DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 369 / DGR del 25/03/2014

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1 giunta regionale IX Legislatura PUNTO 63 DELL ODG DELLA SEDUTA DEL 25/03/2014 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 369 / del 25/03/2014 OGGETTO: Piani ordinari e straordinari di vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 65 della lr , n. 11 e all'art. 6 della lr , n. 7. Criteri e procedure di assestamento. Dgr n. 3/Cr del , sulla quale la seconda commissione consiliare nella seduta del ha espresso parere favorevole. Mod. B - copia pag. 1

2 COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE Presidente Luca Zaia Vicepresidente Marino Zorzato Assessori Renato Chisso Roberto Ciambetti Luca Coletto Maurizio Conte Marialuisa Coppola Elena Donazzan Assente Marino Finozzi Assente Massimo Giorgetti Franco Manzato Remo Sernagiotto Daniele Stival Segretario verbalizzante Mario Caramel RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI MASSIMO GIORGETTI STRUTTURA PROPONENTE DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI SICUREZZA URBANA, POLIZIA LOCALE E R.A.S.A. APPROVAZIONE: Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi. Mod. B - copia pag. 2 Dgr n. 369 / del 25/03/2014

3 OGGETTO: Piani ordinari e straordinari di vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all art. 65 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e all art. 6 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7. Criteri e procedure di assestamento. Deliberazione di Giunta regionale del 21 gennaio 2014, n. 3/CR, sulla quale la Seconda Commissione consiliare nella seduta del 19 febbraio 2014 ha espresso parere favorevole. NOTA PER LA TRASPARENZA: Criteri e procedure per consentire alla Giunta regionale di procedere direttamente all approvazione delle proposte di assestamento dei comuni e delle ATER ai Piani ordinari e straordinari di vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica autorizzati ai sensi dell art. 65 della l.r. n. 11/2001 e dell art. 6 della l.r. n. 7/2011. L Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue. La disciplina della vendita ordinaria di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) dei comuni e delle Aziende Territoriali per l Edilizia Residenziale (ATER) è oggi contenuta nell art. 65 della L.R. n. 11/2001. Sono considerati alloggi di ERP quelli realizzati o recuperati dai comuni e dalle ATER con onere a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione, nonché quelli acquisiti in proprietà dagli stessi enti a seguito del trasferimento del patrimonio abitativo pubblico. L articolo 6 della L.R. n. 7/2011 ha successivamente stabilito che le ATER ed i comuni, qualora interessati, predispongono un Piano straordinario di vendita degli alloggi di ERP ubicati in edifici realizzati entro il La cessione di tali alloggi è effettuata agli assegnatari ad un prezzo ridotto del 45%, del 35% o del 25% in base all area A, B o C di collocazione degli stessi per la determinazione del canone di locazione, di cui all articolo 18 della L.R. n. 10/1996, rilevata alla data del 1 gennaio dell anno di entrata in vigore della legge (e cioè al 1 gennaio 2011). La vendita, ordinaria o straordinaria di tali alloggi è subordinata ad autorizzazione da parte della Regione ed i relativi proventi devono essere reinvestiti in ERP secondo le direttive del Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 55 nella seduta del 10 luglio In attuazione del citato art. 6 della L.R. n. 7/2011, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, con deliberazione n del 24 dicembre 2012, ha quindi approvato i Piani straordinari delle sette ATER, con deliberazione n del 24 dicembre 2012, i Piani straordinari dei Comuni di Cavallino- Treporti, Musile di Piave e San Stino di Livenza e con deliberazione n. 656 del 7 maggio 2013 dei Comuni di Battaglia Terme e Piove di Sacco, resi efficaci dal Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 55/2013. Con successive deliberazioni n del 30 luglio 2013 e n del 12 agosto 2013 sono