Quadro RU CREDITI DI IMPOSTA CONCESSI A FAVORE DELLE IMPRESE
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- Michele Marinelli
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1 Quadro RU CREDITI DI IMPOSTA CONCESSI A FAVORE DELLE IMPRESE ADEMPIMENTO NOVITÀ 2015 SOGGETTI INTERESSATI SCADENZA COME SI COMPILA CASI PARTICOLARI Nel Quadro RU devono essere indicati i dati relativi ai crediti di imposta concessi a favore delle imprese. Rispetto allo scorso anno si segnala: - credito d imposta per nuove assunzioni di personale altamente qualificato, istituito dall art. 24 del D.L. n. 83/2012; - credito d imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, istituito dall art. 1 del D.L. n. 83/2014; - credito d imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, istituito dall art. 18 del D.L. n. 91/2014. Il Quadro RU deve essere compilato dai soggetti che fruiscono dei crediti d imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese. Deve essere presentato esclusivamente in via telematica entro il 30 settembre dell anno successivo alla chiusura del periodo d imposta. Il Quadro RU si compone di cinque Sezioni: Sezione I Righi RU1-RU12 - Crediti di imposta; Sezione II Righi RU21-RU28 - Caro Petrolio; Sezione IV Righi RU41-RU53 - Nuovi investimenti aree svantaggiate; Sezione V Righi RU401-RU407 - Altri crediti di imposta; Sezione VI Righi RU501-RU534 - Crediti di imposta ricevuti, trasferiti, limite di utilizzo. - Compensazione di crediti inesistenti - Cessione di crediti di imposta - Modalità di fruizione del credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi RIFERIMENTI NORMATIVI Legge n. 190/2014; D.L. n. 83/2014; D.L. n. 91/2014 ADEMPIMENTO Il Quadro RU richiede l esposizione dei dati relativi ad una serie di crediti d imposta di cui i seguenti soggetti hanno usufruito durante il periodo d imposta in corso o in periodi di imposta precedenti. UTILIZZO CREDITO D IMPOSTA A decorrere dall anno 2008, i crediti d imposta da indicare nel presente Quadro possono essere utilizzati, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole norme istitutive, in misura non superiore a euro annui (art. 1, commi da 53 a 57, Legge n. 244/2007). L ammontare eccedente è riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per l intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l eccedenza. Con la risoluzione n. 9/DF del 3 aprile 2008 il Ministero dell Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze ha precisato che il limite di euro si cumula con il limite generale alle compensazioni previsto dall articolo 25, comma 2, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 887
2 La medesima risoluzione, inoltre, ha specificato che, qualora in un determinato anno siano effettuate compensazioni per un importo inferiore al limite generale, i crediti da Quadro RU possono essere utilizzati anche oltre lo specifico limite dei euro, fino a colmare la differenza non utilizzata del limite generale. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il limite massimo dei crediti d imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 è aumentato a euro (art. 9, comma 2, del D.L. n. 35/2013). Il predetto limite di non si applica: al credito d imposta di cui all art. 1, commi da 280 a 283, della Legge n. 296 del 2006 (Ricerca e sviluppo); al credito d imposta previsto dall art. 1, commi da 271 a 279, della Legge n. 296 del 2006 (Nuovi investimenti in Aree Svantaggiate), il limite non si applica a partire dal 1 gennaio 2010; agli incentivi previsti o prorogati dall art. 29 del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 (Incentivi per la rottamazione e per l acquisto, con rottamazione, di autoveicoli e motocicli); ai crediti di imposta per il settore cinematografico ex Legge n. 244/2007; al credito d imposta derivante dalla trasformazione di attività per imposte anticipate iscritte in bilancio di cui all art. 2, comma 55, del D.L. n. 225/2010; al credito d imposta per la ricerca scientifica, istituito dall art. 1 del D.L. n. 70/2011; al credito d imposta a favore degli autotrasportatori (Caro petrolio) istituito dall art. 1 del D.L. n. 265 del 2000, con riferimento al credito d imposta riferito ai consumi effettuati a partire dal 2012; al credito d imposta a favore delle imprese che assumono lavoratori dipendenti altamente qualificati, di cui all art. 24 del D.L. n. 83/2012, convertito dalla Legge n. 134/2012. al credito d imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, istituito dall art. 1 del D.L. n. 83/2014; al credito d imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, istituito dall art. 18 del D.L. n. 91/2014. Il predetto limite di euro non si applica inoltre: ai crediti d imposta spettanti a titolo di rimborso di contributi anticipati sotto forma di sconto sul prezzo di un bene o di un servizio, ai sensi dell art. 1, comma 10, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, e successive modifiche; alle imprese che, in possesso dei requisiti previsti dalla medesima Legge, hanno presentato all Agenzia delle entrate un apposita istanza preventiva ai sensi dell art. 11 della Legge n. 212/2000. Ai fini della verifica dell anzidetto limite di utilizzo, nel presente Quadro è prevista un apposita Sezione (Sezione VI-C). REGOLE APPLICABILI AI CREDITI D IMPOSTA Si segnalano le seguenti regole di carattere generale applicabili ai crediti d imposta: salvo espressa deroga, non danno diritto a rimborso anche qualora non risultino completamente utilizzati; possono essere utilizzati, secondo le modalità previste dalle norme istitutive delle singole agevolazioni, in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 e/o in diminuzione delle imposte e ritenute specificatamente individuate dalle norme istitutive; in caso di utilizzo del credito d imposta inesistente, si rendono applicabili le sanzioni dal 100% al 200% dell importo indebitamente fruito (art.27, comma 18, D.L. 29 novembre 2008, n. 185). A decorrere dall 11 febbraio 2009 nell ipotesi di utilizzo di credito inesistente di ammontare superiore a euro per anno solare è applicata la sanzione nella misura massima del 200%. Si rammenta, altresì, che l importo del credito indebitamente utilizzato può essere versato beneficiando della riduzione della sanzione (ravvedimento ex art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, come modificato dall articolo 1, comma 637 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190). Si segnala inoltre che, ove non diversamente indicato nelle relative istruzioni, deve intendersi che i crediti d imposta non concorrono alla determinazione del reddito imponibile. 888 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF
3 NOVITÀ 2015 Si segnalano le nuove agevolazioni introdotte: credito d imposta per nuove assunzioni di personale altamente qualificato, istituito dall art. 24 del D.L. n. 83/2012; credito d imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, istituito dall art. 1 del D.L. n. 83/2014; credito d imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, istituito dall art. 18 del D.L. n. 91/2014. Si evidenzia infine che nel presente Quadro non sono più riportati i seguenti crediti: Carta per editori 2011 (codice credito 83), che poteva essere fruito entro il periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2013; l eventuale importo non compensato in quanto eccedente il limite annuale di utilizzo va riportato nella Sezione VI-C. Offerta on line opere ingegno previsto dall art. 11-bis del D.L. n. 179/2012 (codice credito 91), le cui norme attuative non sono state emanate. SOGGETTI INTERESSATI Devono compilare il Quadro RU i soggetti che hanno usufruito nel periodo d imposta in corso, ovvero in periodi precedenti (nel caso vi siano ancora delle eccedenze riportabili) di crediti d imposta, sulla base delle leggi in vigore. COME SI COMPILA Il Quadro si compone di cinque Sezioni. Sezione I Righi RU1-RU12 Sezione II Righi RU21-RU28 Sezione IV Righi RU41-RU53 Sezione V Righi RU401-RU407 Sezione VI Righi RU501 -RU534 Crediti di imposta Caro Petrolio Nuovi investimenti aree svantaggiate Altri crediti di imposta Crediti di imposta ricevuti, trasferiti, limite di utilizzo SEZIONE I: CREDITI DI IMPOSTA Nella presente Sezione vanno indicati i crediti di imposta riportati nella tabella sottostante. La Sezione va compilata tante volte quanti sono i crediti di cui il contribuente ha beneficiato nel periodo d imposta cui si riferisce la dichiarazione dei redditi. In particolare, per ciascuna agevolazione fruita, devono essere indicati: il Codice identificativo del credito ed i relativi dati; nella casella Mod. N va indicato il numero del modulo compilato. Si presenta di seguito il nuovo Quadro riferito ai Crediti di imposta, successivamente si riportano i crediti di imposta da indicare nella presente Sezione e le peculiarità relative alla compilazione della presente Sezione. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 889
4 Si segnala che alcuni Righi e/o Colonne possono essere compilati solo con riferimento ad alcuni crediti di imposta. RIGO RU1 - DATI IDENTIFICATIVI DEL CREDITO DI IMPOSTA SPETTANTE In Colonna 1, indicare il Codice credito relativo a ciascun credito di imposta e corrispondente alla descrizione di ciascun credito, come indicato nella tabella in calce riportata. La Colonna 2, va compilata esclusivamente con riferimento al credito d imposta 82 Nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno, riportando il Codice della Regione che ha rilasciato il provvedimento di assenso, indicato nella parte delle istruzioni dedicata alla descrizione del credito La Colonna 3, va compilata esclusivamente con riferimento al credito d imposta 79 Investimenti Regione Siciliana, riportando l anno di presentazione dell istanza di attribuzione; si rimanda all apposito paragrafo del presente Quadro per la compilazione del Rigo. RIGO RU2 - CREDITO DI IMPOSTA RESIDUO DELLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE Indicare l ammontare del credito di imposta residuo - relativo alla agevolazione indicata nel Rigo RU1,risultante dal Rigo RU12 della precedente dichiarazione Modello UNICO Il Rigo non può essere compilato per i crediti contraddistinti dai codici 38, 86, A3 e A9. RIGO RU3 - CREDITO DI IMPOSTA RICEVUTO (DA RIPORTARE IN SEZIONE VI- A) Indicare l ammontare del credito di imposta ricevuto in veste di soci, beneficiari di Trust o cessionari il credito d imposta indicato nel Rigo RU1. RIGO RU4 - AMMONTARE DEI COSTI SOSTENUTI Il presente Rigo deve essere compilato esclusivamente con riferimento al credito 79 Investimenti Regione Siciliana, qualora risulti compilato il Rigo RU5 relativo al credito spettante nel periodo. Si rimanda ai rispettivi paragrafi di ciascun credito per un approfondimento sulla compilazione del Rigo. In Colonna 1 indicare l ammontare complessivo dei costi sostenuti nel periodo d imposta di riferimento della presente dichiarazione per l acquisizione dei beni agevolati. In Colonna 2 indicare l ammontare complessivo dell investimento agevolabile. 890 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF
5 RIGO RU5 - CREDITO DI IMPOSTA SPETTANTE NEL PERIODO Il presente Rigo accoglie l ammontare dei crediti di imposta spettanti nel periodo; in dettaglio: in Colonna 1, da compilare esclusivamente con riferimento al credito 01 Teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica, indicare l ammontare del credito maturato nel periodo d imposta cui si riferisce la presente dichiarazione relativo ai costi di collegamento alla rete; in Colonna 3, indicare l ammontare complessivo del credito maturato nel periodo d imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, compreso l importo di Colonna 1. Il presente Rigo non può essere compilato con riferimento ai crediti d imposta non più operativi nel periodo di riferimento della presente dichiarazione, e contraddistinti dai codici 03, 09, VS, TS, da 41 a 45, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, da 57 a 60, 63, da 69 a 75, 77 ed 81. RIGO RU6 - CREDITO DI IMPOSTA UTILIZZATO IN COMPENSAZIONE Indicare l ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997 nel periodo d imposta cui si riferisce o la presente dichiarazione, mantenendo come riferimento il Codice tributo relativo al credito indicato nel Rigo RU1. Il presente Rigo non può essere compilato con riferimento ai crediti contraddistinti dai codici A3 e A9. RIGO RU7 - CREDITO DI IMPOSTA UTILIZZATO IN COMPENSAZIONE Indicare nelle Colonne 1, 2, 3, 4, 5 e 6 l ammontare del credito utilizzato in diminuzione delle imposte e ritenute indicate nelle predette Colonne. L importo del credito indicato nella Colonna importi a credito del modello F24 utilizzato in compensazione per il versamento delle imposte e ritenute previste nelle Colonne da 1 a 6 non deve essere riportato in questo Rigo, ma indicato esclusivamente nel Rigo RU 6. Il Rigo può essere compilato con riferimento ai seguenti crediti: 02 Esercenti sale cinematografiche; 17 Incentivi per la ricerca scientifica; 20 Veicoli elettrici, a metano o a GPL. 85 Incentivi sostituzione veicoli ex D.L. 83/2012. Indicare in Colonna 1, l ammontare del credito utilizzato in diminuzione delle ritenute alla fonte sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti dovute per l anno 2014: il Rigo può essere compilato con riferimento ai crediti contraddistinti dai Codici 20 e 85. Nelle Colonne 2 e 3 indicare l ammontare del credito utilizzato in diminuzione, rispettivamente, dei versamenti periodici e dell acconto e del versamento del saldo dell IVA dovuta per l anno 2014; Indicare nelle Colonne 4 e 5, l ammontare del credito utilizzato in diminuzione dei versamenti, rispettivamente, degli acconti e del saldo dell IRPEF relativa al periodo d imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. Le Colonne possono essere compilate solo con riferimento ai crediti contraddistinti dai codici 17, 20 ed 85 ; Indicare in Colonna 6, l ammontare del credito utilizzato in diminuzione dell imposta sostitutiva di cui alla Legge n. 342 del 2000 relativa al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. La Colonna può essere compilata con riferimento ai crediti contraddistinti dai Codici 17 e 20. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 891
