Avvocato, professionista senza frontiere. L esercizio in Italia della professione d avvocato da parte dei cittadini comunitari.

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1 Avvocato, professionista senza frontiere. L esercizio in Italia della professione d avvocato da parte dei cittadini comunitari. - Michele Lucherini - avvocato del foro di Lucca - Sommario Le direttive Europee, p. 1 Esercizio occasionale e saltuario dell attività professionale d avvocato, p. 1 La direttiva sul riconoscimento dei diplomi, p. 2 L esercizio permanente dell attività professionale degli avvocati europei in Italia, p. 3 L avvocato stabilito, p. 4 L avvocato integrato, p. 10 L avvocato semi-integrato, p. 12 De iure condendo, p. 13 Appendice normativa, p. 14. Le direttive europee Il decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 96 dà attuazione alla direttiva europea del 16 febbraio 1998 (n. 5/98 - Ce), sulla libertà di stabilimento degli avvocati. Si tratta della conclusione di un procedimento per l integrazione dell attività professionale forense in Europa, iniziato con la direttiva sulla libera prestazione dei servizi da parte degli avvocati[1] e proseguito con la più recente direttiva sul riconoscimento dei diplomi[2]. Esercizio occasionale e saltuario dell attività professionale d avvocato Con la prima direttiva - 77/249/CEE - si è consentito agli avvocati l esercizio di un attività professionale saltuaria e occasionale in ogni nazione europea, utilizzando il titolo professionale del Paese d origine. La legge italiana - che ha recepito la citata direttiva - prevede che l avvocato debba rispettare le norme legislative, professionali e deontologiche dello stato italiano, osservando pure le incompatibilità previste per gli avvocati italiani. Per svolgere l attività giudiziale, devono essere rispettate le seguenti semplici condizioni: a) l assunzione dell incarico deve essere tempestivamente comunicata all autorità giudiziaria ed al presidente dell Ordine degli avvocati competente per territorio; b) le prestazioni connesse con l incarico devono essere svolte di concerto con un avvocato italiano iscritto all albo ed abilitato all'esercizio della professione dinanzi all autorità adita;

2 c) l avvocato od il procuratore di cui alla precedente lettera b) assicura i rapporti con il giudice e s impegna, nei confronti del medesimo e nello svolgimento delle prestazioni professionali, all osservanza dei doveri imposti ai difensori dalle norme vigenti. Per l attività stragiudiziale o di consulenza, tali condizioni ulteriori non sono previste ed è quindi sufficiente l osservanza delle prescrizioni ordinarie, delle norme che garantiscono il corretto esercizio dell'attività professionale e la dignità della professione, ivi comprese le norme riguardanti il segreto professionale, la riservatezza ed il divieto di pubblicità. E consentito anche l esercizio della professione avanti le giurisdizioni superiori (Corte di Cassazione e Consiglio di Stato ed altre), purché l avvocato estero abbia l anzianità richiesta agli avvocati italiani (dodici anni di professione). La direttiva sul riconoscimento dei diplomi La direttiva n. 89/48 CEE riguarda tutte le professioni. Il Decreto legislativo che l ha accolta in Italia consente ai singoli professionisti di ottenere il riconoscimento nel Paese ospitante del proprio diploma e, quindi, di esercitare a tutti gli effetti con lo stesso titolo del collega autoctono, dopo aver sostenuto una prova attitudinale per la verifica dell idoneità, oppure lo svolgimento di un tirocinio di tre anni. Per la professione d avvocato, è richiesto in ogni caso il superamento della prova (piccolo esame)[3]. L esercizio permanente dell attività professionale degli avvocati europei in Italia Oggi il decreto legislativo 2001/96 - che ha accolto la direttiva n. 98/5/CEE - riconosce definitivamente il diritto per gli avvocati di esercitare stabilmente in ogni Paese europeo e di ottenere, dopo tre anni d attività, il riconoscimento del titolo del Paese ospitante. In estrema sintesi, dunque, i punti salienti sono: a) L avvocato straniero che intende stabilirsi in Italia (in altre parole, esercitare stabilmente la professione forense) deve richiedere l iscrizione in una sezione speciale dell albo costituito nella circoscrizione del tribunale ove ha fissato stabilmente la sua residenza o domicilio: diventa in tal modo avvocato stabilito. Dopo tre anni d esercizio effettivo e regolare della professione, l avvocato stabilito diventa avvocato integrato. Vale a dire, può utilizzare il titolo d avvocato italiano; b) L attività professionale in Italia può essere esercitata in forma individuale oppure comune, secondo il tipo della società tra professionisti (STP); c) Gli avvocati stabiliti possono essere soci di tale società e anche le società costituite all estero possono svolgere attività in Italia, nel rispetto delle condizioni fissate. Il decreto legislativo 96/2001 precisa anzitutto che l esercizio permanente in Italia della professione d avvocato è consentito ai cittadini membri dell Unione europea e dello Spazio economico europeo[4], che siano in possesso del relativo titolo professionale.

