La Carta della statistica pubblica svizzera
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- Niccoletta Oliva
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1 La Carta dea statistica pubbica svizzera Fritz Faser, Ufficio di statistica de Canton Argovia La Carta I frontaieri I 24 maggio 2002 a Conferenza svizzera degi uffici regionai di statistica (CORSTAT) ha adottato a Carta dea statistica pubbica svizzera.i documento stabiisce i principi di etica professionae appicabii, fondati su norme riconosciute a iveo internazionae, tenendo conto dee particoarità evetiche.la nuova Carta,che sostituisce a Dichiarazione di principi in vigore da 1982, ritenuta inadeguata ne nuovo contesto de Sistema statistico svizzero, non è soo un codice deontoogico per gi statistici de settore pubbico. Essa si pronuncia pure sua reazione tra gi uffici di statistica e e autorità da cui essi dipendono e stabiisce obiettivi e regoe de'organizzazione dea statistica svizzera.vista 'importanza di questo documento,abbiamo ritenuto opportuno riproduro integramente nea nostra rivista, unitamente aa presentazione che i dott. Fritz Faser,presidente de Gruppo di avoro che ha preparato a Carta dea statistica pubbica svizzera e direttore de'ufficio di statistica de Canton Argovia, ha fatto a'assembea dea CORSTAT i 24 maggio scorso. Ustat La Dichiarazione di principi de'unione degi uffici svizzeri di statistica (UUSS) I 21 ottobre 1982 gi uffici statistici riuniti ne'uuss approvarono a Deémont, in occasione dea oro assembea annuae, i testo di una Dichiarazione di principi. Essa intendeva contribuire aa reaizzazione degi obiettivi formuati ne'articoo 3 degi statuti de'associazione. Credo che vaga a pena ritornare a considerare brevemente gi obiettivi cui mirava aora 'UUSS.Essi si articoavano sui punti seguenti: promuovere a statistica pubbica ; scambiare informazioni e sostenere a coordinazione dei avori statistici ; eaborare prese di posizione e raccomandazioni concernenti questioni settoriai e organizzative strettamente egate aa statistica ; promuovere i contatti tra i membri e con e organizzazioni statistiche nazionai e internazionai,così come con e università e gi istituti di ricerca pubbici ; promuovere a divugazione dei principi dea statistica pubbica presso a popoazione; promuovere a formazione e i perfezionamento professionai. La Dichiarazione di principi de 1982 contava 10 articoi riguardanti i compiti dea statistica pubbica,questioni di etica professionae,'organizzazione e i ruoo dea statistica in seno a'amministrazione, nonché a coaborazione tra i diversi uffici attivi ne settore.trovo che 'indice dei sottotitoi dea Dichiarazione, che riporto qui di seguito, rappresenti una buona sintesi dei temi affrontati : 1: Campo d'appicazione, disposizioni degi uffici preposti 2: Risposta ae necessità de'informazione 3: Principi per i rievamento dei dati 4: Interpretazione dei risutati 5: Nuovi bisogni degi utenti dei dati 6: Procedura corretta 7: Scambio di conoscenze e rievamento dei dati 8: Mediazione in caso di confitti con persone esterne 9: Composizione di confitti interni 10: Verifica dea Dichiarazione di principi Se confrontiamo questo eenco con i testo dea nuova Carta dea statistica pubbica svizzera e ammettiamo che quest'utima, così come nee sue intenzioni, rappresenti un'interpretazione moderna e appropriata dea statistica, ci accorgiamo che a Dichiarazione di principi degi anni Ottanta rispondeva già in arga parte ae esigenze più attuai. 129 dati
2 Modifiche avvenute ne settore statistico daa pubbicazione dea Dichiarazione di principi in poi Quando, ne 1998, 'Unione degi uffici di statistica venne sciota, apparve necessario rinnovare a Dichiarazione di principi, soprattutto considerato i suo ruoo di testo fondamentae per a statistica pubbica ne nostro Paese. A causa dea radicae evouzione subita da settore, 'associazione aveva perso in parte a capacità di riempire i suo mandato, in particoare per quanto concerneva i coordinamento tra statistica regionae e nazionae. Acuni esempi mi permetteranno di iustrare megio i cambiamenti avvenuti,sia a'interno sia a'esterno dei confini nazionai. La egge sua statistica federae Ne 1992 'Assembea federae approvò una nuova egge sua statistica. Attuamente in vigore, questo testo comprende, otre a disposizioni concernenti compiti, doveri e organizzazione dea statistica federae in senso stretto, anche normative concernenti a coaborazione con atre unità amministrative federai,cantonai e comunai e,più in particoare, a coaborazione con atri uffici di statistica e a coordinazione dei oro avori. L'ordinanza