LE FRODI COMMERCIALI

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "LE FRODI COMMERCIALI"

Transcript

1 LE FRODI COMMERCIALI Le frodi commerciali sono dei comportamenti illeciti che alterano le informazioni sulle caratteristiche dei prodotti alimentari. Sono particolarmente le frodi sanitarie che richiamano l attenzione per i loro riflessi sulla salute umana; le frodi commerciali, riguardando gli interessi economici dei consumatori, non hanno la stessa attenzione. Esse si manifestano in particolare attraverso l applicazione delle regole di etichettatura, di presentazione e di pubblicità dei prodotti e attraverso la fornitura di messaggi ingannevoli. Recentemente, con l adozione del regolamento (CE) n. 1924/06 in tema di messaggi pubblicitari, sia di tipo nutrizionale che di tipo salutistico, la confusione esistente sul mercato comunitario è aumentata ed è in continuo sviluppo; è un continuo rincorrersi a trovare slogans che possano attirare l attenzione del consumatore, dimenticando che il regolamento è stato adottato per porre ordine e un freno all uso esasperato di certi claims, che talvolta non trovano alcuna giustificazione. Sono anche presenti numerosi altri claims di tipo diverso, cioè di tipo merceologico, perché generalmente riguardano aspetti connessi con la qualità dei prodotti. L intervento è, quindi, finalizzato ad evidenziare in particolare le frodi che più comunemente vengono commesse in violazione dell articolo 2 del decreto legislativo 109/92 e successive modifiche, del regolamento (CE) n. 1924//96 nonché ad altre norme connesse. In questa situazione caotica si inserisce il problema della legislazione comunitaria agricola, che non sempre è coerente con la politica di protezione del consumatore, essendo più direttamente finalizzata alla protezione degli interessi dei produttori agricoli, consentendo ad alcuni Paesi di fare ciò che è vietato in altri e, quel che è peggio, senza fornire le necessarie informazioni ai consumatori. Mi riferisco in particolare ritengo utile dirlo anche se non è una novità - ai prodotti vitivinicoli e alle bevande alcoliche. Dopo oltre 25 anni dall entrata in vigore delle regole comunitarie in materia di etichettatura e con l impegno della Commissione europea di adottare entro 5 anni norme relative alle modalità di indicazione degli ingredienti di queste bevande, siamo ancora in alto mare sia con la nuova OCM dei vini sia col regolamento (CE) n. 110/08 sia con la nuova proposta di regolamentazione in materia di etichettatura dei prodotti alimentari. Tutto rinviato. A quando? Non si sa. I sistemi di controllo nazionali non vengono adattati a queste situazioni. Il primo caso che sollevo, quindi, riguarda lo zuccheraggio dei vini; l impiego dello zucchero nella vinificazione è ammesso in alcuni Stati membri ed in altri no: il vino così prodotto ha diritto di circolazione in tutta l Unione europea, mentre in Italia chi utilizza lo zucchero in vinificazione commette frode. Il venditore nazionale, generalmente, è ritenuto corresponsabile col produttore se vende vini prodotti in Italia con l impiego di zucchero, non lo è se vende vini prodotti nella Repubblica Federale di Germania o in Austria, perché vende prodotti regolamentati e legalmente ottenuti e commercializzati in altri Stati membri.

2 Le frodi commerciali consistono nell alterazione delle caratteristiche dei prodotti alimentari al solo scopo di ricavarne un illecito profitto ai danni del consumatore. Quelle più ricorrenti e interessanti al tema sono essenzialmente: a) l adulterazione, che consiste nella variazione non dichiarata della composizione di un prodotto attraverso la sostituzione di un ingrediente nobile con un altro meno costoso (impiego di uova in polvere invece che di uova fresche o impiego della margarina in luogo del burro per la produzione di panettoni). L adulterazione generalmente non crea danni alla salute ma serve solo a far guadagnare di più ai soggetti che le commettono; L adulterazione può aversi anche nel caso di sottrazione di un componente nobile di un prodotto, a meno che non sia consentito da una norma che ne detti anche le modalità di vendita (latte scremato o parzialmente scremato). b) la sofisticazione consiste nell alterazione delle caratteristiche di un prodotto, per raggiungere finalità non consentite: aggiungere un conservante per aumentare la durabilità del prodotto o aggiungere un colorante allo scopo di farlo apparire come contenente una determinata sostanza che non c è o c è in quantità minima. L aggiunta di additivi nella preparazione di prodotti alimentari è consentita, ma occorre rispettare le condizioni prescritte (casi e dosi di impiego) e le esigenze tecnologiche. A tal fine vorrei richiamare l attenzione su un fenomeno che va diffondendosi e che occorre tenere sotto controllo. Si tratta dell impiego in prodotti carnei cotti di sostanze vegetali contenenti naturalmente nitrati e nitriti. Poiché, in applicazione di una specifica direttiva comunitaria, il Ministero della salute si appresta a vietare l impiego dei nitrati in questi prodotti, questi conservanti vengono sostituiti con sostanze vegetali che contengono nitrati e nitriti. Ci troviamo di fronte a comportamenti che non risolvono il problema. Vanno, quindi, trovate altre strade. Perché si ricorre a queste sostanze? Perché, non essendo considerate ingredienti, non vengono dichiarate in etichetta e si ritiene che sia lecito commercializzare il prodotto con riferimento all assenza di conservanti o di conservanti aggiunti. Nella realtà nitrati e nitriti sono presenti e, anche se utilizzati attraverso l aggiunta di sostanze vegetali, sono pur sempre conservanti aggiunti. c) la contraffazione consiste nell uso illecito di nomi e marchi di prodotti noti su prodotti sconosciuti o di qualità inferiori (questo è il grande dramma italiano, i cui nomi sono utilizzati anche in altri Paesi per prodotti locali che nulla hanno a che vedere con i prodotti italiani), ma anche nell uso di segni distintivi ingannevoli che richiamano l origine italiana. La contraffazione, che riguarda tutti i Paesi, non va considerata solo allo scopo di proteggere i produttori onesti ma soprattutto allo scopo di proteggere il consumatore, che riceve doppio danno dall acquisto di prodotti contraffatti: acquisto di un prodotto non originale e a prezzo maggiorato. La protezione del consumatore dalla contraffazione si può risolvere solo con il coinvolgimento delle competenti autorità nazionali, a protezione dei propri consumatori.

3 Le ipotesi più ricorrenti di frodi commerciali si realizzano a) attraverso dichiarazioni false, ambigue relative alla caratteristiche dei prodotti. raffigurazione in etichetta di uova intere fresche, mentre il prodotto è stato preparato con ovoprodotti in polvere oppure indicazione in codice del nome del produttore; b) attraverso dichiarazioni che esaltano la natura e le caratteristiche dei prodotti. Recentemente l Antitrust è intervenuta per il Patè di fegato d anatra, la cui presenza era solo dell 8%, considerandola ingannevole; c) attraverso la modifica di indicazioni obbligatorie: modifica della durabilità di un prodotto; d) attraverso la mancata indicazione di menzioni obbligatorie: additivi utilizzati e non indicati; e) attraverso la presentazione dei prodotti con forme, abbigliamento, posizionamento sugli scaffali che fanno riferimento ai prodotti di qualità ( aranciata e succo di arancia uno a fianco dell altro, un prodotto da forno fatto con margarina e avente la forma e l abbigliamento del panettone). Le ipotesi quindi di frodi commerciali possono essere numerose e di diverso profilo: basta saperle individuare. L etichetta, poi, oltre che a fornire le prescritte informazioni sulle caratteristiche dei prodotti alimentari, serve anche come veicolo promozionale di cui i produttori possono avvalersi per pubblicizzare, valorizzare o presentare al meglio i propri prodotti, e distinguerli da quelli della concorrenza. Le aziende interessate sono, pertanto, libere di poter menzionare indicazioni volontarie, di riportare claims nutrizionali, salutistici e di qualità, purchè compatibili con i principi sanciti dall articolo 2 del decreto legislativo n. 109/92, nel quale sono enunciati gli elementi e le condizioni da osservare per evitare di realizzare una etichettatura o una pubblicità ingannevoli, e dal regolamento (CE) 1924/96 che elenca le condizioni da osservare per realizzare detti messaggi. In pratica, oltre alle indicazioni obbligatorie, sono consentite altre diciture, purchè non ingannevoli e non vietate ai sensi delle citate norme o con esse incompatibili. In altri termini il messaggio che viene fornito al consumatore, oltre ad essere veritiero, deve essere tale da distinguere il prodotto dagli analoghi prodotti per garantire trasparenza sul mercato. La messa in evidenza di caratteristiche rientranti nella naturale composizione del prodotto o prescritti dalla norma ad esso applicabile è un divieto che si configura come frode. Il primo comma dell articolo 2 del decreto n. 109/92 enuncia il principio secondo cui l etichetta deve essere realizzata in modo tale da non trarre in errore il consumatore sulle caratteristiche dei prodotti alimentari: la natura, la identità, la qualità, la