3 Rimangono certamente in vigore la disciplina per la prestazione dei servizi in forma occasionale e saltuaria[5], e la disciplina sul riconoscimento dei diplomi[6], che riguarda tutte le professioni, come ho già detto. L avvocato stabilito La richiesta d iscrizione all albo - L avvocato europeo, dunque, in possesso di un titolo riconosciuto dal suo Stato, può stabilirsi in Italia e chiedere di esercitare l attività[7], utilizzando il proprio titolo professionale d origine[8]. Egli è tenuto ad iscriversi in una sezione speciale dell albo costituito nella circoscrizione del tribunale in cui ha fissato stabilmente la sua residenza o domicilio; a questo fine, egli deve presentare una specifica domanda[9] corredata di vari documenti in lingua italiana o dichiarazioni sostitutive e cioè: Certificato di cittadinanza; Certificato di residenza o una dichiarazione con indicazione del domicilio professionale; Attestato d iscrizione all organizzazione professionale (Consiglio dell Ordine) dello Stato membro d origine. Come si vede, il requisito della residenza è alternativo a quello del domicilio professionale. L avvocato europeo che intenda stabilirsi in Italia deve rispettare le norme sulle incompatibilità (quali fissate dall articolo 3 della legge professionale forense) e, in genere, tutte le norme legislative, professionali e deontologiche che disciplinano la professione d avvocato in Italia. La delibera del Consiglio dell ordine - Sulla domanda dell interessato provvede il Consiglio dell ordine (entro trenta giorni), ordinando l iscrizione nella sezione speciale dell albo, ove sussistano le condizioni richieste. Di quest iscrizione è data comunicazione alla corrispondente autorità dello Stato membro d origine. Qualora, invece, non sussistano i requisiti, la domanda può essere rigettata, ma soltanto dopo aver convocato l interessato. La decisione di rigetto deve essere motivata ed essere notificata entro quindici giorni all interessato e al procuratore della Repubblica. Se il Consiglio dell Ordine non provvede entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, l interessato può proporre impugnativa al Consiglio nazionale forense, il quale decide sul merito dell iscrizione. I diritti e i doveri conseguenti all iscrizione - Una volta iscritto nella sezione speciale dell albo, l avvocato stabilito acquisisce i seguenti diritti (molto spesso collegati ai corrispondenti doveri): a) Ha diritto d elettorato attivo, con esclusione di quello passivo. L avvocato può partecipare quindi alle elezioni forensi, ma non può essere eletto; b) Ha diritto di far uso del titolo professionale del Paese d origine, indicato per intero nella lingua della citata nazione, in modo comprensibile e tale da evitare confusione con il titolo d avvocato; può essere aggiunta anche l indicazione dell organizzazione professionale ovvero della giurisdizione presso la quale l avvocato è ammesso a patrocinare nel suo Paese

4 d origine. Si tratta di un diritto, ma anche di un dovere, laddove s impone di non creare «confusione» con il titolo corrispondente d avvocato italiano; c) Ha diritto di esercitare l attività di rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili, penali, amministrativi e disciplinari, ma deve agire «d intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo d avvocato». Questo professionista assicura i rapporti con l amministrazione adita ed è responsabile del rispetto dei doveri imposti ai difensori. Questa intesa deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito o all autorità procedente. Per l attività stragiudiziale, invece, non vi sono limitazioni e quindi l avvocato può agire senza alcun intesa con avvocati italiani. L avvocato stabilito può fornire in particolare la consulenza legale sul diritto dello Stato membro d origine, sul diritto comunitario e internazionale, nonché sul diritto nazionale[10]. d) Ha diritto di esercitare avanti la Corte di cassazione e altre giurisdizioni superiori, sempre d intesa con un avvocato italiano, ma dimostrando di aver esercitato la professione d avvocato per almeno dodici anni in uno Stato europeo (tenendo conto anche degli anni di stabilimento in Italia). A tal fine è previsto che il Consiglio nazionale forense provveda alla creazione di una sezione speciale dell albo, inserendovi gli avvocati stabiliti che ne facciano richiesta e abbiano i requisiti[11]. Gli specifici doveri imposti all avvocato stabilito L avvocato stabilito: a) Ha il dovere di rispettare le norme legislative, professionali e deontologiche che disciplinano la professione d avvocato in Italia; b) Deve rispettare le norme sull incompatibilità; c) Deve assicurarsi contro la responsabilità professionale e deve frequentare i corsi di formazione previsti, ove tali obbligazioni siano stabilite a carico degli avvocati italiani[12]; d) Ha l obbligo di presentare annualmente al Consiglio dell Ordine un attestato d iscrizione all organizzazione professionale d appartenenza, rilasciato in data non antecedente a tre mesi dalla data di presentazione, ovvero una dichiarazione sostitutiva; e) Non può utilizzare il titolo d avvocato italiano; f) Deve sottostare al potere disciplinare del Consiglio dell Ordine competente (articolo 11). Il procedimento disciplinare.[13] L articolo 11 prevede disposizioni specifiche e stabilisce che, prima di avviare il procedimento, il Consiglio dell Ordine ne dia immediata comunicazione alla competente organizzazione professionale dello stato membro d origine, fornendo ogni informazione utile. Le informazioni necessarie possono anche essere richieste al competente organo professionale del Paese d origine e questo può assistere alle udienze del procedimento per mezzo di rappresentanti,

