle Entrate; conferendo apposita delega al proprio sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale; conferendo apposita delega a un centro di assistenza fiscale o un professionista abilitato. Pagina 5 di 14

6 Al fine di fornire un adeguato contenuto al modello 730 in formato precompilato, l Agenzia delle Entrate ha avuto la necessità di trattare dati di soggetti terzi, appositamente inviati per via telematica: i sostituti d imposta hanno trasmesso all Agenzia delle Entrate le certificazioni delle somme e dei valori corrisposti in via telematica, entro il 7 marzo 2015; i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli Enti previdenziali e le forme pensionistiche complementari hanno trasmesso all Agenzia delle Entrate, entro il 28 febbraio 2015, per ciascun soggetto, una comunicazione contenente i dati dei seguenti oneri corrisposti nell anno precedente: - quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso; - premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni; - contributi previdenziali e assistenziali; - contributi di previdenza complementare. Presentazione a un centro di assistenza fiscale o a un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale) Il contribuente deve consegnare un apposita delega per l accesso al proprio modello 730 precompilato, oltre che il modello (riportante la scelta per la destinazione dell 8, del 5 e del 2 per mille dell Irpef) in busta chiusa, anche se non esprime alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici. Resta fermo l obbligo da parte del contribuente di esibire tutta la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione al fine dell apposizione del visto, come da normativa vigente. Il contribuente conserva la documentazione in originale, mentre il professionista ne conserva copia che può essere trasmessa, su richiesta, all Agenzia delle Entrate. I principali documenti da esibire sono: la Certificazione Unica e le altre certificazioni che documentano le ritenute; gli scontrini, le ricevute, le fatture e le quietanze che provano le spese sostenute (non occorre esibire i documenti che riguardano le spese deducibili già riconosciute dal sostituto d imposta né la documentazione degli oneri detraibili che il sostituto d imposta ha già considerato quando ha calcolato le imposte e ha effettuato le operazioni di conguaglio, se i documenti sono già in possesso di quest ultimo); gli attestati di versamento d imposta eseguiti con il modello F24; la dichiarazione modello Unico in caso di crediti per cui il contribuente ha richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi. Più in generale, il contribuente deve esibire tutti i documenti che dimostrano il diritto alle deduzioni e detrazioni richieste in dichiarazione. I documenti relativi alla dichiarazione di quest anno vanno conservati fino al 31 dicembre 2019, termine entro il quale l Amministrazione fiscale può richiederli. I soggetti che appongono il visto di conformità sul modello 730/2015 precompilato hanno l obbligo di verificare che i dati indicati nel modello 730 siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente (relativi a oneri deducibili e detrazioni d imposta spettanti, alle ritenute, agli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto oppure ai rimborsi). Se il Caf o il professionista appone un visto di conformità infedele, è tenuto al pagamento di una somma pari all importo dell imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito dei controlli formali da parte dell Agenzia delle Entrate (ai sensi dell art.36-ter, d.p.r. n.600/73), sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Se, entro il 10 novembre dell anno in cui la violazione è stata commessa, il Caf o il professionista trasmette una dichiarazione rettificativa o, se il contribuente non intenda presentare la nuova dichiarazione, una comunicazione dei dati relativi alla rettifica, la somma dovuta dal Caf o dal professionista è pari all importo della sola sanzione. Prima dell invio della dichiarazione all Agenzia delle Entrate, e comunque entro il 7 luglio, il Caf o il professionista consegna al contribuente una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione, modello 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente. Nel prospetto di liquidazione sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute a seguito dei controlli effettuati dal Caf o dal professionista e sono indicati i rimborsi che saranno erogati dal sostituto d imposta e le somme che saranno trattenute. Il