Regolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero
|
|
- Carla Pagani
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Regolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero (Regolamento del personale del MNS) del settembre 00 (Stato º gennaio 06) approvato dal Consiglio federale il 7 ottobre 0 Il consiglio museale del Museo nazionale svizzero (consiglio museale), visto l articolo 7 capoverso bis della legge del marzo 000 sul personale federale (LPers); visto l articolo b capoverso dell ordinanza quadro LPers del 0 dicembre 000 ; visto l articolo capoverso lettera g della legge del giugno 009 sui musei e le collezioni, emana il seguente regolamento: Sezione : Disposizioni generali Art. Oggetto e campo d applicazione Il presente regolamento disciplina i rapporti di lavoro del personale e dei praticanti 5 del Museo nazionale svizzero (MNS). Non sono subordinati al presente regolamento: a. gli apprendisti che sottostanno alla legge federale del 9 aprile sulla formazione professionale; b. il personale ausiliario, in particolare le guide, che sottostà al Codice delle obbligazioni (CO) 7. Art. 8 Diritto applicabile I rapporti di lavoro del personale del MNS sono disciplinati dalla LPers. Nuovo testo giusta il n. I della modifica del 8 sett. 05, approvata dal CF il 8 novembre 05, in vigore dal º gen. 06 (RU 05-58) RS 7.0. RS 7.0. RS.0 5 Ai fini di una migliore leggibilità, è usata nel testo la sola forma maschile che naturalmente si estende anche a quella femminile. 6 RS.0 7 RS 0 8 Nuovo testo giusta il n. I della modifica del 8 sett. 05, approvata dal CF il 8 novembre 05, in vigore dal º gen. 06 (RU 05-58) 00 0
2 Regolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero RU 00-0 Nella misura in cui la legge sui musei e le collezioni e il presente regolamento non dispongano altrimenti, sono applicabili l ordinanza del luglio 00 9 sul personale federale (OPers), l ordinanza del DFF del 6 dicembre 00 0 concernente l ordinanza sul personale federale (O-OPers) e l ordinanza del 6 ottobre 0 sulla protezione dei dati personali del personale federale. Gli articoli 0, 0a,, 50 e 08 OPers non sono applicabili al MNS. Art. Competenze in materia di diritto del personale Il consiglio museale è abilitato a elaborare e firmare un eventuale piano sociale ai sensi dell articolo capoverso LPers. Esso è l autorità competente ai sensi dell articolo OPers e prende decisioni concernenti la valutazione della funzione ai sensi degli articoli 5 e 5 OPers per i membri della direzione; è fatto salvo l articolo capoverso. Per il resto del personale il consiglio museale può delegare la competenza della valutazione della funzione al direttore. Il consiglio museale definisce un servizio medico responsabile degli accertamenti medici e delle misure di medicina del lavoro. Art. Politica del personale Il direttore applica i principi di politica del personale della Confederazione e prende in particolare le misure adeguate per garantire: a. la promozione e la formazione continua; b. la promozione di un comportamento responsabile in materia di ambiente, salute e sicurezza; c. un informazione trasparente al personale. Art. 5 Rapporto Il direttore verifica periodicamente il conseguimento degli obiettivi ai sensi dell articolo e fornisce un rapporto in merito al consiglio museale. Il consiglio museale valuta il rapporto e trasmette le proprie conclusioni in merito al dipartimento competente. Il contenuto del rapporto si orienta all articolo dell ordinanza quadro relativa alla legge sul personale federale. 9 RS RS RS RS Nuovo testo giusta il n. I della modifica del 8 sett. 05, approvata dal CF il 8 novembre 05, in vigore dal º gen. 06 (RU 05-58)