su'organizzazione dea statistica federae,che accompagna a egge,discipina in dettagio a coaborazione tra gi uffici di statistica, istituendo in particoare, quai punti di contatto con 'Ufficio federae di statistica, gi organi FEDESTAT (per gi atri uffici federai) e REGIOSTAT (per Cantoni e Città). I suo testo,così come promugato da Consigio federae ne 1993,non faceva invece acun cenno a'unione degi uffici svizzeri di statistica e a queo che avrebbe dovuto essere i suo ruoo di contatto e coordinazione. Atre disposizioni dea egge e de'ordinanza, concernenti ad esempio a protezione dei dati o gi strumenti eettronici per a oro rievazione,eaborazione e diffusione,discipinano inotre reatà che a momento dea formuazione dea Dichiarazione di principi non avevano ancora assunto un'importanza tae da essere prese in particoare considerazione. Anche se i compito di una carta o di una dichiarazione non è discipinare tutti i più minuti dettagi tecnici,essa,se vuoe che i suoi principi siano veramente appicati,deve tuttavia tenere conto dee ripercussioni che gi sviuppi tecnici possono avere su'operato statistico. La egge sua protezione dei dati La egge sua protezione dei dati costituisce un'atra importante base giuridica di foto Ti-press / Ey Riva riferimento per i avoro degi statistici. Essa pone e basi normative per a tutea dea personaità e dei diritti fondamentai dee persone che sono oggetto di rievamenti statistici.sono appicabii direttamente a'operato statistico soprattutto gi articoi concernenti 'eaborazione di dati personai da parte di uffici dea Confederazione, che stabiiscono in che modo e unità amministrative federai debbano procedere in caso di rievamento e trattamento di dati personai. I testo dea egge,in particoare,stabiisce che è possibie trattare dati personai soo a condizione che esista una base giuridica inequivocabie oppure,in caso di rievazioni sistematiche (è i caso ad es.di questionari),che a base giuridica e gi scopi perseguiti siano espressamente comunicati.queste disposizioni generai sua protezione dei dati sono state successivamente riprese e precisate ne testo dea egge sua statistica,che e ha adattate in particoare ai compiti e ae condizioni specifiche de settore. I principi aa base dea statistica ufficiae de'onu Per dare un'idea de'interpretazione de avoro statistico a iveo internazionae,non va dimenticato, anche se qui esposto a titoo di breve esempio,i testo che raccogie i principi aa base dea statistica ufficiae de'onu, approvati ne 1992 daa Commissione economica per 'Europa dee Nazioni Unite e adeguati ne 1994,con 'aggiunta di un preamboo, daa Commissione di statistica de'onu. Si tratta di un documento che riveste un'importanza particoare. In generae esso sottoinea,in un contesto internazionae,'importanza de'informazione statistica per o Stato e a società.più in particoare,inotre,gi operatori statistici vi trovano prescrizioni precise per o svogimento dea oro attività :essi possono pertanto rievare, eaborare e pubbicare e informazioni sua base di una normativa unitaria e appicabie universamente. Questi principi, inotre, tengono espicitamente conto dea Dichiarazione su'etica professionae de'istituto internazionae di statistica. 130 dati
3 La Carta Una particoare rievanza spetta a'articoo 1, che dichiara a statistica pubbica parte costitutiva de sistema di informazione di una società democratica.già a'interno di questo articoo,inotre,ma soprattutto ne seguente, viene anche chiarito quai premesse indispensabii occorre soddisfare se si vuoe essere a'atezza di un compito così importante. I frontaieri L'iter verso una Carta dea statistica pubbica svizzera A momento de'approvazione,ne giugno de 1998,degi statuti dea Conferenza svizzera degi uffici regionai di statistica (CORSTAT) venne stabiito che essa si sarebbe impegnata attivamente,a fianco dei suoi partner di statistica pubbica, ad eaborare una carta de settore che potesse essere rapidamente adottata.si decise inotre che,fino a que momento,a Dichiarazione di principi e e Raccomandazioni per a regionaizzazione dee informazioni statistiche dea VSSA avrebbero funto da carta provvisoria. Sebbene non si potessero citare moti casi in cui essa fosse stata concretamente appicata, permaneva a convizione che a Dichiarazione di principi potesse ancora rappresentare un importante punto di riferimento in base a quae orientare a statistica pubbica. Appariva inotre chiaro che una nuova carta non avrebbe potuto essere eaborata senza coinvogere anche gi organi dea statistica federae. Una richiesta in ta senso soevò echi positivi in seno a'ufficio federae