Tribunale Ivrea, civile. Sentenza 12 febbraio 2014, n. 79

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Tribunale Ivrea, civile. Sentenza 12 febbraio 2014, n. 79"

Transcript

1 Tribunale Ivrea, civile Sentenza 12 febbraio 2014, n. 79 Integrale SEPARAZIONE CONIUGALE - SEPARAZIONE CONIUGALE - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - PRESUPPOSTO - CARENZA DEI MEZZI DELL'UNO CONIUGE A GARANTIRE IL SUO MANTENIMENTO - INADEGUATEZZA DEL REDDITO - PROVA - FATTISPECIE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA composto dai sigg. Magistrati; dott. Carlomaria Garbellotto Presidente Dott. Alessandro Scialabba Giudice Dott.ssa Stefania Cugge Giudice rel/est. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 223/12 R.G. Cont. promossa da CO.Ro., nato a Ivrea il (...) ed ivi residente in Strada (...), elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti Pi.Ce. e Fr.Va. che lo rappresentano e difendono per delega posta a margine del ricorso introduttivo; ricorrente contro ZI.El., nata a Polla (SA) il (...) e residente in Ivrea, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Al.St. che la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti in atti; convenuta Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del dott. Giuseppe Ferrando- Procuratore della Repubblica di Ivrea Oggetto: Separazione giudiziale coniugi La presente causa era rimessa al Collegio e assegnata a decisione all'udienza del sulle infrascritte conclusioni delle parti e del P.M. LEX24 - Gruppo 24 ORE Pagina 1 / 5

2 CONCLUSIONI DEL RICORRENTE; "Piaccia al Tribunale Ill.mo, 1) confermare in tato ed in via definitiva i provvedimenti provvisori assunti dal Presidente con ordinanza sia in relazione all'affidamento condivìso e alle modalità di visita e prelievo della figlia, sia in relazione alle altre questioni economiche (assegnazione della casa coniugale e concorso per il mantenimento della minore). 2) respingere le avverse domande giacché assolutamente infondate. 3) respingere la domanda di addebito proposta dalla moglie dichiarando che la convivenza è venuta meno a causa dei comportamenti della sig.ra Zi. e quindi addebitando alla stessa il fallimento del matrimoni. Protestate le spese di lite ". CONCLUSIONI DEL CONVENUTO; "In via istruttoria, effettuare i dovuti approfondimenti fiscali, anche attraverso indagini di polizia tributaria, rivolti ad un pieno accertamento delle risorse economiche del marito, incluse le disponibilità monetarie e gli investimenti in titoli obbligazionari ed azionari ed in beni mobili, avuto riguardo a tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, capacità di spesa di garanzie di levato benessere e di fondate aspettative per il futuro. Nel merito, 1) pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi con addebito al marito, ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c., per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio; 2) disporre l'affidamento condiviso della figli minore Va. ad entrambi i genitori, determinando i tempi e le modalità della sua presenza presso ciascuno di essi, disponendo che la frequentazione tra la minore e la nuova compagna del sig. Co.Ma. sia limitata all'effettiva necessità e subordinata al desiderio della figlia; 3) stabilire i tempi e le modalità della presenza di Va. presso i nonni materni; 4) stabilire a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno mensile per l mantenimento suo e della figlia determinato da questo Giudice sulla base del tenore di vita tenuto in costanza dì matrimonio e delle risultanze processuali e tenuto conto delle somme dì denaro di appartenenza dì entrambi i coniugi trattenute per l'intero dal sig. Co.Ro., disponendone altresì le modalità di restituzione; 5) assegnare all'istante, in quanto rispondente all'interesse della prole, la casa coniugale sita in Ivrea, via (...)". CONCLUSIONI DEL P.M.: Il P.M. accogliersi conclusioni diparte convenuta. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Sulla domanda di separazione con addebito. Parte convenuta ha richiesto la pronuncia della separazione con addebito al marito, signor Co. per violazione dei doveri di fedeltà coniugale, di assistenza morale e materiale. Parte ricorrente viceversa ha richiesto la separazione senza domanda di addebito. Deve essere senz'altro pronunciata la separazione atteso che tutta l'istruttoria ha provato il venir meno della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, fondamento dell'unione coniugale. Non è stata invece raggiunta la prova della violazione di doveri coniugali da parte del ricorrente causalmente col legata alla fine dell'affectio coniugalis, sicché la domanda di addebito deve essere respinta. In particolare dall'esame delle deposizioni testimoniali non risulta la prova della relazione extraconiugale in costanza di matrimonio, causa della crisi coniugale. Infatti il teste Zi.Ro. ha dichiarato di essere stato chiamato dalla sorella nell'agosto 2011 che le aveva detto di aver trovato sms e fotografia ritraente una donna nuda, nonché dei preservativi e delle pastiglie nelle tasche del marito, ma di non aver visto né gli sms né la fotografia. Lo stesso testimone ha poi dichiarato che era vero che il Co. nel novembre 2012 si era recato nella casa di Bordìghera con la figlia Va., la nuova compagna, nonché nelle vacanze natalizie 2012 a casa della compagna a Gressoney insieme alla figlia. La teste An.Ma., cognata della convenuta ha affermato che la nipote Va. le aveva raccontato che avrebbe passato le vacanze del primo novembre 2012 a Bordighera con l'amica del papà e con i figli, così anche le vacanze natalizie La madre della convenuta ha affermato "la bimba mi ha raccontato che ha fatto una bella vacanza con il papà e la nuova compagna". Dal complesso di tali testimonianze è provato soltanto che dopo l'udienza presidenziale avvenuta il 10 maggio 2012, il ricorrente insieme alla figlia ha trascorso alcuni giorni di vacanze nel novembre e poi nel dicembre 2012 con una donna e i figli di questa. I testimoni hanno detto che la nipote Va. ha definito la signora "nuova compagna", "amica del papà". Si tratta di indicazioni che da sole non sono idonee a provare la sussistenza di relazione extraconiugale tra il ricorrente e tale donna, di cui non si conosce il nome, né che detta relazione risalga al tempo nel quale il signor Co. era ancora sposato, causando la crisi del matrimonio. Il solo lasso temporale, (maggio udienza presidenziale, novembre prima vacanza), non è di per sé tale da provare la risalenza della relazione, tenuto conto che le indicazione riportate de relato dai testi circa la posizione di compagna, amica del papà, sono del tutto generiche. A ciò si deve aggiungere che non è emerso alcun elemento idoneo a provare che la signora con la quale il Co. si è recato, unitamente alla figlia, al mare e in montagna, sia la stessa donna di cui alla fotografia e ai messaggi visti dalla signora Zi. nell'agosto Ne consegue che non è provato che il Co. si sia reso inadempiente all'obbligo di fedeltà coltivando una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio causa della crisi matrimoniale. La scoperta di sms al contenuto, definito dalla convenuta amoroso, non provato in quanto detti LEX24 - Gruppo 24 ORE Pagina 2 / 5

