ACCERTAMENTI SANITARI PER GLI ADDETTI AI DISTRIBUTORI DI BENZINA Aggiornamento delle linee guida della Regione Veneto del Prot. n.

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1 ACCERTAMENTI SANITARI PER GLI ADDETTI AI DISTRIBUTORI DI BENZINA Aggiornamento delle linee guida della Regione Veneto del Prot. n Premesse 1. In questi ultimi anni la maggiore attenzione sui rischi per la salute dei lavoratori delle stazioni di servizio è stata posta sull esposizione a benzene. Ciononostante i rischi non sono limitati a questa sostanza: i carburanti stessi costituiscono una miscela estremamente ampia di composti chimici, ma è necessario ricordare una serie di possibili rischi legati alle esposizione a lubrificanti, a solventi, a detergenti industriali, a gas di scarico dei veicoli, al rumore e quelli derivanti dalle posture di lavoro, dall uso di strumenti vibranti, dal lavoro in condizioni climatiche sfavorevoli. Tra i rischi di infortunio va tenuto presente l'elevato rischio di incendio e scoppio, oltre a quello legato all'uso di attrezzature elettriche ed eventualmente di utensili meccanici, di elevatori o alle operazioni su parti di veicolo ad alte temperature. 2. Le condizioni di esposizione ad agenti chimici volatili presenti nella benzina dei lavoratori addetti alla erogazione di carburante ed in genere degli addetti alle stazioni di servizio hanno subito negli ultimi anni importanti modificazioni. Tra i fattori intervenuti sono da annoverare in particolare: adozione (dopo il luglio 2000) di impianti di aspirazione sulle colonnine di erogazione con sistema di recupero dei vapori; avvio della riorganizzazione della rete distributiva con ammodernamento degli impianti e dismissione di quelli vetusti; riorganizzazione del sistema di erogazione carburanti con diffusione di self-service, fai-da-te, predosatori; riformulazione della composizione delle benzine utilizzate su territorio nazionale con progressiva riduzione della quota di benzene e degli altri aromatici; riduzione del carico di benzene nell'aria ambiente, per effetto del complesso delle misure antinquinamento. 3. L'applicazione delle norme contenute nel D.Lgs 626/94 ha obbligato anche le imprese titolari delle stazioni di servizio a reimpostare le misure di tutela dei lavoratori (già vigenti secondo le normative precedenti) sui principi della valutazione del rischio, della eliminazione del rischio o della sua riduzione al minimo in base al progresso tecnico, sulla programmazione della prevenzione intesa al miglioramento delle condizioni di lavoro, sulla informazione, formazione e partecipazione dei lavoratori, ecc. Dall'applicazione del complesso di queste norme in ambienti nei quali siano stati condotti interventi tecnici di bonifica ci si attendono ulteriori miglioramenti, legati in particolare alla individuazione e all'adozione consapevole di appropriati comportamenti e di procedure di igiene e sicurezza. In questo quadro, la sorveglianza sanitaria e l'azione complessiva del Medico Competente rappresentano un importante ed irrinunciabile complemento a tutte le attività di prevenzione, che contribuiscono oltretutto a tenere sotto controllo l efficacia delle stesse misure tecniche e organizzative adottate. 4. Si rileva che, mentre in epoca precedente studi ed indagini sono stati effettuati a vario livello - anche se spesso limitatamente agli aspetti legati all'esposizione a benzene-, risultano poco conosciute le attuali condizioni di rischio, quali risultano dalla serie di fattori "favorevoli" intervenuti. 5. Non si hanno, d altra parte, riscontri oggettivi rispetto all'applicazione nelle stazioni di servizio delle previste misure di esposizione e di monitoraggio biologico né della sorveglianza sanitaria ed, anzi, esistono motivi di preoccupazione sul grado di reale adempimento tra le aziende del settore. 1

