secondo la decisione del Consiglio di fondazione presa il 17 agosto 2004

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1 Stiftung Auffangeinrichtung BVG Fondation institution supplétive LPP Fondazione istituto collettore LPP REGOLAMENTO 005 Prima parte: Piano di previdenza AN (Dipendenti) secondo la decisione del Consiglio di fondazione presa il 7 agosto 004 Per la previdenza professionale descritta nelle Disposizioni generali del regolamento, a partire dal gennaio 005 entra in vigore il seguente Piano di previdenza per tutte le persone assicurate con il Piano AN. Le Disposizioni generali (seconda parte del regolamento) possono essere richieste presso la competente Agenzia regionale. Per motivi di leggibilità nel presente testo viene usata soltanto la forma maschile che si riferisce tuttavia a entrambi i sessi.

2 - - Indice Capitolo Persone assicurate... 3 Art. Cerchia delle persone assicurate... 3 Art. Ammissione nella cerchia delle persone assicurate... 3 Capitolo Basi di calcolo... 3 Art. 3 Età determinante; età di pensionamento... 3 Art. 4 Salario assicurato... 3 Art. 5 Contributo di rischio... 3 Art. 6 Contributo alle spese amministrative... 3 Art. 7 Contributo di risparmio... 3 Art. 8 Avere di risparmio... 3 Art. 9 Aliquota di conversione... 4 Capitolo 3 Prestazioni di previdenza... 4 Sezione Vecchiaia... 4 Art. 0 Rendita di vecchiaia... 4 Art. Rendita per figli di pensionati... 5 Art. Scioglimento del conto di riscatto... 5 Art. 3 Adeguamento all'evoluzione dei prezzi... 5 Sezione Invalidità... 5 Art. 4 Rendita d'invalidità... 5 Art. 5 Rendita per figli d'invalidi... 5 Art. 6 Esonero dal pagamento dei contributi... 5 Art. 7 Scioglimento del conto di riscatto... 6 Art. 8 Adeguamento all'evoluzione dei prezzi... 6 Sezione 3Decesso... 6 Art. 9 Rendita per coniugi... 6 Art. 0 Rendita per orfani... 6 Art. Capitale di decesso... 6 Art. Scioglimento del conto di riscatto... 6 Art. 3 Adeguamento all'evoluzione dei prezzi... 6 Capitolo 4 Libero passaggio... 7 Art. 4 Prestazione d'uscita... 7 Art. 5 Prolungamento della copertura assicurativa... 7 Capitolo 5 Promozione della proprietà d'abitazioni... 7 Art. 6 Prelievo anticipato e costituzione in pegno... 7 Art. 7 Assicurazione complementare... 7 Capitolo 6 Finanziamento... 7 Art. 8 Contributo annuo... 7 Art. 9 Prestazione d'uscita versata; versamenti unici... 7 Art. 30 Riscatto delle prestazioni regolamentari complete... 8 Art. 3 Altri versamenti unici... 8 Art. 3 Contributi unici alle spese amministrative... 8

