COMUNE DI BELLINZONA REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

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2 COMUNE DI BELLINZONA REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

3 INDICE Cap. I Norme generali Art. 1 Concetto Art. 2 Modo di raccolta Art. 3 Obbligo di consegna Art. 4 Esclusione Art. 5 Estensione territoriale Cap. II Genere dei rifiuti e modo di raccolta ordinaria Art. 6 A) Rifiuti domestici Definizione Art. 7 Modalità di consegna Art. 8 Contenitori Art. 9 Utilizzazione contenitori Art. 10 Giorni e orari di raccolta Art. 11 B) Rifiuti ingombranti Definizione Art. 12 Modalità di consegna Art. 13 C) Rifiuti riciclabili Definizione Art. 14 C1) Vetro Definizione Art. 15 Esclusioni Art. 16 C2) Lampadine Definizione Art. 17 C3) Oli Definizione Art. 18 C4) Batterie Definizione Art. 19 C5) Alluminio Definizione Art. 20 C6) Carta Definizione Art. 21 Modalità di consegna Art. 22 C7) Scarti vegetali Definizione Art. 23 Modalità di consegna Art. 24 C8) Metalli Definizione Art. 25 D) Giorni e orari di raccolta Competenze municipali Cap. III Rifiuti speciali Art. 26 Definizione Art. 27 Modalità di consegna Cap. IV Disposizioni particolari Art. 28 Recipienti stradali Art. 29 Divieti Art. 30 Bruciatura di rifiuti e scarti vegetali Art. 31 Centri di raccolta rifiuti domestici Art. 32 Contenitori Art. 33 Giorni e orari Art. 34 Sospensione del servizio Art. 35 Rifiuti non raccolti Art. 36 Consegna diretta di rifiuti riciclabili presso i Centri di raccolta Cap. V Tariffe Art. 37 Tasse Art. 38 Prestazioni di servizio particolari Art. 39 Casi speciali Art. 40 Controlli Cap. VI Contravvenzioni e multe

4 Art. 41 Cap. VII Videosorveglianza Art. 42 Oggetto e campo d applicazione Art. 43 Scopo della videosorveglianza Art. 44 Utilizzazione Art. 45 Registrazione Art. 46 Comunicazione delle registrazioni Art. 47 Protezione dei dati Cap. VIII Disposizioni finali Art. 48 Disposizioni esecutive Art. 49 Disposizioni transitorie e abrogative Art. 50 Entrata in vigore

5 REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO RACCOLTA ED ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI Il Consiglio comunale di Bellinzona Richiamati i disposti: - della Legge federale sulla protezione dell ambiente del 7 ottobre 1983 (LPA); - della Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc); - dellordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc); - dell Ordinanza tecnica sui rifiuti del 10 dicembre 1990 (OTR); - dell Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) del 18 maggio 2005; - dell Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif); - dell Ordinanza concernente l esame dell impatto sull ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA); - dell Ordinanza contro l inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt); - dell Ordinanza sugli imballaggi per bibite del 22 agosto 1990 (OIB); - dell Ordinanza concernente l eliminazione dei rifiuti animali del 3 febbraio 1993 (OERA); - dell Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici del 1. luglio 1998 (ORSAE). - della Legge d applicazione della legge federale contro l inquinamento delle acque del 7 aprile 1975 (LALIA); - della Legge concernente l eliminazione degli autoveicoli inservibili dell 11 novembre 1968 e relativa modifica del 5 febbraio 1996 ed il suo regolamento d applicazione del 10 settembre 1971; - della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell ambiente (LaLPAmb) del 24 marzo 2004; - del Regolamento d applicazione della LaLPAmb (RLaLPAmb) del 17 maggio 2005; - del Regolamento d applicazione dell Ordinanza tecnica sui rifiuti (ROTR) del 17 maggio 2005; - del Regolamento d applicazione dell Ordinanza federale contro l inquinamento atmosferico (ROIAt) del 12 luglio 2005;