rilascio del visto di conformità Si ricorda che, malgrado le disposizioni relative alla gestione dei dati della c.d. dichiarazione precompilata comportino la possibilità di avere a disposizione i dati delle CU/2015 e di taluni oneri, non viene modificata, nella sostanza, l attività di apposizione del visto. Infatti, come indicato all art.2, co.1, D.M. n.164/99, il visto di conformità implica il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d imposta, lo scomputo delle ritenute d acconto. Il controllo deve essere effettuato sui documenti prodotti in originale o in fotocopia e il modello 730-2, che rappresenta la ricevuta di presentazione per il contribuente, deve essere firmato da un incaricato periferico del Caf e dal contribuente stesso. Più in dettaglio, il rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione elaborata deve essere conseguente alla verifica: Pagina 6 di 14

7 della corrispondenza dell'ammontare dei redditi e delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni esibite; delle detrazioni d'imposta non eccedenti le misure previste dalla legge e corrispondenti ai dati risultanti dalla dichiarazione e dalla relativa documentazione esibita; delle deduzioni dal reddito non superiori ai limiti previsti dalla legge, e corrispondenti ai dati risultanti dalla dichiarazione e della documentazione esibita; dell'ammontare delle spese, per le quali spetta la detrazione del 36%-41%-50%-65% sostenute dal contribuente per interventi di recupero del patrimonio edilizio, risultante dalla documentazione esibita; dell ammontare delle spese, per le quali spetta la detrazione del 55%-65%, sostenute dal contribuente per interventi finalizzati al risparmio energetico; dei crediti d'imposta spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione e dalla documentazione esibita, non eccedenti le misure previste dalla legge; degli importi relativi ai versamenti in acconto e alle eccedenze da precedenti dichiarazioni dei redditi. Ai fini dell apposizione del visto di conformità è necessario verificare che i redditi e le ritenute indicati nel modello 730 corrispondano a quanto riportato nelle certificazioni relative ai redditi corrisposti nel In particolare per i redditi di lavoro dipendente, assimilati e pensione occorre sempre richiedere al contribuente l esibizione del modello CU/2015, quest anno anche al fine della verifica dei dati delle stesse certificazioni, per i contribuenti che hanno rilasciato la delega per la richiesta degli stessi. Il controllo da parte del Caf in relazione a spese suddivise in più anni deve essere effettuato ad ogni utilizzo dell onere, ai fini del riconoscimento della detrazione d imposta. Al riguardo, la circolare n.26/e/05 ha chiarito che il soggetto che presta l assistenza fiscale potrà, qualora abbia già verificato la documentazione in relazione a una precedente rata e ne abbia eventualmente conservato copia, non richiederne di nuovo al contribuente l esibizione. Le conseguenze delle opzioni riservate al contribuente Il nuovo modello precompilato consente al contribuente di accettare la dichiarazione inviata o eventualmente modificarla, direttamente (anche per il tramite del sostituto d imposta che presta assistenza fiscale) o attraverso i Caf e i professionisti abilitati. A seconda che il contribuente accetti o modifichi la dichiarazione proposta dall Agenzia delle Entrate è previsto un diverso iter dei controlli formali, fermo restando il controllo sulla sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni e alle agevolazioni, oltre alle altre ordinarie attività di controllo sulla omissione di redditi. In caso di accettazione senza modifiche della dichiarazione proposta dall Agenzia delle entrate, direttamente dal contribuente (anche tramite il sostituto d imposta che presta assistenza fiscale). In caso di presentazione della dichiarazione con modifiche rispetto a quella proposta dall Agenzia delle entrate, direttamente dal contribuente (anche tramite il sostituto d imposta che presta assistenza fiscale). Nel caso di accettazione della dichiarazione predisposta dall Agenzia o di presentazione di dichiarazione con modifiche tramite Caf o professionisti abilitati. Tabella controlli documentali Le dichiarazioni non saranno sottoposte al controllo formale relativamente ai redditi e agli oneri indicati forniti all Agenzia da soggetti terzi. Non saranno effettuati nemmeno i controlli preventivi per il rimborso sopra 4.000,00. Non operano le esclusioni dal controllo formale ed il