altresì stati approvati i Piani straordinari dei Comuni di Meolo e di Castelfranco Veneto, con deliberazione n del 28 ottobre 2013 sono invece stati modificati i Piani straordinari delle ATER di Rovigo, Treviso e Venezia. Il quadro complessivo dei Piani straordinari vigenti è evidenziato nell allegato A alla presente deliberazione ed il totale degli alloggi ricompresi in tali Piani è di n Poiché alcune proposte di Piano straordinario di vendita presentate dalle ATER includevano anche alloggi sfitti che, in quanto tali, non possono essere alienati secondo la disciplina del citato articolo 6 della L.R. n. 7/2011, giacché la norma prevede esclusivamente la cessione agli assegnatari da almeno 5 anni, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, ha altresì approvato un provvedimento integrativo dei vigenti Piani ordinari di vendita sopra specificati per le ATER di Padova, Rovigo e Verona ed i nuovi Piani ordinari per le ATER di Belluno, Venezia e Vicenza (Deliberazione di Giunta regionale 7 agosto 2012, n. 1688). Con riferimento a quest ultima Azienda, la deliberazione n. 312 del 12 marzo 2013 ha altresì effettuato una ricognizione delle vigenti autorizzazioni alla vendita rilasciate ai sensi del citato art. 65 della L.R. n. 11/2001. Mod. B - copia pag. 3 Dgr n. 369 / del 25/03/2014

4 Il quadro complessivo dei Piani ordinari vigenti è evidenziato nell allegato B alla presente deliberazione ed il totale degli alloggi ricompresi in detti Piani è n Tali Piani, che sono avviati per rispondere ad una esigenza di sviluppo del settore attraverso la realizzazione di nuovi programmi d intervento, devono garantire la piena correlazione tra alienazioni e reinvestimenti, sia sotto l aspetto economico che temporale, pertanto è stato individuato un termine ordinatorio di validità quinquennale, mutuato da precedenti scelte dell Amministrazione regionale relative all attuazione delle vendite ai sensi della L. n. 560/1993. La durata quinquennale del Piano di vendita si ritiene individui un ciclo di programmazione adeguato all attuazione delle scelte individuate come prioritarie da ciascuna Amministrazione, nell ambito del relativo contesto di riferimento. Alla luce di quanto esposto, si ritiene opportuno preliminarmente ribadire che ciascun Piano di vendita di durata quinquennale è, rispetto al contesto temporale di riferimento, unico. Considerati però i tempi di attuazione dei Piani, che prevedono complessivamente l alienazione di oltre alloggi, si ritiene ora opportuno consentire ad ATER e comuni di rivalutare le proprie scelte programmatorie anche in funzione delle opportunità offerte dall accesso a finanziamenti statali, regionali e comunitari, giacché la Commissione Europea ha adottato una proposta per il prossimo quadro finanziario pluriennale per il periodo , in attuazione della quale sarà stipulato l accordo di partenariato che dovrebbe prevedere, ad esempio, l efficientamento energetico di edifici pubblici e ad uso pubblico, tra i quali gli alloggi sociali. Gli eventuali assestamenti, in diminuzione o in aumento, dei Piani di vendita sono quindi consentiti al fine di garantire da un lato l ottimale utilizzo dei medesimi, dall altro un quadro certo, trasparente ed aggiornato al contesto temporale e socio-economico degli alloggi alienabili e delle risorse disponibili al reinvestimento nel settore dell ERP. Dal momento che i criteri e le procedure di revisione dei Piani straordinari e ordinari di vendita di alloggi ERP, individuati nell allegato C alla presente deliberazione, attengono esclusivamente ad assestamenti fisiologici dei medesimi, si è ritenuto di acquisire il parere della competente Commissione consiliare, affinché con le procedure di cui al punto 6 e solo in presenza di uno dei presupposti stabiliti al punto 6.2, lettere da a) ad e) dell allegato C medesimo, debitamente accertata dalla Struttura regionale competente in materia di Edilizia Residenziale Pubblica, la Giunta regionale possa procedere direttamente all approvazione della proposta di assestamento, intendendosi già acquisito il parere favorevole