6 - della Legge d applicazione dell Ordinanza federale concernente l eliminazione dei rifiuti animali dell 8 marzo 1995 (LAOERA); - Piano di gestione dei rifiuti dell ottobre 1998 (PGR); decreta quanto segue: CAPITOLO I: NORME GENERALI Art. 1 Concetto 1. Il Comune organizza sul proprio territorio giurisdizionale, in gestione diretta o in appalto, il servizio di raccolta dei rifiuti. 2.* Il servizio è esclusivamente riservato alle persone fisiche residenti o giuridiche esercitanti la loro attività a Bellinzona, che hanno l obbligo di farvi capo e che sono tenute al pagamento della tassa base di cui all art. 47 cifra 1 del presente Regolamento. * Cpv. introdotto con decisione 23 marzo 2009 del Consiglio comunale. Ratificato in data 4 giugno 2009 dalla Sezione Enti Locali. In vigore dal 4 giugno Art. 2 Modo di raccolta La raccolta avviene lungo le strade pubbliche o in appositi contenitori secondo le disposizioni speciali emanate dal Municipio, che definisce pure, per quanto non determinato dalle presenti normative, la tipologia dei rifiuti che viene raccolta. Art. 3 Obbligo di consegna La consegna dei rifiuti è obbligatoria per tutti coloro che ne producono, conformemente ai disposti che seguono.

7 Art. 4 Esclusione Sono esclusi dalla raccolta ordinaria i rifiuti solidi e liquidi (rifiuti speciali, soggetti a controllo o altri, definiti dall Ordinanza federale sul traffico dei rifiuti (OTRif) che necessitano di uno smaltimento particolare e indicati, non esaustivamente, all'art. 26 del presente Regolamento e ogni altro che non rientri nelle categorie sotto elencate, con la riserva dell'articolo 27 cifra 8. Questi rifiuti dovranno venire eliminati a cura e spese di chi li produce, conformemente alla legislazione vigente e alle disposizioni specifiche in materia, previa autorizzazione delle istanze competenti. E' rigorosamente vietato eliminare i rifiuti esclusi introducendoli nei sacchi, nei contenitori o nelle canalizzazioni. Restano riservate le disposizioni speciali del diritto cantonale e federale. Art. 5 Estensione territoriale 1. Il servizio viene svolto entro il comprensorio, ritenuto che gli itinerari, i luoghi di raccolta, i giorni e gli orari sono stabiliti dal Municipio tramite apposita ordinanza. 2. In principio il servizio è esteso alle strade e piazze pubbliche agevolmente raggiungibili con i mezzi in dotazione. Quando, in funzione delle caratteristiche della strada e dell'automezzo in dotazione per il servizio, singole zone o proprietà non sono facilmente raggiungibili, gli utenti interessati da tale limitazione sono tenuti a depositare i rifiuti e i contenitori (secondo l art. 8) nel luogo ritenuto più idoneo dal Municipio. 3. Il Municipio può, in casi eccezionali, estendere il servizio lungo strade private, a condizione che siano date le premesse tecniche di transito e di manovra dell'automezzo.

8 CAPITOLO Il: GENERE DEI RIFIUTI E MODO DI RACCOLTA ORDINARIA A. RIFIUTI DOMESTICI Art. 6 Definizione 1. Il servizio comprende la raccolta dei rifiuti provenienti dalle economie domestiche, dai negozi, dagli esercizi pubblici, dagli uffici, dagli studi professionali e, in genere, da tutte le attività a carattere commerciale. 2. Sono ammessi alla raccolta solo i rifiuti che possono essere immessi negli appositi sacchi. 3. Sono esclusi dalla raccolta ordinaria tutti i materiali rientranti nella categoria dei rifiuti ingombranti come definiti dall art. 11 del presente Regolamento, i rifiuti riciclabili e quelli speciali previsti all'articolo 26 del presente Regolamento e dalle particolari normative cantonali e federali. Art. 7 Modalità di consegna 1. I rifiuti urbani domestici devono essere consegnati in sacchi per rifiuti aventi la capacità di lt 17, lt 35, lt 60 e lt Sono ammessi esclusivamente i sacchi di tipo ufficiale della Città di Bellinzona. 3. I sacchi devono essere esposti ben chiusi e in modo ordinato, così da non provocare intralcio al traffico e disturbo al decoro pubblico. 4. Rifiuti non consegnati in modo conforme alle modalità sopra descritte non saranno prelevati dagli addetti al servizio. I responsabili verranno sanzionati a norma dell'art. 41 del presente Regolamento. 5. Il Municipio ha la facoltà di apportare, in ogni tempo, eventuali modifiche, secondo l'opportunità o le necessità, alle prescrizioni riguardanti la consegna dei rifiuti.

