Indice. Diritto Commerciale I. 2 di 17

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1 INSEGNAMENTO DI DIRITTO COMMERCIALE I LEZIONE X IL BILANCIO PROF. RENATO SANTAGATA

2 Indice 1 Il Bilancio Di Esercizio La Struttura Del Bilancio I Criteri Di Valutazione Il Procedimento Di Formazione Del Bilancio Utili. Riserve. Dividendi Il Bilancio Consolidato Di Gruppo Le Modificazioni Del Capitale Sociale AUMENTO REALE DEL CAPITALE SOCIALE IL DIRITTO DI OPZIONE L AUMENTO NOMINALE DEL CAPITALE SOCIALE LA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE. LA RIDUZIONE REALE LA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE PER PERDITE di 17

3 1 Il bilancio di esercizio Al pari di ogni imprenditore assoggettato all obbligo di tenuta delle scritture contabili, la spa deve redigere annualmente il bilancio di esercizio. In base all attuale disciplina, il bilancio di esercizio è il documento contabile che rappresenta, in modo chiaro e veritiero, la situazione patrimoniale e finanziaria della società alla fine di ciascun esercizio, nonché il risultato economico dell esercizio stesso (cioè gli utili conseguiti o le perdite subite nell esercizio). Esso è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Deve inoltre essere corredato dalla relazione sulla gestione dell organo amministrativo, nonché da relazioni del collegio sindacale e del revisore contabile. Funzione essenziale del bilancio è quella di accertare periodicamente la situazione del patrimonio e la redditività della società. Il bilancio di esercizio costituisce per i soci il solo strumento legale di informazione contabile sull andamento degli affari sociali; costituisce per i creditori sociali il mezzo per conoscere la consistenza del patrimonio della società, sola garanzia su cui essi possono fare affidamento. Il bilancio di esercizio delle società di capitali ha rilievo anche per l applicazione della normativa tributaria in quanto costituisce per il fisco il termine di riferimento per la tassazione periodica del reddito delle società. I principi cardine che determinano la redazione del bilancio sono quelli della chiarezza e quello della rappresentazione veritiera e corretta. Il principio di chiarezza trova poi sviluppo nelle norme che regolano la struttura ed il contenuto del bilancio; quello della verità e correttezza nelle norme che fissano i criteri di valutazione dei diversi cespiti patrimoniali. Ulteriori principi di redazione del bilancio integrano e rafforzano le suddette clausole generali quali quelle della prudenza e della continuità. 3 di 17

4 2 La struttura del bilancio Il bilancio di esercizio si articola in 3 parti destinate ad integrarsi reciprocamente: lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa. In applicazione del principio di chiarezza, sono dettagliatamente indicate le voci che devono figurare nello stato patrimoniale e nel conto economico. Sono inoltre dettate alcune regole generali nella redazione di tali documenti (art ter c.c.), anch esse ispirate dal principio di chiarezza e volte a consentire un più agevole raffronto fra i bilanci dei diversi esercizi. Il bilancio deve essere redatto in unità di euro senza cifre decimali. Data la maggiore complessità ed analiticità dell attuale bilancio, alle società che non superano determinate dimensioni è consentita la redazione di un bilancio in forma abbreviata nel quale è ridotto il numero delle voci dello stato patrimoniale ed oggi anche del conto economico, nonché delle indicazioni richieste nella nota integrativa. Con riferimento al contenuto dello stato patrimoniale esso rappresenta in modo sintetico la composizione qualitativa e quantitativa della società (attività e passività) e la sua situazione finanziaria nel giorno della chiusura dell esercizio. Consente inoltre l immediata conoscenza del patrimonio netto della società. Lo stato patrimoniale deve essere redatto nelle forme a colonna come previsto dall art c.c. Il conto economico, invece, espone il risultato economico dell esercizio (utile o perdita) attraverso la rappresentazione dei costi e degli oneri sostenuti, nonché dei ricavi e degli altri proventi conseguiti nell esercizio. Il conto economico deve essere redatto in forma espositiva scalare, con esposizione cioè in un unica sequenza prefissata dei componenti positivi e negativi di reddito. Questa struttura consente una migliore valutazione del risultato di esercizio, attraverso una serie di totali parziali che permettono di tener distinto il risultato della specifica attività della società da quello determinato da oneri e proventi di diversa natura. La nota integrativa, infine, illustra e specifica le voci dello stato patrimoniale e del conto economico, il cui contenuto è stato ampliato dalla riforma del 2003 e dal successivo d. lgs n.394/2003. La nota integrativa fornisce pertanto una serie di informazioni integrative sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sul risultato economico di esercizio, nonché sul numero dei dipendenti, 4 di 17

