COMUNE DI COLORNO. Provincia di Parma
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- Filippo Gentili
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1 COMUNE DI COLORNO Provincia di Parma DETERMINAZIONE N. 506 Data di Registrazione 27/10/2014 Proposta N. 424 OGGETTO: APPALTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEI CANI RANDAGI ED EVENTUALMENTE DEI GATTI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE. DETERMINA A CONTRATTARE.CIG: Z8D0FE0F29.. IL RESPONSABILE DEL I SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI Premesso che: - con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 25 febbraio 2014 è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2014, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale ; - con deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 28 febbraio 2014, ai sensi della normativa vigente, sono stati individuati i responsabili dei servizi, cui viene affidata la competenza all assunzione di tutti gli atti gestionali, anche comportanti impegni di spesa, e che con la stessa deliberazione sono state loro attribuite le risorse finanziarie per l esercizio 2014 con un apposito Piano Esecutivo di Gestione (PEG); Premesso inoltre che con atto della Giunta Comunale n. 102 del 26 giugno 2014.si deliberava, tra l'altro: -- di stabilire, nell ambito del servizio di polizia amministrativa, il seguente atto di indirizzo gestionale nei confronti del Responsabile del I Settore, Affari generali ed istituzionali, Dott.ssa Ilaria Boselli, relativamente alle modalità di affidamento del servizio di ricovero e custodia dei cani randagi: - risoluzione del rapporto con l'allevamento DEI GUAPPI di BOCCHI DR. LUIGI, con sede in San Secondo Parmense (PR), Frazione Corticelli, strada Albareto n. 17, di cui al contratto rep 9105 sottoscritto il 10 ottobre 2011; - affidamento del servizio in economia, previa consultazione di almeno tre imprese in possesso dei requisiti prescritti, da individuarsi sulla base di indagini di mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, per il periodo dal 1 dicembre 2014 al 30 novembre
2 2017, con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa, che tenga conto dei seguenti elementi: 1) prezzo individuale per cane e per gatto per il servizio di ricovero e custodia 2) valutazione dei seguenti elementi tecnici: distanza della struttura di ricovero dal Comune di Colorno tempestività del servizio di cattura caratteristiche della struttura di ricovero collaborazione con associazioni svolgimento di servizi di ricovero, custodia e mantenimento quotidiano dei cani randagi, della durata non inferiore ad un anno eventuali servizi aggiuntivi offerti -- di trasmettere la presente al competente responsabile del servizio per l'adozione di tutti gli atti necessari all affidamento del servizio; -- di dare atto che il presente provvedimento deve essere pubblicato nel sito internet del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; -- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. Richiamate: - la Legge 14 agosto 1991, n. 281 «Legge quadro in materia di animali, di affezione e prevenzione del randagismo», che promuove e disciplina la tutela degli animali; - la L.R. 7 aprile 2000, n. 27, avente ad oggetto: «Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina», che, recependo la citata normativa, prevede che i Comuni: - attuino interventi per promuovere e disciplinare la tutela degli animali, al fine di favorire la corretta convivenza con l'uomo e di tutelare la saluta pubblica e l'ambiente; - assicurino in forma singola o associata: a) il ricovero e la custodia temporanea dei cani nei casi previsti agli artt. 86 e 87 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 1954, e comunque quando ricorrano esigenze sanitarie; b) il ricovero e la custodia temporanea dei cani catturati, per il tempo necessario alla loro restituzione ai legittimi proprietari, o al loro affidamento ad eventuali richiedenti; c) il ricovero e la custodia dei cani per i quali non è possibile la restituzione ai proprietari o l'affidamento ad eventuali richiedenti; Premesso inoltre che con contratto repertorio n del 10 ottobre 2011 veniva affidato alla ditta ALLEVAMENTO DEI GUAPPI di BOCCHI DR. LUIGI, con sede in San Secondo Parmense (PR), Frazione Corticelli, strada Albareto n. 17, il servizio di custodia dei cani randagi ed eventualmente dei gatti catturati nel territorio comunale per il periodo dal 1 febbraio 2011 al 31 gennaio 2015, in esecuzione della determinazione del Responsabile del I Settore Affari generali ed istituzionali n. 33 del 31 gennaio 2011; Verificato che in data 3 luglio 2013, rif. prot. 5607, è pervenuta la raccomandata con la quale la ditta appaltatrice ha comunicato che il servizio di custodia e ricovero dei cani randagi e vaganti
