Sicurezza degli ascensori e impianti di sollevamento: punto su interventi e adempimenti insieme ad ISPESL

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1 ISO 9001 : 2000 Certificato n Area Ambiente e Sicurezza Sicurezza degli ascensori e impianti di sollevamento: punto su interventi e adempimenti insieme ad ISPESL La normativa tecnica di sicurezza relativa agli ascensori: il punto sugli impianti installati prima del 25 giugno 1999 Gli interventi di adeguamento previsti dall allegato tecnico del DM 23/07/09 Presentazione: Dott. Ing. Michele De Mattia - Direttore Dipartimento ISPESL Brescia Melegnano, 3 febbraio 2010

2 per un unapparecchio di di sollevamento, in in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni, che collega piani definiti, mediante un un supporto del carico, che si si sposta lungo guide rigide, con inclinazione sull orizzontale > gradi, o lungo un un percorso perfettamente definito nello spazio, destinato al al trasporto di di persone, di di persone e cose o soltanto di di cose se se il il supporto è accessibile, ossia se se una persona può entrarvi senza difficoltà, munito di di comandi situati all interno del supporto o alla portata di di una persona che sia al al suo interno Quale è il campo di applicazione? Direttiva Ascensori? Direttiva Macchine?

3 dal 29 dicembre 2009 un apparecchio di sollevamento per persone con velocità di spostamento: V > 0,15 m/s è un Ascensore il supporto del carico di ogni ascensore DEVE essere una cabina ad eccezione di quelli esclusi dal campo di applicazione della direttiva ascensori: es. ascensori da cantiere, apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori, ecc. Direttiva Ascensori 95/16/CE Il nuovo confine tra Direttiva Ascensori e Direttiva Macchine la velocità di spostamento 0,15 m/s V 0,15 m/s è una Macchina il supporto del carico di una Macchina può essere una Piattaforma DEVE essere una cabina SOLO se i dispositivi di comando NON sono ad azione mantenuta Nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE

4 Nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE L Italia l ha recepita fuori tempo massimo il tempo utile imposto dall UE era il IL D.L.gs. Di recepimento della Direttiva macchine n. 2006/42/CE è stato approvato dal consiglio dei Ministri il 22 gennaio 2010 ed il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha firmato il decreto di recepimento il 27 gennaio 2010 Entrerà in vigore presumibilmente entro fine febbraio, poiché sono ora alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

5 Nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE L Italia l ha recepita fuori tempo massimo il tempo utile imposto dall UE era il Art. 16 (Ascensori e montacarichi) Le disposizioni di attuazione della direttiva 2006/42/CE, per la parte relativa alle modifiche della direttiva 95/16/CE in materia di ascensori, sono adottate con regolamento, ai sensi dell art.17, comma 2, legge 23 agosto 1988, n.400, di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.162, fatto salvo quanto previsto dall art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n.11.

6 La nuova direttiva macchine (2006/42/CE) del 17 maggio 2006 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea il 9 giugno 2006 (entrerà in vigore dal 29 dicembre 2009) modifica, tramite l art. 24, la direttiva ascensori 95/16/CE Elementi salienti dell emendamento alla direttiva ascensori: - L ascensore è adesso un apparecchio di sollevamento - La cabina è diventata un supporto del carico - Se la velocità nominale è superiore a 0,15 m/s l apparecchio di sollevamento è un ascensore Pertanto dal 2010, la barriera tra ascensori e macchine, non sarà più la cabina (ndr intesa come scatola con soffitto, pareti, pavimento e porte cieche), bensì la velocità: - se V 0,15 m/s direttiva macchine - se V > 0,15 m/s direttiva ascensori -Tra l altro, le scale mobili, i marciapiedi mobili, gli ascensori da cantiere, gli apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori, sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva ascensori

7 Scale mobili e marciapiedi mobili

8 Gli ascensori rientranti nel campo di applicazione della Direttiva Ascensori 95/16/CE come modificato dall art.24 art.24 Direttiva Macchine 2006/42/CE

9 GLI ASCENSORI RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA ASCENSORI 95/16/CE esclusi dal campo di applicazione del DPR 459/96 (recepimento in Italia della direttiva macchine ultima 98/37/CE) ASCENSORI: [Definizione art. 2, c. 1 lettera a) DPR 162/99] Apparecchio a motore (ndr in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni) che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull orizzontale è superiore a 15 gradi, destinata al trasporto di: -persone, -persone e cose, -soltanto di cose se la cabina è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, e munita di comandi situati al suo interno o alla portata di una persona che si trova al suo interno

10 Modifica apportata dalla futura direttiva macchine 2006/42/CE (in vigore dal 29 dicembre 2009) alla direttiva ascensori 95/16/CE ASCENSORI: Apparecchio di sollevamento che collega piani definiti mediante un supporto del carico che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull orizzontale è superiore a 15 gradi, destinato al trasporto di: -persone, -persone e cose, -soltanto di cose se il supporto è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, ed è munito di comandi situati all interno del supporto o alla portata di una persona che sia all interno del supporto del carico Supporto del carico: il supporto del carico di ogni ascensore deve essere una cabina

11 Gli apparecchi di sollevamento per persone e/o cose esclusi dal campo di applicazione della Direttiva Ascensori 95/16/CE e rientranti in quello della e rientranti in quello della Direttiva Macchine 2006/42/CE

12 Piattaforme verticali per disabili le piattaforme elevatrici verticali sono definite a livello nazionale dall art. art del DM 236/89 come apparecchiature atte a consentire, in alternativa ad un ascensore o rampa inclinata, il superamento di un dislivello a persone con ridotta o impedita capacità motoria. Tali apparecchiature sono consentite in via alternativa agli ascensori negli interventi di adeguamento (per adeguamento si intende l insieme l dei provvedimenti necessari a rendere gli spazi costruiti o di progetto conformi ai requisiti del D.M. 236/89-art.2 lettera M) o per superare differenze di quota contenute. Fino all emanazione di una normativa specifica, le apparecchiature stesse devono essere rispondenti alle specifiche di cui al punto (Piattaforme elevatrici), che recita: Le piattaforme elevatrici per superare dislivelli, di norma, non superiori a ml. 4, con velocità non superiore a 0,1 m/s, devono rispettare, per quanto compatibili, le prescrizioni tecniche specificate per i servoscala.

