CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato ZACCAGNINI

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato ZACCAGNINI"

Transcript

1 Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato ZACCAGNINI Norme per la tutela dei diritti della partoriente e del neonato e per la promozione del parto fisiologico Presentata l 11 marzo 2016 ONOREVOLI COLLEGHI! La presente proposta di legge mira a promuovere il rispetto dei diritti della partoriente e del neonato durante il parto ospedaliero ed extraospedaliero. Essa nasce dalla recente dichiarazione dell Organizzazione mondiale della sanità (OMS) su «La prevenzione e l eliminazione dell abuso e della mancanza di rispetto delle donne durante l assistenza al parto nelle strutture ospedaliere». Tale dichiarazione evidenzia quali siano i trattamenti che le donne subiscono durante l assistenza al parto e in particolare: «l abuso fisico diretto, la profonda umiliazione e l abuso verbale, procedure mediche coercitive o non acconsentite (inclusa la sterilizzazione), la mancanza di riservatezza, la carenza di un consenso realmente informato, il rifiuto di offrire un adeguata terapia per il dolore, gravi violazioni della privacy, il rifiuto di ricezione nelle strutture ospedaliere, la trascuratezza nell assistenza al parto con complicazioni altrimenti evitabili che mettono in pericolo la vita della donna, la detenzione delle donne e dei loro bambini nelle strutture dopo la nascita connessa all impossibilità di pagare. Inoltre, adolescenti, donne non sposate, donne in condizioni socio-economiche sfavorevoli, donne appartenenti a minoranze etniche, o donne migranti e donne affette da HIV sono particolarmente esposte al rischio di subire trattamenti irrispettosi e abusi». L OMS evidenzia che l abuso e la mancanza di rispetto nell assistenza al parto violano i diritti umani delle donne, quali enunciati nelle dichiarazioni universali. In particolare i maltrattamenti durante il parto violano il diritto costituzionale alla salute delle donne e dei bambini. Si ritiene che nessun obiettivo di salute, sia individuale che pubblica, possa essere raggiunto

2 Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati e realizzato senza riconoscere e tutelare i fondamentali diritti della persona. Per promuovere la salute materno-infantile a livello nazionale dobbiamo anzitutto promuovere il rispetto dei diritti della donna e ritenerla soggetto di cure e non oggetto passivo di trattamenti, troppo frequentemente realizzati senza un reale coinvolgimento della donna stessa nei processi decisionali che riguardano il suo corpo. Il consenso informato è ancora oggi una mera sottoscrizione di moduli e le donne che partoriscono negli ospedali sono costrette a subire prassi assistenziali che ledono la dignità della persona e che risultano essere, inoltre, di dubbia appropriatezza. Un esperienza positiva di parto rafforza la salute psico-fisica della madre e genera benefìci per la salute del bambino, della famiglia e, di conseguenza, di tutta la popolazione. Nel nostro Paese negli ultimi anni si è assistito a una progressiva medicalizzazione dell evento nascita con un incremento del tasso dei tagli cesarei non giustificato sul piano clinico e con effetti potenzialmente dannosi sulla salute a breve e a lungo termine delle madri e dei bambini, come affermato dalla più recente dichiarazione dell OMS sul numero di tagli cesarei. L inchiesta condotta dall allora Ministro della salute Balduzzi, nel 2013, aveva inoltre dimostrato che l alto numero dei tagli cesarei non era basato su criteri di appropriatezza e di effettiva necessità. Nelle conclusioni dell inchiesta si affermava che il taglio cesareo non giustificato ledeva il diritto alla salute della donna e comportava un danno per l erario. Le indagini condotte dall Istituto superiore di sanità (ISS) sui dati della mortalità materna in Italia mostrano percentuali preoccupanti. Da queste indagini e da numerose evidenze scientifiche si evince che il numero dei tagli cesarei è direttamente proporzionato all aumento delle morti materne. I recenti casi di morti materne in Italia hanno scosso profondamente l opinione pubblica. Dobbiamo trarre spunto da questi tragici episodi per una profonda riflessione e per un rimodellamento dell assistenza alla maternità che non può essere basato su provvedimenti di emergenza. Piuttosto, auspichiamo che siano condotte indagini approfondite sui fatti accaduti e che sia avviata una riflessione sistematica e sistemica sull assistenza alla nascita nel nostro Paese, coinvolgendo tutte le istituzioni politiche e di ricerca, comprese la società civile e le famiglie colpite. Ci possono fornire un esempio i recenti accadimenti speculari nel Regno Unito, dove si sono svolte indagini approfondite e sono state formulate proposte di miglioramento provenienti «dal basso» e «dall alto» (Morecambe bay investigation, national maternity report). Alla luce di questo quadro, la presente proposta di legge, al capo I, articolo 1, promuove il rispetto dei diritti fondamentali e della dignità personale della partoriente e del neonato, nonché l appropriatezza degli interventi al fine di ridurre il ricorso al taglio cesareo, al parto vaginale operativo e a tutte le pratiche lesive dell integrità psico-fisica della donna, incluse le umiliazioni verbali. Il capo II è dedicato ai diritti delle donne e al consenso informato, libero e consapevole ai trattamenti medici durante il travaglio e il parto. L articolo 2 individua i diritti delle donne, sancendo che non vengono meno neanche durante il travaglio. In nessun caso la donna può essere privata del godimento dei diritti fondamentali e costituzionali. I successivi articoli individuano le pratiche lesive della dignità e dell integrità della donna e le modalità di risarcimento del danno. È anche introdotta la fattispecie della violenza ostetrica, una tipologia di violenza contro le donne, già classificata da legislazioni di Paesi dell America latina e che consiste nell appropriazione del corpo e del processo riproduttivo delle donne da parte del personale medico attraverso trattamenti disumani e degradanti e la medicalizzazione del processo del travaglio e del parto. Tali abusi producono la perdita di autonomia della donna e della capacità di decidere liberamente del proprio corpo e della propria sessualità con conseguenze sulla qualità della vita.

3 Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati Il capo III individua i diritti del neonato e pone il divieto di donazione del sangue del cordone ombelicale in quanto biologicamente appartenente al neonato. Il capo IV stabilisce i compiti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che, attraverso i rispettivi piani sanitari e sulla base delle risorse umane e finanziarie disponibili, devono fornire un adeguata informazione, tramite le strutture sanitarie presenti nel territorio (consultori familiari), alla partoriente sul parto fisiologico e realizzare modelli assistenziali per il percorso della nascita e per il rafforzamento della tutela della salute e del benessere della madre e del neonato, nel rispetto delle finalità e dei requisiti individuati dalla legge. L articolo 23 sancisce per le aziende sanitarie l obbligo di prevedere un sistema di accountability annuale, dei singoli ospedali e dell azienda nell insieme, accessibile al pubblico, redatto in modo trasparente e comunicato in formato aperto (pubblicazione on line, pagine web dedicate). Inoltre, le aziende sanitarie devono fornire all utenza strumenti telematici e cartacei per la valutazione dell assistenza ricevuta e per la documentazione degli esiti in termini di salute. Le aziende sanitarie devono fornire anche agli operatori sanitari, dipendenti dell azienda, strumenti di valutazione dell assistenza prestata, in particolare quando si tratta di casi difficili, con esiti infausti. Per diminuire i contenziosi legali e il ricorso alla medicina difensiva, le aziende sanitarie devono utilizzare il sistema di open disclosure, caratterizzato dall assoluta trasparenza e comunicazione rispettosa tra le famiglie e gli operatori coinvolti negli eventi avversi. I risultati delle valutazioni dell utenza e del personale sanitario dovranno essere pubblicati annualmente nel sito internet istituzionale dell azienda sanitaria. Le aziende sanitarie devono provvedere a fornire un modello di piano del parto alle donne che intraprendono un percorso di maternità, redatto e aggiornato nel corso della gravidanza con l aiuto di un ostetrica. A tale fine le aziende sanitarie possono incaricare i consultori sanitari già esistenti, valorizzando i loro servizi. La rete consultoriale deve essere rivalutata e potenziata, in particolare per quanto riguarda l offerta di corsi di accompagnamento alla nascita, i cui esiti sono di comprovata efficacia per la salute materno-infantile (come già sancito dal decreto del Ministro della sanità 24 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 131 del 7 giugno 2000, in materia di adozione del progetto obiettivo materno-infantile). Le aziende sanitarie devono altresì promuovere i rapporti con il territorio e con la comunità, in particolare valorizzando il volontariato e le madri peer-to-peer. A tale fine devono essere disposti tavoli multidisciplinari e inclusivi della società civile presso le aziende sanitarie con riunioni a cadenza semestrale. L articolo 25, infine, prevede che il Ministro della salute presenti con cadenza almeno annuale alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della legge.

