COMUNE DI CASOLA DI NAPOLI (Provincia di Napoli) REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E L APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI TARES

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1 COMUNE DI CASOLA DI NAPOLI (Provincia di Napoli) REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E L APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI TARES Approvato con delibera di C.C. n. 12 del

2 INDICE Art. 1 Oggetto del Regolamento Art. 2 Soggetto attivo Art. 3 Presupposto per l applicazione del tributo Art. 4 Soggetti passivi Art. 5 Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti Art. 6 Esclusione dall obbligo di conferimento Art. 7 Produzione di rifiuti speciali non assimilati Art. 8 Superficie degli immobili Art. 9 Istituzioni scolastiche statali Art. 10 Costo di gestione Art. 11 Determinazione e articolazione della tariffa Art. 12 Periodi di applicazione del tributo Art. 13 Determinazione occupanti delle utenze domestiche Art. 14 Classificazione delle utenze non domestiche Art. 15 Tributo giornaliero Art. 16 Tributo provinciale Art. 17 Riduzioni per le utenze domestiche Art. 18 Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive Art. 19 Mancato svolgimento del servizio Art. 20 Altre riduzioni Art. 21 Cumulo di riduzioni Art. 22 Presupposto della maggiorazione Art. 23 Aliquote Art. 24 Obbligo di dichiarazione Art. 25 Contenuto e presentazione della dichiarazione Art. 26 Funzionario Responsabile Art. 27 Verifiche ed accertamenti Art. 28 Sanzioni ed interessi Art. 29 Riscossione Art. 30 Rimborsi e compensazioni Art. 31 Rateizzi Art. 32 Importi minimi Art. 33 Riscossione coattiva Art. 34 Entrata in vigore e abrogazioni Art. 35 Clausola di adeguamento Art. 36 Norme di rinvio Art. 37 Disposizioni per l anno

3 Art. 1. Oggetto del Regolamento 1. Il presente Regolamento, adottato nell ambito della potestà regolamentare prevista dall articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (Tares) nel Comune di Casola di Napoli, in attuazione dell articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n 214), e del D.P.R. n. 158/1999 e loro successive modificazioni ed integrazioni. 2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. Art. 2 Soggetto attivo 1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l intera superficie dell immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo. 2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1 gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione. Art. 3 Presupposto per l applicazione del tributo 1. Presupposto per l applicazione del tributo è il possesso, l occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. 2. Si intendono per: a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili da ogni lato verso l esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie; b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, cinema all aperto, parcheggi; c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione; d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere. 3. Sono escluse dal tributo: a) le aree scoperte (ad eccezione delle aree scoperte operative) pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi; b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini. 4. La presenza di arredo, impianti, attrezzature oppure l attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica costituiscono presunzione semplice dell occupazione o conduzione dell immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l esercizio di attività nell immobile, o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. 5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo. 3

4 Art. 4 Soggetti passivi 1. Il tributo è dovuto da chiunque (persona fisica o giuridica) ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. 2. Per le parti comuni condominiali di cui all articolo 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. 3. Nell ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. 4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Art. 5 Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti 1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo: a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici di rete; b) le superficie coperte di altezza pari o inferiore a mt 1,50; c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili; d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, silos e simili; e) i locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e comunque, non oltre la data riportata nella certificazione dei lavori; f) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione; g) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli; h) le aree adibite in via esclusiva all accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti; 2. Le condizioni di esclusione debbono essere riscontrabili sulla base di elementi oggettivi direttamente rilevabili, descritte e idoneamente documentate nella dichiarazione iniziale o in sede di richiesta di modifica o di variazione. 3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione. Art. 6 Esclusione dall obbligo di conferimento 1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l obbligo dell ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di 4

