Quadro RU CREDITI DI IMPOSTA CONCESSI A FAVORE DELLE IMPRESE

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Quadro RU CREDITI DI IMPOSTA CONCESSI A FAVORE DELLE IMPRESE"

Transcript

1 Quadro RU CREDITI DI IMPOSTA CONCESSI A FAVORE DELLE IMPRESE ADEMPIMENTO NOVITÀ 2015 SOGGETTI INTERESSATI SCADENZA COME SI COMPILA CASI PARTICOLARI Nel Quadro RU devono essere indicati i dati relativi ai crediti di imposta concessi a favore delle imprese. Rispetto allo scorso anno si segnala: - credito d imposta per nuove assunzioni di personale altamente qualificato, istituito dall art. 24 del D.L. n. 83/2012; - credito d imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, istituito dall art. 1 del D.L. n. 83/2014; - credito d imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, istituito dall art. 18 del D.L. n. 91/2014. Il Quadro RU deve essere compilato dai soggetti che fruiscono dei crediti d imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese. Deve essere presentato esclusivamente in via telematica entro il 30 settembre dell anno successivo alla chiusura del periodo d imposta. Il Quadro RU si compone di cinque Sezioni: Sezione I Righi RU1-RU12 - Crediti di imposta; Sezione II Righi RU21-RU28 - Caro Petrolio; Sezione IV Righi RU41-RU53 - Nuovi investimenti aree svantaggiate; Sezione V Righi RU401-RU407 - Altri crediti di imposta; Sezione VI Righi RU501-RU534 - Crediti di imposta ricevuti, trasferiti, limite di utilizzo. - Compensazione di crediti inesistenti - Cessione di crediti di imposta - Modalità di fruizione del credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi RIFERIMENTI NORMATIVI Legge n. 190/2014; D.L. n. 83/2014; D.L. n. 91/2014 ADEMPIMENTO Il Quadro RU richiede l esposizione dei dati relativi ad una serie di crediti d imposta di cui i seguenti soggetti hanno usufruito durante il periodo d imposta in corso o in periodi di imposta precedenti. UTILIZZO CREDITO D IMPOSTA A decorrere dall anno 2008, i crediti d imposta da indicare nel presente Quadro possono essere utilizzati, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole norme istitutive, in misura non superiore a euro annui (art. 1, commi da 53 a 57, Legge n. 244/2007). L ammontare eccedente è riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per l intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l eccedenza. Con la risoluzione n. 9/DF del 3 aprile 2008 il Ministero dell Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze ha precisato che il limite di euro si cumula con il limite generale alle compensazioni previsto dall articolo 25, comma 2, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 887

2 La medesima risoluzione, inoltre, ha specificato che, qualora in un determinato anno siano effettuate compensazioni per un importo inferiore al limite generale, i crediti da Quadro RU possono essere utilizzati anche oltre lo specifico limite dei euro, fino a colmare la differenza non utilizzata del limite generale. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il limite massimo dei crediti d imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 è aumentato a euro (art. 9, comma 2, del D.L. n. 35/2013). Il predetto limite di non si applica: al credito d imposta di cui all art. 1, commi da 280 a 283, della Legge n. 296 del 2006 (Ricerca e sviluppo); al credito d imposta previsto dall art. 1, commi da 271 a 279, della Legge n. 296 del 2006 (Nuovi investimenti in Aree Svantaggiate), il limite non si applica a partire dal 1 gennaio 2010; agli incentivi previsti o prorogati dall art. 29 del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 (Incentivi per la rottamazione e per l acquisto, con rottamazione, di autoveicoli e motocicli); ai crediti di imposta per il settore cinematografico ex Legge n. 244/2007; al credito d imposta derivante dalla trasformazione di attività per imposte anticipate iscritte in bilancio di cui all art. 2, comma 55, del D.L. n. 225/2010; al credito d imposta per la ricerca scientifica, istituito dall art. 1 del D.L. n. 70/2011; al credito d imposta a favore degli autotrasportatori (Caro petrolio) istituito dall art. 1 del D.L. n. 265 del 2000, con riferimento al credito d imposta riferito ai consumi effettuati a partire dal 2012; al credito d imposta a favore delle imprese che assumono lavoratori dipendenti altamente qualificati, di cui all art. 24 del D.L. n. 83/2012, convertito dalla Legge n. 134/2012. al credito d imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, istituito dall art. 1 del D.L. n. 83/2014; al credito d imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, istituito dall art. 18 del D.L. n. 91/2014. Il predetto limite di euro non si applica inoltre: ai crediti d imposta spettanti a titolo di rimborso di contributi anticipati sotto forma di sconto sul prezzo di un bene o di un servizio, ai sensi dell art. 1, comma 10, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, e successive modifiche; alle imprese che, in possesso dei requisiti previsti dalla medesima Legge, hanno presentato all Agenzia delle entrate un apposita istanza preventiva ai sensi dell art. 11 della Legge n. 212/2000. Ai fini della verifica dell anzidetto limite di utilizzo, nel presente Quadro è prevista un apposita Sezione (Sezione VI-C). REGOLE APPLICABILI AI CREDITI D IMPOSTA Si segnalano le seguenti regole di carattere generale applicabili ai crediti d imposta: salvo espressa deroga, non danno diritto a rimborso anche qualora non risultino completamente utilizzati; possono essere utilizzati, secondo le modalità previste dalle norme istitutive delle singole agevolazioni, in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 e/o in diminuzione delle imposte e ritenute specificatamente individuate dalle norme istitutive; in caso di utilizzo del credito d imposta inesistente, si rendono applicabili le sanzioni dal 100% al 200% dell importo indebitamente fruito (art.27, comma 18, D.L. 29 novembre 2008, n. 185). A decorrere dall 11 febbraio 2009 nell ipotesi di utilizzo di credito inesistente di ammontare superiore a euro per anno solare è applicata la sanzione nella misura massima del 200%. Si rammenta, altresì, che l importo del credito indebitamente utilizzato può essere versato beneficiando della riduzione della sanzione (ravvedimento ex art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, come modificato dall articolo 1, comma 637 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190). Si segnala inoltre che, ove non diversamente indicato nelle relative istruzioni, deve intendersi che i crediti d imposta non concorrono alla determinazione del reddito imponibile. 888 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

3 NOVITÀ 2015 Si segnalano le nuove agevolazioni introdotte: credito d imposta per nuove assunzioni di personale altamente qualificato, istituito dall art. 24 del D.L. n. 83/2012; credito d imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, istituito dall art. 1 del D.L. n. 83/2014; credito d imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, istituito dall art. 18 del D.L. n. 91/2014. Si evidenzia infine che nel presente Quadro non sono più riportati i seguenti crediti: Carta per editori 2011 (codice credito 83), che poteva essere fruito entro il periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2013; l eventuale importo non compensato in quanto eccedente il limite annuale di utilizzo va riportato nella Sezione VI-C. Offerta on line opere ingegno previsto dall art. 11-bis del D.L. n. 179/2012 (codice credito 91), le cui norme attuative non sono state emanate. SOGGETTI INTERESSATI Devono compilare il Quadro RU i soggetti che hanno usufruito nel periodo d imposta in corso, ovvero in periodi precedenti (nel caso vi siano ancora delle eccedenze riportabili) di crediti d imposta, sulla base delle leggi in vigore. COME SI COMPILA Il Quadro si compone di cinque Sezioni. Sezione I Righi RU1-RU12 Sezione II Righi RU21-RU28 Sezione IV Righi RU41-RU53 Sezione V Righi RU401-RU407 Sezione VI Righi RU501 -RU534 Crediti di imposta Caro Petrolio Nuovi investimenti aree svantaggiate Altri crediti di imposta Crediti di imposta ricevuti, trasferiti, limite di utilizzo SEZIONE I: CREDITI DI IMPOSTA Nella presente Sezione vanno indicati i crediti di imposta riportati nella tabella sottostante. La Sezione va compilata tante volte quanti sono i crediti di cui il contribuente ha beneficiato nel periodo d imposta cui si riferisce la dichiarazione dei redditi. In particolare, per ciascuna agevolazione fruita, devono essere indicati: il Codice identificativo del credito ed i relativi dati; nella casella Mod. N va indicato il numero del modulo compilato. Si presenta di seguito il nuovo Quadro riferito ai Crediti di imposta, successivamente si riportano i crediti di imposta da indicare nella presente Sezione e le peculiarità relative alla compilazione della presente Sezione. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 889

4 Si segnala che alcuni Righi e/o Colonne possono essere compilati solo con riferimento ad alcuni crediti di imposta. RIGO RU1 - DATI IDENTIFICATIVI DEL CREDITO DI IMPOSTA SPETTANTE In Colonna 1, indicare il Codice credito relativo a ciascun credito di imposta e corrispondente alla descrizione di ciascun credito, come indicato nella tabella in calce riportata. La Colonna 2, va compilata esclusivamente con riferimento al credito d imposta 82 Nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno, riportando il Codice della Regione che ha rilasciato il provvedimento di assenso, indicato nella parte delle istruzioni dedicata alla descrizione del credito La Colonna 3, va compilata esclusivamente con riferimento al credito d imposta 79 Investimenti Regione Siciliana, riportando l anno di presentazione dell istanza di attribuzione; si rimanda all apposito paragrafo del presente Quadro per la compilazione del Rigo. RIGO RU2 - CREDITO DI IMPOSTA RESIDUO DELLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE Indicare l ammontare del credito di imposta residuo - relativo alla agevolazione indicata nel Rigo RU1,risultante dal Rigo RU12 della precedente dichiarazione Modello UNICO Il Rigo non può essere compilato per i crediti contraddistinti dai codici 38, 86, A3 e A9. RIGO RU3 - CREDITO DI IMPOSTA RICEVUTO (DA RIPORTARE IN SEZIONE VI- A) Indicare l ammontare del credito di imposta ricevuto in veste di soci, beneficiari di Trust o cessionari il credito d imposta indicato nel Rigo RU1. RIGO RU4 - AMMONTARE DEI COSTI SOSTENUTI Il presente Rigo deve essere compilato esclusivamente con riferimento al credito 79 Investimenti Regione Siciliana, qualora risulti compilato il Rigo RU5 relativo al credito spettante nel periodo. Si rimanda ai rispettivi paragrafi di ciascun credito per un approfondimento sulla compilazione del Rigo. In Colonna 1 indicare l ammontare complessivo dei costi sostenuti nel periodo d imposta di riferimento della presente dichiarazione per l acquisizione dei beni agevolati. In Colonna 2 indicare l ammontare complessivo dell investimento agevolabile. 890 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