3 sarebbe terminato il 31 dicembre 2013, con la seguente motivazione: Dal 01/01/2014 la mia struttura effettuerà solo servizio di pensione temporanea o permanente per cani di proprietà ; - che il Comune ha risposto, con lettera del 23 agosto 2013, rof. prot. 6905, che non ravvisava le condizioni per potere accogliere la richiesta e risolvere, sic et simpliciter, il contratto in essere e che la mancata esecuzione del servizio avrebbe determinato un inadempimento contrattuale, sanzionabile, in quanto la motivazione addotta è prova del fatto che la struttura, che non cessa l attività, avrebbe continuato ad eseguire prestazioni che richiedono gli stessi requisiti tecnici, amministrativi e sanitari necessari per il servizio di ricovero e custodia affidato e che perciò disponeva ancora di mezzi idonei ad eseguire il servizio; - che nella stessa lettera il Comune precisava, tuttavia, che avrebbe tenuto conto della volontà manifestata di porre fine al rapporto contrattuale, dichiarandosi disponibile ad anticipare, rispetto alla scadenza, le procedure di gara per l affidamento di un nuovo appalto, nei modi e tempi che avrebbe ritenuto opportuni ed in base alla programmazione generale, ma che nell attesa la ditta sarebbe stata tenuta a dare esecuzione alle prestazioni contrattuali; Tenuto conto, infatti, che in generale vige il principio per cui la sottoscrizione di un contratto pubblico comporta l assunzione di impegni da parte del privato, a cui quest'ultimo non può sottrarsi con un semplice avviso, essendo il contratto pubblico, per sua stessa natura, finalizzato al soddisfacimento di un pubblico interesse; - che, nello specifico, la disciplina del contratto di appalto, per cui si rimanda al D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, oltre che al Codice Civile dallo stesso richiamato, mentre prevede (artt. 134 D.Lgs. 163/2006 e 1671 CC) il diritto della stazione appaltante/committente di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento delle prestazioni già eseguite, non riconosce analogo diritto all appaltatore, che, a seguito dell impegno contrattuale assunto, ha la possibilità di sciogliere il contratto nel solo caso di impossibilità sopravvenuta, assoluta ed oggettiva, ad eseguire la prestazione, per causa non imputabile alle parti;. Verificato, inoltre, che il canile, recentemente, e comunque dopo il menzionato scambio di corrispondenza, è stato oggetto di indagini giudiziarie da cui sono emerse alcune irregolarità anche di tipo penale nella gestione degli appalti, per cui non avrebbe più i necessari requisiti, come meglio specificato nella documentazione agli atti; Ritenuto pertanto di addivenire alla risoluzione del rapporto, accogliendo la richiesta della ditta e dando atto che non è presente nessuna pendenza contrattuale, poiché il Comune, da alcuni mesi, non ha ricoverato alcun cane presso la struttura; Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 5 aprile 2012, con la quale si ridefinivano le procedure per la cattura dei cani sul territorio, già definite con la deliberazione n. 86 del 10 aprile 2008, in modo da coordinare il servizio affidato all'ente Nazionale per la Protezione degli Animali (E.N.P.A.) con il servizio di accalappiacani svolto dai dipendenti comunali e le modalità con cui svolgere le mansioni afferenti il servizio; Considerato che questo Comune è privo di proprie strutture per il ricovero permanente dei cani, ma che dispone di struttura attrezzata allestita presso l'area del centro di raccolta differenziata (Stazione ecologica), dove è possibile garantire temporaneamente che i cani catturati siano adeguatamente nutriti ed accuditi, grazie al personale comunale ed alla la collaborazione ed il
4 supporto del personale volontario e delle guardie zoofile dell'ente Nazionale per la Protezione degli Animali (E.N.P.A), per consentire la ricerca del proprietario o di un eventuale affidatario; Rilevata pertanto la necessità di provvedere all espletamento di una nuova gara per l affidamento a terzi del servizio di custodia dei cani randagi per il periodo dal 1 dicembre 2014 al 30 novembre 2017; Visto l'art. 192 del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; Visti anche: l articolo 125 del D.Lgs. n. 163/2006, il quale prevede che possono essere acquistati in economia mediante cottimo fiduciario ovvero in amministrazione diretta beni e servizi per un importo inferiore a euro, in relazione all oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, ed in particolare il comma 11, che stabilisce che per i servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; gli articoli da 329 a 338 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; Richiamato