3 Reglement über das Personal des Schweizerischen Nationalmuseums AS 00-0 Sezione : Rapporto di lavoro Art. 6 Costituzione del rapporto di lavoro e competenza Il rapporto di lavoro è costituito mediante la stipulazione di un contratto di lavoro scritto, debitamente firmato dal MNS e dalla persona da assumere. Il consiglio museale è competente, fatta salva l approvazione del Consiglio federale, per la costituzione, la modifica e la risoluzione dei rapporti di lavoro del direttore. Il consiglio museale è competente, su proposta del direttore, per la costituzione, la modifica e la risoluzione dei rapporti di lavoro degli altri membri della direzione. Il direttore è competente per la costituzione, la modifica e la risoluzione dei rapporti di lavoro di tutti gli altri collaboratori. Egli può delegare l assunzione ai membri della direzione. Art. 7 Messa a concorso di posti di lavoro I posti di lavoro vacanti sono messi a concorso perlomeno su Internet sulla piattaforma elettronica del MNS. Sono esclusi dall obbligo della messa a pubblico concorso i posti di lavoro: a. a tempo determinato limitati a un periodo di un anno. b. che vengono occupati internamente. c. che vengono occupati con personale che partecipa a uno dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. I posti di lavoro che vengono occupati internamente, sono messi a concorso sull Intranet del MNS. Art. 8 Art. 9 Luogo di lavoro Nel contratto di lavoro è stabilito il luogo di lavoro principale. Il luogo di lavoro principale conformemente al contratto di lavoro è determinante per il calcolo dell indennità di residenza. Se il contratto di lavoro indica due luoghi di lavoro, l indennità di residenza versata è quella del luogo di lavoro principale. Art. 0 Concertazione degli obiettivi e valutazione delle prestazioni Nel quadro del processo di concertazione degli obiettivi e di valutazione delle prestazioni i superiori tengono, almeno una volta all anno, un colloquio individuale con i collaboratori loro direttamente subordinati. Determinante per la valutazione è il raggiungimento degli obiettivi di prestazione e di comportamento. Abrogato dal n. I della modifica del 8 sett. 05, approvata dal CF il 8 novembre 05, in vigore dal º gen. 06 (RU 05-58)
4 Regolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero RU 00-0 Le prestazioni e il comportamento dei collaboratori sono valutati come segue: a. Livello di valutazione : supera chiaramente gli obiettivi; b. Livello di valutazione : raggiunge pienamente gli obiettivi; c. Livello di valutazione : raggiunge in ampia misura gli obiettivi; d. Livello di valutazione : non raggiunge gli obiettivi. La valutazione è svolta per iscritto. I collaboratori che non concordano con la loro valutazione possono richiedere per iscritto, entro giorni dal ricevimento della valutazione, un riesame da parte della persona alla quale il loro superiore è direttamente subordinato. Questa persona effettua un colloquio con tutte le parti interessate e prende una decisione entro giorni. Se non è raggiunto un accordo, può essere richiesto per iscritto al servizio competente immediatamente superiore un ulteriore riesame colloquiale. Il servizio competente prende una decisione definitiva. Si applicano le medesime scadenze. Art. 5 Stipendio Lo stipendio del direttore non può superare l importo massimo della classe di stipendio conformemente all articolo 6 OPers 6. Al momento dell assunzione, l autorità competente ai sensi dell articolo 6 fissa lo stipendio della persona assunta nel quadro delle classi di stipendio conformemente all articolo 6 OPers. L autorità competente tiene conto della formazione e dell esperienza professionale e di vita della persona da assumere nonché della situazione sul mercato del lavoro. La direzione fissa i valori indicativi di riferimento per la determinazione degli stipendi ai sensi del capoverso. L evoluzione dello stipendio è definita annualmente in virtù della valutazione conformemente all articolo 0 capoverso. 5 L importo massimo della classe di stipendio stabilita nel contratto di lavoro funge da base di calcolo per l evoluzione dello stipendio: a. Se le prestazioni corrispondono al livello di valutazione, lo stipendio è aumentato su base annua dal,5 al per cento, fino al raggiungimento dell importo massimo della classe di stipendio. b. Se le prestazioni corrispondono al livello di valutazione, lo stipendio è aumentato su base annua dall al per cento, fino al raggiungimento dell importo massimo della classe di stipendio. c. Se le prestazioni corrispondono al livello di valutazione, lo stipendio può essere aumentato su base annua al massimo del 0,5 per cento, fino al raggiungimento dell importo massimo della classe di stipendio. 5 Nuovo testo giusta il n. I della modifica del 8 sett. 05, approvata dal CF il 8 novembre 05, in vigore dal º gen. 06 (RU 05-58) 6 RS 7.0..