della competente Commissione consiliare con l approvazione dei criteri e procedure di cui al presente provvedimento. La Giunta regionale con deliberazione del 21 gennaio 2014, n. 3/CR, ha deliberato di sottoporre alla Seconda Commissione del Consiglio regionale, per il parere di competenza, la proposta con i criteri e procedure di assestamento dei Piani di vendita ordinari e straordinari. Il Consiglio regionale con nota prot del , trasmessa alla Giunta regionale, avente ad oggetto Parere alla Giunta regionale n. 498, ha comunicato che la Seconda Commissione consiliare, nella seduta del 19 febbraio 2014, ha espresso parere favorevole. Il relatore conclude la propria relazione e propone all approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento. LA GIUNTA REGIONALE UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale; VISTA la L.R. 13 aprile 2001, n. 11, recante Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 65; VISTA la L.R. 18 marzo 2011, n. 7 recante Legge finanziaria regionale per l esercizio 2011, art. 6; VISTO il Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 55 nella seduta del 10 luglio 2013; Mod. B - copia pag. 4 Dgr n. 369 / del 25/03/2014

5 VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 1688/2012, n. 2752/2012, n. 2753/2012, n. 312/2013, n. 656/2013, n. 1374/2013, n. 1509/ 2013 e n. 1974/2013; VISTO l art. 2 comma 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012; VISTA la propria deliberazione del 21 gennaio 2014, n. 3/CR; VISTO il parere favorevole espresso dalla Seconda Commissione consiliare nella seduta del 19 febbraio 2014, parere n. 498, comunicato alla Giunta regionale con nota del Consiglio regionale n del ; DELIBERA 1. di prendere atto della ricognizione dei Piani straordinari di vendita ad oggi approvati ai sensi dell art. 6 della L.R. n. 7/2011 e dei vigenti Piani ordinari di vendita di alloggi ERP ai sensi dell art. 65 della L.R. n. 11/2001 di comuni ed ATER di cui agli allegati A e B alla presente deliberazione; 2. di approvare la proposta di individuazione dei criteri e delle procedure di assestamento dei Piani straordinari e ordinari e di vendita di alloggi ERP di comuni ed ATER disciplinati dall art. 6 della L.R. n. 7/2011 e dall art. 65 della L.R. n. 11/2001 di cui all allegato C alla presente deliberazione; 3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale; 4. di incaricare la Sezione Edilizia Abitativa dell esecuzione del presente atto; 5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione. IL SEGRETARIO F.to Avv. Mario Caramel IL PRESIDENTE F.to Dott. Luca Zaia Dipartimento LL.PP. Sicurezza Urbana Polizia Locale e FOSCOLO EDAB_criteri_revisione_piani_di_vendita_ Mod. B - copia pag. 5 Dgr n. 369 / del 25/03/2014

6 Allegato A Dgr n. del pag. 1 /1 ALLEGATOA alla Dgr n. 369 del 25 marzo 2014 giunta regionale 9^ legislatura DIPARTIMENTO LL.PP., SICUREZZA URBANA POLIZIA LOCALE E R.A.S.A PIANI DI VENDITA STRAORDINARI DI ATER E COMUNI VIGENTI - L.R. n. 7/2011, art. 6 - ENTE (Comune/ATER) Prov. Provvedimento della Giunta regionale di approvazione del Piano straordinario di vendita Data scadenza Piano N alloggi in vendita nel Piano N. Data 1 ATER di Belluno BL /12/ /07/ ATER di Padova PD /12/ /07/ ATER di Rovigo 4 ATER di Treviso 5 ATER di Venezia RO TV VE /12/ /12/ /12/ /10/ /10/ /10/ /07/ /07/ /07/ ATER di Verona VR /12/ /07/ ATER di Vicenza VI /12/ /07/ Cavallino-Treporti VE /12/ /07/ Musile di Piave VE /12/ /07/ San Stino di Livenza VE /12/ /07/ Battaglia Terme PD /05/ /07/ Piove di Sacco PD /05/ /07/ Castelfranco Veneto TV /07/ /07/ Meolo VE /08/ /08/ Totale alloggi

