GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 CAPITOLATO TECNICO. Allegato B
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- Ottavio Valentino Franceschini
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1 GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 CAPITOLATO TECNICO Allegato B INDICE PREMESSA...2 ARTICOLO 1 - GLOSSARIO... 2 ARTICOLO 2 - OGGETTO Procedura di gara Forniture non disalimentabili..3 ARTICOLO 3 - DURATA...3 ARTICOLO 4 ORDINATIVI DI FORNITURA Rapporto contrattuale Garanzie di pagamento..4 ARTICOLO 5 - FATTURAZIONE Fatturazione Termini di Pagamento Fatturazione Aggregata.5 ARTICOLO 6 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA... 6 ARTICOLO 7 - IMPEGNO DI POTENZA... 6 ARTICOLO 8 - PREZZI DI FORNITURA... 6 ARTICOLO 9 - OPZIONE VERDE... 7 ARTICOLO 10 - QUALITÀ DELLA FORNITURA... 8 ARTICOLO 11 - NUOVI PUNTI DI PRELIEVO... 8 ARTICOLO 12 - REPORTISTICA...8 ARTICOLO 13 GESTIONE DEI RECLAMI...9 ARTICOLO 14 ADEGUAMENTO DI DIRITTO DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI ARTICOLO 15 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO E RESPONSABILE TECNICO...10 ARTICOLO 16 - GESTIONE DELLA CONNESSIONE ARTICOLO 17 - CONTRATTO DI COLLABORAZIONE ARTICOLO 18 - VERIFICHE SULLE FATTURE CEA Capitolato Tecnico fornitura Energia Elettrica 2016 Pag. 1 di 11
2 PREMESSA Il presente Capitolato Tecnico descrive le condizioni minime che il Fornitore deve rispettare nel corso dello svolgimento delle attività funzionali alla fornitura di energia elettrica di cui all art. 2, a favore degli Enti che aderiscono alla Convenzione stipulata tra il Fornitore stesso e il CEA Consorzio Energia Acque. ARTICOLO 1 - GLOSSARIO Nell ambito del presente Capitolato si applicano le seguenti definizioni. A.E.E.G.S.I.: Autorità per l Energia Elettrica, il Gas e Servizi Idrici. Enti: gli Enti consorziati CEA che utilizzano la convenzione. Capitolato Tecnico: presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati. Data di attivazione della fornitura: data di inizio di erogazione dell energia elettrica coincidente, salvo diversa data concordata tra le parti, con il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell Ordinativo di Fornitura. Fasce orarie: suddivisione delle ore secondo la Tabella 6 del TIV (Testo Integrato Vendita). Fornitore: impresa aggiudicataria della fornitura. Stazione Appaltante: C.E.A. Consorzio Energia Acque, con sede legale in Ferrara, Via Borgo dei Leoni, 28 (di seguito anche solo CEA). Misura dell energia elettrica: attività finalizzata all ottenimento di misure dell energia elettrica e della potenza, attiva e reattiva. Misuratore : dispositivo funzionale alla misura dell energia elettrica. Misuratore elettronico relativo a Punti di Prelievo in bassa tensione: misuratore dell energia elettrica avente i requisiti minimi di cui alla deliberazione dell A.E.E.G.S.I. n. 292/06. Misuratore orario: misuratore dell energia elettrica differenziata per orario secondo quanto specificato dal comma 36.2 dell Allegato A alla deliberazione dell A.E.E.G.S.I. n. 5/04. Misuratore integratore: misuratore idoneo esclusivamente alla rilevazione e alla registrazione dell'energia elettrica prelevata nei punti di prelievo non differenziata per periodo temporale. Opzione Verde: opzione facoltativa, attivabile per i singoli Punti di Prelievo al momento dell emissione dell Ordinativo di Fornitura e che prevede la certificazione di provenienza dell energia adoperata da fonte rinnovabile (idroelettrica, eolica, solare, biomassa). Ordinativo di Fornitura: il documento con il quale gli Enti comunicano la volontà di approvvigionarsi di energia elettrica, impegnando il Fornitore all esecuzione della prestazione richiesta. Contratto di Fornitura: il documento con cui il Fornitore, per motivi organizzativi, potrà formalizzare il rapporto instaurato con l Ordinativo di Fornitura, tramite la stipula di un contratto, che non potrà avere condizioni particolari e generali diverse di quelle previste in Convenzione. Punto di Prelievo: è il singolo punto di connessione tra l impianto del Distributore e gli impianti degli Enti per la consegna dell energia elettrica. Garanzia di Origine (GO): certificazione, a carattere volontario, rilasciata al produttore di energia elettrica da fonti rinnovabili. CEA Capitolato Tecnico fornitura Energia Elettrica 2016 Pag. 2 di 11