5 Reglement über das Personal des Schweizerischen Nationalmuseums AS 00-0 d. Se le prestazioni corrispondono al livello di valutazione, lo stipendio non viene aumentato su base annua oppure può essere diminuito di non oltre il per cento dell importo massimo della classe di stipendio. 6 L evoluzione dello stipendio così come il pagamento delle indennità ai sensi degli articoli 6 e 8 OPers e dei premi di prestazione ai sensi dell articolo 9 OPers avvengono nel quadro dei contributi assegnati dal consiglio museale a questo scopo. 7 Se i contributi pubblici destinati al MNS per l esercizio annuale sono ridotti di oltre lo 0.5 per cento, e se nessun altra misura compensatoria interna è praticabile, la direzione del MNS può considerare tale circostanza in sede di definizione dell entità della compensazione del rincaro conformemente all articolo OPers. Art. Assicurazione d indennità giornaliera Il direttore del MNS può stipulare una assicurazione d indennità giornaliera in caso di malattia o infortunio con una società di assicurazione privata. Il MNS si fa carico dei premi per l assicurazione d indennità giornaliera in caso di malattia o infortunio. Le eventuali prestazioni assicurative sono versate direttamente al collaboratore dalla società di assicurazione. Il MNS si assume una eventuale differenza con lo stipendio conformemente all articolo 56 OPers 7. Art. Spese e viaggi di servizio I rimborsi fissati per le spese supplementari per i pasti al di fuori del luogo di lavoro o del luogo di residenza non possono essere fatti valere in caso di viaggi di servizio nelle sedi del MNS ad eccezione di Prangins. Le spese supplementari per i pasti sono inoltre rimborsabili nei viaggi di servizio tra Prangins e un altra sede del MNS. Negli altri casi il rimborso dei pasti è retto dall articolo O-OPers 8. Per i viaggi in aereo tutti gli impiegati devono scegliere il pacchetto più vantaggioso in classe «Economy» di una compagnia aerea IATA. Se lo esigono motivi impellenti, il direttore può autorizzare una classe più elevata. Art. Rapporti di lavoro particolari Nel quadro delle sue possibilità, il MNS offre dei posti di praticantato. Il direttore fissa l ammontare dell indennità. Egli tiene conto dello stato di formazione del praticante. 7 RS RS
6 Regolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero RU 00-0 Sezione : Previdenza professionale Art. 5 Cassa pensioni I dipendenti del MNS sono assicurati, conformemente alla legge del 0 dicembre su PUBLICA, agli articoli a e m LPers e al regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della cassa di previdenza MNS, presso la Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA nella cassa di previdenza del MNS contro i rischi di vecchiaia, decesso e invalidità. Art. 6 Organo paritetico L organo paritetico è composto di due rappresentanti del datore di lavoro e di due rappresentanti degli impiegati del MNS. Possono essere membri dell organo paritetico anche rappresentanti che non sono assicurati presso la cassa di previdenza del MNS. La durata del mandato dei membri dell organo paritetico è di quattro anni. I rappresentanti del datore di lavoro sono designati dal direttore. Gli impiegati eleggono direttamente i loro rappresentanti. L organo paritetico provvede alla propria costituzione e emana un regolamento interno. Sezione : Partecipazione e collaborazione con le parti sociali Art. 7 Commissione del personale Il MNS può, di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei dipendenti, costituire una commissione del personale. Il direttore emana un regolamento sulla composizione, compiti e competenze della commissione del personale. Art. 8 Collaborazione con le parti sociali Le associazioni del personale della Confederazione difendono gli interessi del personale nei confronti del MNS. Le associazioni vengono consultate prima di emanare e prima della modifica di disposizioni che riguardano il presente regolamento. Il direttore decide in merito tenuto conto della consultazione. La direzione del MNS incontra i rappresentanti delle associazioni del personale della Confederazione almeno una volta all anno per uno scambio di informazioni. 9 RS 7.. 6
7 Reglement über das Personal des Schweizerischen Nationalmuseums AS 00-0 Sezione 5: Art. 9 0 Sezione 6: Disposizioni finali Art. 0 Abrogazione del diritto vigente Il regolamento del personale del MNS del 6 novembre 009 è abrogato. Art. Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il gennaio 0. 0 Abrogato dal n. I della modifica del 8 sett. 05, approvata dal CF il 8 novembre 05, in vigore dal º gen. 06 (RU 05-58) RU
8 Regolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero RU
Regolamento del personale
Regolamento del personale Valido dal 1 luglio 2008 Basato sull articolo 24 lettera h della legge federale concernente l Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (LA- RE) e l articolo 20
DettagliLegge federale sull assicurazione contro gli infortuni
Decisioni del Consiglio degli Stati dell 8.9.2015 Proposta della Commissione del Consiglio nazionale del 9.9.2015: adesione Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) (Organizzazione
Dettagli(ORPMCE) del 3 luglio 2001 (Stato 1 gennaio 2012)