3 - 3 - Capitolo Persone assicurate (cfr. capitolo delle Disposizioni generali) Art. Cerchia delle persone assicurate Devono essere assicurati in questo Piano di previdenza tutti i dipendenti che lavorano nelle aziende affiliate alla Fondazione e che percepiscono un salario annuo soggetto alla LPP. Art. Ammissione nella cerchia delle persone assicurate La previdenza inizia dal giorno in cui la persona assicurata comincia o avrebbe dovuto cominciare il lavoro come da contratto, in ogni caso dal momento in cui si reca al lavoro, ma non prima, tuttavia, del gennaio susseguente il compimento dei 7 anni. Dopo l'ammissione alla Fondazione ogni persona assicurata riceve un certificato di previdenza con i dati per lei valevoli. Un nuovo certificato viene rilasciato ad ogni gennaio ed eventualmente dopo una modifica straordinaria del salario nel corso dell'anno. II nuovo certificato sostituisce tutti quelli precedenti. Capitolo Basi di calcolo (cfr. capitolo 3 delle Disposizioni generali) Art. 3 Età determinante; età di pensionamento L'età determinante ai fini della previdenza corrisponde alla differenza fra I'anno civile in corso e l'anno di nascita. L'età di pensionamento si raggiunge il primo giorno del mese susseguente il compimento dei 65 anni per gli uomini o dei 64 anni per le donne. Art. 4 Salario assicurato Il salario assicurato corrisponde al salario coordinato ai sensi dell'art. 8 LPP. Art. 5 Contributo di rischio II contributo di rischio per il finanziamento dei diritti alle prestazioni d'invalidità e per i superstiti fino al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria (ivi compreso il contributo all'adeguamento delle rendite d'invalidità e per i superstiti all'evoluzione dei prezzi e il contributo per il fondo di garanzia) è definito in percentuale del salario assicurato (cfr. regolamentazione dei contributi). Art. 6 Contributo alle spese amministrative Il contributo alle spese amministrative per il finanziamento della previdenza professionale è definito in percentuale del salario assicurato (cfr. regolamentazione dei contributi). Art. 7 Contributo di risparmio Il contributo di risparmio per il finanziamento delle prestazioni di vecchiaia è definito in percentuale del salario assicurato (cfr. regolamentazione dei contributi). Art. 8 Avere di risparmio L'avere di risparmio si compone a. dell'avere di risparmio sul conto di vecchiaia;

4 - 4 - b. dell'avere di risparmio sul conto di riscatto. 3 L'avere di risparmio sul conto di vecchiaia si compone a. delle prestazioni d'uscita apportate, limitate al momento del ricevimento dell'importo valido per il finanziamento delle prestazioni regolamentari complete (cfr. art. 30); b. degli accrediti di risparmio individuali; c. di eventuali versamenti; d. degli interessi accreditati per questi importi secondo le disposizioni del Consiglio federale per la LPP. L'avere di risparmio sul conto di riscatto si compone a. della parte delle prestazioni d'uscita apportate non più necessarie per il finanziamento delle prestazioni regolamentari complete; b. di eventuali versamenti; c. degli interessi accreditati su questi versamenti secondo le disposizioni del Consiglio di fondazione. Art. 9 Aliquota di conversione Le aliquote di conversione vengono fissate dal Consiglio di fondazione. Esse possono sempre essere verificate e adeguate alla nuova situazione. Ci si attiene sempre alle prescrizioni della LPP. Capitolo 3 Prestazioni di previdenza (cfr. capitolo 4 delle Disposizioni generali) Sezione Vecchiaia Art. 0 Rendita di vecchiaia La rendita di vecchiaia giunge a scadenza nel momento in cui la persona assicurata raggiunge l'età di pensionamento ai sensi dell'art. 3. L'ammontare della rendita di vecchiaia si basa sull'avere di risparmio disponibile per la persona assicurata sul conto di vecchiaia all'età di pensionamento e sull'aliquota di conversione valida a tale data ai sensi dell'art La persona assicurata può ricevere sotto forma di capitale l'intera prestazione di vecchiaia o un quarto della stessa. La richiesta deve essere trasmessa alla Fondazione al più tardi sei mesi prima del raggiungimento dell'età di pensionamento e non può essere revocata. 4 Se al momento del versamento la persona assicurata è sposata, la dichiarazione è valida solo se il coniuge ha dato il consenso scritto. La Fondazione può richiedere un'autenticazione notarile della firma. 5 Se la prestazione di vecchiaia viene versata in parte o interamente sotto forma di capitale, i diritti alle prestazioni per i superstiti si estinguono nella medesima misura. 6 La rendita di vecchiaia prevista riportata sul certificato di previdenza si calcola come la rendita d'invalidità ai sensi dell'art. 4.

