Allegato 1. Rappresentazione sinottica. Legge mantello. (legislazione esecutiva sulla riforma territoriale)

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1 Allegato 1 Rappresentazione sinottica Legge mantello (legislazione esecutiva sulla riforma territoriale)

2 Indice Xxxx Legge sull'attuazione della riforma territoriale (legge mantello)... 4 Appendice I CSC Legge sulla suddivisione del Cantone dei Grigioni in regioni (Appendice I)... 6 Appendice II CSC Legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni del 17 giugno CSC Legge sulla responsabilità dello Stato (LRS) del 5 dicembre CSC Legge sul Gran Consiglio (LGC) dell'8 dicembre CSC Regolamento organico del Gran Consiglio (ROGC) dell'8 dicembre CSC Legge sull'organizzazione del Governo e dell'amministrazione (LCOGA) del 15 giugno CSC Legge sulla Cassa cantonale pensioni dei Grigioni (LCPG) del 16 giugno CSC Legge cantonale sulla protezione dei dati (LCPD) del 10 giugno CSC Legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG) del 16 giugno CSC Legge d'introduzione al Codice civile svizzero del 12 giugno CSC Legge d'introduzione al Codice svizzero delle obbligazioni del 20 ottobre CSC Legge d'applicazione del Codice di diritto processuale civile svizzero (LACPC) del 16 giugno CSC Legge d'applicazione del Codice di diritto processuale penale svizzero (LACPP) del 16 giugno CSC Legge sulla giustizia amministrativa (LGA) del 31 agosto CSC Legge concernente l'incremento dell'istruzione complementare degli adolescenti e degli adulti nel Cantone dei Grigioni (legge sull'istruzione complementare) del 13 giugno CSC Legge sui contributi di formazione (Legge sulle borse di studio, LCBor) del 5 dicembre CSC Legge sulle lingue del Cantone dei Grigioni (LCLing) del 19 ottobre CSC Legge sull'igiene pubblica del Cantone dei Grigioni (legge sull igiene pubblica) del 2 dicembre CSC Legge sulle vaccinazioni pubbliche per la profilassi delle malattie contagiose (legge sulle vaccinazioni) del 13 ottobre

3 CSC Legge sulla polizia del Cantone dei Grigioni (LPol) del 20 ottobre CSC Legge sulla gestione finanziaria (LGF) del 25 settembre CSC Legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni dell'8 giugno CSC Legge sulle imposte comunali e di culto (LImpCC) del 31 agosto CSC Legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (LPTC) del 6 dicembre

4 Xxxx Legge sull'attuazione della riforma territoriale (legge mantello) Art. 1 Oggetto e scopo La presente legge disciplina l'adeguamento di atti normativi cantonali per l'attuazione della riforma territoriale. Il 23 settembre 2012, il Popolo grigionese ha approvato la revisione parziale della Costituzione cantonale (riforma territoriale). Per attuare la riforma territoriale vanno adeguate numerose leggi. La necessità di revisione è molto diversa. Con la legge mantello, l'atto normativo sulla suddivisione viene sottoposto a revisione totale e diversi atti normativi subiscono adeguamenti formali. Adeguamenti materiali avvengono mediante progetti separati che, nel limite del possibile, vengono integrati nel messaggio sulla riforma territoriale sotto forma di atti normativi separati. Ciò vale in particolare per le disposizioni in materia di diritto d'organizzazione delle regioni che vengono disciplinate in una revisione parziale della legge sui comuni. Art. 2 Revisione totale di leggi La legge sulla suddivisione del Cantone in regioni (CSC...) viene emanata nella versione secondo l'appendice I. Per l'attuazione della riforma territoriale, la legge sulla suddivisione del Cantone dei Grigioni in distretti e circoli (CSC ) va sottoposta a una revisione totale. Il nuovo atto normativo può essere visionato nell'appendice I. Art. 3 Modifica di leggi Le seguenti leggi sono modificate secondo l'appendice II: Per motivi di chiarezza, gli atti normativi non soggetti a revisione mediante messaggi separati vengono elencati in un'appendice separata (vedi sinossi da pagina 8). Oltre alle leggi, va riveduta unicamente l'ordinanza del Gran Consiglio (OE della LEF; CSC ), ciò che avviene tramite progetto separato (creazione di una LI della LEF). Art. 4 Referendum, entrata in vigore 1 La presente legge è soggetta a referendum facoltativo. 2 Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge. Il Governo intende porre in vigore la legge con effetto al 1 gennaio Sinossi Cost. cant. pagina 4

5 Appendice I

6 CSC Legge sulla suddivisione del Cantone dei Grigioni in regioni Art. 1 Suddivisione I comuni vengono attribuiti alle regioni come segue: 1. Regione Albula: Comuni di Alvaneu, Alvaschein, Bergün/Bravuogn, Bivio, Brienz/Brinzauls, Cunter, Filisur, Lantsch/Lenz, Marmorera, Mon, Mulegns, Riom-Parsonz, Salouf, Savognin, Schmitten, Stierva, Sur, Surava, Tiefencastel, Tinizong-Rona, Vaz/Obervaz. Capoluogo: Tiefencastel 2. Regione Bernina: Comuni di Brusio, Poschiavo. Capoluogo: Poschiavo 3. Regione Engiadina Bassa/Val Müstair: Comuni di Ardez, Ftan, Guarda, Lavin, Samnaun, Scuol, Sent, Susch, Tarasp, Val Müstair, Valsot, Zernez. Capoluogo: Scuol 4. Regione Imboden: Comuni di Bonaduz, Domat/Ems, Felsberg, Flims, Rhäzüns, Tamins, Trin Capoluogo: Domat/Ems. Nel presente caso, si procede a una revisione totale della legge sulla suddivisione. La legge finora vigente emanava prescrizioni relative ai distretti e ai circoli. Questo fatto risulta anche dalle disposizioni finali. Le disposizioni del diritto transitorio per le corporazioni regionali vengono disciplinate nella legge sui comuni, la quale già oggi si occupa delle corporazioni regionali. L'attribuzione deriva dall'attuale suddivisione in distretti e tiene conto della volontà espressa nel frattempo dai comuni. È da attendersi che almeno nei Comuni di Flims e di Haldenstein si procederà a una votazione popolare in merito alla questione dell'appartenenza regionale. Spetterà poi al Gran Consiglio, informato della volontà dei comuni, procedere all'attribuzione dei comuni nella legge sulla suddivisione. L'elenco a lato tiene conto delle aggregazioni di comuni entrate in vigore l' Si farà riferimento agli attuali capoluoghi di distretto. 5. Regione Landquart: Comuni di Fläsch, Jenins, Landquart, Maienfeld, Malans, Trimmis, Untervaz, Zizers. Capoluogo: Landquart 6. Regione Maloja: Comuni di Bever, Bregaglia, Celerina/Schlarigna, La Punt-Chamues-ch, Madulain, Pontresina, Samedan, S-chanf, Sils i.e./segl, Silvaplana, St. Moritz, Zuoz. Capoluogo: Samedan 7. Regione Moesa: Comuni di Arvigo, Braggio, Buseno, Cama, Castaneda, Cauco, Grono, Leggia, Lostallo, Mesocco, Rossa, Roveredo, San Vittore, Sinossi Cost. cant. pagina 6