7 Allegato B Dgr n. del pag. 1 /1 ALLEGATOB alla Dgr n. 369 del 25 marzo 2014 giunta regionale 9^ legislatura DIPARTIMENTO LL.PP., SICUREZZA URBANA POLIZIA LOCALE E R.A.S.A ENTE (Comune/ATER) PIANI DI VENDITA ORDINARI DI ATER E COMUNI VIGENTI - L.R. n. 11/2001, art Prov. Deliberazione ENTE Provvedimento regionale di approvazione del Piano ordinario di vendita n. delibera data delibera PCR/ N. Data Data scadenza piano N alloggi in vendita nel Piano 1 ATER di Belluno BL 18 17/05/ /08/ /08/ Correzzola PD 6 01/02/ /11/ /11/ Monselice PD 40 27/05/ /03/ /03/ Padova PD /12/ /09/ /09/ Pontelongo PD 45 30/10/ /10/ /11/ ATER di Padova PD /10/2008 PCR 84 10/09/ /09/ /3 int. 10/05/ /08/ /09/ Canaro RO 5 09/03/ /10/ /10/ Polesella RO 43 29/11/ /11/ /11/ San Bellino RO 28 17/10/ /01/ /01/ ATER di Rovigo RO 562/3 26/07/ /04/ /04/ /4 (integr.) 30/06/ /08/ /04/ Casale sul Sile TV 28 28/06/2007 PCR 6 12/01/ /01/ Conegliano TV /04/ /01/ /01/ Ponte di Piave TV 54 30/11/ /04/ /04/ S. Biagio di Callalta TV 25 10/06/ /10/ /10/ Cavallino-Treporti VE 44 21/08/ /12/ /12/ Concordia Sagittaria VE 14 26/02/ /12/ /12/ Jesolo VE 59 07/05/ /09/ /09/ Martellago VE 11 21/03/ /03/ /03/ Meolo VE 40 20/06/ /12/ /12/ Musile di Piave VE 42 02/08/2008 PCR 69 09/09/ /09/ Torre di Mosto VE 28 29/09/2008 PCR 7 12/01/ /01/ ATER di Venezia VE 45 28/06/ /08/ /08/ Isola della Scala VR 55 05/03/2008 PCR 10 05/03/ /03/ ATER di Verona VR 4/ /02/ /10/ /10/ /06/ /08/ /10/ Bassano del Grappa VI 51 05/07/ /02/ /02/ ATER di Vicenza VI 12180/10 08/11/ /07/ /07/ /7 10/06/ /08/ /07/ Totale alloggi 3.323

8 giunta regionale 9^ legislatura ALLEGATOC alla Dgr n. 369 del 25 marzo 2014 pag. 1/4 Criteri e procedure per l assestamento dei Piani ordinari e straordinari di vendita di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) di cui all art. 65 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e all art. 6 della legge regionale 18 marzo 2011, n Premessa In attuazione dell art. 6 della L.R. n. 7/2011 e della conseguente approvazione del Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto , approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 55 del 10 luglio 2013, sono stati posti in vendita a favore degli assegnatari n alloggi di edilizia residenziale pubblica, oltre agli alloggi per i quali è già stata autorizzata la vendita con le procedure ordinarie di cui all art. 65 della L.R. n. 11/2001. Considerati però i tempi di attuazione dei Piani, che prevedono l alienazione complessivamente di oltre alloggi, si ritiene ora opportuno consentire ad ATER e Comuni di rivalutare le proprie scelte programmatorie anche in funzione delle opportunità offerte dall accesso a finanziamenti statali e comunitari, giacché la Commissione Europea ha adottato una proposta per il prossimo quadro finanziario pluriennale per il periodo , in attuazione del quale sarà stipulato l accordo di partenariato che dovrebbe prevedere, ad esempio, l efficientamento energetico di edifici pubblici e ad uso pubblico, tra i quali gli alloggi sociali. 2. Alloggi soggetti all art. 65 della L.R. n. 11/2001 ed all art. 6 della L.R. n. 7/2011 Sono sottoposti alla disciplina specifica in materia di alienazioni gli alloggi individuati nell art. 1, commi 1 e 2 della L.R. n. 10/1996: - gli alloggi realizzati o recuperati da enti pubblici, comprese le aziende municipalizzate dipendenti dagli Enti locali, a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione, delle Province o dei Comuni; - gli alloggi acquistati, realizzati o recuperati da enti pubblici non economici e utilizzati per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica; - gli alloggi realizzati o acquistati dai comuni con fondi già previsti dalle leggi 15 febbraio 1980, n. 25, 25 marzo 1982, n. 94, 5 aprile 1985, n. 118, 23 dicembre 1986, n. 899 e della legge regionale 28 agosto 1986, n. 45; - le case parcheggio e i ricoveri provvisori dal momento in cui siano cessate le cause dell'uso contingente per le quali sono stati realizzati o destinati, e sempreché abbiano caratteristiche tipologiche assimilabili a quelle degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. 