Fisco: angolo quesiti agosto QUESITO N. 1: Perdita Caparra RISPOSTA
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- Ruggero Filippi
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1 Stampa Fisco: angolo quesiti agosto 2008 admin in Auto & Fisco, Modello UNICO, Unico 2008 QUESITO N. 1: Perdita Caparra La società Alfa srl ha costruito degli immobili ad uso abitativo su un terreno di sua proprietà da destinare alla vendita. Durante le trattative per la vendita di un lotto al privato è incorsa in un errore, infatti non ha verificato che il lotto di terreno sul quale doveva sorgere la costruzione era assoggettato al vincolo di ipoteca chiedendone la cancellazione prima della costruzione. Il futuro cliente ha richiesto perciò la restituzione della caparra di ,00 con l aggiunta di ,00 di penalità. La società ha registrato questa penalità come sopravvenienza passiva, ma ora ritiene più corretto registrarla alla voce B14 quale penalità addebitata dal cliente come stabilito contrattualmente diventando rilevante ai fini delle imposte dirette. I costi per la perdita a titolo definitivo di caparre vanno inseriti: nella voce B14 oneri diversi di gestione se l impresa opera in mercati nei quali si usa il versamento di caparre alla stipula di ogni contratto; nella voce E21 oneri straordinari se la perdita di caparre ha natura straordinaria in quanto si tratta di un evento normalmente estraneo alla gestione dell impresa e quindi di un operazione non di routine. La società indicata nel quesito opera nel mercato immobiliare dove alla stipula di un contratto viene obbligatoriamente versata la caparra, quindi possiamo ritenere che la corretta classificazione del costo corrisponda alla voce B14. Ai fini Ires l art. 109 del Tuir dispone che Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all esercizio di competenza. Essendo i costi per la perdita della caparra imputati a conto economico (alla voce B14) possiamo ritenere che tale spesa sia ai fini Ires completamente deducibile. QUESITO N. 2: Rimborso chilometrico autovettura amministratore Nel caso in cui l autovettura sia intestata all amministratore di una società di capitali, quest ultima può dedursi il rimborso chilometrico riconosciuto all amministratore? Con quali modalità? 1 di 5
2 La possibilità di dedurre il costo sostenuto dall amministratore (rimborso chilometrico) per l utilizzo dell auto propria è previsto dall art. 95 del Tuir il quale dispone che Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel. Alla luce di quanto previsto dall art. 95 il rimborso chilometrico riconosciuto all amministratore per l utilizzo della propria auto per attività lavorativa è deducibile dalla società entro determinati limiti. Il rimborso chilometrico che viene riconosciuto all amministratore è calcolato sulla base delle tariffe Aci le quali sulla base di studi che vengono fatti direttamente dall ente stesso stabiliscono quanto un automobile costa in termini di carburante, assicurazione, tasse e manutenzione a seconda dei vari modelli e dei vari chilometraggi. Il costo che viene così sostenuto dall amministratore può essere rimborsato dalla società. Il rimborso che però la società può dedursi è limitato al costo previsto dalle tabelle Aci corrispondente a 17 cavalli fiscali per le auto a benzina o 20 cavalli fiscali per le auto a diesel. QUESITO N. 3: Cessione diritto di usufrutto Un socio di una S.a.s ha ceduto nel corso del 2007 il diritto di usufrutto della propria quota di partecipazione ad un terzo. In tale ipotesi, si chiede se è tenuto a dichiarare gli utili derivanti dalla quota. La situazione prospetta nel quesito è stata affrontata dall Agenzia delle Entrate con la risoluzione ministeriale n. 61/E del 16 Maggio Come indicato nel documento citato, la soluzione del problema prospettato parte dal contenuto dell articolo 2322 del codice civile, il quale consente il trasferimento della quota del socio accomandante sia a causa di morte che inter vivos, subordinandone in quest'ultimo caso l'efficacia nei confronti della società al consenso degli altri soci della società che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. Ciò posto, secondo l'agenzia delle Entrate, "in considerazione della citata previsione normativa deve altresì ritenersi che in relazione alla