Definizione delle controversie XXXX XXXX contro TELETU XXX. ora VODAFONE OMNITEL XX. e TELECOM ITALIA XXX

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1 PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE N. 3 del 9 gennaio 2012 OGGETTO n. 6 Definizione delle controversie contro TELETU ora VODAFONE OMNITEL. e TELECOM ITALIA Pres. Ass. Presidente: Mario Capanna Membro: Giuseppe Bolognini Membro:Oliviero Faramelli Membro: Matteo Fortunati Membro: Margherita Vagaggini Presidente:Mario Capanna Estensore: Sabrina Di Cola Il Verbalizzante: Laura Maria Milleri

2 Definizione delle controversie contro TELETU ora Vodafone Omnitel e TELECOM ITALIA VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale e il successivo regolamento di organizzazione attuativo della stessa; VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ; VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481 Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità ; VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle Telecomunicazioni e radiotelevisivo e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14 e il comma 13 dello stesso art. 1; VISTO l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ; VISTE la legge regione dell'umbria 11 gennaio 2000 n.3 recante norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni e la Deliberazione del Consiglio regionale 25 settembre 2000 n.18 recante regolamento per il funzionamento e l'organizzazione e codice etico del Comitato regionale per le comunicazioni ; VISTA la legge regionale 16 settembre 2011 n.8 semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali ; VISTA la Delibera dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS e successive modificazioni e integrazioni recante Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti (di seguito Regolamento); VISTA la Delibera dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 529/09/CONS recante approvazione linee guida relative all'attribuzione delle deleghe ai corecom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche ; VISTO l'accordo quadro sottoscritto il 4 dicembre 2008 tra l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome ; VISTA la convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all'articolo 3 dell'accordo quadro tra l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Umbria, sottoscritta il 16 dicembre 2009;

3 VISTA la Delibera dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), numero 2, della L. 31 luglio 1997, n. 249 ; VISTA la Delibera n.73/11/cons approvazione del regolamento in materia d'indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori ed individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett.g) della legge 14 novembre 1995 n.481 (di seguito Regolamento Indennizzi); VISTE le istanze, corredate della documentazione ivi elencata, pervenute in data 09 febbraio 2012 prot.n.631 e n.633 con le quali, corrente in, Via ha richiesto di definire le controversie nei confronti degli operatori TeleTu e Telecom Italia descritte rispettivamente nei formulari GU14 n.10/2012 e n.11/2012; VISTA la nota datata 13 febbraio prot.n.691- con la quale il Responsabile del procedimento, verificata l'ammissibilità delle istanze, ha comunicato alle parti la riunione dei procedimenti e l'avvio dell'istruttoria finalizzata alla definizione delle deferite controversie; VISTE la nota ed i documenti inviati dall'istante il 06 marzo prot.n ad integrazione della primitiva istanza; VISTA la nota difensiva di Telecom Italia, inviata in data 07 marzo 2012 prot.n.1266, nonché la documentazione alla medesima allegata; VISTA la nota di replica del rappresentante dell'utente pervenuta il 31 marzo prot.n.1610-; PRESO ATTO che che l'operatore TeleTu nulla ha depositato, nonostante il regolare ricevimento della predetta nota del responsabile del procedimento; VISTO il verbale dell'udienza di discussione tenutasi in data 17 maggio 2012 a cui non ha partecipato l'operatore TeleTu; VISTI gli atti inerenti l'espletata procedura conciliativa; VISTA la relazione del responsabile del procedimento del 21 novembre 2012 e la proposta del Dirigente del Servizio; UDITA la relazione del Consigliere Oliviero Faramelli; CONSIDERATO quanto segue: 1. OGGETTO DELLA CONTROVERSIA 1.1-L'istante nei propri scritti difensivi, in sintesi, con riferimento all'utenza fissa residenziale, a sé intestata, rappresenta quanto segue:

4 a)-di avere richiesto a Telecom, tra la fine di febbraio a l'inizio di marzo 2011, il rientro della numerazione (con migrazione dall'operatore TeleTu); b)-di avere avuto da Telecom, lo stesso giorno, la comunicazione d'impossibilità di detto rientro perché la linea risultava intestata ancora al suo defunto padre; c)-di avere richiesto, su consiglio del servizio clienti (187) Telecom, l'attivazione di un nuovo numero con Telecom e la cessazione della numerazione all'operatore TeleTu; d)-di avere avuto l'attivazione del nuovo numero in data 13 maggio 2011 ; e)-di non avere ottenuto la cessazione del vecchio numero per il quale l'operatore TeleTu ha continuato a fatturare ed a pretendere i relativi pagamenti; f)-di avere presentato a TeleTu reclamo per la mancata disattivazione e le illegittime fatturazioni; g)-di avere indebitamente pagato a TeleTu la somma di euro 242,20 a saldo delle fatture con scadenza 05 luglio 2011 e 5 settembre 2011; h)-nell'elenco pagine bianche risultano pubblicate entrambe le numerazioni telefoniche. Sulla base di detta rappresentazione l'istante richiede: - nei confronti di TeleTu un indennizzo per il disagio derivante dalla mancata disattivazione del numero ed il rimborso di euro 242,20 -nei confronti di Telecom Italia il pagamento di indennizzo per illegittimo rifiuto della migrazione e per la perdita del numero. -nei confronti di entrambi gli operatori un indennizzo per errato inserimento nell'elenco telefonico della numerazione da cessare. 1.2-L'operatore Telecom Italia nei propri scritti difensivi, in sintesi, rappresenta quanto segue: a)-in data 28 febbraio 2011 l'istante ha richiesto il rientro del numero ; b)-il 1 marzo 2011 Telecom ha avviato la procedura di rientro, la quale si è protratta fino a metà del mese seguente non per responsabilità di Telecom ma a causa del disallineamento del nominativo dell'intestatario della numerazione telefonica (per telecom, per TeleTu ) ; c)-il servizio clienti in data 12 aprile 2011 ha consigliato l'attivazione di una nuova linea che è stata poi attivata il 15 aprile 2011; d)-il 22 aprile 2011 l'istante ha rifiutato il rientro della numerazione in quanto già attivo il nuovo numero; e)-il vecchio numero, a seguito di procedura cessazione standard avviata da TeleTu, è stato cessato in data 03 gennaio 2012.

5 Sulla base di tale rappresentazione Telecom Italia respinge gli addebiti di responsabilità e a fini transattivi offre il cambio numero gratuito ed il pagamento di euro 200, L'istante in memoria di replica ribadisce che avere richiesto la nuova numerazione solo perché Telecom gli ha rifiutato il rientro della vecchia numerazione e che Telecom, prima del presente procedimento, non gli ha mai proposto il cambio numero gratuito, ora divenuto di nessuna utilità, dato il notevole lasso di tempo trascorso. 2. RISULTANZE ISTRUTTORIE E VALUTAZIONI IN ORDINE AL CASO IN ESAME 2.1-In via preliminare, ai sensi dell'art.14, comma 1 del Regolamento va dichiarata inammissibile la domanda d'indennizzo per errato inserimento nell'elenco telefonico della numerazione da cessare in quanto sulla stessa non è stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione. 2.2-Le domande dell'istante di annullamento delle fatture TeleTu e di rimborso delle somme indebitamente pagate a detto operatore risultano fondate per i motivi che seguono. L'istante ha provato di avere richiesto all'operatore TeleTu, precisamente con raccomandata ricevuta in data 26 aprile 2011 (in atti) la cessazione della vecchia numerazione ; tale richiesta è stata rifiutata da detto operatore con comunicazione del 3 maggio 2011 (in atti) perché in atto procedura di rientro. Come noto con riferimento ai contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia l'art.1, comma 3, del D.L. 31 gennaio 2007 n.07, convertito da L. 02 aprile 2007 n.40, riconosce a tutti gli utenti il diritto di recesso, il quale ha l'effetto di sciogliere automaticamente il contratto allo scadere del termine di preavviso di trenta giorni previsto da detta norma. Nella specie quindi il contratto con TeleTu è cessato in data 26 maggio Successivamente a tale periodo, quindi, TeleTu non aveva alcun titolo per fatturare all'istante e, quindi, vanno annullate tutte le fatture emesse con riferimento ai periodi successivi al 26 maggio 2011 con obbligo per detto operatore di rimborsare all'istante quanto dallo stesso indebitamente pagato e di regolarizzare la relativa posizione contabile/amministrativa. Non è possibile determinare l'esatto ammontare del rimborso in quanto in atti non v'è prova che la somma di euro 242,20 pagata dall'istante sia effettivamente ed interamente riferita a fatturazioni emesse per periodi successivi al 26 maggio Risulta fondata anche la domanda d'indennizzo formulata dall'istante nei confronti dell'operatore TeleTu. Nonostante, come sopra esposto, lo scioglimento del contratto sia effetto automatico dell'esercizio del diritto di recesso, per la disattivazione dei servizi telefonici, la deconfigurazione del cliente ed il rilascio della risorsa numerica è necessario che l'operatore telefonico svolga una serie di attività espressamente previste dall'art. 19 della delibera Agcom n.274/07/cons.