6 RIGO RU8 - CREDITO RIVERSATO Indicare nel presente Rigo l ammontare del credito di cui al Rigo RU6 versato a seguito di ravvedimento nel periodo d imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni. Il Rigo non può essere compilato con riferimento ai crediti contraddistinti dai Codice A3 ed A9. RIGO RU9 - CREDITO CEDUTO (DA RIPORTARE IN SEZIONE VI-B) Indicare l ammontare del credito d imposta ceduto. I dati identificativi dei soggetti cessionari nonché l importo del credito ceduto devono essere esposti nella Sezione VI-B. Il Rigo può essere compilato con riferimento ai crediti di imposta riferiti all acquisto e la rottamazione di veicoli contraddistinti dai Codici da 41 a 45, da 57 a 60 e da 69 a 73 ed 85 ; al credito d imposta a favore delle imprese di esercizio cinematografico per la digitalizzazione delle sale, identificato con il Codice 68 (tale credito può essere ceduto agli intermediari bancari, finanziari e assicurativi, nonché al fornitore dell impianto) (art. 51, D.L. 22 giugno 2012, n. 83); al credito d imposta per l acquisto di mezzi antincendio e ambulanze di cui all art. 20 del D.L. n. 269/2003 (codice credito 28 ), cedibile ai sensi dell articolo 1260 c.c. RIGO RU11 - IMPORTO DEL CREDITO RICHIESTO A RIMBORSO Indicare importo del credito richiesto a rimborso. Il Rigo può essere compilato con riferimento ai seguenti crediti d imposta: 01 Teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica; 05 Esercizio di servizio di taxi: nel caso riportare l importo dei buoni d imposta di cui si chiede il rilascio alla competente circoscrizione doganale. RIGO RU12 - CREDITO D IMPOSTA RESIDUO Indicare l ammontare del credito residuo da riportare nella successiva dichiarazione, risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei Righi RU2, RU3, RU5, Colonna 3, e RU8 e la somma degli importi indicati nei Righi RU6, RU7, RU9 e RU11. Il Rigo non può essere compilato con riferimento al credito contraddistinto dal codice 38 Recupero contributo SSN. Si rinvia alle istruzioni relative a ciascun credito d imposta per le modalità di utilizzo. TELERISCALDAMENTO CON BIOMASSA ED ENERGIA GEOTERMICA - CODICE CREDITO 01 L art. 8, comma 10, lett. f) della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni ed integrazioni ha previsto la concessione di incentivi per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale fonte energetica nei comuni situati in specifiche zone climatiche. Le modalità di utilizzazione sono state fissate con D.I. 20 luglio 2000, n. 337, con il quale si prevede la concessione di un agevolazione con credito d imposta pari a euro 0.01 per Kw di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all utente finale, per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa nelle zone climatiche citate. Nella Sezione va altresì indicato il credito d imposta previsto a favore dei medesimi gestori dall art. 29 della Legge n. 388/2000 per il collegamento alle reti di teleriscaldamento. 892 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF
7 ESTENSIONE DELLA AGEVOLAZIONE AGLI IMPIANTI ALIMENTATI CON ENERGIA TERMICA GEOTERMICA E CON BIOMASSA La Legge finanziaria 2009 ha disposto, a decorrere dal 1 gennaio 2009, l applicazione delle disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all art. 6 del D.L. 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 novembre 2001, n AMBITO SOGGETTIVO Al beneficio sono ammessi i gestori delle reti di teleriscaldamento dietro presentazione di apposita istanza all ufficio tecnico di finanza territorialmente competente. È previsto, per gli utenti che si collegano a reti di teleriscaldamento alimentate con energia geotermica o biomassa un contributo pari a euro 20,66 per ogni Kw di potenza impiegata, che viene trasferito all utente finale sotto forma di credito d imposta a favore del soggetto nei cui confronti è dovuto il costo di allaccio alla rete. Con Risoluzione n. 45/E del 16 marzo 2004 l agenzia dell Entrate ha stabilito che il credito d imposta non può essere calcolato in misura fissa per ciascun utente. La norma agevolativa è in vigore dal 1 gennaio 2001 (circolare n. 95E/2001). UTILIZZO I beneficiari sono ammessi ad usufruire dell agevolazione previa presentazione agli uffici delle entrate competenti, dell autodichiarazione sul credito maturato con la tabella dei Kwh forniti, avvalendosi delle procedure di compensazione di cui all art. 17 del D.Lgs. n. 241 del Il Codice tributo da indicare nel modello di pagamento F24 è L ammontare del credito di imposta non utilizzato in compensazione può essere richiesto a rimborso nella dichiarazione (importo in Rigo RU11). È stato istituito, nel caso di maggiore utilizzo del credito spettante, il Codice tributo 6768 da utilizzare a seguito di ravvedimento. RIGO RU5 - CREDITO D IMPOSTA SPETTANTE NEL PERIODO Nel Rigo RU5, va indicato: in Colonna 1, l ammontare del credito maturato nel periodo d imposta cui si riferisce la presente dichiarazione ai sensi dell art. 29 della Legge n. 388/2000; in Colonna 3, l ammontare complessivo del credito maturato nel periodo d imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, comprensivo dell importo di cui alla Colonna 1. RIGO RU11 - CREDITO D IMPOSTA RICHIESTO A RIMBORSO Nel Rigo RU11, va indicato l importo del credito richiesto a rimborso. Non possono essere compilati i Righi RU4, RU7 e RU9. ESERCENTI SALE CINEMATOGRAFICHE - CODICE CREDITO 02 L art. 20 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, prevede la concessione agli esercenti sale cinematografiche di un credito di imposta in sostituzione degli abbuoni previsti ai fini del versamento dell imposta sugli spettacoli. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 893
8 MISURA DEL CREDITO Il credito d imposta, da commisurare ai corrispettivi del periodo di riferimento, al netto dell IVA, risultanti dalle annotazioni nel registro di cui all art. 24 D.P.R. n. 633/1972, può essere utilizzato nei periodi successivi al trimestre o semestre solare di riferimento dalle seguenti categorie di soggetti: esercenti sale cinematografiche in genere: 1%; esercenti sale cinematografiche d essai e delle comunità religiose: 7%; esercenti sale cinematografiche che effettuano programmazioni di film di produzione nazionale e dell Unione Europea: 3,5%; esercenti sale cinematografiche che effettuano programmazioni di film d interesse culturale nazionale: 7%; esercenti sale cinematografiche che effettuano programmazioni: di soli cortometraggi: 7%; di cortometraggi abbinati a lungometraggi come completamento di programma: 0,5%; esercenti sale cinematografiche che effettuano programmazione di film per ragazzi: 1) nazionali e/o dell Unione Europea: 6,5%; 2) di qualunque nazionalità: 1%. La percentuale di credito concessa a esercenti sale cinematografiche d essai e delle comunità religiose non è cumulabile con le altre. Agli esercenti sale cinematografiche in genere che in ciascun trimestre solare e, comunque, nell arco di ogni semestre solare dell anno, eccetto i mesi di luglio e agosto, abbiano destinato complessivamente almeno il 25% delle giornate di proiezione, nelle sale di cui sono titolari, ai film di produzione nazionale e dell Unione Europea nonché a quelli di interesse culturale nazionale, il credito compete nella misura del 2% (in luogo dell 1%). Detto credito, che non concorre alla formazione del reddito imponibile può essere detratto in sede di liquidazioni e versamenti dell IVA o compensato ai sensi dell art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997. Il Codice tributo da indicare nel modello di pagamento F24 è il seguente Credito d imposta per esercenti sale cinematografiche. RIGO RU7 - CREDITO D IMPOSTA SPETTANTE NEL PERIODO A decorrere dall anno 2014 l importo agevolato calcolato secondo le disposizioni istitutive ed attuative del DPCM 20 febbraio 2014, è ridotto del 15% In Colonna 2 indicare l ammontare del credito utilizzato in diminuzione per i versamenti periodici e per l acconto IVA. In Colonna 3 indicare l ammontare del credito utilizzato in diminuzione per il saldo IVA. Per il presente Quadro non possono essere compilati i Righi RU4, RU5 Colonna 1, RU7 Colonne 1, 4, 5, 6, RU9 e RU11. Il credito residuo potrà essere utilizzato in diminuzione ai fini dell IVA dovuta per i periodi d imposta successivi ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla chiusura del periodo d imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. INCENTIVI OCCUPAZIONALI - CODICE CREDITO 03 Vanno inseriti con il Codice 03 : la parte residua del credito d imposta previsto dall art. 7 della Legge n. 388/2000 e di quello previsto dall art. 63, comma 1, lett. a), primo periodo, della Legge n. 289/2002 per le assunzioni che rientrano nella misura massima rilevata alla data del 7 luglio 2002, fruibile in forma automatica; la parte residua del credito d imposta di cui all art. 63, comma 1, lett. a), secondo e terzo periodo, della Legge n. 289/2002, in relazione alle ulteriori assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2003 rispetto 894 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF
9 alla misura massima rilevata alla data del 7 luglio 2002, fruibile previo assenso dell Agenzia delle entrate. NORMATIVA DI RIFERIMENTO L art. 7, commi da 1 a 7, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 istituisce un credito di imposta a favore dei datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1º ottobre 2000 ed il 31 dicembre 2003 incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. I crediti di imposta di cui all art. 7 della citata Legge n. 388 del 2000 sono utilizzabili, a decorrere dal 1º gennaio 2001, esclusivamente in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997. I codici tributo da indicare nel modello di pagamento F24: Credito d imposta per l incremento dell occupazione - art. 7 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388; Ulteriore credito d imposta per l incremento dell occupazione - art. 7, comma 10, della Legge 23 dicembre 2000 n INCREMENTO DEL NUMERO DEI LAVORATORI NEL PERIODO 1 LUGLIO - 31 DICEMBRE 2002 L art. 2 del D.L. n. 209/2002, convertito con modificazioni dalla Legge 22 novembre 2002, n. 265, nello stabilire che l incremento del numero dei lavoratori rilevato alla data del 7 luglio 2002 costituisce la misura massima di incremento occupazionale entro la quale può maturare mensilmente il diritto al credito d imposta per il periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2002, ivi comprese le assunzioni effettuate dall 8 luglio al 31 dicembre 2002, ha consentito l utilizzo di detti crediti, a decorrere dal 1 gennaio 2003, in quote non superiori ad un terzo del totale. Per effetto delle succitate disposizioni sono stati istituiti i seguenti codici tributo utilizzabili con il Mod. F24: Credito d imposta per l incremento dell occupazione i cui presupposti si siano realizzati entro la data del 30 giugno art. 7, comma 10, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388; Ulteriore credito d imposta per l incremento dell occupazione i cui presupposti si siano realizzati entro la data del 30 giugno art. 7 della Legge 23 dicembre 2000, n MODIFICHE ALL AGEVOLAZIONE L art. 63 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 che, ha eliminato la fruizione automatica dell agevolazione, prevedendo per i nuovi incrementi occupazionali rilevati a decorrere dal 1 gennaio 2003, l obbligo di una preventiva istanza da inoltrare al Centro Operativo di Pescara - Mod. ICO. Per ulteriori chiarimenti si rinvia alle circolari n. 1/E del 3 gennaio 2001, n. 5/E del 26 gennaio 2001, n. 11/E del 13 febbraio 2003 e n. 16 del 9 aprile La Finanziaria 2006, al fine di rendere più efficiente l utilizzo degli strumenti di incentivazione per le assunzioni, alla Legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha apportato le seguenti modificazioni: le risorse derivanti da rinunce o da revoche di contributi, sono utilizzate dall Agenzia delle entrate per accogliere le richieste di ammissione all agevolazione, secondo l ordine cronologico di presentazione, non accolte per insufficienza di disponibilità; il datore di lavoro che presenta l istanza di accesso alle agevolazioni prima di aver disposto le relative assunzioni, le stesse sono effettuate entro trenta giorni dalla comunicazione dell accoglimento dell istanza da parte dell Agenzia delle entrate. In tal caso, l istanza è completata, a pena di decadenza, con la comunicazione dell identificativo del lavoratore, entro i successivi trenta giorni. Per effetto delle succitate disposizioni il credito è fruibile in forma automatica utilizzando i Codici tributo 6751 e 6758 per l anno 2003, per ogni ulteriore incremento rispetto alla misura massima rilevata alla data del 7 luglio 2002, un credito d imposta, nelle nuove misure ivi previste, fruibile successivamente all assenso dell Agenzia delle entrate in relazione all istanza presentata mediante il Modello ICO. Il credito è fruibile ad istanza utilizzando i Codici tributo 6752, 6753 e 6754 dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2006, a favore dei datori di lavoro che alla data del 7 luglio 2002 non avevano registrato al- DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 895
10 cun incremento occupazionale e dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2006 a favore dei datori di lavoro in possesso di incrementi occupazionali alla predetta data, un credito d imposta fruibile successivamente all assenso dell Agenzia delle entrate in relazione all istanza presentata mediante il medesimo Modello ICO. Il credito è fruibile ad istanza utilizzando i Codici tributo 6755, 6756 e Si rammenta che il credito d imposta per le assunzioni nelle aree svantaggiate è fruibile nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis. RIGO RU6 - CREDITO UTILIZZATO IN COMPENSAZIONE D.LGS. N. 241/1997 Va indicato l ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997 nel periodo d imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. Per il presente Quadro possono essere compilati unicamente i Righi RU2, RU6, RU8 e RU12. ESERCIZIO DI SERVIZIO DI TAXI - CODICE CREDITO 05 Va indicato con il Codice 05 il credito d imposta a favore delle imprese titolari di licenza per l esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l esercizio del servizio di noleggio con conducente. Le modalità di attribuzione sono state fissate con i D.M. 29 marzo 1994 e 27 settembre 1995: l agevolazione, prima limitata ai veicoli alimentati a benzina o GPL, è stata estesa, dal 1 gennaio 2001, anche a quelli alimentati a gasolio e a metano. (Riferimenti normativi: art. 20, D.L. n. 331/1993; D.Lgs. n. 504/1995; art. 1, D.L. n. 265/2000; art. 23, Legge n. 388/2000, D.P.C.M. 20 febbraio 2014) Entro i due mesi successivi alla scadenza di ogni anno solare, il beneficiario deve presentare alla circoscrizione doganale competente un apposita istanza. L istanza deve essere vistata dalla competente autorità comunale per convalidare i dati in essa riportati. Il credito d imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d imposta con riferimento al quale è concesso il beneficio. UTILIZZO Dal 1º gennaio 2001, la compensazione ai sensi dell art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 è l unica modalità di utilizzo del credito insieme a quella del buono d imposta (art. 23 della Legge n. 388/2000), salvo che non si richieda il rilascio di buoni d imposta alle circoscrizioni doganali competenti per territorio ai sensi del D.M. 27 settembre RIGO RU6 - CREDITO UTILIZZATO Va indicato l ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997 nel periodo d imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. CODICE TRIBUTO Il Codice tributo da utilizzare nel modello di pagamento F24 per la compensazione è il RIGO RU11 - CREDITO D IMPOSTA SPETTANTE NEL PERIODO Va indicato il credito d imposta concesso nel periodo cui si riferisce la dichiarazione e determinato dalla circoscrizione doganale alla quale il titolare di licenza o autorizzazione ha presentato l istanza di concessione. 896 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF
11 Per il presente Quadro non possono essere compilati i Righi RU4, RU5 Colonna 1, RU7 e RU9. INVESTIMENTI IN AGRICOLTURA - CODICE CREDITO 09 Con il Codice 09 va riportato all interno della Sezione il credito d imposta residuo relativo agli investimenti in agricoltura realizzati entro il 31 dicembre 2006 ed indicati nell istanza accolta dall Agenzia delle entrate negli anni 2002, 2003 e/o L art. 69 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 ha apportato rilevanti modificazioni in materia di credito d imposta a favore degli investimenti effettuati dalle imprese agricole disciplinato dall art. 11 del D.L. n. 138/2002. SOGGETTI BENEFICIARI A partire dal 1 gennaio 2003, possono godere dell agevolazione gli imprenditori agricoli di cui al citato art. 1 del D.Lgs. n. 228/2001 che esercitano un attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli utilizzando per la loro attività prevalentemente prodotti propri, ovvero, nel caso delle società cooperative, prevalentemente prodotti conferiti da soci. Possono beneficiare dell agevolazione anche altri soggetti che sono equiparati dalla Legge agli imprenditori agricoli. PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE Le imprese che intendono ottenere il credito d imposta per gli investimenti da realizzare nel settore agricolo, devono presentare apposita istanza. Il Direttore dell Agenzia ha emanato il provvedimento del 30 gennaio 2003 con il quale si approvano i modelli di istanza ITS/A per l attribuzione del credito d imposta in agricoltura. La presentazione dell istanza è condizione necessaria affinché i contribuenti possano concorrere all assegnazione dei fondi che finanziano l agevolazione in esame Per ulteriori approfondimenti si rinvia alle circolari n. 68/E e n. 38/E rispettivamente del 13 agosto 2002 e del 10 luglio CODICE TRIBUTO Il credito è utilizzabile in compensazione ai sensi dell art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, mediante Codice tributo Si rammenta che il credito d imposta residuo riferito agli investimenti avviati anteriormente alla data dell 8 luglio 2002 deve essere esposto nella Sezione X indicando il Codice credito VS. Nella Sezione possono essere compilati solamente i Righi RU2, RU3, RU6, RU8 e RU12. INVESTIMENTI AREE SVANTAGGIATE - CODICE CREDITO VS Con il Codice credito VS deve essere indicato il credito residuo relativo al credito d imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate di cui all art. 8 della Legge n. 388/2000 e successive modifiche limitatamente agli investimenti avviati anteriormente alla data dell 8 luglio AGEVOLAZIONE L agevolazione consiste nel riconoscimento di un credito d imposta commisurato ai nuovi investimenti, applicato nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione europea. Il credito d imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato. Il credito di imposta è fruibile, in via automatica, nelle misure determinate con i Decreti del Ministero dell Economia e delle Finanze 2 aprile 2003 e 6 agosto 2003 e con le delibere del CIPE n. 19 del 29 set- DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 897
12 tembre 2004 e n. 34 del 27 maggio 2005, sugli investimenti agevolabili iniziati prima dell 8 luglio 2002, utilizzando il Codice tributo (Riferimenti normativi: circolare Agenzia delle entrate n. 51 del 29 novembre 2005). Per il presente Quadro possono essere compilati unicamente i Righi RU2, RU3, RU6, RU8 e RU12. INVESTIMENTI AREE SVANTAGGIATE - CODICE CREDITO TS Con il Codice credito TS - va riportato il credito di imposta derivante da investimenti realizzati ai sensi dell art. 10 del D.L. n. 138/2002 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 178/2002, in relazione all istanza presentata nel Il credito di imposta è fruibile utilizzando il Codice tributo 6742, sugli investimenti agevolabili iniziati successivamente 8 luglio 2002, a seguito di assenso da parte dell Agenzia delle entrate in relazione alla presentazione di apposita istanza. Per il presente possono essere compilati i solo i Righi RU2, RU3, RU6, RU8 e RU12. INCENTIVI PER LA RICERCA SCIENTIFICA - CODICE CREDITO 17 Alle piccole e medie imprese, è concesso, un contributo al fine di potenziare l attività di ricerca le cui modalità di concessione sono state disciplinate con regolamento n. 275/1998 e con Decreto del Ministro dell Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica n. 593/2000. CODICE TRIBUTO Il Codice tributo da indicare nel modello di pagamento F24 è Credito d imposta - Incentivi per la ricerca scientifica. Per il presente Quadro non possono essere compilati i Righi RU4, RU5, Colonna 1, RU7, Colonna 1, RU9 e RU11. VEICOLI ELETTRICI, A METANO O A GPL - CODICE CREDITO 20 Le imprese costruttrici o importatrici di autovetture o di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose (art. 54, D.Lgs. n. 285/1992) beneficiano di un credito d imposta, pari a euro 413,17 per le cessioni effettuate, a partire dal 1º agosto 1998, (euro per il triennio ) a favore di persone fisiche e persone giuridiche (art. 1, Legge n. 239/2004) di autoveicoli nuovi di fabbrica omologati anche o esclusivamente a metano o GPL. Inoltre le imprese installatrici di impianti a gas metano o a GPL beneficiano di un credito d imposta pari a euro 309,87 (euro 650 per il triennio ) per ogni installazione effettuata, a partire dal 16 agosto 1998, su autoveicoli nuovi acquistati a partire dal 1º agosto 1997 ed effettuati entro un anno dallo loro immatricolazione. L agevolazione è stata finanziata per il triennio 2001/2003 (art. 145, comma 36, Legge 23 dicembre 2000, n. 388) è stata prorogata anche per l anno 2004 (D.M. n. 183/2003) e per l anno 2005 (D.L. n. 203/2005). Al fine di stabilire la data di acquisto e la data di installazione fanno fede rispettivamente la richiesta di iscrizione al PRA del contratto stipulato con il venditore ed il collaudo all ufficio provinciale della motorizzazione civile. 898 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF
13 ESTENSIONE DELL INCENTIVO ALL INSTALLAZIONE DI IMPIANTI A GPL O A METANO PER AUTOTRAZIONE La Finanziaria 2007 ha esteso fino al 2009 l agevolazione in oggetto (comma 59 dell art. 2 del D.L 3 ottobre 2006, n. 262). AUTOVEICOLI A TRAZIONE ELETTRICA E MOTOVEICOLI Il credito relativo agli autoveicoli a trazione elettrica continua a maturare sino a disponibilità nella copertura finanziaria. Il credito relativo ai motoveicoli ed ai ciclomotori a trazione elettrica è riconosciuto a partire dal 21 maggio 1999, per dodici mesi. Il credito relativo ai motoveicoli ed ai ciclomotori conformi ai limiti di emissione inquinante, è prorogato fino al 31 dicembre Il credito per l acquisto di autoveicoli, motocicli e ciclomotori elettrici e di biciclette a pedalata assistita è prorogato fino al 2003 (art. 145, comma 6, Legge n. 388 del 23 dicembre 2000). Il credito per l acquisto di autoveicoli, motocicli e ciclomotori elettrici e di biciclette a pedalata assistita è prorogato per gli anni 2002, 2003 e 2004 (art. 28, Legge n. 273/2002). UTILIZZO Il credito può essere utilizzato per il versamento delle ritenute su redditi di lavoro dipendente, dell IRPEF e dell IVA, dovute in acconto, a partire dall esercizio in cui il PRA rilascia il certificato di proprietà del veicolo nuovo. Gli installatori possono recuperare l importo del credito d imposta nell esercizio in cui viene effettuato il collaudo all ufficio provinciale della motorizzazione civile e nei successivi. CODICE TRIBUTO Il Codice tributo da indicare nel Modello di pagamento F24: Credito d imposta Incentivi per gli autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto. Le imprese beneficiarie del credito sono tenute a conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo, la fattura di vendita. Per il presente Quadro non possono essere compilati i Righi RU4, RU5, Colonna 1, RU9 e RU11. ASSUNZIONE LAVORATORI DETENUTI - CODICE CREDITO 24 Per le imprese che, a partire dal 28 luglio 2000, hanno assunto detenuti per un periodo superiore a 30 giorni e corrispondono un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro è previsto un credito d imposta mensile pari ad euro 516,46 per ogni lavoratore detenuto assunto ed in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate ovvero in misura proporzionale alle ore se assunti con contratto di lavoro a tempo parziale. UTILIZZO A decorrere dall anno 2015 trova applicazione il Decreto Ministero della Giustizia n. 148 del 24 luglio 2014 (Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 2014): il credito di imposta maturato entro il 2014 è cumulabile con altri benefici ed è utilizzabile in compensazione attraverso utilizzo del Codice 6741, fino a nuovo provvedimento preso di concerto tra il dipartimento della amministrazione penitenziaria e l Agenzia delle Entrate. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 899