5 presentando osservazioni. Analogo potere di partecipazione e di difesa spetta anche nel procedimento avanti il Consiglio nazionale forense. Le decisioni adottate in materia disciplinare dai Consigli dell Ordine e dal Consiglio Nazionale Forense sono immediatamente comunicate all organizzazione professionale dello Stato membro d origine (con l avvertenza che i dati non possono essere utilizzati al di fuori degli scopi propri dell organizzazione). I provvedimenti dell organizzazione professionale dello Stato membro d origine, che comportano il divieto definitivo o temporaneo d esercizio della professione, determinano automaticamente il divieto definitivo o temporaneo di esercitare in Italia; in modo analogo, se il procedimento disciplinare è iniziato in Italia contro un avvocato stabilito all estero, il Consiglio dell ordine italiano comunica la notizia al corrispondente organo professionale del Paese ospitante. L avvocato integrato Dopo tre anni d attività effettiva e regolare in Italia (esercizio reale d attività professionale senza interruzioni, che non siano quelle dovute agli eventi della vita quotidiana), l avvocato stabilito: a) E dispensato dalla prova attitudinale (prevista dalla legge sul riconoscimento dei diplomi[14]); b) Può iscriversi nell albo degli avvocati; c) Può esercitare la professione con il titolo d avvocato[15]; d) È equiparato a tutti gli effetti all avvocato italiano. La domanda è presentata al Consiglio dell Ordine presso il quale l avvocato stabilito è iscritto e deve essere corredata dalla documentazione attestante il numero e la materia delle pratiche trattate, con riguardo al diritto nazionale, ivi compreso il diritto comunitario; devono essere date al riguardo tutte le informazioni utili, anche sull eventuale esistenza di procedimenti disciplinari pendenti o definiti nel Paese d origine[16]. Il Consiglio dell Ordine verifica la sussistenza delle condizioni e decide sulla domanda nel termine di tre mesi, con tutte le garanzie formali e sostanziali secondo le modalità già enunciate (notifica all interessato e al procuratore della Repubblica, che riferisce al Procuratore Generale; diritto d impugnativa al Consiglio Nazionale Forense). Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo. La deliberazione deve essere anche comunicata al ministero della Giustizia per l esercizio delle funzioni di vigilanza. La domanda di dispensa (e quindi d iscrizione all albo) può essere rigettata in pendenza di procedimenti disciplinari o per altri gravi motivi, qualora sussistano ragioni d ordine pubblico. Con l avvenuta iscrizione all albo, l avvocato stabilito acquisisce il diritto di utilizzare il titolo d avvocato italiano, al quale ha il diritto di aggiungere quello professionale d origine nella lingua ufficiale dello Stato. Ugualmente, l avvocato integrato deve rispettare tutte le disposizioni legislative, professionali e deontologiche che disciplinano la professione d avvocato.

6 L avvocato semi-integrato Nel caso in cui l avvocato stabilito abbia esercitato la professione per tre anni, ma abbia trattato pratiche riguardanti il diritto nazionale per un periodo di tempo inferiore, la dispensa dalla prova attitudinale non è automatica, ma è sottoposta alla condizione del superamento di un colloquio presso il Consiglio dell ordine[17]. Si tratta dunque di un avvocato stabilito, ma soltanto semi-integrato, poiché non ha completamente soddisfatto alla previsione legislativa per tutto il periodo determinato. Pure in questo caso, tuttavia, il colloquio può essere sufficiente ad attestare le conoscenze e le esperienze professionali acquisite nel diritto italiano anche con la partecipazione a corsi e seminari; in tale ipotesi, il Consiglio dell Ordine accoglie la domanda secondo le modalità già esaminate. De iure condendo Oggi dobbiamo plaudire alla volontà di realizzare compiutamente l integrazione europea. Per il futuro, possiamo auspicare la prevedibile eliminazione del termine di tre anni per l integrazione e che si risolvano i rimanenti problemi legati soprattutto alla formazione ed all aggiornamento permanente di tutti gli avvocati nazionali, stabiliti od integrati. Ciò al fine di attenuare, con una cultura comune, le disarmonie professionali che possiamo ancora riscontrare nelle differenti tradizioni dei paesi europei. Appendice normativa Legge 9 febbraio 1982, n. 31 (in Gazz. Uff., 12 febbraio, n. 42). - Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee. Preambolo (Omissis). - Articolo 1 Qualifica professionale. Sono considerati avvocati, ai sensi ed agli effetti del presente titolo, i cittadini degli Stati membri delle Comunità europee abilitati nello Stato membro di provenienza ad esercitare le proprie attività professionali con una delle seguenti denominazioni: ovact-advocaat (Belgio); advokat (Danimarca); rechtsanwalt (Repubblica [federale] di Germania); avocat (Francia); barrister-solicitor (Irlanda); avocat-avoué (Lussemburgo); advocaat (Paesi Bassi); advocate-barrister-solicitor (Regno Unito).

7 - Articolo 2 Prestazione di servizi professionali. Le persone di cui all'art. l sono ammesse all'esercizio delle attività professionali dell'avvocato, in sede giudiziale e stragiudiziale, con carattere di temporaneità a secondo le modalità stabilite dal presente titolo. Omissis (1). (1) Comma abrogato dall'articolo 18 della legge 3 febbraio 2003, n Articolo 3 Uso del titolo. Gli avvocati indicati all'art. 1 debbono fare uso del proprio titolo professionale, espresso nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro di provenienza, con indicazione dell'organizzazione professionale cui appartengono ovvero dell'autorità giurisdizionale presso la quale sono ammessi ad esercitare la professione a norma delle disposizioni vigenti in detto Stato. - Articolo 4 Doveri. Per l'esercizio delle loro attività professionali, gli avvocati indicati all'art. 1sono tenuti all'osservanza delle vigenti norme legislative, professionali e deontologiche, ad eccezione di quelle riguardanti il requisito della cittadinanza italiana, il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, il superamento dell'esame di Stato, l'obbligo della residenza nel territorio della Repubblica, l'iscrizione in un albo degli avvocati e l'obbligo del giuramento. - Articolo 5 Incompatibilità. Si estendono agli avvocati indicati all'art. l le norme sull'incompatibilità previste dall'art. 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, e ulteriormente modificato con la legge 23 novembre 1939, n La disposizione di cui alla lettera b) del quarto comma del predetto art. 3 del regio decreto-legge n del 1933 si applica agli avvocati legati da un contratto di lavoro ad un ente pubblico o privato corrispondente, nello Stato membro di provenienza, a quelli indicati nella citata lettera b). - Articolo 6 Prestazioni giudiziali. Nell'esercizio delle attività relative alla difesa nei giudizi civili, penali ed amministrativi, gli avvocati indicati all'art. 1 sono tenuti all'osservanza, oltre che delle prescrizioni di cui agli artt. 4 e5, delle seguenti condizioni: a) l'assunzione dell'incarico deve essere tempestivamente comunicata all'autorità adita nonché al presidente dell'ordine degli avvocati competente per territorio; b) le prestazioni connesse con l'incarico debbono essere svolte di concerto con un avvocato o procuratore iscritto all'albo ed abilitato all'esercizio della professione dinanzi all'autorità adita;

