CAPITOLATO SPECIALE D ONERI

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1 CAPITOLATO SPECIALE D ONERI OGGETTO Fornitura continuativa di carta xerografica a basso impatto ambientale (fibre riciclate al 100% e fibre vergini certificate FSC) COMMITTENTE/CONTRAENTE Direzione Risorse Umane, Finanziarie e Patrimonio DEFINIZIONI Provincia... Ufficio... Fornitore... Concorrente/i... Prodotti... La Provincia di Genova, nella sua qualità di Contraente Ufficio Provveditorato ed Economato L appaltatore della fornitura I soggetti ammessi a partecipare alla gara Carta xerografica a basso impatto ambientale (fibre riciclate al 100% e fibre vergini certificate FSC) NS. RIFERIMENTI Referente per la Provincia Magazzino di Genova - Centro Magazzino di Genova - Quarto Indirizzi per la fatturazione Indirizzi per la consegna Ufficio Provveditorato ed Economato Telefono n Telefax n provveditorato@provincia.genova.it Largo F. Cattanei, Genova Telefono n Telefax n magsedecentrale@provincia.genova.it Piazzale Mazzini, Genova Telefono n Telefax n magazzinosedi@provincia.genova.it Largo Ardini, 22 c Genova Ufficio Contabilità Economica Fatture Piazzale Mazzini, GENOVA Magazzino di Genova Quarto Largo Ardini, 22 c Genova Magazzino di Genova Centro Piazzale Mazzini, Genova

2 Capitolato speciale d oneri Pagina 2 di 13 SOMMARIO pagina Articolo 1 Oggetto della fornitura... 3 Articolo 2 Quantità della fornitura... 3 Articolo 3 Importo della fornitura... 3 Articolo 4 Normativa di riferimento per la fornitura di carta a basso impatto ambientale... 4 Articolo 5 Specifiche tecniche della carta a basso impatto ambientale... 4 Articolo 6 Certificazioni... 5 Articolo 7 Campionatura della carta a basso impatto ambientale... 5 Articolo 8 Qualità e confezioni... 6 Articolo 9 Durata del contratto... 6 Articolo 10 Modalità di ordinazione... 7 Articolo 11 Termine e modalità di consegna della merce... 7 Articolo 12 Accertamento, controllo di conformità, vizi o difetti occulti e contestazione... 8 Articolo 13 Controllo qualitativo della fornitura... 9 Articolo 14 Referenti contrattuali... 9 Articolo 15 Corrispettivo... 9 Articolo 16 Modalità di pagamento... 9 Articolo 17 Divieto all affidatario di sospendere la fornitura Articolo 18 Subappalto e divieto di cessione del contratto Articolo 19 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro Articolo 20 Cauzione definitiva Articolo 21 Penali Articolo 22 Risoluzione Articolo 23 Facoltà di recesso Articolo 24 Tutela della privacy Articolo 25 Brevetti industriali Articolo 26 Spese contrattuali Articolo 27 Controversie Articolo 28 Norme regolanti il contratto... 13

3 Capitolato speciale d oneri Pagina 3 di 13 Articolo 1 Oggetto della fornitura La fornitura ha per oggetto l acquisto di carta xerografica certificata a basso impatto ambientale (fibre riciclate al 100% e fibre vergini certificate FSC) formato A3 e A4, come analiticamente indicato nella seguente tabella: Codice Articolo Specifiche tecniche Unità di misura Fabbisogno presunto 2012 UFPCCA0006 UFPCCA0007 UFPCCA0033 UFPCCA0034 CARTA ECOLOGICA FIBRA VERGINE A3 - gr 75 CARTA ECOLOGICA FIBRA VERGINE A4 - gr 75 CARTA ECOLOGICA FIBRA RICICLATA A3 - gr 75 CARTA ECOLOGICA FIBRA RICICLATA A4 - gr 75 carta naturale grammatura: gr/mq 75 - formato: A3; origine fibre vergini: 100% da fonti legali, di cui almeno il 10% provienti da foreste gestite in modo sostenibile; processo di sbiancamento: ECF (Elemental Chlorine Free) oppure TCF (Totally Chlorine Free); il grado di bianco non deve essere superiore a 100 secondo la norma ISO; la carta deve essere senza additivi OBAs (optical brightening agents). carta naturale grammatura: gr/mq 75 - formato: A4; origine fibre vergini: 100% da fonti legali, di cui almeno il 10% provienti da foreste gestite in modo sostenibile; processo di sbiancamento: ECF (Elemental Chlorine Free) oppure TCF (Totally Chlorine Free); il grado di bianco non deve essere superiore a 100 secondo la norma ISO; la carta deve essere senza additivi OBAs (optical brightening agents). carta riciclata grammatura: gr/mq 75 - formato: A3; origine fibre: 100% da fibre riciclate (sia post che pre consumo); la percentuale minima di fibre riciclate da post consumo deve essere pari o superiore all 85%; processo di sbiancamento: ECF (Elemental Chlorine Free) oppure TCF (Totally Chlorine Free); grado di bianco: non inferiore al 75% e non superiore al 90%; carta senza additivi OBAs (optical brightening agents). carta riciclata grammatura: gr/mq 75 - formato: A4; origine fibre: 100% da fibre riciclate (sia post che pre consumo); la percentuale minima di fibre riciclate da post consumo deve essere pari o superiore all 85%; processo di sbiancamento: ECF (Elemental Chlorine Free) oppure TCF (Totally Chlorine Free); grado di bianco: non inferiore al 75% e non superiore al 90%; carta senza additivi OBAs (optical brightening agents). risma (500 fogli) risma (500 fogli) risma (500 fogli) risma (500 fogli) Articolo 2 Quantità della fornitura I quantitativi analitici per singola tipologia di carta sono riportati nel suddetta tabella di cui all Articolo 1. I singoli e ripartiti ordinativi dei prodotti saranno effettuati sulla base delle effettive esigenze maturate di volta in volta, stante le insindacabili esigenze della Provincia, senza che il Fornitore possa vantare compensi ed indennizzi non contemplati nel presente documento, né possa sollevare eccezioni nel completare comunque la fornitura nei termini contrattuali. E altresì facoltà della Provincia aumentare o diminuire nel limite di 1/5 dell importo contrattuale la spesa per l acquisizione dei prodotti, oggetto della presente fornitura, alle stesse condizioni contrattuali. Articolo 3 Importo della fornitura L importo stimato della fornitura, oneri fiscali esclusi, è pari a ,00#.

4 Capitolato speciale d oneri Pagina 4 di 13 L importo degli oneri concernenti la sicurezza per rischi d interferenza è pari a zero, non essendo state rilevate interferenze con le attività della Provincia, pertanto non è stato necessario redigere il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI). Articolo 4 Normativa di riferimento per la fornitura di carta a basso impatto ambientale La fornitura è regolamentata delle seguenti norme: (1) Legge 5 giugno 1985, n. 283, "Utilizzazione, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, di prodotti cartari con standards qualitativi minimi in relazione all'uso cui devono venire destinati"; (2) D.M. 9 marzo 1987, n. 172, "Regolamento di esecuzione della legge 5 giugno 1985, n. 283, recante utilizzazione, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, di prodotti cartari con standards qualitativi minimi in relazione all'uso cui devono venire destinati"; (3) D.M. 9 marzo 1987, n. 173, "Approvazione del capitolato tipo per la fornitura di prodotti cartari"; (4) Legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 52, comma 56, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (che prescrive che siano stabilite le metodologie di calcolo, nonché la definizione di materiale riciclato, al fine di consentire alle Regioni di adottare le disposizioni necessarie a garantire che il trenta percento del fabbisogno annuale di manufatti e beni siano realizzati con materiale riciclato); (5) Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale ; (6) Decreto del Ministero dell Ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 maggio 2003, n. 203, Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo ; (7) Circolare del Ministero dell Ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 dicembre 2004, Indicazioni per l operatività nel settore della carta ; (8) Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1126, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (che incarica il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di predisporre, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, il Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, OVVERO PIANO NAZIONALE D AZIONE SUL GREEN PUBLIC PROCUREMENT - PAN GPP); (9) Decreto interministeriale 11 aprile 2008, n. 135, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adottato di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e finanze, adozione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (OVVERO PIANO NAZIONALE D AZIONE SUL GREEN PUBLIC PROCUREMENT - PAN GPP) ; (10) Decreto del Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 12 ottobre 2009, Criteri ambientali minimi per l'acquisto di carta in risme da parte della pubblica amministrazione. Articolo 5 Specifiche tecniche della carta a basso impatto ambientale La carta deve essere di formato conforme alla normativa UNI DIN secondo le specifiche indicazioni riprodotte nella colonna denominata specifiche tecniche della tabella di cui all Articolo 1 e deve essere impacchettata in risme da quantitativi di fogli secondo le indicazioni riprodotte nella colonna denominata unità di misura della suddetta tabella. La carta ecologica vergine offerta deve essere fabbricata con fibre vergini provenienti al 100% da fonti legali. La carta può contenere percentuali di fibre riciclate. Almeno il 10% delle fibre vergini di legno di provenienza forestale devono provenire da foreste per le quali esiste una certificazione che attesti che vengono applicati principi e misure atti a garantire una gestione sostenibile delle foreste. Le altre fibre vergini di legno di provenienza forestale devono provenire da foreste gestite in modo da applicare principi e misure atte a garantire una gestione sostenibile delle foreste. Il grado di bianco non deve essere superiore a 100 secondo la norma ISO. La carta deve essere senza additivi OBAs (optical brightening agents).