3 TIV (Testo Integrato Vendita): Allegato A alla deliberazione Delibera 19 luglio /2012/R/eel e s.m.i.. ARTICOLO 2 - OGGETTO 2.3 Procedura di gara La gara ha per oggetto la fornitura di energia elettrica agli Enti Consorziati CEA che ne faranno richiesta. Il Fornitore metterà a disposizione la potenza e i quantitativi di energia elettrica necessari al fabbisogno degli impianti nella misura espressa per tensione di consegna e fascia oraria nell Allegato 2 - Indicazioni sui consumi al presente documento. I consumi riportati sono quelli fatti registrare dai Consorziati CEA nel corso del 2014, aumentati dei fabbisogni espressi da taluni Enti interessati ad aderire alla Convenzione di cui alla presente Gara. Tale sintesi viene fornita a titolo puramente indicativo, sulla base delle informazioni in possesso di CEA. Tali dati non sono pertanto vincolanti né per CEA né per gli Enti Consorziati. L esatta indicazione dei Punti di Prelievo e i relativi presumibili consumi saranno comunicati dagli Enti al Fornitore al momento della emissione degli Ordinativi di Fornitura. 2.4 Forniture non disalimentabili tutte le forniture effettuate ai Consorzi di Bonifica Consorziati CEA, per gli usi di irrigazione e di scolo delle acque, trattandosi di attività da eseguire in favore di terzi ed indispensabili all agricoltura, quali gli usi di irrigazione e/o di servizi di sicurezza idraulica a tutela del territorio, devono considerarsi non disalimentabili. ARTICOLO 3 - DURATA La Convenzione, come meglio specificato all Art. 1.2 del Disciplinare di gara, sarà valida dalla data della sua attivazione fino alla scadenza fissata al 31/12/2016 e potrà essere prorogata fino ad ulteriori 3 (tre) mesi, su comunicazione scritta di CEA, qualora alla scadenza del predetto termine non sia stato esaurito il Quantitativo massimo della Convenzione, eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo. ARTICOLO 4 ORDINATIVI DI FORNITURA 4.1 Rapporto contrattuale Il rapporto contrattuale tra le parti sarà disciplinato dagli Ordinativi di Fornitura trasmessi al Fornitore dagli Enti Contraenti, anche tramite la stazione appaltante, alle condizioni previste dal presente Capitolato e di tutti i documenti di gara. Per motivi organizzativi, il Fornitore potrà formalizzare il rapporto instaurato con l Ordinativo di Fornitura, tramite la stipula di un contratto, che non potrà avere condizioni particolari e generali diverse di quelle previste in Convenzione. Con l accettazione dell Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si obbliga alla stipula dei necessari contratti di dispacciamento in prelievo col gestore della rete, garantendo la continuità della somministrazione dell energia elettrica. CEA Capitolato Tecnico fornitura Energia Elettrica 2016 Pag. 3 di 11
4 Con l invio dell ordinativo di Fornitura, gli Enti conferiscono mandato irrevocabile gratuito ed esclusivo al Fornitore per la partecipazione in suo nome alle procedure di Terna Spa, o di altro organismo competente, all assegnazione di diritti di fornitura di energia elettrica nazionale o di importazione. Il Fornitore è tenuto al pagamento del trasporto e di ogni altro onere afferente gli Enti, girando agli stessi tali oneri tramite la fatturazione mensile per singolo punto di prelievo, senza alcuna maggiorazione. 