contribuente deve corrispondere l eventuale maggior imposta, interessi e sanzioni. I controlli saranno effettuati nei confronti del Caf o del professionista che abbia apposto il visto, anche sugli oneri comunicati all Agenzia da soggetti terzi (mutui, assicurazioni, enti previdenziali). Non si applica il controllo preventivo sulle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso superiore a 4.000,00. Eventuali richieste di pagamento che derivano dal controllo formale relativamente ai redditi e agli oneri indicati saranno inviate ai Caf/professionisti, tenuti al pagamento di un importo corrispondente alla somma dell imposta, degli interessi e della sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente, salvo che l infedeltà del visto sia stata determinata da una condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Pagina 7 di 14

8 SCADENZE MODELLO 730 E ASSISTENZA FISCALE AI LAVORATORI Nello schema sotto pubblicato si riepilogano i nuovi termini dell assistenza fiscale, i quali prevedono un unico termine di trasmissione della dichiarazione, de effettuarsi entro il prossimo 7 luglio 2015, e l attività da porre in essere da parte dei soggetti coinvolti nella nuova procedura che eroga l assistenza fiscale in modalità precompilata. Si noti, tra le altre cose, l esplicita abrogazione dei due differenti e tradizionali termini di presentazione del modello dichiarativo, tra l assistenza fiscale indiretta (Caf e professionista abilitato, 31 maggio) e assistenza fiscale diretta (sostituti d imposta, 30 aprile). Attività I soggetti terzi che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli Enti previdenziali e le forme pensionistiche complementari devono trasmettere all Agenzia delle Entrate, per ciascun soggetto, una comunicazione contenente i dati dei seguenti oneri corrisposti nell anno precedente: quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso; premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni; contributi previdenziali ed assistenziali; contributi di previdenza complementare. I sostituti d imposta consegnano ai contribuenti (lavoratori dipendenti, pensionati, titolari di redditi assimilati) la certificazione unica. I sostituti d imposta devono trasmettere all Agenzia delle Entrate i dati delle certificazioni dei redditi corrisposti, ritenute, addizionali operate e detrazioni e contributi (es. Cud, integrato con i carichi di famiglia, acconti relativi all assistenza fiscale ripartiti, in caso di dichiarazione congiunta, tra dichiarante e coniuge, oneri detraibili riconosciuti dal datore di lavoro etc., oltre alla certificazione lavoro autonomo occasionale etc.). L Amministrazione finanziaria rende disponibile telematicamente ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli artt.49 e 50, co.1, lett.a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), Tuir, la dichiarazione c.d. precompilata. Il contribuente: presenta al proprio sostituto d imposta, Caf o professionista abilitato la dichiarazione mod.730 e la busta contenente il mod per la scelta della destinazione dell otto, cinque e due per mille dell Irpef. Riceve dal sostituto d imposta, Caf o professionista abilitato copia della dichiarazione mod.730 e il prospetto di liquidazione mod Presenta telematicamente all Agenzia delle Entrate la dichiarazione mod. 730 e il mod per la scelta della destinazione dell otto, cinque e due per mille dell Irpef. Nei giorni successivi alla presentazione del mod. 730 riceve ricevuta telematica dell avvenuta presentazione. Il sostituto d imposta: rilascia ricevuta dell avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente. Trasmette telematicamente all Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte. Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti, effettua il calcolo delle imposte, consegna al contribuente copia della dichiarazione mod. 730 e il prospetto di liquidazione mod Il Caf o professionista abilitato: rilascia ricevuta dell avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente. Trasmette telematicamente all Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte. Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione mod. 730 e il prospetto di liquidazione mod Termine Entro il 28 febbraio 2015 Entro il 28 febbraio 2015 Entro il 7 marzo 2015 Dal 15 aprile 2015 Entro il 7 luglio 2015 Pagina 8 di 14