4 Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati PROPOSTA DI LEGGE CAPO I FINALITÀ ART. 1. (Finalità). 1. La presente legge persegue le seguenti finalità: a) promuovere il rispetto dei diritti fondamentali e della dignità personale della partoriente e del neonato; b) favorire il parto fisiologico, spontaneo, eutocico, normale e naturale nonché promuovere l appropriatezza degli interventi al fine di ridurre il ricorso al taglio cesareo, al parto vaginale operativo e a tutte le pratiche lesive dell integrità psico-fisica della donna, inclusi l episiotomia, la ventosa, il forcipe, la rottura artificiale delle membrane, la manovra di Kristeller, l induzione del travaglio e ogni altra pratica a cui la donna non abbia espressamente consentito; c) promuovere un appropriata assistenza alla nascita assicurando la tutela dei diritti fondamentali della partoriente e del neonato, in quanto presupposti necessari per la salvaguardia della salute materno-neonatale; d) individuare i livelli dell assistenza ospedaliera che devono essere garantiti alla madre e al bambino; e) promuovere un assistenza ostetrica appropriata al parto fisiologico e al puerperio; f) promuovere l informazione sulla libertà di scelta dei luoghi del parto, incluso il parto extraospedaliero, in un domicilio privato o in qualunque altro luogo indicato dalla donna, nonché in case di maternità adiacenti o situate al di fuori dell ospedale.

5 Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati CAPO LIBERTÀ E DIGNITÀ DELLA PARTORIENTE E DEL NEONATO II ART. 2. (Diritti della partoriente e consenso informato, libero e consapevole). 1. La partoriente è titolare dei diritti fondamentali della persona, senza alcuna limitazione nel periodo del travaglio e del parto e, in particolare, dei seguenti diritti: a) ricevere la più ampia informazione sullo stato di salute proprio e del bambino; b) ricevere la più ampia informazione sui luoghi del parto e dell assistenza al parto, al travaglio e al puerperio, inclusi i luoghi extraospedalieri; c) redigere un piano del parto che ha carattere vincolante per la struttura ospedaliera prescelta; d) esprimere un consenso o un dissenso informato, libero e consapevole in ordine ai trattamenti medici e farmacologici. Nessun trattamento medico o farmacologico può comunque essere somministrato senza il consenso espresso e informato della donna; e) ricevere un secondo parere medico prima di essere sottoposta a qualsiasi intervento medico invasivo o chirurgico; f) tutela della propria riservatezza; g) presenza di una o più persone di sua scelta, familiari o no; h) ricevere visite dei familiari o di persone di fiducia nel periodo successivo al parto natale; i) rispetto dei valori e della cultura di appartenenza. 2. Il personale medico ha l obbligo di informare la donna dei diritti di cui essa è titolare ai sensi del comma 1.

6 Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati ART. 3. (Pratiche di assistenza al parto lesive della dignità e dell integrità psico-fisica della partoriente e del neonato). 1. È fatto espresso divieto al personale medico, ostetrico, infermieristico e paramedico di ricorrere, fatti salvi i casi di assoluta e documentata necessità medica, alle seguenti pratiche di assistenza alla nascita: a) episiotomia: taglio chirurgico del perineo e della vagina; b) uso della ventosa o del forcipe: estrazione forzata del neonato dal canale vaginale, di solito associata all episiotomia; c) rottura artificiale delle membrane: rottura del sacco amniotico da parte del medico o dell ostetrica; d) manovra di Kristeller manuale o strumentale: forte spinta sull addome della donna per esercitare una pressione sul fondo uterino e accelerare l uscita del bambino dal canale del parto; e) manovra di Valsalva: dare ordini alla donna su come e quando spingere durante il travaglio e il parto; f) induzione farmacologica del travaglio: somministrazione di farmaci per innescare o aumentare le contrazioni uterine; g) ogni altra pratica lesiva dell integrità psico-fisica della donna. 2. È fatto obbligo al personale medico e ostetrico di riportare correttamente nella cartella clinica della partoriente tutte le manovre e le pratiche realizzate sulla donna e sul neonato, inclusi il tempo del clampaggio e il taglio del cordone ombelicale, e le relative indicazioni cliniche. 3. Anche in casi di necessità e di urgenza il dissenso espresso della donna a qualsiasi trattamento deve essere rispettato. ART. 4. (Taglio cesareo). 1. Il taglio cesareo è un intervento chirurgico invasivo e pericoloso per la

7 Atti Parlamentari 7 Camera dei Deputati salute della donna e del neonato e deve essere effettuato solo qualora ricorrano comprovati motivi di necessità clinica e previo espresso consenso informato, libero e consapevole della partoriente. 2. Le donne che hanno subìto il taglio cesareo hanno diritto a un adeguata assistenza nel periodo post-operatorio. L abbandono e la trascuratezza dell assistenza sono puniti con una multa pari ad euro a prescindere dal fatto che si siano verificate conseguenze dannose, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno in caso di lesioni personali. 3. Al fine di ridurre il numero di tagli cesarei deve essere garantita alla donna la possibilità di un parto vaginale non operativo anche in presenza di un pregresso taglio cesareo. A tale fine le strutture ospedaliere devono dotarsi di protocolli per l assistenza al parto spontaneo dopo taglio cesareo. 4. È fatto obbligo al personale medico di informare la donna circa la possibilità di affrontare in piena sicurezza un travaglio e un parto spontaneo anche in caso di pregresso taglio cesareo. 5. La donna che fa richiesta di taglio cesareo senza indicazioni mediche ha diritto a ricevere informazioni dettagliate sulla procedura chirurgica e sui rischi e benefìci di breve e lungo periodo per la salute propria e del bambino e la sua richiesta deve essere considerata senza pregiudizi. La decisione deve essere presa in accordo con il personale che ha fornito le informazioni. Le motivazioni della donna devono essere riportate nella cartella clinica. La donna ha il diritto di recedere dalla propria decisione prima dell inizio dell intervento chirurgico per il taglio cesareo. ART. 5. (Divieto di accelerare o rallentare il processo del parto e del travaglio). 1. L induzione al travaglio deve essere effettuata solo in base a specifiche indicazioni mediche.

8 Atti Parlamentari 8 Camera dei Deputati 2. È vietato il ricorso alla rottura artificiale delle membrane e all induzione farmacologica del travaglio quali pratiche di uso normale. 3. La donna ha il diritto di esprimere un consenso o un dissenso informato, libero e consapevole alla rottura artificiale delle membrane e all induzione farmacologica del travaglio. ART. 6. (Rispetto della dignità della donna). 1. La partoriente deve essere trattata con rispetto e dignità e ha diritto a un esperienza positiva del parto e della nascita e a mantenere la propria integrità psico-fisica. 2. È fatto divieto di rivolgere espressioni umilianti o degradanti alla donna durante il travaglio, in quanto lesive della sua dignità personale e pericolose per il parto. 3. È fatto divieto al personale sanitario, medico e paramedico di esprimere commenti o apprezzamenti sconvenienti sul corpo della donna. 4. La donna ha il diritto di rifiutare la rasatura del pube e il clistere prima del parto in quanto trattamenti degradanti e privi di giustificazione medica. 5. È vietato somministrare farmaci se non per casi specifici, previo consenso informato della donna. 6. È vietato il monitoraggio elettronico fetale prolungato se non per casi specifici. 7. È vietato costringere la donna alla posizione supina durante il travaglio e il parto. 8. La donna ha diritto di camminare durante il travaglio e di scegliere liberamente la posizione per lei più adatta al parto. Ha inoltre il diritto di mangiare e di bere durante il travaglio. ART. 7. (Cartella clinica della partoriente). 1. La cartella clinica della partoriente deve essere compilata con diligenza e