4.2 Garanzie di pagamento Per gli Enti Consorziati CEA, elencati nell allegato F del Disciplinare di Gara, in relazione alla loro provata solvibilità e alla natura giuridica degli stessi, il Fornitore non potrà subordinare l accettazione dell ordinativo di fornitura al rilascio di garanzie (deposito cauzionale fideiussione) del corretto adempimento delle obbligazioni di pagamento relative all ordinativo di fornitura stesso. Per nuovi Consorziati che intendessero aderire alla Convenzione, il Fornitore avrà facoltà di subordinare l accettazione degli ordinativi, in relazione al grado di solvibilità verificato, alla prestazione di garanzie di pagamento, determinato in ragione di tre mesi del fatturato annuo previsto. In presenza di ingiustificati ritardi nei pagamenti, anche in relazione alla non sospendibilità delle forniture, condizione di cui all Art. 2.2 del presente Capitolato, il Fornitore potrà risolvere il rapporto agendo nei confronti del cliente come espresso all Articolo 17, comma 5 dello Schema di Convenzione. ARTICOLO 5 - FATTURAZIONE 5.1 La fatturazione avrà cadenza mensile e la fattura, disponendo delle letture dei misuratori, dovrà essere emessa entro e non oltre il 20 giorno del mese successivo a quello di riferimento. In mancanza delle letture rilevate dai misuratori la fattura potrà essere emessa solo dopo detta data e comunque entro l ultimo giorno del mese, con letture stimate, prendendo a riferimento il consumo del corrispondente mese dell anno precedente; allo scopo l Ente, contestualmente alla trasmissione dell ordinativo di fornitura, fornirà all aggiudicatario un file in formato xls con il consumo mensile per ogni singolo punto di consegna, attivo nell anno precedente. Come meglio specificato al successivo Art. 16, ai fini della corretta tracciabilità dei flussi finanziari, con la fattura per la fornitura di energia elettrica, il Fornitore non potrà addebitare oneri relativi a interventi sulla rete. Il Fornitore si impegna ad effettuare il conguaglio non appena saranno disponibili i dati di misura del Distributore Locale. Relativamente alle modalità di fatturazione della fornitura, la fattura mensile sarà conforme alle norme di trasparenza raccomandata dall AEEGSI. La fattura dovrà evidenziare i consumi e tutte le voci di costo con le relative tariffe applicate in riferimento alla fornitura, conformemente a quanto descritto nel presente capitolato. CEA Capitolato Tecnico fornitura Energia Elettrica 2016 Pag. 4 di 11
5 5.2 Termini di Pagamento Le fatture dovranno avere scadenza il giorno 25 del mese successivo a quello di emissione; nel caso il giorno 25 fosse festivo, la scadenza sarà posticipata al primo giorno feriale seguente e dovranno essere trasmesse in forma cartacea all Ente titolare della fornitura. Eventuali ritardi nella presentazione della fattura potranno portare a ritardi nei pagamenti, nel caso non saranno riconosciuti oneri aggiuntivi all offerente da parte dell Ente Contraente. 5.3 Fatturazione Aggregata Il Fornitore, a richiesta, mette a disposizione degli Enti Contraenti un servizio di fatturazione aggregata che consente di gestire un minor numero di documenti contabili, attivabile all emissione dell Ordinativo di Fornitura. Attivando la fatturazione aggregata, l utente riceverà un unica fattura mensile ma sempre con il dettaglio di tutti i propri punti di prelievo attivati. Con la fatturazione aggregata sarà inoltre possibile suddividere l aggregazione delle fatture con l indicazione dei capitoli di spesa: raggruppando le utenze in funzione delle esigenze dell Ente Contraente, nel caso, il Fornitore emetterà mensilmente tante fatture quanti sono i raggruppamenti dichiarati dall Ente, con all interno il dettaglio di tutti i POD che sono stati raggruppati. Entro il giorno 3 di ogni mese, il fornitore si obbliga a produrre un report contenente l elenco delle fatture emesse il mese precedente, atto a consentire la registrazione automatica delle stesse; il relativo tracciato dovrà corrispondere a quello riportato nell Allegato 3 - tracciato report dati per registrazione fatture. Qualora l Ente Contraente o la Stazione Appaltante, nel controllo delle fatture emesse dal Fornitore, rilevi errori o imprecisioni *, contesteranno tale irregolarità al Fornitore stesso, che sarà tenuto a sospendere i termini di pagamento. La nuova data di scadenza fattura verrà espressa con la nota di conferma della correttezza della fattura o, nel caso di rettifica, con la nota relativa all accettazione del reclamo. (*) A titolo esemplificativo e non esaustivo, per errori e imprecisioni si intendono: - Applicazione IVA diversa da quella richiesta; - per fatture emesse a fronte di lettura effettiva dei misuratori: o consumi impossibili da realizzare in funzione della potenza installata e del tempo di riferimento; o valori di potenza prelevata non compatibili con la potenza installata; o consumi di energia reattiva in misura irragionevole in rapporto all energia attiva; - per fatture emesse a fronte di letture stimate: o consumi superiori a quelli indicati nell allegato in formato xls prodotto dall Ente contestualmente all ordinativo di fornitura; o valori di potenza fatturata superiori al 50% della potenza disponibile. CEA Capitolato Tecnico fornitura Energia Elettrica 2016 Pag. 5 di 11
6 ARTICOLO 6 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA Gli Ordinativi di Fornitura, con l indicazione dei Punti di Prelievo e dei relativi consumi mensili fatti registrare nell anno precedente, dovranno essere inviati come previsto all Art. 6 dello Schema di Convenzione. L Ente si impegna a rilasciare al Fornitore, contestualmente all invio dell Ordinativo di Fornitura, la delega (nella forma di mandato senza rappresentanza ex. art cod. civ.), per la stipula dei contratti per il servizio di trasporto e il servizio di dispacciamento ai sensi della delibera A.E.E.G.S.I. ARG/elt 107/09 e s.m.i.. Il Fornitore si impegna a fornire l energia elettrica dalla Data di Attivazione, ossia dal primo giorno del secondo mese successivo alla Ricezione dell Ordinativo di Fornitura in caso di Ricezione dell Ordinativo entro il 15 del mese, ovvero il primo giorno del terzo mese successivo alla Ricezione dell Ordinativo in caso di Ricezione dell Ordinativo dopo il 15 del mese, salva diversa data concordata tra le parti. Qualora, alla Data di Attivazione della fornitura, l Ente Contraente non avesse ottenuto la disdetta del precedente contratto di fornitura di energia elettrica per cause non attribuibili al Fornitore, il relativo Ordinativo di Fornitura non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione, avvisando immediatamente l Amministrazione ed assistendola, ove possibile, nella predisposizione di un nuovo Ordinativo di Fornitura. ARTICOLO 7 - IMPEGNO DI POTENZA Gli Enti non sono tenuti a fornire il profilo orario degli impegni di potenza. Il Fornitore si impegna ad adeguare gli impegni di prelievo ai fini della miglior regolazione economica dello sbilanciamento, in base ai meccanismi e ai tempi previsti dalla normativa in vigore pro tempore, addossandosi comunque eventuali oneri conseguenti a sbilanciamenti eccedenti la soglia massima di tolleranza prevista dall A.E.E.G.S.I.. La fornitura dovrà essere gestita nel rispetto della normativa vigente. ARTICOLO 8 - PREZZI DI FORNITURA I prezzi di fornitura saranno fissi e invariabili per tutta la durata dei contratti stipulati a fronte della convenzione. Per fasce orarie F1, F2 e F3, si intendono quelle previste dalla Tabella 6 del TIV. Per i punti di prelievo dotati di misuratore integratore verrà considerata un unica fascia di riferimento. I prezzi offerti saranno differenziati per bassa, media e alta tensione, ai sensi della delibera A.E.E.G.S.I. 05/04, al netto delle perdite. I prezzi offerti dovranno essere espressi in Euro/MWh con due soli decimali; eventuali decimali eccedenti saranno tagliati senza alcun arrotondamento. Per i Punti di Prelievo dotati di misuratore integratore, qualora il distributore locale provvedesse all installazione di un misuratore orario in corso di contratto, a decorrere dal primo giorno del mese successivo all installazione, l energia elettrica sarà fatturata applicando la tariffa per fascia fino alla scadenza della Convenzione. Il prezzo offerto, al netto delle perdite convenzionali di rete, sarà comprensivo delle seguenti voci: CEA Capitolato Tecnico fornitura Energia Elettrica 2016 Pag. 6 di 11
