REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA. COMUNE di LATISANA. (Adempimenti alla Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, art. 29)

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA. COMUNE di LATISANA. (Adempimenti alla Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, art. 29)"

Transcript

1 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA COMUNE di LATISANA (Adempimenti alla Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, art. 29) REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI PARRUCCHIERE MISTO Approvato con delibera C.C. n 67 del 28 novembre 2002

2 DISPOSIZIONI GENERALI ART.1 (Oggetto del regolamento) 1. Il presente regolamento disciplina, in ambito comunale, l attività di parrucchiere misto, esercitata in forma di impresa individuale o di società, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, in conformità al Capo II della legge regionale 22 aprile 2002, n L attività di parrucchiere misto può essere esercitata sia su persone di sesso maschile, sia su persone di sesso femminile. 3. L attività di parrucchiere misto comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sui capelli e sulla barba e, in particolare, il servizio di taglio dei capelli, l esecuzione di acconciature, la colorazione e la decolorazione, il servizio di taglio della barba, l applicazione di parrucche e ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico del capello e della barba. 4. Rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento le attività di applicazione e di trattamento tricologici. 5. Sottostanno alla presente normativa anche le attività svolte in concomitanza con altre attività e in sedi destinate ad uso diverso, anche a titolo di prestazione gratuita (ad esempio: palestre, club, circoli privati, case di cura, ospedali, caserme, istituti per anziani, istituti di estetica medica, profumerie e simili, anche a favore dei soci o per promozione di un prodotto). 6. L attività può essere esercitata presso il domicilio dell esercente qualora i locali abbiano i requisiti previsti dal presente regolamento. 7. Non è consentito lo svolgimento dell attività di parrucchiere misto in forma ambulante o di posteggio, salvo che tali attività siano esercitate a favore di persone immobilizzate o handicappate, presso il loro domicilio, da titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa. 8. Non costituisce attività soggetta al presente regolamento quella relativa alla lavorazione del capello finalizzata alla produzione di un bene(quale, ad esempio, la realizzazione di parrucche) e, in ogni caso, quella in cui non si realizzino prestazioni applicative sulla persona. ART.2 (Autorizzazione amministrativa) 1. Per esercitare l attività di parrucchiere misto occorre l autorizzazione rilasciata dal Comune. 2. L autorizzazione è rilasciata previo accertamento: 2

3 a. del possesso dei requisiti professionali secondo quanto previsto dall art. 28 della legge regionale 2/2002, b. dei requisiti igienico-sanitari dei locali nei quali viene svolta l attività, delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici. Compreso l accertamento del rispetto della superficie minima per le nuove aperture o trasferimento dell attività in altri locali, 3. L autorizzazione è valida per l intestatario e per i locali in essa indicati. 4. Possono essere rilasciate autorizzazioni stagionali, intendendosi per stagione un periodi di tempo anche frazionato non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180, che può comprendere anche parte dell anno successivo a quello in cui ha inizio. Art. 3 Attività mista 1. L attività di parrucchiere misto può essere svolta anche unitamente all attività di estetista in forma di imprese esercitate nella medesima sede, avente i requisiti previsti dal rispettivo Regolamento comunale. 2. Nel caso in cui l attività mista sia esercitata da impresa artigiana individuale, il titolare che esercita professionalmente le distinte attività deve essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle attività medesime. Qualora l attività mista sia svolta in una delle forme societarie previste dall art 10 della L.R n. 12, i singoli soci partecipanti che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l esercizio delle rispettive attività. Art. 4 Vendita di prodotti cosmetici 1. Alle imprese artigiane che esercitano l attività di parrucchiere misto che vendono o comunque cedono alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, prodotti cosmetici strettamente inerenti lo svolgimento dell attività stessa, non si applica la disciplina del commercio di cui alla legge regionale 8/1999. RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE Art. 5 Casi soggetti ad autorizzazione 1. Nei casi di seguito elencati, il titolare dell attività deve presentare domanda di autorizzazione: Nuova apertura, anche stagionale; 3

4 Trasferimento dell attività in altri locali nell ambito del Comune; Sospensione dell attività oltre novanta giorni nei casi di trasferimento dell azienda per atto tra vivi o a causa di morte, in caso di comprovata necessità; Art. 6 Domanda di autorizzazione 1. La domanda di autorizzazione all attività va presentata su competente carta legale, al Comune e deve contenere i seguenti elementi: a. Cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza del richiedente e codice fiscale. Per le imprese societarie o cooperative la domanda è firmata dal rappresentante legale della società o dalla persona appositamente autorizzata in forza dei poteri conferitigli dai patti sociali; b. Denominazione della ditta che intende esercitare l attività; c. Precisa ubicazione del locale; d. Precisa indicazione della superficie del locale; e. L indicazione se l attività viene esercitata presso l abitazione del titolare. 2. Alla domanda va allegato: a. Dichiarazione contenente la dimostrazione del possesso della qualificazione professionale del titolare o dei soci lavoranti o del direttore nel caso di impresa non artigiana, conseguita ai sensi dell art. 26 della legge regionale 2/02. b. Dichiarazione sulla disponibilità dei locali; c. Estratto di mappa in scala 1:2000; d. Planimetria, in triplice copia, datata e firmata dei locali in scala 1:100 dei locali completa della destinazione d uso dei singoli locali, della superficie degli stessi, altezza dei medesimi e della relativa superficie finestrata apribile, nonché della disposizione delle attrezzature e dei punti lavoro; e. Relazione tecnica, in triplice copia, datata e firmata contenente: tipo di copertura del pavimento e delle pareti, dotazione di acqua calda e fredda (se rifornimento idrico da pozzo tubolare od artesiano, allegare il referto potabilità dell acqua); f. Elenco, in triplice copia, datato e firmato di tutte le attrezzature che vengono usate (compresi gli armadietti per la biancheria sporca e pulita) e dei sistemi usati per la disinfezione-sterilizzazione delle medesime; g. Dichiarazione, in duplice copia, a firma de titolare che tutti i prodotti usati sono conformi alle vigenti normative, non essendo tossici né pericolosi per la salute umana; h. Duplice fotocopia delle schede tecniche delle apparecchiature utilizzate; i. Certificato di agibilità; 4

5 j. Dimostrazione della conformità della destinazione d uso dei locali, ai sensi dell art. 74 della L.R , n. 52, data dalla licenza o concessione edilizia ovvero dall autorizzazione rilasciata ai sensi di legge e, in assenza o indeterminatezza di tali atti, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento o da altri documenti che comprovino la destinazione d uso attuale in atto da oltre un biennio; k. Dichiarazione di conformità dell impianto elettrico alla legge 46/90 e successive modifiche ed integrazioni e delle apparecchiature ed attrezzature elettromeccaniche. Art. 7 Casi soggetti alla denuncia preventiva di inizio attività 1. Nei casi di seguito elencati, il titolare dell attività deve presentare denuncia preventiva di inizio attività, ai sensi dell art. 19 della legge 241/90: Trasferimento dell azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, compresa la reintestazione al termine della gestione, finalizzato all esercizio dell attività, il trasferimento comporta di diritto il trasferimento dell autorizzazione a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti previsto dal presente regolamento; il subentrante deve presentare la denuncia di inizio attività entro 90 giorni dalla data di trasferimento dell azienda, ovvero, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità; Modifica della superficie dei locali (ampliamento o riduzione) o modifica alle attrezzature rispetto a quanto precedentemente autorizzato; le modifiche devono prima riportare il parere favorevole del responsabile sanitario del settore igiene pubblica della Azienda per i servizi sanitari competente per territorio; l ampliamento dei locali deve avvenire nel rispetto delle norme urbanistiche e di destinazione d uso mentre la riduzione deve rispettare i minimi di superficie di cui all articolo 19. Sostituzione o nomina del responsabile tecnico/direttore dell azienda; Sostituzione di uno o più soggetti professionalmente qualificati nell ambito della società artigiana; Variazione della ragione sociale della società, compresa l ipotesi di sostituzione dei soci non qualificati. Art. 8 Istruttoria della domanda 1. L istruttoria delle pratiche inerenti le domande di autorizzazione per l attività di parrucchiere comprende: a. La verifica della completezza della domanda, dell esistenza e della conformità degli elementi e della documentazione; 5