7 Selma, Soazza, Sta. Maria i.c., Verdabbio. Capoluogo: Roveredo 8. Regione Plessur: Comuni di Arosa, Churwalden, Coira, Haldenstein, Maladers, Tschiertschen-Praden. Capoluogo: Coira 9. Regione Prättigau/Davos: Comuni di Conters i.p., Davos, Fideris, Furna, Grüsch, Jenaz, Klosters-Serneus, Küblis, Luzein, Saas i.p., Schiers, Seewis i.p., St. Antönien. Capoluogo: Klosters-Serneus 10. Regione Surselva: Comuni di Andiast, Breil/Brigels, Castrisch, Disentis/Mustér, Duvin, Falera, Ilanz, Laax, Ladir, Lumnezia, Luven, Medel (Lucmagn), Mundaun, Obersaxen, Pigniu, Pitasch, Riein, Rueun, Ruschein, Safiental, Sagogn, Schluein, Schnaus, Sevgein, Siat, St. Martin, Sumvitg, Trun, Tujetsch, Vals, Waltensburg/Vuorz. Capoluogo: Ilanz 11. Regione Viamala: Comuni di Almens, Andeer, Avers, Casti-Wergenstein, Cazis, Donat, Ferrera, Flerden, Fürstenau, Hinterrhein, Lohn, Masein, Mathon, Mutten, Nufenen, Paspels, Pratval, Rodels, Rongellen, Rothenbrunnen, Scharans, Sils i.d., Splügen, Sufers, Thusis, Tomils, Tschappina, Urmein, Zillis-Reischen. Capoluogo: Thusis Art. 2 Aggregazioni di comuni L'appartenenza regionale di comuni in fase di aggregazione va disciplinata nell'accordo di aggregazione. Non è escluso che vi saranno aggregazioni di comuni oltre i confini di una regione. L'art. 2 tiene conto di questa circostanza. I comuni devono avere la possibilità di disciplinare questa circostanza nel contratto di aggregazione. Il Governo approva il contratto di aggregazione (cfr. art. 91 LCom) e decide così in in ultima istanza in merito all'appartenenza regionale. Nel quadro del decreto d'approvazione, il Governo terrà conto delle conseguenze che l'aggregazione di comuni ha per le regioni. Sinossi Cost. cant. pagina 7

8 Art. 3 Abrogazione del diritto previgente 1 Con l'entrata in vigore della presente legge viene abrogata la legge sulla suddivisione del Cantone dei Grigioni in distretti e circoli del 12 marzo Per la durata della loro esistenza, per i distretti e i circoli fanno stato le disposizioni valide al 31 dicembre L'art. 3 cpv. 2 va visto in relazione all'art. 108 Cost. cant. (testo del 23 settembre 2012). Il rimando generale alle disposizioni valide al ha lo scopo di evitare vuoti giuridici. Art. 4 Archivi 1 Le regioni sono tenute a mettere a disposizione locali d'archivio idonei a ospitare gli archivi rilevati dai circoli sciolti. 2 Mediante decisione della conferenza dei sindaci, la regione può consegnare questi atti d'archivio anche all'archivio di Stato per la conservazione permanente. Cpv. 1: si tratta di documenti dei circoli degni di essere archiviati. Per quanto riguarda gli atti delle corporazioni regionali, una relativa disposizione viene inserita nella revisione parziale della legge sui comuni. Eventuali atti d'archivio esistenti dei tribunali distrettuali passano direttamente ai tribunali regionali. Cpv. 2: soprattutto gli archivi dei circoli dispongono in parte di fondi d'archivio di pregio storico, tanto che una soluzione centralizzata presso l'archivio di Stato è nell'interesse del Cantone. In cambio è giustificato rinunciare ad addebitare le spese alle regioni nel caso in cui trasferiscano i loro atti d'archivio all'archivio di Stato. La consegna di atti d'archivio va naturalmente concordata con l'archivio di Stato. Art. 5 Strumenti di lavoro, mobilio e immobili 1 I circoli cedono senza dovere indennizzo alcuno alla regione gli strumenti di lavoro necessari disponibili al momento del trasferimento, nonché il mobilio necessario. 2 Immobili di proprietà dei circoli che la regione necessita per l'adempimento dei compiti passano senza dovere indennizzo alcuno alla regione, gli immobili rimanenti diventano di comproprietà dei comuni di circolo, in proporzione a un'eventuale partecipazione al deficit del circolo al momento dello scioglimento. Con il consenso unanime, i comuni del circolo possono adottare un'altra soluzione. Gli immobili dei tribunali distrettuali passano senza dovere indennizzo alcuno alla regione. Cpv. 1: il trasferimento dei compiti dei circoli e dei distretti alla regione dovrebbe avvenire possibilmente con pochi disagi. È quindi sensato che la regione riceva senza dovere indennizzo alcuno gli strumenti di lavoro necessari e il mobilio. Per quanto riguarda i tribunali distrettuali, non sono da attendersi difficoltà, poiché la competenza territoriale cambia solo per pochi comuni. Per i tribunali ne risulteranno quindi adeguamenti soltanto modesti. Una disposizione parallela concernente gli strumenti di lavoro e il mobilio delle corporazioni regionali si trova nella legge sui comuni. Naturalmente, il trasferimento avviene soltanto all'interno della regione e non ad es. da un circolo di una regione a un'altra regione. In questo modo è anche giustificato il carattere gratuito. Cpv. 2: i circoli dispongono in parte di edifici storici non necessari all'adempimento dei compiti (ad es. il castello di Riom appartenente al Circolo di Surses). Questi immobili devono diventare di Sinossi Cost. cant. pagina 8