il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato con deliberazione consiliare n. 50 del 9 ottobre 2000 e successivamente modificato con deliberazioni consiliari n. 56 del 27 settembre 2006 e n. 61 del 28 novembre 2007, secondo cui è consentito il ricorso ad una sola ditta quando si tratta di lavori, forniture e servizi rientranti nelle tipologie individuate nell'art. 3 del regolamento e l'importo della spesa non superi i euro per i lavori e i euro per le forniture e servizi, ed in particolare la lett. z) dell'art. 3 che include: z) conferimento di servizi inerenti la polizia sanitaria e veterinaria; Constatato che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede: - l obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell articolo 1, comma 1, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012) e dell articolo 11, comma 6, del D.L. 98/2011 (L. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa; - l obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, D.L. 95/2012, conv. in L. 135/2012);
5 - l obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell art. 328 del d.p.r. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall articolo 7, comma 2, d.l. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell articolo 1, comma 1, del citato decreto legge 95/2012; Verificato, ai fini e per gli effetti dell articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che, alla data odierna: - non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto ovvero le convenzioni stipulate sono esaurite; - che non è possibile fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), in quanto il servizio oggetto dell'appalto non è tra quelli disponibili; Ritenuto pertanto di procedere all affidamento del servizio in economia, mediante cottimo fiduciario, con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa, previa consultazione di almeno tre soggetti in possesso dei requisiti prescritti, individuati sulla base di indagini di mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento; Tenuto conto dei seguenti elementi: - numero dei cani presenti attualmente in struttura (attualmente nessuno); - numero dei cani che si prevede di accalappiare sulla base delle precedenti statistiche; - indice di mortalità; - numero di affidamenti; - risultati della campagna per le adozioni; Considerato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 310 del 24 novembre 2005 è stata avviata una campagna di affidamento dei cani randagi, tuttora in corso; Richiamata inoltre la deliberazione della Giunta Comunale n. 293 del 29 dicembre 2011, con cui si approvava la convenzione con E.N.P.A (Ente Nazionale Protezione Animali) Sezione di Parma, con sede in Parma, via Drugman n. 4 per l'affidamento del servizio di vigilanza e controllo della popolazione canina e di prevenzione del randagismo nel territorio comunale, in collaborazione con il Comune, per il periodo dal 1 gennaio 2012 al 31 gennaio 2015, sottoscritta in data 21 marzo 2012, rep. 9183; - che tra le attività oggetto della convenzione vi sono la vigilanza sul territorio, da esercitarsi a cura delle Guardie zoofile volontarie, anche in collaborazione con la Polizia municipale e quella di incentivazione all adozione, attraverso ogni azione volta a sensibilizzare la cittadinanza sull affido e sull adozione dei cani randagi ed ad incrementarne le richieste; - che grazie alle attività sopra citate si è ottenuto il risultato di una riduzione dei casi di randagismo ed un aumento delle adozioni, con conseguente notevole ridimensionamento della spesa per il servizio di ricovero e custodia dei cani randagi, progressivamente in calo; Dato atto che è intenzione dell'amministrazione di rinnovare, alla scadenza, la convenzione;
6 Verificato che per giurisprudenza costante (vedi sentenza TAR Lazio, Sez. III-quater, n. 5993/96) è legittima la partecipazione delle Onlus e delle associazioni di volontariato alle gare per l'affidamento di servizi; - che inoltre in base all'art. 16 della L.R. 27/2000 il ricovero e la custodia dei cani, ed eventualmente dei gatti, sono assicurati dai comuni mediante apposite strutture, alla gestione delle quali possono partecipare le associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1; Visto lo schema di lettera di invito alla gara ufficiosa, il capitolato speciale di appalto contenente le clausole e condizioni essenziali dello stipulando contratto e l'elenco dei soggetti ritenuti idonei, allegati; Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 276 del 30 dicembre 2009 avente ad oggetto: Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'ente (art. 9 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito il legge 3 agosto 2009, n. 