REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (D.Lgs 507/93)

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1 Pagina 1 di 19 REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (D.Lgs 507/93) Approvato con deliberazione del C.C. n. 23 del 06/05/2011

2 Pagina 2 di 19 CAPO I NORME GENERALI Art. 1 - Presupposto della tassa Art. 2 - Soggetti passivi Art. 3 - Zone di applicazione Art. 4 - Locali tassabili Art. 5 - Locali in multiproprietà Art. 6 - Parti comuni del condominio Art. 7 - Aree tassabili Art. 8 - Locali ed aree destinate ad attività stagionali Art. 9 - Riduzioni di tariffa Art Locali ed aree non utilizzati Art Esclusione Arr Classificazione dei rifiuti CAPO II TARIFFAZIONE DENUNCE ABBUONI FUNZIONARIO RESPONSABILE Art Tariffe Art. 13 bis - Tariffe per particolari condizioni di uso Art Obbligazione tributaria Art. 14 bis Scuole pubbliche Art Tassa giornaliera di smaltimento Art Denuncie di occupazione o detenzione di variazione o cessazione Art. 16 bis - Il controllo delle denunce Art Modalità di rimborsi e compensazione Art. 17 bis - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi Art. 17 ter - Mezzi di controllo Art Sanzioni ed interessi Art Accertamento d ufficio Art. 19 bis Accertamento con adesione Art. 19 ter Il contenzioso Art Le agevolazioni Art. 20 bis - Misure straordinarie a favore dell occupazione Art Rateizzazioni Art. 22- Individuazione delle superfici soggette ad imposizione Art Collaborazioni di altri uffici comunali con l ufficio tributi Art Funzionario responsabile Art Entrata in vigore

3 Pagina 3 di 19 CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Il presente Regolamento disciplina l applicazione nel Comune di Villa San Giovanni della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del d.lgs. 15/11/1933 n. 507 e successive modificazioni, di seguito indicato decreto 507/93. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 507 del 15 novembre 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, le altre disposizioni di legge vigenti in materia e le disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212, le quali comunque prevalgono rispetto alle presenti disposizioni, in caso di contrasto. Art. 1 (Presupposto della tassa) (Art. 62 commi 1, come sostituito dall art.3, comma 68, della Legge , n.549, e 4 del d.lgs. n. 507/1993) 1. L art. 62 del d.lgs. n. 507/93 individua il presupposto oggettivo per l applicazione della tassa nell occupazione o detenzioni di locali ed aree scoperte, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di smaltimento dei rifiuti sia istituito ed attivato o comunque reso anche soltanto di fatto. 2. Risultano pertanto tassabili tutti gli immobili occupati o detenuti a qualsiasi titolo, in quanto l uso esclusivo e riservato costituisce presunzione di potenzialità o attitudine a produrre rifiuti. 3. Sono altresì tassabili, e in misura piena, l abitazione colonica (salva la possibile esenzione prevista dall art. 12-bis del d.lgs.20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425: v. cap. 7, par. 5) e gli altri fabbricati con aria scoperta di pertinenza, se nella zona di raccolta è situata la sola strada d accesso. 4. Nelle nozioni di locali tassabili rientrano anche i locali pertinenziali o accessori di abitazione (come, ad es.., box, cantine, seminterrati adoperati come ripostigli, tavernette ecc.), ai quali viene applicata la stessa tariffa del compendio cui sono annessi. Art. 2 (Soggetti passivi) (Art. 63 del d.lgs n. 507/1993) 1. Ai sensi dell art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 507/93, soggetto passivo è l occupante o il detentore dei locali e/o delle aree scoperte di cui all art.62 con vincolo di solidarietà tra i componenti il nucleo familiare o tra loro che ne fanno permanente uso comune. 2. La posizione di soggetto passivo viene dunque attribuita a colui che occupi o detenga l immobile, a nulla rilevando il titolo che contraddistingue, sul piano giuridico, l occupazione medesima (proprietà, usufrutto, locazione, comodato, occupazione abusiva, ecc.) 3. Qualora si tratti, tuttavia, di occupazione precaria (come ad es., nel caso di alloggi affittati per brevi periodi ad avventori occasionali), soggetto passivo sarà il proprietario o comunque colui che cede l immobile a terzi, sebbene quest ultimo non sia, di fatto, il vero occupante.