5 RIGO RU5 - CREDITO DI IMPOSTA SPETTANTE NEL PERIODO Il presente Rigo accoglie l ammontare dei crediti di imposta spettanti nel periodo; in dettaglio: in Colonna 1, da compilare esclusivamente con riferimento al credito 01 Teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica, indicare l ammontare del credito maturato nel periodo d imposta cui si riferisce la presente dichiarazione relativo ai costi di collegamento alla rete; in Colonna 3, indicare l ammontare complessivo del credito maturato nel periodo d imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, compreso l importo di Colonna 1. Il presente Rigo non può essere compilato con riferimento ai crediti d imposta non più operativi nel periodo di riferimento della presente dichiarazione, e contraddistinti dai codici 03, 09, VS, TS, da 41 a 45, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, da 57 a 60, 63, da 69 a 75, 77 ed 81. RIGO RU6 - CREDITO DI IMPOSTA UTILIZZATO IN COMPENSAZIONE Indicare l ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997 nel periodo d imposta cui si riferisce o la presente dichiarazione, mantenendo come riferimento il Codice tributo relativo al credito indicato nel Rigo RU1. Il presente Rigo non può essere compilato con riferimento ai crediti contraddistinti dai codici A3 e A9. RIGO RU7 - CREDITO DI IMPOSTA UTILIZZATO IN COMPENSAZIONE Indicare nelle Colonne 1, 2, 3, 4, 5 e 6 l ammontare del credito utilizzato in diminuzione delle imposte e ritenute indicate nelle predette Colonne. L importo del credito indicato nella Colonna importi a credito del modello F24 utilizzato in compensazione per il versamento delle imposte e ritenute previste nelle Colonne da 1 a 6 non deve essere riportato in questo Rigo, ma indicato esclusivamente nel Rigo RU 6. Il Rigo può essere compilato con riferimento ai seguenti crediti: 02 Esercenti sale cinematografiche; 17 Incentivi per la ricerca scientifica; 20 Veicoli elettrici, a metano o a GPL. 85 Incentivi sostituzione veicoli ex D.L. 83/2012. Indicare in Colonna 1, l ammontare del credito utilizzato in diminuzione delle ritenute alla fonte sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti dovute per l anno 2014: il Rigo può essere compilato con riferimento ai crediti contraddistinti dai Codici 20 e 85. Nelle Colonne 2 e 3 indicare l ammontare del credito utilizzato in diminuzione, rispettivamente, dei versamenti periodici e dell acconto e del versamento del saldo dell IVA dovuta per l anno 2014; Indicare nelle Colonne 4 e 5, l ammontare del credito utilizzato in diminuzione dei versamenti, rispettivamente, degli acconti e del saldo dell IRPEF relativa al periodo d imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. Le Colonne possono essere compilate solo con riferimento ai crediti contraddistinti dai codici 17, 20 ed 85 ; Indicare in Colonna 6, l ammontare del credito utilizzato in diminuzione dell imposta sostitutiva di cui alla Legge n. 342 del 2000 relativa al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. La Colonna può essere compilata con riferimento ai crediti contraddistinti dai Codici 17 e 20. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 891

6 RIGO RU8 - CREDITO RIVERSATO Indicare nel presente Rigo l ammontare del credito di cui al Rigo RU6 versato a seguito di ravvedimento nel periodo d imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni. Il Rigo non può essere compilato con riferimento ai crediti contraddistinti dai Codice A3 ed A9. RIGO RU9 - CREDITO CEDUTO (DA RIPORTARE IN SEZIONE VI-B) Indicare l ammontare del credito d imposta ceduto. I dati identificativi dei soggetti cessionari nonché l importo del credito ceduto devono essere esposti nella Sezione VI-B. Il Rigo può essere compilato con riferimento ai crediti di imposta riferiti all acquisto e la rottamazione di veicoli contraddistinti dai Codici da 41 a 45, da 57 a 60 e da 69 a 73 ed 85 ; al credito d imposta a favore delle imprese di esercizio cinematografico per la digitalizzazione delle sale, identificato con il Codice 68 (tale credito può essere ceduto agli intermediari bancari, finanziari e assicurativi, nonché al fornitore dell impianto) (art. 51, D.L. 22 giugno 2012, n. 83); al credito d imposta per l acquisto di mezzi antincendio e ambulanze di cui all art. 20 del D.L. n. 269/2003 (codice credito 28 ), cedibile ai sensi dell articolo 1260 c.c. RIGO RU11 - IMPORTO DEL CREDITO RICHIESTO A RIMBORSO Indicare importo del credito richiesto a rimborso. Il Rigo può essere compilato con riferimento ai seguenti crediti d imposta: 01 Teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica; 05 Esercizio di servizio di taxi: nel caso riportare l importo dei buoni d imposta di cui si chiede il rilascio alla competente circoscrizione doganale. RIGO RU12 - CREDITO D IMPOSTA RESIDUO Indicare l ammontare del credito residuo da riportare nella successiva dichiarazione, risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei Righi RU2, RU3, RU5, Colonna 3, e RU8 e la somma degli importi indicati nei Righi RU6, RU7, RU9 e RU11. Il Rigo non può essere compilato con riferimento al credito contraddistinto dal codice 38 Recupero contributo SSN. Si rinvia alle istruzioni relative a ciascun credito d imposta per le modalità di utilizzo. TELERISCALDAMENTO CON BIOMASSA ED ENERGIA GEOTERMICA - CODICE CREDITO 01 L art. 8, comma 10, lett. f) della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni ed integrazioni ha previsto la concessione di incentivi per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale fonte energetica nei comuni situati in specifiche zone climatiche. Le modalità di utilizzazione sono state fissate con D.I. 20 luglio 2000, n. 337, con il quale si prevede la concessione di un agevolazione con credito d imposta pari a euro 0.01 per Kw di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all utente finale, per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa nelle zone climatiche citate. Nella Sezione va altresì indicato il credito d imposta previsto a favore dei medesimi gestori dall art. 29 della Legge n. 388/2000 per il collegamento alle reti di teleriscaldamento. 892 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

7 ESTENSIONE DELLA AGEVOLAZIONE AGLI IMPIANTI ALIMENTATI CON ENERGIA TERMICA GEOTERMICA E CON BIOMASSA La Legge finanziaria 2009 ha disposto, a decorrere dal 1 gennaio 2009, l applicazione delle disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all art. 6 del D.L. 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 novembre 2001, n AMBITO SOGGETTIVO Al beneficio sono ammessi i gestori delle reti di teleriscaldamento dietro presentazione di apposita istanza all ufficio tecnico di finanza territorialmente competente. È previsto, per gli utenti che si collegano a reti di teleriscaldamento alimentate con energia geotermica o biomassa un contributo pari a euro 20,66 per ogni Kw di potenza impiegata, che viene trasferito all utente finale sotto forma di credito d imposta a favore del soggetto nei cui confronti è dovuto il costo di allaccio alla rete. Con Risoluzione n. 45/E del 16 marzo 2004 l agenzia dell Entrate ha stabilito che il credito d imposta non può essere calcolato in misura fissa per ciascun utente. La norma agevolativa è in vigore dal 1 gennaio 2001 (circolare n. 95E/2001). UTILIZZO I beneficiari sono ammessi ad usufruire dell agevolazione previa presentazione agli uffici delle entrate competenti, dell autodichiarazione sul credito maturato con la tabella dei Kwh forniti, avvalendosi delle procedure di compensazione di cui all art. 17 del D.Lgs. n. 241 del Il Codice tributo da indicare nel modello di pagamento F24 è L ammontare del credito di imposta non utilizzato in compensazione può essere richiesto a rimborso nella dichiarazione (importo in Rigo RU11). È stato istituito, nel caso di maggiore utilizzo del credito spettante, il Codice tributo 6768 da utilizzare a seguito di ravvedimento. RIGO RU5 - CREDITO D IMPOSTA SPETTANTE NEL PERIODO Nel Rigo RU5, va indicato: in Colonna 1, l ammontare del credito maturato nel periodo d imposta cui si riferisce la presente dichiarazione ai sensi dell art. 29 della Legge n. 388/2000; in Colonna 3, l ammontare complessivo del credito maturato nel periodo d imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, comprensivo dell importo di cui alla Colonna 1. RIGO RU11 - CREDITO D IMPOSTA RICHIESTO A RIMBORSO Nel Rigo RU11, va indicato l importo del credito richiesto a rimborso. Non possono essere compilati i Righi RU4, RU7 e RU9. ESERCENTI SALE CINEMATOGRAFICHE - CODICE CREDITO 02 L art. 20 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, prevede la concessione agli esercenti sale cinematografiche di un credito di imposta in sostituzione degli abbuoni previsti ai fini del versamento dell imposta sugli spettacoli. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 893

8 MISURA DEL CREDITO Il credito d imposta, da commisurare ai corrispettivi del periodo di riferimento, al netto dell IVA, risultanti dalle annotazioni nel registro di cui all art. 24 D.P.R. n. 633/1972, può essere utilizzato nei periodi successivi al trimestre o semestre solare di riferimento dalle seguenti categorie di soggetti: esercenti sale cinematografiche in genere: 1%; esercenti sale cinematografiche d essai e delle comunità religiose: 7%; esercenti sale cinematografiche che effettuano programmazioni di film di produzione nazionale e dell Unione Europea: 3,5%; esercenti sale cinematografiche che effettuano programmazioni di film d interesse culturale nazionale: 7%; esercenti sale cinematografiche che effettuano programmazioni: di soli cortometraggi: 7%; di cortometraggi abbinati a lungometraggi come completamento di programma: 0,5%; esercenti sale cinematografiche che effettuano programmazione di film per ragazzi: 1) nazionali e/o dell Unione Europea: 6,5%; 2) di qualunque nazionalità: 1%. La percentuale di credito concessa a esercenti sale cinematografiche d essai e delle comunità religiose non è cumulabile con le altre. Agli esercenti sale cinematografiche in genere che in ciascun trimestre solare e, comunque, nell arco di ogni semestre solare dell anno, eccetto i mesi di luglio e agosto, abbiano destinato complessivamente almeno il 25% delle giornate di proiezione, nelle sale di cui sono titolari, ai film di produzione nazionale e dell Unione Europea nonché a quelli di interesse culturale nazionale, il credito compete nella misura del 2% (in luogo dell 1%). Detto credito, che non concorre alla formazione del reddito imponibile può essere detratto in sede di liquidazioni e versamenti dell IVA o compensato ai sensi dell art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997. Il Codice tributo da indicare nel modello di pagamento F24 è il seguente Credito d imposta per esercenti sale cinematografiche. RIGO RU7 - CREDITO D IMPOSTA SPETTANTE NEL PERIODO A decorrere dall anno 2014 l importo agevolato calcolato secondo le disposizioni istitutive ed attuative del DPCM 20 febbraio 2014, è ridotto del 15% In Colonna 2 indicare l ammontare del credito utilizzato in diminuzione per i versamenti periodici e per l acconto IVA. In Colonna 3 indicare l ammontare del credito utilizzato in diminuzione per il saldo IVA. Per il presente Quadro non possono essere compilati i Righi RU4, RU5 Colonna 1, RU7 Colonne 1, 4, 5, 6, RU9 e RU11. Il credito residuo potrà essere utilizzato in diminuzione ai fini dell IVA dovuta per i periodi d imposta successivi ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla chiusura del periodo d imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. INCENTIVI OCCUPAZIONALI - CODICE CREDITO 03 Vanno inseriti con il Codice 03 : la parte residua del credito d imposta previsto dall art. 7 della Legge n. 388/2000 e di quello previsto dall art. 63, comma 1, lett. a), primo periodo, della Legge n. 289/2002 per le assunzioni che rientrano nella misura massima rilevata alla data del 7 luglio 2002, fruibile in forma automatica; la parte residua del credito d imposta di cui all art. 63, comma 1, lett. a), secondo e terzo periodo, della Legge n. 289/2002, in relazione alle ulteriori assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2003 rispetto 894 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