3 messaggi non sono stati prodotti, non è di per sé indicativo della sussistenza di relazione extraconiugale. Non risulta neppure provato che la crisi coniugale sia stata determinata dal comportamento di disinteresse verso la moglie e la figlia tenuto dal ricorrente, In particolare dal complesso delle testimonianze risulta che il signor Co. durante la pausa pranzo svolgeva attività di spinning di cui è divenuto istruttore, che frequentava la palestra anche la sera (cfr testimonianza Zi.Ro.), faceva qualche volta fotografia saltuariamente il sabato o la domenica (cfr. deposizione Co.Ma.). Sulla assiduità di detti impegni la teste To. ha dichiarato "io tenevo la bambina, lui arrivava alla sera con la sacca. Mia figlia lavorava perché faceva i turni", mentre il teste Zi. ha dato indicazioni assolutamente generiche dicendo che quando andava a trovare alla sera la sorella erano più le volte che il marito non c'era che quelle che era presente. Orbene dalla deposizione della sig.ra To.. Risulta che l'impegno serale della palestra poteva coincidere con i turni lavorativi della moglie, mentre la circostanza che il teste Zi., non trovasse il cognato non è indicativo di una assenza costante di quest'ultimo, non essendo tutte le sere presente a casa della sorella. Né la prova dell'allontanamento del marito dalla moglie, della mancanza di assistenza a quest'ultima è fornita dal rifiuto di quest'ultimo di avere un secondo figlio. Le testimonianze sul punto sono infatti assolutamente divergenti. Da un lato il teste Co.Ma. ha dichiarato che "da quello che mi risulta era lei che non voleva il secondo figlio. Ne parlavamo io e mio fratello, Io ho avuto la seconda bambina e mio fratello mi disse che la moglie non voleva.", mentre il teste Zi.Ro. ha affermato "io so che in più occasioni ho sentito questa voglia da parte di mia sorella e non anche da parte di mio cognato", la teste To. ha deposto "in occasione di una cena è venuto fuori che mia figlia avrebbe voluto un altro figlio m il marito diceva che ormai a bambina aveva già 5 anni e che non voleva più averne ". Dal complesso di tali testimonianze se da un lato vi è contraddizione circa chi dei due coniugi non volesse avere più figli, dall'altro risulta che anche laddove non si volesse ritenere attendibile la deposizione di Co.Ma., comunque risulta provato che l'eventuale rifiuto ad avere un secondo figlio non era certo determinato dal venir meno di affetto del Co. verso la moglie, ma dalla difficoltà connessa con gli impegni derivanti dall'avere un neonato a fronte di una bimba ormai autosufficiente. Infine risulta provato che il ricorrente, seppur in diversa misura, contribuiva agli impegni connessi alla crescita ed educazione della figlia. Sul punto è importante la testimonianza Co.Se. e Za.Al.. Il primo ha precisato che il Co. accompagnava la bambina a scuola e di saperlo perché anche lui faceva ciò e lo incontrava, che aveva fatto i corsi di sci insieme al Co. e alla figlia, il teste Za. ha affermato di aver condiviso con il Co. e la figlia il corso gli sci. Infine il fratello del Co., Co.Ma., ha dichiarato che il ricorrente andava a prendere la figlia al basket, la andava a prendere e portare a scuola, andava ai colloqui. Tali testimonianze vanno coordinate con quanto detto dai testi di parte convenuta. In particolare Zi.Ro. ha affermato che la sorella aiutava la figlia nei compiti, aveva provveduto all'iscrizione a scuola, la teste An. ha affermato che per l'80/90 per cento la Zi. si occupava dell'educazione della figlia, la sig.ra To. ha detto che il genero accompagnava la nipote a scuola, per il resto se ne occupava la figlia. Dette deposizioni provano che il signor Co. seppur, in misura minore rispetto alla moglie, ha comunque seguito la figlia nelle attività scolastiche e sportive. La diversa misura del contributo da lui dato è spiegabile alla luce della ripartizione di compiti concordata tra le parti: l'istruttoria ha provato che per accordo comune la sig.ra Zi. aveva lasciato il lavoro, aveva optato per un impegno partirne vicino a casa, proprio per curare la figlia. Sul punto il teste Za. ha dichiarato: "si è vero mi ricordo che autonomamente aveva preferito acquisire un'attività partirne. Non ho memoria di divergenze dì opinioni tra dì loro sul punto". Così la teste To. "mia figlia ha perso un lavoro che le piaceva ma lo ha fatto perché vedeva poco la bambina, è avvenuto di comune accordo, un persona offesa le è dispiaciuto ". Anche la teste An. ha dichiarato che la scelta di lasciare 1 lavoro era stata presa di comune accordo. Dal complesso di tali testimonianze risulta così da un alto che la convenuta ha lasciato il lavoro d'accordo proprio perché voleva curare di più la figlia e dall'altro che il Co. ha collaborato con la moglie nell'educazione della figlia, seppur in misura minore tenuto conto dell'impegno lavorativo. Dalle considerazioni svolte emerge così che la domanda di addebito della separazione al marito deve essere respinta non sussistendone i presupposti. 2. Il regime di affidamento della minore. Entrambe le parti hanno richiesto l'affidamento condiviso della minore con collocazione residenziale presso la madre con disciplina delle modalità di visita al padre. LA convenuta ha altresì formulato in sede di precisazione delle conclusioni domanda volta a disciplinare la frequentazione della minore con la compagna del padre, nonché le modalità e tempi di visita ai nonni materni. Merita senz'altro accoglimento la domanda di affidamento condiviso ad entrambi i genitori atteso che non sono emerse nel corso di causa circostanze tali da rendere detto regime di affidamento contrastante con l'interesse della minore a mantenere un rapporto eguale e costante con entrambi i genitori. Deve essere pertanto disposto l'affidamento condiviso di Va. ad entrambi i genitori con collocazione residenziale prevalente presso la madre, proprio al fine di garantire continuità nelle modalità e condizioni di vita della minore, con esercizio disgiunto della potestà sulle questioni di ordinaria amministrazione. Con riferimento ai tempi e modi di frequentazione del signor Co. con la figlia Va. devono essere confermate le modalità stabilite nell'ordinanza presidenziale, così come riportate nella parte dispositiva. LEX24 - Gruppo 24 ORE Pagina 3 / 5