14 (Riferimenti normativi: art. 4, Legge n. 193/2000, D.L. n. 143/2013; D.L. n. 87/2002, art. 1 del Decreto Ministero Giustizia 25 febbraio 2002, n. 87, D.L. n. 148/2014) Per il presente Quadro possono essere compilati esclusivamente i Righi RU2, RU3, RU5, Colonna 3, RU6, RU8 e RU12. ACQUISTO DI AUTOAMBULANZE E MEZZI ANTINCENDIO DA PARTE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ED ONLUS - CODICE CREDITO 28 È previsto a favore delle associazioni di volontariato e delle ONLUS un contributo per l acquisto di autoambulanze e mezzi antincendio nella misura del 20% del prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione del medesimo prezzo praticata dal venditore. Il venditore, a sua volta, recupera le somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione, ai sensi dell art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997. Per la compensazione in F24 è utilizzabile il Codice tributo (Riferimenti normativi: art. 96, comma 1, Legge n. 342/2000, art. 20, D.L. n. 269/2003 e Legge n. 326/2003) Per il presente Quadro possono essere compilati esclusivamente i Righi RU2, RU3, RU5, Colonna 3, RU6, RU8, RU9 e RU12. ACQUISTO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE REGIMI AGEVOLATI - CODICE CREDITO 30 Per le persone fisiche che intraprendono un attività artistica o professionale ovvero d impresa, ammesse al particolare regime fiscale agevolato, e per le persone fisiche che esercitano attività marginali, è previsto un credito d imposta, pari al 40% del prezzo unitario d acquisto della apparecchiatura informatica e relativi accessori utilizzati per la connessione con il sistema informativo dell Agenzia delle entrate, al fine di farsi assistere negli adempimenti tributari dall Ufficio locale competente in ragione del domicilio fiscale. Tale credito è riconosciuto per un importo non superiore a euro 309,87, e spetta anche in caso di acquisizione dei beni in locazione finanziaria. La fruizione del beneficio, a partire dal 2003, è subordinata all accoglimento dell istanza presentata utilizzando l apposito modello IPC. In quest ultimo caso il credito è commisurato al 40% del prezzo d acquisto ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d imposta fino a concorrenza del massimale. Per effetto di quanto disposto dall art. 1 del DPCM del 20 febbraio 2014, a decorrere dal 2014 l importo agevolato, calcolato secondo le disposizioni istitutive e attuative del credito, è ridotto del 15%. Il credito d imposta è cessato alla data del 31 dicembre 2014 (art. 1 comma 85, Legge 23 dicembre 2014 n. 190). CODICE TRIBUTO I codici tributo da utilizzare per l indicazione del credito nella Colonna Importi a credito compensati del Modello di pagamento F24 sono i seguenti (per il regime automatico) Credito d imposta - Agevolazione per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (Art. 13, comma 5, Legge 23 dicembre 2000 n. 388); Credito d imposta - Agevolazione per le attività marginali (Art. 14, comma 8, Legge 23 dicembre 2000, n Per i crediti d imposta i cui presupposti si sono realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.M. 7 febbraio 2003, la fruizione del beneficio è subordinata all accoglimento dell istanza presentata utilizzando l apposito modello IPC. 900 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF
15 I codici tributo da utilizzare per l indicazione del credito nella Colonna Importi a credito compensati del Modello di pagamento F24 sono i seguenti (per il regime ad istanza): credito d imposta per l acquisto delle apparecchiature informatiche e degli accessori maturato dal 12 febbraio art. 13, comma 5, Legge n. 388/2000; credito d imposta per l acquisto delle apparecchiature informatiche e degli accessori maturato dal 12 febbraio art. 14, comma 8, Legge n. 388/2000. (Riferimenti normativi: artt. 13 e 14, Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e art. 1, D.M. 7 febbraio 2003) Per il presente Quadro possono essere compilati esclusivamente i Righi RU2, RU3, RU5, Colonna 3, RU6, RU8 e RU12. ACQUISTO DI SOFTWARE DA PARTE DI FARMACIE PRIVATE E PUBBLICHE - CODICE CREDITO 34 È previsto a favore delle farmacie private e pubbliche un credito d imposta, in misura pari a euro 250, per l acquisto del software certificato da utilizzare per la trasmissione dei dati delle ricette mediche. Il credito d imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, mediante il Codice tributo Credito d imposta a favore delle farmacie private e pubbliche. (Riferimenti normativi: art. 1, comma 224, Legge n. 296/2006; art. 13, D.L. n. 7/2007) Per il presente Quadro possono essere compilati esclusivamente i Righi RU2, RU3, RU5, Colonna 3, RU6, RU8 e RU12. RECUPERO DEL CONTRIBUTO VERSATO AL S.S.N. DAGLI AUTOTRASPORTATORI - CODICE CREDITO 38 La Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all art. 1, comma 103, e la proroga prevista dall art. 1, comma 396, della Legge n. 296/2006 ha previsto che le somme versate nel periodo d imposta 2005/2006 a titolo di contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore, adibiti al trasporto di merci aventi massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate e omologati ai sensi del decreto del Ministro dell ambiente 23 marzo 1992 (G.U. n. 77 del 1 aprile 1992), possono essere recuperate, fino alla concorrenza di euro 300 per ciascun veicolo, in compensazione, ai sensi dell art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n Con il decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, 20 maggio 2014 n. 224, recante la ripartizione delle risorse destinate al settore dell autotrasporto di merci dall art. 1, comma 89, della Legge n. 147/2014 è stata rifinanziata la misura agevolativa per l anno 2014, per il recupero delle somme versate nel Per il presente Quadro possono essere compilati esclusivamente i Righi RU5, Colonna 3, RU6, RU8. RIGO RU5 - CREDITO D IMPOSTA SPETTANTE NEL PERIODO In Colonna 3, indicare l ammontare del credito spettante in relazione alle somme versate nell anno RIGO RU6 - CREDITO UTILIZZATO IN COMPENSAZIONE Nel Rigo RU6, va indicato l ammontare del credito utilizzato in compensazione nell anno 2014, ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997, nel periodo d imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite il Codice tributo DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 901