9 alla misura massima rilevata alla data del 7 luglio 2002, fruibile previo assenso dell Agenzia delle entrate. NORMATIVA DI RIFERIMENTO L art. 7, commi da 1 a 7, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 istituisce un credito di imposta a favore dei datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1º ottobre 2000 ed il 31 dicembre 2003 incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. I crediti di imposta di cui all art. 7 della citata Legge n. 388 del 2000 sono utilizzabili, a decorrere dal 1º gennaio 2001, esclusivamente in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997. I codici tributo da indicare nel modello di pagamento F24: Credito d imposta per l incremento dell occupazione - art. 7 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388; Ulteriore credito d imposta per l incremento dell occupazione - art. 7, comma 10, della Legge 23 dicembre 2000 n INCREMENTO DEL NUMERO DEI LAVORATORI NEL PERIODO 1 LUGLIO - 31 DICEMBRE 2002 L art. 2 del D.L. n. 209/2002, convertito con modificazioni dalla Legge 22 novembre 2002, n. 265, nello stabilire che l incremento del numero dei lavoratori rilevato alla data del 7 luglio 2002 costituisce la misura massima di incremento occupazionale entro la quale può maturare mensilmente il diritto al credito d imposta per il periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2002, ivi comprese le assunzioni effettuate dall 8 luglio al 31 dicembre 2002, ha consentito l utilizzo di detti crediti, a decorrere dal 1 gennaio 2003, in quote non superiori ad un terzo del totale. Per effetto delle succitate disposizioni sono stati istituiti i seguenti codici tributo utilizzabili con il Mod. F24: Credito d imposta per l incremento dell occupazione i cui presupposti si siano realizzati entro la data del 30 giugno art. 7, comma 10, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388; Ulteriore credito d imposta per l incremento dell occupazione i cui presupposti si siano realizzati entro la data del 30 giugno art. 7 della Legge 23 dicembre 2000, n MODIFICHE ALL AGEVOLAZIONE L art. 63 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 che, ha eliminato la fruizione automatica dell agevolazione, prevedendo per i nuovi incrementi occupazionali rilevati a decorrere dal 1 gennaio 2003, l obbligo di una preventiva istanza da inoltrare al Centro Operativo di Pescara - Mod. ICO. Per ulteriori chiarimenti si rinvia alle circolari n. 1/E del 3 gennaio 2001, n. 5/E del 26 gennaio 2001, n. 11/E del 13 febbraio 2003 e n. 16 del 9 aprile La Finanziaria 2006, al fine di rendere più efficiente l utilizzo degli strumenti di incentivazione per le assunzioni, alla Legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha apportato le seguenti modificazioni: le risorse derivanti da rinunce o da revoche di contributi, sono utilizzate dall Agenzia delle entrate per accogliere le richieste di ammissione all agevolazione, secondo l ordine cronologico di presentazione, non accolte per insufficienza di disponibilità; il datore di lavoro che presenta l istanza di accesso alle agevolazioni prima di aver disposto le relative assunzioni, le stesse sono effettuate entro trenta giorni dalla comunicazione dell accoglimento dell istanza da parte dell Agenzia delle entrate. In tal caso, l istanza è completata, a pena di decadenza, con la comunicazione dell identificativo del lavoratore, entro i successivi trenta giorni. Per effetto delle succitate disposizioni il credito è fruibile in forma automatica utilizzando i Codici tributo 6751 e 6758 per l anno 2003, per ogni ulteriore incremento rispetto alla misura massima rilevata alla data del 7 luglio 2002, un credito d imposta, nelle nuove misure ivi previste, fruibile successivamente all assenso dell Agenzia delle entrate in relazione all istanza presentata mediante il Modello ICO. Il credito è fruibile ad istanza utilizzando i Codici tributo 6752, 6753 e 6754 dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2006, a favore dei datori di lavoro che alla data del 7 luglio 2002 non avevano registrato al- DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 895

10 cun incremento occupazionale e dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2006 a favore dei datori di lavoro in possesso di incrementi occupazionali alla predetta data, un credito d imposta fruibile successivamente all assenso dell Agenzia delle entrate in relazione all istanza presentata mediante il medesimo Modello ICO. Il credito è fruibile ad istanza utilizzando i Codici tributo 6755, 6756 e Si rammenta che il credito d imposta per le assunzioni nelle aree svantaggiate è fruibile nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis. RIGO RU6 - CREDITO UTILIZZATO IN COMPENSAZIONE D.LGS. N. 241/1997 Va indicato l ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997 nel periodo d imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. Per il presente Quadro possono essere compilati unicamente i Righi RU2, RU6, RU8 e RU12. ESERCIZIO DI SERVIZIO DI TAXI - CODICE CREDITO 05 Va indicato con il Codice 05 il credito d imposta a favore delle imprese titolari di licenza per l esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l esercizio del servizio di noleggio con conducente. Le modalità di attribuzione sono state fissate con i D.M. 29 marzo 1994 e 27 settembre 1995: l agevolazione, prima limitata ai veicoli alimentati a benzina o GPL, è stata estesa, dal 1 gennaio 2001, anche a quelli alimentati a gasolio e a metano. (Riferimenti normativi: art. 20, D.L. n. 331/1993; D.Lgs. n. 504/1995; art. 1, D.L. n. 265/2000; art. 23, Legge n. 388/2000, D.P.C.M. 20 febbraio 2014) Entro i due mesi successivi alla scadenza di ogni anno solare, il beneficiario deve presentare alla circoscrizione doganale competente un apposita istanza. L istanza deve essere vistata dalla competente autorità comunale per convalidare i dati in essa riportati. Il credito d imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d imposta con riferimento al quale è concesso il beneficio. UTILIZZO Dal 1º gennaio 2001, la compensazione ai sensi dell art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 è l unica modalità di utilizzo del credito insieme a quella del buono d imposta (art. 23 della Legge n. 388/2000), salvo che non si richieda il rilascio di buoni d imposta alle circoscrizioni doganali competenti per territorio ai sensi del D.M. 27 settembre RIGO RU6 - CREDITO UTILIZZATO Va indicato l ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997 nel periodo d imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. CODICE TRIBUTO Il Codice tributo da utilizzare nel modello di pagamento F24 per la compensazione è il RIGO RU11 - CREDITO D IMPOSTA SPETTANTE NEL PERIODO Va indicato il credito d imposta concesso nel periodo cui si riferisce la dichiarazione e determinato dalla circoscrizione doganale alla quale il titolare di licenza o autorizzazione ha presentato l istanza di concessione. 896 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

11 Per il presente Quadro non possono essere compilati i Righi RU4, RU5 Colonna 1, RU7 e RU9. INVESTIMENTI IN AGRICOLTURA - CODICE CREDITO 09 Con il Codice 09 va riportato all interno della Sezione il credito d imposta residuo relativo agli investimenti in agricoltura realizzati entro il 31 dicembre 2006 ed indicati nell istanza accolta dall Agenzia delle entrate negli anni 2002, 2003 e/o L art. 69 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 ha apportato rilevanti modificazioni in materia di credito d imposta a favore degli investimenti effettuati dalle imprese agricole disciplinato dall art. 11 del D.L. n. 138/2002. SOGGETTI BENEFICIARI A partire dal 1 gennaio 2003, possono godere dell agevolazione gli imprenditori agricoli di cui al citato art. 1 del D.Lgs. n. 228/2001 che esercitano un attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli utilizzando per la loro attività prevalentemente prodotti propri, ovvero, nel caso delle società cooperative, prevalentemente prodotti conferiti da soci. Possono beneficiare dell agevolazione anche altri soggetti che sono equiparati dalla Legge agli imprenditori agricoli. PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE Le imprese che intendono ottenere il credito d imposta per gli investimenti da realizzare nel settore agricolo, devono presentare apposita istanza. Il Direttore dell Agenzia ha emanato il provvedimento del 30 gennaio 2003 con il quale si approvano i modelli di istanza ITS/A per l attribuzione del credito d imposta in agricoltura. La presentazione dell istanza è condizione necessaria affinché i contribuenti possano concorrere all assegnazione dei fondi che finanziano l agevolazione in esame Per ulteriori approfondimenti si rinvia alle circolari n. 68/E e n. 38/E rispettivamente del 13 agosto 2002 e del 10 luglio CODICE TRIBUTO Il credito è utilizzabile in compensazione ai sensi dell art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, mediante Codice tributo Si rammenta che il credito d imposta residuo riferito agli investimenti avviati anteriormente alla data dell 8 luglio 2002 deve essere esposto nella Sezione X indicando il Codice credito VS. Nella Sezione possono essere compilati solamente i Righi RU2, RU3, RU6, RU8 e RU12. INVESTIMENTI AREE SVANTAGGIATE - CODICE CREDITO VS Con il Codice credito VS deve essere indicato il credito residuo relativo al credito d imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate di cui all art. 8 della Legge n. 388/2000 e successive modifiche limitatamente agli investimenti avviati anteriormente alla data dell 8 luglio AGEVOLAZIONE L agevolazione consiste nel riconoscimento di un credito d imposta commisurato ai nuovi investimenti, applicato nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione europea. Il credito d imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato. Il credito di imposta è fruibile, in via automatica, nelle misure determinate con i Decreti del Ministero dell Economia e delle Finanze 2 aprile 2003 e 6 agosto 2003 e con le delibere del CIPE n. 19 del 29 set- DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 897

12 tembre 2004 e n. 34 del 27 maggio 2005, sugli investimenti agevolabili iniziati prima dell 8 luglio 2002, utilizzando il Codice tributo (Riferimenti normativi: circolare Agenzia delle entrate n. 51 del 29 novembre 2005). Per il presente Quadro possono essere compilati unicamente i Righi RU2, RU3, RU6, RU8 e RU12. INVESTIMENTI AREE SVANTAGGIATE - CODICE CREDITO TS Con il Codice credito TS - va riportato il credito di imposta derivante da investimenti realizzati ai sensi dell art. 10 del D.L. n. 138/2002 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 178/2002, in relazione all istanza presentata nel Il credito di imposta è fruibile utilizzando il Codice tributo 6742, sugli investimenti agevolabili iniziati successivamente 8 luglio 2002, a seguito di assenso da parte dell Agenzia delle entrate in relazione alla presentazione di apposita istanza. Per il presente possono essere compilati i solo i Righi RU2, RU3, RU6, RU8 e RU12. INCENTIVI PER LA RICERCA SCIENTIFICA - CODICE CREDITO 17 Alle piccole e medie imprese, è concesso, un contributo al fine di potenziare l attività di ricerca le cui modalità di concessione sono state disciplinate con regolamento n. 275/1998 e con Decreto del Ministro dell Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica n. 593/2000. CODICE TRIBUTO Il Codice tributo da indicare nel modello di pagamento F24 è Credito d imposta - Incentivi per la ricerca scientifica. Per il presente Quadro non possono essere compilati i Righi RU4, RU5, Colonna 1, RU7, Colonna 1, RU9 e RU11. VEICOLI ELETTRICI, A METANO O A GPL - CODICE CREDITO 20 Le imprese costruttrici o importatrici di autovetture o di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose (art. 54, D.Lgs. n. 285/1992) beneficiano di un credito d imposta, pari a euro 413,17 per le cessioni effettuate, a partire dal 1º agosto 1998, (euro per il triennio ) a favore di persone fisiche e persone giuridiche (art. 1, Legge n. 239/2004) di autoveicoli nuovi di fabbrica omologati anche o esclusivamente a metano o GPL. Inoltre le imprese installatrici di impianti a gas metano o a GPL beneficiano di un credito d imposta pari a euro 309,87 (euro 650 per il triennio ) per ogni installazione effettuata, a partire dal 16 agosto 1998, su autoveicoli nuovi acquistati a partire dal 1º agosto 1997 ed effettuati entro un anno dallo loro immatricolazione. L agevolazione è stata finanziata per il triennio 2001/2003 (art. 145, comma 36, Legge 23 dicembre 2000, n. 388) è stata prorogata anche per l anno 2004 (D.M. n. 183/2003) e per l anno 2005 (D.L. n. 203/2005). Al fine di stabilire la data di acquisto e la data di installazione fanno fede rispettivamente la richiesta di iscrizione al PRA del contratto stipulato con il venditore ed il collaudo all ufficio provinciale della motorizzazione civile. 898 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