4 Pagina 4 di 19 Art. 3 (Zone di applicazione) 1. L applicazione della tassa nella sua interezza è limitata alle zone del territorio comunale (centro abitato, frazioni, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati) ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti nonché agli altri ai quali è esteso il regime di privativa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 2. Ai sensi dell art. 59, comma 2, nelle zone in cui la raccolta dei rifiuti solidi urbani è effettuata in regime di non privativa, la tassa è dovuta in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare in relazione alla distanza dal punto di raccolta più vicino rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita. 3. Con il regolamento di disciplina del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani di cui all art. 8 del D.P.R. 10 sett. 1982, n. 915 sono delimitati i perimetri entro i quali è istituito il servizio stesso. 4. Per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, tutte le zone non rientranti nel perimetro e sue delimitazioni sono da considerare zone non servite e la tassa è ridotta nella stessa misura di cui al punto 2). 5. Per le zone di applicazione della tassa, facenti parte o non del perimetro di raccolta, il Comune potrà istituire il servizio di raccolta in regime di privativa o non, in gestione diretta o affidando la concessione a privati. 6. E fatto divieto al Personale addetto al servizio di accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni o in terreni privati, dato che i cittadini hanno l obbligo di collocarli negli appositi cassonetti, posti su suolo pubblico. Art. 4 (Locali tassabili) (Art. 62 del D.Lgs. n. 507/1993) 1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione su suolo o anche galleggiante se collegata stabilmente con la terraferma, chiusi qualunque sia la destinazione o l uso, esclusi quelli ove si formino rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi 2. Sono comunque da considerarsi tassabili le superfici utili di: - tutti i vani interni alle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine,etc.) che accessori (bagni,ripostigli, anticamere, ingressi, corridoi), come pure quelli delle dipendenze, anche se interrate o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, giardini, etc.), escluse le stalle, i fienili e le serre a terra; - tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all esercizio di arti e professioni; - tutti i vani principali ed accessori degli alberghi, locande, ristoranti, trattorie, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese le edicole, i chioschi stabili o mobili nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico: - tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo, ed altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza ivi comprese le superfici all aperto utilizzate sia direttamente per tali attività che per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell attività. - tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d aspetto, parlatori dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, etc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione sia privati che pubblici;

5 Pagina 5 di 19 - tutti i vani principali ed accessori e le relative pertinenze, nonché le superfici all aperto finalizzate alla soste del pubblico senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici, comprese le A.S.P., dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti patronali nonché dalle stazioni di qualsiasi genere; - tutti i vani principali ed accessori e pertinenze, nonché le superfici all aperto destinate alle soste del pubblico, degli automezzi o depositi di materiali, destinati ad attività produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo), artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini etc.; - tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all aperto destinate alle soste del pubblico, degli impianti sportivi coperti escluse le superfici destinate all esercizio effettivo di attività sportive; 3. La tassa va comunque commisurata in rapporto alla classificazione della categoria di appartenenza. I. Unità abitative; II. Scuole pubbliche e private Biblioteche Musei Palestre Attività di istituzioni culturali e politiche Teatri e sale cinematografiche Archivi Attività ricreative e circoli sportivi Locali di culto Caserme militari Altri edifici pubblici; III. Alberghi Ospedali case di cura e di riposo Convitti Pensioni; IV. Locali adibiti al commercio all ingrosso o con superfici espositive supermercati Campeggi Stabilimenti balneari; V. Locali per la produzione di beni non deperibili Negozi di abbigliamento e calzature Gioiellerie e articoli da regalo Cartolibrerie Esercizi di commercio al minuto Farmacie Autorimesse; VI. Locali per la vendita di beni alimentari o deperibili Ristoranti e pizzerie Bar - Negozi di frutta e verdura Rosticcerie Macellerie Sanitarie; VII. Tassa giornaliera Mercati Fiere Eventi civili e/o religiosi in genere; VIII. Cantieri aree di produzione comprese le aree di sosta di mezzi Depositi automezzi e/o attrezzature Uffici mensa o dormitori; IX. Locali adibiti ad attività terziarie quali Studi professionali Uffici pubblici e privati Istituti bancari; X. Aree scoperte adibiti a magazzino o depositi di pertinenza; XI. Aree di servizio Distributori; XII. Officine meccaniche e laboratori artigianali; XIII. Stazioni ferroviarie, marittime e aree portuali private con aree coperte e/o scoperte di pertinenza, eventuali superfici abitative (ad es..., alloggi interni) produttive di rifiuti domestici a norma dell art.7, comme1, lett.a), del d.lgs. n. 22/ Per i locali adibiti ad usi diversi da quelli sopra indicati si applica la tariffa della categoria più rispondente; 5. Qualora lo stesso locale è destinato a più usi, si applica la differenziata in rapporto alla rispettiva categoria. Art. 5 (Locali in Multiproprietà) 1. Ai sensi dell art. 63, comma 3, del d.lgs. n. 597/93 e art. 17 del d.lgs. n. 462/96 confermato negli effetti dalla legge n. 575/96, il gestore o amministratore della multiproprietà e dei centri commerciali integrati è dichiarato responsabile del versamento della tassa dovuta in ordine ai locali ed aree in uso esclusivo, fermi restando nei confronti dei singoli occupanti o detentori gli