4 Ritiene il Collegio che, stante l'età della minore quattordicenne il prossimo 4 aprile, rimettere alla scelta della stessa modalità e tempi di frequentazione con i nonni materni. Viceversa la domanda volta a disciplinare la frequentazione con la compagna del padre non può essere accolta atteso che si tratta di persona estranea al nucleo familiare, sicché esula dall'oggetto del presente giudizio. 3. Statuizioni economiche; assegnazione casa coniugale, assegno di mantenimento. Parte convenuta ha formulato domanda di assegnazione della casa coniugale, peraltro già chiesta con il ricorso introduttivo dallo stesso ricorrente. Tale domanda deve essere accolta sussistendone i presupposti. Infatti la figlia minore Va. ha collocazione residenziale prevalente presso la mare, sicché, proprio al fine di tutelare il suo preminente interesse a non subire modificazione circa il luogo e l'ambiente ove è cresciuta, ha maturato le sue relazioni, subendo in minor misura possibile i cambiamenti che necessariamente derivano dalla fine della relazione coniugale dei genitori, la casa coniugale, ove la minore è cresciuta deve essere attribuita alla sig.ra Zi. Dalla circostanza che la minore viva prevalentemente con la mare discende per i padre l'obbligo i partecipare e contribuire al mantenimento della figlia in proporzione alle sue risorse. Ai fini della determinazione della misura dell'assegno dovuto a titolo di contributo al mantenimento della figlia Va. soccorrono i criteri indicati dall'art. 155 c.c., ossia attuali esigenze del figlio, tenore di vita goduto nel corso della convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche, la valenza economica dei compiti di cura e di quelli domestici assunti da ciascun genitori. Facendo applicazione di tali principi si osserva che dall'istruttoria svolta e dalla documentazione versata in atti risulta che Va. ha potuto godere della disponibilità di un'abitazione in montagna per sei mesi all'anno (cfr. contratti di locazione dell'abitazione sita in Gressoney St. Jean), ha potuto trascorrere le vacanze estive a Djerba nel 2010, a Olbia nel 2011, risulta un acconto per viaggio a New York sempre nel novembre 2011 (cfr. doc. 4 di parte convenuta). Dalla documentazione versata in atti emerge che il signor Co. secondo la dichiarazione dei redditi 2011 ha un reddito imponibile per l'anno 2010 di ,00 euro, con uno stipendio mensile di euro 1000,00, 1500,00 (cfr. doc. D prodotto dalla difesa del ricorrente). Risulta titolare di più società riguardo alle quali ha allegato, ma non provato attraverso idonea documentazione la mancata produzione di redditi. Ne consegue che le indicazioni del reddito percepito derivanti dalla dichiarazione dei redditi e dagli estratti conto agli atti sono indicative, ma non già esaustive della determinazione del reddito percepito dallo stesso. La sig.ra Zi. risulta percepire uno stipendio mensile di euro 900,00, la stessa provvede in via principale a tutti i compiti domestici relativi alla cura della figlia Va. convivente, trascorrendo la minore la maggior parte della vita con la madre. Alla luce di tali evidenze istruttorie si stima equo fissare l'ammontare dell'assegno di mantenimento dovuto dal signor Co. a titolo di contributo per la figlia Va. in euro 350, mensili annualmente rivalutabili in base agli indici ISTAT, oltre al 60 per cento delle spese mediche non coperte dal SSN, spese scolastiche, extrascolastiche, sportive, ricreative, previamente documentate e concordate. Con riferimento alla domanda di assegno di mantenimento per sé svolta da parte convenuta si osserva che presupposto per il riconoscimento dell'assegno è che il coniuge non abbia adeguati redditi propri per il proprio mantenimento. Sul punto la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel senso di ancorare il riconoscimento all'assegno di mantenimento alla circostanza che il reddito, seppur esistente in capo al richiedente non sia tale da permettere di godere di una condizione di vita analoga a quella che avrebbe avuto se la separazione non fosse intervenuta, nonché sussista disparità di reddito tra i coniugi. Nel caso in esame risulta che durante il matrimonio i coniugi hanno potuto effettuare alcune vacanze estive nel 2007, 2010, 2011, hanno preso in locazione un appartamento per le vacanze invernali (sei mesi), al costo di 3000,00 euro, 2500 euro, più spese condominiali (cfr. produzioni documentali della convenuta agli atti), hanno costruito una casa avvalendosi in parte della somma regalata dai genitori del Co. pari a euro (cfr. deposizione testimoniale Co.Ma.), in parte contraendo un mutuo, le cui rate sono pagate dallo stesso Co., hanno effettuato investimenti in titoli e polizze vita. Tali risultanze provano che in costanza di matrimonio i coniugi conducevano un tenore di vita soddisfacente, indicativo di una capacità reddituale superiore a quella risultante dalle dichiarazioni agli atti. Infatti secondo le dichiarazioni dei redditi agli atti il signor Co. avrebbe percepito un reddito di circa 1600 euro mensili lordi nel 2009 e di circa 1184 euro lordi nel Pur aggiungendo il reddito della moglie pari a euro 900,00, il reddito complessivo non è adeguato rispetto alle spese documentate per le vacanze, tenuto conto che i coniugi dovevano anche far fronte alla rata di mutuo di euro 477,00 circa. Ne consegue che le risultanze documentale sulla misura del reddito del ricorrente hanno valore meramente indicativo. Ai fini della ricostruzione della situazione economica delle parti assume rilievo la documentazione prodotta da parte ricorrente attestante l'ammontare attuale ^gli investimenti effettuati, ossia un investimento in fondo comune di euro ,52, investimento in titoli pari a euro 1000,96, mentre dal doc, C risulta versare mensilmente la rata del mutuo della casa già coniugale pari a euro 477,38. LEX24 - Gruppo 24 ORE Pagina 4 / 5