6 Da quanto in atti risulta che TeleTu ha completato dette operazioni in data 3 gennaio 2012, mentre aveva l'obbligo di ultimarle nel termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso. Da ciò è derivato un nocumento all'istante da cui il diritto ad un indennizzo per ogni giorno di ritardo. Il periodo indennizzabile va riconosciuto dal 26 maggio 2011 (data cessazione contratto) al 03 gennaio 2012, pari a complessivi 222 giorni. 2.4-Risulta fondata anche la domanda d'indennizzo proposta dall'istante nei confronti dell'operatore Telecom. Per ammissione di Telecom l'istante ha richiesto in data 28 febbraio 2011 il rientro della numerazione ed il servizio clienti dell'operatore gli ha consigliato l'attivazione di un nuovo numero perché la linea da migrare risultava ancora intestata al proprio defunto padre. Dai documenti in atti (fatture TeleTu, contratto sottoscritto con Fastweb il 24/2/2006 e lettera di recesso indirizzata a Telecom del 24/2/2006) risulta che il numero in questione è intestato all'istante, quanto meno a far data dal 24/2/2006 e, quindi, il rifiuto di Telecom al rientro della numerazione risulta del tutto ingiustificato. L'ostacolo alla migrazione, frapposto da Telecom, ha indotto l'istante a richiedere la cessazione del numero e l'attivazione di una nuova numerazione, con indubbio disagio a suo carico. Ciò dà diritto all'istante di vedersi riconosciuto un indennizzo per omessa portabilità e per la perdita del numero. Il periodo indennizzabile per l'omesso rientro in Telecom va individuato tenendo conto di quanto segue: -che Telecom ha avviato la procedura di rientro il 1 marzo 2011; -che tale procedura, stando a quanto stabilito dalla delibera Agcom n.274/07/cons,si sarebbe dovuta completare entro i successivi 10 giorni lavorativi; -che in atti non risulta provato che l'operatore ha offerto il cambio numero gratuito prima dell'udienza di conciliazione, tenutasi in data 31 gennaio Ne risulta che il periodo indennizzabile è compreso tra il 12 marzo 2011 ed il 31 gennaio 2012 ed è pari a complessivi 325 giorni. Per la determinazione dell'indennizzo per la perdita del numero va tenuto conto che, dai documenti in atti, risulta che l'istante è intestatario del numero dall'anno La quantificazione degli indennizzi sopra riconosciuti va effettuata esclusivamente sulla base del Regolamento Indennizzi in quanto le controversie sono state introdotte dopo l'entrata in vigore del medesimo, il verbale di mancata conciliazione non contempla impegni degli