9 Scadenza Adempimenti contribuente Adempimenti sostituto d imposta A partire dal mese di Il contribuente riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata. Il sostituto d imposta trattiene le somme dovute per le imposte o effettua i rimborsi. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti trattiene la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate luglio 2015 Le ulteriori rate, maggiorate dell interesse dello dell interesse dello 0,33% mensile, le (per i pensionati a 0,33% mensile, saranno trattenute dalle tratterrà dalle retribuzioni nei mesi partire dal mese di agosto o di settembre 2015) retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell interesse nella misura dello 0,40% mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni dei mesi successivi. successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) trattiene la parte residua, maggiorata dell inte-resse nella misura dello 0,40% mensile, dalle retribuzioni dei mesi successivi. Entro il 30 settembre 2015 Entro il 25 ottobre 2015 A novembre 2015 Entro il 10 novembre 2015 Il contribuente comunica al sostituto d imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell'irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel mod Il contribuente può presentare al Caf o al professionista abilitato la dichiarazione 730 integrativa. Il contribuente riceve la retribuzione con le trattenute delle somme dovute a titolo di acconto per l Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte, la parte residua, maggiorata dell interesse nella misura dello 0,40% mensile, sarà trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre. Il contribuente riceve dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione mod.730 integrativo e il prospetto di liquidazione mod integrativo. Il sostituto d imposta aggiunge alle ritenute le somme dovute a titolo di acconto per l Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte trattiene la parte residua, maggiorata dell interesse nella misura dello 0,40% mensile, dalla retribuzione del mese di dicembre. Il Caf o professionista verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione integrativa, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione mod integrativo; comunica al sostituto il risultato finale della dichiarazione. Trasmette telematicamente all Agenzia delle Entrate le dichiarazioni integrative. Il Caf o professionista può trasmettere, in caso di errori, una dichiarazione rettificativa. Pagina 9 di 14

10 DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2014 PERSONE FISICHE (MOD.730/20154): ELENCO DATI E DOCUMENTI MODELLO 730/2015 REDDITI 2014 Al fine di poter predisporre la dichiarazione dei redditi occorre far pervenire al nostro Studio, entro il giorno, la seguente documentazione: Dati del contribuente: modifiche delle eventuali variazioni di residenza (data e nuovo indirizzo); modifiche intervenute nello stato di famiglia (nuove nascite, matrimoni, familiari a carico) con indicazione dei relativi codici fiscali; situazione dei figli a carico (mesi durante l anno e percentuale di detrazione). Dati dell attuale datore di lavoro: denominazione o cognome e nome, codice fiscale e indirizzo del sostituto d imposta. Terreni e fabbricati: data delle eventuali modifiche intervenute nella proprietà di terreni e fabbricati nell anno 2014 e 2015 (acquisti e/o vendite, eredità etc.) con allegato atto di rogito notarile, visura catastale, denuncia di successione etc.; ammontare degli affitti percepiti sugli immobili, allegando contratto di locazione e mod. 69 ovvero mod. SIRIA ovvero mod. RLI. In caso di opzione per la cedolare secca: comunicazione all inquilino (ove non già esposta in contratto), eventuali acconti versati ed estremi registrazione contratto di locazione. Redditi percepiti: Certificazioni Uniche dei redditi di lavoro dipendente, pensioni e altri redditi (collaborazioni; prestazioni occasionali; assegni periodici percepiti dal coniuge a causa di separazione o divorzio); certificazioni relative ai redditi di capitale se non soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d imposta oppure a imposta sostitutiva; imposte e oneri rimborsati nel Oneri e spese Oneri detraibili per: Spese sanitarie: ricevute (superiori complessivamente a 129,11) per spese mediche generiche, specialistiche, interventi chirurgici, assistenza infermieristica e riabilitativa, spese sanitarie per acquisto di farmaci o dispositivi medici con marcatura CE, ticket ospedalieri per visite o esami di laboratorio; ricevute (senza alcuna franchigia) per spese mediche e di assistenza specifica per portatori di handicap, anche in presenza di ricovero e degenza e fatture