9 comproprietà dei comuni del circolo. Con questa regolamentazione si vuole evitare la creazione di consorzi (immobiliari). Per contro, gli immobili necessari all'adempimento dei compiti dei circoli devono venire messi a disposizione anche delle regioni, se queste si assumono il corrispondente compito. Un'eventuale proprietà fondiaria dei tribunali distrettuali deve passare alla regione. Art. 6 Patrimonio e obbligazioni 1 Il patrimonio esistente al momento dello scioglimento dei circoli va ripartito tra i comuni di circolo in proporzione alla loro partecipazione a un eventuale deficit. 2 I comuni dei circoli sciolti rispondono nella misura della loro partecipazione al deficit per obbligazioni dei circoli. Un eventuale diritto di regresso passa ai comuni in proporzione alla loro partecipazione. Cpv. 1: ogni circolo ha fissato nel proprio statuto le norme secondo le quali verrebbe distribuito un deficit del circolo. È opportuno applicare questa regolamentazione anche in caso di distribuzione di un'eccedenza. Naturalmente, la regolamentazione si applica anche in caso di eccedenza passiva nel "bilancio di liquidazione". Cpv. 2: si tratta di obbligazioni dei circoli che risultano o vengono fatti valere soltanto dopo lo scioglimento. Per casi di responsabilità dello Stato esiste una copertura successiva. Un regresso su autorità di circolo e impiegati del circolo inadempienti è possibile se sono soddisfatti i relativi presupposti. Art. 7 Entrata in vigore 1 La presente legge è soggetta a referendum facoltativo. 2 Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge. Il Governo intende porre in vigore la legge con effetto al 1 gennaio Sinossi Cost. cant. pagina 9

10 Appendice II

11 CSC Legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni del 17 giugno 2005 Art. 1 Campo di applicazione 1 La legge disciplina: a) le elezioni e votazioni in affari cantonali, distrettuali e di circolo, nonché l'elezione dei presidenti delle corporazioni regionali; b) l'esercizio del diritto di referendum e di iniziativa in affari cantonali; c) l'esercizio del diritto di iniziativa in affari di circolo e comunali. 2 La legge è applicabile alle votazioni federali e alle elezioni del Consiglio nazionale, nonché all'esercizio del diritto di referendum e di iniziativa in affari federali, nella misura in cui il diritto federale lasci ai Cantoni la facoltà di regolare la procedura. 3 La legge si applica per analogia alle votazioni ed elezioni in affari comunali, per quanto il diritto comunale non preveda disposizioni al riguardo. Art. 1 cpv. 1 lett. a e c 1 La legge disciplina: a) le elezioni e votazioni in affari cantonali e regionali; c) l'esercizio del diritto di iniziativa in affari regionali e comunali. Sono elezioni in affari regionali le elezioni del Gran Consiglio e le elezioni dei giudici regionali (cfr. art. 2). Non è prevista un'elezione del presidente della regione (cfr. la revisione parziale della legge sui comuni, CSC , associata al presente progetto). Anche se alle regioni venisse lasciata la maggiore libertà possibile di organizzare e nominare i propri organi, in questo contesto non si imporrebbe alcun adeguamento poiché si tratterebbe anche in questo caso di elezioni in affari regionali. In tal caso sarebbe però giustificato un adeguamento nell'art. 2. Art. 2 Concetti 1 Sono elezioni cantonali le elezioni del Governo e del Consiglio degli Stati; sono elezioni di circolo le elezioni dei membri del Gran Consiglio, delle altre autorità e degli altri impiegati di circolo eletti dal Popolo. 2 Sono elezioni distrettuali le elezioni dei membri dei tribunali distrettuali. 3 Sono elezioni regionali le elezioni dei presidenti delle corporazioni regionali. Art. 2 1 Sono elezioni cantonali le elezioni del Governo e del Consiglio degli Stati (...). 2 Sono elezioni regionali le elezioni dei membri dei tribunali regionali, nonché le elezioni dei membri del Gran Consiglio. 3 Abrogato Cpv. 1: adeguamento redazionale e formale Art. 8 Luogo, giorno e tipo di votazione 1 Le elezioni e votazioni federali e cantonali, le elezioni dei tribunali distrettuali e del presidente della corporazione regionale hanno Art. 8 1 Le elezioni e votazioni federali e cantonali (...) hanno luogo nel comune lo stesso giorno con voto alle urne. 2 Le elezioni e votazioni in affari regionali hanno luogo nel co- Sinossi Cost. cant. pagina 11

12 luogo nel comune lo stesso giorno con voto alle urne. 2 Le elezioni e votazioni in affari di circolo hanno luogo nel comune lo stesso giorno o nell'assemblea di circolo. mune lo stesso giorno (...). Art. 9 Ufficio elettorale 1. Organizzazione 1 La sovrastanza comunale, nel caso di assemblee di circolo il consiglio di circolo, costituisce un ufficio elettorale di almeno due membri aventi diritto di voto e ne designa il presidente e l'attuario. La sovrastanza comunale può costituirsi essa stessa in ufficio elettorale. 2 L'ufficio elettorale deve essere dotato di un numero sufficiente di persone aventi diritto di voto quali scrutatori. Art. 9 cpv. 1 1 La sovrastanza comunale (...) costituisce un ufficio elettorale di almeno due membri aventi diritto di voto e ne designa il presidente e l'attuario. La sovrastanza comunale può costituirsi essa stessa in ufficio elettorale. Art Obbligo di assumere la carica 1 Ogni persona avente diritto di voto è tenuta ad accettare la funzione di membro, di presidente o di attuario dell'ufficio elettorale o di scrutatore e di esercitare questa funzione, salvo che ne sia impedito da motivi importanti come malattia, anzianità o assenza. 2 Chiunque senza motivo importante rifiuti di accettare o di esercitare la funzione, può essere punito dalla sovrastanza comunale rispettivamente dal consiglio di circolo con una multa da 50 a 400 franchi. Art. 10 cpv. 2 2 Chiunque senza motivo importante rifiuti di accettare o di esercitare la funzione, può essere punito dalla sovrastanza comunale (...) con una multa da 50 a 400 franchi. Art. 15 Indizione, comunicazione 1 Le elezioni e le votazioni vengono indette: a) dal Governo: le elezioni del Governo e del Consiglio degli Stati incluse le elezioni suppletive, le elezioni dei tribunali distrettuali e di circolo (elezioni del Gran Consiglio e elezioni del presidente e del supplente), nonché le votazioni in affari cantonali; b) dalla commissione amministrativa: le elezioni suppletive nel distretto e le votazioni in affari rela- Art. 15 cpv. 1 1 Le elezioni e le votazioni vengono indette: a) dal Governo: le elezioni del Governo e del Consiglio degli Stati incluse le elezioni suppletive, le elezioni dei tribunali regionali e (...) del Gran Consiglio (...), nonché le votazioni in affari cantonali; b) dalla commissione amministrativa: le elezioni suppletive nel tribunale regionale (...); c) dal comitato regionale: Lett. b: con votazioni in affari relativi ai tribunali distrettuali si intendeva unicamente la votazione sul capoluogo di distretto. Poiché quest'ultimo è stabilito nella legge, non vi è necessità di votare su questo oggetto. Lett. c: oltre alle elezioni del tribunale regionale e alle elezioni dei membri del Gran Consiglio, non sono previste ulteriori elezioni regionali da parte del Popolo. Per contro sono previste votazioni in affari regionali (cfr. revisione parziale LCom). Sinossi Cost. cant. pagina 12