2 6. Risultano insufficienti, infine, anche le informazioni sulle condizioni di salute dei lavoratori di una categoria che, storicamente, è sfuggita a sistematici controlli sanitari. 7. In ogni caso, non si hanno elementi che facciano ritenere che le condizioni di esposizione, di rischio e di salute, in particolare in relazione a benzene ed altri composti aromatici, siano tali da permettere l'interruzione di meccanismi di sorveglianza sanitaria dei lavoratori. In conclusione: anche se diversi elementi concorrono a far ritenere che le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori delle stazioni di servizio abbiano risentito favorevolmente dei cambiamenti intervenuti, in particolare negli ultimi 5 anni, e in relazione alle esposizioni a vapori di benzine, le informazioni relative alle reali condizioni di esposizione, di rischio e di salute di questi lavoratori non sono aggiornate e non permettono nemmeno di monitorare con certezza i reali effetti di questi mutamenti ed interventi; è nota la persistenza di possibili esposizioni acute, oltre che per pratiche inopportune (uso improprio di benzina o comportamenti scorretti durante l'erogazione), anche durante pratiche di lavoro correnti (sversamenti, rifornimento da autocisterne, controllo dei livelli in cisterna, apertura del tappo del serbatoio, ecc.), che risulterebbero ancor oggi affrontate o monitorate solo in minima parte; la natura delle esposizioni registrate nelle stazioni di servizio impone, tra le misure obbligatorie di prevenzione, anche la sorveglianza sanitaria: l'esistenza di una esposizione ad agenti classificati come cancerogeni prescrive, anche in presenza di livelli più contenuti di esposizione, una serie di adempimenti inderogabili, tra cui certamente la sorveglianza sanitaria. Il mantenimento di controlli sanitari è raccomandato, peraltro, anche per l insieme dei rischi per la salute connessi allo svolgimento dei vari compiti richiesti all'addetto; la modificazione dei livelli di esposizione a vapori di carburanti è fenomeno del tutto recente e non ancora sufficientemente documentato: rimane, comunque, la necessità di monitorare le condizioni di salute dei lavoratori che fin qui hanno lavorato con esposizioni più consistenti ad agenti che possono, per la loro natura, presentare effetti a distanza di tempo. In considerazione di quanto sopra esposto, si ritiene non esistano in generale le condizioni per una sospensione delle attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori delle stazioni di servizio, se non per quei lavoratori che risultino effettivamente esclusi da operazioni a rischio. Eventuali condizioni particolari potranno essere valutate diversamente solo dall'organo di vigilanza competente per territorio. Sono da auspicare: - l'implementazione di un sistema di documentazione delle condizioni di rischio e di quelle di salute dei lavoratori, che solo potrebbe - a distanza di qualche anno - fornire le necessarie informazioni per un riesame della situazione. Si invitano, a questo proposito i medici competenti delle aziende delle stazioni di servizio a trasmettere annualmente agli SPISAL territorialmente competenti una relazione contenente gli esiti della sorveglianza sanitaria riportante in particolare i risultati del monitoraggio biologico; - una programmazione da parte degli SPISAL di una attività di vigilanza che garantisca l'uniforme applicazione delle disposizioni di prevenzione nel settore. 2