di statistica e fu pertanto possibie istituire un gruppo di avoro comune incaricato di presentare un avamprogetto dea Carta. Obiettivi e prima stesura A gruppo di avoro non vennero poste condizioni particoari, anche se sembrava dato per inteso che esso dovesse riuscire a discipinare in una pagina e pochi articoi tutto i sistema statistico svizzero in dettagio. Di questo, purtroppo, i gruppo di avoro non fu subito consapevoe. Gi obiettivi posti per 'eaborazione dea Carta erano i seguenti: stabiire principi di etica professionae generamente appicabii,fondati su norme riconosciute a iveo internazionae,ma che ne contempo tengano conto dee particoarità de sistema statistico evetico; pronunciarsi espicitamente sua reazione tra gi uffici di statistica e e autorità da cui essi dipendono; chiarire i ruoo dea Carta rispetto ae disposizioni giuridiche vigenti; stabire obiettivi e regoe de'organizzazione dea statistica in Svizzera; istituire un organo per a diffusione dea Carta e per i controo de'effettiva appicazione dee sue disposizioni da parte dei firmatari. In ta modo si intendeva raggiungere 'obiettivo comune a tutti gi organi dea statistica ufficiae:fare dea designazione «statistica pubbica» un marchio di quaità generamente riconsciuto, in grado di vaorizzare i prodotti che o portano. Nee intenzioni, i principi dea Carta avrebbero dovuto essere formuati in maniera quanto più concisa, precisa e competa possibie.tuttavia, poiché fu anche necessario tenere conto dee pecuiarità de sistema federae, ad esempio dee differenze tra i contesti cantonai e quei urbani, sia 'estensione de testo dea Carta sia i numero degi foto Ti-press / Ey Riva articoi superarono i imiti posti iniziamente. I probema de'appicabiità degi standard professionai può costituire un buon esempio per iustrare e difficotà incontrate dai redattori. Dato che in moti Cantoni gi uffici di statistica sono tenuti ad assumersi anche atri compiti,che esuano daa vera e propria eaborazione di dati, 'appicabiità degi standard professionai andava circoscritta con maggiore precisione ae attività strettamente egate aa statistica. A questo scopo fu pertanto necessario espicitare che i parametri prescritti si riferivano soo ae attività di rievamento statistico in senso stretto. La Carta dea statistica pubbica svizzera non intende soo fornire inee direttive e sostegno a tutti i professionisti impegnati ne'eaborazione di una statistica ne settore pubbico, ma anche garantire un punto di riferimento e una fonte di informazione in grado di rispondere a richieste e interrogativi di chi è fatto oggetto di rievamenti o di quasiasi atra persona interessata. Per queste ragioni non bastava rimandare ai principi vaidi a iveo internazionae, ma occorreva eaborare un documento adatto aa reatà svizzera. Poiché i gruppo di avoro si attenne in modo rigoroso a questi principi,'avamprogetto dea Carta risutò più esteso di quanto previsto iniziamente. Esso si articoava tra una prima parte, suddivisa in: preamboo principi fondamentai principi organizzativi «La statistica pubbica è parte costitutiva de sistema di informazione di una società democratica.» 131 dati
4 Carta dea statistica pubbica svizzera Indice Preamboo Principi fondamentai Consigio etico dea statistica pubbica Campo d'appicazione dea Carta Entrata in vigore e modifica dea Carta Raccomandazioni per organizzare i sistema statistico pubbico Preamboo Gi uffici statistici svizzeri, segnatamente: gi uffici statistici regionai svizzeri, riuniti nea Conferenza svizzera degi uffici regionai di statistica (CORSTAT), 'Ufficio federae di statistica (UST), nonché gi atri produttori di statistiche dea Confederazione, dei Cantoni, dei Comuni e degi enti di diritto pubbico, che costituiscono 'insieme degi organi dea statistica pubbica svizzera, considerando a statistica pubbica quae servizio indispensabie in una società democratica, destinato a soddisfare i bisogni d'informazione dea coettività nonché dei suoi organi e componenti, considerando che gi obiettivi principai dea statistica pubbica sono a pertinenza,a quaità e a credibiità dee informazioni statistiche, considerando che a oro responsabiità professionae e sociae nonché a oro credibiità impicano otre ae oro conoscenze professionai e ae capacità tecniche anche i rispetto di principi etici fondamentai invioabii, consapevoi de fatto che ogni decisione e vautazione adottata ne'ambito dea oro attività in reazione aa statistica pubbica dev'essere chiaramente motivata e resa pubbica, facendo riferimento ai principi fondamentai dea statistica ufficiae dea Commissione economica per 'Europa dee Nazioni Unite (aprie 1992), facendo riferimento aa Dichiarazione su'etica professionae de'istituto internazionae di statistica (agosto 1985), tenendo conto dea preminenza de quadro giuridico in materia di statistica pubbica e dea protezione dei dati, adottano a seguente Carta quae codice deontoogico. Si impegnano a rispettara e a fara rispettare dai oro coaboratori nonché a rendera nota ai oro partner. La Carta dea statistica pubbica svizzera comprende: i principi fondamentai, 'impegno a creare un Consigio etico di statistica pubbica,che contribuisca aa promozione e a rispetto dei principi fondamentai, e raccomandazioni reative a'organizzazione de sistema statistico pubbico. Principi fondamentai Informazione pubbica 1. Mandato d'informazione La statistica pubbica produce informazioni statistiche per rispondere ae esigenze d'informazione d'interesse generae dea società nonché a quee reative a'appicazione dee poitiche statai. 2. Pubbicità Le informazioni statistiche sono iberamente disponibii. 3.Trasparenza Le informazioni statistiche sono documentate in modo tae da agevoarne a comprensione e a corretta utiizzazione. 4. Perennità Le informazioni statistiche sono conservate in forma i più possibie dettagiata,per garantirne 'impiego da parte dee generazioni future,contribuendo così aa memoria coettiva de Paese. Indipendenza 5. Indipendenza scientifica L'attività statistica pubbica è indipendente da punto di vista scientifico, in particoare nei confronti dee istanze poitiche e di quasiasi gruppo d'interesse. 6. Imparziaità Tutte e informazioni statistiche sono eaborate, presentate e commentate in modo imparziae, senza proposte o raccomandazioni di natura poitica. 7. Responsabiità Gi statistici sono tenuti a opporsi a quasiasi tipo di rievazione, eaborazione,anaisi e presentazione di dati che potrebbe dar adito a interpretazioni errate. 8. Prese di posizione Gi organi dea statistica pubbica sono autorizzati a commentare interpretazioni fuorvianti e 'utiizzazione abusiva dei oro risutati statistici. «L attività dea statistica pubbica è indipendente dae istanze poitiche e dai gruppi di interesse.» 132 dati
5 Diffusione 9.Accessibiità Le informazioni statistiche sono messe a disposizione dei vari utiizzatori nea forma adeguata. 10. Simutaneità Le informazioni statistiche sono diffuse in maniera tae che tutti gi utiizzatori ne vengano a conoscenza simutaneamente. A determinate autorità può essere riservata un'informazione anticipata, soggetta a embargo,affinché possano prepararsi a eventuai domande. 11.Attuaità Gi organi dea statistica pubbica fanno sì che i termine che intercorre tra i periodo di riferimento e a pubbicazione dei risutati statistici sia i più breve possibie. 12. Rettifica Gi organi dea statistica pubbica rettificano i risutati che presentano errori sostanziai o ameno ne sospendono a diffusione. Quaità 13. Credibiità I concetti, i metodi e e regoe reativi aa rievazione, a'eaborazione e aa diffusione d'informazioni statistiche sono fissati in base ae norme professionai, ai metodi scientifici e aa deontoogia, in modo che i risutati statistici rappresentino fedemente a reatà. 14. Coerenza La compatibiità dee informazioni è assicurata a'interno e tra i diversi settori dea statistica pubbica. A ta fine, si appicano i concetti,e cassificazioni,e terminoogie e i metodi stabiiti e riconosciuti a iveo nazionae o internazionae. 15. Continuità Gi organi dea statistica pubbica assicurano a continuità e a paragonabiità ne tempo dee principai informazioni statistiche. Protezione dea personaità 16. Utiizzazione escusiva I dati sue persone fisiche o giuridiche rievati a fini statistici non possono essere utiizzati per decisioni o misure amministrative concernenti queste persone. 17. Segreto statistico Gi organi dea statistica pubbica trattano in modo strettamente confidenziae i dati su singoe persone fisiche o giuridiche; non divugano acuna informazione che consenta di risaire aa situazione di una persona fisica o giuridica. 18. Base egae La raccota di dati su persone fisiche o giuridiche poggia su una base egae. 19. Proporzionaità Le rievazioni sono reaizzate soo se i dati amministrativi non sono disponibii o sono insufficienti. Le rievazioni sono condotte in modo da ridurre a minimo 'onere dee persone interrogate. 