13 tivi ai tribunali distrettuali; c) dal consiglio di circolo: le rimanenti elezioni di circolo e le elezioni suppletive nel circolo, nonché le votazioni in affari di circolo; d) dall'organo della corporazione competente: l'elezione e l'elezione suppletiva dei presidenti delle corporazioni regionali. 2 L'autorità che indice le elezioni o le votazioni rende pubblicamente nota la data dell'elezione o della votazione ed emana le direttive necessarie per lo svolgimento. le (...) votazioni in affari regionali; d) abrogata Art. 16 Date delle elezioni 1. Rinnovo delle nomine Il rinnovo delle nomine ha luogo nelle seguenti date: a) le elezioni del Governo e di circolo (elezioni del Gran Consiglio ed elezione del presidente di circolo, nonché del supplente) per il periodo di carica a partire dal 1 gennaio dell'anno seguente per il Governo, dal primo giorno della sessione di agosto per il Gran Consiglio e dal 1 agosto dell'anno in corso per le presidenze dei circoli contemporaneamente di regola a maggio o giugno; b) le elezioni dei tribunali distrettuali di regola nei mesi di marzo, aprile, maggio o giugno per il periodo di carica a partire dal 1 gennaio dell'anno seguente; c) le elezioni del Consiglio degli Stati contemporaneamente alle elezioni del Consiglio nazionale e per lo stesso periodo di carica di regola la penultima domenica di ottobre; d) l'elezione dei presidenti delle corporazioni regionali di regola sei mesi prima dello scadere del periodo di carica. Art. 16 lett. a, b e d Il rinnovo delle nomine ha luogo nelle seguenti date: a) le elezioni del Governo e (...) del Gran Consiglio (...) per il periodo di carica a partire dal 1 gennaio dell'anno seguente per il Governo, dal primo giorno della sessione di agosto per il Gran Consiglio (...) contemporaneamente di regola a maggio o giugno; b) le elezioni dei tribunali regionali di regola nei mesi di marzo, aprile, maggio o giugno per il periodo di carica a partire dal 1 gennaio dell'anno seguente; d) abrogata 2.a ELEZIONE TACITA DEI MEMBRI DEI TRIBUNALI DISTRETTUALI Art. 19a Campo d'applicazione Per le elezioni di rinnovo e per le elezioni suppletive per i membri dei tribunali distrettuali è possibile un'elezione tacita nel primo e in un eventuale secondo turno elettorale. 2.a ELEZIONE TACITA DEI MEMBRI DEI TRIBUNALI REGIONALI Art. 19a Per le elezioni di rinnovo e per le elezioni suppletive per i membri dei tribunali regionali è possibile un'elezione tacita nel primo e in un eventuale secondo turno elettorale. Sinossi Cost. cant. pagina 13

14 Art. 19b Elezioni di rinnovo 1. Invito 1 La commissione amministrativa del tribunale distrettuale competente pubblica l'invito all'inoltro di proposte di candidatura nei mezzi di pubblicazione usuali del luogo entro il quattordicesimo lunedì precedente il giorno dell'elezione. 2 Questo contiene segnatamente: a) il luogo e il termine per l'inoltro di proposte di candidatura; b) la data di un secondo turno elettorale; c) il luogo e il termine per l'inoltro di proposte di candidatura per un secondo turno elettorale. Art. 19b cpv. 1 1 La commissione amministrativa del tribunale regionale competente pubblica l'invito all'inoltro di proposte di candidatura nei mezzi di pubblicazione usuali del luogo entro il quattordicesimo lunedì precedente il giorno dell'elezione. Art. 19e c. Inoltro 1 Le proposte di candidatura devono pervenire all'ufficio distrettuale competente entro l'ottavo lunedì precedente il giorno dell'elezione. 2 Le proposte di candidatura presentate dopo questo termine non entrano in considerazione. Art. 19e cpv. 1 1 Le proposte di candidatura devono pervenire alla cancelleria del tribunale regionale competente entro l'ottavo lunedì precedente il giorno dell'elezione. Art. 19f d. Correzione 1 La commissione amministrativa del tribunale distrettuale competente verifica progressivamente le proposte di candidatura pervenute riguardo ai requisiti formali, all'eleggibilità dei candidati e alla validità delle firme. 2 In caso di vizi, al rappresentante della proposta di candidatura viene fissato immediatamente un breve termine per l'eliminazione degli stessi. 3 Se un vizio non viene eliminato entro il termine fissato, la proposta di candidatura è nulla. Se il vizio concerne una sola persona proposta, viene cancellato soltanto il nome di questa persona. 4 Una volta scaduto il termine di annuncio, non è più possibile eliminare vizi. Art. 19f cpv. 1 1 La commissione amministrativa del tribunale regionale competente verifica progressivamente le proposte di candidatura pervenute riguardo ai requisiti formali, all'eleggibilità dei candidati e alla validità delle firme. Art. 19g Art. 19g Sinossi Cost. cant. pagina 14

15 e. Pubblicazione La commissione amministrativa del tribunale distrettuale competente pubblica i nomi dei candidati nei mezzi di pubblicazione usuali del luogo. La commissione amministrativa del tribunale regionale competente pubblica i nomi dei candidati nei mezzi di pubblicazione usuali del luogo. Art. 19h 3. Applicazione 1 Si procede a un'elezione tacita quando il numero delle persone validamente proposte corrisponde al numero di seggi da assegnare. In caso contrario si procede a un'elezione pubblica aperta. 2 La commissione amministrativa del tribunale distrettuale competente decide senza indugio in merito all'applicazione dell'elezione tacita e pubblica la decisione nel Foglio ufficiale cantonale e nei mezzi di pubblicazione usuali del luogo. Art. 19h cpv. 2 2 La commissione amministrativa del tribunale regionale competente decide senza indugio in merito all'applicazione dell'elezione tacita e pubblica la decisione nel Foglio ufficiale cantonale e nei mezzi di pubblicazione usuali del luogo. Art. 19i 4. Secondo turno elettorale 1 Le proposte di candidatura possono essere inoltrate all'ufficio distrettuale entro tre giorni dopo il primo turno elettorale. Il secondo turno elettorale è aperto. 2 Per l'ulteriore procedura fanno stato gli articoli 19c-19h. Art. 19i cpv. 1 1 Le proposte di candidatura possono essere presentate alla cancelleria del tribunale regionale entro tre giorni dopo il primo turno elettorale. Il secondo turno elettorale è aperto. Art. 19j Elezioni suppletive 1 In caso di elezione suppletiva, la commissione amministrativa del tribunale distrettuale competente fissa, in osservanza dell'articolo 17 capoverso 1, il termine per l'inoltro delle proposte di candidatura. 2 Per l'ulteriore procedura fanno stato gli articoli 19b-19i. Art. 19j cpv. 1 1 In caso di elezione suppletiva, la commissione amministrativa del tribunale regionale competente fissa, in osservanza dell'articolo 17 capoverso 1, il termine per l'inoltro delle proposte di candidatura. Art. 20 Messa a disposizione Il materiale elettorale e di voto viene preparato e recapitato per tempo ai comuni: Art. 20 lett b - d Il materiale elettorale e di voto viene preparato e recapitato per tempo ai comuni: b) dalla cancelleria del tribunale regionale in caso di elezioni Sinossi Cost. cant. pagina 15