8 c) l'avvocato od il procuratore di cui alla precedente lettera b) assicura i rapporti con l'autorità adita e si impegna, nei confronti della medesima e nello svolgimento delle prestazioni professionali considerate, all'osservanza dei doveri imposti ai difensori dalle norme vigenti. - Articolo 7 Prestazioni stragiudiziali. Nello svolgimento delle prestazioni stragiudiziali, gli avvocati indicati all'art. 1 sono tenuti all'osservanza, oltre che delle prescrizioni di cui agli articoli 4 e5, delle norme che garantiscono il corretto esercizio dell'attività professionale e la dignità della professione, ivi comprese le norme riguardanti il segreto professionale, la riservatezza ed il divieto di pubblicità. - Articolo 8 Patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Gli avvocati indicati all'art. 1 sono ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni di cui all'articolo 4, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, indipendentemente dall'iscrizione nell'albo speciale di cui all'art. 33 del predetto regio decreto-legge n. 1578, purché dimostrino di aver esercitato la professione per almeno dodici anni ovvero di essere ammessi ad esercitare la professione nello Stato membro di provenienza dinanzi ad autorità giuridisdizionali corrispondenti. (1) (1) Comma modificato dall'art. 16, l. 1 marzo 2002, n Articolo 9 Obbligo e contenuto della comunicazione. Prima dell'inizio delle attività professionali nel territorio della Repubblica, gli avvocati indicati all'art. 1sono tenuti ad inviare, direttamente al presidente dell'ordine degli avvocati nella cui circoscrizione l'attività stessa deve essere svolta, apposita comunicazione in lingua italiana contenente: 1) nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza o domicilio professionale; 2) titolo professionale posseduto ed organizzazione professionale cui sono iscritti ovvero autorità giurisdizionale presso la quale esercitano la professione a norma delle disposizioni vigenti nello Stato di provenienza; 3) recapito in Italia nel periodo di permanenza; 4) dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità indicate al precedente art. 5, e di non aver riportato sanzioni penali, amministrative o professionali che possano influire sull'esercizio della attività professionale; 5) eventuale appartenenza a società professionali;

9 6) per lo svolgimento delle attività di rappresentanza e difesa in giudizio, indicazione dell'avvocato o procuratore di cui alla lettera b) dell'art. 6 nonché della durata prevista dell'attività da svolgere. - Articolo 10 Documentazione. Ove lo ritenga opportuno, e comunque nel caso che le attività professionali da svolgere siano relative alla rappresentanza e difesa in giudizio o dinanzi alle autorità pubbliche, il presidente dell'ordine degli avvocati richiede all'avvocato che ha trasmesso la comunicazione di cui all'articolo precedente idonea documentazione riguardante il possesso di uno dei titoli professionali indicati all'art. 1ed il legale esercizio nello Stato membro di provenienza delle attività in questione. - Articolo 11 Disciplina professionale. Nell'esercizio delle loro attività professionali, gli avvocati indicati all'art. 1 sono soggetti, per ogni violazione delle disposizioni contenute o richiamate nel presente titolo, al potere disciplinare del consiglio dell'ordine competente per territorio. Sono ad essi applicabili, con le modalità e le procedure previste dall'ordinamento professionale, le sanzioni disciplinari contemplate dalle norme vigenti. Per l'istruttoria nei procedimenti disciplinari, il consiglio dell'ordine può richiedere direttamente le informazioni necessarie all'organizzazione professionale di appartenenza dell'interessato ovvero all'autorità giurisdizionale presso cui è ammesso a esercitare la professione. Le decisioni adottate, in materia disciplinare, dai consigli dell'ordine degli avvocati e dal Consiglio nazionale forense sono immediatamente e direttamente comunicate all'organizzazione o all'autorità di cui al comma precedente. - Articolo 12 Adempimenti dei consigli dell'ordine e del Consiglio nazionale forense. I consigli dell'ordine degli avvocati trasmettono al Consiglio nazionale forense copia delle comunicazioni di cui all'art. 9 e lo informano delle determinazioni adottate nei confronti degli avvocati indicati all'art. 1. Sia i consigli dell'ordine sia il Consiglio nazionale forense prendono nota, in apposito registro, degli avvocati che svolgono attività professionale in applicazione della presente legge e delle decisioni adottate, in materia disciplinare, nei loro confronti. - Articolo 13 Tariffe. Per le attività professionali svolte sono dovuti agli avvocati indicati all'articolo 1 gli onorari, i diritti e le indennità nella misura stabilita in materia giudiziale e stragiudiziale a norma del vigente ordinamento professionale. - Articolo 14 Adempimenti dei consigli dell'ordine degli avvocati. I consigli dell'ordine degli avvocati rilasciano, su istanza degli avvocati iscritti all'albo che svolgono attività professionale negli altri Stati membri delle Comunità europee oppure su richiesta delle