20. Informazione Le persone interrogate sono informate in merito ae basi e agi obiettivi dee rievazioni nonché ae misure adottate in materia di protezione dei dati. Consigio etico di statistica pubbica Mandato Gi uffici statistici regionai, tramite a CORSTAT, e 'UST s'impegnano a istituire congiuntamente un organo privato e indipendente, denominato Consigio etico di statistica pubbica svizzera (di seguito Consigio etico), incaricato di contribuire a'attuazione dei principi fondamentai dea Carta e aa oro promozione.in reazione a'appicazione dei principi fondamentai dea Carta, i Consigio etico ha poteri di constatazione, consuenza e informazione. Esso non può emanare sanzioni. Ammissibiità dee domande I Consigio etico tratta tutte e domande scritte sottopostegi da persone fisiche o giuridiche o da enti pubbici in reazione a'appicazione dei principi fondamentai dea Carta, fatte save e domande non giustificate o tendenziose. Le persone che indirizzano una richiesta non devono subire acun pregiudizio. Legami istituzionai I Consigio etico è egato aa Società svizzera di statistica (SSS) e costituisce una commissione dea Sezione statistica pubbica (SSS-O). Regoamento La SSS-O emana un regoamento per i Consigio etico, ratificato da'ust e daa CORSTAT.I regoamento non può derogare in acun modo ai principi dea Carta. Finanziamento L'UST e a CORSTAT si assumono in parti uguai i finanziamento de Consigio etico. I segretariato de Consigio etico può fare appeo a supporto tecnico de'ust. Campo d'appicazione dea Carta Campo di appicazione La Carta si appica a tutte e attività egate aa produzione o aa diffusione dee informazioni dea statistica pubbica specificate qui di seguito. La Carta I frontaieri «Non è divugata nessuna informazione statistica che permetta di risaire aa persona.» 133 dati
6 Preminenza dee disposizioni giuridiche La Carta si appica ne'ambito dee disposizioni giuridiche vaide per gi organi dea statistica pubbica e e oro attività. Organi dea statistica pubbica Ai sensi dea Carta,per organi dea statistica pubbica dea Svizzera s'intendono 'UST e gi uffici statistici regionai membri dea CORSTAT,nonché tutte e atre unità amministrative dea Confederazione ai sensi dea egge sua statistica federae,dei Cantoni o dei Comuni e e unità organizzative di enti o istituzioni di diritto pubbico,che producono e diffondono regoarmente,sotto a propria responsabiità,risutati statistici conformemente aa definizione seguente. Informazioni statistiche Ai sensi dea Carta sono considerate informazioni statistiche: i risutati statistici destinati a fungere da grandezze di riferimento (e da indicatori) per vari utiizzatori e che devono rappresentare fedemente un aspetto pertinente dea reatà;e sempici statistiche di gestione non sono considerate risutati statistici; i documenti eettronici i cui dati sono destinati aa produzione di risutati statistici; e metainformazioni (informazioni sui contenuti,a metodoogia e e definizioni); e spiegazioni o e anaisi diffuse insieme ai risutati statistici. Attività soggette aa Carta Le attività degi organi dea statistica pubbica,sottoposte interamente aa Carta, comprendono i avori di pianificazione, di preparazione, di esecuzione e di vautazione concernenti: a rievazione sistematica di dati destinati a'eaborazione di risutati statistici (raccota effettuata escusivamente o prevaentemente per scopi statistici o prevaentemente per scopi amministrativi; con o senza interrogazione). i trattamento dei dati,compresi i coegamento e a combinazione degi stessi; 'approntamento e 'aggiornamento di cassificazioni,nomencature e terminoogie; e misure di diffusione e archiviazione d'informazioni statistiche; a tenuta e 'uso di registri dee unità di osservazione o rievazione; 'uteriore sviuppo de sistema dea statistica pubbica svizzera. La Carta si appica soo sussidiariamente ae seguenti attività: reaizzazione di studi,anaisi,scenari,modei ed eaborazioni su richiesta (anche ai fini di ricerca o pianificazione),a meno che i risutati non siano espressamente designati quai risutati dea statistica pubbica; raccota di dati ne'ambito di test o studi di fattibiità; atre forme di ricerca in materia di statistica pubbica. Identificazione dee informazioni dea statistica pubbica Gi organi dea statistica pubbica adottano e misure necessarie per permettere agi utiizzatori e agi atri partner dea statistica pubbica di identificare e informazioni statistiche che costituiscono informazioni statistiche pubbiche conformemente aa definizione precedente. Cooperazione con i Consigio etico Gi organi che hanno firmato a Carta forniscono a Consigio etico e informazioni richieste da quest'utimo. Entrata in vigore e modifica dea Carta Presupposti La Carta può essere firmata da tutti gi organi dea statistica pubbica purché siano soddisfatte e tre condizioni seguenti: adozione da parte de'assembea penaria dea Conferenza svizzera degi