9 Art. 8 Contenitori 1. Per grandi stabili d'abitazione, gruppi di abitazioni, commerci, alberghi, ecc., è ammesso l'uso di contenitori metallici da 800 litri, muniti di ganci conformi al previsto sistema di vuotatura. I costi di tali contenitori sono di principio a carico degli utenti. 2. Ogni stabile con più di 6 appartamenti o uffici deve di regola essere dotato di contenitori da lt. 800 in numero sufficiente alle necessità degli inquilini, stabilito dal Municipio. 3. L'uso di questi recipienti, soggetto ad autorizzazione da parte del Municipio, può inoltre essere reso obbligatorio anche quando risulti opportuno o necessario per facilitare il servizio. 4. I detentori sono comunque tenuti a esporre i contenitori senza intralciare il traffico, a ritirarli subito dopo la vuotatura e a provvedere alla regolare pulizia e disinfezione degli stessi. Il Municipio emanerà ulteriori disposizioni particolari circa il tipo di contenitore, l'ubicazione, l'orario di esposizione, gli obblighi di manutenzione e la garanzia di accessibilità (pulizia dalla neve, spostamento al luogo di raccolta, ecc ). Art. 9 Utilizzazione dei contenitori 1. Nei contenitori potranno essere depositati solo i rifiuti contenuti nei sacchi per rifiuti di tipo ufficiale della Città di Bellinzona. Il proprietario dello stabile è tenuto ad effettuare i necessari controlli affinché questa normativa venga rispettata. 2. In casi eccezionali, con particolare riferimento a ditte, artigiani, fabbriche, alberghi, ristoranti ed altre attività commerciali, il Municipio può autorizzare l'utilizzo di contenitori speciali. In tal caso, i rifiuti dovranno essere sempre depositati nei sacchi in commercio, mentre i contenitori dovranno essere muniti dell'apposita marca ufficiale del Comune di Bellinzona. In mancanza di tale marca, i contenitori non verranno vuotati. Art. 10 Giorni e orari di raccolta 1. I punti, la frequenza, i giorni e gli orari di raccolta vengono fissati dal Municipio e resi noti con Ordinanza municipale. 2. I rifiuti devono essere esposti nei giorni previsti e secondo le modalità fissate.

10 B. RIFIUTI INGOMBRANTI Art. 11 Definizione 1. Il Comune organizza, secondo apposita ordinanza, appropriate postazioni speciali per la consegna separata di rifiuti ingombranti. 2. Per rifiuti ingombranti si intendono quelli che, per le loro dimensioni o peso, non possono essere consegnati quali rifiuti riciclabili o domestici. 3. Non sono ammessi rifiuti di cantiere, come pure porte, finestre e arredamenti di stabili ristrutturati. Art. 12 Modalità di consegna 1. I rifiuti ingombranti devono essere obbligatoriamente consegnati nei centri di raccolta designati dal Municipio e depositati negli appositi contenitori. C. RIFIUTI RICICLABILI Art. 13 Definizione 1. Il Comune organizza, secondo apposita ordinanza, appropriate postazioni speciali per la raccolta separata di rifiuti urbani riciclabili, ovvero materiali che possono essere riutilizzati, quali indumenti usati, alcuni metalli, il vetro, la carta, gli oli esausti, le batterie, ecc. 2. E' rigorosamente vietato: a) depositare rifiuti riciclabili fuori dai contenitori speciali ubicati nella postazione; b) depositare nelle postazioni generi di rifiuti per i quali non sono previsti gli appositi contenitori. 3. Valgono pure le disposizioni di dettaglio che seguono.