10 competenti autorità degli Stati predetti, attestati, certificazioni e notizie concernenti la posizione professionale degli interessati. - Articolo 15 Disciplina professionale. I consigli dell'ordine degli avvocati, non appena vengano a conoscenza di abusi o mancanze o comunque di fatti non conformi alla dignità ed al decoro professionale, commessi nell'esercizio dell'attività professionale in un altro Stato membro delle Comunità europee da avvocati iscritti nell'albo, iniziano d'ufficio - indipendentemente dai provvedimenti adottati dalle autorità di detto Stato - procedimento disciplinare con l'osservanza delle norme vigenti. L'esito del procedimento e le decisioni adottate sono comunicate direttamente alla competente autorità di detto Stato. Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 (in Gazz. Uff., 18 febbraio, n. 40) - Attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni. Preambolo (Omissis). - Articolo 1 Riconoscimento dei titoli di formazione professionale acquisiti nella Comunità europea. 1. Alle condizioni stabilite dalle disposizioni del presente decreto, sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione. 2. Il riconoscimento è concesso a favore del cittadino comunitario ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratore autonomo o dipendente, della professione corrispondente a quella cui è abilitato nel Paese che ha rilasciato i titoli di cui al precedente comma. 3. I titoli sono ammessi al riconoscimento se includono l'attestazione che il richiedente ha seguito con successo un ciclo di studi postsecondari di durata minima di tre anni o di durata equivalente a tempo parziale, in una università o in un istituto di istruzione superiore o in altro istituto di livello di formazione equivalente (1). 4. Se la formazione è stata acquisita, per una durata superiore a un terzo, in un Paese non appartenente alla Comunità europea, il riconoscimento è ammissibile se il Paese membro che ha riconosciuto i titoli acquisiti nel Paese terzo certifica, oltre al possesso del titolo formale, che il richiedente è in possesso di una esperienza professionale di tre anni. (1) Comma così modificato dall'articolo 1 del D.LGS. 8 luglio 2003, n Articolo 2 Professioni. 1. Ai fini del presente decreto si considerano professioni: a) le attività per il cui esercizio è richiesta la iscrizione in albi, registri ed elenchi, tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione è subordinata al possesso di una formazione professionale rispondente al requisito di cui al comma 3 dell'art. 1;

11 b) i rapporti di impiego pubblico o privato, se l'accesso ai medesimi è subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di una formazione professionale rispondente al requisito di cui al comma 3 dell'art. 1; c) le attività esercitate con l'impiego di un titolo professionale il cui uso è riservato a chi possiede una formazione professionale rispondente al requisito di cui al comma 3 dell'art. 1; d) le attività attinenti al settore sanitario nei casi in cui il possesso di una formazione professionale rispondente al requisito di cui al comma 3 dell'art. 1 è condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al rimborso. - Articolo 2 Bis Formazione regolamentata (1). 1. Si definisce formazione regolamentata qualsiasi formazione: direttamente orientata all'esercizio di una determinata professione e consistente in un ciclo di studi postsecondari di durata minima di tre anni oppure di durata equivalente a tempo parziale in un'università o in un altro istituto di livello di formazione equivalente e, se del caso, nella formazione professionale, nel tirocinio o nella pratica professionale richiesti oltre il ciclo di studi post-secondari: la struttura e il livello di formazione professionale, del tirocinio o della pratica professionale devono essere stabiliti dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro interessato o soggetti al controllo o all'autorizzazione dell'autorità designata a tal fine. (1) Articolo inserito dall'articolo 1 del D.LGS. 8 luglio 2003, n Articolo 3 Formazioni professionali non abilitanti nel Paese di provenienza. 1. Il cittadino comunitario può ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 1anche nel caso in cui la professione da esercitare in Italia corrisponde, nel Paese di provenienza, ad una professione il cui esercizio non è subordinato al possesso di titoli di formazione professionale. A tal fine è necessario che il richiedente: a) sia in possesso di titoli rispondenti al requisito di cui all'art. 1, comma 3, di cui sia attestata la idoneità ad assicurare la sua formazione professionale; b) abbia esercitato a tempo pieno la professione per la durata di due anni negli ultimi dieci anni. 1-bis. Il requisito di cui al comma 1, lettera b), non si applica se il richiedente è in possesso di una formazione regolamentata (1). 2. L'esercizio professionale di cui alla lettera b) del precedente comma è computabile anche ai fini dell'applicazione dell'art. 5, secondo comma. 3. Il requisito di cui alla lettera a) del primo comma è ugualmente soddisfatto se il richiedente possiede titoli riconosciuti equivalenti dal Paese di provenienza ed il

12 riconoscimento è stato notificato alla Commissione delle Comunità europee e alla Repubblica italiana. 4. I titoli ammessi ai sensi dei precedenti commi devono attestare una formazione integralmente acquisita nella Comunità europea. (1) Comma inserito dall'articolo 1 del D.LGS. 8 luglio 2003, n Articolo 4 Titoli professionali assimilati. 1. Sono ammessi al riconoscimento i titoli che abilitano all'esercizio di una professione a parità di condizioni con altri titoli rispondenti al requisito di cui all'art. 1, comma 3, e che sono riconosciuti di livello equivalente ai titoli predetti. 2. I titoli ammessi ai sensi del comma 1 devono attestare una formazione integralmente acquisita nella Comunità europea. - Articolo 5 Composizione e durata della formazione professionale. 1. La formazione professionale attestata dai titoli oggetto di riconoscimento rispondenti ai requisiti di cui all'art. 1, comma 3, o all'art. 4 del presente decreto può consistere: a) nello svolgimento con profitto di un ciclo di studi post-secondari; b) in un tirocinio professionale effettuato sotto la guida di un istruttore e sanzionato da un esame; c) in un periodo di attività professionale pratica sotto la guida di un professionista qualificato. 2. Quando la formazione professionale attestata dai titoli è inferiore di almeno un anno a quella prevista in Italia, ai fini del riconoscimento è necessaria la prova di una esperienza professionale di durata doppia del periodo mancante, se questo si riferisce alle lettere a) e b) del comma precedente, e di durata pari al periodo mancante se riferito alla lettera c) del precedente comma. In ogni caso, non può richiedersi la prova di una esperienza professionale superiore ai quattro anni. - Articolo 6 Misure compensative. 1. Il riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al compimento di un tirocinio di adattamento della durata massima di tre anni oppure al superamento di una prova attitudinale: a) se la formazione professionale attestata dai titoli di cui all'art. 1e all'art. 3 verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente;