9 Atti Parlamentari 9 Camera dei Deputati correttezza. La partoriente ha diritto di ricevere una copia conforme all originale della cartella clinica al momento delle dimissioni. La partoriente ha altresì diritto di consultare e di estrarre copia della cartella clinica propria e del bambino durante tutto il periodo di degenza. La limitazione o l ostacolo al diritto di accesso alla cartella clinica della partoriente sono puniti con una multa pari a euro 1.000, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni. ART. 8. (Parto fisiologico). 1. Si definisce parto fisiologico la modalità spontanea di evoluzione dei tempi e dei ritmi della nascita, senza interventi esterni che possano modificare, rallentare o accelerare il processo del parto. 2. Nel rispetto delle indicazioni dell Organizzazione mondiale della sanità (OMS), le modalità assistenziali del parto fisiologico devono garantire: a) il pieno rispetto delle esigenze biologiche e fisiologiche della donna e del nascituro; b) la promozione delle tecniche e dei metodi non farmacologici e farmacologici per la gestione del dolore durante il travaglio e il parto e nel periodo successivo al parto; c) un ambiente confortevole e rispettoso dell intimità; d) la possibilità della presenza del medico, dell ostetrica e di una persona di fiducia; e) la promozione dell allattamento al seno immediatamente dopo la nascita e nei primi mesi di vita del bambino, secondo le indicazioni dell OMS e del Fondo delle Nazioni Unite per l infanzia. 3. Durante la permanenza della donna nella sala parto e nel corso del periodo di degenza la madre e il bambino devono avere la possibilità di restare vicini e deve,

10 Atti Parlamentari 10 Camera dei Deputati inoltre, essere consentita la permanenza del padre o di un altra persona indicata dalla donna. ART. 9. (Luoghi per il parto fisiologico). 1. Per garantire alla donna il diritto a vivere l evento del travaglio, del parto e della nascita in un contesto umanizzato e sicuro, il parto fisiologico può svolgersi: a) in strutture sanitarie pubbliche o private accreditate o autorizzate; b) in case di maternità extraospedaliere o intra-ospedaliere; c) presso il domicilio della donna o presso un luogo da lei indicato. 2. Per il parto a domicilio o extraospedaliero le regioni disciplinano le modalità e le entità dei rimborsi in base al calcolo effettivo e trasparente dell assistenza alla maternità presso altre strutture erogata dal Servizio sanitario nazionale (SSN). ART. 10. (Servizio di trasporto materno e neonatale). 1. In casi di particolare gravità, segnalati al pronto soccorso, il trasporto materno e neonatale assistito deve essere effettuato da personale con competenze specifiche, mediante il servizio di trasporto d emergenza, e deve afferire a strutture assistenziali di II o di III livello, utilizzando un unità mobile attrezzata per le cure intensive da prestare in corso di trasferimento. 2. Le case di maternità, le ostetriche libere professioniste e gli ospedali devono dotarsi di protocolli condivisi e costantemente aggiornati per il tempestivo trasferimento e ricovero della madre e del bambino nelle strutture assistenziali di II o di III livello.

11 Atti Parlamentari 11 Camera dei Deputati ART. 11. (Livelli essenziali delle prestazioni assistenziali). 1. L erogazione delle prestazioni relative al parto è garantita dal SSN e costituisce componente strutturale dei livelli essenziali di assistenza sanitaria. ART. 12. (Divieto di prestazioni intramoenia per l assistenza al parto fisiologico o mediante taglio cesareo). 1. È vietato applicare il regime di intramoenia con prestazioni a pagamento per l assistenza al parto fisiologico o mediante taglio cesareo. Qualsiasi contratto stipulato in violazione del presente comma è nullo e comporta di diritto la restituzione delle somme eventualmente versate nonché il risarcimento del danno. 2. L assistenza al parto e alla nascita è garantita dal SSN senza alcun onere economico a carico della donna. ART. 13. (Risarcimento del danno in sede civile). 1. Il medico o l ostetrica e la struttura sanitaria sono tenuti a risarcire in solido il danno biologico, morale ed esistenziale cagionato alla donna e alla sua famiglia come conseguenza di un assistenza durante il travaglio e il parto inappropriata, negligente, imprudente, imperita e lesiva dei diritti fondamentali. 2. Per le lesioni all integrità psico-fisica si applicano le tabelle del danno biologico in uso presso il tribunale di Milano aumentate del 50 per cento quando il danno è cagionato durante l assistenza al parto.

12 Atti Parlamentari 12 Camera dei Deputati 3. L ammontare del danno biologico per i danni cagionati all utero della donna è determinato in misura non inferiore a euro L ammontare del danno biologico per la perdita o per l asportazione dell utero in età fertile è determinato in misura non inferiore a euro In caso di condanna degli operatori e della struttura sanitaria per lesioni gravi o decesso della madre, del nascituro o del neonato, il giudice condanna altresì la struttura sanitaria a pubblicare la notizia a proprie spese su almeno due quotidiani a diffusione nazionale. 6. L ammontare del danno biologico per i danni agli organi genitali, interni o esterni, della donna, dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia del personale sanitario ovvero a inappropriatezza degli interventi non può essere inferiore a euro , fatto salvo il maggior danno. 7. L ammontare del danno biologico per i danni cagionati alla zona anale e perianale del corpo della donna dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia del personale sanitario ovvero a inappropriatezza degli interventi non può essere inferiore a euro , fatto salvo il maggior danno. 8. L organo giudicante è tenuto a comunicare all Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri e al Collegio delle ostetriche di appartenenza la sentenza di condanna per lesioni gravi o per decesso della madre, del nascituro o del neonato affinché sia avviato d ufficio il procedimento disciplinare. 9. Fatto salvo il risarcimento del danno biologico in caso di lesioni derivanti da responsabilità professionale del medico o dell ostetrica, la violazione dei diritti fondamentali della donna, del neonato o del padre del bambino comporta sempre il risarcimento del danno morale, da valutare in via equitativa sulla base delle circostanze del caso concreto anche in assenza di un danno biologico. 10. L ammontare del danno non patrimoniale riconosciuto ai componenti del nucleo familiare, unito da vincolo matri-

13 Atti Parlamentari 13 Camera dei Deputati moniale o no, è determinato in misura non inferiore a euro L azione risarcitoria in sede civile si prescrive in dieci anni tenuto conto della natura contrattuale del rapporto con il medico, con l ostetrica e con la struttura sanitaria. 12. L onere probatorio in ordine alla corretta e appropriata assistenza medica durante il travaglio e il parto è posto a carico del medico, dell ostetrica e della struttura sanitaria. ART. 14. (Atti di violenza ostetrica). 1. Costituiscono atti di violenza ostetrica le azioni o le omissioni realizzate dal medico, dall ostetrica o dal personale paramedico volte a espropriare la donna della sua autonomia e della sua dignità durante il parto. 2. In particolare sono atti di violenza ostetrica: a) negare un assistenza appropriata in caso di emergenze ostetriche; b) obbligare la donna a partorire in posizione supina con le gambe sollevate; c) ostacolare o impedire il contatto precoce del neonato con la madre senza giustificazione medica; d) ostacolare o impedire il processo fisiologico del parto mediante l uso di tecniche di accelerazione del parto senza il consenso espresso, libero, informato e consapevole della donna; e) praticare il taglio cesareo in assenza di indicazioni mediche e senza il consenso espresso, libero, informato e consapevole della donna; f) esporre il corpo della donna violando la sua dignità personale. 3. I responsabili di atti di violenza ostetrica sono puniti con la reclusione da due a quattro anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

14 Atti Parlamentari 14 Camera dei Deputati CAPO III DIRITTI E DIGNITÀ DEL NEONATO ART. 15. (Diritti del neonato). 1. Il neonato è una persona e deve essere trattato con rispetto e dignità. 2. Il neonato ha il diritto alla nascita fisiologica. 3. Il neonato ha il diritto di restare con la madre ogni volta che le condizioni di entrambi lo consentono; nessun processo di osservazione della salute del neonato può giustificare la sua separazione dalla madre. 4. Il neonato ha il diritto al contatto immediato con la madre e all allattamento al seno subito dopo la nascita. 5. Nel rispetto delle raccomandazioni dell OMS, il neonato ha diritto a ricevere il sangue della placenta e del cordone ombelicale in quanto appartenenti al neonato stesso. 6. È vietato recidere il cordone ombelicale prima che abbia cessato di pulsare e in ogni caso prima di tre minuti dalla nascita. Il taglio del cordone ombelicale può essere ulteriormente ritardato o evitato su richiesta espressa della madre. 7. Le procedure di rianimazione possono essere effettuate con il cordone ombelicale intatto ove ne ricorrano le condizioni mediche. ART. 16. (Nascita lotus). 1. I genitori che ne fanno richiesta hanno diritto alla nascita lotus che consiste nella non recisione del cordone ombelicale. Le strutture ospedaliere devono dotarsi di protocolli per garantire la nascita lotus. ART. 17. (Divieto di donazione del sangue del cordone ombelicale). 1. È vietato donare il sangue del cordone ombelicale prima che il sangue sia