5 Capitolato speciale d oneri Pagina 5 di 13 La carta ecologica riciclata offerta deve essere costituita per il 100% da fibre riciclate (sia post che pre consumo). Le fibre provenienti da scarti di fabbricazione non sono considerate fibre riciclate. La percentuale minima di fibre riciclate da post consumo deve essere pari o superiore all 85%. Il grado di bianco non deve essere inferiore al 75% e non superiore al 90% secondo la norma ISO. La carta deve essere senza additivi OBAs (optical brightening agents). Il processo di sbianchimento della pasta per carta deve essere effettuato senza l utilizzo di gas di cloro (carta di tipo ECF - Elemental Chlorine Free) oppure senza l utilizzo di cloro (carta di tipo TCF Totally Chlorine Free). Gli imballaggi in cartone devono essere composti per il 100% da fibre riciclate. La carta deve essere di qualità idonea a riproduzioni o stampe con fotocopiatrici B/N e Colore, con stampanti laser e jnk jet, garantita per uso fronte/retro, e deve risultare compatibile e consigliata dalle ditte produttrici delle apparecchiature attualmente in dotazione presso la Provincia: Olivetti, Lexmark, Ricoh, Epson, Canon, Hewlett Packard. Non devono essere utilizzati materiali tali da provocare depositi di polveri nell'alimentatore degli strumenti di ufficio (fotocopiatori, stampanti, fax, ecc.) che possano determinare inceppamenti, usura ed altri malfunzionamenti. Articolo 6 Certificazioni Le specifiche tecniche di tutela ambientale di cui all Articolo 5 possono essere comprovate mediante la presenza sulle confezioni dei campioni presentati di: a) etichette ambientali quali: Blauer Engel; Eco-label Europeo; Nordic Swan; Nordic Ecolabelling o equivalenti; b) etichette attestanti la gestione ambientale delle foreste quali: FSC, PEFC, CSA, SFI o equivalenti; c) etichette attestanti il processo di sbiancamento quali: EFC oppure TCF. In alternativa alle suddette etichette il concorrente può presentare in sede di gara una relazione di prova redatta da un organismo riconosciuto (cioè laboratori di prova, di calibratura e/o organismi di ispezione e di certificazione conformi alle norme europee applicabili) o una documentazione tecnica del produttore, che relativamente alla carta ecologica riciclata specifichi le qualità di macero impiegate (in base alla classificazione della Norma UNI-EN 643) e le quantità utilizzate (espresse in percentuale di fibre da macero utilizzate per produrre una tonnellata essiccata all aria (ADT)) nella fabbricazione della pasta e della carta; e che relativamente alla carta ecologica vergine attesti l origine e le quantità di fibre utilizzare (espresse in percentuale di fibre vergini e/o riciclate utilizzate per produrre una tonnellata essiccata all aria ADT) nella fabbricazione della pasta e della carta, e l adesione della foresta/piantagione d origine ai principi contenuti nelle Linee Guida Operative paneuropee per la gestione sostenibile delle foreste o, se di provenienza extraeuropea, ai principi di gestione forestale adottati dalla Conferenza di Rio Il rispetto dei requisiti relativi al processo di sbiancamento, al grado di bianco e all assenza di OBAs può essere comprovato con una documentazione tecnica presentata dal fabbricante di pasta da carta che attesti che lo sbiancamento non è stato effettuato per mezzo di gas di cloro (nel caso di ECF) o di cloro (nel caso di TCF), il grado di bianco secondo le norme ISO e l assenza di OBAs. La natura di fibre riciclate degli imballaggi deve essere comprovata mediante certificazioni o dichiarazioni del produttore degli stessi. Articolo 7 Campionatura della carta a basso impatto ambientale I concorrenti devono far pervenire entro i termini previsti per la presentazione dell offerta, pena la non ammissione alla gara, una risma di campionatura per ogni tipo di prodotto offerto in sede di gara. La campionatura deve pervenire al Magazzino Genova Quarto come indicato ad inizio del presente documento. La campionatura deve essere confezionata in apposito plico recante all esterno le seguenti diciture: Nominativo del mittente;

6 Capitolato speciale d oneri Pagina 6 di 13 Campionatura gratuita relativa alla procedura aperta per la fornitura di carta xerografica certificata a basso impatto ambientale: NON APRIRE! All interno del plico deve esserci un elenco riportante gli articoli oggetto di campionatura. All interno del plico i campioni dovranno essere confezionati separatamente. Su ciascuna confezione dovranno essere apposte le seguenti indicazioni: Nominativo del mittente; Descrizione dell articolo cui si riferiscono i campioni, come da tabella riportata all Articolo 1; Codice Prodotto della Provincia di Genova. La campionatura deve essere: a) del tutto identica al prodotto offerto in gara; b) fornita a titolo gratuito; c) inviata in porto franco. La campionatura del soggetto aggiudicatario principale riferimento ogniqualvolta dovessero insorgere contestazioni in ordine alla qualità della merce consegnata. La campionatura è presentata a titolo gratuito, non verrà restituita, diverrà di proprietà della Provincia e, per essa, non potrà essere richiesto alcun compenso. Articolo 8 Qualità e confezioni I prodotti devono essere nuovi di fabbricazione ed esenti da difetti che ne impediscano la normale utilizzazione. Le