Ordinanza sulla riduzione dei premi nell assicurazione malattie per beneficiari di rendite residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia 1 (ORPMCE) del 3 luglio 2001 (Stato
DettagliLegge federale sull assicurazione contro gli infortuni
Decisioni del Consiglio nazionale del 4.6.2015 Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) (Organizzazione e attività accessorie della Suva) Modifica del L Assemblea federale della Confederazione
DettagliOrdinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero
Ordinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero (Ordinanza sull istruzione degli Svizzeri all estero, OISE) 418.01 del 29 giugno 1988 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio
DettagliLegge federale concernente i musei e le collezioni della Confederazione
Progetto della Commissione di redazione per il voto finale Legge federale concernente i musei e le collezioni della Confederazione (, LMC) del 12 giugno 2009 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
DettagliLegge federale sulle finanze della Confederazione
Decisioni del Consiglio degli Stati del 10.09.2014 Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 18.09.2014 e-parl 23.09.2014 08:45 Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC) (Nuovo
DettagliOrdinanza sull impiego di società di sicurezza private da parte della Confederazione
Ordinanza sull impiego di società di sicurezza private da parte della Confederazione (Ordinanza sull impiego di società di sicurezza, OISS) del 31 ottobre 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
Dettagli412.106.141 Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale
Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale (Regolamento del personale IUFFP) del 22 settembre 2006 (Stato 27 dicembre
Dettaglidel 2 dicembre 1996 (Stato 1 gennaio 2011) Capitolo 1: Organi Sezione 1: Consiglio d amministrazione
Ordinanza concernente l amministrazione dei fondi di compensazione dell assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, dell assicurazione per l invalidità e dell ordinamento delle indennità per perdita
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia
Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia 861.1 del 9 dicembre 2002 (Stato 1 febbraio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 9 della legge
DettagliLegge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità
Progetto della Commissione di redazione per il voto finale Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (LPP) (Finanziamento degli istituti di previdenza
DettagliLegge federale sull organizzazione della Posta Svizzera
Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera (Legge sull organizzazione della Posta, LOP) 783.1 del 17 dicembre 2010 (Stato 1 ottobre 2012) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
DettagliLegge federale sull organizzazione della Posta Svizzera
Progetto della Commissione di redazione per il voto finale Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera (, LOP) del 17 dicembre 2010 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto
DettagliD. LGS 81/2008. Informazione ai lavoratori
D. LGS 81/2008 L INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI L ADDESTRAMENTO Informazione ai lavoratori 1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a)
DettagliOrdinanza sull organizzazione della Cancelleria federale
Ordinanza sull organizzazione della Cancelleria federale (OrgCaF) 172.210.10 del 5 maggio 1999 (Stato 13 febbraio 2007) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 31 capoverso 3 e 47 capoverso
Dettaglidel 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2008)
Ordinanza sul «Fondo di garanzia LPP» (OFG) 831.432.1 del 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 56 capoversi 3 e 4, 59 capoverso 2 e 97 capoverso 1 della
DettagliOrdinanza sui servizi linguistici dell Amministrazione federale
Ordinanza sui servizi linguistici dell Amministrazione federale (Ordinanza sui servizi linguistici, OSLing) 172.081 del 14 novembre 2012 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visti gli
DettagliOrdinanza sulla traduzione nell amministrazione generale della Confederazione
Ordinanza sulla traduzione nell amministrazione generale della Confederazione 172.081 del 19 giugno 1995 (Stato 1 gennaio 2009) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 36 e 61 capoverso 1 della
DettagliLegge federale sull organizzazione della Posta svizzera
Legge federale sull organizzazione della Posta svizzera (Legge sull organizzazione della posta, LOP) del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 9 della Costituzione federale
DettagliRegolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento
Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento (RegO-CSA) del marzo 0 Il Consiglio svizzero di accreditamento, visto l articolo capoverso della legge federale del 0 settembre
DettagliLegge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule
Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule (Legge sui trapianti) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell 8