5 sui compensi degli amministratori e dei sindaci, sulle azioni e sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società, sugli finanziamenti dei soci alla società e sulle operazioni di locazione finanziaria. In particolare nella nota integrativa vanno elencate le partecipazioni in società controllate e collegate. La relazione sulla gestione è un allegato esterno al bilancio che assolve una funzione di resoconto sulla gestione della società e sulle sue prospettive. 5 di 17

6 3 I criteri di valutazione La redazione del bilancio di esercizio comporta per molti cespiti patrimoniali il compimento di una serie di stime da parte degli amministratori, volte a determinarne il valore da iscrivere in bilancio. E ciò perché i valori veri in assoluto spesso non esistono, vuoi perché il valore di molti cespiti varia nel tempo in relazione a molteplici fattori. È un punto di estrema importanza evitare sopravvalutazioni o sottovalutazioni arbitrarie delle attività e delle passività. A tal fine il legislatore fissa i principi generali da osservare nelle valutazioni: quello della prudenza; quello della continuità nei criteri di valutazione. 6 di 17

7 4 Il procedimento di formazione del bilancio Il bilancio di esercizio è un atto della società alla cui redazione cooperano nel sistema tradizionale di amministrazione e controllo tutti e tre gli organi sociali: amministratori, collegio sindacale ed assemblea, nonché il soggetto incaricato del controllo contabile. Nelle società che adottano il sistema dualistico il bilancio è invece predisposto dal consiglio di gestione ed è approvato dal consiglio di sorveglianza salva diversa disposizione dello statuto. Il procedimento di formazione del bilancio è cadenzato nel tempo (art. 2364, 2 co. c.c). Gli amministratori devono redigere il progetto di bilancio e tale funzione non è delegabile al comitato esecutivo o agli amministratori delegati. A tal fine, nelle società quotate gli amministratori si avvalgono della cooperazione di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, che è un dirigente specificamente incaricato di predisporre adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione dl bilancio, nonché di attestare che gli atti e le comunicazioni della società diffusi al mercato e relativi all informativa contabile della società stesa sono conformi alle scritture contabili. Almeno trenta giorni prima di quello fissato per l assemblea, il progetto di bilancio con la relazione degli amministratori deve essere comunicato al collegio sindacale. Tale organo deve riferire all assemblea sugli risultati dell esercizio sociale e sull attività svolta nell adempimento dei propri doveri, fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione, con particolare riferimento all esercizio della deroga ai criteri legali di redazione. Il progetto di bilancio ed i relativi allegati devono restare depositati in copia nella sede della società durante i 15 giorni che precedono l assemblea e finché non sia approvato. La legge non specifica quali poteri abbia l assemblea in merito al bilancio. Essa può certamente approvarlo o respingerlo. L approvazione del bilancio non implica liberazione degli amministratori, direttori generali e sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale. Entro 30 giorni dall approvazione, copia del bilancio, dev essere depositata a cura degli amministratori presso l ufficio del registro delle imprese. Con la riforma del 2003 le azioni di annullabilità e di nullità relative alla delibera di approvazione del bilancio non possono essere più esercitate dopo che è stato approvato il bilancio dell esercizio successivo. 7 di 17

