NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE del PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE

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1 COMUNE di CASTRO Provincia di Lecce NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE del PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE nel testo vigente coordinato e commentato con REGOLAMENTO EDILIZIO in APPENDICE Strumentazione Urbanistica in Vigore: - P.d.F. Luglio 1978 Parere favorevole con relazione n.2386 del Variante: Parere Favorevole condizionato all osservanza di quanto riportato nella relazione n.3559 in data e n.3105 in data Settore Urbanistico Regionale e Delib. G.R. n.6552 del e n del In Nero: Testo P.d.F. originario non abrogato e/o in vigore. In Fucsia: Prescrizioni regionali inserite nel P.d.F. In Rosso: Testo introdotto e/o modificato con Variante In Azzurro: Prescrizioni regionali inserite nella Variante. In verde: Inserimenti del redattore La presente pubblicazione non riveste carattere di ufficialità ed è stata redatta al solo fine di costituire un ausilio alla consultazione della normativa urbanistica del Comune di Castro. L Autore

2 TITOLO I STANDARDS EDILIZI Art.1 - DEFINIZIONI Si intendono "Standards Edilizi" gli indici ed i parametri che regolano la utilizzazione delle aree ai fini della edificazione, in relazione anche alla destinazione d'uso della zona ed ai relativi tipi edilizi consentiti dallo strumento urbanistico. Gli Standards edilizi sono così definiti: 1) Indice di fabbricabilità fondiario E' il rapporto fra il volume (come definito al successivo n 10) realizzabile in una Zona destinata dal P.F. ad insediamento residenziale o produttivo, e la superficie della zona stessa. Viene espresso col rapp. mc/mq. 2) Aree per attrezzature di zona Sono le aree le quali, nell'ambito di ciascun insediamento unitario previsto dal P.F., debbono essere destinate, in sede di attuazione dello strumento urbanistico, a spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, ai sensi del penultimo comma dell'art. 17 della legge n. 765 e degli artt del D.M. 2.4/1968 n Sono espresse in % dei mq. costituenti la superficie dell'intero insediamento. 3) Superficie sedi viarie E' l'area da destinarsi in sede di attuazione dello strumento urbanistico, in aggiunta alle attrezzature di zona definite al precedente n 2, a strade residenziali, piazze e spazi di sosta. Le caratteristiche delle sedi viarie sono specificate al successivo art.2. Viene espressa in % dei mq. costituenti la superficie dell'intero insediamento. 4) Superficie fondiaria E' l'area destinata alla edificazione, ossia di pertinenza degli edifici, al netto quindi delle aree destinate ad attrezzature di zona e sedi viarie. Viene espressa in % dei mq costituenti la superficie dell'intero insediamento. 5) Densità di popolazione E' il rapporto tra il numero di abitanti insediati o da insediare in una zona e l'area della medesima, comprensiva quindi delle sedi viarie e degli spazi pubblici o riservati ad attrezzature di zona. Viene espressa col rapporto abit/ha.

3 6) Indice di fabbricabilità fondiario E' il rapporto fra il volume edilizio realizzabile sulla superficie fondiaria e la stessa superficie fondiaria (oppure il rapporto fra il volume realizzabile e la superficie ad esso asservita). Viene espresso col rapporto mc/mq. 7) Superficie minima del lotto E' la superficie fondiaria minima di pertinenza di ciascun edificio. Viene espressa in mq. 8) Indice di copertura E' il rapporto tra la superficie coperta dalla costruzione dell'edificio e la superficie del lotto asservito allo stesso edificio. Per superficie coperta si intende, poi, la parte del terreno racchiusa fra le proiezioni condotte dalle pareti perimetrali di massima sporgenza dell'edificio, con esclusione dei soli aggetti costituiti da balconi e pensiline. Viene espresso in % dei mq. costituenti il lotto. 9) Altezza 1 E' la distanza verticale misurata dalla linea di terra (piano marciapiede o piano di sistemazione esterna all'edificio) alla linea superiore di coronamento; ove manchi il parapetto pieno del terrazzo di copertura, si fa riferimento al piano del terrazzo medesimo. Per gli edifici coperti a tetto si fa riferimento alla linea di gronda del tetto o, se questo ha pendenza superiore al 35%, ai 2/3 della sua proiezione verticale. Quando le due linee (di terra e di coronamento) non sono parallele, si scompongono le pareti in elementi quadrangolari, di ciascuno dei 1 Si segnala in merito alle Altezze del fabbricato: 1) Prescrizione all Art.33 del Regolamento Edilizio: Rimane però l obbligo per le zone omogenee di tipo A e B di conservare l altezza di marcapiano propria della zona in riferimento ai requisiti di altezza minima dei vani e dei servizi. 2) Art.39 del Regolamento edilizio: DECORO DEGLI EDIFICI. Tutti gli edifici, in ogni loro parte, devono rispondere alle esigenze del decoro cittadino, sia nelle strutture che nella architettura, nei materiali, nelle tinteggiature, ecc. A tale scopo gli edifici che non raggiungano una autonoma unità architettonica devono armonizzarsi o fondersi architettonicamente con i fabbricati circostanti.(omesso) 3) Art.40 del Regolamento Edilizio: ALTEZZE E DISTACCHI. Nel territorio comunale i limiti delle altezze e dei distacchi per ciascuna zona territoriale omogenea e per ciascun tipo edilizio sono precisati nelle norme del Programma di Fabbricazione. Potranno, essere prescritte altezze inferiori a quelle massime previste dalle prescrizioni di zona per la vicinanza di edifici monumentali vincolati a norma di Legge o, comunque, di edifici di minore altezza, allo scopo di evitare pregiudizio estetico e conseguire un determinato inquadramento urbanistico. L'altezza degli edifici va misurata dal piano di marciapiede e, in difetto, dal suolo delle via pubblica o del terreno naturale.. costante, fino alla linea superiore di coronamento o alla linea esterna di gronda. Sono esclusi dal computo dell'altezza massima i volumi tecnici comprendenti il vano scala di accesso al terrazzo ed il locale macchine dell'ascensore purché l'altezza di essi non sia superiore a metri 2,40. Nel caso di strade in pendenza l'altezza, massima viene misurata in corrispondenza della sezione mediana dogli edifici. Per i fabbricati in angolo prospettanti su due tratti di strada di larghezza diversa, l'altezza massima competente alla strada di maggiore larghezza potrà essere concessa anche per il prospetto sulla strada di minore larghezza per una lunghezza pari alla sezione della strada minore o comunque non superiore a 9 metri.(omesso)

4 quali si considera l'altezza media; si tenga presente, però, che in questo caso la maggiore delle due altezze di ciascun elemento non potrà superare del 20%, né da due metri, l'altezza massima consentita. Nel computo delle altezze non si tiene conto dei volumi tecnici (vano scala, vano ascensore), purché l'altezza di essi non superi metri 2,40. Viene espressa in metri. 10) Volume E' la cubatura totale del manufatto edilizio o dei manufatti edilizi che emerge rispetto al piano marciapiede o al livello del suolo circostante (sistemato secondo progetto), compresa tra la superficie esterna delle mura e l'esterno della copertura, con esclusione dei porticati. E' compreso, però, il volume relativo al parcheggio, se coperto. Il volume viene espresso in mc. 11) Numero di piani E' il numero dei piani fuori terra, compreso l'eventuale piano in ritiro ed il seminterrato, se abitabile. 12) Distacco minimo degli edifici a) II distacco fra gli edifici è la distanza fra le proiezioni verticali dei fabbricati, misurata nei punti di massima sporgenza. Il distacco può essere stabilito anche in rapporto all'altezza degli edifici ed avere un minimo assoluto. Le norme anzidette si applicano anche alle pareti di un medesimo edificio non prospicienti spazi interni. b) II distacco dai confini 2 (interni o laterali) è la distanza fra la proiezione verticale del fabbricato, misurata nel punto di massima sporgenza, e la linea di confine con le proprietà limitrofe. c) II distacco dal filo stradale 3 è la distanza fra la proiezione verticale del fabbricato, misurata come sopra, ed il filo a ciglio della strada definito dall'ari. 2 del D.M. 1 aprile 1968 (G.U. n. 960 del ), 2 Art.40 del Regolamento Edilizio: ALTEZZE E DISTACCHI. ( Omesso) La distanza dell'edificio dal confine di proprietà con un'area non ancora edificata potrà essere inferiore a quello consentito dalle norme solo nel caso in cui il proprietario edificante comprovi di aver stipulato con il confinante una convenzione debitamente trascritta per la costituzione di una servitù che garantisca in altro modo la formazione del distacco regolamentare fra gli edifici. Tale servitù deve essere tale da non poter essere rinunciata nè estinta nè modificata. (omesso) 3 Art.41 del Regolamento edilizio: ARRETRAMENTO DAL FILO STRADALE. In caso di ricostruzione di un fabbricato, il Comune ha facoltà di imporre la rettifica di preesistenti allineamenti allo scopo di uniformarli all'allineamento generale della strada o piazza, senza ricorrere all'adozione di piano particolareggiato. Su fronti stradali per i quali lo strumento urbanistico non prevede arretramenti dagli edifici, questo può essere autorizzato nella misura non inferiore a m. 2,50 con destinazione a verde o a parcheggio privato, purché possa realizzarsi per tutto il fronte di un isolato

5 I distacchi di cui sopra sono espressi in metri in rapporto alle altezze o in senso assoluto. 13) Spazi interni agli edifici 4 SPAZI INTERNI CHIUSI. Si definisce spazio interno una area scoperta circondata da edifici per una lunghezza superiore ai 3/4 del suo perimetro. a) Cortile l'area libera del cortile non deve essere inferiore a 1/5 della somma Delle superfici dei muri che li recingono (senza detrazione dei vuoti dei muri stessi) misurata dal pavimento del cortile alla linea superiore delle cornici, di coronamento. L'altezza massima dei muri prospicienti sul cortile non deve essere superiore ad una volta e mezzo, la normale media tra le pareti opposte. La normale minima condotta da ciascuna finestra al muro opposto deve avere almeno una dimensione libera di m. 6,00 per vani di abitazione e m. 4,00 per vani di servizio. Non sono ammesso rientranze nei perimetri dei cortili. L'arca dei cortili si intende al netto delle proiezioni verticali degli aggetti e sporgenze dai muri perimetrali. Non sono ammesse costruzioni all'interno dei cortili esistenti in cui siano deficienti le predette condizioni regolamentari, salvo i casi di opere strettamente necessarie per motivi igienici o di agibilità. b) Chiostrine. E' annessa la formazione di chiostrine interne (cortiletti chiusi) allo scopo di dare aria o luce a: scale, ingressi corridoi, disimpegni, dispense, W.C., bagni ed altri ambienti di servizio ad eccezione delle cucine. compreso tra due vie. Pertanto, quando il predetto fronte appartenga a più proprietari, l'autorizzazione è subordinata alla presentazione di convenzione tra di essi, regolarmente registrata che assicuri l'arretramento omogeneo su tutto il fronte. Negli isolati ove già esiste un arretramento, anche se inferiore a m. 2,50, le nuove costruzioni o trasformazioni devono disporsi per tutta la lunghezza del fronte secondo l'arretramento già esistente. L'area libera degli arretramenti, se destinata ad uso privato, deve essere mantenuta in stato decoroso. In caso di trascuratezza il Comune ha facoltà di provvedere d'ufficio rivalendosi delle spese. Detta area inoltre, anche se già sistemata a verde privato, può essere resa di uso pubblico con esproprio a norma di Legge quando lo richiedano esigenze di viabilità o di estetica cittadina. In caso di arretramento rispetto al filo stradale, infine, l'altezza degli edifici può essere determinata aggiungendo alla larghezza della pubblica strada quella dell'arretramento stesso, fermo restando il limite massimo di altezze prescritte per la zona. 4 Comma integralmente variato in sede di Variante. Per gli spazi interni vale quanto riportato nell art.43 del Regolamento Edilizio (Variante). Il testo originario del comma recitava: Si intendono spazi interni le aree scoperte circondate da edifici per una lunghezza superiore ai 3/4 del perimetro. Sono: a) Patio - Si intende lo spazio interno di un edificio ad un solo piano, o all'ultimo piano di un edificio a più piani, che abbia normali minime non inferiori a m. 6,00 e pareti circostanti di altezza non superiore a m. 4,00. b) Cortile - Si intende per cortile uno spazio interno nel quale la normale libera davanti ad ogni finestra è superiore a m. 8,00 e la superficie del pavimento superiore a 1/5 di quella delle pareti che la circondano. c) Chiostrina - Si intende per chiostrina uno spazio interno di superficie minima superiore a 1/8 di quella delle pareti circostanti, le quali abbiano altezza non superiore a m. 20 e con una normale minima davanti ad ogni finestra non superiore a m. 3,00.

6 L'area libera delle chiostrine deve essere non inferiore ad 1/8 dei muri che la delimitano, e la normale media misurata tra una finestra ed il muro opposto non inferiore a m. 3,50. Non sono ammesse sporgenze entro le chiostrine, il cui fondo deve avere facile accesso per la pulizia ed essere pavimentato in modo da consentire il rapido deflusso delle acque. Per i cortili e le chiostrine da costruire sul confine di altre proprietà devono essere sempre soddisfatte le condizioni precedenti tenendo conto della massima altezza che potrebbero raggiungere sulla linea di confine le costruzioni dei vicini, secondo le prescrizioni di zona. E' consentito realizzare la comunione tra cortili o chiostrine in confine con altra proprietà o con quelli già realizzati dal confinante, purché venga conclusa tra gli stessi confinanti a proprio spese apposita convenzione regolarmente trascritta da cui risulti che le future costruzioni si atterranno sul confine ai limiti previsti o già esistenti. Infine cortili o chiostrine non possono in alcun modo essere coperte nè parzialmente nè totalmente. 14) Indice di piantumazione Indica il numero di piante d'alto fusto prescritto per le singole zone, se richiesto. E' espresso in numero di piante per ettaro (n./ha). 15) Fronte minimo del lotto E' la minima larghezza del fronte che si ritiene debba avere un lotto perché l'edificio da costruirsi possa essere funzionale e di aspetto decoroso, tenuto conto dei tipi edilizi prescritti per ciascuna zona, dei sistemi costruttivi ed usi locali. E' espresso in metri. 16) Larghezza massima dei prospetti E' la più lunga delle proiezioni di un prospetto continuo, anche se a pianta spezzata o mistilinea, comprendente uno o più edifici, a seconda del tipo edilizio. E' espressa in metri. 17) Accessori Si intendono i locali staccati dall'edificio principale, ma al servizio esclusivo di questo. Ove ammessi, dovranno avere i requisiti richiesti dall'art.50 del Regolamento e non superare i limiti di superficie coperta o di cubatura prescritti per i vari tipi edilizi. In ogni modo la loro cubatura sarà conteggiata per il computo del volume massimo realizzabile. 18) Piano quadro II piano quadro è uno studio particolareggiato di parti più o meno estese del territorio urbano, con dimensioni urbanisticamente valide; esso contiene l'individuazione delle opere primarie e secondarie di urbanizzazione,da direttive

7 per la realizzazione edilizia, viene adottato dal Consiglio Comunale ed approvato dall'ente Regione con la procedura di cui all'art.8 della Legge n 765. Art. 2 - VIABILITA' La viabilità interessante il territorio comunale, con le relative caratteristiche, è così distinta: a) Viabilità primaria (per il traffico veloce): - Larghezza minima della sede, banchine e carreggiata: secondo le norme emanate dalle competenti autorità. b) Viabilità secondaria (o di penetrazione) per il rapido collegamento tra la rete principale extraurbana e la rete di distribuzione interna ai centri residenziali: - a tre corsie:larghezza minima carreggiata m. 11,00 " " banchine " 1,50 " " sede stradale " 14,00 - a due corsie: " " carreggiata " 9,00 " " banchine " 1,50 " " sede stradale " 12,00 C) Viabilità minore (o di quartiere) per la distribuzione del traffico nei centri residenziali e l'accesso ad edifici e servizi di zona, opportunamente integrata da aree per parcheggi e piazze: - a due corsie: larghezza carreggiata minima m. 6,00 + 8,00 " minima banchine " 1,00 + 1,25 " " sede stradale " 8, ,00 Le strade e le piazze debbono essere costruite secondo le prescrizioni stabilite dagli Uffici Tecnica Comunali e protette con materiale durevole sia nella carreggiata che nelle banchine; devono, inoltre, contenere le canalizzazioni per gli impianti idrico, elettrico, fognante e telefonico. ART. 3 - TIPI EDILIZI Nel definire i tipi edilizi, allo scopo di conservare armonicamente l'aspetto storico-architettonico urbanistico ambientale dei centri abitati e del territorio comunale è stato espresso riferimento ai tipi edilizi esistenti, alle condizioni sociali ed ambientali della popolazione, alle caratteristiche del suolo ed ai D.M. 1 e I tipi edilizi ammessi per l'edificazione sono pertanto: - Casa in linea: edificio con distacchi solo dal confine interno, senza arretramenti dal ciglio stradale. - Casa a schiera: Edificio con distacchi dal confine interno e dal ciglio della strada. - Casa accoppiata: Edificio composto su due lotti adiacenti di proprietà diverse con un muro di fabbrica in comune e soluzione architettonica unitaria; distacchi dal confine interno, dai confini laterali e su strada. - Palazzina: Edificio condominiale a più piani, con scala centrale e due appartamenti per piano; distacchi dai confini, sia interni che laterali, e su

8 strada. Sono ammesse costruzioni accessorie con una superficie coperta non superiore a 1/10 della superficie coperta dell'edificio e, comunque, in luogo non visibile dalla pubblica strada. - Casa isolata: Edificio con distacchi dal confine interno, dai confini laterali e su strada avente, di norma, pareti laterali non finestrate, ad uno o più piani. - Villino: Edificio con distacchi dal confine interno, dai confini laterali e su strada, aventi pareti finestrate sui quattro lati e caratteristiche di casa signorile, con adeguata sistemazione degli spazi liberi esterni, ad uno o più piani. - Tipo libero: Edificio assimilabile ai tipi edilizi precedenti, ma con destinazione d'uso diversa da quella di abitazione (magazzini, depositi, negozi, locali per esposizione, esercizi pubblici). - Complesso unitario: Raggruppamento di più edifici per abitazione con soluzioni unitarie, per le quali sono ammesse distanze fra gli edifici inferiori a quelle stabilite per gli altri tipi edilizi previsti nella zona. - Fabbricato rurale: Edificio a servizio dell'agricoltura (stalle, ovili, porcili, silos, fienili, serbatoi, deposito di attrezzi agricoli, ecc..). - Casa colonica: edificio per abitazione in campagna, di norma annessa ai fabbricati rurali di cui innanzi, il tutto a servizio dell agricoltura. - Impianti produttivo: Edificio o complesso di edifici destinato alla lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli (frantoi oleari, o cereali, caseifici, stabilimenti vinicoli, ecc..). - Attrezzature per sport e svago: Aree attrezzate con impianti all aperto e servizi accessori (piscine, campi da tennis e da pallacanestro, per spettacoli, ecc..) destinate all uso pubblico.

9 TITOLO II PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE Art.1 - Zonizzazione - Norme di Attuazione 5 Per attuare ordinatamente lo sviluppo urbanistico ed edilizio del territorio comunale ai sensi delle leggi in vigore dello Stato e della Regione Puglia, ferme restando sostanzialmente le indicazioni date dal P.d.F. in vigore, l'intero territorio è stato suddiviso nelle seguenti zone territoriali omogenee, in variante alcune volte, a quelle in vigore. Questo ha portato anche a meglio precisare alcune delle norme di attuazione in vigore ed a integrarle a) Zona A (centro storico ambientale) Sono quelle zone parzialmente o totalmente edificate, che delimitano il più vecchio nucleo urbano. b) Zona B (residenziali di completamento) Sono le parti del territorio con diffusa edificazione esistente, con viabilità già definita ed urbanizzazioni primarie esistenti quasi al completo. Esse sono state suddivise nelle seguenti sottozone: - Zone B1 : comprendono le maglie edificate per intero, ormai definite urbanisticamente, e per le quali ancora sono possibili solo alcuni interventi di case singole o sopraelevazioni. - Zone B2 : Sono zone parzialmente edificate, ma con viabilità già definita, le quali sono soggette a prescrizioni più restrittive e dettagliate delle precedenti. - Zone B3 : Sono zone, anch'esse quasi per intero edificate, che essendo però maggiormente esposte dal punto di vista paesistico, sono soggette a prescrizioni diverse di quelle della B2 e con indici edificabili molto inferiori. - Zone B4 : E' una zona che ha le stesse caratteristiche della B3, ma, essendo compresa tra la via Panoramica e la litoranea per Tricase ed edificata solo lungo la litoranea per Tricase è soggetta alle stesse prescrizioni delle B3 con l'aggiunta però che l'intervento edilizio, anche singolo, deve essere preceduto da uno studio urbanistico unitario sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale. c) Zone C (residenziali di espansione) Sono le parti del territorio non edificate e destinate a contenere i nuovi insediamenti residenziali e turistici. Esse sono così suddivise: - Zona C1 : Sono quelle destinate agli insediamenti residenziali più intensivi e sono situate a Castro Alto. - Zone C2 : Sono sempre destinate a contenere insediamenti residenziali ma meno intensivi e situati a Castro Marina; - Zone C3 : Sono sempre destinate a contenere residenze, o piccole pensioni ma che vista la loro particolare ubicazione, sono soggette a prescrizioni più restrittive. 5 Sostituisce quasi integralmente l'art. 4 - Zonizzazione del vigente P.d.F. Resta in vigore il successivo Art5 Attuazione del Programma di Fabbricazione

10 - Zone C4 : Sono due zone, situate a Castro Marina, che sono destinate a contenere insediamenti turistici alberghieri. - Zone C5 : Sono destinate anch esse a contenere insediamenti turistici residenziali, ubicate vicino a strutture turistiche residenziali esistenti, ma soggette a particolare normativa, in considerazione della loro particolare ubicazione. d) Zone D Sono zone destinate a contenere piccoli insediamenti artigianali. e) ZONE E Sono tutte le rimanti parti del territorio e sono così suddivise - Zone E1 : Camping 6 - Zone E2 : E' un bosco destinato a Parco Pubblico. - Zone E3 : Sono zone che data la loro particolare ubicazione sono destinate a Verde Privato. - Zone E4 : Comprendono quelle zone nelle quali l Amm/ne potrà reperire gli spazi pubblici mancanti per gli adeguamenti agli standards del D.M n Zone E5 : Zona agricola speciale che circonda tutto il più vecchio centro urbano (Centro Storico) - Zone E6 : Fascia costiera. - Zone E7 : Fascia costiera e zona agricola destinata a usi agricoli. ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE 7 In tutte le zone in cui è suddiviso il territorio comunale l'esecuzione di opere, qualunque esse siano, è subordinata tassativamente al rigido rispetto delle norme previste dal Programma di Fabbricazione. Inoltre, nelle aree del territorio comunale soggette a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D.L n. 3267, ogni intervento va sottoposto al parere preventivo del competente Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Lecce. In particolare, per i nuovi insediamenti di carattere residenziale o artigianale l'attività edilizia è subordinata alla redazione di un piano di lottizzazione o di un piano quadro contenente, oltre l'osservanza degli indici prescritti per ogni zona, l'impegno dei proprietari di assumersi gli obblighi stabiliti nel quinto comma dell'art.8 della Legge n Il piano di lottizzazione, con previsioni planovolumetriche, dovrà essere esteso all'intero comparto così come delimitato nelle planimetrie del Programma di Fabbricazione, II Piano di Lottizzazione o Piano Quadro, inoltre, è reso obbligatorio nelle Zone di espansione quando, anche esistendo le opere di urbanizzazione primaria, l'area interessata alla nuova edificazione, da frazionarsi in più lotti, abbia una estensione non inferiore a mq. A tale scopo il Comune si avvarrà della facoltà prevista dal penultimo ed ultimo comma dell'art.8 della Legge n. 765, e potrà stabilire con apposita delibera consiliare la priorità degli interventi in base alle direttrici di sviluppo. 6 Non inserita nell elencazione iniziale, ma di seguito regolamentata 7 Si costituisce dall intero art. 5 del P.d.F. originario da ritenersi ancora oggi in vigore.

11 Ogni iniziativa nell'ambito delle Zone B e C va subordinata all'adozione, da parte del Consiglio Comunale, di una delibera, da approvarsi secondo le modalità di legge, che fissi, a carico dei privati ed in relazione alla volumetria edificabile, degli oneri, come quota parte per il reperimento e la realizzazione - in altre zone del P.F. - delle opere di urbanizzazione secondaria, nonché per il potenziamento e miglioramento delle opere di urbanizzazione primaria. Normativa ART.2 - PRESCRIZIONI ZONA A 8 In tali zone deve considerarsi l'attuale assetto urbanistico, architettonico ed ambientale. Sono pertanto consentiti: a) Interventi diretti al consolidamento, al ripristino, al restauro ed alla bonifica igienico-edilizia, con esclusione di qualsiasi opera che possa alterare la forma, il volume e le strutture originarie; b) eventuali trasformazioni interne. E' vietato, invece: 1) l'utilizzazione a scopo edificatorio delle zone libere; 2) la demolizione, rimozione o trasformazione di elementi architettonici classici (portali, cornici, mensole, ecc.. ) anche se sparsi o isolati; 3) la apposizione assoluta di targhe, insegne, mostre ed altro agli edifici soggetti o da assoggettare a vincolo storico, artistico e monumentale; 4) la apposizione, senza la preventiva autorizzazione, di targhe, insegne ecc.. agli altri edifici, con il cui decoro dovranno essere in armonia, I progetti esecutivi dovranno avere il preventivo parere favorevole da parte della Soprintendenza ai Monumenti. Nella zona A, infine non sono ammesse deroghe, né per opere pubbliche, sé per opere di interesse pubblico 9 PRESCRIZIONI COMUNI ALLE ZONE B1 - B2 - B3 10 Con riferimento alle zone B1 - B2 e B3 si prescrive che il rilascio delle concessioni edilizie è subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria; inoltre ad ogni richiesta di concessione edilizia andrà allegato un grafico rappresentativo della zona, concernete uno o più isolati, che contenga l'inserimento dell'intervento progettato nel contesto urbano esistente. Ciò al fine di assicurare l'armonizzazione e l'omogeneizzazione degli interventi proposti per quanto attiene la tipologia edilizia, gli allineamenti, le caratteristiche 8 Il testo approvato in Variante recita: Vale tutto quanto prescritto nella normativa in vigore. Viene riportato pertanto il corpo del testo originario. 9 Prescrizione aggiunta in Relazione del Settore Urbanistico Regionale n del e 3559 del in fase di approvazione della Variante (D.G.R. n del e n del ) 10 Prescrizioni in fase di approvazione Variante al P.d.F.

12 planovolumetriche dei fabbricati e le finiture delle superfici esterne, nonché il mantenimento ed il potenziamento dell'ambiente floristico proprio dei luoghi. Tali armonizzazioni ed omogeneizzazioni saranno assicurate dall'ufficio Tecnico Comunale e dalla Commissione Edilizia che in tal senso indirizzeranno gli interventi sul territorio. ART.3 - PRESCRIZIONI ZONA B1 11 Nelle zone B1 sono consentite trasformazioni, nuove costruzioni, ampliamenti e completamenti, lavori per risanamento igienico sanitario e restauro. E' vietata comunque la demolizione, rimozione e trasformazione di elementi architettonici (portali, cornici, ecc.. ) sparsi nella zona. 1) Tipi edilizi Conformi a quelli già presenti nella zona. 2) Indice di fabbricabilità fondiario a) E' consentita, in generale, una densità fondiaria non superiore a 3 mc/mq. b) Per singole costruzioni edilizie, demolizioni e ricostruzioni, sopraelevazioni a 1 piano su piano terra esistente, sono ammesse densità fondiarie superiori a 3 mc/mq e sino a raggiungere i 4 mc/mq quando: 1 - Si abbiano lotti di terreno interclusi da edifici confinanti esistenti e con superficie fondiaria minore o uguale a 200 mq; 2 - negli interventi sostitutivi (abbattimenti e ricostruzioni) e sempre nei casi di cui al punto 1; 3 - nelle sopraelevazioni del solo primo piano su piano terra esistente, e quando l'indice di fabbricabilità fondiario di 3 mc/mq non lo permettono e l'edificio ricada in zone in cui la maggiore parte degli edifici esistenti hanno il primo piano. La sopraddetta sopraelevazione può comunque realizzarsi nei casi che ricadono in punti 1-2-3, qualunque sia la consistenza dell'edificio esistente a piano terra, purché però la superficie coperta del primo piano non superi il 60% della superficie del lotto interessato. N.B.) Per indici di f.f. superiori a 4 mc/mq nei casi sopraelencati e superiori a 3 mc/mq in generale, l'amministrazione Comunale potrà procedere alla redazione di idonei studi particolareggiati o planovolumetrici. 3) Altezza massima degli edifici L'altezza massima degli edifici non deve superare l'altezza degli edifici preesistenti e circostanti in un raggio di 80 metri. Essa dovrà comunque essere contenuta nel rapporto 5/4 della larghezza stradale e degli spazi liberi interposti. 4) Rapporto di copertura L'indice di copertura massimo non dovrà essere superiore al 65% della superficie del lotto. 5) Distacco dagli edifici e dai confini - 6) Distacco tra fabbricati Sostituisce l art.7 del P.F. originario con eccezione dei vecchi artt. 5 e Testo della prescrizione: Con riferimento ai punti 5) Distanze dai confini laterali e 6) Distacco tra fabbricati, detti punti vengono soppressi stante la loro attuale formulazione; valgono pertanto in proposito le norme di cui al punto 6) distacco dagli edifici e dai confini - art. 7 - prescrizioni zona B1 - della normativa del P.d.F. vigente (D.P.G.R. n. 3134/1978 e relazione urbanistica n. /1978).

13 a) Qualora gli edifici non vengono costruiti in aderenza, il distacco tra di essi dovrà essere non inferiore ai 2/5 della altezza massima dell'edificio in base alla larghezza della strada da cui ha accesso, con un minimo assoluto di metri 10,00. b) II distacco dai confini laterali di proprietà sarà, ovviamente, la metà di quello risultante tra gli edifìci, di cui al precedente paragrafo a), con un minimo assoluto di metri 5,00. e) Il distacco dal confine interno di proprietà dovrà essere non inferiore a 1/2 della altezza massima dell'edificio, con un minimo di metri 5,00. 7) Distacco dal filo stradale Per le nuove costruzioni, in isolati già edificati, si rispetterà l'allineamento dei fabbricati esistenti. Per i nuovi isolati ci si dovrà arretrare di almeno metri tre dal filo stradale. 8) Prescrizioni particolari I fabbricati da realizzarsi a valle della litoranea per Santa Cesarea Tenne e quelli compresi nella fascia tra la predetta litoranea e Via Vittorio Veneto dovranno rispettare le seguenti prescrizioni aggiuntive: a) quando il lotto edificabile è ubicato a valle delle predette strade e quando il dislivello tra piano stradale a piano di campagna è metri 2,00 l'altezza del fabbricato non dovrà mai superare il piano stradale. b) non è mai consentita la sopraelevazione a primo piano quando la stessa comporti che l'edificio superi in altezza il piano stradale a monte dell'edificio stesso. c) La tipologia edilizia deve essere tale da rispettare l'andamento planimetrico del suolo evitando quindi facciate continue in senso verticale che superino l'altezza di 4,00 metri. Per questo si consigliano tipologie a gradoni con arretramento minimo di 3,00 metri, rispetto al piano terra. d) L'arretramento stradale, quando situazioni di fatto non obblighino il rispetto di allineamenti esistenti dovrà essere maggiore o uguale a metri 3,00. e) Tutte le recinzioni dovranno realizzarsi con muretti a secco, con pietra locale e per un'altezza 80 cm. La rimanente altezza dovrà essere tutta a giorno. ART.4 - PRESCRIZIONI ZONE B2 Nelle zone B2 sono consentiti tutti gli interventi previsti nelle zone B1. Si intendono estese alle zone B2 tutte le prescrizioni fissate per le B1 in merito a: - tipi edilizi, - indice di copertura, - altezza degli edifici e numero dei piani, - distacco dal filo stradale. Per l'indice di fabbricabilità ed i distacchi tra gli edifici e dai confini rimane invece stabilito quanto segue: a) Indice fabbricabilità fondiaria: La densità non deve mai essere superiore a 2,50 mc/mq, qualunque sia l'intervento da realizzare. b) Distacco tra edifici: metri 10,00 minimo Prescrizione in sede di approvazione di Variante. Il testo della prescrizione recita: Con riferimento al numero dei piani, alle distanze dai confini e tra edifici, in considerazione del carattere di aree libere o prevalentemente libere delle maglie interessate, detti parametri sono così modificati:

14 c) Distacco dai confini interni: metri 5,00 minimo d) Distacco dai confini laterali: (quando non si costruisce in aderenza) metri 5,00 e) Numero dei piani fuori terra: due (riferiti alla quota inferiore del terreno) ART.5 - PRESCRIZIONI ZONE B3 14 Nelle zone B3 ormai definite urbanisticamente e che permettono solo qualche intervento, sono consentiti gli stessi interventi a quelli delle zone B1 e B2 e soggetto a queste prescrizioni: a) Indice di fabbricabilità fondiario: Non superiore a 0,60 mc/mq 15, qualunque sia la natura dell'intervento da realizzare. b) Indice di copertura: L'indice di copertura non dovrà mai essere superiore al 35% della superficie del lotto interessato. c) Altezza degli edifici: L'altezza degli edifici non dovrà mai essere superiore a 4,00 metri. Si può superare l'altezza dei quattro metri quando si costruisca con tipologia a gradoni con arretramenti rispetto al piano terra, di almeno tre metri. Quando si costruisce lungo la strada panoramica il fabbricato non dovrà mai superare il piano stradale. d.1) Distacco tra edifici: Non inferiore all'altezza massima degli edifici consentita nella zona, con un minimo assoluto di metri 10,00. d.2) Distacco dai confini di proprietà: a) rispetto ai confini laterali: non inferiore a 1/2 del distacco fra gli edifìci, determinato come al precedente paragrafo d.1; b) rispetto ai confini interni: non superiore all'altezza dell'edificio, con un minimo assoluto di metri 10,00. e) Arretramento dalla litoranea: Dovrà essere maggiore o uguale a 3,00 metri. f) Tipologie edilizie: Ci si atterrà a quelle esistenti. g) Recinzioni e sistemazioni esterne: Si fa obbligo di usare pietra locale, con la realizzazione di murature con pietrame a secco. ART.6 - PRESCRIZIONI PER LE ZONE B4 per le zone B4 vale tutto quanto prescritto per la zona B3 colla eccezione che qualsiasi intervento è subordinato ad uno studio particolareggiato per l intera zona da sottoporsi all approvazione del Consiglio Comunale. In detto articolo, con riferimento agli strumenti attuativi previsti (lottizzazione, studio particolareggiato), si aggiunge quanto segue: Il rilascio - distanza tra fabbricati = mt 10,00 minimo; - distanza dai confini interni = mt 5,00; - distanza dai confini laterali = mt 5,00 (quando non si costruisca in aderenza) - numero dei piani fuori terra = due (riferiti alla quota inferiore del terreno) 14 Articolo 5 della Variante. Approvato con prescrizioni ai punti a) e d) che riportano all art.9 del P.F. originario. 15 Testo della prescrizione: "Con riferimento all'indice di fabbricabilità fondiario, al distacco tra edifici e dai confini di proprietà, gli stessi posti nella loro attuale formulazione sono soppressi; valgono pertanto in proposito le norme di cui all'art.9 - prescrizioni per le zone B3 - del PdF vigente (D.P.G.R. n. 3134/1978)"

15 delle concessioni edilizie è subordinato alla redazione ed approvazione, nei modi e nelle forme di legge, della strumentazione urbanistica attuativa prevista dalle vigenti leggi statale e regionale 16 Per quanto riguarda la viabilità si dovranno prevedere collegamenti pedonabili pubblici tra la strada panoramica e la litoranea per Tricase, e parcheggi scoperti lungo la panoramica pari a 2 mq/20 mc. L indice di copertura non dovrà superare il 30% della superficie del comparto e la tipologia edilizia potrà essere quella di case a schiera, case isolate ed accoppiate. ART.7 - PRESCRIZIONI ZONE C1 17 Nelle Zone C destinate a contenere i nuovi insediamenti residenziali, l'edificazione è subordinata alla approvazione di apposito piano quadro o di lottizzazione convenzionata, redatti in conformità di quanto stabilito all'art.19 del Regolamento Edilizio. La formazione dei detti strumenti urbanistici dovrà essere fatta in base agli indici urbanistici ed edilizi ed alle prescrizioni seguenti: 1) Densità di popolazione 110 abit/ha 2) Attrezzature di zona A) Spazi pubblici o riservati ad attività collettive, verde attrezzato e parcheggio, ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.M. 2 aprile 1968 n.1444: dovrà essere destinato il 17% della superficie territoriale del comparto, così ripartito: a) 4,5 % per l'istruzione (asili nido o scuole materne); b) 2,0 % per attrezzature dì interesse comune (sociali, amministrative, religiose, sanitarie, ecc..); c) 8,0 % per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport con esclusione di fasce verdi lungo le strade; d) 2,5 % per parcheggi (in aggiunta a quelli previsti dall'art.18 della Legge n. 765). B) Sedi viarie: dovrà esserb) Sedi viarie: dovrà essere destinato non meno del 23% della superficie del comparto. C) Superficie fondiaria: potrà essere destinato non più del 60% della superficie del comparto. 3) Tipi edilizi ammessi I tipi edilizi (già definiti al precedente art.3) ammessi nelle Zone C1 sono: a) Casa a schiera; b) Casa isolata (o villino); c) Casa accoppiata; d) Palazzina; e) Tipo libero. 4) Standards edilizi Stabiliti tenendo conto delle esigenze igieniche, delle consuetudini e dei sistemi costruttivi locali, nonché delle prescrizioni contenute negli artt del D.M. 16 Testo della prescrizione (Punto B4) della relazione urbanistica n. 3195/ Testo nella Variante: Vale quanto prescritto per le zone C1 nella normativa in vigore. Si riporta l intero Art.10 originario

16 1 aprile 1968 n. 1444: Standards casa a schier Casa isolata casa palazzina accoppiat a) indice fabbr. fond. (mc/mq) b) superf. minima lotto (mq) c) numero dei piani d) altezza massima edificio (m.) e) distanza tra fabbricati (m.): - pareti laterali finestrate " " chiuse f) distacco da confini later.(m): - pareti laterali finestrate - " " chiuse g) distacco da confini interni (m) h) distacco dal filo stradale: come stabilito dal D.M i) spazi interni ammessi - patio - - l) fronte minimo del lotto (m.) m) lunghezza max. prospetto (m. ) 60 5) Prescrizioni particolari a) Per il tipo libero dovranno osservarsi gli standards edilizi prescritti nel precedente paragrafo 4) per il tipo edilizio previsto nella zona, al quale il tipo libero sarà assimilabile, sempre nel rispetto dell'indice di fabbricabilità fondiario di 3.00 mc/mq. b) Nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate o piani quadro con previsioni planovolumetriche, sono ammesse distanze inferiori del 25% a quelle indicate nel precedente paragrafo 4 e), f), g). 6) Deroghe Sono ammesse deroghe per opere pubbliche e per opere ed impianti di interesse pubblico strettamente connesse con le residenze, con esclusione di quelle aventi finalità industriali. Per edifici ed impianti di interesse pubblico, comunque, il distacco dagli edifici adiacenti non potrà essere inferiore ai 4/5 della altezza da realizzare, con un minimo assoluto di metri 10, ART.8 - PRESCRIZIONI ZONE C2 18 Nelle Zone C2, destinate a contenere nuovi insediamenti residenziali a sviluppo dell'abitato, le prescrizioni e gli standards urbanistici ed edilizi da tenere in considerazione nella redazione del piano di lottizzazione o del piano quadro e nella edificazione, sono i seguenti: 1) Densità di popolazione: non superiore a 90 abit/ha 2) Indica di fabbricabilità territoriale non superiore a 1,00 mc/mq 3) Attrezzature di zona 18 Testo nella Variante: Vale quanto prescritto per le zone C2 nella normativa in vigore. Si riporta il testo integrale dell Art.11 del P.F. originario.

17 A) Spazi pubblici o riservati ad attività collettive, verde attrezzato e parcheggio, il 22% (24 mq/abit.) della superficie del comparto, così ripartito: a) 4.00 % (4,5 mq/abit.) per l'istruzione: asili nido, scuole materne, ecc..; b) 1.8 % (2 mq/abit.) per attrezzature di interesse comune: sociali, amministrative, religiose, sanitarie, ecc.; c) 13,5 % (15 mq/abit.) per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport con esclusione delle fasce verdi lungo le strade; d) 2,7 % (3 mq/abit.) per parcheggi, in aggiunta a quelli previsti dall'ari. 18 della Legge n B) Sedi viarie: dovrà essere destinato non meno del 16% della superficie del comparto. C) Superficie fondiaria: potrà essere destinato non più del 62% della superficie del comparto. 4) Tipi edilizi ammessi I tipi edilizi ammessi nella Zona C sono: a) casa isolata (o villino); b) casa accoppiata (con soluzione unitaria); c) tipo libero. 5) Standards edilizi Qualunque sia il tipo edilizio (fra quelli ammessi) da realizzare, gli Standards sono: a) indice di fabbricabilità fondiario: 2,00 mc/mq. b) Superficie minima del lotto: 500 mq. c) Numero massimo dei piani fuori terra: n 1 d) Altezza massima degli edifici: 7,00 m. e) Distacco tra edifici: - tra pareti laterali finestrate: 10,00 m. - " " chiuse: 7,00 m. f) Distacco dai confini laterali: - edifici con pareti finestrate: 5,00 m. - " " " chiuse: 3,50 m. g) Distacco dai confini interni: 7.00 m. h) Distacco dal filo stradale: come dal D.M i) Spazi interni ammessi: - l) fronte minimo del lotto: 16,00 m. m) Lunghezza massima del prospetto: 40,00 m. 6) Prescrizioni particolari a) E' ammesso il tipo edilizio "Casa a schiera" purché il fronte complessivo non superi la lunghezza di metri 60,00 e sia appositamente studiata una soluzione unitaria, sempre nel rispetto degli Standards di cui ai paragrafi precedenti del presente articolo. b) Nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni o piani quadro con previsioni planovolumetriche,

18 sono ammesse distanze inferiori del 25% a quelle indicate nel precedente paragrafo 5 alle lettere e), f) g), nel rispetto degli altri standards. c) Le aree libere, specialmente se prospettanti strade e spazi pubblici, escluse quelle destinate a parcheggio, devono essere convenientemente sistemate e mantenute a verde. Dovranno, altresì, essere rispettate le norme stabilite all'art.48 del Regolamento Edilizio in merito alle recinzioni. d) Per le costruzioni dovranno essere rispettate le particolari prescrizioni contenute nel successivo art.19, relativo alle caratteristiche degli edifici lungo la fascia costiera. 7) Deroghe Sono ammesse deroghe alle norme del R.E. e del P.F. per opere pubbliche (secondo le specifiche norme tecniche), e per opere ed impianti di interesse pubblico strettamente connesse con le residenze, con esclusione di quelle aventi finalità alberghiere ed industriali e nel rispetto, comunque, dei seguenti limiti: - altezza massima degli edifici non superiore a 9 metri; - distacco da edifici laterali non inferiore a 7 metri. ART. 9 - PRESCRIZIONI ZONE C3 19 Nelle zone C3, destinate a contenere nuovi insediamenti residenziali, le prescrizioni e gli standards urbanistici ed edilizi da tenere in considerazione nella redazione di un piano di lottizzazione o studio particolareggiato e nella edificazione, sono i seguenti. - Densità di popolazione: non superiore a 80 abitanti/ha - Indice di fabbricabilità territoriale: non superiore a 0,80 mc/mq - Attrezzature di zona: Per le attrezzature di zona dovrà riservarsi il 20% della superficie del comparto, così ripartito: a) 16% (20 mq/abit.) Per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco b) 4% (5 mq/abit.) Per parcheggi in aggiunta a quelli previsti dalla legge n.765 art.18 c) La superficie fondiaria non potrà essere superiore all 80% della superficie del comparto. - Tipi edilizi ammessi I tipi edilizi ammessi nella zona C3 sono: a) casa isolata o villino; b) casa accoppiata (con soluzione unitaria); c) Tipo libero. - Standards edilizi Qualunque sia il tipo edilizio, fra quelli ammessi, da realizzare gli standards sono: a) indice di fabbricabilità fondiario = 1 mc/mq b) superficie lotto minimo = 500 mq 19 Articolo della Variante approvato con prescrizione: Testo della prescrizione: "Vale quanto previsto al punto B4 della presente relazione urbanistica n. 3195/1979. Inoltre, con riferimento agli standards edilizi, al punto d) altezza massima edifici: 7,00 metri si aggiunge in calce "riferiti alla quota inferiore del terreno".

19 c) Numero piani fuori terra = 1 d) altezza massima edifici = 7,00 metri riferiti alla quota inferiore del terreno e) Distacco edifici = 10 metri (siano le pareti finestrate o no) f) Distacco dai confini laterali = 5,00 metri g) Distacco dai confini interni: = 7,00 metri h) Distacco dal filo stradale >= 4,00 metri i) fronte minimo del lotto: - per costruzioni accoppiate o a schiera, il fronte minimo del lotto dovrà essere di 13 metri. - per costruzioni singole il fronte minimo del lotto dovrà essere almeno di 20 metri. l) Lunghezza massima del prospetto = 65,00 metri m) La viabilità interna pedonabile e di collegamento con la viabilità carrabile dovrà avere una larghezza minima di 3,00 metri. In detto articolo, con riferimento agli strumenti attuativi previsti (lottizzazione, studio particolareggiato), si aggiunge quanto segue: Il rilascio delle concessioni edilizie è subordinato alla redazione ed approvazione, nei modi e nelle forme di legge, della strumentazione urbanistica attuativa prevista dalle vigenti leggi statale e regionale 20 ART.10 - PRESCRIZIONI ZONE C4 21 Dette zone sono destinate a contenere solo insediamenti ed attrezzature turisticoalberghiere, disciplinati da prescrizioni particolari diverse da quelle dettate per gli insediamenti residenziali veri e propri. Gli insediamenti previsti sono, pertanto: pensioni, alberghi, attrezzature per sport, svago e ristoro; L'edificazione è tassativamente subordinata alla approvazione di apposito piano di lottizzazione convenzionata o piano quadro, esteso alla intera superficie territoriale stabilita per il tipo edilizio da attuare, con previsioni planovolumetriche e studio per la soluzione unitaria, redatto in base ai seguenti standards e prescrizioni: 1) Indice di fabbricabilità territoriale Per tutti i tipi edilizi, non superiore a 0,5 mc/mq. 2) Parametri dimensionali a) Superficie territoriale minima relativa ad ogni insediamento: mq ; b) Volume minimo pere posto letto: mc. 50; c) Superficie territoriale minima per posto letto: mq ) Attrezzature di zona In sede di lottizzazione o piano quadro la superficie territoriale andrà ripartita secondo quanto appresso riportato: 20 Testo della prescrizione (Punto B4) della relazione urbanistica n. 3195/ Testo nella Variante: Per dette zone vale quanto prescritto nella normativa delle zone C4 del P.d.F. in vigore.

20 A) Riservata per attrezzature di zona, ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n.1444, sarà una superficie non inferiore al 25% così utilizzata: a) 4,5 % per l'istruzione: asili nido, scuola materna, ecc.. b) 2,0% per attrezzature di interesse comune: sociali, religiose, sanitarie, ecc..; c) 15,0 % per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport; d) 3,5 % per parcheggi. B) Destinata a sedi viarie sarà una superficie non inferiore al 15%; C) Destinata a superficie fondiaria sarà una superficie non superiore al 60% così ripartita: a) il 20 % edificabile; b) il 20 % a verde privato attrezzato; e) il 20 % destinato a parcheggi (in aggiunta a quello di su al precedente paragrafo A/d), aiuole, piazzali, ecc.. 4) Indice di fabbricabilità fondiario Per qualunque i tipo di insediamento previsto, non superiore a 0,83 mc/mq 5) Caratteristiche generali a) L'area per i parcheggi di autoveicoli deve essere non inferiore a 25 mq. per ogni 200 mc. di costruzione fuori terra e 20 mq per ogni 25 mc. di costruzione destinata a ristorante, ritrovi, night, ecc.. ; b) Le aree scoperte destinate a parcheggi, viali, aiuole, ecc.. dovranno essere adeguatamente sistemate e pavimentate; mentre quelle libere da strade dovranno essere sistemate a verde con alberi di olivo, fichi d'india ed altre essenze locali nella misura di almeno 60 piante/ha. 6) Caratteristiche costruttive degli edifici Al fine di inserire armonicamente le nuove costruzioni nel paesaggio preesistente e per conservare e difendere l'aspetto paesistico-ambientale del centro abitato costiero e del territorio circostante, gli insediamenti dovranno assumere, in linea di massima, l'aspetto di un complesso residenziale a carattere estensivo, con esclusione assoluta: di soluzioni "monocorpo" a più piani. Saranno, pertanto, consentite costruzioni ad un piano e m. 6,00 di altezza, isolate o raggruppate, purché, in quest'ultimo caso, il fronte complessivo dell'edificio non superi la lunghezza di 60 metri e sia appositamente studiata una soluzione unitaria. I servizi annessi ad impianti ricettivi potranno essere accentrati in edifici con non più di 2 piani fuori terra e metri 8,50 di altezza. Dovranno, infine, essere rispettate le norme particolari dettate per le costruzioni lungo la fascia costiera e riportate nel successivo art.19. 7) Distanze tra fabbricati e da confini Nella edificazione dovranno essere rispettate per le distanze i seguenti limiti: a) Tra fabbricati: non meno di 10 metri, salvo che non sia presentata per un gruppo di edifici, lo studio planovolumetrico con soluzione unitaria; b) Dai confini perimetrali dell'area asservita all'insediamento: non meno di metri 10; c) Dal filo stradale: non meno di 20 metri. 8) Deroghe Nelle zone C4 non sono ammesse deroghe, ne per opere pubbliche, ne per opere ed impianti di interesse pubblico diversi da quelli previsti e precedentemente

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