6 b. La verifica di conformità dell istanza alle leggi e regolamenti vigenti compresa quella relativa agli aspetti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici da effettuarsi attraverso la Azienda per i servizi sanitari competente per territorio. 2. Ai fini dell applicazione dei termini per la formazione del silenzio assenso previsto dall articolo 20 della legge 241/90 la data di presentazione della domanda (da cui parte la decorrenza) è quella del ricevimento della domanda stessa completa in tutte le sue parti. 3. Qualora non venga comunicato all interessato il provvedimento di diniego entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda completa, la domanda si intende accolta. 4. La domanda si intende completa quando, oltre ad essere regolare sotto l aspetto formale e della completezza, ha ottenuto il parere favorevole dell Azienda per i servizi sanitari. 5. Nel caso di istanza insufficientemente documentata, l'ufficio dovrà chiederne, il completamento al richiedente mediante raccomandata, sospendendo l'istruttoria, dando un termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento per il completamento della pratica e facendo slittare il termine di ricevimento della domanda alla data di completamento della stessa in tutte le sue parti. 6. Qualora entro il termine fissato al comma precedente non pervenga agli Uffici comunali la documentazione richiesta per il completamento della pratica e non vi siano motivazioni gravi e documentate sulla mancata presentazione della documentazione mancante, l Ufficio provvede all archiviazione della domanda, dandone comunicazione all interessato. Art. 9 Istruttoria delle pratiche soggette a denuncia 1. Nei casi soggetti a denuncia di inizio attività ai sensi dell art. 19 della legge 241/90 l ufficio competente, ricevute le denunce, ne verifica la regolarità formale e la rispondenza alle disposizioni di cui al presente regolamento, interessando, se del caso, l ufficio di vigilanza per il sopralluogo di competenza e gli altri uffici per la verifica delle dichiarazioni. 2. Qualora la denuncia risulti, ai fini della sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti, incompleta o non conforme alle disposizioni della normativa vigente, anche a seguito del sopralluogo effettuato dagli organi di polizia comunale, l ufficio invita il denunciante a provvedere alla sua regolarizzazione/conformazione entro il termine massimo di 30 giorni dalla notifica della richiesta di integrazione alla denuncia. 3. Si considera data di presentazione della denuncia quella della denuncia a termini di legge. 4. L ufficio competente, entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia regolare, verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. Nel computo dei giorni non viene compreso il termine per l Azienda per i servizi sanitari necessario per esprimere l eventuale parere di competenza. 5. Se l accertamento è positivo, il Comune, comunica l esito favorevole della verifica. 6

7 6. Se l accertamento è negativo, il Comune, entro 60 giorni dalla denuncia regolare, dispone il divieto di prosecuzione dell attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l interessato non provveda a conformarla alla normativa vigente entro un termine prefissatogli dal Comune ai sensi del precedente comma Rimane salvo, comune, il potere di controllo e vigilanza del Comune, in qualsiasi momento. Art. 10 Rilascio dell autorizzazione 1. L autorizzazione è rilasciata con provvedimento del dirigente del servizio. 2. Le imprese che intendano svolgere l attività in forma artigiana sono tenute ad iscriversi all A.I.A. ed a trasmettere al Comune il relativo certificato (ovvero a comunicare al Comune il numero d iscrizione e la data in cui è avvenuta) entro sessanta giorni dal rilascio dell autorizzazione comunale. 3. Le imprese che intendano svolgere l attività in forma non artigiana devono trasmettere al Comune il certificato di iscrizione al registro delle imprese (ovvero a comunicare al Comune il numero d iscrizione e la data in cui è avvenuta) entro sessanta giorni dal rilascio dell autorizzazione comunale. 4. L autorizzazione deve essere resa nota al pubblico nel locale oggetto dell attività e deve essere esibita a richiesta dei funzionari o agenti della forza pubblica e di quelli preposti al controllo sanitario. 5. I parrucchieri misti nell esercizio della propria attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico tradizionalmente complementari all attività principale. MODIFICA, TRASFERIMENTO, CESSAZIONE E SOSPENSIONE VOLONTARIA DELL ATTIVITA Art. 11 Modifiche ai locali 1. Ogni modifica sostanziale ai locali ed alle attrezzature rispetto a quanto autorizzato inizialmente, dovrà essere preventivamente autorizzato, con parere favorevole dell Azienda per i servizi sanitari. Art. 12 Subingresso 1. Il trasferimento dell azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o per causa di morte, finalizzato all esercizio dell attività, comporta di diritto il trasferimento 7

8 dell autorizzazione a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. 2. Il subentrante deve presentare denuncia preventiva di inizio attività al Comune, ai sensi dell articolo 19 della legge 241/90 entro 90 (novanta) giorni dalla data di trasferimento dell azienda ovvero, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l attività del dante causa, salvo proroga in caso di o provata necessità. 3. Nei casi di subingresso nella conduzione di esercizi già in attività alla data di entrata in vigore del presente regolamento, vanno osservate le norme di cui al successivo articolo 27. Art. 13 Trasferimento dell attività in altri locali 1. Per il trasferimento della sede dell attività all interno del territorio comunale il titolare deve presentare tutta la documentazione necessaria al fine dell accertamento dei requisiti igienici. 2. I trasferimenti di sede devono essere realizzati in ottemperanza alla superficie minima dei locali e devono avvenire nel rispetto delle norme urbanistiche e di destinazione d uso dei locali. Art. 14 Sospensione volontaria dell attività 1. La sospensione volontaria dell attività di parrucchiere misto per un periodo massimo di 12 mesi, va comunicata al Comune ed alla Commissione provinciale per l artigianato competente per territorio, entro 10 giorni dall inizio della sospensione medesima. 2. E altresì onere del titolare dare tempestiva comunicazione della riapertura dell attività sia al Comune che alla Commissione provinciale per l artigianato competente per territorio. 3. Protrarre la sospensione dell attività oltre il periodo massimo di dodici mesi, senza autorizzazione alla proroga, comporta la revoca dell autorizzazione amministrativa. Art. 15 Cessazione 1. La cessazione dell attività di parrucchiere misto è soggetta alla comunicazione al Comune, da presentarsi entro 90 giorni dalla stessa, con contestuale restituzione dell autorizzazione. 2. E escluso l obbligo di cui al comma precedente nel caso di cessazione conseguente a cessione dell attività. 8

9 REQUISITI Art. 16 Qualificazione professionale 1. La qualificazione professionale di parrucchiere misto si consegue, dopo l adempimento dell obbligo scolastico, in alternativa, mediante:! Lo svolgimento di due anni di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente a tempo pieno o collaboratore familiare o di socio presso un impresa di parrucchiere.! Lo svolgimento di un regolare periodo di apprendistato, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria.! Il superamento di un esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di un corso di formazione professionale, comprendente anche periodi formativi presso un impresa di parrucchiere. 2. I periodi lavorativi di cui al comma 1 devono essere svolti nel corso del quinquennio antecedente la richiesta di autorizzazione ed accertati dal Comune. 3. I corsi di formazione professionale di cui al comma 1 sono realizzati nell ambito dei piani regionali di formazione professionale di cui alla L.R.n.76/1982. Art.17 Requisiti per l esercizio dell attività 1. Le imprese che intendano svolgere l attività di parrucchiere misto in forma artigiana sono tenute ad iscriversi all A.I.A. e a trasmettere al Comune il relativo certificato (ovvero a comunicare al Comune il numero d iscrizione e la data in cui è avvenuta) entro 60 giorni dal rilascio dell autorizzazione comunale o dalla presentazione della denuncia di inizio di attività, nei casi in cui sia prevista. Trova applicazione il capo I della L.R n Le imprese che intendano svolgere le attività di parrucchiere misto in forma non artigiana devono trasmettere al Comune il certificato di iscrizione al registro delle imprese (ovvero a comunicare al Comune il numero d iscrizione e la data in cui è avvenuta) entro 60 giorni dal rilascio dell autorizzazione comunale o dalla presentazione della denuncia di inizio di attività, nei casi in cui sia prevista. 3. Le imprese non artigiane devono indicare il soggetto in possesso della qualificazione professionale. 4. I soci, i collaboratori familiari o i dipendenti che esercitano professionalmente l attività di parrucchiere misto devono essere in possesso della relativa qualificazione professionale. 9