16 ROTTAMAZIONE DI AUTOVEICOLI PER IL TRASPORTO PROMISCUO - CODICE CREDITO 41 È previsto al fine di incentivare la riduzione di autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come euro 0 o euro 1, consegnati ad un demolitore dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, la concessione, a fronte della presentazione del certificato di avvenuta rottamazione rilasciato da centri autorizzati, di un contributo pari al costo di demolizione e comunque nei limiti di 80 euro per ciascun veicolo. Tale contributo è anticipato dal centro autorizzato che ha effettuato la rottamazione il quale recupera il corrispondente importo mediante credito d imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n Per la compensazione in F24 è utilizzabile il Codice tributo (Riferimenti normativi: art. 1, comma 224, L. 296/2006; art. 13, D.L. 7/2007) Per il presente Quadro possono essere compilati esclusivamente i Righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU9 e RU12. ACQUISTO E LA ROTTAMAZIONE DI AUTOVETTURE ED AUTOVEICOLI PER IL TRASPORTO PROMISCUO - CODICE CREDITO 42 Al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come euro 0 o euro 1, con autovetture nuove immatricolate come euro 4 o euro 5, che emettono non oltre 140 grammi di CO2 al chilometro, ha previsto la concessione di un contributo di euro 800 per l acquisto di detti autoveicoli. L agevolazione spettava per l acquisto, risultante da contratto stipulato a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2007, di veicoli nuovi da immatricolare entro il 31 marzo Tale contributo è riconosciuto all acquirente del veicolo dal venditore, il quale ne ottiene il rimborso dall impresa costruttrice o importatrice del veicolo nuovo. Questi ultimi recuperano il contributo mediante credito d imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n Per la compensazione in F24 è utilizzabile il Codice tributo Si rammenta che l agevolazione compete nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis. (Riferimenti normativi: art. 1, comma 226, Legge n. 296/2006) Per il presente Quadro possono essere compilati esclusivamente i Righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU9 e RU12. ACQUISTO E ROTTAMAZIONE DI AUTOCARRI - CODICE CREDITO 43 È prevista una agevolazione con lo scopo di favorire il rinnovo del parco autocarri circolante mediante la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di veicoli immatricolati come euro 0 o euro 1 con veicoli nuovi a minore impatto ambientale, ha previsto la concessione di un contributo di euro per ogni autocarro di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, immatricolato come euro 4 o euro 5. Tale agevolazione spettava per l acquisto, risultante da contratto stipulato a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2007, di veicoli nuovi da immatricolare entro il 31 marzo Tale contributo è riconosciuto all acquirente del veicolo dal venditore, il quale ne ottiene il rimborso dall impresa costruttrice o importatrice del veicolo nuovo. Questi ultimi recuperano il contributo mediante credito d imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n Per la compensazione in F24 è utilizzabile il Codice tributo DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF
17 Si rammenta che l agevolazione compete nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis. (Riferimenti normativi: art. 1, comma 227, Legge n. 296/2006) Per il presente Quadro possono essere compilati esclusivamente i Righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU9 e RU12. ACQUISTO DI AUTOVETTURE ED AUTOCARRI ELETTRICI, OVVERO ALIMENTATI AD IDROGENO, A METANO O A GPL - CODICE CREDITO 44 È previsto, per l acquisto di autovetture e di autocarri, nuovi ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno, la concessione di un contributo pari ad euro 1.500, incrementato di ulteriori euro 500 nel caso in cui il veicolo acquistato, nell alimentazione ivi considerata, abbia emissioni di CO2 inferiori a 120 grammi per chilometro. L agevolazione spettava per l acquisto, risultante da contratto stipulato a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2009, di veicoli nuovi da immatricolare entro il 31 marzo Tale contributo è riconosciuto all acquirente del veicolo dal venditore, il quale ne ottiene il rimborso dall impresa costruttrice o importatrice del veicolo nuovo. Questi ultimi recuperano il contributo mediante credito d imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n Per la compensazione in F24 è utilizzabile il Codice tributo Si rammenta che l agevolazione compete nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis. (Riferimenti normativi: art. 1, comma 228, Legge n. 296/2006) Per il presente Quadro possono essere compilati esclusivamente i Righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU9 e RU12. ACQUISTO E LA ROTTAMAZIONE DI MOTOCICLI - CODICE CREDITO 45 È previsto, in caso di acquisto di un motociclo nuovo di categoria euro 3, con contestuale sostituzione di un motociclo appartenente alla categoria euro 0, realizzata attraverso la demolizione, la concessione di un contributo pari al costo di rottamazione, nei limiti di 80 euro per ciascun motociclo. L agevolazione spettava per l acquisto, risultante da contratto stipulato a decorrere dal 1 dicembre 2006 e fino al 31 dicembre 2007, di motocicli nuovi da immatricolare entro il 31 marzo Tale contributo è anticipato dal venditore, il quale lo recupera mediante credito d imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n Per la compensazione in F24 è utilizzabile il Codice tributo Si rammenta che l agevolazione compete nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis. (Riferimenti normativi: art. 1, comma 236, L. 296/2006) Per il presente Quadro possono essere compilati esclusivamente i Righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU9 e RU12. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 903
18 PROMOZIONE PUBBLICITARIA IMPRESE AGRICOLE - CODICE CREDITO 48 L art. 1, commi da 1088 a 1090, della Legge n. 296 del 2006, come sostituito dall art. 1 del D.L. n. 171 del 2008, convertito con modificazioni dalla Legge 30 dicembre 2008, n. 205, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, riconosce per gli anni 2008 e 2009 alle imprese agricole ed agroalimentari un credito d imposta per la promozione all estero dei prodotti di qualità. Il credito compete nella misura del 50% del valore degli investimenti, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti. Il credito d imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d imposta nel corso del quale il contributo è concesso sia nelle dichiarazioni relative ai periodi d imposta nei quali il credito è utilizzato. Il credito d imposta è utilizzabile, successivamente alla comunicazione di avvenuto riconoscimento del contributo, esclusivamente in compensazione ai sensi dell art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997, mediante il Codice tributo Per il presente Quadro possono essere compilati esclusivamente i Righi RU2, RU3, RU6, RU8 e RU12. INVESTIMENTI RICERCA E SVILUPPO - CODICE CREDITO 49 La Legge 27 dicembre 2006, n. 296, all art. 1, commi da 280 a 283, ha previsto l attribuzione alle imprese di un credito d imposta in relazione ai costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, a decorrere dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d imposta in corso alla data del 31 dicembre Si trattava di corsi riguardanti: ricercatori e tecnici impiegati nell attività di ricerca e sviluppo; strumenti ed attrezzature di laboratorio impiegati nell attività di ricerca e sviluppo; fabbricati per la realizzazione di centri di ricerca; la ricerca contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti; i servizi di consulenza utilizzati per l attività di ricerca e sviluppo. A partire dal 2008, la misura del credito di imposta spettante del 15% è stata aumentata al 40% qualora tali investimenti fossero