medesima quota possano essere ceduti anche diritti parziari reali, quali ad esempio il diritto di usufrutto". Premesso, quindi, che è possibile cedere il diritto di usufrutto della propria quota, l Agenzia chiarisce che spetta al solo usufruttuario dichiarare i redditi di partecipazione in una Sas, in quanto è proprio tale socio il destinatario dei frutti della stessa e, pertanto, è proprio il socio usufruttuario a partecipare agli utili. Il diritto di usufrutto, infatti, attribuisce al suo titolare il godimento dei frutti, e pertanto, il diritto a percepire gli utili derivanti dall'altrui partecipazione societaria. A parere dell Agenzia, quindi, il socio nudo proprietario della partecipazione non avrà a suo carico alcun obbligo fiscale. Sul piano fiscale, sia l articolo 5 che l articolo 8 del Tuir, pur individuando nei soci i soggetti cui attribuire per trasparenza il reddito societario, stabiliscono altresì che lo stesso deve essere imputato in misura proporzionale alla quota di partecipazione agli utili. Elemento determinante per l'attribuzione del reddito 2 di 5
3 prodotto dalla società di persone e', dunque, il diritto di partecipazione agli utili; qualora tale diritto manchi si deve escludere l'attribuzione del reddito. Si ricorda, altresì, che l usufruttuario avrà la responsabilità in ordine ad eventuali atti impositivi riguardanti la partecipata. QUESITO N. 4: La detrazione degli interessi passivi sui mutui Oneri notarili Ho acceso un mutuo per l acquisto dell abitazione principale, e vorrei sapere se le spese notarili, in qualità di oneri accessori al contratto di mutuo, possono essere incluse nel costo di acquisto dell immobile, ai fini della detrazione del 19% prevista dall articolo 15, comma 1, lettera b) del DPR n. 917/1986. La detrazione cui il quesito fa riferimento è quella prevista dall articolo 15, comma 1, lett. b) del Tuir, nella misura del 19% dell importo degli interessi passivi pagati per i mutui sull abitazione principale. Ai sensi del citato articolo, dall imposta lorda possono essere detratti alcuni oneri sostenuti dal contribuente, tra i quali anche il 19% degli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l acquisto della unità immobiliare da adibire ad abitazione principale ( ). Per quanto riguarda gli oneri accessori, la risoluzione n. 128/E del 23 settembre 2005 ha affermato che le spese sostenute per la stipula del contratto di mutuo rientrano tra gli oneri accessori agli interessi passivi, i quali concorrono a determinare il costo di acquisizione dell immobile. In questa categoria di costi sono ricompresi, tra gli altri: l onorario del notaio relativamente alla pratica del mutuo; l iscrizione e cancellazione dell ipoteca; l imposta sostitutiva sul capitale prestato. L Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale qualificazione vale nonostante le stesse spese non siano direttamente afferenti all atto di acquisto, e a prescindere dal fatto che abbiano incrementato o meno, nell anno di sostenimento, l importo della detrazione di cui all articolo 15, comma 1, lett. b) del DPR n. 917/1986. E importante sottolineare, inoltre, che per tali oneri è prevista la detrazione del 19% secondo il principio di cassa. La detrazione del 19%, riferita specificamente agli oneri notarili (accessori agli interessi passivi detraibili), deve essere fruita nell anno in cui gli stessi oneri sono stati pagati. Nell ipotesi che l importo delle detrazioni ecceda l imposta lorda dovuta, o il limite massimo fissato dalla legge, l eccedenza non potrà essere riportata in detrazione negli anni successivi, e non potrà essere considerata in esercizi diversi da quello in cui gli oneri sono stati effettivamente sostenuti. QUESITO N. 5: Costituzione di Onlus Il sottoscritto vuole costituire una Onlus mediante atto pubblico. La costituzione avverrà nel rispetto 3 di 5