acquisto autovettura, con copia carta circolazione per eventuali adattamenti del veicolo, o fatture acquisto sussidi tecnici e informatici. Se si è ricevuto un rimborso, in conseguenza di una specifica polizza sanitaria, indicare lo specifico importo non rimborsato. Documentazione necessaria Per quanto riguarda le spese sanitarie relative all acquisto di medicinali, si precisa che la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale parlante in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati, oltre al codice fiscale del contribuente. In particolare, la qualità (denominazione) del farmaco potrà essere indicata con il numero di autorizzazione all immissione in commercio (codice AIC) invece che con la denominazione specifica del medicinale. In ordine all acquisto di un dispositivo medico la spesa è detraibile in presenza di scontrino o fattura con relativa descrizione del dispositivo acquistato e documentazione inerente alla marcatura CE che ne attesti la conformità alle direttive europee (93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE). Interessi passivi: interessi passivi e oneri accessori (certificazione) per mutui ipotecari per l acquisto dell abitazione principale (allegando copia atto notarile di acquisto abitazione principale e atto stipula contratto di mutuo con relative parcelle del notaio, nel caso tali documenti non fossero già stati fatti avere l anno scorso); interessi passivi e oneri accessori (certificazione) per mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale (allegando copia atto stipula contratto di mutuo e tutta la documentazione necessaria qualora non fosse già stata fatta avere l anno scorso); Pagina 10 di 14

11 interessi passivi e oneri accessori (certificazione) per mutui contratti nel 1997 per effettuare interventi di recupero edilizio (allegando copia atto stipula contratto di mutuo e tutta la documentazione necessaria qualora non fosse già stata fatta avere l anno scorso). Varie: premi di assicurazione sulla vita e infortuni per polizze stipulate sino al 31 dicembre 2000, premi di assicurazione per il rischio di morte o di invalidità permanente superiore al 5% stipulati dal 1 gennaio Per queste spese sono previsti due limiti di detraibilità: i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% sono detraibili per un importo non superiore a 530,00 (righi da E8 a E12, codice 36); i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana sono detraibili per un importo non superiore a 1.291,14, al netto dei premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (righi da E8 a E12, codice 37); spese di frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria; spese funebri, fattura con indicazione del legame di parentela e della percentuale di beneficio spettante; spese per addetti all assistenza personale di soggetti non autosufficienti. Ricevuta con dati di prestatore e assistito e certificazione di non autosufficienza; spese per l iscrizione annuale e l abbonamento, per ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine, altre strutture e impianti sportivi dedicati alla pratica sportiva dilettantistica; l importo non può essere superiore a 210,00 per ciascun ragazzo, ricevuta con indicazione dei dati della società sportiva, del ragazzo e dell attività svolta; spese per intermediazione immobiliare per l acquisto dell abitazione principale; spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede (iscritti a un corso di laurea di un università situata in un Comune diverso da quello di residenza); spese veterinarie (se documentate da fatture o ricevuta, e scontrini, superiori complessivamente a 129,11); contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari fiscalmente a carico; spese sostenute per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per i figli a carico minori di 3 anni. Oneri deducibili per: premi di assicurazione per contributi previdenziali non obbligatori e contributi per previdenza complementare; assegno periodico corrisposto al coniuge in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento o annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio (ad esclusione di quello destinato al mantenimento dei figli) e in base a provvedimento dell autorità giudiziaria (è necessario disporre del codice fiscale dell ex coniuge); il 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri (certificazione, da parte dell ente autorizzato, dell ammontare complessivo della spesa); assegno periodico corrisposto al coniuge (ad esclusione di