DettagliIl Consiglio federale svizzero, visto l articolo 96 della legge federale del 18 marzo 1994 2 sull assicurazione malattie (legge), 3 ordina:
Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell assicurazione malattie 1 (OCPre) del 3 luglio 2002 (Stato
Dettagli13.4081 Postulato Lehmann del 5 dicembre 2013 Continuazione del rapporto di lavoro dopo il raggiungimento dell età di pensionamento
Il Consiglio federale 13.4081 Postulato Lehmann del 5 dicembre 2013 Continuazione del rapporto di lavoro dopo il raggiungimento dell età di pensionamento Rapporto del 26 agosto 2015 Indice 1 Situazione
Dettagli172.222.021 Ordinanza sull assicurazione del personale del settore dei politecnici federali nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA 1
Ordinanza sull assicurazione del personale del settore dei politecnici federali nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA 1 (OAIP settore dei PF) del 19 settembre 2002 (Stato 27 febbraio 2007)
DettagliOrdinanza sugli obblighi di attestazione per le partecipazioni di collaboratore
Ordinanza sugli obblighi di attestazione per le partecipazioni di collaboratore (Ordinanza sulle partecipazioni di collaboratore, OParC) del 27 giugno 2012 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli
DettagliRegolamento sul pensionamento anticipato
70.0 Regolamento sul pensionamento anticipato del 9 marzo 0 (stato aprile 0) emanato dal Governo il 9 marzo 0 visto l'art. 5 cpv. della legge sul rapporto di lavoro dei collaboratori del Cantone dei Grigioni
DettagliOrdinanza sulla diffusione della formazione svizzera all estero
Ordinanza sulla diffusione della formazione svizzera all estero (Ordinanza sulle scuole svizzere all estero, OSSE) 418.01 del 28 novembre 2014 (Stato 1 gennaio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visti
DettagliRegolamento sull organizzazione dell Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
Regolamento sull organizzazione dell Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Regolamento sull organizzazione dell INSAI) 832.207 del 14 giugno 2002 (Stato 11 febbraio 2003) Approvato
Dettagli446.11 Ordinanza sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani
Ordinanza sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, OPAG) del 17 ottobre 2012 (Stato 1 gennaio 2013)
DettagliRegolamento interno della Società svizzera di credito alberghiero
Regolamento interno della Società svizzera di credito alberghiero (Regolamento interno SCA) 935.121.42 del 26 febbraio 2015 (Stato 1 aprile 2015) Approvato dal Consiglio federale il 18 febbraio 2015 L
DettagliRegolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione
Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) Modifica del 26 giugno 2012 Approvata dal Consiglio federale
Dettagli744.10 Legge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada
Legge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada (LPTS) del 20 marzo 2009 1 (Stato 1 gennaio 2016) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 63 capoverso
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari concessi per le indennità versate in virtù della legge sull agricoltura
Ordinanza sugli aiuti finanziari concessi per le indennità versate in virtù della legge sull agricoltura (Ordinanza sulle indennità nell agricoltura) 916.013 del 6 dicembre 1994 (Stato 8 maggio 2001) Il
DettagliOrdinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie
Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie (OCoR) Modifica del 15 ottobre 2014 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 12 aprile 1995 1 sulla compensazione dei
DettagliLegge federale sull organizzazione dell azienda delle telecomunicazioni della Confederazione
Legge federale sull organizzazione dell azienda delle telecomunicazioni della Confederazione (Legge sull azienda delle telecomunicazioni, LATC) 784.11 del 30 aprile 1997 (Stato 3 ottobre 2000) L Assemblea
DettagliLegge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule
Decisioni del Consiglio degli Stati del 9.6.2015 Proposta della Commissione del Consiglio nazionale del 10.6.2015: adesione Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule () Modifica del L Assemblea
DettagliTitolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 9 maggio 2000)
Traduzione 1 0.831.109.418.11 Accordo amministrativo concernente l applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 4 giugno 1996 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Ungheria Concluso
DettagliRegolamento CFSL. Nr. 6019. Edizione ottobre 2007. Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra
Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro CFSL Regolamento CFSL Nr. 6019 Ordinamento
DettagliOrdinanza sull organizzazione del Consiglio federale (OOrg-CF)
Ordinanza sull organizzazione del Consiglio federale (OOrg-CF) del Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 24 della legge del 21 marzo 1997 1 sull organizzazione del Governo e dell Amministrazione
DettagliConsiglio Regionale della Toscana
Consiglio Regionale della Toscana PROPOSTA DI LEGGE n. 35 Istituzione del Servizio civile regionale D iniziativa della Giunta Regionale Agosto 2005 1 Allegato A Istituzione del servizio civile regionale