8 5 Utili. Riserve. Dividendi L assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili ai soci. Non tutti gli utili sono però distribuibili fra i soci sotto forma di dividendi. E ciò per la presenza di alcuni vincoli di destinazione imposti dalla legge; ulteriori vincoli di destinazione possono poi essere stabiliti dallo statuto. La riserva legale (art. 2430) costituisce un accantonamento contabile di utili imposto per legge a salvaguardia dell integrità del capitale sociale; per evitare cioè che eventuali perdite degli esercizi futuri colpiscano direttamente il capitale sociale riducendolo. Essa si risolve in una forma di autofinanziamento obbligatorio della società. Delle somme accantonate l assemblea non può legittimamente disporne a favore dei soci per tutta la durata della società. Funzione e caratteri non diversi dalla riserva legale presenta la riserva statutaria. La differenza consiste nel fatto che la sua costituzione è imposta dallo statuto (in aggiunta alla riserva legale), che stabilisce anche la quota parte di utili di esercizio da destinare alla stessa. Anche gli utili accantonati a riserva statutaria non sono distribuibili fra i soci da parte dell assemblea ordinaria. Con delibera dell assemblea straordinaria modificativa dello statuto le somme corrispondenti possono essere però rese distribuibili fra i soci. Sono infine riserve facoltative quelle discrezionalmente disposte dall assemblea ordinaria che approva il bilancio. Di esse la stessa assemblea ordinaria può liberamente disporne per distribuire utili ai soci negli esercizi successivi, sempre che non siano state erose da perdite. Vincoli di destinazione degli utili di esercizio possono ancora derivare dalle norme statutarie che prevedono la partecipazione agli utili a favore dei promotori, dei soci fondatori, e degli amministratori. Diversamente dalle società di persone nella spa l approvazione del bilancio di esercizio non determina di per sé l insorgere di un diritto individuale degli azionisti all immediata assegnazione della propria parte di utili. A tal fine è necessaria un ulteriore e distinta deliberazione dell assemblea di distribuzione degli utili. Il potere dispositivo dell assemblea in tema di distribuzione degli utili può essere limitato da clausole statutarie che riconoscono a determinate categorie di azionisti il diritto alla percezione annuale di un dividendo minimo, ovviamente sempreché vi siano utili distribuibili. 8 di 17

9 La società non può comunque pagare dividendi sulle azioni se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato. Né può procedere alla distribuzione di dividendi se negli esercizi precedenti si è verificata la perdita del capitale, fin quando il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente. La società per azioni il cui bilancio è assoggettato per legge al controllo da parte di società di revisione iscritte nell albo speciale possono distribuire ai soci acconti sui dividendi. Tale circostanza deve essere prevista dallo statuto ed è deliberata dagli amministratori sulla base di un prospetto contabile e di una relazione dai quali risulti che la situazione patrimoniale, economico e finanziaria della società consente la distribuzione stessa. Su tali documenti deve essere acquisito il parere del soggetto incaricato del controllo contabile. 9 di 17

10 6 Il bilancio consolidato di gruppo Il bilancio consolidato è un bilancio redatto dalla capogruppo in aggiunta al proprio bilancio di esercizio. In esso è rappresentata la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del gruppo considerato nella sua unità, sulla base di bilanci di esercizio delle singole società del gruppo opportunamente rettificati. Il bilancio consolidato costituisce però un utile strumento di informazione sulla situazione globale del gruppo. Non incide, invece, sulla determinazione dell utile distribuibile che resta quello risultante dai bilanci di esercizio delle singole società del gruppo. Il bilancio consolidato deve essere redatto dalle società di capitali che controllano altre imprese e dalle società cooperative che controllano società di capitali. Le imprese da considerare ai fini del consolidamento sono quelle controllate tramite il possesso di partecipazioni. Sono invece escluse dal consolidamento le imprese controllate in base a particolari vincoli contrattuali. Sono esonerati dall obbligo di redigere il bilancio consolidato i gruppi di minore dimensione purché nessuna delle imprese del gruppo sia una spa quotata. Inoltre nei gruppi a catena il bilancio deve essere di regola redatto solo dalla società che è al vertice del gruppo. Il bilancio consolidato è redatto dagli amministratori della capogruppo e ha la stessa struttura del bilancio di esercizio. Deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell insieme delle imprese comprese nel consolidamento. Anche i principi ed i criteri del bilancio consolidato coincidono con quelli dettati per il bilancio di esercizio, sia pure con gli adattamenti imposti dal fatto che tale bilancio non è una semplice aggregazioni dei bilanci di esercizio delle singole imprese, ma deve rappresentare la situazione patrimoniale, finanziaria ed il risultato economico del complesso delle imprese costituenti il gruppo, come se si trattasse di un unica impresa. Il che comporta l eliminazione dei rapporti interni al gruppo e dei relativi risultati, secondo le regole del consolidamento fissate per legge. La formazione del bilancio consolidato segue lo stesso procedimento anche temporale, previsto per il bilancio di esercizio della società capo gruppo che lo redige ed è sottoposto agli stessi controlli ed alle stesse forme di pubblicità. 10 di 17