15 Atti Parlamentari 15 Camera dei Deputati stato trasfuso nel neonato. Previo consenso dei genitori e per finalità solidaristiche può essere donato l eventuale residuo del sangue contenuto nel cordone ombelicale e nella placenta. ART. 18. (Allattamento al seno). 1. È riconosciuto il diritto del neonato all allattamento al seno. 2. Il personale sanitario è tenuto a promuovere l allattamento al seno anche in sala parto. In caso di rifiuto dell allattamento al seno da parte della madre, il personale sanitario è tenuto a riportare la decisione motivata della madre nella cartella clinica neonatale di cui all articolo 20 e ad aiutare la madre a provvedere al nutrimento del bambino in modalità sostitutiva. 3. Nessuna somministrazione di latte artificiale al neonato può essere effettuata senza informare preventivamente i genitori. ART. 19. (Nascita tramite taglio cesareo). 1. La nascita tramite taglio cesareo è consentita solo in caso di emergenza. ART. 20. (Cartella clinica neonatale). 1. Per ogni nato vivo è compilata una cartella clinica personale, anche ai fini della predisposizione della scheda di dimissione ospedaliera e del certificato di assistenza al parto, contenente, oltre ai dati previsti dalle disposizioni vigenti in materia, le informazioni relative alla gravidanza, al parto, all andamento neonatale, ai tempi del clampaggio del cordone ombelicale e all avvio dell allattamento al seno. 2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il

16 Atti Parlamentari 16 Camera dei Deputati Ministro della salute provvede, con proprio decreto, all adozione di linee guida generali per la compilazione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, della cartella clinica neonatale di cui al comma 1. ART. 21. (Controlli post-natali). 1. Tutti i neonati, in attesa che si completino i processi fisiologici di adattamento post-natale, sono sottoposti ai comuni controlli dei parametri vitali durante l osservazione transizionale senza essere allontanati dalla madre. 2. Qualora il neonato necessiti di cure speciali che determinano il temporaneo distacco dalla madre, è assicurata, per quanto possibile, la permanenza della stessa in spazi contigui e adeguati, anche in caso di degenza in terapia intensiva neonatale. 3. Per tutto il periodo di ospedalizzazione del neonato ai sensi del comma 2, la madre, o un altro familiare in sua vece, usufruisce dei servizi di pernottamento e di vitto con oneri a carico dell azienda sanitaria. CAPO IV COMPITI DELLE REGIONI, DELLE PRO- VINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO E DELLE AZIENDE SANITARIE ART. 22. (Compiti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano). 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso i rispettivi piani sanitari e sulla base delle risorse umane e finanziarie disponibili, garantiscono, per quanto di loro competenza: a) la promozione delle tecniche e dei metodi non farmacologici e farmacologici

17 Atti Parlamentari 17 Camera dei Deputati per la gestione del dolore durante il travaglio e il parto e nel periodo successivo al parto; b) un adeguata informazione, attraverso le strutture sanitarie presenti nel territorio, in particolare i consultori familiari, alle partorienti e alla loro famiglia sul parto fisiologico; c) la realizzazione di modelli organizzativi assistenziali per il percorso della nascita e per il rafforzamento della tutela della salute e del benessere della madre e del neonato, nel rispetto delle finalità individuate dalla presente legge; d) la predisposizione della cartella clinica della partoriente e della cartella clinica neonatale digitali, consentendo l accesso a tali cartelle al personale sanitario e alla donna su loro richiesta. ART. 23. (Compiti delle aziende sanitarie). 1. Le aziende sanitarie predispongono modelli organizzativi, comprensivi dell adeguata dotazione di personale e di materiali, atti a garantire: a) un sistema di informazione sui servizi erogati relativi al parto, rivolto al pubblico e redatto in modo trasparente e facilmente accessibile tramite pubblicazione nel sito internet istituzionale; b) sistemi di valutazione, cartacei, telematici o verbali, da parte dell utenza circa la qualità dell assistenza al parto ricevuta, con indicazione degli esiti in termini di salute e di benessere percepiti; c) sistemi di valutazione, cartacei, telematici o verbali, sugli operatori sanitari dipendenti dell azienda e sull assistenza al parto prestata, in particolare quando si tratta di casi complessi o con esiti infausti; d) pubblicazione di report annuali redatti in modalità divulgativa sulle prestazioni erogate e sui relativi esiti di salute percepiti, valutati dagli utenti e dagli operatori sanitari che hanno fornito l assi-

18 Atti Parlamentari 18 Camera dei Deputati stenza al parto, sui costi sostenuti e rimborsati dal SSN, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano; e) modelli di comunicazione trasparente e rispettosa nei confronti delle famiglie e degli operatori sanitari coinvolti in eventi infausti relativi al parto; f) rafforzamento dei consultori familiari per l erogazione di corsi di accompagnamento alla nascita e per l assistenza nella redazione del piano del parto per le donne in stato di gravidanza; g) corsi di formazione e di aggiornamento continuo per il personale medico e ostetrico volti a far acquisire competenze sulla fisiologia del parto e sulla cura rispettosa della madre e del bambino; h) promozione e sviluppo dei rapporti con il territorio e con la comunità, valorizzando il volontariato e le madri o i padri peer-to-peer attraverso l istituzione di tavoli multidisciplinari e inclusivi della società civile da realizzare presso le aziende sanitarie con riunioni a cadenza almeno semestrale. ART. 24. (Autorità nazionale per la garanzia dei diritti della donna e del bambino nel parto e nella nascita). 1. È istituita l Autorità nazionale per la garanzia dei diritti della donna e del bambino nel parto e nella nascita e per la prevenzione e l eliminazione di ogni forma di abuso e discriminazione delle donne e dei bambini nell assistenza alla nascita, di seguito denominata «Autorità». 2. L Autorità ha sede a Roma e svolge i seguenti compiti: a) monitoraggio sull attuazione della presente legge; b) prevenzione dell abuso e della mancanza di rispetto delle donne e dei bambini nell evento nascita, tramite organizzazione di corsi di formazione, pubblicazione di report e ogni altra attività idonea a diffondere la cultura del rispetto dei diritti umani nella nascita;

19 Atti Parlamentari 19 Camera dei Deputati c) irrogazione di sanzioni pecuniarie in caso di accertata violazione dei diritti delle donne e dei bambini nel parto e nella nascita; d) funzioni di ispezione e di controllo delle strutture sanitarie; e) relazione annuale alle Camere sullo stato di avanzamento del rispetto dei diritti delle donne e dei bambini nel parto e nella nascita; f) legittimazione attiva e passiva nei procedimenti giudiziari aventi ad oggetto la violazione dei diritti delle donne e dei bambini nel parto e nella nascita; g) funzioni di prevenzione e di deflazione del contenzioso tramite l adozione di pareri vincolanti in sede di mediazione stragiudiziale delle controversie relative al parto e alla nascita. 3. Agli oneri derivanti dall attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale , nell ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze per l anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al medesimo Ministero. 4. Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ART. 25. (Relazione alle Camere). 1. Il Ministro della salute presenta con cadenza annuale alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

20 2,00 *17PDL * *17PDL *

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. Disposizioni in materia di ospedalizzazione domiciliare per i malati terminali N. 2739

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. Disposizioni in materia di ospedalizzazione domiciliare per i malati terminali N. 2739 Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2739 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato CARLUCCI Disposizioni in materia di ospedalizzazione domiciliare per i malati terminali Presentata

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato SBROLLINI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato SBROLLINI Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 5106 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato SBROLLINI Istituzione del Servizio sanitario veterinario convenzionato e norme per favorire

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 3215 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI ANTONINO FOTI, ANGELI, BARBIERI, CALABRIA, CATONE, CRISTALDI, DE LUCA, DI BIAGIO, DI CATERINA,

Dettagli

CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE LAVORATORI DI POSTE ITALIANE. CRALPoste CODICE DI COMPORTAMENTO

CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE LAVORATORI DI POSTE ITALIANE. CRALPoste CODICE DI COMPORTAMENTO CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE LAVORATORI DI POSTE ITALIANE CRALPoste CODICE DI COMPORTAMENTO Roma, 31 Marzo 2005 INDICE Premessa pag. 3 Destinatari ed Ambito di applicazione pag. 4 Principi generali pag.