11 C1. Vetro Art. 14 Definizione 1. Il Municipio procede alla posa di appropriati contenitori destinati alla raccolta del vetro perso. 2. La raccolta di bottiglie, fiaschi non impagliati, flaconi, vasi vuoti e risciacquati, avviene con la separazione per colore del vetro. 3. Devono essere tolti tutti i corpi estranei quali capsule, turaccioli, paglia, plastica, ecc. Art. 15 Esclusioni Sono esclusi dalla raccolta i vetri di finestre, gli specchi e i lampadari. C2. Lampadine Art. 16 Definizione 1. Il Municipio designa un luogo di consegna per la raccolta di lampadine di ogni tipo e di tubi per l'illuminazione al neon. 2.* Nel caso di consegna di grandi quantitativi da parte di artigiani e rivenditori (che ne dovranno informare tempestivamente i servizi comunali competenti), al Comune verrà rifuso il costo causato dal ricupero. * Il cpv. 2 non è ancora in vigore (cfr. decisione della SEL).

12 C3. Oli Art. 17 Definizione 1. Il Municipio designa un luogo di consegna per la raccolta degli oli. 2. Vengono raccolti separatamente: gli oli minerali (oli lubrificanti e da motore) e gli oli vegetali (oli e grassi da cucina) 3. E' vietato mescolare i due tipi di olio. C4. Batterie Art. 18 Definizione 1. Il Municipio procede alla posa di appropriati contenitori destinati alla raccolta delle batterie di qualsiasi tipo come carbone-zinco, alcaline-manganese e mercurio. 2. Sono escluse le batterie per motociclette e autoveicoli. C5. Alluminio Art. 19 Definizione Il Municipio procede alla posa di appropriati contenitori destinati alla raccolta di oggetti in alluminio, come lattine, carta alu, pentole e padelle, recipienti per alimenti, purché puliti.

13 C6. Carta Art. 20 Definizione Il servizio comprende la raccolta, di regola, lungo le strade pubbliche, nei giorni e nelle ubicazioni previste, di tutto il materiale cartaceo proveniente dalle economie domestiche, dai negozi e dagli uffici. Art. 21 Modalità di consegna 1. Il materiale deve essere consegnato in recipienti a perdere di cartone o in pacchi solidamente legati. C7. Scarti vegetali Art. 22 Definizione 1. Il servizio comprende la raccolta, lungo le strade pubbliche, o nelle apposite postazioni, degli scarti vegetali provenienti da orti e da giardini. 2. E' ammesso alla raccolta solo tutto ciò che è costituito da materia organica e che può servire da nutrimento agli organismi decompositori come il taglio d'erba e di siepi, il fogliame, gli scarti dell'orto, i piccoli rami. 3. Sono esclusi dalla raccolta gli scarti da cucina e i materiali inorganici come la plastica, il vetro, il metallo, i sassi.

14 Art. 23 Modalità di consegna 1. Gli scarti vegetali devono essere consegnati in contenitori verdi da lt 200 o in fascine del peso massimo di kg. 25 muniti dell apposita etichetta; in quest'ultimo caso essi devono essere convenientemente legati con corde. Non sarà ammesso alcun sacco di plastica, cesto o altro contenitore. 2. I contenitori e le fascine dovranno essere muniti dell etichetta attestante il pagamento della tassa annua o della tassa per singolo prelievo o fascina. 3. Gli scarti vegetali non consegnati in modo conforme alle modalità sopra descritte non saranno prelevati dagli addetti al servizio. C8. Metalli Art. 24 Definizione Tutti i metalli devono essere consegnati nei centri di raccolta designati dal Municipio e depositati separatamente negli appositi contenitori. D. GIORNI E ORARI DI RACCOLTA Art. 25 Competenze municipali Il Municipio potrà regolare o modificare con ordinanza i punti, la frequenza, gli orari e le altre modalità di raccolta di ogni singolo genere di materiale.

