REGOLAMENTO DELLA RISERVA NATURALE LAGO PANTANO DI PIGNOLA. Approvato con deliberazione consiliare n. 79 del 19 giugno 1997

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1 REGOLAMENTO DELLA RISERVA NATURALE LAGO PANTANO DI PIGNOLA Approvato con deliberazione consiliare n. 79 del 19 giugno 1997 Modificato con deliberazione consiliare n. 60 del 19 dicembre 2013 Pag. 1 di 7

2 ART. 1 Finalità 1. Il regolamento della Riserva naturale Lago di Pignola, redatto in attuazione della L.R. n.28/94 ha per finalità la tutela dell'habitat, delle specie e la conservazione in situ della biodiversità. ART. 2 Norme di tutela e salvaguardia 2. Ai fini della tutela e salvaguardia nell area della Riserva naturale Lago di Pignola è fatto divieto di attività e opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e dell ambiente naturale con particolare riguardo alla flora e alla fauna e ai rispettivi habitat nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali in materia. In particolar modo è vietato: L esercizio dell'attività venatoria; La cattura, la detenzione e il disturbo delle specie animali; La raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali fatte salvo quelle necessarie all attività di manutenzione naturalistica; L introduzione di specie animali o vegetali suscettibili di alterare gli equilibri naturali; L introduzione e l impiego di qualsiasi mezzo atto a distruggere e/o alterare i cicli geobiologici; Gli scarichi e le immissioni di sostanze solide, liquide o gassose nocive, il rilascio di rifiuti in genere nonché i disturbi acustici quali apparecchi radiotelevisivi c simili, illuminazioni artificiali notturne nelle vicinanze tali da provocare disturbo alla fauna; Il pascolo e l'introduzione di cani e gatti; L uso di natanti di qualsiasi tipo escluso quelli adibiti a compiti di sorveglianza e manutenzione delle opere idrauliche e di quelle naturalistiche; Pag. 2 di 7

3 L accensione di fuochi; La coltivazione di cave, le ricerche minerarie e di idrocarburi, l asportazione e il danneggiamento delle formazioni geologiche c minerali; La circolazione e la sosta dei mezzi motorizzati, salvo quelli per lo svolgimento di compiti di servizio e manutenzione; L esercizio del commercio ambulante anche lungo il perimetro e gli ingressi alla Riserva naturale; L apposizione di cartelli e le attività pubblicitarie lungo il perimetro dell'area; Lo svolgimento di gare sportive e di pesca; La vista al di fuori dei percorsi prestabiliti e senza accompagnatore naturalistico; Il danneggiamento e la manomissione delle strutture della riserva naturale incluse le strutture di visita, segnaletica, etc.. ed in genere di quelle destinate alla fruizione naturalistica; Il sorvolo di velivoli; La balneazione, la pesca sportiva non regolamentata di cui al successivo art.3. ART. 3 1 Esercizio della pesca sportiva 1. L esercizio della pesca sportiva è consentito ai possessori di licenza di pesca e di apposito permesso di validità annuale rilasciato dalla Provincia di Potenza previo versamento annuale di per i residenti nella regione Basilicata e di per coloro che risiedono fuori regione. 2. Il numero massimo di permessi, per coloro che risiedono fuori regione, è fissato nella misura massima del 15% dei permessi annuali rilasciati ai residenti. 3. Il permesso di pesca sportiva, completo delle generalità del richiedente deve essere esibito su richiesta, unitamente alla ricevuta del versamento, al personale preposto alla sorveglianza. 4. L accesso ai luoghi per l'esercizio della pesca sportiva è delimitato da cartelli perimetrali e da analoghi cartelli indicanti i posti pesca, da allocarsi a cura della Provincia di Potenza. 5. Il periodo di pesca sportiva è consentito per tutto l anno fatta eccezione per i periodi di chiusura relativi alle seguenti specie ittiche: Carpa e Tinca dal 15 maggio al 30 giugno 1 Articolo modificato con deliberazione Consiliare n. 60 del 19/12/2013 Pag. 3 di 7

4 Persico trota dal 1 maggio al 30 maggio Luccio dal 1 gennaio al 28 Febbraio. 6. La Provincia può disporre, d ufficio o su apposita segnalazione, la chiusura della pesca sportiva per situazioni climatiche, meteorologiche e/o idrologiche che ne impediscono l esercizio. 7. Il posto pesca segnalato da cartelli è raggiungibile solo attraverso gli ingressi indicati da apposita tabellazione e lungo percorsi prestabiliti. 8. Il posto pesca spetta al primo occupante la distanza minima tra due postazioni è di 15 metri; il numero massimo di pescatori ammessi nello stesso giorno non potrà superare le 30 unità. 9. Le reintroduzioni delle specie ittiche verranno eseguite da personale della Provincia sentito l'ente gestore della Riserva naturalistica. 10. La pesca sportiva è consentita solo con un massimo 2 canne per ogni titolare di permesso. 11. E vietato: L uso di pesce vivo, rane, anfibi, sangue o uova di salmone, moschiere, camolere, tirlindane quali esche. La pasturazione con il bigattino e la pesca con bilance e reti. L uso di sostanze chimiche o esche trattate chimicamente. La pesca al di fuori dei periodi e tempi indicati dal presente regolamento. La pesca quando il lago si presenta gelato o le sponde sono innevate. La pesca sulle opere idrauliche, gli sbarramenti, le isole galleggianti, strutture di visita (capanni e lungo percorsi visita) canneti. L uso di qualsiasi imbarcazione, fatte salve quelle di servizio e manutenzione idraulica e naturalistica. L abbandono di rifiuti, lenze, filo, piombo ed esche. Inoltrarsi nel lago, fatte salve le fasi di lancio e recupero. 12. E consentito l utilizzo del bigattino solo come innesco. 13. L inosservanza anche ad una delle prescrizioni contenute nel presente articolo comporta il ritiro immediato del permesso di pesca sportiva. 14. Per i limiti e le dimensioni delle catture e per i periodi di cattura delle specie ittiche sono in vigore le norme indicate dall'art. 16 del R.D Pag. 4 di 7