10 Art. 18 Accertamenti igienico-sanitari 1. L accertamento, di cui all art. 30, 4 comma, lett b) della L.R. 12/02, dei requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature destinate allo svolgimento delle attività per le quali è richiesta l autorizzazione nonché dei requisiti igienico-sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività è di competenza dell Azienda per i servizi sanitari n. 5 Bassa Friulana. Art. 19 Requisiti di sicurezza e igienico sanitari dei locali 1. Le attività di cui al presente regolamento possono essere esercitate anche al domicilio dell esercente. I locali devono essere separati e distinti dai locali destinati ad uso diverso, con accesso indipendente dall esterno, servizi igienici autonomi e con le caratteristiche di seguito riportate. 2. Tutti i locali dell attività, oltre ad essere conformi alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed essere quindi provvisti della certificazione di agibilità devono possedere i seguenti requisiti: a) La superficie minima per l esercizio dell attività di parrucchiere misto (intesa come area lavoro, esclusi servizi, igienici, ripostigli, altri vani di servizio, etc.) deve essere di almeno 20 mq. I locali devono avere superfici finestrate apribili pari ad almeno 1/10 della superficie del pavimento. Qualora tale risultato non fosse ottenibile, è necessario prevedere un impianto di aerazione artificiale: prima dell'installazione, il progetto dell'impianto dovrà essere sottoposto al parere preventivo da parte dell'ass. L'ottenimento dei requisiti di microclima dovrà essere dimostrato anche nei casi di suddivisione dei locali in zone di lavoro distinte tramite setti. Per gli esercizi che fanno uso di caschi in relazione alle caratteristiche dei locali e delle attività potranno essere imposti, su proposta del Dipartimento di Prevenzione, mezzi di ventilazione sussidiaria; b) Pavimenti a superficie unita, lavabile e impermeabile, pareti di materiale liscio, lavabile ed impermeabile fino ad un'altezza di mt 2 dal pavimento; c) Gli esercizi dovranno essere dotati di servizi igienici ad uso esclusivo dell'esercizio composti da latrina e antilatrina con lavabo provvisti di distributore di sapone, asciugamani a perdere, cestino per i rifiuti ed accessibili direttamente dall'interno dell'esercizio e con le caratteristiche di cui al punto b; d) Qualora venga effettuata negli stessi locali attività di pedicure, la zona destinata allo svolgimento di tale attività dovrà essere separata dal resto mediante un setto divisorio di materiale liscio, lavabile e impermeabile fino ad un'altezza di m 2 dal pavimento e dotata di lavapiedi; e) Gli impianti (elettrico, di riscaldamento, di ventilazione artificiale), tutte le apparecchiature che utilizzano corrente elettrica, devono essere conformi alla L. 46/90, D.to Lg.vo n. 626 del , D.P.R. n. 462 del (marcatura CE, interruttore differenziale con Idn 30 ma, etc.); f) I locali inoltre dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori D.to Lgs.vo 626/94 e succ. mod. ed int. (ad 10

11 esempio devono essere previsti: spogliatoi per il personale, armadi per il vestiario, vie ed uscite d emergenza, luci d emergenza etc.); Art. 20 Tenuta dei locali, attrezzi ed indumenti 1. Per la tenuta dei locali, degli attrezzi e degli indumenti dovranno essere osservate le più scrupolose norme igieniche ed in particolare, al titolare, incombono l obbligo e la responsabilità dell osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente: a) i rifiuti solidi devono essere raccolti in recipienti lavabili dotati di adeguato sistema di chiusura, allontanati e smaltiti in conformità al regolamento comunale per i rifiuti solidi e al D.to Lg.vo n. 22 del ; b) I prodotti impiegati per il trattamento del capello, dell'epidermide, delle unghie dovranno essere conformi a quanto disposto nella L , n. 713 e successive modifiche. Tinture, fissativi ed altri preparati impiegati, non dovranno contenere sostanze tossiche o nocive alla salute e dovranno rispondere ai requisiti delle leggi vigenti. Il cliente dovrà essere adeguatamente informato prima dell'applicazione di sostanze che possono provocare reazioni allergiche; c) I procedimenti tecnici di lavorazione nei quali sono impiegati prodotti o solventi, le cui esalazioni possono essere moleste o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide aereazioni dell'ambiente; d) Durante le applicazioni o l'uso di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme o si fumi; e) Il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia e di igiene, con speciale riguardo alle mani ed alle unghie, ed indossare una sopravveste bianca o di altro colore chiaro, sempre in stato di perfetta pulizia (il personale che presenti lesioni cutanee alle mani dovrà indossare guanti protettivi in lattice, vinile etc.); f) Prima di iniziare ciascun servizio, l'addetto al servizio deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone; g) Nelle attività di manicure e pedicure estetico, la parte da trattare deve essere lavata con acqua e sapone ed accuratamente disinfettata; h) Onde evitare la diffusione di malattie a trasmissione ematica, tutte le attrezzature che possono essere contaminate con il sangue dovranno essere del tipo monouso, da gettare dopo ogni utilizzo, oppure dovranno essere in materiale che possa essere sottoposto a processi di sterilizzazione. Pertanto al termine di ogni applicazione le attrezzature non monouso dovranno essere lavate con acqua e detergente e successivamente sterilizzate con stufa a secco (160 C per 2 ore oppure 170 C per un ora o 180 C per 30 minuti). In alternativa alla sterilizzazione con tale metodo fisico potranno essere usati disinfettanti ad "alto livello di attività". I prodotti e le procedure dovranno essere preventivamente approvate dal Dipartimento di Prevenzione dell Azienda S.S.; i) Tutti i locali dell'esercizio e le attrezzature devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente con ipoclorito di sodio (in diluizione al 10%) o con prodotti a base di polifenoli per quelle in acciaio; 11

12 j) Nel caso di contaminazione di attrezzature o ambienti con sangue, si raccomanda di attuare sempre la disinfezione nei modi sopra descritti; k) E' vietato, durante la rasatura, togliere dal rasoio la saponata con carta che non offra la massima garanzia d'igiene; l) Dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con acqua corrente; la superficie rasata deve essere spruzzata con soluzione alcolica al 50% o con altri preparati disinfettanti; m) Per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore. E' proibito l'uso di piumini o di preparati essiccatori (allume, ecc.); n) Coloro che intendono effettuare anche il servizio a domicilio del cliente, dovranno recarvisi forniti di valigetta contenente gli strumenti e di quanto necessario per il rispetto delle norme igieniche sopraelencate 2. Per le attrezzature si dovranno soddisfare i seguenti requisiti igienici: a) arredamento lavabile e disinfettabile; b) dotazione di biancheria pulita per ogni cliente contenuta in appositi armadietti; c) recipienti distinti, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e per i rifiuti; d) i sedili dell'esercizio dovranno essere forniti di poggiacapo con carta o telo da cambiarsi per ogni persona: così pure dovranno essere puliti e cambiati di volta in volta per ogni persona gli asciugamani ed eventuali sopravesti. Questo materiale dovrà essere riposto in appositi armadietti; e) gli strumenti e le suppellettili dell'esercizio dovranno essere tenuti costantemente con la più rigorosa e scrupolosa pulizia. Quelli che vengono a contatto diretto con la parte cutanea del cliente, dovranno essere disinfettati come previsto dalle procedure identificate nella conduzione igienica dell esercizio ; f) dotazione di idonei armadietti per contenere il vestiario del personale addetto e di ripostigli. ORARI E TARIFFE Art. 21 Orari e tariffe 1. I negozi di parrucchiere misto debbono osservare l orario di apertura e chiusura che verrà stabilito dall autorità comunale, sentite le organizzazioni di categoria. 2. L orario di lavoro e il turno di chiusura osservato nonché le tariffe applicate devono essere esposti in maniera ben visibile dall esterno. 12

13 CONTROLLI E SANZIONI Art. 22 Controlli 1. Lo Forze di Polizia dello Stato e del Comune incaricate della vigilanza delle attività del presente regolamento, sono autorizzate ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli al domicilio in cui si svolge l attività. Art. 23 Abusivismo 1. Fatta salva ogni altra sanzione prescritta, il Comune ordina la cessazione dell attività quando questa è esercitata senza autorizzazione. 2. Qualora gli interessati non vi ottemperino, sono adottati, previa diffida di tre giorni e salvi i casi di urgenza, i provvedimenti necessari per la esecuzione d ufficio. Art. 24 Sanzioni 1. Ai sensi dell art. 17 comma 3 della L.R. 12/2002, l esercizio dell attività artigiana in assenza dell iscrizione all A.I.A. nei termini previsti dall art. 14, comma 1 della legge stessa, comporta la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 516 a euro Ai sensi dell art. 17 comma 6 della L.R. 12/2002 la mancata presentazione della denuncia di modifica o di cessazione dell attività all A.I.A nei termini fissati dall art. 14 comma 1, comporta la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 258 a euro Ai sensi dell art. 17 comma 8 della L.R. 12/2002 l esercizio dell attività di parrucchiere misto in assenza dell autorizzazione comunale o della denuncia di inizio-attività, ove ammessa, comporta la sanzione pecuniaria amministrativa da 516 a Per l applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma precedente, si osserva la legge regionale n.1 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 25 Sospensione, revoca e decadenza dell autorizzazione 1. L autorizzazione comunale per l esercizio dell attività di parrucchiere misto è sospesa qualora l attività sia svolta in contrasto con le disposizioni della L.R. 13