15 CAPITOLO III: RIFIUTI SPECIALI Art. 26 Definizione 1. Sono categoricamente esclusi dalla raccolta ordinaria, con la riserva dell'articolo 27 cifra 8, tutti i rifiuti pericolosi solidi e liquidi e quelli non eliminabili normalmente, segnatamente: a) i residui liquidi o fangosi provenienti dai separatori di oli, di grassi e di benzina; b) i materiali inquinati da idrocarburi, prodotti chimici, i residui di oli e grassi, i residui di coloranti, vernici e solventi; c) le polveri residue provenienti da impianti di depurazione dei fumi; d) i fanghi liquidi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame; e) i liquidi e i fanghi d'ogni genere; f) le gomme e gli pneumatici usati; g) le scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie metalliche; h) i residui di bagni di sviluppo fotografico; i) i residui di bagni galvanici e zincatura; j) le soluzioni di acidi, residui di veleni, materiale infiammabile ed esplosivo; k) le emulsioni bituminose; l) le pelli, budella, sangue e in genere tutti i residui di macellazione; m) le carcasse di animali; n) ogni genere di rifiuti infetti, residui patologici; o) i pesticidi, insetticidi, diserbanti; p) le lampade al mercurio o al neon; q) le batterie di motociclette e di autovetture; r) i medicinali scaduti; s) tutti i materiali ingombranti che non rispondono alle condizioni di cui all'articolo Il; t) i materiali di scavo e di demolizione, nonché gli scarti di natura edilizia in genere; u) i carboni, le scorie di carboni, i tizzoni o altri materiali combustibili ancora ardenti; v) ogni altro oggetto non compreso in quelli ammessi alla raccolta e indicati agli art che precedono; w) altri materiali esclusi in base a specifiche normative cantonali e federali. 2. Vengono tuttavia riservate le prescrizioni speciali di cui agli art. 13 e segg.

16 Art. 27 Modalità di consegna 1. Le industrie, gli artigiani, i rivenditori e tutti coloro che producono rifiuti speciali devono procedere direttamente alla loro consegna secondo le direttive emanate dalle Autorità competenti, in particolare dal Dipartimento del Territorio, Sezione protezione aria, acqua e suolo. I rifiuti speciali e quelli soggetti a controllo devono essere consegnati a ditte autorizzate (in base all OTRif) o direttamente all Azienda cantonale dei rifiuti. 2. Le farmacie devono accettare la consegna da parte dell'utenza di medicinali scaduti e termometri al mercurio.,, gli istituti di ricerca ed i laboratori 3. I medici, i dentisti, il personale paramedico e le case di cura devono dotarsi degli appositi contenitori per la raccolta delle siringhe, dei rifiuti infetti e dei residui patologici. 4. Le autorimesse ed i rivenditori devono procedere al ritiro delle batterie di veicoli a motore, delle gomme e degli pneumatici usati. 5. I ristoranti, le mense aziendali, gli istituti e gli asili devono dotarsi di appositi contenitori per la raccolta degli oli e dei grassi commestibili esausti provenienti dalla cucina. 6. Le carcasse di animali ed i residui della macellazione devono essere consegnati al Centro raccolta scarti animali, sito a Giubiasco. 7. I vestiti usati ed i tessili devono essere consegnati alle organizzazioni caritatevoli o ai relativi punti o mercatini di riciclaggio. 8. I rifiuti speciali provenienti dalle economie domestiche devono essere consegnati ai magazzini comunali, negli orari che verranno stabiliti, in recipienti ben chiusi, recanti possibilmente l'etichetta originale e comunque l'indicazione del prodotto contenuto.