11 Vi è però una significativa differenza: il bilancio consolidato, a differenza di quello di esercizio, non è assoggettato ad approvazione da parte dell assemblea. Esso costituisce perciò un atto degli amministratori. Se la società che redige il bilancio consolidato è assoggettata a revisione contabile obbligatoria, i soci che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale possono richiedere al Tribunale di accertare la conformità del bilancio consolidato alle norme che disciplinano i criteri di redazione. L accertamento può essere richiesto anche dalla Consob, entro sei mesi dal deposito del bilancio consolidato (art. 157 tuf). 11 di 17

12 7 Le modificazioni del capitale sociale. 7.1 Aumento reale del capitale sociale Tra le modificazioni dello statuto sociale una particolare disciplina è dettata in tema di aumento del capitale sociale. L aumento del capitale sociale può essere reale (o a pagamento) oppure semplicemente nominale (o gratuito). Nel primo caso si ha un aumento del capitale sociale nominale e del patrimonio della società per effetto di nuovi conferimenti. Nel secondo caso si incrementa solo il capitale nominale mentre il patrimonio della società resta invariato. Con l aumento reale del capitale sociale la società intende procurarsi nuovi mezzi finanziaria titolo di capitale di rischio: nuovi conferimenti. L aumento reale dà perciò luogo all emissione di nuove azioni a pagamento, che vengono sottoscritte dai soci attuali cui per legge è riconosciuto diritto di opzione ovvero da terzi che così diventano soci. Per evitare la formazione di un vistoso capitale rappresentato prevalentemente da crediti verso soci, non è consentito eseguire un aumento di capitale fino a che le azioni precedentemente messe non siano interamente liberate (art c.c.). L attuale disciplina lascia chiaramente intendere che la violazione di tale disposizione non comporta nullità della delibera di aumento in quanto restano salvi gli obblighi assunti con la sottoscrizione delle azioni e nel contempo gli amministratori sono responsabili in solido per i danni arrecati ai soci ed ai terzi. Competente a deliberare l aumento di capitale è in via di principio l assemblea straordinaria dei soci. Lo statuto o una successiva modifica dello stesso possono attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale. Tuttavia: a) deve essere predeterminato l ammontare massimo entro cui gli amministratori possono aumentare il capitale sociale; b) la delega può essere concessa per un periodo massimo di 5 anni. La delega però è rinnovabile. 12 di 17

13 L attuale disciplina consente, inoltre, che agli amministratori sia riconosciuta anche la facoltà di deliberare in merito all esclusione o limitazione del diritto di opzione dei soci, ma lo statuto deve determinare i criteri cui gli amministratori devono attenersi. Se tale facoltà è attribuita con modifica dello statuto è necessaria la maggioranza qualificata prevista per l esclusione del diritto di opzione. La relativa delibera consiliare è soggetta ai controlli previsti per le delibere modificative dell atto costitutivo e ad iscrizione nel registro delle imprese. La deliberazione di aumento del capitale deve fissare il termine non inferiore a 30 giorni dalla pubblicazione dell offerta entro il quale le sottoscrizioni devono essere raccolte. Può però verificarsi che l aumento di capitale non sia integralmente sottoscritto. In tal caso, il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione di aumento lo abbia espressamente previsto, in mancanza, l aumento di capitale è inscindibile e la sottoscrizione parziale non vincola né la società né i sottoscrittori; questi ultimi hanno un diritto alla restituzione delle somme già versate. Per i conferimenti in sede di aumento vale la medesima disciplina dettata in tema di costituzione della società. Tuttavia il versamento del 25% dei conferimenti in denaro deve essere effettuato all atto della sottoscrizione, direttamente alla società e non presso una banca. 7.2 Il diritto di opzione Il diritto di opzione è il diritto dei soci di essere preferito ai terzi nella sottoscrizione dell aumento di capitale a pagamento. Il diritto di opzione consente di mantenere inalterata la proporzione in cui ciascun socio partecipa al capitale ed al patrimonio sociale. Serve quindi a mantenere inalterata la proporzione in cui ciascun socio partecipa attraverso il voto alla formazione della volontà sociale (funzione amministrativa) serve inoltre a mantenere inalterato il valore reale della partecipazione azionaria in presenza di riserve accumulate (funzione patrimoniale); valore che si ridurrebbe qualora le azioni fossero sottoscritte da terzi ad un prezzo inferiore al valore effettivo delle azioni già in circolazione. Ciò comporta che il diritto di opzione ha un proprio valore economico che l azionista può monetizzare cedendolo a terzi qualora non voglia o non possa concorrere all aumento del capitale sociale. Il diritto di opzione non è tuttavia un diritto intangibile dell azione. 13 di 17