5 Art. 3 bis 2 Esercizio del CARP FISHING 1. Il carpfishing,tecnica che permette la pesca a rilascio di carpe di grandi dimensioni. Può essere esercitato da coloro che sono in possesso di licenza di pesca categoria B e del relativo permesso annuale di carpfishing. 2. Il permesso di carpfishing è rilasciato dalla Provincia di Potenza e deve essere esibito unitamente alla ricevuta del versamento, al personale preposto alla sorveglianza. 3. Il tesserino carpfishing è rilasciato su presentazione di apposita domanda e previo versamento di per i residenti nella regione Basilicata e di per coloro che risiedono fuori regione. 4. La pesca è consentita solo da riva, all interno delle piazzole o dei punti pesca autorizzati. 5. La piazzola o il punto pesca spetta al primo occupante per un massimo di due pescatori e per la durata di 3 giorni consecutivi; il numero massimo di carpisti ammessi nello stesso giorno non potrà superare le 25 unità. 6. La pesca carpfishing dovrà essere effettuata ad una distanza da terra non superiore a metri 100, con l uso obbligatorio dei piombi tendi filo ( bach-lead ) per non precludere le altre attività di pesca sportiva ed occupando una posizione di lago non superiore in larghezza a metri 60 per piazzola per coppia di pescatori. 7. È consentito l uso di non più di 3 canne, armate di un solo amo, esclusivamente telescopiche o ad innesti, munite di anelli passafilo e complete di mulinello caricato con monofilo. 8. Il pescatore dovrà essere munito di bilancia, di idoneo strumento atto alla misurazione, di un sacco per pesatura ( sling), di un materassino di slamatura ( unhooking mat ). 9. Il pesce va rilasciato immediatamente dopo la cattura, qualora la cattura avvienga di notte è consentito l uso della sacca di mantenimento che dovrà essere posizionata in almeno 80 cm d acqua e potrà contenere un solo pesce. 10. Le esche non potranno essere posizionate oltre il limite indicato sulla tabella della piazzola o punto pesca occupato. 11. È vietata la pesca a galla e l uso di pastelle o altri agglomerati sull amo. 12. Sono ammesse solo le esche previste dalla filosofia del carpfishing, quindi boiler del diametro compreso tra 10 e 28 mm. e granaglie ( mais cotto ). 2 Articolo aggiunto con deliberazione Consiliare n. 60 del 19/12/2013 Pag. 5 di 7

6 13. La piazzola di pesca deve essere mantenuta pulita inserendo gli eventuali rifiuti prodotti negli appositi punti di raccolta. 14. Lungo il perimetro del lago verrà individuato un numero sufficiente di piazzole, numerate ed identificate tramite palina con tabella, nelle quali potrà, in deroga alla L. R. n. 28/94, praticarsi la pesca sportiva nelle ore notturne esclusivamente con la tecnica carpfishing e si potrà piazzare un massimo di due tende per postazioni. 15. Dal 15 maggio al 30 giugno (periodo di frega dei ciprinidi) l esercizio della pesca con la tecnica carpfishing su tutto il territorio autorizzato alla pesca sportiva nel Lago Pantano è vietata. 16. Al di fuori delle postazioni individuate è vietato praticare la pesca con la tecnica carpfishing ed è inoltre vietato tagliare il giunco o le cannucce per creare nuove postazioni. ART. 4 Sanzioni 1. Per le sanzioni amministrative si applicano quelle contemplate dall art. 31 della L.R n.28 individuazione, classificazione, istituzione, tutela e gestione delle aree naturali protette in Basilicata secondo i limiti stabiliti relativi agli importi massimi delle sanzioni amministrative previste dall art. 10 della Legge , n Per le violazioni di cui al successivo articolo 4, si fa riferimento al T.U., al R.D. n , n e R.D , n Per le violazioni alle disposizioni contenute dal presente regolamento non espressamente sanzionate da leggi regionali o statali, si applica la sanzione amministrativa da Lire a Lire ART. 5 Sorveglianza 1. La sorveglianza nella Riserva naturale Lago Pantano di Pignola è esercitata dal personale di cui al D.P.G.R. n.795/84 della Regione Basilicata, dalle guardie ittico-venatorie della Provincia e da guardie ittico - venatorie ecologiche alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata, in base alle norme in materia di cui al punto 3 del comma 2 dell art.27 della legge regionale 28 giugno 1994, n ART. 6 Pag. 6 di 7

7 Attuazione 1. Copia del presente Regolamento è trasmessa per l applicazione delle norme ivi prescritte agli Enti interessati e al personale preposto alla sorveglianza. Pag. 7 di 7

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