6 Pagina 6 di 19 altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario. 2. Il gestore o amministratore dei predetti immobili è pertanto tenuto al mero versamento della tassa, atteso che l obbligo della denuncia dei cespiti tassabili, nonché ogni altro adempimento, rimangono a carico del singolo occupante o detentore, che, ovviamente, costituisce l unico soggetto passivo. 3. Ai sensi dell art. 63, comma 4, il soggetto responsabile di cui al comma presente è tenuto a presentare all Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 gennaio di ogni anno, l elenco dei vari occupanti o detentori dell edificio in multiproprietà o del centro commerciale integrato. Art. 6 (Parti comuni del condominio) 1. Le parti di uso comune del condominio ( coperte o scoperte) la cui tassabilità era espressamente introdotta con l art.63, comma 2, d.lgs. 507/93, risultano non assoggettabili a tassazione in via definitiva, in forza dell art. 3m comma 68, lett. d), della legge n. 549/95, che ha sostituito il comma 2 dell art. 63 citato con la testuale esclusione dell applicazione del tributo delle superfici comuni di cui all art.1117 cod. civ., ferma restando l obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni condominiali in via esclusiva (ad es., alloggio del portiere, locali o aree eventualmente ceduti in uso a terzi o ai singoli condomini). In tali ipotesi infatti, pur trattandosi di parti comuni del condominio così come individuato dall art.1117 cod. civ., l uso esclusivo vale a ricondurre la titolarità della posizione passiva sull effettivo occupante. 2. In caso di inadempienza la tassa dovuta è calcolata d ufficio aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio del 5%. Art. 7 (Aree tassabili) (Art. 62 del D.Lgs. n. 507/1993) 1. Si considerano aree tassabili: a) Tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a sale da ballo all aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi; b) Tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, etc.) nonché l area scoperta visibilmente destinata a servizi impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via; c) Le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali viene svolta l attività sportiva; d) Qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta che se di proprietà del demanio o appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, qualora sia adibita agli usi indicati in questo articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o assimilati. Art. 7 bis (Computo delle superfici utili) 1. Per superficie imponibile dei locali si intende quella calpestabile, misurata per i locali sul filo interno dei muri (al netto dei muri) e per le aree, che non costituiscono accessorio o pertinenza di

7 Pagina 7 di 19 altra unità immobiliare, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. 2. I vani scala, all interno delle singole unità immobiliari, sono commisurati in base alla superficie della loro apertura, moltiplicata per il numero dei piani. 3. Nel calcolo della superficie imponibile il risultato complessivo sarà arrotondato al metro quadrato in difetto od in eccesso rispettivamente per le frazioni minori o maggiori per mezzo metro quadrato. 4. Al fine di individuare le aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate, pertinenti dell edificio o al mappale asservito all edificio in base alle planimetrie catastali. Il proprietario dell unità immobiliare è tenuto a fornire all Ufficio Tributi, anche tramite l eventuale utilizzatore, la planimetria dei locali tassabili e la planimetria catastale delle aree. 5. La superficie di riferimento delle unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto urbano non può in ogni caso essere inferiore all 80% della superficie catastale. (art. 70 del d.lgs. n. 507/1993 così come modificato dall art. 1 comma 340 della Legge n. 311/2004). Art. 8 (Locali ed aree destinate ad attività stagionali) 1. Per le aree ed i locali diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale, cioè di durata inferiore a mesi 6 annui, o ad uso intervallato, cioè non continuativo ma ricorrente, la tariffa è ridotta del 10%; 2. La predetta riduzione compete soltanto quando l uso stagionale o intervallato è espressamente indicato nell autorizzazione amministrativa rilasciata dagli organi competenti e rinnovata annualmente nei termini previsti; 3. La riduzione è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l agevolazione unitamente ai dati relativi alla licenza o autorizzazione in suo possesso: 4. Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata a partire dall anno successivo; 5. L ufficio tributi è comunque tenuto a verificare se l attività effettivamente svolta corrisponda a quella indicata nella licenza o autorizzazione amministrativa. Art. 9 (Riduzioni di tariffa) (Art. 66 commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 507/1993) 1. Ai sensi dell art. 66, comma 3 lettere a e b), la tariffa, fermo restando la decorrenza prevista dalla normativa vigente, viene applicata in misura ridotta nella percentuale e nei casi di seguito elencati: a) Ultra sessantacinquenne (65) con reddito annuo non superiore a ,00 lorde dimostrabile con Dichiarazione sostitutiva unica e relativo modello ISE. Riduzione del 50%; b) Unico occupante con superficie dell immobile fino a 95 mq al netto delle aree non considerate ai fini del calcolo del tributo. Riduzione del 40%; c) Uso stagionale limitato e discontinuo non concesso in locazione o comodato. Riduzione del 40%; d) Pertinenze delle abitazioni principali e secondarie (garage-box-cantina). Riduzione 30%;

8 Pagina 8 di 19 e) Nuclei familiari con presenza di portatori di Handicap, diversamente abili o soggetti con invalidità permanente del 100%. Riduzione del 30%; f) Uso stagionale limitato e discontinuo e non concesso in locazione o comodato, residenti all estero per oltre sei mesi l anno. Riduzione del 40%; g) Agricoltore per parte della costruzione rurale. Riduzione del 20%; h) Condizioni economiche disagiate. Riduzione del 30%; i) Centri di assistenza. Riduzione del 50%. 2. Ad ogni istanza deve essere allegata documentazione adeguata. Art. 10 (Locali ed aree non utilizzati) 1. La tassa è dovuta anche se i locali e le aree non vengono utilizzati, purché potenzialmente utilizzabili. 2. I locali adibiti ad uso abitativo arredati, anche se chiusi, sono soggetti alla tassa. La presenza di mobilia, infatti li rende disponibili all uso in qualsiasi momento, a meno che non risultino sprovvisti di utenza di acqua e di energia elettrica. 3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all uso se dotati di arredamento, impianti e attrezzature e comunque in presenza di licenza o autorizzazione per l esercizio di tali attività. Art. 11 (Esclusione) 1.Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che risultino obiettivamente inutilizzabili, purché tale condizione sia dichiarata nella denuncia originaria, di variazione o cessazione, fermo restando il potere di accertamento da parte del Comune; 2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che per loro natura o per l uso cui sono destinati non possono produrre rifiuti; 3. Non sono soggetti alla tassa i locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o ai servizio per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento; 4. Nel computo della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa ove si formino di regola i rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, nonché i rifiuti tossici e nocivi. 5. Non sono soggetti alla tassa quei locali ed aree scoperte che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, quali: - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si abbia di regola presenza umana; - aree nelle quali si effettuano esclusivamente attività sportive o ginniche limitatamente alle sole superfici adibite a tale uso; - soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza; - parti comuni del condominio di cui all'art del C.C. salvo l uso esclusivo di un condomino; - terrazze scoperte e simili; - unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce); - fabbricati danneggiati, non abitabili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia indicata nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrabile in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione;