5 Dalle produzioni documentali della difesa di parte convenuta emerge che il signor Co. ha altresì riscosso la somma di euro 1393,25 derivante dallo smobilizzo del fondo ME., nonché prelevava dal conto comune accreditandole sul conto a lui intestato n la somma di euro 3000,00 (cfr. doc. 4 parte convenuta e doc. E parte ricorrente), nonché risulta dal doc, 4 di parte convenuta che oltre agli emolumenti a lui versati dalla società CO. il Co. in data 25 marzo 2011 ha ricevuto dalla società C. la somma di euro 972,34, Si tratta di evidenza che prova che il ricorrente oltre agli emolumenti derivanti dalla società di carrozzeria percepisce anche introiti dall'attività facente capo alla società di revisione. Alla luce dell'analisi delle contrapposte situazioni reddittuali, finanziarie delle parti, risulta disparità tra le parti e inidoneità del reddito della convenuta a garantire il godimento di condizioni di vita analoghe a quelle che avrebbe se il matrimonio fosse proseguito. Ne consegue che deve essere accolta la domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla difesa della Zi.. Alla luce di tutte le evidenze contabili, tenuto altresì conto, che il signor Co. provvede al pagamento della rata del mutuo relativa alla casa già coniugale, assegnata alla sig.ra Zi. l'ammontare di tale assegno deve essere pari a euro 150,00 somma annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT. Tale somma come quella dovuta per il mantenimento della figlia dovrà essere versata entro il giorno 5 di ogni mese. In considerazione dell'esito del giudizio caratterizzato dalla soccombenza reciproca le spese di lite vanno compensate tra le parti. P.Q.M. il Tribunale di Ivrea definitivamente pronunciando, disattese ogni altra istanza eccezione e deduzione, sentito il P.M., così provvede; 1. pronuncia la separazione personale tra i coniugi Co.Ro. e Zi.El.; 2. assegna a Zi.El. la casa coniugale; 3. affida Co.Va. alla madre, con collocazione residenziale prevalente presso la madre, esercizio disgiunto della potestà sulle questioni di ordinaria amministrazione, con facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé con le seguenti modalità: - il padre potrà vederla e tenerla con sé secondo a piacimento, nonché a fine settimana alternati dall'uscita da scuola alla domenica dopo cena alle ore 21,30; ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni per le vacanze pasquali, durante le vacanze estive 21 giorni anche non consecutivi in periodi da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno; 4. dispone che il padre versi alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento del figlia, l'importo mensile di Euro 300,00, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, oltre al 60 per cento delle spese scolastiche e mediche non coperte dal S.S.N. adeguatamente documentate, spese extrascolastiche, sportive, ricreative debitamente concordate e documentate; 5. dispone che il signor Co. versi, entro il giorno 5 di ogni mese, alla signora Zi. a titolo di assegno di mantenimento la somma di euro 150,00 mensili, somma annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT; 6. compensa integralmente tra le parti le spese di causa. Così deciso in Ivrea il 7 febbraio Depositato in Cancelleria il 12 febbraio LEX24 - Gruppo 24 ORE Pagina 5 / 5

TRIBUNALE DI... Ricorso per la modificazione delle condizioni di separazione ex. art. 155ter c.c.

TRIBUNALE DI... Ricorso per la modificazione delle condizioni di separazione ex. art. 155ter c.c. TRIBUNALE DI... Ricorso per la modificazione delle condizioni di separazione ex art. 155ter c.c. Il sig.... nato a... il... e residente in... Via... n.... è rappresentato e difeso per mandato a margine

Dettagli

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANIA

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANIA IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANIA Così composto: dott. M.F.Pricoco Presidente dott. U. Zingales Giudice est. dott. L. Di Natale Componente privato dott. G. Armenia Componente privato riunito in camera

Dettagli

SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI

SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI Interruzione effettiva e stabile della convivenza coniugale a seguito di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della vita coniugale o rechino pregiudizio alla

Dettagli

Legge 8 febbraio 2006, n. 54

Legge 8 febbraio 2006, n. 54 Legge 8 febbraio 2006, n. 54 "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1 marzo 2006 Art. 1. (Modifiche al codice

Dettagli

AFFIDO CONDIVISO Diversamente genitori. Avvocato Cristina Ceci 1

AFFIDO CONDIVISO Diversamente genitori. Avvocato Cristina Ceci 1 AFFIDO CONDIVISO Diversamente genitori 1 Legge n. 54 del 2006 Diritto alla bigenitorialità Tipi di affidamento Esercizio della potestà I tempi dei figli Assegnazione della casa familiare Assegno di mantenimento

Dettagli

TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE

TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE N. R.G. 4925/2012 TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE Oggi 20 novembre 2014, alle ore 10.30, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, sono comparsi: L avv. PRESTIA CRISTIAN per parte attrice il

Dettagli

IMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON

IMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON IMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON PROPRIETARIA?Cassazione, sez. II, 18 settembre 2012, n. 15644 commento e testo Diritto e processo.com

Dettagli

per l'accertamento,con contestuale istanza cautelare,

per l'accertamento,con contestuale istanza cautelare, N. 02321/2012 REG.PROV.COLL. N. 01796/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

Il Tribunale di Udine, sezione civile, DECRETO

Il Tribunale di Udine, sezione civile, DECRETO Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Alessandra Bottan Griselli dott. Francesco Venier Presidente; Giudice dott. Mimma Grisafi Giudice

Dettagli

presso gli uffici dell Avvocatura comunale, piazza Galileo n. 4;

presso gli uffici dell Avvocatura comunale, piazza Galileo n. 4; R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE SECONDA Registro Sentenze:430/2007 Registro Generale: 566/2006 composto

Dettagli

TRIBUNALE CIVILE DI.. Ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio Nell interesse del Sig. XXX, nato a il.

TRIBUNALE CIVILE DI.. Ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio Nell interesse del Sig. XXX, nato a il. TRIBUNALE CIVILE DI.. Ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio Nell interesse del Sig. XXX, nato a il., residente in..., via., n..., c.f.:, rappresentato e difeso, come da

Dettagli

LA CORTE D'APPELLO DI LECCE SEZIONE PROMISCUA

LA CORTE D'APPELLO DI LECCE SEZIONE PROMISCUA LA CORTE D'APPELLO DI LECCE SEZIONE PROMISCUA riunita in Camera di Consiglio, e composta dai seguenti magistrati : Dott. ROSA CASABUR I PRESIDENTE Dott. FAUSTA PALAZZO CONSIGLIERE Dott. MAURIZIO PETRELLI

Dettagli

AL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI. Ricorso congiunto per l affidamento di minore ex artt. 155-317bis- 336 c.c.

AL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI. Ricorso congiunto per l affidamento di minore ex artt. 155-317bis- 336 c.c. AL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI. Ricorso congiunto per l affidamento di minore ex artt. 155-317bis- 336 c.c. La Sig.ra XXX, nata a., in data.., e residente in, Via., n., c.f.:.., e il Sig. YYY nato a,

Dettagli

CORTE D APPELLO DI MILANO. Sezione delle Persone, dei Minori e della Famiglia. Dott.ssa Anna Maria Paganoni

CORTE D APPELLO DI MILANO. Sezione delle Persone, dei Minori e della Famiglia. Dott.ssa Anna Maria Paganoni N. 826/07R. R. Vol. G. CORTE D APPELLO DI MILANO Sezione delle Persone, dei Minori e della Famiglia La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori Dott.ssa Anna Maria Paganoni Dott.