confezioni devono essere originali alla produzione. Sulle confezioni dovranno essere riportati, stampigliati sull involucro, il nome commerciale della ditta produttrice ed il numero identificativo che permetta di risalire allo stabilimento di produzione ed alla scheda di fabbricazione della stessa. Non sono ammessi articoli di marche differenti da quelle indicate in sede di offerta. Nel caso in cui, durante il periodo di vigenza del contratto, il Fornitore non sia più in grado di garantire la consegna del prodotto offerto a causa della messa fuori produzione della stessa da parte della casa produttrice, il Fornitore dovrà segnalare alla Provincia tale circostanza, con un preavviso di almeno 45 (quarantacinque) giorni; dovrà, contestualmente, indicare il prodotto avente identiche o migliori caratteristiche che intenda offrire in sostituzione e dovrà, almeno 20 giorni prima della messa fuori produzione del prodotto, provvedere ad inviare alla Provincia i campioni dei prodotti subentranti, seguendo la medesima procedura indicata all Articolo 7 del presente documento. Nel caso di sostituzione del prodotto per fuori produzione, la dichiarazione del Fornitore avrà ad oggetto la corrispondenza tra i beni forniti e quelli accettati dalla Provincia in sostituzione del prodotto originariamente offerto. Il nuovo prodotto dovrà garantire tutte le caratteristiche oggetto di offerta da parte del Fornitore ed indicate nel presente documento. Articolo 9 Durata del contratto Il contratto ha una durata di dodici mesi decorrenti dalla data del primo ordinativo, salvo esaurimento anticipato dell importo complessivo contrattuale di cui all Articolo 3, aumentato o diminuito delle variazioni di cui all Articolo 2, comma 3. La durata può essere prorogata per ulteriori 3 mesi, su comunicazione scritta della Provincia, se allo scadere del termine non sia esaurito l importo complessivo contrattuale come definito al comma precedente. I singoli ordinativi potranno essere effettuati sino alla data di scadenza del contratto. Conseguentemente i rapporti di esecuzione contrattuale instaurati si protrarranno sino alla loro naturale scadenza.

7 Capitolato speciale d oneri Pagina 7 di 13 Articolo 10 Modalità di ordinazione La Provincia richiederà la consegna della carta a mezzo di apposito "buono d ordine" contenente l indicazione della denominazione commerciale, marca del prodotto, formato della carta, carta naturale o riciclata, dei prezzi unitari indicati in gara, e del luogo di consegna che potranno essere uno dei magazzini indicati sul frontespizio del presente documento. L ordinativo sarà recapitato al Fornitore mezzo fax o posta elettronica od altro mezzo atto a garantire la ricezione degli stessi. Il riferimento del buono d ordine e del relativo impegno di spesa devono essere riportati sulla documentazione di consegna della merce e sui documenti di fatturazione. I singoli buoni d ordine non potranno avere valore inferiore a 5.000,00#, salvo diversi accordi con il fornitore. Articolo 11 Termine e modalità di consegna della merce Il fornitore s impegna a consegnare la merce entro il termine di 10 giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento del buono d ordine, che potrà essere trasmesso anche via fax o via posta elettronica o altro mezzo ritenuto idoneo garantire l avvenuta ricezione. Se il quantitativo ordinato è pari o superiore al 30% dell'intera fornitura il fornitore dovrà provvedere all'esecuzione della fornitura entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione dell ordinativo. Sono a carico del fornitore tutte le operazioni d imballo, trasporto, facchinaggio, e quant altro necessario per merce resa franco locali magazzini situati nell ambito del territorio della Provincia di Genova indicati nel buono d ordine; pertanto saranno a carico del Fornitore gli eventuali danni che i prodotti dovessero subire durante il trasporto e nel corso delle operazioni di scarico. La consegna di un bancale o multipli è prevista al piano stradale. La consegna deve essere effettuata con un automezzo dotato di sponda idraulica. Il bancale non deve essere sballato ma consegnato e posizionato integro. La Provincia assicurerà l accessibilità dell automezzo dotato di sponda idraulica fino al luogo di scarico. I prodotti forniti dovranno essere consegnati, entro i termini previsti, con esattezza e rispondenza qualitativa e quantitativa agli ordinativi predisposti dall Ufficio Provveditorato ed Economato e dovranno essere accompagnati da regolari documenti di trasporto o altro documento idoneo, nei quali andranno indicati in base alla fornitura se carta o cancelleria: la denominazione commerciale del bene, il codice articolo della cartiera, marca del bene, la natura della fibra della carta (vergine o riciclata), il formato della carta, il codice articolo assegnato alla tipologia di bene dalla Provincia di Genova, le quantità, il numero e la data dell ordinativo, la data di avvenuta consegna e il magazzino destinatario. La merce dovrà essere consegnata dalle ore 7.30 alle ore dal lunedì al venerdì, festivi esclusi. Tale termine di consegna viene prorogato di 15 giorni solari per ordinativi di fornitura emessi o in consegna nel mese di agosto e nel periodo dal 20 al 31 dicembre. Il Fornitore dovrà comunicare via il