Dettagli

DELIBERAZIONE N. 33/32. Istituzione della rete di cure palliative della d

DELIBERAZIONE N. 33/32. Istituzione della rete di cure palliative della d 32 Oggetto: Istituzione della rete di cure palliative della d Regione Sardegna. L Assessore dell'igiene e Sanità e dell'assistenza Sociale ricorda che la legge 15 marzo 2010, n. 38, tutela il diritto del

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1020 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI ZANOTTI, ASTORE, BAFILE, BOATO, BUCCHINO, BURTONE, CANCRINI, CARBONELLA, CHIAROMONTE, CODURELLI,

Dettagli

proposta di legge n. 7

proposta di legge n. 7 REGIONE MARCHE 1 ASSEMBLEA LEGISLATIVA proposta di legge n. 7 a iniziativa dei Consiglieri Bugaro, Foschi, Romagnoli, Acquaroli, Zinni, D Anna, Natali, Massi, Ciriaci, Carloni, Marinelli presentata in

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE COMINARDI, LOMBARDI, DI BATTISTA, TRIPIEDI, CIPRINI, CHIMIENTI, BALDASSARRE, BARONI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE COMINARDI, LOMBARDI, DI BATTISTA, TRIPIEDI, CIPRINI, CHIMIENTI, BALDASSARRE, BARONI Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2832 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI COMINARDI, LOMBARDI, DI BATTISTA, TRIPIEDI, CIPRINI, CHIMIENTI, BALDASSARRE, BARONI Modifiche

Dettagli

COMUNE DI COGGIOLA VIA GARIBALDI, 24 13863 COGGIOLA REGOLAMENTO DI GESTIONE DELLA CASA SOGGIORNO ANZIANI DI COGGIOLA

COMUNE DI COGGIOLA VIA GARIBALDI, 24 13863 COGGIOLA REGOLAMENTO DI GESTIONE DELLA CASA SOGGIORNO ANZIANI DI COGGIOLA COMUNE DI COGGIOLA REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI BIELLA VIA GARIBALDI, 24 13863 COGGIOLA REGOLAMENTO DI GESTIONE DELLA CASA SOGGIORNO ANZIANI DI COGGIOLA FINALITA DEL SERVIZIO Articolo 1 Il Comune di Coggiola

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE PALAGIANO, DONADI, MURA, DI PIETRO, DI GIUSEPPE, EVANGELISTI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE PALAGIANO, DONADI, MURA, DI PIETRO, DI GIUSEPPE, EVANGELISTI Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2058 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI PALAGIANO, DONADI, MURA, DI PIETRO, DI GIUSEPPE, EVANGELISTI Disposizioni per consentire

Dettagli

COMUNE DI ANZANO DI PUGLIA

COMUNE DI ANZANO DI PUGLIA COMUNE DI ANZANO DI PUGLIA Provincia di Foggia REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 04.06.2015

Dettagli

La Convenzione sui diritti dell infanzia

La Convenzione sui diritti dell infanzia NOME... COGNOME... CLASSE... DATA... La Convenzione sui diritti dell infanzia La Convenzione sui diritti dell infanzia è stata approvata dall Assemblea generale delle Nazioni unite (ONU) il 20 novembre

Dettagli

Regolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008

Regolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008 Regolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008 1 Oggetto - 1 Il Regolamento disciplina: a) la proposizione e la gestione dei reclami presentati all ISVAP dalle persone fisiche e giuridiche dalle associazioni

Dettagli

Parto Naturale o Taglio Cesareo? Quando e perchè

Parto Naturale o Taglio Cesareo? Quando e perchè Parto Naturale o Taglio Cesareo? Quando e perchè Secondo l Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) il parto naturale è quello che inizia spontaneamente e che si mantiene tale, senza segni di disfunzione,

Dettagli

Protocollo d intesa tra Autorità garante per l'infanzia e l adolescenza e Consiglio nazionale dell Ordine degli Assistenti sociali (CNOAS)

Protocollo d intesa tra Autorità garante per l'infanzia e l adolescenza e Consiglio nazionale dell Ordine degli Assistenti sociali (CNOAS) Protocollo d intesa tra Autorità garante per l'infanzia e l adolescenza e Consiglio nazionale dell Ordine degli Assistenti sociali (CNOAS) L'AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L ADOLESCENZA E IL CONSIGLIO

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato MIGLIOLI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato MIGLIOLI Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 3491 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato MIGLIOLI Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 1372 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa della senatrice TOIA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2002 (*) Modifica dell articolo 156 del codice civile, e norme

Dettagli

Legge 8 ottobre 2010, n. 170

Legge 8 ottobre 2010, n. 170 Legge 8 ottobre 2010, n. 170 Legge 8 ottobre 2010, n. 170 (in G.U. n. 244 del 18 ottobre 2010) Nuove norme in materia di disturbi specifici d apprendimento in ambito scolastico Art. 1. (Riconoscimento

Dettagli

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1.

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1. DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro dell università e della ricerca (MUSSI) di concerto col Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione (NICOLAIS) e col Ministro dell economia

Dettagli

Procedura generale sanitaria Segnalazione degli eventi sentinella

Procedura generale sanitaria Segnalazione degli eventi sentinella Pagina di 1/5 ORIGINALE N CONSEGNATO A 1. Scopo...2 2. Campo di applicazione...2 3. Diagramma di flusso...2 4. Responsabilità...2 5. Descrizione delle attività...2 5.1. Definizione di Evento Sentinella...2

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA N. 1380 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori DE POLI, BUTTIGLIONE, CICCANTI e TREMATERRA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L 8 MARZO 2007 Istituzione del Garante nazionale

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 3470 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI CASTIELLO, BIASOTTI, CARLUCCI, CASSINELLI, CATANOSO GE- NOESE, CATONE, CAZZOLA, COLUCCI,

Dettagli

l Allegato II Sala Cesari Casa del Donatore Bologna, sabato 16 gennaio 2016

l Allegato II Sala Cesari Casa del Donatore Bologna, sabato 16 gennaio 2016 Decreto Ministero della Salute 2.11.2015 pubblicato su GURI SG n.300 del 28.12.2015 "Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti" Coordinatore del Comitato

Dettagli

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A X I I I L E G I S L A T U R A N. 207 D I S E G N O D I L E G G E d iniziativa dei senatori SALVATO e CARCARINO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996 Norme

Dettagli

OGGETTO: Istanza di interpello - IRPEF detrazione - spese sanitarie conservazione cellule staminali - art 15 - DPR 22 dicembre 1986, n.

OGGETTO: Istanza di interpello - IRPEF detrazione - spese sanitarie conservazione cellule staminali - art 15 - DPR 22 dicembre 1986, n. RISOLUZIONE N. 155/E Roma, 12 giugno 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello - IRPEF detrazione - spese sanitarie conservazione cellule staminali - art 15 - DPR 22

Dettagli

Art. 1 (Finalità) Art. 2 (Funzioni della Regione)

Art. 1 (Finalità) Art. 2 (Funzioni della Regione) LEGGE REGIONE MARCHE 11 NOVEMBRE 2008, N. 32 Art. 1 (Finalità) Art. 2 (Funzioni della Regione) Art. 3 (Istituzione del Forum permanente) Art. 4 (Iniziative di prevenzione) Art. 5 (Informazione) Art. 6

Dettagli

Allegato: Contratto di fornitura di servizi

Allegato: Contratto di fornitura di servizi All. n. 2. Allegato: Contratto di fornitura di servizi Premesso che: - Commerfin S.C.P.A., con sede legale in Roma, Via Nazionale, 60 (la Società o Commerfin ), iscrizione al Registro delle Imprese di

Dettagli

Legge accesso disabili agli strumenti informatici

Legge accesso disabili agli strumenti informatici Legge accesso disabili agli strumenti informatici da Newsletter Giuridica: Numero 81-26 gennaio 2004 Pubblicata sulla Gazzetta la Legge in materia di accesso dei disabili agli strumenti informatici, approvata