17 CAPITOLO IV: DISPOSIZIONI PARTICOLARI Art. 28 Recipienti stradali Il Comune provvede alla posa e alla vuotatura di recipienti per rifiuti nelle piazze, strade, giardini pubblici e ai margini dei boschi. Detti recipienti servono unicamente ai passanti. È vietato a privati, negozianti, ecc. depositare negli stessi spazzatura, rifiuti domestici o d'altro genere. Nell'ambito delle manifestazioni, con specifico riferimento ai rifiuti che ne conseguono, dovranno essere prescritte di volta in volta, con la decisione di autorizzazione, le modalità particolari di consegna. Art. 29 Divieti 1. Ogni deposito di rifiuti sul comprensorio comunale non rispettoso delle disposizioni del presente regolamento o di altre leggi, per i rispettivi materiali, è considerato quale deposito abusivo ed è punito a norma di regolamento e di leggi speciali. 2. È in ogni caso vietato depositare, anche solo temporaneamente, rifiuti e detriti di ogni genere come rottami, carcasse d'auto o di altri veicoli e macchinari, sui terreni pubblici e privati, o in aree demaniali. Ogni abuso verrà perseguito in base al presente regolamento o a leggi speciali. 3. È pure vietato immettere nelle canalizzazioni di fognatura e nei corsi d'acqua o spandere sui terreni rifiuti liquidi o fangosi, oli e grassi, residui industriali e prodotti chimici che, per la loro natura e composizione, potrebbero danneggiare gli impianti di evacuazione e di depurazione oppure presentare pericoli di inquinamento per le acque del sottosuolo.

18 Art. 30 Bruciatura di rifiuti e scarti vegetali 1. L'accensione di fuochi all'aperto per lo smaltimento di rifiuti e residui è vietata. Per lo smaltimento di rifiuti devono essere utilizzati impianti ai sensi della cifra 7 dell allegato 2 dell Ordinanza contro l inquinamento atmosferico. 2. L incenerimento di scarti vegetali secchi è in principio vietato. 3. Eventuali deroghe al capoverso 2 sono da richiedere al Municipio (art. 10 ROIAt). 4. Restano inoltre riservate le normative speciali cantonali e federali. Art. 31 Centri di raccolta rifiuti domestici 1. Il Municipio può designare altri luoghi di raccolta per rifiuti domestici. 2. In tal caso, la consegna dei rifiuti in questi luoghi diviene obbligatoria per gli utenti di un determinato comprensorio. 3. Le modalità d'attuazione saranno disciplinate da speciale ordinanza. Art. 32 Contenitori I rifiuti devono essere esposti o consegnati nel contenitore designato per ogni tipo di rifiuto. Art. 33 Giorni e orari L'indicazione dei giorni, degli orari e delle modalità di consegna è imperativa: ogni abuso verrà represso.

19 Art. 34 Sospensione del servizio Il servizio di raccolta può venire sospeso o limitato per motivi di forza maggiore o in virtù di altre considerazioni di interesse pubblico prevalente. I turni così soppressi non saranno recuperati. Art. 35 Rifiuti non raccolti I rifiuti depositati per la raccolta che non fossero stati prelevati perché non conformi alle norme del presente Regolamento o a causa dell'interruzione o della sospensione del servizio dovute a forza maggiore o ad altro motivo, o per qualsiasi altra ragione, devono essere ritirati dall'area pubblica entro le ore dello stesso giorno da coloro che li hanno depositati. Art. 36 Consegna diretta di rifiuti riciclabili presso i Centri di raccolta Alcuni rifiuti riciclabili, che verranno specificatamente designati nell'ordinanza d'applicazione, potranno pure essere consegnati direttamente in appositi Centri di raccolta che verranno istituiti dal Municipio.

20 CAPITOLO V: TARIFFE Art. 37 Tasse A copertura delle spese per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e nell ottica di ossequiare al principio della causalità, il Municipio preleva le tasse seguenti. 1) Tassa base 1. Viene prelevata una tassa base per ogni economia domestica, residenza secondaria, negozio, ufficio, laboratorio, esercizio pubblico o altra attività economica. La stessa sarà stabilita dal Municipio fra un minimo di fr. 0.- ed un massimo di fr a carico di ogni economia domestica, e fra un minimo di fr ed un massimo di fr a carico di ogni titolare di attività economiche. 2. La fattura emessa, una volta cresciuta in giudicato, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell art. 80 LEF. 2) Tassa sul sacco per rifiuti domestici 1. Viene inoltre prelevata una tassa sul sacco o contenitore, che è fissata dal Municipio secondo i seguenti parametri: Minimo Massimo sacco da lt 17 fr fr sacco da lt 35 fr fr sacco da lt 60 fr fr sacco da lt 110 fr fr marca per contenitori speciali (art. 9 cfr. 2) fr fr La stessa viene pagata mediante l acquisto di sacchi ufficiali e sigilli per contenitori.