9 Pagina 9 di Sono esenti dalla tassa gli edifici adibiti a qualsiasi culto compreso le aule adibite all insegnamento della religione, con esclusione in ogni caso degli eventuali annessi locali ad uso abitazione a ad usi diversi da quello del culto in senso stretto. Art. 12 (Classificazione dei rifiuti) 1. Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali abbandonato o lasciato all abbandono. Ai sensi del D.P.R. 10/09/1982 n. 916 e successive modificazioni, i rifiuti sono classificati in urbani, speciali, tossici e nocivi. Sono considerati rifiuti urbani: a. I rifiuti non ingombranti provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili in genere; b. I rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili; c. I rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime, lacuali e fluviali. Sono considerati rifiuti speciali: a. I residui derivanti da lavorazioni industriali, quelli derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi che, per quantità o qualità, non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani; b. I rifiuti provenienti da ospedali, case di cura, ed affini, non assimilabili ai rifiuti urbani; c. I materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, i macchinari e le apparecchiature deteriorate; d. I veicoli a motori, rimorchi e simili fuori uso, o parti di essi; e. I residui dell attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli affluenti. Sono considerati rifiuti tossici e nocivi tutti quelli che contengono o sono contaminati dalle sostanza elencati nell allegato del D.P.R. 10/09/1982, n E vietato l abbandono, lo scarico o il deposito dei rifiuti in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, nonché lo scarico degli stessi in acque pubbliche e private. CAPO II TARIFFAZIONE DENUNCE ABBUONI FUNZIONARIO RESPONSABILE Art. 13 (Tariffe) 1. I Comuni deliberano entro il 31 ottobre di ogni anno, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione dei contenuti del Regolamento, le tariffe per metri quadri dei locali e delle aree comprese nelle singole categorie, da applicare nell anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine di cui sopra si intendono prorogate le tariffe approvate per l anno in corso. 2. Le tariffe entrano in vigore il 1 gennaio successivo a quello di esecuzione della delibera di approvazione.

10 Pagina 10 di 19 Art. 13 bis (Tariffe per particolari condizioni di uso) 1. Sono computate per intero le superfici riguardanti le aree scoperte operative, intendendosi per tali le aree utilizzate nell ambito dello svolgimento di un attività produttiva. 2. Le agevolazioni dei tributi sono concesse su apposita domanda dell'interessato diretta all ufficio tributi di questo Comune e a condizione che dimostri di averne diritto. Gli effetti della domanda, se accolta, avranno decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data di presentazione. 3. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione e la riduzione. 4. L'esenzione e la riduzione, una volta concesse, competono anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistano le condizioni richieste. 5. Allorchè queste vengano a cessare, l'interessato è tenuto a presentare al competente ufficio comunale la denuncia di cui al successivo Art. 16 e la tassa decorrerà dal 1 giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'esenzione. 6. In caso d'accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 76 del citato D.Lgs.. Art. 14 (Obbligazione tributaria) 1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe, per anno solare, cui corrisponde un autonoma obbligazione tributaria; 2. L obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio il presupposto per la tassa e decade dall ultimo giorno del bimestre solare successivo dalla presentazione della denuncia di cessazione; 3. La cessazione nel corso dell anno da diritto allo sgravio di imposta con decorrenza dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello di presentazione della denuncia accertata. Art. 14 bis (Scuole pubbliche) 1. In deroga ai criteri di applicazione della tassa previsti dall art. 62 D.Lgs. 507/1993, la tassa dovuta per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani è posto a carico del Ministero della Pubblica Istruzione, che provvede direttamente alla corresponsione delle somme dovute al Comune, in proporzione al numero degli alunni dell anno scolastico conclusosi nell anno solare di riferimento e nei termini economici concordati in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali. L importo trasferito a tale titolo dal Ministero della Pubblica Istruzione determina la definizione del rapporto tributario con riferimento alle scuole pubbliche situate nel Comune e viene considerato ai fini della determinazione del tasso di copertura del costo del servizio, in sostituzione della tariffazione