7 - oneri su emissioni di CO2 come previsto dalla direttiva 2003/87/CE e successive modificazioni e/o integrazioni; - oneri di bilanciamento; - oneri di sbilanciamento così come definito dall art. 40 della delibera A.E.E.G.S.I. 111/06 e s.m.i.; - oneri conseguenti all applicazione del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 art. 11 così come modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 art. 4 (cosiddetti oneri per Certificati Verdi); - corrispettivo PPE (prezzo perequazione energia) previsto dal TIV - Testo integrato vendita Delibera A.E.E.G.S.I. n. 156/07 e s.m.i., a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela; - oneri di Commercializzazione e Vendita. Oltre ai prezzi dell energia saranno applicati gli oneri di dispacciamento del mercato libero, gli oneri di trasporto, le componenti A e UC del mercato libero, le imposte e l IVA, ed ogni altro onere o componente o elemento di prezzo, a qualunque titolo introdotto, anche attualmente non previsti ed introdotti successivamente alla data di inizio della fornitura, purché espressamente riguardanti il mercato libero. ARTICOLO 9 - OPZIONE VERDE Il Fornitore, tramite Garanzia d Origine o Garanzia d Origine con attributo RECS, è tenuto a certificare la produzione di Energia Verde per tutti i Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata l Opzione Verde. Per tale energia il Fornitore applicherà il corrispettivo indicato nel documento Offerta Economica; detto corrispettivo non è soggetto all applicazione delle perdite di rete. Il costo per l attivazione dell Opzione Verde è nullo. La possibilità di richiedere l Opzione Verde è discrezionale per gli Enti che autonomamente decidono se attivarla o meno, al momento dell emissione dell Ordinativo di Fornitura. Per l intera durata della fornitura, il Fornitore è vincolato a rendere disponibile un Logo o un Marchio che verrà concesso in uso agli Enti che abbiano attivato l Opzione Verde e, se disponibile, la licenza d uso del sopraindicato Marchio. Gli Enti che abbiano attivato l Opzione Verde hanno facoltà di: - non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore e chiedere al Fornitore di cambiare il suddetto Logo o Marchio e la relativa licenza d uso; - nel caso il Fornitore non accetti i cambiamenti proposti dagli Enti, questi saranno liberi di non accettare il Marchio o Logo proposto. Il Fornitore, per i Punti di Prelievo che hanno scelto la certificazione di provenienza dell energia da fonte rinnovabile, dovrà darne evidenza in fattura. CEA Capitolato Tecnico fornitura Energia Elettrica 2016 Pag. 7 di 11
8 Il Fornitore è obbligato ad attestare, con idonea documentazione, la produzione di un quantitativo di energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile, non inferiore al consumo totale fatturato ai Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata l Opzione Verde. ARTICOLO 10 - QUALITÀ DELLA FORNITURA Il Fornitore dovrà fornire energia elettrica ai Punti di Prelievo, garantendo e mettendo a disposizione tutta l energia necessaria, durante l intero periodo di fornitura. Il Fornitore non è responsabile delle interruzioni, irregolarità e/o della qualità del servizio di somministrazione di elettricità nei Punti di Prelievo qualora tale responsabilità sia attribuibile interamente ai Gestori di Rete. Il Fornitore, per conto degli Enti, agirà usando l ordinaria diligenza nei confronti dei gestori di rete, in modo da risolvere tempestivamente eventuali inconvenienti. Nel caso in cui la mancata somministrazione di energia elettrica fosse imputabile al Fornitore, quest ultimo si accollerà il maggior onere che gli Enti sosterranno per il funzionamento degli impianti. ARTICOLO 11 - NUOVI