14 n. 12 e del presente Regolamento. La sospensione dell autorizzazione non può essere superiore a trenta giorni, decorsi i quali l autorizzazione è revocata. 2. La sospensione viene comminata nei seguenti casi: a) inosservanza delle disposizioni concernenti l orario ed il calendario delle giornate di apertura e chiusura stabilite dal Sindaco ai sensi dell art. 21 del presente Regolamento 1 giorno lavorativo di sospensione; b) mancata esposizione di idoneo cartello visibile dall esterno indicante l orario di lavoro, il turno di chiusura osservato e le tariffe applicate 1 giorno lavorativo di sospensione; c) mancata comunicazione, entro il termine di giorni sessanta dal rilascio dell autorizzazione o dalla data di presentazione delle denuncia inizio attività, ove prevista, dell avvenuta iscrizione all A.I.A. o al Registro delle Imprese 1 giorno lavorativo di sospensione; d) sostituzione, non autorizzata dal Comune, del soggetto o dei soggetti in possesso della qualificazione professionale di parrucchiere misto 10 giorni lavorativi di sospensione; e) prosecuzione dell attività dell imprenditore artigiano, nel caso indicato all art. 13 comma 9 della L.R. 12/2002, senza l avvalimento di responsabile tecnico in possesso della relativa qualificazione professionale previsto dall art 13 comma 11 della legge citata 10 giorni lavorativi di sospensione; f) violazione delle disposizioni previste agli artt. 18, 19, 20 del presente Regolamento, accertate dagli organi competenti in materia igienico-sanitaria 20 giorni lavorativi di sospensione; 3. L autorizzazione sarà revocata qualora il titolare, il socio partecipante o il direttore d azienda abbiano perso i requisiti previsti dalla normativa vigente. 4. Inoltre viene pronunciata la decadenza dell autorizzazione in caso di mancata riattivazione dell attività entro 12 mesi dalla sospensione. 5. La sospensione e la revoca devono essere adottate, dopo diffida ad adempiere con prefissione di termine e non pregiudicano l applicazione delle sanzioni di cui all art. 17 della L.R. 12/2002. CONTENZIOSO Art. 26 Ricorsi 1. Avverso il provvedimento di diniego al rilascio dell autorizzazione, di annullamento ai sensi dell art. 20 della legge 241/90, di sospensione e di revoca di cui all art. 34 della L.R. 12/02 può essere presentato ricorso alla Giunta Regionale entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1199/

15 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 27 Disposizioni transitorie 1. Le autorizzazioni già rilasciate dal Comune ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 16 per l esercizio dell attività di barbiere, acconciatore, parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna, parrucchiere misto si intendono idonee allo svolgimento dell attività di parrucchiere misto di cui al presente regolamento. 2. Il subentrante nell autorizzazione in un esercizio in attività alla data di entrata in vigore del presente regolamento, prima di presentare la denuncia di inizio attività, deve provvedere all adeguamento dei requisiti igienico-sanitari di cui ai precedenti articoli 19 e Nel caso in cui il completo adeguamento alle norme di cui ai citati articoli non sia possibile, per motivi di natura tecnica, l interessato dovrà presentare apposita dichiarazione asseverata di un tecnico abilitato dalla quale risulti l impossibilità tecnica all adeguamento, nonché le relative cause. 4. Nel caso previsto dal precedente comma, acquisita la suddetta dichiarazione asseverata, il responsabile del servizio competente può concludere favorevolmente il procedimento di verifica dei requisiti e presupposti di legge anche in deroga al parere preventivo della competente A.S.S., alle disposizioni contenute nei precedenti articoli 19 e 20 ed alle prescrizioni del regolamento edilizio in materia di agibilità dei locali alle quali non sia assolutamente possibile adeguarsi per motivi di natura tecnica. 5. Qualora l adeguamento non sia possibile concluderlo preventivamente rispetto alla denuncia di inizio attività il subentrante può chiedere di completare l adeguamento entro dodici mesi dalla data della presentazione della denuncia di inizio attività, prorogabile inderogabilmente una sola volta per un periodo non superiore a sei mesi. 6. Il mancato adeguamento nei tempi su esposti comporta la decadenza dal diritto di esercitare l attività del dante causa. Art. 28 Abrogazione di norme precedenti 1.Restano abrogate tutte le precedenti disposizioni riguardanti la materia ed in modo particolare il regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del e successive modificazioni. Art. 29 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della delibera consiliare di adozione. 15

CITTA DI CIVIDALE DEL FRIULI UNITA OPERATIVA POLIZIA MUNICIPALE ED ATTIVITA PRODUTTIVE REGOLAMENTO ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI PARRUCCHIERE MISTO

CITTA DI CIVIDALE DEL FRIULI UNITA OPERATIVA POLIZIA MUNICIPALE ED ATTIVITA PRODUTTIVE REGOLAMENTO ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI PARRUCCHIERE MISTO CITTA DI CIVIDALE DEL FRIULI UNITA OPERATIVA POLIZIA MUNICIPALE ED ATTIVITA PRODUTTIVE REGOLAMENTO ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI PARRUCCHIERE MISTO S O M M A R I O Art. 1 - Attività parrucchiere misto Art.

Dettagli

COMUNE DI FAGAGNA Prov.di UDINE

COMUNE DI FAGAGNA Prov.di UDINE COMUNE DI FAGAGNA Prov.di UDINE REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI PARRUCCHIERE MISTO Approvato con delibera C.C. n. 40 del 02.08.2002 1 Art.1 Attività parrucchiere misto 1. Le attività di parrucchiere

Dettagli

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005. LEGGE REGIONALE 20 novembre 2007, n. 17 Disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista (B.U. 29 novembre 2007, n. 104) INDICE DELLA LEGGE Art. 1 (Oggetto) Art. 2 (Competenze della Regione, delle

Dettagli

CITTA DI FINALE LIGURE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ECONOMICO

CITTA DI FINALE LIGURE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ECONOMICO R E P U B B L I C A I T A L I A N A CITTA DI FINALE LIGURE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ECONOMICO Servizio Sportello Unico Attività Produttive REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ATTIVITA DI

Dettagli

Comune di pontebba Provincia di Udine

Comune di pontebba Provincia di Udine Comune di pontebba Provincia di Udine REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ATTIVITA DI ESTETISTA E DI PARRUCCHIERE MISTO Approvato con deliberazione consiliare del 20.12.2005 n. 66 IL SEGRETARIO COMUNALE

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ATTIVITA DI ESTETISTA E PARRUCCHIERE MISTO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ATTIVITA DI ESTETISTA E PARRUCCHIERE MISTO COMUNE DI DOBERDO' DEL LAGO - OBČINA DOBERDOB Provincia di Gorizia - Pokrajina Gorica C.A.P. 34070 TEL. 0481 78108 FAX 0481 78160 P.I. 00123280315 -- C.F. 81000450312 via Roma/Rimska Ul., 30 REGOLAMENTO

Dettagli

COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO (Provincia di Udine)

COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO (Provincia di Udine) COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO (Provincia di Udine) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ATTIVITÀ DI ESTETISTA E DI PARRUCCHIERE MISTO (art. 29, L.r. n. 12/2002 Disciplina organica dell artigianato ) Approvato

Dettagli

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI CERCENASCO. OGGETTO: Dichiarazione di inizio attività di acconciatore - estetista - centro di abbronzatura.

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI CERCENASCO. OGGETTO: Dichiarazione di inizio attività di acconciatore - estetista - centro di abbronzatura. Compilare in triplice copia AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI CERCENASCO OGGETTO: Dichiarazione di inizio attività di acconciatore - estetista - centro di abbronzatura. Il sottoscritto nato a (Prov. di ) il

Dettagli

COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE

COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE Allegato alla deliberazione consiliare n. del COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE (PROVINCIA DI PORDENONE) REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO dell ATTIVITÀ di PARRUCCHIERE MISTO S O M M A R I O Art. 1 - Attività parrucchiere

Dettagli

Regolamento Comunale Per la disciplina dell attività dei

Regolamento Comunale Per la disciplina dell attività dei Regolamento Comunale Per la disciplina dell attività dei Centri di Telefonia Internazionale Approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 30/06/2006 ART. 1 Oggetto e finalità Il presente regolamento

Dettagli

L.R. 20 novembre 2007, n. 17 (1).

L.R. 20 novembre 2007, n. 17 (1). L.R. 20 novembre 2007, n. 17 (1). Disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista. (1) Pubblicata nel B.U. Marche 29 novembre 2007, n. 104. Il Consiglio regionale ha approvato; Il Presidente della

Dettagli

Comune di Cormòns. REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA DI PARRUCCHIERE E DI ESTETISTA (art. 29, Legge 22 aprile 2002, n.