5 - 5 - Art. Rendita per figli di pensionati La rendita per figli di pensionati giunge a scadenza nel momento in cui la persona assicurata raggiunge I'età di pensionamento ai sensi dell'art. 3 e ha dei figli aventi diritto causale. L'ammontare della rendita per figli di pensionati ammonta al 0% della rendita di vecchiaia in corso. Art. Scioglimento del conto di riscatto L'avere di risparmio sul conto di riscatto viene versato sotto forma di capitale al momento del pensionamento. Art. 3 Adeguamento all'evoluzione dei prezzi Le rendite di vecchiaia vengono adeguate all'evoluzione dei prezzi nell'ambito delle possibilità finanziarie della Fondazione. Sezione Invalidità Art. 4 Rendita d'invalidità La rendita d'invalidità in linea di massima giunge a scadenza contemporaneamente a quella d'invalidità dell'ai. Per fissare l'ammontare della rendita d'invalidità, ci si basa sull'avere che comprende a. l'avere di vecchiaia sul conto di vecchiaia accumulato dalla persona assicurata fino all'inizio del diritto alla rendita d'invalidità e b. la somma dei futuri accrediti di risparmio, senza interessi, per gli anni mancanti al raggiungimento dell'età di pensionamento. Questi accrediti di risparmio futuri sono calcolati in base all'ultimo salario coordinato valido per la persona assicurata allorché godeva della piena capacità di guadagno. 3 Se la persona assicurata è diventata invalida ai sensi dell'ai, l'ammontare della rendita d'invalidità viene calcolato in base a questo avere determinante e all'aliquota di conversione valida per questa persona all'età di pensionamento ai sensi dell'art. 9. Art. 5 Rendita per figli d'invalidi La rendita per figli d'invalidi giunge a scadenza contemporaneamente a quella d'invalidità, qualora la persona assicurata abbia figli aventi diritto causale. La rendita per figli d'invalidi ammonta al 0% della rendita d'invalidità in corso. Art. 6 Esonero dal pagamento dei contributi Per persone che presentano un'incapacità lavorativa, per tre mesi dopo l'inizio dell'incapacità lavorativa fino alla fine della stessa non sussiste alcun obbligo di contribuzione proporzionalmente al grado d'incapacità lavorativa. Il periodo d'attesa inizia da capo per ogni nuovo caso d'incapacità lavorativa. In caso di un nuovo insorgere d'incapacità lavorativa dovuta allo stesso motivo (ricaduta) nell'arco di un anno, i giorni dell'incapacità lavorativa precedente vengono invece considerati per il periodo d'attesa. In questi casi gli eventuali cambiamenti delle prestazioni avvenuti nel frattempo vengono annullati.

6 - 6 - Art. 7 Scioglimento del conto di riscatto Se una persona assicurata percepisce una rendita intera d'invalidità dell'assicurazione federale per l'invalidità, l'avere di risparmio viene versato sul conto di riscatto al momento in cui inizia a decorrere la rendita d'invalidità. Art. 8 Adeguamento all'evoluzione dei prezzi Le rendite d'invalidità vengono adeguate all'evoluzione dei prezzi ai sensi delle disposizioni LPP. La Fondazione può computare il diritto all'adeguamento delle parti LPP all'evoluzione dei prezzi con i diritti alle prestazioni sovraobbligatorie. Sezione 3 Decesso Art. 9 Rendita per coniugi 3 La rendita per coniugi giunge a scadenza al decesso di una persona assicurata. L'ammontare della rendita per coniugi corrisponde a. al 60% della rendita d'invalidità assicurata in caso di decesso di una persona assicurata attiva; b. al 60% dell'ultima rendita di vecchiaia o d'invalidità versata in caso di decesso di un beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità. Se viene versata una rendita all'ex coniuge, si applicano per analogia i capoversi e. Art. 0 Rendita per orfani La rendita per orfani giunge a scadenza nel momento in cui la persona assicurata decede e lascia figli aventi diritto. L'ammontare della rendita per orfani corrisponde a. al 0% della rendita d'invalidità assicurata in caso di decesso di una persona assicurata attiva; b. al 0% dell'ultima rendita di vecchiaia o d'invalidità versata in caso di decesso di un beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità. Art. Capitale di decesso Se una persona assicurata decede prima di ricevere una rendita di vecchiaia o d'invalidità, senza che giunga a scadenza una rendita per coniugi o una rendita per l'ex coniuge, viene versato un capitale di decesso. L'ammontare del capitale di decesso corrisponde all'avere di risparmio sul conto di vecchiaia disponibile il giorno del decesso. Un'eventuale liquidazione conformemente all'art. 0 delle Disposizioni generali a favore del coniuge o dell'ex coniuge viene conteggiata. Art. Scioglimento del conto di riscatto Se la persona assicurata decede, l'avere di risparmio viene versato come capitale sul conto di riscatto al giorno del decesso. Art. 3 Adeguamento all'evoluzione dei prezzi Le rendite per i superstiti sono adeguate all'evoluzione dei prezzi ai sensi delle disposizioni LPP. La Fondazione può computare il diritto all'adeguamento delle parti LPP all'evoluzione dei prezzi con i diritti alle prestazioni sovraobbligatorie.