4 di tutti i requisiti previsti dall art. 10 del Decreto Legislativo n. 460 del 4/12/1997, una volta costituita posso godere immediatamente di tutti i benefici fiscali che gode una Onlus? Oppure sono necessari ulteriori adempimenti o termini da rispettare? L art. 10 del Decreto Legislativo n. 460 del 04/12/1997 prevede tutti i requisiti e le condizioni che deve rispettare una associazione (oppure comitati, fondazioni, società cooperative e altri enti di carattere privato) per poter essere considerata una Onlus. In particolare tale articolo prevede il tipo di attività che l organizzazione può svolgere e il suo carattere non lucrativo in quanto è fatto divieto di ripartire utili, fondi, riserve capitale e avanzi di gestione e l obbligo di devolvere il patrimonio dell organizzazione, in caso di suo scioglimento, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità. Se la costituzione dell associazione indicata nel quesito avviene nel rispetto delle regole stabilite dal sopraccitato articolo l organizzazione si può ritenere una Onlus e gode dell autorizzazione ad utilizzare nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione organizzazione non lucrativa di utilità sociale o dell acronimo Onlus. L art. 11 del sopraesposto decreto legislativo dispone che E istituita presso il Ministero delle finanze l anagrafe unica delle ONLUS i soggetti che intraprendono l esercizio delle attività previste all articolo 10, ne danno comunicazione entro trenta giorni alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze..l effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 è condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto. Dall art. 11 si evince che oltre alla costituzione dell associazione nel rispetto dei requisiti dell art. 10, per poter godere dei benefici fiscali riservati alle ONLUS è necessario anche iscrivere l associazione nell apposita anagrafe unica istituita presso il Ministero delle Finanze mediante adeguata comunicazione alla Direzione regionale delle entrate entro 30 giorni dalla costituzione (la comunicazione deve essere fatta su apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze del 19 gennaio 1998). La questione è stata oggetto di interventi da parte dell Agenzia delle Entrate nella circolare n. 168 del 26/06/1998 e da parte del Ministero delle finanze con il decreto ministeriale n. 266 del 18/07/2003. In particolare in detto decreto è stato disposto che l iscrizione all anagrafe unica delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale avviene previo controllo della esistenza dei requisiti previsti dall art. 10 del decreto legislativo n. 460 del 4/12/1997 ed ha effetto costitutivo ad usufruire delle agevolazioni fiscali previste nel decreto. Per consentire tale controllo è necessario allegare alla sopraesposta comunicazione una dichiarazione sostitutiva, resa dal legale rappresentante della ONLUS nella quale sono attestate le attività svolte e il possesso dei requisiti di cui all articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 4/12/97. Al posto della dichiarazione può essere allegata copia dello statuto o dell atto costitutivo (la dichiarazione sostituiva deve essere presentata mediante la compilazione dell apposito modello predisposto tramite provvedimento del direttore dell Agenzia delle Entrate e disponibile nel sito La Direzione regionale delle Entrate una volta ricevuta la comunicazione verifica la regolarità della compilazione del modello di comunicazione, controlla la sussistenza dei requisiti formali previsti dall art. 10 del sopraccitato decreto e accerta se è stata presentata in allegato la dichiarazione sostitutiva oppure il documento sostitutivo. 4 di 5
5 Una volta effettuati i controlli sopraesposti la Direzione regionale iscrive il soggetto interessato all anagrafe unica delle ONLUS e gliene da notizia, oppure comunica allo stesso la mancata iscrizione evidenziando i motivi in base ai quali è stata negata l iscrizione. La comunicazione viene fatta entro 40 giorni dal ricevimento della comunicazione, nel caso in cui la Direzione regionale non provveda all invio delle comunicazioni entro tale termine l interessato si intende iscritto all anagrafe delle ONLUS. Il controllo della comunicazione non reca pregiudizio ad una eventuale ulteriore azione accertatrice. Se la comunicazione avviene entro 30 giorni dalla data di costituzione gli effetti dell iscrizione (e quindi i benefici fiscali di cui godono le ONLUS), retroagiscono alla data di costituzione, mentre se la comunicazione avviene oltre i trenta giorni gli effetti dell iscrizione retroagiscono alla data di effettuazione della comunicazione. Antonio Gigliotti 19 Agosto di 5
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