7 operatori e da quanto in atti non è possibile sapere l'entità degli indennizzi previsti dalla carte dei servizi degli operatori vigenti al tempo. Nella specie le disposizioni del Regolamento Indennizzi da prendere a riferimento sono le seguenti: -art.6 (dell'allegato A), il quale prevede l'indennizzo giornaliero di 5,00 nel caso di omessa o ritardata portabilità del numero fisso; -art.8 (dell'allegato A), il quale prevede l'indennizzo giornaliero di 5,00 nel caso di attivazione di servizi non richiesti; -art.9 (dell'allegato A), il quale prevede l'indennizzo di 100,00 per ogni anno di precedente utilizzo nel caso di perdita del numero fino ad un massimo di 1.000,00; -art.12, comma 3 (dell'allegato A), il quale prevede misure d'indennizzo giornaliero previste per casi similari per le fattispecie d'inadempimento o disservizio non contemplate. A favore dell'istante e a carico dell'operatore TeleTu ora Vodafone Omnitel risultano: -euro 1.110,00 ( 5,00xgg.222= 1.110) per omessa cessazione dei servizi. A favore dell'istante e a carico dell'operatore Telecom risultano: -euro 1.625,00 ( 5,00xgg.325= 1625) per omesso rientro del numero; -euro 600,00 ( 100,00x6= 600) per la perdita del numero. 2.6-Poiché gli indennizzi riconosciuti da questa Autorità devono soddisfare, ai sensi dell'art. 84 del codice delle comunicazioni elettroniche, il requisito dell'equità e, quindi, devono tenere indenne l'istante dal decorso del tempo necessario alla definizione della procedura di risoluzione della controversia, tutti gli indennizzi come sopra determinati devono essere maggiorati dell'importo corrispondente agli interessi legali da calcolarsi dalla data di presentazione dell'istanza di definizione fino al saldo effettivo. 2.7-Le spese di procedura, considerata l'accertata responsabilità di entrambi gli operatori vengono poste a carico di entrambi e determinate ai sensi del par. III.4.4 della delibera Agcom n. 529/09/CONS. D E L I B E R A in parziale accoglimento delle istanze presentate in data 09 febbraio 2012 prot.n.631 e n.633 da, corrente in, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv., per i motivi sopra indicati: 1)-l'operatore TELETU, ora VODAFONE OMNITEL. in persona del legale rappresentante pro-tempore è tenuto a: -annullare le fatture emesse con riferimento a periodo successivo al 26 maggio 2011 con obbligo per detto operatore di rimborsare all'istante quanto dallo stesso indebitamente pagato e con conseguente obbligo di regolarizzare la posizione amministrativa/contabile dello stesso;

8 -corrispondere all'istante la complessiva somma di 1.110,00 a titolo d'indennizzo oltre interessi legali a decorrere dal 09 febbraio 2012 al saldo effettivo; -corrispondere all'istante la somma di 100 a titolo di spese di procedura, ai sensi del par. III.4.4 della delibera Agcom n. 529/09/CONS. 2)-l'operatore TELECOM ITALIA in persona del legale rappresentante pro-tempore è tenuto a: -corrispondere all'istante la complessiva somma di 2.225,00 a titolo d'indennizzo oltre interessi legali a decorrere dal 09 febbraio 2012 al saldo effettivo; -corrispondere all'istante la somma di 100 a titolo di spese di procedura, ai sensi del par. III.4.4 della delibera Agcom n. 529/09/CONS. 3)-dichiara inammissibile la domanda d'indennizzo per errato inserimento nell'elenco telefonico della numerazione da cessare. Salva la facoltà per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5 del Regolamento. Gli operatori sopra indicati sono tenuti ad effettuare i sopra indicati pagamenti a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato all'istante e a comunicare a questo CO.RE.COM. l'avvenuto adempimento della presente deliberazione entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima. In forza dell'art.19, 3 comma del Regolamento il p resente provvedimento costituisce un ordine dell'autorità ai sensi dell'art.98, comma 11 del D.Lgs.01 agosto 2003 n.259. Ai sensi dell articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso. A cura dell'ufficio la comunicazione alle parti del presente provvedimento. IL PRESIDENTE (Mario Capanna) IL CONSIGLIERE RELATORE (Oliviero Faramelli) per attestazione di conformità a quanto deliberato Il Dirigente (Simonetta Silvestri) Y:\Documenti\DELIBERE CORECOM\2013\Delibera n. 3 del 9 gennaio 2013.doc

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