Comune di Cormòns. REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA DI PARRUCCHIERE E DI ESTETISTA (art. 29, Legge 22 aprile 2002, n. Comune di Cormòns REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA DI PARRUCCHIERE E DI ESTETISTA (art. 29, Legge 22 aprile 2002, n. 12) Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI ESTETISTA E PARRUCCHIERE MISTO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI ESTETISTA E PARRUCCHIERE MISTO Allegato Sub. A alla deliberazione di C.C. n. 65 del 26.09.2002 PROVINCIA DI UDINE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI ESTETISTA E PARRUCCHIERE MISTO CAPO I Disciplina dell attività

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL NOLEGGIO CICLI, CICLOMOTORI A DUE E TRE RUOTE, MOTOCICLI E QUADRICICLI PER IL TRASPORTO DI PERSONE

REGOLAMENTO PER IL NOLEGGIO CICLI, CICLOMOTORI A DUE E TRE RUOTE, MOTOCICLI E QUADRICICLI PER IL TRASPORTO DI PERSONE REGOLAMENTO PER IL NOLEGGIO CICLI, CICLOMOTORI A DUE E TRE RUOTE, MOTOCICLI E QUADRICICLI PER IL TRASPORTO DI PERSONE Articolo 1 Dichiarazione inizio attività 1-L esercizio del noleggio di cicli, ciclomotori

Dettagli

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI. SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (ad efficacia immediata) Acconciatore - Estetista - Centro di abbronzatura

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI. SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (ad efficacia immediata) Acconciatore - Estetista - Centro di abbronzatura AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI OGGETTO: SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (ad efficacia immediata) Acconciatore - Estetista - Centro di abbronzatura Il sottoscritto nato a (Prov. di ) il cittadinanza

Dettagli

Attività artigianali Massaggiatori e attività del benessere

Attività artigianali Massaggiatori e attività del benessere Attività artigianali Massaggiatori e attività del benessere Descrizione L operatore di tecniche di massaggio orientale opera nell ambito delle pratiche che stimolano le risorse naturali dell individuo

Dettagli

COMUNE DI MASSA REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PARRUCCHIERE

COMUNE DI MASSA REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PARRUCCHIERE COMUNE DI MASSA REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PARRUCCHIERE Approvato con atto C.C. n 127 del 18/12/1996 Modificato con successivo atto C.C. n 76 del 16/11 /2000 Modificato con successivo atto C.C. n.59

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 33 DEL 13-12-2001 REGIONE LAZIO. Norme in materia di attività di estetista.

LEGGE REGIONALE N. 33 DEL 13-12-2001 REGIONE LAZIO. Norme in materia di attività di estetista. Pagina 1 di 6 LEGGE REGIONALE N. 33 DEL 13-12-2001 REGIONE LAZIO Norme in materia di attività di estetista. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO N. 36 del 29 dicembre 2001 SUPPLEMENTO ORDINARIO

Dettagli

Comune di Barano d Ischia

Comune di Barano d Ischia Comune di Barano d Ischia REGOLAMENTO per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere uomo e donna e mestieri affini (approvato con delibere consiliari n. 33 del 18.2.2000 e n. 10 del 27.1.2001)

Dettagli

AL COMUNE DI RENDE UFFICIO SUAP - COMMERCIO

AL COMUNE DI RENDE UFFICIO SUAP - COMMERCIO Mod. SCIA Presentare in 3 copie: Originale per il Comune 1 copia alla CCIAA* 1 copia per l interessato SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA) (Art. 19 legge n. 241/1990 e successive modifiche)

Dettagli

Regolamento di procedura per l apertura delle medie strutture di vendita nel territorio comunale.

Regolamento di procedura per l apertura delle medie strutture di vendita nel territorio comunale. Regolamento di procedura per l apertura delle medie strutture di vendita nel territorio comunale. Norme per l esercizio delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa. Decreto legislativo 31 marzo

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA ED ESTETISTA

REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA ED ESTETISTA CITTÀ DI MERATE PROVINCIA DI LECCO REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA ED ESTETISTA 1 CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto del Regolamento 1) Il

Dettagli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI approvato con deliberazione G.P. n. 188 del 25.7.2001 modificato con deliberazione G.P. n. 83 del

Dettagli

COMUNE DELLA SPEZIA REGOLAMENTO PER IL RILASCIO E LA DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI DI SALA GIOCHI

COMUNE DELLA SPEZIA REGOLAMENTO PER IL RILASCIO E LA DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI DI SALA GIOCHI COMUNE DELLA SPEZIA REGOLAMENTO PER IL RILASCIO E LA DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI DI SALA GIOCHI Delibera del Consiglio Comunale n 1 del 09.01.2012 INDICE Art. 1 DEFINIZIONE e AMBITO DI APPLICAZIONE

Dettagli

N.B. Testo coordinati con le modifiche apportate, successivamente dalla L.R. 16 febbraio 2010, n. 15; e dalla L.R. 25 novembre 2010, n. 23.

N.B. Testo coordinati con le modifiche apportate, successivamente dalla L.R. 16 febbraio 2010, n. 15; e dalla L.R. 25 novembre 2010, n. 23. REGIONE UMBRIA L.R. 4 aprile 1990, n. 10: Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1: «Disciplina delle attività di estetista». (B.U.R.U. n. 15 dell'11 aprile 1990). N.B. Testo coordinati con

Dettagli

REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ DI PHONE CENTER ED INTERNET POINT

REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ DI PHONE CENTER ED INTERNET POINT REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ DI PHONE CENTER ED INTERNET POINT Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 16.9.2010 INDICE Articolo 1: Oggetto ed ambito di applicazione Articolo 2: Definizioni

Dettagli

COMUNE di SEQUALS. Provincia di Pordenone REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DELLE ATTIVITA DI ESTETISTA E PARRUCCHIERE MISTO

COMUNE di SEQUALS. Provincia di Pordenone REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DELLE ATTIVITA DI ESTETISTA E PARRUCCHIERE MISTO COMUNE di SEQUALS Provincia di Pordenone REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DELLE ATTIVITA DI ESTETISTA E PARRUCCHIERE MISTO (Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12) Approvato con deliberazione del Consiglio

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA

REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA CAPO I Disposizioni generali Art. 1 Oggetto del Regolamento 1. Le attività di Acconciatore e di Estetista, siano esse esercitate

Dettagli

CASTELLO-MOLINA DI FIEMME (TN) REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI PARRUCCHIERE ED ESTETISTA

CASTELLO-MOLINA DI FIEMME (TN) REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI PARRUCCHIERE ED ESTETISTA CASTELLO-MOLINA DI FIEMME (TN) REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI PARRUCCHIERE ED ESTETISTA Approvato con deliberazione consiliare n. 20 di data 19.04.2004 In vigore dal 21.05.2004 Art.

Dettagli

COMUNE DI NARNI. Disciplina comunale delle attività di acconciatore. Regolamento. (Provincia di Terni) Legge 17 agosto 2005, n.

COMUNE DI NARNI. Disciplina comunale delle attività di acconciatore. Regolamento. (Provincia di Terni) Legge 17 agosto 2005, n. COMUNE DI NARNI (Provincia di Terni) Disciplina comunale delle attività di acconciatore Legge 17 agosto 2005, n. 174 Regolamento I N D I C E Art. 1 - Oggetto del Regolamento Art. 2 - Normativa di riferimento

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE CHE DISCIPLINA L ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ DI ESTETICA

REGOLAMENTO COMUNALE CHE DISCIPLINA L ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ DI ESTETICA COMUNE DI TELVE PROVINCIA DI TRENTO REGOLAMENTO COMUNALE CHE DISCIPLINA L ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ DI ESTETICA APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 3 DD. 29.01.2007 INDICE Art. 1 Ambito delle

Dettagli

COMUNE DI MACCAGNO Provincia di Varese REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE E ESTETISTA

COMUNE DI MACCAGNO Provincia di Varese REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE E ESTETISTA COMUNE DI MACCAGNO Provincia di Varese REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE E ESTETISTA 1 CAPO I OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DEFINIZIONI Art. 1 (Oggetto del Regolamento) 1. Il presente

Dettagli

SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA (S.C.I.A.) DI BED AND BREAKFAST VARIAZIONE DELL ATTIVITA (da comunicare entro 15 giorni dalla variazione)

SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA (S.C.I.A.) DI BED AND BREAKFAST VARIAZIONE DELL ATTIVITA (da comunicare entro 15 giorni dalla variazione) SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA (S.C.I.A.) DI BED AND BREAKFAST VARIAZIONE DELL ATTIVITA (da comunicare entro 15 giorni dalla variazione) AL COMUNE DI FOSSATO DI VICO UFFICIO ATTIVITA PRODUTTIVE

Dettagli

Al Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA.