uffici regionai di statistica (CORSTAT); sottoscrizione da parte de'ufficio federae di statistica (UST) tramite una dichiarazione scritta de direttore o dea direttrice de'ust a'attenzione dei presidenti dea CORSTAT e dea SSS-O. approvazione de regoamento de Consigio etico da parte de'assembea generae dea Sezione statistica pubbica (SSS-O) dea Società svizzera di statistica,nonché de'ust e dea CORSTAT. Una vota soddisfatti questi presupposti, a presidenza dea SSS-O ne informa tutti gi organi dea statistica pubbica. Entrata in vigore Per 'UST, a Carta entra in vigore a momento dea pubbicazione. Per i membri dea CORSTAT,a Carta entra in vigore dopo che a reativa direzione ha riasciato una dichiarazione scritta di sottoscrizione, indirizzata contemporaneamente a presidente dea CORSTAT e a presidente dea SSS-O,nonché aa direzione de'ust. Per gi atri organi dea statistica federae o regionae che non sono membri dea CORSTAT, a Carta entra in vigore una vota che i rispettivo direttore ha indirizzato una dichiarazione scritta di sottoscrizione aa direzione de'ust, a presidente dea SSS-O e, per gi organismi regionai, a presidente dea CORSTAT. Ogni firma dea Carta è iscritta ne'eenco dei firmatari. Informazione e approvazione de'autorità superiore Ogni organo firmatario dea Carta ne informa a propria autorità superiore e si accerta dea sua approvazione. Pubbicazione La Carta è pubbicata assieme a'eenco degi organi firmatari. Gi organi firmatari provvedono aa divugazione dea Carta. Vautazione dea Carta L'UST, a CORSTAT e a SSS-O s'impegnano, quando e circostanze o richiedono, ma ameno ogni cinque anni, a organizzare uno scambio d'esperienze in reazione aa Carta e a chiarire se sono necessarie modifiche dea stessa. 134 dati
7 I Consigio etico partecipa a questa vautazione. Procedura di modifica L'UST e a CORSTAT decidono congiuntamente in merito ae modifiche da apportare aa Carta. A tae scopo consutano gi organi firmatari. Raccomandazioni in merito a'organizzazione de sistema statistico pubbico Cooperazione istituzionae 1. Centri di competenza I sistema statistico di ogni iveo istituzionae è coordinato e rappresentato verso 'esterno da suo centro di competenza per a statistica pubbica.l'ufficio federae di statistica (UST) è i centro di competenza dea statistica pubbica dea Confederazione;i membri dea Conferenza svizzera degi uffici regionai di statistica (CORSTAT),denominati in seguito uffici regionai di statistica,sono i centri di competenza dea statistica pubbica de rispettivo Cantone o Comune. 2. Indipendenza organizzativa Per garantire i rispetto dei principi fondamentai, a produzione e a diffusione dee informazioni statistiche sono organizzate in forma adeguata,in particoare attraverso a costituzione di unità amministrative indipendenti speciaizzate. 3. Cooperazione Gi uffici regionai di statistica sono i principai interocutori dea Confederazione in materia di statistica pubbica a iveo regionae. L'UST è i principae interocutore dei Cantoni e dei Comuni in materia di statistica pubbica federae. Insieme contribuiscono a rafforzamento e ao sviuppo de sistema statistico pubbico svizzero. 7. Partecipazione di terzi Se gi organi dea statistica pubbica fanno appeo a terzi per 'esecuzione di avori, questi devono impegnarsi per iscritto a rispettare e far rispettare da oro personae i principi fondamentai pertinenti dea presente Carta. Spetta agi organi dea statistica pubbica adottare e misure necessarie a'appicazione di tae accordo. Trattamento de'informazione 8.Aggiornamento I campo d'osservazione e a produzione dea statistica pubbica sono vautati regoarmente, ao scopo di adeguari a mutare dei bisogni. A tae scopo, vengono coinvoti gi utiizzatori, i fornitori di dati e gi organi dea statistica pubbica interessati. Importanti modifiche a iveo di concetti, metodi e procedure, con ripercussioni su contenuto e sua continuità dee informazioni statistiche vanno comunicate agi utiizzatori. 9. Dimensione spaziae dee informazioni statistiche La produzione statistica si orienta in primo uogo a quadro istituzionae dea Svizzera, dando a priorità ai Cantoni e ae principai città. L'adeguatezza dee suddivisioni territoriai è verificata di vota in vota in occasione de'eaborazione di nuove statistiche o dea revisione di quee già esistenti. Per tutti i progetti federai, gi uffici regionai di statistica partecipano aa verifica. 