quello destinato al mantenimento dei figli) in base a provvedimento dell autorità giudiziaria; contributi per addetti ai servizi domestici e familiari (compresi eventuali voucher per lavoro domestico erogati ai sensi art.70, D.Lgs. n.276/03) (occorre produrre i MAV con quietanza di pagamento); erogazioni liberali a favore di Onlus, società sportive dilettantistiche, partiti e movimenti politici, sostentamento del clero, Paesi in via di sviluppo, società di mutuo soccorso, associazioni di promozione sociale e altri oneri detraibili o deducibili; spese per acquisto o costruzione di abitazioni date in locazione. Altre detrazioni per Spese per intervento di recupero del patrimonio edilizio: documentazione relativa alle spese per la ristrutturazione di immobili per le quali spetta la detrazione del 41%, 36%, 50% o 65%. Documentazione necessaria Copia della ricevuta postale della raccomandata e modulo inviato (per i lavori iniziati antecedentemente il 14 maggio 2011) con la quale è stata trasmessa al Centro di Servizio o al Centro Operativo di Pescara la comunicazione di inizio lavori e verifica che la stessa sia stata inviata prima della data di inizio lavori riportata nella comunicazione stessa. Abilitazioni amministrative dalle quali si evince la tipologia dei lavori e la data di inizio dei lavori o, in assenza, autocertificazione che attesti la data di inizio e la detraibilità delle spese sostenute. Fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa di realizzazione degli interventi effettuati (per quelle pagate dal 4 luglio 2006 ed emesse antecedentemente il 14 maggio 2011 occorre l indicazione del costo della manodopera). Bonifico bancario o postale (anche on line) da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che versa e il codice fiscale o partita Iva del soggetto che riceve la somma. Dati catastali dell immobile (da visura catastale o rogito notarile) per lavori post 14 maggio Pagina 11 di 14

12 In caso di intervento condominiale, dichiarazione dell amministratore circa importo detraibile dal singolo condomino o tabella ripartizione spese e rate pagate. Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d imposta del 50% mobili ed elettrodomestici: prorogata la detrazione del 50% per le spese sostenute per l acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (forni classe A), finalizzati all arredo dell immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a ,00. Allegare copia bonifico o transazione carta di credito/bancomat, fattura di acquisto. Spese per intervento di risparmio energetico: spese per interventi di riqualificazione energetica, sull involucro di edifici, per l installazione di pannelli solari e sostituzione di impianti di climatizzazione per i quali spetta la detrazione del 55% o 65%. Documentazione necessaria Ricevuta informatica o ricevuta di raccomandata comprovante l invio all Enea della certificazione/qualificazione energetica e della scheda informativa che devono essere state inviate entro 90 giorni dalla fine dei lavori; per le scadenze anteriori al 30 aprile 2008, ovvero in caso di complessità dei lavori eseguiti, l invio può essere documentato anche dalla ricevuta di raccomandata semplice; per i lavori ultimati nel 2007 l invio, telematico o per raccomandata, deve essere stato effettuato nei 60 giorni successivi all ultimazione dei lavori e comunque non oltre il 29 febbraio Fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa indicata nella scheda informativa con l indicazione del costo della manodopera per le fatture emesse fino al 13 maggio Bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che versa e il codice fiscale o partita Iva del soggetto che riceve la somma. Autocertificazione del contribuente che dichiari di non fruire di eventuali altri contributi riferiti agli stessi lavori. Copia comunicazione della prosecuzione lavori inviata all Amministrazione finanziaria nel caso di lavori non ultimati. Nei casi dove richiesta asseverazione tecnica o certificazione del produttore. Detrazioni per canoni di locazione: copia contratto di locazione, e quietanze di pagamento canoni, se si è inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale, con distinzione immobili locati con contratti in regime convenzionale ovvero a giovani tra i 20 e i 30 anni, o per i contratti stipulati da lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro. Varie: eventuale scelta della destinazione dell 8 per mille dell Irpef; eventuale scelta della destinazione del 5 per mille dell Irpef, con