giorno esatto della consegna all indirizzo del magazzino destinatario (magazzinosedi@provincia.genova.it o magsedecentrale@provincia.genova.it) almeno 24 ore prima della stessa. In caso di mancata previa comunicazione della suddetta consegna, i Magazzini della Provincia non garantiscono la ricezione della merce, la quale potrà essere respinta a carico del Fornitore. La conseguente ritardata consegna sarà oggetto dell applicazione delle penali di cui all Articolo 21. Qualora il Fornitore si avvalga di corrieri la responsabilità del Fornitore non si esaurirà con la consegna della merce al corriere, ma è fatto obbligo al Fornitore di coordinare l attività di consegna affidata al corriere. Non potranno essere opposte alla Provincia di Genova difficoltà contingenti del corriere prescelto, quali rottura mezzi, indisponibilità di personale, etc. per ritardare la consegna di quanto ordinato oltre i termini pattuiti, dovendosi il Fornitore premurare di rivolgersi a corriere con idonea struttura organizzativa e idonea capacità logistica. Qualsiasi motivo di differimento dei termini di consegna, sostenuto da cause di forza maggiore, deve essere debitamente comprovato con valida documentazione ed accettato dalla Provincia. Il Fornitore, in tali casi, deve compiere formale comunicazione alla Provincia entro gg. 3 (tre) solari dal

8 Capitolato speciale d oneri Pagina 8 di 13 verificarsi dell'evento. In mancanza o in caso di ritardo della comunicazione, nessuna causa di forza maggiore potrà essere invocata a giustificazione di eventuali ritardi rispetto ai termini di consegna stabiliti. Il Fornitore assume a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione della fornitura, anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l interruzione della fornitura. Il documento di trasporto, firmato in modo leggibile, datato e timbrato da un incaricato dei Magazzini della Provincia ricevente per presa in carico ed avvenuta consegna. Ai fini del rispetto dei termini di consegna, farà fede la data di ricezione apposta dai magazzinieri della Provincia sulla suddetta documentazione. Questa documentazione dovrà essere allegata in copia alla fattura, diversamente la stessa non sarà liquidata. La Provincia si riserva di contestare al Fornitore entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla consegna la merce eventualmente non conforme al buono d ordine o con confezioni manomesse. La merce non conforme s intende come non consegnata, con conseguente applicazione delle penali previste all Articolo 21. La merce non conforme deve essere ritirata entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione, trascorsi i quali la Provincia potrà procedere all eliminazione. Nel caso in cui i prodotti resi siano già stati fatturati, il Fornitore dovrà procedere all emissione di relativa nota di credito. Le note di credito dovranno riportare la chiara indicazione del numero e data di emissione della fattura interessata e il numero di protocollo assegnato alla stessa dalla Provincia al momento della sua ricezione. Ai fini del rispetto dei suddetti termini di consegna, farà fede la data di ricezione apposta sul documento di trasporto dai magazzinieri della Provincia destinatari dei prodotti commissionati. Articolo 12 Accertamento, controllo di conformità, vizi o difetti occulti e contestazione All atto della consegna, i beni saranno sottoposti ad un controllo di accertamento tra quanto ordinato e quanto consegnato svolto dall incaricato dei Magazzini Provinciali. Il controllo e l accettazione dei beni da parte dell incaricato non solleva il fornitore dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti dei beni stessi. I beni consegnati che non risultassero in possesso dei requisiti richiesti potranno essere rifiutati dalla Provincia non solo alla consegna, ma anche successivamente, e ciò nei casi in cui i beni dovessero presentare qualche difetto non rilevato o non immediatamente rilevabile. Le contestazioni in merito alla quantità e qualità dei prodotti consegnati sarà motivata e tale contestazione verrà notificata al fornitore a mezzo lettera raccomandata A.R., o mediante fax o posta elettronica certificata, entro un termine massimo di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla scoperta del vizio e sempre che la stessa scoperta avvenga entro un anno dalla data di consegna dei prodotti. Il Fornitore sarà tenuto a ritirare i beni contestati a sue spese con il preciso obbligo di restituire, entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data in cui è pervenuta la contestazione, il genere dei prodotti corrispondenti, nella qualità e quantità richiesta. Se il Fornitore non dovesse ottemperare a quest obbligo, la Provincia si riserva la facoltà di procedere all acquisizione in danno presso altre ditte, pertanto il Fornitore non potrà fare opposizione o sollevare eccezioni sulla qualità e sui prezzi dei beni così acquistati. Dopo la seconda diffida la Provincia potrà risolvere unilateralmente il contratto senza che la controparte possa vantare alcun diritto. Qualora i beni rifiutati non fossero ritirati dal fornitore entro il termine sopraindicato, la Provincia non risponderà della loro perdita o deterioramento durante la temporanea custodia ed applicherà le penalità di cui all Articolo 21.