5 ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati Esteri. 2. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell articolo 5. Art. 7 Produzione di rifiuti speciali non assimilati 1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani non sono soggetti al tributo, a condizione che il produttore ne dimostri l avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 2. Qualora i locali e le aree siano utilizzati in modo promiscuo e possa pertanto essere documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali non assimilati, e risulti tecnicamente difficile o impossibile identificare chiaramente le superfici di produzione di rifiuti speciali escluse dal tributo, la determinazione della superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all intera superficie su cui l attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco. ATTIVITA % ABBATIMENTO Falegnamerie 10% Autocarrozzerie/Officine per riparazione veicoli 10% Elettrauto 10% Gommisti/Galvanotecnici 10% Rosticceria/Pizzeria 10% Dentista/odontotecnici 10% Pescheria 10% Laboratori di analisi, studi medici 10% 3. Ai fini del riconoscimento della riduzione di cui al comma precedente, i contribuenti interessati sono tenuti ad indicare nella denuncia originaria o di variazione, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio ecc), nonché la superficie dei locali od aree, fornendo idonea documentazione comprovante l ordinaria produzione dei predetti rifiuti speciali ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti presso imprese a ciò abilitate. In caso di mancata indicazione in denuncia dei suddetti elementi, la riduzione di cui al comma 2 avrà effetto solo dall anno successivo alla presentazione della relativa dichiarazione. 4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio, provenienti da locali o aree scoperte escluse dalla superficie assoggettata al tributo, ai sensi del presente articolo, il tributo verrà applicato anche per tali superfici per l intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre alle relative sanzioni. Art. 8 Superficie degli immobili 1.Fino all attuazione delle disposizioni di cui all art.14, comma 9-bis del D. L. n. 201/2011, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Ai fini dell applicazione del tributo, per l anno 2013, si considerano le superficie già dichiarate e accertate ai fini della Tarsu, come disciplinata dal D.lgs n. 507/1993. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, qualora 5

6 le superficie dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo. 2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all art. 9-bis del D.L. n. 201/2011, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano è pari all'80% della superficie catastale. 3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. 4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50, in caso contrario al metro quadro inferiore. Art. 9 Istituzioni scolastiche statali 1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007 n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008 n La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Art. 10 Costo di gestione 1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani. 2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi redatto prima del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione, e approvato dal Consiglio Comunale. 3. Il Piano finanziario contiene pertanto l individuazione del costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti, dato dalla somma dei costi fissi e dei costi variabili, riportando eventuali scostamenti che si sono verificati rispetto al piano dell anno precedente. 4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall Ente che per natura rientrano tra quelli da coprire con il gettito del tributo. Art. 11 Determinazione e articolazione della tariffa 1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un autonoma obbligazione tributaria. 2. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario, con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione relativo alla stessa annualità. 3. La deliberazione, anche se approvata successivamente all inizio dell esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1º gennaio dell anno di riferimento. Qualora la delibera non sia adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l anno precedente. 4. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da 6

7 una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento. 5. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica. L insieme dei costi da coprire sono ripartiti tra le due tipologie di utenze. Art. 12 Periodi di applicazione del tributo 1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell anno, computato in giorni, in cui sussiste il presupposto oggettivo. 2. L obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata. Per giorno di inizio e cessazione si intende la data di denuncia di inizio o di cessazione. 3.Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione. Art. 13 Determinazione occupanti delle utenze domestiche 1. A decorrere dal 2013 e fino all anno successivo a quello di entrata in vigore del regolamento statale di cui all art. 14, comma 12, del D.L. n. 201/2011, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal DPR 158/ Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che, pur non facendo parte del nucleo familiare anagrafico, hanno dimora fissa presso l utenza per almeno sei mesi nell anno solare (es. le colf, le badanti ecc.). 3. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l assenza sia adeguatamente documentata e richiesta dal soggetto interessato. 4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, e occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall utente. In caso di mancata indicazione, il numero dei componenti occupanti l abitazione viene stabilito forfettariamente in numero di 2 (due) componenti. Nella fase di prima applicazione del tributo e nelle more di idonea dichiarazione da parte dei soggetti passivi di cui al presente comma, si assume forfettariamente in numero 2 (due) gli occupanti utili al calcolo della corrispondente quota di tariffa. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza. 5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l alloggio, che sono tenuti al pagamento solidalmente. 7

8 6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data del 1 di gennaio o, per le nuove utenze alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall anno seguente. Art. 14 Classificazione delle utenze non domestiche 1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità dei rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, e sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell allegato A del presente regolamento. 2. Per l individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche ai fini della determinazione del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO, a quanto risulta dall iscrizione alla CCIAA o nell atto di autorizzazione all esercizio di attività o da quanto denunciato ai fini iva. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. 3. Le attività economiche non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti. 4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è di regola unica anche se le superfici che servono per l esercizio dell attività stessa presentano una diversa destinazione d uso (es. superficie di vendita, esposizione, ufficio ecc). 5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata. 6. Nel caso di più attività svolte nell ambito degli stessi locali e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare la porzione di superficie destinata per l una o l altra attività, si fa riferimento all attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi. Art. 15 Tributo giornaliero 1. Il tributo giornaliero è dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, ivi comprese le manifestazioni itineranti, circhi, sagre e spettacoli di piazze. L occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Nel caso di svolgimento dell attività di durata superiore a 183 giorni dell anno solare, è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo. 2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica maggiorata del 50%. Il tributo dovuto è determinato dal prodotto della tariffa giornaliera per i metri quadri della superficie occupata e per i giorni della durata dell occupazione. 3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche. 4. L Ufficio Comunale addetto al rilascio delle concessioni per l occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza, sono tenuti a comunicare all ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate. 8