Al Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA. Mod. SCIA adeguato alla L.122/2010 ATTIVITA DI ESTETISTA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (SCIA) INIZIO ATTIVITÀ - SUBINGRESSO TRASFERIMENTO DI SEDE VARIAZIONI - CESSAZIONE ATTIVITA Al Comune

Dettagli

Regione Lazio. Leggi Regionali 28/11/2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 98

Regione Lazio. Leggi Regionali 28/11/2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 98 Regione Lazio Leggi Regionali Legge Regionale 27 novembre 2013, n. 8 Disposizioni di semplificazione relative alle strutture ricettive. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 2007, n. 13, concernente

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA DI PARRUCCHIERE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA DI PARRUCCHIERE Comune di BORGO VALSUGANA (Provincia di Trento) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA DI PARRUCCHIERE ed ESTETISTA Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 28 dd. 28.06.2005,

Dettagli

Comune di Vedano al Lambro PROVINCIA DI MILANO

Comune di Vedano al Lambro PROVINCIA DI MILANO Comune di Vedano al Lambro PROVINCIA DI MILANO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITA DI PARRUCCHIERE ED ESTETISTA approvato con deliberazione di C.C. n. 23 del 20/06/2005 modificato con deliberazione

Dettagli

1. Premessa e definizioni

1. Premessa e definizioni Regolamento provinciale per l iscrizione, la cancellazione e la revisione delle associazioni di promozione sociale nel Registro provinciale istituito ai sensi dell art.4 della L.R. 34/2002. (Approvato

Dettagli

COMUNE DI CAMPOFORMIDO PROVINCIA DI UDINE Largo Municipio, 9-33030 Campoformido C.F. 80004790301 P.I. 00485010300

COMUNE DI CAMPOFORMIDO PROVINCIA DI UDINE Largo Municipio, 9-33030 Campoformido C.F. 80004790301 P.I. 00485010300 COMUNE DI CAMPOFORMIDO PROVINCIA DI UDINE Largo Municipio, 9-33030 Campoformido C.F. 80004790301 P.I. 00485010300 Allegato alla deliberazione di C.C. n... del... CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI ARTICOLO 1

Dettagli

Allegato sub A) alla delibera C.C. N. 23 DEL 16.04.2003. Regolamento per L ESERCIZIO dell ATTIVITÀ Di ESTETISTA e Di PARRUCCHIERE MISTO

Allegato sub A) alla delibera C.C. N. 23 DEL 16.04.2003. Regolamento per L ESERCIZIO dell ATTIVITÀ Di ESTETISTA e Di PARRUCCHIERE MISTO Allegato sub A) alla delibera C.C. N. 23 DEL 16.04.2003 Regolamento per L ESERCIZIO dell ATTIVITÀ Di ESTETISTA e Di PARRUCCHIERE MISTO 1 S O M M A R I O Art. 1 - Oggetto del regolamento e definizioni Art.

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELLE ATTIVITA DI BARBIERE DI PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA E MESTIERI AFFINI

REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELLE ATTIVITA DI BARBIERE DI PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA E MESTIERI AFFINI REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELLE ATTIVITA DI BARBIERE DI PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA E MESTIERI AFFINI Approvato con D.C. n. 44 del 07/02/1972 Successivamente modificato dalle D.C. n. 80 del 21/12/1976-

Dettagli

COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO REGOLAMENTO PER L ATTIVITA DI ESTETISTA

COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO REGOLAMENTO PER L ATTIVITA DI ESTETISTA COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO REGOLAMENTO PER L ATTIVITA DI ESTETISTA ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento, in ottemperanza agli obblighi derivanti dalla legge 14.12.1963 n. 161

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI ESTETISTA

REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI ESTETISTA COMUNE DI ROVATO (Provincia di Brescia) REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI ESTETISTA (APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 53 DEL 20.12.2000) CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 (Oggetto del Regolamento)

Dettagli

COMUNE DI FAEDO PROVINCIA DI TRENTO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PARRUCCHIERE E DI ESTETISTA

COMUNE DI FAEDO PROVINCIA DI TRENTO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PARRUCCHIERE E DI ESTETISTA COMUNE DI FAEDO PROVINCIA DI TRENTO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PARRUCCHIERE E DI ESTETISTA Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 30.11.2005 INDICE ART.

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ATTIVITÀ DI ESTETISTA E DI PARRUCCHIERE MISTO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ATTIVITÀ DI ESTETISTA E DI PARRUCCHIERE MISTO COMUNE DI VILLESSE PROVINCIA DI GORIZIA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ATTIVITÀ DI ESTETISTA E DI PARRUCCHIERE MISTO Approvato con deliberazione consiliare n. 20 del 25/09/2002,divenuta esecutiva ai

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA DI ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUAGGIO E PIERCING.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA DI ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUAGGIO E PIERCING. 1 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA DI ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUAGGIO E PIERCING. INDICE SOMMARIO Titolo I PRINCIPI GENERALI 3 ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL EGOLAMENTO

Dettagli

REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA L ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ DI ESTETISTA

REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA L ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ DI ESTETISTA REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA L ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ DI ESTETISTA Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 05 del 15.02.2005 - ART. 1 - AMBITO DELL ATTIVITÀ L attività di estetica comprende

Dettagli

ATTIVITÀ DI VENDITA DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (SCIA)

ATTIVITÀ DI VENDITA DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (SCIA) Mod. SCIA adeguato alla L.122/2010 ATTIVITÀ DI VENDITA DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (SCIA) Al Comune di Ai sensi del D.Lgs. 228/2001 (art. 4), del D.Lgs. 59/2010

Dettagli

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE E DI PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA INDICE

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE E DI PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA INDICE Approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 30.01.2004 Modificato con deliberazione di C.C. n. 80 del 29.11.2004 REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE E DI PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA

Dettagli

ESTETISTI ED ATTIVITA ASSIMILATE AVVIO E VARIAZIONI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

ESTETISTI ED ATTIVITA ASSIMILATE AVVIO E VARIAZIONI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE COORDINAMENTO PROVINCIALE SUAP GROSSETO ESTETISTI ED ATTIVITA ASSIMILATE AVVIO E VARIAZIONI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE MOD ART 04 del 21/03/2006 (mod. mutuato dal coordinamento interprovinciale) SUAP (3

Dettagli

l sottoscritt nat _ a il residente in via Società con sede in Prov. via CF iscritta alla CCIAA di n.

l sottoscritt nat _ a il residente in via Società con sede in Prov. via CF iscritta alla CCIAA di n. Al COMUNE DI POGGIARDO (Provincia di LECCE) Servizio SUAP -ATTIVITA DI BED AND BREAKFAST- SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' l sottoscritt nat _ a il residente in via n. C.F., titolare dell omonima

Dettagli

REGOLAMENTO DELL ATTIVITA DI ESTETISTA

REGOLAMENTO DELL ATTIVITA DI ESTETISTA REGOLAMENTO DELL ATTIVITA DI ESTETISTA approvato con D.C.C. n. 15 del 10/03/2014 INDICE Art. 1 Definizione Art. 2 Abilitazione professionale e requisiti Art. 3 Luogo di svolgimento dell attività Art. 4

Dettagli

REGOLAMENTO DELL ATTIVITA DI TATUAGGIO

REGOLAMENTO DELL ATTIVITA DI TATUAGGIO REGOLAMENTO DELL ATTIVITA DI TATUAGGIO approvato con D.C.C. n 17 del 10/03/2014 INDICE Art. 1 Definizione Art. 2 Abilitazione professionale e requisiti Art. 3 Luogo di svolgimento dell attività Art. 4

Dettagli

R E G O L A M E N T O

R E G O L A M E N T O C O M U N E DI M A L E T T O Prov. di Catania UFFICIO TECNICO COMUNALE R E G O L A M E N T O PER LA DISCIPLINA DELL ATTIVITA DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA, MESTIERI AFFINI Maletto, lì 21/11/2002

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI ESTETISTA INDICE

REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI ESTETISTA INDICE Approvato con deliberazione di C.C. n. 6 del 30.01.2004 Modificato con deliberazione di C.C. n. 81 del 29.11.2004 REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI ESTETISTA INDICE CAPO I Disposizioni generali

Dettagli

Area servizi al territorio Servizio pianificazione urbanistica e sviluppo economico Unità commercio

Area servizi al territorio Servizio pianificazione urbanistica e sviluppo economico Unità commercio Area servizi al territorio Servizio pianificazione urbanistica e sviluppo economico Unità commercio VP 10/2011 marca da bollo AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI FORLI OGGETTO: domanda di autorizzazione per

Dettagli

COMUNE DI MERLINO PROVINCIA DI LODI REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI DIFESA AMBIENTALE

COMUNE DI MERLINO PROVINCIA DI LODI REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI DIFESA AMBIENTALE COMUNE DI MERLINO PROVINCIA DI LODI REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI DIFESA AMBIENTALE Approvato con Delibera Consiglio comunale n 24 del 25-06-2013 INDICE Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6

Dettagli

Art. 2 Modifica all articolo 4 della l.r. 34/2007. LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6

Art. 2 Modifica all articolo 4 della l.r. 34/2007. LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6 7213 LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6 Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 15 novembre 2007, n. 34, 7 agosto 2013, n. 27 e 11 febbraio 1999, n. 11. IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO Art.