14 Esso può essere sacrificato quando un interesse specifico della società lo esige. Attualmente il diritto di opzione ha per oggetto le azioni di nuova emissione di qualsiasi categoria e le obbligazioni convertibili in azioni emesse dalla società. Esso compete agli azionisti di ogni categoria ed ai possessori di obbligazioni convertibili su tutte le azioni di nuova emissione. Il diritto di opzione è attribuito a ciascun azionista in proporzione del numero di azioni già possedute. Il diritto di opzione degli azionisti (e dei possessori di obbligazioni convertibili) è in tutto o in parte sacrificabile in presenza di situazioni oggettive rispondenti ad un concreto interesse della società. Il diritto di opzione: a) è escluso per legge quando le azioni di nuova emissione devono essere liberate mediante conferimenti in natura; b) può essere escluso o limitato con la delibera di aumento di capitale quando l interesse della società lo esige; c) può essere escluso con delibera dell assemblea straordinaria quando le azioni di nuova emissione devono essere offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società o anche ai dipendenti di società controllanti e controllate. Nel caso di esclusione del diritto di opzione è obbligatoria l emissione delle nuove azioni con sovrapprezzo in modo da ridimensionare il pregiudizio patrimoniale degli azionisti attuale. Alla società è però lasciato un margine di discrezionalità nella determinazione del relativo ammontare. Il collegio sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione. Il diritto di opzione non si considera escluso o limitato quando le azioni di nuova emissione sono sottoscritte da banche o altri soggetti autorizzati al collocamento di strumenti finanziari con l obbligo di offrirle successivamente agli azionisti rispettando la disciplina del diritto di opzione. 7.3 L aumento nominale del capitale sociale L aumento nominale o gratuito del capitale sociale è operazione che non da luogo a nuovi conferimenti e non determina perciò alcun incremento del patrimonio sociale. L aumento nominale è infatti posto in essere dall assemblea straordinaria imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto compatibili. Non è imputabile la riserva legale almeno per la parte che non superi il 20% del capitale sociale. 14 di 17

15 L aumento è realizzato utilizzando valori già esistenti nel patrimonio della società. L aumento nominale del capitale sociale può essere attuato o aumentando il valore nominale delle azioni in circolazione o mediante l emissione di nuove azioni. Queste ultime devono avere le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e devono essere assegnate gratuitamente agli azionisti. In breve, l aumento deve essere attuato in modo da non alterare le preesistenti posizioni reciproche degli azionisti. 7.4 La riduzione del capitale sociale. La riduzione reale Al pari dell aumento, anche la riduzione del capitale sociale può essere reale o nominale, a seconda che la riduzione dia luogo o meno ad un corrispondente rimborso ai soci del valore dei conferimenti; sia o meno accompagnata da una contestuale riduzione del patrimonio sociale. È riduzione reale la riduzione del capitale sociale disciplinata dall art c.c.. È riduzione nominale la riduzione del capitale sociale per perdite. Innovando rispetto alla disciplina previgente quella attuale non richiede più che la riduzione reale del capitale sociale trovi giustificazione nell esuberanza dello stesso per il conseguimento dell oggetto sociale; nel fatto che, durante la vita della società, il capitale di rischio raccolto risulti eccessivo rispetto alle esigenze poste dal conseguimento dell oggetto sociale. Oggi la riduzione reale può perciò essere disposta dalla società anche per cause diverse dall esuberanza. La riduzione reale del capitale resta però circondata da una serie di cautele sostanziali e procedimentali, in quanto operazione potenzialmente pericolosa per i creditori sociali e per i soci di minoranza: riduce la consistenza del patrimonio sociale e può pregiudicare lo svolgimento dell attività di impresa. Il capitale sociale non può essere ridotto al di sotto del minimo legale di ,00 euro. Inoltre, se la società ha emesso obbligazioni, la riduzione reale del capitale sociale, non può aver luogo se non è rispettato il limite legale all emissione di queste ultime. Sono poi previste particolari cautele procedimentali. L avviso di convocazione dell assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione, in modo che i soci siano preventivamente informati sulle une e sulle altre. La delibera, adottata con le normali maggioranze previste per le modificazioni dello statuto, può essere eseguita solo dopo 90 giorni dall iscrizione nel registro delle imprese. 15 di 17