3. Il Piano di vendita ordinario ed il Piano di vendita straordinario L articolo 65 della L.R. n. 11/2001, individua i requisiti e condizioni di alienabilità del patrimonio ERP di ATER e Comuni. Per tali alloggi (locati o sfitti) l articolo 65 prevede diversi criteri di determinazione del prezzo: - per gli alloggi ERP locati ed acquisiti gratuitamente dai Comuni o dalle ATER, ai sensi dell articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell art. 46 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il prezzo è determinato ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 ove, da apposita verifica tecnica dell ente proprietario risulti la non conformità degli impianti dell alloggio alla vigente normativa in materia di sicurezza e l assegnatario acquirente, preso atto della non conformità, dichiari espressamente nell atto di trasferimento dell immobile l esclusione della garanzia del venditore, ai sensi dell articolo 13 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 Regolamento concernente l attuazione dell articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all interno degli edifici ;

9 ALLEGATOC alla Dgr n. 369 del 25 marzo 2014 pag. 2/4 - per i restanti alloggi locati il prezzo di vendita è pari al prezzo di mercato delle stesse unità abitative libere, determinato sulla base di perizia asseverata, diminuito del 20%; - per gli alloggi liberi il prezzo è quello di mercato, determinato sulla base di perizia asseverata assunto a base d asta, con offerte esclusivamente in aumento. L articolo 6 della L.R. n. 7/2011 ha successivamente stabilito che le ATER ed i comuni, qualora interessati, predispongano un Piano straordinario di vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) ubicati in edifici realizzati entro il La cessione di tali alloggi è effettuata agli assegnatari ad un prezzo ridotto del 45%, del 35% e del 25% in base all area A, B o C di collocazione degli stessi per la determinazione del canone di locazione, di cui all articolo 18 della L.R. n. 10/1996, rilevata alla data del 1 gennaio dell anno di entrata in vigore della legge (cioè al 1 gennaio 2011). 4. Ciclo di programmazione: la durata del Piano di vendita ordinario e straordinario I Piani di vendita degli alloggi ERP sono avviati per rispondere ad una esigenza di sviluppo del settore, attraverso la realizzazione di nuovi programmi d intervento e devono garantire la piena correlazione tra alienazioni e reinvestimenti sia sotto l aspetto economico che temporale. Con riguardo a quest ultimo aspetto, si ribadiscono due principi informatori in materia di processi di programmazione: - il tempo rappresenta uno degli elementi prioritari nella fissazione dei modi d azione; - la determinazione di adeguati termini di adempimento delle azioni previste costituisce garanzia dell efficacia delle azioni stesse e dell efficienza dell impiego delle risorse finanziarie. Vendita, riqualificazione e costruzione/acquisto di nuove unità di edilizia residenziale pubblica sono inscindibilmente intrecciate nel percorso di realizzazione di programmi di ristrutturazione e valorizzazione del patrimonio vetusto e nella costruzione/acquisto di nuove unità abitative in funzione del modificarsi dei bisogni primari delle famiglie e delle corrispondenti disponibilità di risorse per far fronte e dare risposte ai bisogni medesimi. Alla luce di tali principi è quindi stato individuato un termine ordinatorio di validità quinquennale, peraltro mutuato da precedenti scelte dell Amministrazione regionale relative all attuazione delle vendite ai sensi della L. n. 560/1993, ritenendo che la durata quinquennale di tali Piani individui un ciclo di programmazione adeguato all attuazione delle scelte individuate come prioritarie da ciascuna Amministrazione, nell ambito del relativo contesto di riferimento. Ciascun Piano di vendita (ordinario o straordinario), rispetto al contesto temporale quinquennale di riferimento, è quindi unico. Tutte le procedure di vendita degli alloggi, ordinarie e straordinarie, dovranno essere avviate entro 5 anni rispettivamente dalla data di approvazione da parte dell Amministrazione regionale per i Piani di vendita ex art. 65 L.R. n. 11/2001 o dalla data di approvazione da parte del Consiglio regionale del Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto per i Piani straordinari di vendita ex art. 6 della L.R. n. 7/2011 (deliberazione n. 55 del 10 luglio 2013, pubblicata nel BURVET n. 69 del 13/08/2013 ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29). 