Ministero dell Economia e delle Finanze

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4 Prot: DT /12/2014 Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso MEF ai sensi della normativa vigente. Ministero dell Economia e delle Finanze DIPARTIMENTO DEL TESORO Al Gabinetto del Ministro ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it e, p.c., all Ufficio del Coordinamento Legislativo ufficiocoordinamentolegislativo@pec.mef.gov.it Al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it Oggetto: rilievo della Corte dei Conti DPCM del 19 novembre 2014 e DPCM del 20 novembre 2014 individuazione dei settori strategici e approvazione della convenzione MEF/SACE in attuazione dell art. 6, commi 9 bis e 9 ter, del DL 30 settembre 2003 n. 269, così come modificato dall art. 32 del DL 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella legge 11 agosto 2014 n Codesto Gabinetto ha trasmesso per le vie brevi la nota della Corte dei Conti - Ufficio di controllo di legittimità sugli atti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale la Corte, in merito ai DPCM in oggetto, chiede elementi di maggiore dettaglio sulla natura giuridica della garanzia dello Stato anche al fine di coglierne profili di raffronto con le ordinarie garanzie dello Stato rilasciate ai sensi dell art. 6, comma 9 del citato D.L. n. 269/2003. Al riguardo, ai fini della risposta, si rappresenta quanto segue. Come noto, l art. 32 del decreto legge n. 91/2014 convertito con legge n. 116/2014, prevede che il Ministro dell economia e delle finanze, su istanza di SACE, previo parere dell IVASS, può concedere la garanzia dello Stato rispetto ad operazioni riguardanti settori strategici per l economia italiana ovvero società di rilevante interesse nazionale in termini di livelli occupazionali, di entità di fatturato o di ricadute per il sistema economico produttivo per il Paese, che sono in grado di determinare in capo a SACE Spa elevati rischi di concentrazione, verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di destinazione. La stessa disposizione stabilisce che la garanzia opera a copertura di eventuali perdite eccedenti determinate soglie e fino a un ammontare massimo di capacità compatibile con i limiti globali e gli impegni assumibili in garanzia e che la medesima garanzia è rilasciata a prima domanda, con rinuncia all azione di regresso su SACE, è onerosa Siglato da: Antimo Prosperi

5 e conforme con la normativa UE in materia di assicurazione e garanzia per rischi non di mercato. Si tratta, pertanto, di una garanzia dello Stato a carattere oneroso in favore di SACE per rischi non di mercato, operante a prima domanda e con rinuncia all azione di regresso sulla stessa SACE, volta a rafforzare il supporto all export e alla internazionalizzazione delle imprese. Detta garanzia è subordinata alle risorse disponibili sul Fondo di copertura appositamente istituito dal comma 9 bis del citato art. 6, e può essere concessa nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo e fino all esaurimento delle stesse, come disciplinato dall art. 4 della Convenzione MEF-SACE. Tale Fondo, peraltro, viene anche alimentato dai premi assicurativi sulle garanzie concesse. Pertanto, si è in presenza di una garanzia dello Stato con caratteri di novità rispetto ai modelli tipici, considerando, tra l altro, che da un lato la stessa è concessa a titolo oneroso e, dall altro, che non è prevista l azione di regresso. L ordinaria garanzia di cui al comma 9 dell art. 6 del medesimo DL n. 269/2003, è stata invece prevista dal Legislatore in occasione della trasformazione di SACE in società per azioni, e copre gli impegni assunti da SACE nello svolgimento dell attività assicurativa nei limiti annualmente indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato, distintamente per le garanzie di durata inferiore e superiore a 24 mesi. Si tratta, in sostanza, di una garanzia sussidiaria, di ultima istanza, concessa a titolo gratuito in favore degli assicurati di SACE in caso di impossibilità della stessa di far fronte con il proprio patrimonio agli impegni assicurativi assunti. Premesso quanto sopra, si evidenzia che, come previsto dalla norma, sia le ordinarie garanzie, sia la garanzia di cui al comma 9 bis, operano nei limiti globali degli impegni assumibili in garanzia stabiliti dall art. 6, comma 9 del DL n. 269/2003 con periodicità annuale. In conclusione, la nuova garanzia di cui all art. 6, comma 9 bis del DL n. 269/2003, al fine di sostenere ed indirizzare le garanzie di SACE a favore di settori strategici dell export per favorire la competitività delle imprese italiane sui mercati esteri, si configura come una garanzia aggiuntiva rispetto a quella di ultima istanza già esistente, ancorché ricompresa nei limiti garantiti dallo Stato, indicati annualmente con la legge di bilancio, e compatibilmente con le disponibilità del Fondo. Per quanto concerne la necessità, segnalata dal Consulente e condivisa dalle strutture competenti di questo Ministero, che sia assicurato un costante monitoraggio del citato Fondo al fine di vigilare e contenere i possibili impatti sulla finanza pubblica, si significa che proprio a tale scopo è stato previsto un apposito Comitato. Tale Comitato, istituito con il DPCM del 19 novembre 2014, in base allo stesso DPCM e alla Convenzione stipulata con SACE, avrà il compito di analizzare e monitorare le risultanze del portafoglio assicurativo SACE, in particolare in relazione all andamento dei sinistri e la numerosità e rilevanza delle garanzie concesse, verificare i prospetti riepilogativi predisposti da SACE in relazione alle operazioni assicurate e approvare le soglie di concentrazione su cui si innesteranno le garanzie statali richieste su istanza di SACE, verificando che le stesse siano coerenti con le finalità previste dalla norma, dalla Convenzione e dai DPCM. Il Comitato dovrà anche accertare che il livello Siglato da: Antimo Prosperi 2

6 di patrimonializzazione di SACE non scenda al di sotto dei limiti e dei criteri qualitativi convenzionalmente stabiliti. Infine si ritiene anche utile segnalare che la Convenzione: - all art. 4 specifica che la possibilità di rilasciare la garanzia statale è determinata nei limiti delle risorse del Fondo e fino all esaurimento delle stesse, tenuto conto della dotazione del Fondo alla data di rilascio della garanzia.. Si specifica al riguardo che la possibilità, prospettata sul piano teorico dal Consulente Marsh, di poter riassicurare quota parte del Fondo presso un soggetto terzo - per poter ulteriormente ampliare la portata del Fondo stesso - non è stata ritenuta praticabile in quanto non prevista dalla norma; - all art. 6 stabilisce che la stessa garanzia opera in maniera proporzionale rispetto agli impegni assicurativi assunti da SACE, escludendo quindi che possa essere concessa la garanzia su un solo rischio di punta ; - all art. 10 impegna SACE, per poter accedere alla garanzia statale, a mantenere un livello minimo di patrimonio netto pari al 250% di quanto richiesto dalla direttiva europea in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione. IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Firmatario1 Siglato da: Antimo Prosperi 3

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di concerto con Visti i commi 280, 281 e 282 dell articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 con i quali si prevede che:

di concerto con Visti i commi 280, 281 e 282 dell articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 con i quali si prevede che: Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con Il Ministro dell Economia e delle Finanze Visti i commi 280, 281 e 282 dell articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 con i quali si prevede che:

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