4 composizione, la quantità, la durabilità, l origine o la provenienza, il modo di fabbricazione o di ottenimento. Tale articolo pone l accento anche sui divieti di attribuire ai prodotti alimentari a) proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana, accennare a tali proprietà, fatte salve le disposizioni comunitarie relative alle acque minerali naturali ed ai prodotti alimentari destinati ad un alimentazione particolare; b) proprietà o effetti non posseduti o di caratteristiche particolari possedute da tutti i prodotti analoghi. Il primo è un divieto assoluto, in quanto gli alimenti non sono farmaci e quindi non hanno quelle specifiche proprietà, per cui è vietato anche fare un semplice accenno a queste proprietà, salvo nel caso di prodotti per i quali la competente autorità sanitaria o specifiche norme comunitarie abbiano consentito l uso di determinate diciture al riguardo. Sulla terminologia usata dal decreto n. 109/92 e dalla stessa direttiva comunitaria occorre essere precisi ed evitare di essere più restrittivi della norma stessa, che - è utile ripetere - vieta solo le diciture che vantano proprietà atte a prevenire, curare o guarire malattie. Non sono da ritenersi tali le diciture che vantano, per qualche prodotto, proprietà atte ad apportare un sollievo o un benessere alla salute dell uomo, senza alcun riferimento ad effetti di prevenzione, cura o guarigione. Anche il regolamento sui claims, infatti, vieta indicazioni che facciano riferimento a benefici generali e non specifici di una sostanza nutritiva o di un alimento per la buona salute complessiva ed il benessere. Il secondo divieto mira in particolare ad assicurare la correttezza delle operazioni commerciali, oltre che tutelare il consumatore, e riguarda due fattispecie: a) proprietà o effetti non posseduti (esempio: aiuta l intestino, aiuta la digestione), mentre i prodotti sono di ordinario consumo, che non posseggono tali proprietà. b) caratteristiche particolari possedute da tutti i prodotti analoghi. L Autorità Garante della concorrenza e del mercato ha ritenuto in più occasioni che, in presenza di caratteristiche effettivamente possedute dal prodotto e tali da differenziarlo effettivamente dai prodotti analoghi, il messaggio non può essere vietato, in quanto non ingannevole, soprattutto se rigorosamente dimostrato. Questo è il caso più diffuso, soprattutto per quanto riguarda i messaggi relativi all assenza di additivi o di taluni nutrienti, quali grassi e zuccheri, o al loro ridotto

5 contenuto, la cui indicazione è tale da influenzare particolarmente le scelte dei consumatori. Si configura, quindi, come violazione della norma, l uso di diciture quali senza coloranti, senza conservanti, senza grassi, senza zucchero aggiunto, nell etichettatura di prodotti, nella cui preparazione dette sostanze sono vietate o non richieste. Nell etichettatura dei pomodori pelati, ad esempio, è vietato riportare la dicitura senza coloranti, perché in tale prodotto non è consentito usare i coloranti. Tale dicitura, anche se veritiera, in quanto in effetti non sono utilizzati coloranti, suonerebbe come una denuncia di uso di coloranti nello stesso prodotto fabbricato da altre imprese. Qualora, tuttavia, la normativa vigente consenta l impiego di tali sostanze e le imprese interessate non le utilizzano, il riferimento alla loro assenza è ammesso: su una mortadella prodotta senza l impiego di polifosfati (additivi consentiti), le imprese che non li usano possono riportare un riferimento all assenza con la dicitura senza polifosfati aggiunti o una dicitura simile. I principi previsti nell articolo 2 del decreto n. 109/92 vanno valutati con molta prudenza e molto buon senso, se veramente si vogliono garantire gli interessi dei consumatori senza creare allarmismi, e, caso per caso, in relazione ai singoli prodotti e alle singole situazioni rilevate e tenendo conto delle conoscenze del consumatore medio: non vanno generalizzati. Porto un esempio: I succhi di frutta sono ottenuti esclusivamente da frutta, sono 100% derivati dalla frutta. Generalmente sono limpidi, ma il consumatore italiano considera succo di frutta il cosiddetto succo e polpa di frutta, che è un prodotto che di frutta ha mediamente il 50%. A questo punto ci si chiede se può essere consentito l uso, nell etichettatura di un succo, della dicitura 100% frutta. A mio avviso sì, perché in questo caso non si vuole attribuire al prodotto una specifica caratteristica che è comune a tutti gli analoghi prodotti, ma solo richiamare l attenzione del consumatore sulla natura del prodotto per aiutarlo a fare scelte oculate. Alcuni prodotti, provenienti da altri paesi, in Italia vengono solo confezionati, a volte in zone tipiche, a volte sottoposti a talune operazioni che non sono tali da incidere sulla loro natura e sulla loro identità ed etichettati come prodotti confezionati in zona. Il consumatore li acquista nella convinzione che si tratta di prodotti tipici della zona, ottenuti con materia prima locale, mentre ciò può non essere affatto vero. L errore più comune che viene commesso al riguardo consiste nell uso del termine prodotto, quando la attività è limitata al confezionamento in preimballaggi destinati al consumatore. Nel caso, ad esempio, di un concentrato di pomodoro importato dalla Cina in contenitori asettici e confezionato in Italia in contenitori destinati alla vendita

6 al dettaglio, la ditta interessata non può utilizzare la dicitura prodotto e confezionato da. ma può solo indicare confezionato da - sede e stabilimento di, anche nel caso di prodotto destinato ad altri Paesi. In materia di indicazioni volontarie riveste una particolare importanza, ai fini di una corretta informazione dei consumatori, il regolamento (CE) n. 1924/06, in vigore dal 19 gennaio 2007 ed in applicazione dal 1 luglio I claims salutistici, per poter essere utilizzati, devono essere inseriti in un elenco comunitario, devono avere una fondatezza scientifica, basati cioè su dati scientifici generalmente accettati; la sostanza cui si riferisce il claim è contenuta nel prodotto finito in quantità significativa, se determinata con norma, oppure in quantità tale da produrre l effetto nutrizionale e fisiologico indicato. In ogni caso le indicazioni in parola sono consentite, come recita il paragrafo 2 dell articolo 5 del citato regolamento, solo se ci si aspetta che il consumatore medio comprenda gli effetti benefici secondo la formulazione dell indicazione. Per quanto riguarda i claims nutrizionali il regolamento comunitario riporta in un allegato tutti quelli consentiti, le condizioni di uso e ne subordina l uso anche ai profili nutrizionali quando saranno stabiliti. Claims nutrizionali diversi da quelli elencati nell allegato non possono essere utilizzati. La lista non è chiusa, nel senso che è pur sempre possibile aggiungerne altri, secondo la procedura prevista dallo stesso regolamento. Altri claims di diversa natura sono utilizzati a fini commerciali sia in Italia che negli altri Paesi UE allo scopo di esaltare talune caratteristiche dei prodotti alimentari diverse da quelle nutrizionali e da quelle salutistiche, che, comunque, fanno presa sui consumatori: sono claims che fanno riferimento alla qualità dei prodotti alimentari e sono, quindi, di tipo non benefico. Il loro uso non appropriato e quando non ne ricorrono le condizioni è da considerarsi una frode commerciale. Si ritiene, pertanto, utile richiamare alcuni di questi claims tra i più usati al riguardo: a) Extra, Super e simili. Per alcuni prodotti alimentari l uso del termine Extra è disciplinato da norme specifiche ad essi applicabili e sottoposto a particolari condizioni. Nel settore delle conserve alimentari di origine vegetale è disciplinata la produzione di pomodori pelati extra e di concentrati di pomodoro extra (Decreto del Presidente della Repubblica n. 428/75), di confetture extra e di gelatine di frutta extra (decreto legislativo n. 50/04). Nei casi citati risulta evidente che l uso del termine extra è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite nella specifica normativa. Negli altri casi le affermazioni di superiorità o di eccezionalità del prodotto rispetto agli analoghi prodotti della concorrenza devono non solo essere precisate nel loro contenuto ma trovare anche

7 rispondenza nella realtà, per essere ritenute lecite; altrimenti risultano una forma di concorrenza sleale e di ingannevolezza per il consumatore. La denominazione di vendita cioccolato può essere completata con diciture quali extra o aggettivi che facciano riferimento a criteri di qualità, ma a condizione che il prodotto abbia un più elevato tenore di sostanza secca totale di cacao rispetto al prodotto standard. b) Puro è un termine generalmente utilizzato non a fini igienici o di qualità, ma come avverbio in luogo di solamente o solo o esclusivamente. Ne sono esempi: - Salame puro suino, Mortadella puro suino, intendendo che non sono state utilizzate parti di altre specie animali; - Puro formaggio di pecora, intendendo che nella preparazione del formaggio è stato utilizzato solo latte di pecora con esclusione di qualsiasi altro tipo di latte. - Puro cioccolato, intendendo che nella produzione del cioccolato (non nella preparazione del ripieno) non sono stati utilizzati grassi vegetali diversi dal burro di cacao. Particolare attenzione va rivolta, nel caso delle carni, al concetto di carne riferita ai muscoli scheletrici. Pertanto abbiamo le due presentazioni seguenti: Salame puro suino, che identifica un salame preparato solo con parti di suino dove altre specie animali non sono presenti. Salame pura carne suina, che identifica invece un salame preparato con carne muscolare scheletrica. c) Fresco. Il termine fresco potrebbe essere utilizzato per identificare prodotti lavorati da poco tempo (pane caldo) o prodotti da distinguere da quelli di media e lunga conservazione (pasticceria fresca). Tale termine è stato definito, per le paste alimentari fresche di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 187/01, prendendo a riferimento come unici parametri, per il prodotto preconfezionato, l umidità e l attività dell acqua libera. La pasta conforme a detti parametri è denominata pasta fresca, anche se utilizzata come ingrediente nella preparazione di un prodotto trasformato, quale un prodotto di gastronomia surgelato. Nella legge n. 169/89 concernente la commercializzazione del latte alimentare sono state previste le denominazioni di vendita latte fresco pastorizzato e latte fresco pastorizzato di alta qualità, il cui uso è subordinato al rispetto dei parametri

8 prescritti anche dal decreto ministeriale 14 gennaio 2005 (Linee per la stesura del manuale aziendale), Anche nel decreto legislativo n. 531/92, come nel regolamento (CE) n. 853/04 viene data la definizione di prodotti della pesca freschi ai prodotti della pesca che non hanno subito alcun trattamento diverso dalla refrigerazione. V è infine la categoria dei formaggi freschi a pasta filata, che sono prodotti non sottoposti ad alcun trattamento di conservazione, da consumare entro pochi giorni e per i quali vige l obbligo del preconfezionamento all origine. Altri due casi che comportano l obbligo dell indicazione di fresco sono le uova di categoria A nonchè le carni avicole in conformità alle prescrizioni stabilite nei relativi regolamenti comunitari. Al di fuori dei casi suddetti, l uso del termine fresco potrebbe rientrare tra i divieti previsti dall articolo 2 del decreto n. 109/92. Sul banco di vendita di frutta e verdure, ad esempio, la dicitura spinaci freschi potrebbe suonare come affermazione che gli spinaci venduti da altri alle stesse condizioni non sono freschi. d) Tipo, Gusto e simili. L uso di questi termini nella etichettatura dei prodotti alimentari è vietato, quando viene fatto riferimento a prodotti ai quali è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata o l indicazione geografica protetta o a prodotti simili che hanno una particolare rinomanza e godono di protezione legale. L articolo 13 del regolamento (CEE) n. 510/2006 del 20 marzo 2006 tutela le denominazioni registrate contro ogni forma di imitazione, di usurpazione o evocazione e fa particolare riferimento alle espressioni suscettibili di indurre in errore il consumatore sulla vera origine dei prodotti o nella misura in cui l uso della denominazione consenta di sfruttare la reputazione della denominazione protetta. La denominazione di vendita Mortadella tipo Bologna è vietata: o è Mortadella Bologna IGP o è Mortadella. In entrambi i casi la parola tipo è da considerarsi vietata. Anche per i prodotti alimentari la cui denominazione di vendita riporta un riferimento geografico non protetto, rispondente ad un uso consolidato o alla tecnologia di produzione, per cui il consumatore non saprebbe identificare il prodotto con un nome diverso, l uso della parola tipo trae in errore il consumatore; lascia intendere, infatti, che possono essere immessi sul mercato due prodotti, quello originale e quello di imitazione. Invece si tratta di un unico prodotto, venduto con quel nome, ovunque fabbricato.

9 Possono essere esempi: l insalata russa, la cotoletta milanese, il salame ungherese, il salame Milano, ed altri. E errato etichettare il salame ungherese come salame tipo ungherese, perché non prodotto in Ungheria. Detta denominazione di vendita, infatti, identifica un prodotto di salumeria che risponde ad una determinata tecnologia produttiva, ovunque fabbricato e) Garanzia e garantito. Detti termini, ai sensi del codice del consumo (parte relativa alla pubblicità ingannevole), sono ammessi a condizione che siano accompagnati dalla precisazione del contenuto e delle modalità della garanzia da chiunque offerta. Detti termini, anche se consentiti o richiesti da Amministrazioni pubbliche, rispondono alle stesse esigenze: possono essere indicati in etichetta se, insieme alla dichiarazione di garanzia, viene indicato anche in che cosa consiste la garanzia stessa. f) Selezione e selezionato. Anche l uso di questi termini non è vietato. Devono solo essere precisati nel loro contenuto. Il codice del consumo richiede, infatti, che ne venga precisato in etichetta il significato: in che cosa consiste la selezione effettuata, altrimenti la dicitura risulta vaga. g) Genuino. L articolo 516 del codice penale vieta la vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine. La legge n. 283/62 enuncia il concetto di genuinità, senza tuttavia fornire particolari elementi. Per prodotto genuino, comunque, si intende quello ottenuto in conformità alle norme ad esso applicabili, partendo dalla qualità delle materie prime fino all ottenimento del prodotto pronto per il consumo. Il termine genuino, quindi, in tale situazione, non può figurare nell etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti alimentari ai sensi dell articolo 2 del decreto n. 109/92, perché tutti i prodotti alimentari destinati al consumatore sono per definizione genuini. La enunciazione di tale termine, pur veritiero, suonerebbe come denuncia di non genuinità degli analoghi prodotti della concorrenza. h) alta qualità: Il riferimento all alta qualità, attualmente, è consentito solo per il latte fresco pastorizzato di alta qualità, nel rispetto dei parametri previsti dalla legge n. 169/89, e per il prosciutto cotto di qualità o di alta qualità rispondente ai parametri prescritti dal decreto ministeriale 21 settembre 2005 relativo alla produzione ed alla vendita di taluni prodotti di salumeria. In altre ipotesi sono termini da non utilizzare, in quanto necessiterebbero di elementi di confronto con altri prodotti; sono comunque messaggi che hanno solo lo scopo di confondere il consumatore sulle caratteristiche del prodotto. i) Lavorato a mano e simili oppure produzione artigianale. Con l uso di dette diciture si vorrebbe attribuire ai prodotti artigianali un requisito di qualità; nella realtà i riferimenti alla produzione artigianale non costituiscono una garanzia di qualità organolettica, nutritiva o sanitaria superiore. Essi possono essere usati quando

10 le fasi principali del processo produttivo sono effettuate manualmente. A tal fine occorre anche evitare di creare confusione tra le caratteristiche del processo produttivo e le caratteristiche merceologiche del prodotto finito, che non sempre coincidono. Anche le raffigurazioni di macchinari o metodi antichi, ormai non più in uso nella produzione, sono da considerarsi in contrasto con l articolo 2 del decreto n. 109/92, quando le lavorazioni avvengono, nelle fasi principali, con strumenti ed attrezzature moderne, conformi ai vigenti canoni igienico-sanitari. Conclusione L esposizione di talune situazioni che costituiscono frodi commerciali è stata fatta, allo scopo di richiamare l attenzione delle autorità di vigilanza, perché i controlli siano particolarmente diretti e finalizzati, pur tenendo conto dei limiti esistenti, in quanto in taluni casi, in realtà, mancano le sanzioni per assicurare il rispetto degli adempimenti in materia. L obbligo del preconfezionamento dei formaggi freschi a pasta filata, ad esempio, non è sanzionato. L auspicio poi che la nuova regolamentazione comunitaria in materia di etichettatura riesca ad apportare quella chiarezza che tutti si aspettano dalle istituzioni comunitarie a protezione degli interessi dei consumatori ma in particolare per mettere nelle mani degli organi di vigilanza uno strumento di facile applicazione che non sia fonte di continui dubbi ed incertezze. Giuseppe De Giovanni Bibliografia essenziale: G. De Giovanni: Le etichette dei prodotti alimentari Edizione de Il Sole 24 Ore di Bologna

11

Circolare N. 43 del 20 Marzo 2015

Circolare N. 43 del 20 Marzo 2015 Circolare N. 43 del 20 Marzo 2015 Etichettature alimentari- le sanzioni sugli errori dopo le modifiche del regolamento UE n. 1169/2011 Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che recentemente

Dettagli

L etichettatura dei prodotti alimentari: la normativa europea (REG UE n. 1169/11 ) Paola Rebufatti

L etichettatura dei prodotti alimentari: la normativa europea (REG UE n. 1169/11 ) Paola Rebufatti L etichettatura dei prodotti alimentari: la normativa europea (REG UE n. 1169/11 ) Paola Rebufatti SANZIONI Il panorama giurisprudenziale è rappresentato principalmente da: Codice penale D. L.gs n. 109/92

Dettagli

Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova.

Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova. Regolamento (CE) n. 1028/2006 del 19 giugno 2006. Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova. (pubbl. in Gazz. Uff. dell Unione

Dettagli

Le principali novità nell etichettatura del latte e dei derivati lattiero-caseari. Graziella Lasi. Bologna, 03 ottobre 2014

Le principali novità nell etichettatura del latte e dei derivati lattiero-caseari. Graziella Lasi. Bologna, 03 ottobre 2014 Bologna, 03 ottobre 2014 Le principali novità nell etichettatura del latte e dei derivati lattiero-caseari Graziella Lasi Resp. Consumer Care, Leg.Alimentare, Nutr, Com. medico-scient. Gruppo GRANAROLO

Dettagli

INDICAZIONI GEOGRAFICHE E. Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA INDUSTRIALE 2013 www.senaf.it

INDICAZIONI GEOGRAFICHE E. Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA INDUSTRIALE 2013 www.senaf.it INDICAZIONI GEOGRAFICHE E MARCHI COLLETTIVI : AMBITI DI PROTEZIONE E RAPPORTI RECIPROCI Avv. Nicoletta Amadei COS E UN MARCHIO Art. 7. dlgs.30/2005 Oggetto della registrazione 1. Possono costituire oggetto

Dettagli

In quanto prodotti alimentari, anche le confetture e le marmellate devono rispettare le indicazioni del decreto 109 ma in più sono soggette anche ad

In quanto prodotti alimentari, anche le confetture e le marmellate devono rispettare le indicazioni del decreto 109 ma in più sono soggette anche ad In quanto prodotti alimentari, anche le confetture e le marmellate devono rispettare le indicazioni del decreto 109 ma in più sono soggette anche ad una normativa specifica DECRETO LEGISLATIVO 20 FEBBRAIO

Dettagli

Istruzioni in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari.

Istruzioni in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari. Circ. 12 marzo 2001, n. 166 (G.U. 20 marzo 2001 n.66) Istruzioni in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari. Con circolare n. 165 del 31 marzo 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

Dettagli

Additivi alimentari: aspetti normativi e criticità della etichettatura

Additivi alimentari: aspetti normativi e criticità della etichettatura Corso di formazione sugli additivi alimentari 23 gennaio 2013 I edizione 24 gennaio 2013 II edizione Benevento Additivi alimentari: aspetti normativi e criticità della etichettatura Antonella Semeraro

Dettagli

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali DIPARTIMENTO SANITA PUBBLICA VETERINARIA, NUTRIZIONE E SICUREZZA ALIMENTI DIREZIONE GENERALE SICUREZZA ALIMENTI E NUTRIZIONE Elementi informativi

Dettagli

La legislazione sui Nutraceutici, Alimenti funzionali e gli integratori dott. Antonio Verginelli

La legislazione sui Nutraceutici, Alimenti funzionali e gli integratori dott. Antonio Verginelli La legislazione sui Nutraceutici, Alimenti funzionali e gli integratori dott. Antonio Verginelli Definizione di farmaco ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come avente proprietà curative

Dettagli

La manutenzione come elemento di garanzia della sicurezza di macchine e impianti

La manutenzione come elemento di garanzia della sicurezza di macchine e impianti La manutenzione come elemento di garanzia della sicurezza di macchine e impianti Alessandro Mazzeranghi, Rossano Rossetti MECQ S.r.l. Quanto è importante la manutenzione negli ambienti di lavoro? E cosa

Dettagli

rispetto a... La normativa Quadro normativo Quadro normativo Regolamento dell'unione Europea Regolamento rintracciabilità sicurezza

rispetto a... La normativa Quadro normativo Quadro normativo Regolamento dell'unione Europea Regolamento rintracciabilità sicurezza rispetto a... La normativa rintracciabilità sicurezza Quadro normativo COGENTE: disposizione di legge che impone l adozione di un sistema gestionale o di uno standard di qualità VOLONTARIO: regola tecnica

Dettagli

MARCHI DI TUTELA PROGETTO SCUOLA 21. Vimercate, Dicembre 2014. Docente: Elisabetta Castellino

MARCHI DI TUTELA PROGETTO SCUOLA 21. Vimercate, Dicembre 2014. Docente: Elisabetta Castellino MARCHI DI TUTELA Vimercate, Dicembre 2014 Docente: Elisabetta Castellino MARCHI DI TUTELA 1/4 Nel patrimonio agroalimentare italiano possiamo annoverare oltre: 400 Formaggi 250 Salumi 800 Vini 120 conserve

Dettagli

Riflessi del Libro Verde sugli aspetti legislativi inerenti l etichettatura e messa in commercio di prodotti

Riflessi del Libro Verde sugli aspetti legislativi inerenti l etichettatura e messa in commercio di prodotti Riflessi del Libro Verde sugli aspetti legislativi inerenti l etichettatura e messa in commercio di prodotti Avv. Chiara Marinuzzi G a e t a n o F o r t e Studio Legale Seminario Legacoop - Bologna, 3

Dettagli

Regolamento (CE) 104/2000 Regolamento (CE) 2065/2001 Regolamento (CE) 1224/2009 Regolamento (CE) 404/2011

Regolamento (CE) 104/2000 Regolamento (CE) 2065/2001 Regolamento (CE) 1224/2009 Regolamento (CE) 404/2011 1. L obbligo della rintracciabilità è stato assunto dal Consiglio della Comunità Europea, quale principio attraverso il quale organizzare i mercati in tale settore, tenendo conto dell evoluzione del mercato,

Dettagli

DEFINIZIONI INDISPENSABILI

DEFINIZIONI INDISPENSABILI 1 DEFINIZIONI INDISPENSABILI Preimballaggio Per imballaggio preconfezionato, o preimballaggio, si intende l insieme del prodotto e dell imballaggio nel quale è confezionato. Possiamo affermare quindi che

Dettagli

INDICAZIONI NUTRIZIONALI E SULLA SALUTE. REG.CE n. 1924/2006

INDICAZIONI NUTRIZIONALI E SULLA SALUTE. REG.CE n. 1924/2006 INDICAZIONI NUTRIZIONALI E SULLA SALUTE REG.CE n. 1924/2006 1 OBIETTIVI SPECIFICI Integrazione dei principi generali in tema di etichettatura dei prodotti alimentari che impongono un divieto generale di

Dettagli

GESTIONE DEI PRODOTTI

GESTIONE DEI PRODOTTI Gestione dei prodotti biologici ed etichettatura G [ GESTIONE DEI PRODOTTI ] BIOLOGICI ED ETICHETTATURA E L ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI Il testo principale sull etichettatura, la presentazione

Dettagli

1. Il decreto Legislativo 155/97

1. Il decreto Legislativo 155/97 CAPITOLO III IL SISTEMA H.A.C.C.P. 1. Il decreto Legislativo 155/97 Il Decreto Legislativo 155/97 stabilisce le regole generali che devono essere osservate da tutti i produttori e responsabili della filiera

Dettagli

E. Monica Russo. Integratori alimentari e novel food

E. Monica Russo. Integratori alimentari e novel food E. Monica Russo Integratori alimentari e novel food enza.russo@lab-to.camcom.it Isernia, 2 aprile 2014 1 MINISTERO DELLA SALUTE www.salute.gov.it TEMI E PROFESSIONI ALIMENTI ALIMENTI PARTICOLARI integratori

Dettagli

REGOLAMENTO (CE) N. 183/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO (CE) N. 183/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO REGOLAMENTO (CE) N. 183/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l igiene dei mangimi Regolamento 183/2005 Applicazione sul territorio regionale L applicazione

Dettagli

Ricette, calorie e valori nutrizionali: come nasce l etichetta nutrizionale di un alimento?

Ricette, calorie e valori nutrizionali: come nasce l etichetta nutrizionale di un alimento? PROGETTO AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE: BIODIVERSITÀ, CULTURA, AMBIENTE, INNOVAZIONE, SICUREZZA Ricette, calorie e valori nutrizionali: come nasce l etichetta nutrizionale di un alimento? Milena Casali Istituto

Dettagli

Le etichette alimentari

Le etichette alimentari Le etichette alimentari Le etichette riportate sulle confezioni dei prodotti alimentari aiutano a compiere una scelta informata su ciò che consumeremo L etichettatura dei prodotti alimentari destinati

Dettagli

REG. (CE) n. 1924/2006 Ruolo del Ministero

REG. (CE) n. 1924/2006 Ruolo del Ministero Modena 27 maggio 2009 REG. (CE) n. 1924/2006 Ruolo del Ministero Lucia Guidarelli Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali Regolamento claims campo di applicazione ETICHETTATURA PRESENTAZIONE

Dettagli

NUOVA NORMATIVA SULL ETICHETTATURA DEL VINO

NUOVA NORMATIVA SULL ETICHETTATURA DEL VINO NUOVA NORMATIVA SULL ETICHETTATURA DEL VINO L etichetta è certamente la carta d identità di un prodotto che tutela sia il produttore che il consumatore e, accanto ad una generale disciplina applicabile

Dettagli

MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6

MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6 MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6 INDICE GESTIONE DELLE RISORSE Messa a disposizione delle risorse Competenza, consapevolezza, addestramento Infrastrutture Ambiente di lavoro MANUALE DELLA QUALITÀ Pag.

Dettagli

Diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare ***I

Diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare ***I P7_TA-PROV(2011)0208 Diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011 sulla

Dettagli

Oggetto: Istanza di interpello. Aliquota Iva da applicare alle cessioni di preparazioni alimentari per cani e gatti.

Oggetto: Istanza di interpello. Aliquota Iva da applicare alle cessioni di preparazioni alimentari per cani e gatti. RISOLUZIONE N. 210/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 18 novembre 2003 Oggetto: Istanza di interpello. Aliquota Iva da applicare alle cessioni di preparazioni alimentari per cani e gatti.

Dettagli

Codice Deontologico. Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori

Codice Deontologico. Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori Codice Deontologico Approvato dall Assemblea Ordinaria dei Consorziati con Delibera del 28/09/2011 INDICE 1. Premessa 2. Destinatari 3. Scopo 4. Principii, doveri, responsabilità e modelli di comportamento

Dettagli

L etichetta del cacao e del cioccolato

L etichetta del cacao e del cioccolato L etichetta del cacao e del cioccolato La normativa vigente (All. I, d.lgs. n. 178/2003) definisce per i prodotti di cacao e di cioccolato le seguenti denominazioni di vendita: 1. Burro di cacao. Sostanza

Dettagli

LINEE GUIDA IN MERITO ALL ACQUISTO E ALL USO DI MACCHINE E/O APPARECCHI ELETTRICI SOMMARIO

LINEE GUIDA IN MERITO ALL ACQUISTO E ALL USO DI MACCHINE E/O APPARECCHI ELETTRICI SOMMARIO Pag. 1 / 6 1 MODIFICHE 2 PREMESSA 3 DEFINIZIONI SOMMARIO 4 PRINCPALI NORMATIVE DI RIFERIMENTO 5 MESSA IN SERVIZIO E UTILIZZO 6 INDICAZIONI PER UN CORRETTO ACQUISTO 7 SICUREZZA E MARCATURA CE 8 PROTOTIPI

Dettagli

Regolamento comunale per la valorizzazione delle attivita agro-alimentari tradizionali locali. Istituzione della De.Co. (denominazione comunale)

Regolamento comunale per la valorizzazione delle attivita agro-alimentari tradizionali locali. Istituzione della De.Co. (denominazione comunale) Città di Novi Ligure Regolamento comunale per la valorizzazione delle attivita agro-alimentari tradizionali locali. Istituzione della De.Co. (denominazione comunale) Approvato con deliberazione del Consiglio

Dettagli

L acqua rappresenta la base della vita.

L acqua rappresenta la base della vita. LINEE GUIDA PER IL CONTROLLO IGIENICO SANITARIO DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE H 2 O L acqua rappresenta la base della vita. L acqua deve pertanto detenere tutti i requisiti di sicurezza sanitaria necessari

Dettagli

GLI ALIMENTI FUNZIONALI A BASE LATTE:LEGISLAZIONE ITALIANA, EUROPEA E I FUTURI HEALTH CLAIMS

GLI ALIMENTI FUNZIONALI A BASE LATTE:LEGISLAZIONE ITALIANA, EUROPEA E I FUTURI HEALTH CLAIMS GLI ALIMENTI FUNZIONALI A BASE LATTE:LEGISLAZIONE ITALIANA, EUROPEA E I FUTURI HEALTH CLAIMS Avv. Neva Monari Studio Avv.Corte e Andreis Cremona, 1 dicembre 2006 1 DEFINIZIONE (Linee guida Min. Salute

Dettagli

PARTE SPECIALE - Tredicesima Sezione Delitti contro l industria e il commercio

PARTE SPECIALE - Tredicesima Sezione Delitti contro l industria e il commercio PARTE SPECIALE - Tredicesima Sezione Delitti contro l industria e il commercio INDICE PARTE SPECIALE - Tredicesima Sezione 1. I delitti contro l industria e il commercio (art.25bis1 D.Lgs. 231/2001) 2.

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE STUCCHI, REGUZZONI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE STUCCHI, REGUZZONI Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2548 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI STUCCHI, REGUZZONI Disposizioni per assicurare l informazione dei consumatori sul livello

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. Disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti N. 1593 COTA, SIMONETTI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. Disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti N. 1593 COTA, SIMONETTI Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1593 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI COTA, SIMONETTI Disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti Presentata il 31 luglio

Dettagli

Disposizioni sulla elaborazione, confezionamento, designazione e presentazione dei vini frizzanti.

Disposizioni sulla elaborazione, confezionamento, designazione e presentazione dei vini frizzanti. D.M. 29 luglio 2004. Disposizioni sulla elaborazione, confezionamento, designazione e presentazione dei vini frizzanti. (pubbl. in Gazz. Uff. n. 238 del 9 ottobre 2004). IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

Dettagli

Etichettatura. Sezione 3 Etichettatura e presentazione nel settore vitivinicolo

Etichettatura. Sezione 3 Etichettatura e presentazione nel settore vitivinicolo Sezione 3 Etichettatura e presentazione nel settore vitivinicolo Articolo 117 reg. 1308/13 Definizione Ai fini della presente sezione si intende per: a) etichettatura, i termini, le diciture, i marchi

Dettagli

LA TUTELA DELLA SALUTE

LA TUTELA DELLA SALUTE CAPITOLO I LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA 1. Salute e Costituzione L articolo 32 della Costituzione della Repubblica Italiana recita: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell individuo

Dettagli

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE L 86/6 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 5.4.2005 II (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 22 marzo 2005 che stabilisce

Dettagli

Roma, 30 ottobre 2008

Roma, 30 ottobre 2008 RISOLUZIONE N. 405/E Roma, 30 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Immobili di tipo residenziale - Cessione

Dettagli

Sede Operativa: Via G. Papini n. 18 40128 Bologna (Bo) Tel. + 39 051 4172311 fax + 39 051 326006

Sede Operativa: Via G. Papini n. 18 40128 Bologna (Bo) Tel. + 39 051 4172311 fax + 39 051 326006 Alle Imprese Associate del Settore Alimentazione e Pubblici Esercizi Oggetto: etichettatura alimenti ed indicazione alergeni La piena applicazione del Regolamento (CE) 25 ottobre 2011, n. 1169 ha comportato

Dettagli

Newsletter del MARZO 2013. In sintesi:

Newsletter del MARZO 2013. In sintesi: Newsletter del MARZO 2013 In sintesi: Entrata in vigore del regolamento CE 453/2010 CE E CLP _ Sostanze Chimiche_ Entrata in vigore regolamento CE 305/2011 CPR_ Prodotti da Costruzione_ Entrata in vigore

Dettagli

DOP & IGP_ Checklist documenti

DOP & IGP_ Checklist documenti +39.06.97602592 DOP & IGP_ Checklist documenti Documenti necessari per l avvio della pratica di riconoscimento della certificazione DOP/IGP Per ottenere il riconoscimento di una DOP o di una IGP è necessario

Dettagli

9.3.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10 DELIBERAZIONE 28 febbraio 2011, n. 104

9.3.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10 DELIBERAZIONE 28 febbraio 2011, n. 104 9.3.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10 DELIBERAZIONE 28 febbraio 2011, n. 104 Indirizzi per l attività di gestione degli elenchi regionali degli operatori biologici e dei concessionari

Dettagli

LA PRODUZIONE PRIMARIA NEL COMPARTO AGRO-ALIMENTARE

LA PRODUZIONE PRIMARIA NEL COMPARTO AGRO-ALIMENTARE LA PRODUZIONE PRIMARIA NEL COMPARTO AGRO-ALIMENTARE Fabio Grillo Spina Dipartimento dell Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari Via Quintino Sella,

Dettagli

CODICE ETICO Approvato dai membri del CDA a ottobre 2011

CODICE ETICO Approvato dai membri del CDA a ottobre 2011 CODICE ETICO Approvato dai membri del CDA a ottobre 2011 2 Premessa Con il la Belli S.r.l. vuole creare una sorta di carta dei diritti e doveri morali che definiscono la responsabilità etico-sociale di

Dettagli

Direttiva Macchine2006/42/CE

Direttiva Macchine2006/42/CE PAG. 1 DI 5 REV. 00 SAVE DATA: 09/10/12 PRINT DATA: 10/10/12 Direttiva Macchine2006/42/CE Definizione di immissione sul mercato Indicazioni tratte da Guida all applicazione della direttiva macchine 2006/42/CE

Dettagli

ETICHETTATURA DI ORIGINE E TUTELA DEI CONSUMATORI

ETICHETTATURA DI ORIGINE E TUTELA DEI CONSUMATORI ETICHETTATURA DI ORIGINE E TUTELA DEI CONSUMATORI Dott. Zeno Poggi 045-9230163 info@zenopoggi.com QUADRO NORMATIVO - ITALIA L apposizione della dicitura MADE IN configura una dichiarazione di scienza,

Dettagli

SCHEMA TIPO DI DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DI MERCATI DEL CONTADINO AUTORIZZATI DAL COMUNE DI JESI RISERVATI ALLA VENDITA DIR

SCHEMA TIPO DI DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DI MERCATI DEL CONTADINO AUTORIZZATI DAL COMUNE DI JESI RISERVATI ALLA VENDITA DIR SCHEMA TIPO DI DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DI MERCATI DEL CONTADINO AUTORIZZATI DAL COMUNE DI JESI RISERVATI ALLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI ai sensi dell art. 4 comma 3 del

Dettagli

I principi del diritto comunitario in materia di assistenza sanitaria

I principi del diritto comunitario in materia di assistenza sanitaria I principi del diritto comunitario in materia di assistenza sanitaria Dott. Paolo Piani Ancona (26 marzo 2015) 1 Premessa Trattati Il diritto comunitario in tema di assistenza sanitaria (prevale sulle

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE COMINARDI, LOMBARDI, DI BATTISTA, TRIPIEDI, CIPRINI, CHIMIENTI, BALDASSARRE, BARONI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE COMINARDI, LOMBARDI, DI BATTISTA, TRIPIEDI, CIPRINI, CHIMIENTI, BALDASSARRE, BARONI Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2832 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI COMINARDI, LOMBARDI, DI BATTISTA, TRIPIEDI, CIPRINI, CHIMIENTI, BALDASSARRE, BARONI Modifiche

Dettagli

DAMA DEMOLIZIONI E SMONTAGGI S.R.L.

DAMA DEMOLIZIONI E SMONTAGGI S.R.L. DAMA DEMOLIZIONI E SMONTAGGI S.R.L. D.Lgs 231/2001 Codice Etico 1 INDICE 1. Introduzione Pag. 3 2. Politiche di condotta negli affari Pag. 3 2.1 Dipendenti, collaboratori e consulenti Pag. 5 3. Salute,

Dettagli

TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE N 3 CAPI - N 19 articoli (da art. 69 a art.

TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE N 3 CAPI - N 19 articoli (da art. 69 a art. TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE N 3 CAPI - N 19 articoli (da art. 69 a art. 87) CAPO I USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO N 5 articoli (da art. 69

Dettagli

I GRUPPI TRANSFRONTALIERI.

I GRUPPI TRANSFRONTALIERI. I GRUPPI TRANSFRONTALIERI. 1. Premessa. Per effetto della globalizzazione dei mercati è sempre più frequente la creazione di gruppi transfrontalieri, di gruppi cioè in cui le diverse imprese sono localizzate

Dettagli

Conferenza Nazionale sui dispositivi medici ROMA 7-8 Giugno 2007

Conferenza Nazionale sui dispositivi medici ROMA 7-8 Giugno 2007 Conferenza Nazionale sui dispositivi medici ROMA 7-8 Giugno 2007 La pubblicità dei dispositivi medici: Novità normative e prospettive Valentina Fossa Direzione generale dei Farmaci e dispositivi medici

Dettagli

Servizio Accertamenti a Tutela della Fede Pubblica CCIAA Milano

Servizio Accertamenti a Tutela della Fede Pubblica CCIAA Milano Pubblica CCIAA Milano La competenza Le funzioni di autorità di vigilanza per il controllo della conformità dei giocattoli alle disposizioni del presente decreto legislativo sono svolte dal Ministero dello

Dettagli

II.11 LA BANCA D ITALIA

II.11 LA BANCA D ITALIA Provvedimento del 24 marzo 2010. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d Italia nell esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria

Dettagli

Disciplinare Tecnico di Produzione

Disciplinare Tecnico di Produzione Disciplinare Tecnico di Produzione Disciplinare Tecnico di Produzione di ArtiGelato Gelato Artigianale Tradizionale Garantito Tipo di prodotto Gelato artigianale. Denominazione del prodotto ARTIGELATO

Dettagli

Comune di San Martino Buon Albergo Provincia di Verona REGOLAMENTO D USO DEL MARCHIO EL CAPEL DE NAPOLEON DI SAN MARTINO BUON ALBERGO

Comune di San Martino Buon Albergo Provincia di Verona REGOLAMENTO D USO DEL MARCHIO EL CAPEL DE NAPOLEON DI SAN MARTINO BUON ALBERGO Comune di San Martino Buon Albergo Provincia di Verona REGOLAMENTO D USO DEL MARCHIO EL CAPEL DE NAPOLEON DI SAN MARTINO BUON ALBERGO Sommario Art. 1 Titolarità, denominazione ed uso del marchio Art. 2

Dettagli

NORME DI PRODUZIONE MANGIMI TRASFORMATI per i prodotti da agricoltura biologica

NORME DI PRODUZIONE MANGIMI TRASFORMATI per i prodotti da agricoltura biologica INDICE Argomento Reg. (CE) n. 834/2007 Reg. (CE) n. 889/2008 Obiettivi della produzione biologica Art. 3 Principi della produzione biologica Art. 4; Art. 6 Divieto di uso di OGM Art. 9 Divieto di utilizzare

Dettagli

La disciplina dei prodotti alimentari

La disciplina dei prodotti alimentari Associazione Italiana di Diritto Alimentare La disciplina dei prodotti alimentari Etichettatura, marchi e pubblicità dei prodotti alimentari Le normative europee e nazionali (Stefano Masini) Roma, Cassa

Dettagli

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio.

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Vengono posti alcuni quesiti in relazione al servizio di trasporto dei rifiuti. Un Consorzio di Enti Locali, costituito

Dettagli

L ALIMENTAZIONE. DANIELA BASOSI Scuola Secondaria inferiore - Classe terza 8 Maggio 2011

L ALIMENTAZIONE. DANIELA BASOSI Scuola Secondaria inferiore - Classe terza 8 Maggio 2011 L ALIMENTAZIONE DANIELA BASOSI Scuola Secondaria inferiore - Classe terza 8 Maggio 2011 Un approccio operativo ai concetti di alimentazione e di nutrizione. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Ricostruire lo scopo

Dettagli

Istituto Superiore Per la Prevenzione E la Sicurezza del Lavoro

Istituto Superiore Per la Prevenzione E la Sicurezza del Lavoro Istituto Superiore Per la Prevenzione E la Sicurezza del Lavoro Dipartimento Territoriale di BRESCIA Via San Francesco d Assisi, 11 25122 BRESCIA Competenze ed Obblighi degli Organismi Notificati, dei

Dettagli

Istituzione del marchio De.C.O. Denominazione Comunale di Origine. Regolamento.

Istituzione del marchio De.C.O. Denominazione Comunale di Origine. Regolamento. Istituzione del marchio De.C.O. Denominazione Comunale di Origine Regolamento. Approvato con deliberazione di C.C.n. 81 del 07/11/2005 1 INDICE Art. 1 - Finalità Art. 2 Istituzione del Registro De.C.O.

Dettagli

Cacao e cioccolato l etichettatura dei prodotti di cacao e del cioccolato D.lgs. 178/2003 denominazioni di vendita burro di cacao

Cacao e cioccolato l etichettatura dei prodotti di cacao e del cioccolato D.lgs. 178/2003 denominazioni di vendita burro di cacao Cacao e cioccolato Il cioccolato deriva da una serie di processi di produzione che hanno inizio a partire dalla tostatura dei semi della pianta del cacao (Theobroma cacao) e continuano con la miscelazione

Dettagli

Confetture, gelatine, marmellate e crema di marroni

Confetture, gelatine, marmellate e crema di marroni Confetture, gelatine, marmellate e crema di marroni L etichettatura delle confetture, delle gelatine e delle marmellate, nonché della crema di marroni, è disciplinata, per gli aspetti generali, dal D.lgs.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 43/E. OGGETTO: Chiarimenti in materia di OICR e CONFIDI

RISOLUZIONE N. 43/E. OGGETTO: Chiarimenti in materia di OICR e CONFIDI RISOLUZIONE N. 43/E Direzione Centrale Normativa Roma, 2 luglio 2013 OGGETTO: Chiarimenti in materia di OICR e CONFIDI In considerazione delle numerose richieste di chiarimento in merito ai particolari

Dettagli

La correlazione tra la direttiva 98/34/CE e il regolamento sul reciproco riconoscimento

La correlazione tra la direttiva 98/34/CE e il regolamento sul reciproco riconoscimento COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE IMPRESE E INDUSTRIA Documento orientativo 1 Bruxelles 1.2.2010 - La correlazione tra la direttiva 98/34/CE e il regolamento sul reciproco riconoscimento 1. INTRODUZIONE

Dettagli

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) 21.12.2004 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 373/1 I (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) REGOLAMENTO (CE) N. 2182/2004 DEL CONSIGLIO del 6 dicembre 2004 relativo

Dettagli

CARTA DEI SERVIZI. Premessa:

CARTA DEI SERVIZI. Premessa: CARTA DEI SERVIZI Premessa: La Carta dei Servizi è uno strumento utile al cittadino per essere informato sulle caratteristiche del servizio offerto, sulla organizzazione degli uffici comunali, sugli standards

Dettagli

GUIDA ALL UTILIZZO E ALLA VALORIZZAZIONE DEI MARCHI IMQ. (Marchi di prodotto)

GUIDA ALL UTILIZZO E ALLA VALORIZZAZIONE DEI MARCHI IMQ. (Marchi di prodotto) GUIDA ALL UTILIZZO E ALLA VALORIZZAZIONE DEI MARCHI IMQ (Marchi di prodotto) - Il marchio IMQ è riconosciuto in Italia da 1 consumatore su 3. - La notorietà del marchio IMQ è in costante aumento. - Il

Dettagli

Allegato alla DGR n. del

Allegato alla DGR n. del Accordo ai sensi dell art. 15 della legge n. 241/90 tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, la Regione Puglia e l'istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA)

Dettagli

Il Regolamento CE 178/2002: La Rintracciabilità negli Alimenti degli Animali. Ragusa 28/01/2005

Il Regolamento CE 178/2002: La Rintracciabilità negli Alimenti degli Animali. Ragusa 28/01/2005 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO SANITA' AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 7 RAGUSA DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE -AREA DI SANITA' PUBBLICA VETERINARIA IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

Dettagli

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 25 maggio 2012

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 25 maggio 2012 Robert Bosch S.p.A. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 PARTE SPECIALE G: REATI DI FALSO IN MATERIA DI MARCHI, BREVETTI E SEGNI DISTINTIVI Approvato

Dettagli

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO Linee guida per il controllo igienico sanitario della qualità delle acque Laboratorio Chimico della Camera di commercio di Cuneo 01 luglio 2013 Avv. Neva Monari Avvocati

Dettagli

A tal fine allega la copia del certificato di riconoscimento e/o registrazione ai sensi del D.Lgs. 123/99.

A tal fine allega la copia del certificato di riconoscimento e/o registrazione ai sensi del D.Lgs. 123/99. Allegato A1 Al Servizio Veterinario dell Azienda ULSS n.. RACCOMANDATA A/R Oggetto: notifica ai sensi del Regolamento (CE) 183/2005 - art. 18, comma 1. Il sottoscritto nato a il _ _ / _ _ / _ _ _ _ in

Dettagli

Verifiche apparecchiature: problemi da risolvere o gestioni efficaci?

Verifiche apparecchiature: problemi da risolvere o gestioni efficaci? Verifiche apparecchiature: problemi da risolvere o gestioni efficaci? STUDIO TECNICO PROF. NERI s.r.l. Via Borghi Mamo N. 15-40137 Bologna - TEL. 051.441065 - FAX 051.443045 WWW.STUDIONERI.COM EMAIL:STUDIONERI@STUDIONERI.COM

Dettagli

Prospettive per l EGE: legge 4/2013. Michele Santovito. 9 maggio 2014

Prospettive per l EGE: legge 4/2013. Michele Santovito. 9 maggio 2014 Prospettive per l EGE: legge 4/2013 Michele Santovito 9 maggio 2014 Esempio di EGE Esempio di percorso fatto per arrivare ad avere il titolo di EGE: - Laurea in chimica - 10 anni di esperienza in un azienda

Dettagli

Il Ministro delle Attività Produttive

Il Ministro delle Attività Produttive Il Ministro delle Attività Produttive VISTO l articolo 21, del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, che stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, le imprese di gas naturale che svolgono nel

Dettagli

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA e DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA e DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA e DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA GROSSETO, 21 ottobre 2011 Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalle norme vigenti, comprese quelle di funzionalità,

Dettagli

VICINI S.p.A. CODICE ETICO

VICINI S.p.A. CODICE ETICO VICINI S.p.A. CODICE ETICO INDICE 1. PREMESSA 2. AMBITO DI APPLICAZIONE 3. PRINCIPI DI RIFERIMENTO E NORME DI COMPORTAMENTO 4. EFFICACIA DEL CODICE ETICO E SUE VIOLAZIONI 1. PREMESSA Il presente Codice

Dettagli

CODICE DI AUTODISCIPLINA DEL DESIGN

CODICE DI AUTODISCIPLINA DEL DESIGN CODICE DI AUTODISCIPLINA DEL DESIGN approvato il 19 dicembre 2000 con le modifiche apportate il 19 dicembre 2002, il 20 novembre 2006 e il 23 aprile 2008 PREMESSA Scopo del Codice di Autodisciplina Il

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA

CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA 1. Nelle presenti Condizioni Generali, le parole elencate qui di seguito saranno da intendersi con i significati qui descritti:

Dettagli

Normativa vecchia e nuova a confronto

Normativa vecchia e nuova a confronto Normativa vecchia e nuova a confronto D.Lgs. 25-2-2000 n. 84 D.Lgs. 6-9-2005 n. 206 Capo III - Particolari modalità di informazione Sezione I - Indicazione dei prezzi per unità di misura 1. Definizioni

Dettagli

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE Decreto del Ministero dell interno 4 febbraio 2011 Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all art. 82, comma 2, del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni.

Dettagli

COMUNE DI SOLBIATE ARNO

COMUNE DI SOLBIATE ARNO SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 14.11.2013 1 GLI ELEMENTI DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE Oggetto della valutazione:obiettivi

Dettagli

di concerto con Visti i commi 280, 281 e 282 dell articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 con i quali si prevede che:

di concerto con Visti i commi 280, 281 e 282 dell articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 con i quali si prevede che: Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con Il Ministro dell Economia e delle Finanze Visti i commi 280, 281 e 282 dell articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 con i quali si prevede che:

Dettagli

4.5 CONTROLLO DEI DOCUMENTI E DEI DATI

4.5 CONTROLLO DEI DOCUMENTI E DEI DATI Unione Industriale 35 di 94 4.5 CONTROLLO DEI DOCUMENTI E DEI DATI 4.5.1 Generalità La documentazione, per una filatura conto terzi che opera nell ambito di un Sistema qualità, rappresenta l evidenza oggettiva

Dettagli

Dott. Dario Capelli Dirigente Medico SIAN ASL NA 2 NORD referente SIAN ex ASL NA 3 PRINCIPI GENERALI DELLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE. Art.

Dott. Dario Capelli Dirigente Medico SIAN ASL NA 2 NORD referente SIAN ex ASL NA 3 PRINCIPI GENERALI DELLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE. Art. Dott. Dario Capelli Dirigente Medico SIAN ASL NA 2 NORD referente SIAN ex ASL NA 3 PRINCIPI GENERALI DELLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE Art. 5 Obiettivi Generali 1. La legislazione alimentare persegue uno o

Dettagli

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali INTERPELLO N. 65/2009 Roma, 31 luglio 2009 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali DIREZIONE GENERALE PER L ATTIVITÀ ISPETTIVA Al Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del

Dettagli

Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL

Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Premessa L INAIL, con una nota, in risposta ad un quesito dell Ordine dei Consulenti del lavoro (prot. n. 60010 del

Dettagli

Nota di approfondimento

Nota di approfondimento Nota di approfondimento Applicazione delle sanzioni tributarie ai tributi locali a seguito delle modifiche disposte con la legge finanziaria per il 2011 ad alcuni istituti di definizione agevolata. Con

Dettagli

Assolatte Massimo Forino - Novara 27.2.2014

Assolatte Massimo Forino - Novara 27.2.2014 Etichettatura dei prodotti alimentari e informazioni al consumatore: i nuovi regolamenti europei I problemi applicativi delle nuove regolamentazioni Assolatte Massimo Forino - Novara 27.2.2014 Regolamento

Dettagli

LA QUALITÀ. Prof. Vincenzo Leo - Trasformazione dei prodotti- ITA Emilio Sereni

LA QUALITÀ. Prof. Vincenzo Leo - Trasformazione dei prodotti- ITA Emilio Sereni LA QUALITÀ REPETITA IUVANT «le cose ripetute aiutano» La qualità produttiva(libro): La qualità produttiva è la conformità delle caratteristiche del prodotto a standard prefissati, esiste anche la qualità

Dettagli

Green meeting e CSR: un futuro verde o al verde. Green meeting e CSR: un futuro verde o al verde

Green meeting e CSR: un futuro verde o al verde. Green meeting e CSR: un futuro verde o al verde Green meeting e CSR: un futuro verde o al verde Green meeting e CSR: Elementi ambientali negli appalti pubblici un futuro verde o al verde secondo la normativa contrattuale Stefano Manetti Hotel NH Touring

Dettagli

Luogo di nascita: Comune Provincia Stato

Luogo di nascita: Comune Provincia Stato Allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di OSTRA NOTIFICA INIZIO ATTIVITÀ SETTORE ALIMENTARE AI FINI DELLA REGISTRAZIONE (ART. 6 DEL REGOLAMENTO CE N. 852/2004 E DELLA D.G.R.

Dettagli

EDUCAZIONE ALIMENTARE

EDUCAZIONE ALIMENTARE EDUCAZIONE ALIMENTARE a cura di ANTONELLA CATENAZZO Avere la lista della spesa non sempre è sufficiente ad evitare l acquisto di prodotti in più, magari superflui, ma che sembrano richiamare la nostra

Dettagli