21 3) Tassa per gli scarti vegetali 3.- Il corrispondente tributo viene riscosso come segue: a) se ritirati a domicilio etichetta annua per contenitore: da fr a fr etichetta per fascina o prelievo unico contenitore: da fr a fr. b) se consegnati al centro di raccolta fino a 50 kg gratuito per ogni 50 kg o frazione eccedente il quantitativo esente da tassa: da fr a fr ) Tassa per gli ingombranti consegnati al centro di raccolta fino a 50 kg gratuito per ogni 50 kg o frazione eccedente il quantitativo esente da tassa: da fr a fr ) Gli importi delle tasse sono fissati annualmente dal Municipio tramite Ordinanza municipale, sulla base dell ultimo consuntivo di spesa, e quindi pubblicati.

22 Art. 38 Prestazioni di servizio particolari 1.* Per le prestazioni di servizio particolari quali: l organizzazione di raccolte regolari o a titolo eccezionale per necessità specifiche di un numero limitato di utenti; il Comune deve riscuotere tasse speciali dalle persone o ditte che hanno richiesto o causato le stesse. 2. Per il rilascio di autorizzazioni ed altre prestazioni dell amministrazione comunale vengono riscosse tasse di cancelleria. 3.* L entità di queste tasse, calcolate sulla base dei costi derivanti, viene fissata dal Municipio a copertura delle spese. Per le prestazioni di cui al cpv. 1 la tassa ammonta tuttavia, nel rispetto dei principi della copertura dei costi e di equivalenza, al minimo a fr , ed al massimo a fr * Cpv. modificati con decisione 23 marzo 2009 del Consiglio comunale. Ratificato in data 4 giugno 2009 dalla Sezione Enti Locali. In vigore dal 4 giugno Art. 39 Casi speciali 1.* Il Municipio ha la facoltà di concedere, e quindi disciplinare mediante Ordinanza, una riduzione della tassa base e del costo dei sacchi o delle marche ufficiali, al massimo del 50%, a favore di Istituti per anziani, culle, asili nido e famiglie con persone incontinenti. 2. Sono esclusi dal pagamento della tassa di base i beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI, rispettivamente i beneficiari di assegni di prima infanzia (API) e assegni integrativi (AFI), Il Municipio fissa le norme di attuazione. * Cpv. modificato con decisione 23 marzo 2009 del Consiglio comunale. Ratificato in data 4 giugno 2009 dalla Sezione Enti Locali. In vigore dal 4 giugno 2009.

23 Art. 40 Controlli Gli incaricati del Comune sono autorizzati ad effettuare i controlli di tutti i rifiuti consegnati, ad aprire i sacchi per verificarne il contenuto e a compiere ogni altro accertamento ritenuto utile o necessario per stabilire la provenienza degli stessi e quindi perseguire gli eventuali contravventori. CAPITOLO VI: CONTRAVVENZIONI E MULTE Art Il Municipio punisce con la multa le infrazioni al presente regolamento ed alle ordinanze d'applicazione; per l'accertamento della contravvenzione si avvale dei servizi tecnici o della polizia comunale. Sono inoltre riservate l'azione per danni e l'azione penale previste da leggi speciali. 2. L'ammontare delle multe va da un minimo di fr ad un massimo di fr. 10'000.-, a seconda della gravità dell'infrazione. Restano inoltre riservate le sanzioni previste da leggi speciali. 3. La procedura è disciplinata dagli art. 147 e seguenti LOC.

24 CAPITOLO VII: VIDEOSORVEGLIANZA Art. 42 Oggetto e campo d applicazione 1. Le normative seguenti disciplinano la sorveglianza mediante l uso di videocamere. 2. La videosorveglianza può essere eseguita sul territorio giurisdizionale del Comune di Bellinzona in tutte le postazioni adibite alla raccolta di rifiuti, stabilite dal Municipio, che necessitano di accresciuta protezione. Art. 43 Scopo della videosorveglianza 1. La videosorveglianza ha lo scopo di proteggere gli impianti e le strutture dei centri di raccolta dei rifiuti, nonché il loro esercizio, dalle azioni manifestamente illegali. 2. Essa è intesa segnatamente a: a) prevenire i danneggiamenti; b) garantire la sicurezza, il decoro, l igiene e l integrità delle postazioni in oggetto. Art. 44 Utilizzazione Il Municipio decide l utilizzazione di apparecchi di videosorveglianza, nel rispetto della sfera segreta delle persone che non deve essere sorvegliata (art. 179quater CPS). La videosorveglianza deve essere visibile. Il servizio responsabile, lo scopo e la base legale della è responsabile dell applicazione delle disposizioni sulla protezione dei dati.