Dettagli

COMUNE DI RIPOSTO Provincia di Catania. Regolamento per l affidamento familiare dei minori

COMUNE DI RIPOSTO Provincia di Catania. Regolamento per l affidamento familiare dei minori COMUNE DI RIPOSTO Provincia di Catania Regolamento per l affidamento familiare dei minori Adottato con deliberazione consiliare n 41 del 16/03/2000 COMUNE DI RIPOSTO Provincia di Catania Regolamento per

Dettagli

Legge Regionale 23 Novembre 2006, n. 20. Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza. (BUR N. 34 del 9 dicembre 2006)

Legge Regionale 23 Novembre 2006, n. 20. Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza. (BUR N. 34 del 9 dicembre 2006) Legge Regionale 23 Novembre 2006, n. 20. Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza. (BUR N. 34 del 9 dicembre 2006) Art.1 (Oggetto e finalità) 1. La Regione con la presente legge, in armonia

Dettagli

STATUTO DELL AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MEYER INDICE SEZIONE

STATUTO DELL AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MEYER INDICE SEZIONE STATUTO DELL AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MEYER INDICE SEZIONE Titolo 3 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DELLA RETE PEDIATRICA REGIONALE Art. 20 - Art. 21 - Art. 22 - Art. 23 - Art. 24 - Art. 25 - Verso

Dettagli

COMUNE DI PALMARIGGI Provincia di Lecce REGOLAMENTO COMUNALE PER L ADOZIONE DI CANI RANDAGI RITROVATI SUL TERRITORIO COMUNALE

COMUNE DI PALMARIGGI Provincia di Lecce REGOLAMENTO COMUNALE PER L ADOZIONE DI CANI RANDAGI RITROVATI SUL TERRITORIO COMUNALE COMUNE DI PALMARIGGI Provincia di Lecce REGOLAMENTO COMUNALE PER L ADOZIONE DI CANI RANDAGI RITROVATI SUL TERRITORIO COMUNALE Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29.12.2015 1 INDICE

Dettagli

CONVENZIONE SUI SERVIZI SANITARI SUL LAVORO 1

CONVENZIONE SUI SERVIZI SANITARI SUL LAVORO 1 Convenzione 161 CONVENZIONE SUI SERVIZI SANITARI SUL LAVORO 1 La Conferenza generale dell Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell Ufficio Internazionale

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CITTADINANZA ATTIVA

REGOLAMENTO PER LA CITTADINANZA ATTIVA COMUNE di CADELBOSCO di SOPRA!" #$!% REGOLAMENTO PER LA CITTADINANZA ATTIVA APPROVATO con Deliberazione C.C. n. 60 del 05/11/2015 ART. 1. - PRINCIPI E FINALITA' 1. Il Comune di Cadelbosco di Sopra (di

Dettagli

Quotidiano. www.ecostampa.it. Economia e Lavoro - Zeroviolenzadonne.it

Quotidiano. www.ecostampa.it. Economia e Lavoro - Zeroviolenzadonne.it Economia e Lavoro - Zeroviolenzadonne.it Economia e Lavoro - Zeroviolenzadonne.it Politica,Identità di Genere - Zeroviolenzadonne.it Politica,Identità di Genere - Zeroviolenzadonne.it Politica,Identità

Dettagli

IL CONSULTORIO dalle donne...per le donne

IL CONSULTORIO dalle donne...per le donne IL CONSULTORIO dalle donne...per le donne Tratto da il Corriere della Sera -66 ottobre 2008 Che compresero, attraverso la sofferenza di molte di loro, che il benessere delle donne poteva venire solo dalla

Dettagli

HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE www.health-management.it

HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE www.health-management.it 1 OGGETTO LAVORO NOTTURNO ED ETÀ ANAGRAFICA QUESITO (posto in data 26 luglio 2012) Sono un dirigente medico in servizio presso un Azienda Ospedaliera. Desidero essere informata se dopo il compimento del

Dettagli

REGOLAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI

REGOLAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI REGOLAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI Definizione del Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani Il Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani è costituito dal complesso di prestazioni

Dettagli

MODELLO ORGANIZZATIVO REGIONALE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO.

MODELLO ORGANIZZATIVO REGIONALE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO. ALLEGATO A MODELLO ORGANIZZATIVO REGIONALE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO. il sistema organizzativo che governa le modalità di erogazione delle cure non è ancora rivolto al controllo in modo sistemico

Dettagli

Regolamento per la collaborazione tra il Comune di Crespellano e i singoli volontari per lo svolgimento di attivita solidaristiche promosse dal Comune

Regolamento per la collaborazione tra il Comune di Crespellano e i singoli volontari per lo svolgimento di attivita solidaristiche promosse dal Comune Allegato n.1 alla delibera di Consiglio Comunale n.78 del 27/07/2000 Regolamento per la collaborazione tra il Comune di Crespellano e i singoli volontari per lo svolgimento di attivita solidaristiche promosse

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE RIZZETTO, PRODANI, CURRÒ, ROSTELLATO, TURCO, PINNA, MUCCI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE RIZZETTO, PRODANI, CURRÒ, ROSTELLATO, TURCO, PINNA, MUCCI Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2393 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI RIZZETTO, PRODANI, CURRÒ, ROSTELLATO, TURCO, PINNA, MUCCI Disposizioni concernenti l obbligo

Dettagli

Deliberazione legislativa n. 87/2014 2. Art. 1 Finalità

Deliberazione legislativa n. 87/2014 2. Art. 1 Finalità Deliberazione legislativa n. 87/2014 2 Art. 1 Finalità 1. La Regione Emilia-Romagna riconosce e promuove, nell ambito delle politiche del welfare, la cura familiare e la solidarietà come beni sociali,

Dettagli

ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO

ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO Schema di disegno di legge recante: Delega al Governo per l emanazione di un testo unico per il riassetto normativo e la riforma della salute e sicurezza sul lavoro bozza aggiornata al 30 dicembre 2006

Dettagli

Linee guida per il Volontariato Civico del Comune di Monza

Linee guida per il Volontariato Civico del Comune di Monza Settore Servizi Sociali, Politiche Giovanili, Partecipazione, Pari Opportunità Linee guida per il Volontariato Civico del Comune di Monza Art 1. Oggetto e finalità Il Comune di Monza intende promuovere

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. Disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti N. 1593 COTA, SIMONETTI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. Disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti N. 1593 COTA, SIMONETTI Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1593 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI COTA, SIMONETTI Disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti Presentata il 31 luglio

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato LIVIA TURCO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato LIVIA TURCO Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 3047 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato LIVIA TURCO Norme per la promozione della partecipazione dei giovani immigrati al servizio

Dettagli

VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; VISTA la legge 17 dicembre 2010, n. 227, recante disposizioni concernenti la definizione

Dettagli

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1998, n. 22 Diritti della partoriente, del nuovo nato e del bambino spedalizzato. (B.U.R. 4 agosto 1998, n.

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1998, n. 22 Diritti della partoriente, del nuovo nato e del bambino spedalizzato. (B.U.R. 4 agosto 1998, n. LEGGE REGIONALE 27 luglio 1998, n. 22 Diritti della partoriente, del nuovo nato e del bambino spedalizzato. (B.U.R. 4 agosto 1998, n. 66) Art. 1 (Finalità) 1. La Regione favorisce il benessere psicofisico

Dettagli

DELIBERAZIONE N. 5/31 DEL 11.2.2014. Istituzione della rete per la terapia del dolore della Regione Sardegna.