16 Entro questo termine, i creditori sociali anteriori all iscrizione, possono fare opposizione alla delibera di riduzione, dato che l esecuzione della stessa può pregiudicare la loro posizione. L opposizione sospende l esecuzione della delibera fino all esito del giudizio della stessa. Il Tribunale può tuttavia disporre che l esecuzione abbia ugualmente luogo se ritiene infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori o se la società presta idonea garanzia a favore del creditore opponente. La riduzione reale può aver luogo mediante liberazione dei soci dall obbligo dei versamenti ancora dovuti, o mediante rimborso agli stessi del capitale. La società può ancora procedere all acquisto ed al successivo annullamento di azioni proprie. Le modalità di riduzione prescelte devono comunque assicurare la parità di trattamento degli azionisti. 7.5 La riduzione del capitale sociale per perdite Il patrimonio netto della società (o capitale reale) può scendere, per effetto delle perdite, al di sotto del capitale sociale nominale. La riduzione del capitale sociale per perdite consiste nell adeguare la cifra del capitale sociale nominale all attuale minor valore del capitale reale. È quindi una riduzione puramente nominale, dato che non comporta di per se alcuna riduzione del patrimonio sociale; quest ultima si è infatti già verificata per effetto delle perdite subite dalla società. Anche se non obbligata, la società può tuttavia ugualmente ridurre il capitale per perdite per poter distribuire ugualmente gli utili successivamente conseguiti; distribuzione altrimenti vietata fin quando le perdite non siano state integralmente colmata (art. 2433, 3 co. c.c.). La riduzione facoltativa per perdite segue la disciplina generale delle modificazioni dell atto costitutivo. Se la società ha emesso obbligazioni, tale riduzione può essere disposta solo rispettando il limite legale dell emissione di obbligazioni (art. 2413, 1 co. c.c.). La riduzione del capitale sociale diventa invece obbligatoria quando il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite. La relativa disciplina è però parzialmente diversa a seconda che il capitale si sia o meno ridotto anche al di sotto del minimo legale. 16 di 17

17 Se il minimo legale non è stato intaccato (art c.c.) gli amministratori o nel caso di loro inerzia il collegio sindacale devono convocare senza indugio l assemblea e sottoporre una situazione patrimoniale aggiornata della società, con le osservazioni del collegio sindacale. La situazione patrimoniale, per opinione ormai consolidata, è un vero e proprio bilancio infrannuale. Le osservazioni del collegio sindacale devono, poi, restare depositate nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l assemblea, in modo che i soci possano prenderne visione. Inoltre gli amministratori devono dar conto nell assemblea dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della situazione patrimoniale. L assemblea così convocata prende gli opportuni provvedimenti. Non è quindi tenuta a decidere l immediata riduzione del capitale sociale e può anche limitarsi ad un semplice rinvio a nuovo delle perdite. Tuttavia, se entro l esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l assemblea ordinaria che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza, la riduzione del capitale è disposta d ufficio dal Tribunale, con proprio decreto, su richiesta degli amministratori o dei sindaci. Se le azioni emesse dalla società sono senza valore nominale, lo statuto può prevedere che la riduzione sia deliberata dal consiglio di amministrazione. La disciplina diventa più rigorosa se la perdita di oltre un terzo il capitale scende al di sotto del minimo legale (art.2447 c.c.). In tal caso l assemblea, convocata sempre senza indugio dagli amministratori (con l osservanza degli adempimenti previsti dall art.2446 c.c.) o in caso di loro inerzia dal collegio sindacale, deve necessariamente deliberare o la riduzione del capitale sociale ed il contemporaneo aumento ad una cifra non inferiore al minimo legale o la trasformazione della società. Se la società non adotta una di tali decisioni, la società si scioglie ed entra in stato di liquidazione. Non è quindi più consentito attendere i risultati dell esercizio successivo per prendere provvedimenti. 17 di 17

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