Dettagli

Il mantenimento dei figli maggiorenni

Il mantenimento dei figli maggiorenni Il mantenimento dei figli maggiorenni Di Germano Palmieri L articolo 30 della Costituzione italiana sancisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori

Dettagli

TRIBUNALE DI. Sezione RICORSO CONGIUNTO PER LA DICHIARAZIONE DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO CIVILE/ DELLA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL

TRIBUNALE DI. Sezione RICORSO CONGIUNTO PER LA DICHIARAZIONE DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO CIVILE/ DELLA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL TRIBUNALE DI Sezione RICORSO CONGIUNTO PER LA DICHIARAZIONE DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO CIVILE/ DELLA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO PER \\server\data\sito studio\formule\ricorso per

Dettagli

Azienda Pubblica della Regione Campania per il diritto allo Studio Universitario. isee. università

Azienda Pubblica della Regione Campania per il diritto allo Studio Universitario. isee. università Azienda Pubblica della Regione Campania per il diritto allo Studio Universitario isee università ISEE Università Per la richiesta di prestazioni nell ambito del diritto allo studio universitario sono previste

Dettagli

Servizio INFORMATIVA 730

Servizio INFORMATIVA 730 SEAC S.p.A. - 38100 TRENTO - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161 Servizio INFORMATIVA 730 15 GENNAIO 2008 Informativa n. 10 ULTERIORI NOVITÀ

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. della dott.ssa Antonella Troisi ha pronunciato la seguente SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. della dott.ssa Antonella Troisi ha pronunciato la seguente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO II Tribunale di Bergamo in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.ssa Antonella Troisi ha pronunciato la seguente

Dettagli

Mantenimento dei figli maggiorenni: quanto dura?la legge per tutti.it

Mantenimento dei figli maggiorenni: quanto dura?la legge per tutti.it Mantenimento dei figli maggiorenni: quanto dura?la legge per tutti.it Maria Monteleone Anche i figli maggiorenni hanno diritto a essere mantenuti dai propri genitori fino a quando non siano completante

Dettagli

INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI VARIABILI DA CONSIDERARE NELLA

INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI VARIABILI DA CONSIDERARE NELLA Allegato parte integrante ALLEGATO A) - Disciplina ICEF INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI VARIABILI DA CONSIDERARE NELLA VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA FAMILIARE, AI FINI DELL AMMISSIONE AGLI ASSEGNI

Dettagli

Comune di Valmadrera, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Anghileri, con domicilio eletto presso Ercole Romano in Milano, viale Bianca Maria 23;

Comune di Valmadrera, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Anghileri, con domicilio eletto presso Ercole Romano in Milano, viale Bianca Maria 23; N. 01571/2013 REG.PROV.COLL. N. 02629/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

Terzo figlio: entro il 31 gennaio la richiesta al Comune di un assegno familiare di sostegno

Terzo figlio: entro il 31 gennaio la richiesta al Comune di un assegno familiare di sostegno CIRCOLARE A.F. N. 12 del 27 gennaio 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Terzo figlio: entro il 31 gennaio la richiesta al Comune di un assegno familiare di sostegno Gentile cliente con la presente intendiamo

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. Prof. Avv. Gustavo Olivieri Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario [Estensore]

IL COLLEGIO DI ROMA. Prof. Avv. Gustavo Olivieri Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario [Estensore] IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Massimiliano Silvetti Avv. Alessandro Leproux Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia

Dettagli

Direzione Generale. Roma, 02-01-2015. Messaggio n. 28

Direzione Generale. Roma, 02-01-2015. Messaggio n. 28 Direzione Generale Roma, 02-01-2015 Messaggio n. 28 Allegati n.1 OGGETTO: Dichiarazione ISEE ai fini della domanda di ammissione al beneficio relativo alla corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi

Dettagli

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO ********** Allegato sub A alla deliberazione C.C. n. 70 del 26 maggio 2003 REGOLAMENTO COMUNALE PER L EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI ECONOMICI NEL CAMPO DEI SERVIZI SOCIALI Premessa

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. In nome del popolo italiano. Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

REPUBBLICA ITALIANA. In nome del popolo italiano. Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.gianfranco Pellizzoni Presidente rel.; dott. Francesco

Dettagli

TRIBUNALE DI RICORSO PER LA PRONUNCIA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO. il Sig. XXX, nato il..,residente in.

TRIBUNALE DI RICORSO PER LA PRONUNCIA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO. il Sig. XXX, nato il..,residente in. TRIBUNALE DI RICORSO PER LA PRONUNCIA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO Ill.mo Sig. Presidente, il Sig. XXX, nato il..,residente in., via, n., c.f.:., rappresentato e difeso, come da procura

Dettagli

TRIBUNALE DI CATANIA Prima Sezione Civile. Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati. dr Giovanni Dipietro

TRIBUNALE DI CATANIA Prima Sezione Civile. Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati. dr Giovanni Dipietro TRIBUNALE DI CATANIA Prima Sezione Civile Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dr Elio Morgia Presidente dr Giovanni Dipietro Giudice dr Massimo Escher Giudice rel. letti

Dettagli

Sentenza n. 767/2015 pubbl. il 27/06/2015 RG n. 4586/2012

Sentenza n. 767/2015 pubbl. il 27/06/2015 RG n. 4586/2012 N. R.G. 4586/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Unica CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Novella Legnaioli ha pronunciato la seguente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA. Nella causa iscritta al n. XXXX del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili TRA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA. Nella causa iscritta al n. XXXX del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili TRA Abstract: Il viaggiatore che voglia ottenere risarcimento del danno da vacanza rovinata determinato da inesatto adempimento del contratto di viaggio non deve agire contro l agenzia di viaggi quando questa

Dettagli

Nelle premesse, infatti, si parla giustamente di competenza giurisdizionale punto (6).

Nelle premesse, infatti, si parla giustamente di competenza giurisdizionale punto (6). IL REGOLAMENTO EUROPEO RELATIVO ALLE DECISIONI IN MATERIA MATRIMONIALE E DI POTESTA DEI GENITORI N 1347/2000, del 29 maggio 2000 in vigore dal 1 marzo 2001 1. LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE Quando il regolamento

Dettagli

IL CONGEDO OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO DEL PADRE LAVORATORE DIPENDENTE

IL CONGEDO OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO DEL PADRE LAVORATORE DIPENDENTE IL CONGEDO OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO DEL PADRE LAVORATORE DIPENDENTE Circolare dell INPS L'INPS, con la circolare n. 40 dello scorso 14 marzo (vedi in allegato il testo integrale), fornisce chiarimenti

Dettagli

Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1, lett. c) del Tuir.

Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1, lett. c) del Tuir. RISOLUZIONE N. 153/E Roma, 11 giugno 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1,

Dettagli

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015 CIRCOLARE N. 17/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 aprile 2015 OGGETTO: Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ESENTE DA REGISTRAZIONE Al SENSI DEL D.P.R. 26/411956 N. 131 TAB. ALL. B. - N.5 MATERIA TRIBUTARIA REPUBBLICA ITALIANA 2221. 1 5 Oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA N. 01763/2010 REG.SEN. N. 00879/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente

Dettagli

REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1- Oggetto Oggetto del presente regolamento sono le modalità di accesso e i criteri di

Dettagli

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO RGAC 5123 del 2015 TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Flavio Baraschi, nella

Dettagli

L.R. 11/2006, art. 8 bis, c. 3 B.U.R. 1/7/2009, n. 26. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 giugno 2009, n. 0149/Pres.

L.R. 11/2006, art. 8 bis, c. 3 B.U.R. 1/7/2009, n. 26. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 giugno 2009, n. 0149/Pres. L.R. 11/2006, art. 8 bis, c. 3 B.U.R. 1/7/2009, n. 26 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 giugno 2009, n. 0149/Pres. Regolamento per la concessione degli assegni una tantum correlati alle nascite e

Dettagli

1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell ambito della propria famiglia.

1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell ambito della propria famiglia. Nuovo testo della Legge n. 184 del 1983 Diritto del minore ad una famiglia come modificata dalla legge del 28/3/2001 n. 149 TITOLO I Principi generali Art. 1 1. Il minore ha diritto di crescere ed essere

Dettagli

Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale

Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale Non è più soggetta ad autorizzazione la installazione del singolo impianto che produce emissione in atmosfera,

Dettagli

Il Ministero non ha ancora fissato una data. Per consentire la formazione delle classi sarebbe

Il Ministero non ha ancora fissato una data. Per consentire la formazione delle classi sarebbe 1. Quando cominceranno le lezioni dell anno scolastico 2011/12? Il 12 settembre, alle 18.30 2. Fino a quando è possibile iscriversi? Il Ministero non ha ancora fissato una data. Per consentire la formazione

Dettagli

>> Perché l'affido familiare dei minori. >> Che cos'é l'affido. >> Chi può fare l'affido e come. >> Tipologie dell'affido. >> Le forme dell'affido

>> Perché l'affido familiare dei minori. >> Che cos'é l'affido. >> Chi può fare l'affido e come. >> Tipologie dell'affido. >> Le forme dell'affido >> Perché l'affido familiare dei minori >> Che cos'é l'affido >> Chi può fare l'affido e come >> Tipologie dell'affido >> Le forme dell'affido >> I soggetti dell'affido >> I soggetti dell'affido Il bambino/ragazzo:

Dettagli

Oggetto: definizione della controversia XXX / ITALIACOM.NET XXX

Oggetto: definizione della controversia XXX / ITALIACOM.NET XXX Determinazione dirigenziale n. 2 del 18 febbraio 2015 Oggetto: definizione della controversia XXX / ITALIACOM.NET XXX IL DIRIGENTE VISTI i principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e

Dettagli

MASSIME DIRITTO DI FAMIGLIA. Corte di Cassazione Sez. III civ. 28 Dicembre 2011, n 29468 (Pres.

MASSIME DIRITTO DI FAMIGLIA. Corte di Cassazione Sez. III civ. 28 Dicembre 2011, n 29468 (Pres. MASSIME DIRITTO DI FAMIGLIA Corte di Cassazione Sez. III civ. 28 Dicembre 2011, n 29468 (Pres. M. Finocchiaro; Rel. R. Lanzillo) Assegnazione della casa familiare Box auto Assenza del vincolo pertinenziale-

Dettagli

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Direzione Centrale Posizione Assicurativa

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Direzione Centrale Posizione Assicurativa Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Direzione Centrale Posizione Assicurativa Roma, 17/07/2015 Circolare n. 139 Ai Dirigenti centrali

Dettagli

Parere n. 5 Determinazione dell assegno di mantenimento

Parere n. 5 Determinazione dell assegno di mantenimento 27 Parere n. 5 Determinazione dell assegno di mantenimento di Anna Liconti Traccia Tizia si rivolge al suo legale di fiducia manifestando l intenzione di volersi separare dal marito Caio per sopravvenute

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. Tribunale di Roma. Sezione prima civile UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE

REPUBBLICA ITALIANA. Tribunale di Roma. Sezione prima civile UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE REPUBBLICA ITALIANA Tribunale di Roma Sezione prima civile UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE In persona del giudice dott.ssa Eugenia Serrao, ha emesso il seguente DECRETO a scioglimento della riserva formulata

Dettagli

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 90 /E RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,

Dettagli

Assegno Mantenimento. Assegno di Mantenimento: Definizione

Assegno Mantenimento. Assegno di Mantenimento: Definizione Assegno Mantenimento Approfondimenti e spiegazioni utili sull assegno di mantenimento: cos è, quando è possibile richiederlo, a chi spetta, come viene quantificato e rivalutato e tanto altro. Assegno di

Dettagli

L. 8 febbraio 2006, n. 54. Disposizioni in materia di separazione dei genitori. e affidamento condiviso dei figli.

L. 8 febbraio 2006, n. 54. Disposizioni in materia di separazione dei genitori. e affidamento condiviso dei figli. L. 8 febbraio 2006, n. 54 Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli. (Pubblicata nella Gazz. Uff. 1 marzo 2006, n. 50) Art.1 Modifiche al codice civile. 1. L'articolo

Dettagli

COMUNE DI ROVIGO. VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE n. DLCC/2014/40

COMUNE DI ROVIGO. VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE n. DLCC/2014/40 COMUNE DI ROVIGO VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE n. DLCC/2014/40 O G G E T T O Riconoscimento debito fuori bilancio per la liquidazione delle

Dettagli

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O. La Corte d Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai

R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O. La Corte d Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O La Corte d Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai Sigg.: Dott. Antonella NUOVO Presidente Dott. Geo ORLANDINI

Dettagli

ALL INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIREZIONE CENTRALE DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE Via Ciro il Grande, 21 00144 ROMA

ALL INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIREZIONE CENTRALE DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE Via Ciro il Grande, 21 00144 ROMA ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL AMMINISTRAZIONE PUBBLICA Roma, 22-6-2004 DIREZIONE CENTRALE DELLE ENTRATE VIA A.BALLARIN 42 00142 ROMA ALLE AZIENDE USL ALLE AZIENDE OSPEDALIERE ALLE

Dettagli

=================== IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANIA

=================== IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANIA Il presente provvedimento costituisce una delle prime decisioni da parte di un tribunale per i minorenni sulle questioni economiche relativamente ai figli di genitori non coniugati dopo la nota ordinanza

Dettagli

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI - INTERNATIONAL SCHOOL FOR ADVANCED STUDIES

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI - INTERNATIONAL SCHOOL FOR ADVANCED STUDIES REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI A CARATTERE ASSISTENZIALE A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE, DELL ALLIEVO, DEL BORSISTA DI POST- DOTTORATO E DELL ASSEGNISTA DI RICERCA ART. 1 GENERALITA 1.