indicazione del codice fiscale (ove necessario) dello specifico ente o soggetto cui si intende destinare la quota; eventuale scelta della destinazione del 2 per mille dell Irpef, con indicazione del codice del partito cui si intende destinare la quota; ogni altro documento di reddito o di spesa, non specificato sopra, che riteniate opportuno far valutare dal nostro studio per l inserimento nella dichiarazione annuale dei redditi; copia dichiarazione dei redditi presentata nell anno 2014, se non compilata dal nostro studio, ed eventuale copia degli acconti/saldi versati (mod. F24). L abitazione principale in proprietà o usufrutto e le relative pertinenze godono di una deduzione pari all ammontare della rendita catastale. Pagina 12 di 14

13 ELENCO DEI DOCUMENTI CONSEGNATI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE 730/2015 Il sottoscritto nato a il codice fiscale residente dichiara di aver consegnato in data i sottoelencati documenti per la compilazione della dichiarazione mod. 730/2015 per i redditi 2014: ONERI DETRAIBILI SPESE MEDICHE: ricevute fiscali, fatture, ticket, prescrizioni mediche, scontrini farmacia ecc. SPESE PER VEICOLI PER PORTATORI DI HANDICAP o SPESE ACQUISTO CANI GUIDA: fattura relativa all acquisto dell autoveicolo intestata al portatore di handicap e/o al familiare di cui è a carico fiscalmente. Per i veicoli adattati alla guida del disabile: copia della patente di guida speciale o copia del foglio rosa speciale (solo per i disabili che guidano). Copia della carta di circolazione, da cui risulta che il veicolo dispone dei dispositivi prescritti e della certificazione di handicap o invalidità rilasciata dalla commissione medica del Servizio Sanitario Nazionale. MUTUO PER L ACQUISTO DELL ABITAZIONE PRINCIPALE: contratto di acquisto, contratto di mutuo, quietanze di pagamento degli interessi passivi e di altri eventuali oneri accessori (spese notarili ecc.); autocertificazione che attesti che l immobile acquistato è stato adibito ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma. MUTUO PER LA COSTRUZIONE/RISTRUTTURAZIONE DELL ABITAZIONE PRINCIPALE: contratto di mutuo, abilitazioni amministrative, quietanza di pagamento degli interessi passivi, fatture e ricevute fiscali delle spese di costruzione/ristrutturazione, spese per autorizzazioni amministrative e oneri accessori. ALTRI MUTUI per l acquisto di altri immobili (prima del 1993) o per ristrutturazioni (solo nel 1997) o per prestiti e mutui agrari: contratto di acquisto, contratto di mutuo, quietanze di pagamento degli interessi passivi, fatture e ricevute fiscali delle spese sostenute per la ristrutturazione. ASSICURAZIONI SULLA VITA, INFORTUNI e INVALIDITÀ: contratti e quietanze di pagamento. SPESE DI ISTRUZIONE: per corsi di scuola secondaria, universitaria, specializzazione universitaria (ricevute o quietanze di pagamento). SPESE FUNEBRI documentate da ricevute e/o fatture. SPESE SOSTENUTE PER GLI ADDETTI ALL ASSISTENZA PERSONALE risultanti da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dall addetto all assistenza, unitamente al certificato medico attestante la non autosufficienza dell assistito. Si precisa che è possibile fruire della detrazione solo se il reddito complessivo non supera ,00. SPESE PER L ISCRIZIONE ANNUALE E L ABBONAMENTO AD ATTIVITÀ SPORTIVE di ragazzi tra i 5 e i 18 anni documentate da fattura, ricevuta o altra quietanza di pagamento da cui risulti la denominazione nonché il codice fiscale dei soggetti che hanno reso la prestazione, la causale del pagamento, l attività sportiva esercitata, l importo corrisposto, i dati anagrafici del praticante e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento. SPESE PER INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE: contratto di acquisto (o contratto preliminare) da cui si rilevino gli aventi diritto e ricevute di pagamento dell intermediazione. SPESE PER CANONI DI LOCAZIONE SOSTENUTE DA STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE: contratti di locazione richiamati dalla L. n.431/98 o contratti di ospitalità o atti di assegnazione in godimento stipulati con gli enti previsti dalla normativa; documenti comprovanti la spesa sostenuta e autocertificazione nella quale il contribuente dichiari di essere studente universitario e di aver rispettato tutte le condizioni per beneficiare della detrazione. SPESE VETERINARIE: ricevute fiscali, fatture ecc. CONTRIBUTI PER IL RISCATTO DEL CORSO DI LAUREA dei familiari fiscalmente a carico: ricevute