9 Capitolato speciale d oneri Pagina 9 di 13 Il Fornitore dovrà procedere all emissione di nota di credito, nel caso in cui i prodotti resi siano già stati fatturati. Le note di credito dovranno riportare chiara indicazione della fattura, del numero di protocollo assegnato dalla Provincia e dell eventuale numero d ordine assegnato dal Fornitore. La disposizione del precedente comma si applica anche per consegne di beni di qualità inferiore a quelle ordinate. Articolo 13 Controllo qualitativo della fornitura La Provincia si riserva la facoltà di sottoporre a verifica, in qualsiasi momento dell esecuzione contrattuale, i prodotti offerti presso un laboratorio accreditato da ACCREDIA (Ente unico italiano di accreditamento) o ente equivalente. I referti del laboratorio dovranno attestare che i campioni di ogni prodotto offerto presentano le caratteristiche tecniche dichiarate in gara, in particolare dovranno confermare la provenienza delle fibre, sia vergini sia riciclate, oltre al processo di sbiancamento. Le operazioni di verifica saranno eseguite a spesa dell Amministrazione provinciale, in caso di esito negativo il relativo costo sarà addebitato al Fornitore. Nel caso in cui tali referti attestino valori difformi da quelli di riferimento delle caratteristiche dichiarate in sede di gara, la Provincia può respingere la merce contestata, che deve essere ritirata e sostituita dal fornitore a propria cura e spese con prodotti conformi entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione a mezzo fax o raccomandata A.R. Tale fattispecie è considerata ritardata consegna ai fini dell applicazione delle penali di cui all Articolo 21. Anche i prodotti sostituiti potranno essere sottoposti a controllo secondo le modalità e i tempi precedentemente indicati. In caso di esito negativo di detto controllo, la Provincia ha facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura in tutto o in parte e, nel rispetto della graduatoria, la Provincia potrà affidare la fornitura al concorrente che segue in graduatoria. Articolo 14 Referenti contrattuali Il Fornitore individua un Responsabile del contratto, referente nei confronti della Provincia per l esecuzione, che ha la responsabilità delle prestazioni e dei livelli di fornitura previsti dal contratto. Per la Provincia è responsabile dell esecuzione del contratto l Ufficio Provveditorato, a cui dovranno essere indirizzate tutte le relative comunicazioni. Le Parti indicheranno i soggetti fisici e i recapiti necessari per le varie forme di comunicazione, telefonica, via fax, . Articolo 15 Corrispettivo Il corrispettivo contrattuale è a misura. Il corrispettivo contrattuale è determinato applicando alle tipologie e quantità di risme di carta, di cui all Articolo 1, i prezzi unitari offerti dal Soggetto Aggiudicatario in sede di gara. I prezzi unitari indicati in sede di offerta, al netto degli oneri fiscali, s intendono comprensivi di ogni onere, imballo e trasporto compresi, per merce resa franco destino. Il Fornitore riconosce che i prezzi sono remunerativi e di non avere, quindi, alcun diritto a chiedere ulteriori patti, condizioni, prezzi e/o compensi diversi, maggiori o comunque più favorevoli di quelli fissati in sede di gara. I prezzi unitari indicati in sede di offerta dovranno contenere al massimo tre cifre decimali. Articolo 16 Modalità di pagamento Non è ammessa alcuna anticipazione, ai sensi dell art. 5 del D.L. 28 marzo 1997 n. 79, convertito con Legge 28 maggio 1997 n. 140

10 Capitolato speciale d oneri Pagina 10 di 13 Le fatture relative alla fornitura dovranno essere emesse a nome dell appaltatore, che dovrà adempiere a tutte le norme fiscali in materia di fatturazione e commissione della fornitura. Il Fornitore potrà emettere fattura per ogni singolo buono d ordine. Le fatture dovranno essere intestate ed inviate a Provincia di Genova Ufficio Contabilità Economica - Fatture, Piazzale Mazzini, Genova, partita IVA Sulle fatture deve, altresì, essere indicato il numero dell impegno finanziario di spesa e il numero di CIG (codice identificativo gara). Mancando tale documentazione e i dati di cui sopra, le fatture non possono essere messe in pagamento. I pagamenti corrisposti in euro saranno eseguiti dal Tesoriere della Provincia di Genova esclusivamente mediante bonifico su c/c bancario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, comunicati dal Fornitore agli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. Ai fini e per gli effetti della Legge n. 136/2010 e s.m.i., il Fornitore si impegna a: - riportare il codice identificativo gara (CIG) dell intervento al fine di consentire la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, degli eventuali contratti di subappalto e di fornitura e servizi relativi allo stesso; - comunicare gli estremi identificativi di conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i ovvero altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, su cui l Amministrazione eseguirà i pagamenti inerenti il presente contratto, ai sensi dell art. 3, comma 