Dettagli

NOVITA PREVIDENZIALI 2011

NOVITA PREVIDENZIALI 2011 Il sistema pensionistico attuale e le novità del 2011 Roberto Perazzoli 1 CALCOLO PENSIONE - DEFINIZIONI SISTEMA RETRIBUTIVO: è applicato a coloro che alla data del 31.12.1995 avevano un anzianità contributiva

Dettagli

REVISIONE DELL ASSEGNO DI DIVORZIO

REVISIONE DELL ASSEGNO DI DIVORZIO 22 REVISIONE DELL ASSEGNO DI DIVORZIO Mevio e Mevia, coniugi senza figli, decidono di divorziare in seguito ad una separazione consensuale omologata. In sede di giudizio, viene disposto in favore della

Dettagli

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Successivamente oggi 26.3.2012, ore 10.00, davanti al giudice istruttore, dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n XXX/12 R.A.C.C., promossa da (A ) con

Dettagli

Indagini bancarie aperte a tutti.

Indagini bancarie aperte a tutti. Indagini bancarie aperte a tutti. Ok all uso della presunzione in generale sull attività di accertamento che, pertanto, valgono per la rettifica dei redditi di qualsiasi contribuente autonomo pensionato

Dettagli

PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA.

PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA. PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA. LA PENSIONE DI VECCHIAIA è il trattamento pensionistico corrisposto dall Istituto previdenziale al raggiungimento di una determinata età

Dettagli

COMUNE DI CARLINO REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE DEL BONUS BEBE PER I FIGLI SUCCESSIVI AL PRIMO PROVINCIA DI UDINE

COMUNE DI CARLINO REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE DEL BONUS BEBE PER I FIGLI SUCCESSIVI AL PRIMO PROVINCIA DI UDINE COMUNE DI CARLINO PROVINCIA DI UDINE REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE DEL BONUS BEBE PER I FIGLI SUCCESSIVI AL PRIMO APPROVATO con deliberazione del C.C. n. 38 del 08/11/2012 AFFISSO all albo pretorio dal

Dettagli

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 8/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 13 gennaio 2012 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione

Dettagli

MODALITA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI DA PARTE DELL UTENTE PER I SERVIZI DOMICILIARI, SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI

MODALITA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI DA PARTE DELL UTENTE PER I SERVIZI DOMICILIARI, SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI MODALITA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI DA PARTE DELL UTENTE PER I SERVIZI DOMICILIARI, SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI La L.R. 41/2005 all art. 2 sancisce il carattere di universalità

Dettagli

DETERMINAZIONE. Tit. 2013.1.10.21.692 del 5/09/2014

DETERMINAZIONE. Tit. 2013.1.10.21.692 del 5/09/2014 Area Definizione delle controversie DETERMINAZIONE Determinazione n. 4/2014 DEFC.2014.4 Tit. 2013.1.10.21.692 del 5/09/2014 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E FASTWEB X LA RESPONSABILE DEL

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell art. 429 comma 1 c.p.c., la seguente

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 1372 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa della senatrice TOIA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2002 (*) Modifica dell articolo 156 del codice civile, e norme

Dettagli

Emilio Curtò Presidente di Tribunale Tribunale di Varese. Il nuovo procedimento di separazione e divorzio

Emilio Curtò Presidente di Tribunale Tribunale di Varese. Il nuovo procedimento di separazione e divorzio Emilio Curtò Presidente di Tribunale Tribunale di Varese Il nuovo procedimento di separazione e divorzio Testo vigente Testo in vigore dal 1 marzo 2006 Art. 706. Forma della domanda. La domanda di separazione

Dettagli

COMUNE DI ROVIANO (Provincia di Roma) REGOLAMENTO PER LA COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALLA SPESA PER IL RICOVERO IN RSA DI PERSONE INDIGENTI

COMUNE DI ROVIANO (Provincia di Roma) REGOLAMENTO PER LA COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALLA SPESA PER IL RICOVERO IN RSA DI PERSONE INDIGENTI REGOLAMENTO PER LA COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALLA SPESA PER IL RICOVERO IN RSA DI PERSONE INDIGENTI Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 08/04/2014 Articolo 1 Campo di intervento

Dettagli

contro per l'annullamento

contro per l'annullamento R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso n. 8858/2000, proposto da

Dettagli

TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015. tra

TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015. tra TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015 CHESSA S.R.L tra GAIAS GIUSEPPE AUTOTRASPORTI e ATTORE CONVENUTO Oggi 18 febbraio 2016 innanzi al dott. Cinzia Caleffi,

Dettagli

FAQ PARTITE IVA. Cos è la Partita Iva?

FAQ PARTITE IVA. Cos è la Partita Iva? FAQ PARTITE IVA Cos è la Partita Iva? La Partita Iva è un particolare strumento fiscale riservato, oltre che alle imprese, ai lavoratori autonomi, ovvero a quei lavoratori che, ai sensi dell art. 2222

Dettagli

3.03 Stato al 1 gennaio 2011

3.03 Stato al 1 gennaio 2011 3.03 Stato al 1 gennaio 2011 Rendite per superstiti dell AVS Rendite per superstiti 1 Le rendite per superstiti hanno lo scopo di evitare che, al decesso del coniuge, del padre o della madre, i superstiti

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 1 Num. 15131 Anno 2015 Presidente: LUCCIOLI MARIA GABRIELLA Relatore: CAMPANILE PIETRO Data pubblicazione: 20/07/2015 sul ricorso proposto da: AGENZIA DEL TERRITORIO SENTENZA Rappresentata

Dettagli

POR Sardegna FSE 2007-2013 - ORE PREZIOSE 2009-2010. Avviso pubblico per l erogazione di contributi per l acquisto di servizi alla prima infanzia

POR Sardegna FSE 2007-2013 - ORE PREZIOSE 2009-2010. Avviso pubblico per l erogazione di contributi per l acquisto di servizi alla prima infanzia Spettabile COMUNE DI (indicare il proprio comune di residenza) ALLEGATO 1 - MODULO DI RICHIESTA CONTRIBUTO CONTRIBUTI RELATIVI AL PERIODO 01/09/2009-31/07/2010 POR Sardegna FSE 2007-2013 - ORE PREZIOSE

Dettagli

MASSIME DIRITTO DI FAMIGLIA. Corte di Cassazione Sez. VI civ. 24 Dicembre 2014, n 27386 (Pres. Famiglia Matrimonio Separazione Interruzione della