5. Autorizzazione regionale e reinvestimento dei proventi delle alienazioni: il Piano strategico delle politiche della casa del Veneto Ai sensi dell articolo 65 della L.R. n. 11/2001 e dell art. 6 della L.R. n. 7/2011, la vendita, ordinaria o straordinaria, degli alloggi ERP è subordinata ad autorizzazione da parte della Regione ed i relativi proventi devono essere reinvestiti in ERP secondo le direttive contenute nel Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 55/2013 paragrafo lettere A) e B). 6. Assestamenti di Piani di vendita ordinari o straordinari: criteri e procedure 6.1. Sono consentiti eventuali assestamenti, in aumento o diminuzione, dei Piani di vendita esclusivamente al fine di garantire da un lato l ottimale utilizzo dei medesimi, dall altro un quadro certo, trasparente ed

10 ALLEGATOC alla Dgr n. 369 del 25 marzo 2014 pag. 3/4 aggiornato al contesto temporale e socio-economico, degli alloggi alienabili nonché delle risorse disponibili al reinvestimento nel settore dell ERP, in conformità a quanto disposto dal citato art. 65 della L.R. n. 11/2001 nonché dal Piano strategico delle politiche della casa. Possono essere quindi oggetto di revisione sia i Piani di vendita ordinari di cui all art. 65 della L.R. n. 11/2001, che i Piani di vendita straordinari di cui all art. 6 della L.R. n. 7/2011, di ATER e comuni. Considerata però l unicità di ciascun Piano, i relativi assestamenti non potranno che avere la medesima scadenza del Piano che gli stessi modificano Gli assestamenti, in aumento o in diminuzione, potranno riguardare esclusivamente: a) alloggi che perdono i requisiti di inclusione nel Piano straordinario di vendita previsti dall art. 6 della L.R. n. 7/2011; b) alloggi per i quali siano state esperite tutte le procedure di vendita e le stesse si siano concluse con esito negativo, compresa la mancata accettazione da parte degli assegnatari della proposta di vendita dell alloggio entro il termine di centottanta giorni dal ricevimento della proposta medesima, ai sensi del comma 5, art. 6 della L.R. n. 7/2011; c) alloggi per i quali vengono programmati interventi di recupero e/o manutenzione straordinaria da realizzare anche con l utilizzo di finanziamenti statali, regionali o fondi comunitari, compresi gli alloggi già autorizzati alla vendita ai sensi dell art. 6 della L.R. n. 7/2011; d) alloggi ubicati in comparti soggetti a programmi di riqualificazione o rigenerazione urbana; e) sopravvenute situazioni di condominialità mista di forte minoranza. Resta inteso che, in caso di esaurimento di un Piano di vendita ordinario prima della scadenza quinquennale, l ente proprietario può procedere all approvazione di un nuovo Piano da sottoporre alla prescritta autorizzazione regionale. Nel caso di procedure di vendita di alloggi sfitti concluse con esito negativo (ricompresi quindi in un vigente Piano ordinario), gli stessi devono essere tempestivamente segnalati dagli enti gestori ai comuni, che provvedono all'assegnazione ai soggetti aventi diritto e, conseguentemente, essere stralciati dai Piani di vendita mediante procedura di assestamento. Qualora tali alloggi necessitino di manutenzione, gli interventi medesimi devono essere inseriti con priorità nei programmi di manutenzione degli interventi degli Enti proprietari. Anche gli alloggi ricompresi nei Piani straordinari che si siano resi sfitti nel corso del ciclo di programmazione delle vendite devono essere tempestivamente segnalati dagli enti gestori ai comuni, che provvedono all'assegnazione ai soggetti aventi diritto e, conseguentemente, essere stralciati dai relativi Piani di vendita mediante procedura di assestamento. Tuttavia tali alloggi, qualora la condizione e lo stato di conservazione evidenzi un rilevante grado di deperimento fisico degli stessi che ne possa compromettere la piena funzionalità e quindi non essere più idonei alla riassegnazione, potranno essere alienati con procedura ordinaria e, conseguentemente, essere autorizzati mediante assestamento del Piano ordinario vigente. Trattasi di alloggi per i quali