3 Riferimenti normativi e alcuni indirizzi applicativi L attività di distribuzione carburanti rientra nel campo di applicazione del Titolo VII del D.L.gs 626/94 Protezione da Agenti Cancerogeni, principalmente in quanto la benzina è classificata tra gli agenti cancerogeni, con frase di rischio R45: può provocare il cancro. La valutazione del rischio deve comprendere una valutazione dell entità dell esposizione dei lavoratori (art. 63); esiste l obbligo di misurare l inquinamento dell aria prodotto dagli agenti cancerogeni per verificare l efficacia dei sistemi di protezione (art. 64 comma d). Il monitoraggio biologico va considerato come strumento indispensabile per la valutazione dell esposizione individuale dei lavoratori e va condotto con continuità in tutti gli impianti e su tutti i lavoratori esposti. Per quanto riguarda il monitoraggio ambientale dell esposizione a benzene, considerando le caratteristiche di omogeneità degli impianti di aspirazione delle pompe installati dalle compagnie, si ritiene che possano essere assunti i valori riportati in studi campione pubblicati nella letteratura scientifica o forniti dalle associazioni di categoria. Nel caso le condizioni di lavoro siano diverse e presentino delle particolarità rispetto a quelle cui si riferiscono i dati di esposizione standard, in particolare quando comportino la possibilità di una maggiore esposizione a vapori di benzine, dovrà essere effettuata una valutazione dell inquinamento dell aria da benzene nello specifico impianto e nelle specifiche situazioni operative, seguendo i criteri riportati nell allegato VIII del D.L.gs 277/91. L obbligo di sottoporre i lavoratori addetti all erogazione di benzina alla sorveglianza sanitaria da parte di un medico competente deriva dall art. 69 del D.L.gs 626/94; si raccomanda di fare riferimento al protocollo della sorveglianza sanitaria riportato in allegato. L art. 70 prevede l istituzione di un registro di esposizione in cui iscrivere i dati relativi ai lavoratori soggetti alla sorveglianza sanitaria: attività svolta, agente cancerogeno utilizzato, valore dell esposizione. In attesa dell emanazione del decreto Ministeriale che dovrebbe regolamentare i modelli e le modalità di tenuta del registro, si raccomanda che ogni azienda attivi comunque un apposito registro aziendale non vidimato dall autorità.. 3

4 Protocollo raccomandato per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori delle stazioni di servizio, per quanto concerne l esposizione ai vapori di benzina. ACCERTAMENTI PREVENTIVI Visita medica Esami ematochimici, che comprendano sicuramente un esame emocromocitometrico con formula leucocitaria Esame spirometrico Valutazione del valore dell indicatore biologico (preferibilmente acido trans,trans-muconico urinario) da fare prima dell inizio dell esposizione ACCERTAMENTI PERIODICI Visita medica Esami ematochimici che comprendano sicuramente un esame emocromocitometrico con formula leucocitaria Esame spirometrico Monitoraggio biologico (preferibilmente acido trans,trans-muconico urinario) da fare su urine raccolte a fine turno, prediligendo il giorno settimanale in cui si verifica la maggiore esposizione PERIODICITÀ Visite mediche ed esami complementari: non inferiore a quella annuale; (1) Monitoraggio biologico: si consiglia che venga effettuato, almeno per i primi due anni, con cadenza semestrale; (1) 4

5 Per protocolli che si discostassero da queste indicazioni, è necessario confrontarsi con lo SPISAL di competenza. Il protocollo va integrato con le indicazioni contenute nella valutazione dei rischi, relative a possibili esposizioni ad altri agenti chimici, rumore (DL.gs 277/91), ecc. Nota: 1. Quando il monitoraggio biologico venga utilizzato in fase di valutazione del rischio è raccomandata la ripetizione delle misure in diverse condizioni (estate/inverno, maggiore/ minore carico di lavoro, caricamento delle cisterne,...). Successivamente, nel caso venga documentata una esposizione molto contenuta, il monitoraggio biologico potrà essere ripetuto annualmente, nelle condizioni di peggiore esposizione. Si ritiene che l esposizione possa essere considerata contenuta quando il monitoraggio biologico dimostri valori sovrapponibili a quelli dei soggetti non esposti, riportati nella letteratura scientifica; indicativamente valori di ac. trans trans muconico urinario inferiori a 100 mcg/l nei non fumatori ed inferiori a 200 mcg/l nei fumatori. (Ricordiamo che il valore limite BEI ACGIH 2000 per l ac. trans-trans-muconico negli esposti a benzene è: 500 mcg/g.creat.) Gruppo di lavoro: Prof. Giovanni Battista Bartolucci (1) Dott. Graziano Maranelli (2) Dott. Giovanni Moro (3) Dott. Patrizia De Matteis (4) Dott. Liviano Vianello (5) Dott. Franco Sarto (5) Coordinatore (1) Dipartimento di Medicina Ambientale e Sanità Pubblica - Università degli Studi di Padova (2) Unità Operativa Igiene e Medicina del Lavoro - Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Trento (3) SPISAL - ULSS 9 Treviso (4) SPISAL - ULSS 8 del Veneto (5) SPISAL - ULSS 16 Padova 5

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