10. Standard di quaità Gi organi dea statistica pubbica stabiiscono obiettivi comuni misurabii in materia di quaità e attuaità dee informazioni statistiche e pubbicano informazioni statistiche che soddisfano e norme di quaità minime. La pubbicazione di risutati provvisori si imita ao stretto necessario. Le indicazioni sua sfera di vaidità, sue fonti e sui metodi di rievazione ed eaborazione dei dati sono rese accessibii. La Carta I frontaieri 4. Coordinamento Gi organi dea statistica pubbica coordinano e oro attività per assicurare a coerenza e 'efficacia ed evitare ridondanze nee informazioni statistiche.in particoare,promuovono 'armonizzazione dei dati amministrativi utiizzati daa statistica pubbica. 5. Informazione reciproca Gi organi dea statistica federae informano gi uffici regionai di statistica in merito ai avori che intraprendono in coaborazione con atre unità amministrative regionai. Gi uffici regionai di statistica informano 'UST in merito ai avori che intraprendono in coaborazione con atre unità amministrative o enti federai. 6. Partecipazione a iveo internazionae Sotto a direzione de'ust,a statistica pubbica svizzera partecipa attivamente ai avori internazionai voti a sviuppare e adattare a statistica pubbica. L'UST informa gi uffici regionai di statistica in merito a questi avori. 11. Caendario di diffusione I caendario di diffusione dei principai risutati statistici è reso noto in anticipo. 12. Diffusione dei risutati I prezzi e e atre condizioni di diffusione dee informazioni statistiche vanno fissati conformemente ae esigenze de servizio pubbico. Essi sono pubbicati. Le poitiche reative aa diffusione e ai prezzi d'accesso dee informazioni statistiche sono coordinate sia a'interno che tra i sistemi statistici dei diversi ivei istituzionai. Berna, 24 maggio 2002 Adottata da'assembea penaria dea Conferenza svizzera degi uffici regionai di statistica (CORSTAT) «Gi organi dea statistica pubbica coordinano e oro attività.» 135 dati
8 e una seconda parte, che eencava disposizioni d'appicazione concernenti: Consigio etico campo d'appicazione dea Carta entrata in vigore e riconoscimento dea Carta eventuai modifiche de testo Aa Carta venne inotre affiancato un Regoamento con gi statuti de Consigio etico. L'avamprogeto venne sottoposto ad un'ampia procedura di consutazione e ad una perizia egae,affidata a professor Thierry Tanquere de'università di Ginevra. Risutati dea procedura di consutazione e rieaborazione de testo La maggior parte dee istanze interpeate durante a procedura di consutazione si espresse in maniera positiva sui contenuti dea Carta, giudicando tuttavia 'avamprogetto troppo ungo e dettagiato. Anche a strutturazione e a ingua de testo,ispirate a quee dei testi giuridici,non raccosero moti consensi. Anaogamente si espresse anche i reatore dea perizia egae ; egi contribuì in maniera fondamentae a una più chiara definizione dea rievanza e de significato giuridico dea Carta. Su singoi punti furono espresse critiche in parte discordanti, così che i redattori dea Carta dovettero trovare souzioni di compromesso in grado di conciiare e differenti esigenze, richieste e obiezioni. Grazie aa procedura di consutazione fu però possibie sviuppare un successivo disegno di Carta chiaro e ben strutturato che, dopo essere stato sottoposto ad una seconda procedura di consutazione, ha potuto assumere, con integrazioni reativamente poco numerose, a forma di una proposta definitiva. Contenuto e significato dea Carta Prendendo spunto da acuni punti importanti cercheremo di iustrare i contesto in cui è sorta a Carta e i significato che e va attribuito. Preamboo La menzione dei fondamentai principi nazionai e internazionai su cui si basa a statistica pubbica, siano essi di natura etica o giuridica, nonché 'impegno a rispettari espresso dagi organi svizzeri operanti ne settore, hanno permesso di chiarire a rievanza giuridica dea Carta, sia per e persone attive ne'ambito dea statistica pubbica, sia per a popoazione. Si tratta di un codice deontoogico :chi o sottoscrive si impegna moramente a onorarne gi obbighi. I riferimento aa preminenza de quadro giuridico in materia di statistica pubbica indica però anche che a Carta non costituisce acun vincoo giuridico suppementare. L'appicazione o 'infrazione dei principi da essa formuati non è impugnabie egamente,né da parte dei firmatari,né da parte di singoe persone. Essa non è giuridicamente vincoante, né per 'autorità giudiziaria, né per 'autorità amministrativa. Con questa precisazione non si è inteso sminuire a rievanza dea Carta come codice deontoogico, ma sotanto evitare equivoci sua sua rievanza giuridica. Principi fondamentai I nuceo dea Carta è rappresentato dai venti principi fondamentai, raggruppati in cinque sezioni, che costituiscono i codice deontoogico vero e proprio. Essi chiariscono i compiti dea statistica pubbica,definiscono i metodi di rievamento di informazioni statistiche e e modaità con e quai esse vanno trattate. Informazione pubbica L'informazione pubbica contempa i seguenti principi: 1. mandato di informazione; 2. pubbicità; 3. trasparenza; 4. perennità. Particoarmente importante è i principio dea perennità, con i quae si intende garantire che anche e generazioni future possano usufruire dee informazioni statistiche raccote. Indipendenza L'indipendenza comprende i seguenti principi: 5. indipendenza scientifica; 6. imparziaità; 7. responsabiità; 8. prese di posizione. «Si tratta di un codice deontoogico dati