16 a) dalla Cancelleria dello Stato in caso di elezioni e votazioni federali e cantonali; b) dall'ufficio distrettuale in caso di elezioni e votazioni relative ai tribunali distrettuali; c) dall'ufficio di circolo in caso di elezioni e votazioni di circolo; d) dall'autorità competente della corporazione regionale in caso di elezione della rispettivamente del presidente. ( ) dei tribunali regionali; c) dal comitato regionale in caso di elezioni (...) dei membri del Gran Consiglio, nonché in caso di votazioni in affari regionali; d) abrogata Art. 21 Documentazione Il materiale elettorale e di voto comprende: a) in caso di elezioni federali (elezioni del Consiglio nazionale) le schede elettorali e il libretto della votazione federale, in caso di votazioni su oggetti federali le schede di voto, i testi in votazione e le spiegazioni del Consiglio federale; b) in caso di elezioni cantonali le schede elettorali, in caso di votazioni su oggetti cantonali le schede di voto, i testi in votazione e le spiegazioni del Gran Consiglio; c) in caso di elezioni dei tribunali distrettuali e di elezioni di circolo le schede elettorali, in caso di votazioni distrettuali e di circolo le schede di voto, i testi in votazione e le spiegazioni della commissione amministrativa rispettivamente del consiglio di circolo; d) in caso di elezione dei presidenti delle corporazioni regionali le schede elettorali. Art. 21 lett. c e d Il materiale elettorale e di voto comprende: c) in caso di elezioni dei tribunali regionali e di elezioni dei membri del Gran Consiglio le schede elettorali, in caso di votazioni in affari regionali (...) le schede di voto, i testi in votazione e le spiegazioni (...) del comitato regionale; d) abrogata Art. 25 Modalità 1. In affari federali, cantonali, regionali e distrettuali 1 Consegnando la carta di legittimazione, gli aventi diritto di voto possono deporre il proprio voto personalmente nell'urna, per tempo presso un ufficio designato dal comune o votare per corrispondenza. Il voto per corrispondenza è ammesso a partire dalla ricezione del materiale di voto. 2 Gli aventi diritto di voto che per invalidità o altre ragioni sono durevolmente impossibilitati a svolgere personalmente le necessarie operazioni di voto, possono autorizzare una persona avente diritto di voto a loro scelta. 3 Il Governo può autorizzare totalmente o parzialmente il voto Art. 25 titolo marginale Modalità 1. In affari federali e cantonali (...) Sinossi Cost. cant. pagina 16

17 elettronico nella misura in cui siano soddisfatte le condizioni necessarie per il rilevamento di tutti i voti, nonché per la garanzia del segreto di voto e l'esclusione di abusi. Art In affari di circolo 1 Qualora la legislazione dei circoli preveda la votazione alle urne, l'esercizio del diritto di voto si conforma all'articolo In caso contrario l'esercizio del diritto di voto avviene nell'assemblea di circolo o nei comuni. Art In affari regionali 1 Qualora (...) sia prevista la votazione alle urne, l'esercizio del diritto di voto si conforma all'articolo In caso contrario l'esercizio del diritto di voto avviene (...) nei comuni. Art. 36 Comunicazione dei risultati 1 L'ufficio elettorale comunica immediatamente per telefono i risultati comunali: a) alla Cancelleria dello Stato in caso di elezioni e votazioni federali e cantonali; b) all'ufficio distrettuale in caso di elezioni e votazioni relative ai tribunali distrettuali; c) all'ufficio di circolo in caso di elezioni e votazioni di circolo; d) all'autorità competente della corporazione regionale in caso di elezione dei presidenti delle corporazioni regionali. 2 L'ufficio elettorale redige inoltre per ogni votazione un verbale con le indicazioni ai sensi dell'articolo 32 e lo trasmette immediatamente, unitamente alle schede elettorali o di voto, agli uffici competenti. 3 Il giorno dell'elezione gli uffici di circolo comunicano immediatamente per telefono alla Cancelleria dello Stato, ed il giorno seguente anche per iscritto, i risultati delle elezioni di circolo. 4 Il giorno seguente all'elezione gli uffici distrettuali comunicano per iscritto alla Cancelleria dello Stato i risultati delle elezioni dei tribunali distrettuali. Lo stesso vale per le autorità competenti delle corporazioni regionali in caso di elezione dei presidenti delle corporazioni. Art. 36 cpv. 1, 3 e 4 1 L'ufficio elettorale comunica immediatamente (...) i risultati comunali: a) invariata; b) alla cancelleria del tribunale regionale in caso di elezioni (...) relative ai tribunali regionali; c) al comitato regionale in caso di elezioni (...) dei membri del Gran Consiglio e di votazioni in affari regionali; d) abrogata 3 Il giorno dell'elezione i comitati regionali comunicano immediatamente per telefono alla Cancelleria dello Stato, ed il giorno seguente anche per iscritto, i risultati delle elezioni dei membri del Gran Consiglio. 4 Il giorno seguente all'elezione le cancellerie dei tribunali regionali comunicano per iscritto alla Cancelleria dello Stato i risultati delle elezioni dei tribunali regionali. (...). Sinossi Cost. cant. pagina 17