13 ESTENSIONE DELL INCENTIVO ALL INSTALLAZIONE DI IMPIANTI A GPL O A METANO PER AUTOTRAZIONE La Finanziaria 2007 ha esteso fino al 2009 l agevolazione in oggetto (comma 59 dell art. 2 del D.L 3 ottobre 2006, n. 262). AUTOVEICOLI A TRAZIONE ELETTRICA E MOTOVEICOLI Il credito relativo agli autoveicoli a trazione elettrica continua a maturare sino a disponibilità nella copertura finanziaria. Il credito relativo ai motoveicoli ed ai ciclomotori a trazione elettrica è riconosciuto a partire dal 21 maggio 1999, per dodici mesi. Il credito relativo ai motoveicoli ed ai ciclomotori conformi ai limiti di emissione inquinante, è prorogato fino al 31 dicembre Il credito per l acquisto di autoveicoli, motocicli e ciclomotori elettrici e di biciclette a pedalata assistita è prorogato fino al 2003 (art. 145, comma 6, Legge n. 388 del 23 dicembre 2000). Il credito per l acquisto di autoveicoli, motocicli e ciclomotori elettrici e di biciclette a pedalata assistita è prorogato per gli anni 2002, 2003 e 2004 (art. 28, Legge n. 273/2002). UTILIZZO Il credito può essere utilizzato per il versamento delle ritenute su redditi di lavoro dipendente, dell IRPEF e dell IVA, dovute in acconto, a partire dall esercizio in cui il PRA rilascia il certificato di proprietà del veicolo nuovo. Gli installatori possono recuperare l importo del credito d imposta nell esercizio in cui viene effettuato il collaudo all ufficio provinciale della motorizzazione civile e nei successivi. CODICE TRIBUTO Il Codice tributo da indicare nel Modello di pagamento F24: Credito d imposta Incentivi per gli autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto. Le imprese beneficiarie del credito sono tenute a conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo, la fattura di vendita. Per il presente Quadro non possono essere compilati i Righi RU4, RU5, Colonna 1, RU9 e RU11. ASSUNZIONE LAVORATORI DETENUTI - CODICE CREDITO 24 Per le imprese che, a partire dal 28 luglio 2000, hanno assunto detenuti per un periodo superiore a 30 giorni e corrispondono un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro è previsto un credito d imposta mensile pari ad euro 516,46 per ogni lavoratore detenuto assunto ed in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate ovvero in misura proporzionale alle ore se assunti con contratto di lavoro a tempo parziale. UTILIZZO A decorrere dall anno 2015 trova applicazione il Decreto Ministero della Giustizia n. 148 del 24 luglio 2014 (Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 2014): il credito di imposta maturato entro il 2014 è cumulabile con altri benefici ed è utilizzabile in compensazione attraverso utilizzo del Codice 6741, fino a nuovo provvedimento preso di concerto tra il dipartimento della amministrazione penitenziaria e l Agenzia delle Entrate. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 899

14 (Riferimenti normativi: art. 4, Legge n. 193/2000, D.L. n. 143/2013; D.L. n. 87/2002, art. 1 del Decreto Ministero Giustizia 25 febbraio 2002, n. 87, D.L. n. 148/2014) Per il presente Quadro possono essere compilati esclusivamente i Righi RU2, RU3, RU5, Colonna 3, RU6, RU8 e RU12. ACQUISTO DI AUTOAMBULANZE E MEZZI ANTINCENDIO DA PARTE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ED ONLUS - CODICE CREDITO 28 È previsto a favore delle associazioni di volontariato e delle ONLUS un contributo per l acquisto di autoambulanze e mezzi antincendio nella misura del 20% del prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione del medesimo prezzo praticata dal venditore. Il venditore, a sua volta, recupera le somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione, ai sensi dell art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997. Per la compensazione in F24 è utilizzabile il Codice tributo (Riferimenti normativi: art. 96, comma 1, Legge n. 342/2000, art. 20, D.L. n. 269/2003 e Legge n. 326/2003) Per il presente Quadro possono essere compilati esclusivamente i Righi RU2, RU3, RU5, Colonna 3, RU6, RU8, RU9 e RU12. ACQUISTO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE REGIMI AGEVOLATI - CODICE CREDITO 30 Per le persone fisiche che intraprendono un attività artistica o professionale ovvero d impresa, ammesse al particolare regime fiscale agevolato, e per le persone fisiche che esercitano attività marginali, è previsto un credito d imposta, pari al 40% del prezzo unitario d acquisto della apparecchiatura informatica e relativi accessori utilizzati per la connessione con il sistema informativo dell Agenzia delle entrate, al fine di farsi assistere negli adempimenti tributari dall Ufficio locale competente in ragione del domicilio fiscale. Tale credito è riconosciuto per un importo non superiore a euro 309,87, e spetta anche in caso di acquisizione dei beni in locazione finanziaria. La fruizione del beneficio, a partire dal 2003, è subordinata all accoglimento dell istanza presentata utilizzando l apposito modello IPC. In quest ultimo caso il credito è commisurato al 40% del prezzo d acquisto ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d imposta fino a concorrenza del massimale. Per effetto di quanto disposto dall art. 1 del DPCM del 20 febbraio 2014, a decorrere dal 2014 l importo agevolato, calcolato secondo le disposizioni istitutive e attuative del credito, è ridotto del 15%. Il credito d imposta è cessato alla data del 31 dicembre 2014 (art. 1 comma 85, Legge 23 dicembre 2014 n. 190). CODICE TRIBUTO I codici tributo da utilizzare per l indicazione del credito nella Colonna Importi a credito compensati del Modello di pagamento F24 sono i seguenti (per il regime automatico) Credito d imposta - Agevolazione per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (Art. 13, comma 5, Legge 23 dicembre 2000 n. 388); Credito d imposta - Agevolazione per le attività marginali (Art. 14, comma 8, Legge 23 dicembre 2000, n Per i crediti d imposta i cui presupposti si sono realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.M. 7 febbraio 2003, la fruizione del beneficio è subordinata all accoglimento dell istanza presentata utilizzando l apposito modello IPC. 900 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

15 I codici tributo da utilizzare per l indicazione del credito nella Colonna Importi a credito compensati del Modello di pagamento F24 sono i seguenti (per il regime ad istanza): credito d imposta per l acquisto delle apparecchiature informatiche e degli accessori maturato dal 12 febbraio art. 13, comma 5, Legge n. 388/2000; credito d imposta per l acquisto delle apparecchiature informatiche e degli accessori maturato dal 12 febbraio art. 14, comma 8, Legge n. 388/2000. (Riferimenti normativi: artt. 13 e 14, Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e art. 1, D.M. 7 febbraio 2003) Per il presente Quadro possono essere compilati esclusivamente i Righi RU2, RU3, RU5, Colonna 3, RU6, RU8 e RU12. ACQUISTO DI SOFTWARE DA PARTE DI FARMACIE PRIVATE E PUBBLICHE - CODICE CREDITO 34 È previsto a favore delle farmacie private e pubbliche un credito d imposta, in misura pari a euro 250, per l acquisto del software certificato da utilizzare per la trasmissione dei dati delle ricette mediche. Il credito d imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, mediante il Codice tributo Credito d imposta a favore delle farmacie private e pubbliche. (Riferimenti normativi: art. 1, comma 224, Legge n. 296/2006; art. 13, D.L. n. 7/2007) Per il presente Quadro possono essere compilati esclusivamente i Righi RU2, RU3, RU5, Colonna 3, RU6, RU8 e RU12. RECUPERO DEL CONTRIBUTO VERSATO AL S.S.N. DAGLI AUTOTRASPORTATORI - CODICE CREDITO 38 La Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all art. 1, comma 103, e la proroga prevista dall art. 1, comma 396, della Legge n. 296/2006 ha previsto che le somme versate nel periodo d imposta 2005/2006 a titolo di contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore, adibiti al trasporto di merci aventi massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate e omologati ai sensi del decreto del Ministro dell ambiente 23 marzo 1992 (G.U. n. 77 del 1 aprile 1992), possono essere recuperate, fino alla concorrenza di euro 300 per ciascun veicolo, in compensazione, ai sensi dell art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n Con il decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, 20 maggio 2014 n. 224, recante la ripartizione delle risorse destinate al settore dell autotrasporto di merci dall art. 1, comma 89, della Legge n. 147/2014 è stata rifinanziata la misura agevolativa per l anno 2014, per il recupero delle somme versate nel Per il presente Quadro possono essere compilati esclusivamente i Righi RU5, Colonna 3, RU6, RU8. RIGO RU5 - CREDITO D IMPOSTA SPETTANTE NEL PERIODO In Colonna 3, indicare l ammontare del credito spettante in relazione alle somme versate nell anno RIGO RU6 - CREDITO UTILIZZATO IN COMPENSAZIONE Nel Rigo RU6, va indicato l ammontare del credito utilizzato in compensazione nell anno 2014, ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997, nel periodo d imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite il Codice tributo DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 901

16 ROTTAMAZIONE DI AUTOVEICOLI PER IL TRASPORTO PROMISCUO - CODICE CREDITO 41 È previsto al fine di incentivare la riduzione di autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come euro 0 o euro 1, consegnati ad un demolitore dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, la concessione, a fronte della presentazione del certificato di avvenuta rottamazione rilasciato da centri autorizzati, di un contributo pari al costo di demolizione e comunque nei limiti di 80 euro per ciascun veicolo. Tale contributo è anticipato dal centro autorizzato che ha effettuato la rottamazione il quale recupera il corrispondente importo mediante credito d imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n Per la compensazione in F24 è utilizzabile il Codice tributo (Riferimenti normativi: art. 1, comma 224, L. 296/2006; art. 13, D.L. 7/2007) Per il presente Quadro possono essere compilati esclusivamente i Righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU9 e RU12. ACQUISTO E LA ROTTAMAZIONE DI AUTOVETTURE ED AUTOVEICOLI PER IL TRASPORTO PROMISCUO - CODICE CREDITO 42 Al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come euro 0 o euro 1, con autovetture nuove immatricolate come euro 4 o euro 5, che emettono non oltre 140 grammi di CO2 al chilometro, ha previsto la concessione di un contributo di euro 800 per l acquisto di detti autoveicoli. L agevolazione spettava per l acquisto, risultante da contratto stipulato a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2007, di veicoli nuovi da immatricolare entro il 31 marzo Tale contributo è riconosciuto all acquirente del veicolo dal venditore, il quale ne ottiene il rimborso dall impresa costruttrice o importatrice del veicolo nuovo. Questi ultimi recuperano il contributo mediante credito d imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n Per la compensazione in F24 è utilizzabile il Codice tributo Si rammenta che l agevolazione compete nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis. (Riferimenti normativi: art. 1, comma 226, Legge n. 296/2006) Per il presente Quadro possono essere compilati esclusivamente i Righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU9 e RU12. ACQUISTO E ROTTAMAZIONE DI AUTOCARRI - CODICE CREDITO 43 È prevista una agevolazione con lo scopo di favorire il rinnovo del parco autocarri circolante mediante la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di veicoli immatricolati come euro 0 o euro 1 con veicoli nuovi a minore impatto ambientale, ha previsto la concessione di un contributo di euro per ogni autocarro di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, immatricolato come euro 4 o euro 5. Tale agevolazione spettava per l acquisto, risultante da contratto stipulato a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2007, di veicoli nuovi da immatricolare entro il 31 marzo Tale contributo è riconosciuto all acquirente del veicolo dal venditore, il quale ne ottiene il rimborso dall impresa costruttrice o importatrice del veicolo nuovo. Questi ultimi recuperano il contributo mediante credito d imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n Per la compensazione in F24 è utilizzabile il Codice tributo DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