DELIBERAZIONE N. 5/31 DEL 11.2.2014. Istituzione della rete per la terapia del dolore della Regione Sardegna. Oggetto: Istituzione della rete per la terapia del dolore della Regione Sardegna. L Assessore dell'igiene e Sanità e dell'assistenza Sociale ricorda che la legge 15 marzo 2010, n. 38, tutela il diritto

Dettagli

I diritti del bambino

I diritti del bambino I diritti del bambino I diritti del bambino Principi fondamentali dei diritti dell'infanzia Sono quattro i principi fondamentali della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza: a) Non discriminazione

Dettagli

RIPOSI E PERMESSI PER LAVORATORI PORTATORI DI HANDICAP E PER FAMILIARI CHE ASSISTONO PORTATORI DI HANDICAP LAVORATORE PORTATORE DI HANDICAP

RIPOSI E PERMESSI PER LAVORATORI PORTATORI DI HANDICAP E PER FAMILIARI CHE ASSISTONO PORTATORI DI HANDICAP LAVORATORE PORTATORE DI HANDICAP RIPOSI E PERMESSI PER LAVORATORI PORTATORI DI HANDICAP E PER FAMILIARI CHE ASSISTONO PORTATORI DI HANDICAP LAVORATORE PORTATORE DI HANDICAP La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità

Dettagli

NORME IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLA INNOVAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI INTELLETTUALI

NORME IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLA INNOVAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI INTELLETTUALI NORME IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLA INNOVAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI INTELLETTUALI Art. 1 (Finalità e oggetto della legge) 1. La presente legge, nel rispetto del decreto legislativo 2 febbraio 2006,

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato RAISI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato RAISI Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 639 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato RAISI Disposizioni in materia di ospedalizzazione domiciliare per i pazienti terminali Presentata

Dettagli

Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici

Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Obiettivi e finalità) 1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere

Dettagli

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI D.P.C.M. 30 marzo 2001: ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO SUI SISTEMI DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ALLA PERSONA PREVISTI DALL ART. 5 DELLA LEGGE 8 novembre 2000, n. 328 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE Art. 1 (Istituzione del servizio) Il Comune di Fossalto promuove il benessere dei propri cittadini, con il fine di inserire ed integrare socialmente

Dettagli

RSPP - CARATTERISTICHE

RSPP - CARATTERISTICHE RSPP - CARATTERISTICHE Figura obbligatoria Consulente del Datore di Lavoro La designazione deve essere scritta ed accettata Deve aver frequentato corsi di formazione professionale specifici per il macro-settore

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato DE POLI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato DE POLI Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 349 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato DE POLI Istituzione del Garante nazionale dei diritti dell infanzia e dell adolescenza Presentata

Dettagli

CARTA DEI SERVIZI. Premessa:

CARTA DEI SERVIZI. Premessa: CARTA DEI SERVIZI Premessa: La Carta dei Servizi è uno strumento utile al cittadino per essere informato sulle caratteristiche del servizio offerto, sulla organizzazione degli uffici comunali, sugli standards

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato GRILLINI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato GRILLINI Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 3384 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato GRILLINI Disposizioni per la formazione delle figure professionali di esperto in educazione

Dettagli

4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli;

4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli; Lezione 3 Le attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza Il diritto alla salute Abbiamo già sottolineato che il beneficiario ultimo del testo unico è la figura del lavoratore. La cui

Dettagli

Avviso n. 3/ 2008 Sostegno alla presentazione dei piani formativi sul Conto Formazione delle imprese aderenti di dimensioni minori

Avviso n. 3/ 2008 Sostegno alla presentazione dei piani formativi sul Conto Formazione delle imprese aderenti di dimensioni minori Avviso n. 3/ 2008 Sostegno alla presentazione dei piani formativi sul Conto Formazione delle imprese aderenti di dimensioni minori Avviso n. 3/2008 1 1 Finalità Il Fondo paritetico interprofessionale Fondimpresa

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE PEDOTO, BENAMATI, BOCCI, FERRANTI, FIORONI, GINOBLE, GRASSI, MATTESINI, SANGA, SARUBBI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE PEDOTO, BENAMATI, BOCCI, FERRANTI, FIORONI, GINOBLE, GRASSI, MATTESINI, SANGA, SARUBBI Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 5320 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI PEDOTO, BENAMATI, BOCCI, FERRANTI, FIORONI, GINOBLE, GRASSI, MATTESINI, SANGA, SARUBBI Modifica

Dettagli

CARTA DEI DIRITTI DEI RISPARMIATORI

CARTA DEI DIRITTI DEI RISPARMIATORI CARTA DEI DIRITTI DEI RISPARMIATORI La fiducia dei Risparmiatori in un mercato amico dei loro diritti è il primo e fondamentale requisito su cui i Promotori finanziari basano le prospettive di sviluppo

Dettagli

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 8 Cagliari CONVENZIONE

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 8 Cagliari CONVENZIONE AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 8 Cagliari CONVENZIONE Convenzione tra l Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari e il Comune di Monastir per la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro D. Lgs. n. 81/08.

Dettagli

Azienda USL Valle d Aosta. Informazioni ostetriche sul. Parto Cesareo

Azienda USL Valle d Aosta. Informazioni ostetriche sul. Parto Cesareo Azienda USL Valle d Aosta Informazioni ostetriche sul Parto Cesareo Informazioni ostetriche sul Parto Cesareo In Italia e in Valle d Aosta, il parto cesareo (PC) riguarda ormai un caso di parto su tre.

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA D ITALIA Commissione Permanente Igiene e Sanità

SENATO DELLA REPUBBLICA D ITALIA Commissione Permanente Igiene e Sanità SENATO DELLA REPUBBLICA D ITALIA Commissione Permanente Igiene e Sanità Indagine conoscitiva sul percorso nascita e sulla situazione dei punti nascita, con riguardo all individuazione di criticità specifiche

Dettagli

REGOLAMENTO E LINEE GUIDA ALL'INCENTIVAZIONE AI PRIVATI CITTADINI CHE ADOTTANO CANI RANDAGI RICOVERATI PRESSO I CANILI CONVENZIONATI

REGOLAMENTO E LINEE GUIDA ALL'INCENTIVAZIONE AI PRIVATI CITTADINI CHE ADOTTANO CANI RANDAGI RICOVERATI PRESSO I CANILI CONVENZIONATI REGOLAMENTO E LINEE GUIDA ALL'INCENTIVAZIONE AI PRIVATI CITTADINI CHE ADOTTANO CANI RANDAGI RICOVERATI PRESSO I CANILI CONVENZIONATI ART.1-FINALITA'... ART.2-REQUISITI E DOMANDA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI

Dettagli

D. LGS 81/2008. Informazione ai lavoratori

D. LGS 81/2008. Informazione ai lavoratori D. LGS 81/2008 L INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI L ADDESTRAMENTO Informazione ai lavoratori 1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a)

Dettagli

2-3-2 Percorso Neonatale

2-3-2 Percorso Neonatale 2-3-2 Percorso Neonatale Primo accesso percorso Colloquio di informazione e di accoglienza Consegna libretto protocollo esami previsti per la gravidanza Consegna opuscolo informativo tradotto in più lingue

Dettagli

N O M I N A INCARICATI DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE

N O M I N A INCARICATI DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE DESIGNAZIONE DEI LAVORATORI INCARICATI DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI E LOTTA ANTINCENDIO, DI EVACUAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO IN CASO DI PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO, DI SALVATAGGIO

Dettagli

CAMPA Mutua Sanitaria Integrativa. Presentazione

CAMPA Mutua Sanitaria Integrativa. Presentazione Presentazione 1 Denominazione: CAMPA Cassa Nazionale Assistenza Malattie Professionisti Artisti e Lavoratori Autonomi Forma giuridica: Società di mutuo Soccorso ai sensi della legge 3818 del 1886 Data

Dettagli

Il Risk assessment nei sistemi sanitari

Il Risk assessment nei sistemi sanitari Il Risk assessment nei sistemi sanitari Aula Magna Università degli Studi di Milano 20 Novembre 2007 Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 www.ministerosalute.it Cap. 4.4 La promozione del Governo clinico

Dettagli

REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO

REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO COMUNE DI FLERO PROVINCIA DI BRESCIA REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO DEL C.U.G. (COMITATO UNICO PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI

Dettagli

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE IL DIRITTO DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI ALL EDUCAZIONE E ALL ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO A SEI ANNI

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE IL DIRITTO DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI ALL EDUCAZIONE E ALL ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO A SEI ANNI PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE IL DIRITTO DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI ALL EDUCAZIONE E ALL ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO A SEI ANNI 1 IL DIRITTO DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI ALL EDUCAZIONE E ALL

Dettagli

documento di specifiche tecniche pubblicate sul sito Internet del Ministero all indirizzo www.nsis.salute.gov.it. ;

documento di specifiche tecniche pubblicate sul sito Internet del Ministero all indirizzo www.nsis.salute.gov.it. ; documento di specifiche tecniche pubblicate sul sito Internet del Ministero all indirizzo www.nsis.salute.gov.it. ; g) al paragrafo 3.1. Alimentazione del Sistema informativo, la tabella 2: alimentazione

Dettagli

Art. 1 (Definizione) Art. 2 (Requisiti)

Art. 1 (Definizione) Art. 2 (Requisiti) TESTO UNIFICATO AS 3236 1928-1645 Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l istituzione

Dettagli

REGIONE PIEMONTE. Legge regionale 13 aprile 2015, n. 7. Norme per la realizzazione del servizio civile nella Regione Piemonte.

REGIONE PIEMONTE. Legge regionale 13 aprile 2015, n. 7. Norme per la realizzazione del servizio civile nella Regione Piemonte. REGIONE PIEMONTE Legge regionale 13 aprile 2015, n. 7. Norme per la realizzazione del servizio civile nella Regione Piemonte. (B.U. 16 aprile 2015, n. 15) Il Consiglio regionale ha approvato IL PRESIDENTE

Dettagli

Allegato C Regolamento volontari canile/gattile

Allegato C Regolamento volontari canile/gattile Allegato C Regolamento volontari canile/gattile REGOLAMENTO VOLONTARI CANILE/GATTILE OGGETTO ARTICOLO 1 Il presente Regolamento disciplina le procedure di accesso e le modalità di esercizio dell attività

Dettagli

UNIONCAMERE LAZIO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE

UNIONCAMERE LAZIO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE UNIONCAMERE LAZIO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE INDICE Art. 1 - Oggetto e contenuto Art. 2 - Organizzazione e gestione della cassa economale Art. 3 - Fondi di anticipazione a favore del cassiere

Dettagli

Prof. Tarcisio Niglio CURE PALLIATIVE

Prof. Tarcisio Niglio CURE PALLIATIVE Prof. Tarcisio Niglio Anno Accademico 2012-2013 Corso Triennale in Scienze Infermieristiche III anno 2 semestre CURE PALLIATIVE Troverete copia di queste diapositive nel sito internet: www.tarcisio.net

Dettagli

PROTOCOLLO D INTESA. Tra. Provincia di Potenza. Ufficio Scolastico Provinciale

PROTOCOLLO D INTESA. Tra. Provincia di Potenza. Ufficio Scolastico Provinciale PROTOCOLLO D INTESA Tra Provincia di Potenza Ufficio Scolastico Provinciale Unione Italiana dei Ciechi e degli ipovedenti (sede Provinciale di Potenza) Per promuovere e attuare - progetto di assistenza

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato ABRIGNANI. Disciplina delle professioni relative alle attività motorie

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato ABRIGNANI. Disciplina delle professioni relative alle attività motorie Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2914 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato ABRIGNANI Disciplina delle professioni relative alle attività motorie Presentata il 25 febbraio

Dettagli

COLLEGATO LAVORO: MODIFICHE ALL ASSISTENZA PER HANDICAP

COLLEGATO LAVORO: MODIFICHE ALL ASSISTENZA PER HANDICAP Prot. n. 3_229_PUBBLICO_IMPIEGO Roma, 9 marzo 2010 Info Pubblico Impiego n. 23 COLLEGATO LAVORO: MODIFICHE ALL ASSISTENZA PER HANDICAP È stato approvato dopo un iter durato circa due anni- il collegato

Dettagli

D. LGS 81/2008. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

D. LGS 81/2008. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza D. LGS 81/2008 I RAPPORTI CON I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di

Dettagli

Legge 12 luglio 2011, n. 112

Legge 12 luglio 2011, n. 112 Legge 12 luglio 2011, n. 112 Legge 12 luglio 2011, n. 112 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 19 luglio 2011, n. 166) Istituzione dell Autorità garante per l infanzia e l adolescenza.

Dettagli

su proposta dell Assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali, Antonio Fosson;

su proposta dell Assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali, Antonio Fosson; LA GIUNTA REGIONALE Richiamato il decreto legislativo n. 541 del 30 dicembre 1992 recante Attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano ; richiamato il decreto

Dettagli

Regolamento dell Albo Comunale delle Associazioni

Regolamento dell Albo Comunale delle Associazioni COMUNE DI OLIVETO CITRA Provincia di Salerno Regolamento dell Albo Comunale delle Associazioni Approvato con deliberazione C.C. n. 14 del 26.04.2013 In vigore dal 26.04.2013 1 TITOLO I TITOLO I - ISTITUZIONE

Dettagli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI approvato con deliberazione G.P. n. 188 del 25.7.2001 modificato con deliberazione G.P. n. 83 del

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 3205 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI ARGENTIN, GELLI, GIANNI FARINA, ALBANELLA, ALBINI, ARLOTTI, BECATTINI, BOCCUZZI, BUENO, CARELLA,

Dettagli

Associazione Comunità IL GABBIANO ONLUS

Associazione Comunità IL GABBIANO ONLUS Associazione Comunità IL GABBIANO ONLUS Sede Legale: Loc.Cascina Castagna, 4-26854 Pieve Fissiraga (LO) Cod.Fisc. 07124640157 Uff. Amministrativi: Via Bonfadini, 11-23100 Sondrio - 0342-200844 Fax 0342-216702

Dettagli

1. Il presente regolamento ha lo scopo di recepire i principi previsti per le pubbliche amministrazioni in materia di limiti ad alcune tipologie di spesa di cui al comma 2, in esecuzione della deliberazione

Dettagli

QUALITÀ E SICUREZZA PER I NOSTRI PAZIENTI

QUALITÀ E SICUREZZA PER I NOSTRI PAZIENTI QUALITÀ E SICUREZZA PER I NOSTRI PAZIENTI L ACCREDITAMENTO INTERNAZIONALE ALL ECCELLENZA Fondazione Poliambulanza ha ricevuto nel dicembre 2013 l accreditamento internazionale all eccellenza da parte di

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE CHIAVACCI, BRUNALE, DAMERI. Disposizioni in materia di ospedalizzazione domiciliare per pazienti terminali

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE CHIAVACCI, BRUNALE, DAMERI. Disposizioni in materia di ospedalizzazione domiciliare per pazienti terminali Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 5951 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI CHIAVACCI, BRUNALE, DAMERI Disposizioni in materia di ospedalizzazione domiciliare per pazienti

Dettagli

proposta di legge n. 15

proposta di legge n. 15 REGIONE MARCHE 1 ASSEMBLEA LEGISLATIVA proposta di legge n. 15 a iniziativa dei Consiglieri Massi, Marinelli, D Anna, Natali presentata in data 5 luglio 2010 DISCIPLINA DELL ATTIVITÀ DI TATUAGGIO E PIERCING

Dettagli

REGOLAMENTO E.N.P.A.M. A TUTELA DELLA GENITORIALITA. Capo I Disposizioni generali. Art. 1 Ambito di applicazione. Capo II Eventi tutelati

REGOLAMENTO E.N.P.A.M. A TUTELA DELLA GENITORIALITA. Capo I Disposizioni generali. Art. 1 Ambito di applicazione. Capo II Eventi tutelati AREA DELLA PREVIDENZA REGOLAMENTO E.N.P.A.M. A TUTELA DELLA GENITORIALITA Capo I Disposizioni generali Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento reca disposizioni a tutela della maternità

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MARINELLO, VINCENZO ANTONIO FONTANA, MISURACA, PAGANO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MARINELLO, VINCENZO ANTONIO FONTANA, MISURACA, PAGANO Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 918 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI MARINELLO, VINCENZO ANTONIO FONTANA, MISURACA, PAGANO Norme per l assistenza alla nascita

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato FUCCI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato FUCCI Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 262 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato FUCCI Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario Presentata

Dettagli

REGOLAMENTO PER GLI STAGE

REGOLAMENTO PER GLI STAGE REGOLAMENTO PER GLI STAGE emanato con D.R. n. 5146 del 2000, successivamente modificato con D.R. n. 9 del 16 gennaio 2007 e D.R. n. 198 del 29 novembre 2011 1/5 ART. 1 Ambito di applicazione 1.1 Il presente

Dettagli

CARTA DEI SERVIZI. Ambito Servizi al Lavoro. ISO 9001 cert. N. 5673/1

CARTA DEI SERVIZI. Ambito Servizi al Lavoro. ISO 9001 cert. N. 5673/1 CARTA DEI SERVIZI Ambito Servizi al Lavoro ISO 9001 cert. N. 5673/1 INDICE CERTIFICATO ISO 9001:2008..... 3 1. COS E LA CARTA DEI SERVIZI... 4 1.1 Caratteristiche di questa carta... 4 2. NORME E PRINCIPI...

Dettagli