bancarie e/o postali o altro documento che attesti le spese sostenute. SPESE PER RETTE DI ASILI NIDO risultanti da idonea documentazione: fattura, bollettino bancario o postale, ricevuta o quietanza di pagamento. EROGAZIONI LIBERALI a favore di Onlus, iniziative umanitarie, religiose o laiche, movimenti e partiti politici, società e associazioni sportive dilettantistiche documentate con ricevute di pagamento (bancomat, carta di credito, c/c postale, assegno). VARIE ONERI DEDUCIBILI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: spese per contributi previdenziali obbligatori o volontari, quote versate al Ssn nelle assicurazioni per gli autoveicoli, assicurazioni Inail contro gli infortuni domestici. Pagina 13 di 14

14 SPESE SOSTENUTE PER FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI O INDIVIDUALI: quietanze di pagamento o dichiarazione dell assicurazione. ASSEGNO PERIODICO CORRISPOSTO ALL EX-CONIUGE: sentenza di separazione o di divorzio, copia dei bonifici o ricevute fiscali rilasciate dal beneficiario della somma, codice fiscale del percettore delle somme. CONTRIBUTI PER GLI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI (colf e badanti): ricevute di versamento, per i voucher lavoro domestico: copia buoni lavoro consegnati al prestatore, documentazione attestante la comunicazione all Inps dell avvenuto utilizzo dei buoni lavoro. EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE, ONG E ONLUS documentate con ricevute di versamento in c/c postale, assegni, bonifici bancari o attestazione rilasciata dal percettore. SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA A PORTATORI DI HANDICAP. CONTRIBUTI VERSATI PER IL RISCATTO DEL CORSO DI LAUREA. SPESE PER ACQUISTO O COSTRUZIONE DI ABITAZIONI DATE IN LOCAZIONE. VARIE SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (36% - 41% - 50% - 65%) IMMOBILI DI PROPRIETÀ: copia della comunicazione della data di inizio lavori e relativa ricevuta della raccomandata effettuata al Centro Operativo di Pescara per i lavori iniziati precedentemente il 14 maggio 2011; abilitazioni amministrative dalle quali si evince la tipologia dei lavori e la data di inizio o in assenza autocertificazione; fatture e ricevute fiscali delle spese sostenute e bonifici bancari o postali dei pagamenti effettuati; quietanze di pagamento di eventuali oneri di urbanizzazione; comunicazione alla Asl se richiesta. IMMOBILI CONDOMINIALI (PARTI COMUNI): certificazione dell amministratore di condominio o, in alternativa, tutta la documentazione prevista per gli immobili di proprietà; tabelle millesimali delle quote di proprietà; ONERI PER I QUALI È RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE D IMPOSTA DEL 50% MOBILI ED ELETTRODOMESTICI SPESE per l acquisto di MOBILI, ELETTRODOMESTICI, finalizzate all arredo di immobili ristrutturati (sempre che la documentazione non sia già stata prodotta allo studio). Il pagamento dei beni doveva essere effettuato mediante bonifico bancario o postale, carta credito o debito. SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO (55% - 65%) Riqualificazione energetica, involucro di edifici, pannelli solari e impianti di climatizzazione IMMOBILI DI PROPRIETÀ: fatture e ricevute fiscali delle spese sostenute per gli interventi; copia dei bonifici bancari o postali dei pagamenti effettuati; asseverazione del tecnico abilitato; ricevuta dell invio all Enea della relativa documentazione o comunicazione all Agenzia delle Entrate se i lavori proseguono l anno successivo e non sono ultimati. IMMOBILI CONDOMINIALI (PARTI COMUNI): certificazione dell amministratore di condominio o, in alternativa, tutta la documentazione prevista per gli immobili di proprietà; copia della delibera assembleare e tabelle millesimali delle quote di proprietà e ripartizione delle spese. DETRAZIONI PER CANONI DI LOCAZIONE INQUILINI DI ALLOGGI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE: copia del contratto di affitto registrato. INQUILINI CON CONTRATTO A CANONE CONVENZIONALE in alloggi adibiti ad abitazione principale: copia del contratto di affitto stilato in base all art.2, co.3 e all art.4, co.2 e 3 della L. n.431/98. INQUILINI CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA PER MOTIVI DI LAVORO: copia del contratto di affitto registrato. INQUILINI GIOVANI TRA I 20 E I 30 ANNI DI ALLOGGI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE: copia del contratto di affitto registrato. Pagina 14 di 14

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