7 - 7 - Capitolo 4 Libero passaggio (cfr. capitolo 5 delle Disposizioni generali) Art. 4 Prestazione d'uscita Chi esce prematuramente dalla cerchia delle persone assicurate ha diritto a una prestazione d'uscita corrispondente all'avere di risparmio disponibile sul conto di vecchiaia e sul conto di riscatto il giorno dell'uscita. Art. 5 Prolungamento della copertura assicurativa La persona assicurata rimane assicurata contro i rischi di decesso e d'invalidità nell'ambito della Fondazione per un periodo di un mese dalla data di uscita dal servizio. Tuttavia, se essa inizia un nuovo rapporto di lavoro prima della fine di questo periodo, la copertura assicurativa viene assunta dalla nuova istituzione di previdenza. Capitolo 5 Promozione della proprietà d'abitazioni (cfr. capitolo 6 delle Disposizioni generali) Art. 6 Prelievo anticipato e costituzione in pegno Nell'ambito delle disposizioni di legge la persona assicurata ha la possibilità di costituire in pegno e di prelevare anticipatamente dei fondi dalla Fondazione per il finanziamento della proprietà d'abitazioni ad uso proprio. I costi per le spese amministrative legate al prelievo anticipato e alla costituzione in pegno vanno a carico della persona assicurata (cfr. art. 3). Art. 7 Assicurazione complementare Se richiesto, la Fondazione media per conto della persona assicurata la stipulazione di u- n'assicurazione complementare allo scopo di colmare le lacune nella copertura del rischio d'invalidità e di decesso causate dal prelievo anticipato. Capitolo 6 Finanziamento (cfr. capitolo 7 delle Disposizioni generali) Art. 8 Contributo annuo Il contributo riscosso dalla Fondazione corrisponde alla somma proveniente dal contributo di rischio (cfr. art. 5), dal contributo per le spese amministrative (cfr. art. 6) e dal contributo di risparmio (cfr. art. 7). Il contributo viene sostenuto per metà rispettivamente dal datore di lavoro e dalla persona assicurata. È consentita anche una ripartizione dei contributi più favorevole alla persona assicurata. Art. 9 Prestazione d'uscita versata; versamenti unici La prestazione d'uscita dell'istituzione di previdenza del precedente datore di lavoro nonché i diritti nei confronti degli istituti di libero passaggio (conto e polizza di libero passaggio) devono essere versati alla Fondazione e vengono accreditati come prestazione d'entrata al conto di vecchiaia.

8 - 8 - Se la prestazione d'uscita versata al momento dell'entrata supera il versamento supplementare a titolo d'acquisto massimo possibile ai sensi dell'art. 30, la parte eccedente viene accreditata al conto di riscatto. Art. 30 Riscatto delle prestazioni regolamentari complete La persona assicurata può riscattare le prestazioni regolamentari complete. Il Consiglio di fondazione stabilisce l'entità del versamento supplementare a titolo d'acquisto massimo possibile conformemente alle relative disposizioni previste dalla legge e dalle ordinanze. Esso può essere in qualsiasi momento verificato e adeguato alla nuova situazione. 3 L'importo del riscatto viene accreditato al conto di vecchiaia. Art. 3 Altri versamenti unici Altri versamenti unici quali il rimborso di un prelievo anticipato vengono accreditati al conto di vecchiaia o al conto di riscatto. Art. 3 Contributi unici alle spese amministrative I costi legati a spese amministrative speciali sono a carico della persona assicurata. Il Consiglio di fondazione stabilisce i tassi dei costi che possono sempre essere verificati e adeguati alla nuova situazione.

9 Stiftung Auffangeinrichtung BVG Fondation institution supplétive LPP Fondazione istituto collettore LPP Tavole per il Piano di previdenza AN Regolamentazione dei contributi Dal gennaio 008 valgono le seguenti aliquote di contribuzione: Età Contributo Contributo Contributo Contributo globale di risparmio di rischio ai costi Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 8-4 4,5 4,0 - -,,7,3, ,0,5 7,0 7,0 3,7 3,,3, ,8 9,3 0,0 0,0 5,5 7,0,3, ,3 6,5 5,0 5,0 7,0 9,,3,3 55-4,3 6,4 8,0 8,0 4,0 6,,3,3 Se una persona assicurata non è assicurata contro gli infortuni, le aliquote di contributo di rischio vengono aumentate di 0,3 punti percentuali. Secondo la decisione del Consiglio di fondazione del 3 settembre 007. Il Consiglio di fondazio-ne si riserva il diritto di modificare la regolamentazione dei contributi. Un'eventuale modifica verrà comunicata prima della sua entrata in vigore. Aliquote di conversione Dal gennaio 005 viene applicata l'aliquota di conversione del 6,8% per l'età di pensionamento di 64 anni (donne) e di 65 anni (uomini). In deroga a ciò per le classi valgono le seguenti aliquote di conversione: Anno di nascita Donne Uomini Anno di nascita Donne Uomini 939-7,0% 944 7,0% 7,05% 940-7,5% 945 7,00% 7,00% 94 7,0% 7,0% 946 6,95% 6,95% 94 7,0% 7,0% 947 6,90% 6,90% 943 7,5% 7,05% 948 6,85% 6,85% Secondo la decisione del Consiglio di fondazione del 9 giugno 004. Il Consiglio di fondazione si riserva il diritto di modificare le aliquote di conversione. Un'eventuale modifica verrà comunicata prima della sua entrata in vigore. IC / Tavole per il Piano di previdenza AN / / 00703

10 - - Contributi unici alle spese amministrative I costi per le spese amministrative legate al prelievo anticipato o alla costituzione in pegno vanno a carico della persona assicurata. Dal gennaio 005 valgono i seguenti tassi di costi: Calcolo di un'offerta per un prelievo anticipato CHF 00 Effettuazione di un prelievo anticipato CHF 300 Effettuazione di una costituzione in pegno CHF 00 Realizzazione del pegno CHF 300 Secondo la decisione del Consiglio di fondazione del 7 agosto 004. Il Consiglio di fondazione si riserva il diritto di modificare il Regolamento dei costi a copertura di oneri amministrativi straordinari. Un'eventuale modifica verrà comunicata prima della sua entrata in vigore. Riscatto delle prestazioni regolamentari complete Dal gennaio 005 per il calcolo del riscatto massimo possibile sono determinanti le seguenti percentuali: Età Tasso Età Tasso Età Tasso Età Tasso massimo massimo massimo massimo 5 7% 36 97% 47 49% % 6 4% 37 09% 48 67% % 7 % 38 0% 49 86% % 8 9% 39 3% % 6 560% 9 36% 40 44% 5 35% 6 586% 30 44% 4 56% 5 345% 63 63% 3 5% 4 69% % % 3 59% 43 8% % % 33 67% 44 94% % 34 75% 45 % % 35 86% 46 30% % Il riscatto massimo possibile corrisponde al tasso massimo moltiplicato per l'attuale salario assicurato. Viene dedotto l'avere di vecchiaia disponibile. Viene conteggiato un eventuale prelievo anticipato. Spetta alla persona assicurata verificare la deducibilità fiscale del riscatto. Esempio: Età contributiva (anni civili meno anno di nascita) 50 anni Salario assicurato CHF Situazione capitale di risparmio CHF Importo massimo (306% x ) CHF 400 Riscatto possibile ( ) CHF Secondo la decisione del Consiglio di fondazione del 7 agosto 004. Il Consiglio di fondazione si riserva il diritto di modificare l'ammontare del versamento supplementare a titolo di versamento massimo possibile. Un'eventuale modifica verrà comunicata prima della sua entrata in vigore. IC / Tavole per il Piano di previdenza AN / / 00703

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