13 Pr EN Piattaforme elevatrici per disabili con mobilità ridotte: apparecchiatura fissa che serve piani definiti comprendente una piattaforma guidata le cui dimensioni e la cui struttura sono indirizzate a permettere soprattutto l accesso l a persone con mobilità ridotte (ndr: disabili con o senza carrozzella, guide inclinate non più di 15 rispetto alla verticale, Velocità non maggiore di 0,15 m/s, manovra ad uomo presente,, eliminato il limite della cabina (completa: pavimento, pareti, porte, tetto) come elemento discriminante per rientrare nel campo di applicazione della direttiva ascensori

14 Montascale e piattaforme inclinate destinate a persone con ridotta capacità motoria

15 EN 81-40: Montascale e piattaforme inclinate destinate a persone con ridotta capacità motoria: Questa norma stabilisce i requisiti di sicurezza per la costruzione, fabbricazione, installazione, manutenzione e smontaggio di montascale alimentati con energia elettrica (montascale a poltroncina, a piattaforma per persone in piedi, a piattaforma per sedia a ruote), ancorati alla struttura di un fabbricato, che si muovono in un piano inclinato e destinati all uso da parte di persone a ridotta capacità motoria: -che si spostano tra livelli fissi, sopra una scala o al di sopra di un piano inclinato accessibile; -destinati all uso e al trasporto di una persona; -l inclinazione non deve superare i 75 dall orizzon tale, con l eccezione per le aree di parcheggio dove è ammesso anche uno spostamento verticale non superiore a 500 mm; - i pulsanti sono del tipo ad uomo presente; - la velocità non deve essere superiore a 0,15m/s -Omissis -La norma non specifica: - esercizio in severe condizioni climatiche; -esercizio in ambienti particolari(ambienti esplosivi); - montascale per sole cose; -evacuazione in caso di incendio; -omissis

16 Servoscala DM 236/89 art a) b) c) Pedana servoscala Sedile servoscala Pedana servoscala a sedile ribaltabile Per il trasporto di persona in piedi Per il trasporto di persona seduta Per il trasporto di persona in piedi o seduta

17 Servoscala DM 236/89 art d) e) Piattaforma servoscala a piattaforma ribaltabile Piattaforma servoscala a piattaforma e sedile ribaltabile Per il trasporto di persona su sedia a ruote Per il trasporto di persona su sedia a ruote o persona seduta

18 Scale e tappeti mobili Le scale mobili trasportano persone su un supporto del carico costituito da gradini in movimento lungo un percorso inclinato (di norma non maggiore di 35 ), i marciapiedi mobili, generalmente denominati tappeti, si contraddistinguono dal trasportare persone su un supporto del carico costituito da una superficie in movimento lungo un percorso orizzontale o leggermente inclinato (di norma non maggiore di 12 ).

19 I MONTACARICHI RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA MACCHINE esclusi dal campo di applicazione del Capo I del DPR 162/99 (recepimento in Italia direttiva ascensori 95/16/CE) MONTACARICHI: [Definizione art. 2, c. 1 lettera b) DPR 162/99] Apparecchio a motore di portata non inferiore a chilogrammi 25 che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull orizzontale è superiore a 15 gradi, destinata al trasporto di - sole cose, inaccessibile alle persone - o, se accessibile, non munita di comandi situati al suo interno o alla portata di una persona che si trova al suo interno

20 LA MESSA IN SERVIZIO E L ESERCIZIO Definizioni degli Impianti di sollevamento per persone e/o cose in servizio privato ed in servizio pubblico

21 Definizioni Ascensori e Montacarichi in servizio privato: - Rif.:DPR 162/99 art. 2, comma 1, lettera m) Gli ascensori e montacarichi installati in edifici pubblici o privati, a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico Ascensori in servizio pubblico: Rif.: Legge 24 ottobre 1942 n art. 1 Omissis Sono considerati in servizio pubblico gli ascensori destinati ad un servizio pubblico di trasporto, ed in particolare quelli che fanno parte integrante di ferrovie, di tramvie o funivie e quelli destinati a facilitare comunicazioni con centri abitati o stazioni ferroviarie o tramviarie. Ascensori o montacarichi in servizio pubblico: Rif. DPR 1497/63 art 3 Elevatore adibito ad un pubblico servizio di trasporto

22 Generazioni Normative di Ascensori del tipo elettrico ed idraulico in Italia

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25 Stato dell arte e Regola dell arte in Italia per ascensori del tipo elettrico Evoluzione nel tempo delle regole tecniche e delle norme D.L. 600 Eliminazione o riduzione del rischio ad un livello considerato accettabile o almeno tollerabile in base allo stato dell arte ed alla sensibilità sociale DPR 1497/63 All. I DM 587/87 UNI EN 81-1:1999 Stato dell arte f (Sviluppo della Scienza x Tecnologia) UNI EN 81-1:2005 Applicazioni particolari UNI EN 81-28/70/71/72/73 Regola dell arte Norme vigenti tempo

26 a cura di Michele De Mattia

27 Norme, Regole tecniche, adeguamenti, modifiche, miglioramento della sicurezza per ascensori e montacarichi del tipo elettrico ed idraulico in servizio privato: - D.L. 31/08/1945 n 600 Norme per la costruzione, l installazione, l la manutenzione e l esercizio l degli ascensori e montacarichi installati a scopi ed usi privati; - DPR 29/05/1963 n 1497 (Ascensori elettrici) Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963 n 1497 n - Norme per gli ascensori ed i montacarichi in servizio privato; - Capo VI del DPR 29/05/1963 n 1497/ /63 (Norme per gli ascensori e montacarichi installati prima dell entrata entrata in vigore del DPR 1497/63); - D.M. 28/05/1979 n 1635 (Ascensori idraulici) Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 28 maggio Misure sostitutive di sicurezza per ascensori e montacarichi a vite, a cremagliera ed idraulici;

28 - Art.4 del DM 1635/79 (Norme per l adeguamento l degli impianti idraulici preesistenti) - Decreto Ministeriale 9 dicembre 1987, n 587(Ascensori elettrici) Attuazione delle direttive n.84/529/cee e n.86/312/cee relative agli ascensori elettrici - Art. 5 del DM 587/87 (Modifiche agli ascensori preesistenti); - Allegato II al DM 587/87 (Adeguamento agli ascensori elettrici preesistenti con estensione, ne, per quanto applicabile, agli ascensori idraulici, con Circolare Ministero del Commercio e dell Artigianato prot. n ); - Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994 n.268 (Ascensori idraulici)- Regolamento recante attuazione della direttiva n 90/486/CEE relativa alla disciplina degli ascensori elettrici, idraulici od o oleoelettrici;

29 - Direttiva Europea Macchine 89/392/CEE e succ.(ultima 98/37/CE) dal 29 dicembre 2009 nuova direttiva 42/2006/CE - DPR 24/07/1996, n 459 (Recepimento della direttiva macchine) Data di entrata in vigore 21 settembre 1996 Regolamento per l attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine. - UNI :2008 (Modifiche ad ascensori elettrici rispondenti a norme preesistenti alla UNI EN 81-1:1999) - UNI :2008 (Modifiche ad ascensori idraulici rispondenti a norme preesistenti alla UNI EN 81-2:1999)

30 - Direttiva Europea Ascensori 95/16/CE del 29/06/1995 Direttiva europea ascensori del 29 giugno 1995, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori. - DPR del 30/04/1999 n 162(data di entrata in vigore il 25/06/1999) Regolamento recante norme per l attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio. Dal 1/07/1999 per la commercializzazione degli ascensori obbligo di seguire la direttiva 95/16/CE Nota: Gli impianti che all entrata in vigore del DPR 162/99 erano sprovvisti della licenza di esercizio potevano essere collaudati con le regole tecniche preesistenti fino al 30/06/2000 (art. 19 del DPR 162/99); succ. 1 proroga fino al 30/06/2001(DPR 19/10/2000, n.369 GU del 14/12/2000) e 2 proroga fino al 30/09/02(DPR 07/05/2002, n.129 GU del 04/07/2002);

31 Ascensori, Montacarichi, Piattaforme elevatrici per disabili del tipo elettrico ed idraulico in servizio privato: - Legge 24/10/1942 n 1415 Impianto ed esercizio di ascensori e montacarichi in servizio Privato -D.P.R. 24/12/1951 n 1767 Approvazione del regolamento per l esecuzione della legge 24/10/1942 n.1415 concernente l impianto e l esercizio di ascensori e di montacarichi in servizio Privato - Circolare 14/04/1997, n del Ministero dell Industria del Commercio e dell artigianato(ministro Bersani) Circolare esplicativa per l applicazione del DPR 459/96, ai montacarichi ed alle piattaforme elevatrici per disabili - D.P.R. 30/04/1999 n 162(data di entrata in vigore il 25/06/1999) Regolamento recante norme per l attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio.

32 Ascensori, Montacarichi, Piattaforme elevatrici per disabili del tipo elettrico ed idraulico in servizio privato: - Decreto Ministero dell Interno del 16/09/2005 (entrata in vigore 120 giorni successivi alla data di pubblicazione su G.U) (pubblicato su G.U. n. 232 del 05/10/2005) Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi - Decreto Ministero delle Attività Produttive del (pubblicato su G.U. n. 189 del ) Miglioramento della sicurezza degli impianti di ascensori installati precedentemente alla data di entrata in vigore della direttiva 95/16/CE - Adeguamento alle regole previste dalla norma tecnica europea UNI EN81- :2009 (Ascensori esistenti - Regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori per passeggeri e degli ascensori per merci esistenti) e dalla sua appendice nazionale

33 Norme Armonizzate Direttiva Ascensori 95/16/CE NOTA: Le norme armonizzate alla direttiva ascensori 95/16/CE sono emendate ai fini dell armonizzazione secondo la nuova direttiva macchine 2006/42/CE che, tra l altro, all art. 24 apporta modifica alla direttiva 95/16/CE (Esempio: Emendamento A3 alle EN 81-1/2:1998 +A1 ed A2 contiene modifica dello scopo, movimento incontrollato cabina porte aperte, arresto normale cabina al piano e precisione di livellamento; EN 13015:2001+A1(contiene un appendice ZA revisionata e nuove appendici ZB e ZC) Norma UNI EN8 1-1/2:2008 Soggetto Ascensori elettrici Regole di sicurezza per la costruzione e l installazione degli ascensori elettrici (Nota: contiene anche A2 gli ascensori senza locale macchinario roomless- MRL ed A1 i PESSRAL) La norma EN 81-28:2003 sostituisce parzialmente il punto delle norme EN 81-1/2 per quanto riguarda i sistemi di allarme e le norme EN 81-1/2 saranno modificate di conseguenza alla prossima revisione

34 Norme Armonizzate Direttiva Ascensori 95/16/CE Norma UNI EN8 1-1/2:2008 Soggetto Ascensori elettrici Regole di sicurezza per la costruzione e l installazione degli ascensori elettrici (Nota: contiene anche A2 gli ascensori senza locale macchinario roomless- MRL ed A1 i PESSRAL) Norma EN81-1/2:1998/A1:2005 Soggetto Norma EN8 1-1/2:1998/A2:2004 Soggetto Sistemi elettronici programmabili per applicazioni di sicurezza negli ascensori PESSRAL Spazi per macchinari e pulegge negli ascensori elettrici ed idraulici (ascensori senza locale macchinario roomless- RML)

35 Norme Armonizzate Direttiva Ascensori 95/16/CE Norma UNI EN 81-28: 2004 Soggetto Teleallarmi per ascensori e ascensori per merci La norma EN 81-28:2003 sostituisce parzialmente il punto delle norme EN 81-1/2 per quanto riguarda i sistemi di allarme e le norme EN 81-1/2 saranno modificate di conseguenza alla prossima revisione Norma EN :2003 Soggetto Porte di piano per ascensori - Prove di resistenza al fuoco Norma: UNI EN 81-70:2005 Soggetto Accessibilità agli ascensori delle persone, compresi i disabili

36 Norme Armonizzate Direttiva Ascensori 95/16/CE Norma UNI EN 81-71:2005 Soggetto Soggetto Ascensori antivandalo Norma UNI EN 81-72:2004 Ascensori antincendio Norma UNI EN 81-73:2005 Soggetto Comportamento degli ascensori in caso d incendio

37 Norme Armonizzate Direttiva Ascensori 95/16/CE Norma UNI EN 13015:2002 (EN 13015:2001+A1:2008) Soggetto Norma EN Soggetto Manutenzione degli ascensori e delle scale mobili. Regole per le istruzioni di manutenzione Ascensori nuovi per persone e cose in edifici esistenti Pubblicata su GUCE del Norma EN 12016: A1:2008 Soggetto Compatibilità elettromagnetica Immunità

38 Norme Armonizzate Direttiva Ascensori 95/16/CE Norma EN :2004 +A1:2008 Soggetto Norma EN :2002 Soggetto Soggetto Funi di acciaio-sicurezza parte 3: Informazioni per l uso e la manutenzione Funi di acciaio-sicurezza parte 5: Funi a trefoli per ascensori Norma EN :2006 +A1:2008 Estremità per funi di acciaio-sicurezza parte 7: Capicorda simmetrici a cuneo

39 Norma UNI EN8 1- :2009 (Non armonizzata) Norme non armonizzate alla Direttiva Ascensori 95/16/CE Soggetto Nota Soggetto Ascensori esistenti- Regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori per passeggeri e degli ascensori per merci esistenti Decreto Miglioramento della sicurezza degli impianti di ascensori installati negli edifici civili precedentemente alla data di entrata in vigore della direttiva 95/16/CE (G.U. n.189 del ) UNI CEN/TS 81-29: Specifica tecnica Interpretazioni delle norme da EN a EN (include EN 8 1-1/2:1998)

40 Norme non armonizzate alla Direttiva Ascensori 95/16/CE ISO 14798:2009 (Non armonizzata) Soggetto Nota Metodologia per la valutazione e la riduzione del rischio negli elevatori, scale mobili e marciapiedi mobili Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, un progettista o un installatore di ascensori o scale mobili dovesse derogare dall uso di una norma armonizzata, la valutazione o riduzione dei relativi rischi significativi potrebbe essere attualmente realizzata ricorrendo a tale metodologia

41 Alcune norme allo studio/studio terminato/inchiesta pubblica riferite alla Direttiva Ascensori 95/16/CE Norma Pr EN81-7 Soggetto Norma Pr EN 81-5 cancellata Soggetto Ascensori a cremagliera Ascensori a vite Norma Pr EN Soggetto Ascensori per persone e persone e merci in con via di corsa inclinata Norma Pr EN Soggetto Ascensori soggetti alle condizioni sismiche

42 Alcune norme secondo la Direttiva Macchine 98/37/CE Norma EN 81-3:2000 +A1:2008 (armonizzazione secondo nuova DM) Soggetto Norma Pr EN Soggetto Norma EN Soggetto Note Montacarichi elettrici ed idraulici non accessibili Montacarichi elettrici ed idraulici accessibili Montascale e piattaforme elevatrici inclinate per persone con ridotta mobilità Rif UNI 91 e ISO

43 Alcune norme secondo la Direttiva Macchine 98/37/CE Norma EN Soggetto Note Norma EN (armonizzata ad agosto 09) Soggetto Soggetto Piattaforme elevatrici verticali per disabili Rif. ISO Ascensori speciali per accesso al posto di manovra nelle gru Norma EN :2000 armonizzazione nuova direttiva macchine Montacarichi da cantiere con piattaforma di carico accessibile

44 Alcune norme secondo la Direttiva Macchine 98/37/CE Norma EN :2000 Soggetto Norma EN 12159:2000 Soggetto Note Norma EN Direttiva EMC Soggetto Norma EN 115:2008 Soggetto Montacarichi da cantiere inclinati con piattaforma di carico non accessibile Ascensori da cantiere per persone e materiali dal rientra nel campo di applicazione della nuova direttiva macchine 2006/42/CE Compatibilità elettromagnetica - Emissione Sicurezza delle scale mobili e marciapiedi mobili - Parte 1: Costruzione ed installazione

45 Gli interventi di adeguamento previsti dall allegato tecnico del DM 23/07/09 Decreto 23 luglio 2009 Pubblicato sulla G.U. N N 189 del 17 Agosto 2009 È entrato in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

46 Art. 1 Scopo Per salvaguardare la sicurezza degli utenti e dei tecnici operanti sugli ascensori si dispone l'adozione di appositi interventi di adeguamento mirati al progressivo e graduale miglioramento del livello di sicurezza degli ascensori installati e messi in esercizio permanente negli edifici e nelle costruzioni in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del DPR 162/99, da attuarsi in modo selettivo in funzione delle situazioni riscontrate su ogni singolo impianto.

47 Art. 2 CHI SVOLTA DA COSA SCOPO Analisi e valutazione dei rischi QUANDO MEZZO presenti sugli ascensori Il proprietario o il suo legale rappresentante in occasione della prima verifica periodica sull'impianto già programmata (contestualmente) dall'organismo notificato/dalla ASL / dall'ispettorato del lavoro che ha in affidamento l'ascensore richiede e concorda l'effettuazione di una verifica straordinaria ai sensi dell'art.14 del DPR 162/99 finalizzata alla realizzazione di un'analisi delle situazioni di rischio presenti nell'impianto per la quale può essere utilizzata la norma di buona tecnica più recente In Italia le norme di buona tecnica sono quelle pubblicate da UNI e/o norme europee che garantiscono un livello di sicurezza equivalente (come UNI EN 81-) )

48 Art. 2 Analisi e valutazione dei rischi presenti sugli ascensori entro il termine perentorio di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per gli ascensori installati prima del 15 novembre 1964 tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per gli ascensori installati prima del 24 ottobre 1979 quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente gli ascensori installati prima del 9 aprile 1991 cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per gli ascensori installati prima del 24 giugno 1999

49 Art. 3 del Decreto 23 luglio 2009 Interventi di adeguamento L'ente autorizzato ad effettuare le verifiche periodiche e/o straordinarie, di cui all'art. 13 del DPR162/99, che ha effettuato o approvato l'analisi dei rischi, prescrive i conseguenti interventi di adeguamento sull'impianto

50 Art. 3 del Decreto 23 luglio 2009 Interventi di adeguamento Gli interventi di adeguamento sull'impianto devono essere tassativamente attuati entro i termini seguenti: entro cinque anni dalla data di esecuzione dell'analisi dei rischi per le situazioni di rischio in tabella A entro dieci anni dalla data di esecuzione dell'analisi dei rischi per le situazioni di rischio in tabella B Le situazioni di rischio riportate in tabella C potranno essere eliminate in occasione di interventi di modernizzazione successivi, di significativa entità

51 Art. 3 del Decreto 23 luglio 2009 Interventi di adeguamento Le situazioni di rischio riportate nelle tabelle A, B e C sono quelle elencate nell'appendice NA della norma UNI EN 81- Ad esse devono essere rapportati i risultati di ogni analisi dei rischi, come pure le possibili misure da adottare

52 Art. 6 Adeguamenti specifici I seguenti punti della norma UNI EN 81- richiamata all'art. 3, comma 3: - misure per assicurare l'accessibilità ai disabili; - misure contro gli atti vandalici; - misure per assicurare un comportamento sicuro in caso d'incendio; non sono compresi nelle tabelle in quanto soggetti a valutazioni specifiche. Tuttavia, gli stessi devono essere considerati in funzione delle esigenze degli utilizzatori e dell'ambiente in cui l'impianto ascensore e' inserito. Pertanto, e' responsabilità del proprietario richiedere esplicitamente quali misure adottare

53 Art. 8 del Decreto 23 luglio 2009 Allegati Costituiscono parte integrante del decreto le tabelle A, B e C con l'elenco degli interventi da attuare sugli elevatori al fine del loro adeguamento

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55 Punto 1 Precisione di livellamento e fermata Punto 3 dell All. NA della UNI EN 81- L Allegato NA della UNI EN 81- stabilisce diversi livelli di priorità a seconda del tipo di sistema di velocità regolata dell ascensore Il decreto impone, invece, la implementazione di una sufficiente precisione di fermata e livellamento a prescindere dal sistema di velocità regolata adottato A cosa riferirsi quando si parla di sufficiente precisione di fermata e livellamento?

56 Punto 1 Precisione di livellamento e fermata Punto 3 dell All. NA della UNI EN 81- I riferimenti sono: il DM 236/89, il punto della UNI EN e l A3 l delle EN e 2 (non ancora armonizzate) In concreto, negli ascensori elettrici, sembra difficile conseguire i richiesti valori di precisione +/-1 1 cm alla fermata e +/-2 2 cm alla livellazione con un funzionamento a due velocità,, per cui in generale occorrerà installare un sistema di regolazione di velocità a inverter Negli ascensori idraulici, con rilivellamento al piano, la precisione è conseguita con le tecnologie da tempo applicate a questo tipo di ascensori (rilivellamento sia in salita che in discesa)

57 Punto 2 Dispositivi di protezione porta piano Punto 30 dell All. NA della UNI EN 81- Nella norma UNI EN 81- il punto in questione si intitola: Dispositivi di protezione della porta di piano e della porta di cabina su un ascensore (con porte di piano e/o cabina automatiche) di cui è previsto l uso da parte di persone disabili

58 Punto 2 Dispositivi di protezione porta piano Punto 30 dell All. NA della UNI EN 81- Punto UNI EN 81-70:2003 Il dispositivo di protezione deve essere attivo almeno lungo una distanza tra 25 e 10 mm sopra la soglia di cabina (es. barriera di fotocellule) Il dispositivo deve impedire il contatto fisico tra l utente ed i bordi delle porte in chiusura

59 Punto 2 Dispositivi di protezione porta piano Punto 30 dell All. NA della UNI EN 81- Impianti semiautomatici La lettura del punto specifico della UNI EN 81- sembra andare nella direzione che l adeguamento l riguardi solo il caso di porte di piano e di cabina accoppiate Nella pratica, le porte di cabina si muoveranno solo una volta chiuse quelle di piano Se le porte di cabina possono muoversi con le porte a battente di piano ancora aperte, allora secondo il punto 37 dell allegato NA a UNI EN 81- è consigliabile (ancorché inserito solo in tabella C, punto 46) modificare il sistema di manovra impedendo tale movimento

60 Punto 3 Adeguamento ascensori idraulici Diversi punti dell All. NA della UNI EN 81- Primo gruppo: 16 Dispositivo di arresto in fossa e nel locale pulegge (eventuale) 17 Illuminazione del vano di corsa 39 Grembiule della cabina 57 Interruttori di extracorsa Completamento dell adeguamento degli ascensori idraulici alle prescrizioni dell allegato II al DM 587 del 1987

61 Punto 3 Adeguamento ascensori idraulici Diversi punti dell All. NA della UNI EN 81- Secondo gruppo: 54 b, Ritorno al piano più basso della cabina 60 b, Manovra di emergenza (discesa/salita) 61 Saracinesca 65 (a e b) Dispositivo di bassa pressione (impianti ad azione indiretta e diretta)

62 Punto 4 Dispositivi di blocco porta di piano Punto 31 dell All. NA della UNI EN 81- L Allegato NA della UNI EN 81- stabilisce diversi livelli di priorità a seconda del tipo di serratura (non( conforme al DPR 1497/1963 priorit alta, conforme al DPR1497/63 priorità media) priorità Nel decreto la priorità è comunque alta,, cioè entro 5 anni dall analisi analisi dei rischi tutte le serrature delle porte di piano dovranno essere del tutto conformi a UNI EN 81-1/2:1999 1/2:1999 punto 7.7, il che tra l altro l non è sempre facile se si intende adattare il blocco alla porta preesistente

63 Punto 4 Dispositivi di blocco porta di piano Punto 31 dell All. NA della UNI EN 81- Una Nota al punto specifico della UNI EN 81- (il punto 5.7.7) stabilisce che i dispositivi di blocco esistenti, conformi alle versioni delle EN81-1e2 1e2 pubblicate prima del 1998,, con un impegno di 5 mm, sono considerati equivalenti in quanto a livello di sicurezza Si osserva che il punto delle UNI EN 81-1:1987 e UNI EN 81-2:1989 stabiliscono che la partenza della cabina deve essere possibile solo quando gli elementi che determinano il bloccaggio sono impegnati tra di loro per almeno 7 mm

64 Punto 5 (Ri)chiusura automatica delle porte di piano scorrevoli orizzontalmente Punto 34 dell All. NA della UNI EN 81- Talvolta le porte di piano scorrevoli obsolete non si richiudono una volta che la cabina non è più al piano (e ciò ha provocato più di un infortunio), occorre installare un dispositivo di chiusura in conformità all ultimo paragrafo del punto delle UNI EN81-1e2 1e2 Nel caso di porte di piano mosse dalla porta di cabina, un dispositivo (molla o peso) deve assicurare la chiusura automatica della porta di piano se, per una qualsiasi ragione, la porta si trova aperta quando la cabina è fuori della zona di sbloccaggio

65 Punto 6 Rapporto sicuro tra la superficie utile della cabina e la portata Punto 38 dell All. NA della UNI EN 81- L obiettivo è di evitare il sovraccarico Ciò si può realizzare, secondo la UNI EN 81-,, ponendo in essere due azioni correttive,, diverse tra loro, di efficacia diversa 1. Ridurre fisicamente la superficie della cabina, segregando ed impedendo l accesso l alla parte in eccesso Ciò si può ottenere ad es. installando una parete che ne limiti la profondità,, col che si evita la facile possibilità di eventuale sovraccarico della cabina si evita la possibilità di slittamento delle funi sulla puleggia di trazione (nel caso di ascensore elettrico)

66 Punto 6 Rapporto sicuro tra la superficie utile della cabina e la portata Punto 38 dell All. NA della UNI EN Limitare l uso l dell impianto ai soli utenti istruiti In questo modo si impedirebbe l accesso l di persone eccedenti in cabina perché chi lo utilizza sa qual è il massimo della capienza e portata (quindi dovrebbe consistere in un pulsante a chiave o similare dispositivo posto nella pulsantiera esterna o sulla porta se manuale) Questo provvedimento appare di minore efficacia dell altro, perché non esiste in questo caso alcun impedimento fisico alla possibilità di sovraccarico, una volta aperta la porta 3^ possibilità prevista dall articolato della norma: verificare l uso cui è destinato l ascensore Il dispositivo pesacarico non è ammesso

67 Punto 7 Presenza delle porte di cabina Punto 40 dell All. NA della UNI EN 81- La porta va installata in tutti i casi in cui la cabina ne sia sprovvista ovvero: 1. Ascensori ex-cat cat.. A e ex-cat cat.. B conformi a norme precedenti la UNI EN81-1:1987 1:1987 o UNI EN 81-2:1989 che siano privi di porte di cabina 2. Ascensori come sopra, ex-cat cat.. A, privi di porte di cabina siti in alberghi ad uso riservato al personale (installati prima della vigenza del parere CNR /126)

68 Punto 7 Presenza delle porte di cabina Punto 40 dell All. NA della UNI EN 81- La porta può essere automatica (ove possibile) o manuale Non esistono alternative alla porta (tipo barriere di fotocellule) Il decreto 23/7/2009 permette di riferirsi non solo alla UNI EN 81- ma anche ad altre norme di buona tecnica (in Italia le norme di buona tecnica sono quelle pubblicate da UNI e/o norme europee che garantiscono un livello di sicurezza equivalente)

69 Punto 8 Dispositivo di comando di ispezione e di arresto sul tetto di cabina Punto 70 (a - b) All. NA della UNI EN 81- Anche in questo caso il decreto, contrariamente dalla norma, non fa distinzione tra età dell impianto (con conseguente diversa priorità di intervento), ponendo sullo stesso piano impianti che potrebbero ancora essere privi totalmente di dispositivi di comando di ispezione sul tetto di cabina (rarissimi se non inesistenti), impianti con dispositivo molto difforme e impianti con dispositivo poco difforme (perché conforme al punto 9.2 dell all. II al DM 587/1987) rispetto a quanto previsto dal punto delle UNI EN 81-1/2:1999 1/2:1999

70 Punto 8 Dispositivo di comando di ispezione e di arresto sul tetto di cabina Punto 70 (a - b) All. NA della UNI EN 81- Stesse considerazioni svolte nel caso precedente Non sono previste priorità di intervento diverse per cui, entro 5 anni, se non lo è già,, occorre installare un dispositivo del tutto conforme al punto delle UNI EN 81-1/2:1999 1/2:1999

71 Punto 9 Dispositivo di allarme in cabina e per il recupero di persone intrappolate nel vano di corsa Punto 18 e 71 All. NA della UNI EN 81- Stessa soluzione per ridurre i due rischi: installazione di un combinatore vocale bidirezionale conforme a UNI EN 81-1/2, 1/2, 5.10 e , ove non già presente (è( necessario considerare i requisiti della UNI EN81-28 (allarme remoto per gli ascensori) Per l allegato l NA, la priorità è diversa nei due casi: media nel caso 18 (laddove si tratta dell intrappolamento nel vano di corsa di un manutentore,, infatti solo questi poteva essere lì, l, come esperto) alta nel caso 71, trattandosi di un utente intrappolato in cabina,, che in quanto non esperto potrebbe tentare manovre pericolose per liberarsi

72 Punto 9 Dispositivo di allarme in cabina e per il recupero di persone intrappolate nel vano di corsa Punto 18 e 71 All. NA della UNI EN 81- Nel caso 71, la priorità indicata nell allegato NA è bassa se installato già un combinatore bidirezionale non conforme alla UNI EN Il decreto, invece, non fa distinzioni, poiché entro 5 anni dall analisi analisi dei rischi tutti i combinatori dovranno essere conformi a UNI EN Va considerato che la UNI EN è uscita come norma europea nel giugno 2003 e in versione italiana nel maggio Perciò, non solo prima del 1999, ma persino nei primi 5 anni di applicazione della direttiva 95/16/CE era difficile ottemperare alla UNI EN 81-28, che non esisteva ancora, almeno come norma ufficiale

73 TABELLA B

74 TABELLA B

75 TABELLA B

76 Punto 10 Chiusura cieca o parziale del vano di corsa Punto 6 e 7 dell All. NA della UNI EN 81- Gli interventi proposti da UNI EN 81- sono diversi, in base alla presenza di vano chiuso (con protezione non cieca) o parzialmente chiuso

77 Punto 10 Chiusura cieca o parziale del vano di corsa Punto 6 e 7 dell All. NA della UNI EN 81- Nel primo caso occorre: 1 a) chiudere il vano di corsa con una difesa cieca, oppure b) adeguare la difesa traforata del vano di corsa in conformità alla UNI EN 294:1993, 4.5.2, cioè maglia di ampiezza massima dipendente dalla forma e dalla distanza degli organi mobili più vicini tenendo ben presente che in ogni caso le difese vanno rese cieche non solo in corrispondenza delle serrature ma di tutte le apparecchiature manomissibili dall esterno

78 UNI EN 294:1993 Lingua:Italiano Titolo: Sicurezza del macchinario. Distanze di sicurezza s per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti Sommario: Versione il lingua italiana della norma europea EN 294 (edizione giu. 92) con errata corrige del gennaio 1993 (AC: 1993). È stata preparata in modo da essere una norma armonizzata, ai sensi della Direttiva "Macchine" e degli equivalenti Regolamenti EFTA. Stabilisce i valori delle distanze di sicurezza per impedire che persone di età uguale o maggiore di tre anni possano raggiungere zone pericolose con gli arti superiori. Tali distanze si applicano quando e' possibile ottenere un adeguato livello di sicurezza con il solo allontanamento. Non necessita di essere applicata alle macchine disciplinate da norme sugli aspetti elettrici che riportano procedure di verifica specifiche,, per esempio mediante il dito di prova. Edizione: 31/7/1993 Fine validità: : 28/5/2008 Ver. Italiana :31/7/1993 Fine validità : 28/5/2008 Stato: RITIRATA CON SOSTITUZIONE Sostituita da: UNI EN ISO 13857:2008

79 Punto 10 Chiusura cieca o parziale del vano di corsa Punto 6 e 7 dell All. NA della UNI EN 81- Nel secondo caso occorre: Adeguare la difesa del vano di corsa in conformità alla UNI EN81-1e2, 1e2, cioè al prospetto 2 del punto 5 ( portare la protezione ad un altezza minima dipendente dalla distanza; la protezione deve essere cieca; distanza massima di 0,15 m dal perimetro dei piani; ) e in ogni caso, anche se non specificato al punto 7 dell All. NA della UNI EN 81-, si può adeguare la difesa traforata del vano di corsa in conformità alla UNI EN 294:1993, 4.5.2, cioè maglia di ampiezza massima dipendente dalla forma e dalla distanza degli organi mobili più vicini, in coerenza con quanto detto al punto 6 2

80 Punto 11 Dispositivi di blocco per porte di accesso (ispezione) al vano di corsa e alla fossa Punto 8 dell All. NA della UNI EN 81- Si richiede che vi sia un dispositivo di blocco a chiave che permetta la richiusura senza chiave; le porte si devono riaprire senza chiave dall interno del vano L unica soluzione è che sia installata in luogo degli esistenti, dispositivi di blocco in conformità alla UNI EN81-1e2 1e2

81 Punto 12 Difesa di separazione tra parti in movimento di più ascensori situati in un vano di corsa comune Punto 13 dell All. NA della UNI EN 81- Si richiede una difesa di separazione che si estenda per tutta l altezza l del vano se la distanza orizzontale tra il bordo del tetto della cabina di un ascensore e una parte mobile (cabina o massa di bilanciamento) di un ascensore adiacente è minore di 0,50 m La larghezza della difesa di separazione deve essere non minore di quella della parte mobile, o parte di questa, da cui ci si deve proteggere, aumentata di 0,10 m da una parte e dall altra altra

82 Punto 12 Difesa di separazione tra parti in movimento di più ascensori situati in un vano di corsa comune Punto 13 dell All. NA della UNI EN 81- Da notare che questa difesa di separazione era già prevista per ascensori elettrici e idraulici installati secondo le norme EN81-1e2 1e2 precedenti le armonizzate del 1998 ma solo quando la distanza orizzontale tra il bordo del tetto della cabina di un ascensore e una parte mobile (cabina o massa di bilanciamento) appartenente ad un ascensore adiacente era minore di 0,30 m Ora andranno adeguati a questo punto anche quegli impianti che hanno tale distanza compresa tra 0,30 e 0,50 m

83 Punto 13 Spazi liberi in testata e in fossa Punto 14 dell All. NA della UNI EN 81- Il testo della norma UNI EN 81- richiede che se le distanze in testata e/o nella fossa non sono conformi a EN 81-1e2 1e2 occorre applicare i requisiti della pren In effetti, nell Allegato NA si richiede che siano assicurati spazi liberi nella testata e nella fossa in conformità alla UNI EN81-1e2 1e2 oppure UNI e2 1e2 (arresti mobili) oggi EN81-21

84 Punto 14 Accesso sicuro alla fossa Punto 15 dell All. NA della UNI EN 81- La fossa deve avere un adeguata via d accesso d e di uscita in conformità alla UNI EN 81-1e2 1e2 Si possono adottare sistemi alternativi alla porta di accesso alla fossa (obbligatoria quando la fossa ha una profondità maggiore di 2,50 m e se la disposizione dei luoghi lo permette) ma occorre garantire che qualsiasi dispositivo previsto sia installato in modo stabile nel vano corsa, facilmente accessibile dalla porta di piano, per permettere al personale competente una discesa sicura in fondo alla fossa Questo dispositivo non deve interessare lo spazio impegnato dalle parti di ascensore in movimento

85 Punto 15 Dislivelli e recessi nel locale del macchinario Punto 22 dell All. NA della UNI EN 81- Si deve effettuare una valutazione in loco delle situazioni pericolose per assicurarsi che i livelli e gli incavi del locale del macchinario corrispondano al livello di sicurezza previsto dalle norme UNI EN 81-1e2 1e2 Nelle norme armonizzate è stabilito che: Quando il locale del macchinario si sviluppa su più livelli con dislivelli maggiori di 0,50 m, bisogna prevedere dei gradini o scale e dei parapetti Quando nel pavimento del locale del macchinario esistono incavi la cui profondità supera 0,50 m e la cui larghezza è minore di 0,50 m, oppure canaletti, si deve provvedere a ricoprirli

86 Punto 15 Dislivelli e recessi nel locale del macchinario Punto 22 dell All. NA della UNI EN 81- Ciò, a parere del sottoscritto, non significa necessariamente che ci si debba limitare a valutare le sole situazioni evidenziate dalla norma ma occorre eseguire, nello spirito della UNI EN 81-,, una valutazione complessiva dei luoghi e dell installazione delle apparecchiature (punto 35 della Tabella C)

87 Punto 16 Porte di piano e/o cabina cieche Punto 25 dell All. NA della UNI EN 81- Nel caso delle porte scorrevoli non è prevista alcuna possibile alternativa alla installazione di porte cieche

88 Punto 16 Porte di piano e/o cabina cieche Punto 25 dell All. NA della UNI EN 81- Nel caso di porte manuali l Allegato NA della UNI EN 81- ammette che possano essere mantenute le porte traforate a patto che siano rispettate le dimensioni massime delle aperture previste dalla UNI EN 294 Occorre infine adeguare le porte non cieche tenendo conto della possibile mano- missibilità di apparecchiature dall esterno del vano

89 Punto 17 Resistenza dei fissaggi delle porte di piano Punto 26 dell All. NA della UNI EN 81- L analisi dei rischi si riferisce soprattutto al caso di porte scorrevoli, ed in particolare al rischio connesso al cedimento dei pattini inferiori di guida (o anche degli organi superiori di scorrimento), causa effettiva di alcuni incidenti, anche mortali, in Europa

90 Punto 17 Resistenza dei fissaggi delle porte di piano Punto 26 dell All. NA della UNI EN 81- Ogni fissaggio della porta di piano (per esempio viti di fissaggio, guide inferiori della porta, rulli superiori della porta, ecc.) deve resistere a forze applicate e alla fuoriuscita dagli organi di guida, per evitare che un anta della porta cada nel vano di corsa

91 Punto 18 Sbloccaggio d emergenza d delle porte di piano con un attrezzo speciale Punto 32 dell All. NA della UNI EN 81- Tutti gli ascensori conformi a normative precedenti le UNI EN81-1:1987 1:1987 e UNI EN 81-2:1989 che dispongano in una o più porte di piano di sistemi di sblocco di emergenza

92 Punto 18 Sbloccaggio d emergenza d delle porte di piano con un attrezzo speciale Punto 32 dell All. NA della UNI EN 81- Lo sbloccaggio d emergenza d di una porta di piano deve essere possibile soltanto usando un dispositivo speciale (per esempio una chiave triangolare) Anche se la chiave triangolare non è l unico dispositivo speciale ammesso dalla UNI EN 81-,, l Allegato l NA della UNI EN 81- richiede che il dispositivo di blocco sia conforme alle EN 81-1e2:1998 punto

93 Punto 18 Sbloccaggio d emergenza d delle porte di piano con un attrezzo speciale Punto 32 dell All. NA della UNI EN 81- EN 81-1e2:1998 punto Sbloccaggio di emergenza Tutte le porte di piano devono poter essere aperte dall esterno mediante una chiave che si adatti al triangolo di sblocco definito nell appendice B Attenzione agli atti vandalici o dove può verificarsi "surfing" sull ascensore; in questi casi occorre prevedere misure aggiuntive

94 Punto 19 Protezione contro la caduta dal tetto della cabina Punto 43 dell All. NA della UNI EN 81- Il tetto della cabina deve essere controllato per assicurarsi che la distanza libera orizzontale oltre e perpendicolarmente al bordo esterno non superi 0,30 m Se non è così,, allora si deve adottare uno dei seguenti provvedimenti a) Ridurre la distanza libera tra il bordo esterno del tetto e la l parete adiacente a 0,30 m, oppure b) installare un parapetto sul tetto della cabina in conformità con EN81-1e2 1e2 oppure pren81-21, oppure c) installare una difesa a tutt altezza, in modo che la distanza libera sia minore di 0,30m

95 Punto 19 Protezione contro la caduta dal tetto della cabina Punto 43 dell All. NA della UNI EN 81- Due considerazioni su questo punto: Un parere CNR sconsigliava l applicazione l del parapetto (quindi praticamente tutti gli ascensori con distanza del tetto di cabina > 0,30 m sono senza parapetto) L allegato NA della UNI EN 81- sembra propendere verso la soluzione con il parapetto poiché in una nota sottolinea che ove l installazione l del parapetto riduca lo spazio per il manutentore sul tetto di cabina oltre il consentito, l azione l correttiva potrà risultare da un analisi dei rischi effettuata caso per caso (in caso contrario sarebbe una inutile sottolineatura poiché è evidente che tutte le soluzioni proposte vanno sottoposte a specifiche analisi per definire quale è quella che va applicata al caso specifico)

96 Punto 20 Illuminazione normale della cabina Punto 45 dell All. NA della UNI EN 81- La cabina deve avere un illuminazione elettrica permanentemente installata Dove questa fosse inadeguata, deve essere resa conforme a quanto previsto dalla EN e 2 La cabina deve avere un impianto elettrico permanente di illuminazione che assicuri al pavimento e sui comandi un intensit intensità di illuminazione di almeno 50 lux Se l illuminazione l è del tipo ad incandescenza, le lampade devono essere almeno due collegate in parallelo La cabina deve essere illuminata permanentemente quando l ascensore è in funzione In caso di porte di piano automatiche, l illuminazione l può cessare quando la cabina è parcheggiata ad un piano con le porte chiuse

97 Punto 21 Illuminazione di emergenza della cabina Punto 45 dell All. NA della UNI EN 81- L illuminazione d emergenza d deve essere conforme a quanto previsto dalla EN 81-1e2 1e2 Deve essere disponibile un alimentatore di emergenza a ricarica automatica capace, in caso di interruzione dell alimentazione dell illuminazione normale, di alimentare almeno una lampada della potenza di 1 W per 1 h Questa illuminazione deve intervenire automaticamente in caso di mancanza della sorgente dell illuminazione normale

98 Punto 21 Illuminazione di emergenza della cabina Punto 45 dell All. NA della UNI EN 81- Come ampiamente noto, il CEN/TC 10 /WG1 sta procedendo alla revisione delle norme EN e 2 La modifica relativa a questo punto, fin ora approvata, elimina il riferimento alla lampada della potenza di 1 W per 1 h, stabilendo invece che l illuminazione di emergenza deve assicurare almeno 1 lux per 1 h al pulsante di allarme e al centro della cabina ad 1 m di altezza dal pavimento L UNI proporrà il valore di 2 lux al pulsante di allarme e 5 lux e all interno della cabina,, ad 1 m di altezza dal pavimento (senza riferimento solo al centro della cabina stessa)

99 Presenza di paracadute attivato da un limitatore di velocità compatibile per gli ascensori elettrici Punto 22 Punto 50 a dell All. NA della UNI EN 81- Tutti gli ascensori elettrici devono avere un paracadute azionato da un limitatore di velocità Si deve controllare che l intero l sistema, che comprende il paracadute e il limitatore di velocità, sia compatibile, e si deve eseguire una prova per assicurarsi che il sistema funzioni correttamente Se non fosse così,, si deve regolare il sistema (senza interferire con i componenti di sicurezza), o, se una regolazione non fosse possibile, si deve installare un paracadute, attivato da un limitatore di velocità con esso compatibile, secondo quanto previsto dalla EN 81-1

100 Punto 23 Protezione contro l eccesso l di velocità in salita della cabina (ascensori elettrici) (dovuto a guasto meccanico) Punto 52 dell All. NA della UNI EN 81- Gli ascensori elettrici devono soddisfare i seguenti requisiti: a) gli ascensori a frizione con contrappeso devono essere forniti di un dispositivo di protezione contro l eccesso l di velocità della cabina in salita in conformità con la EN 81-1 b) i macchinari devono essere equipaggiati con un freno a doppia azione c) gli ascensori con macchinario in cui il rischio di una rottura tra il freno e la puleggia di frizione è significativo, devono avere un dispositivo di protezione contro i movimenti incontrollati della cabina verso l alto l o verso il basso con porte aperte, oppure il macchinario deve essere rimpiazzato con un macchinario "di tipo EN 81-1" 1"

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