18 Art. 37 Somma dei risultati comunali 1 La Cancelleria dello Stato determina il risultato cantonale delle elezioni e votazioni federali e cantonali addizionando i risultati comunali e redige un verbale. 2 In caso di elezioni e votazioni nel distretto il compito spetta all'ufficio distrettuale, in caso di elezioni e votazioni nel circolo all'ufficio di circolo e in caso di elezione del presidente della corporazione regionale all'autorità competente della corporazione. Art. 37 cpv. 2 2 In caso di elezioni (...) del tribunale regionale il compito spetta alla cancelleria del tribunale regionale, in caso di elezioni (...) dei membri del Gran Consiglio e (...) di votazioni in affari regionali al comitato regionale (...). Art. 41 c. Sorteggio 1 Se più persone ottengono lo stesso numero di voti, la sorte decide sull'elezione oppure sulla successione nella graduatoria elettorale. Il sorteggio è effettuato: a) dal Governo in caso di elezioni cantonali; b) dalla commissione amministrativa in caso di elezioni dei tribunali distrettuali; c) dal consiglio di circolo in caso di elezioni di circolo; d) dall'autorità competente della corporazione in caso di elezione della rispettivamente del presidente della corporazione regionale. 2 Per quanto possibile gli interessati vengono invitati al sorteggio. Per il resto l'autorità competente stabilisce la procedura. Art. 41 cpv. 1 c. Sorteggio 1 Se più persone ottengono lo stesso numero di voti, la sorte decide sull'elezione oppure sulla successione nella graduatoria elettorale. Il sorteggio è effettuato: a) dal Governo in caso di elezioni cantonali; b) dalla commissione amministrativa in caso di elezioni dei tribunali regionali; c) dal comitato regionale in caso di elezioni dei membri del Gran Consiglio; d) abrogata Art. 42 Pubblicazione 1. Risultato provvisorio I risultati provvisori delle elezioni e delle votazioni cantonali vengono pubblicati immediatamente dalla Cancelleria dello Stato, quelli delle elezioni e votazioni a livello distrettuale e di circolo dall'ufficio distrettuale rispettivamente dall'ufficio di circolo e quelli dell'elezione del presidente della corporazione regionale dall'autorità competente della corporazione. Art. 42 I risultati provvisori delle elezioni e delle votazioni cantonali vengono pubblicati immediatamente dalla Cancelleria dello Stato, quelli delle elezioni (...) dei tribunali regionali dalla cancelleria del tribunale regionale (...) e quelli dell'elezione dei membri del Gran Consiglio, nonché delle votazioni in affari regionali dal comitato regionale. Sinossi Cost. cant. pagina 18

19 Art Secondo conteggio 1 Se la differenza dei voti ottenuti dall'ultima persona eletta e dalla prima non eletta rispettivamente tra i sì e i no nel risultato complessivo provvisorio di una elezione o votazione ammonta a meno dello 0,3 percento delle schede di voto valide consegnate, deve essere eseguito d'ufficio un secondo conteggio. 2 Per il resto se sussistono indizi concreti di irregolarità, un secondo conteggio viene ordinato dal Governo in caso di elezioni e votazioni cantonali, dalla commissione amministrativa rispettivamente dal consiglio di circolo in caso di elezioni e votazioni a livello distrettuale e di circolo e dall'autorità competente della corporazione in caso di elezione della rispettivamente del presidente della corporazione regionale. 3 Il secondo conteggio può venire eseguito a livello centrale dalla Cancelleria dello Stato in caso di elezioni e votazioni cantonali, dall'ufficio distrettuale rispettivamente dall'ufficio di circolo in caso di elezioni e votazioni a livello distrettuale e di circolo e dall'autorità competente della corporazione in caso di elezione del presidente della corporazione regionale, oppure nei comuni su disposizione di questi uffici. Art. 43 cpv. 2 e 3 2 Per il resto, se sussistono indizi concreti di irregolarità, un secondo conteggio viene ordinato dal Governo in caso di elezioni e votazioni cantonali, dalla commissione amministrativa (...) in caso di elezioni (...) del tribunale regionale (...), nonché dal comitato regionale in caso di elezioni dei membri del Gran Consiglio e di votazioni in affari regionali (...). 3 Il secondo conteggio può venire eseguito a livello centrale dalla Cancelleria dello Stato in caso di elezioni e votazioni cantonali, dalla cancelleria del tribunale regionale rispettivamente dal comitato regionale in caso di elezioni e votazioni a livello regionale (...), oppure nei comuni su disposizione di questi uffici. Art Risultato consolidato 1 In base ai verbali dei comuni o ad un eventuale secondo conteggio i risultati consolidati delle elezioni e delle votazioni cantonali vengono pubblicati dalla Cancelleria dello Stato nel Foglio ufficiale cantonale con l'indicazione relativa al diritto di ricorso. 2 In caso di elezioni e votazioni a livello distrettuale e di circolo la pubblicazione compete all'ufficio distrettuale rispettivamente all'ufficio di circolo, in caso di elezione del presidente della corporazione regionale all'autorità competente della corporazione, nel rispettivo organo di pubblicazione. Art. 44 cpv. 2 2 In caso di elezioni e votazioni a livello regionale (...) la pubblicazione compete alla cancelleria del tribunale regionale rispettivamente al comitato regionale (...) nel rispettivo organo di pubblicazione. Art. 46 Accettazione della nomina 1 Ha accettato la nomina chi entro otto giorni dalla pubblicazione Art. 46 cpv. 1 1 Ha accettato la nomina chi entro otto giorni dalla pubblicazione ufficiale del risultato non la declina con comunicazione scritta al Sinossi Cost. cant. pagina 19

20 ufficiale del risultato non la declina con comunicazione scritta al Governo rispettivamente alla commissione amministrativa, al consiglio di circolo o all'autorità competente della corporazione. 2 In caso di incompatibilità fra due cariche l'accettazione della nomina implica la rinuncia alla carica precedente incompatibile con la nuova. 3 Se più persone vengono nominate contemporaneamente in un'autorità, della quale non possono far parte allo stesso tempo, è valida la nomina della persona che era finora in carica o, in caso di nuova nomina contemporanea, della persona che ha ottenuto più voti. In caso di elezione suppletiva la persona già in carica ha la precedenza su quella neoeletta. Governo rispettivamente alla commissione amministrativa, al comitato regionale o all'autorità competente della corporazione. 2. IINIZIATIVA IN AFFARI DI CIRCOLO E COMUNALI Art. 73 Principio I circoli e i comuni garantiscono l'esercizio del diritto d'iniziativa ai sensi delle disposizioni seguenti. Essi possono ampliarlo, in particolare riducendo il numero di firme necessarie o permettendo l'iniziativa sotto forma di progetto elaborato. 2. INIZIATIVA IN AFFARI REGIONALI E COMUNALI Art. 73 Le regioni e i comuni garantiscono l'esercizio del diritto d'iniziativa ai sensi delle disposizioni seguenti. Essi possono ampliarlo, in particolare riducendo il numero di firme necessarie o permettendo l'iniziativa sotto forma di progetto elaborato. Art. 74 Iniziativa in affari di circolo Le disposizioni sul diritto di iniziativa nei comuni valgono analogamente per i circoli. I circoli in cui per le votazioni su oggetti non è competente l'assemblea di circolo sono equiparati ai comuni senza assemblea comunale. Art. 74 Iniziativa in affari regionali Le disposizioni sul diritto di iniziativa nei comuni valgono per analogia per le regioni. (...) Art. 102 Impugnazione dinanzi al Tribunale amministrativo 1 Le decisioni del Governo, del Gran Consiglio e della Commissione competente del Gran Consiglio, nonché delle autorità delle corporazioni regionali, dei distretti, dei circoli e dei comuni sono soggette al ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo per violazione dei diritti politici. Art. 102 cpv. 1 1 Le decisioni del Governo, del Gran Consiglio e della Commissione competente del Gran Consiglio, nonché delle autorità dei tribunali regionali, delle regioni (...) e dei comuni sono soggette al ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo per violazione dei diritti politici. Sinossi Cost. cant. pagina 20