1 della sopra citata legge; - comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone fisiche delegate ad operare in relazione ai suddetti strumenti di pagamento, ed ogni modifica dei suddetti dati che intervenissero durante l esecuzione contrattuale; - ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al contratto in oggetto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; - a comunicare immediatamente alla Provincia e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Genova l inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) degli obblighi di tracciabilità finanziaria. La violazione degli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010 comporta la risoluzione di diritto del contratto. Le fatture dovranno inoltre essere corredate della relativa bolla di consegna, mancando tale documento e i dati di cui sopra, la fattura non può essere messa in pagamento. Il pagamento sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento delle stesse, ovvero entro 90 (novanta) giorni nei periodi in cui l Amministrazione provinciale predispone le scritture contabili per la chiusura dell esercizio finanziario e l apertura del nuovo esercizio. La Provincia declina ogni responsabilità per ritardi nel pagamento delle fatture a seguito di errata o diversa indicazione dell Ufficio ricevente. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito comunicate in fase di stipulazione del contratto; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. Il termine negoziale per la decorrenza degli interessi moratori, ai sensi dell articolo 4, comma 4 del Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, è indicato in 60 giorni dal ricevimento della fattura; ai sensi dell articolo 5 dello stesso Decreto, il saggio degli interessi si converrà nel tasso definito dalla B.C.E. (comunicato in G.U. dal Ministero dell Economia e delle Finanze) con la maggiorazione di 7 (sette) punti percentuali. Le cessioni di crediti (di cui all art. 117 del decreto legislativo 163/06 e s.m.i.) possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l esercizio dell attività di acquisto di crediti di impresa.

11 Capitolato speciale d oneri Pagina 11 di 13 Si potrà procedere alla liquidazione della fattura soltanto dopo aver accertato la regolarità del DURC; al fine di accelerare la verifica potrà essere valutato un DURC in corso di validità fornito dal Fornitore, cioè avente data di emissione non antecedenti a 90 gg. dalla data di emissione della fattura. Articolo 17 Divieto all affidatario di sospendere la fornitura Il Fornitore non può sospendere la fornitura con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con il committente. La sospensione della fornitura per decisione unilaterale del Fornitore costituisce inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto, restando a suo carico tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione. Articolo 18 Subappalto e divieto di cessione del contratto È consentito il subappalto nei modi e nei termini previsti dall articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto e i singoli ordinativi di fornitura, a pena di nullità della cessione stessa, salvo quanto previsto nell articolo 116 del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i.. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, la Provincia, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. Articolo 19 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto e dai singoli ordinativi di fornitura le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto. La Provincia può prendere visione degli atti attestanti la regolarità amministrativa del Fornitore nel rapporto con i propri dipendenti e/o collaboratori, sia agli effetti contributivi che agli effetti assicurativi, in modo tale che questi ultimi non possano vantare alcuna pretesa nei confronti della Provincia stessa. Articolo 20 Cauzione definitiva Il Fornitore deve prestare una garanzia fideiussoria del 10% (dieci) dell importo contrattuale complessivo, salvo gli incrementi disposti all articolo 113 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n La garanzia fideiussoria può essere prestata: A) da un impresa autorizzata all esercizio dell attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; B) da un impresa di assicurazione autorizzata al ramo cauzioni ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209; C) da un intermediario finanziario iscritto all elenco speciale di cui all articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