13 b) se la professione cui si riferisce il riconoscimento dei titoli comprende attività professionali che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato i titoli o nella professione esercitata ai sensi dell'art. 3, lettera b). 1-bis. Quanto previsto al comma 1 è subordinato alla verifica del fatto che le conoscenze acquisite dal richiedente nel corso della propria esperienza professionale non colmino in tutto o in parte la differenza sostanziale di cui al primo comma, lettera a) (1). 2. Il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale se riguarda le professioni di procuratore legale (2), di avvocato, di commercialista e di consulente per la proprietà industriale. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri interessati, osservata la procedura comunitaria di preventiva comunicazione e in assenza di tempestiva opposizione della Commissione delle Comunità europee, possono essere individuati, con riferimento alle situazioni previste dagli articoli 3 e 4, altri casi di obbligatorietà della prova attitudinale. 4. Nei casi in cui è richiesto il tirocinio o la prova attitudinale, non si applica il secondo comma dell'art. 5 del presente decreto. (1) Comma inserito dall'articolo 1 del D.LGS. 8 luglio 2003, n (2) In luogo di "procuratore legale" leggasi "avvocato" ex art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27, di soppressione dell'albo dei procuratori legali. - Articolo 7 Tirocinio di adattamento. 1. Il tirocinio di adattamento consiste nell'esercizio in Italia dell'attività corrispondente alla professione in relazione alla quale è richiesto il riconoscimento, svolto sotto la responsabilità di un professionista abilitato. 2. Il tirocinio può essere accompagnato da una formazione complementare. 2-bis. La durata nonché le materie oggetto del tirocinio di adattamento sono stabilite nella fase di attuazione della procedura di cui all'articolo 12. Le materie sono scelte in relazione alla loro valenza ai fini l'esercizio della professione (1). 3. Il tirocinio è oggetto di valutazione finale. 4. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio può essere ripetuto. (1) Comma inserito dall'articolo 1 del D.LGS. 8 luglio 2003, n Articolo 8 Prova attitudinale. 1. La prova attitudinale consiste in un esame volto ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche ed a valutare la capacità all'esercizio della professione,

14 tenendo conto che il richiedente il riconoscimento è un professionista qualificato nel Paese di origine o di provenienza. 2. Le materie su cui svolgere l'esame devono essere scelte in relazione alla loro importanza essenziale per l'esercizio della professione. 3. In caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale può essere ripetuta non prima di sei mesi. 3-bis. L'esame di cui al comma 1, si articola in una prova scritta o pratica e orale o in una prova orale da svolgersi in lingua italiana sulla base dei contenuti delle materie stabilite a seguito della procedura di cui all'articolo 12 (1). (1) Comma inserito dall'articolo 1 del D.LGS. 8 luglio 2003, n Articolo 9 Disposizioni applicative delle misure compensative (1). 1. Con decreto del Ministro competente di cui all'articolo 11, sono definite, con riferimento alle singole professioni, le eventuali ulteriori procedure necessarie per assicurare lo svolgimento e la conclusione delle misure di cui agli articoli 7 e 8. (2). (2) In materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato, vedi il regolamento di cui al D.M. 28 maggio 2003, n (1) Articolo sostituito dall'articolo 1 del D.LGS. 8 luglio 2003, n Articolo 10 Requisiti formali dei titoli. 1. I documenti da esibire ai fini del riconoscimento devono essere accompagnati, se redatti in lingua straniera, da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui i documenti sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale. - Articolo 11 Competenze per il riconoscimento. 1. Sulle domande di riconoscimento sono competenti a pronunciarsi: a) il Ministero titolare della vigilanza sulle professioni di cui all'art. 2, lettera a), individuato nell'allegato A del presente decreto, fatta eccezione di quanto previsto alla lettera d). L'allegato può essere modificato o integrato, tenuto conto delle disposizioni vigenti o sopravvenute nei vari settori professionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (1) ; b) il Ministro per la funzione pubblica, per le professioni consistenti in rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto alle successive lettere c), d) ed e) ; c) il Ministero della sanità per le professioni sanitarie;

15 d) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il personale ricercatore e per le professioni di pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali, architetto junior e pianificatore junior (2) ; e) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per i docenti di scuola materna, di scuola elementare e di istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado (2); f) il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in ogni altro caso. (1) Lettera così modificata dall'articolo 1 del D.LGS. 8 luglio 2003, n (2) Lettera sostituita dall'articolo 1 del D.LGS. 8 luglio 2003, n Articolo 12 Procedura di riconoscimento. 1. La domanda di riconoscimento deve essere presentata al Ministero competente, corredata della documentazione relativa ai titoli da riconoscere, rispondente ai requisiti indicati all'art La domanda deve indicare la professione o le professioni di cui all'art. 2, in relazione alle quali il riconoscimento è richiesto. 3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, il Ministero accerta la completezza della documentazione esibita, comunicando all'interessato le eventuali necessarie integrazioni. 4. Per la valutazione dei titoli acquisiti, il Ministero competente indice una conferenza di servizi ai sensi della legge n. 241/90 alla quale partecipano i rappresentanti: a) degli altri Ministeri di cui all'allegato A; b) del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie; c) del Ministero degli affari esteri; d) del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; e) del Dipartimento per la funzione pubblica. Nella conferenza sono sentiti un rappresentante dell'ordine o della categoria professionale ed un docente universitario in rappresentanza delle università designato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. 5. Sul riconoscimento provvede il Ministro competente con decreto da emettersi nel termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda o della sua integrazione a norma del precedente comma Nei casi di cui all'art. 6, il decreto stabilisce le condizioni del tirocinio di adattamento o della prova attitudinale, individuando l'ente o organo competente a norma dell'art. 15.