102) ; Dato atto che la spesa è quantificabile in 2.000,00 all'anno e che quindi l'importo presunto dell'appalto è di 6.000,00; Visti i limiti di spesa imposti dal D.L. n. 168/2004; Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 276 del 30 dicembre 2009 avente ad oggetto Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'ente (art. 9 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78 convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102) ; Accertata la compatibilità monetaria della presente spesa in rapporto alle previsione di bilancio; Vista la determinazione dell'avcp n. 4 del 7 luglio 2011, avente ad oggetto Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 ; Dato atto che l'avcp ha assegnato il seguente CIG identificativo della gara: Z8D0FE0F29; Verificata la regolarità dell'istruttoria; Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa; Visto il Regolamento di organizzazione; Visto il Regolamento comunale di contabilità; Ai sensi dell'art. 62 dello Statuto del Comune Richiamato il provvedimento del Sindaco n. 7 del 27 maggio 2014, con il qual sono stati nominati i Responsabili di Settore; D E T E R M I N A
7 -- di risolvere con decorrenza dalla data del nuovo affidamento, il rapporto in essere con l'allevamento DEI GUAPPI di BOCCHI DR. LUIGI, con sede in San Secondo Parmense (PR), Frazione Corticelli, strada Albareto n. 17, di cui al contratto repertorio n del 10 ottobre 2011, accogliendo la richiesta della ditta; -- di dare atto che non è presente nessuna pendenza contrattuale, poiché il Comune, da alcuni mesi, non ha ricoverato alcun cane presso la struttura; -- di procedere all'affidamento, mediante la procedura negoziata del cottimo fiduciario, previa consultazione di tre imprese e/o associazioni in possesso dei requisiti prescritti, del servizio di ricovero e custodia dei cani randagi ed eventualmente dei gatti catturati sul territorio del Comune per il periodo dal 1 dicembre 2014 al 30 novembre 2017, con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa secondo la lettera d'invito, che si approva, allegata alla presente determinazione, sotto la lettera "A"; -- di stabilire che le offerte dovranno pervenire esclusivamente secondo i modelli riportati allegati alla lettera invito ed allegati alla presente determinazione, rispettivamente sotto le A1 (istanza) e A2 (offerta progettuale); -- di approvare il capitolato speciale d'appalto nel testo allegato, che costituisce, anch esso, allegato e parte integrante della lettera invito ed è riportato sotto la lettera"a3"; -- di invitare alla gara ufficiosa le ditte elencate nell'allegato "B" dell'originale del presente atto, di cui si omette la pubblicazione per consentire il corretto svolgimento della gara; -- di stabilire, in ordine al menzionato contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: - che il fine, l'oggetto e le modalità di scelta del contraente si evincono dalla presente determinazione; - che le clausole essenziali risultano dal capitolato speciale d'appalto allegato alla presente determinazione; di annullare tutti gli impegni di spesa ancora attivi sul cap voce "Spese per cani randagi e discendenti dall'appalto affidato all'allevamento DEI GUAPPI di BOCCHI DR. LUIGI con determinazione n. 33 del 31 gennaio 2011; -- di registrare l'impegno di spesa di 500,00 sul cap voce "Spese per cani randagi del bilancio 2014; di prenotare
8 l'importo di 2.000,00 sul medesimo capitolo dei bilanci degli esercizi 2015 e 2016 sul bilancio pluriennale e di prenotare l'importo di 1.500,00 sul capitolo che verrà istituito sul bilancio d'esercizio 2017; -- di dare atto che il presente provvedimento deve essere pubblicato nel sito internet del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Data di Emissione: 20/10/2014 Il Responsabile del Settore Il Responsabile del Settore Dott.ssa Ilaria Boselli Dott.ssa Ilaria Boselli
9 Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n I M P E G N I D I S P E S A ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPEGNO IMPORTO CAPITOLO RISORSA ACCERTAM SPESA PER CANI RANDAGI , SPESA PER CANI RANDAGI , SPESA PER CANI RANDAGI , SPESA PER CANI RANDAGI , SPESA PER CANI RANDAGI , SPESA PER CANI RANDAGI , SPESA PER CANI RANDAGI ,00 Data visto di regolarità contabile-esecutività: 27/10/2014 Il Responsabile del Settore Affari Finanziari Dott.ssa Giovanna Polini Comunicata alla Corte dei Conti in data RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE N 1232 Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo Pretorio on line del Comune il 05/11/2014 ed ivi è rimasta per 15 giorni consecutivi. Colorno, IL RESPONSABILE DEL I SETTORE (Dott.ssa Ilaria Boselli)
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