9 I frontaieri La Carta foto Ti-Press / Francesca Agosta tutti voti a garantire un'informazione statistica quanto più possibiie neutrae e ibera da infussi esterni. Diffusione Aa diffusione sono riconducibii i seguenti principi: 9. accessibiità; 10. simutaneità; 11. attuaità; 12. rettifica. i cui rispetto permette di assicurare un accesso ae informazioni statistiche a condizioni effettivamente paritarie,che non penaizzi o priviegi acun utente rispetto ad atri. Quaità La quaità si basa sui principi seguenti: 13. credibiità; 14. coerenza; 15. continuità. che permettono di garantire standard quaitativi adeguati,definendo ad esempio metodi e procedure sua base dei parametri professionai più generamente accettati. 17. segreto statistico; 18. base egae; 19. proporzionaità; 20. informazione. Grazie a questi principi è possibie una definizione più precisa dee disposizioni in materia di protezione dei dati specificatamente appicabii a'operato statistico.dati su persone fisiche o giuridiche rievati a fini statistici non possono ad esempio essere utiizzati per prendere decisioni o misure amministrative che e concernono. Grazie a'impegno assunto a garantire a pubbicità dee informazioni, 'indipendenza scientifica degi statistici, un accesso paritario ae informazioni,'attuaità e a quaità dei dati, nonché a protezione dea personaità,a Carta può contribuire in misura sostanziae a fare dea designazione «statistica pubbica» un vero e proprio marchio di quaità.essa garantisce agi utenti che ogni ufficio che divuga dati statistici facendo riferimento ai principi dea «statistica pubbica» rispetta effettivamente i parametri quaitativi da essa stabiiti. Consigio etico Un'innovazione sostanziae rispetto aa Dichiarazione di principi è costituita da'istituzione de Consigio etico. Esso è incaricato di divugare i testo dea Carta presso 'opinione pubbica e di vegiare a rispetto dei suoi principi. Sebbene, conformemente aa vaenza giuridica dea Carta, esso non possa prevedere sanzioni in caso di infrazione,gi è tuttavia riconosciuta a facotà di intervenire con raccomandazioni e di informare. In quaità di organo indipendente esso è chiamato a contribuire in maniera attiva e indipendente aa promozione e a'appicazione dea Carta. Raccomandazioni in merito a'organizzazione de sistema statistico pubbico Queste Raccomandazioni intendono incoraggiare i sistema statistico pubbico a organizzarsi in modo da favorire quanto più possibie i raggiungimento degi obiettivi posti daa Carta. Esse fissano e regoe in grado di permettere una coaborazione ottimae tra i diversi organi dea statistica pubbica,discipinando a cooperazione,i coordinamento e i reciproco scambio di informazioni e fissando inotre parametri reativi a'aggiornamento di dati e metodi, a campo d'appicazione territoriae dee informazioni statistiche e agi standard di quaità. In questo modo anche e Raccomandazioni contribuiscono in maniera sostanziae aa creazione di una statistica pubbica coerente e di ato iveo quaitativo. La Carta come nuova base per a statistica pubbica Spero che non soo a mia presentazione, ma anche e soprattutto i testo stesso dea Carta, siano riusciti ad attestarne pienamente 'utiità e i senso.la sua adozione e appicazione non rivouzioneranno certo a statistica pubbica ne nostro Paese : sono tuttavia convinto che esse potranno contribuire in misura non indifferente a garantirne e promuoverne un ato iveo quaitativo. Soo così potremo sperare di giustificare e mantenere a fiducia che oggi viene accordata aa statistica pubbica svizzera. Per questa ragione auguro aa nuova Carta e a chi vi farà ricorso un ampio successo. n Protezione dea personaità La protezione dea personaità contempa i principi seguenti: 16. utiizzazione escusiva;...chi o sottoscrive si impegna moramente a onorarne gi obbighi» 137 dati
il DM 27012004 "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia
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