9 5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all articolo 23, fissata annualmente dal C.C. Art. 16 Tributo Provinciale 1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all articolo 23. Art. 17 Riduzioni per le utenze domestiche 1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni: a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune di Casola di Napoli e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: riduzione del 30%; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell anno solare: riduzione del 30 %; c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30 %; 2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono su istanza dell interessato e decorrono dall anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione, detenzione o possesso nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. 3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. 4. Sono fatte salve le riduzioni già in essere con il previgente sistema di tassazione se compatibili con la disciplina Tares e il presente regolamento. Art. 18 Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive 1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 10 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell anno solare. 2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l esercizio dell attività. 3. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell interessato e decorrono dall anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione, detenzione o possesso, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. 9

10 Art. 19 Mancato svolgimento del servizio 1. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente. Art. 20 Altre riduzioni 1. Le riduzioni di cui al presente articolo sono finanziate da risorse diverse del tributo di competenze e sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa. 2. Nei nuclei familiari con ISEE non superiore ad 5.000,00, la tariffa si applica in misura ridotta del 20% nel caso in cui sia presente un soggetto portatore di handicap grave o non autosufficiente, certificato ai sensi della legge 104/92, previo riscontro in copia del verbale di accertamento dell handicap emesso dalla commissione medica presso l ASL di cui all art. 4 della Legge 104/92 e di certificazione che attesti il diritto a fruire dell indennità di accompagnamento emesso dalla commissione a ciò preposta. 3. La riduzione di cui al precedente comma, sarà concessa dietro domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette, e decorrerà dall anno successivo a quello della richiesta. 4. In caso di insufficienza di idonee risorse finanziarie atte a garantire alla presente riduzione la totale copertura degli aventi diritto, la stessa potrà essere concessa in base ad apposita graduatoria annua da redigere in base alla certificazione Isee relativa ai redditi prodotti nell anno precedente, fino ad esaurimento delle somme disponibili. Art. 21 Cumulo di riduzioni 1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, sarà applicata una sola riduzione, scelta tra quella più favorevole al contribuente. Art. 22 Presupposto della maggiorazione 1. Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. 2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti. 3. Non si applica alla maggiorazione il tributo provinciale di cui all art. 19 del D.lgs n. 504/92. Art. 23 Aliquote 1. L aliquota base della maggiorazione è stabilita per ogni tipologia di utenza in 0,30 euro per ogni metro quadrato di superficie imponibile. 2. Il Consiglio Comunale può, con la deliberazione che stabilisce le tariffe del tributo comunale sui rifiuti, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro per metro quadrato, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove lo stesso è ubicato. 10

11 Art. 24 Obbligo di dichiarazione 1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l applicazione del tributo e in particolare: a) l inizio, la variazione o la cessazione dell utenza; b) la sussistenza delle condizioni per ottenere le riduzioni; c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare delle riduzioni. 2. La dichiarazione deve essere presentata: a) per le utenze domestiche: dall intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall occupante a qualsiasi titolo; b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell attività che in esse si svolge; c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni. 3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri. Art. 25 Contenuto e presentazione della dichiarazione 1. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di 30 giorni dalla data di inizio dell occupazione, della detenzione o del possesso. 2. Ai fini dell applicazione del tributo, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In tal caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 30 giorni dalla data del verificarsi della stessa. 3. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere: a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell intestatario della scheda famiglia; b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l utenza; c) l ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell interno, e i dati catastali dei locali e delle aree; d) la superficie e la destinazione d uso dei locali e delle aree; e) la data in cui ha avuto inizio l occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione; f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni. 4. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere: a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell attività, sede legale); b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale); c) l ubicazione, la superficie, la destinazione d uso e i dati catastali dei locali e delle aree; d) la data in cui ha avuto inizio l occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione; 11