11 Pagina 11 di 19 applicabile alle superfici delle scuole pubbliche, che non viene più considerata ai fini della determinazione della base imponibile ai fini T.A.R.S.U. Art. 15 (Tassa giornaliera di smaltimento) (Art. 77 del D.Lgs. n. 507/1993) 1. E' istituita ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 507/1993 così come modificato dall art. 68, lett. g) della L. 549/95, apposita tassa giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o assimilati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, anche senza autorizzazione, locali od aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio. 2. Secondo quanto previsto dall art. 3, comma 68, lett. g) della legge 549/95, che ha sostituito l art.77, comma 1, del citato D.Lgs. n. 507/93, ai fini dell applicazione della tassa giornaliera di smaltimento, è considerato temporaneo l uso inferiore a 183 gg. di anno solare, anche se ricorrente. 3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa rapportata a giorno della tassa comunale di smaltimento attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso (o assimilabili per attitudine quantitativa e qualificativa a produrre rifiuti), maggiorata del 50%. 4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del medesimo decreto legislativo. 5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale senza compilazione del suddetto modulo. In casi di uso di fatto la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata con sanzione, interessi e accessori. 6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizione previste per la tassa annuale in quanto compatibili. 7. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di: a) occupazione per soste nello stesso punto effettuate da coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante quando la sosta stessa non si protrae per più di un'ora; b) occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi limitatamente al tempo strettamente necessario al compimento delle relative operazioni. 8. Quando l importo complessivo determinato per la tassa giornaliera (tariffa x mq. X i giorni) è inferiore ad 5,00 l importo da versare è stabilito nella misura minima di 15,00. Art. 16 (Denuncie di occupazione o detenzione di variazione o cessazione) (Art. 70 del D.Lgs. n. 507/1993) 1. 1 I soggetti nei confronti dei quali deve essere applicata la tassa ai sensi del comma 3, dell art. 49 del D. Lgs. 22/1997, presentano all ufficio tributi del comune, entro il 20 gennaio dell anno successivo all inizio dell occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree. La denuncia deve essere redatta su appositi moduli predisposti dall ufficio tributi e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

12 Pagina 12 di L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. L'utente è tenuto altresì a denunciare nelle medesime forme ed entro lo stesso termine ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influenza sulla applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia. 3. In caso di cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, da diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata. Lo stesso effetto esplica la denuncia di variazione che comporti un minor ammontare della tassa; l'abbuono della tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia di variazione è stata presentata. 4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio. 5. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a tassa siano rimaste invariate. In caso contrario l utente è tenuto a denunciare, entro lo stesso termine e nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, al numero degli occupanti l abitazione che comporti un diverso ammontare della tassa o comunque influisca sull applicazione e riscossione dell entrata in relazione ai dati da indicare nella denuncia. 6. La denuncia originaria o di variazione deve contenere per le UTENZE DOMESTICHE: L indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta; Il codice fiscale; Il numero degli occupanti l alloggio se residenti nel comune o i dati identificativi se non residenti, L ubicazione, superficie e destinazione d uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell occupazione o detenzione. L indicazione dei dati catastali. La denuncia originaria o di variazione deve contenere per le UTENZE NON DOMESTICHE: L indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro); L indicazione dei dati identificativi dell utenza non domestica ad esempio: ente, istituto,associazione, società, ed altre organizzazioni, (denominazione e scopo sociale o istituzionale,codice fiscale/partita IVA e codice ISTAT dell attività, sede principale) e qualsiasi altra informazione utile atta ad esumere, qualora non sia di immediata evidenza, l esatta classe di contribuenza di cui all art.11. L ubicazione, superficie e destinazione d uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell occupazione o conduzione. L indicazione dei dati catastali. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. All atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento. Art. 16 bis (Il controllo delle denunce)

13 Pagina 13 di L art. 73 del d.lgs. n. 507/93 conferisci ai comuni una serie di poteri, al fine di consentire il controllo delle denunce presentate dai contribuenti e dei dati eventualmente acquisita seguito di rilevazione massiva delle superfici effettuata con l impiego di personale proprio o di soggetti esterni, ai quali può essere affidato l incarico di rilevare la materia imponibile in base ad apposito schema contrattuale (art.71, comma 4, d,lgs. N. 507/93). 2. L Ente ha il potere di richiedere l esibizione di atti, documenti, planimetrie degli immobili o la compilazione di questionari e, in caso di inosservanza delle predette richieste, il potere di accedere ai locali ed aree (tramite agenti di polizia urbana o dipendenti dell ufficio comunale o personale incaricato delle rilevazioni inerenti la superficie imponibile ai sensi del richiamato art. 71, comma 4, d.lgs. 507/93) su autorizzazione sindacale e previo avviso di comunicare almeno 5 (cinque) giorni prima della verifica, al fine di acquisire i dati relativi alla misura e destinazione dei locali e delle aree interessati. 3. Ove ricorrano legittimi motivi di riservatezza, di segreto o di immunità, possono essere concordate con l ente diverse modalità di controllo (ad es., basi militari, organismi di Stati esteri operanti in Italia, ecc.). 4. L omessa o inesatta indicazione dei dati richiesti con il questionario e la mancata esibizione o trasmissione di atti (es., elenco occupanti dei locali e delle aree del condominio, della multiproprietà e del centro commerciale integrato) o documenti ha determinato l applicabilità della pena pecuniaria da 25,82 a 258,23 secondo il testo vigente dell art. 76 d.lgs. n. 507/93, introdotto con l art.12 d.lgs. n. 473/97, e modificato con l art.4 d.lgs. giugno 1998, n.203. Art. 17 (Modalità dei rimborsi e compensazione) (Art. 75 del D.Lgs. n. 507/1993) 1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato in via giudiziale il diritto alla restituzione. 2. Sulle somme da rimborsare spettano gli interessi dal giorno con maturazione giorno per giorno, del versamento non dovuto. 3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata della prova dell'avvenuto pagamento della somma che si chiede in restituzione. 4. Il funzionario responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, la esamina e notifica, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il provvedimento di accoglimento totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale a rifiuto tacito della restituzione. 5. Il funzionario responsabile, a seguito di specifica richiesta del contribuente, può procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito anche se riferite a tributi diversi ed annualità diverse Art. 17 bis (Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi) 1. La tassa annuale complessivamente dovuta, comprensiva delle addizionali e riferita a tutti i locali detenuti nel territorio comunale da parte del soggetto passivo, non deve essere versata se inferiore a 2,00. Tale limite non viene preso in considerazione per la tassa giornaliera.