16 7. I decreti di cui al precedente comma 5 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 8. I precedenti commi 4 e 7 non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto. - Articolo 13 Effetti del riconoscimento. 1. Il decreto di riconoscimento attribuisce al beneficiario il diritto di accedere alla professione e di esercitarla, nel rispetto delle condizioni richieste dalla normativa vigente ai cittadini italiani, diverse dal possesso della formazione e delle qualifiche professionali. 2. Resta salvo il requisito della cittadinanza italiana per l'accesso ai rapporti di pubblico impiego e per l'esercizio di professioni nei casi previsti dagli articoli 48, 55 e 66 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, del Ministro interessato e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono individuati i rapporti e le qualifiche di pubblico impiego ai quali i cittadini comunitari sono ammessi a parità di condizioni con i cittadini italiani. 4. Alla individuazione si provvede secondo criteri conformi alla interpretazione dell'art. 48, ultimo comma, del trattato CEE risultante dalle sentenze che la Corte di giustizia delle Comunità europee emette. - Articolo 14 Uso del titolo professionale e del titolo di studio. 1. I cittadini di uno Stato membro della Comunità europea che sono stati ammessi all'esercizio di una professione ai sensi del presente decreto, fermo il diritto all'uso del corrispondente titolo professionale previsto in Italia, hanno diritto di far uso del titolo di studio conseguito nel Paese di origine o di provenienza nella lingua di tale Stato. Il titolo di studio deve essere seguito dal nome e dalla sede dell'istituto o della commissione che lo ha rilasciato. - Articolo 15 Esecuzione delle misure compensative. 1. Gli adempimenti relativi alla esecuzione e valutazione del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale sono di competenza degli enti e degli organi che presiedono alla tenuta degli albi, elenchi o registri professionali. 2. In assenza degli enti o degli organi di cui al precedente comma 1 provvedono:

17 a) il Ministro per la funzione pubblica in relazione all'accesso a rapporti o qualifiche di pubblico impiego e il Ministro della pubblica istruzione nei casi di cui alla lettera e) dell'art. 11; b) il Ministero della sanità in relazione alle professioni sanitarie; c) il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in ogni altro caso. - Articolo 16 Prova dei requisiti non professionali. 1. Nei casi in cui per l'ammissione all'esercizio della professione sono richiesti requisiti di onorabilità, di moralità, di assenza di dichiarazione di fallimento, di assenza di condanne penali, i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento ai sensi dell'art. 1 possono avvalersi, ai fini della relativa prova, di documenti rilasciati dalle autorità competenti del Paese di origine o di provenienza, che attestano il possesso dei requisiti medesimi. 2. I documenti di cui al precedente comma, se non ne è previsto il rilascio nel Paese di origine o di provenienza, possono essere sostituiti da un attestato rilasciato da un organo giurisdizionale o amministrativo, da un notaio o da un organismo professionale, certificante il ricevimento di una dichiarazione giurata, o, se non ammessa, di una dichiarazione solenne, del soggetto interessato sul possesso del requisito per l'ammissione all'esercizio della professione. 3. La sana costituzione fisica o psichica del richiedente, può essere provata con il corrispondente documento prescritto nel Paese di origine o di provenienza; se tale documento non è prescritto, con attestato rilasciato da autorità competente del Paese medesimo, conforme a quanto richiesto dalle disposizioni vigenti in Italia. 4. Al momento della loro presentazione, i documenti di cui ai precedenti commi non devono essere di data anteriore a tre mesi e debbono altresì soddisfare a quanto disposto dal precedente art bis. Nei casi in cui per l'ammissione all'esercizio della professione è richiesto il requisito della capacità finanziaria, i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento di cui all'articolo 1, possono avvalersi di un attestato rilasciato da una banca dello Stato membro d'origine o di provenienza (1). 4-ter. Nei casi in cui per l'ammissione all'esercizio della professione è richiesta una copertura assicurativa contro le conseguenze pecuniarie della responsabilità professionale, i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento di cui all'articolo 1, possono avvalersi degli attestati rilasciati dagli Istituti assicurativi di altri Stati membri ove venga precisato che l'assicuratore rispetta le prescrizioni legislative e regolamentari in vigore nello Stato membro ospite per quanto riguarda le modalità e l'estensione della garanzia. Tali attestati non devono essere di data anteriore a tre mesi dal momento della loro presentazione (1). (1) Comma aggiunto dall'articolo 1 del D.LGS. 8 luglio 2003, n. 277.