necessita almeno la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lettere b), c), d), del D.P.R. n. 380 del Fatte salve le fattispecie di cui ai punti c) e d), gli assestamenti in aumento dei Piani potranno essere autorizzati esclusivamente qualora il numero degli alloggi raggiunga una consistenza di rilievo In presenza di uno dei presupposti stabiliti al precedente punto 6.2, lettere da a) ad e), debitamente accertata dalla competente Struttura regionale, e tenuto conto della condizione prevista dall ultimo capoverso del punto medesimo, la Giunta regionale procede direttamente all approvazione della proposta di assestamento del Piano, intendendosi già acquisito il parere favorevole della competente Commissione consiliare con l approvazione dei criteri e procedure di revisione dei Piani di vendita ordinari e straordinari di cui al presente provvedimento. In tale fattispecie le ATER ed i comuni presentano richiesta alla Struttura regionale competente in materia di Edilizia Residenziale Pubblica completa di: - adeguata motivazione ed indicazione della condizione di cui al punto 6.2 di cui l ente intende avvalersi per l assestamento del Piano; - indicazione del provvedimento/i regionale/i da assestare;

11 ALLEGATOC alla Dgr n. 369 del 25 marzo 2014 pag. 4/4 - precisa individuazione degli alloggi da inserire e/o da escludere nel Piano/i da assestare; - dettagliata relazione sullo stato di conservazione e manutenzione del patrimonio immobiliare oggetto di richiesta, con particolare riferimento agli alloggi già inclusi nel Piano Straordinario di vendita e che s intendono alienare ai sensi dell art. 65 della L.R. n. 11/2001, evidenziando altresì la spesa per gli interventi da realizzare, necessari alla riassegnazione dei medesimi; - prezzo medio di cessione degli alloggi, quantificazione del presunto ricavo e modalità di reinvestimento dello stesso, che dovrà in ogni caso essere destinato ad interventi di ERP. - dichiarazione che gli alloggi non sono stati oggetto di finanziamenti regionali, statali o comunitari nell ultimo quinquennio. La possibilità di modifiche ed integrazioni ai Piani di vendita ordinari, già oggetto di autorizzazione regionale, è quindi consentita decorsa almeno la metà della durata complessiva del Piano di vendita solo in presenza di comprovate modifiche degli obiettivi di programmazione. Possono invece essere oggetto di assestamento di Piano in ogni momento della vigenza del medesimo, con cadenza semestrale (30 giugno - 31 dicembre), esclusivamente quegli alloggi già autorizzati alla vendita ex L.R. n. 7/2011 che si rendano sfitti, ma per i quali, come sopra specificato, risultino assolutamente necessari consistenti interventi di manutenzione straordinaria, non essendo più idonei alla riassegnazione. Per quanto riguarda invece i Piani di vendita straordinari, ogni valutazione da parte dell Amministrazione regionale ed il rilascio delle prescritte autorizzazioni all assestamento in diminuzione saranno effettuati con periodicità almeno semestrale (30 giugno - 31 dicembre) e, per le ATER, preferibilmente in concomitanza alla valutazione da parte della Giunta regionale delle proposte di riutilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni formulate dalle Aziende interessate, di cui al paragrafo lettere A) e B) - del Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto. Nel caso di assestamento dei Piani di vendita straordinari, la Giunta regionale procede al rilascio dell autorizzazione mediante nuova approvazione e pubblicazione, anche sul sito internet della Regione del Veneto, degli elenchi completi ed aggiornati degli alloggi in vendita, degli alloggi esclusi dalla vendita e motivazione dell esclusione, così garantendone la massima trasparenza e semplificazione nella consultazione da parte di tutti i soggetti interessati Termine del procedimento di assestamento. Il termine di approvazione della proposta di ATER e Comuni di assestamento di Piani di vendita ordinari e straordinari di cui al presente provvedimento è di giorni 90.

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