17 Si rammenta che l agevolazione compete nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis. (Riferimenti normativi: art. 1, comma 227, Legge n. 296/2006) Per il presente Quadro possono essere compilati esclusivamente i Righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU9 e RU12. ACQUISTO DI AUTOVETTURE ED AUTOCARRI ELETTRICI, OVVERO ALIMENTATI AD IDROGENO, A METANO O A GPL - CODICE CREDITO 44 È previsto, per l acquisto di autovetture e di autocarri, nuovi ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno, la concessione di un contributo pari ad euro 1.500, incrementato di ulteriori euro 500 nel caso in cui il veicolo acquistato, nell alimentazione ivi considerata, abbia emissioni di CO2 inferiori a 120 grammi per chilometro. L agevolazione spettava per l acquisto, risultante da contratto stipulato a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2009, di veicoli nuovi da immatricolare entro il 31 marzo Tale contributo è riconosciuto all acquirente del veicolo dal venditore, il quale ne ottiene il rimborso dall impresa costruttrice o importatrice del veicolo nuovo. Questi ultimi recuperano il contributo mediante credito d imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n Per la compensazione in F24 è utilizzabile il Codice tributo Si rammenta che l agevolazione compete nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis. (Riferimenti normativi: art. 1, comma 228, Legge n. 296/2006) Per il presente Quadro possono essere compilati esclusivamente i Righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU9 e RU12. ACQUISTO E LA ROTTAMAZIONE DI MOTOCICLI - CODICE CREDITO 45 È previsto, in caso di acquisto di un motociclo nuovo di categoria euro 3, con contestuale sostituzione di un motociclo appartenente alla categoria euro 0, realizzata attraverso la demolizione, la concessione di un contributo pari al costo di rottamazione, nei limiti di 80 euro per ciascun motociclo. L agevolazione spettava per l acquisto, risultante da contratto stipulato a decorrere dal 1 dicembre 2006 e fino al 31 dicembre 2007, di motocicli nuovi da immatricolare entro il 31 marzo Tale contributo è anticipato dal venditore, il quale lo recupera mediante credito d imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n Per la compensazione in F24 è utilizzabile il Codice tributo Si rammenta che l agevolazione compete nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis. (Riferimenti normativi: art. 1, comma 236, L. 296/2006) Per il presente Quadro possono essere compilati esclusivamente i Righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU9 e RU12. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 903

18 PROMOZIONE PUBBLICITARIA IMPRESE AGRICOLE - CODICE CREDITO 48 L art. 1, commi da 1088 a 1090, della Legge n. 296 del 2006, come sostituito dall art. 1 del D.L. n. 171 del 2008, convertito con modificazioni dalla Legge 30 dicembre 2008, n. 205, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, riconosce per gli anni 2008 e 2009 alle imprese agricole ed agroalimentari un credito d imposta per la promozione all estero dei prodotti di qualità. Il credito compete nella misura del 50% del valore degli investimenti, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti. Il credito d imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d imposta nel corso del quale il contributo è concesso sia nelle dichiarazioni relative ai periodi d imposta nei quali il credito è utilizzato. Il credito d imposta è utilizzabile, successivamente alla comunicazione di avvenuto riconoscimento del contributo, esclusivamente in compensazione ai sensi dell art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997, mediante il Codice tributo Per il presente Quadro possono essere compilati esclusivamente i Righi RU2, RU3, RU6, RU8 e RU12. INVESTIMENTI RICERCA E SVILUPPO - CODICE CREDITO 49 La Legge 27 dicembre 2006, n. 296, all art. 1, commi da 280 a 283, ha previsto l attribuzione alle imprese di un credito d imposta in relazione ai costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, a decorrere dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d imposta in corso alla data del 31 dicembre Si trattava di corsi riguardanti: ricercatori e tecnici impiegati nell attività di ricerca e sviluppo; strumenti ed attrezzature di laboratorio impiegati nell attività di ricerca e sviluppo; fabbricati per la realizzazione di centri di ricerca; la ricerca contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti; i servizi di consulenza utilizzati per l attività di ricerca e sviluppo. A partire dal 2008, la misura del credito di imposta spettante del 15% è stata aumentata al 40% qualora tali investimenti fossero riferiti a contratti stipulati con Università ed Enti pubblici di ricerca. A decorrere dall anno 2009 hanno beneficiato del credito d imposta i soggetti che hanno presentato il formulario FRS contenente i dati degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, utilizzando l apposito modello, ed hanno ottenuto dall Agenzia delle entrate il nulla osta alla fruizione del credito. ULTERIORE STANZIAMENTO DMEF 4 MARZO 2011 Ai sensi del DMEF 4 marzo 2011 i soggetti che, avendo inoltrato per via telematica all Agenzia delle entrate il formulario di cui al paragrafo precedente e che si sono visti negare il credito di imposta per esaurimento delle risorse disponibili, possono utilizzare il credito di imposta a suo tempo richiesto mediante il medesimo formulario, nella misura massima del 20,37% dell importo complessivamente richiesto per tutti e tre gli anni 2007, 2008 e 2009 a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e dell ulteriore 27,16% del predetto importo a decorrere dall anno Al credito d imposta da indicare nella presente Sezione non si applica il limite di utilizzo annuale introdotto dall art. 1, comma 53, della citata Legge n. 244 del Il credito d imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi. Per la compensazione in F24 è utilizzabile il Codice tributo 6808, indicando come anno di riferimento sempre l anno DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

19 Per il presente Quadro possono essere compilati esclusivamente i Righi RU2, RU3, RU6, RU8, e RU12. INVESTIMENTI IN AGRICOLTURA ANNO CODICE CREDITO 50 L art. 1, comma 1075, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha previsto a favore degli imprenditori agricoli di cui all art. 1 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, l attribuzione del credito d imposta per gli investimenti in agricoltura ed ha disposto che lo stesso si applichi con le modalità di cui all art. 11 del D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 2002, n Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio 2007 ha disciplinato le modalità di riconoscimento della predetta agevolazione per l anno 2007 ed ha stabilito, tra l altro, un limite massimo di accesso al credito d imposta, fissando detto limite in euro per ciascun imprenditore. Possono, pertanto, beneficiare del credito d imposta i soggetti che hanno ottenuto dall Agenzia delle entrate l accoglimento dell istanza di attribuzione del credito (Mod. IIA), ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio Il contributo è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla comunicazione di avvenuto riconoscimento del medesimo. Per il presente Quadro non possono essere compilati i Righi RU5, RU7, RU9 e RU11. IMPRESE DI AUTOTRASPORTO MERCI - CODICE CREDITO 51 Nella presente Sezione va indicato l importo residuo relativo al contributo previsto dall art. 12 del D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2007, n. 127, e relativo a misure di sostegno fruibili anche sotto forma di credito di imposta, concesse alle imprese di autotrasporto. CODICE TRIBUTO Il credito è utilizzabile in compensazione ai sensi dell art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, mediante Codice tributo Per il presente Quadro possono essere compilati esclusivamente i Righi RU2, RU3, RU6, RU8 e RU12. ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE DEGLI ATTI ILLECITI - CODICE CREDITO 53 È previsto per ciascuno dei periodi d imposta 2008, 2009 e 2010 l attribuzione di un credito d imposta per le spese sostenute per l adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, compresa l installazione di apparecchi di videosorveglianza. Il decreto del Ministro dell economia e delle finanze 6 febbraio 2008 disciplina le modalità di riconoscimento del credito d imposta. L agevolazione è riconosciuta a favore delle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all ingrosso e di quelle di somministrazione di alimenti e bevande e spetta nella misura dell 80% del costo sostenuto e, comunque, fino ad un importo massimo di euro per ciascun beneficiario. Hanno diritto al contributo le imprese che hanno ottenuto dall Agenzia delle entrate l assenso in relazione all istanza presentata utilizzando il Modello IMS. Si rammenta che l agevolazione compete nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 905

20 Il credito deve essere indicato, a pena di decadenza, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d imposta nel quale lo stesso è stato concesso sia nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d imposta nei quali il credito è stato utilizzato. Per la compensazione in F24 è utilizzabile il Codice tributo (Riferimenti normativi: art. 1, commi da 228 a 232, della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007) Per il presente Quadro possono essere compilati esclusivamente i Righi RU2, RU3, RU6, RU8 e RU12. SPESE RELATIVE AGLI IMPIANTI DI SICUREZZA SOSTENUTE DA PARTE DI RIVENDITORI DI GENERI DI MONOPOLIO - CODICE CREDITO 54 È prevista l attribuzione di un credito d imposta agli esercenti attività di rivendita di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa, per le spese sostenute per l acquisizione e l installazione di impianti e attrezzature di sicurezza e per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica, al fine di prevenire il compimento di atti illeciti ai loro danni. Con decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze 6 febbraio 2008 sono disciplinate le modalità di riconoscimento del credito d imposta. Il credito spetta, per ciascuno dei periodi d imposta 2008, 2009 e 2010, nella misura dell 80% del costo sostenuto e, comunque, fino ad un importo massimo di euro per ciascun beneficiario a ciascun periodo d imposta. Hanno diritto al contributo i rivenditori di generi di monopolio che hanno ottenuto dall Agenzia delle entrate l assenso in relazione all istanza presentata utilizzando il Modello IMS. Si rammenta che L agevolazione compete nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis. Il credito d imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d imposta nel quale lo stesso è stato concesso sia nelle dichiarazioni relative ai periodi d imposta nei quali il credito è stato utilizzato. Il credito d imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell art. 17 del D.Lgs. n. 241 del per la compensazione in F24 è utilizzabile il Codice tributo (Riferimenti normativi: art. 1, commi da 233 a 237, Legge n. 244/ 2007) Per il presente Quadro possono essere compilati esclusivamente i Righi RU2, RU3, RU6, RU8 e RU12. INCREMENTO DELL OCCUPAZIONE - CODICE CREDITO 55 È prevista l attribuzione di un credito d imposta ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall art. 87, par. 3, lett. a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità Europea. Il credito spetta, per gli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura di euro 333 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese e, in caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all art. 2, lett. f), punto XI, del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, nella misura di euro 416 per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese. Con decreto del Ministro dell economia e delle finanze 12 marzo 2008 sono disciplinate le modalità di riconoscimento dell agevolazione. Beneficiano dell agevolazione i datori di lavoro che hanno presentato all Agenzia delle entrate l istanza di attribuzione del credito, utilizzando il modello IAL e R-IAL, e ne hanno ottenuto l accoglimento. 906 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

QUADRO RU CREDITI D IMPOSTA

QUADRO RU CREDITI D IMPOSTA QUADRO RU CREDITI D IMPOSTA ASPETTI GENERALI Devono compilare il Quadro RU i soggetti che hanno usufruito nel periodo d imposta in corso, ovvero in periodi precedenti (nel caso vi siano ancora delle eccedenze

Dettagli

Novità del quadro RU del modello Unico 2013. Roma, 26 marzo 2013

Novità del quadro RU del modello Unico 2013. Roma, 26 marzo 2013 Novità del quadro RU del modello Unico 2013 Roma, 26 marzo 2013 Le principali novità di quest anno Il quadro RU 2013 presenta notevoli novità riguardanti: la struttura del quadro i crediti d imposta di