21 2 La procedura si conforma alla legge sulla giustizia amministrativa. Art Circoli 1 I circoli disciplinano la procedura delle elezioni e votazioni in affari di circolo, per quanto la presente legge e il Governo non prevedano norme. 2 I circoli, composti da un solo comune, possono stabilire che le competenze, spettanti secondo la presente legge alle autorità comunali nella procedura per le votazioni alle urne, in affari di circolo siano svolte interamente o parzialmente dalle autorità di circolo. Art Regioni 1 Le regioni disciplinano la procedura delle elezioni e votazioni in affari regionali, per quanto la presente legge e il Governo non prevedano norme. 2 Le regioni, composte da un solo comune, possono stabilire che le competenze, spettanti secondo la presente legge alle autorità comunali nella procedura per le votazioni alle urne, in affari regionali siano svolte interamente o parzialmente dalle autorità regionali. Cpv. 2: attualmente non sono ipotizzabili situazioni di questo genere. Eventualmente, una simile situazione potrebbe presentarsi nella Regione Bernina se i due comuni dovessero aggregarsi. La rilevanza non è molto alta, poiché l'insieme degli aventi diritto di voto eserciterebbe i propri diritti anche nelle votazioni alle urne. Art Comuni I comuni emanano per il loro territorio le disposizioni complementari necessarie sulla procedura delle elezioni e votazioni in affari cantonali e di circolo. Art. 106 I comuni emanano per il loro territorio le disposizioni complementari necessarie sulla procedura delle elezioni e votazioni in affari cantonali e regionali. Art Corporazioni regionali Le corporazioni regionali emanano per il loro territorio le disposizioni complementari necessarie sulla procedura dell'elezione del presidente della corporazione. Art. 107 Abrogato Non è più prevista un'elezione popolare del presidente della regione (cfr. revisione parziale LCom). CSC Legge sulla responsabilità dello Stato (LRS) del 5 dicembre 2006 Art. 1 Campo d'applicazione 1 Sono soggetti alla presente legge: a) il Cantone, i distretti, i circoli e i comuni, nonché gli altri enti di diritto pubblico e i loro istituti autonomi (enti pubblici); Art. 1 cpv. 1 lett. a 1 Sono soggetti alla presente legge: a) il Cantone, le regioni (...) e i comuni, nonché gli altri enti di diritto pubblico e i loro istituti autonomi (enti pubblici); Non è necessario menzionare espressamente i tribunali regionali; essi sono inclusi nelle lett. a - c. Sinossi Cost. cant. pagina 21

22 b) gli organi di questi enti pubblici; c) le persone al servizio di questi enti pubblici nell'esercizio delle attività di servizio. 2 Sono fatte salve le disposizioni in materia di responsabilità civile del Codice delle obbligazioni per attività professionali, nonché le disposizioni speciali in materia di responsabilità civile di altre leggi. 3 In caso di istanze d'indennizzo di procedura penale nei confronti del Cantone, le disposizioni sulla responsabilità dello Stato si applicano unicamente se l'istanza non è stata giudicata nella procedura penale. 4 Per quanto la presente legge non contenga alcuna norma, si applicano le disposizioni della sezione del Codice delle obbligazioni sulle obbligazioni derivanti da atti illeciti (art. 41 e segg.). CSC Legge sul Gran Consiglio (LGC) dell'8 dicembre 2005 Art. 1 Base di ripartizione Per la ripartizione tra i circoli dei seggi in Gran Consiglio è determinante la popolazione svizzera residente dei circoli in base alla statistica federale dello stato annuale della popolazione, che viene pubblicata di volta in volta nell'anno che precede le elezioni di circolo. Art. 1 1 Per la ripartizione tra i circondari elettorali dei seggi in Gran Consiglio è determinante la popolazione svizzera residente dei circondari elettorali in base alla statistica federale dello stato annuale della popolazione (...) pubblicata (...) nell'anno che precede le elezioni (...). 2 L'attribuzione dei comuni ai circondari elettorali è disciplinata nell'appendice. 3 Se non vi si oppongono motivi importanti per il comune divenuto più grande a seguito di un'aggregazione è determinante la precedente appartenenza al circondario elettorale del comune che conta il maggior numero di abitanti. Se ne è interessata più di una regione, esse vanno previamente sentite. Cpv. 2: la composizione territoriale dei circondari elettorali corrisponde a quella degli attuali circoli. Con l'entrata in vigore della riforma territoriale, questi non sono più enti giuridici, continuano tuttavia a costituire i circondari elettorali per l'elezione dei membri del Gran Consiglio. Cpv. 3: con le aggregazioni di comuni il numero di circondari elettorali può ridursi, motivo per cui l'art. 27 cpv. 3 nuova Cost. cant. parla di un numero massimo di 39 circondari elettorali. Il fatto che in un comune possano esistere più circondari elettorali è estraneo già all'attuale diritto costituzionale grigionese. La Cost. cant. prevede già oggi che il numero di circoli possa variare senza che si renda necessaria una revisione costituzionale (art. 68 cpv. 2 e 70 cpv. 4 Cost. cant., nonché art. 2 legge sulla suddivisione del Cantone dei Grigioni in distretti e circoli; CSC ). Con la revisione costituzionale nel quadro della riforma territoriale viene mantenuta la situazione finora vigente (cfr. art. 27 cpv. 3 nuova Cost. cant.). Dal cpv. 3 risulta la regolamentazione da applicare. La regolamentazione si rifà all'art. 90 LCom, che nel quadro della riforma territoriale verrà abrogato. Art. 2 Art. 2 Sinossi Cost. cant. pagina 22