12 Capitolato speciale d oneri Pagina 12 di 13 La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Provincia. Ogni qualvolta la garanzia sia ridotta ai sensi dell articolo 113, comma 3, il Fornitore si impegna a fornire alla Provincia i documenti comprovanti l ammontare residuo della garanzia. La garanzia è svincolata al termine della durata contrattuale. In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte della Provincia. Tale obbligo dovrà risultare nel contratto di fideiussione. Articolo 21 Penali Per ogni giorno, naturale e consecutivo, di ritardo sulla tempistica di consegna della merce, di cui all Articolo 11, si applicherà una penale pari all 0,5% (zero,cinque per cento) dell importo del buono d ordine. Ai fini di cui al primo comma, si considera come non consegnata anche la merce rifiutata ai sensi dell Articolo 11. La stessa penale si applica anche al caso di sostituzione della merce per vizi occulti di cui all Articolo 12, comma 7. Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all applicazione delle penali sopra indicate verranno contestati in forma scritta al Fornitore. Quest ultimo potrà comunicare le proprie deduzioni entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione. Qualora le deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Provincia o non vi sia stata risposta o la stessa non giunga nel termine sopra indicato, sono applicate al fornitore le penali a decorrere dall inizio dell inadempimento. L ammontare delle penali applicate sarà trattenuto dalla Provincia sulle fatture emesse dal Fornitore o, in mancanza di queste, sarà riscosso mediante escussione di pari importo sulla cauzione definitiva, con l obbligo da parte del Fornitore di reintegrarla entro il termine di quindici giorni. L applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di tutti i danni che potranno derivare alla Provincia per la ritardata od omessa fornitura, per l'eventuale peggior offerta conseguita dalla Provincia stessa nel successivo o negli ulteriori esperimenti della gara e comunque in relazione al maggior costo della fornitura stessa rispetto a quello che si sarebbe verificato senza la decadenza del fornitore. Articolo 22 Risoluzione Nel caso in cui l aggiudicatario non provvedesse ad eseguire la provvista sopra descritta o trascurasse l adempimento anche di una sola delle prescrizioni e condizioni di cui al presente contratto che si dovesse protrarre oltre un termine non inferiore a 15 giorni dalla ricezione della comunicazione a mezzo raccomandata inviata dalla Provincia, quest ultima ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di incamerare definitivamente la cauzione definitiva nonché procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell eventuale maggiore danno. In ogni caso la Provincia di Genova potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell articolo 1456 del codice civile, previa comunicazione a mezzo raccomandata, nei seguenti casi: (a) nel caso in cui il ritardo nella consegna o sostituzione della merce sia superiore a giorni 30 (trenta) giorni; (b) l importo delle penali sia pari o superiore al 10% dell importo contrattuale; (c) per le fattispecie di cui all Articolo 12 e all Articolo 13; (d) il deposito cauzionale definitivo non sia reintegrato nel termine previsto; (e) cessione del contratto ai sensi dell Articolo 18; (f) violazione degli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.

13 Capitolato speciale d oneri Pagina 13 di 13 Articolo 23 Facoltà di recesso Il recesso è disciplinato dall articolo 302 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Articolo 24 Tutela della privacy Il Fornitore si impegna ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al D.P.C.M. 28 aprile 2005 e al Documento Programmatico sulla sicurezza della Provincia, e successive modifiche ed integrazioni, a rispettare l obbligo di riservatezza, a non diffondere, asportare, utilizzare per motivi propri, al di fuori delle specifiche indicazioni della Provincia, in alcun modo, i dati, le informazioni e le notizie a cui ha accesso nell esecuzione delle prestazioni contrattuali (quali ad esempio banche dati dei lavoratori e dei fornitori della Provincia di Genova). Il Fornitore malleva la Provincia da qualsiasi responsabilità dovesse derivare dal trattamento dei dati,dipendente da fatto proprio, del proprio personale o dei propri collaboratori. Articolo 25 Brevetti industriali Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all uso di dispositivi o all adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. In caso che venga promossa nei confronti della Provincia di Genova un azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti acquistati, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. Articolo 26 Spese contrattuali Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto nessuna esclusa od eccettuata, ivi comprese le imposte, le tasse, i diritti, le prestazioni di cauzione ed accessorie, saranno a carico del Fornitore. Articolo 27 Controversie Per tutto quanto concerne l esecuzione del contratto, salvo diverse successive comunicazioni, il Fornitore deve fare riferimento all Ufficio. Per ogni controversia dipendente dal presente contratto sarà unicamente competente il foro di Genova. Articolo 28 Norme regolanti il contratto Per tutto ciò che non sia esplicitamente contemplato negli articoli precedenti si danno per richiamate e si osservano le disposizioni di legge vigenti in materia di forniture, il codice civile e le norme di legge, gli usi commerciali.

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