12 e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni. 5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente all Ufficio Tributi del Comune o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. 6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento. 7. La dichiarazione di cessata occupazione, detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi, entro 30 giorni dal verificarsi della cessazione, con l indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l occupazione, la detenzione od il possesso dei locali e delle aree, ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o di recupero d ufficio. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell anno in cui si è verificato il decesso. Art. 26 Funzionario Responsabile 1. A norma dell art. 14, comma 36 del D.L. n. 201/2011, la Giunta Comunale designa il funzionario Responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti tali attività. Art. 27 Verifiche ed accertamenti 1.Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia e per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può inviare al contribuente questionari, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall Agenzia delle Entrate e dall Agenzia del Territorio, nonché disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, il Comune procede all accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all art c.c. 2. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l insufficienza o la tardività del versamento, ovvero l infedeltà, l incompletezza o l omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento in rettifica o d ufficio, a norma dei comma 161 e 162 dell art. 1 della L.296/2006, comprensivo del tributo o del maggior tributo, oltre che degli interessi, delle sanzioni e delle spese, da versare entro sessanta giorni dalla ricezione. L avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. 3. L attività di accertamento e successiva riscossione del tributo possono essere affidate, in virtù delle norme vigenti, anche all esterno, ai soggetti abilitati. Art. 28 Sanzioni ed interessi 1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione viene irrogata la sanzione del 30% dell importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall art.13 del D.lgs n. 471/97. 12

13 2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa del 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. 3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 50% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. 4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all articolo 27, comma 1, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa di euro Le sanzioni previste ai commi 2 e 3 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. 6. Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi nella misura del vigente tasso legale, calcolati dalla data di esigibilità dello stesso. Art. 29 Riscossione 1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è versato direttamente al Comune sulla base delle dichiarazioni presentate dal contribuente, secondo le modalità consentite dalla normativa vigente. 2.Il Comune rende pubbliche le tariffe adottate annualmente, provvede all invio ai contribuenti di apposito avviso di pagamento contenente l importo dovuto, che deve essere effettuato in quattro (4) rate trimestrali scadenti nei mesi di marzo, giugno, settembre, dicembre o anche in un unica soluzione entro il mese di giugno. 3. Le scadenze di cui al comma 2 del presente articolo possono essere modificate, con deliberazione dell Ente, a seguito di particolari esigenze dell Ente (ad esempio l impossibilità di determinare la tariffa annua in tempo utile), con pagamento frazionato in rate anche bimestrali. Art. 30 Rimborsi e compensazioni 1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. 2.Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell istanza. 3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall articolo 28, a decorrere dalla data dell eseguito versamento. 4. Il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento. Art. 31 Rateizzi 1. Il Comune, può su richiesta del contribuente, concedere nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso certificabile dai competenti Uffici preposti, la ripartizione del pagamento delle somme dovute all ente mediante rateizzo fino ad un massimo di 8 rate di importo non inferiore ad 50,00. 2.Il rateizzo comporta l applicazione di interessi al tasso legale vigente alla data di presentazione dell istanza. Il provvedimento di rateizzo è emanato dal funzionario responsabile del tributo. 3. In caso di mancato pagamento di una rata: a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; b) l intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un unica soluzione; c) l importo non può essere più rateizzato. 13

14 Art. 32 Importi minimi 1. Ai sensi dell articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12,00 euro per anno d imposta. 2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento, all iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, è inferiore all importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo. Art. 33 Riscossione coattiva 1. In mancanza di adempimento dell avviso di accertamento di cui al precedente art. 27, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalla normativa vigente. Art. 34 Entrata in vigore e abrogazioni 1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1 gennaio Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell art.14 del D.L. 201/2011 è soppressa l applicazione della Tarsu e dell addizionale comunale per l integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. Resta ferma l applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse. Art. 35 Clausola di adeguamento 1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria. Art. 36 Norme di rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nell art. 14 del D.L. n. 201/2011, del D.P.R. n. 158/99 e successive modificazioni e integrazioni, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia. Art. 37 Disposizioni per l anno Per l anno 2013 il tributo deve essere pagato in 4 rate come da deliberazione di C.C n.11 del Fino alla determinazione delle tariffe del tributo l importo delle rate è determinato in acconto, commisurandolo all importo versato, nell anno precedente, a titolo della previgente forma di prelievo sui rifiuti. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 01 gennaio 2013, l importo delle corrispondenti rate per l anno 2013 è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla previgente forma di prelievo sui rifiuti applicate nell anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio sarà effettuato sulla base delle tariffe Tares deliberate per l anno

15 3. Per l anno 2013 il pagamento della maggiorazione effettuato in base alla misura standard di 0,30 per metro quadrato, è riservata esclusivamente allo Stato ed è versata in un unica soluzione unitamente all ultima rata del tributo. 15

16 ALLEGATO A CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2 Campeggi, distributori carburanti 3 Stabilimenti balneari 4 Esposizioni, autosaloni 5 Alberghi con ristorante 6 Alberghi senza ristorante 7 Case di cura e riposo 8 Uffici, agenzie, studi professionali 9 Banche ed istituti di credito 10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 14 Attività industriali con capannoni di produzione 15 Attività artigianali di produzione beni specifici 16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 17 Bar, caffè, pasticceria 18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 19 Plurilicenze alimentari e/o miste 20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 21 Discoteche, night club 16

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