23 Metodo di ripartizione I 120 seggi del Gran Consiglio sono ripartiti tra i circoli nel modo seguente: a) Ripartizione preliminare: 1. Il totale della popolazione svizzera residente è diviso per 120. Il quoziente arrotondato all'intero immediatamente superiore è quello determinante per la ripartizione preliminare. Ogni circolo la cui popolazione sia inferiore a questo quoziente, ottiene un seggio ed è escluso dalla ripartizione successiva. 2. Il totale della popolazione svizzera residente dei rimanenti circoli è diviso per il numero dei seggi restanti. Il quoziente arrotondato all'intero immediatamente superiore è quello determinante per la seconda ripartizione. Ogni circolo la cui popolazione sia inferiore a questo quoziente, ottiene un seggio ed è escluso dalla ripartizione successiva. 3. L'operazione viene ripetuta fino a quando i circoli rimanenti raggiungono l'ultimo quoziente di ripartizione. b) Ripartizione principale: Ogni rimanente circolo ottiene tanti seggi quante volte l'ammontare della sua popolazione contiene l'ultimo quoziente. c) Ripartizione completiva: I seggi rimanenti sono ripartiti tra i circoli che ottengono i resti maggiori. Se più circoli ottengono resti uguali, sono dapprima esclusi quelli che hanno ottenuto i resti minori dalla divisione della loro popolazione per il primo quoziente determinante. Se vi è ancora parità si procede a sorteggio. I 120 seggi del Gran Consiglio sono ripartiti tra i circondari elettorali nel modo seguente: a) Ripartizione preliminare: 1. Il totale della popolazione svizzera residente è diviso per 120. Il quoziente arrotondato all'intero immediatamente superiore è quello determinante per la ripartizione preliminare. Ogni circondario elettorale la cui popolazione sia inferiore a questo quoziente, ottiene un seggio ed è escluso dalla ripartizione successiva. 2. Il totale della popolazione svizzera residente dei rimanenti circondari elettorali è diviso per il numero dei seggi restanti. Il quoziente arrotondato all'intero immediatamente superiore è quello determinante per la seconda ripartizione. Ogni circondario elettorale la cui popolazione sia inferiore a questo quoziente, ottiene un seggio ed è escluso dalla ripartizione successiva. 3. L'operazione viene ripetuta fino a quando i circondari elettorali rimanenti raggiungono l'ultimo quoziente di ripartizione. b) Ripartizione principale: Ogni circondario elettorale rimanente ottiene tanti seggi quante volte l'ammontare della sua popolazione contiene l'ultimo quoziente. c) Ripartizione completiva: I seggi rimanenti sono ripartiti tra i circondari elettorali che ottengono i resti maggiori. Se più circondari elettorali ottengono resti uguali, sono dapprima esclusi quelli che hanno ottenuto i resti minori dalla divisione della loro popolazione per il primo quoziente determinante. Se vi è ancora parità si procede a sorteggio. Art. 3 Pubblicazione Prima delle elezioni di circolo il Governo pubblica nel Foglio ufficiale cantonale il numero dei deputati da eleggersi in ogni circolo. Art. 3 Prima delle elezioni (...) il Governo pubblica nel Foglio ufficiale cantonale il numero dei deputati da eleggersi in ogni circondario elettorale. Art. 4 Art. 4 Sinossi Cost. cant. pagina 23

24 Supplenti Ogni circolo elegge un numero di supplenti uguale a quello dei suoi deputati, ma al massimo dieci supplenti. Ogni circondario elettorale elegge un numero di supplenti uguale a quello dei suoi deputati, ma al massimo dieci supplenti. Appendice (art. 1 cpv. 2) I comuni sono attribuiti ai circondari elettorali come segue: Circondario elettorale Alvaschein Avers Belfort Bergün Bregaglia Brusio Calanca Coira Churwalden Davos Domleschg Disentis Fünf Dörfer Ilanz Jenaz Klosters Küblis Lumnezia/Lugnez Luzein Comuni Alvaschein, Mon, Mutten, Stierva, Tiefencastel, Vaz/Obervaz Avers Alvaneu, Brienz/Brinzauls, Lantsch/Lenz, Schmitten, Surava Bergün/Bravuogn, Filisur Bregaglia Brusio Arvigo, Braggio, Buseno, Castaneda, Cauco, Rossa, Sta. Maria i.c., Selma Coira Churwalden, Tschiertschen-Praden Davos Almens, Fürstenau, Paspels, Pratval, Rodels, Rothenbrunnen, Scharans, Sils i.d., Tomils Breil/Brigels, Disentins/Mustér, Medel (Lucmagn), Sumvitg, Trun, Tujetsch Haldenstein, Landquart, Trimmis, Untervaz, Zizers Castrisch, Falera, Ilanz, Mundaun, Laax, Ladir, Luven, Pitasch, Riein, Ruschein, Sagogn, Schluein, Schnaus, Sevgein Fideris, Furna, Jenaz Klosters-Serneus Conters i.p., Küblis, Saas i.p. Duvin, Lumnezia, St. Martin, Vals Luzein, St. Antönien L'appendice elenca l'attribuzione dei comuni ai circondari elettorali. Stato comuni: Il nuovo Comune di Ilanz/Glion, che, fatta salva l'approvazione del Gran Consiglio, si costituirà nel 2014, farà parte del Circolo di Ilanz. Sinossi Cost. cant. pagina 24

25 Maienfeld Mesolcina Engadina Alta Poschiavo Ramosch Rhäzüns Rheinwald Roveredo Ruis Safien Schams Schanfigg Schiers Seewis Suot Tasna Surses Sur Tasna Thusis Trins Val Müstair Fläsch, Jenins, Maienfeld, Malans Lostallo, Mesocco, Soazza Bever, Celerina/Schlarigna, Madulain, Pontresina, La Punt-Chamues-ch, Samedan, St. Moritz, S-chanf, Sils i.e./segl, Silvaplana, Zuoz Poschiavo Samnaun, Valsot Bonaduz, Domat/Ems, Rhäzüns Hinterrhein, Nufenen, Splügen, Sufers Cama, Grono, Leggia, Roveredo, San Vittore, Verdabbio Andiast, Obersaxen, Pigniu, Rueun, Siat, Waltensburg/Vuorz Safiental Andeer, Casti-Wergenstein, Donat, Ferrera, Lohn, Mathon, Rongellen, Zillis- Reischen Arosa, Maladers Grüsch, Schiers Seewis Ftan, Scuol, Sent Bivio, Cunter, Marmorera, Mulegns, Riom-Parsonz, Salouf, Savognin, Sur, Tinizong-Rona Ardez, Guarda, Lavin, Susch, Tarasp, Zernez Cazis, Flerden, Masein, Thusis, Tschappina, Urmein Felsberg, Flims, Tamins, Trin Val Müstair CSC Regolamento organico del Gran Consiglio (ROGC) dell'8 dicembre 2005 Art Non partecipazione La non partecipazione ad una sessione deve essere annunciata in anticipo al competente ufficio di circolo, di regola al più tardi due Art. 3 La non partecipazione ad una sessione deve essere annunciata in anticipo al (...) comitato regionale, di regola al più tardi due settimane prima dell'inizio della sessione. Il comitato regionale Livello Gran Consiglio Sinossi Cost. cant. pagina 25

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