PUNTI DI PRELIEVO Tutte le condizioni contrattuali dovranno essere applicabili anche ad ulteriori Punti di Prelievo, che gli Enti ritenessero conveniente aggiungere a quelle già conferite. Il Fornitore si impegna ad attivare la fornitura secondo quanto previsto dall articolo 6 del presente documento. Il Fornitore si impegna inoltre a fornire agli Enti, qualora richiesto, tutto il supporto tecnico per gestire l attivazione dei nuovi punti di prelievo allacciati. ARTICOLO 12 - REPORTISTICA Il Fornitore si obbliga, a pena di esclusione, a mettere a disposizione un servizio di Data Management tramite il proprio sito internet: - al singolo Ente contraente con accesso riservato ai propri dati; - alla Stazione Appaltante con accesso ai dati di tutti gli Enti contraenti, tramite un unica password. Il servizio dovrà consentire: - il download in formato pdf delle fatture emesse, con possibilità di ricerca tramite: o codice POD, o numero fattura, o data emissione e data scadenza pagamento; - con possibilità di ricerca per codice POD, la visione e il download delle curve di prelievo, per quarto d ora, dei siti dotati di misuratore orario (GME); - per ogni punto di prelievo e possibilmente per ragione sociale, la visione e il download di report in formato xls, del fatturato mensile, dei consumi mensili di energia attiva e reattiva nonché dei prelievi di potenza, per fascia oraria; Il Fornitore si obbliga a mantenere attivo il servizio per almeno ulteriori 12 mesi dalla scadenza dei contratti di fornitura. CEA Capitolato Tecnico fornitura Energia Elettrica 2016 Pag. 8 di 11
9 Il Fornitore si obbliga altresì a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 5 giorni dalla fine del primo mese successivo a quello ultimo fatturato, un report, in formato xls, aggiornato alla fatturazione eseguita dal primo di gennaio 2016, su tracciato come da Allegato 1. Il report deve contenere tutti i dati già trasmessi di tutti i POD, allo scopo di poter disporre di un prospetto progressivo di sintesi dei dati reali e definitivi di ciascun singolo mese. In caso si verifichi la necessità di approfondire la fatturazione di uno o più punti di consegna, il fornitore si obbliga a produrre, entro 15 giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante, il report del fatturato progressivo del Distributore Locale interessato. Nella necessità della chiusura del bilancio annuale, Il Fornitore, dopo aver trasmesso alla Stazione Appaltante il report Allegato 1 aggiornato alla fatturazione di dicembre 2016, si obbilga a produrre, entro il 10 Aprile 2017, lo stesso report Allegato 1, aggiornato con letture effettive rilevate entro il 31/03/2017. ARTICOLO 13 GESTIONE DEI RECLAMI Gli Enti potranno segnalare al Fornitore, possibilmente tramite il CEA, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità della fornitura e dei servizi ad essa connessi. Ai fini della validità del reclamo, dovranno essere fornite tutte le informazioni necessarie a permettere al Fornitore di evadere la pratica (Codice POD, numero fattura, indirizzo di fornitura, descrizione della disfunzione, nome e recapito telefonico del referente tecnico/amministrativo, ecc ). Nel caso in cui non vengano fornite le informazioni minime necessarie, il reclamo s intenderà non ricevibile ed il Fornitore, nel rispondere, richiederà di inviare nuovamente il reclamo integrato con le informazioni necessarie all espletamento dello stesso. Il reclamo sarà trasmesso a mezzo mail al Responsabile della fornitura di cui al successivo Art. 15, ovvero tramite PEC. Il Fornitore è tenuto ad inviare, all Ente e a CEA, risposta al reclamo entro 20 (venti) giorni solari dalla ricezione, compatibilmente con gli eventuali tempi di risposta del gestore di rete locale, qualora coinvolto. Il Fornitore è tenuto ad eliminare entro 40 (quaranta) giorni solari dalla ricezione del reclamo, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio (in questo caso il reclamo s intenderà Chiuso ), ferma restando in ogni caso l applicazione delle eventuali penali previste dalla Convenzione per le singole fattispecie di disfunzione. Quanto stabilito nel presente articolo, vale anche in caso di verifica in corso contrattuale da parte di CEA. ARTICOLO 14 - ADEGUAMENTO DI DIRITTO DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI Le parti convengono che le clausole contrattuali saranno adeguate di diritto secondo le disposizioni che l A.E.E.G.S.I. dovesse rendere obbligatorie. Tali disposizioni, in caso di conflitto, prevarranno sulle rimanenti disposizioni contrattuali in essere. CEA Capitolato Tecnico fornitura Energia Elettrica 2016 Pag. 9 di 11
10 ARTICOLO 15 - RESPONSABILE DELLA FORNITURA il Fornitore aggiudicatario dovrà nominare un Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, comunicando alla Stazione Appaltante il nominativo, i relativi indirizzi di posta elettronica e i numeri di telefono. Al responsabile della fornitura è richiesto di: essere il referente per tutti gli Enti che emettono ordinativi di fornitura, implementare le azioni necessarie a garantire il livello dei servizi attesi, nonché il rispetto delle prestazioni richieste, gestire gli eventuali reclami/disservizi provenienti dagli Enti e/o da CEA. Per una corretta prestazione della fornitura, il Fornitore si obbliga a mettere disposizione ulteriore personale con particolare riferimento alla gestione del credito e della connessione; il Responsabile, renderà noti a CEA i nominativi e i recapiti di detto ulteriore personale. ARTICOLO 16 GESTIONE DELLA CONNESSIONE Gli Enti si avvarranno, normalmente, della Stazione Appaltante per i rapporti con il responsabile della fornitura ed eventuale altro personale indicato dal Fornitore. Il Fornitore avrà conseguentemente il vantaggio di interloquire con una sola controparte per la gestione della Convenzione e dei Contratti, nonché per i problemi tecnico/operativi. La Stazione Appaltante, in funzione dell apposita delega rilasciata dai Consorziati manterrà tramite il Fornitore, come previsto dalla vigente normativa, i rapporti con i Gestori di Rete Locale. Ai fini del rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari, il Fornitore si obbliga, per le attività del presente articolo, a fatturare i corrispettivi con specifico documento contabile, diverso dalla fattura di periodo. ARTICOLO 17 CONTRATTO DI COLLABORAZIONE Premesso che: 1. aderendo alla Convenzione, gli Enti Consorziati CEA conferiscono al Fornitore un mandato a titolo gratuito per l espletamento delle attività relative alla gestione della Connessione richieste al Distributore competente; 2. CEA, nell interesse dei Consorziati, intende collaborate con il Fornitore per le attività di supporto, back-office e handing documentale, valorizzando in tal modo il know-how posseduto, il Fornitore si impegna, a pena di esclusione, a stipulare con CEA apposito contratto, riconoscendo alla stesso un corrispettivo pari ad 80,00 (ottanta/00) per Punto di Prelievo contrattualizzato. L importo, determinato preliminarmente in via presunta in ,00, sarà corrisposto nell anno in quattro rate trimestrali: tre rate dell importo di ,00 + IVA ed una rata a saldo, che verrà emessa entro novembre 2016, con scadenza al 25/01/2017. CEA Capitolato Tecnico fornitura Energia Elettrica 2016 Pag. 10 di 11
11 ARTICOLO 18 - VERIFICHE SULLE FATTURE Per tutta la durata della Convenzione e dei singoli ordinativi di fornitura stipulati dagli Enti, al fine di verificare la conformità del processo di fatturazione a quanto prescritto nel presente Capitolato Tecnico e nell ulteriore documentazione contrattuale, il CEA potrà effettuare i controlli con le modalità che riterrà opportune. Germano Ghiraldello PRESIDENTE Allegati: Allegato 1 - Tracciato report dati di fatturazione; Allegato 2 riepilogo consumi ipotizzati. CEA Capitolato Tecnico fornitura Energia Elettrica 2016 Pag. 11 di 11
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