Dettagli

RISOLUZIONE N. 113/E. Roma, 27 ottobre 2010. Direzione Centrale Normativa

RISOLUZIONE N. 113/E. Roma, 27 ottobre 2010. Direzione Centrale Normativa RISOLUZIONE N. 113/E Roma, 27 ottobre 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Incentivi per il rinnovo del parco circolante e per l acquisto di veicoli ecologici mediante riconoscimento di crediti di

Dettagli

QUADRO RU CREDITI D IMPOSTA CONCESSI A FAVORE DELLE IMPRESE

QUADRO RU CREDITI D IMPOSTA CONCESSI A FAVORE DELLE IMPRESE QUADRO RU CREDITI D IMPOSTA CONCESSI A FAVORE DELLE IMPRESE ASPETTI GENERALI Soggetti tenuti alla compilazione del Quadro RU Il Quadro RU deve essere compilato per l indicazione e l utilizzo dei crediti

Dettagli

Autotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio

Autotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio CIRCOLARE A.F. N. 13 del 31 gennaio 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Autotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio Gentile cliente con la presente intendiamo informarla che con un

Dettagli

Il Ministro dell Economia e delle Finanze

Il Ministro dell Economia e delle Finanze Il Ministro dell Economia e delle Finanze Visto l articolo 1, comma 91, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale dispone, tra l altro, che, a decorrere dal periodo di imposta 2015, agli enti di previdenza

Dettagli

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,

Dettagli

NOVITA LEGGE FINANZIARIA 2007

NOVITA LEGGE FINANZIARIA 2007 NOVITA LEGGE FINANZIARIA 2007 CONTRIBUTI PER LA ROTTAMAZIONE DI VEICOLI INQUINANTI SENZA ACQUISTO DI UN VEICOLO NUOVO. Rottamazione di un autoveicolo per trasporto promiscuo, immatricolato come euro 0

Dettagli

Benefici gasolio ad uso autotrazione quarto trimestre 2013: presentazione della dichiarazione entro il 31.01.2014

Benefici gasolio ad uso autotrazione quarto trimestre 2013: presentazione della dichiarazione entro il 31.01.2014 CIRCOLARE A.F. N. 6 del 15 Gennaio 2014 Ai gentili clienti Loro sedi Benefici gasolio ad uso autotrazione quarto trimestre 2013: presentazione della dichiarazione entro il 31.01.2014 (Nota Agenzia delle

Dettagli

DL n. 91 del 24.06.2014 entrato in vigore dal 25 giugno

DL n. 91 del 24.06.2014 entrato in vigore dal 25 giugno Con il DL n. 91 del 24.06.2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.144 del 24 giugno 2014 ed entrato in vigore dal 25 giugno è stata prevista un agevolazione per i soggetti che effettuano investimenti in

Dettagli

del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE

del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE Circolare n. 5 del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE 1 Premessa... 2 2 Detassazione dei premi di produttività... 2 2.1 Regime

Dettagli

RISOLUZIONE N. 34/E. Roma, 13 maggio 2010

RISOLUZIONE N. 34/E. Roma, 13 maggio 2010 RISOLUZIONE N. 34/E Direzione Centrale Normativa Roma, 13 maggio 2010 OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della L. n. 212 del 2000 Credito d imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate

Dettagli

P r o d u t tive. Circolare n.

P r o d u t tive. Circolare n. Circolare n. Legge 23 agosto 2004, n. 239 - articoli 53 e 54, recanti modifiche e integrazioni ai requisiti per l accesso ai contributi in favore degli autoveicoli alimentati a GPL e metano di cui al decreto

Dettagli

Circolare N.47 del 29 Marzo 2012. Riconfermati i bonus a favore degli autotrasportatori

Circolare N.47 del 29 Marzo 2012. Riconfermati i bonus a favore degli autotrasportatori Circolare N.47 del 29 Marzo 2012 Riconfermati i bonus a favore degli autotrasportatori Riconfermati i bonus a favore degli autotrasportatori Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che

Dettagli

1 DEDUZIONI FORFETARIE PER GLI AUTOTRASPORTATORI PER IL 2010

1 DEDUZIONI FORFETARIE PER GLI AUTOTRASPORTATORI PER IL 2010 Pesaro, lì 24 giugno 2011 A TUTTI I CLIENTI ESTERNI LORO SEDI CIRCOLARE n. 10/2011 1 Deduzioni forfetarie per gli autotrasportatori per il 2010; 2 Autotrasportatori ed il credito contributivo al SSN versato

Dettagli

Circolare N.11 del 18 Gennaio 2013

Circolare N.11 del 18 Gennaio 2013 Circolare N.11 del 18 Gennaio 2013 Benefici fiscali sul gasolio per autotrazione per il quarto trimestre 2012. Appuntamento al 31 Gennaio 2013 Benefici fiscali sul gasolio per autotrazione per il quarto

Dettagli

Informativa per la clientela

Informativa per la clientela Informativa per la clientela Informativa n. 24 del 3 aprile 2012 Destinazione del cinque per mille dell IRPEF - Proroga per il 2012 - Presentazione delle domande INDICE 1 Premessa... 2 2 Soggetti destinatari...

Dettagli

730/2015 quadro E: novità per la detrazione delle spese elededuzionidalreddito Saverio Cinieri - Dottore commercialista e pubblicista

730/2015 quadro E: novità per la detrazione delle spese elededuzionidalreddito Saverio Cinieri - Dottore commercialista e pubblicista 730/2015 quadro E: novità per la detrazione delle spese elededuzionidalreddito Saverio Cinieri - Dottore commercialista e pubblicista ADEMPIMENTO " NOVITA " FISCO Il Quadro E del Mod. 730 deve essere utilizzato

Dettagli

ALCUNE RIFLESSIONI SULLA CIRCOLARE N. 51/E DEL 28 NOVEMBRE 2011 DELL AGENZIA DELLE ENTRATE

ALCUNE RIFLESSIONI SULLA CIRCOLARE N. 51/E DEL 28 NOVEMBRE 2011 DELL AGENZIA DELLE ENTRATE ALCUNE RIFLESSIONI SULLA CIRCOLARE N. 51/E DEL 28 NOVEMBRE 2011 DELL AGENZIA DELLE ENTRATE E di pochi giorni fa la circolare n. 51/E emessa dall Agenzia delle Entrate, con la quale si chiariscono i requisiti

Dettagli

pari o inferiori a tre volte il T.M. Inps superiori a tre volte il T.M Inps e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo Inps

pari o inferiori a tre volte il T.M. Inps superiori a tre volte il T.M Inps e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo Inps Novità introdotte dalla Legge n 147/13 in materia previdenziale e assistenziale Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall

Dettagli

Periodico informativo n. 148/2015

Periodico informativo n. 148/2015 Periodico informativo n. 148/2015 Bonus gasolio: invio richiesta entro il 31.10 Gentile Cliente, con la stesura del presente documento intendiamo informarla che la dichiarazione per ottenere il recupero

Dettagli

CIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014

CIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014 CIRCOLARE N.22/E Direzione Centrale Normativa Direzione Centrale Servizi ai contribuenti Roma, 11 luglio 2014 OGGETTO: Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori

Dettagli

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Direzione Interregionale per l Emilia Romagna e le Marche. Relatore: Ing. G. Velleca

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Direzione Interregionale per l Emilia Romagna e le Marche. Relatore: Ing. G. Velleca Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Direzione Interregionale per l Emilia Romagna e le Marche Relatore: Ing. G. Velleca 1 L Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, tra gli altri compiti istituzionali, è competente

Dettagli

CIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile 2005. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

CIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile 2005. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 16/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 aprile 2005 OGGETTO: Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni. Articolo 1, comma 376 e comma 428 della Legge

Dettagli

DICHIARAZIONI FISCALI

DICHIARAZIONI FISCALI QUADRO SG SOMME DERIVANTI DA RISCATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA E CAPITALI CORRISPOSTI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA, O DI CAPITALIZZAZIONE NONCHÉ RENDIMENTI DELLE PRESTAZIONI

Dettagli

La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero di viaggi.

La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero di viaggi. AGEVOLAZIONI SETTORE AUTOTRASPORTO IMPOSTE SUI REDDITI Deduzione forfettarie (Art. 66 comma 5 TUIR) Alle imprese autorizzate all autotrasporto di merci per conto terzi spetta una deduzione forfettaria

Dettagli

Circolare N. 161 del 4 Dicembre 2014

Circolare N. 161 del 4 Dicembre 2014 Circolare N. 161 del 4 Dicembre 2014 Personale altamente qualificato: ridefiniti i termini per la presentazione delle istanze per l accesso al credito Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla

Dettagli

Legge di stabilità 2015 Crediti d imposta e agevolazioni

Legge di stabilità 2015 Crediti d imposta e agevolazioni Legge di stabilità 2015 Crediti d imposta e agevolazioni 7.2015 Febbraio Sommario 1. CREDITO D IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO... 2 1.1 Attività di ricerca e sviluppo agevolabili... 2 1.2 Costi

Dettagli

Ministero delle Attività Produttive

Ministero delle Attività Produttive Ministero delle Attività Produttive Decreto ministeriale 2 luglio 2003 n.183 : Regolamento concernente modifiche al decreto Ministeriale 17 luglio 1998, N 256, recante l attuazione dell articolo 1, comma

Dettagli

libri e dei registri sociali obbligatori, per i quali sussiste l'obbligo della bollatura presso il Registro delle imprese

libri e dei registri sociali obbligatori, per i quali sussiste l'obbligo della bollatura presso il Registro delle imprese Napoli, 16 marzo 2016 A TUTTI GLI SPETTABILI CLIENTI LORO SEDI CIRCOLARE N. 3/2016 TASSA ANNUALE PER LA NUMERAZIONE DEI LIBRI E DEI REGISTRI SOCIALI OBBLIGATORI Il prossimo 16 marzo scade il termine per

Dettagli

Credito d imposta per attività di ricerca e sviluppo - Provvedimento attuativo

Credito d imposta per attività di ricerca e sviluppo - Provvedimento attuativo A G E V O L A Z I O N I F I S C A L I Credito d imposta per attività di ricerca e sviluppo - Provvedimento attuativo 31 LUGLIO 20151 1 PREMESSA Con il DM 27.5.2015, pubblicato sulla G.U. 29.7.2015 n. 174,

Dettagli

ACI: VADEMECUM SU ECO-INCENTIVI 2008

ACI: VADEMECUM SU ECO-INCENTIVI 2008 ACI: VADEMECUM SU ECO-INCENTIVI 2008 Il Decreto Legge n. 248/2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2007 estende al 2008 le agevolazioni per l acquisto di veicoli a basso impatto

Dettagli

Via Repubblica 56-13900 Biella Tel: 015 351121 - Fax: 015 351426 - C. F.: 81067160028 Internet: www.biella.cna.it - email: mailbox@biella.cna.