25 Art. 45 Registrazione 1. Le riprese della videosorveglianza possono essere registrate. 2. Le registrazioni sono automaticamente cancellate entro il tempo strettamente necessario per rilevare le infrazioni. 3. Se le registrazioni si riferiscono a un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale, possono essere conservate fino alla loro comunicazione alle autorità di cui all art. 46. Art. 46 Comunicazione delle registrazioni 1. Le registrazioni non sono comunicate a terzi. 2. Le registrazioni possono essere comunicate soltanto alle autorità seguenti: a) autorità competenti per il perseguimento penale; b) autorità amministrative o giudiziarie alle quali il Municipio di Bellinzona presenta una segnalazione, una denuncia, un azione o presso le quali fa valere dei diritti. 3. La comunicazione delle registrazioni ad un autorità ai sensi del cpv. precedente è ammessa nella misura in cui è necessaria allo svolgimento di un procedimento penale, amministrativo o civile; i dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi. Se l autorità è parimenti un autorità preposta al perseguimento penale è fatta salva la sua decisione di comunicare le registrazioni. Art. 47 Protezione dei dati 1. Il Municipio, e per esso i suoi servizi amministrativi, prende tutte le misure necessarie per impedire l accesso ai locali, l uso delle attrezzature e la visione del materiale contenente i dati personali da parte di terzi non autorizzati. 2. Non sono considerati terzi il comando della Polizia comunale, gli agenti da esso designati ed il personale del Centro elaborazione dati comunale. 3. Per il resto si applicano le disposizioni della legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

26 CAPITOLO VIII: DISPOSIZIONI FINALI Art. 48 Disposizioni esecutive 1. Il Municipio adotta i provvedimenti necessari per rendere esecutivo il presente regolamento. Esso esercita inoltre le competenze previste dagli art. 107 cpv 2 lett b) LOC e 24 RALOC e in particolare disciplina in dettaglio: a) i turni, i luoghi, i giorni e gli orari di raccolta; b) le modalità di esposizione e consegna dei rifiuti (domestici, ingombranti, riciclabili, speciali); c) l'uso degli imballaggi e dei contenitori; d) la raccolta dei rifiuti speciali e differenziati nelle postazioni. 2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento il Municipio è inoltre autorizzato a prendere le necessarie misure a tutela dell'ambiente, dell'igiene pubblica e del decoro. 3. Il Municipio informa la popolazione e gli utenti con avvisi agli albi, circolari, prospetti, manifesti, calendari e con ogni altro mezzo idoneo per conseguire gli scopi perseguiti dal presente regolamento. Art. 49 Disposizioni transitorie e abrogative 1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento per il servizio raccolta ed eliminazione dei rifiuti del 30 gennaio 1979 ed ogni altra disposizione ad esso incompatibile. 2. Fino alla data di entrata in vigore di questo Regolamento il Municipio continuerà a prelevare le tasse in base alle previgenti norme. 3. Qualora il presente Regolamento entrasse in vigore ad anno iniziato il Municipio preleverà la tassa in base alle norme previgenti pro rata temporis.

27 Art. 50 Entrata in vigore Il Municipio stabilirà, con speciale ordinanza, la data d'entrata in vigore del presente Regolamento, dopo approvazione da parte del Dipartimento delle Istituzioni. Adottato dal Consiglio comunale in data 12 giugno 2006 Esposto al pubblico nel periodo compreso tra il 13 giugno 2006 e il 13 luglio 2006 Approvato dalla Sezione degli enti locali in data 29 marzo 2007

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