MASSIME DIRITTO DI FAMIGLIA. Corte di Cassazione Sez. VI civ. 24 Dicembre 2014, n 27386 (Pres. Famiglia Matrimonio Separazione Interruzione della MASSIME DIRITTO DI FAMIGLIA Corte di Cassazione Sez. VI civ. 24 Dicembre 2014, n 27386 (Pres. Di Palma; Rel. Acierno) Famiglia Matrimonio Separazione Interruzione della separazione Ripresa della convivenza

Dettagli

PENSIONI, REGOLAMENTO DI ARMONIZZAZIONE

PENSIONI, REGOLAMENTO DI ARMONIZZAZIONE PENSIONI, REGOLAMENTO DI ARMONIZZAZIONE OGGETTO: Adeguamento, a partire dal 1 gennaio 2013, agli incrementi della speranza di vita dei requisiti per l accesso al pensionamento del personale appartenente

Dettagli

CRITERI PER L ACCESSO AI PRESTITI SULL ONORE

CRITERI PER L ACCESSO AI PRESTITI SULL ONORE 42 CRITERI PER L ACCESSO AI PRESTITI SULL ONORE ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 220/I0093427 P.G. NELLA SEDUTA DEL 20/12/2004 A RIFERIMENTI NORMATIVI L. 285/1997, art. 4 La L. 285/1997

Dettagli

Corte di Appello Milano - 30.12.2011 n. 1241 M. S.p.a. (Avv. Migliavacca) INPS (Avv. Vivian) Equitalia Esatri S.p.a.

Corte di Appello Milano - 30.12.2011 n. 1241 M. S.p.a. (Avv. Migliavacca) INPS (Avv. Vivian) Equitalia Esatri S.p.a. Contratti Appalto Requisiti. Corte di Appello Milano - 30.12.2011 n. 1241 M. S.p.a. (Avv. Migliavacca) INPS (Avv. Vivian) Equitalia Esatri S.p.a. In caso di appalto, il disposto di cui all art. 29 D.l.vo

Dettagli

Riduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS

Riduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS CIRCOLARE A.F. N. 95 del 22 giugno 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Riduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS Gentile cliente con la presente intendiamo informarla

Dettagli

Art. 54 decreto legge

Art. 54 decreto legge Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00073/2013 REG.PROV.COLL. N. 00399/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma

Dettagli

Oggetto: Approvazione del regolamento comunale per l utilizzo dei locali individuati dalla Giunta municipale per la celebrazione dei matrimoni.

Oggetto: Approvazione del regolamento comunale per l utilizzo dei locali individuati dalla Giunta municipale per la celebrazione dei matrimoni. Oggetto: Approvazione del regolamento comunale per l utilizzo dei locali individuati dalla Giunta municipale per la celebrazione dei matrimoni. IL CONSIGLIO COMUNALE VISTA la deliberazione giuntale n.

Dettagli

DGR 2889 DD. 26.9.2003

DGR 2889 DD. 26.9.2003 DGR 2889 DD. 26.9.2003 VISTO il documento di indirizzo programmatico per l anno 2003 predisposto, ai sensi dell art. 6 della L.R. 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla

Dettagli

«SCRIVERE DIRITTO» ATTI EFFICACI PER UN PROCESSO EFFICIENTE DAL DIALOGO PROCESSUALE ALLA CONDIVISIONE DEI MODELLI

«SCRIVERE DIRITTO» ATTI EFFICACI PER UN PROCESSO EFFICIENTE DAL DIALOGO PROCESSUALE ALLA CONDIVISIONE DEI MODELLI FORMAZIONE DECENTRATA DEL DISTRETTO DI MILANO Renato Amoroso, Giuseppe Buffone, Giuseppe Cernuto, Fippo D Aquino, Fabrizio D Arcangelo, Francesca Fiecconi, Maria Grazia Fiori, Federico Vincenzo Amedeo

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTÀ ECONOMICHE CONSEGUENTI A PROBLEMATICHE LAVORATIVE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTÀ ECONOMICHE CONSEGUENTI A PROBLEMATICHE LAVORATIVE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTÀ ECONOMICHE CONSEGUENTI A PROBLEMATICHE LAVORATIVE Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 39

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo N. 00316/2012 REG.PROV.COLL. N. 00142/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione

Dettagli

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE. L art. 10 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/5/CE

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE. L art. 10 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/5/CE CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE REGOLAMENTO PER L INTEGRAZIONE NELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO (AVVOCATO INTEGRATO) DELL AVVOCATO STABILITO PREMESSA L art. 10 della Direttiva del Parlamento

Dettagli

Affidamento condiviso ma nomina di un terzo a protezione del fanciullo

Affidamento condiviso ma nomina di un terzo a protezione del fanciullo Affidamento condiviso ma nomina di un terzo a protezione del fanciullo Trib. Reggio Emilia, sez. I civ., sentenza 11 giugno 2015 (Pres., rel. Annamaria Casadonte) Separazione Affidamento condiviso Conflittualità

Dettagli

3.03 Prestazioni dell AVS Rendite per superstiti dell AVS

3.03 Prestazioni dell AVS Rendite per superstiti dell AVS 3.03 Prestazioni dell AVS Rendite per superstiti dell AVS Stato al 1 gennaio 2016 In breve Le rendite per superstiti hanno lo scopo di evitare che, al decesso del coniuge, di uno o di entrambi i genitori,

Dettagli

FAQ ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE [MEF]

FAQ ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE [MEF] FAQ ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE [MEF] Da chi è composto il nucleo familiare? Il nucleo familiare è composto ai sensi dell art.2, comma 2, del D.L. 13.3.1988, n.69, convertito nella L. 13.5.1988, n.153 (norma

Dettagli

Tribunale Ordinario di Monza Sezione Lavoro. Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano. Il Giudice di Monza

Tribunale Ordinario di Monza Sezione Lavoro. Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano. Il Giudice di Monza Tribunale Ordinario di Monza Sezione Lavoro Udienza del 11.3.2008 N. 1061/06 RG Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Il Giudice di Monza Dott.ssa Silvia Russo, quale giudice del lavoro, ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in

REPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Unico, dott.ssa Consiglia Invitto ha pronunciato la seguente

Dettagli

6.02 Prestazioni dell'ipg (servizio e maternità) Indennità in caso di maternità

6.02 Prestazioni dell'ipg (servizio e maternità) Indennità in caso di maternità 6.02 Prestazioni dell'ipg (servizio e maternità) Indennità in caso di maternità Stato al 1 gennaio 2015 1 In breve Le donne che esercitano un attività lucrativa hanno diritto all indennità di maternità

Dettagli

L AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

L AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO L AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO a cura di Donatella Di Gruccio Si tratta di un istituto giuridico entrato per la prima volta nell ordinamento italiano con la legge n. 6 del 9 gennaio 2004. Lo scopo è quello

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli