SERVIZIO SOGGETTO PASSIVO STABILITO O NON STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO

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1 SEXIES - TERRITORIALITÀ - DISPOSIZIONI SPECIALI RELATIVE A TALUNE PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE A COMMITTENTI NON SOGGETTI PASSIVI L art. 7 sexies individua tutta una serie di prestazioni che si considerano effettuate nello Stato se rese a committenti non soggetti passivi, indipendentemente da chi effettua la prestazione. Come si può notare la deroga è di stretta applicazione poiché interessa soltanto i committenti che non siano soggetti passivi. Pertanto per i committenti soggetti passivi d imposta valgono sempre le regole generali sancite dall art. 7 ter. Prestazioni di intermediazione L art. 7 sexies, comma 1 lett. a stabilisce che le prestazioni di intermediazione rese nei confronti di committenti non soggetti passivi si considerano effettuate nel territorio dello Stato se sono relative ad operazioni ivi intermediate. prestazioni di intermediazione sono sempre territorialmente rilevanti quando il committente è un operatore stabilito in Italia, mai quando è un operatore non stabilito in Italia, mentre nel caso in cui il committente non fosse un soggetto passivo sono rilevanti ai fini IVA soltanto se le operazioni oggetto dell intermediazione sono realizzate nel territorio dello Stato. lett. a) D.P.R. DESCRIZIONE DEL PRESTAZIONI DI INTERMEDIAZIONE PRERE DEL NON SEMPRE SI esempio: 18 MAI NO esempio 19 OPERAZIONE INTERMEDIATA REALIZZATA NEL OPERAZIONE INTERMEDIATA NON REALIZZATA NEL SI esempio: 20 NO esempio 21 ESEMPIO N.18 Prestazioni di intermediazione da parte di un agente italiano in favore di una società italiana per vendite negli Stati Uniti di beni ivi esistenti l operazione è territorialmente rilevante. Tuttavia l operazione è considerata non imponibile ai sensi della nuova formulazione dell art. 9, comma 1, n. 7 del DPR n. 633 del ESEMPIO N.19 Prestazioni di intermediazione rese da un agente sammarinese un favore di una società tedesca per vendite promosse in Italia l operazione è fuori campo IVA. ESEMPIO N.20 Prestazioni di intermediazione da parte di un agente sammarinese in favore di un privato italiano per la vendita della propria autovettura in Italia. L operazione è territorialmente rilevante ESEMPIO N.21 Prestazione di intermediazione realizzata da un intermediario italiano e commissionata da un privato residente in Francia per la vendita della propria collezione di quadri conservati a Parigi. L operazione è fuori campo IVA per mancanza del presupposto territoriale. Prestazioni di trasporto beni diverse dal trasporto intracomunitario L art. 7 sexies, comma 1 lett. b stabilisce che le prestazioni di trasporto di beni diversi da quelli intracomunitari si considerano effettuate in Italia in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato, quando il committente non è un soggetto passivo.

2 predette prestazioni di trasporto sono sempre territorialmente rilevanti quando il committente è un operatore economico stabilito in Italia, mai quando è un soggetto passivo non stabilito, mentre nel caso in cui il committente non fosse un soggetto passivo i trasporti sono rilevanti ai fini IVA soltanto per quota parte del trasporto effettuato in Italia. DESCRIZIONE DEL PRERE DEL lett. b) D.P.R. TRASPORTO DI BENI DIVERSI DAI TRASPORTO INTRACOMUNITARI NON SEMPRE SI esempio: 22 MAI NO esempio 23 DISTANZA PERCORSA NEL DISTANZA PERCORSA FUORI DAL TERRITORIO DELLO SI esempio: 24 NO esempio 24 ESEMPIO N. 22 Prestazioni di trasporto dall Italia agli Stati Uniti realizzato da un vettore francese per conto di una società italiana. L operazione è territorialmente significativa. ESEMPIO N. 23 Stessa operazione, ma il committente è una società francese. L operazione è fuori campo IVA. ESEMPIO N. 24 Prestazioni di trasporto commissionate ad un vettore Svizzero da un privato italiano per realizzare il traslocco da Zurigo a Milano. L operazione è per una parte, pari al percorso effettuato nello Stato, territorialmente rilevante. Prestazioni di trasporto intracomunitario di beni L art. 7 sexies, comma 1 lett. c stabilisce che quando il committente non è un soggetto passivo le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni si considerano rilevanti ai fini IVA, quando la relativa esecuzione ha inizio nel territorio dello stato. È il caso di ricordare che nei trasporti intracomunitari di beni sono ammesse soste in località al di fuori della Comunità. predette prestazioni di trasporto intracomunitario sono sempre territorialmente rilevanti quando il committente è un soggetto passivo stabilito in Italia, mai quando è un soggetto passivo non stabilito in Italia, mentre nel caso in cui il committente non fosse un soggetto passivo i trasporti sono rilevanti ai fini IVA soltanto se il trasporto parte dall Italia.

3 DESCRIZIONE DEL PRERE DEL lett. c) D.P.R. TRASPORTO INTRACOMUNITARIO DI BENI NON SEMPRE SI esempio: 25 MAI NO esempio 26 LUOGO DI PARTENZA NEL LUOGO DI PARTENZA FUORI DAL TERRITORIO DELLO SI esempio: 27 NO esempio 28 ESEMPIO N. 25 Prestazioni di trasporto di beni dalla Germania all Italia per conto di un azienda italiana. L operazione è territorialmente significativa. ESEMPIO N. 26 Stessa operazione, ma il committente è una società tedesca. L operazione è fuori campo IVA. ESEMPIO N. 27 Prestazioni di trasporto commissionate ad un vettore sammarinese da un privato italiano per merci da trasferire dall Italia in Olanda. L operazione è rilevante ai fini IVA. ESEMPIO N. 28 Prestazioni di trasporto commissionate ad un vettore Svizzero da un privato italiano per merci acquistate in Francia da trasferire in Italia. L operazione fuori campo IVA. Prestazioni di lavorazione, nonché le perizie, relative a beni mobili materiali e le operazioni rese in attività accessorie ai trasporti, quali quelle di carico, scarico movimentazioni e simili L art. 7 sexies, comma 1 lett. d stabilisce che le prestazioni di lavorazione, nonché le perizie, relative a beni mobili materiali e le operazioni rese in attività accessorie ai trasporti, quali quelle di carico, scarico movimentazioni e simili sono rilevanti ai fini IVA quando il committente è un non soggetto passivo d imposta e sono realizzate nel territorio dello Stato. predette prestazioni sono sempre territorialmente rilevanti quando il committente è un soggetto passivo stabilito in Italia, mai quando è un soggetto passivo non stabilito in Italia, mentre nel caso in cui il committente non fosse un soggetto passivo le prestazioni in esame sono rilevanti ai fini IVA soltanto se sono realizzate in Italia. DESCRIZIONE DEL PRERE DEL lett. d) D.P.R. PRESTAZIONI DI LAVORAZIONE, NONCHÉ LE PERIZIE, RELATIVE A BENI MOBILI MATERIALI E LE OPERAZIONI RESE IN ATTIVITÀ ACCESSORIE AI TRASPORTI, QUALI QUELLE DI CARICO, SCARICO MOVIMENTAZIONI E SIMILI NON SEMPRE SI esempio: 29 MAI NO esempio 30 ESECUZIONE NEL ESECUZIONE FUORI DAL SI esempio: 31 NO esempio 32

4 ESEMPIO N. 29 Riparazione in Germania di un autovettura di proprietà di una società Italiana. L operazione è territorialmente rilevante e pertanto l impresa italiana dovrà assolvere l imposta mediante il meccanismo dell inversione contabile. ESEMPIO N. 30 Stessa operazione, ma la riparazione viene eseguita in Italia da una società residente nello Stato e il committente è una società tedesca. L operazione è fuori campo IVA. ESEMPIO N. 31 Riparazione in Italia di un autovettura di proprietà di un privato sammarinese. L operazione è territorialmente rilevante. ESEMPIO N. 32 Riparazione di un computer da parte di un impresa italiana direttamente a domicilio del cliente, un privato sammarinese. L operazione è fuori campo IVA. Prestazioni di servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di mezzi di trasporto L art. 7 sexies, comma 1 lett. e stabilisce che si considerano effettuate nel territorio dello Stato, le prestazioni di servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di mezzi di trasporto in favore di committenti non soggetti passivi rese da operatori stabiliti in Italia a condizione che i veicoli siano utilizzati nel territorio dello Comunità. Nel caso in cui le predette prestazioni siano realizzate da soggetti passivi stabiliti fuori dalla Comunità si considerano effettuate nel territorio dello Stato, quando i veicoli sono utilizzati in Italia Sulla base di questa deroga e di quanto previsto come regola generale dell art. 7 ter, si può affermare che indipendentemente dal luogo di impiego le predette prestazioni sono sempre territorialmente rilevanti quando il committente è un operatore stabilito in Italia, mai quando è un soggetto passivo non stabilito in Italia, mentre nel caso in cui il committente non fosse un soggetto passivo le prestazioni in esame sono rilevanti ai fini IVA soltanto se i veicoli vengono utilizzati nel territorio della Comunità. Parimenti sono considerate territorialmente rilevanti le prestazioni di locazione finanziaria, noleggio e simili non a breve termine di mezzi di trasporto se realizzate da soggetti passivi stabiliti fuori dal territorio della comunità e i veicoli sono utilizzati nel territorio dello Stato. Per quanto riguarda la corretta individuazione dei mezzi di trasporto si rinvia a quanto già precisato commentando l art. 7 quater, comma 1, lett. e relativa ai servizi di locazione finanziaria, noleggio e simili a breve termine di detti beni mobili. IMBARCAZIONI DA DIPORTO A MOTORE Lunghezza fino a 7,50 metri 10% da 7,51 a 12 metri 40% da 12,01 a 16 metri 50% da 16,01 a 24 metri 60% oltre 24 metri 70% IMBARCAZIONI DA DIPORTO A VELA Lunghezza fino a 10 metri 40% da 10,01 a 20 metri 50% da 20,01 a 24 metri 60% oltre 24 metri 70% Percentuale di utilizzo al di fuori delle acque territoriali comunitarie Percentuale di utilizzo al di fuori delle acque territoriali comunitarie Per quel che concerne il noleggio o la locazione di navi da diporto si segnala la circolare n. 94/E del 7 giugno 2002, dove l'amministrazione finanziaria, allo scopo di rendere più semplice l'applicazione della normativa, ha pensato di determinare in via forfetaria l'utilizzo extracomunitario, sulla base delle caratteristiche tipologiche di tali imbarcazioni. Il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, interessato al riguardo, ha quindi individuato criteri presuntivi di utilizzo delle imbarcazioni al di fuori del territorio dell'u.e. con riferimento alle caratteristiche tecniche proprie del mezzo a disposizione, quali la categoria di appartenenza, il tipo di propulsione (motore o vela) e la lunghezza, stabilendo le percentuali di forfetizzazione per determinare la parte territorialmente rilevante della prestazione di noleggio e di locazione.

5 DESCRIZIONE DEL PRERE DEL SEMPRE SI esempio: 33 NON MAI NO esempio 34 lett. e) D.P.R. PRESTAZIONI DI SERVIZI DI LOCAZIONE ANCHE FINANZIARIA, NOLEGGIO E SIMILI, NON A BREVE TERMINE, DI MEZZI DI TRASPORTO STABILITO FUORI DAL TERRITORIO DELLA UE UTILIZZAZIONE DEL MEZZO DI TRASPORTO NEL TERRITORIO DELLA UE UTILIZZAZIONE DEL MEZZO DI TRASPORTO FUORI DAL TERRITORIO DELLA UE UTILIZZAZIONE DEL MEZZO DI TRASPORTO NEL UTILIZZAZIONE DEL MEZZO DI TRASPORTO FUORI DAL TERRITORIO DELLO SI esempio: 35 NO esempio 36 SI esempio: 37 NO esempio 38 ESEMPIO N. 33 Locazione finanziaria di un autovettura da parte di una società di leasing tedesca in favore di una società Italiana. Indipendentemente da dove viene impiegato il mezzo, l operazione è territorialmente rilevante e, pertanto, l impresa italiana dovrà assolvere l imposta mediante il meccanismo dell inversione contabile. ESEMPIO N. 34 Locazione finanziaria di un veicolo da parte di una società di leasing italiana in favore di una società sammarinese. L operazione è sempre fuori campo IVA. ESEMPIO N. 35 Noleggio a lungo termine di un autovettura da parte di una società italiana in favore di un privato sammarinese. L operazione è territorialmente rilevante, attesa l impossibilità di un impiego esclusivo del mezzo nel territorio sammarinese ESEMPIO N. 36 Locazione finanziaria da parte di una società di leasing italiana in favore di un ente statale sammarinese di un veicolo utilizzato per fare servizio di linea unicamente all interno della Repubblica di San Marino. L operazione è fuori campo IVA. ESEMPIO N. 37 Noleggio da parte di una società sammarinese di un veicolo utilizzato in Italia in favore di un ente non commerciale Italiano. L operazione è territorialmente rilevante. ESEMPIO N. 38 Stessa operazione, ma l impiego del veicolo avverrà in Austria. L operazione è fuori campo IVA. Prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici L art. 7 sexies, comma 1 lett. f stabilisce che le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici nei confronti di committenti non soggetti passivi si considerano territorialmente rilevanti quando sono effettuate da operatori economici stabiliti fuori dal territorio della Comunità e quando il committente non soggetto passivo d imposta è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all estero. predette prestazioni sono sempre territorialmente rilevanti quando il committente è un operatore stabilito in

6 Italia, mai quando è un soggetto passivo non stabilito in Italia, mentre nel caso in cui il committente non fosse un soggetto passivo le prestazioni in esame sono rilevanti ai fini IVA nel caso in cui siano effettuate da operatori economici stabiliti fuori dal territorio della Comunità e quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all estero. In base al combinato disposto dell art. 7 ter, comma 1, lett. b e art. 7 septies comma 1, lett. i sono ugualmente territorialmente rilevanti le prestazioni rese tramite mezzi elettronici da operatori stabiliti nel territorio dello stato a committenti non soggetti passivi con esclusione di quelli residenti fuori dal territorio della Comunità. È bene ricordare per servizi prestati tramite mezzi elettronici s intende soltanto il commercio elettronico diretto con il quale è possibile ricevere i beni quali a titolo d esempio: film, file musicali, libri in forma digitale, ecc. Al riguardo si segnala come l articolo 11 del regolamento n. 1777/2005 specifica, sia pure in modo non tassativo, che i servizi prestati tramite mezzi elettronici, attraverso internet o rete elettronica individuati dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), ultimo trattino e dall allegato L della Direttiva 2002/38/CE sono i seguenti: a) la fornitura di prodotti digitali in generale, compresi software, loro modifiche e aggiornamenti; b) i servizi che veicolano o supportano la presenza di un azienda o di un privato su una rete elettronica, quali un sito o una pagina web; c) i servizi automaticamente generati da un computer attraverso Internet o una rete elettronica, in risposta a dati specifici immessi dal destinatario; d) la concessione, a titolo oneroso, del diritto di mettere in vendita un bene o un servizio su un sito Internet che operi come mercato on line, in cui i potenziali acquirenti fanno offerte attraverso un procedimento automatizzato e in cui le parti sono avvertite circa la realizzazione di una vendita per posta elettronica automaticamente via computer; e) le offerte forfettarie di servizi Internet (Internet service provider, ISP) nelle quali la componente delle telecomunicazioni costituisce un elemento accessorio e subordinato (vale a dire, il forfait va oltre il semplice accesso a Internet e comprende altri elementi, quali pagine con contenuto che danno accesso alle notizie di attualità, alle informazioni meteorologiche o turistiche, spazi di gioco, hosting di siti, accessi a dibattiti on line, ecc.); f) i servizi elencati nell allegato I del regolamento 1777/2005. Il successivo articolo 12, invece, individua le operazioni che non rientrano nella disciplina del commercio elettronico e cioè: 1) i servizi di radiodiffusione e di televisione ai sensi dell articolo 9, paragrafo 2, lettera e), undicesimo trattino, della direttiva 77/388/CEE; 2) i servizi di telecomunicazione ai sensi dell articolo 9, paragrafo 2, lettera e), decimo trattino, della direttiva 77/388/CEE; 3) la cessione dei beni e le prestazioni dei servizi seguenti: a) i beni per i quali l ordine o la sua elaborazione avvengano elettronicamente; b) i CD-ROM, dischetti e supporti fisici analoghi; c) il materiale stampato, come libri, bollettini, giornali o riviste; d) i CD e le audiocassette; e) le videocassette e i DVD; f) i giochi su CD-ROM; g) i servizi di professionisti, quali avvocati e consulenti finanziari, che forniscono consulenze ai clienti mediante la posta elettronica; h) i servizi di insegnamento, per i quali il contenuto del corso è fornito da un insegnante attraverso Internet o una rete elettronica, vale a dire mediante un collegamento remoto; i) i servizi di riparazione materiale off line delle apparecchiature informatiche; j) i servizi di conservazione dei dati off line; k) i servizi pubblicitari, ad esempio in giornali, su manifesti e in televisione; l) i servizi di helpdesk telefonico; m) i servizi di insegnamento che comprendono esclusivamente corsi per corrispondenza, come quelli inviati per posta; n) i servizi tradizionali di vendita all asta che dipendono dal diretto intervento dell uomo, indipendentemente dalle modalità di offerta; o) i servizi telefonici con una componente video, altrimenti noti come servizi di videofonia; p) l accesso a Internet e al World Wide Web; q) i servizi telefonici forniti attraverso Internet. È il caso di ricordare, altresì, come l'art. 74 quinquies del DPR n. 633 detta le regole per i prestatori extracomunitari i quali, essendo obbligati ad identificarsi in un paese dell'unione perché rendono servizi tramite mezzi elettronici nei confronti dei privati consumatori stabiliti nella Comunità europea, decidono di identificarsi in Italia. È previsto l obbligo di applicare sempre l aliquota Iva ordinaria dello Stato membro d appartenenza del cliente In questo modo è impedita la localizzazione nei Paesi comunitari dove l aliquota Iva ordinaria è meno elevata.

7 Ad esempio, se un prestatore svizzero si identifica in Germania e il cliente è un privato residente in Italia, l aliquota che deve applicare il prestatore svizzero è quella del 20 per cento, vigente nel nostro Paese e non quella, più favorevole, vigente in Germania, Paese nel quale si è identificato (attualmente 19 per cento). Opera in pratica la stessa aliquota del 20% nel caso in cui il cliente italiano fosse un soggetto di imposta che assolve l'iva emettendo autofattura. La previsione dell identificazione in un solo Paese comunitario evita, al prestatore extracomunitario, l identificazione in ciascuno Stato membro in cui è stabilito il cliente privato; infatti, in caso contrario, dal momento che l'iva è dovuta nello Stato del cliente consumatore finale, il prestatore avrebbe dovuto identificarsi, ai fini del pagamento dell'imposta, nello Stato membro del cliente privato. DESCRIZIONE DEL PRERE DEL SEMPRE SI esempio: 39 STABILITO NEL NON MAI NO esempio 40 lett. f) D.P.R. PRESTAZIONI DI SERVIZI RESI TRAMITE MEZZI ELETTRONICI STABILITO NEL STABILITO FUORI DAL TERRITORIO DELLA UE LA UE STABILITO FUORI DELLA UE ( septies, 1 c,. lett. i) D.P.R. ) SEMPRE SI esempio: 41 MAI NO esempio 42 IL COMMITTENTE È DOMICILIATO NEL O IVI RESIDENTE SENZA DOMICILIO ALL ESTERO IL COMMITTENTE È DOMICILIATO O RESIDENTE ALL ESTERO SI esempio: 43 NO esempio 44 ESEMPIO N. 39 Accesso a pagamento ad una banca dati di una società americana da parte di una azienda italiana. L operazione è territorialmente rilevante e pertanto l impresa italiana dovrà assolvere l imposta mediante il meccanismo dell inversione contabile. ESEMPIO N. 40 Stessa operazione, ma l accesso alla banca dati di una società italiana è effettuata da una società tedesca L operazione è fuori campo IVA. ESEMPIO N. 41 Accesso a pagamento ad una banca dati di una società italiana da parte di privato residente in Francia. L operazione è territorialmente rilevante. ESEMPIO N. 42 Accesso a pagamento ad una banca dati di una società italiana da parte di privato residente in San Marino. L operazione è sempre fuori campo IVA. ESEMPIO N. 43 Accesso a pagamento ad una banca dati di una società sammarinese da parte di privato residente in Italia. L operazione è territorialmente rilevante e verrà assolta dall operatore extracomunitario, che deve identificarsi in uno dei Paesi dell Unione. Nel caso scegliesse l Italia dovrà adottare lo speciale regime dettato dall art. 74 quinquies del DPR n. 633 del 1972.

8 ESEMPIO N. 44 Stessa operazione, ma il privato che accede alla banca dati della società sammarinese è residente in Svizzera. L operazione è fuori campo IVA. Prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione L art. 7 sexies, comma 1 lett. g stabilisce che le prestazioni di telecomunicazione e teleradiffusione, sono rilevanti ai fini IVA quando sono rese da prestatori stabiliti nel territorio dello Stato a committenti non soggetti passivi residenti o domiciliati nel territorio della Comunità e sempre che siano utilizzate nel territorio della Comunità. Parimenti le predette prestazioni di telecomunicazione e teleradiffusione se sono rese da soggetti stabiliti al di fuori dal territorio della Comunità a committenti non soggetti passivi si considerano effettuate nel territorio dello Stato se sono ivi utilizzate. predette prestazioni sono sempre territorialmente rilevanti quando il committente è un operatore stabilito in Italia, mai quando è un soggetto passivo non stabilito in Italia, mentre nel caso in cui il committente non fosse un soggetto passivo le prestazioni in esame sono rilevanti ai fini IVA nel caso in cui siano effettuate da operatori economici stabiliti nel territorio dello Stato, il committente sia residente o domiciliato nel territorio della comunità e le prestazioni siano ivi utilizzate. Allo stesso modo sono territorialmente rilevanti le prestazioni di telecomunicazione e tele radiodiffusione quando sono rese a committenti non soggetti passivi d imposta da soggetti passivi stabiliti al di fuori dal territorio della Comunità e se utilizzate nel territorio dello Stato. Peraltro è opportuno tenere in considerazione le disposizioni contenute nell art. 7 septies, comma 1 lett. h del DPR n. 633 del 1972 dove è previsto che le prestazioni di servizi di telecomunicazione e di tele radiodiffusione rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori della Comunità si considerano effettuati nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzati ancorché resi da soggetti che non siano ivi stabiliti. DESCRIZIONE DEL PRERE DEL lett. g) D.P.R. septies, 1 c,. lett. h) D.P.R. PRESTAZIONI DI TELECOMUNICAZIONE E TELERADIODIFFUSIONE STABILITO FUORI DAL TERRITORIO DELLA NON TERRITORIO DELLA STABILITO FUORI DAL TERRITORIO DELLA SEMPRE SI esempio: 45 MAI NO esempio 46 UTILIZZAZIONE NEL TERRITORIO DELLA UTILIZZAZIONE FUORI DAL TERRITORIO DELLA UTILIZZAZIONE NEL UTILIZZAZIONE FUORI DAL UTILIZZAZIONE NEL UTILIZZAZIONE FUORI DAL SI esempio: 47 NO esempio 48 SI esempio: 49 NO esempio 50 SI esempio: 51 NO esempio 52 ESEMPIO N. 45 Servizio di telefonia reso tramite schede telefoniche a società Italiana. sempre territorialmente rilevante L operazione è

9 ESEMPIO N. 46 Stessa operazione resa da società italiana, ma la società committente è svizzera. L operazione è fuori campo IVA. ESEMPIO N. 47 Società italiana che rende servizi telefonici a privato francese che utilizza il servizio in Francia. L operazione è soggetta ad IVA. ESEMPIO N. 48 Società italiana che rende servizi telefonici a privato francese che utilizza il servizio in Svizzera. L operazione è fuori campo IVA. ESEMPIO N. 49 Società sammarinese che rende servizi di telefonia a privato in Italia. territorialmente rilevante L operazione è ESEMPIO N. 50 Identica operazione, ma il privato è francese e utilizza il servizio di telefonia in Francia. L operazione non è territorialmente rilevante ESEMPIO N. 51 Società italiana che rende servizi telefonici a privato sammarinese che utilizza il servizio in Italia. L operazione è in campo IVA. ESEMPIO N. 52 Società italiana che rende servizi telefonici a privato svizzero che utilizza il servizio in Svizzera. L operazione è fuori campo IVA.

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