18 - Articolo 17 Certificazioni per il riconoscimento dei titoli rilasciati in Italia. 1. Ai fini del riconoscimento in altri Paesi della Comunità europea, il valore abilitante all'esercizio della professione dei titoli di formazione professionale di cui agli articoli 1 e 4 conseguiti in Italia è certificato dai Ministeri competenti a norma dell'art I predetti Ministeri sono altresì competenti ad individuare le formazioni professionali equi valenti a norma del precedente art. 3, quarto comma, da notificare alla Commissione e agli altri Paesi della Comunità europea a cura del Ministero degli affari esteri. - Articolo 18 Relazione alla Commissione delle Comunità europee. 1. Al fine di predisporre la relazione alla Commissione delle Comunità europee sull'applicazione del presente decreto, i Ministeri competenti mettono a disposizione del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie le informazioni e i dati statistici necessari. 2. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie assolve altresì ai compiti: a) di coordinatore nazionale presso la Commissione delle Comunità europee; b) di informazione sulle condizioni e procedure di riconoscimento dei titoli di formazione professionale ai sensi del presente decreto. - Articolo 19 Materie non regolate. 1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle professioni regolate da direttive della Comunità economica europea relative al reciproco riconoscimento di diplomi. Allegato 1 Allegato unico. ALLEGATO A (1) Professione Agente di Cambio Agrotecnico Assistente Sociale Specialista Assistente Sociale Attuario Attuario Junior Avvocato Biologo Biologo Iunior Ministero vigilante Ministero della Giustizia

19 Chimico Chimico Junior Consulente del Lavoro Dottore Agronomo e Dottore Forestale Agronomo Forestale Iunior Zoonomo Biotecnologo Agrario Dottore Commercialista Geometra Geologo Geologo Iunior Ingegnere Civile e Ambientale Ingegnere Industriale Ingegnere dell'informazione Ingegnere Civile e Ambientale Iunior Ingegnere Industriale Iunior Ingegnere dell'informazione Iunior Perito Agrario Perito Industriale Psicologo Psicologo Iunior Ragioniere e Perito Commerciale Revisore Contabile Tecnologo Alimentare Pianificatore Territoriale Paesaggista Conservatore dei beni architettonici e ambientali Architetto Iunior Pianificatore Iunior Docente di Scuola Materna Docente di Scuola Elementare Docente di Istituti di Istruzione Secondaria di Primo Grado Docente di Istituti di Istruzione Secondaria di Secondo Grado Tecnico Sanitario di Radiologia Medica Inferimere Pediatrico (già Vigilatrice d'infanzia) Assistente Sanitario Consulente Proprietà Industriale Ministero dell'istruzione Università e Ricerca Ministero della Salute Ministero delle Attività Produttive (1) Allegato prima modificato dall'art. 1, d.m. 22 aprile 1993 e, successivamente, sostituito dall'articolo 1 del D.LGS. 8 luglio 2003, n. 277.

20 Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 4 aprile, n. 79) - Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale. Preambolo Il Presidente della Repubblica Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 19 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa a misure dirette a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 2000; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Sentito il Consiglio nazionale forense; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2001; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero; Emana il seguente decreto legislativo: - Articolo 1 Ambito di applicazione 1. L'esercizio permanente in Italia dalla professione di avvocato da parte di cittadini di uno Stato membro dell'unione europea, in possesso del titolo professionale, è disciplinato dai titoli I e III del presente decreto. 2. La prestazione di servizi con carattere di temporaneità da parte di avvocati cittadini degli Stati membri dell'unione europea è disciplinata dalla legge 9 febbraio 1982, n Le disposizioni dei titoli I e III del presente decreto sono applicabili anche ai cittadini di uno degli altri Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo. - Articolo 2 Qualifica professionale 1. Ai fini del presente decreto, i titoli professionali che i cittadini degli Stati membri possono utilizzare per l'esercizio in Italia della professione di avvocato sono i seguenti: Avocat-Advocaat Belgio); Advokat (Danimarca); Rechtsanwalt (Repubblica federale di Germania); Dikegoros (Grecia);

21 - Articolo 3 Definizioni Abogado-Advocat-Avogado-Abokatu (Spagna); Avocat (Francia); Barrister-Solicitor (Irlanda); Avocat (Lussemburgo); Advocaat (Paesi Bassi); Rechtsanwalt (Austria); Advogado (Portogallo); Asianajaja-Advokat (Finlandia); Advokat (Svezia); Advocate-Barrister-Solicitor (Regno Unito). 1. Ai fini del presente decreto si considera: a) Stato membro di origine, lo Stato membro dell'unione europea nel quale il cittadino di uno degli Stati membri ha acquisito il titolo professionale che lo abilita all'esercizio della professione di avvocato in detto Stato; b) titolo professionale di origine, uno dei titoli professionali di cui all'articolo 2, acquisito in uno degli Stati membri prima dell'esercizio in Italia della professione di avvocato; c) titolo di avvocato, il titolo professionale acquisito in Italia, mediante iscrizione nell'albo degli avvocati; d) avvocato stabilito, il cittadino di uno degli Stati membri dell'unione europea che esercita stabilmente in Italia la professione di avvocato con il titolo professionale di origine e che è iscritto nella sezione speciale dell'albo degli avvocati; e) avvocato integrato, il cittadino di uno degli Stati membri dell'unione europea che ha acquisito il diritto di utilizzare in Italia il titolo di avvocato. - Articolo 4 Esercizio delle attività professionali 1. L'avvocato stabilito ha diritto di esercitare la professione di avvocato di cui al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e ulteriormente modificato con legge 23 novembre 1939, n. 1949, e con legge 24 febbraio 1997, n. 27, utilizzando il titolo professionale di origine, alle condizioni e secondo le modalità previste nel presente titolo. 2. L'avvocato integrato ha diritto di esercitare la professione di avvocato alle stesse condizioni e secondo le stesse modalità previste per il professionista che esercita la professione in Italia con il titolo di avvocato. - Articolo 5 Norme applicabili

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