Dettagli

DENUNCIA INIZIO ATTIVITÀ DI AFFITTACAMERE 1 L.R. 16 gennaio 2002 n.2

DENUNCIA INIZIO ATTIVITÀ DI AFFITTACAMERE 1 L.R. 16 gennaio 2002 n.2 COMUNE di Ufficio DENUNCIA INIZIO ATTIVITÀ DI AFFITTACAMERE 1 L.R. 16 gennaio 2002 n.2 Il/la sottoscritto/a di cittadinanza nato/a il a Provincia di CF. residente a C.A.P. in via/piazza n. In qualità di:

Dettagli

COMUNE DI NARNI. (Provincia di Terni) Disciplina comunale delle attività di estetista. Legge 4 gennaio 1990, n. 1 e s.m.i.

COMUNE DI NARNI. (Provincia di Terni) Disciplina comunale delle attività di estetista. Legge 4 gennaio 1990, n. 1 e s.m.i. COMUNE DI NARNI (Provincia di Terni) Disciplina comunale delle attività di estetista Legge 4 gennaio 1990, n. 1 e s.m.i. Regolamento I N D I C E Art. 1 - Oggetto del Regolamento Art. 2 - Normativa di riferimento

Dettagli

COMUNE DI BOTTICINO PROVINCIA DI BRESCIA. 1. Approvato con delibera C.C. n. 17 del 1998 2. Modificato con delibera C.C. n.

COMUNE DI BOTTICINO PROVINCIA DI BRESCIA. 1. Approvato con delibera C.C. n. 17 del 1998 2. Modificato con delibera C.C. n. 1 COMUNE DI BOTTICINO PROVINCIA DI BRESCIA REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI ESTETISTA 1. Approvato con delibera C.C. n. 17 del 1998 2. Modificato con delibera C.C. n. 69 del 22/12/1999 2 INDICE

Dettagli

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1 INDICE Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO pag. 2 Articolo 2 - ESERCIZIO DELL ATTIVITA pag. 2 Articolo 3 - ATTIVITA SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE pag. 2 Articolo 4 - ATTIVITA SOGGETTE A DENUNCIA INIZIO

Dettagli

REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA DI ACCOGLIENZA RICETTIVA A CONDUZIONE FAMILIARE DENOMINATA BED & BREAKFAST L.R. 26.02.

REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA DI ACCOGLIENZA RICETTIVA A CONDUZIONE FAMILIARE DENOMINATA BED & BREAKFAST L.R. 26.02. COMUNE DI TAURIANOVA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA DI ACCOGLIENZA RICETTIVA A CONDUZIONE FAMILIARE DENOMINATA BED & BREAKFAST L.R. 26.02.2003 N 2 Approvato con

Dettagli

ATTIVITA DI TINTOLAVANDERIA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (Art. 19 L.241/90)

ATTIVITA DI TINTOLAVANDERIA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (Art. 19 L.241/90) COMUNE DI MAGLIANO ALPI ATTIVITA DI TINTOLAVANDERIA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (Art. 19 L.241/90) Ai sensi della L. 22.02.2006 n 84, del D.Lgs. 25.03.2010 n. 59, Artt. 79 e dell art. 19

Dettagli

COMUNE DI SARNO (PROVINCIA DI SALERNO) SPORTELLO UNICO ATTIVITA PRODUTTIVE SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI NIZIO ATTIVITA LUDOTECA

COMUNE DI SARNO (PROVINCIA DI SALERNO) SPORTELLO UNICO ATTIVITA PRODUTTIVE SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI NIZIO ATTIVITA LUDOTECA COMUNE DI SARNO (PROVINCIA DI SALERNO) SPORTELLO UNICO ATTIVITA PRODUTTIVE SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI NIZIO ATTIVITA LUDOTECA NUOVA ATTIVITÀ-SUBINGRESSO TRASFERIMENTO DI SEDE VARIAZIONI CESSAZIONE ATTIVITÀ

Dettagli

Articolo 1. OGGETTO E FINALITA

Articolo 1. OGGETTO E FINALITA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 2002 N. 42 REGOLAMENTO Modalita di gestione del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale Articolazione Provinciale di Firenze Approvato dal Consiglio Provinciale

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI BARBIERE E PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA

REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI BARBIERE E PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI BARBIERE E PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA INDICE CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Oggetto

Dettagli

Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII

Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII Regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di estetista CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Oggetto del regolamento Il presente regolamento disciplina,

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE Comune di Desenzano del Garda REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE Approvato con Deliberazione di C.C. n. 144 del 30.11.2000 Modificato con Deliberazione di C.C. n. 102 del

Dettagli

COMUNE DI PALMANOVA Provincia di UDINE

COMUNE DI PALMANOVA Provincia di UDINE COMUNE DI PALMANOVA Provincia di UDINE REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI ESTETISTA Approvato con delibera consiliare n.73 del 30.09.2002 1 Art. 1 Attività di estetista L'attività di

Dettagli

proposta di legge n. 15

proposta di legge n. 15 REGIONE MARCHE 1 ASSEMBLEA LEGISLATIVA proposta di legge n. 15 a iniziativa dei Consiglieri Massi, Marinelli, D Anna, Natali presentata in data 5 luglio 2010 DISCIPLINA DELL ATTIVITÀ DI TATUAGGIO E PIERCING

Dettagli

Attività artigianali Acconciatori. Descrizione

Attività artigianali Acconciatori. Descrizione Attività artigianali Acconciatori Descrizione L acconciatore, detto comunemente parrucchiere, lava, taglia, acconcia, colora o decolora i capelli ed esegue trattamenti estetici o tricologici, che non abbiano

Dettagli

4. PROCEDURE PER L AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO (L.R. 15/2013 - art. 14, c. 3)

4. PROCEDURE PER L AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO (L.R. 15/2013 - art. 14, c. 3) 4. PROCEDURE PER L AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO (L.R. 15/2013 - art. 14, c. 3) 4.1 Autorizzazione per nido d infanzia, micro nido, sezioni primavera, servizi integrativi Tutti i servizi educativi gestiti

Dettagli

COMUNE DI ALCAMO Provincia di Trapani *****

COMUNE DI ALCAMO Provincia di Trapani ***** COMUNE DI ALCAMO Provincia di Trapani ***** REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL ATTIVITA DI ESTETISTA Titolo I Disposizioni Generali ART. 1 Oggetto del regolamento 1) Il presente regolamento disciplina,

Dettagli

NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO

NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO TITOLO I - FUNZIONI E ORGANI Articolo 1 (Funzioni) 1.1 La Cassa conguaglio per il settore elettrico,

Dettagli

COMUNE DI TRECATE PROVINCIA DI NOVARA REGOLAMENTO SALE PUBBLICHE DA GIOCO

COMUNE DI TRECATE PROVINCIA DI NOVARA REGOLAMENTO SALE PUBBLICHE DA GIOCO COMUNE DI TRECATE PROVINCIA DI NOVARA REGOLAMENTO SALE PUBBLICHE DA GIOCO INDICE TITOLO I - PRESCRIZIONI GENERALI Art 1 Definizione e ambito di applicazione Art 2 Licenza amministrativa Art 3 Requisiti

Dettagli

Comune di Sabaudia Provincia di Latina

Comune di Sabaudia Provincia di Latina \ Protocollo generale Comune di Sabaudia Provincia di Latina N del Sportello Unico Attività Produttive SPETT.LE COMUNE DI SABAUDIA SETTORE AA.PP. S.U.A.P. S.C.I.A. ACCONCIATORI, ESTETISTI E MESTIERI AFFINI

Dettagli

I.P.A.B. COLLEREALE - MESSINA AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO E TRATTATIVA PRIVATA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO ELENCO DELLE

I.P.A.B. COLLEREALE - MESSINA AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO E TRATTATIVA PRIVATA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO ELENCO DELLE I.P.A.B. COLLEREALE - MESSINA AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO E TRATTATIVA PRIVATA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO ELENCO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO

Dettagli

COMUNE DI BRESCIA SETTORE SPORTELLI DELL EDILIZIA E DELLE IMPRESE

COMUNE DI BRESCIA SETTORE SPORTELLI DELL EDILIZIA E DELLE IMPRESE COMUNE DI BRESCIA SETTORE SPORTELLI DELL EDILIZIA E DELLE IMPRESE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ATTIVITA DI ESTETISTA E DEI TRATTAMENTI DI TATUAGGIO E DI PIERCING. Approvato con deliberazione del

Dettagli

C.F. Partita IVA (se diversa da C.F.) denominazione o ragione sociale

C.F. Partita IVA (se diversa da C.F.) denominazione o ragione sociale AL COMUNE/ALL UNIONE DEI COMUNI DI ALLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA PRODUTTIVE DI ATTIVITÀ DI ESTETISTA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (L. n. 1/1990, L.R. n. 17/2011, D.Lgs 59/2010, art.