riferiti a contratti stipulati con Università ed Enti pubblici di ricerca. A decorrere dall anno 2009 hanno beneficiato del credito d imposta i soggetti che hanno presentato il formulario FRS contenente i dati degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, utilizzando l apposito modello, ed hanno ottenuto dall Agenzia delle entrate il nulla osta alla fruizione del credito. ULTERIORE STANZIAMENTO DMEF 4 MARZO 2011 Ai sensi del DMEF 4 marzo 2011 i soggetti che, avendo inoltrato per via telematica all Agenzia delle entrate il formulario di cui al paragrafo precedente e che si sono visti negare il credito di imposta per esaurimento delle risorse disponibili, possono utilizzare il credito di imposta a suo tempo richiesto mediante il medesimo formulario, nella misura massima del 20,37% dell importo complessivamente richiesto per tutti e tre gli anni 2007, 2008 e 2009 a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e dell ulteriore 27,16% del predetto importo a decorrere dall anno Al credito d imposta da indicare nella presente Sezione non si applica il limite di utilizzo annuale introdotto dall art. 1, comma 53, della citata Legge n. 244 del Il credito d imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi. Per la compensazione in F24 è utilizzabile il Codice tributo 6808, indicando come anno di riferimento sempre l anno DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF
19 Per il presente Quadro possono essere compilati esclusivamente i Righi RU2, RU3, RU6, RU8, e RU12. INVESTIMENTI IN AGRICOLTURA ANNO CODICE CREDITO 50 L art. 1, comma 1075, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha previsto a favore degli imprenditori agricoli di cui all art. 1 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, l attribuzione del credito d imposta per gli investimenti in agricoltura ed ha disposto che lo stesso si applichi con le modalità di cui all art. 11 del D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 2002, n Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio 2007 ha disciplinato le modalità di riconoscimento della predetta agevolazione per l anno 2007 ed ha stabilito, tra l altro, un limite massimo di accesso al credito d imposta, fissando detto limite in euro per ciascun imprenditore. Possono, pertanto, beneficiare del credito d imposta i soggetti che hanno ottenuto dall Agenzia delle entrate l accoglimento dell istanza di attribuzione del credito (Mod. IIA), ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio Il contributo è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla comunicazione di avvenuto riconoscimento del medesimo. Per il presente Quadro non possono essere compilati i Righi RU5, RU7, RU9 e RU11. IMPRESE DI AUTOTRASPORTO MERCI - CODICE CREDITO 51 Nella presente Sezione va indicato l importo residuo relativo al contributo previsto dall art. 12 del D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2007, n. 127, e relativo a misure di sostegno fruibili anche sotto forma di credito di imposta, concesse alle imprese di autotrasporto. CODICE TRIBUTO Il credito è utilizzabile in compensazione ai sensi dell art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, mediante Codice tributo Per il presente Quadro possono essere compilati esclusivamente i Righi RU2, RU3, RU6, RU8 e RU12. ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE DEGLI ATTI ILLECITI - CODICE CREDITO 53 È previsto per ciascuno dei periodi d imposta 2008, 2009 e 2010 l attribuzione di un credito d imposta per le spese sostenute per l adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, compresa l installazione di apparecchi di videosorveglianza. Il decreto del Ministro dell economia e delle finanze 6 febbraio 2008 disciplina le modalità di riconoscimento del credito d imposta. L agevolazione è riconosciuta a favore delle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all ingrosso e di quelle di somministrazione di alimenti e bevande e spetta nella misura dell 80% del costo sostenuto e, comunque, fino ad un importo massimo di euro per ciascun beneficiario. Hanno diritto al contributo le imprese che hanno ottenuto dall Agenzia delle entrate l assenso in relazione all istanza presentata utilizzando il Modello IMS. Si rammenta che l agevolazione compete nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 905
20 Il credito deve essere indicato, a pena di decadenza, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d imposta nel quale lo stesso è stato concesso sia nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d imposta nei quali il credito è stato utilizzato. Per la compensazione in F24 è utilizzabile il Codice tributo (Riferimenti normativi: art. 1, commi da 228 a 232, della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007) Per il presente Quadro possono essere compilati esclusivamente i Righi RU2, RU3, RU6, RU8 e RU12. SPESE RELATIVE AGLI IMPIANTI DI SICUREZZA SOSTENUTE DA PARTE DI RIVENDITORI DI GENERI DI MONOPOLIO - CODICE CREDITO 54 È prevista l attribuzione di un credito d imposta agli esercenti attività di rivendita di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa, per le spese sostenute per l acquisizione e l installazione di impianti e attrezzature di sicurezza e per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica, al fine di prevenire il compimento di atti illeciti ai loro danni. Con decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze 6 febbraio 2008 sono disciplinate le modalità di riconoscimento del credito d imposta. Il credito spetta, per ciascuno dei periodi d imposta 2008, 2009 e 2010, nella misura dell 80% del costo sostenuto e, comunque, fino ad un importo massimo di euro per ciascun beneficiario a ciascun periodo d imposta. Hanno diritto al contributo i rivenditori di generi di monopolio che hanno ottenuto dall Agenzia delle entrate l assenso in relazione all istanza presentata utilizzando il Modello IMS. Si rammenta che L agevolazione compete nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis. Il credito d imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d imposta nel quale lo stesso è stato concesso sia nelle dichiarazioni relative ai periodi d imposta nei quali il credito è stato utilizzato. Il credito d imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell art. 17 del D.Lgs. n. 241 del per la compensazione in F24 è utilizzabile il Codice tributo (Riferimenti normativi: art. 1, commi da 233 a 237, Legge n. 244/ 2007) Per il presente Quadro possono essere compilati esclusivamente i Righi RU2, RU3, RU6, RU8 e RU12. INCREMENTO DELL OCCUPAZIONE - CODICE CREDITO 55 È prevista l attribuzione di un credito d imposta ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall art. 87, par. 3, lett. a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità Europea. Il credito spetta, per gli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura di euro 333 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese e, in caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all art. 2, lett. f), punto XI, del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, nella misura di euro 416 per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese. Con decreto del Ministro dell economia e delle finanze 12 marzo 2008 sono disciplinate le modalità di riconoscimento dell agevolazione. Beneficiano dell agevolazione i datori di lavoro che hanno presentato all Agenzia delle entrate l istanza di attribuzione del credito, utilizzando il modello IAL e R-IAL, e ne hanno ottenuto l accoglimento. 906 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF
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