DettagliOrdinanza sull assicurazione per l invalidità
Ordinanza sull assicurazione per l invalidità (OAI) Modifica del 28 gennaio 2004 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 17 gennaio 1961 1 sull assicurazione per l invalidità è modificata
DettagliREGOLAMENTO PER LA RETRIBUZIONE DI AUTORITÀ, COMMISSIONI E
CANTON DEI GRIGIONI COMUNE DI MESOCCO REGOLAMENTO PER LA RETRIBUZIONE DI AUTORITÀ, COMMISSIONI E DIPENDENTI COMUNALI Pag. 1 SOMMARIO I. PREMESSA... 3 Art. 1 Premessa... 3 II. AUTORITA... 3 Art. 2 Consiglio
DettagliREGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI. Art. 1 Finalità
REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI Art. 1 Finalità La Provincia di Genova, in attuazione di quanto previsto dal proprio Statuto, promuove la cultura della
DettagliLegge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule
Termine di referendum: 8 ottobre 2015 Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule (Legge sui trapianti) Modifica del 19 giugno 2015 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto
DettagliStatuti del Ramo amministrazione pubblica
Statuti del Ramo amministrazione pubblica Art. 1 Forma giuridica Sede Art. 2 Scopo 1 Il ramo Amministrazione pubblica è un associazione ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero. 2 L Associazione
DettagliOrdinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base
Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Cartaia/Cartaio con attestato federale di capacità (AFC) del 17 agosto 2011 33004 Cartaia AFC/Cartaio AFC Papiertechnologin EFZ/Papiertechnologe
Dettagli811.112.243 Ordinanza del DFI
Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per i primi quattro anni di studio presso la facoltà di medicina dell Università di Zurigo del 17 ottobre
DettagliFirenze 19 aprile 2012 FEDERLEGNOARREDO FENAL UIL FILCA CISL FILLEA CGIL
Visto il D.Lgs.14 settembre 2011, n. 167 Testo unico ell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 le parti concordano che la normativa presente nel ccnl firmato
DettagliAtto di fondazione. Atto di fondazione 1/6
Atto di fondazione Atto di fondazione 1/6 Indice Art. 1 Nome e sede...3 Art. 2 Scopo...3 Art. 3 Patrimonio...4 Art. 4 Consiglio di fondazione...4 Art. 5 Revisione...5 Art. 6 Successione giuridica, scioglimento
DettagliOrdinanza sull assicurazione diretta sulla vita
Ordinanza sull assicurazione diretta sulla vita (Ordinanza sull assicurazione vita, OAssV) Modifica del 24 marzo 2004 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza sull assicurazione vita del 29
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO
STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO FINALITÀ E SCOPI Art. 1 L Associazione è costituita al fine di sostenere le scuole aderenti nel raggiungimento dei fini istituzionali
DettagliIstruzioni del Consiglio federale sulla sicurezza TIC nell Amministrazione federale
Istruzioni del Consiglio federale sulla sicurezza TIC nell Amministrazione federale del 1 luglio 2015 Il Consiglio federale svizzero emana le seguenti istruzioni: 1 Disposizioni generali 1.1 Oggetto Le
DettagliLegge federale sulle istituzioni che promuovono l integrazione degli invalidi
Legge federale sulle istituzioni che promuovono l integrazione degli invalidi (LIPIn) 831.26 del 6 ottobre 2006 1 (Stato 1 gennaio 2008) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli
DettagliSTATUTO DI PRO SENECTUTE TICINO E MOESANO
STATUTO DI PRO SENECTUTE TICINO E MOESANO 8 maggio 2015 INDICE Art. 1 Nome e sede 4 Art. 2 Scopo 4 Art. 3 Comprensorio di attività 4 Art. 4 Organizzazione 5 Art. 5 Patrimonio e finanziamento 5 Art. 6 Organi
DettagliLegge federale sull informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese
Legge federale sull informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese (Legge sulla partecipazione) 822.14 del 17 dicembre 1993 (Stato 1 gennaio 2011) L Assemblea federale della Confederazione
DettagliDirettive concernenti gli stage previsti nell ambito del ciclo di studio Master of Science in formazione professionale
Direttive concernenti gli stage previsti nell ambito del ciclo di studio Master of Science in formazione professionale del giugno 0 La direttrice dell Istituto Universitario Federale per la Formazione
DettagliLegge federale concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero
Legge federale concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero (LISE) 418.0 del 9 ottobre 1987 (Stato 13 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto
DettagliOrdinanza sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico
Ordinanza sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (OOSI) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2 capoverso 7 e 7 capoverso 6 della legge federale del 18 giugno 2010
DettagliOrdinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Specialista in fotografia con attestato federale di capacità (AFC)
Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Specialista in fotografia con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.220.01 dell 8 dicembre 2004 (Stato 1 gennaio 2013) 35210 Specialista
Dettagli4.06 Stato al 1 gennaio 2013
4.06 Stato al 1 gennaio 2013 Procedura nell AI Comunicazione 1 Le persone che chiedono l intervento dell AI nell ambito del rilevamento tempestivo possono inoltrare una comunicazione all ufficio AI del
DettagliUNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA
D.R. 7675 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA IL RETTORE - Vista la Legge del 19 novembre 1990, n.341 e in particolare gli articoli 6 e 7, concernenti la riforma degli ordinamenti didattici universitari;
Dettaglidel 25 novembre 1996 (Stato 5 dicembre 2006)
Ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro 822.116 del 25 novembre 1996 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 83 capoverso 2 della legge federale
DettagliOrdinanza sull assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra
Ordinanza sull assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra (OARG) 531.711 del 7 maggio 1986 (Stato 22 luglio 2003) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 22 capoverso 2 della
Dettagli951.91 Legge federale
Legge federale sulle misure temporanee di stabilizzazione congiunturale nei settori del mercato del lavoro, delle tecnologie dell informazione e della comunicazione nonché del potere d acquisto del 25
Dettaglidel 20 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2013)
Ordinanza sul controllo del latte (OCL) 916.351.0 del 20 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15 capoverso 3 e 37 capoverso 1 della legge del 9 ottobre
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari concessi per le indennità versate in virtù della legge sull agricoltura
Ordinanza sugli aiuti finanziari concessi per le indennità versate in virtù della legge sull agricoltura (Ordinanza sulle indennità nell agricoltura) 916.013 del 6 dicembre 1994 (Stato 1 gennaio 2008)
DettagliStatuto. Servizio Cure a Domicilio del Luganese
Statuto Servizio Cure a Domicilio del Luganese CAPITOLO 1 Scopo, sede e durata Denominazione Art. 1 Con la denominazione Servizio cure a domicilio del Luganese - SCuDo è costituita a Lugano un Associazione
Dettagli0.831.109.776.11. Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 1 aprile 2015)
Traduzione 1 Accordo amministrativo concernente l applicazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Orientale dell Uruguay 0.831.109.776.11 Concluso il
DettagliIstruzioni del Consiglio federale sulla sicurezza TIC nell Amministrazione federale
Istruzioni del Consiglio federale sulla sicurezza TIC nell Amministrazione federale del 14 agosto 2013 Il Consiglio federale svizzero emana le seguenti istruzioni: 1 Disposizioni generali 1.1 Oggetto Le
DettagliOrdinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base
Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base con certificato federale di formazione pratica (CFP) del 3 maggio 2011 35316 CFP Printmedienpraktikerin EBA/Printmedienpraktiker EBA Assistante
Dettagli744.103 Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada
Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada (OATVM) del 1 novembre 2000 (Stato 1 gennaio 2010) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli
Dettagli811.112.32 Ordinanza del DFI
Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per il terzo e il quarto anno di studio presso il Centro di odontoiatria, stomatologia e ortodonzia della
DettagliLegge sulla Cassa pensioni dei Grigioni (LCPG)
70.450 Legge sulla Cassa pensioni dei Grigioni (LCPG) del aprile 0 Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni ), visto l'art. della Costituzione cantonale ), visto il messaggio del Governo del 5 gennaio
DettagliLegge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule
Proposte della Commissione del Consiglio degli Stati del 14.11.2013 Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule () e-parl 03.12.2013 09:20 Modifica del L Assemblea federale della Confederazione
Dettagli811.112.31 Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per la medicina dentaria
Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per la medicina dentaria del 30 agosto 2007 (Stato 1 settembre 2007) Il Dipartimento federale dell interno,
DettagliMisure volte a gettare le fondamenta per un avvenire sicuro della CPE
Risposte alle domande più frequenti (FAQ) Misure volte a gettare le fondamenta per un avvenire sicuro della CPE 1. Dal 2014, l aliquota di conversione legale LPP all età di 65 anni è del 6,8%. È ammissibile
DettagliOrdinanza sull assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l indennità per insolvenza
Ordinanza sull assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l indennità per insolvenza (Ordinanza sull assicurazione contro la disoccupazione, OADI) Modifica del 24 novembre 1999 Il Consiglio
DettagliRegolamento del Fondo per la promozione della salute, della ricerca e della prevenzione della Fondazione Helvetia Sana
Thunstrasse 82 Casella postale 1009, CH-3000 Berna 6 Telefono: ++41 (0)31 368 15 83 Fax: ++41 (0)31 351 00 65 E-mail: helvetia@thunstrasse82.ch Regolamento del Fondo per la promozione della salute, della
DettagliOrdinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità
Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (Ordinanza sul libero passaggio, OLP) 831.425 del 3 ottobre 1994 (Stato 1 gennaio 2009) Il Consiglio
DettagliOrdinanza del PF di Zurigo sulla formazione continua al PF di Zurigo
Ordinanza del PF di Zurigo sulla formazione continua al PF di Zurigo (Ordinanza sulla formazione continua al PF di Zurigo) 414.134.1 del 26 marzo 2013 (Stato 1 ottobre 2013) La Direzione scolastica del
Dettagli(Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5) del 28 settembre 2007 (Stato 1 agosto 2014)
Ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5) 822.115 del 28 settembre 2007 (Stato 1 agosto 2014) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
DettagliMEMORIAV ASSOCIAZIONE PER LA SALVAGUARDIA DELLA MEMORIA AUDIOVISIVA SVIZZERA
Traduzione in lingua italiana dello statuto di Memoriav; fa testo l originale tedesco dello statuto. MEMORIAV ASSOCIAZIONE PER LA SALVAGUARDIA DELLA MEMORIA AUDIOVISIVA SVIZZERA Art. 1 Denominazione e
DettagliFIAS. Federazione svizzera degli impiegati delle assicurazioni sociali. Commissione centrale d esame. Esame professionale 2013
FIAS Federazione svizzera degli impiegati delle assicurazioni sociali Commissione centrale d esame Esame professionale 203 Previdenza professionale (PP) Numero della/del candidata/o: Durata dell esame:
Dettagli414.134.2 Ordinanza della direzione del PFL sulla formazione continua e sulla formazione approfondita al Politecnico federale di Losanna
Ordinanza della direzione del PFL sulla formazione continua e sulla formazione approfondita al Politecnico federale di Losanna (Ordinanza sulla formazione continua al PFL) del 27 giugno 2005 (Stato 30
DettagliService level agreement prestazioni generali (SLA prestazioni)
Allegato II Service level agreement prestazioni generali (SLA prestazioni) concernente il contratto di affiliazione alla Cassa di previdenza della Confederazione del 15 giugno 2007 (Stato 1 gennaio 2014)
DettagliOrdinanza sull assicurazione malattie
Ordinanza sull assicurazione malattie (OAMal) Modifica del 29 aprile 2015 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 giugno 1995 1 sull assicurazione malattie è modificata come segue:
DettagliREGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO
REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO Emanato con D.R. n. 12096 del 5.6.2012 Pubblicato all Albo Ufficiale dell Ateneo l 8 giugno 2012 In
DettagliREGOLAMENTO PER GLI STAGE
REGOLAMENTO PER GLI STAGE emanato con D.R. n. 5146 del 2000, successivamente modificato con D.R. n. 9 del 16 gennaio 2007 e D.R. n. 198 del 29 novembre 2011 1/5 ART. 1 Ambito di applicazione 1.1 Il presente
DettagliII.11 LA BANCA D ITALIA
Provvedimento del 24 marzo 2010. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d Italia nell esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria
Dettaglidel 10 settembre 1969 (Stato 1 gennaio 2011)
Ordinanza sulle tasse e spese nella procedura amministrativa 172.041.0 del 10 settembre 1969 (Stato 1 gennaio 2011) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 46a della legge del 21 marzo 1997 1
Dettagli172.220.111.310.3 Ordinanza del DFF concernente i mutui ipotecari agevolati tramite il patrimonio di PUBLICA 1
Ordinanza del DFF concernente i mutui ipotecari agevolati tramite il patrimonio di PUBLICA 1 (Ordinanza sui mutui ipotecari DFF) del 10 dicembre 2001 (Stato 14 giugno 2005) Il Dipartimento federale delle
DettagliRegolamento per l esame di specialista della sicurezza sul lavoro
Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro CFSL Regolamento CFSL N. 6057 Regolamento
DettagliOrdinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità
Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (Ordinanza sul libero passaggio, OLP) 831.425 del 3 ottobre 1994 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio
DettagliB. Finanziamento I. Finanziamento per l acquisto di terreni, la costruzione, la ristrutturazione e l ampliamento 1. Principio Art.
Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane (LAnz) (del 30 novembre 2010) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO 6.4.5.1
DettagliREGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (integrato con modifiche apportate dal Senato Accademico con delibera n 994
Dettagli935.121.41 Statuto della Società svizzera di credito alberghiero (SCA)
Statuto della Società svizzera di credito alberghiero (SCA) (Statuto SCA) del 18 giugno 2015 (Stato 1 agosto 2015) Approvato dal Consiglio federale il 18 febbraio 2015 L assemblea generale della SCA, visto
DettagliProfilo di qualificazione per impiegata / impiegato di commercio
Lingua standard (lingua nazionale locale) Lingua/e straniera/e Informazione, comunicazione, amministrazione (ICA) Economia e società (E&S) Profilo di qualificazione per impiegata / impiegato di commercio
DettagliOrdinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità
Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (OPP 2) Modifica del 19 settembre 2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 18 aprile 1984 1 sulla
DettagliOrdinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA) 830.11 dell 11 settembre 2002 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 81 della legge federale
Dettagli