Dettagli

REGOLAMENTO. per l esercizio delle. attività di barbiere, parrucchiere/a per uomo e. donna, estetista e mestieri. affini

REGOLAMENTO. per l esercizio delle. attività di barbiere, parrucchiere/a per uomo e. donna, estetista e mestieri. affini REGOLAMENTO per l esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere/a per uomo e donna, estetista e mestieri affini 1 INDICE ART.1 -TIPI DI ATTIVITA pag. 3 ART.2 -ATTIVITA IN FORMA AMBULANTE E A DOMICILIO

Dettagli

Cognome. Nome... Data di nascita../../. Cittadinanza... Sesso M. Luogo di nascita: Comune Provincia.. Stato... Residenza: Comune Provincia

Cognome. Nome... Data di nascita../../. Cittadinanza... Sesso M. Luogo di nascita: Comune Provincia.. Stato... Residenza: Comune Provincia Al Comune di Tortona Servizio Attività Economiche C.so Alessandria 62 15057 TORTONA (AL) S E G N A L A Z I O N E C E R T I F I C A T A D I I N I Z I O A T T I V I T A ACCONCIATORE ESTETISTA (L. 174/05

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 10-05-2001 REGIONE CAMPANIA "DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI BED AND BREAKFAST"

LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 10-05-2001 REGIONE CAMPANIA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI BED AND BREAKFAST LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 10-05-2001 REGIONE CAMPANIA "DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI BED AND BREAKFAST" Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA N. 26 del 14 maggio 2001 IL CONSIGLIO REGIONALE

Dettagli

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE STELLA - TURGNANO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE Comune di

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE STELLA - TURGNANO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE Comune di NON SERVE MARCA DA BOLLO ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE STELLA - TURGNANO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE Comune di Il sottoscritto: COMUNICAZIONI VARIE ESTETISTA, ACCONCIATORA, TATUAGGIO, PIERCING, TINTOLAVANDERIA

Dettagli

Le medesime attività non possono svolgersi in forma ambulante.

Le medesime attività non possono svolgersi in forma ambulante. L. 14 febbraio 1963, n. 161 (1). Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini (2) (3). (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 marzo 1963, n. 66. (2) Per la professione di estetista, vedi ora

Dettagli

LINEE GUIDA PER LA DISCIPLINA DELL AFFITTO DI POLTRONA/CABINA. nelle attività di acconciature ed estetica.

LINEE GUIDA PER LA DISCIPLINA DELL AFFITTO DI POLTRONA/CABINA. nelle attività di acconciature ed estetica. ALLEGATO A) LINEE GUIDA PER LA DISCIPLINA DELL AFFITTO DI POLTRONA/CABINA nelle attività di acconciature ed estetica. 1. Nell ambito dell attività professionale di acconciatore ed estetista, condotta da

Dettagli

UNIONE DEICOMUNI DELLA BASSA ROMAGNA Area Sviluppo Economico

UNIONE DEICOMUNI DELLA BASSA ROMAGNA Area Sviluppo Economico ALLEGATO 1 ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. DELL UNIONE N. DEL UNIONE DEICOMUNI DELLA BASSA ROMAGNA Area Sviluppo Economico Sportello Unico per le Attività Produttive REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SALE GIOCHI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SALE GIOCHI REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SALE GIOCHI Art.1 Principi Generali CAPO I NORME GENERALI 1.Il presente regolamento disciplina: a) l apertura, il trasferimento di sede, la variazione di superficie ed il subentro

Dettagli

COMUNE DI UDINE CRITERI PER IL RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE DEI PUNTI DI VENDITA NON ESCLUSIVI DI GIORNALI E RIVISTE

COMUNE DI UDINE CRITERI PER IL RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE DEI PUNTI DI VENDITA NON ESCLUSIVI DI GIORNALI E RIVISTE COMUNE DI UDINE CRITERI PER IL RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE DEI PUNTI DI VENDITA NON ESCLUSIVI DI GIORNALI E RIVISTE INDICE ARTICOLO 1 definizione ARTICOLO 2 - zone ed aree commerciali ARTICOLO 3 distanze

Dettagli

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2008, n. 33

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2008, n. 33 LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2008, n. 33 Norme per il rilascio del nulla osta all impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B per le attività comportanti esposizioni a scopo medico. IL CONSIGLIO

Dettagli

Il sottoscritto nato a il res. a via n. C.F. in qualità di della Società/Associazione C.F. con sede a prov in Via n.

Il sottoscritto nato a il res. a via n. C.F. in qualità di della Società/Associazione C.F. con sede a prov in Via n. BOLLO 14,62 RICHIESTA LICENZA PER MANIFESTAZIONE TEMPORANEA CON ANNESSA ATTIVITA' COMPLEMENTARE DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (Art. 68-69 del TULPS; Art. 10 commi 1-3 L.R. 26.07.2003, n.14)

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ DI CESSIONE DI SERVIZI TELEFONICI E TELEMATICI (Approvato con atto consiliare n. 27 del 28.3.

REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ DI CESSIONE DI SERVIZI TELEFONICI E TELEMATICI (Approvato con atto consiliare n. 27 del 28.3. REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ DI CESSIONE DI SERVIZI TELEFONICI E TELEMATICI (Approvato con atto consiliare n. 27 del 28.3.2011) REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ DI CESSIONE DI SERVIZI

Dettagli

Regolamento per il rilascio di licenze per sale gioco

Regolamento per il rilascio di licenze per sale gioco Regolamento per il rilascio di licenze per sale gioco Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 08.07.2008 In vigore dal 17.09.2008 I 20099 Sesto San Giovanni (MI), Piazza della Resistenza,

Dettagli

PROCEDURA OPERATIVA INTEGRAZIONE DEL SISTEMA ISPRA -ARPA/APPA NEI PROCESSI DI ADESIONE AD EMAS DELLE ORGANIZZAZIONI INDICE. 1.

PROCEDURA OPERATIVA INTEGRAZIONE DEL SISTEMA ISPRA -ARPA/APPA NEI PROCESSI DI ADESIONE AD EMAS DELLE ORGANIZZAZIONI INDICE. 1. PROCEDURA OPERATIVA INTEGRAZIONE DEL SISTEMA ISPRA -ARPA/APPA NEI PROCESSI DI ADESIONE AD EMAS DELLE ORGANIZZAZIONI INDICE 1. Premessa 2. Campo di applicazione 3. Documenti di riferimento 4. Definizioni

Dettagli

ATTIVITA DI FISIOTERAPIA

ATTIVITA DI FISIOTERAPIA ATTIVITA DI FISIOTERAPIA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (SCIA) INIZIO ATTIVITÀ - SUBINGRESSO TRASFERIMENTO DI SEDE VARIAZIONI - CESSAZIONE ATTIVITA Al Comune di ACIREALE 0 8 7 0 0 4 Ai sensi

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ATTIVITA DI ESTETISTA E DEI TRATTAMENTI DI TATUAGGIO E DI PIERCING.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ATTIVITA DI ESTETISTA E DEI TRATTAMENTI DI TATUAGGIO E DI PIERCING. CITTA' di GARDONE VAL TROMPIA (Provincia di Brescia) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ATTIVITA DI ESTETISTA E DEI TRATTAMENTI DI TATUAGGIO E DI PIERCING. Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale

Dettagli

Comune di Portici Provincia di Napoli. ID Strada IN RELAZIONE ALL ATTIVITA QUI DI SEGUITO SPECIFICATA 1. Al COMUNE DI PORTICI (NA) 6 3 0 5 9

Comune di Portici Provincia di Napoli. ID Strada IN RELAZIONE ALL ATTIVITA QUI DI SEGUITO SPECIFICATA 1. Al COMUNE DI PORTICI (NA) 6 3 0 5 9 Comune di Portici Provincia di Napoli COMUNICAZIONE DI AFFIDAMENTO DI REPARTO Art.54 co.4 Decreto Dirigenziale n. 997 del 30/10/2014 avente ad oggetto: Legge Regionale 9 gennaio 2014 n. 1 Nuova circolare

Dettagli

Alberghi e altre attività ricettive Residenze d'epoca

Alberghi e altre attività ricettive Residenze d'epoca Alberghi e altre attività ricettive Residenze d'epoca Descrizione 1. Sono residenze d'epoca i complessi immobiliari originariamente destinati a residenza. 2. I complessi di cui al devono mantenere l'originaria

Dettagli

RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAMENTO (Art. 23, comma 1, del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 e s.m.i.)

RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAMENTO (Art. 23, comma 1, del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 e s.m.i.) Estremi archiviazione pratica edilizia: Prot. Gen. n. del Pratica Edilizia N Denuncia di inizio attività N ALLO SPORTELLO UNICO PER L EDILIZIA DEL COMUNE DI OGGETTO: Denuncia di inizio attività presentata

Dettagli

COMUNE DI SPERA PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI SPERA PROVINCIA DI TRENTO COMUNE DI SPERA PROVINCIA DI TRENTO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA DI PARRUCCHIERE ED ESTETISTA Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

Dettagli