Via Repubblica 56-13900 Biella Tel: 015 351121 - Fax: 015 351426 - C. F.: 81067160028 Internet: www.biella.cna.it - email: mailbox@biella.cna. Associazione Artigiani e P.M.I. del Biellese Via Repubblica 56-13900 Biella Tel: 015 351121 - Fax: 015 351426 - C. F.: 81067160028 Internet: www.biella.cna.it - email: mailbox@biella.cna.it Certificato

Dettagli

Al via il bonus per l acquisto di auto verdi

Al via il bonus per l acquisto di auto verdi Periodico informativo n. 29/2013 Al via il bonus per l acquisto di auto verdi Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza che a partire dal prossimo

Dettagli

Circolare n. 5/2015 Ai Sigg. Clienti Loro Sedi ------------------- Credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

Circolare n. 5/2015 Ai Sigg. Clienti Loro Sedi ------------------- Credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi -------------------------------------- Via C. Colombo, 436 00145 ROMA Tel. 06/5416800 06/5416801 Fax 06/59601838 Mail: info@studiosantececchi.it PEC : studiosantececchi@legalmail.it --------------------------------------

Dettagli

Circolare N.45 del 26 Marzo 2014

Circolare N.45 del 26 Marzo 2014 Circolare N.45 del 26 Marzo 2014 Prossimo appuntamento con lo spesometro. 10 aprile per i contribuenti mensili e 20 aprile per tutti gli altri Gentile cliente con la presente intendiamo informarla che

Dettagli

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero dello Sviluppo Economico Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE IL DIRETTORE GENERALE VISTO il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

Dettagli

Avviso n. 3/ 2008 Sostegno alla presentazione dei piani formativi sul Conto Formazione delle imprese aderenti di dimensioni minori

Avviso n. 3/ 2008 Sostegno alla presentazione dei piani formativi sul Conto Formazione delle imprese aderenti di dimensioni minori Avviso n. 3/ 2008 Sostegno alla presentazione dei piani formativi sul Conto Formazione delle imprese aderenti di dimensioni minori Avviso n. 3/2008 1 1 Finalità Il Fondo paritetico interprofessionale Fondimpresa

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE

REGOLAMENTO COMUNALE All. A C.C. n. 30 del 08.08.2013 COMUNE DI DOLIANOVA PROVINCIA DI CAGLIARI SETTORE SERVIZI ALLA COMUNITA REGOLAMENTO COMUNALE INCENTIVI ALL IMPRENDITORIALITA E/O SGRAVI FISCALI - A BENEFICIO DELLE ATTIVITA

Dettagli

REGIONE PIEMONTE BU33 14/08/2014

REGIONE PIEMONTE BU33 14/08/2014 REGIONE PIEMONTE BU33 14/08/2014 Codice DB1512 D.D. 5 agosto 2014, n. 531 Legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34, articolo 42, comma 6. Affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle funzioni e delle attivita'

Dettagli

221 00 COM O - VI A R OVELLI, 40 - TEL. 03 1.27. 20.13 - F AX 03 1.27. 33.84 INFORMATIVA N. 11/2015

221 00 COM O - VI A R OVELLI, 40 - TEL. 03 1.27. 20.13 - F AX 03 1.27. 33.84 INFORMATIVA N. 11/2015 Como, 3.3.2015 INFORMATIVA N. 11/2015 Credito d imposta per investimenti in beni strumentali nuovi INDICE 1 Premessa... pag. 2 2 Soggetti beneficiari del credito d imposta... pag. 2 3 Ambito oggettivo

Dettagli

Anno 2013 N. RF168. La Nuova Redazione Fiscale

Anno 2013 N. RF168. La Nuova Redazione Fiscale Anno 2013 N. RF168 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale www.redazionefiscale.it Pag. 1 / 15 OGGETTO QUADRO RU - LA COMPILAZIONE DEL NUOVO QUADRO IN UNICO 2013 RIFERIMENTI ISTRUZIONI UNICO 2013 CIRCOLARE

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Il Ministro dello Sviluppo Economico Il Ministro dello Sviluppo Economico Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l articolo 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Dettagli

Conservazione elettronica della fatturapa

Conservazione elettronica della fatturapa Conservazione elettronica della fatturapa Tanti i dubbi legati agli adempimenti amministrativi e in Unico 2015. Lo scorso 31.03.2015 si è realizzato il definitivo passaggio dalla fattura cartacea a quella

Dettagli

Gli adempimenti fiscali in materia contabile

Gli adempimenti fiscali in materia contabile Gli adempimenti fiscali in materia contabile Scadenze di versamento dell accisa e dichiarazione di consumo Unindustria Reggio Emilia - 29 novembre 2013 Monica Zini Non sottoposizione accisa Non è sottoposta

Dettagli

FOCUS MENSILE FISCALITA IL CREDITO D IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI

FOCUS MENSILE FISCALITA IL CREDITO D IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI 20 MARZO 1 FOCUS MENSILE FISCALITA IL CREDITO D IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI Esame dell agevolazione alla luce anche dei chiarimenti contenuti nella circolare dell Agenzia delle Entrate

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, DISPONE

IL DIRETTORE DELL AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, DISPONE Protocollo n. 146981/2008 Provvedimento di determinazione della misura del credito d imposta di cui all articolo 83-bis, comma 26, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

Dettagli

Legge Finanziaria anno 2007 - Agevolazioni e contributi collegati alla tassa automobilistica

Legge Finanziaria anno 2007 - Agevolazioni e contributi collegati alla tassa automobilistica Legge Finanziaria anno 2007 - Agevolazioni e contributi collegati alla tassa automobilistica 1. Agevolazioni per la rottamazione di un veicolo per trasporto promiscuo immatricolato euro 0 o euro 1 senza

Dettagli

Servizio di documentazione tributaria

Servizio di documentazione tributaria Agenzia delle Entrate DIREZIONE CENTRALE ACCERTAMENTO Risoluzione del 14/03/2003 n. 63 Oggetto: Istituzione codici tributo ad uso interno dell'agenzia delle Entrate per il versamento delle somme dovute

Dettagli

NEWSLETTER n. 18 del 18 gennaio 2013

NEWSLETTER n. 18 del 18 gennaio 2013 SOMMARIO Pag. 2. CONTRIBUTI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI: MODIFICATO IL BANDO E LE MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO Pag. 3. RINNOVABILI TERMICHE: PUBBLICATO IL DECRETO IN GAZZETTA

Dettagli

Testo risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate con deliberazione 11 febbraio 2009, EEN 1/09

Testo risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate con deliberazione 11 febbraio 2009, EEN 1/09 Testo risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate con deliberazione 11 febbraio 2009, EEN 1/09 Deliberazione 16 dicembre 2004 Determinazione del contributo tariffario da erogarsi ai sensi dell

Dettagli

Autotrasporti: confermate le agevolazioni per il 2014

Autotrasporti: confermate le agevolazioni per il 2014 Numero 110/2014 Pagina 1 di 6 Autotrasporti: confermate le agevolazioni per il 2014 Numero : 110/2014 Gruppo : AGEVOLAZIONI Oggetto : AGEVOLAZIONI IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI MERCI Norme e prassi : ART.

Dettagli

Quadro AC COMUNICAZIONE DELL AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

Quadro AC COMUNICAZIONE DELL AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO Quadro AC COMUNICAZIONE DELL AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO ADEMPIMENTO NOVITÀ 2015 SOGGETTI INTERESSATI COME SI COMPILA CASI PARTICOLARI Il Quadro AC deve essere utilizzato per comunicare i dati identificativi

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO PARERE 2 OTTOBRE 2014 478/2014/I/EFR PARERE AL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E AL MINISTRO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SULLO SCHEMA DI DECRETO RECANTE CRITERI PER LA RIMODULAZIONE

Dettagli

Credito d imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

Credito d imposta per investimenti in beni strumentali nuovi Circolare 8 del 3 marzo 2015 Credito d imposta per investimenti in beni strumentali nuovi INDICE 1 Premessa... 2 2 Soggetti beneficiari del credito d imposta... 2 3 Ambito oggettivo di applicazione...

Dettagli

Informativa per la clientela

Informativa per la clientela Informativa per la clientela Informativa n. 12 dell 8 marzo 2013 Incentivi per l acquisto di veicoli nuovi a basse emissioni complessive - Provvedimento attuativo INDICE 1 Premessa... 3 2 Veicoli agevolabili...

Dettagli

di concerto con Visti i commi 280, 281 e 282 dell articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 con i quali si prevede che:

di concerto con Visti i commi 280, 281 e 282 dell articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 con i quali si prevede che: Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con Il Ministro dell Economia e delle Finanze Visti i commi 280, 281 e 282 dell articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 con i quali si prevede che:

Dettagli

Come di consueto l Agenzia delle Dogane, con la nota in parola, ha comunicato le

Come di consueto l Agenzia delle Dogane, con la nota in parola, ha comunicato le 1 Comitato Regionale dell Emilia Romagna Prot.n. 30/DS/fc UFFICIO FISCALE Bologna, 7 Aprile 2014 Ai Resp.li Territoriali Comparto Trasporto Merci ------------------------------ll.ss. OGGETTO: BENEFICI

Dettagli

I PRINCIPALI INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE

I PRINCIPALI INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE PERSONE NON OCCUPATE NEI 6 MESI PRECEDENTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO Tutti i datori di lavoro privati Tempo (a tutele crescenti) Riduzione del 40% dei contributi previdenziali a carico del datore

Dettagli

CIRCOLARE n. 27 del 18/12/2014 IL VERSAMENTO DELL ACCONTO IVA 2014

CIRCOLARE n. 27 del 18/12/2014 IL VERSAMENTO DELL ACCONTO IVA 2014 CIRCOLARE n. 27 del 18/12/2014 IL VERSAMENTO DELL ACCONTO IVA 2014 INDICE 1. PREMESSA 2. METODO STORICO 3. METODO PREVISIONALE 4. METODO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE 5. SOGGETTI ESONERATI DAL VERSAMENTO

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI Approvato con deliberazione di C.C. n. 51 del 29/09/2008

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (A) Regime fiscale applicabile agli iscritti a partire dal 1 gennaio 2007ed ai contributi versati dal 1 gennaio 2007dai lavoratori già iscritti 1. I Contributi 1.1 Il regime

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 329 14.12.2015 Locazione immobili: agevolazioni fiscali Categoria: Finanziaria Sottocategoria: Sblocca Italia L art. 21, D.L. n. 133/2014 prevede

Dettagli

OGGETTO: Cinque per mille. L iscrizione nell elenco dei beneficiari

OGGETTO: Cinque per mille. L iscrizione nell elenco dei beneficiari Roma, 10/04/2013 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Cinque per mille. L iscrizione nell elenco dei beneficiari Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 17-05-1976 REGIONE PIEMONTE. << Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa >>.

LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 17-05-1976 REGIONE PIEMONTE. << Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa >>. Legge 1976028 Pagina 1 di 7 LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 17-05-1976 REGIONE PIEMONTE >. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE

Dettagli

730, Unico 2015 e Studi di settore

730, Unico 2015 e Studi di settore 730, Unico 2015 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 41 14.05.2015 Le detrazioni per investimenti in start-up innovative L ipotesi di decadenza dall agevolazione Categoria: Dichiarazione Sottocategoria:

Dettagli

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 RISOLUZIONE N. 98/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 OGGETTO: Consulenza giuridica Fatturazione delle prestazioni rese dai medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con

Dettagli

Detrazione a favore delle famiglie numerose: modalità di attribuzione del credito d imposta Potito Di Nunzio Consulente del lavoro in Milano

Detrazione a favore delle famiglie numerose: modalità di attribuzione del credito d imposta Potito Di Nunzio Consulente del lavoro in Milano Detrazione a favore delle famiglie numerose: modalità di attribuzione del credito d imposta Potito Di Nunzio Consulente del lavoro in Milano Con decreto del Ministero dell economia e delle finanze 31 gennaio

Dettagli

COMUNE DI POTENZA. Relazione istruttoria/illustrativa

COMUNE DI POTENZA. Relazione istruttoria/illustrativa COMUNE DI POTENZA Unità di Direzione BILANCIO E FINANZE OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE. DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE 2014 E VARIAZIONE AL REGOLAMENTO. Relazione

Dettagli

CREDITO IVA Il nuovo modello di garanzia per il rimborso

CREDITO IVA Il nuovo modello di garanzia per il rimborso CREDITO IVA Il nuovo modello di garanzia per il rimborso Con un apposito provvedimento il Direttore dell Agenzia delle Entrate ha approvato un nuovo modello di garanzia per la richiesta di rimborso dell

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio News per i Clienti dello studio N.45 del 25 Marzo 20 Lo scadenziario di Aprile 20 Ai gentili clienti Loro sedi Gentile cliente, con la presente desideriamo fornirle uno scadenziario dei principali adempimenti

Dettagli

Modello UNICO SOCIETA DI CAPITALI: modalità di compilazione del quadro TN

Modello UNICO SOCIETA DI CAPITALI: modalità di compilazione del quadro TN Stampa Modello UNICO SOCIETA DI CAPITALI: modalità di compilazione del quadro TN admin in Quadro normativo - L art. 115, co. 1, del D.P.R. 917/1986 é relativo all opzione per il regime della trasparenza

Dettagli

Informativa per la clientela

Informativa per la clientela Informativa per la clientela Informativa n. 16 del 21 marzo 2011 DL 29.12.2010 n. 225 (c.d. milleproroghe ) convertito nella L. 26.2.2011 n. 10 - Novità in materia di agevolazioni INDICE 1 Premessa...

Dettagli

Novità in materia di Rimborsi IVA

Novità in materia di Rimborsi IVA Circolare 4 del 2 febbraio 2015 Novità in materia di Rimborsi IVA INDICE 1 Premessa...2 2 Ambito applicativo...2 3 Rimborsi di importo fino a 15.000,00 euro...3 4 Rimborsi di importo superiore a 15.000,00

Dettagli

Il Ministro dell economia e delle finanze

Il Ministro dell economia e delle finanze Il Ministro dell economia e delle finanze Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni recante la disciplina dell imposta di bollo;

Dettagli

ARTICOLO 100, DPR 917/1986

ARTICOLO 100, DPR 917/1986 ARTICOLO 100, DPR 917/1986 Titolo del provvedimento: Testo unico delle imposte sui redditi. art. 100 Titolo: Oneri di utilità sociale. Testo: in vigore dal 15/05/2005 modificato da: DL del 14/03/2005 n.

Dettagli

REPORT SALVAGUARDIE SITUAZIONE AL 6 MAGGIO 2014

REPORT SALVAGUARDIE SITUAZIONE AL 6 MAGGIO 2014 REPORT SALVAGUARDIE SITUAZIONE AL 6 MAGGIO 2014 TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE OPERAZIONI DI SALVAGUARDIA CERTIFICAZIONI INVIATE AI BENEFICIARI E PENSIONI LIQUIDATE AL 6.5.2014 OPERAZIONI DI SALVAGUARDIA

Dettagli

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014)

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2 FEBBRAIO 2015 ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) Gentile Cliente, con la presente desideriamo informarla

Dettagli

Comune di Livorno DISCIPLINARE TECNICO RIGUARDANTE L EROGAZIONE DI INCENTIVI PER L ACQUISTO DI VEICOLI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE Anno 2007

Comune di Livorno DISCIPLINARE TECNICO RIGUARDANTE L EROGAZIONE DI INCENTIVI PER L ACQUISTO DI VEICOLI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE Anno 2007 Comune di Livorno DISCIPLINARE TECNICO RIGUARDANTE L EROGAZIONE DI INCENTIVI PER L ACQUISTO DI VEICOLI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE Anno 2007 1) Oggetto Rilascio di contributi per l acquisto di veicoli a

Dettagli

Circolare 20. del 29 luglio 2015. School bonus e detrazione IRPEF per le spese scolastiche Novità della L. 13.7.2015 n. 107 INDICE

Circolare 20. del 29 luglio 2015. School bonus e detrazione IRPEF per le spese scolastiche Novità della L. 13.7.2015 n. 107 INDICE Circolare 20 del 29 luglio 2015 School bonus e detrazione IRPEF per le spese scolastiche Novità della L. 13.7.2015 n. 107 INDICE 1 Premessa... 2 2 Credito d imposta per le erogazioni liberali agli istituti

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio News per i Clienti dello studio N.44 del 12 Marzo 2013 Ai gentili clienti Loro sedi Recupero edilizio e riqualificazione energetica: per la maxi detrazione pagamenti entro il 30.06.2013 Gentile cliente,

Dettagli

COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI

COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI Provincia dell Ogliastra REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 adottata nella seduta del

Dettagli

CIRCOLARE N. 7/E Roma 20 marzo 2014. Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti. OGGETTO: Cinque per mille per l esercizio finanziario 2014

CIRCOLARE N. 7/E Roma 20 marzo 2014. Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti. OGGETTO: Cinque per mille per l esercizio finanziario 2014 CIRCOLARE N. 7/E Roma 20 marzo 2014 Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti OGGETTO: Cinque per mille per l esercizio finanziario 2014 2 INDICE PREMESSA 1. ADEMPIMENTI 1.1 Enti del volontariato 1.2

Dettagli

MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA

MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA Finalità Utilizzo Compilazione e consegna Tipo di garanzia

Dettagli

CIRCOLARE N. 38 2013/2014 DEL 4 APRILE 2014

CIRCOLARE N. 38 2013/2014 DEL 4 APRILE 2014 CIRCOLARE N. 38 2013/2014 DEL 4 APRILE 2014 Lega Italiana Calcio Professionistico Alle Società di 1 a e 2 a Divisione della Lega Italiana Calcio Professionistico LORO SEDI Circolare C.O.N.I. del 2 aprile

Dettagli

OGGETTO: 5 per mille per enti del volontariato e Asd

OGGETTO: 5 per mille per enti del volontariato e Asd Informativa per la clientela di studio del 08.04.2015 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: 5 per mille per enti del volontariato e Asd Gentile Cliente, con la stesura del presente documento intendiamo

Dettagli

RISOLUZIONE N. 123/E

RISOLUZIONE N. 123/E RISOLUZIONE N. 123/E Direzione Centrale Normativa Roma, 30 novembre 2010 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Riportabilità delle perdite dei contribuenti minimi in

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato NASTRI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato NASTRI Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 3063 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato NASTRI Norme concernenti la concessione di agevolazioni per la sostituzione di caldaie in

Dettagli

approvato con le modifiche apportate dalla Giunta Comunale con deliberazione del n.

approvato con le modifiche apportate dalla Giunta Comunale con deliberazione del n. DISCIPLINARE TECNICO RELATIVO ALL EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER L ACQUISTO/TRASFORMAZIONE DI VEICOLI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE E PER LA SOSTITUZIONE DI VECCHIE CALDAIE PER RISCALDAMENTO CON NUOVE CALDAIE

Dettagli

RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015

RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 RISOLUZIONE N. 81/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Comunicazione del luogo di conservazione in modalità elettronica dei

Dettagli

ECO-INCENTIVI STATALI 2008 per la sostituzione o trasformazione di veicoli inquinanti e altri contributi a favore della mobilità sostenibile

ECO-INCENTIVI STATALI 2008 per la sostituzione o trasformazione di veicoli inquinanti e altri contributi a favore della mobilità sostenibile ECO-INCENTIVI STATALI 2008 per la sostituzione o trasformazione di veicoli inquinanti e altri contributi a favore della mobilità sostenibile Il decreto milleproroghe (D.L. 248/2007) varato dal Consiglio

Dettagli

BANDO PER L EROGAZIONE DI INCENTIVI PER:

BANDO PER L EROGAZIONE DI INCENTIVI PER: BANDO PER L EROGAZIONE DI INCENTIVI PER: LA TRASFORMAZIONE DELL'ALIMENTAZIONE DI AUTOVEICOLO DA BENZINA A GPL O A METANO; L ACQUISTO DI UN NUOVO AUTOVEICOLO A GPL, METANO O A TRAZIONE ELETTRICA, PREVIA

Dettagli

l estensione all imprenditoria giovanile del Fondo di garanzia già costituito a favore dell imprenditoria

l estensione all imprenditoria giovanile del Fondo di garanzia già costituito a favore dell imprenditoria interventi inseriti nell Accordo di Programma Quadro Potenziamento delle infrastrutture dei Patti Territoriali - Delibera CIPE n. 20/2004 (acc. n. 101249 e acc. n. 101250). La presente deliberazione sarà

Dettagli

Risoluzione n. 17/E ESPOSIZIONE DEL QUESITO

Risoluzione n. 17/E ESPOSIZIONE DEL QUESITO Risoluzione n. 17/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 gennaio 2003 Oggetto: Istanza di interpello Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Disciplina applicabile, ai fini dell Irpef,

Dettagli

L.R. 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89 B.U.R. 3/1/2007, n. 1. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 dicembre 2006, n. 0381/Pres.

L.R. 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89 B.U.R. 3/1/2007, n. 1. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 dicembre 2006, n. 0381/Pres. L.R. 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89 B.U.R. 3/1/2007, n. 1 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 dicembre 2006, n. 0381/Pres. LR 12/2006, articolo 6, commi da 82 a 89. Regolamento concernente i criteri

Dettagli

Camera dei deputati. Agevolazioni fiscali e contributive per l assunzione di determinate categorie di lavoratori

Camera dei deputati. Agevolazioni fiscali e contributive per l assunzione di determinate categorie di lavoratori Camera dei deputati XVII LEGISLATURA Agevolazioni fiscali e contributive per l assunzione di determinate categorie di lavoratori Servizio studi Dipartimenti Lavoro e Finanze 17 Giugno 2014 1 AGEVOLAZIONI

Dettagli

INCENTIVI GPL E METANO: IL VADEMECUM 2008

INCENTIVI GPL E METANO: IL VADEMECUM 2008 Le nuove disposizione del Dl Milleproroghe Comunicato stampa 16 gennaio 2008 INCENTIVI GPL E METANO: IL VADEMECUM 2008 Contributi per la trasformazione estesi a tutti gli autoveicoli Delusi gli operatori,

Dettagli

Fondi pensione, un tris di chiarimenti

Fondi pensione, un tris di chiarimenti Fondi pensione, un tris di chiarimenti L Agenzia delle Entrate, in risposta a tre quesiti posti con istanza di interpello, chiarisce per i vecchi fondi pensione con gestione assicurativa come procedere

Dettagli

L.R. 18/2005, art. 36, c. 3 bis, lett. g) B.U.R. 30/3/2016, n. 13 L.R. 68/1999, art. 13

L.R. 18/2005, art. 36, c. 3 bis, lett. g) B.U.R. 30/3/2016, n. 13 L.R. 68/1999, art. 13 L.R. 18/2005, art. 36, c. 3 bis, lett. g) B.U.R. 30/3/2016, n. 13 L.R. 68/1999, art. 13 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 marzo 2016, n. 053/Pres. Regolamento recante criteri e modalità per la concessione

Dettagli

I CONTRIBUTI CIPAG E IL MOD. UNICO 2015 PF

I CONTRIBUTI CIPAG E IL MOD. UNICO 2015 PF INFORMATIVA N. 180 18 GIUGNO 2015 DICHIARAZIONI I CONTRIBUTI CIPAG E IL MOD. UNICO 2015 PF DPCM 9.6.2015 Istruzioni mod. UNICO 2015 PF Documento esplicativo CIPAG 28.5.2015 Come noto i soggetti esercenti

Dettagli