14 Pagina 14 di In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'ufficio Comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo, nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare complessivo, riferito ad un unico anno di imposta, non superi 12,00. Detta norma non si applica nei casi di ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. 472/97, e nel caso in cui l importo complessivamente dovuto per più annualità di imposta sia superiore al predetto limite. 3. Il limite di esenzione di cui al comma precedente si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo. 4. Non si procede all'istanza per l'ammissione del credito al passivo fallimentare, qualora il credito vantato dal Comune non superi 12, Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a 12,00 (compresi interessi). 6. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso. Art. 17 ter (Mezzi di controllo) (Art. 73 del D.Lgs. n. 507/1993) 1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denuncie o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dell'art. 73 del D. Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del D. Lgs. stesso. Art. 18 (Sanzioni ed interessi) (Art. 76 D.Lgs n. 507/93) 1. Per le violazioni alle disposizioni di legge e del presente regolamento, si applicano le norme di cui all art. 76 del D. Lgs. 507/93; 2. L entità di ogni sanzione, fermo restando il limite minimo e massimo stabilito dall art. 76, è determinata con delibera della Giunta Comunale, tenendo conto della gravità della violazione e della recidività del contribuente; 3. La tassa giornaliera che non risulti versata all atto dell accertamento dell occupazione, è recuperata unitamente alla sanzione, agli interessi ed accessori Art. 19 (Accertamento d ufficio) (Artt. 71 e 72 del D.Lgs n. 507/93) 1. Il Sindaco ha facoltà di invitare i contribuenti soggetti passivi della tassa a fornire chiarimenti, anche scritti, all Ufficio tributi del Comune o al concessionario, in caso di affidamento; 2. L Amministrazione Comunale o il concessionario, nel caso di affidamento, ha la facoltà di disporre accertamenti mediante sopralluoghi fatti con personale comunale autorizzato o con personale del concessionario, preventivamente autorizzato, atti a verificare la superficie dei locali, la veridicità delle condizioni di assoggettabilità alla tassa inserite nella denuncia iniziale o in quella di variazione e cessazione e gli evasori totali della tassa stessa.

15 Pagina 15 di 19 Art. 19 bis (Accertamento con adesione) 1. Accertamento con adesione è una procedura che può essere avviata sia dall ufficio che dal contribuente. L ufficio, tramite l invito a comparire, può invitare il contribuente a tentare una forma di definizione concordata del rapporto tributario, prima ancora di procedere alla notifica di un avviso di accertamento. 2. L invito a comparire ha carattere unicamente informativo e in esso sono indicati i periodi d imposta suscettibili di accertamento, il giorno e il luogo dell appuntamento, nonché gli elementi rilevanti ai fini dell accertamento. 3. Se il contribuente non aderisce all invito a comparire dell ufficio si preclude la possibilità di utilizzare l istituto dell accertamento con adesione. Il contribuente, invece, può chiedere di avviare la procedura di accertamento con adesione, con una domanda in carta libera, chiedendo di formulare una proposta di accertamento per una eventuale definizione. 4. Riguardo ai tempi di presentazione della richiesta, la domanda di accertamento con adesione può essere presentata all ufficio competente: prima di aver ricevuto la notifica di un atto di accertamento non preceduto da un invito a comparire; dopo aver ricevuto la notifica di un atto impositivo, ma solo fino al momento in cui non scadono i termini per la proposizione dell eventuale ricorso. Entro 15 giorni dal ricevimento della domanda di accertamento con adesione, l ufficio formula al contribuente, anche telefonicamente, l invito a comparire. Il raggiungimento dell accordo avviene in contraddittorio e può richiedere più incontri successivi, per la partecipazione ai quali il contribuente può farsi rappresentare o assistere da un procuratore. Se le parti raggiungono un accordo, i contenuti dello stesso vengono riportati su un atto di adesione che va sottoscritto da entrambe le parti e che rappresenta la fine del contraddittorio e l inizio della fase prettamente amministrativa. 5. Se il contribuente intende farsi rappresentare, la procura deve essere conferita per iscritto e con firma autenticata. L autentica non è necessaria se la procura è indirizzata al coniuge, a parenti affini entro il quarto grado (fratelli, sorelle, figli e genitori, nipoti, cognati ed altri familiari) o, in caso di società ed enti, ai propri dipendenti. 6. Se l adesione riguarda società di persone, associazioni professionali o aziende coniugali gestite in forma associata, l ufficio competente per la società (o l associazione o l azienda) effettua anche la definizione del reddito attribuibile ai soci o agli associati, con unico atto e in contraddittorio con oro, a prescindere dalla loro residenza. L ufficio è quindi tenuto a convocare, oltre al rappresentante legale, tutti i soci o associati. La definizione può essere effettuata anche solo da alcuni degli interessati: il singolo socio o associato può, quindi, definire la propria posizione a prescindere dalla scelta della società o dell associazione. 7. Nell ipotesi in cui solo alcuni degli interessati abbiano aderito all accertamento, l ufficio notificherà, sulla base degli imponibili definiti, atti di accertamento sia ai contribuenti che sono intervenuti al contraddittorio e non hanno aderito, sia a quelli che, pur convocati, non sono intervenuti. In tal caso, non essendo applicabile la riduzione prevista per l accertamento con adesione, le sanzioni verranno irrogate nella misura ordinaria. 8. Nel presentare domanda di accertamento con adesione il contribuente non perde comunque il diritto di ricorrere davanti al giudice tributario. Dalla data di presentazione della domanda di accertamento con adesione i termini restano sospesi per un periodo di 90 giorni, sia per un eventuale ricorso sia per il pagamento delle imposte accertate, e al termine di questo arco di tempo

16 Pagina 16 di 19 il contribuente se non ha raggiunto l accordo con l Amministrazione può impugnare l atto ricevuto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale. Il procedimento di accertamento, una volta raggiunto l accordo, si conclude con la redazione, in duplice copia, di un atto contenente le seguenti indicazioni: gli elementi e le motivazioni dell adesione; le imposte, sanzioni e interessi dovuti a seguito della definizione; le altre somme eventualmente dovute. Quindi, stabiliti i termini dell accordo, l intera procedura si perfeziona soltanto con il pagamento, da parte del contribuente, delle somme risultanti dall accordo stesso. Solo così, infatti, si può ritenere definito il rapporto tributario. 9. Il versamento delle somme dovute può essere effettuato tramite i modelli di versamento F24 o F23 (a seconda del tipo di imposta). 10. Il contribuente può scegliere di effettuare il pagamento: in unica soluzione, entro i 20 giorni successivi alla redazione dell atto; in forma rateale in un massimo di 12 rate mensili di uguale importo, delle quali la prima da versare entro il termine di 20 giorni dalla redazione dell atto. Per le rate successive (maggiorate degli interessi legali (e se solo le somme dovute superano ,69 euro) è però necessario che il contribuente presti garanzia esclusivamente mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria, attraverso le quali, in caso di mancato versamento delle somme rateizzate nei termini stabiliti, l Agenzia recupererà le somme dovute. 11. Per ogni anno definito dovrà essere compilato un modello F24 in cui va indicato il relativo codice tributo (i codici sono reperibili sul sito internet dell Agenzia). 12. Per il versamento delle somme dovute per effetto dell adesione è prevista la possibilità di effettuare la compensazione con i crediti d imposta vantati dal contribuente. 13. Entro i 10 giorni successivi al pagamento dell intero importo o della prima rata, il contribuente deve far pervenire all ufficio la quietanza accompagnata, nei casi di rateazione, dalla documentazione relativa alla garanzia. Quindi, riceverà dall ufficio la copia dell atto di adesione. 14. Una volta perfezionata la definizione dell accertamento con adesione, gli atti (avviso di accertamento o di rettifica) eventualmente notificati al contribuente perdono totalmente la loro efficacia. 15. In presenza di un garante, se quest ultimo non versa le somme dovute (o, in caso di rateazione, se non versa la prima rata, con presentazione delle garanzie per le successive) entro 30 giorni dalla notifica di apposito invito, il competente ufficio provvede all iscrizione a ruolo delle somme dovute a carico del contribuente e dello stesso garante. 16. A seguito dell adesione, le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto di definizione e il contenuto delle dichiarazioni, si applicano nella misura di 1/4 del minimo previsto. Art. 19 ter (Il contenzioso) 1. Contro l'avviso d'accertamento della tassa da parte del Comune, il ruolo e la cartella di pagamento, nonchè gli altri atti indicati dall'art. 19 del d.lgs. 546/92, il termine perentorio entro il quale deve essere proposto il ricorso è di 60 (sessanta) giorni dalla data di notificazione dell atto impugnato, ad eccezione del ricorso avverso il rifiuto tacito alla restituzione del tributo, sanzioni pecuniarie, interessi ed altri accessori, che non può essere proposto prima del novantesimo giorno dalla domanda di restituzione prodotta entro i termini previsti da ciascuna legge tributaria o, in mancanza di

17 Pagina 17 di 19 specifiche disposizioni, entro 2 (due) anni dall avvenuto pagamento ovvero dal giorno in cui si è verificato il presupposto della restituzione (ad es., pronuncia di incostituzionalità). 2. Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, è tenuto a depositare, nella segreteria della Commissione Tributaria adita, l originale del ricorso notificato a norma degli artt. 137 e ss. cod. proc. civ. ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata. 3. Qualora l atto depositato nella segreteria della Commissione non sia conforme a quello consegnato o spedito alla parte nei cui confronti è proposto il ricorso (requisito di conformità che deve essere attestato dallo stesso ricorrente), il ricorso è inammissibile (l inammissibilità è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio). 4. La parte resistente (nella specie l Ente locale o il Concessionario del servizio di riscossione) si costituisce in giudizio entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del ricorso, mediante deposito, presso la segreteria della Commissione adita, delle proprie controdeduzioni. Art. 20 (Le agevolazioni) (Art. 67 del D.Lgs. n. 507/1993) 1. L art. 67 del d.lgs. n. 507/93 riconosce ai comuni la facoltà di prevedere, con apposita disposizione del regolamento fiscale, le agevolazioni, da intendere come riduzione o, in via eccezionale, come esenzione dell applicazione della tassa in favore di talune categorie di utenti. Art. 20 bis (Misure straordinarie a favore dell occupazione) Al fine di favorire l occupazione nell ambito del territorio comunale attraverso la creazione di nuovi posti di lavoro, anche a tempo determinato, ed incentivare le attività economiche e produttive, l Amministrazione Comunale potrà adottare delle misure agevolative dei tributi comunali, nei confronti degli operatori economici e delle imprese che stipuleranno nuovi contratti di lavoro anche stagionali, per un periodo non inferiore a 90 giorni. Tale provvedimento, potrà essere adottato con delibera di Giunta Municipale, in occasione della determinazione delle tariffe dei tributi comunali, in fase preventiva o contestuale all approvazione del Bilancio di previsione e con riferimento al medesimo esercizio finanziario. Art. 21 (Rateizzazioni) 1.Il funzionario responsabile o il concessionario della riscossione (ai sensi dell art. 19 D.P.R. 602/73) su richiesta del contribuente, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute, a qualsiasi titolo. 2. Il numero delle rate mensili non può essere superiore a dodici. 3. Il funzionario responsabile o il concessionario della riscossione deve predisporre un piano di rateazione da cui risulti sia l importo totale di ciascuna rata che la suddivisione della stessa in quota-capitale e quota-interessi; la misura degli interessi sulle somme iscritte a ruolo e sulle somme derivanti da accertamenti e/o liquidazioni, o condono è disciplinata come per legge. Si precisa che in caso di rateizzazione di somme derivanti da accertamenti e/o liquidazioni, o condono l importo da rateizzare è quello complessivo accertato o liquidato comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi.

18 Pagina 18 di In caso di mancato pagamento della prima rata, o successivamente, di due rate: Il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; L intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione; Il carico non può più essere rateizzato. Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni di legge. Art. 22 (Individuazione delle superfici soggette ad imposizione) 1. L Amministrazione Comunale o il concessionario, in caso di affidamento, può redigere annualmente un programma di verifica, su un campione di almeno il 25% dei contribuenti iscritti a ruolo, mediante raffronto con i dati della popolazione in possesso all ufficio anagrafe, con i ruoli degli altri tributi comunali e con altri dati eventualmente in suo possesso; 2. Gli accertamenti di cui al comma precedente, qualora non sia possibile espletarli utilizzando il personale dipendente del Comune, potranno essere effettuati, ai sensi dell art. 71 comma 4, stipulando apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici; 3. L attività di accertamento è effettuata su proposta del Funzionario Responsabile della tassa. Art. 23 (Collaborazione di altri uffici comunali con l ufficio tributi) 1. Gli uffici comunali dovranno comunicare mensilmente all ufficio tributi o al concessionario, in caso di affidamento, i dati in loro possesso, e precisamente: 1. UFFICIO ANAGRAFE: l elenco nominativo di immigrati, emigrati, deceduti e la costituzione di nuovi nuclei familiari; 2. UFFICIO TECNICO: l elenco dei certificati di abitabilità ed agibilità rilasciati; UFFICIO ATTIVITA PRODUTTIVE: copia delle nuove licenze di autorizzazioni rilasciate e delle S.C.I.A. ( Segnalazioni Certificate di Inizio Attività) e delle D.I.A. (Denuncia di Inizio Attività) e/o modifiche significative riferite alle attività economiche e produttive. 3. LO SPORTELLO UNICO ATTIVITA PRODUTTIVE: copia degli atti riferiti a nuove licenze o autorizzazioni e delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (S.C.I.A.), nonché delle Denuncie di Inizio Attività (D.I.A.) e/o modifiche significative riferite alle attività economiche e produttive. Art. 24 (Funzionario responsabile) 1. Ai sensi dell art. 74, comma 1, del D.Lgs. 507/93 l Amministrazione Comunale designa il Funzionario Responsabile della tassa, a cui vengono demandati i poteri organizzativi e gestionali relativi alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché la sottoscrizione delle richieste, degli avvisi, dei relativi provvedimenti e la disposizione dei rimborsi; 2. Il Comune ha l obbligo di comunicare, entro 60 giorni dalla nomina, il nominativo del Funzionario Responsabile al Ministero delle Finanze;

19 Pagina 19 di Il Funzionario Responsabile, oltre alle attribuzione di cui al comma 1 del presente articolo, dovrà tenere i seguenti registri: A. Registro di annotazione in ordine cronologico delle denunce dei contribuenti; B. Registro di annotazione di tutti i versamenti afferenti il pagamento della tassa giornaliera; Art. 25 (Entrata in vigore) 1. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell art. 46 della Legge 142/90, è pubblicato all Albo pretorio per 15 giorni consecutivi; 2. Il presente Regolamento abroga e sostituisce quello già esistente in materia ed entrerà in vigore con decorrenza 01 Gennaio 2011.

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